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Document 52012PC0266
Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and Ukraine amending the Agreement between the European Community and Ukraine on the facilitation of the issuance of visas
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti
/* COM/2012/0266 final - 2012/0138 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti /* COM/2012/0266 final - 2012/0138 (NLE) */
RELAZIONE I. CONTESTO POLITICO E
GIURIDICO L'accordo di facilitazione
dei visti fra la Comunità europea e l'Ucraina[1]
è in vigore dal 1° gennaio 2008. L'articolo 12 dell'accordo
di facilitazione dei visti istituisce un comitato misto incaricato, fra le altre
cose, di controllare l'applicazione dell'accordo e di suggerire modifiche e
aggiunte. In occasione della sua 6ª riunione, il 5 maggio 2011 a Bruxelles,
tale comitato misto ha adottato suggerimenti per modifiche e aggiunte
all'accordo di facilitazione dei visti. A livello politico, all'8ª
riunione ministeriale UE-Ucraina nel settore Giustizia, libertà e sicurezza del
9 giugno 2010, le parti hanno auspicato lo svolgersi di negoziati costruttivi
su possibili modifiche dell'accordo di facilitazione dei visti. Su tale base, il 29
ottobre 2010 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio per
essere autorizzata ad avviare i negoziati con l'Ucraina su un accordo che
modifica l'accordo di facilitazione dei visti. A seguito
dell'autorizzazione del Consiglio dell'11 aprile 2011, il
6 maggio 2011 sono stati aperti a Bruxelles i negoziati con l'Ucraina su tale
accordo modificativo. Altri tre cicli di negoziati si sono svolti l'11 luglio 2011 a Kiev, e il 9 novembre 2011 e il 14
dicembre 2011 a Bruxelles. I capi negoziatori hanno siglato il testo finale
dell'accordo modificativo nel febbraio 2012. Gli Stati membri sono
stati regolarmente messi al corrente e consultati negli appositi gruppi di
lavoro del Consiglio durante tutte le fasi dei negoziati. Per quanto riguarda
l'Unione europea, la base giuridica dell'accordo modificativo è
l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con
l'articolo 218 del TFUE. La Commissione ha firmato l'accordo modificativo il ... . Conformemente
all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, il Parlamento europeo ha
approvato la conclusione dell'accordo modificativo il … II. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione ritiene che siano stati
raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che
il progetto di accordo modificativo sia accettabile per l'Unione. Tale accordo prevede, in sintesi: - semplificazione dei requisiti relativi ai documenti da
presentare in relazione alla finalità del viaggio per le seguenti categorie di
richiedenti: (a)
per gli autotrasportatori che effettuano servizi di
trasporto internazionale di merci o di passeggeri e per i giornalisti:
requisiti rivisti; (b)
per il personale tecnico che accompagna i
giornalisti, i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da
entità municipali diverse da città gemellate, i parenti stretti di cittadini
dell'UE che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza,
gli accompagnatori di persone in visita per ragioni mediche, i rappresentanti
di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi a fini di
formazione, seminari e conferenze, i liberi professionisti che partecipano a
fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi analoghi,
i rappresentanti di comunità religiose e i partecipanti a programmi ufficiali
di cooperazione transfrontaliera dell'UE: requisiti introdotti; - chiarimento delle disposizioni
relative al periodo di validità dei visti per più ingressi per le seguenti
categorie di richiedenti: (a)
per le categorie elencate all'articolo 5, paragrafo
1, dell'accordo di facilitazione dei visti così come per i procuratori
nazionali e regionali e i loro sostituti, i coniugi, i figli e i genitori in
visita a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato
membro di cui hanno la cittadinanza, e per il personale tecnico che accompagna
i giornalisti a titolo professionale: in linea di principio saranno rilasciati visti
per più ingressi validi cinque anni. Visti per più ingressi con un periodo di
validità più breve saranno rilasciati solo se ciò è richiesto a causa della
data di scadenza del documento di viaggio o se la necessità o l'intenzione di
viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più
corto; (b)
per le categorie elencate all'articolo 5, paragrafo
2, dell'accordo di facilitazione dei visti così come per i partecipanti a
programmi di scambi ufficiali organizzati da entità municipali diverse da città
gemellate, i rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano
regolarmente negli Stati membri a fini di formazione, seminari e conferenze, i
partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE,
gli studenti di scuole inferiori e superiori che viaggiano regolarmente per
studio o per formazione, i rappresentanti di comunità religiose, i liberi
professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari
internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio degli Stati
membri, e le persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per
motivi di salute e i necessari accompagnatori: (c)
in linea di principio saranno rilasciati visti per
più ingressi validi un anno. Visti per più ingressi con un periodo di validità
più breve saranno rilasciati solo se ciò è richiesto a causa della data di
scadenza del documento di viaggio o se la necessità o l'intenzione di viaggiare
frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto; - possibilità di applicare diritti
pari a 70 euro in caso di richiesta urgente: (a)
tale possibilità è abolita nei casi in cui la
domanda corredata dei documenti giustificativi è presentata nei tre giorni
precedenti la partenza senza debito motivo; (b)
tale possibilità è introdotta qualora il
richiedente, tenuto conto della distanza fra il suo luogo di residenza e quello
di presentazione della domanda, chieda l'adozione di una decisione entro tre
giorni dalla presentazione della domanda, e il consolato accetti; - esenzione totale dai diritti di
rilascio per le seguenti ulteriori categorie di richiedenti: parenti stretti di
cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro
di cui hanno la cittadinanza, partecipanti a programmi di scambi ufficiali
organizzati da entità municipali diverse da città gemellate, personale tecnico
che accompagna i giornalisti a titolo professionale, rappresentanti di comunità
religiose, liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni
e seminari internazionali o altri eventi analoghi, giovani di età non superiore
ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive,
culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro,
rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi finalizzati
a seguire formazioni, seminari e conferenze, e partecipanti a programmi
ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE; - possibilità, per un fornitore
esterno di servizi con cui uno Stato membro coopera ai fini del rilascio dei
visti, di applicare un diritto per servizi di un massimo di 30 euro, col
mantenimento al tempo stesso della possibilità, per tutti i richiedenti, di
presentare le domande direttamente al consolato; - condizione secondo cui gli
appuntamenti per la presentazione della domanda, se necessari, hanno luogo di
norma entro due settimane da quando vengono chiesti; - esenzione dall'obbligo del visto
per soggiorni di breve durata per i cittadini ucraini titolari di un passaporto
di servizio biometrico. Una dichiarazione dell'Unione europea sulla
disposizione che prevede tale esenzione figura in allegato all'accordo
modificativo. L'accordo modificativo precisa che ciò non influisce
sull'applicabilità delle disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali
in vigore fra i singoli Stati membri e l'Ucraina sull'esenzione dall'obbligo
del visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti di
servizio non biometrici; - in risposta a una richiesta
specifica dell'Ucraina, è allegata all'accordo modificativo una dichiarazione
dell'Unione europea sui documenti da presentare contestualmente alla domanda di
visto per soggiorni di breve durata; - in risposta a richieste specifiche
dell'Ucraina, è allegata all'accordo modificativo una dichiarazione dell'Unione
europea sulle semplificazioni per i familiari non contemplati nelle
disposizioni giuridicamente vincolanti dell'accordo di facilitazione dei visti; - le specifiche situazioni di
Danimarca, Irlanda e Regno Unito figurano nel preambolo; - una dichiarazione comune allegata
all’accordo modificativo rispecchia l'associazione di Svizzera e Liechtenstein
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. III. CONCLUSIONI In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio: - approvi, previa approvazione del
Parlamento europeo, l’allegato accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che
modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del
rilascio dei visti. 2012/0138 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione
europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina
di facilitazione del rilascio dei visti IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera
a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del
Parlamento europeo[2], considerando quanto segue: (1) Conformemente
alla decisione 2012/XXX del Consiglio, del [...][3],
in data [...] la Commissione ha firmato l'accordo tra l'Unione europea e
l'Ucraina che modifica l'accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di
facilitazione del rilascio dei visti, con riserva della sua conclusione in data
successiva. (2) È
opportuno concludere l’accordo. (3) A norma del protocollo
sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, allegati al trattato sull'Unione europea e
al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le
disposizioni del presente accordo non si applicano né al Regno Unito né
all'Irlanda. (4) A norma del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le
disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È concluso l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica
l'accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei
visti. Il testo dell'accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a
nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 2 dell'accordo, per
esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno
dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. La data di entrata in vigore dell’accordo è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO fra l'Unione europea e l'Ucraina che
modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del
rilascio dei visti L'UNIONE EUROPEA, da un lato, e L'UCRAINA, dall'altro, in prosieguo le "parti", VISTO l'accordo tra la Comunità europea e
l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1°
gennaio 2008, DESIDEROSE di facilitare maggiormente i
contatti fra i popoli, RICONOSCENDO l'importanza dell'introduzione, a
tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i
cittadini ucraini, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita
e nel rispetto della sicurezza, TENENDO CONTO dell'entrata in vigore del
regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti),
che prevede in particolare l'obbligo di motivare il rifiuto di un visto e il
diritto del richiedente di presentare ricorso in caso di rifiuto, TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione
del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito
dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del
presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda, TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione
della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del
presente accordo non si applicano alla Danimarca, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 L'accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina
di facilitazione del rilascio dei visti (in prosieguo: "l'accordo") è
modificato conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo: [Titolo
dell'accordo] (1)
Nel titolo, le parole "la Comunità" sono
sostituite dalle parole "l'Unione". [Articolo
1 dell'accordo Scopo e
campo d’applicazione] (2)
All'articolo 1, paragrafo 2, è inserita la seguente
prima frase: L'Ucraina può reintrodurre l'obbligo di visto solo per i
cittadini, o per determinate categorie di cittadini, di tutti gli Stati membri,
e non per i cittadini o per determinate categorie di cittadini di singoli Stati
membri. [Articolo
2 dell'accordo Clausola
generale] (3)
All'articolo 2, paragrafo 1, le parole "della Comunità"
sono sostituite dalle parole "dell'Unione europea", e all'articolo 2,
paragrafo 2, la parola "comunitario" è sostituita da
"dell'Unione europea". [Articolo
3 dell'accordo Definizioni] (4)
All'articolo 3, lettera e), la parola "comunitaria"
è sostituita da "dell'Unione europea". [Articolo
4 dell'accordo Documenti
giustificativi della finalità del viaggio] (5)
L'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato: (a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) per gli autotrasportatori che
effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel
territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina: — una richiesta scritta dell’associazione nazionale
dei trasportatori ucraini relativa a un trasporto internazionale su strada,
indicante la finalità, la durata, la o le destinazioni e la frequenza dei
viaggi;" (b)
la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) per i giornalisti e per il personale
tecnico che li accompagna a titolo professionale: — un certificato o altro documento rilasciato
da un’associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui
si attesti che l’interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari
che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in
cui si attesti che l'interessato fa parte del personale tecnico che accompagna
il giornalista a titolo professionale;" (c)
la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) per i partecipanti a programmi di
scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali: — una richiesta scritta del capo
dell’amministrazione/sindaco di tali città o altre entità municipali;" (d)
la lettera j) è sostituita dalla seguente: "j) per i parenti stretti — coniugi,
figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a
cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o
a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro
di cui hanno la cittadinanza: — una richiesta scritta della persona
ospitante;" (e)
la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) per le persone in visita per ragioni
mediche e i necessari accompagnatori: — un documento ufficiale dell’istituto di cura
attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di
un accompagnamento, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per
pagare il costo delle cure mediche; (f)
sono inserite le seguenti lettere da n) a q): n) per i rappresentanti di organizzazioni
della società civile che effettuano viaggi a fini di formazione, seminari e
conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio: — una richiesta scritta dell'organizzazione
ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione in
questione e il certificato con il quale un'autorità statale conferma
l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale; o) per i liberi professionisti che partecipano
a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi analoghi
organizzati nel territorio degli Stati membri: — una richiesta scritta dell'organizzazione
ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento; p) per i rappresentanti di comunità religiose: — una richiesta scritta di una comunità
religiosa registrata in Ucraina, indicante la finalità, la durata e la
frequenza dei viaggi; q) per i partecipanti a programmi ufficiali di
cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo Strumento europeo di
vicinato e partenariato (ENPI): — una richiesta scritta dell'organizzazione
ospitante." [Articolo
5 dell'accordo Rilascio
di visti per più ingressi] (6)
All'articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono
sostituiti dai seguenti: "1. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi cinque
anni alle seguenti categorie di persone: a) membri di governi e parlamenti nazionali e
regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado,
procuratori nazionali e regionali e loro sostituti, che non siano esenti
dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro
funzioni; b) membri permanenti di delegazioni ufficiali
che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano regolarmente a
riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi
organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni
intergovernative; c) coniugi e figli (anche adottivi) di età
inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini
ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o a
cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro
di cui hanno la cittadinanza; d) imprenditori e rappresentanti delle
organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli
Stati membri; e) giornalisti e personale tecnico che li
accompagna a titolo professionale. In deroga alla prima frase, se la necessità o
l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata
a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a
tale periodo, in particolare quando, - per le persone di cui alla lettera a), la
durata dell'incarico, - per le persone di cui alla lettera b), la
validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale, - per le persone di cui alla lettera c), il
periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini
ucraini regolarmente soggiornanti nell'Unione europea, - per le persone di cui alla lettera d), la
validità dello status di rappresentante di organizzazione di categoria o del
contratto di lavoro, - per le persone di cui alla lettera e), il
contratto di lavoro è inferiore a cinque anni. 2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi un anno alle
seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste
abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa
sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato: a) autotrasportatori che effettuano servizi di
trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati
membri con veicoli immatricolati in Ucraina; b) personale di carrozza, di locomotiva o
addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei
territori degli Stati membri; c) persone partecipanti ad attività
scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi
universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli
Stati membri; d) partecipanti a eventi sportivi e persone
che li accompagnano a titolo professionale; e) partecipanti a programmi di scambio
ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali; f) rappresentanti di organizzazioni della
società civile che si recano regolarmente negli Stati membri a fini di
formazione, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio; g) partecipanti a programmi ufficiali di
cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo Strumento europeo di
vicinato e partenariato (ENPI); h) studenti di scuole inferiori e superiori
che viaggiano regolarmente per studio o per formazione, anche nel quadro di
programmi di scambio; i) rappresentanti di comunità religiose; j) liberi professionisti che partecipano a
fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi
organizzati nel territorio degli Stati membri; k) persone che hanno necessità di effettuare
visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori. In deroga alla prima frase, se la necessità o
l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata
a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a
tale periodo. 3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due
a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a
condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più
ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel
territorio vigente nello Stato visitato, e a meno che la necessità o
l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente non sia chiaramente
limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per più
ingressi è limitata a tale periodo." [Articolo
6 dell'accordo Diritti
per il trattamento delle domande di visto] (7)
L'articolo 6 è così modificato: (a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri applicano diritti
pari a 70 euro per il trattamento dei visti qualora il richiedente, tenuto
conto della distanza fra il suo luogo di residenza e quello di presentazione
della domanda, chieda l'adozione di una decisione entro tre giorni dalla
presentazione della domanda, e il consolato accetti." (b)
il paragrafo 4 è così modificato: i) la prima frase è sostituita dalla
presente: "4. Fermo restando il paragrafo 5, sono
esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti
categorie di persone:" ii) alla lettera a) sono aggiunte le
seguenti parole: "o di cittadini dell'Unione europea che
risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza" iii) alla lettera i) sono aggiunte le
seguenti parole: "e da altre entità municipali" iv) alla lettera j) sono aggiunte le
seguenti parole: "e il personale tecnico che li accompagna a
titolo professionale" v) sono aggiunte le seguenti lettere da o) a
s): "o) i rappresentanti di comunità religiose; p) i liberi professionisti che partecipano a
fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi analoghi
organizzati nel territorio degli Stati membri; q) i giovani di età non superiore ai 25 anni che
partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o
educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro; r) i rappresentanti di organizzazioni della
società civile che effettuano viaggi finalizzati a seguire formazioni, seminari
e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio; s) i partecipanti a programmi ufficiali di
cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo Strumento europeo di
vicinato e partenariato (ENPI)." vi) è aggiunta la seguente frase: "La prima frase si applica anche quando lo
scopo del viaggio è il transito." (c)
è aggiunto il seguente paragrafo: "5. Se uno Stato membro coopera con un
fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore
esterno può applicare un diritto per servizi, che deve essere proporzionato
alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non può essere
superiore a 30 euro. Gli Stati membri mantengono la possibilità, per tutti i
richiedenti, di presentare la domanda di visto direttamente ai rispettivi
consolati. Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la
presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due
settimane da quando viene chiesto." [Articolo 10 dell'accordo Passaporti
diplomatici] (8)
L'articolo 10 è così modificato: (a)
il titolo è sostituito dal seguente: "Passaporti diplomatici e di servizio"; (b)
al paragrafo 2, che diventa il paragrafo 3, le
parole "al paragrafo 1" sono sostituite da "ai paragrafi 1 e 2"; (c)
è inserito il nuovo paragrafo 2 seguente: "2. I cittadini dell'Ucraina titolari di
un passaporto di servizio biometrico valido possono entrare nei territori degli
Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto." [Articolo 12 dell'accordo Comitato
misto di gestione dell’accordo] (9)
L'articolo 12, paragrafo 1, è così modificato: (a)
nella prima frase le parole "della
Comunità" sono sostituite da "dell'Unione"; (b)
nella seconda frase, le parole "La
Comunità" sono sostituite da "L'Unione europea" e le parole
"delle Comunità europee" dalla parola "europea". [Articolo 13 dell'accordo Relazione
del presente accordo con gli accordi vigenti fra gli Stati membri e l’Ucraina] (10)
Il paragrafo esistente diventa paragrafo 1 ed è
aggiunto il nuovo paragrafo 2 seguente: "2. Le disposizioni degli accordi o delle
intese bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri e l'Ucraina conclusi
prima dell'entrata in vigore del presente accordo e che prevedono l'esenzione
dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio non biometrici
continuano ad applicarsi fermo restando il diritto degli Stati membri
interessati o dell'Ucraina di denunciare o sospendere tali accordi o intese
bilaterali." Articolo 2 Il presente accordo è ratificato o approvato
dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il
primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte
notifica all'altra l'avvenuto espletamento di quelle procedure. Fatto a XXX, addì XXX duemiladodici, in
duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese,
francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese,
polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca,
ucraina e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l'Unione europea Per l'Ucraina DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULLA
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA L'Unione europea stila un elenco armonizzato
di documenti giustificativi, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1,
lettera a), del codice dei visti, per garantire che i richiedenti ucraini siano
tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione
giustificativa. DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE
SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI L'Unione europea prende atto del suggerimento
dell'Ucraina di intendere in senso più ampio il concetto di familiari a cui
estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell'importanza che
l'Ucraina ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria
di persone. Per favorire la mobilità di un maggiore numero
di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e
rispettivi figli) con cittadini dell'Ucraina regolarmente soggiornanti nei
territori degli Stati membri o con cittadini dell'Unione europea che risiedono
nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, l'Unione
europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di
tutte le possibilità previste dal codice dei visti per facilitare il rilascio
dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i
documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il
trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi
multipli. DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULL'ARTICOLO 10,
PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO L'Unione europea può invocare la sospensione
parziale dell'accordo e in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 5 dell'accordo,
qualora l'Ucraina abusi nell'applicare l'articolo 10, paragrafo 2, ovvero ove
l'applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza
pubblica. In caso di sospensione dell'articolo 10, paragrafo 2, l'Unione
europea avvia consultazioni in seno al comitato istituito dall'accordo al fine
di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione. DICHIARAZIONE
COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN Le parti prendono atto degli stretti legami
che uniscono l'Unione, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù
dell'accordo del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È di conseguenza auspicabile che le autorità della
Svizzera, del Liechtenstein e dell'Ucraina concludano quanto prima accordi
bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata
a condizioni analoghe a quelle dell'accordo modificato. [1] Accordo fra la Comunità
europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, GU L 332
del 18.12.2007, pag. 68. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […].