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Document 52012PC0372
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno
/* COM/2012/0372 final - 2012/0180 (COD) */
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno /* COM/2012/0372 final - 2012/0180 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Motivazione e obiettivi della
proposta La presente proposta di direttiva mira a
istituire una normativa adeguata per la gestione collettiva dei diritti svolta
da società di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti. A tal
fine, essa propone norme che garantiscono una migliore governance e
maggiore trasparenza di tutte le società di gestione collettiva e incoraggia e
agevola la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su
opere musicali da parte delle società di gestione collettiva che rappresentano
gli autori. È necessario ottenere la licenza del titolare
di diritti d’autore o di diritti connessi nel caso in cui si presta un servizio
che comprende lo sfruttamento dell’opera protetta di un autore, ad esempio una
canzone o composizione musicale o altri materiali protetti, come un fonogramma
o un’esecuzione. Tali servizi possono essere prestati dal vivo, come ad esempio
la proiezione di film in un cinema o un’esibizione in una sala da concerto, ma
anche, come sempre più spesso accade, online. Per prestare tali servizi è
necessario disporre di una licenza concessa da tutti i titolari dei diritti
(autori, interpreti o esecutori, produttori). In alcuni settori, le licenze
sono concesse in prevalenza direttamente dai singoli titolari dei diritti (ad
es. produttori cinematografici), mentre in altri le società di gestione
collettiva dei diritti svolgono un ruolo molto importante, in particolare nel
caso dei diritti d’autore su opere musicali. Per determinate forme di
sfruttamento si ricorre in particolar modo alla gestione collettiva, ad esempio
nel caso dei diritti al compenso che spettano agli interpreti ed esecutori
nonché ai produttori per la radiodiffusione e per l’esecuzione in pubblico di
fonogrammi. I titolari dei diritti affidano tali diritti a
società di gestione collettiva che li gestiscono a loro nome. Esse forniscono
inoltre servizi ai titolari dei diritti e agli utilizzatori, tra cui la
concessione di licenze agli utilizzatori, la gestione dei proventi dei diritti,
i pagamenti dovuti ai titolari dei diritti e l’esecuzione dei diritti. Le
società di gestione collettiva svolgono un ruolo molto importante, in
particolare nei casi in cui trattare con i singoli creatori sarebbe poco pratico
e implicherebbe costi di transazione molto elevati. Tali società svolgono un
ruolo fondamentale anche nella tutela e promozione della diversità culturale,
in quanto permettono l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno
conosciuti. Si ritiene che sia necessario intervenire in
due ambiti. In primo luogo, indipendentemente dal settore,
la gestione collettiva dei diritti fornita ai membri e agli utilizzatori deve
diventare più efficace, accurata, trasparente e responsabile. Una gestione che non
è in grado di stare al passo con i tempi incide negativamente sulla
disponibilità di nuove offerte per consumatori e fornitori di servizi, poiché
inibisce la prestazione di servizi innovativi, in particolare se forniti
online. Per garantire un’adeguata prestazione di servizi che comporti l’utilizzo
di opere o altri materiali protetti dai diritti d’autore e dai diritti connessi
nel mercato interno, le società di gestione collettiva dovrebbero essere
indotte a modificare il loro modus operandi a beneficio dei creatori,
dei prestatori di servizi, dei consumatori e dell’economia europea nel suo
insieme. Visto che le società concedono licenze su diritti per conto di
titolari dei diritti nazionali ed esteri, il loro funzionamento ha un impatto
fondamentale sullo sfruttamento di tali diritti in tutto il mercato interno. Il
funzionamento di alcune di queste società ha sollevato dubbi quanto alla loro
trasparenza, governance e gestione dei diritti riscossi per conto dei
titolari dei diritti. In particolare, sono state espresse preoccupazioni
relative alla responsabilità di determinate società, in generale nei confronti
dei loro membri e in particolare nella gestione delle loro finanze. Diverse
società di gestione collettiva devono ancora affrontare il nodo della necessità
di allinearsi alle nuove realtà e alle esigenze del mercato unico. In secondo luogo, lo sviluppo di un mercato
unico dei contenuti culturali online ha fatto sì che si invocasse un
cambiamento nelle licenze sui diritti d’autore, in particolare nelle licenze
per i diritti d’autore su opere musicali, poiché i fornitori di servizi
musicali online hanno difficoltà ad acquisire licenze con un repertorio
aggregato per un territorio che si estenda oltre quello di uno Stato membro. Se
è vero che la frammentarietà territoriale dei servizi musicali online è dovuta
a diversi fattori, tra cui le decisioni commerciali dei fornitori, è
altrettanto importante non sottovalutare le difficoltà nell’ottenere licenze
multiterritoriali. Tale situazione conduce a una frammentazione del mercato
dell’UE di questi servizi, che, limitando la prestazione di servizi musicali
online da parte di fornitori di servizi online, pregiudica anche le
potenzialità delle licenze sulle opere musicali in termini di portata
geografica e compenso. La frammentazione impedisce inoltre ai consumatori di
avere il più ampio accesso possibile alla grande diversità di repertori
musicali. Mentre in altri settori la gestione collettiva dei diritti non ha
creato le difficoltà che devono essere affrontate in questo contesto, la
gestione collettiva dei diritti d’autore su opere musicali deve essere
disciplinata. Affrontare questa situazione è fondamentale per stimolare l’offerta
legale di musica online nell’UE. La presente proposta mira pertanto a: a) migliorare
gli standard di governance e trasparenza delle società di gestione
collettiva affinché i titolari dei diritti possano esercitare su di esse un
controllo più efficace e contribuire a migliorare la loro efficienza nella
gestione e b) facilitare la concessione di licenze multiterritoriali da
parte di società di gestione collettive per i diritti d’autore su opere
musicali per la fornitura di servizi online. 1.2. Contesto generale La presente proposta rientra nel contesto dell’Agenda
digitale europea[1]
e della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva[2].
Nell’Atto per il mercato unico[3]
la Commissione ha individuato nella proprietà intellettuale uno degli ambiti in
cui è necessario intervenire e ha sottolineato che, nell’era di Internet, la
gestione collettiva deve essere in grado di evolvere verso un carattere più
transnazionale, eventualmente con modelli di concessione di licenze a livello
di UE che si estendono al territorio di più Stati membri. Nella sua
comunicazione “Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale”[4] la
Commissione ha annunciato che proporrà un quadro giuridico per la gestione
collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi. L’importanza di tale
proposta legislativa è stata sottolineata anche nel quadro dell’“Agenda europea
dei consumatori”[5]
della Commissione. L’articolo 167 del TFUE stabilisce che l’Unione
deve tenere conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge, in
particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. La tecnologia, la rapida evoluzione della
natura dei modelli di business digitali e la crescente autonomia dei
consumatori online richiedono di valutare costantemente se la normativa in
vigore in materia di diritti d’autore preveda i giusti incentivi e consenta ai
titolari dei diritti, agli utilizzatori dei diritti e ai consumatori di trarre
vantaggio dalle opportunità offerte dalle tecnologie moderne. La presente
proposta non va comunque considerata a se stante, ma come parte di una serie di
misure che sono o saranno proposte dalla Commissione, a seconda del caso, al
fine di agevolare la concessione di licenze dei diritti e, più in generale, l’accesso
ai contenuti digitali allettanti, in particolare in un contesto
transfrontaliero. Oltre ad occuparsi del funzionamento delle società di
gestione collettiva nel contesto della presente proposta, la Commissione sta
valutando se sono necessarie altre misure per agevolare la concessione di
licenze in generale, sia da parte dei singoli titolari dei diritti, sia da
parte di coloro a cui tali diritti sono stati ceduti, sia da parte delle
società di gestione collettiva. Questa riflessione tiene conto dell’aspetto
della territorialità dei diritti e dei suoi effetti nella concessione di
licenze per determinati contenuti o servizi. Anche nel quadro dell’Agenda digitale per l’Europa,
delle comunicazioni della Commissione “Un mercato unico dei diritti di
proprietà intellettuale” e “Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel
mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line”[6] e del follow-up
del “Libro verde sulla distribuzione online di opere audiovisive nell’Unione
europea”[7],
la Commissione sta svolgendo un’approfondita analisi economica e giuridica
sulla portata e il funzionamento dei diritti d’autore e dei diritti connessi
associati alla trasmissione via Internet nel mercato unico, nonché sull’opportunità
o meno che le attuali eccezioni e limitazioni ai diritti d’autore stabilite
nella direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore
e dei diritti connessi nella società dell’informazione[8] debbano
essere aggiornate o ulteriormente armonizzate a livello dell’UE. 1.3. Disposizioni vigenti nel
settore della proposta Se è vero che alcune direttive esistenti in materia
di diritto d’autore[9]
contengono riferimenti alla gestione dei diritti da parte di società di
gestione collettiva, nessuna di esse disciplina il modus operandi delle
società come tali. La raccomandazione 2005/737/CE della
Commissione sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e
dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati[10] ha
invitato gli Stati membri a promuovere un contesto normativo adatto alla
gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi per la prestazione di
servizi musicali online autorizzati e a migliorare gli standard in materia di governance
e trasparenza delle società di gestione collettiva. Trattandosi di una
raccomandazione, il testo non era vincolante e la sua attuazione facoltativa non
è stata soddisfacente. 1.4. Coerenza con altre politiche La presente proposta integra la direttiva 2006/123/CE,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[11], che
mira a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e
la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Le società di gestione
collettiva sono soggette alle disposizioni della direttiva 2006/123/CE in
qualità di fornitori di servizi di gestione collettiva. La proposta è importante ai fini della protezione
dei diritti d’autore e dei diritti connessi. La convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, la convenzione di Roma per la
protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi
e degli organismi di radiodiffusione, l’accordo sugli aspetti dei diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio dell’Organizzazione mondiale del
commercio, il trattato sul diritto d’autore dell’Organizzazione mondiale della
proprietà intellettuale e il trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui
fonogrammi dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sono
strumenti internazionali fondamentali in questo ambito. La convenzione sulla
protezione e la promozione delle espressioni culturali dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che estende gli
obblighi dell’Unione europea a livello internazionale, sottolinea altresì l’importanza
della proprietà intellettuale. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONE D’IMPATTO 2.1 Consultazione pubblica La proposta è stata oggetto di ampi dibattiti
e consultazioni con le parti interessate, in particolare gli autori, gli
editori, gli interpreti ed esecutori, i produttori, le società di gestione
collettiva, gli utilizzatori commerciali, i consumatori e gli enti pubblici. Essa prende in considerazione i pareri
espressi nel corso di una consultazione pubblica sui contenuti online[12], che
mirava a promuovere riflessioni più approfondite e un dialogo per rispondere a
livello europeo alle sfide della “dematerializzazione” digitale dei contenuti,
compresa la creazione di strutture di gestione dei diritti più semplici e
snelle e la garanzia di un compenso equo ed adeguato per i titolari dei
diritti. La consultazione è incentrata, nello specifico, sulla governance
e sulla trasparenza delle società di gestione collettiva e sulla gestione
transfrontaliera dei diritti per i servizi musicali online. Secondo diversi
partecipanti alla consultazione, l’aggregazione di diversi repertori musicali
semplificherebbe la gestione dei diritti e la concessione delle licenze.
Diversi esponenti delle associazioni di autori, degli editori e degli
utilizzatori commerciali si sono espressi a favore di una riflessione più
approfondita sulla governance e la trasparenza delle società di gestione
collettiva. Le associazioni dei consumatori erano, in linea generale,
favorevoli ad un’iniziativa di natura normativa (ad es. tramite uno strumento
legislativo vincolante). Nel 2010 la Commissione ha consultato società
di gestione collettiva e fornitori di servizi musicali online. Essa ha inoltre
organizzato un’audizione pubblica[13]
sulla governance della gestione collettiva dei diritti nell’UE, cui
hanno partecipato quasi 300 esponenti delle parti interessate. Tali
consultazioni hanno confermato le carenze già individuate nella gestione
collettiva dei diritti, nonché la necessità di migliorare gli standard in
materia di governance e trasparenza delle società di gestione collettiva
e di istituire un quadro per agevolare la concessione di licenze online per
opere musicali. 2.2 Ricorso al parere di esperti Non sono stati consultati esperti esterni. 2.3 Valutazione dell’impatto La valutazione d’impatto prende in esame due
gruppi di opzioni per trattare: a) questioni relative alle lacune degli
standard di governance e trasparenza di determinate società di gestione
collettiva, spesso causa di carenze nella loro gestione finanziaria; b) questioni
derivanti da una preparazione insufficiente di determinate società di gestione
collettiva di diritti d’autore in materia di concessione di licenze
multiterritoriali online in considerazione dei requisiti associati a questo
tipo di attività e dell’incertezza giuridica percepita, che rendono più
difficile l’aggregazione dei repertori di opere musicali. Le conclusioni relative alle opzioni in
materia di governance e trasparenza delle società di gestione collettiva
sono le seguenti. –
Il mantenimento dello status quo (A1),
facendo affidamento sulla pressione dei mercati e tra pari (ivi compresa l’autoregolamentazione),
non risolverebbe i problemi transfrontalieri (ad esempio: controllo dei flussi
di royalty). –
Una migliore esecuzione (A2) della vigente
normativa UE e una maggiore coerenza a livello nazionale nell’applicare i suoi
principi non armonizzerebbero le modalità con cui operano le società di
gestione collettiva. Le questioni che esulano dal campo di applicazione degli
attuali principi rimarrebbero irrisolte. –
Una codificazione dei principi vigenti (A3)
rifletterebbe nella legislazione i principi derivanti dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia, dalle decisioni antitrust della Commissione e
dalla raccomandazione 2005/737/CE, ma non affronta problemi individuati in
tempi più recenti e relativi alla trasparenza finanziaria e al controllo da
parte dei titolari dei diritti. –
Un quadro di governance e trasparenza (A4)
codificherebbe i principi vigenti e fornirebbe un contesto normativo più
elaborato in materia di governance e trasparenza, aumentando le
possibilità di controllo sulle società di gestione collettiva. Per affrontare la complessità delle licenze
collettive per i diritti d’autore su opere musicali per l’uso online sono state
esaminate le seguenti opzioni. –
Mantenendo lo status quo (B1), il mercato
interno rimarrebbe frammentario, poiché la concessione di licenze per diritti
su servizi online continuerebbe ad essere complessa e costosa. –
Il passaporto europeo di concessione delle
licenze (B2) promuoverebbe l’aggregazione volontaria dei repertori per l’uso
online di opere musicali a livello dell’UE e la concessione di licenze per
mezzo di strutture multiterritoriali. Il passaporto consentirebbe di stabilire
norme comuni per i soggetti che concedono licenze collettive in tutta l’UE e
creerebbe una pressione concorrenziale che spingerebbe le società a sviluppare
pratiche di concessione di licenze più efficienti. –
La concessione diretta e parallela di licenze (B3)
consentirebbe ai titolari dei diritti di stipulare direttamente le licenze
con gli utilizzatori senza dover revocare i diritti alla relativa società di
gestione collettiva. Quest’opzione favorirebbe la concorrenza tra le società,
ma non stabilirebbe una serie di norme minime comuni per i licenzianti e non
condurrebbe necessariamente a un’aggregazione dei repertori. –
L’estensione della concessione collettiva di
licenze e il principio del paese d’origine (B4) stabilirebbero il principio
in base a cui ciascuna società di gestione collettiva ha la facoltà di
concedere licenze generali per l’uso online che coprono l’intero repertorio, a
patto che la società sia “rappresentativa”. Questa opzione non incentiverebbe
le società di gestione collettiva a diventare più efficienti e non
semplificherebbe la concessione di licenze multiterritoriali sui diritti
(poiché offrirebbe una possibilità di uscita dalla gestione collettiva cui
spesso seguirebbe una disaggregazione dei repertori). –
Un portale centralizzato (B5) permetterebbe
alle società di gestione collettiva di mettere in comune i loro repertori per
la concessione di licenze multiterritoriali in un’unica operazione, coordinata
tramite il portale. Questa opzione solleva considerevoli dubbi quanto alla sua
compatibilità con il diritto della concorrenza. Dopo un’attenta ponderazione dei vantaggi e
degli svantaggi dei diversi approcci, sono state selezionate le opzioni A4 e B2. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta si
basa sull’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), e sugli articoli 53 e 62 del
TFUE in quanto agevola la libera prestazione di servizi. L’introduzione di
standard fondamentali di governance e di trasparenza per le società di
gestione collettiva consentirebbe di tutelare gli interessi dei membri e degli
utilizzatori. Così facendo si faciliterebbe e incoraggerebbe la prestazione di
servizi di gestione collettiva transfrontaliera, in particolare in ragione del
fatto che le società solitamente gestiscono i diritti di titolari di altri
Stati membri (compresa la gestione tramite i cosiddetti accordi di
rappresentanza che le società hanno tradizionalmente stipulato con società di
gestione collettiva stabilite in altri Stati membri) e flussi transfrontalieri
di royalty. Inoltre, affrontare la questione della frammentarietà della
normativa applicabile alla gestione collettiva dei diritti in tutta Europa
agevolerà la libera circolazione di tutti i servizi che si basano sui diritti d’autore
e sui contenuti protetti dai diritti connessi. In particolare, adottare misure
intese a facilitare la concessione di licenze multiterritoriali a fornitori di
servizi online consentirà di semplificare notevolmente la distribuzione e l’accesso
a tali opere musicali online. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità L’azione dell’Unione
è necessaria alla luce del principio di sussidiarietà (articolo 5,
paragrafo 3, del TFUE), poiché il quadro giuridico, a livello sia nazionale,
sia unionale, si è rivelato insufficiente per risolvere i problemi. L’Unione ha
già adottato una legislazione che armonizza i principali diritti dei titolari
che sono gestiti da società di gestione collettiva[14] e con
cui stabilisce che la gestione di tali diritti nel mercato interno debba
avvenire in maniera comparabile, efficace e trasparente al di là delle
frontiere nazionali. Inoltre, gli obiettivi dell’azione proposta non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi
essere realizzati meglio a livello dell’UE alla luce del carattere
transnazionale dei problemi. –
Sotto il profilo della governance e della
trasparenza va rilevato che una quota significativa delle royalty
riscosse da società di gestione collettiva deriva da repertori non nazionali.
Il problema dei membri che non hanno la possibilità di controllare le attività
della società cui hanno aderito è più accentuato per i titolari dei diritti
esteri. Visto che non sono membri delle società di gestione in questione, vi
hanno un accesso fortemente limitato e hanno ancor meno influenza nei processi
decisionali delle società che agiscono per conto della propria società. La
tutela degli interessi dei titolari dei diritti dell’UE richiede che tutti i
flussi di royalty, in particolare quelli transfrontalieri, siano
trasparenti e registrati. È improbabile che in futuro gli Stati membri
garantirebbero la trasparenza necessaria ai titolari per esercitare i loro
diritti a livello transfrontaliero. L’intervento dell’UE è il solo modo di
garantire l’esercizio dei diritti e, in particolare, la riscossione e la
distribuzione di royalty in maniera coerente in tutta l’UE. –
La concessione di licenze multiterritoriali per l’uso
online di opere musicali ha, per definizione, natura transfrontaliera. È
pertanto meglio introdurre le norme intese a garantire il buon funzionamento
della concessione di licenze multiterritoriali a livello dell’UE, poiché gli
Stati membri non sarebbero in una posizione tale da poter elaborare norme
relative alle attività transfrontaliere delle società di gestione collettiva. La proposta
rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del
TFUE) e si limita a quanto è necessario per raggiungere gli scopi perseguiti.
Le norme proposte in materia di governance e di trasparenza codificano,
in ampia misura, la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia nel
contesto delle decisioni della Commissione adottate in materia di antitrust[15]. Si è
inoltre tenuto conto delle dimensioni delle società di gestione collettiva e
della possibilità per gli Stati membri di esonerare le società più piccole da
determinati obblighi che possono risultare sproporzionati. Le norme in materia
di concessione di licenze multiterritoriali per l’uso online di opere musicali
sono limitate ai diritti degli autori e sono da intendere come principi minimi
per il funzionamento di un sistema di concessione di licenze efficace e moderno
nell’era digitale e per l’aggregazione dei repertori, incluse le opere musicali
di nicchia e meno conosciute. In tal senso sono previste adeguate garanzie: ad
esempio, una società di gestione collettiva potrà scegliere se occuparsi
direttamente della concessione di licenze multiterritoriali del proprio
repertorio o se affidarla a società terze; inoltre gli autori non saranno
vincolati a una società che non è disposta a concedere licenze
multiterritoriali direttamente o a consentire a un’altra società di farlo a suo
nome. 3.3. Scelta dello strumento giuridico La Commissione
propone una direttiva. Ciò è conforme a quanto disposto all’articolo 50,
paragrafo 2, lettera g), e agli articoli 53 e 62 del TFUE. Inoltre, una
direttiva consente la necessaria flessibilità in quanto agli strumenti
impiegati per conseguire questi obiettivi e tiene conto del fatto che gli Stati
membri adottano approcci diversi per quanto riguarda la forma giuridica delle
società di gestione collettiva e al tipo di vigilanza cui tali società sono
soggette. 3.4. Illustrazione della proposta 3.4.1. Campo di applicazione e
definizioni Il titolo I
contiene le disposizioni generali sull’oggetto (articolo 1), il campo di
applicazione (articolo 2) e le definizioni (articolo 3). La
direttiva si applica: i) alla gestione dei diritti d’autore e dei diritti
connessi da parte delle società di gestione collettiva, indipendentemente dal
settore in cui operano tali società (titolo II)[16], e ii)
alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere
musicali da parte di società di gestione collettiva di diritti d’autore (titolo
III). I titoli I e II si applicano anche alle società che concedono licenze
multiterritoriali a norma del titolo III. 3.4.2. Società di gestione collettiva
Il titolo II stabilisce le norme sull’organizzazione
e sulla trasparenza che si applicano a tutti i tipi di società di gestione
collettiva. Il capo 1 contiene norme relative all’organizzazione
dell’adesione alle società di gestione collettiva. L’articolo 4
stabilisce determinati requisiti che dovrebbero applicarsi alle relazioni tra
le società di gestione collettiva e i titolari dei diritti. L’articolo 5
garantisce che i titolari dei diritti possano autorizzare le società di
gestione collettiva di loro scelta a gestire diritti e possano ritirare del
tutto o in parte tale autorizzazione. Le società dovrebbero basare su criteri
oggettivi le norme di adesione e di partecipazione al processo decisionale
interno (articolo 6). L’articolo 7 determina i poteri
minimi dell’assemblea dei membri. L’articolo 8 impone alle società
di gestione collettiva di istituire una funzione di sorveglianza che consenta
ai loro membri di monitorare e controllare la gestione nel rispetto degli
ordinamenti degli Stati membri. L’articolo 9 stabilisce determinati
obblighi intesi ad assicurare che le società siano gestite in maniera prudente
e oculata. Il capo 2 stabilisce norme relative
alla gestione finanziaria delle società di gestione collettiva: –
le entrate riscosse in seguito allo sfruttamento
dei diritti rappresentati devono essere distinte dalle attività della società e
devono essere gestite nel rispetto di condizioni rigorose (articolo 10);
–
una società di gestione collettiva deve precisare
le detrazioni applicabili nei propri accordi con i titolari dei diritti e
garantire ai membri e ai titolari dei diritti un accesso equo ai servizi
sociali, culturali o educativi finanziati con le detrazioni (articolo 11); –
le società di gestione collettiva devono pagare gli
importi dovuti ai titolari dei diritti in maniera accurata e tempestiva e si
adoperano per identificare i detentori dei diritti (articolo 12). Il capo 3 stabilisce il requisito di
non discriminazione per i casi in cui una società di gestione collettiva
gestisce diritti per conto di un’altra società in virtù di un accordo di rappresentanza
(articolo 13). Non vi è alcuna possibilità di detrazione degli importi
dovuti a un’altra società senza esplicito consenso di quest’ultima, mentre la
società deve procedere con la necessaria accuratezza quando effettua pagamenti
a favore di altre società (articolo 14). Il capo 4, impone alle società di
gestione collettiva e agli utilizzatori di condurre negoziati in buona fede. Le
tariffe dovrebbero essere basate su criteri oggettivi e riflettere il valore
economico dei diritti negoziati e dell’effettivo servizio fornito dalla società
(articolo 15). Il capo 5 (trasparenza e comunicazioni)
prescrive i seguenti tipi di informazioni forniti dalle società di gestione
collettiva: –
informazioni ai titolari dei diritti sugli importi
riscossi e pagati, spese di gestione addebitate e altre detrazioni effettuate (articolo
16); –
informazioni ad altre società di gestione
collettiva sulla gestione di diritti nel quadro di accordi di rappresentanza (articolo
17); –
informazioni fornite su richiesta ai titolari dei
diritti, ad altre società e agli utilizzatori (articolo 18); –
informazioni divulgate in materia di organizzazione
e funzionamento della società (articolo 19); –
pubblicazione di una relazione di trasparenza
annuale, compresi i principi di governance e la loro applicazione, i
documenti di bilancio, ecc. (articolo 20). 3.4.3. Concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti online su opere musicali da parte di società di
gestione collettiva dei diritti d’autore Il titolo III stabilisce le condizioni che una
società di gestione collettiva dei diritti d’autore deve rispettare quando
fornisce servizi di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti
online su opere musicali (articolo 21): –
capacità di trattare in modo efficace e trasparente
i dati necessari per lo sfruttamento di tali licenze (ad es. identificando il
proprio repertorio musicale, monitorandone l’uso) impiegando una banca dati
aggiornabile ed affidabile che contenga i necessari dati (articolo 22); –
trasparenza per quanto riguarda il repertorio
musicale online che rappresenta (articolo 23); –
possibilità per i titolari dei diritti e per altre
società di rettificare i dati rilevanti e di garantirne la correttezza (articolo
24); –
controllo dell’utilizzo effettivo delle opere
coperte dalle licenze, capacità di processare comunicazioni relative all’utilizzo
e fatture; procedure che consentano all’utilizzatore di contestare le fatture
(ad es. per evitare la doppia fatturazione). applicazione degli eventuali
standard adottati nel settore (articolo 25); –
pagamento tempestivo dei titolari dei diritti e di
altre società di gestione collettiva e trasmissione agli stessi di informazioni
sulle opere usate e sui dati finanziari relativi ai loro diritti (ad es.
importi riscossi, detrazioni effettuate) (articolo 26). Una società di gestione collettiva può
rifiutarsi di concedere licenze multiterritoriali per i diritti online su opere
musicali pur continuando a concedere licenze nazionali per il proprio
repertorio e/o licenze nazionali per il repertorio di altre società in virtù di
accordi reciproci. Tuttavia, al fine di garantire che i repertori possano
essere agevolmente aggregati a vantaggio dei fornitori di servizi musicali che
intendano offrire un servizio il più completo possibile in tutta Europa e a
vantaggio della diversità culturale e dei consumatori in generale, si
applicheranno specifiche garanzie per fare sì che il repertorio di tutte le
società sia accessibile per la concessione di licenze multiterritoriali: –
una società di gestione collettiva può chiedere a
un’altra società che concede licenze multiterritoriali e multirepertorio di
rappresentare il suo repertorio su base non discriminatoria e non esclusiva per
la concessione di licenze multiterritoriali (articolo 28). La società
interpellata non può rifiutare la richiesta se rappresenta già (o se propone di
rappresentare) il repertorio di una o più società di gestione collettiva per
gli stessi fini (articolo 29); –
una volta trascorso un periodo di transizione, i
titolari dei diritti possono concedere licenze (direttamente o tramite un altro
intermediario) per i propri diritti online se la loro società di gestione
collettiva non concede licenze multiterritoriali e non stipula uno degli
accordi di cui sopra (articolo 30). Le società hanno la facoltà di esternalizzare
i servizi correlati alle licenze multiterritoriali che concedono, pur
mantenendo le proprie responsabilità nei confronti dei titolari dei diritti,
dei fornitori di servizi online o di altre società di gestione collettiva (articolo
27). Le disposizioni del titolo III si applicano anche alle controllate
delle società di gestione collettiva contemplate dal medesimo titolo (articolo
31). Al fine di raggiungere il grado di
flessibilità necessario per promuovere la concessione di licenze per i servizi
online innovativi (ossia i servizi disponibili al pubblico da meno di 3 anni),
le società di gestione collettiva possono concedere tali licenze senza doversi
basare sulle medesime condizioni quando stabiliscono le condizioni di altre
licenze (articolo 32). A titolo di eccezione, le società di gestione
collettiva non devono conformarsi alle disposizioni del titolo III quando
concedono licenze multiterritoriali ad emittenti per l’uso online nei loro
programmi radiofonici o televisivi contenenti opere musicali (articolo 33). 3.4.4. Misure di esecuzione In base alle disposizioni del titolo IV le
società di gestione collettiva sono tenute a mettere a disposizione dei loro
membri e titolari dei diritti procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie (articolo 34). Dovrebbero essere previsti anche dei mezzi
per la risoluzione delle controversie relative alle condizioni di concessione
delle licenze tra gli utilizzatori e le società di gestione collettiva (articolo
35). Infine, determinati tipi di controversie correlate alle licenze
multiterritoriali e insorte tra società di gestione collettiva e utilizzatori,
titolari dei diritti o altre società possono essere risolti ricorrendo a un
organismo alternativo di risoluzione delle controversie indipendente e imparziale
(articolo 36). Gli Stati membri designano le appropriate
autorità competenti per (articolo 39): a) gestire le procedure di
reclamo (articolo 37); b) gestire la comminazione di sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive (articolo 38) e c) controllare l’applicazione
delle disposizioni del titolo III (articolo 40). L’articolo 39,
tuttavia, non impone agli Stati membri di istituire autorità indipendenti
preposte specificamente alla vigilanza delle società di gestione collettiva. 3.4.5 Diritti fondamentali e
considerando specifici La presente proposta contiene garanzie
effettive circa l’applicazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Le garanzie richieste alle società di
gestione collettiva in termini di governance e di condizioni relative
alla concessione transfrontaliera di licenze multiterritoriali per i diritti
online su opere musicali restringerebbero, rispetto alla situazione attuale, la
libertà d’impresa delle società di gestione collettiva, quale prevista nella
Carta. Tuttavia, tali restrizioni sarebbero in linea con le condizioni fissate
nella Carta, che stabilisce che l’esercizio delle relative libertà possa essere
limitato in determinate circostanze. Tali restrizioni sono necessarie per tutelare
gli interessi dei membri, dei titolari dei diritti e degli utilizzatori nonché
per fissare gli standard di qualità minimi per l’esercizio, da parte delle
società di gestione collettiva, della libertà di fornire servizi di concessione
di licenze multiterritoriali per gli usi online di opere musicali nel mercato
interno. Data la complessità e la portata della
proposta, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere una tabella di
corrispondenza tra le disposizioni di diritto interno e la direttiva. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell’Unione europea. 2012/0180 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla gestione collettiva dei diritti
d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato
interno (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera g) e gli
articoli 53 e 62, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[17],
sentito il garante europeo della protezione
dei dati, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Le direttive finora adottate
nel settore dei diritti d’autore e dei diritti connessi garantiscono già un
elevato livello di protezione ai titolari dei diritti e con esso un quadro che
disciplina lo sfruttamento dei contenuti protetti da tali diritti. Tali
direttive contribuiscono a sviluppare e a mantenere la creatività. In un
mercato interno nel quale la concorrenza non è falsata, la protezione dell’innovazione
e della creazione intellettuale stimola anche gli investimenti in prodotti e
servizi innovativi. (2) La diffusione di contenuti
protetti da diritti d’autore e diritti connessi e i servizi correlati, compresi
i libri, le produzioni audiovisive e la musica incisa, è subordinata alla
concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti
connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed editori.
Solitamente sono i titolari dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti
in prima persona o optare per una gestione collettiva. La gestione dei diritti
d’autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli
utilizzatori, l’audit dei licenziatari e il monitoraggio dell’utilizzazione dei
diritti, l’esecuzione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la
riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la
distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Le società di
gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per
gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare,
inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri. Inoltre tali società,
consentendo l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti,
svolgono un ruolo importante sotto il profilo sociale e culturale in quanto
promotori della diversità delle espressioni culturali. L’articolo 167 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che l’Unione deve
tenere conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge, in particolare ai
fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. (3) È necessario che le società
di gestione collettiva stabilite nell’Unione, in quanto prestatori di servizi,
si conformino agli obblighi nazionali previsti dalla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi
nel mercato interno[18],
che mira a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento
e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Ciò significa che è
opportuno che le società di gestione siano libere di prestare servizi a livello
transfrontaliero, di rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti
in altri Stati membri e di concedere licenze a utilizzatori residenti o
stabiliti in altri Stati membri. (4) Esistono notevoli differenze
tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento delle società di
gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la
responsabilità nei confronti dei loro membri e dei titolari dei diritti. Oltre
alle difficoltà che i titolari di diritti di altri paesi affrontano quando
esercitano i loro diritti e alla gestione finanziaria troppo spesso carente dei
proventi riscossi, i problemi nel funzionamento delle società di gestione
collettiva comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d’autore e
dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, a scapito dei membri
delle società di gestione collettiva, dei titolari e degli utenti. Tali
difficoltà non si manifestano nel funzionamento dei fornitori indipendenti di
servizi di gestione dei diritti che gestiscono per conto dei titolari dei
diritti i loro diritti su base commerciale e nei confronti dei quali i titolari
dei diritti non esercitano nessun diritto in qualità di membri. (5) La necessità di migliorare il
funzionamento delle società di gestione collettiva è già stata individuata in
passato. La raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 maggio 2005,
sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e dei diritti
connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati[19]
stabilisce una serie di principi, come la possibilità per i titolari dei
diritti di scegliere liberamente la loro società di gestione collettiva, la
parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l’equa
distribuzione delle royalty. Nella raccomandazione si invitano inoltre
le società di gestione collettiva a fornire agli utenti informazioni
sufficienti sulle tariffe e il repertorio prima di avviare le trattative.
Infine, il testo contiene delle raccomandazioni in materia di responsabilità,
rappresentanza dei titolari dei diritti negli organi decisionali delle società
di gestione collettiva e risoluzione delle controversie. La raccomandazione 2005/737/CE
della Commissione è tuttavia uno strumento non vincolante e di portata limitata
e pertanto il seguito dato alle disposizioni in esso contenute è stato
disomogeneo. (6) Al fine di proteggere gli
interessi dei membri delle società di gestione collettiva, dei titolari dei
diritti e di terzi, è necessario che la normativa degli Stati membri in materia
di diritti d’autore e di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti
online su opere musicali sia coordinata in modo tale da garantire che vi siano
garanzie equivalenti in tutta l’Unione. Di conseguenza, la direttiva è basata
sull’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato. (7) È opportuno che la presente
direttiva miri a coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di
gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte delle società di
gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di
sorveglianza. La direttiva è basata anche sull’articolo 53, paragrafo 1, del trattato.
Inoltre, trattandosi di un settore che offre servizi in tutta l’Unione, la
presente direttiva si basa altresì sull’articolo 62 del trattato. (8) Per far sì che i titolari dei
diritti d’autore e dei diritti connessi possano beneficiare appieno del mercato
interno quando i loro diritti sono gestiti su base collettiva e che non siano
indebitamente limitati nell’esercizio dei loro diritti, è necessario stabilire
adeguate garanzie negli atti costitutivi delle società di gestione collettiva.
Inoltre, conformemente alla direttiva 2006/123/CE, è opportuno che, quando
prestano i loro servizi, le società di gestione collettiva non discriminino, né
direttamente né indirettamente, i titolari dei diritti in base alla nazionalità
oppure al luogo di residenza o di stabilimento. (9) La libertà di fornire e
beneficiare di servizi transfrontalieri di gestione collettiva comporta che i
titolari dei diritti possano scegliere liberamente la società di gestione
collettiva cui affidare la gestione dei loro diritti, ad es. i diritti relativi
a esecuzioni pubbliche o i diritti di trasmissione radiotelevisiva, o di
categorie di diritti, ad es. la comunicazione interattiva con il pubblico, a
condizione che la società di gestione collettiva già gestisca tali diritti o
categorie di diritti. Ciò implica che i titolari dei diritti possano facilmente
revocare i loro diritti o categorie di diritti a una società di gestione
collettiva e affidarli o trasferirli interamente o in parte a un’altra società
di gestione collettiva o a un’altra entità, indipendentemente dallo Stato
membro di residenza o dalla nazionalità della società di gestione collettivo o
del titolare dei diritti. Occorre che le società di gestione collettiva che
gestiscono diversi tipi di opere e altri materiali, come opere letterarie,
musicali o fotografiche, permettano ai titolari dei diritti di gestire in
maniera altrettanto flessibile i diversi tipi di opere e altri materiali. È
opportuno che le società di gestione collettiva informino i titolari dei
diritti della possibilità di scelta e che consentano loro di esercitarla nella
maniera più semplice possibile. Infine, la presente direttiva non pregiudica la
possibilità dei titolari dei diritti di gestire i loro diritti individualmente,
anche per fini non commerciali. (10) Occorre che l’adesione alle
società di gestione collettiva sia basata su criteri obiettivi e non
discriminatori. Tali criteri si applicano anche agli editori ai quali in virtù
di un accordo sullo sfruttamento dei diritti spetta una quota delle entrate gestite
dalle società di gestione collettiva e che hanno diritto alla riscossione di
tali entrate dalla società di gestione collettiva. (11) È opportuno che le società di
gestione collettiva agiscano nel migliore interesse dei loro membri. È pertanto
importante istituire sistemi che consentano ai membri di tali società di
esercitare i loro diritti di membri partecipando al processo decisionale delle
società. Occorre che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel
processo decisionale sia equa ed equilibrata. L’efficacia delle norme sull’assemblea
dei membri delle società di gestione collettiva può risultare compromessa in
assenza di disposizioni sulle relative modalità di svolgimento. È pertanto
necessario garantire che l’assemblea sia convocata a cadenza regolare, almeno
annua, e che le principali decisioni della società di gestione collettiva siano
adottate in sede di assemblea. (12) Occorre che i membri delle
società di gestione collettiva abbiano il diritto di partecipazione e di voto
in seno all’assemblea. L’esercizio di tali diritti può essere soggetto solo a
restrizioni eque e proporzionate. Occorre inoltre che esso sia agevolato. (13) Occorre che i membri abbiano
il diritto di prendere parte al controllo della gestione delle società di gestione
collettiva. A tal fine, è opportuno che le società di gestione collettiva
istituiscano una funzione di sorveglianza in linea con la loro struttura
organizzativa e che consentano ai membri di essere rappresentati nell’organo
che esercita tale funzione. Al fine di evitare che oneri eccessivi gravino su
piccole società di gestione collettiva e al fine di rendere proporzionati gli
obblighi che derivano dalla presente direttiva, occorre che gli Stati membri
abbiano la facoltà, se lo ritengono necessario, di esonerare le società di
gestione collettiva più piccole dall’istituzione di tale funzione di
sorveglianza. (14) Ai fini di una gestione sana,
è opportuno che l’alta dirigenza delle società di gestione collettiva sia
indipendente. Occorre che i dirigenti e gli amministratori con incarichi
esecutivi siano tenuti a dichiarare annualmente alla società di gestione
collettiva se vi sono conflitti tra i loro interessi e quelli della società. (15) Le società di gestione
collettiva riscuotono, gestiscono e distribuiscono i proventi relativi allo
sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima
istanza tali proventi spettano ai titolari dei diritti, che possono essere
membri di quella o di un’altra società. È pertanto importante che le società di
gestione collettiva procedano con la massima diligenza quando riscuotono,
gestiscono e distribuiscono tali proventi. Una corretta distribuzione è
possibile soltanto se le società di gestione collettiva registrano debitamente
le informazioni sui membri, le licenze nonché l’uso delle opere e di altri
materiali. Se del caso, occorre che i dati siano trasmessi anche dai titolari
dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dalle società di gestione
collettiva. È opportuno che gli importi riscossi dovuti ai titolari dei diritti
siano gestiti separatamente dalle attività della società e se, in attesa della
distribuzione ai titolari dei diritti, tali importi vengono investiti, ciò deve
avvenire nel rispetto della politica di investimento decisa dall’assemblea
della società di gestione collettiva. Al fine di mantenere un elevato livello
di protezione dei diritti dei titolari e a garantire che qualsiasi entrata che
possa derivare dallo sfruttamento dei loro diritti vada a beneficio dei
titolari, occorre che gli investimenti effettuati e detenuti dalla società di
gestione collettiva siano gestiti secondo criteri dettati dalla prudenza, ferma
restando la possibilità delle società di gestione collettiva di decidere in
merito alla politica di investimento più sicura ed efficiente. Ciò dovrebbe
consentire alla società di gestione collettiva di scegliere un’allocazione
delle attività che corrisponda alla natura specifica e alla durata delle
esposizioni ai rischi di tutti i proventi dei diritti investiti e che non pregiudichi
inutilmente i proventi dei diritti che spettano ai titolari dei diritti.
Inoltre, al fine di garantire che gli importi dovuti ai titolari dei diritti
siano distribuiti adeguatamente e in modo efficace, è necessario che le società
di gestione collettiva siano tenute a prendere misure ragionevoli, agendo con
diligenza e in buona fede, al fine di identificare e localizzare i rispettivi
titolari dei diritti. È inoltre opportuno che i membri delle società di
gestione collettiva approvino le norme relative alle situazioni in cui, a causa
della mancata individuazione o localizzazione dei titolari dei diritti, gli
importi riscossi non possono essere distribuiti. (16) Poiché ai titolari dei diritti
spetta un compenso per lo sfruttamento dei loro diritti, è importante che
qualsiasi detrazione che non sia effettuata a titolo di spese di gestione o
prevista dalla normativa nazionale sia decisa dai membri delle società di
gestione collettiva e che tali società diano prova di trasparenza verso i
titolari dei diritti per quanto riguarda le norme che disciplinano tali
detrazioni. È opportuno che ai titolari dei diritti sia garantito un accesso
non discriminatorio a qualsiasi servizio sociale, culturale o educativo
finanziato mediante tali detrazioni. Tuttavia, occorre che la presente
direttiva non incida sulla normativa nazionale in merito ad aspetti non coperti
dalla stessa. (17) È opportuno che le società di
gestione collettiva possano gestire diritti e riscuotere proventi derivanti dal
loro sfruttamento (“proventi dei diritti”) in virtù di accordi di
rappresentanza con altre società. Al fine di tutelare i diritti dei membri
delle società di gestione collettiva, occorre che una società non distingua tra
i diritti gestiti nel quadro di un accordo di rappresentanza e quelli gestiti
direttamente per conto dei suoi titolari dei diritti. Occorre inoltre che alle
società di gestione collettiva non sia consentito di applicare detrazioni ai
proventi dei diritti riscossi per conto di altre società senza il consenso
esplicito delle stesse. (18) Al fine di garantire che gli
utilizzatori possano ottenere una licenza sulle opere e su altri materiali
protetti per cui una società rappresenta i diritti e al fine di garantire un
compenso ai titolari dei diritti, è particolarmente importante che la
concessione delle licenze avvenga a condizioni commerciali eque. Pertanto è
opportuno che le società di gestione collettiva e gli utilizzatori negozino le
licenze in buona fede e che le tariffe applicate siano determinate in base a
criteri oggettivi. (19) Per rafforzare la fiducia dei
titolari dei diritti, degli utilizzatori e di altre società di gestione
collettiva nei servizi forniti dalle società di gestione collettiva, occorre
che queste ultime siano tenute ad introdurre specifiche misure di trasparenza.
È pertanto opportuno che ciascuna società di gestione collettiva informi i
singoli titolari dei diritti degli importi loro pagati e delle detrazioni
effettuate. Occorre altresì che tali società siano tenute a fornire
informazioni sufficienti, anche di carattere finanziario, alle altre società di
gestione collettiva di cui gestiscono i diritti in virtù di accordi di
rappresentanza. È inoltre opportuno che tutte le società di gestione collettiva
rendano pubbliche informazioni sufficienti a garantire che i titolari dei
diritti, gli utilizzatori e altre società di gestione collettiva comprendano la
struttura e lo svolgimento delle sue attività. Occorre, in particolare, che le
società di gestione collettiva comunichino ai titolari dei diritti, agli
utilizzatori e ad altre società di gestione collettiva l’ambito di applicazione
del loro repertorio e le norme in materia di spese, detrazioni e tariffe. (20) Al fine di garantire che i
titolari dei diritti siano in condizione di controllare la performance
delle loro società di gestione collettiva e confrontarla con quella di altre
società, occorre che le società di gestione collettiva pubblichino una
relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie
confrontabili e sottoposte a revisione sulle attività specifiche delle società
di gestione collettiva. Occorre inoltre che le società di gestione collettiva
rendano pubblica una relazione speciale annuale sull’uso degli importi
destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi. Al fine di evitare che
oneri eccessivi gravino su piccole società di gestione collettiva e al fine di
rendere proporzionati gli obblighi che derivano dalla presente direttiva,
occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà, se lo ritengono necessario, di
esonerare le società di gestione collettiva più piccole da determinati obblighi
di trasparenza. (21) È opportuno che la fornitura
di servizi online che utilizzano opere musicali, quali i servizi musicali che
consentono ai consumatori di scaricare musica o ascoltarla in streaming,
oppure altri servizi che consentono di accedere a film o giochi in cui la
musica è un elemento importante, sia subordinata al possesso della relativa
licenza. La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei
diritti connessi nella società dell’informazione[20]
stabilisce l’obbligo di ottenere una licenza per tutti i diritti in relazione
allo sfruttamento online di opere musicali. Tali diritti sono costituiti dal
diritto esclusivo di riproduzione e dal diritto esclusivo di comunicazione al
pubblico di opere musicali, che comprende il diritto di messa a disposizione.
Tali diritti possono essere gestiti direttamente dai singoli titolari dei
diritti, come autori o editori musicali, oppure da società di gestione
collettiva che offrono servizi di gestione collettiva ai titolari dei diritti.
I diritti degli autori relativi alla riproduzione e alla comunicazione al
pubblico possono essere gestiti da società di gestione collettiva diverse.
Inoltre, esistono casi in cui più titolari dei diritti detengono diritti sulla
stessa opera e possono aver autorizzato diverse società di gestione collettiva
a concedere licenze per le rispettive quote dei diritti sull’opera. Ogni
utilizzatore che intende fornire ai consumatori un servizio online con un’ampia
scelta di opere musicali dovrebbe aggregare i diritti sulle opere detenuti da
diversi titolari dei diritti e da diverse società di gestione collettiva. (22) Se da un lato Internet non
conosce frontiere, è altrettanto vero che il mercato per i servizi di musica
online nell’UE è ancora frammentario e il mercato unico non è ancora pienamente
funzionante. In diversi casi la complessità e le difficoltà relative alla
gestione collettiva di diritti in Europa non hanno fatto che accentuare la
frammentazione del mercato digitale europeo per i servizi musicali online. Tale
situazione è in netto contrasto con la crescente domanda dei consumatori, che
chiedono di accedere ai contenuti digitali e ai relativi servizi innovativi
anche al di là delle frontiere nazionali. (23) La raccomandazione 2005/737/CE
della Commissione ha promosso un nuovo quadro di regolamentazione che risponde
meglio alle esigenze di gestione, a livello dell’Unione, dei diritti d’autore e
dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali online autorizzati.
Nella raccomandazione si riconosce che nell’era dell’uso online delle opere
musicali, gli utilizzatori commerciali hanno bisogno di una politica di concessione
delle licenze che si adatti all’ubiquità del mondo online e sia
multiterritoriale. Tuttavia, la raccomandazione, dato il suo carattere non
vincolante, non è stata sufficiente a favorire un’ampia diffusione delle
licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali e a rispondere
alle specifiche richieste di licenze multiterritoriali. (24) Nel settore della musica
online, in cui la gestione collettiva dei diritti d’autore su base territoriale
resta la norma, è di fondamentale importanza creare condizioni atte a favorire
prassi più efficaci di concessione delle licenze da parte di società di
gestione collettiva in un contesto sempre più transfrontaliero. È pertanto
opportuno stabilire una serie di norme volte a coordinare le principali condizioni
di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere
musicali da parte di società di gestione collettiva. Occorre che tali
disposizioni garantiscano la necessaria qualità minima dei servizi
transfrontalieri prestati dalle società di gestione collettiva, in particolare
in termini di trasparenza sul repertorio rappresentato e correttezza dei flussi
finanziari correlati all’uso dei diritti. È inoltre necessario che le
disposizioni in oggetto istituiscano un quadro per agevolare l’aggregazione su
base volontaria di repertori musicali, riducendo così il numero di licenze
necessarie ad un utilizzatore per prestare un servizio a livello
multiterritoriale. Occorre che le disposizioni consentano a una società di
gestione collettiva che non può soddisfare i requisiti di richiedere a un’altra
società di rappresentare il suo repertorio su base multiterritoriale. È
opportuno che la società interpellata sia obbligata ad accettare il mandato
della società richiedente, a patto che aggreghi il repertorio e offra o conceda
licenze multiterritoriali. È inoltre auspicabile che lo sviluppo di servizi
musicali online forniti legalmente in tutta l’Unione contribuisca alla lotta
contro la pirateria. (25) La disponibilità di
informazioni accurate e complete sulle opere musicali, sui titolari dei diritti
e sui diritti che ciascuna società di gestione collettiva è autorizzata a
rappresentare in un dato Stato membro è di particolare importanza per un
processo di concessione delle licenze efficace e trasparente, per il successivo
controllo dell’utilizzo dei diritti concessi in licenza e per la relativa
fatturazione ai fornitori di servizi, così come per la distribuzione degli
importi dovuti ai titolari dei diritti. Per questo motivo è opportuno che le
società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per
opere musicali siano grado di elaborare i relativi dati dettagliati in maniera
rapida e accurata. Ciò richiede l’impiego di banche dati costantemente
aggiornate in merito alla proprietà dei diritti concessi in licenza su base
multiterritoriale e che contengano dati che consentano l’identificazione di
opere, diritti, titolari dei diritti e Stati membri che una società di gestione
collettiva è autorizzata a rappresentare. Occorre che tali banche dati
agevolino la combinazione delle informazioni sulle opere con le informazioni
sui fonogrammi o qualsiasi altro supporto fisso nel quale l’opera possa essere
stata incorporata. È inoltre importante garantire che i potenziali licenziatari
e i titolari dei diritti abbiano accesso alle informazioni necessarie per
identificare il repertorio che tali società di gestione collettiva
rappresentano, fatte salve le misure che tali società possono essere
autorizzate ad adottare per garantire la correttezza e l’integrità dei dati,
per controllarne il riutilizzo e per proteggere i dati personali e le
informazioni commercialmente sensibili. (26) Al fine di garantire che i
dati relativi al repertorio musicale da esse trattati siano quanto più precisi
possibile, è opportuno che le società di gestione collettiva che concedono
licenze multiterritoriali per opere musicali siano tenute ad aggiornare
costantemente e tempestivamente le loro banche dati. Occorre che tali società
mettano in atto procedure facilmente accessibili per consentire ai titolari dei
diritti e ad altre società di gestione collettiva di cui potrebbero
rappresentare il repertorio di informarle di ogni eventuale imprecisione nelle
banche dati della società di gestione collettiva in relazione a opere in loro
possesso o da loro controllate, inclusi i diritti, detenuti interamente o in
parte, e gli Stati membri per cui hanno conferito un mandato di rappresentanza
alla relativa società di gestione collettiva. Occorre inoltre che tali società
abbiano le capacità di elaborare elettronicamente la registrazione di opere e
autorizzazioni a gestire diritti. Data l’importanza dell’elaborazione
elettronica delle informazioni per un trattamento rapido ed efficace dei dati,
occorre che le società di gestione collettiva prevedano l’impiego di mezzi
elettronici per la comunicazione strutturata di tali informazioni da parte dei
titolari dei diritti. È opportuno che le società di gestione collettiva
garantiscano, per quanto possibile, che tali mezzi elettronici tengano conto degli
standard o delle prassi settoriali sviluppati a livello internazione o
unionale. (27) La tecnologia digitale
consente alle società di gestione collettiva di disporre di un controllo
automatizzato dell’utilizzo da parte del licenziatario delle opere musicali
concesse in licenza da parte del licenziatario e facilita la fatturazione. Gli
standard settoriali sull’uso della musica, la rendicontazione delle vendite e
la fatturazione sono essenziali per migliorare l’efficienza dello scambio di
dati tra società di gestione collettiva e utilizzatori. Occorre che il
controllo dell’uso delle licenze avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali,
in particolare del diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla
protezione dei dati. Per garantire che una maggiore efficienza determini un
trattamento finanziario più rapido e, in ultima analisi, una riduzione dei
tempi di pagamento nei confronti dei titolari dei diritti, è opportuno che le
società di gestione collettiva siano tenute a fatturare senza indugio ai
fornitori di servizi e a distribuire tempestivamente gli importi dovuti ai
titolari dei diritti. Per rendere effettivo questo obbligo è necessario che i
licenziatari facciano quanto in loro potere per comunicare alle società di
gestione collettiva le informazioni sull’uso delle opere con precisione e
tempestività. Occorre che le società di gestione collettiva abbiano la facoltà
di rifiutare le comunicazioni degli utilizzatori in un formato proprietario se
sono disponibili standard ampiamente usati nel settore. (28) Al fine di poter fornire
servizi di gestione di elevata qualità, è necessario che le società di gestione
collettiva che concedono licenze multiterritoriali abbiano accesso a grandi
volumi di dati, siano in grado di trattarli e dispongano di capacità tecniche
di alto livello. È opportuno che alle società di gestione collettiva sia
consentito di esternalizzare i servizi relativi alla concessione di licenze
multiterritoriali per i diritti online su opere musicali, a condizione che
restino impregiudicate le loro responsabilità verso i titolari dei diritti, i
fornitori di servizi online o altre società di gestione collettiva e che siano
rispettati gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 17
della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[21]. La
condivisione o il consolidamento delle capacità di back office dovrebbe
aiutare le società di gestione collettiva a migliorare i servizi di gestione e
a razionalizzare gli investimenti in strumenti di gestione dei dati. (29) L’aggregazione di diversi
repertori musicali per le licenze multiterritoriali ne agevola il processo di
concessione e, mettendo tutti i repertori a disposizione del mercato tramite
licenze multiterritoriali, sostiene la diversità culturale e contribuisce a
ridurre il numero di operazioni necessarie a un fornitore di servizi online per
offrire tale servizio. È opportuno che tale aggregazione dei repertori faciliti
lo sviluppo di nuovi servizi online e che consenta di ridurre i costi delle
operazioni che vengono trasferiti sui consumatori. Pertanto, occorre che le
società di gestione collettiva che non intendono concedere o non sono in grado
di concedere licenze multiterritoriali direttamente nel proprio repertorio
musicale siano incoraggiate a conferire un mandato ad altre società di gestione
collettiva su base volontaria, attribuendo ad esse il compito di gestire il
loro repertorio a condizioni non discriminatorie. Se la richiesta di mandato ha
luogo, occorre che la società di gestione collettiva interpellata sia tenuta ad
accettarla, a condizione che essa aggreghi repertori e che offra o conceda licenze
multiterritoriali. Inoltre, l’esclusività nel quadro degli accordi sulle
licenze multiterritoriali potrebbe limitare il margine di scelta degli
utilizzatori interessati alle licenze multiterritoriali e ridurre anche le
possibilità di scelta delle società di gestione collettiva interessate a
servizi di gestione del loro repertorio su base multiterritoriale. Pertanto,
occorre che tutti gli accordi di rappresentanza tra società di gestione
collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali siano conclusi su
base non esclusiva. (30) Per i titolari dei diritti è
particolarmente importante che le condizioni alle quali le società di gestione
collettiva gestiscono i diritti online che sono stati autorizzati a
rappresentare siano trasparenti. Occorre pertanto che le società di gestione
collettiva forniscano informazioni sufficienti ai titolari dei diritti in
merito alle principali condizioni di tutti gli accordi con cui danno mandato a
qualsiasi altra società di gestione collettiva di rappresentare i loro diritti
musicali online ai fini della concessione di licenze multiterritoriali. (31) È inoltre importante che le
società di gestione collettiva che offrono o concedono licenze
multiterritoriali accettino di rappresentare il repertorio di ogni società di
gestione collettiva che decide di non farlo direttamente. Al fine di garantire
che questo obbligo non sia sproporzionato e non vada al di là di quanto è
necessario, è opportuno che la società di gestione collettiva interpellata sia
tenuta ad accettare il mandato di rappresentanza solo se la richiesta è
limitata a diritti online o a categorie di diritti online che già rappresenta.
Inoltre, occorre che tale obbligo si applichi soltanto alle società di gestione
collettiva che aggregano repertori, ma non si estenda a società di gestione
collettiva che si limitano a fornire licenze multiterritoriali per il loro
repertorio. È altresì opportuno che tale obbligo non si applichi nemmeno a
società di gestione collettiva che aggregano diritti sulle stesse opere solamente
per essere in grado di concedere licenze sia per il diritto di riproduzione,
sia per il diritto di comunicazione al pubblico su tali opere. Occorre che
qualsiasi accordo in base al quale una società di gestione collettiva dà
mandato ad un’altra o ad altre società di gestione collettiva di concedere
licenze multiterritoriali sul loro repertorio musicale per l’uso online non
impedisca a tale società di gestione collettiva di continuare a concedere
licenze limitatamente al territorio dello Stato membro in cui è stabilita, per
il proprio repertorio e per qualsiasi altro repertorio possa essere autorizzata
a rappresentare in tale Stato membro. (32) Gli obiettivi e l’efficacia
delle norme sulla concessione di licenze multiterritoriali da parte di società
di gestione collettiva sarebbero seriamente a rischio se i titolari dei diritti
non fossero in condizione di esercitare i loro diritti concedendo licenze
multiterritoriali qualora la società di gestione collettiva cui hanno affidato
la gestione dei loro diritti non concedesse o offrisse licenze
multiterritoriali e non intendesse conferire un mandato in tal senso a un’altra
società di gestione collettiva. Per questo motivo è importante che in tali
circostanze i titolari dei diritti abbiano la facoltà di esercitare il loro
diritto di concedere licenze multiterritoriali richieste da fornitori di
servizi online direttamente o tramite uno o più terzi, senza dover revocare i
loro diritti alla società di gestione collettiva. (33) Nell’interesse del mercato
online, è opportuno che i principali obblighi in materia di accesso alle
informazioni, di trattamento dei dati, di fatturazione e di capacità di
pagamento si applichino anche a tutte le entità controllate, interamente o in
parte, da una società di gestione collettiva e che offrono o concedono licenze
multiterritoriali per i diritti online su opere musicali. (34) Nell’era del digitale, alle
società di gestione collettiva viene regolarmente richiesto di concedere in
licenza il loro repertorio per forme di sfruttamento e modelli aziendali
totalmente inediti. In tali casi, e al fine di promuovere quanto prima un
contesto favorevole allo sviluppo di tali licenze, occorre che le società di
gestione collettiva abbiano la flessibilità necessaria per concedere licenze
personalizzate e innovative senza rischiare di doversi basare sulle condizioni
di tali licenze nel momento in cui dovranno stabilire le condizioni per altri
tipi di licenze. (35) Gli organismi di diffusione
radiotelevisiva di norma operano in base a una licenza concessa da una società
di gestione collettiva per le loro trasmissioni radiofoniche e televisive in
cui si usano opere musicali. Tale licenza è spesso limitata alle attività di
diffusione radiotelevisiva. Per fare in modo che tale diffusione televisiva o radiofonica
sia disponibile anche online sarebbe necessaria una licenza per i diritti
online su opere musicali. Al fine di agevolare la concessione di licenze per i
diritti musicali online ai fini di trasmissioni radiotelevisive online, in
diretta e in differita, è necessario prevedere una deroga alle norme che si
applicano alla concessione multiterritoriale per l’uso online di opere
musicali. È opportuno che tale deroga si limiti a quanto necessario per
consentire l’accesso online a programmi televisivi o radiofonici e a materiale
che presenta una relazione chiaramente subordinata alla trasmissione originale,
ad esempio in quanto integra, anticipa o ripete la visione o l’ascolto di tale
programma televisivo o radiofonico. Occorre che tale deroga non dia adito né a
distorsioni della concorrenza con altri servizi che danno ai consumatori la
possibilità di accedere online a singole opere musicali o audiovisive, né a
pratiche restrittive, come la ripartizione dei mercati o dei clienti, in
violazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. (36) È necessario assicurare l’effettiva
osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate ad attuazione della
presente direttiva. Occorre che le società di gestione collettiva mettano a
disposizione dei loro membri procedure specifiche per il trattamento dei
reclami e la risoluzione delle controversie. È opportune che tali procedure
siano rese disponibili anche ad altri titolari dei diritti rappresentati dalla
società di gestione collettiva. Occorre inoltre garantire che gli Stati membri
dispongano di organismi indipendenti, imparziali ed efficaci per la risoluzione
delle controversie che siano in grado di comporre le controversie di natura
commerciale tra società di gestione collettiva e utilizzatori sulle condizioni
di concessione delle licenze esistenti o proposte, nonché sulle situazioni in
cui la concessione di una licenza è rifiutata. Inoltre, l’efficacia delle norme
in materia di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali
potrebbe risultare compromessa se le controversie tra società di gestione
collettiva e le relative controparti non fossero risolte rapidamente ed
efficientemente da organismi indipendenti e imparziali. Di conseguenza, è
opportuno prevedere, fatto salvo il diritto di adire un tribunale, la
possibilità di ricorrere a una procedura facilmente accessibile, efficiente ed
imparziale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra società di
gestione collettiva, da un lato, e fornitori di servizi musicali online,
titolari dei diritti o altre società di gestione collettiva, dall’altro. (37) Occorre inoltre istituire
procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro
le società di gestione collettiva che non rispettano le disposizioni di legge e
assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive. È opportuno che gli Stati membri decidano quali
autorità siano preposte all’amministrazione delle procedure di reclamo e delle
sanzioni. Al fine di garantire che siano soddisfatti gli obblighi in materia di
concessione di licenze multiterritoriali, occorre stabilire disposizioni
specifiche per il controllo della loro attuazione. È opportuno che le autorità
competenti degli Stati membri e la Commissione europea collaborino a tal fine. (38) È importante che le società di
gestione collettiva rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione
dei dati personali di qualsiasi titolare dei diritti, membro, utilizzatore o
altra persona i cui dati personali essi trattano. La direttiva 95/46/CE
disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel
contesto della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità
competenti degli Stati membri, in particolare delle pubbliche autorità
indipendenti designate dagli Stati membri. Occorre che i titolari dei diritti
ricevano informazioni adeguate circa il trattamento dei loro dati, i
destinatari di tali dati, i tempi di conservazione dei loro dati nella rispettiva
banca dati e il modo in cui possono esercitare il diritto di accesso,
correzione o cancellazione dei dati personali che li riguardano, conformemente
agli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che gli
identificatori univoci che consentono l’identificazione indiretta di una
persona siano considerati come dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera
a), di tale direttiva. (39) Alla luce dell’articolo 12,
lettera b), della direttiva 95/46/CE, che conferisce a qualsiasi persona
interessata il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il
congelamento di dati inesatti o incompleti, la presente direttiva garantisce
inoltre che le informazioni inesatte sui titolari dei diritti o altre società
di gestione collettiva in relazione alle licenze multiterritoriali siano
corrette senza indebito ritardo. (40) È opportuno che le
disposizioni relative alle misure di esecuzione non pregiudichino le competenze
delle autorità pubbliche nazionali indipendenti stabilite dagli Stati membri a
norma dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE per controllare il rispetto
delle disposizioni di attuazione di tale direttiva. (41) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. Occorre che l’obbligo posto dalla direttiva
di mettere a disposizione dei membri, dei titolari dei diritti, degli
utilizzatori e delle società di gestione collettiva meccanismi di risoluzione
delle controversie non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di
adire un tribunale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea. (42) Poiché gli obiettivi della
presente direttiva, vale a dire migliorare la capacità dei membri delle società
di gestione collettiva di esercitare un controllo sulle attività delle stesse
società, garantire una sufficiente trasparenza da parte delle società di
gestione collettiva e migliorare la concessione delle licenze multiterritoriali
dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali, non possono essere
realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa
delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a
livello di Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Alla luce del
principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva
non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo. (43) Le disposizioni della presente
direttiva non pregiudicano l’applicazione del diritto in materia di concorrenza
e di ogni altra normativa pertinente in altri ambiti, tra l’altro in relazione
alla confidenzialità, ai segreti commerciali, alla tutela della vita privata,
all’accesso ai documenti, al diritto contrattuale e al diritto internazionale
privato sui conflitti tra leggi e la competenza dei giudici. (44) Conformemente alla
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad
accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di
attuazione con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli
elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali
di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore
ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Titolo I Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto La presente direttiva stabilisce i requisiti
necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore
e dei diritti connessi da parte delle società di gestione collettiva. Essa
stabilisce inoltre i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali
da parte di società di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso
online di opere musicali. Articolo 2
Campo d’applicazione I titoli I, II e IV, ad eccezione degli
articoli 36 e 40, si applicano a tutte le società di gestione collettiva
stabilite nell’Unione. Il titolo III e gli articoli 36 e 40 del
titolo IV si applicano soltanto alle società di gestione collettiva che
gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base
multiterritoriale. Articolo 3
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende
per: (a) “società di gestione collettiva”:
una società autorizzata, per legge o in base a una cessione dei diritti, una
licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, da più di un titolare dei
diritti a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore
come finalità unica o principale e che è detenuta o controllata dai propri
membri; (b) “titolare dei diritti”: qualsiasi
persona fisica o giuridica diversa da una società di gestione collettiva che
detiene diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore o a cui, in
base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti, spetta una parte dei
proventi derivanti da qualsiasi diritto gestito dalla società di gestione
collettiva; (c) “membro di una società di gestione
collettiva”: un titolare dei diritti o un’entità che rappresenta direttamente i
titolari dei diritti, comprese altre società di gestione collettiva e
associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione
della società di gestione collettiva; (d) “ statuto”: lo statuto, il
regolamento o l’atto costitutivo di una società di gestione collettiva; (e) “amministratore”: qualsiasi
amministratore responsabile della gestione, qualsiasi membro del consiglio di
amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di
una società di gestione collettiva; (f) “proventi dei diritti”: le entrate
riscosse da una società di gestione collettiva per conto dei suoi titolari dei
diritti, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso,
sia di un diritto all’indennizzo; (g) “spese di gestione”: l’importo
addebitato da una società di gestione collettiva al fine di coprire i costi di
gestione dei diritti d’autore o dei servizi relativi ai diritti connessi ai
diritti d’autore; (h) “accordo di rappresentanza”:
qualsiasi accordo tra società di gestione collettiva in cui una società di
gestione collettiva conferisce a un’altra il mandato di rappresentare i diritti
del proprio repertorio, incluso un accordo concluso a norma degli articoli 28 e
29; (i) “utilizzatore”: qualsiasi persona
fisica o giuridica le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione dei
titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un
indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore; (j) “repertorio”: le opere o altri
materiali protetti di cui una società di gestione collettiva gestisce i
diritti; (k) “licenza multiterritoriale”: una
licenza che copre il territorio di più di uno Stato membro; (l) “diritti online su opere musicali”:
uno qualsiasi dei diritti su un’opera musicale concessi a norma degli articoli 2
e 3 della direttiva 2001/29/CE che sono necessari per la fornitura di un
servizio musicale online; (m) “servizio musicale online”: qualsiasi
servizio della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2,
della direttiva 98/34/CE, che prevede la concessione di licenze per opere
musicali. Titolo II Società di gestione collettiva Capo 1 Adesione alle società di gestione
collettiva e loro organizzazione Articolo 4
Principi generali Gli Stati membri fanno sì che le società di
gestione collettiva agiscano nell’interesse dei propri membri e non impongano
ai titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nessun obbligo che non sia
oggettivamente necessario per la protezione dei diritti e degli interessi degli
stessi titolari. Articolo 5
Diritti dei titolari dei diritti 1. Gli Stati membri garantiscono
che i titolari dei diritti abbiano i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 7 e che
tali diritti figurino nello statuto o nelle condizioni di adesione della
società di gestione collettiva. 2. I titolari dei diritti hanno
il diritto di autorizzare una società di gestione collettiva di loro scelta a
gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali
di loro scelta, per gli Stati membri di loro scelta, indipendentemente dallo
Stato membro di residenza o di stabilimento o dalla nazionalità della società
di gestione collettiva o del titolare dei diritti. 3. I titolari dei diritti hanno
il diritto di ritirare l’autorizzazione relativa alla gestione di diritti, di
categorie di diritti o di tipi di opere e altri materiali concessa a una
società di gestione collettiva o di revocare a una società di gestione
collettiva diritti o categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali di
loro scelta per lo Stato membro di loro scelta, con un ragionevole preavviso
non superiore a sei mesi. La società di gestione collettiva può decidere che
tale ritiro o revoca produrrà effetti soltanto a metà o alla fine dell’esercizio
finanziario, a seconda di quale delle due date è più vicina dopo la scadenza
del periodo di preavviso. 4. Se a un titolare dei diritti
spettano degli importi per atti di sfruttamento che si sono verificati prima
del ritiro dell’autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una
licenza concessa prima dell’eventuale ritiro o revoca, il titolare conserva i
diritti di cui agli articoli 12, 16, 18 e 34 per quanto riguarda tali atti di sfruttamento.
5. Le società di gestione
collettiva non restringono l’esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3 e 4,
esigendo che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di
opere e altri materiali oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altre
società di gestione collettiva. 6. Gli Stati membri garantiscono
che il titolare dei diritti dia il suo consenso esplicito e specifico per ogni
diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali che la società
di gestione collettiva è autorizzata a gestire, e garantiscono che tale
consenso sia espresso in forma scritta. 7. Le società di gestione
collettiva informano i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei
paragrafi da 1 a 6 prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto
o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali. Le società di gestione collettiva informano i
propri membri dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 6 entro sei mesi
dalla data di attuazione della presente direttiva. Articolo 6
Norme di adesione alle società di gestione collettiva 1. Gli Stati membri provvedono
affinché le società di gestione collettiva si attengano alle norme stabilite ai
paragrafi da 2 a 5. 2. Le società di gestione
collettiva accettano come membri i titolari dei diritti che soddisfano i
requisiti di adesione. Tali società possono respingere una richiesta di
adesione solo in base a criteri oggettivi. Tali criteri sono stabiliti nello
statuto o nelle condizioni di adesione della società di gestione collettiva e
sono pubblicamente accessibili. 3. Lo statuto della società di
gestione collettiva prevede adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione
dei membri della società al processo decisionale. La rappresentanza delle
diverse categorie di membri nel processo decisionale è equa ed equilibrata. 4. Le società di gestione
collettiva consentono ai loro membri di comunicare per via elettronica, anche
ai fini dell’esercizio dei diritti che spettano loro in quanto membri. L’uso di
mezzi elettronici non dipende dal luogo di residenza o di stabilimento del
membro. 5. Le società di gestione
collettiva tengono un registro dei propri membri e lo aggiornano regolarmente
ai fini di una corretta identificazione e localizzazione degli stessi. Articolo 7
Assemblea dei membri della società di gestione collettiva 1. Gli Stati membri provvedono
affinché l’assemblea dei membri delle società di gestione collettiva sia
organizzata in conformità con le norme di cui ai paragrafi da 2 a 8. 2. L’assemblea dei membri della
società di gestione collettiva è convocata almeno una volta all’anno. 3. L’assemblea approva eventuali
modifiche allo statuto e alle condizioni di adesione della società di gestione
collettiva, se tali condizioni non sono disciplinate nello statuto. 4. L’assemblea ha potere
decisionale in merito alla nomina e alla revoca dell’incarico degli
amministratori e approva il loro compenso nonché altri benefit come
prestazioni non monetarie, prestazioni previdenziali, nonché il diritto ad
altri compensi e alla liquidazione. L’assemblea non decide in merito alla nomina o
alla revoca dell’incarico dei membri del consiglio di amministrazione o dell’amministratore
responsabile della gestione se tali competenze spettano al consiglio di
sorveglianza. 5. Conformemente alle disposizioni
di cui al titolo II, capo 2, l’assemblea delibera almeno in merito a quanto
segue: (a) la politica di distribuzione degli
importi dovuti ai titolari dei diritti, salvo nel caso in cui l’assemblea
decida di delegare tale decisione all’organismo che svolge la funzione di
sorveglianza; (b) l’uso degli importi dovuti ai titolari
dei diritti che non possono essere distribuiti come indicato all’articolo 12,
paragrafo 2, salvo nel caso in cui l’assemblea decida di delegare tale
decisione all’organismo che svolge la funzione di sorveglianza; (c) la politica generale di investimento,
inclusa la concessione di prestiti o la fornitura di garanzie o fideiussioni
per prestiti, per quanto riguarda i proventi dei diritti; (d) le norme in materia di detrazioni dai
proventi dei diritti. 6. L’assemblea esercita una
funzione di controllo sulle attività della società di gestione collettiva,
deliberando almeno sulla nomina e sulla revoca del mandato del revisore dei
conti e approvando la relazione di trasparenza annuale e la relazione di
revisione. 7. Qualsiasi restrizione del
diritto dei membri della società di gestione collettiva a partecipare e ad
esercitare i diritti di voto in seno all’assemblea è equa e proporzionata ed è
basata sui seguenti criteri: (a) durata dell’adesione; (b) importi che un membro ha ricevuto o che
gli competono per il periodo finanziario di riferimento. Tali criteri sono stabiliti nello statuto o nelle
condizioni di adesione della società di gestione collettiva e sono
pubblicamente accessibili in conformità con le disposizioni degli articoli 17 e
19. 8. Ciascun membro di una società
di gestione collettiva ha il diritto di designare qualsiasi persona fisica o
giuridica come rappresentante autorizzato a intervenire e votare a suo nome in
assemblea. Articolo 8
Funzione di sorveglianza 1. Gli Stati membri assicurano
che nelle società di gestione collettiva sia prevista una funzione di
sorveglianza finalizzata a monitorare in modo continuo le attività e l’esercizio
delle funzioni delle persone cui sono affidate responsabilità di direzione
della società di gestione collettiva. Nell’organismo che svolge tale funzione
di sorveglianza vi è una rappresentanza equa ed equilibrata dei membri della
società di gestione collettiva, che ne garantisce l’effettiva partecipazione. 2. L’organismo incaricato della
funzione di sorveglianza si riunisce regolarmente e ha almeno i seguenti
poteri: (a) approvare qualsiasi acquisto di beni
immobili da parte della società di gestione collettiva; (b) approvare la costituzione di controllate,
acquisizioni di altre entità, acquisizioni di partecipazioni o diritti in altre
entità, fusioni e alleanze; (c) approvare l’assunzione e la concessione
di prestiti e la fornitura di garanzie o fideiussioni per prestiti. 3. Gli Stati membri possono
decidere che i paragrafi 1 e 2 non si applichino ad una società di gestione
collettiva che alla data di riferimento del bilancio non supera, in termini
quantitativi, i limiti di due dei seguenti criteri: (a) totale di bilancio: 350 000 EUR; (b) fatturato netto: 700 000 EUR; (c) numero di dipendenti occupati in media
durante l’esercizio: dieci. Articolo 9
Obblighi delle persone che gestiscono effettivamente l’attività della società
di gestione collettiva 1. Gli Stati membri provvedono
affinché le persone che gestiscono effettivamente una società di gestione
collettiva e i suoi amministratori, ad eccezione degli amministratori che
svolgono una funzione di sorveglianza, gestiscano la società in maniera sana e
prudente, applicando solide procedure amministrative e contabili nonché
meccanismi di controllo interno. 2. Gli Stati membri provvedono
affinché le persone che gestiscono effettivamente l’attività di una società di
gestione collettiva e i suoi amministratori, ad eccezione degli amministratori
che svolgono una funzione di sorveglianza, adottino procedure tali da evitare
conflitti di interesse. Le società di gestione collettiva dispongono di
procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i
conflitti di interesse in modo da evitare che incidano negativamente sugli
interessi dei membri della società. Tali procedure prevedono anche che ciascuna delle
persone in oggetto e ciascun amministratore trasmetta annualmente una
dichiarazione individuale all’organismo incaricato della funzione di
sorveglianza che contenga le seguenti informazioni: (a) eventuali interessi detenuti nella
società di gestione collettiva; (b) eventuali compensi ricevuti dalla società
di gestione collettiva, inclusi i regimi pensionistici, i compensi in natura e
altri tipi di vantaggi; (c) eventuali importi ricevuti dalla società
di gestione collettiva in qualità di titolare dei diritti; (d) una dichiarazione su qualsiasi conflitto
effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli della società di gestione
collettiva o tra gli obblighi verso la società di gestione collettiva e i
doveri nei confronti di qualsiasi altra persona giuridica o fisica. Capo 2 Gestione dei proventi dei diritti Articolo 10
Riscossione e uso dei proventi dei diritti 1. Le società di gestione
collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in maniera diligente. 2. Le società di gestione
collettiva gestiscono i proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro
investimento tenendoli separati dalle proprie attività, dalle entrate derivanti
dai servizi di gestione e dalle entrate derivanti da qualsiasi altra attività. 3. Le società di gestione
collettiva non sono autorizzate a usare per conto proprio i proventi dei
diritti e le entrate derivanti dal loro investimento, fatta salva la
possibilità di detrarre le proprie spese di gestione. 4. Nei casi in cui, in attesa
della distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le società di
gestione collettiva investono i proventi dei diritti e le entrate derivanti dal
loro investimento, esse agiscono in conformità con la politica generale di
investimento di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera c) e osservando le
seguenti norme: (a) le attività sono investite nel migliore
interesse dei membri; in presenza di un potenziale conflitto di interessi, la
società di gestione collettiva garantisce che l’investimento sia effettuato
nell’esclusivo interesse dei membri; (b) le attività sono investite in modo da
garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del
portafoglio nel suo insieme; (c) le attività sono adeguatamente
diversificate, in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare
attività e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Articolo 11
Detrazioni 1. Gli Stati membri fanno sì che
gli accordi che disciplinano le relazioni delle società di gestione collettiva
con i loro membri e i titolari dei diritti specifichino le detrazioni
applicabili ai proventi dei diritti di cui all’articolo 16, lettera e). 2. Gli Stati membri assicurano
che, nel caso in cui le società di gestione collettiva offrano servizi sociali,
culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti,
i titolari dei diritti abbiano diritto: (a) ad usufruire di tali servizi sociali,
culturali o educativi sulla base di criteri equi, in particolare per quanto
riguarda l’accesso e la portata di tali servizi; (b) a continuare ad avere accesso a tali
servizi, se in quanto titolari dei diritti hanno ritirato alla società di
gestione collettiva l’autorizzazione relativa alla gestione di diritti, di
categorie di diritti o di tipi di opere e altri materiali o hanno revocato uno
qualsiasi dei diritti o delle categorie di diritti o dei tipi di opere e altro
materiale. I criteri correlati all’accesso e alla portata di tali servizi
possono tenere in considerazione i proventi dei diritti generati da tali
titolari dei diritti e la durata dell’autorizzazione a gestire i diritti,
purché tali criteri siano applicabili anche ai titolari dei diritti che non hanno
ritirato tale autorizzazione o non hanno revocato alla società di gestione
collettiva loro diritti o categorie di diritti o tipi di opere e altri
materiali. Articolo 12
Distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti 1. Gli Stati membri assicurano
che le società di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la
necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che
rappresentano. Le società di gestione collettiva procedono alla distribuzione e
ai pagamenti entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio
finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a
meno che ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di
comunicazione da parte degli utilizzatori, all’identificazione dei diritti e
dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri
materiali con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano loro di
rispettare questo termine. Le società di gestione collettiva effettuano tali
distribuzioni e pagamenti in maniera accurata, garantendo la parità di
trattamento di tutte le categorie di titolari dei diritti. 2. Se gli importi dovuti ai
titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo cinque anni a
decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati
riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che la società di gestione
collettiva abbia adottato tutte le misure necessarie per identificare e
localizzare i titolari dei diritti, la stessa decide come impiegare gli importi
in oggetto conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 5,
lettera b), fatto salvo il diritto del titolare dei diritti a reclamare tali
importi alla società di gestione collettiva. 3. Ai fini del paragrafo 2, le
misure volte a identificare e localizzare i titolari dei diritti comprendono la
verifica del registro dei membri e la messa a disposizione dei membri della
società di gestione collettiva e del pubblico di un elenco di opere e di altri
materiali per cui non sono stati identificati o localizzati uno o più titolari
dei diritti. Capo 3 Gestione dei diritti per conto di altre
società di gestione collettiva Articolo 13
Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza Gli Stati membri assicurano che una società di
gestione collettiva non faccia nessuna discriminazione tra i suoi membri e i
titolari dei diritti di cui gestisce i diritti nel quadro di un accordo di
rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le
spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei
diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Articolo 14
Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza 1. Fatte salve le spese di
gestione, le società di gestione collettiva non procedono a detrazioni dai
proventi dei diritti che gestiscono in base a un accordo di rappresentanza con
un’altra società di gestione collettiva, a meno che l’altra società di gestione
collettiva non autorizzi espressamente tali detrazioni. 2. Le società di gestione
collettiva distribuiscono e pagano regolarmente, diligentemente e accuratamente
gli importi dovuti ad altre società di gestione collettiva. Capo 4 Relazioni con gli utilizzatori Articolo 15
Concessione delle licenze 1. Le società di gestione
collettiva e gli utilizzatori conducono in buona fede le negoziazioni per la
concessione di licenze sui diritti, compresa la comunicazione di tutte le
informazioni necessarie sui rispettivi servizi. 2. Le condizioni di concessione
delle licenze sono basate su criteri oggettivi, in particolare per quanto
concerne la tariffazione. Le tariffe relative a diritti esclusivi
rispecchiano il valore economico dei diritti negoziati e del servizio fornito
dalla società di gestione collettiva. In assenza di una legislazione nazionale che
stabilisca gli importi dovuti ai titolari dei diritti a titolo di compenso e
indennizzo, le società di gestione collettiva basano la determinazione di tali
importi dovuti sul valore economico di tali diritti. 3. Le società di gestione
collettiva consentono agli utilizzatori di comunicare per via elettronica,
compreso, se opportuno, a fini di informazione sull’uso della licenza. Capo 5 Trasparenza e comunicazioni Articolo 16
Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti Gli Stati membri assicurano che una società di
gestione collettiva metta a disposizione almeno una volta all’anno, per via
elettronica, le seguenti informazioni a ciascun titolare dei diritti che
rappresenta: (a) i dati personali che il titolare ha
autorizzato la società di gestione collettiva ad utilizzare, anche per
identificare e localizzare il titolare dei diritti; (b) i proventi dei diritti riscossi per
conto del titolare dei diritti; (c) gli importi dovuti al titolare dei diritti
per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo, pagati dalla
società di gestione collettiva al titolare dei diritti nel periodo di
riferimento; (d) il periodo nel quale hanno avuto
luogo gli utilizzi per i quali sono dovuti gli importi al titolare del diritto; (e) le detrazioni applicate a titolo di
spese di gestione nel periodo di riferimento; (f) le detrazioni applicate a titolo
diverso dalle spese di gestione, incluse le detrazioni eventualmente previste
dalla legislazione nazionale per la prestazione di servizi sociali, culturali o
educativi nel periodo di riferimento; (g) gli importi dovuti e non ancora
pagati al titolare dei diritti per il periodo di riferimento; (h) le procedure di trattamento dei
reclami e di risoluzione delle controversie disponibili, conformemente agli
articoli 34 e 36. Articolo 17
Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altre società di gestione
collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza Gli Stati membri assicurano che le società di
gestione collettiva mettano a disposizione almeno una volta all’anno, per via
elettronica, le seguenti informazioni alle società di gestione collettiva per
conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza per
un determinato periodo: (a) gli importi dovuti ai titolari dei
diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo pagati
dalla società di gestione collettiva per la concessione della licenza sui
diritti che gestisce nel quadro dell’accordo di rappresentanza; (b) le detrazioni applicate a titolo di
spese di gestione e per altri scopi; (c) le informazioni sulle licenze e i
proventi dei diritti relativi alle opere incluse nel repertorio contemplato
dall’accordo di rappresentanza; (d) le decisioni dell’assemblea. Articolo 18
Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ai membri, ad altre
società di gestione collettiva e agli utilizzatori 1. Gli Stati membri assicurano
che le società di gestione collettiva mettano a disposizione, per via
elettronica e tempestivamente, le seguenti informazioni su richiesta di
qualsiasi titolare dei diritti che rappresentano, di qualsiasi società di
gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un
accordo di rappresentanza o di qualsiasi utilizzatore: (a) i contratti standard per la concessione
di licenze e le tariffe applicabili; (b) il repertorio e i diritti che gestiscono
e gli Stati membri coperti; (c) un elenco degli accordi di rappresentanza
stipulati, comprese le informazioni su altre società di gestione collettiva
coinvolte, sul repertorio rappresentato e sull’ambito territoriale dei singoli
accordi. 2. Inoltre, le società di
gestione collettiva rendono disponibili, su richiesta di qualsiasi titolare dei
diritti o società di gestione collettiva, ogni informazione sulle opere per le
quali non sono stati identificati uno o più titolari dei diritti, compresi, se
disponibili, il titolo dell’opera, il nome dell’autore, il nome dell’editore e
ogni altra informazione pertinente disponibile eventualmente necessaria per
identificare il titolare dei diritti. Articolo 19
Divulgazione delle informazioni 1. Gli Stati membri assicurano
che una società di gestione collettiva renda pubbliche le seguenti
informazioni: (a) lo statuto; (b) le condizioni di adesione e le condizioni
di ritiro dell’autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello
statuto; (c) l’elenco delle persone di cui all’articolo
9; (d) le norme di distribuzione degli importi
dovuti ai titolari dei diritti; (e) le norme relative alle spese di gestione; (f) le norme in
materia di detrazioni dai proventi dei diritti non destinate alla copertura
delle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di
servizi sociali, culturali ed educativi; (g) le procedure di trattamento dei reclami e
di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 34, 35 e 36. 2. Le informazioni di cui al
paragrafo 1 sono pubblicate sul sito Internet delle società di gestione
collettiva e rimangono pubblicamente disponibili su tale sito. Le società di gestione collettiva mantengono
aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1. Articolo 20
Relazione di trasparenza annuale 1. Gli Stati membri assicurano
che, a prescindere dalla forma giuridica prevista dal diritto nazionale, le società
di gestione collettiva elaborino e pubblichino una relazione di trasparenza
annuale, comprensiva di una relazione speciale per ciascun esercizio
finanziario, entro sei mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione di
trasparenza annuale è sottoscritta da tutti gli amministratori della società. La relazione di trasparenza annuale è pubblicata
sul sito Internet delle società di gestione collettiva e rimane pubblicamente
disponibile su tale sito per almeno cinque anni. 2. La relazione di trasparenza annuale
contiene almeno le informazioni di cui all’allegato I. 3. La relazione speciale di cui
al paragrafo 1 riguarda l’utilizzo degli importi detratti ai fini della
prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le
informazioni precisate al punto 3 dell’allegato I. 4. I dati contabili contenuti
nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da una o più persone
abilitate per legge alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati[22]. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi
sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale. Ai fini del presente paragrafo, i dati contabili
comprendono i documenti di bilancio di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato
I e le informazioni finanziarie di cui al punto 1, lettere f) e g) e al punto 2
dell’allegato I. 5. Gli Stati membri possono
decidere che il punto 1, lettere a), f) e g) dell’allegato I non si applichi ad
una società di gestione collettiva che alla data di riferimento del bilancio
non supera i limiti di due dei tre seguenti criteri: (a) totale di bilancio: 350 000 EUR; (b) fatturato netto: 700 000 EUR; (c) numero dei dipendenti occupati in media
durante l’esercizio: dieci. Titolo III Concessione di Licenze multiterritoriali per i
diritti online su opere musicali da parte di società di gestione collettiva Articolo 21
Licenze multiterritoriali nel mercato interno 1. Gli Stati membri assicurano
che le società di gestione collettiva stabilite nel loro territorio soddisfino
i requisiti del presente titolo quando concedono licenze multiterritoriali per
i diritti online su opere musicali. 2. Gli Stati membri assicurano
che il rispetto di tali requisiti da parte delle società di gestione collettiva
possa essere verificato in maniera efficace dalle autorità competenti di cui
all’articolo 39. Articolo 22
Capacità di trattare licenze multiterritoriali 1 Gli Stati membri assicurano
che le società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali
per i diritti online su opere musicali abbiano capacità sufficienti per
trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati
necessari per la gestione di tali licenze, in particolare per identificare il
repertorio e controllarne l’uso, per fatturare agli utilizzatori, per
riscuotere i proventi dei diritti e per distribuire gli importi dovuti ai
titolari dei diritti. 2. Ai fini del paragrafo 1, le
società di gestione collettiva si conformano almeno alle seguenti condizioni: (a) devono essere in grado di identificare
con precisione le opere musicali, integralmente o in parte, che le società di
gestione collettiva sono autorizzate a rappresentare; (b) devono essere in grado di identificare
con precisione i diritti, integralmente o in parte, e i titolari dei diritti
con riferimento a ciascuno degli Stati membri di applicazione di tale
autorizzazione, per ciascun’opera musicale, o parte di essa, che le società di
gestione collettiva sono autorizzate a rappresentare; (c) devono utilizzare identificatori univoci
per identificare i titolari dei diritti e le opere musicali, tenendo conto, nel
limite del possibile, degli standard e delle pratiche adottati su base
facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale; (d) devono tenere conto, senza indebiti
ritardi, dei cambiamenti che subentrano in merito alle informazioni di cui alla
lettera a), (e) devono essere in grado di identificare e
risolvere tempestivamente ed efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai
dati in possesso di altre società di gestione collettiva che concedono licenze
multiterritoriali per i diritti online su opere musicali. Articolo 23
Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali 1. Le società di gestione
collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su
opere musicali comunicano, per via elettronica, ai fornitori di servizi
musicali online, ai titolari dei diritti e ad altre società di gestione
collettiva informazioni aggiornate che consentano di identificare il repertorio
musicale online rappresentato. Ciò comprende le opere musicali rappresentate, i
diritti rappresentati, integralmente o in parte, e gli Stati membri rappresentati. 2. Le società di gestione
collettiva possono adottare misure ragionevoli per garantire la correttezza e l’integrità
dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere i dati personali e le
informazioni commercialmente sensibili. Articolo 24
Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali 1. Le società di gestione
collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su
opere musicali dispongono di procedure che consentano ai titolari dei diritti e
ad altre società di gestione collettiva di opporsi al contenuto dei dati di cui
all’articolo 22, paragrafo 2, o alle informazioni fornite a norma dell’articolo
23, laddove tali titolari dei diritti e società di gestione collettiva, sulla
base di validi elementi di prova, ritengano che i dati o le informazioni non
siano corretti rispetto ai loro diritti online su opere musicali. Nel caso in
cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, le società di
gestione collettiva fanno sì che i dati o le informazioni siano rettificati
senza indugio. 2. Le società di gestione
collettiva forniscono ai titolari dei diritti le cui opere musicali sono
incluse nel repertorio musicale gestito dalle medesime i mezzi per trasmettere
per via elettronica informazioni sulle loro opere musicali o sui loro diritti
su tali opere. A tale riguardo, le società di gestione collettiva e i titolari
dei diritti tengono conto, nel limite del possibile, degli standard o delle
prassi settoriali relativi allo scambio di dati sviluppati a livello
internazionale o unionale, per consentire ai titolari dei diritti di
specificare l’opera musicale, integralmente o in parte, i diritti online,
integralmente o in parte, e gli Stati membri per cui concedono la propria
autorizzazione alla società di gestione collettiva. Articolo 25
Correttezza e puntualità nelle comunicazioni sull’uso e nella fatturazione 1. Le società di gestione
collettiva controllano l’utilizzo dei diritti online su opere musicali che
rappresentano, integralmente o in parte, da parte di fornitori di servizi
musicali online cui hanno concesso una licenza multiterritoriale per tali
diritti. 2. Le società di gestione
collettiva offrono ai fornitori di servizi musicali online la possibilità di
comunicare per via elettronica l’uso effettivo dei diritti online su opere
musicali. Per lo scambio elettronico di tali dati, le società di gestione
collettiva consentono l’utilizzo di almeno una modalità di comunicazione che
tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base facoltativa nel settore
e sviluppati a livello internazionale o unionale. Le società di gestione
collettiva possono rifiutare le comunicazioni degli utilizzatori in un formato
proprietario se le stesse accettano comunicazioni trasmesse per mezzo di uno
standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati. 3. Le società di gestione
collettiva trasmettono le fatture ai fornitori di servizi musicali online per
via elettronica. Esse consentono l’uso di almeno un formato che tenga conto di
standard o prassi adottati su base facoltativa nel settore e sviluppati a
livello internazionale o unionale. La fattura riporta le opere e i diritti
oggetto, integralmente o in parte, della licenza in base ai dati di cui all’articolo
22, paragrafo 2, e i rispettivi usi effettivi, nella misura in cui ciò è
possibile sulla base delle informazioni fornite dall’utilizzatore e del formato
utilizzato per fornirle. 4. Le società di gestione
collettiva trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi musicali
online immediatamente dopo la comunicazione dell’utilizzo effettivo dei diritti
online sulla relativa opera musicale, tranne nei casi in cui il ritardo è
imputabile al fornitore di servizi di musica online. 5. Le società di gestione
collettiva si dotano di procedure adeguate per consentire ai fornitori di
servizi musicali online di contestare la correttezza della fatturazione, anche
nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da una o più società di
gestione collettiva per i medesimi diritti online sulla stessa opera musicale. Articolo 26
Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti 1. Gli Stati membri assicurano
che le società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali
per i diritti online su opere musicali distribuiscano gli importi dovuti ai
titolari dei diritti in virtù di tali licenze in modo corretto e immediatamente
dopo la comunicazione dell’uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui il
ritardo è imputabile al fornitore di servizi musicali online. 2. Le società di gestione
collettiva forniscono almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti: (a) il periodo in cui si sono verificati gli
usi per i quali sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti e gli Stati
membri in cui hanno avuto luogo tali usi; (b) per ciascun diritto online su qualsiasi
opera musicale per cui il titolare dei diritti ha autorizzato la società di
gestione collettiva a rappresentarlo, integralmente o in parte, gli importi
riscossi, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dalla società di
gestione collettiva; (c) per ciascun fornitore di servizi musicali
online, gli importi riscossi per il titolare dei diritti, le detrazioni
applicate e gli importi distribuiti dalla società di gestione collettiva. 3. Se i titolari dei diritti
ritirano a una società di gestione collettiva l’autorizzazione a gestire i loro
diritti online su opere musicali o revocano loro diritti online su opere
musicali a una società di gestione collettiva, integralmente o in parte, le
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alle licenze multiterritoriali
concesse prima del ritiro o della revoca e che continuano a produrre effetti. 4. Se una società di gestione
collettiva conferisce a un’altra società di gestione collettiva un mandato per
la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere
musicali a norma delle disposizioni degli articoli 28 e 29, la società di
gestione collettiva mandataria distribuisce gli importi di cui al paragrafo 1 e
fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 alla società di gestione
collettiva mandante, che è responsabile per la successiva distribuzione e
informazione nei confronti dei titolari dei diritti, salvo se diversamente
concordato. Articolo 27
Esternalizzazione Le società di gestione collettiva possono
affidare a terzi i servizi relativi alle licenze multiterritoriali che
concedono. Tale esternalizzazione non esonera la società di gestione collettiva
dalla responsabilità nei confronti dei titolari dei diritti, dei fornitori di
servizi online o di altre società di gestione collettiva. Articolo 28
Accordi tra società di gestione collettiva per la concessione di licenze
multiterritoriali 1. Gli accordi di rappresentanza
tra diverse società di gestione collettiva in cui una società incarica l’altra
di concedere licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali
del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. La società
mandataria gestisce tali diritti online in base a condizioni non
discriminatorie. 2. La società di gestione
collettiva mandante informa i propri membri della durata dell’accordo, del
costo dei servizi forniti dall’altra società di gestione collettiva e di tutte
le condizioni rilevanti dell’accordo. 3. La società di gestione
collettiva mandataria informa la società mandante delle principali condizioni a
cui devono essere concesse le licenze sui diritti online, inclusa la natura
dello sfruttamento, tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i
diritti di licenza, la durata della licenza, i periodi contabili e i territori
coperti. Articolo 29
Obbligo di rappresentanza di un’altra società di gestione collettiva per la
concessione di licenze multiterritoriali 1. Una società di gestione
collettiva che non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali
per i diritti online su opere musicali del proprio repertorio musicale può
chiedere a un’altra società di gestione collettiva che soddisfa i requisiti
stabiliti al presente titolo di stipulare un accordo di rappresentanza relativo
a tali diritti in conformità con l’articolo 28. 2. La società di gestione
collettiva interpellata accetta tale richiesta se concede o offre la
concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti
online su opere musicali del repertorio di una o più altre società di gestione
collettiva. Le spese di gestione per il servizio fornito dalla
società di gestione collettiva interpellata alla società richiedente non
eccedono le spese ragionevolmente sostenute dalla società di gestione
collettiva interpellata per la gestione del repertorio della società
richiedente maggiorate di un ragionevole margine di profitto. 3. La società di gestione
collettiva richiedente mette a disposizione della società di gestione
collettiva interpellata le informazioni relative al proprio repertorio musicale
necessarie per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online
su opere musicali. Se le informazioni sono insufficienti o fornite in una forma
tale da non consentire alla società di gestione collettiva interpellata di
rispettare i requisiti stabiliti al presente titolo, la società interpellata ha
il diritto di addebitare alla controparte le spese ragionevolmente sostenute
per rispettare tali prescrizioni o di escludere le opere per cui le
informazioni sono insufficienti o inutilizzabili. Articolo 30
Accesso alle licenze multiterritoriali Gli Stati membri assicurano che se un anno
dopo la data di attuazione della presente direttiva una società di gestione
collettiva non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per
i diritti online su opere musicali e non consente a un’altra società di
gestione collettiva di rappresentare tali diritti a questo fine, i titolari dei
diritti che hanno autorizzato tale società di gestione collettiva a
rappresentare i propri diritti online su opere musicali possono concedere
licenze multiterritoriali per i loro diritti online su opere musicali
direttamente o tramite qualsiasi altra società di gestione collettiva che si
attenga alle disposizioni del presente titolo oppure qualsiasi terzo da loro
autorizzato. La società di gestione collettiva che non concede o offre la
concessione di licenze multiterritoriali continua a concedere o offrire la
concessione di licenze per i diritti online su opere musicali dei titolari dei
diritti in relazione al loro utilizzo sul territorio dello Stato membro di
stabilimento della società di gestione collettiva, a meno che i titolari dei
diritti non ritirino l’autorizzazione relativa alla gestione. Articolo 31
Concessione di licenze multiterritoriali da parte di controllate di società di
gestione collettiva L’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e c),
gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 e 36 si applicano anche alle entità
controllate, interamente o in parte, da una società di gestione collettiva e
che offrono la concessione o concedono licenze multiterritoriali per i diritti
online su opere musicali. Articolo 32
Condizioni di concessione delle licenze per i servizi online Una società di gestione collettiva che concede
licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali non è tenuta a
basarsi, per altri tipi di servizi, sulle condizioni di concessione delle
licenze concordate con un fornitore di servizi musicali online, se questo
fornisce un nuovo tipo di servizio che è stato disponibile al pubblico per meno
di tre anni. Articolo 33
Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e
televisivi I requisiti di cui al presente titolo non si
applicano alle società di gestione collettiva che concedono, sulla base dell’aggregazione
facoltativa dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza
stabilite agli articoli 101 e 102 del TFUE, una licenza multiterritoriale per i
diritti online su opere musicali richiesta da un’emittente per comunicare o
mettere a disposizione del pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi
contemporaneamente o dopo la prima trasmissione, così come ogni altro materiale
online prodotto dall’emittente che sia accessorio alla prima trasmissione del
suo programma radiofonico o televisivo. Titolo IV Misure di esecuzione Articolo 34
Risoluzione delle controversie per membri e titolari dei diritti 1. Gli Stati membri assicurano
che le società di gestione collettiva mettano a disposizione dei propri membri
e titolari dei diritti procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei
reclami e per la composizione delle controversie, in particolare per quanto
riguarda l’autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di
diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai
titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni. 2. Le società di gestione
collettiva rispondono per iscritto ai reclami trasmessi dai membri o dai
titolari dei diritti. Se le società di gestione collettiva non accolgono un
reclamo, motivano la propria decisione. 3. Le parti hanno la libertà di
affermare e difendere i loro diritti dinanzi a un tribunale. Articolo 35
Risoluzione delle controverse per gli utilizzatori 1. Gli Stati membri garantiscono
che le controversie fra le società di gestione collettiva e gli utilizzatori
relative alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte, alle
tariffe e a qualsiasi rifiuto di concedere una licenza possano essere
presentate dinanzi a un tribunale e, se del caso, a un organismo indipendente e
imparziale di risoluzione delle controversie. 2. Se l’obbligo di cui al
paragrafo 1 si traduce in un ricorso a un organismo indipendente e imparziale
di risoluzione delle controversie, resta impregiudicato il diritto delle parti
di affermare e difendere i loro diritti dinanzi a un tribunale. Articolo 36
Risoluzione alternativa delle controversie 1. Gli Stati membri provvedono
affinché, ai fini dell’applicazione del titolo III, le seguenti controversie di
una società di gestione collettiva che concede o offre la concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali possano essere
sottoposte a un organismo alternativo di risoluzione delle controversie
indipendente e imparziale: (a) controversie con un fornitore, effettivo
o potenziale, di servizi musicali online in relazione all’applicazione degli
articoli 22, 23 e 25; (b) controversie con uno o più titolari dei
diritti in relazione all’applicazione degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29
e 30; (c) controversie con un’altra società di
gestione collettiva in relazione all’applicazione degli articoli 24, 25, 26, 28
e 29. 2. Le società di gestione
collettiva informano le parti interessate della possibilità di avvalersi delle
procedure alternative di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1. 3. Le procedure di cui ai
paragrafi 1 e 2 non impediscono alle parti di affermare e difendere i loro
diritti dinanzi a un tribunale. Articolo 37
Reclami 1. Gli Stati membri assicurano
che siano istituite procedure che consentano ai membri di una società di
gestione collettiva, ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e ad altre
parti interessate di inoltrare reclami alle autorità competenti in relazione
alle attività delle società di gestione collettiva contemplate dalla presente
direttiva. 2. Gli Stati membri prendono
tutte le misure necessarie per garantire che le procedure di reclamo previste
al paragrafo 1 siano amministrate dalle autorità competenti incaricate di
assicurare il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate
conformemente agli obblighi stabiliti nella presente direttiva. Articolo 38
Sanzioni e misure 1. Gli Stati membri dispongono
che le rispettive autorità competenti possano adottare sanzioni e misure
amministrative adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di
attuazione della presente direttiva e assicurano che siano applicate. Le
sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 entro [data] e la informano
immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente. Articolo 39
Autorità competenti Gli Stati membri notificano alla Commissione
le autorità competenti di cui agli articoli 21, 37, 38 e 40 entro [data]. La Commissione pubblica tali informazioni sul
suo sito Internet. Articolo 40
Osservanza delle disposizioni sulle licenze multiterritoriali 1. Gli Stati membri assicurano
che le autorità competenti di cui all’articolo 39 controllino costantemente che
le società di gestione collettiva stabilite nel loro territorio rispettino i
requisiti stabiliti al titolo III della presente direttiva nella concessione di
licenze multiterritoriali per i diritti online sulle opere musicali. 2. La Commissione favorisce lo
scambio di informazioni regolare tra le autorità competenti degli Stati membri
e tra tali autorità e la Commissione in relazione alla situazione e allo
sviluppo delle licenze multiterritoriali. 3. La Commissione procede a
regolari consultazioni con i rappresentanti dei titolari dei diritti, delle
società di gestione collettiva, degli utilizzatori, dei consumatori e di altre
parti interessate in merito all’esperienza acquisita con l’applicazione delle
disposizioni di cui al titolo III della presente direttiva. La Commissione
fornisce alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti che emergono
da tali consultazioni nel contesto indicato al paragrafo 2. 4. Gli Stati membri provvedono
affinché al più tardi [30 mesi dopo l’entrata in vigore della presente
direttiva] le rispettive autorità competenti trasmettano alla Commissione
una relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle licenze multiterritoriali
sul loro territorio. In particolare, la relazione contiene informazioni sulla
disponibilità di licenze multiterritoriali nel relativo Stato membro, sull’osservanza
delle disposizioni di cui al titolo III della presente direttiva da parte delle
società di gestione collettiva e sulla valutazione del servizio da parte degli
utilizzatori e delle organizzazioni non governative che rappresentano i
consumatori, i titolari dei diritti e altre parti interessate. 5. Sulla base delle relazioni di
cui al paragrafo 4 e delle informazioni raccolte a norma dei paragrafi 2 e 3,
la Commissione elabora una valutazione sull’applicazione delle disposizioni del
titolo III della presente direttiva. Se necessario, e sulla base di un’opportuna
relazione specifica, la Commissione valuterà altre iniziative volte a risolvere
gli eventuali problemi individuati. In particolare, la valutazione comprende: (a) il numero delle società di gestione
collettiva che rispettano i requisiti di cui al titolo III; (b) il numero di accordi di rappresentanza
fra società di gestione collettiva a norma degli articoli 28 e 29; (c) la quota del repertorio nei singoli Stati
membri che è disponibile per la concessione di licenze su base
multiterritoriale. Titolo V Relazioni e disposizioni finali Articolo 41
Relazione Entro [5 anni dopo la scadenza del periodo di
attuazione (data)], la Commissione valuta l’applicazione della presente
direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione
della presente direttiva, compresi i suoi effetti sullo sviluppo dei servizi
transfrontalieri e sulla diversità culturale e, se del caso, sulla necessità di
una revisione. La Commissione presenta tale relazione corredandola, se
necessario, di una proposta legislativa. Articolo 42
Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro [12 mesi dall’entrata in
vigore della direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il
testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 43
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 44
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente ALLEGATO I 1. Informazioni da fornire nella
relazione di trasparenza annuale di cui all’articolo 20, paragrafo 2: (a) documenti di bilancio, comprendenti lo
stato patrimoniale o un prospetto delle attività e passività, il conto
economico e il rendiconto finanziario; (b) una relazione sulle attività svolte nell’esercizio; (c) una descrizione della struttura giuridica
e di governance della società di gestione collettiva; (d) informazioni sulle entità nelle quali la
società di gestione collettiva detiene quote; (e) informazioni sull’importo totale dei
compensi versati nell’anno precedente alle persone di cui all’articolo 9 e su
altri vantaggi loro concessi; (f) le informazioni finanziarie di cui al
punto 2; (g) una relazione speciale sull’uso degli
importi detratti ai fini di servizi sociali, culturali ed educativi. 2. Informazioni finanziarie da
fornire nella relazione di trasparenza annuale: (a) informazioni finanziarie sui proventi dei
diritti, per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo (ad es.
trasmissione radiotelevisiva, uso online, esecuzione pubblica); (b) informazioni finanziarie sul costo dei
servizi di gestione e di altri servizi forniti dalla società di gestione
collettiva ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che
comprenda almeno i seguenti elementi: (i) tutti i costi operativi e finanziari,
con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e una spiegazione del
metodo applicato per ripartire i costi indiretti; (ii) i costi operativi e finanziari, con una
ripartizione per categoria di diritti gestiti limitata ai servizi per la
gestione di diritti; (iii) i costi operativi e finanziari relativi
a servizi diversi dalla gestione di diritti, compresi i servizi sociali,
culturali ed educativi; (iv) le risorse usate per la copertura dei
costi; (v) le detrazioni effettuate dai proventi dei
diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di
utilizzo nonché la finalità della detrazione, ad esempio i costi correlati alla
gestione di diritti o alla fornitura di servizi sociali, culturali o educativi; (vi) la percentuale rappresentata dal costo
dei servizi di gestione e di altri servizi forniti dalla società di gestione
collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi dei diritti nell’esercizio
di riferimento, per categoria di diritti gestiti; (c) informazioni finanziarie sugli importi
dovuti ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda
almeno uno dei seguenti elementi: (i) l’importo totale attribuito ai titolari
dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo
di utilizzo; (ii) l’importo totale versato ai titolari
dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo
di utilizzo; (iii) la frequenza dei pagamenti, con una
ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo; (iv) l’importo totale riscosso, ma non ancora
attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di
diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l’indicazione dell’esercizio in cui
tali importi sono stati riscossi; (v) l’importo totale attribuito, ma non
ancora distribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria
di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l’indicazione dell’esercizio in cui
tali importi sono stati riscossi; (vi) se una società di gestione collettiva
non ha provveduto alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine di cui all’articolo
12, paragrafo 1, i motivi del ritardo; (d) informazioni sui rapporti con altre
società di gestione collettiva, con una descrizione che comprenda almeno i
seguenti elementi: (i) i flussi finanziari, gli importi
ricevuti da altre società di gestione collettiva e gli importi pagati ad altre
società di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti,
per tipo di utilizzo e per società di gestione collettiva; (ii) le spese di gestione e le altre
detrazioni dai proventi dovute ad altre società di gestione collettiva, con una
ripartizione per categoria di diritti e per società di gestione collettiva; (iv) le spese di gestione e le altre
detrazioni dagli importi pagati da altre società di gestione collettiva, con
una ripartizione per categoria di diritti e per società di gestione collettiva; (v) l’importo distribuito ai titolari dei
diritti provenienti da altre società di gestione collettiva, con una
ripartizione per categoria di diritti e per società di gestione collettiva. 3. Informazioni
da fornire nella relazione speciale di cui all’articolo 20, paragrafo 3: (a) gli
importi riscossi ai fini della fornitura di servizi sociali, culturali ed
educativi nell’esercizio finanziario, con una ripartizione per categoria di
diritti gestiti e per tipo di utilizzo; (b) una spiegazione dell’uso di tali importi,
con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati. ALLEGATO II DOCUMENTI
ESPLICATIVI Conformemente alla dichiarazione politica
comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui
documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove
ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di attuazione con uno o più
documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, la
Commissione ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata per
le ragioni indicate qui di seguito. Complessità della direttiva e del settore
interessato La gestione collettiva dei diritti d’autore e
dei diritti connessi è un argomento complesso, che si ripercuote sulla gestione
dei diritti non solo per l’uso online, ma anche per usi più tradizionali non in
linea. Tale gestione riguarda i diritti degli autori, ma anche quelli di
artisti, di interpreti o esecutori, di editori, di produttori e di emittenti e
interessa diversi tipi di società di gestione collettiva, dalle grandi società
che gestiscono i diritti d’autore alle più piccole, che riscuotono i compensi
legati alla reprografia o ai diritti di rivendita. Sono inoltre in gioco
diversi interessi: non soltanto quelli dei titolari dei diritti, ma anche
quelli degli utilizzatori commerciali che ottengono le licenze dalle società di
gestione collettiva. Mentre esiste una legislazione a livello
europeo in materia di diritto d’autore e diritti connessi, è la prima volta che
la normativa dell’UE disciplina direttamente la gestione collettiva dei
diritti. Il quadro giuridico generale proposto dalla direttiva comporterà
cambiamenti sostanziali per gran parte delle normative nazionali in materia di
società di gestione collettiva. Inoltre, il titolo della direttiva dedicato
alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere
musicali per l’uso online costituisce una novità assoluta per l’attuale quadro
regolamentare, visto che nessuno Stato membro ha una normativa in vigore per
questo tipo di licenze. Inoltre, le disposizioni della direttiva
incideranno sulla normativa nazionale in materia di risoluzione delle
controversie. L’istituzione di questo nuovo quadro giuridico
richiederà un approccio strutturato nella vigilanza sull’attuazione. Data la
mancanza di esperienza legislativa e regolamentare a livello nazionale per
alcune parti della direttiva, è di grande importanza che gli Stati membri
trasmettano alla Commissione la documentazione esplicativa delle modalità di
attuazione delle nuove disposizioni. L’assenza di documenti esplicativi ben
strutturati comprometterebbe in maniera significativa la capacità della
Commissione di sorvegliare l’attuazione della direttiva. Coerenza e interrelazione con altre
iniziative La direttiva rimane uno strumento giuridico di
“armonizzazione minima” e gli Stati membri possono imporre requisiti più severi
e/o più dettagliati alle società di gestione collettiva rispetto a quanto
disposto nella direttiva. È importante che la Commissione sia in grado di
confrontare l’impatto della direttiva nei diversi Stati membri e quindi di
svolgere correttamente il proprio compito di sorvegliare l’applicazione del
diritto dell’Unione. Inoltre, nella direttiva si prevede una clausola di
revisione e, al fine di raccogliere tutte le informazioni pertinenti sul
funzionamento di tali norme, la Commissione dovrà essere in condizione di
controllare fin dal principio l’attuazione della direttiva. Le società di gestione collettiva devono
soddisfare gli obblighi stabiliti a livello nazionale ad attuazione della
direttiva servizi (2006/123/CE). Dovrebbero pertanto poter prestare servizi a
livello transfrontaliero per rappresentare titolari dei diritti residenti o
stabiliti in altri Stati membri e concedere licenze a utilizzatori residenti o
stabiliti in altri Stati membri. Tali società devono inoltre rispettare le
norme sulla concorrenza sancite dal trattato. Pertanto, al fine di garantire che la
normativa nazionale di attuazione della direttiva proposta sia in linea con le
disposizioni della direttiva servizi e con le norme sulla concorrenza, è
particolarmente importante che la Commissione possa avere un quadro globale e
procedere a un’appropriata revisione dell’attuazione nazionale sulla base dei
necessari documenti esplicativi. Oneri amministrativi Gli oneri amministrativi legati alla richiesta
di documenti esplicativi agli Stati membri non sono sproporzionati considerando
gli obiettivi della direttiva e il nuovo ambito trattato. È inoltre necessario
che la Commissione sia in grado di svolgere la propria funzione di controllo
dell’applicazione del diritto dell’Unione. Sulla base di quanto esposto, la Commissione
ritiene che l’obbligo di fornire documenti esplicativi in relazione alla
direttiva proposta sia proporzionato e non vada al di là di quanto necessario
per conseguire l’obiettivo di svolgere efficacemente il compito di controllare
la corretta attuazione. [1] COM(2010)
245. [2] COM(2010)
2020. [3] COM(2011)
206. [4] COM(2011)
287. [5] COM(2012)
225. [6] COM(2011)
942. [7] Libro
verde sulla distribuzione online di opere audiovisive nell’Unione europea -
Verso un mercato unico del digitale: opportunità e sfide. COM(2011) 427. [8] GU L 167
del 22.6.2001, pag. 10. [9] Direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001),
direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti
connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376
del 27.12.2006), direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle
successive vendite dell’originale (GU L 272 del 13.10.2001), direttiva 93/83/CEE
del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme
in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla
radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993),
direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione
codificata) (GU L 111 5.5.2009), direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche
di dati (GU L 77 del 27.3.1996), direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione
del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372
del 27.12.2006), direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la
durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 265
dell’11.10.2011). [10] GU L 276
del 21.10.2005. [11] GU L 376
del 27.12.2006. [12] Tenutasi
dal 22.10.2009 al 5.1.2010. [13] In data 23.4.2010. [14] Cfr. nota 5. [15] Ad esempio
le cause C-395/87 Ministère public/Jean-Louis Tournier e le cause riunite 110/88
e 242/88 François Lucazeau e altri//SACEM e altri, la decisione della
Commissione del 16.7.2008 (CISAC) (COMP/C2/38.698). [16] Gli Stati
membri possono decidere di non applicare alcuni requisiti alle microimprese. [17] GU C [...]
del [...], pag. [18] GU L 376,
del 27.12.2006, pag. 36 [19] GU L 276
del 21.10.2005, pag. 54. [20] GU L 167
del 22.6.2001, pag. 10. [21] GU L 281
del 23.11.1995, pag. 31. [22] GU L 157
del 9.6.2006, pag. 87.