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Document 52012PC0239
Proposal for a COUNCIL DECISION of [ ... ] concerning the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Turkey on the readmission of persons residing without authorisation
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del [ .. ] relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del [ .. ] relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia
/* COM/2012/0239 final - 2012/0122 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del [ .. ] relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia /* COM/2012/0239 final - 2012/0122 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO POLITICO E GIURIDICO Le direttive di negoziato per un accordo di
riammissione Comunità europea-Turchia sono state adottate dal Consiglio il 28
novembre 2002. I negoziati sono cominciati ufficialmente il 27 maggio 2005 a
Bruxelles. Dopo i primi quattro cicli di negoziati (l’ultimo
dei quali svoltosi il 7 dicembre 2006), le trattative sono riprese nel 2009. Un
nuovo progetto di testo è stato preparato e inviato alla Turchia il 17 dicembre
2009. Tre nuovi cicli di negoziati ufficiali hanno
avuto luogo il 19 febbraio (ad Ankara), il 19 marzo (ad Ankara) e il 17 maggio 2010
(a Bruxelles). Il 14 gennaio 2011, sempre ad Ankara, si è tenuta una riunione
supplementare fra i capi negoziatori. Con tali riunioni si è concluso il ciclo
di trattative a livello di capi negoziatori. Il testo è stato oggetto di consultazioni da
entrambe le parti. Per l’Unione europea, il risultato dei negoziati è stato
approvato dal Consiglio GAI del 24 febbraio 2011. Dopo ulteriori contatti con
la Turchia, il testo concordato è stato siglato il 21 giugno 2012 a Bruxelles
dai rappresentanti di entrambe le parti. Gli Stati membri sono stati regolarmente messi
al corrente e consultati durante tutte le fasi (formali e informali) dei
negoziati in vista dell’accordo. Per quanto riguarda l’Unione europea, la base
giuridica dell’accordo è l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto
con l’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La proposta allegata costituisce lo strumento
giuridico per la conclusione dell’accordo di riammissione. Il Consiglio
delibererà a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento
europeo, conformemente all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE. La proposta di decisione relativa alla
conclusione dell’accordo stabilisce le modalità interne necessarie per la sua
applicazione. Essa specifica, in particolare, che la Commissione, assistita da
esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione in seno al comitato misto per
la riammissione istituito in forza dell’articolo 19 dell’accordo. Ai sensi dell’articolo
19, paragrafo 5, il comitato per la riammissione adotta il proprio regolamento
interno. Come per gli altri accordi di riammissione conclusi finora dall’Unione,
anche per questo la posizione dell’Unione è adottata dalla Commissione in
consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio. Per quanto
riguarda le altre decisioni del comitato misto, la posizione dell’Unione è
adottata conformemente alle applicabili disposizioni del trattato 2. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione ritiene che siano stati
raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che
il progetto di accordo di riammissione sia accettabile per l’Unione. In sintesi: –
l’accordo è suddiviso in 8 sezioni comprendenti in
tutto 25 articoli, cui si aggiungono 6 allegati che costituiscono parte
integrante dell’accordo, e 6 dichiarazioni comuni; –
gli obblighi di riammissione sanciti dall’accordo
(articoli da 3 a 6) sono del tutto reciproci e si applicano sia ai propri cittadini
(articoli 3 e 5) sia ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi (articoli 4 e 6); –
l’obbligo di riammettere i propri cittadini si
estende anche ai cittadini che hanno rinunciato alla cittadinanza, che l’hanno
persa ovvero ne sono stati privati senza acquisire la cittadinanza di un altro
Stato; –
l’obbligo di riammettere i propri cittadini si
estende anche ai familiari (cioè coniuge e figli minorenni non sposati)
indipendentemente dalla loro cittadinanza e che non godono di un diritto di
soggiorno autonomo nello Stato richiedente; –
l’obbligo di riammettere i cittadini di paesi terzi
e gli apolidi (articoli 3 e 5) è subordinato alle seguenti condizioni
preliminari: a) l’interessato possiede, al momento della presentazione della
domanda di riammissione, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato
dallo Stato richiesto, o b) l’interessato possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dallo Stato richiesto, o c) l’interessato è entrato irregolarmente
nel territorio dello Stato richiedente provenendo direttamente dal territorio
dello Stato richiesto. Questi obblighi non si applicano alle persone in
transito aeroportuale, a tutti coloro cui lo Stato richiedente abbia rilasciato
un visto o un permesso di soggiorno prima o dopo l’ingresso nel suo territorio,
e a tutti coloro che godono dell’esenzione dall’obbligo di visto per l’accesso
nel territorio dello Stato richiedente; –
l’obbligo di riammissione di cittadini di paesi
terzi o di apolidi diventa applicabile solo tre anni dopo l’entrata in vigore
dell’accordo nella sua totalità. Durante tale periodo di tre anni l’obbligo si
applica agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi con cui la Turchia ha
concluso accordi di riammissione. Sempre durante tale periodo, rimangono
applicabili le parti pertinenti degli accordi bilaterali fra la Turchia e gli
Stati membri (articolo 24, paragrafo 3); –
per i propri cittadini, nel caso in cui non vi sia
una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato membro, o in caso di
scadenza degli specifici limiti di tempo per il rilascio dei documenti di
viaggio, la Turchia considera la sua risposta favorevole alla domanda di
riammissione come un documento di viaggio sufficiente per la riammissione dell’interessato.
Negli stessi casi, per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi, la Turchia
accetta l’uso del documento di viaggio standard dell’UE (lasciapassare) per l’allontanamento
(articolo 4, paragrafo 3, e articolo 4, paragrafo 4); –
la sezione III dell’accordo (articoli da 7 a 14 in
combinato disposto con gli allegati da 1 a 5) contiene le necessarie
disposizioni tecniche sulla procedura di riammissione (modulo della domanda,
prove, termini, modalità di trasferimento e modi di trasporto) e sulla “riammissione
indebita” (articolo 13). Un certo grado di flessibilità è dato dal disposto
secondo cui non è necessaria una domanda di riammissione ove la persona da
riammettere sia in possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità
validi e, nel caso dei cittadini di paesi terzi, di un visto o un permesso di
soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto (articolo 7, paragrafo 3); –
l’articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo contempla
la cosiddetta procedura accelerata, convenuta per persone fermate nella “zona
di frontiera”, cioè in un’area all’interno del territorio dello Stato membro
richiedente che si estende, all’interno, fino a 20 chilometri dalle
frontiere esterne di tale Stato – indipendentemente dal fatto che si tratti o
meno di una frontiera comune fra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto –
così come nei porti marittimi, incluse le zone doganali, e negli aeroporti
internazionali dello Stato richiedente. Nell’ambito della procedura accelerata,
la domanda di riammissione deve essere introdotta entro 3 giorni lavorativi e
la relativa risposta deve essere data entro 5 giorni lavorativi; –
secondo la procedura ordinaria il termine per la
risposta alle domande di riammissione è di 25 giorni di calendario, tranne se
la legislazione nazionale dello Stato richiedente prevede un periodo di trattenimento
iniziale più corto: in tal caso si applica tale periodo più breve. Il periodo
iniziale può essere esteso fino a 60 giorni di calendario, tranne se il periodo
di trattenimento massimo nello Stato richiedente è inferiore o pari a 60
giorni; –
l’accordo contiene una sezione sulle operazioni di
transito (articoli 14 e 15 in combinato disposto con l’allegato 6); –
gli articoli 16, 17 e 18 contengono le necessarie
disposizioni sui costi, sulla protezione dei dati e sul rapporto con gli altri
obblighi internazionali e con le vigenti direttive UE. L’accordo lascia
impregiudicate altre disposizioni relative a settori diversi dalla
riammissione, come ad esempio il rimpatrio volontario; –
la composizione, i compiti e i poteri del comitato
misto per la riammissione sono specificati all’articolo 19; –
ai fini dell’attuazione pratica del presente
accordo, l’articolo 20 contempla la possibilità per la Turchia e per i singoli
Stati membri di concludere protocolli di attuazione bilaterali. Il rapporto tra
i protocolli bilaterali di attuazione e il presente accordo è illustrato all’articolo
21; –
le disposizioni finali (articoli da 22 a 25)
contengono le necessarie indicazioni sull’entrata in vigore, la durata, l’assistenza
tecnica, la denuncia e lo status giuridico degli allegati dell’accordo; –
i riferimenti alla situazione specifica della
Danimarca figurano nel preambolo, all’articolo 1, lettera d), e all’articolo
22, paragrafo 2, e in una dichiarazione comune allegata all’accordo.
Analogamente una dichiarazione comune allegata all’accordo rispecchia la
stretta associazione di Norvegia, Islanda e Svizzera all’attuazione, all’applicazione
e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. 3. CONCLUSIONI In
considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio: –
approvi, previa approvazione del Parlamento
europeo, l’allegato accordo di riammissione delle persone in posizione
irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia. 2012/0122 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO del [ .. ]
relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione delle persone in
posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione, vista l’approvazione del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione
2010/XXX del Consiglio, del [...][2], in data [...] la
Commissione ha firmato l’accordo di riammissione delle persone in posizione
irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia, con riserva della
sua conclusione in data successiva. (2) È opportuno concludere l’accordo (3) L’accordo istituisce un
comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento
interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della
posizione dell’Unione in questo caso. (4) A norma dell’articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato
sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il
Regno Unito [non partecipa all’adozione della presente
decisione e non sarà vincolato dal presente accordo né soggetto alla sua
applicazione a meno che non notifichi la sua intenzione in tal senso
conformemente a detto protocollo / ha notificato l’intenzione di partecipare
all’adozione e all’applicazione della presente decisione]. (5) A norma dell’articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato
sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Irlanda [non partecipa
all’adozione della presente decisione e non sarà vincolata dal presente accordo
né soggetta alla sua applicazione a meno che non notifichi la sua intenzione in
tal senso conformemente a detto protocollo / ha notificato l’intenzione di
partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione]. (6) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non
partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né
soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo di riammissione delle persone in
posizione irregolare tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia è concluso.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all’articolo
24, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione europea ad
essere vincolata dall’accordo. Articolo 3 La Commissione, assistita da esperti degli
Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione
istituito ai sensi dell’articolo 19 dell’accordo. Articolo 4 La posizione dell’Unione in sede di comitato
misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento
interno a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, dell’accordo, è assunta dalla
Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal
Consiglio. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. La data di
entrata in vigore dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente
ALLEGATO ACCORDO
di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l’Unione europea e la
Repubblica di Turchia
LE ALTE PARTI CONTRAENTI, L’UNIONE EUROPEA,
in appresso denominata “l’Unione”, e LA REPUBBLICA DI TURCHIA, in appresso
denominata “Turchia”, DECISE ad intensificare
la cooperazione per combattere più efficacemente l’immigrazione irregolare, DESIDEROSE di
instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure
efficaci e rapide per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di
quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza
o soggiorno nel territorio della Turchia o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di
cooperazione, SOTTOLINEANDO che
il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le
responsabilità dell’Unione, degli Stati membri e della Turchia derivanti dal
diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre
1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione del 28
luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, SOTTOLINEANDO che
il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e le garanzie procedurali
delle persone che sono oggetto di procedure di rimpatrio o che chiedono asilo
in uno Stato membro, come previsto dai corrispondenti strumenti giuridici dell’Unione
europea, SOTTOLINEANDO che
il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni dell’accordo del 12
settembre 1963 che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la
Turchia e i suoi protocolli addizionali, le pertinenti decisioni del Consiglio
d’Associazione e la giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia dell’Unione
europea, SOTTOLINEANDO che
coloro che possiedono un permesso di soggiorno di lungo periodo accordato in
virtù della direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo godono di una
tutela rafforzata contro l’allontanamento ai sensi dell’articolo 12 della
direttiva, SOTTOLINEANDO che il presente accordo si basa sui principi di
responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi
migratori tra la Turchia e l’Unione e che in tale contesto l’Unione è disposta
a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la Turchia nella sua
attuazione, TENENDO PRESENTE che le disposizioni del presente accordo, che rientra
nel campo d’applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, non si applicano al Regno Unito e all’Irlanda,
a meno che questi paesi non decidano di aderire conformemente al protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, CONSIDERANDO che
le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo d’applicazione
della parte terza, titolo IV del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo sulla
posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente accordo valgono le
seguenti definizioni: (a) “Parti contraenti”: la
Turchia e l’Unione; (b) “cittadino della Turchia”:
qualsiasi persona in possesso della cittadinanza turca conformemente alla
legislazione di tale paese; (c) “cittadino di uno Stato membro”:
qualsiasi persona in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
europea; (d) “Stato membro”: qualsiasi
Stato membro dell’Unione europea, ad eccezione del Regno di Danimarca; (e) “cittadino di paesi terzi”:
chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Turchia o di uno degli
Stati membri; (f) “apolide”: qualsiasi persona
priva di cittadinanza; (g) “permesso di soggiorno”:
certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Turchia o da uno degli Stati
membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non
rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio
in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di
soggiorno; (h) “visto”: autorizzazione
rilasciata o decisione presa dalla Turchia o da uno Stato membro per consentire
l’ingresso o il transito nel proprio territorio. Sono esclusi i visti di
transito aeroportuale; (i) “Stato richiedente”: lo
Stato (Turchia o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi
dell’articolo 8, oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 15 del
presente accordo; (j) “Stato richiesto”: lo Stato
(Turchia o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi
dell’articolo 8, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 15 del
presente accordo; (k) “autorità competente”:
qualsiasi autorità nazionale della Turchia o di uno Stato membro incaricata
dell’attuazione del presente accordo, quale designata nel protocollo d’attuazione
di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a); (l) “persona in posizione
irregolare”: qualsiasi persona che, conformemente alle pertinenti procedure
stabilite dalla legislazione nazionale, non soddisfi, o non soddisfi più, le
condizioni vigenti di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della
Repubblica di Turchia o di uno degli Stati membri; (m) “transito”: il passaggio di un
cittadino di paesi terzi o di un apolide attraverso il territorio dello Stato
richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di
destinazione; (n) “riammissione”: il
trasferimento da parte dello Stato richiedente e l’ammissione, da parte dello
Stato richiesto, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di
paesi terzi o apolidi) di cui sono stati riscontrati l’ingresso, la presenza o
il soggiorno illegali nello Stato richiedente, conformemente alle disposizioni
del presente accordo; (o) “valico di frontiera”:
qualsiasi punto designato per il passaggio delle rispettive frontiere da parte
degli Stati membri o della Turchia; (p) “zona di frontiera” dello
Stato richiedente: un’area all’interno del territorio dello Stato membro
richiedente che si estende, all’interno, fino a 20 chilometri dalle frontiere
esterne di tale Stato – indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di una
frontiera comune fra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto – così come i
porti marittimi, incluse le zone doganali, e gli aeroporti internazionali dello
Stato richiedente. Articolo 2 Campo d’applicazione 1. Le disposizioni del presente
accordo si applicano alle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le
condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia o di
uno degli Stati membri dell’Unione europea. 2. L’applicazione
del presente accordo, compreso il paragrafo 1 di cui sopra, lascia
impregiudicati gli strumenti elencati all’articolo 18. 3. Il
presente accordo non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di
cui agli articoli 4 e 6 che abbiano lasciato il territorio dello Stato richiesto
più di cinque anni prima che le autorità competenti dello Stato richiedente
abbiano preso conoscenza della loro situazione, a meno che le condizioni
necessarie alla loro riammissione nello Stato richiesto, quali definite agli
articoli 4 e 6, non possano essere accertate per mezzo dei documenti elencati
all’allegato 3. Sezione I Obblighi di riammissione della Turchia
Articolo 3 Riammissione dei propri cittadini 1. La Turchia riammette, su
istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti da parte di quest’ultimo
rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non
soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno
nel territorio dello Stato membro richiedente vigenti ai sensi del diritto di
tale Stato membro o ai sensi del diritto dell’Unione europea, purché,
conformemente all’articolo 9, sia comprovato che si tratti di cittadini della Turchia.
2. La Turchia riammette inoltre:
–
i figli minorenni non coniugati delle persone di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal luogo di nascita e
dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello
Stato membro richiedente o se tale diritto di soggiorno autonomo è detenuto dall’altro
genitore che ha l’affidamento del minore in questione; –
il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il
diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Turchia, salvo se gode
di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o se la
Turchia dimostra che ai sensi della sua legislazione nazionale il matrimonio in
questione non è riconosciuto. 3. La Turchia riammette inoltre
coloro che, conformemente alla sua legislazione, sono stati privati della
cittadinanza turca, o che vi hanno rinunciato, dopo essere entrati nel
territorio di uno Stato membro, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto, da
questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzati. 4. Dopo che la Turchia ha dato
risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del caso, dopo la
scadenza dei termini di cui all’articolo 11, paragrafo 2, la rappresentanza
consolare competente della Turchia, indipendentemente dalla volontà della
persona da riammettere, rilascia entro tre giorni lavorativi il documento di
viaggio necessario per il ritorno dell’interessato, valido tre mesi. Nel caso
in cui non vi sia una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato
membro, od ove la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il documento di
viaggio entro i tre giorni lavorativi, la risposta alla domanda di riammissione
è considerata il documento di viaggio necessario per la riammissione dell’interessato.
5. Qualora sia impossibile, per
motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di
validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza
consolare competente della Turchia rilascia, entro tre giorni lavorativi, un
nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Nel caso in cui non
vi sia una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato membro, od ove
la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro i tre
giorni lavorativi, la risposta alla domanda di riammissione è considerata il
documento di viaggio necessario per la riammissione dell’interessato. Articolo 4 Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi 1. La Turchia riammette, su
istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti da parte di quest’ultimo
rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi
terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti
condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro
richiedente, purché, conformemente all’articolo 10, sia comprovato che
tali persone: (a)
possiedono, al momento della presentazione della
domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dalla Turchia ai fini dell’ingresso
nel territorio di uno Stato membro direttamente dal territorio della Turchia,
oppure (b)
possiedono un permesso di soggiorno rilasciato
dalla Turchia, oppure (c)
sono entrate irregolarmente e direttamente nel
territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della
Turchia o esservi transitate. 2. L’obbligo di riammissione di
cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se: (a)
il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è
trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale della Turchia,
oppure (b)
lo Stato membro richiedente ha rilasciato al
cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto che l’interessato ha utilizzato
per l’ingresso nel suo territorio, o gli ha rilasciato un permesso di soggiorno
prima che questi entrasse nel suo territorio o una volta entrato, salvo se l’interessato
è in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di
validità superiore rilasciato dalla Turchia, oppure (c)
il cittadino di paesi terzi o l’apolide gode dall’esenzione
dall’obbligo di visto per l’accesso nel territorio dello Stato membro
richiedente. 3. Dopo che la Turchia ha dato
risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del caso, dopo la
scadenza dei termini di cui all’articolo 11, paragrafo 2, le autorità turche,
se necessario, rilasciano entro tre giorni lavorativi, alla persona la cui
riammissione è stata accettata, il “documento di viaggio provvisorio per
stranieri” necessario per il suo rimpatrio, valido almeno tre mesi. Nel caso in
cui non vi sia una rappresentanza consolare della Turchia in uno Stato membro,
od ove la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio
entro i tre giorni lavorativi, si presume che la Turchia abbia accettato il
documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento.[3] 4. Qualora sia impossibile, per
motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di
validità del “documento di viaggio provvisorio per stranieri” rilasciato
inizialmente, le autorità turche ne prorogano, entro tre giorni lavorativi, la
validità o ne rilasciano, se necessario, uno nuovo con lo stesso periodo di
validità. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza consolare della Turchia
in uno Stato membro, od ove la Turchia non abbia provveduto a rilasciare il
documento di viaggio entro i tre giorni lavorativi, si presume che la Turchia abbia
accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento.[4]
Sezione II Obblighi di riammissione dell’Unione Articolo 5 Riammissione dei propri cittadini 1. Uno Stato membro riammette,
su istanza della Turchia e senza ulteriori adempimenti da parte di quest’ultima
rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non
soddisfano o non soddisfano più le vigenti condizioni di ingresso, presenza o
soggiorno nel territorio della Turchia, purché, conformemente all’articolo 9,
sia comprovato che si tratti di cittadini di tale Stato membro. 2. Uno Stato membro riammette
inoltre: –
i figli minorenni non coniugati delle persone di
cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal luogo di nascita e
dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in
Turchia o se tale diritto di soggiorno autonomo è detenuto dall’altro genitore
che ha l’affidamento del minore in questione; –
il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il
diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto,
salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Turchia o se lo Stato
membro richiesto dimostra che ai sensi della sua legislazione nazionale il matrimonio
in questione non è riconosciuto. 3. Uno Stato membro riammette
inoltre coloro che, conformemente alla sua legislazione, sono stati privati
della cittadinanza di uno Stato membro, o che vi hanno rinunciato, dopo essere
entrati nel territorio della Turchia, salvo se essi hanno quanto meno ricevuto,
da quest’ultima, la promessa di essere naturalizzati. 4. Dopo che lo Stato membro
richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del
caso, dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 11, paragrafo 2, la
rappresentanza diplomatica o consolare competente di tale Stato membro,
indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere, rilascia entro
tre giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno dell’interessato,
valido tre mesi. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o
consolare di uno Stato membro in Turchia, od ove lo Stato membro richiesto non
abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro i tre giorni
lavorativi, la risposta alla domanda di riammissione è considerata il documento
di viaggio necessario per la riammissione dell’interessato. 5. Qualora sia impossibile, per
motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di
validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza
diplomatica o consolare competente dello Stato membro richiesto rilascia, entro
tre giorni lavorativi, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di
validità. Nel caso in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare
di uno Stato membro in Turchia, od ove lo Stato membro richiesto non abbia
provveduto a rilasciare il documento di viaggio entro i tre giorni lavorativi,
la risposta alla domanda di riammissione è considerata il documento di viaggio
necessario per la riammissione dell’interessato. Articolo 6 Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi 1. Uno Stato membro riammette,
su istanza della Turchia e senza ulteriori adempimenti da parte di quest’ultima
rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi
terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le vigenti
condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Turchia,
purché, conformemente all’articolo 10, sia comprovato che tali persone: (a)
possiedono, al momento della presentazione della
domanda di riammissione, un visto valido rilasciato dallo Stato membro
richiesto ai fini dell’ingresso nel territorio della Turchia direttamente dal
territorio dello Stato membro richiesto, oppure (b)
possiedono un permesso di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro richiesto, oppure (c)
sono entrate irregolarmente e direttamente nel
territorio della Turchia dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato
membro richiesto o esservi transitate. 2. L’obbligo di riammissione di
cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica se: (a)
il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è
trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale dello Stato membro
richiesto, oppure (b)
la Turchia ha rilasciato al cittadino di paesi
terzi o all’apolide un visto che l’interessato ha utilizzato per l’ingresso nel
suo territorio, o gli ha rilasciato un permesso di soggiorno prima che questi
entrasse nel suo territorio o una volta entrato, salvo se l’interessato è in
possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità
superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure (c)
il cittadino di paesi terzi o l’apolide gode dall’esenzione
dall’obbligo di visto per l’accesso nel territorio della Turchia. 3. L’obbligo di riammissione di
cui al paragrafo 1 del presente articolo incombe allo Stato membro che ha
rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno
rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di
cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con
il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti
scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti
i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1
incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di
scadenza più recente. In mancanza di quei documenti, l’obbligo di riammissione
di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è
partito il cittadino di paesi terzi o l’apolide in questione. 4. Dopo che lo Stato membro ha
dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, o, se del caso, dopo la
scadenza dei termini di cui all’articolo 11, paragrafo 2, le autorità dello
Stato membro, se necessario, rilasciano entro tre giorni lavorativi, alla
persona la cui riammissione è stata accettata, il documento di viaggio
necessario per il suo rimpatrio, valido almeno tre mesi. Nel caso in cui non vi
sia una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro in Turchia,
od ove lo Stato membro non abbia provveduto a rilasciare il documento di
viaggio entro i tre giorni lavorativi, si presume che esso abbia accettato il
documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento.[5] 5. Qualora sia impossibile, per
motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di
validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, le autorità dello
Stato membro ne prorogano, entro tre giorni lavorativi, la validità o ne
rilasciano, se necessario, uno nuovo con lo stesso periodo di validità. Nel
caso in cui non vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato
membro in Turchia, od ove lo Stato membro non abbia provveduto a rilasciare il
documento di viaggio entro i tre giorni lavorativi, si presume che esso abbia
accettato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento.[6] Sezione
III Procedura
di riammissione Articolo 7 Principi 1. Gli Stati membri e la Turchia
si adoperano al massimo per trasferire direttamente nel loro paese d’origine le
persone di cui agli articoli 4 e 6. A tal fine, le modalità d’applicazione del
presente paragrafo sono stabilite conformemente all’articolo 19, paragrafo 1,
lettera b). Le disposizioni del presente paragrafo non valgono nei casi in cui
è applicabile la procedura accelerata ai sensi del paragrafo 4 del presente
articolo. 2. Fatto salvo il paragrafo 3
del presente articolo, il trasferimento della persona da riammettere in
conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 6 è subordinato
alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello
Stato richiesto. 3. Ove la persona da riammettere
sia in possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità in corso
di validità e - nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi - di un visto
valido usato dall’interessato ai fini dell’ingresso nel territorio dello Stato
richiesto o di un permesso di soggiorno dello Stato richiesto, lo Stato
richiedente procede al trasferimento senza presentare all’autorità competente
dello Stato richiesto una domanda di riammissione o una notificazione scritta,
come previsto all’articolo 12, paragrafo 1. Il comma precedente non pregiudica il diritto
delle autorità competenti di verificare alla frontiera l’identità delle persone
riammesse. 4. Fatto salvo il paragrafo 3,
se una persona viene fermata dallo Stato richiedente nella zona di frontiera
dopo essere entrata irregolarmente e direttamente dal territorio dello Stato
richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro
tre giorni dal fermo di tale persona (procedura accelerata). Articolo 8 Contenuto
della domanda di riammissione 1. Nei limiti del possibile, la
domanda di riammissione contiene: (a)
gli estremi della persona da riammettere (ad
esempio nomi, cognomi, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di
residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minorenni non
sposati; (b)
nel caso dei propri cittadini, vengono indicati i
mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza, come indicato
rispettivamente negli allegati 1 e 2; (c)
nel caso dei cittadini di paesi terzi e degli
apolidi, vengono indicati i mezzi di prova o di prova prima facie delle
condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, come
indicato rispettivamente negli allegati 3 e 4; (d)
una fotografia della persona da riammettere. 2. Nei limiti del possibile, la
domanda di riammissione contiene inoltre: (a)
una dichiarazione, rilasciata con il consenso
esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver
bisogno di assistenza o cure; (b)
tutte le altre misure di protezione o di sicurezza
o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, necessarie per
il singolo trasferimento. 3. Fermo restando l’articolo 7,
paragrafo 3, le domande di riammissione sono presentate per iscritto usando il
modulo comune figurante all’allegato 5 del presente accordo. 4. La domanda di riammissione
può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche
elettronico (ad esempio fax, e-mail, ecc.). 5. Fermo restando l’articolo 11,
paragrafo 2, le risposte alle domande di riammissione sono date per iscritto. Articolo 9 Prove della cittadinanza 1. La cittadinanza ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 1, può essere dimostrata, in
particolare, tramite i documenti elencati all’allegato 1 del presente accordo.
Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri o la Turchia,
rispettivamente, riconoscono la cittadinanza ai fini del presente accordo. La
cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi. 2. La prova prima facie della
cittadinanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo
1, è fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all’allegato 2 del
presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli
Stati membri e la Turchia riterranno accertata la cittadinanza ai fini del
presente accordo, a meno che, per mezzo di un’indagine ed entro i termini di
cui all’articolo 11, lo Stato richiesto non dimostri il contrario. La prova
prima facie della cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi. 3. Ove non sia possibile
presentare alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, su richiesta dello Stato
richiedente, indicata nella domanda di riammissione, la rappresentanza
diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto predispone quanto
necessario per sentire senza indugio, entro sette giorni lavorativi dalla
richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. Qualora
nello Stato richiedente non vi siano rappresentanze diplomatiche o consolari
dello Stato richiesto, quest’ultimo prende le disposizioni necessarie per sentire
senza indugio, entro sette giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da
riammettere. La procedura applicabile può essere stabilità dai protocolli di attuazione
di cui all’articolo 20 del presente accordo. Articolo 10 Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi 1. Le condizioni per la
riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, sono dimostrate, in
particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo.
La prova delle condizioni per la riammissione non può essere basata su
documenti falsi. 2. La prova prima facie delle
condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, è basata,
in particolare, sui mezzi di prova elencati nell’allegato 4 del presente
accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene addotta
la prova prima facie, gli Stati membri e la Turchia ritengono accertate le
condizioni, a meno che, per mezzo di un’indagine ed entro i termini di cui all’articolo
11, lo Stato richiesto non dimostri il contrario. 3. L’illegalità dell’ingresso,
della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato
che non rechino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio
dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità
dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione scritta dello
Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non è in possesso dei
documenti di viaggio, del visto o del permesso di soggiorno necessari. Articolo 11 Termini 1. La domanda di riammissione
deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro un
massimo di sei mesi dalla data in cui l’autorità competente dello Stato
richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un
apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso, presenza o
soggiorno. Se il cittadino di paesi terzi o l’apolide sono
entrati nel territorio dello Stato richiedente prima della data a cui gli
articoli 4 e 6 diventano applicabili ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, il
termine di cui alla frase precedente comincia a decorrere il giorno in cui gli
articoli 4 e 6 prendono effetto. Qualora, per motivi de jure o de facto, risulti
impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza
dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli. 2. Alla domanda di riammissione
è data risposta scritta: –
entro cinque giorni lavorativi, se la domanda è
introdotta ai sensi della procedura accelerata (articolo 7, paragrafo 4); –
senza indugio e in ogni caso entro un massimo di 25
giorni di calendario in tutti gli altri casi, tranne per quelli in cui la
legislazione nazionale dello Stato richiedente prevede un periodo di trattenimento
iniziale più breve. In tal caso si applicherà tale periodo più corto. Qualora
non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto, il termine
può essere prorogato, su istanza debitamente motivata, fino a 60 giorni di
calendario, a meno che la normativa nazionale dello Stato richiedente non fissi
per il trattenimento una durata massima pari o inferiore a 60 giorni. Il termine decorre dalla data di ricevimento della
domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il
trasferimento si considera accettato. La risposta a una domanda di riammissione può
essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad
esempio fax, e-mail, ecc.). 3. Autorizzata la riammissione
o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è
trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine
può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli
giuridici o pratici. 4. Il rigetto di una domanda di
riammissione deve essere motivato per iscritto. Articolo 12 Modalità di trasferimento e modi di trasporto 1. Fatto salvo l’articolo 7,
paragrafo 3, prima di procedere al trasferimento di una persona, le autorità
competenti dello Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità
competenti dello Stato richiesto, con un anticipo di almeno 48 ore, la data del
trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni
pertinenti. 2. Il trasporto può essere aereo
o terrestre o marittimo. Il trasferimento aereo non è limitato all’uso di
vettori nazionali della Turchia o degli Stati membri e può essere effettuato
sia tramite voli di linea che tramite voli charter. Per i rimpatri sotto
scorta, le scorte non sono necessariamente costituite da personale autorizzato
dello Stato richiedente, purché si tratti di personale autorizzato dalla Turchia
o da uno Stato membro. Articolo 13 Riammissione indebita Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia
stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di tre
mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui
agli articoli da 3 a 6 del presente accordo. In questi casi, e ad eccezione di tutti i
costi di trasporto dell’interessato, che sono sostenuti dallo Stato richiedente
come indicato al paragrafo precedente, si osservano, in quanto applicabili, le
norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le
informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.
Sezione IV Operazioni di transito Articolo 14 Principi riguardanti il transito 1. Gli Stati membri e la Turchia
cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai
casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di
destinazione. 2. La Turchia autorizza il
transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato
membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o
di apolidi su istanza della Turchia, purché siano garantiti il proseguimento
del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte
dello Stato di destinazione. 3. La Turchia o uno Stato membro
possono opporsi al transito: (a)
se il cittadino di paesi terzi o l’apolide corre il
rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o
degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o
per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di
transito, oppure (b)
se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve
subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito,
oppure (c)
per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna,
ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.
4. La Turchia o uno Stato membro
possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si
appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 del presente
articolo che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più
garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o
la riammissione da parte dello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato
richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi
terzi o l’apolide. Articolo 15 Procedura di transito 1. La domanda di transito deve
essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e
deve contenere le seguenti informazioni: (a)
tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre),
altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista; (b)
gli estremi dell’interessato (ad esempio nome,
cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di
nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e
numero del documento di viaggio); (c)
valico di frontiera previsto, ora del trasferimento
e uso eventuale di scorte; (d)
una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato
richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e
non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3. Un modulo comune per le domande di transito figura
all’allegato 6 del presente accordo. La domanda di transito può essere trasmessa
tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax,
e-mail, ecc). 2. Lo Stato richiesto, entro
cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto l’ammissione
allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e l’orario previsti,
oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto. In
assenza di risposta entro cinque giorni lavorativi il transito si considera
approvato. La risposta a una domanda di transito può essere
trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad
esempio fax, e-mail, ecc. 3. In caso di transito aereo, la
persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del
visto di transito aeroportuale. 4. Le autorità competenti dello
Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni
di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e
mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo. Sezione V Costi Articolo 16 Costi di trasporto e di transito Fermo restando l’articolo 23, e fatto salvo il
diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla
riammissione degli interessati, comprese le persone di cui all’articolo 3,
paragrafo 2 e all’articolo 5, paragrafo 2, o di terzi, tutti i costi di
trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente
accordo, fino al valico di frontiera dello Stato richiesto per le domande di
cui alle sezioni I e II o fino alla frontiera dello Stato di destinazione
finale per le domande di cui alla sezione IV, sono a carico dello Stato
richiedente. Sezione VI Protezione dei dati e clausola di non
incidenza Articolo 17 Protezione dei dati I dati personali vengono comunicati solo
qualora necessario per l’attuazione del presente accordo da parte delle
autorità competenti della Turchia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A
disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso
specifico è la legislazione nazionale della Turchia ovvero, quando il
responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la
direttiva 95/46/CE e la legislazione nazionale adottata in conformità
della direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi: (a)
i dati personali devono esser trattati lealmente e
lecitamente; (b)
i dati personali devono essere rilevati per le
specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente
accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità
che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità; (c)
i dati personali devono essere adeguati, pertinenti
e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le
quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali
comunicati possono riguardare unicamente: –
gli estremi della persona da trasferire (ad esempio
nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o
pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale,
eventuali cittadinanze precedenti), –
il passaporto, la carta di identità o la patente
di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio), –
gli scali e gli itinerari, –
altre informazioni necessarie per identificare la
persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi
del presente accordo; (d)
i dati personali devono essere esatti e, se necessario,
aggiornati; (e)
i dati personali devono essere conservati in modo
da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo
necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o
successivamente trattati; (f)
sia l’autorità che comunica i dati che l’autorità
che li riceve adottano tutti i provvedimenti del caso per rettificare,
cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle
disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono
adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle
finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di
informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento
di tali dati; (g)
su richiesta, l’autorità che riceve i dati
personali informa l’autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i
risultati ottenuti; (h)
i dati personali possono essere comunicati solo
alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è
subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica; (i)
l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li
riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento
dei dati. Articolo 18 Clausola di non incidenza 1. Il presente accordo lascia
impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, dei
suoi Stati membri e della Turchia derivanti dal diritto internazionale incluse
le Convenzioni internazionali di cui sono Parti, nello specifico: –
Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status
dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei
rifugiati; –
Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; –
Convenzioni internazionali che determinano lo Stato
competente per l’esame delle domande di asilo, –
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura
e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; –
ove applicabile, la Convenzione europea di
stabilimento del 13 dicembre 1955; –
Convenzioni internazionali sull’estradizione e sul
transito; –
Convenzioni e accordi internazionali multilaterali
di riammissione dei cittadini stranieri. 2. Il presente accordo rispetta
pienamente i diritti e gli obblighi – compresi quelli di coloro che risiedono e
lavorano legalmente o che hanno risieduto e lavorato legalmente sul territorio
di una delle Parti - previsti dalle disposizioni dell’accordo del 12 settembre
1963 che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la
Turchia, i suoi protocolli addizionali, le pertinenti decisioni del Consiglio d’Associazione
e la giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia dell’Unione europea. 3. L’applicazione del presente
accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali delle persone
oggetto di procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare[7], in particolare per
quanto riguarda l’accesso alla consulenza legale, le informazioni, la
sospensione temporanea dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio e l’accesso
ai mezzi di ricorso. 4. L’applicazione del presente
accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali dei richiedenti
asilo, quali stabiliti dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme
minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri[8]
e dalla direttiva 2005/85/CE del Consiglio recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato[9], in particolare per
quanto riguarda il diritto di restare nello Stato membro durante l’esame della
domanda. 5. L’applicazione del presente
accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali delle persone
titolari di un permesso di soggiornante di lungo periodo ai sensi della
direttiva 2003/109/CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. 6. L’applicazione del presente
accordo non pregiudica i diritti e le garanzie procedurali delle persone
titolari di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/86/CE del
Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare. 7. Nessuna disposizione del
presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali
o informali. Sezione VII Attuazione e applicazione Articolo 19 Comitato misto per la riammissione 1. Le Parti contraenti si
prestano reciproca assistenza ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione
del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la
riammissione (di seguito “il comitato”) incaricato in particolare di: (a)
controllare l’applicazione del presente accordo; (b)
stabilire le modalità di attuazione necessarie per
l’applicazione uniforme del presente accordo; (c)
procedere a scambi periodici di informazioni sui
protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e la Turchia a norma dell’articolo
20; (d)
suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi
allegati. 2. Le decisioni del comitato
sono vincolanti per le Parti contraenti a seguito della conclusione di
eventuali procedure interne richieste dalla loro legislazione. 3. Il comitato è composto da
rappresentanti della Turchia e dell’Unione. L’Unione è rappresentata dalla
Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri. 4. Il comitato si riunisce
ogniqualvolta necessario su istanza di una delle Parti contraenti. 5. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno. Articolo 20 Protocolli d’attuazione 1. Su istanza di uno Stato
membro o della Turchia, la Turchia e uno Stato membro concludono protocolli di
attuazione riguardanti, tra le altre cose: (a)
la designazione di autorità competenti, i valichi
di frontiera e lo scambio dei punti di contatto; (b)
le condizioni per i rimpatri sotto scorta,
compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi; (c)
i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui
agli allegati da 1 a 4 del presente accordo; (d)
le modalità di riammissione nell’ambito della
procedura accelerata; (e)
la procedura applicabile alle audizioni. 2. I protocolli di attuazione di
cui al paragrafo 1 del presente articolo entrano in vigore solo previa notifica
al comitato per la riammissione di cui all’articolo 19. 3. La Turchia accetta di
applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno
Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza
di questi ultimi e con riserva dell’applicabilità pratica alla Turchia. Gli Stati membri accettano di applicare qualsiasi
disposizione di un protocollo d’attuazione concluso fra la Turchia e uno degli
altri Stati membri anche nelle loro relazioni con la Turchia, su istanza di
quest’ultima e con riserva dell’applicabilità pratica per loro. Articolo 21 Relazione con gli accordi e le intese bilaterali di riammissione degli
Stati membri Fermo restando l’articolo
24, paragrafo 3, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di
qualsiasi strumento giuridicamente vincolante di riammissione delle persone in
posizione irregolare in vigore tra i singoli Stati membri e la Turchia o che
potrebbero essere conclusi ai sensi dell’articolo 20, nella misura in cui
risultino incompatibili con le disposizioni di cui al presente accordo. Sezione VIII
DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 22 Applicazione territoriale 1. Fatto salvo il paragrafo 2
del presente articolo, il presente accordo vale per il territorio cui si
applica il trattato sull’Unione europea quale definito all’articolo 52 di
detto trattato e all’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, e al territorio della Repubblica di Turchia. 2. Il presente accordo non si
applica al territorio del Regno di Danimarca. Articolo 23 Assistenza tecnica Le Parti
convengono di attuare il presente accordo in base ai principi di responsabilità
condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra
la Turchia e l’Unione. A tal fine l’Unione
si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la
Turchia nell’attuazione del presente accordo, conformemente all’allegata
dichiarazione comune sull’assistenza tecnica, accordando attenzione, in
particolare, al rafforzamento delle istituzioni e delle capacità. Tale sostegno
è fornito nel contesto delle priorità esistenti e future definite
congiuntamente dall’Unione europea e dalla Turchia. Articolo 24 Entrata in vigore, durata e denuncia 1. Il presente accordo è
ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive
procedure interne. 2. Fatto salvo il paragrafo 3
del presente articolo, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del
secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti notificano l’una
all’altra l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1 del
presente articolo. 3. Gli obblighi di cui agli
articoli 4 e 6 del presente accordo diventano applicabili solo tre anni dopo la
data di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Durante tale periodo di tre anni,
saranno applicabili solo agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi con cui la
Turchia ha concluso trattati o accordi bilaterali di riammissione. Sempre
durante tale periodo di tre anni continuano ad applicarsi le parti pertinenti
degli accordi bilaterali di riammissione in vigore fra i singoli Stati membri e
la Turchia. 4. Il presente accordo è
concluso per una durata illimitata. 5. Ciascuna Parte contraente può
denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra Parte
contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica. Articolo 25 Allegati Gli allegati da 1
a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo. Fatto a […] il
giorno […] dell’anno 2010, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese,
estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana,
maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola,
svedese, tedesca, ungherese e turca, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l’Unione europea || Per la Repubblica di Turchia (…) || (…) ALLEGATO
1 Elenco comune dei documenti comprovanti la
cittadinanza (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5,
paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1) Se lo Stato richiesto è uno Stato membro o la
Turchia: –
passaporti di qualsiasi tipo; –
lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto; –
carte di identità di qualsiasi tipo (anche
temporanee e provvisorie); –
fogli matricolari e carte d’identità militari; –
registri navali e licenze di skipper; –
certificati di cittadinanza o altri documenti
ufficiali da cui risulti la cittadinanza. Se lo Stato richiesto è la Turchia: –
conferma dell’identità risultante da ricerche
effettuate nel sistema d’informazione visti[10]; –
se lo Stato membro non si avvale del sistema d’informazione
visti, accertamento dell’identità tramite i registri delle domande di visto
dello Stato membro interessato. ANNEX
2 Elenco comune dei documenti considerati priva
prima facie della cittadinanza (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5,
paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2) –
Fotocopie di tutti i documenti elencati nell’allegato
1 del presente accordo; –
patente di guida o relativa fotocopia; –
certificato di nascita o relativa fotocopia; –
tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia;
–
resoconto scritto di dichiarazioni di testimoni; –
resoconto scritto di dichiarazioni rese dall’interessato
e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale; –
qualsiasi altro documento che possa contribuire a
stabilire la cittadinanza dell’interessato, inclusi documenti con foto
rilasciati dalle autorità in sostituzione del passaporto; –
documenti di cui all’allegato 1 scaduti; –
informazioni precise fornite da autorità ufficiali
e confermate dall’altra Parte. ALLEGATO
3 Elenco comune dei documenti comprovanti le
condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6,
paragrafo 1 e articolo 10, paragrafo 1) –
Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo
Stato richiesto; –
timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe
sul documento di viaggio, anche falsificato, dell’interessato o altre prove
dell’ingresso o dell’uscita (ad es. fotografiche); –
documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture
alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso
a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di
carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha
soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; –
biglietti nominativi di viaggio via aereo,
ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato
nel territorio dello Stato richiesto; –
informazioni da cui risulti che la persona in
questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi; –
resoconto scritto ufficiale di dichiarazioni, rese,
in particolare, da personale dell’autorità di frontiera o da altri testimoni attestanti
il passaggio del confine da parte dell’interessato; –
resoconto scritto ufficiale di una dichiarazione
fatta dall’interessato nel contesto di un procedimento giudiziario o
amministrativo. ALLEGATO
4 Elenco comune dei documenti considerati prova
prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e
di apolidi (Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6,
paragrafo 1 e artciolo 10, paragrafo 2) –
Descrizione del luogo e delle circostanze in cui l’interessato
è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente,
rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo; –
informazioni sull’identità e/o sul soggiorno dell’interessato
fornite da un’organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR); –
informazioni rese/confermate da familiari, compagni
di viaggio, ecc.; –
resoconto scritto di dichiarazioni dell’interessato.
ALLEGATO
5 || [Emblema della Repubblica di Turchia] || || ...............................………… ................................……….…...…….…...……….… || .................................……. (Luogo e data) || (Indicazione dell’autorità richiedente) || Riferimento: .......................…………… Destinatario: ...........................……….… || ..........................……….… ...........................………… (Indicazione dell’autorità richiesta) || PROCEDURA ACCELERATA (articolo 7,
paragrafo 4) RICHIESTA DI AUDIZIONE (articolo 9, paragrafo 3) DOMANDA DI RIAMMISSIONE
ai sensi dell’articolo 8 dell’accordo del [..] di riammissione delle persone in
posizione irregolare fra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia
A. dati personali 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): ..............................……………………………… 2. Nome da nubile: ..............................……………………………… 3. Data e luogo di nascita: ..............................……………………………… || Fotografia 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore
degli occhi, segni particolari, ecc.): ………………………………………………………………………………..........…………………. 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati,
soprannomi o pseudonimi): .......................................................……….........…………………. 6. Cittadinanza e lingua: ........................................................………..........……………… 7. Stato civile: ð coniugato/a ð celibe/nubile ð divorziato/a ð vedovo/a Per le persone coniugate: Nome del coniuge:
........................................................………..........……………… Nome e età dei figli (eventuali):
........................................................………..........……………… ........................................................………..........……………… 8. Ultimo indirizzo nello Stato richiesto: .............................................................................................. B. Dati personali del coniuge (eventuale) 1. Cognome e nome per
esteso (sottolineare il cognome):
............................................................................................. 2. Nome da nubile:
............................................................................................. 3. Data e luogo di
nascita:
............................................................................................. 4. Sesso e
descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
............................................................................................. 5. Alias (nomi
precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
............................................................................................. 6. Cittadinanza e
lingua:
............................................................................................. C. Dati personali dei figli (eventuali) 1. Cognome e nome per
esteso (sottolineare il cognome):
............................................................................................. 2 Data e luogo di nascita:
............................................................................................. 3 Sesso e descrizione
fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):
…………………………………………………………………………………………..........…………………. 4 Cittadinanza
e lingua:
…………………………………………………………………………………………..........…………………. D. Indicazioni particolari sulla persona da trasferire 1. Condizioni di salute (ad es. eventuale riferimento a cure mediche speciali;
denominazione latina di eventuali malattie contagiose, ecc.): …………………………………………………………………………………………..........…………………. 2. Indicare se si tratta di un
soggetto particolarmente pericoloso (ad es. persona sospettata di
reati gravi, di comportamento aggressivo, ecc.): …………………………………………………………………………………………..........…………………. E. Elementi di prova allegati 1. .................................………… (Passaporto n.) || ...................................………… (Data e luogo di rilascio) …….................................………… (Autorità di rilascio) || ...................................………. (Data di scadenza) 2. .................................………… (Carta d’identità n.) || ...................................………… (Data e luogo di rilascio) …..................................………… (Autorità di rilascio) || ...................................………… (Data di scadenza) 3. .................................………… (Patente di guida n.) || ...................................……….. (Data e luogo di rilascio) …..................................………… (Autorità di rilascio) || ...................................………… (Data di scadenza) 4. .................................………… (Altro documento ufficiale n.) || ...................................………… (Data e luogo di rilascio) …..................................………… (Autorità di rilascio) || ...................................………… (Data di scadenza) F.
Osservazioni ..................................................................................…………… ..................................................................................…………… ..................................................................................…………… ..................................................................................…………… ..................................................................................…………… ..................................................................................…………… .......................... (Firma) (Timbro) ALLEGATO
6 || [Emblema della Repubblica di Turchia] || || ...............................………… ................................……….…...…….…...……….… || .................................……. (Luogo e data) || (Indicazione dell’autorità richiedente) || Riferimento: .......................…………… Destinatario: ...........................……….… || ..........................……….… ...........................………… (Indicazione dell’autorità richiesta) || DOMANDA DI TRANSITO
ai sensi dell’articolo
15 dell’accordo del […] di
riammissione delle persone in posizione irregolare
tra l’Unione europea e la Repubblica di Turchia A. Personal details 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): ..............................……………………………… 2. Nome da nubile: ..............................……………………………… 3. Data e luogo di nascita: ..............................……………………………… || Fotografia 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore
degli occhi, segni particolari, ecc.): …………………………………………………………………………………………..........…………………. 6. Alias (nomi precedenti, altri
nomi usati, soprannomi o pseudonimi): …………………………………………………………………………………………..........…………………. 7. Cittadinanza e lingua: …………………………………………………………………………………………..........…………………. 8. Tipo di documento di viaggio e numero: …………………………………………………………………………………………..........…………………. B. Operazione
di transito 1. Tipo di transito q aereo || q terrestre || q marittimo 2. Stato di destinazione finale …………………………………………………………………………………………..........…………………. 3. Eventuali altri Stati di transito …………………………………………………………………………………………..........…………………. 4. Valico di frontiera proposto, data e orario
del trasferimento, eventuali scorte …………………………………………………………………………………………..........…………………. …………………………………………………………………………………………..........…………………. …………………………………………………………………………………………..........…………………. 5. Ammissione
garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale
(articolo 14, paragrafo 2) q sì || q no 6. Conoscenza dei
motivi di rifiuto del transito (articolo 14, paragrafo 3) q sì || q no C.
Osservazioni …………………………………………………………………………………………..........…………………. …………………………………………………………………………………………..........…………………. …………………………………………………………………………………………..........…………………. …………………………………………………………………………………………..........…………………. …………………………………………………………………………………………..........…………………. …………………………………………………………………………………………..........…………………. …………………………………………………………………………………………..........…………………. …………………………………………………………………………………………..........…………………. …………………………………………………………………………………………..........…………………. …………………………………………………………………………………………..........…………………. .......................... (Firma) (Timbro)
Dichiarazione comune sulla cooperazione nel settore della politica in
materia di visti
Le Parti
contraenti rafforzano la cooperazione nel settore della politica in materia di
visti e negli ambiti correlati per promuovere maggiormente i contatti fra i
popoli, cominciando col garantire l’efficace esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia del’Unione europea pronunciata il 19 febbraio 2009 nella
causa C-228/06, Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli/Germania, e di altre sentenze
rilevanti sui diritti dei prestatori di servizi turchi conformemente al
protocollo addizionale del 23 novembre 1970 all’accordo che crea un’Associazione
tra la Comunità economica europea e la Turchia.
Dichiarazione comune relativa all’articolo 7, paragrafo 1
Le Parti
convengono che, per dimostrare che “si adoperano al massimo per trasferire direttamente
nel loro paese d’origine le persone di cui agli articoli 4 e 6”, lo Stato
richiedente, nel presentare una domanda di riammissione allo Stato richiesto,
deve al tempo stesso presentarne una anche al paese d’origine. Lo Stato
richiesto deve rispondere entro i termini di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Se nel frattempo lo Stato richiedente riceve dal paese d’origine una risposta
positiva alla domanda di riammissione, ne informa lo Stato richiesto. Nel caso
in cui non sia stato possibile determinare il paese d’origine dell’interessato,
e quindi non si sia potuta inviare a tale paese una domanda di riammissione, le
ragioni di tale situazione devono essere indicate nella domanda di riammissione
presentata allo Stato richiesto.
Dichiarazione comune sull’assistenza tecnica
La Turchia e l’Unione
europea convengono di intensificare la cooperazione per affrontare la sfida
comune della gestione dei flussi migratori e per contrastare in particolare l’immigrazione
irregolare. La Turchia e l’Unione europea esprimono così il proprio impegno
verso una ripartizione degli oneri a livello internazionale, la solidarietà, la
condivisione delle responsabilità e una comunanza di vedute. Questa
cooperazione terrà conto delle realtà geografiche e si baserà sugli sforzi
compiuti dalla Turchia quale paese candidato in fase di negoziazione. Terrà
anche conto della decisione 2008/157/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, relativa
ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l’adesione
con la Repubblica di Turchia e del programma nazionale della Turchia del 2008
per l’adozione dell’acquis UE, con il quale la Turchia accetta e si dichiara
disposta ad attuare l’intero acquis UE al momento dell’adesione all’Unione
europea. In tale contesto
l’Unione europea si impegna a mettere a disposizione un’assistenza finanziaria
rafforzata per sostenere la Turchia nell’attuazione del presente accordo. In tale contesto
sarà accordata attenzione, in particolare, al potenziamento delle istituzioni e
delle capacità, affinché la Turchia sia maggiormente in grado di impedire l’ingresso,
il soggiorno e l’uscita di migranti irregolari nel e dal suo territorio, così come
di accogliere i migranti irregolari intercettati. A tal fine potrebbero
giovare, fra l’altro, l’acquisto di attrezzature per la sorveglianza delle
frontiere, la creazione di centri d’accoglienza e di strutture per la polizia
di frontiera, e il sostegno alle attività di formazione, nel pieno rispetto
delle vigenti norme che disciplinano l’assistenza esterna dell’UE. Per sostenere la
piena, efficace e continuativa attuazione del presente accordo sarà predisposta
– secondo modalità da definire insieme alle autorità turche e, dopo il 2013,
nell’ambito delle prossime prospettive finanziarie dell’UE e conformemente ad
esse - un’assistenza finanziaria da parte dell’UE, compreso un programma di
sostegno settoriale per la gestione integrata delle frontiere e l’emigrazione.
Dichiarazione comune relativa alla Danimarca
Le parti
contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al
territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la
Turchia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul
modello del presente accordo.
Dichiarazione comune relativa all’Islanda e alla Norvegia
Le parti
contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea e l’Islanda
e la Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione
di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen. È pertanto opportuno che la Turchia concluda con l’Islanda e la
Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.
Dichiarazione comune relativa alla Svizzera
Le parti
contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea e
la Svizzera, segnatamente in virtù dell’accordo sull’associazione di questo
paese all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen,
entrato in vigore il 1° maggio 2008. È pertanto opportuno che la Turchia
concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente
accordo.
Dichiarazione comune relativa al Principato del Liechtenstein
Le parti
contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea e
il Principato del Liechtenstein, segnatamente in virtù dell’accordo sull’associazione
di questo paese all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen, entrato in vigore il 19 dicembre 2011. È pertanto opportuno che la
Turchia concluda con il Principato del Liechtenstein un accordo di riammissione
sul modello del presente accordo. [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU L […] del […], pag. […]. [3] Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione
del Consiglio dell’UE del 30 novembre 1994. [4] Ibid. [5] Ibid. [6] Ibid. [7] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98. [8] GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18. [9] GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13. [10] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti
(VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve
durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.