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Document 52012PC0270

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

    /* COM/2012/0270 final - 2012/0145 (COD) */

    52012PC0270

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea /* COM/2012/0270 final - 2012/0145 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Il 2 febbraio 2012 la Corte di giustizia nella causa[1] C-249/10, P - Brosmann e altri contro Consiglio ("Brosmann") ha annullato, per la parte che riguarda i ricorrenti, il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam. La Corte di giustizia ha statuito nella sentenza che la tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 non può essere applicata ai fini della determinazione delle richieste individuali di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (SEM) presentate a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c). Nella sentenza la Corte ha rilevato che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), la richiesta di status di economia di mercato dei produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione va esaminata, indipendentemente dal fatto che venga calcolato un margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione. La Corte di giustizia ha inoltre sottolineato che l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) deve essere effettuato entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta.

    La decisione della Corte di giustizia sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 implica che la Commissione debba esaminare tutte le domande di status di economia di mercato presentate dai produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione, quale che ne sia il numero. Questo comporterebbe però un onere amministrativo eccessivo per le autorità dell'Unione incaricate dell'inchiesta. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1225/2009, in particolare per quanto riguarda il termine di tre mesi accordato alla Commissione per decidere in merito alle domande di status di economia di mercato.

    Va notato inoltre che il ricorso alla tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di status di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del medesimo regolamento non costituisce una violazione degli obblighi che incombono all'Unione in forza delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ad esempio, il panel dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nella controversia DS405 European Union - Anti-Dumping measures on Certain Footwear from China, (Unione europea - misure antidumping su alcune calzature dalla Cina), relazione adottata il 22 febbraio 2012, ritiene che la Cina non abbia dimostrato che l'Unione europea ha agito in modo non conforme agli articoli 2.4 e 6.10.2 dell'accordo antidumping, al paragrafo 15, lettera a), punto ii) del protocollo di adesione della Cina, e al paragrafo 151, lettere e) e f), della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina, per il fatto di aver omesso di esaminare le domande di status di economia di mercato dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione della limitata inchiesta iniziale.

    Tenendo conto di tale contesto e per motivi di certezza del diritto, si ritiene pertanto opportuno introdurre una disposizione che chiarisca che la decisione di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole di produttori ricorrendo a un campionamento sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 si applica anche alle parti oggetto di un esame relativo allo status di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c). È inoltre opportuno chiarire, di conseguenza, che l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) non deve essere effettuato per i produttori non inclusi nel campione, a meno che tali produttori non abbiano chiesto e ottenuto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.

    Si ritiene inoltre opportuno chiarire che il dazio antidumping da applicare alle importazioni da produttori che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 ma non sono stati inclusi nell'esame non deve superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti incluse nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale stabilito per le parti sia stato determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).

    In molti procedimenti antidumping non è infine stato possibile rispettare il termine di tre mesi entro cui deve avvenire l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), in particolare nei casi in cui è stato effettuato un campionamento a norma dell'articolo 17. Nella proposta di modifica di taluni regolamenti al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona ("Trade omnibus I")[2] la Commissione ha inserito una modifica che porta a sei mesi il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (punto 1 della voce 24 dell'allegato al "Trade Omnibus I"). In considerazione tuttavia della decisione Brosmann relativa a tale limite di tempo (sopraggiunta un anno dopo la proposta Omnibus I), si ritiene che un'estensione del termine a sei mesi non sia più adeguata per ragioni di certezza giuridica. Si ritiene invece più opportuno rimuovere tale termine dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio. La Commissione dovrebbe pertanto abbandonare la proposta di modificare il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), nell'ambito della proposta Trade Omnibus I e informare in proposito il Consiglio e il Parlamento europeo.

    Per ragioni di certezza giuridica e secondo il principio di buona amministrazione è necessario assicurarsi che tali modifiche si applichino quanto prima a tutte le nuove inchieste e a quelle in corso.

    2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

    Non pertinente.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    · Base giuridica

    La base giuridica della presente proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.

    La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, che si basa sulla disposizione equivalente (articolo 133) del trattato che istituisce la Comunità europea.

    · Principio di sussidiarietà

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    · Principio di proporzionalità

    La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

    · Scelta degli strumenti

    Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Non pertinente.

    5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

    Non pertinente.

    2012/0145 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)       Nella causa C-249/10 P[3], la Corte di giustizia ha statuito che la tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[4] non può essere applicata ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento.

    (2)       La sentenza della Corte di giustizia richiederebbe che la Commissione esamini tutte le domande di status di economia di mercato presentate da produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, anche nel caso in cui il numero di tali produttori sia elevato. Questo comporterebbe però un onere amministrativo eccessivo per le autorità dell'Unione incaricate dell'inchiesta. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

    (3)       Inoltre il ricorso alla tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di status di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del medesimo regolamento è consentita dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ad esempio, il panel dell'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nella controversia DS405 European Union - Anti-Dumping measures on Certain Footwear from China, (Unione europea - misure antidumping su alcune calzature dalla Cina), relazione adottata il 22 febbraio 2012, ritiene che la Cina non abbia dimostrato che l'Unione europea ha agito in modo non conforme agli articoli 2.4 e 6.10.2 dell'accordo antidumping, al paragrafo 15, lettera a), punto ii) del protocollo di adesione della Cina, e al paragrafo 151, lettere e) e f), della relazione del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina, per il fatto di aver omesso di esaminare le domande di status di economia di mercato dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione dell'inchiesta iniziale.

    (4)       Pertanto, tenendo conto di tale contesto e per motivi di certezza del diritto si ritiene opportuno introdurre una disposizione che chiarisca che la decisione di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole di parti mediante l'impiego di campioni sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 si applica anche alle parti oggetto di esame a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c). Di conseguenza, è inoltre opportuno chiarire che l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), non deve essere effettuato per i produttori esportatori non inclusi nel campione a meno che tali produttori non abbiano chiesto e ottenuto un esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3).

    (5)       Si ritiene inoltre opportuno chiarire che il dazio antidumping da applicare alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 ma che non sono stati inclusi nell'esame non deve superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti incluse nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale stabilito per le parti sia stato determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).

    (6)       In molti procedimenti non è stato possibile rispettare il termine di tre mesi entro cui deve avvenire l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), in particolare nei casi in cui è stato effettuato un campionamento a norma dell'articolo 17. Si ritiene pertanto opportuno sopprimere la menzione di tale termine.

    (7)       Per ragioni di certezza giuridica e secondo il principio di buona amministrazione, è necessario assicurarsi che tali modifiche si applichino quanto prima a tutte le nuove inchieste e a quelle in corso.

    (8)       Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1225/2009,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio è così modificato:

    1) l'articolo 2, paragrafo 7 è così modificato:

    a) la penultima frase della lettera c) è modificata come segue:

    le parole "entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta" sono soppresse.

    b) è aggiunta la seguente lettera d):

    "d) Se la Commissione ha limitato il suo esame a norma dell'articolo 17, l'accertamento di cui alle lettere b) e c) è limitato alle parti incluse nell'esame e ai produttori che ricevono un trattamento individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3."

    2) All'articolo 9, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

    "Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato a importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per tali parti sia determinato sulla base dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a)."

    Articolo 2

    Il presente regolamento si applica a tutte le nuove inchieste e alle inchieste in corso alla data della sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               Causa C-249/10 P – Brosmann Footwear (HK) e altri contro Consiglio, sentenza del 2 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

    [2]               Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure. (COM(2011) 82 def.).

    [3]               Causa C-249/10 P - Brosmann Footwear (HK) e altri contro il Consiglio, sentenza del 2 febbraio 2012.

    [4]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

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