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Document 52012PC0210
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XIII (Transport) to the EEA Agreement
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
/* COM/2012/0210 final - 2012/0104 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE /* COM/2012/0210 final - 2012/0104 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Per garantire la certezza del diritto e
l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare
con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione
dell'Unione europea nell'accordo SEE. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI
DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare
l’allegato XIII (Trasporti) aggiungendo l'acquis dell'Unione europea adottato
di recente in questo settore, cioè la direttiva 2006/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva
1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, che deve
essere integrata nell'accordo. Ai fini dell'attuazione dell'atto in questione
vengono proposti i seguenti adattamenti in relazione alla Norvegia: 1. per i sistemi di pedaggio già
esistenti sulla rete stradale transeuropea nella Norvegia sud-orientale,
l'applicazione di sconti o riduzioni sul pedaggio agli utenti abituali deve
conformarsi all'articolo 7, paragrafo 4 ter, della direttiva entro il 31
dicembre 2014. 2. Gli sconti concessi
nell'ambito dei sistemi di pedaggio in vigore sulla rete stradale transeuropea
al di fuori della Norvegia sud-orientale possono rimanere al livello attuale a
condizione che la quota del traffico di autoveicoli pesanti sulla rete di
infrastrutture in questione sia inferiore al 30%. 3. Gli sconti e le riduzioni
concessi nell'ambito dei nuovi sistemi di pedaggio che saranno introdotti in
futuro sulla rete stradale transeuropea al di fuori della Norvegia
sud-orientale potranno superare il livello di cui all'articolo 7, paragrafo 4
ter, della direttiva a condizione che: - la quota del traffico internazionale di
autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione non superi il 5%; - il livello degli sconti o delle
riduzioni sia giustificato da circostanze specifiche, in particolare quando la
rete di infrastrutture in questione sia costituita da ponti e/o gallerie per
sostituire un traghetto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di
applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio,
su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a
tali decisioni. Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale
posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in
sede di Comitato misto SEE. 2012/0104 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea
deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del
Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione
dell'accordo sullo Spazio economico europeo[1],
in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'allegato XIII dell'accordo
sullo Spazio economico europeo (di seguito "l'accordo SEE") contiene
disposizioni e norme specifiche in materia di trasporti. (2) Occorre integrare
nell'accordo la direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla
tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su
strada per l'uso di alcune infrastrutture[2]. (3) È opportuno inserire
nell'accordo una disposizione che consenta di adeguare il sistema di pedaggi
sulla rete stradale transeuropea in Norvegia. (4) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza l'allegato XIII dell’accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l’Unione europea deve
adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta
dell’allegato XIII dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del
Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Progetto
(12.03.2012)
DECISIONE
DEL COMITATO MISTO SEE
N. del che
modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico
europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico
europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare l'articolo
98, considerando quanto segue: (1)
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato
dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/…del …[3]. (2)
Occorre integrare nell'accordo la direttiva
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che
modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture[4], DECIDE: Articolo 1 Il punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è così
modificato: 1. viene aggiunto il seguente trattino: "- 32006 L 0038: Direttiva
2006/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 17 maggio 2006 (GU L 157 del
9.6.2006, pag. 8)". 2. Il testo dell'adattamento è così
modificato: i) il testo degli adattamenti (d) e (e) è
soppresso. ii) L'adattamento (f) è rinumerato come
adattamento (e). iii) Prima del nuovo adattamento (e) è
aggiunto l'adattamento seguente: "(d) Alla fine dell’articolo 7, paragrafo
4 ter, è aggiunto quanto segue: “(a) Per i sistemi di pedaggio sulla rete
stradale transeuropea nella Norvegia sud-orientale già istituiti alla data di
entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx/2012,
l'applicazione di sconti o riduzioni sul pedaggio agli utenti abituali deve
conformarsi all'articolo 7, paragrafo 4 ter, della presente direttiva entro e
non oltre il 31 dicembre 2014. (b) Sulla rete stradale transeuropea in altre
parti della Norvegia, l'attuale livello di sconti o riduzioni sul pedaggio a
favore degli utenti abituali può essere applicato ai sistemi di pedaggio già
istituiti alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE
n. xx/2012, a condizione che la quota del traffico internazionale di
autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione sia inferiore al
30%. Per i sistemi di pedaggio istituiti dopo la data
di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. xx/2012, gli
sconti o le riduzioni sul pedaggio a favore degli utenti abituali possono
superare il livello fissato all'articolo 7, paragrafo 4 ter della presente
direttiva, a condizione che: - la quota del traffico internazionale di
autoveicoli pesanti sulla rete di infrastrutture in questione non superi il 5%; - il livello degli sconti o delle
riduzioni sia giustificato da circostanze specifiche, in particolare quando la
rete di infrastrutture in questione sia costituita da ponti e/o gallerie per
sostituire un traghetto." Articolo 2 I testi della direttiva 2006/38/CE nelle
lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il…, a
condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche
previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*. Articolo 4 La presente
decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Fatto a
Bruxelles, Per
il Comitato misto SEE Il
presidente
I segretari del Comitato misto SEE [1] GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6. [2] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8. [3] GU L … del …, pag. … [4] GU L 157 del 9.6.2006, pag. 8. * [Non
è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata
l'esistenza di obblighi costituzionali.]