Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0210

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

/* COM/2012/0210 final - 2012/0104 (NLE) */

52012PC0210

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE /* COM/2012/0210 final - 2012/0104 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione europea nell'accordo SEE.

2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l’allegato XIII (Trasporti) aggiungendo l'acquis dell'Unione europea adottato di recente in questo settore, cioè la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, che deve essere integrata nell'accordo.

Ai fini dell'attuazione dell'atto in questione vengono proposti i seguenti adattamenti in relazione alla Norvegia:

1.           per i sistemi di pedaggio già esistenti sulla rete stradale transeuropea nella Norvegia sud-orientale, l'applicazione di sconti o riduzioni sul pedaggio agli utenti abituali deve conformarsi all'articolo 7, paragrafo 4 ter, della direttiva entro il 31 dicembre 2014.

2.           Gli sconti concessi nell'ambito dei sistemi di pedaggio in vigore sulla rete stradale transeuropea al di fuori della Norvegia sud-orientale possono rimanere al livello attuale a condizione che la quota del traffico di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione sia inferiore al 30%.

3.           Gli sconti e le riduzioni concessi nell'ambito dei nuovi sistemi di pedaggio che saranno introdotti in futuro sulla rete stradale transeuropea al di fuori della Norvegia sud-orientale potranno superare il livello di cui all'articolo 7, paragrafo 4 ter, della direttiva a condizione che:

-        la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione non superi il 5%;

-        il livello degli sconti o delle riduzioni sia giustificato da circostanze specifiche, in particolare quando la rete di infrastrutture in questione sia costituita da ponti e/o gallerie per sostituire un traghetto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

2012/0104 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo[1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito "l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti.

(2)       Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture[2].

(3)       È opportuno inserire nell'accordo una disposizione che consenta di adeguare il sistema di pedaggi sulla rete stradale transeuropea in Norvegia.

(4)       È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell’allegato XIII dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Progetto (12.03.2012)

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/…del …[3].

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture[4],

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è così modificato:

1.           viene aggiunto il seguente trattino:

"-       32006 L 0038: Direttiva 2006/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 17 maggio 2006 (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8)".

2.           Il testo dell'adattamento è così modificato:

i)       il testo degli adattamenti (d) e (e) è soppresso.

ii)       L'adattamento (f) è rinumerato come adattamento (e).

iii)      Prima del nuovo adattamento (e) è aggiunto l'adattamento seguente:

"(d)    Alla fine dell’articolo 7, paragrafo 4 ter, è aggiunto quanto segue:

“(a)    Per i sistemi di pedaggio sulla rete stradale transeuropea nella Norvegia sud-orientale già istituiti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx/2012, l'applicazione di sconti o riduzioni sul pedaggio agli utenti abituali deve conformarsi all'articolo 7, paragrafo 4 ter, della presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

(b)     Sulla rete stradale transeuropea in altre parti della Norvegia, l'attuale livello di sconti o riduzioni sul pedaggio a favore degli utenti abituali può essere applicato ai sistemi di pedaggio già istituiti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx/2012, a condizione che la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione sia inferiore al 30%.

Per i sistemi di pedaggio istituiti dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx/2012, gli sconti o le riduzioni sul pedaggio a favore degli utenti abituali possono superare il livello fissato all'articolo 7, paragrafo 4 ter della presente direttiva, a condizione che:

-        la quota del traffico internazionale di autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione non superi il 5%;

-        il livello degli sconti o delle riduzioni sia giustificato da circostanze specifiche, in particolare quando la rete di infrastrutture in questione sia costituita da ponti e/o gallerie per sostituire un traghetto."

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/38/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il…, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

            Per il Comitato misto SEE

            Il presidente

           

                                    I segretari

            del Comitato misto SEE

[1]               GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

[2]               GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8.

[3]               GU L … del …, pag. …

[4]               GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8.

*               [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Top