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Document 52012PC0219
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council at first reading on the adoption of a Decision of the European Parliament and of the Council providing further macro-financial assistance to Georgia
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia
/* COM/2012/0219 final - 2010/0390 (COD) */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia /* COM/2012/0219 final - 2010/0390 (COD) */
2010/0390 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura
sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della
Georgia 1. Premessa Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2010) 804 def. - 2010/0390 COD): || 13 gennaio 2011 Data del parere del Comitato delle regioni: || non pertinente Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: || 10 maggio 2011 Data di trasmissione della proposta modificata: || non pertinente Data di adozione della posizione comune del Consiglio: || 10 maggio 2012 2. Finalità
della proposta della Commissione La proposta fa parte dei contributi potenziali
dell'UE annunciati alla conferenza dei donatori nel 2008. Gli obiettivi dell'assistenza
macrofinanziaria sono: ·
contribuire al fabbisogno di finanziamenti esterni
della Georgia e ad alleviare il fabbisogno di finanziamento di bilancio; ·
sostenere lo sforzo di risanamento di bilancio e di
stabilizzazione esterna nel quadro di un programma del Fondo monetario
internazionale; ·
sostenere gli sforzi di riforme strutturali intesi
a stimolare una crescita sostenibile e ad aumentare trasparenza ed efficienza
nella gestione delle finanze pubbliche; ·
agevolare e incoraggiare gli sforzi prodigati dalle
autorità georgiane per attuare le misure individuate nel quadro del piano
d'azione per la politica europea di vicinato UE-Georgia e del partenariato
orientale, in modo da promuovere un'integrazione economica e finanziaria più
stretta con l'UE anche in linea con il piano volto a concludere una zona di
libero scambio globale e approfondita tra le due parti. 3. Osservazioni sulla posizione del
Consiglio 3.1. Osservazioni
generali sulla posizione del Consiglio in prima lettura Il pacchetto completo di misure dell'UE di un
massimo di 500 milioni di EUR per sostenere la ripresa economica della Georgia
- impegno assunto alla conferenza internazionale dei donatori tenutasi
nell'ottobre 2008 a Bruxelles in seguito al conflitto tra la Georgia e la
Russia dell'agosto 2008 - comprendeva due operazioni potenziali di assistenza
macrofinanziaria, ciascuna di un importo pari a 46 milioni di EUR. La prima
parte è stata attuata con successo nel periodo 2009-10; per la seconda, il 13
gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta di ulteriore assistenza
macrofinanziaria alla Georgia. Il 10 maggio 2011 il Parlamento europeo ha
votato la proposta in plenaria e ha adottato una risoluzione legislativa i cui
emendamenti sono stati interamente accolti dalla Commissione e integrati nel
testo, in quanto intesi soprattutto a tener conto dell'entrata in vigore del
nuovo regolamento sulla comitatologia del marzo 2011[1]. La Commissione riconosce la
necessità degli emendamenti apportati alla proposta iniziale in virtù del nuovo
regolamento sulla comitatologia e sostiene il parere del Parlamento europeo,
secondo cui il memorandum d'intesa sul programma di assistenza macrofinanziaria
va adottato tramite la procedura consultiva anziché la procedura d'esame
proposta dal Consiglio. Il 15 dicembre 2011 il COREPER ha raggiunto un
accordo a maggioranza qualificata per adottare una posizione comune, nel quale
si insiste sull'uso della procedura d'esame per l'adozione del memorandum
d'intesa relativo al programma di assistenza macrofinanziaria; Il Consiglio,
nell'accordo politico adottato il 23 gennaio 2012, ha confermato l'accordo
raggiunto in sede di COREPER. Durante i lavori precedenti a livello di
gruppo dei Consiglieri finanziari, la Commissione aveva perorato l'uso della
procedura consultiva per l'adozione del memorandum d'intesa e aveva appoggiato
la soluzione di compromesso proposta dalla presidenza: la procedura d'esame
sarebbe stabilita come regola, ma in questo caso sarebbe consentita la
procedura consultiva in base all'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase del
regolamento sulla comitatologia, secondo il quale, in casi debitamente
giustificati, si può applicare la procedura consultiva nell'adozione degli atti
di esecuzione che in linea di massima richiedono la procedura d'esame. Il testo
di compromesso sosteneva che poiché l'assistenza macrofinanziaria proposta era
i) un seguito dell'operazione approvata nel 2009 e ii) aveva per oggetto un
importo massimo modesto (46 milioni di EUR), era possibile in questo caso
applicare la procedura consultiva. Tuttavia, la presidenza non è riuscita ad
ottenere un consenso e la soluzione di compromesso non è stata adottata. La Commissione è preoccupata dei ritardi che
una seconda lettura rischia di comportare per l'assistenza proposta: è infatti
necessario che l'assistenza macrofinanziaria per la Georgia sia approvata prima
possibile. È trascorso circa un anno da quando la Commissione ha approvato la
proposta nel gennaio 2011 e l'istituzione deplora di dover constatare questo
ritardo laddove i due co-legislatori concordano sul merito della proposta che,
è stato rilevato, deriva da un impegno preso nel 2008. La Commissione considera fondamentale riuscire
a risolvere rapidamente la questione dell'applicazione della procedura
consultiva o d'esame per l'adozione del memorandum d'intesa. Va altresì rilevato
che il caso della Georgia, se non si risolve, rischia di bloccare le future
proposte di assistenza macrofinanziaria, una prospettiva che si deve evitare,
non ultimo in quanto il deteriorarsi della situazione finanziaria mondiale e
l'impatto economico e finanziario della primavera araba sul vicinato
meridionale dell'UE possono comportare nuove richieste di assistenza
macrofinanziaria supplementare dell'UE. 3.2. Accordo nella fase della
posizione del Consiglio Da quando il Parlamento europeo ha adottato la
posizione in prima lettura, le discussioni interistituzionali tra Consiglio e
Parlamento non hanno avuto esito positivo. Il Parlamento preferisce decisamente
la procedura consultiva per l'adozione del memorandum d'intesa, mentre il
Consiglio ritiene che, in base al nuovo regolamento di comitatologia, si debba
usare la procedura d'esame. Le riunioni informali non hanno dato luogo ad alcun
compromesso in merito. 4. Conclusioni La Commissione preferisce l'applicazione della
procedura consultiva per l'adozione del memorandum d'intesa; non concorda
quindi con la posizione comune del Consiglio adottata il 10 maggio 2012.
Tuttavia, come sopra indicato, la Commissione ritiene fondamentale pervenire
rapidamente ad una soluzione ed è pronta a contribuire alla ricerca di un
compromesso tempestivo tra i due co-legislatori. [1] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 febbraio 2011.