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Document 52012PC0158
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, with regard to the provisions on the coordination of social security systems
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale
/* COM/2012/0158 final - 2012/0079 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale /* COM/2012/0158 final - 2012/0079 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta L'articolo 48 dell'accordo di stabilizzazione
e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte,
e la Repubblica d'Albania, dall'altra[1]
("l'accordo") stabilisce che il consiglio di stabilizzazione e di
associazione adotti, mediante una decisione, le disposizioni per l'applicazione
dei principi sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale fissati in tale
articolo. Contesto generale L'articolo 48 dell'accordo con l'Albania
contiene disposizioni per un limitato coordinamento tra i regimi di sicurezza
sociale degli Stati membri e dell'Albania. Affinché i principi enunciati
all'articolo 48 possano essere applicati è necessaria una decisione del consiglio
di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo. Anche alcuni altri accordi con paesi terzi
contengono disposizioni simili per il coordinamento dei regimi di sicurezza
sociale. La presente proposta fa parte di un pacchetto comprendente proposte
simili relative agli accordi con il Montenegro, San Marino e la Turchia. Un
primo pacchetto di proposte simili concernenti l'Algeria, il Marocco, la
Tunisia, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ed Israele è stato
adottato dal Consiglio nell'ottobre 2010[2]. Al fine di stabilire la posizione da adottare
a nome dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione è
necessaria una decisione del Consiglio. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta A livello dell'Unione europea, i regimi di
sicurezza sociale degli Stati membri sono coordinati dal regolamento (CE) n.
883/2004[3]
e dal suo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009[4]. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Consiglio[5] estende il regolamento (CE)
n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi
cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della
nazionalità. Tale regolamento comprende già il principio del cumulo dei periodi
di assicurazione acquisiti dai lavoratori albanesi nei vari Stati membri per
quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito
all'articolo 48, paragrafo 1, dell'accordo con l'Albania. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione Uno degli obiettivi dell'accordo di stabilizzazione
e di associazione con l'Albania è sostenere gli sforzi dell'Albania per
sviluppare la cooperazione economica e internazionale. L'accordo è un passo
avanti nella preparazione dell'Albania all'adesione all'UE. L'applicazione
delle disposizioni sul coordinamento della sicurezza sociale dell'articolo 48
dell'accordo tra l'UE e l'Albania migliorerà le relazioni privilegiate con
l'Albania, come previsto dall'articolo 8 del TUE. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO Consultazione delle parti interessate La proposta di coordinamento limitato tra i
regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e dell'Albania è modellata in
modo quasi identico al pacchetto di sei progetti di decisione rispettivamente
del consiglio di associazione e del consiglio stabilizzazione e di
associazione, concernenti l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, la Croazia, l'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia e Israele, sui quali la posizione dell'Unione
europea è stata decisa dal Consiglio nell'ottobre 2010. Nel 2010 si sono svolti
in sede di Consiglio ampi negoziati sul contenuto di tali decisioni, preceduti
da un'intensa discussione con tutti gli Stati membri nell'ambito della
commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza
sociale. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Valutazione dell'impatto L'articolo 48 dell'accordo con l'Albania
contiene i principi per un limitato coordinamento dei regimi di sicurezza
sociale degli Stati membri e del Montenegro. Anche alcuni altri accordi con
paesi terzi contengono disposizioni simili per il coordinamento dei regimi di
sicurezza sociale. Tutte richiedono una decisione dell'organismo pertinente
istituito da questi accordi che consenta l'applicazione dei principi di
coordinamento. L'obiettivo degli articoli sulla sicurezza
sociale di tali accordi è permettere ai lavoratori provenienti dal paese
associato in questione di fruire di determinate prestazioni di sicurezza
sociale previste dalla legislazione dello Stato membro cui sono o sono stati
soggetti. Ciò vale anche, a titolo di reciprocità, per i cittadini dell'UE che
lavorano nel paese associato. Dato che le disposizioni delle proposte
comprese nell'attuale pacchetto di proposte relative a quattro paesi (Albania,
Montenegro, San Marino e Turchia) sono quasi identiche ed anche quasi uguali al
primo pacchetto di sei decisioni concernenti l'Algeria, il Marocco, la Tunisia,
la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ed Israele adottate dal
Consiglio nell'ottobre 2010, l'applicazione di queste disposizioni da parte
delle istituzioni di previdenza sociale degli Stati membri sarà facilitata.
L'applicazione di tali proposte potrebbe avere alcune implicazioni finanziarie
per le istituzioni nazionali di previdenza sociale, dato che queste sono tenute
ad erogare, ad esempio, le prestazioni indicate all'articolo 48 dell'accordo
con l'Albania. Tale articolo riguarda tuttavia solo le persone che
contribuiscono o hanno contribuito al regime di sicurezza sociale del paese
interessato in conformità alla sua legislazione nazionale. In ogni caso può
essere difficile in questa fase quantificare l'impatto preciso di queste
proposte sui regimi nazionali di sicurezza sociale. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La presente proposta è costituita da una
decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno
al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo con
l'Albania e, nell'allegato, da una proposta di decisione del consiglio di
stabilizzazione e di associazione in materia di sicurezza sociale. La proposta di decisione del consiglio di
stabilizzazione e di associazione è conforme alla prescrizione
dell'articolo 48 dell'accordo con l'Albania che prevede una tale decisione
al fine di attuare i principi di sicurezza sociale enunciati in detto articolo.
La decisione contiene quindi le modalità di applicazione delle disposizioni
dell'articolo 48 dell'accordo con l'Albania cui non si applichi già il
regolamento (UE) n. 1231/2010. La proposta di decisione del consiglio di
stabilizzazione e di associazione garantisce inoltre che le disposizioni
sull'esportazione delle prestazioni e sulla concessione delle prestazioni
familiari siano applicate a titolo di reciprocità anche ai cittadini dell'UE
che lavorano legalmente in Albania e ai loro familiari che vi risiedono
legalmente. Base giuridica Articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 79,
paragrafo 2, lettera b). Conseguentemente, la Danimarca non parteciperà
all'adozione della presente decisione. Anche l'Irlanda e il Regno Unito si
asterranno, a meno che non comunichino l'intenzione di partecipare all'adozione
e all'applicazione della decisione. La mancata partecipazione di questi paesi
alla decisione del Consiglio non pregiudica la loro partecipazione alla
decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Principio di sussidiarietà L'accordo con l'Albania stabilisce i principi
per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale che devono essere
applicati in modo omogeneo da tutti gli Stati membri. L'attuazione di questi
principi deve quindi essere soggetta a condizioni uniformi, che possono essere
raggiunte meglio a livello dell'Unione. Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per i seguenti motivi. Gli Stati membri mantengono la competenza
esclusiva per la determinazione, l'organizzazione e il finanziamento dei regimi
di sicurezza sociale nazionali. La proposta organizza solo in parte il
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e dell'Albania
a beneficio dei cittadini di tali paesi. Inoltre, essa non pregiudica i diritti
e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali in materia di sicurezza
sociale conclusi tra gli Stati membri e l'Albania, qualora questi prevedano un
trattamento più favorevole delle persone interessate. La proposta riduce l'onere amministrativo e
finanziario per le autorità nazionali, poiché fa parte di un pacchetto di
proposte simili che assicurano un'applicazione uniforme delle disposizioni di
sicurezza sociale contenute negli accordi di associazione con i paesi terzi. Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione del Consiglio
(contenente in allegato un progetto di decisione del consiglio di
stabilizzazione e di associazione). Altri mezzi non sarebbero adeguati per il
seguente motivo. Non esistono opzioni alternative all'azione
proposta. L'articolo 48 dell'accordo prescrive l'adozione di una decisione
del consiglio di stabilizzazione e di associazione. L'articolo 218,
paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone
l'adozione di una decisione del Consiglio allo scopo di stabilire le posizioni da
adottare a nome dell'Unione europea in un organismo istituito da un accordo, se
tale organismo deve adottare decisioni con effetti giuridici. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell'Unione europea. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Semplificazione La proposta porterà alla semplificazione delle
procedure amministrative per le autorità pubbliche nazionali e per le parti
private. Le disposizioni della proposta relative al
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili ai cittadini albanesi
sono quasi identiche a quelle applicabili ai cittadini degli altri paesi
associati. Ne deriverà una semplificazione delle procedure e una riduzione
degli oneri amministrativi per le istituzioni nazionali di previdenza sociale. Le persone cui si applica la proposta non si
trovano di fronte a disposizioni nazionali diverse per quanto riguarda i
principi di sicurezza sociale enunciati all'articolo 48 dell'accordo con
l'Albania e quindi possono contare invece su disposizioni uniformi all'interno
dell'Unione europea. Spiegazione dettagliata della proposta A. Decisione del Consiglio sulla posizione
da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione
e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione
con l'Albania per quanto riguarda le disposizioni sul coordinamento dei regimi
di sicurezza sociale. Articolo 1 L'articolo prevede l'adozione della posizione
dell'UE in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania. B. Progetto di decisione allegata del
consiglio di stabilizzazione e di associazione concernente le disposizioni per
il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale contenute nell'accordo. Parte I: Disposizioni generali Articolo 1 L'articolo definisce, ai fini delle
legislazioni di uno Stato membro e dell'Albania, i termini "accordo",
"regolamento", "regolamento di applicazione", "Stato
membro", "lavoratore", "familiare",
"legislazione", "prestazioni" e "prestazioni
esportabili" e rinvia al regolamento e al regolamento di applicazione per
gli altri termini utilizzati nella decisione allegata. Articolo 2 In linea con la formulazione dell'articolo 48
dell'accordo con l'Albania, l'articolo definisce le persone cui si applica la
decisione allegata. Articolo 3 L'articolo prevede il trattamento non
discriminatorio di tutte le persone cui si applica l'accordo per quanto
riguarda tutte le prestazioni di sicurezza sociale oggetto dell'accordo. Parte II Relazioni tra gli Stati membri e l'Albania Questa parte del progetto di decisione
allegata riguarda i principi enunciati all'articolo 48, paragrafo 1, secondo
trattino, dell'accordo con l'Albania nonché la clausola di reciprocità relativa
ai cittadini dell'UE e ai loro familiari di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Articolo 4 L'articolo illustra il principio
dell'esportazione di prestazioni in denaro di cui all'articolo 48, paragrafo 1,
secondo trattino, dell'accordo con l'Albania e specifica che tale principio è
limitato alle prestazioni indicate all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i),
della decisione allegata, che elenca le prestazioni di cui al paragrafo citato. Parte III Disposizioni varie Articolo 5 L'articolo contiene disposizioni generali
sulla cooperazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni, da una parte, e
l'Albania e le sue istituzioni, dall'altra, nonché tra i beneficiari e le
istituzioni interessate. Tali disposizioni sono simili a quelle dell'articolo
76, paragrafi 3 e 4, primo e terzo comma, e paragrafo 5 del regolamento (CE) n.
883/2004. Articolo 6 L'articolo stabilisce procedure per i
controlli amministrativi e le visite mediche analoghe a quelle previste
nell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 987/2009. Esso prevede inoltre la
possibilità di adottare altre modalità di applicazione in questo settore. Articolo 7 L'articolo fa riferimento alla possibilità di
ricorso alla procedura di composizione delle controversie prevista
nell'accordo. Articolo 8 L'articolo fa riferimento all'allegato II
della decisione allegata, che è simile all'allegato XI del regolamento
(CE) n. 883/2004 ed è necessario per definire le disposizioni speciali
richieste per l'applicazione della legislazione albanese in relazione alla
decisione allegata. Articolo 9 L'articolo consente di continuare ad applicare
le procedure amministrative degli accordi esistenti tra uno Stato membro e
l'Albania a determinate condizioni. Articolo 10 L'articolo prevede la possibilità di
concludere ulteriori accordi amministrativi. Articolo 11 Le disposizioni transitorie di quest'articolo
sono analoghe a quelle dell'articolo 87, paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7, del
regolamento (CE) n. 883/2004. Articolo 12 L'articolo precisa lo status giuridico degli
allegati della decisione allegata e la procedura per modificarli. Articolo 13 L'articolo stabilisce la data di entrata in
vigore della decisione allegata. 2012/0079 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione
istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità
europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania,
dall'altra, in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di
sicurezza sociale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'articolo 48 dell'accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra[6] ("l'accordo")
stabilisce che il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti,
mediante una decisione, le disposizioni per l'applicazione dei principi
enunciati in tale articolo. (2) [A norma dell'articolo 3 del
protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [l'Irlanda] [e]
[il Regno Unito] [ha] [hanno] notificato, con lettera del […], che [desidera]
[desiderano] partecipare all'adozione e all'applicazione della presente
decisione.] (3) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto
allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo
l'articolo 4 di tale protocollo, [l'Irlanda][il Regno Unito][tali Stati membri]
non [partecipa] [partecipano] all'adozione della presente decisione, che non è
vincolante né applicabile [in Irlanda] [nel Regno Unito]. (4) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non è
vincolante né applicabile in Danimarca, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione
europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito
dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra
("l'accordo"), concernente l'applicazione dell'articolo 48
dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del consiglio di
stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di
stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche del
progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La decisione del consiglio di stabilizzazione
e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Progetto
di DECISIONE
n. …/…. DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA del
… in
merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale
figuranti nell'accordo di stabilizzazione e di associazione IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI
ASSOCIAZIONE, visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
d'Albania, dall'altra[7],
in particolare l'articolo 48, considerando quanto segue: (1)
L'articolo 48 dell'accordo di stabilizzazione e di
associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica d'Albania, dall'altra ("l'accordo") dispone il
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale dell'Albania e degli Stati membri
e fissa i principi per tale coordinamento. (2)
L'articolo 48 dell'accordo stabilisce che il
consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti una decisione al fine
dell'applicazione dei principi enunciati in tale articolo. (3)
Per quanto riguarda l'applicazione del principio di
non discriminazione, la presente decisione non conferisce, oltre al diritto di
esportare determinate prestazioni, alcun diritto supplementare derivante da
fatti o eventi avvenuti sul territorio dell'altra parte contraente, se tali
fatti o eventi non sono presi in considerazione nella legislazione della prima
parte contraente. (4)
Nell'applicazione della presente decisione, il
diritto dei lavoratori albanesi a prestazioni familiari è soggetto alla
condizione che i familiari siano legalmente residenti con i lavoratori
interessati nello Stato membro in cui questi esercitano l'attività lavorativa.
La presente decisione non conferisce alcun diritto a prestazioni familiari per
i familiari del lavoratore che risiedono in un altro paese, ad esempio in
Albania. (5)
Il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Consiglio[8] estende già le disposizioni del
regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di
paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa
della nazionalità. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 comprende già il principio
del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori albanesi nei
vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni,
come stabilito dall'articolo 48, paragrafo 1, primo trattino,
dell'accordo. (6)
Per facilitare l'applicazione delle norme di
coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni speciali che
rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione dell'Albania. (7)
Al fine di assicurare il buon funzionamento del
coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e
dell'Albania, è necessario stabilire disposizioni speciali sulla cooperazione
tra gli Stati membri e l'Albania nonché tra la persona interessata e
l'istituzione dello Stato competente. (8)
Occorre adottare disposizioni transitorie per tutelare
le persone cui si applica la presente decisione e per evitare che perdano
diritti a causa della sua entrata in vigore, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini della presente
decisione, si intende per a) "accordo": l'accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra; b) "regolamento": il
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[9] applicabile negli Stati membri
dell'Unione europea; c) "regolamento di
applicazione": il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale[10]; d) "Stato membro": uno Stato
membro dell'Unione europea; e) "lavoratore": i) ai fini della legislazione di uno Stato
membro, una persona che esercita un'attività lavorativa subordinata ai sensi
dell'articolo 1, lettera a), del regolamento; ii) ai fini della legislazione
dell'Albania, una persona che esercita un'attività lavorativa subordinata ai
sensi di tale legislazione; f) "familiare": i) ai fini della
legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell'articolo 1,
lettera i), del regolamento; ii) ai fini della
legislazione dell'Albania, un familiare ai sensi tale legislazione; g) "legislazione": i) per quanto
riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 1), del regolamento applicabile alle prestazioni oggetto della
presente decisione; ii) per quanto
riguarda l'Albania, la legislazione applicabile in Albania relativa alle
prestazioni oggetto della presente decisione; h) "prestazioni": –
pensioni di vecchiaia, –
pensioni ai superstiti, –
pensioni per infortuni sul lavoro e malattie
professionali; –
pensioni d'invalidità per infortuni sul lavoro e
malattie professionali; –
assegni familiari; i) "prestazioni
esportabili": i) per quanto
riguarda gli Stati membri: –
pensioni di vecchiaia, –
pensioni ai superstiti, –
pensioni per infortuni sul lavoro e malattie
professionali; –
pensioni d'invalidità per infortuni sul lavoro e
malattie professionali; a norma del regolamento, ad eccezione delle
prestazioni speciali in denaro non contributive di cui all'allegato X del
regolamento; ii) per quanto riguarda l'Albania, le
corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione dell'Albania, ad
eccezione delle prestazioni speciali in denaro non contributive di cui
all'allegato I della presente decisione; 2. Gli altri termini utilizzati
nella presente decisione hanno il significato loro assegnato: a) per quanto riguarda gli Stati
membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione; b) per quanto riguarda l'Albania, nella
legislazione pertinente applicabile in Albania. Articolo 2 Persone
interessate La presente decisione si applica: a) ai lavoratori dipendenti di
nazionalità albanese che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di
uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più
Stati membri, nonché ai loro superstiti; b) ai familiari dei lavoratori di cui
alla lettera a), purché siano o siano stati legalmente residenti con il
lavoratore in questione mentre questi lavora o lavorava in uno Stato membro; c) ai lavoratori dipendenti cittadini
di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio
dell'Albania e che sono o sono stati soggetti alla legislazione dell'Albania,
nonché ai loro superstiti; d) ai familiari dei lavoratori di cui
alla lettera c), purché siano o siano stati legalmente residenti con il
lavoratore in questione mentre questi lavora o lavorava in Albania. Articolo 3 Parità di trattamento 1. I lavoratori dipendenti di
nazionalità albanese che lavorano legalmente in uno Stato membro e i loro familiari
legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni
ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da
qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità rispetto ai cittadini degli
Stati membri in cui tali lavoratori esercitano la loro attività. 2. I lavoratori dipendenti
cittadini di uno Stato membro che lavorano legalmente in Montenegro e i loro
familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le
prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un
trattamento esente da qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità
rispetto ai cittadini albanesi. Parte II RELAZIONI TRA
GLI STATI MEMBRI E L'ALBANIA Articolo 4 Revoca delle
clausole di residenza 1. Le prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 1, lettera i), alle quali hanno diritto le persone di cui
all'articolo 2, lettere a) e c), non sono soggette ad alcuna riduzione,
modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario
risieda i) ai fini
di una prestazione secondo la legislazione di uno Stato membro, nel territorio
dell'Albania o ii) ai fini
di una prestazione secondo la legislazione dell'Albania, nel territorio di uno
Stato membro. 2. I familiari di un lavoratore
di cui all'articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili
ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto i), come i familiari
di un lavoratore che è cittadino dello Stato membro in questione, se tali
familiari risiedono nel territorio dell'Albania. 3. I familiari di un lavoratore
di cui all'articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili
ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto ii), come i familiari
di un lavoratore che è cittadino dell'Albania, se tali familiari risiedono nel
territorio di uno Stato membro. PARTE III DISPOSIZIONI
VARIE Articolo 5 Cooperazione 1. Gli Stati membri e l'Albania si comunicano tutte le
informazioni concernenti le modifiche della loro legislazione che possano
incidere sull'applicazione della presente decisione. 2. Ai fini della presente decisione, le autorità e le
istituzioni degli Stati membri e dell'Albania si prestano assistenza come se si
trattasse dell'applicazione della propria legislazione. L'assistenza
amministrativa fornita da tali autorità e istituzioni è, di norma, gratuita.
Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e dell'Albania possono
concordare il rimborso di alcune spese. 3. Ai fini della presente
decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell'Albania
possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o i loro
rappresentanti. 4. Le istituzioni e le persone
cui si applica la presente decisione sono tenute all'informazione reciproca e
alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente
decisione. 5. Le persone interessate hanno
l'obbligo di informare al più presto le istituzioni dello Stato membro
competente o dell'Albania, se quest'ultima è il paese competente, e dello Stato
membro di residenza o dell'Albania, se quest'ultima è il paese di residenza, in
merito a qualunque cambiamento della loro situazione personale o familiare che
incida sul loro diritto alle prestazioni previste dalla presente decisione. 6. L'inosservanza dell'obbligo
di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure
proporzionate in conformità alla legge nazionale. Tuttavia, tali misure devono
essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal
diritto interno e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile
nella pratica l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente
decisione. 7. Gli Stati membri e l'Albania
possono fissare disposizioni nazionali che stabiliscono condizioni per la
verifica del diritto alle prestazioni, per tener conto del fatto che i
beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio del paese in cui è
situata l'istituzione debitrice. Tali disposizioni devono essere proporzionate,
prive di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità e conformi ai
principi della presente decisione. Esse devono essere notificate al consiglio
di stabilizzazione e di associazione. Articolo 6 Controlli
amministrativi e visite mediche 1. Il presente articolo si
applica alle persone di cui all'articolo 2, beneficiarie delle prestazioni
esportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), nonché alle
istituzioni incaricate dell'applicazione della presente decisione. 2. Qualora un beneficiario o un
richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimori o risieda nel territorio
di uno Stato membro, se l'istituzione debitrice è situata in Albania, o in
Albania, se l'istituzione debitrice è situata in uno Stato membro, la visita
medica è eseguita, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo
di dimora o di residenza del beneficiario, in conformità alle procedure
stabilite dalla legislazione applicata da tale istituzione. L'istituzione debitrice
informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali
condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e degli
aspetti che devono essere esaminati nella visita medica. L'istituzione del luogo di
dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha
richiesto la visita medica. L'istituzione debitrice si
riserva il diritto di far esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta,
nel territorio in cui dimora o risiede il beneficiario o richiedente della
prestazione o nel paese in cui è situata l'istituzione debitrice. Tuttavia, al
beneficiario può essere chiesto di recarsi nel paese dell'istituzione debitrice
unicamente se è in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la
sua salute e se le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute
dall'istituzione debitrice. 3. Qualora un beneficiario o
richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimori o risieda nel territorio
di uno Stato membro, se l'istituzione debitrice è situata in Albania, o in
Albania, se l'istituzione debitrice è situata in uno Stato membro, il controllo
amministrativo è effettuato, su richiesta dell'istituzione debitrice,
dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario. L'istituzione del luogo di
dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha
richiesto il controllo amministrativo. L'istituzione debitrice si
riserva il diritto di far esaminare la situazione del beneficiario da un
professionista di sua scelta. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di
recarsi nel paese dell'istituzione debitrice unicamente se è in grado di
effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e se le spese di
viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'istituzione debitrice. 4. Uno o più Stati membri e
l'Albania possono concordare altre disposizioni amministrative, a condizione
che ne informino il consiglio di stabilizzazione e di associazione. 5. In deroga al principio della
reciproca assistenza amministrativa gratuita di cui all'articolo 5, paragrafo
2, della presente decisione, l'importo effettivo delle spese dei controlli di
cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è rimborsato all'istituzione cui è
stato chiesto a eseguirli dall'istituzione debitrice che li ha richiesti. Articolo 7 Applicazione
dell'articolo 126 dell'accordo L'articolo 126 dell'accordo si applica nel
caso in cui una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato
agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. Articolo 8 Condizioni
speciali per l'applicazione della legislazione dell'Albania Il consiglio di stabilizzazione e di
associazione può, se necessario, fissare condizioni speciali per l'applicazione
della legislazione dell'Albania nell'allegato II. Articolo 9 Procedure
amministrative degli accordi bilaterali esistenti Le procedure amministrative previste dagli
accordi bilaterali esistenti tra uno Stato membro e l'Albania possono
continuare ad essere applicate, a condizione che non abbiano conseguenze
negative per i diritti o gli obblighi delle persone interessate stabiliti dalla
presente decisione. Articolo 10 Accordi che
completano le procedure di applicazione della presente decisione Uno o più Stati membri e l'Albania possono
concludere accordi destinati a integrare le procedure amministrative per
l'applicazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione e la lotta alle frodi e agli errori. PARTE IV DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI Articolo 11 Disposizioni
transitorie 1. La presente decisione non
conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua entrata in vigore. 2. Fatto salvo il
paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche
se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in
vigore. 3. Qualunque prestazione che non
sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o del
luogo di residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita su richiesta
dell'interessato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
decisione, a condizione che i diritti precedentemente liquidati non abbiano
dato luogo a una liquidazione in capitale. 4. Se la domanda di cui al
paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a
decorrere da tale data e le disposizioni della legislazione di qualunque Stato
membro o dell'Albania concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti
non potranno essere opposte agli interessati. 5. Se la domanda di cui al
paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente decisione, i diritti che non sono decaduti o
prescritti hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda,
fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque
Stato membro o dell'Albania. Articolo 12 Allegati della
presente decisione 1. Gli allegati della presente
decisione ne costituiscono parte integrante. 2. Su richiesta dell'Albania o
dell'Unione europea, gli allegati possono essere modificati mediante una
decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Articolo 13 Entrata in
vigore La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio di
stabilizzazione e di associazione Il presidente ALLEGATO I ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO
NON CONTRIBUTIVE DELL'ALBANIA ALLEGATO II DISPOSIZIONI SPECIALI PER L’APPLICAZIONE
DELLA LEGISLAZIONE DELL'ALBANIA [1] GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166. [2] GU L 306 del 23.11.2010. [3] GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. [4] GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. [5] GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1. In conformità ai
protocolli n. 21 e 22, la Danimarca e il Regno Unito non sono vincolati o
soggetti all'applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 Tuttavia, il Regno
Unito continua a essere vincolato e soggetto all'applicazione del precedente
regolamento (CE) n. 859/2003, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1 [6] GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166. [7] GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166. [8] GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1. [9] GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. [10] GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.