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Document 52012PC0372

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno

/* COM/2012/0372 final - 2012/0180 (COD) */

52012PC0372

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno /* COM/2012/0372 final - 2012/0180 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta di direttiva mira a istituire una normativa adeguata per la gestione collettiva dei diritti svolta da società di gestione collettiva per conto dei titolari dei diritti. A tal fine, essa propone norme che garantiscono una migliore governance e maggiore trasparenza di tutte le società di gestione collettiva e incoraggia e agevola la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali da parte delle società di gestione collettiva che rappresentano gli autori.

È necessario ottenere la licenza del titolare di diritti d’autore o di diritti connessi nel caso in cui si presta un servizio che comprende lo sfruttamento dell’opera protetta di un autore, ad esempio una canzone o composizione musicale o altri materiali protetti, come un fonogramma o un’esecuzione. Tali servizi possono essere prestati dal vivo, come ad esempio la proiezione di film in un cinema o un’esibizione in una sala da concerto, ma anche, come sempre più spesso accade, online. Per prestare tali servizi è necessario disporre di una licenza concessa da tutti i titolari dei diritti (autori, interpreti o esecutori, produttori). In alcuni settori, le licenze sono concesse in prevalenza direttamente dai singoli titolari dei diritti (ad es. produttori cinematografici), mentre in altri le società di gestione collettiva dei diritti svolgono un ruolo molto importante, in particolare nel caso dei diritti d’autore su opere musicali. Per determinate forme di sfruttamento si ricorre in particolar modo alla gestione collettiva, ad esempio nel caso dei diritti al compenso che spettano agli interpreti ed esecutori nonché ai produttori per la radiodiffusione e per l’esecuzione in pubblico di fonogrammi.

I titolari dei diritti affidano tali diritti a società di gestione collettiva che li gestiscono a loro nome. Esse forniscono inoltre servizi ai titolari dei diritti e agli utilizzatori, tra cui la concessione di licenze agli utilizzatori, la gestione dei proventi dei diritti, i pagamenti dovuti ai titolari dei diritti e l’esecuzione dei diritti. Le società di gestione collettiva svolgono un ruolo molto importante, in particolare nei casi in cui trattare con i singoli creatori sarebbe poco pratico e implicherebbe costi di transazione molto elevati. Tali società svolgono un ruolo fondamentale anche nella tutela e promozione della diversità culturale, in quanto permettono l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti.

Si ritiene che sia necessario intervenire in due ambiti.

In primo luogo, indipendentemente dal settore, la gestione collettiva dei diritti fornita ai membri e agli utilizzatori deve diventare più efficace, accurata, trasparente e responsabile. Una gestione che non è in grado di stare al passo con i tempi incide negativamente sulla disponibilità di nuove offerte per consumatori e fornitori di servizi, poiché inibisce la prestazione di servizi innovativi, in particolare se forniti online. Per garantire un’adeguata prestazione di servizi che comporti l’utilizzo di opere o altri materiali protetti dai diritti d’autore e dai diritti connessi nel mercato interno, le società di gestione collettiva dovrebbero essere indotte a modificare il loro modus operandi a beneficio dei creatori, dei prestatori di servizi, dei consumatori e dell’economia europea nel suo insieme. Visto che le società concedono licenze su diritti per conto di titolari dei diritti nazionali ed esteri, il loro funzionamento ha un impatto fondamentale sullo sfruttamento di tali diritti in tutto il mercato interno. Il funzionamento di alcune di queste società ha sollevato dubbi quanto alla loro trasparenza, governance e gestione dei diritti riscossi per conto dei titolari dei diritti. In particolare, sono state espresse preoccupazioni relative alla responsabilità di determinate società, in generale nei confronti dei loro membri e in particolare nella gestione delle loro finanze. Diverse società di gestione collettiva devono ancora affrontare il nodo della necessità di allinearsi alle nuove realtà e alle esigenze del mercato unico.

In secondo luogo, lo sviluppo di un mercato unico dei contenuti culturali online ha fatto sì che si invocasse un cambiamento nelle licenze sui diritti d’autore, in particolare nelle licenze per i diritti d’autore su opere musicali, poiché i fornitori di servizi musicali online hanno difficoltà ad acquisire licenze con un repertorio aggregato per un territorio che si estenda oltre quello di uno Stato membro. Se è vero che la frammentarietà territoriale dei servizi musicali online è dovuta a diversi fattori, tra cui le decisioni commerciali dei fornitori, è altrettanto importante non sottovalutare le difficoltà nell’ottenere licenze multiterritoriali. Tale situazione conduce a una frammentazione del mercato dell’UE di questi servizi, che, limitando la prestazione di servizi musicali online da parte di fornitori di servizi online, pregiudica anche le potenzialità delle licenze sulle opere musicali in termini di portata geografica e compenso. La frammentazione impedisce inoltre ai consumatori di avere il più ampio accesso possibile alla grande diversità di repertori musicali. Mentre in altri settori la gestione collettiva dei diritti non ha creato le difficoltà che devono essere affrontate in questo contesto, la gestione collettiva dei diritti d’autore su opere musicali deve essere disciplinata. Affrontare questa situazione è fondamentale per stimolare l’offerta legale di musica online nell’UE.

La presente proposta mira pertanto a: a) migliorare gli standard di governance e trasparenza delle società di gestione collettiva affinché i titolari dei diritti possano esercitare su di esse un controllo più efficace e contribuire a migliorare la loro efficienza nella gestione e b) facilitare la concessione di licenze multiterritoriali da parte di società di gestione collettive per i diritti d’autore su opere musicali per la fornitura di servizi online.

1.2.        Contesto generale

La presente proposta rientra nel contesto dell’Agenda digitale europea[1] e della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[2]. Nell’Atto per il mercato unico[3] la Commissione ha individuato nella proprietà intellettuale uno degli ambiti in cui è necessario intervenire e ha sottolineato che, nell’era di Internet, la gestione collettiva deve essere in grado di evolvere verso un carattere più transnazionale, eventualmente con modelli di concessione di licenze a livello di UE che si estendono al territorio di più Stati membri. Nella sua comunicazione “Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale”[4] la Commissione ha annunciato che proporrà un quadro giuridico per la gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi. L’importanza di tale proposta legislativa è stata sottolineata anche nel quadro dell’“Agenda europea dei consumatori”[5] della Commissione.

L’articolo 167 del TFUE stabilisce che l’Unione deve tenere conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

La tecnologia, la rapida evoluzione della natura dei modelli di business digitali e la crescente autonomia dei consumatori online richiedono di valutare costantemente se la normativa in vigore in materia di diritti d’autore preveda i giusti incentivi e consenta ai titolari dei diritti, agli utilizzatori dei diritti e ai consumatori di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalle tecnologie moderne. La presente proposta non va comunque considerata a se stante, ma come parte di una serie di misure che sono o saranno proposte dalla Commissione, a seconda del caso, al fine di agevolare la concessione di licenze dei diritti e, più in generale, l’accesso ai contenuti digitali allettanti, in particolare in un contesto transfrontaliero. Oltre ad occuparsi del funzionamento delle società di gestione collettiva nel contesto della presente proposta, la Commissione sta valutando se sono necessarie altre misure per agevolare la concessione di licenze in generale, sia da parte dei singoli titolari dei diritti, sia da parte di coloro a cui tali diritti sono stati ceduti, sia da parte delle società di gestione collettiva. Questa riflessione tiene conto dell’aspetto della territorialità dei diritti e dei suoi effetti nella concessione di licenze per determinati contenuti o servizi.

Anche nel quadro dell’Agenda digitale per l’Europa, delle comunicazioni della Commissione “Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale” e “Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line”[6] e del follow-up del “Libro verde sulla distribuzione online di opere audiovisive nell’Unione europea”[7], la Commissione sta svolgendo un’approfondita analisi economica e giuridica sulla portata e il funzionamento dei diritti d’autore e dei diritti connessi associati alla trasmissione via Internet nel mercato unico, nonché sull’opportunità o meno che le attuali eccezioni e limitazioni ai diritti d’autore stabilite nella direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione[8] debbano essere aggiornate o ulteriormente armonizzate a livello dell’UE.

1.3.        Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Se è vero che alcune direttive esistenti in materia di diritto d’autore[9] contengono riferimenti alla gestione dei diritti da parte di società di gestione collettiva, nessuna di esse disciplina il modus operandi delle società come tali.

La raccomandazione 2005/737/CE della Commissione sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati[10] ha invitato gli Stati membri a promuovere un contesto normativo adatto alla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali online autorizzati e a migliorare gli standard in materia di governance e trasparenza delle società di gestione collettiva. Trattandosi di una raccomandazione, il testo non era vincolante e la sua attuazione facoltativa non è stata soddisfacente.

1.4.        Coerenza con altre politiche

La presente proposta integra la direttiva 2006/123/CE, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[11], che mira a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Le società di gestione collettiva sono soggette alle disposizioni della direttiva 2006/123/CE in qualità di fornitori di servizi di gestione collettiva.

La proposta è importante ai fini della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi. La convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, la convenzione di Roma per la protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell’Organizzazione mondiale del commercio, il trattato sul diritto d’autore dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e il trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sono strumenti internazionali fondamentali in questo ambito. La convenzione sulla protezione e la promozione delle espressioni culturali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che estende gli obblighi dell’Unione europea a livello internazionale, sottolinea altresì l’importanza della proprietà intellettuale.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

2.1         Consultazione pubblica

La proposta è stata oggetto di ampi dibattiti e consultazioni con le parti interessate, in particolare gli autori, gli editori, gli interpreti ed esecutori, i produttori, le società di gestione collettiva, gli utilizzatori commerciali, i consumatori e gli enti pubblici.

Essa prende in considerazione i pareri espressi nel corso di una consultazione pubblica sui contenuti online[12], che mirava a promuovere riflessioni più approfondite e un dialogo per rispondere a livello europeo alle sfide della “dematerializzazione” digitale dei contenuti, compresa la creazione di strutture di gestione dei diritti più semplici e snelle e la garanzia di un compenso equo ed adeguato per i titolari dei diritti. La consultazione è incentrata, nello specifico, sulla governance e sulla trasparenza delle società di gestione collettiva e sulla gestione transfrontaliera dei diritti per i servizi musicali online. Secondo diversi partecipanti alla consultazione, l’aggregazione di diversi repertori musicali semplificherebbe la gestione dei diritti e la concessione delle licenze. Diversi esponenti delle associazioni di autori, degli editori e degli utilizzatori commerciali si sono espressi a favore di una riflessione più approfondita sulla governance e la trasparenza delle società di gestione collettiva. Le associazioni dei consumatori erano, in linea generale, favorevoli ad un’iniziativa di natura normativa (ad es. tramite uno strumento legislativo vincolante).

Nel 2010 la Commissione ha consultato società di gestione collettiva e fornitori di servizi musicali online. Essa ha inoltre organizzato un’audizione pubblica[13] sulla governance della gestione collettiva dei diritti nell’UE, cui hanno partecipato quasi 300 esponenti delle parti interessate. Tali consultazioni hanno confermato le carenze già individuate nella gestione collettiva dei diritti, nonché la necessità di migliorare gli standard in materia di governance e trasparenza delle società di gestione collettiva e di istituire un quadro per agevolare la concessione di licenze online per opere musicali.

2.2         Ricorso al parere di esperti

Non sono stati consultati esperti esterni.

2.3         Valutazione dell’impatto

La valutazione d’impatto prende in esame due gruppi di opzioni per trattare: a) questioni relative alle lacune degli standard di governance e trasparenza di determinate società di gestione collettiva, spesso causa di carenze nella loro gestione finanziaria; b) questioni derivanti da una preparazione insufficiente di determinate società di gestione collettiva di diritti d’autore in materia di concessione di licenze multiterritoriali online in considerazione dei requisiti associati a questo tipo di attività e dell’incertezza giuridica percepita, che rendono più difficile l’aggregazione dei repertori di opere musicali.

Le conclusioni relative alle opzioni in materia di governance e trasparenza delle società di gestione collettiva sono le seguenti.

– Il mantenimento dello status quo (A1), facendo affidamento sulla pressione dei mercati e tra pari (ivi compresa l’autoregolamentazione), non risolverebbe i problemi transfrontalieri (ad esempio: controllo dei flussi di royalty).

– Una migliore esecuzione (A2) della vigente normativa UE e una maggiore coerenza a livello nazionale nell’applicare i suoi principi non armonizzerebbero le modalità con cui operano le società di gestione collettiva. Le questioni che esulano dal campo di applicazione degli attuali principi rimarrebbero irrisolte.

– Una codificazione dei principi vigenti (A3) rifletterebbe nella legislazione i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, dalle decisioni antitrust della Commissione e dalla raccomandazione 2005/737/CE, ma non affronta problemi individuati in tempi più recenti e relativi alla trasparenza finanziaria e al controllo da parte dei titolari dei diritti.

– Un quadro di governance e trasparenza (A4) codificherebbe i principi vigenti e fornirebbe un contesto normativo più elaborato in materia di governance e trasparenza, aumentando le possibilità di controllo sulle società di gestione collettiva.

Per affrontare la complessità delle licenze collettive per i diritti d’autore su opere musicali per l’uso online sono state esaminate le seguenti opzioni.

– Mantenendo lo status quo (B1), il mercato interno rimarrebbe frammentario, poiché la concessione di licenze per diritti su servizi online continuerebbe ad essere complessa e costosa.

– Il passaporto europeo di concessione delle licenze (B2) promuoverebbe l’aggregazione volontaria dei repertori per l’uso online di opere musicali a livello dell’UE e la concessione di licenze per mezzo di strutture multiterritoriali. Il passaporto consentirebbe di stabilire norme comuni per i soggetti che concedono licenze collettive in tutta l’UE e creerebbe una pressione concorrenziale che spingerebbe le società a sviluppare pratiche di concessione di licenze più efficienti.

– La concessione diretta e parallela di licenze (B3) consentirebbe ai titolari dei diritti di stipulare direttamente le licenze con gli utilizzatori senza dover revocare i diritti alla relativa società di gestione collettiva. Quest’opzione favorirebbe la concorrenza tra le società, ma non stabilirebbe una serie di norme minime comuni per i licenzianti e non condurrebbe necessariamente a un’aggregazione dei repertori.

– L’estensione della concessione collettiva di licenze e il principio del paese d’origine (B4) stabilirebbero il principio in base a cui ciascuna società di gestione collettiva ha la facoltà di concedere licenze generali per l’uso online che coprono l’intero repertorio, a patto che la società sia “rappresentativa”. Questa opzione non incentiverebbe le società di gestione collettiva a diventare più efficienti e non semplificherebbe la concessione di licenze multiterritoriali sui diritti (poiché offrirebbe una possibilità di uscita dalla gestione collettiva cui spesso seguirebbe una disaggregazione dei repertori).

– Un portale centralizzato (B5) permetterebbe alle società di gestione collettiva di mettere in comune i loro repertori per la concessione di licenze multiterritoriali in un’unica operazione, coordinata tramite il portale. Questa opzione solleva considerevoli dubbi quanto alla sua compatibilità con il diritto della concorrenza.

Dopo un’attenta ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi dei diversi approcci, sono state selezionate le opzioni A4 e B2.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Base giuridica

La proposta si basa sull’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), e sugli articoli 53 e 62 del TFUE in quanto agevola la libera prestazione di servizi. L’introduzione di standard fondamentali di governance e di trasparenza per le società di gestione collettiva consentirebbe di tutelare gli interessi dei membri e degli utilizzatori. Così facendo si faciliterebbe e incoraggerebbe la prestazione di servizi di gestione collettiva transfrontaliera, in particolare in ragione del fatto che le società solitamente gestiscono i diritti di titolari di altri Stati membri (compresa la gestione tramite i cosiddetti accordi di rappresentanza che le società hanno tradizionalmente stipulato con società di gestione collettiva stabilite in altri Stati membri) e flussi transfrontalieri di royalty. Inoltre, affrontare la questione della frammentarietà della normativa applicabile alla gestione collettiva dei diritti in tutta Europa agevolerà la libera circolazione di tutti i servizi che si basano sui diritti d’autore e sui contenuti protetti dai diritti connessi. In particolare, adottare misure intese a facilitare la concessione di licenze multiterritoriali a fornitori di servizi online consentirà di semplificare notevolmente la distribuzione e l’accesso a tali opere musicali online.

3.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

L’azione dell’Unione è necessaria alla luce del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TFUE), poiché il quadro giuridico, a livello sia nazionale, sia unionale, si è rivelato insufficiente per risolvere i problemi. L’Unione ha già adottato una legislazione che armonizza i principali diritti dei titolari che sono gestiti da società di gestione collettiva[14] e con cui stabilisce che la gestione di tali diritti nel mercato interno debba avvenire in maniera comparabile, efficace e trasparente al di là delle frontiere nazionali. Inoltre, gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello dell’UE alla luce del carattere transnazionale dei problemi.

– Sotto il profilo della governance e della trasparenza va rilevato che una quota significativa delle royalty riscosse da società di gestione collettiva deriva da repertori non nazionali. Il problema dei membri che non hanno la possibilità di controllare le attività della società cui hanno aderito è più accentuato per i titolari dei diritti esteri. Visto che non sono membri delle società di gestione in questione, vi hanno un accesso fortemente limitato e hanno ancor meno influenza nei processi decisionali delle società che agiscono per conto della propria società. La tutela degli interessi dei titolari dei diritti dell’UE richiede che tutti i flussi di royalty, in particolare quelli transfrontalieri, siano trasparenti e registrati. È improbabile che in futuro gli Stati membri garantirebbero la trasparenza necessaria ai titolari per esercitare i loro diritti a livello transfrontaliero. L’intervento dell’UE è il solo modo di garantire l’esercizio dei diritti e, in particolare, la riscossione e la distribuzione di royalty in maniera coerente in tutta l’UE.

– La concessione di licenze multiterritoriali per l’uso online di opere musicali ha, per definizione, natura transfrontaliera. È pertanto meglio introdurre le norme intese a garantire il buon funzionamento della concessione di licenze multiterritoriali a livello dell’UE, poiché gli Stati membri non sarebbero in una posizione tale da poter elaborare norme relative alle attività transfrontaliere delle società di gestione collettiva.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TFUE) e si limita a quanto è necessario per raggiungere gli scopi perseguiti. Le norme proposte in materia di governance e di trasparenza codificano, in ampia misura, la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia nel contesto delle decisioni della Commissione adottate in materia di antitrust[15]. Si è inoltre tenuto conto delle dimensioni delle società di gestione collettiva e della possibilità per gli Stati membri di esonerare le società più piccole da determinati obblighi che possono risultare sproporzionati. Le norme in materia di concessione di licenze multiterritoriali per l’uso online di opere musicali sono limitate ai diritti degli autori e sono da intendere come principi minimi per il funzionamento di un sistema di concessione di licenze efficace e moderno nell’era digitale e per l’aggregazione dei repertori, incluse le opere musicali di nicchia e meno conosciute. In tal senso sono previste adeguate garanzie: ad esempio, una società  di gestione collettiva potrà scegliere se occuparsi direttamente della concessione di licenze multiterritoriali del proprio repertorio o se affidarla a società terze; inoltre gli autori non saranno vincolati a una società che non è disposta a concedere licenze multiterritoriali direttamente o a consentire a un’altra società di farlo a suo nome.

3.3.        Scelta dello strumento giuridico

La Commissione propone una direttiva. Ciò è conforme a quanto disposto all’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), e agli articoli 53 e 62 del TFUE. Inoltre, una direttiva consente la necessaria flessibilità in quanto agli strumenti impiegati per conseguire questi obiettivi e tiene conto del fatto che gli Stati membri adottano approcci diversi per quanto riguarda la forma giuridica delle società di gestione collettiva e al tipo di vigilanza cui tali società sono soggette.

3.4.        Illustrazione della proposta

3.4.1.     Campo di applicazione e definizioni

Il titolo I contiene le disposizioni generali sull’oggetto (articolo 1), il campo di applicazione (articolo 2) e le definizioni (articolo 3). La direttiva si applica: i) alla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte delle società di gestione collettiva, indipendentemente dal settore in cui operano tali società (titolo II)[16], e ii) alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali da parte di società di gestione collettiva di diritti d’autore (titolo III). I titoli I e II si applicano anche alle società che concedono licenze multiterritoriali a norma del titolo III.

3.4.2.     Società di gestione collettiva

Il titolo II stabilisce le norme sull’organizzazione e sulla trasparenza che si applicano a tutti i tipi di società di gestione collettiva.

Il capo 1 contiene norme relative all’organizzazione dell’adesione alle società di gestione collettiva. L’articolo 4 stabilisce determinati requisiti che dovrebbero applicarsi alle relazioni tra le società di gestione collettiva e i titolari dei diritti. L’articolo 5 garantisce che i titolari dei diritti possano autorizzare le società di gestione collettiva di loro scelta a gestire diritti e possano ritirare del tutto o in parte tale autorizzazione. Le società dovrebbero basare su criteri oggettivi le norme di adesione e di partecipazione al processo decisionale interno (articolo 6). L’articolo 7 determina i poteri minimi dell’assemblea dei membri. L’articolo 8 impone alle società di gestione collettiva di istituire una funzione di sorveglianza che consenta ai loro membri di monitorare e controllare la gestione nel rispetto degli ordinamenti degli Stati membri. L’articolo 9 stabilisce determinati obblighi intesi ad assicurare che le società siano gestite in maniera prudente e oculata.

Il capo 2 stabilisce norme relative alla gestione finanziaria delle società di gestione collettiva:

– le entrate riscosse in seguito allo sfruttamento dei diritti rappresentati devono essere distinte dalle attività della società e devono essere gestite nel rispetto di condizioni rigorose (articolo 10);

– una società di gestione collettiva deve precisare le detrazioni applicabili nei propri accordi con i titolari dei diritti e garantire ai membri e ai titolari dei diritti un accesso equo ai servizi sociali, culturali o educativi finanziati con le detrazioni (articolo 11);

– le società di gestione collettiva devono pagare gli importi dovuti ai titolari dei diritti in maniera accurata e tempestiva e si adoperano per identificare i detentori dei diritti (articolo 12).

Il capo 3 stabilisce il requisito di non discriminazione per i casi in cui una società di gestione collettiva gestisce diritti per conto di un’altra società in virtù di un accordo di rappresentanza (articolo 13). Non vi è alcuna possibilità di detrazione degli importi dovuti a un’altra società senza esplicito consenso di quest’ultima, mentre la società deve procedere con la necessaria accuratezza quando effettua pagamenti a favore di altre società (articolo 14).

Il capo 4, impone alle società di gestione collettiva e agli utilizzatori di condurre negoziati in buona fede. Le tariffe dovrebbero essere basate su criteri oggettivi e riflettere il valore economico dei diritti negoziati e dell’effettivo servizio fornito dalla società (articolo 15).

Il capo 5 (trasparenza e comunicazioni) prescrive i seguenti tipi di informazioni forniti dalle società di gestione collettiva:

– informazioni ai titolari dei diritti sugli importi riscossi e pagati, spese di gestione addebitate e altre detrazioni effettuate (articolo 16);

– informazioni ad altre società di gestione collettiva sulla gestione di diritti nel quadro di accordi di rappresentanza (articolo 17);

– informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ad altre società e agli utilizzatori (articolo 18);

– informazioni divulgate in materia di organizzazione e funzionamento della società (articolo 19);

– pubblicazione di una relazione di trasparenza annuale, compresi i principi di governance e la loro applicazione, i documenti di bilancio, ecc. (articolo 20).

3.4.3.     Concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali da parte di società di gestione collettiva dei diritti d’autore

Il titolo III stabilisce le condizioni che una società di gestione collettiva dei diritti d’autore deve rispettare quando fornisce servizi di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali (articolo 21):

– capacità di trattare in modo efficace e trasparente i dati necessari per lo sfruttamento di tali licenze (ad es. identificando il proprio repertorio musicale, monitorandone l’uso) impiegando una banca dati aggiornabile ed affidabile che contenga i necessari dati (articolo 22);

– trasparenza per quanto riguarda il repertorio musicale online che rappresenta (articolo 23);

– possibilità per i titolari dei diritti e per altre società di rettificare i dati rilevanti e di garantirne la correttezza (articolo 24);

– controllo dell’utilizzo effettivo delle opere coperte dalle licenze, capacità di processare comunicazioni relative all’utilizzo e fatture; procedure che consentano all’utilizzatore di contestare le fatture (ad es. per evitare la doppia fatturazione). applicazione degli eventuali standard adottati nel settore (articolo 25);

– pagamento tempestivo dei titolari dei diritti e di altre società di gestione collettiva e trasmissione agli stessi di informazioni sulle opere usate e sui dati finanziari relativi ai loro diritti (ad es. importi riscossi, detrazioni effettuate) (articolo 26).

Una società di gestione collettiva può rifiutarsi di concedere licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali pur continuando a concedere licenze nazionali per il proprio repertorio e/o licenze nazionali per il repertorio di altre società in virtù di accordi reciproci. Tuttavia, al fine di garantire che i repertori possano essere agevolmente aggregati a vantaggio dei fornitori di servizi musicali che intendano offrire un servizio il più completo possibile in tutta Europa e a vantaggio della diversità culturale e dei consumatori in generale, si applicheranno specifiche garanzie per fare sì che il repertorio di tutte le società sia accessibile per la concessione di licenze multiterritoriali:

– una società di gestione collettiva può chiedere a un’altra società che concede licenze multiterritoriali e multirepertorio di rappresentare il suo repertorio su base non discriminatoria e non esclusiva per la concessione di licenze multiterritoriali (articolo 28). La società interpellata non può rifiutare la richiesta se rappresenta già (o se propone di rappresentare) il repertorio di una o più società di gestione collettiva per gli stessi fini (articolo 29);

– una volta trascorso un periodo di transizione, i titolari dei diritti possono concedere licenze (direttamente o tramite un altro intermediario) per i propri diritti online se la loro società di gestione collettiva non concede licenze multiterritoriali e non stipula uno degli accordi di cui sopra (articolo 30).

Le società hanno la facoltà di esternalizzare i servizi correlati alle licenze multiterritoriali che concedono, pur mantenendo le proprie responsabilità nei confronti dei titolari dei diritti, dei fornitori di servizi online o di altre società di gestione collettiva (articolo 27). Le disposizioni del titolo III si applicano anche alle controllate delle società di gestione collettiva contemplate dal medesimo titolo (articolo 31).

Al fine di raggiungere il grado di flessibilità necessario per promuovere la concessione di licenze per i servizi online innovativi (ossia i servizi disponibili al pubblico da meno di 3 anni), le società di gestione collettiva possono concedere tali licenze senza doversi basare sulle medesime condizioni quando stabiliscono le condizioni di altre licenze (articolo 32). A titolo di eccezione, le società di gestione collettiva non devono conformarsi alle disposizioni del titolo III quando concedono licenze multiterritoriali ad emittenti per l’uso online nei loro programmi radiofonici o televisivi contenenti opere musicali (articolo 33).

3.4.4.     Misure di esecuzione

In base alle disposizioni del titolo IV le società di gestione collettiva sono tenute a mettere a disposizione dei loro membri e titolari dei diritti procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie (articolo 34). Dovrebbero essere previsti anche dei mezzi per la risoluzione delle controversie relative alle condizioni di concessione delle licenze tra gli utilizzatori e le società di gestione collettiva (articolo 35). Infine, determinati tipi di controversie correlate alle licenze multiterritoriali e insorte tra società di gestione collettiva e utilizzatori, titolari dei diritti o altre società possono essere risolti ricorrendo a un organismo alternativo di risoluzione delle controversie indipendente e imparziale (articolo 36).

Gli Stati membri designano le appropriate autorità competenti per (articolo 39): a) gestire le procedure di reclamo (articolo 37); b) gestire la comminazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 38) e c) controllare l’applicazione delle disposizioni del titolo III (articolo 40). L’articolo 39, tuttavia, non impone agli Stati membri di istituire autorità indipendenti preposte specificamente alla vigilanza delle società di gestione collettiva.

3.4.5      Diritti fondamentali e considerando specifici

La presente proposta contiene garanzie effettive circa l’applicazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le garanzie richieste alle società di gestione collettiva in termini di governance e di condizioni relative alla concessione transfrontaliera di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali restringerebbero, rispetto alla situazione attuale, la libertà d’impresa delle società di gestione collettiva, quale prevista nella Carta. Tuttavia, tali restrizioni sarebbero in linea con le condizioni fissate nella Carta, che stabilisce che l’esercizio delle relative libertà possa essere limitato in determinate circostanze. Tali restrizioni sono necessarie per tutelare gli interessi dei membri, dei titolari dei diritti e degli utilizzatori nonché per fissare gli standard di qualità minimi per l’esercizio, da parte delle società di gestione collettiva, della libertà di fornire servizi di concessione di licenze multiterritoriali per gli usi online di opere musicali nel mercato interno.

Data la complessità e la portata della proposta, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere una tabella di corrispondenza tra le disposizioni di diritto interno e la direttiva.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione europea.

2012/0180 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera g) e gli articoli 53 e 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[17],

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Le direttive finora adottate nel settore dei diritti d’autore e dei diritti connessi garantiscono già un elevato livello di protezione ai titolari dei diritti e con esso un quadro che disciplina lo sfruttamento dei contenuti protetti da tali diritti. Tali direttive contribuiscono a sviluppare e a mantenere la creatività. In un mercato interno nel quale la concorrenza non è falsata, la protezione dell’innovazione e della creazione intellettuale stimola anche gli investimenti in prodotti e servizi innovativi.

(2)       La diffusione di contenuti protetti da diritti d’autore e diritti connessi e i servizi correlati, compresi i libri, le produzioni audiovisive e la musica incisa, è subordinata alla concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti e dei diritti connessi, come autori, interpreti o esecutori, produttori ed editori. Solitamente sono i titolari dei diritti a scegliere se gestire i propri diritti in prima persona o optare per una gestione collettiva. La gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l’audit dei licenziatari e il monitoraggio dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Le società di gestione collettiva consentono ai titolari dei diritti di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare, inclusi gli usi effettuati nei mercati esteri. Inoltre tali società, consentendo l’accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti, svolgono un ruolo importante sotto il profilo sociale e culturale in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali. L’articolo 167 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che l’Unione deve tenere conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(3)       È necessario che le società di gestione collettiva stabilite nell’Unione, in quanto prestatori di servizi, si conformino agli obblighi nazionali previsti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[18], che mira a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Ciò significa che è opportuno che le società di gestione siano libere di prestare servizi a livello transfrontaliero, di rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri e di concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri.

(4)       Esistono notevoli differenze tra le normative nazionali che disciplinano il funzionamento delle società di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e la responsabilità nei confronti dei loro membri e dei titolari dei diritti. Oltre alle difficoltà che i titolari di diritti di altri paesi affrontano quando esercitano i loro diritti e alla gestione finanziaria troppo spesso carente dei proventi riscossi, i problemi nel funzionamento delle società di gestione collettiva comportano inefficienze nello sfruttamento dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, a scapito dei membri delle società di gestione collettiva, dei titolari e degli utenti. Tali difficoltà non si manifestano nel funzionamento dei fornitori indipendenti di servizi di gestione dei diritti che gestiscono per conto dei titolari dei diritti i loro diritti su base commerciale e nei confronti dei quali i titolari dei diritti non esercitano nessun diritto in qualità di membri.

(5)       La necessità di migliorare il funzionamento delle società di gestione collettiva è già stata individuata in passato. La raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati[19] stabilisce una serie di principi, come la possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente la loro società di gestione collettiva, la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l’equa distribuzione delle royalty. Nella raccomandazione si invitano inoltre le società di gestione collettiva a fornire agli utenti informazioni sufficienti sulle tariffe e il repertorio prima di avviare le trattative. Infine, il testo contiene delle raccomandazioni in materia di responsabilità, rappresentanza dei titolari dei diritti negli organi decisionali delle società di gestione collettiva e risoluzione delle controversie. La raccomandazione 2005/737/CE della Commissione è tuttavia uno strumento non vincolante e di portata limitata e pertanto il seguito dato alle disposizioni in esso contenute è stato disomogeneo.

(6)       Al fine di proteggere gli interessi dei membri delle società di gestione collettiva, dei titolari dei diritti e di terzi, è necessario che la normativa degli Stati membri in materia di diritti d’autore e di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali sia coordinata in modo tale da garantire che vi siano garanzie equivalenti in tutta l’Unione. Di conseguenza, la direttiva è basata sull’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato.

(7)       È opportuno che la presente direttiva miri a coordinare le normative nazionali sull’accesso all’attività di gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte delle società di gestione collettiva, le modalità di governance e il quadro di sorveglianza. La direttiva è basata anche sull’articolo 53, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, trattandosi di un settore che offre servizi in tutta l’Unione, la presente direttiva si basa altresì sull’articolo 62 del trattato.

(8)       Per far sì che i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi possano beneficiare appieno del mercato interno quando i loro diritti sono gestiti su base collettiva e che non siano indebitamente limitati nell’esercizio dei loro diritti, è necessario stabilire adeguate garanzie negli atti costitutivi delle società di gestione collettiva. Inoltre, conformemente alla direttiva 2006/123/CE, è opportuno che, quando prestano i loro servizi, le società di gestione collettiva non discriminino, né direttamente né indirettamente, i titolari dei diritti in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento.

(9)       La libertà di fornire e beneficiare di servizi transfrontalieri di gestione collettiva comporta che i titolari dei diritti possano scegliere liberamente la società di gestione collettiva cui affidare la gestione dei loro diritti, ad es. i diritti relativi a esecuzioni pubbliche o i diritti di trasmissione radiotelevisiva, o di categorie di diritti, ad es. la comunicazione interattiva con il pubblico, a condizione che la società di gestione collettiva già gestisca tali diritti o categorie di diritti. Ciò implica che i titolari dei diritti possano facilmente revocare i loro diritti o categorie di diritti a una società di gestione collettiva e affidarli o trasferirli interamente o in parte a un’altra società di gestione collettiva o a un’altra entità, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla nazionalità della società di gestione collettivo o del titolare dei diritti. Occorre che le società di gestione collettiva che gestiscono diversi tipi di opere e altri materiali, come opere letterarie, musicali o fotografiche, permettano ai titolari dei diritti di gestire in maniera altrettanto flessibile i diversi tipi di opere e altri materiali. È opportuno che le società di gestione collettiva informino i titolari dei diritti della possibilità di scelta e che consentano loro di esercitarla nella maniera più semplice possibile. Infine, la presente direttiva non pregiudica la possibilità dei titolari dei diritti di gestire i loro diritti individualmente, anche per fini non commerciali.

(10)     Occorre che l’adesione alle società di gestione collettiva sia basata su criteri obiettivi e non discriminatori. Tali criteri si applicano anche agli editori ai quali in virtù di un accordo sullo sfruttamento dei diritti spetta una quota delle entrate gestite dalle società di gestione collettiva e che hanno diritto alla riscossione di tali entrate dalla società di gestione collettiva.

(11)     È opportuno che le società di gestione collettiva agiscano nel migliore interesse dei loro membri. È pertanto importante istituire sistemi che consentano ai membri di tali società di esercitare i loro diritti di membri partecipando al processo decisionale delle società. Occorre che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata. L’efficacia delle norme sull’assemblea dei membri delle società di gestione collettiva può risultare compromessa in assenza di disposizioni sulle relative modalità di svolgimento. È pertanto necessario garantire che l’assemblea sia convocata a cadenza regolare, almeno annua, e che le principali decisioni della società di gestione collettiva siano adottate in sede di assemblea.

(12)     Occorre che i membri delle società di gestione collettiva abbiano il diritto di partecipazione e di voto in seno all’assemblea. L’esercizio di tali diritti può essere soggetto solo a restrizioni eque e proporzionate. Occorre inoltre che esso sia agevolato.

(13)     Occorre che i membri abbiano il diritto di prendere parte al controllo della gestione delle società di gestione collettiva. A tal fine, è opportuno che le società di gestione collettiva istituiscano una funzione di sorveglianza in linea con la loro struttura organizzativa e che consentano ai membri di essere rappresentati nell’organo che esercita tale funzione. Al fine di evitare che oneri eccessivi gravino su piccole società di gestione collettiva e al fine di rendere proporzionati gli obblighi che derivano dalla presente direttiva, occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà, se lo ritengono necessario, di esonerare le società di gestione collettiva più piccole dall’istituzione di tale funzione di sorveglianza.

(14)     Ai fini di una gestione sana, è opportuno che l’alta dirigenza delle società di gestione collettiva sia indipendente. Occorre che i dirigenti e gli amministratori con incarichi esecutivi siano tenuti a dichiarare annualmente alla società di gestione collettiva se vi sono conflitti tra i loro interessi e quelli della società.

(15)     Le società di gestione collettiva riscuotono, gestiscono e distribuiscono i proventi relativi allo sfruttamento dei diritti affidati loro dai titolari dei diritti. In ultima istanza tali proventi spettano ai titolari dei diritti, che possono essere membri di quella o di un’altra società. È pertanto importante che le società di gestione collettiva procedano con la massima diligenza quando riscuotono, gestiscono e distribuiscono tali proventi. Una corretta distribuzione è possibile soltanto se le società di gestione collettiva registrano debitamente le informazioni sui membri, le licenze nonché l’uso delle opere e di altri materiali. Se del caso, occorre che i dati siano trasmessi anche dai titolari dei diritti e dagli utilizzatori e verificati dalle società di gestione collettiva. È opportuno che gli importi riscossi dovuti ai titolari dei diritti siano gestiti separatamente dalle attività della società e se, in attesa della distribuzione ai titolari dei diritti, tali importi vengono investiti, ciò deve avvenire nel rispetto della politica di investimento decisa dall’assemblea della società di gestione collettiva. Al fine di mantenere un elevato livello di protezione dei diritti dei titolari e a garantire che qualsiasi entrata che possa derivare dallo sfruttamento dei loro diritti vada a beneficio dei titolari, occorre che gli investimenti effettuati e detenuti dalla società di gestione collettiva siano gestiti secondo criteri dettati dalla prudenza, ferma restando la possibilità delle società di gestione collettiva di decidere in merito alla politica di investimento più sicura ed efficiente. Ciò dovrebbe consentire alla società di gestione collettiva di scegliere un’allocazione delle attività che corrisponda alla natura specifica e alla durata delle esposizioni ai rischi di tutti i proventi dei diritti investiti e che non pregiudichi inutilmente i proventi dei diritti che spettano ai titolari dei diritti. Inoltre, al fine di garantire che gli importi dovuti ai titolari dei diritti siano distribuiti adeguatamente e in modo efficace, è necessario che le società di gestione collettiva siano tenute a prendere misure ragionevoli, agendo con diligenza e in buona fede, al fine di identificare e localizzare i rispettivi titolari dei diritti. È inoltre opportuno che i membri delle società di gestione collettiva approvino le norme relative alle situazioni in cui, a causa della mancata individuazione o localizzazione dei titolari dei diritti, gli importi riscossi non possono essere distribuiti.

(16)     Poiché ai titolari dei diritti spetta un compenso per lo sfruttamento dei loro diritti, è importante che qualsiasi detrazione che non sia effettuata a titolo di spese di gestione o prevista dalla normativa nazionale sia decisa dai membri delle società di gestione collettiva e che tali società diano prova di trasparenza verso i titolari dei diritti per quanto riguarda le norme che disciplinano tali detrazioni. È opportuno che ai titolari dei diritti sia garantito un accesso non discriminatorio a qualsiasi servizio sociale, culturale o educativo finanziato mediante tali detrazioni. Tuttavia, occorre che la presente direttiva non incida sulla normativa nazionale in merito ad aspetti non coperti dalla stessa.

(17)     È opportuno che le società di gestione collettiva possano gestire diritti e riscuotere proventi derivanti dal loro sfruttamento (“proventi dei diritti”) in virtù di accordi di rappresentanza con altre società. Al fine di tutelare i diritti dei membri delle società di gestione collettiva, occorre che una società non distingua tra i diritti gestiti nel quadro di un accordo di rappresentanza e quelli gestiti direttamente per conto dei suoi titolari dei diritti. Occorre inoltre che alle società di gestione collettiva non sia consentito di applicare detrazioni ai proventi dei diritti riscossi per conto di altre società senza il consenso esplicito delle stesse.

(18)     Al fine di garantire che gli utilizzatori possano ottenere una licenza sulle opere e su altri materiali protetti per cui una società rappresenta i diritti e al fine di garantire un compenso ai titolari dei diritti, è particolarmente importante che la concessione delle licenze avvenga a condizioni commerciali eque. Pertanto è opportuno che le società di gestione collettiva e gli utilizzatori negozino le licenze in buona fede e che le tariffe applicate siano determinate in base a criteri oggettivi.

(19)     Per rafforzare la fiducia dei titolari dei diritti, degli utilizzatori e di altre società di gestione collettiva nei servizi forniti dalle società di gestione collettiva, occorre che queste ultime siano tenute ad introdurre specifiche misure di trasparenza. È pertanto opportuno che ciascuna società di gestione collettiva informi i singoli titolari dei diritti degli importi loro pagati e delle detrazioni effettuate. Occorre altresì che tali società siano tenute a fornire informazioni sufficienti, anche di carattere finanziario, alle altre società di gestione collettiva di cui gestiscono i diritti in virtù di accordi di rappresentanza. È inoltre opportuno che tutte le società di gestione collettiva rendano pubbliche informazioni sufficienti a garantire che i titolari dei diritti, gli utilizzatori e altre società di gestione collettiva comprendano la struttura e lo svolgimento delle sue attività. Occorre, in particolare, che le società di gestione collettiva comunichino ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e ad altre società di gestione collettiva l’ambito di applicazione del loro repertorio e le norme in materia di spese, detrazioni e tariffe.

(20)     Al fine di garantire che i titolari dei diritti siano in condizione di controllare la performance delle loro società di gestione collettiva e confrontarla con quella di altre società, occorre che le società di gestione collettiva pubblichino una relazione di trasparenza annuale che riporti informazioni finanziarie confrontabili e sottoposte a revisione sulle attività specifiche delle società di gestione collettiva. Occorre inoltre che le società di gestione collettiva rendano pubblica una relazione speciale annuale sull’uso degli importi destinati ai servizi sociali, culturali ed educativi. Al fine di evitare che oneri eccessivi gravino su piccole società di gestione collettiva e al fine di rendere proporzionati gli obblighi che derivano dalla presente direttiva, occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà, se lo ritengono necessario, di esonerare le società di gestione collettiva più piccole da determinati obblighi di trasparenza.

(21)     È opportuno che la fornitura di servizi online che utilizzano opere musicali, quali i servizi musicali che consentono ai consumatori di scaricare musica o ascoltarla in streaming, oppure altri servizi che consentono di accedere a film o giochi in cui la musica è un elemento importante, sia subordinata al possesso della relativa licenza. La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione[20] stabilisce l’obbligo di ottenere una licenza per tutti i diritti in relazione allo sfruttamento online di opere musicali. Tali diritti sono costituiti dal diritto esclusivo di riproduzione e dal diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di opere musicali, che comprende il diritto di messa a disposizione. Tali diritti possono essere gestiti direttamente dai singoli titolari dei diritti, come autori o editori musicali, oppure da società di gestione collettiva che offrono servizi di gestione collettiva ai titolari dei diritti. I diritti degli autori relativi alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico possono essere gestiti da società di gestione collettiva diverse. Inoltre, esistono casi in cui più titolari dei diritti detengono diritti sulla stessa opera e possono aver autorizzato diverse società di gestione collettiva a concedere licenze per le rispettive quote dei diritti sull’opera. Ogni utilizzatore che intende fornire ai consumatori un servizio online con un’ampia scelta di opere musicali dovrebbe aggregare i diritti sulle opere detenuti da diversi titolari dei diritti e da diverse società di gestione collettiva.

(22)     Se da un lato Internet non conosce frontiere, è altrettanto vero che il mercato per i servizi di musica online nell’UE è ancora frammentario e il mercato unico non è ancora pienamente funzionante. In diversi casi la complessità e le difficoltà relative alla gestione collettiva di diritti in Europa non hanno fatto che accentuare la frammentazione del mercato digitale europeo per i servizi musicali online. Tale situazione è in netto contrasto con la crescente domanda dei consumatori, che chiedono di accedere ai contenuti digitali e ai relativi servizi innovativi anche al di là delle frontiere nazionali.

(23)     La raccomandazione 2005/737/CE della Commissione ha promosso un nuovo quadro di regolamentazione che risponde meglio alle esigenze di gestione, a livello dell’Unione, dei diritti d’autore e dei diritti connessi per la prestazione di servizi musicali online autorizzati. Nella raccomandazione si riconosce che nell’era dell’uso online delle opere musicali, gli utilizzatori commerciali hanno bisogno di una politica di concessione delle licenze che si adatti all’ubiquità del mondo online e sia multiterritoriale. Tuttavia, la raccomandazione, dato il suo carattere non vincolante, non è stata sufficiente a favorire un’ampia diffusione delle licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali e a rispondere alle specifiche richieste di licenze multiterritoriali.

(24)     Nel settore della musica online, in cui la gestione collettiva dei diritti d’autore su base territoriale resta la norma, è di fondamentale importanza creare condizioni atte a favorire prassi più efficaci di concessione delle licenze da parte di società di gestione collettiva in un contesto sempre più transfrontaliero. È pertanto opportuno stabilire una serie di norme volte a coordinare le principali condizioni di concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali da parte di società di gestione collettiva. Occorre che tali disposizioni garantiscano la necessaria qualità minima dei servizi transfrontalieri prestati dalle società di gestione collettiva, in particolare in termini di trasparenza sul repertorio rappresentato e correttezza dei flussi finanziari correlati all’uso dei diritti. È inoltre necessario che le disposizioni in oggetto istituiscano un quadro per agevolare l’aggregazione su base volontaria di repertori musicali, riducendo così il numero di licenze necessarie ad un utilizzatore per prestare un servizio a livello multiterritoriale. Occorre che le disposizioni consentano a una società di gestione collettiva che non può soddisfare i requisiti di richiedere a un’altra società di rappresentare il suo repertorio su base multiterritoriale. È opportuno che la società interpellata sia obbligata ad accettare il mandato della società richiedente, a patto che aggreghi il repertorio e offra o conceda licenze multiterritoriali. È inoltre auspicabile che lo sviluppo di servizi musicali online forniti legalmente in tutta l’Unione contribuisca alla lotta contro la pirateria.

(25)     La disponibilità di informazioni accurate e complete sulle opere musicali, sui titolari dei diritti e sui diritti che ciascuna società di gestione collettiva è autorizzata a rappresentare in un dato Stato membro è di particolare importanza per un processo di concessione delle licenze efficace e trasparente, per il successivo controllo dell’utilizzo dei diritti concessi in licenza e per la relativa fatturazione ai fornitori di servizi, così come per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti. Per questo motivo è opportuno che le società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per opere musicali siano grado di elaborare i relativi dati dettagliati in maniera rapida e accurata. Ciò richiede l’impiego di banche dati costantemente aggiornate in merito alla proprietà dei diritti concessi in licenza su base multiterritoriale e che contengano dati che consentano l’identificazione di opere, diritti, titolari dei diritti e Stati membri che una società di gestione collettiva è autorizzata a rappresentare. Occorre che tali banche dati agevolino la combinazione delle informazioni sulle opere con le informazioni sui fonogrammi o qualsiasi altro supporto fisso nel quale l’opera possa essere stata incorporata. È inoltre importante garantire che i potenziali licenziatari e i titolari dei diritti abbiano accesso alle informazioni necessarie per identificare il repertorio che tali società di gestione collettiva rappresentano, fatte salve le misure che tali società possono essere autorizzate ad adottare per garantire la correttezza e l’integrità dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere i dati personali e le informazioni commercialmente sensibili.

(26)     Al fine di garantire che i dati relativi al repertorio musicale da esse trattati siano quanto più precisi possibile, è opportuno che le società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per opere musicali siano tenute ad aggiornare costantemente e tempestivamente le loro banche dati. Occorre che tali società mettano in atto procedure facilmente accessibili per consentire ai titolari dei diritti e ad altre società di gestione collettiva di cui potrebbero rappresentare il repertorio di informarle di ogni eventuale imprecisione nelle banche dati della società di gestione collettiva in relazione a opere in loro possesso o da loro controllate, inclusi i diritti, detenuti interamente o in parte, e gli Stati membri per cui hanno conferito un mandato di rappresentanza alla relativa società di gestione collettiva. Occorre inoltre che tali società abbiano le capacità di elaborare elettronicamente la registrazione di opere e autorizzazioni a gestire diritti. Data l’importanza dell’elaborazione elettronica delle informazioni per un trattamento rapido ed efficace dei dati, occorre che le società di gestione collettiva prevedano l’impiego di mezzi elettronici per la comunicazione strutturata di tali informazioni da parte dei titolari dei diritti. È opportuno che le società di gestione collettiva garantiscano, per quanto possibile, che tali mezzi elettronici tengano conto degli standard o delle prassi settoriali sviluppati a livello internazione o unionale.

(27)     La tecnologia digitale consente alle società di gestione collettiva di disporre di un controllo automatizzato dell’utilizzo da parte del licenziatario delle opere musicali concesse in licenza da parte del licenziatario e facilita la fatturazione. Gli standard settoriali sull’uso della musica, la rendicontazione delle vendite e la fatturazione sono essenziali per migliorare l’efficienza dello scambio di dati tra società di gestione collettiva e utilizzatori. Occorre che il controllo dell’uso delle licenze avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati. Per garantire che una maggiore efficienza determini un trattamento finanziario più rapido e, in ultima analisi, una riduzione dei tempi di pagamento nei confronti dei titolari dei diritti, è opportuno che le società di gestione collettiva siano tenute a fatturare senza indugio ai fornitori di servizi e a distribuire tempestivamente gli importi dovuti ai titolari dei diritti. Per rendere effettivo questo obbligo è necessario che i licenziatari facciano quanto in loro potere per comunicare alle società di gestione collettiva le informazioni sull’uso delle opere con precisione e tempestività. Occorre che le società di gestione collettiva abbiano la facoltà di rifiutare le comunicazioni degli utilizzatori in un formato proprietario se sono disponibili standard ampiamente usati nel settore.

(28)     Al fine di poter fornire servizi di gestione di elevata qualità, è necessario che le società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali abbiano accesso a grandi volumi di dati, siano in grado di trattarli e dispongano di capacità tecniche di alto livello. È opportuno che alle società di gestione collettiva sia consentito di esternalizzare i servizi relativi alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali, a condizione che restino impregiudicate le loro responsabilità verso i titolari dei diritti, i fornitori di servizi online o altre società di gestione collettiva e che siano rispettati gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui all’articolo 17 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[21]. La condivisione o il consolidamento delle capacità di back office dovrebbe aiutare le società di gestione collettiva a migliorare i servizi di gestione e a razionalizzare gli investimenti in strumenti di gestione dei dati.

(29)     L’aggregazione di diversi repertori musicali per le licenze multiterritoriali ne agevola il processo di concessione e, mettendo tutti i repertori a disposizione del mercato tramite licenze multiterritoriali, sostiene la diversità culturale e contribuisce a ridurre il numero di operazioni necessarie a un fornitore di servizi online per offrire tale servizio. È opportuno che tale aggregazione dei repertori faciliti lo sviluppo di nuovi servizi online e che consenta di ridurre i costi delle operazioni che vengono trasferiti sui consumatori. Pertanto, occorre che le società di gestione collettiva che non intendono concedere o non sono in grado di concedere licenze multiterritoriali direttamente nel proprio repertorio musicale siano incoraggiate a conferire un mandato ad altre società di gestione collettiva su base volontaria, attribuendo ad esse il compito di gestire il loro repertorio a condizioni non discriminatorie. Se la richiesta di mandato ha luogo, occorre che la società di gestione collettiva interpellata sia tenuta ad accettarla, a condizione che essa aggreghi repertori e che offra o conceda licenze multiterritoriali. Inoltre, l’esclusività nel quadro degli accordi sulle licenze multiterritoriali potrebbe limitare il margine di scelta degli utilizzatori interessati alle licenze multiterritoriali e ridurre anche le possibilità di scelta delle società di gestione collettiva interessate a servizi di gestione del loro repertorio su base multiterritoriale. Pertanto, occorre che tutti gli accordi di rappresentanza tra società di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali siano conclusi su base non esclusiva.

(30)     Per i titolari dei diritti è particolarmente importante che le condizioni alle quali le società di gestione collettiva gestiscono i diritti online che sono stati autorizzati a rappresentare siano trasparenti. Occorre pertanto che le società di gestione collettiva forniscano informazioni sufficienti ai titolari dei diritti in merito alle principali condizioni di tutti gli accordi con cui danno mandato a qualsiasi altra società di gestione collettiva di rappresentare i loro diritti musicali online ai fini della concessione di licenze multiterritoriali.

(31)     È inoltre importante che le società di gestione collettiva che offrono o concedono licenze multiterritoriali accettino di rappresentare il repertorio di ogni società di gestione collettiva che decide di non farlo direttamente. Al fine di garantire che questo obbligo non sia sproporzionato e non vada al di là di quanto è necessario, è opportuno che la società di gestione collettiva interpellata sia tenuta ad accettare il mandato di rappresentanza solo se la richiesta è limitata a diritti online o a categorie di diritti online che già rappresenta. Inoltre, occorre che tale obbligo si applichi soltanto alle società di gestione collettiva che aggregano repertori, ma non si estenda a società di gestione collettiva che si limitano a fornire licenze multiterritoriali per il loro repertorio. È altresì opportuno che tale obbligo non si applichi nemmeno a società di gestione collettiva che aggregano diritti sulle stesse opere solamente per essere in grado di concedere licenze sia per il diritto di riproduzione, sia per il diritto di comunicazione al pubblico su tali opere. Occorre che qualsiasi accordo in base al quale una società di gestione collettiva dà mandato ad un’altra o ad altre società di gestione collettiva di concedere licenze multiterritoriali sul loro repertorio musicale per l’uso online non impedisca a tale società di gestione collettiva di continuare a concedere licenze limitatamente al territorio dello Stato membro in cui è stabilita, per il proprio repertorio e per qualsiasi altro repertorio possa essere autorizzata a rappresentare in tale Stato membro.

(32)     Gli obiettivi e l’efficacia delle norme sulla concessione di licenze multiterritoriali da parte di società di gestione collettiva sarebbero seriamente a rischio se i titolari dei diritti non fossero in condizione di esercitare i loro diritti concedendo licenze multiterritoriali qualora la società di gestione collettiva cui hanno affidato la gestione dei loro diritti non concedesse o offrisse licenze multiterritoriali e non intendesse conferire un mandato in tal senso a un’altra società di gestione collettiva. Per questo motivo è importante che in tali circostanze i titolari dei diritti abbiano la facoltà di esercitare il loro diritto di concedere licenze multiterritoriali richieste da fornitori di servizi online direttamente o tramite uno o più terzi, senza dover revocare i loro diritti alla società di gestione collettiva.

(33)     Nell’interesse del mercato online, è opportuno che i principali obblighi in materia di accesso alle informazioni, di trattamento dei dati, di fatturazione e di capacità di pagamento si applichino anche a tutte le entità controllate, interamente o in parte, da una società di gestione collettiva e che offrono o concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali.

(34)     Nell’era del digitale, alle società di gestione collettiva viene regolarmente richiesto di concedere in licenza il loro repertorio per forme di sfruttamento e modelli aziendali totalmente inediti. In tali casi, e al fine di promuovere quanto prima un contesto favorevole allo sviluppo di tali licenze, occorre che le società di gestione collettiva abbiano la flessibilità necessaria per concedere licenze personalizzate e innovative senza rischiare di doversi basare sulle condizioni di tali licenze nel momento in cui dovranno stabilire le condizioni per altri tipi di licenze.

(35)     Gli organismi di diffusione radiotelevisiva di norma operano in base a una licenza concessa da una società di gestione collettiva per le loro trasmissioni radiofoniche e televisive in cui si usano opere musicali. Tale licenza è spesso limitata alle attività di diffusione radiotelevisiva. Per fare in modo che tale diffusione televisiva o radiofonica sia disponibile anche online sarebbe necessaria una licenza per i diritti online su opere musicali. Al fine di agevolare la concessione di licenze per i diritti musicali online ai fini di trasmissioni radiotelevisive online, in diretta e in differita, è necessario prevedere una deroga alle norme che si applicano alla concessione multiterritoriale per l’uso online di opere musicali. È opportuno che tale deroga si limiti a quanto necessario per consentire l’accesso online a programmi televisivi o radiofonici e a materiale che presenta una relazione chiaramente subordinata alla trasmissione originale, ad esempio in quanto integra, anticipa o ripete la visione o l’ascolto di tale programma televisivo o radiofonico. Occorre che tale deroga non dia adito né a distorsioni della concorrenza con altri servizi che danno ai consumatori la possibilità di accedere online a singole opere musicali o audiovisive, né a pratiche restrittive, come la ripartizione dei mercati o dei clienti, in violazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(36)     È necessario assicurare l’effettiva osservanza delle disposizioni di diritto nazionale adottate ad attuazione della presente direttiva. Occorre che le società di gestione collettiva mettano a disposizione dei loro membri procedure specifiche per il trattamento dei reclami e la risoluzione delle controversie. È opportune che tali procedure siano rese disponibili anche ad altri titolari dei diritti rappresentati dalla società di gestione collettiva. Occorre inoltre garantire che gli Stati membri dispongano di organismi indipendenti, imparziali ed efficaci per la risoluzione delle controversie che siano in grado di comporre le controversie di natura commerciale tra società di gestione collettiva e utilizzatori sulle condizioni di concessione delle licenze esistenti o proposte, nonché sulle situazioni in cui la concessione di una licenza è rifiutata. Inoltre, l’efficacia delle norme in materia di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali potrebbe risultare compromessa se le controversie tra società di gestione collettiva e le relative controparti non fossero risolte rapidamente ed efficientemente da organismi indipendenti e imparziali. Di conseguenza, è opportuno prevedere, fatto salvo il diritto di adire un tribunale, la possibilità di ricorrere a una procedura facilmente accessibile, efficiente ed imparziale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra società di gestione collettiva, da un lato, e fornitori di servizi musicali online, titolari dei diritti o altre società di gestione collettiva, dall’altro.

(37)     Occorre inoltre istituire procedure appropriate tramite le quali sarà possibile presentare reclami contro le società di gestione collettiva che non rispettano le disposizioni di legge e assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È opportuno che gli Stati membri decidano quali autorità siano preposte all’amministrazione delle procedure di reclamo e delle sanzioni. Al fine di garantire che siano soddisfatti gli obblighi in materia di concessione di licenze multiterritoriali, occorre stabilire disposizioni specifiche per il controllo della loro attuazione. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione europea collaborino a tal fine.

(38)     È importante che le società di gestione collettiva rispettino il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali di qualsiasi titolare dei diritti, membro, utilizzatore o altra persona i cui dati personali essi trattano. La direttiva 95/46/CE disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle pubbliche autorità indipendenti designate dagli Stati membri. Occorre che i titolari dei diritti ricevano informazioni adeguate circa il trattamento dei loro dati, i destinatari di tali dati, i tempi di conservazione dei loro dati nella rispettiva banca dati e il modo in cui possono esercitare il diritto di accesso, correzione o cancellazione dei dati personali che li riguardano, conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. In particolare, occorre che gli identificatori univoci che consentono l’identificazione indiretta di una persona siano considerati come dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di tale direttiva.

(39)     Alla luce dell’articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46/CE, che conferisce a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il congelamento di dati inesatti o incompleti, la presente direttiva garantisce inoltre che le informazioni inesatte sui titolari dei diritti o altre società di gestione collettiva in relazione alle licenze multiterritoriali siano corrette senza indebito ritardo.

(40)     È opportuno che le disposizioni relative alle misure di esecuzione non pregiudichino le competenze delle autorità pubbliche nazionali indipendenti stabilite dagli Stati membri a norma dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE per controllare il rispetto delle disposizioni di attuazione di tale direttiva.

(41)     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Occorre che l’obbligo posto dalla direttiva di mettere a disposizione dei membri, dei titolari dei diritti, degli utilizzatori e delle società di gestione collettiva meccanismi di risoluzione delle controversie non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di adire un tribunale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(42)     Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la capacità dei membri delle società di gestione collettiva di esercitare un controllo sulle attività delle stesse società, garantire una sufficiente trasparenza da parte delle società di gestione collettiva e migliorare la concessione delle licenze multiterritoriali dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello di Unione, l’Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(43)     Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’applicazione del diritto in materia di concorrenza e di ogni altra normativa pertinente in altri ambiti, tra l’altro in relazione alla confidenzialità, ai segreti commerciali, alla tutela della vita privata, all’accesso ai documenti, al diritto contrattuale e al diritto internazionale privato sui conflitti tra leggi e la competenza dei giudici.

(44)     Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di attuazione con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte delle società di gestione collettiva. Essa stabilisce inoltre i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali da parte di società di gestione collettiva dei diritti d’autore per l’uso online di opere musicali.

Articolo 2 Campo d’applicazione

I titoli I, II e IV, ad eccezione degli articoli 36 e 40, si applicano a tutte le società di gestione collettiva stabilite nell’Unione.

Il titolo III e gli articoli 36 e 40 del titolo IV si applicano soltanto alle società di gestione collettiva che gestiscono diritti d’autore su opere musicali per l’uso online su base multiterritoriale.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(a)          “società di gestione collettiva”: una società autorizzata, per legge o in base a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, da più di un titolare dei diritti a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’autore come finalità unica o principale e che è detenuta o controllata dai propri membri;

(b)          “titolare dei diritti”: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da una società di gestione collettiva che detiene diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti, spetta una parte dei proventi derivanti da qualsiasi diritto gestito dalla società di gestione collettiva;

(c)          “membro di una società di gestione collettiva”: un titolare dei diritti o un’entità che rappresenta direttamente i titolari dei diritti, comprese altre società di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione della società di gestione collettiva;

(d)          “ statuto”: lo statuto, il regolamento o l’atto costitutivo di una società di gestione collettiva;

(e)          “amministratore”: qualsiasi amministratore responsabile della gestione, qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di una società di gestione collettiva;

(f)           “proventi dei diritti”: le entrate riscosse da una società di gestione collettiva per conto dei suoi titolari dei diritti, in virtù sia di un diritto esclusivo, sia di un diritto al compenso, sia di un diritto all’indennizzo;

(g)          “spese di gestione”: l’importo addebitato da una società di gestione collettiva al fine di coprire i costi di gestione dei diritti d’autore o dei servizi relativi ai diritti connessi ai diritti d’autore;

(h)          “accordo di rappresentanza”: qualsiasi accordo tra società di gestione collettiva in cui una società di gestione collettiva conferisce a un’altra il mandato di rappresentare i diritti del proprio repertorio, incluso un accordo concluso a norma degli articoli 28 e 29;

(i)           “utilizzatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica le cui azioni sono subordinate all’autorizzazione dei titolari dei diritti, al compenso dei titolari dei diritti o al pagamento di un indennizzo ai titolari dei diritti e che non agisce in qualità di consumatore;

(j)           “repertorio”: le opere o altri materiali protetti di cui una società di gestione collettiva gestisce i diritti;

(k)          “licenza multiterritoriale”: una licenza che copre il territorio di più di uno Stato membro;

(l)           “diritti online su opere musicali”: uno qualsiasi dei diritti su un’opera musicale concessi a norma degli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE che sono necessari per la fornitura di un servizio musicale online;

(m)         “servizio musicale online”: qualsiasi servizio della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, che prevede la concessione di licenze per opere musicali.

Titolo II

Società di gestione collettiva

Capo 1

Adesione alle società di gestione collettiva e loro organizzazione

Articolo 4 Principi generali

Gli Stati membri fanno sì che le società di gestione collettiva agiscano nell’interesse dei propri membri e non impongano ai titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei diritti e degli interessi degli stessi titolari.

Articolo 5 Diritti dei titolari dei diritti

1.           Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano i diritti di cui ai paragrafi da 2 a 7 e che tali diritti figurino nello statuto o nelle condizioni di adesione della società di gestione collettiva.

2.           I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare una società di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali di loro scelta, per gli Stati membri di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di residenza o di stabilimento o dalla nazionalità della società di gestione collettiva o del titolare dei diritti.

3.           I titolari dei diritti hanno il diritto di ritirare l’autorizzazione relativa alla gestione di diritti, di categorie di diritti o di tipi di opere e altri materiali concessa a una società di gestione collettiva o di revocare a una società di gestione collettiva diritti o categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali di loro scelta per lo Stato membro di loro scelta, con un ragionevole preavviso non superiore a sei mesi. La società di gestione collettiva può decidere che tale ritiro o revoca produrrà effetti soltanto a metà o alla fine dell’esercizio finanziario, a seconda di quale delle due date è più vicina dopo la scadenza del periodo di preavviso.

4.           Se a un titolare dei diritti spettano degli importi per atti di sfruttamento che si sono verificati prima del ritiro dell’autorizzazione o della revoca dei diritti, o in base a una licenza concessa prima dell’eventuale ritiro o revoca, il titolare conserva i diritti di cui agli articoli 12, 16, 18 e 34 per quanto riguarda tali atti di sfruttamento.

5.           Le società di gestione collettiva non restringono l’esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 3 e 4, esigendo che la gestione dei diritti o delle categorie di diritti o del tipo di opere e altri materiali oggetto del ritiro o della revoca sia affidata ad altre società di gestione collettiva.

6.           Gli Stati membri garantiscono che il titolare dei diritti dia il suo consenso esplicito e specifico per ogni diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali che la società di gestione collettiva è autorizzata a gestire, e garantiscono che tale consenso sia espresso in forma scritta.

7.           Le società di gestione collettiva informano i titolari dei diritti dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 6 prima di ottenere il consenso per gestire qualsiasi diritto o categoria di diritti o tipo di opere e altri materiali.

Le società di gestione collettiva informano i propri membri dei loro diritti a norma dei paragrafi da 1 a 6 entro sei mesi dalla data di attuazione della presente direttiva.

Articolo 6 Norme di adesione alle società di gestione collettiva

1.           Gli Stati membri provvedono affinché le società di gestione collettiva si attengano alle norme stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

2.           Le società di gestione collettiva accettano come membri i titolari dei diritti che soddisfano i requisiti di adesione. Tali società possono respingere una richiesta di adesione solo in base a criteri oggettivi. Tali criteri sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione della società di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili.

3.           Lo statuto della società di gestione collettiva prevede adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei membri della società al processo decisionale. La rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale è equa ed equilibrata.

4.           Le società di gestione collettiva consentono ai loro membri di comunicare per via elettronica, anche ai fini dell’esercizio dei diritti che spettano loro in quanto membri. L’uso di mezzi elettronici non dipende dal luogo di residenza o di stabilimento del membro.

5.           Le società di gestione collettiva tengono un registro dei propri membri e lo aggiornano regolarmente ai fini di una corretta identificazione e localizzazione degli stessi.

Articolo 7 Assemblea dei membri della società di gestione collettiva

1.           Gli Stati membri provvedono affinché l’assemblea dei membri delle società di gestione collettiva sia organizzata in conformità con le norme di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2.           L’assemblea dei membri della società di gestione collettiva è convocata almeno una volta all’anno.

3.           L’assemblea approva eventuali modifiche allo statuto e alle condizioni di adesione della società di gestione collettiva, se tali condizioni non sono disciplinate nello statuto.

4.           L’assemblea ha potere decisionale in merito alla nomina e alla revoca dell’incarico degli amministratori e approva il loro compenso nonché altri benefit come prestazioni non monetarie, prestazioni previdenziali, nonché il diritto ad altri compensi e alla liquidazione.

L’assemblea non decide in merito alla nomina o alla revoca dell’incarico dei membri del consiglio di amministrazione o dell’amministratore responsabile della gestione se tali competenze spettano al consiglio di sorveglianza.

5.           Conformemente alle disposizioni di cui al titolo II, capo 2, l’assemblea delibera almeno in merito a quanto segue:

(a)     la politica di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, salvo nel caso in cui l’assemblea decida di delegare tale decisione all’organismo che svolge la funzione di sorveglianza;

(b)     l’uso degli importi dovuti ai titolari dei diritti che non possono essere distribuiti come indicato all’articolo 12, paragrafo 2, salvo nel caso in cui l’assemblea decida di delegare tale decisione all’organismo che svolge la funzione di sorveglianza;

(c)     la politica generale di investimento, inclusa la concessione di prestiti o la fornitura di garanzie o fideiussioni per prestiti, per quanto riguarda i proventi dei diritti;

(d)     le norme in materia di detrazioni dai proventi dei diritti.

6.           L’assemblea esercita una funzione di controllo sulle attività della società di gestione collettiva, deliberando almeno sulla nomina e sulla revoca del mandato del revisore dei conti e approvando la relazione di trasparenza annuale e la relazione di revisione.

7.           Qualsiasi restrizione del diritto dei membri della società di gestione collettiva a partecipare e ad esercitare i diritti di voto in seno all’assemblea è equa e proporzionata ed è basata sui seguenti criteri:

(a)     durata dell’adesione;

(b)     importi che un membro ha ricevuto o che gli competono per il periodo finanziario di riferimento.

Tali criteri sono stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione della società di gestione collettiva e sono pubblicamente accessibili in conformità con le disposizioni degli articoli 17 e 19.

8.           Ciascun membro di una società di gestione collettiva ha il diritto di designare qualsiasi persona fisica o giuridica come rappresentante autorizzato a intervenire e votare a suo nome in assemblea.

Articolo 8 Funzione di sorveglianza

1.           Gli Stati membri assicurano che nelle società di gestione collettiva sia prevista una funzione di sorveglianza finalizzata a monitorare in modo continuo le attività e l’esercizio delle funzioni delle persone cui sono affidate responsabilità di direzione della società di gestione collettiva. Nell’organismo che svolge tale funzione di sorveglianza vi è una rappresentanza equa ed equilibrata dei membri della società di gestione collettiva, che ne garantisce l’effettiva partecipazione.

2.           L’organismo incaricato della funzione di sorveglianza si riunisce regolarmente e ha almeno i seguenti poteri:

(a)     approvare qualsiasi acquisto di beni immobili da parte della società di gestione collettiva;

(b)     approvare la costituzione di controllate, acquisizioni di altre entità, acquisizioni di partecipazioni o diritti in altre entità, fusioni e alleanze;

(c)     approvare l’assunzione e la concessione di prestiti e la fornitura di garanzie o fideiussioni per prestiti.

3.           Gli Stati membri possono decidere che i paragrafi 1 e 2 non si applichino ad una società di gestione collettiva che alla data di riferimento del bilancio non supera, in termini quantitativi, i limiti di due dei seguenti criteri:

(a)     totale di bilancio: 350 000 EUR;

(b)     fatturato netto: 700 000 EUR;

(c)     numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: dieci.

Articolo 9 Obblighi delle persone che gestiscono effettivamente l’attività della società di gestione collettiva

1.           Gli Stati membri provvedono affinché le persone che gestiscono effettivamente una società di gestione collettiva e i suoi amministratori, ad eccezione degli amministratori che svolgono una funzione di sorveglianza, gestiscano la società in maniera sana e prudente, applicando solide procedure amministrative e contabili nonché meccanismi di controllo interno.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché le persone che gestiscono effettivamente l’attività di una società di gestione collettiva e i suoi amministratori, ad eccezione degli amministratori che svolgono una funzione di sorveglianza, adottino procedure tali da evitare conflitti di interesse. Le società di gestione collettiva dispongono di procedure volte a individuare, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei membri della società.

Tali procedure prevedono anche che ciascuna delle persone in oggetto e ciascun amministratore trasmetta annualmente una dichiarazione individuale all’organismo incaricato della funzione di sorveglianza che contenga le seguenti informazioni:

(a)     eventuali interessi detenuti nella società di gestione collettiva;

(b)     eventuali compensi ricevuti dalla società di gestione collettiva, inclusi i regimi pensionistici, i compensi in natura e altri tipi di vantaggi;

(c)     eventuali importi ricevuti dalla società di gestione collettiva in qualità di titolare dei diritti;

(d)     una dichiarazione su qualsiasi conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi personali e quelli della società di gestione collettiva o tra gli obblighi verso la società di gestione collettiva e i doveri nei confronti di qualsiasi altra persona giuridica o fisica.

Capo 2

Gestione dei proventi dei diritti

Articolo 10 Riscossione e uso dei proventi dei diritti

1.           Le società di gestione collettiva riscuotono e gestiscono i proventi dei diritti in maniera diligente.

2.           Le società di gestione collettiva gestiscono i proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento tenendoli separati dalle proprie attività, dalle entrate derivanti dai servizi di gestione e dalle entrate derivanti da qualsiasi altra attività.

3.           Le società di gestione collettiva non sono autorizzate a usare per conto proprio i proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento, fatta salva la possibilità di detrarre le proprie spese di gestione.

4.           Nei casi in cui, in attesa della distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le società di gestione collettiva investono i proventi dei diritti e le entrate derivanti dal loro investimento, esse agiscono in conformità con la politica generale di investimento di cui all’articolo 7, paragrafo 5, lettera c) e osservando le seguenti norme:

(a)     le attività sono investite nel migliore interesse dei membri; in presenza di un potenziale conflitto di interessi, la società di gestione collettiva garantisce che l’investimento sia effettuato nell’esclusivo interesse dei membri;

(b)     le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme;

(c)     le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività e l’accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

Articolo 11 Detrazioni

1.           Gli Stati membri fanno sì che gli accordi che disciplinano le relazioni delle società di gestione collettiva con i loro membri e i titolari dei diritti specifichino le detrazioni applicabili ai proventi dei diritti di cui all’articolo 16, lettera e).

2.           Gli Stati membri assicurano che, nel caso in cui le società di gestione collettiva offrano servizi sociali, culturali o educativi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti, i titolari dei diritti abbiano diritto:

(a)     ad usufruire di tali servizi sociali, culturali o educativi sulla base di criteri equi, in particolare per quanto riguarda l’accesso e la portata di tali servizi;

(b)     a continuare ad avere accesso a tali servizi, se in quanto titolari dei diritti hanno ritirato alla società di gestione collettiva l’autorizzazione relativa alla gestione di diritti, di categorie di diritti o di tipi di opere e altri materiali o hanno revocato uno qualsiasi dei diritti o delle categorie di diritti o dei tipi di opere e altro materiale. I criteri correlati all’accesso e alla portata di tali servizi possono tenere in considerazione i proventi dei diritti generati da tali titolari dei diritti e la durata dell’autorizzazione a gestire i diritti, purché tali criteri siano applicabili anche ai titolari dei diritti che non hanno ritirato tale autorizzazione o non hanno revocato alla società di gestione collettiva loro diritti o categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali.

Articolo 12 Distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti

1.           Gli Stati membri assicurano che le società di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che rappresentano. Le società di gestione collettiva procedono alla distribuzione e ai pagamenti entro e non oltre 12 mesi a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, a meno che ragioni oggettive correlate, in particolare, agli obblighi di comunicazione da parte degli utilizzatori, all’identificazione dei diritti e dei titolari dei diritti o al collegamento di informazioni sulle opere e altri materiali con i corrispondenti titolari dei diritti impediscano loro di rispettare questo termine. Le società di gestione collettiva effettuano tali distribuzioni e pagamenti in maniera accurata, garantendo la parità di trattamento di tutte le categorie di titolari dei diritti.

2.           Se gli importi dovuti ai titolari dei diritti non possono essere distribuiti, dopo cinque anni a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, e a condizione che la società di gestione collettiva abbia adottato tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti, la stessa decide come impiegare gli importi in oggetto conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), fatto salvo il diritto del titolare dei diritti a reclamare tali importi alla società di gestione collettiva.

3.           Ai fini del paragrafo 2, le misure volte a identificare e localizzare i titolari dei diritti comprendono la verifica del registro dei membri e la messa a disposizione dei membri della società di gestione collettiva e del pubblico di un elenco di opere e di altri materiali per cui non sono stati identificati o localizzati uno o più titolari dei diritti.

Capo 3

Gestione dei diritti per conto di altre società di gestione collettiva

Articolo 13 Diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza

Gli Stati membri assicurano che una società di gestione collettiva non faccia nessuna discriminazione tra i suoi membri e i titolari dei diritti di cui gestisce i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.

Articolo 14 Detrazioni e pagamenti nel quadro degli accordi di rappresentanza

1.           Fatte salve le spese di gestione, le società di gestione collettiva non procedono a detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base a un accordo di rappresentanza con un’altra società di gestione collettiva, a meno che l’altra società di gestione collettiva non autorizzi espressamente tali detrazioni.

2.           Le società di gestione collettiva distribuiscono e pagano regolarmente, diligentemente e accuratamente gli importi dovuti ad altre società di gestione collettiva.

Capo 4

Relazioni con gli utilizzatori

Articolo 15 Concessione delle licenze

1.           Le società di gestione collettiva e gli utilizzatori conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, compresa la comunicazione di tutte le informazioni necessarie sui rispettivi servizi.

2.           Le condizioni di concessione delle licenze sono basate su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione.

Le tariffe relative a diritti esclusivi rispecchiano il valore economico dei diritti negoziati e del servizio fornito dalla società di gestione collettiva.

In assenza di una legislazione nazionale che stabilisca gli importi dovuti ai titolari dei diritti a titolo di compenso e indennizzo, le società di gestione collettiva basano la determinazione di tali importi dovuti sul valore economico di tali diritti.

3.           Le società di gestione collettiva consentono agli utilizzatori di comunicare per via elettronica, compreso, se opportuno, a fini di informazione sull’uso della licenza.

Capo 5

Trasparenza e comunicazioni

Articolo 16 Informazioni ai titolari dei diritti sulla gestione dei loro diritti

Gli Stati membri assicurano che una società di gestione collettiva metta a disposizione almeno una volta all’anno, per via elettronica, le seguenti informazioni a ciascun titolare dei diritti che rappresenta:

(a)          i dati personali che il titolare ha autorizzato la società di gestione collettiva ad utilizzare, anche per identificare e localizzare il titolare dei diritti;

(b)          i proventi dei diritti riscossi per conto del titolare dei diritti;

(c)          gli importi dovuti al titolare dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo, pagati dalla società di gestione collettiva al titolare dei diritti nel periodo di riferimento;

(d)          il periodo nel quale hanno avuto luogo gli utilizzi per i quali sono dovuti gli importi al titolare del diritto;

(e)          le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione nel periodo di riferimento;

(f)           le detrazioni applicate a titolo diverso dalle spese di gestione, incluse le detrazioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale per la prestazione di servizi sociali, culturali o educativi nel periodo di riferimento;

(g)          gli importi dovuti e non ancora pagati al titolare dei diritti per il periodo di riferimento;

(h)          le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili, conformemente agli articoli 34 e 36.

Articolo 17 Informazioni sulla gestione di diritti fornite ad altre società di gestione collettiva nel quadro di accordi di rappresentanza

Gli Stati membri assicurano che le società di gestione collettiva mettano a disposizione almeno una volta all’anno, per via elettronica, le seguenti informazioni alle società di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza per un determinato periodo:

(a)          gli importi dovuti ai titolari dei diritti per ciascuna categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo pagati dalla società di gestione collettiva per la concessione della licenza sui diritti che gestisce nel quadro dell’accordo di rappresentanza;

(b)          le detrazioni applicate a titolo di spese di gestione e per altri scopi;

(c)          le informazioni sulle licenze e i proventi dei diritti relativi alle opere incluse nel repertorio contemplato dall’accordo di rappresentanza;

(d)          le decisioni dell’assemblea.

Articolo 18 Informazioni fornite su richiesta ai titolari dei diritti, ai membri, ad altre società di gestione collettiva e agli utilizzatori

1.           Gli Stati membri assicurano che le società di gestione collettiva mettano a disposizione, per via elettronica e tempestivamente, le seguenti informazioni su richiesta di qualsiasi titolare dei diritti che rappresentano, di qualsiasi società di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi utilizzatore:

(a)     i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe applicabili;

(b)     il repertorio e i diritti che gestiscono e gli Stati membri coperti;

(c)     un elenco degli accordi di rappresentanza stipulati, comprese le informazioni su altre società di gestione collettiva coinvolte, sul repertorio rappresentato e sull’ambito territoriale dei singoli accordi.

2.           Inoltre, le società di gestione collettiva rendono disponibili, su richiesta di qualsiasi titolare dei diritti o società di gestione collettiva, ogni informazione sulle opere per le quali non sono stati identificati uno o più titolari dei diritti, compresi, se disponibili, il titolo dell’opera, il nome dell’autore, il nome dell’editore e ogni altra informazione pertinente disponibile eventualmente necessaria per identificare il titolare dei diritti.

Articolo 19 Divulgazione delle informazioni

1.           Gli Stati membri assicurano che una società di gestione collettiva renda pubbliche le seguenti informazioni:

(a)     lo statuto;

(b)     le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell’autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto;

(c)     l’elenco delle persone di cui all’articolo 9;

(d)     le norme di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti;

(e)     le norme relative alle spese di gestione;

(f)      le norme in materia di detrazioni dai proventi dei diritti non destinate alla copertura delle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi;

(g)     le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 34, 35 e 36.

2.           Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate sul sito Internet delle società di gestione collettiva e rimangono pubblicamente disponibili su tale sito.

Le società di gestione collettiva mantengono aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 20 Relazione di trasparenza annuale

1.           Gli Stati membri assicurano che, a prescindere dalla forma giuridica prevista dal diritto nazionale, le società di gestione collettiva elaborino e pubblichino una relazione di trasparenza annuale, comprensiva di una relazione speciale per ciascun esercizio finanziario, entro sei mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione di trasparenza annuale è sottoscritta da tutti gli amministratori della società.

La relazione di trasparenza annuale è pubblicata sul sito Internet delle società di gestione collettiva e rimane pubblicamente disponibile su tale sito per almeno cinque anni.

2.           La relazione di trasparenza annuale contiene almeno le informazioni di cui all’allegato I.

3.           La relazione speciale di cui al paragrafo 1 riguarda l’utilizzo degli importi detratti ai fini della prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi e comprende almeno le informazioni precisate al punto 3 dell’allegato I.

4.           I dati contabili contenuti nella relazione di trasparenza annuale sono controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati[22].

La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione di trasparenza annuale.

Ai fini del presente paragrafo, i dati contabili comprendono i documenti di bilancio di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato I e le informazioni finanziarie di cui al punto 1, lettere f) e g) e al punto 2 dell’allegato I.

5.           Gli Stati membri possono decidere che il punto 1, lettere a), f) e g) dell’allegato I non si applichi ad una società di gestione collettiva che alla data di riferimento del bilancio non supera i limiti di due dei tre seguenti criteri:

(a)     totale di bilancio: 350 000 EUR;

(b)     fatturato netto: 700 000 EUR;

(c)     numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: dieci.

Titolo III

Concessione di Licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali da parte di società di gestione collettiva

Articolo 21 Licenze multiterritoriali nel mercato interno

1.           Gli Stati membri assicurano che le società di gestione collettiva stabilite nel loro territorio soddisfino i requisiti del presente titolo quando concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali.

2.           Gli Stati membri assicurano che il rispetto di tali requisiti da parte delle società di gestione collettiva possa essere verificato in maniera efficace dalle autorità competenti di cui all’articolo 39.

Articolo 22 Capacità di trattare licenze multiterritoriali

1            Gli Stati membri assicurano che le società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali abbiano capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze, in particolare per identificare il repertorio e controllarne l’uso, per fatturare agli utilizzatori, per riscuotere i proventi dei diritti e per distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti.

2.           Ai fini del paragrafo 1, le società di gestione collettiva si conformano almeno alle seguenti condizioni:

(a)     devono essere in grado di identificare con precisione le opere musicali, integralmente o in parte, che le società di gestione collettiva sono autorizzate a rappresentare;

(b)     devono essere in grado di identificare con precisione i diritti, integralmente o in parte, e i titolari dei diritti con riferimento a ciascuno degli Stati membri di applicazione di tale autorizzazione, per ciascun’opera musicale, o parte di essa, che le società di gestione collettiva sono autorizzate a rappresentare;

(c)     devono utilizzare identificatori univoci per identificare i titolari dei diritti e le opere musicali, tenendo conto, nel limite del possibile, degli standard e delle pratiche adottati su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale;

(d)     devono tenere conto, senza indebiti ritardi, dei cambiamenti che subentrano in merito alle informazioni di cui alla lettera a),

(e)     devono essere in grado di identificare e risolvere tempestivamente ed efficacemente eventuali discrepanze rispetto ai dati in possesso di altre società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali.

Articolo 23 Trasparenza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

1.           Le società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali comunicano, per via elettronica, ai fornitori di servizi musicali online, ai titolari dei diritti e ad altre società di gestione collettiva informazioni aggiornate che consentano di identificare il repertorio musicale online rappresentato. Ciò comprende le opere musicali rappresentate, i diritti rappresentati, integralmente o in parte, e gli Stati membri rappresentati.

2.           Le società di gestione collettiva possono adottare misure ragionevoli per garantire la correttezza e l’integrità dei dati, per controllarne il riutilizzo e per proteggere i dati personali e le informazioni commercialmente sensibili.

Articolo 24 Correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali

1.           Le società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali dispongono di procedure che consentano ai titolari dei diritti e ad altre società di gestione collettiva di opporsi al contenuto dei dati di cui all’articolo 22, paragrafo 2, o alle informazioni fornite a norma dell’articolo 23, laddove tali titolari dei diritti e società di gestione collettiva, sulla base di validi elementi di prova, ritengano che i dati o le informazioni non siano corretti rispetto ai loro diritti online su opere musicali. Nel caso in cui le richieste avanzate siano sufficientemente documentate, le società di gestione collettiva fanno sì che i dati o le informazioni siano rettificati senza indugio.

2.           Le società di gestione collettiva forniscono ai titolari dei diritti le cui opere musicali sono incluse nel repertorio musicale gestito dalle medesime i mezzi per trasmettere per via elettronica informazioni sulle loro opere musicali o sui loro diritti su tali opere. A tale riguardo, le società di gestione collettiva e i titolari dei diritti tengono conto, nel limite del possibile, degli standard o delle prassi settoriali relativi allo scambio di dati sviluppati a livello internazionale o unionale, per consentire ai titolari dei diritti di specificare l’opera musicale, integralmente o in parte, i diritti online, integralmente o in parte, e gli Stati membri per cui concedono la propria autorizzazione alla società di gestione collettiva.

Articolo 25 Correttezza e puntualità nelle comunicazioni sull’uso e nella fatturazione

1.           Le società di gestione collettiva controllano l’utilizzo dei diritti online su opere musicali che rappresentano, integralmente o in parte, da parte di fornitori di servizi musicali online cui hanno concesso una licenza multiterritoriale per tali diritti.

2.           Le società di gestione collettiva offrono ai fornitori di servizi musicali online la possibilità di comunicare per via elettronica l’uso effettivo dei diritti online su opere musicali. Per lo scambio elettronico di tali dati, le società di gestione collettiva consentono l’utilizzo di almeno una modalità di comunicazione che tenga conto di eventuali standard o prassi adottati su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. Le società di gestione collettiva possono rifiutare le comunicazioni degli utilizzatori in un formato proprietario se le stesse accettano comunicazioni trasmesse per mezzo di uno standard adottato nel settore per lo scambio elettronico dei dati.

3.           Le società di gestione collettiva trasmettono le fatture ai fornitori di servizi musicali online per via elettronica. Esse consentono l’uso di almeno un formato che tenga conto di standard o prassi adottati su base facoltativa nel settore e sviluppati a livello internazionale o unionale. La fattura riporta le opere e i diritti oggetto, integralmente o in parte, della licenza in base ai dati di cui all’articolo 22, paragrafo 2, e i rispettivi usi effettivi, nella misura in cui ciò è possibile sulla base delle informazioni fornite dall’utilizzatore e del formato utilizzato per fornirle.

4.           Le società di gestione collettiva trasmettono una fattura corretta ai fornitori di servizi musicali online immediatamente dopo la comunicazione dell’utilizzo effettivo dei diritti online sulla relativa opera musicale, tranne nei casi in cui il ritardo è imputabile al fornitore di servizi di musica online.

5.           Le società di gestione collettiva si dotano di procedure adeguate per consentire ai fornitori di servizi musicali online di contestare la correttezza della fatturazione, anche nel caso in cui lo stesso fornitore riceva fatture da una o più società di gestione collettiva per i medesimi diritti online sulla stessa opera musicale.

Articolo 26 Correttezza e puntualità nel pagamento dei titolari dei diritti

1.           Gli Stati membri assicurano che le società di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali distribuiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti in virtù di tali licenze in modo corretto e immediatamente dopo la comunicazione dell’uso effettivo delle opere, tranne nei casi in cui il ritardo è imputabile al fornitore di servizi musicali online.

2.           Le società di gestione collettiva forniscono almeno le seguenti informazioni ai titolari dei diritti:

(a)     il periodo in cui si sono verificati gli usi per i quali sono dovuti gli importi ai titolari dei diritti e gli Stati membri in cui hanno avuto luogo tali usi;

(b)     per ciascun diritto online su qualsiasi opera musicale per cui il titolare dei diritti ha autorizzato la società di gestione collettiva a rappresentarlo, integralmente o in parte, gli importi riscossi, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dalla società di gestione collettiva;

(c)     per ciascun fornitore di servizi musicali online, gli importi riscossi per il titolare dei diritti, le detrazioni applicate e gli importi distribuiti dalla società di gestione collettiva.

3.           Se i titolari dei diritti ritirano a una società di gestione collettiva l’autorizzazione a gestire i loro diritti online su opere musicali o revocano loro diritti online su opere musicali a una società di gestione collettiva, integralmente o in parte, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alle licenze multiterritoriali concesse prima del ritiro o della revoca e che continuano a produrre effetti.

4.           Se una società di gestione collettiva conferisce a un’altra società di gestione collettiva un mandato per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali a norma delle disposizioni degli articoli 28 e 29, la società di gestione collettiva mandataria distribuisce gli importi di cui al paragrafo 1 e fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 alla società di gestione collettiva mandante, che è responsabile per la successiva distribuzione e informazione nei confronti dei titolari dei diritti, salvo se diversamente concordato.

Articolo 27 Esternalizzazione

Le società di gestione collettiva possono affidare a terzi i servizi relativi alle licenze multiterritoriali che concedono. Tale esternalizzazione non esonera la società di gestione collettiva dalla responsabilità nei confronti dei titolari dei diritti, dei fornitori di servizi online o di altre società di gestione collettiva.

Articolo 28 Accordi tra società di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali

1.           Gli accordi di rappresentanza tra diverse società di gestione collettiva in cui una società incarica l’altra di concedere licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali del proprio repertorio musicale sono di natura non esclusiva. La società mandataria gestisce tali diritti online in base a condizioni non discriminatorie.

2.           La società di gestione collettiva mandante informa i propri membri della durata dell’accordo, del costo dei servizi forniti dall’altra società di gestione collettiva e di tutte le condizioni rilevanti dell’accordo.

3.           La società di gestione collettiva mandataria informa la società mandante delle principali condizioni a cui devono essere concesse le licenze sui diritti online, inclusa la natura dello sfruttamento, tutte le disposizioni che riguardano o influenzano i diritti di licenza, la durata della licenza, i periodi contabili e i territori coperti.

Articolo 29 Obbligo di rappresentanza di un’altra società di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali

1.           Una società di gestione collettiva che non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali del proprio repertorio musicale può chiedere a un’altra società di gestione collettiva che soddisfa i requisiti stabiliti al presente titolo di stipulare un accordo di rappresentanza relativo a tali diritti in conformità con l’articolo 28.

2.           La società di gestione collettiva interpellata accetta tale richiesta se concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per la stessa categoria di diritti online su opere musicali del repertorio di una o più altre società di gestione collettiva.

Le spese di gestione per il servizio fornito dalla società di gestione collettiva interpellata alla società richiedente non eccedono le spese ragionevolmente sostenute dalla società di gestione collettiva interpellata per la gestione del repertorio della società richiedente maggiorate di un ragionevole margine di profitto.

3.           La società di gestione collettiva richiedente mette a disposizione della società di gestione collettiva interpellata le informazioni relative al proprio repertorio musicale necessarie per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali. Se le informazioni sono insufficienti o fornite in una forma tale da non consentire alla società di gestione collettiva interpellata di rispettare i requisiti stabiliti al presente titolo, la società interpellata ha il diritto di addebitare alla controparte le spese ragionevolmente sostenute per rispettare tali prescrizioni o di escludere le opere per cui le informazioni sono insufficienti o inutilizzabili.

Articolo 30 Accesso alle licenze multiterritoriali

Gli Stati membri assicurano che se un anno dopo la data di attuazione della presente direttiva una società di gestione collettiva non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali e non consente a un’altra società di gestione collettiva di rappresentare tali diritti a questo fine, i titolari dei diritti che hanno autorizzato tale società di gestione collettiva a rappresentare i propri diritti online su opere musicali possono concedere licenze multiterritoriali per i loro diritti online su opere musicali direttamente o tramite qualsiasi altra società di gestione collettiva che si attenga alle disposizioni del presente titolo oppure qualsiasi terzo da loro autorizzato. La società di gestione collettiva che non concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali continua a concedere o offrire la concessione di licenze per i diritti online su opere musicali dei titolari dei diritti in relazione al loro utilizzo sul territorio dello Stato membro di stabilimento della società di gestione collettiva, a meno che i titolari dei diritti non ritirino l’autorizzazione relativa alla gestione.

Articolo 31 Concessione di licenze multiterritoriali da parte di controllate di società di gestione collettiva

L’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e c), gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 e 36 si applicano anche alle entità controllate, interamente o in parte, da una società di gestione collettiva e che offrono la concessione o concedono licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali.

Articolo 32 Condizioni di concessione delle licenze per i servizi online

Una società di gestione collettiva che concede licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali non è tenuta a basarsi, per altri tipi di servizi, sulle condizioni di concessione delle licenze concordate con un fornitore di servizi musicali online, se questo fornisce un nuovo tipo di servizio che è stato disponibile al pubblico per meno di tre anni.

Articolo 33 Deroga per i diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi

I requisiti di cui al presente titolo non si applicano alle società di gestione collettiva che concedono, sulla base dell’aggregazione facoltativa dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza stabilite agli articoli 101 e 102 del TFUE, una licenza multiterritoriale per i diritti online su opere musicali richiesta da un’emittente per comunicare o mettere a disposizione del pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione, così come ogni altro materiale online prodotto dall’emittente che sia accessorio alla prima trasmissione del suo programma radiofonico o televisivo.

Titolo IV

Misure di esecuzione

Articolo 34 Risoluzione delle controversie per membri e titolari dei diritti

1.           Gli Stati membri assicurano che le società di gestione collettiva mettano a disposizione dei propri membri e titolari dei diritti procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami e per la composizione delle controversie, in particolare per quanto riguarda l’autorizzazione a gestire diritti e il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione, la riscossione degli importi dovuti ai titolari dei diritti, le detrazioni e le distribuzioni.

2.           Le società di gestione collettiva rispondono per iscritto ai reclami trasmessi dai membri o dai titolari dei diritti. Se le società di gestione collettiva non accolgono un reclamo, motivano la propria decisione.

3.           Le parti hanno la libertà di affermare e difendere i loro diritti dinanzi a un tribunale.

Articolo 35 Risoluzione delle controverse per gli utilizzatori

1.           Gli Stati membri garantiscono che le controversie fra le società di gestione collettiva e gli utilizzatori relative alle condizioni per la concessione di licenze vigenti e proposte, alle tariffe e a qualsiasi rifiuto di concedere una licenza possano essere presentate dinanzi a un tribunale e, se del caso, a un organismo indipendente e imparziale di risoluzione delle controversie.

2.           Se l’obbligo di cui al paragrafo 1 si traduce in un ricorso a un organismo indipendente e imparziale di risoluzione delle controversie, resta impregiudicato il diritto delle parti di affermare e difendere i loro diritti dinanzi a un tribunale.

Articolo 36 Risoluzione alternativa delle controversie

1.           Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell’applicazione del titolo III, le seguenti controversie di una società di gestione collettiva che concede o offre la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online su opere musicali possano essere sottoposte a un organismo alternativo di risoluzione delle controversie indipendente e imparziale:

(a)     controversie con un fornitore, effettivo o potenziale, di servizi musicali online in relazione all’applicazione degli articoli 22, 23 e 25;

(b)     controversie con uno o più titolari dei diritti in relazione all’applicazione degli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30;

(c)     controversie con un’altra società di gestione collettiva in relazione all’applicazione degli articoli 24, 25, 26, 28 e 29.

2.           Le società di gestione collettiva informano le parti interessate della possibilità di avvalersi delle procedure alternative di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1.

3.           Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non impediscono alle parti di affermare e difendere i loro diritti dinanzi a un tribunale.

Articolo 37 Reclami

1.           Gli Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano ai membri di una società di gestione collettiva, ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e ad altre parti interessate di inoltrare reclami alle autorità competenti in relazione alle attività delle società di gestione collettiva contemplate dalla presente direttiva.

2.           Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che le procedure di reclamo previste al paragrafo 1 siano amministrate dalle autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente agli obblighi stabiliti nella presente direttiva.

Articolo 38 Sanzioni e misure

1.           Gli Stati membri dispongono che le rispettive autorità competenti possano adottare sanzioni e misure amministrative adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e assicurano che siano applicate. Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 entro [data] e la informano immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.

Articolo 39 Autorità competenti

Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui agli articoli 21, 37, 38 e 40 entro [data].

La Commissione pubblica tali informazioni sul suo sito Internet.

Articolo 40 Osservanza delle disposizioni sulle licenze multiterritoriali

1.           Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all’articolo 39 controllino costantemente che le società di gestione collettiva stabilite nel loro territorio rispettino i requisiti stabiliti al titolo III della presente direttiva nella concessione di licenze multiterritoriali per i diritti online sulle opere musicali.

2.           La Commissione favorisce lo scambio di informazioni regolare tra le autorità competenti degli Stati membri e tra tali autorità e la Commissione in relazione alla situazione e allo sviluppo delle licenze multiterritoriali.

3.           La Commissione procede a regolari consultazioni con i rappresentanti dei titolari dei diritti, delle società di gestione collettiva, degli utilizzatori, dei consumatori e di altre parti interessate in merito all’esperienza acquisita con l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo III della presente direttiva. La Commissione fornisce alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti che emergono da tali consultazioni nel contesto indicato al paragrafo 2.

4.           Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi [30 mesi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva] le rispettive autorità competenti trasmettano alla Commissione una relazione sulla situazione e sullo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul loro territorio. In particolare, la relazione contiene informazioni sulla disponibilità di licenze multiterritoriali nel relativo Stato membro, sull’osservanza delle disposizioni di cui al titolo III della presente direttiva da parte delle società di gestione collettiva e sulla valutazione del servizio da parte degli utilizzatori e delle organizzazioni non governative che rappresentano i consumatori, i titolari dei diritti e altre parti interessate.

5.           Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 4 e delle informazioni raccolte a norma dei paragrafi 2 e 3, la Commissione elabora una valutazione sull’applicazione delle disposizioni del titolo III della presente direttiva. Se necessario, e sulla base di un’opportuna relazione specifica, la Commissione valuterà altre iniziative volte a risolvere gli eventuali problemi individuati. In particolare, la valutazione comprende:

(a)     il numero delle società di gestione collettiva che rispettano i requisiti di cui al titolo III;

(b)     il numero di accordi di rappresentanza fra società di gestione collettiva a norma degli articoli 28 e 29;

(c)     la quota del repertorio nei singoli Stati membri che è disponibile per la concessione di licenze su base multiterritoriale.

Titolo V

Relazioni e disposizioni finali

Articolo 41 Relazione

Entro [5 anni dopo la scadenza del periodo di attuazione (data)], la Commissione valuta l’applicazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, compresi i suoi effetti sullo sviluppo dei servizi transfrontalieri e sulla diversità culturale e, se del caso, sulla necessità di una revisione. La Commissione presenta tale relazione corredandola, se necessario, di una proposta legislativa.

Articolo 42 Attuazione

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [12 mesi dall’entrata in vigore della direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 43 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 44 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

ALLEGATO I

1.           Informazioni da fornire nella relazione di trasparenza annuale di cui all’articolo 20, paragrafo 2:

(a)     documenti di bilancio, comprendenti lo stato patrimoniale o un prospetto delle attività e passività, il conto economico e il rendiconto finanziario;

(b)     una relazione sulle attività svolte nell’esercizio;

(c)     una descrizione della struttura giuridica e di governance della società di gestione collettiva;

(d)     informazioni sulle entità nelle quali la società di gestione collettiva detiene quote;

(e)     informazioni sull’importo totale dei compensi versati nell’anno precedente alle persone di cui all’articolo 9 e su altri vantaggi loro concessi;

(f)      le informazioni finanziarie di cui al punto 2;

(g)     una relazione speciale sull’uso degli importi detratti ai fini di servizi sociali, culturali ed educativi.

2.           Informazioni finanziarie da fornire nella relazione di trasparenza annuale:

(a)     informazioni finanziarie sui proventi dei diritti, per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo (ad es. trasmissione radiotelevisiva, uso online, esecuzione pubblica);

(b)     informazioni finanziarie sul costo dei servizi di gestione e di altri servizi forniti dalla società di gestione collettiva ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno i seguenti elementi:

(i)      tutti i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e una spiegazione del metodo applicato per ripartire i costi indiretti;

(ii)      i costi operativi e finanziari, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti limitata ai servizi per la gestione di diritti;

(iii)     i costi operativi e finanziari relativi a servizi diversi dalla gestione di diritti, compresi i servizi sociali, culturali ed educativi;

(iv)     le risorse usate per la copertura dei costi;

(v)     le detrazioni effettuate dai proventi dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo nonché la finalità della detrazione, ad esempio i costi correlati alla gestione di diritti o alla fornitura di servizi sociali, culturali o educativi;

(vi)     la percentuale rappresentata dal costo dei servizi di gestione e di altri servizi forniti dalla società di gestione collettiva ai titolari dei diritti rispetto ai proventi dei diritti nell’esercizio di riferimento, per categoria di diritti gestiti;

(c)     informazioni finanziarie sugli importi dovuti ai titolari dei diritti, con una descrizione dettagliata che comprenda almeno uno dei seguenti elementi:

(i)      l’importo totale attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

(ii)      l’importo totale versato ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

(iii)     la frequenza dei pagamenti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

(iv)     l’importo totale riscosso, ma non ancora attribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l’indicazione dell’esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;

(v)     l’importo totale attribuito, ma non ancora distribuito ai titolari dei diritti, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo e l’indicazione dell’esercizio in cui tali importi sono stati riscossi;

(vi)     se una società di gestione collettiva non ha provveduto alla distribuzione e ai pagamenti entro il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 1, i motivi del ritardo;

(d)     informazioni sui rapporti con altre società di gestione collettiva, con una descrizione che comprenda almeno i seguenti elementi:

(i)      i flussi finanziari, gli importi ricevuti da altre società di gestione collettiva e gli importi pagati ad altre società di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti, per tipo di utilizzo e per società di gestione collettiva;

(ii)      le spese di gestione e le altre detrazioni dai proventi dovute ad altre società di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per società di gestione collettiva;

(iv)     le spese di gestione e le altre detrazioni dagli importi pagati da altre società di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per società di gestione collettiva;

(v)     l’importo distribuito ai titolari dei diritti provenienti da altre società di gestione collettiva, con una ripartizione per categoria di diritti e per società di gestione collettiva.

3.           Informazioni da fornire nella relazione speciale di cui all’articolo 20, paragrafo 3:

(a)     gli importi riscossi ai fini della fornitura di servizi sociali, culturali ed educativi nell’esercizio finanziario, con una ripartizione per categoria di diritti gestiti e per tipo di utilizzo;

(b)     una spiegazione dell’uso di tali importi, con una ripartizione per tipo di fine cui sono destinati.

ALLEGATO II

DOCUMENTI ESPLICATIVI

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di attuazione con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione.

Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata per le ragioni indicate qui di seguito.

Complessità della direttiva e del settore interessato

La gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi è un argomento complesso, che si ripercuote sulla gestione dei diritti non solo per l’uso online, ma anche per usi più tradizionali non in linea. Tale gestione riguarda i diritti degli autori, ma anche quelli di artisti, di interpreti o esecutori, di editori, di produttori e di emittenti e interessa diversi tipi di società di gestione collettiva, dalle grandi società che gestiscono i diritti d’autore alle più piccole, che riscuotono i compensi legati alla reprografia o ai diritti di rivendita. Sono inoltre in gioco diversi interessi: non soltanto quelli dei titolari dei diritti, ma anche quelli degli utilizzatori commerciali che ottengono le licenze dalle società di gestione collettiva.

Mentre esiste una legislazione a livello europeo in materia di diritto d’autore e diritti connessi, è la prima volta che la normativa dell’UE disciplina direttamente la gestione collettiva dei diritti. Il quadro giuridico generale proposto dalla direttiva comporterà cambiamenti sostanziali per gran parte delle normative nazionali in materia di società di gestione collettiva.

Inoltre, il titolo della direttiva dedicato alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d’autore su opere musicali per l’uso online costituisce una novità assoluta per l’attuale quadro regolamentare, visto che nessuno Stato membro ha una normativa in vigore per questo tipo di licenze.

Inoltre, le disposizioni della direttiva incideranno sulla normativa nazionale in materia di risoluzione delle controversie.

L’istituzione di questo nuovo quadro giuridico richiederà un approccio strutturato nella vigilanza sull’attuazione. Data la mancanza di esperienza legislativa e regolamentare a livello nazionale per alcune parti della direttiva, è di grande importanza che gli Stati membri trasmettano alla Commissione la documentazione esplicativa delle modalità di attuazione delle nuove disposizioni. L’assenza di documenti esplicativi ben strutturati comprometterebbe in maniera significativa la capacità della Commissione di sorvegliare l’attuazione della direttiva.

Coerenza e interrelazione con altre iniziative

La direttiva rimane uno strumento giuridico di “armonizzazione minima” e gli Stati membri possono imporre requisiti più severi e/o più dettagliati alle società di gestione collettiva rispetto a quanto disposto nella direttiva. È importante che la Commissione sia in grado di confrontare l’impatto della direttiva nei diversi Stati membri e quindi di svolgere correttamente il proprio compito di sorvegliare l’applicazione del diritto dell’Unione. Inoltre, nella direttiva si prevede una clausola di revisione e, al fine di raccogliere tutte le informazioni pertinenti sul funzionamento di tali norme, la Commissione dovrà essere in condizione di controllare fin dal principio l’attuazione della direttiva.

Le società di gestione collettiva devono soddisfare gli obblighi stabiliti a livello nazionale ad attuazione della direttiva servizi (2006/123/CE). Dovrebbero pertanto poter prestare servizi a livello transfrontaliero per rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri e concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri.

Tali società devono inoltre rispettare le norme sulla concorrenza sancite dal trattato.

Pertanto, al fine di garantire che la normativa nazionale di attuazione della direttiva proposta sia in linea con le disposizioni della direttiva servizi e con le norme sulla concorrenza, è particolarmente importante che la Commissione possa avere un quadro globale e procedere a un’appropriata revisione dell’attuazione nazionale sulla base dei necessari documenti esplicativi.

Oneri amministrativi

Gli oneri amministrativi legati alla richiesta di documenti esplicativi agli Stati membri non sono sproporzionati considerando gli obiettivi della direttiva e il nuovo ambito trattato. È inoltre necessario che la Commissione sia in grado di svolgere la propria funzione di controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione.

Sulla base di quanto esposto, la Commissione ritiene che l’obbligo di fornire documenti esplicativi in relazione alla direttiva proposta sia proporzionato e non vada al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo di svolgere efficacemente il compito di controllare la corretta attuazione.

[1]               COM(2010) 245.

[2]               COM(2010) 2020.

[3]               COM(2011) 206.

[4]               COM(2011) 287.

[5]               COM(2012) 225.

[6]               COM(2011) 942.

[7]               Libro verde sulla distribuzione online di opere audiovisive nell’Unione europea - Verso un mercato unico del digitale: opportunità e sfide. COM(2011) 427.

[8]               GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

[9]               Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001), direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006), direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272 del 13.10.2001), direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993), direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata) (GU L 111 5.5.2009), direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996), direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372 del 27.12.2006), direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 265 dell’11.10.2011).

[10]             GU L 276 del 21.10.2005.

[11]             GU L 376 del 27.12.2006.

[12]             Tenutasi dal 22.10.2009 al 5.1.2010.

[13]             In data 23.4.2010.

[14]             Cfr. nota 5.

[15]             Ad esempio le cause C-395/87 Ministère public/Jean-Louis Tournier e le cause riunite 110/88 e 242/88 François Lucazeau e altri//SACEM e altri, la decisione della Commissione del 16.7.2008 (CISAC) (COMP/C2/38.698).

[16]             Gli Stati membri possono decidere di non applicare alcuni requisiti alle microimprese.

[17]             GU C [...] del [...], pag.

[18]             GU L 376, del 27.12.2006, pag. 36

[19]             GU L 276 del 21.10.2005, pag. 54.

[20]             GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

[21]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[22]             GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

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