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Document 52012PC0270
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1225/2009 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
/* COM/2012/0270 final - 2012/0145 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea /* COM/2012/0270 final - 2012/0145 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 2 febbraio 2012
la Corte di giustizia nella causa[1]
C-249/10, P - Brosmann e altri contro Consiglio ("Brosmann")
ha annullato, per la parte che riguarda i ricorrenti, il regolamento (CE) n.
1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio
antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori
istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio
originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam. La Corte di
giustizia ha statuito nella sentenza che la tecnica di campionamento di cui
all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 non può essere applicata ai
fini della determinazione delle richieste individuali di status di impresa
operante in condizioni di economia di mercato (SEM) presentate a norma
dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c). Nella sentenza la Corte ha rilevato
che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), la richiesta di status
di economia di mercato dei produttori che hanno collaborato non inclusi nel
campione va esaminata, indipendentemente dal fatto che venga calcolato un
margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione. La
Corte di giustizia ha inoltre sottolineato che l'accertamento di cui all'articolo
2, paragrafo 7, lettera c) deve essere effettuato entro tre mesi dall'avvio
dell'inchiesta. La decisione della Corte di giustizia
sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 implica che la Commissione
debba esaminare tutte le domande di status di economia di mercato presentate
dai produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione, quale che ne sia
il numero. Questo comporterebbe però un onere amministrativo eccessivo per le
autorità dell'Unione incaricate dell'inchiesta. È pertanto opportuno modificare
il regolamento (CE) n. 1225/2009, in particolare per quanto riguarda il termine
di tre mesi accordato alla Commissione per decidere in merito alle domande di
status di economia di mercato. Va notato inoltre che il ricorso alla tecnica
di campionamento di cui all'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 1225/2009 ai fini dell'accertamento relativo
alle richieste di status di economia di mercato a norma dell'articolo 2,
paragrafo 7, lettera c) del medesimo regolamento non costituisce una violazione
degli obblighi che incombono all'Unione in forza delle norme
dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ad esempio, il panel dell'organo di
conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nella controversia
DS405 European Union - Anti-Dumping measures on Certain Footwear from China,
(Unione europea - misure antidumping su alcune calzature dalla Cina), relazione
adottata il 22 febbraio 2012, ritiene che la Cina non abbia dimostrato che
l'Unione europea ha agito in modo non conforme agli articoli 2.4 e 6.10.2
dell'accordo antidumping, al paragrafo 15, lettera a), punto ii) del protocollo
di adesione della Cina, e al paragrafo 151, lettere e) e f), della relazione
del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina, per il fatto di aver omesso di esaminare
le domande di status di economia di mercato dei produttori esportatori cinesi
che hanno collaborato non inclusi nel campione della limitata inchiesta
iniziale. Tenendo conto di tale contesto e per motivi di
certezza del diritto, si ritiene pertanto opportuno introdurre una disposizione
che chiarisca che la decisione di limitare l'inchiesta a un numero ragionevole
di produttori ricorrendo a un campionamento sulla base dell'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 1225/2009 si applica anche alle parti oggetto di un esame
relativo allo status di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo
7, lettere b) e c). È inoltre opportuno chiarire, di conseguenza, che
l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) non deve essere
effettuato per i produttori non inclusi nel campione, a meno che tali
produttori non abbiano chiesto e ottenuto un esame individuale a norma
dell'articolo 17, paragrafo 3. Si ritiene inoltre opportuno chiarire che il
dazio antidumping da applicare alle importazioni da produttori che si sono
manifestati a norma dell'articolo 17 ma non sono stati inclusi nell'esame non
deve superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti
incluse nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale stabilito
per le parti sia stato determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a
6, o dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a). In molti procedimenti antidumping non è infine stato possibile
rispettare il termine di tre mesi entro cui deve avvenire l'accertamento di cui
all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), in particolare nei casi in cui è stato
effettuato un campionamento a norma dell'articolo 17. Nella proposta di
modifica di taluni regolamenti al fine di garantirne la coerenza con le
disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona ("Trade omnibus I")[2] la Commissione ha inserito una modifica che porta a sei mesi il
termine previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE)
n. 1225/2009 del Consiglio (punto 1 della voce 24 dell'allegato al "Trade
Omnibus I"). In considerazione tuttavia della decisione Brosmann
relativa a tale limite di tempo (sopraggiunta un anno dopo la proposta Omnibus
I), si ritiene che un'estensione del termine a sei mesi non sia più adeguata
per ragioni di certezza giuridica. Si ritiene invece più opportuno rimuovere
tale termine dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio. La Commissione
dovrebbe pertanto abbandonare la proposta di modificare il termine di cui
all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), nell'ambito della proposta Trade
Omnibus I e informare in proposito il Consiglio e il Parlamento europeo. Per ragioni di certezza giuridica e secondo il
principio di buona amministrazione è necessario assicurarsi che tali modifiche
si applichino quanto prima a tutte le nuove inchieste e a quelle in corso. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI
DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO Non pertinente. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA ·
Base giuridica La base giuridica della presente proposta è
l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, a norma del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le
misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale
comune. La presente proposta modifica il regolamento
(CE) n. 1225/2009 del Consiglio, che si basa sulla disposizione equivalente
(articolo 133) del trattato che istituisce la Comunità europea. ·
Principio di sussidiarietà A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera
e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta rientra
nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di
sussidiarietà non si applica. ·
Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità. ·
Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Non pertinente. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Non pertinente. 2012/0145 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Nella causa C-249/10 P[3], la Corte
di giustizia ha statuito che la tecnica di campionamento di cui all'articolo 17
del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo
alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non
membri della Comunità europea[4]
non può essere applicata ai fini dell'accertamento relativo alle richieste di
status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera
c), dello stesso regolamento. (2) La sentenza della Corte di
giustizia richiederebbe che la Commissione esamini tutte le domande di status
di economia di mercato presentate da produttori esportatori che hanno
collaborato non inclusi nel campione, anche nel caso in cui il numero di tali
produttori sia elevato. Questo comporterebbe però un onere amministrativo
eccessivo per le autorità dell'Unione incaricate dell'inchiesta. È pertanto
opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio. (3) Inoltre il ricorso alla
tecnica di campionamento di cui all'articolo 17 del
regolamento (CE) n. 1225/2009 ai fini dell'accertamento relativo
alle richieste di status di economia di mercato a norma dell'articolo 2,
paragrafo 7, lettera c) del medesimo regolamento è consentita dalle norme
dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ad esempio, il panel dell'organo di
conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio nella controversia
DS405 European Union - Anti-Dumping measures on Certain Footwear from China,
(Unione europea - misure antidumping su alcune calzature dalla Cina), relazione
adottata il 22 febbraio 2012, ritiene che la Cina non abbia dimostrato che
l'Unione europea ha agito in modo non conforme agli articoli 2.4 e 6.10.2
dell'accordo antidumping, al paragrafo 15, lettera a), punto ii) del protocollo
di adesione della Cina, e al paragrafo 151, lettere e) e f), della relazione
del gruppo di lavoro sull'adesione della Cina, per il fatto di aver omesso di
esaminare le domande di status di economia di mercato dei produttori
esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione
dell'inchiesta iniziale. (4) Pertanto, tenendo conto di
tale contesto e per motivi di certezza del diritto si ritiene opportuno
introdurre una disposizione che chiarisca che la decisione di limitare
l'inchiesta a un numero ragionevole di parti mediante l'impiego di campioni
sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1225/2009 si applica anche
alle parti oggetto di esame a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e
c). Di conseguenza, è inoltre opportuno chiarire che l'accertamento di cui
all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), non deve essere effettuato per i
produttori esportatori non inclusi nel campione a meno che tali produttori non
abbiano chiesto e ottenuto un esame individuale a norma dell'articolo 17,
paragrafo 3). (5) Si ritiene inoltre opportuno
chiarire che il dazio antidumping da applicare alle importazioni provenienti da
esportatori o da produttori che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 ma
che non sono stati inclusi nell'esame non deve superare la media ponderata del
margine di dumping stabilito per le parti incluse nel campione,
indipendentemente dal fatto che il valore normale stabilito per le parti sia
stato determinato sulla base dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o
dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a). (6) In molti procedimenti non è
stato possibile rispettare il termine di tre mesi entro cui deve avvenire
l'accertamento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), in particolare
nei casi in cui è stato effettuato un campionamento a norma dell'articolo 17.
Si ritiene pertanto opportuno sopprimere la menzione di tale termine. (7) Per ragioni di certezza
giuridica e secondo il principio di buona amministrazione, è necessario
assicurarsi che tali modifiche si applichino quanto prima a tutte le nuove
inchieste e a quelle in corso. (8) Occorre pertanto modificare
in tal senso il regolamento (CE) n. 1225/2009, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
è così modificato: 1) l'articolo 2, paragrafo 7 è così modificato: a) la penultima frase della lettera c) è
modificata come segue: le parole "entro tre mesi dall'avvio
dell'inchiesta" sono soppresse. b) è aggiunta la seguente lettera d): "d) Se la Commissione ha limitato il suo
esame a norma dell'articolo 17, l'accertamento di cui alle lettere b) e c) è
limitato alle parti incluse nell'esame e ai produttori che ricevono un
trattamento individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3." 2) All'articolo 9, paragrafo 6, la prima frase è
sostituita dalla seguente: "Se la Commissione ha svolto un esame
limitato a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato a
importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati
conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non
supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti
inserite nel campione, indipendentemente dal fatto che il valore normale per
tali parti sia determinato sulla base dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, o
dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a)." Articolo 2 Il presente regolamento si applica a tutte le
nuove inchieste e alle inchieste in corso alla data della sua entrata in
vigore. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Causa
C-249/10 P – Brosmann Footwear (HK) e altri contro Consiglio, sentenza del 2
febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Raccolta). [2] Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni
regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le
procedure di adozione di determinate misure. (COM(2011) 82 def.). [3] Causa
C-249/10 P - Brosmann Footwear (HK) e altri contro il Consiglio, sentenza del 2
febbraio 2012. [4] GU L 343
del 22.12.2009, pag. 51.