Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0266

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

    /* COM/2012/0266 final - 2012/0138 (NLE) */

    52012PC0266

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti /* COM/2012/0266 final - 2012/0138 (NLE) */


    RELAZIONE

    I.            CONTESTO POLITICO E GIURIDICO

    L'accordo di facilitazione dei visti fra la Comunità europea e l'Ucraina[1] è in vigore dal 1° gennaio 2008.

    L'articolo 12 dell'accordo di facilitazione dei visti istituisce un comitato misto incaricato, fra le altre cose, di controllare l'applicazione dell'accordo e di suggerire modifiche e aggiunte. In occasione della sua 6ª riunione, il 5 maggio 2011 a Bruxelles, tale comitato misto ha adottato suggerimenti per modifiche e aggiunte all'accordo di facilitazione dei visti.

    A livello politico, all'8ª riunione ministeriale UE-Ucraina nel settore Giustizia, libertà e sicurezza del 9 giugno 2010, le parti hanno auspicato lo svolgersi di negoziati costruttivi su possibili modifiche dell'accordo di facilitazione dei visti.

    Su tale base, il 29 ottobre 2010 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio per essere autorizzata ad avviare i negoziati con l'Ucraina su un accordo che modifica l'accordo di facilitazione dei visti.

    A seguito dell'autorizzazione del Consiglio dell'11 aprile 2011, il 6 maggio 2011 sono stati aperti a Bruxelles i negoziati con l'Ucraina su tale accordo modificativo. Altri tre cicli di negoziati si sono svolti l'11 luglio 2011 a Kiev, e il 9 novembre 2011 e il 14 dicembre 2011 a Bruxelles. I capi negoziatori hanno siglato il testo finale dell'accordo modificativo nel febbraio 2012.

    Gli Stati membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati negli appositi gruppi di lavoro del Consiglio durante tutte le fasi dei negoziati.

    Per quanto riguarda l'Unione europea, la base giuridica dell'accordo modificativo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218 del TFUE.

    La Commissione ha firmato l'accordo modificativo il ... . Conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo modificativo il …

    II.          ESITO DEI NEGOZIATI

    La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo modificativo sia accettabile per l'Unione.

    Tale accordo prevede, in sintesi:

    -           semplificazione dei requisiti relativi ai documenti da presentare in relazione alla finalità del viaggio per le seguenti categorie di richiedenti:

    (a) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci o di passeggeri e per i giornalisti: requisiti rivisti;

    (b) per il personale tecnico che accompagna i giornalisti, i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da entità municipali diverse da città gemellate, i parenti stretti di cittadini dell'UE che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, gli accompagnatori di persone in visita per ragioni mediche, i rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi a fini di formazione, seminari e conferenze, i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi analoghi, i rappresentanti di comunità religiose e i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE: requisiti introdotti;

    -           chiarimento delle disposizioni relative al periodo di validità dei visti per più ingressi per le seguenti categorie di richiedenti:

    (a) per le categorie elencate all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di facilitazione dei visti così come per i procuratori nazionali e regionali e i loro sostituti, i coniugi, i figli e i genitori in visita a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, e per il personale tecnico che accompagna i giornalisti a titolo professionale:

    in linea di principio saranno rilasciati visti per più ingressi validi cinque anni. Visti per più ingressi con un periodo di validità più breve saranno rilasciati solo se ciò è richiesto a causa della data di scadenza del documento di viaggio o se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto;

    (b) per le categorie elencate all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo di facilitazione dei visti così come per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da entità municipali diverse da città gemellate, i rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano regolarmente negli Stati membri a fini di formazione, seminari e conferenze, i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE, gli studenti di scuole inferiori e superiori che viaggiano regolarmente per studio o per formazione, i rappresentanti di comunità religiose, i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio degli Stati membri, e le persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori:

    (c) in linea di principio saranno rilasciati visti per più ingressi validi un anno. Visti per più ingressi con un periodo di validità più breve saranno rilasciati solo se ciò è richiesto a causa della data di scadenza del documento di viaggio o se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto;

    -           possibilità di applicare diritti pari a 70 euro in caso di richiesta urgente:

    (a) tale possibilità è abolita nei casi in cui la domanda corredata dei documenti giustificativi è presentata nei tre giorni precedenti la partenza senza debito motivo;

    (b) tale possibilità è introdotta qualora il richiedente, tenuto conto della distanza fra il suo luogo di residenza e quello di presentazione della domanda, chieda l'adozione di una decisione entro tre giorni dalla presentazione della domanda, e il consolato accetti;

    -           esenzione totale dai diritti di rilascio per le seguenti ulteriori categorie di richiedenti: parenti stretti di cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da entità municipali diverse da città gemellate, personale tecnico che accompagna i giornalisti a titolo professionale, rappresentanti di comunità religiose, liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi analoghi, giovani di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro, rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi finalizzati a seguire formazioni, seminari e conferenze, e partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE;

    -           possibilità, per un fornitore esterno di servizi con cui uno Stato membro coopera ai fini del rilascio dei visti, di applicare un diritto per servizi di un massimo di 30 euro, col mantenimento al tempo stesso della possibilità, per tutti i richiedenti, di presentare le domande direttamente al consolato;

    -           condizione secondo cui gli appuntamenti per la presentazione della domanda, se necessari, hanno luogo di norma entro due settimane da quando vengono chiesti;

    -           esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata per i cittadini ucraini titolari di un passaporto di servizio biometrico. Una dichiarazione dell'Unione europea sulla disposizione che prevede tale esenzione figura in allegato all'accordo modificativo. L'accordo modificativo precisa che ciò non influisce sull'applicabilità delle disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri e l'Ucraina sull'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti di servizio non biometrici;

    -           in risposta a una richiesta specifica dell'Ucraina, è allegata all'accordo modificativo una dichiarazione dell'Unione europea sui documenti da presentare contestualmente alla domanda di visto per soggiorni di breve durata;

    -           in risposta a richieste specifiche dell'Ucraina, è allegata all'accordo modificativo una dichiarazione dell'Unione europea sulle semplificazioni per i familiari non contemplati nelle disposizioni giuridicamente vincolanti dell'accordo di facilitazione dei visti;

    -           le specifiche situazioni di Danimarca, Irlanda e Regno Unito figurano nel preambolo;

    -           una dichiarazione comune allegata all’accordo modificativo rispecchia l'associazione di Svizzera e Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

    III.         CONCLUSIONI

    In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

    -           approvi, previa approvazione del Parlamento europeo, l’allegato accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti.

    2012/0138 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo[2],

    considerando quanto segue:

    (1)       Conformemente alla decisione 2012/XXX del Consiglio, del [...][3], in data [...] la Commissione ha firmato l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, con riserva della sua conclusione in data successiva.

    (2)       È opportuno concludere l’accordo.

    (3)       A norma del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea e del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano né al Regno Unito né all'Irlanda.

    (4)       A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È concluso l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il Presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 2 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    La data di entrata in vigore dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    ALLEGATO

    ACCORDO

    fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

    L'UNIONE EUROPEA,

    da un lato, e

    L'UCRAINA,

    dall'altro,

    in prosieguo le "parti",

    VISTO l'accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, entrato in vigore il 1° gennaio 2008,

    DESIDEROSE di facilitare maggiormente i contatti fra i popoli,

    RICONOSCENDO l'importanza dell'introduzione, a tempo debito, di un regime di spostamenti senza obbligo di visto per i cittadini ucraini, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,

    TENENDO CONTO dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), che prevede in particolare l'obbligo di motivare il rifiuto di un visto e il diritto del richiedente di presentare ricorso in caso di rifiuto,

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all’Irlanda,

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano alla Danimarca,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    L'accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti (in prosieguo: "l'accordo") è modificato conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo:

    [Titolo dell'accordo]

    (1) Nel titolo, le parole "la Comunità" sono sostituite dalle parole "l'Unione".

    [Articolo 1 dell'accordo

    Scopo e campo d’applicazione]

    (2) All'articolo 1, paragrafo 2, è inserita la seguente prima frase: L'Ucraina può reintrodurre l'obbligo di visto solo per i cittadini, o per determinate categorie di cittadini, di tutti gli Stati membri, e non per i cittadini o per determinate categorie di cittadini di singoli Stati membri.

    [Articolo 2 dell'accordo

    Clausola generale]

    (3) All'articolo 2, paragrafo 1, le parole "della Comunità" sono sostituite dalle parole "dell'Unione europea", e all'articolo 2, paragrafo 2, la parola "comunitario" è sostituita da "dell'Unione europea".

    [Articolo 3 dell'accordo

    Definizioni]

    (4) All'articolo 3, lettera e), la parola "comunitaria" è sostituita da "dell'Unione europea".

    [Articolo 4 dell'accordo

    Documenti giustificativi della finalità del viaggio]

    (5) L'articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:

    (a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    "c) per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina:

    — una richiesta scritta dell’associazione nazionale dei trasportatori ucraini relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata, la o le destinazioni e la frequenza dei viaggi;"

    (b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    "e) per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

    — un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l’interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l'interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;"

    (c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

    "i) per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali:

    — una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città o altre entità municipali;"

    (d) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

    "j) per i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza:

    — una richiesta scritta della persona ospitante;"

    (e) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

    "m) per le persone in visita per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:

    — un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell’istituto e la necessità di un accompagnamento, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

    (f) sono inserite le seguenti lettere da n) a q):

    n) per i rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi a fini di formazione, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

    — una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione in questione e il certificato con il quale un'autorità statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

    o) per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio degli Stati membri:

    — una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;

    p) per i rappresentanti di comunità religiose:

    — una richiesta scritta di una comunità religiosa registrata in Ucraina, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

    q) per i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI):

    — una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante."

    [Articolo 5 dell'accordo

    Rilascio di visti per più ingressi]

    (6) All'articolo 5, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

    "1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi cinque anni alle seguenti categorie di persone:

    a) membri di governi e parlamenti nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado, procuratori nazionali e regionali e loro sostituti, che non siano esenti dall’obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni;

    b) membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Ucraina, partecipano regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

    c) coniugi e figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, e genitori (anche tutori) in visita a cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

    d) imprenditori e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

    e) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale.

    In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo, in particolare quando,

    - per le persone di cui alla lettera a), la durata dell'incarico,

    - per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro permanente di una delegazione ufficiale,

    - per le persone di cui alla lettera c), il periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini ucraini regolarmente soggiornanti nell'Unione europea,

    - per le persone di cui alla lettera d), la validità dello status di rappresentante di organizzazione di categoria o del contratto di lavoro,

    - per le persone di cui alla lettera e), il contratto di lavoro

    è inferiore a cinque anni.

    2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato:

    a) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Ucraina;

    b) personale di carrozza, di locomotiva o addetto ai vagoni frigoriferi di treni internazionali che viaggiano nei territori degli Stati membri;

    c) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano regolarmente nel territorio degli Stati membri;

    d) partecipanti a eventi sportivi e persone che li accompagnano a titolo professionale;

    e) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali;

    f) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano regolarmente negli Stati membri a fini di formazione, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

    g) partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

    h) studenti di scuole inferiori e superiori che viaggiano regolarmente per studio o per formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

    i) rappresentanti di comunità religiose;

    j) liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio degli Stati membri;

    k) persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori.

    In deroga alla prima frase, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo.

    3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per più ingressi validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato un visto per più ingressi conformemente alla normativa sull’ingresso e il soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e a meno che la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente non sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per più ingressi è limitata a tale periodo."

    [Articolo 6 dell'accordo

    Diritti per il trattamento delle domande di visto]

    (7) L'articolo 6 è così modificato:

    (a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    "3. Gli Stati membri applicano diritti pari a 70 euro per il trattamento dei visti qualora il richiedente, tenuto conto della distanza fra il suo luogo di residenza e quello di presentazione della domanda, chieda l'adozione di una decisione entro tre giorni dalla presentazione della domanda, e il consolato accetti."

    (b) il paragrafo 4 è così modificato:

    i)       la prima frase è sostituita dalla presente:

    "4. Fermo restando il paragrafo 5, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:"

    ii)       alla lettera a) sono aggiunte le seguenti parole:

    "o di cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza"

    iii)      alla lettera i) sono aggiunte le seguenti parole:

    "e da altre entità municipali"

    iv)      alla lettera j) sono aggiunte le seguenti parole:

    "e il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale"

    v)      sono aggiunte le seguenti lettere da o) a s):

    "o) i rappresentanti di comunità religiose;

    p) i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o altri eventi analoghi organizzati nel territorio degli Stati membri;

    q) i giovani di età non superiore ai 25 anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro;

    r) i rappresentanti di organizzazioni della società civile che effettuano viaggi finalizzati a seguire formazioni, seminari e conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

    s) i partecipanti a programmi ufficiali di cooperazione transfrontaliera dell'UE, come ad esempio lo Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI)."

    vi)      è aggiunta la seguente frase:

    "La prima frase si applica anche quando lo scopo del viaggio è il transito."

    (c) è aggiunto il seguente paragrafo:

    "5. Se uno Stato membro coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può applicare un diritto per servizi, che deve essere proporzionato alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non può essere superiore a 30 euro. Gli Stati membri mantengono la possibilità, per tutti i richiedenti, di presentare la domanda di visto direttamente ai rispettivi consolati. Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto."

    [Articolo 10 dell'accordo

    Passaporti diplomatici]

    (8) L'articolo 10 è così modificato:

    (a) il titolo è sostituito dal seguente:

    "Passaporti diplomatici e di servizio";

    (b) al paragrafo 2, che diventa il paragrafo 3, le parole "al paragrafo 1" sono sostituite da "ai paragrafi 1 e 2";

    (c) è inserito il nuovo paragrafo 2 seguente:

    "2. I cittadini dell'Ucraina titolari di un passaporto di servizio biometrico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto."

    [Articolo 12 dell'accordo

    Comitato misto di gestione dell’accordo]

    (9) L'articolo 12, paragrafo 1, è così modificato:

    (a) nella prima frase le parole "della Comunità" sono sostituite da "dell'Unione";

    (b) nella seconda frase, le parole "La Comunità" sono sostituite da "L'Unione europea" e le parole "delle Comunità europee" dalla parola "europea".

    [Articolo 13 dell'accordo

    Relazione del presente accordo con gli accordi vigenti fra gli Stati membri e l’Ucraina]

    (10) Il paragrafo esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il nuovo paragrafo 2 seguente:

    "2. Le disposizioni degli accordi o delle intese bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri e l'Ucraina conclusi prima dell'entrata in vigore del presente accordo e che prevedono l'esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di passaporti di servizio non biometrici continuano ad applicarsi fermo restando il diritto degli Stati membri interessati o dell'Ucraina di denunciare o sospendere tali accordi o intese bilaterali."

    Articolo 2

    Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di quelle procedure.

    Fatto a XXX, addì XXX duemiladodici, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ucraina e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Per l'Unione europea

    Per l'Ucraina

    DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA

    L'Unione europea stila un elenco armonizzato di documenti giustificativi, conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti, per garantire che i richiedenti ucraini siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

    DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI

    L'Unione europea prende atto del suggerimento dell'Ucraina di intendere in senso più ampio il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell'importanza che l'Ucraina ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

    Per favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con cittadini dell'Ucraina regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri o con cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, l'Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dal codice dei visti per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.

    DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

    L'Unione europea può invocare la sospensione parziale dell'accordo e in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2, conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 5 dell'accordo, qualora l'Ucraina abusi nell'applicare l'articolo 10, paragrafo 2, ovvero ove l'applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica. In caso di sospensione dell'articolo 10, paragrafo 2, l'Unione europea avvia consultazioni in seno al comitato istituito dall'accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

    Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù dell'accordo del 26 ottobre 2004 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

    È di conseguenza auspicabile che le autorità della Svizzera, del Liechtenstein e dell'Ucraina concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell'accordo modificato.

    [1]               Accordo fra la Comunità europea e l’Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, GU L 332 del 18.12.2007, pag. 68.

    [2]               GU C […] del […], pag. […].

    [3]               GU C […] del […], pag. […].

    Top