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Document 52012PC0416

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra

/* COM/2012/0416 final - 2012/0202 (COD) */

52012PC0416

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra /* COM/2012/0416 final - 2012/0202 (COD) */


RELAZIONE

1.           INTRODUZIONE

Il sistema di scambio delle quote di emissioni (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE ha creato il primo mercato mondiale del carbonio, stabilendone un prezzo valido per l'UE. Il mercato è di norma considerato liquido e fondato su un'infrastruttura ben funzionante. Parte di essa riguarda le modalità di messa all'asta delle quote di emissioni, mentre la direttiva conferisce poteri esecutivi alla Commissione, in particolare attraverso l'adozione di un regolamento "sui tempi, sulla gestione e su altri aspetti riguardanti la vendita all'asta". La Commissione ha già esercitato tale potere e il regolamento in questione è stato già modificato diverse volte.

Nel contesto di un dibattito in corso sulla necessità e le opzioni di eventuali azioni future volte ad affrontare gli squilibri fra offerta e domanda, alcune parti interessate hanno tuttavia messo in discussione l'interpretazione su cui la Commissione si è finora basata per quanto attiene all'ampiezza dei suoi poteri. La direttiva dovrebbe essere rapidamente chiarita su questo punto, al fine di eliminare ogni dubbio sull'ambito d'applicazione dei poteri della Commissione e garantire la certezza del diritto in merito a eventuali misure future adottate dalla Commissione su tale base.

2.           CONTESTO NORMATIVO

Una delle caratteristiche del passaggio dalla fase 2 (periodo 2008-2012) alla fase 3 (periodo 2013-2020) e le misure di attuazione finora adottate è che si prevede che temporaneamente l'offerta di quote e crediti internazionali aumenti in modo significativo a breve termine. Questo accentua il già notevole e imprevisto impatto degli sviluppi macroeconomici a causa dei quali le emissioni sono già diminuite considerevolmente e non dovrebbero aumentare in modo significativo nel 2012 e nel 2013. Tale combinazione di aumento dell'offerta netta e di diminuzione della domanda incide sempre più sul buon funzionamento del mercato europeo del carbonio nella transizione verso la fase 3.

Date le circostanze eccezionali, la Commissione sta attualmente valutando l'opportunità di un'ulteriore modifica del calendario delle aste e intende invitare esperti del comitato sui cambiamenti climatici per discutere di un progetto di futura modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, esprimendo il suo il parere sull'azione appropriata da adottare entro la fine dell'anno. La Commissione invita inoltre le eventuali altre parti interessate a formulare osservazioni in merito alla presente proposta e si impegna a tal proposito nei loro confronti. Ulteriori informazioni sono disponibili nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, dal titolo "Information provided on the functioning of the EU Emission Trading System, the volumes of greenhouse gas emission allowances auctioned and freely allocated and the impact on the surplus of allowances in the period up to 2020" ("Informazioni sul funzionamento del sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE, sui volumi di quote di emissioni di gas a effetto serra messe all'asta e assegnata a titolo gratuito e sull'impatto dell'eccedenza di quote nel periodo fino al 2020"). Nel frattempo il processo legislativo volto a chiarire la portata dei poteri della Commissione per mezzo della presente proposta dovrebbe procedere senza ritardi e indipendentemente dall'esito delle consultazioni con il comitato sui cambiamenti climatici.

La Commissione ribadisce infine il proprio impegno, quale espresso nell'ambito dell'accordo relativo alla direttiva sull'efficienza energetica, a esaminare urgentemente e a presentare opzioni di iniziative in vista dell'adozione di ulteriori misure strutturali mirate a rafforzare e a rendere più efficiente il sistema ETS durante la fase 3.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno chiarire che, per garantire un corretto funzionamento del mercato, la Commissione dispone della facoltà di adeguare il calendario delle azioni stabilito dal regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione. La modifica proposta è intesa a fornire proprio tale chiarimento per quanto attiene alle pertinenti disposizioni della direttiva EU ETS.

2012/0202 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio non specifica le modalità di distribuzione dei volumi delle quote di emissioni di gas a effetto serra destinate a essere messe all'asta.

(2)       Ai fini della certezza del diritto e della prevedibilità del mercato, è opportuno chiarire che, per garantire un corretto funzionamento del mercato, in circostanze eccezionali, la Commissione dispone della facoltà di adeguare il calendario delle azioni stabilito dall'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE della Commissione.

(3)       Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2003/87/CE è aggiunta la seguente frase:

"Se del caso, al fine di garantire un corretto funzionamento del mercato la Commissione adegua il calendario per ciascun periodo".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25.7.2012

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU C […] del […], pag. […].

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