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Document 52012PC0158

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

/* COM/2012/0158 final - 2012/0079 (NLE) */

52012PC0158

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale /* COM/2012/0158 final - 2012/0079 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

L'articolo 48 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra[1] ("l'accordo") stabilisce che il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti, mediante una decisione, le disposizioni per l'applicazione dei principi sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale fissati in tale articolo.

Contesto generale

L'articolo 48 dell'accordo con l'Albania contiene disposizioni per un limitato coordinamento tra i regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e dell'Albania. Affinché i principi enunciati all'articolo 48 possano essere applicati è necessaria una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo.

Anche alcuni altri accordi con paesi terzi contengono disposizioni simili per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. La presente proposta fa parte di un pacchetto comprendente proposte simili relative agli accordi con il Montenegro, San Marino e la Turchia. Un primo pacchetto di proposte simili concernenti l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ed Israele è stato adottato dal Consiglio nell'ottobre 2010[2].

Al fine di stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione è necessaria una decisione del Consiglio.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

A livello dell'Unione europea, i regimi di sicurezza sociale degli Stati membri sono coordinati dal regolamento (CE) n. 883/2004[3] e dal suo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009[4].

Il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Consiglio[5] estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Tale regolamento comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori albanesi nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito all'articolo 48, paragrafo 1, dell'accordo con l'Albania.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Uno degli obiettivi dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania è sostenere gli sforzi dell'Albania per sviluppare la cooperazione economica e internazionale. L'accordo è un passo avanti nella preparazione dell'Albania all'adesione all'UE. L'applicazione delle disposizioni sul coordinamento della sicurezza sociale dell'articolo 48 dell'accordo tra l'UE e l'Albania migliorerà le relazioni privilegiate con l'Albania, come previsto dall'articolo 8 del TUE.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La proposta di coordinamento limitato tra i regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e dell'Albania è modellata in modo quasi identico al pacchetto di sei progetti di decisione rispettivamente del consiglio di associazione e del consiglio stabilizzazione e di associazione, concernenti l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Israele, sui quali la posizione dell'Unione europea è stata decisa dal Consiglio nell'ottobre 2010. Nel 2010 si sono svolti in sede di Consiglio ampi negoziati sul contenuto di tali decisioni, preceduti da un'intensa discussione con tutti gli Stati membri nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

L'articolo 48 dell'accordo con l'Albania contiene i principi per un limitato coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e del Montenegro. Anche alcuni altri accordi con paesi terzi contengono disposizioni simili per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Tutte richiedono una decisione dell'organismo pertinente istituito da questi accordi che consenta l'applicazione dei principi di coordinamento.

L'obiettivo degli articoli sulla sicurezza sociale di tali accordi è permettere ai lavoratori provenienti dal paese associato in questione di fruire di determinate prestazioni di sicurezza sociale previste dalla legislazione dello Stato membro cui sono o sono stati soggetti. Ciò vale anche, a titolo di reciprocità, per i cittadini dell'UE che lavorano nel paese associato.

Dato che le disposizioni delle proposte comprese nell'attuale pacchetto di proposte relative a quattro paesi (Albania, Montenegro, San Marino e Turchia) sono quasi identiche ed anche quasi uguali al primo pacchetto di sei decisioni concernenti l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ed Israele adottate dal Consiglio nell'ottobre 2010, l'applicazione di queste disposizioni da parte delle istituzioni di previdenza sociale degli Stati membri sarà facilitata. L'applicazione di tali proposte potrebbe avere alcune implicazioni finanziarie per le istituzioni nazionali di previdenza sociale, dato che queste sono tenute ad erogare, ad esempio, le prestazioni indicate all'articolo 48 dell'accordo con l'Albania. Tale articolo riguarda tuttavia solo le persone che contribuiscono o hanno contribuito al regime di sicurezza sociale del paese interessato in conformità alla sua legislazione nazionale. In ogni caso può essere difficile in questa fase quantificare l'impatto preciso di queste proposte sui regimi nazionali di sicurezza sociale.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La presente proposta è costituita da una decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo con l'Albania e, nell'allegato, da una proposta di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione in materia di sicurezza sociale.

La proposta di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è conforme alla prescrizione dell'articolo 48 dell'accordo con l'Albania che prevede una tale decisione al fine di attuare i principi di sicurezza sociale enunciati in detto articolo. La decisione contiene quindi le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 48 dell'accordo con l'Albania cui non si applichi già il regolamento (UE) n. 1231/2010.

La proposta di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione garantisce inoltre che le disposizioni sull'esportazione delle prestazioni e sulla concessione delle prestazioni familiari siano applicate a titolo di reciprocità anche ai cittadini dell'UE che lavorano legalmente in Albania e ai loro familiari che vi risiedono legalmente.

Base giuridica

Articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b). Conseguentemente, la Danimarca non parteciperà all'adozione della presente decisione. Anche l'Irlanda e il Regno Unito si asterranno, a meno che non comunichino l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione. La mancata partecipazione di questi paesi alla decisione del Consiglio non pregiudica la loro partecipazione alla decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Principio di sussidiarietà

L'accordo con l'Albania stabilisce i principi per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale che devono essere applicati in modo omogeneo da tutti gli Stati membri. L'attuazione di questi principi deve quindi essere soggetta a condizioni uniformi, che possono essere raggiunte meglio a livello dell'Unione.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Gli Stati membri mantengono la competenza esclusiva per la determinazione, l'organizzazione e il finanziamento dei regimi di sicurezza sociale nazionali.

La proposta organizza solo in parte il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e dell'Albania a beneficio dei cittadini di tali paesi. Inoltre, essa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale conclusi tra gli Stati membri e l'Albania, qualora questi prevedano un trattamento più favorevole delle persone interessate.

La proposta riduce l'onere amministrativo e finanziario per le autorità nazionali, poiché fa parte di un pacchetto di proposte simili che assicurano un'applicazione uniforme delle disposizioni di sicurezza sociale contenute negli accordi di associazione con i paesi terzi.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio (contenente in allegato un progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione).

Altri mezzi non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

Non esistono opzioni alternative all'azione proposta. L'articolo 48 dell'accordo prescrive l'adozione di una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione. L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone l'adozione di una decisione del Consiglio allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione europea in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni con effetti giuridici.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Semplificazione

La proposta porterà alla semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche nazionali e per le parti private.

Le disposizioni della proposta relative al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili ai cittadini albanesi sono quasi identiche a quelle applicabili ai cittadini degli altri paesi associati. Ne deriverà una semplificazione delle procedure e una riduzione degli oneri amministrativi per le istituzioni nazionali di previdenza sociale.

Le persone cui si applica la proposta non si trovano di fronte a disposizioni nazionali diverse per quanto riguarda i principi di sicurezza sociale enunciati all'articolo 48 dell'accordo con l'Albania e quindi possono contare invece su disposizioni uniformi all'interno dell'Unione europea.

Spiegazione dettagliata della proposta

A. Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania per quanto riguarda le disposizioni sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

Articolo 1

L'articolo prevede l'adozione della posizione dell'UE in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania.

B. Progetto di decisione allegata del consiglio di stabilizzazione e di associazione concernente le disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale contenute nell'accordo.

Parte I: Disposizioni generali

Articolo 1

L'articolo definisce, ai fini delle legislazioni di uno Stato membro e dell'Albania, i termini "accordo", "regolamento", "regolamento di applicazione", "Stato membro", "lavoratore", "familiare", "legislazione", "prestazioni" e "prestazioni esportabili" e rinvia al regolamento e al regolamento di applicazione per gli altri termini utilizzati nella decisione allegata.

Articolo 2

In linea con la formulazione dell'articolo 48 dell'accordo con l'Albania, l'articolo definisce le persone cui si applica la decisione allegata.

Articolo 3

L'articolo prevede il trattamento non discriminatorio di tutte le persone cui si applica l'accordo per quanto riguarda tutte le prestazioni di sicurezza sociale oggetto dell'accordo.

Parte II

Relazioni tra gli Stati membri e l'Albania

Questa parte del progetto di decisione allegata riguarda i principi enunciati all'articolo 48, paragrafo 1, secondo trattino, dell'accordo con l'Albania nonché la clausola di reciprocità relativa ai cittadini dell'UE e ai loro familiari di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 4

L'articolo illustra il principio dell'esportazione di prestazioni in denaro di cui all'articolo 48, paragrafo 1, secondo trattino, dell'accordo con l'Albania e specifica che tale principio è limitato alle prestazioni indicate all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), della decisione allegata, che elenca le prestazioni di cui al paragrafo citato.

Parte III

Disposizioni varie

Articolo 5

L'articolo contiene disposizioni generali sulla cooperazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni, da una parte, e l'Albania e le sue istituzioni, dall'altra, nonché tra i beneficiari e le istituzioni interessate. Tali disposizioni sono simili a quelle dell'articolo 76, paragrafi 3 e 4, primo e terzo comma, e paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 6

L'articolo stabilisce procedure per i controlli amministrativi e le visite mediche analoghe a quelle previste nell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 987/2009. Esso prevede inoltre la possibilità di adottare altre modalità di applicazione in questo settore.

Articolo 7

L'articolo fa riferimento alla possibilità di ricorso alla procedura di composizione delle controversie prevista nell'accordo.

Articolo 8

L'articolo fa riferimento all'allegato II della decisione allegata, che è simile all'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 ed è necessario per definire le disposizioni speciali richieste per l'applicazione della legislazione albanese in relazione alla decisione allegata.

Articolo 9

L'articolo consente di continuare ad applicare le procedure amministrative degli accordi esistenti tra uno Stato membro e l'Albania a determinate condizioni.

Articolo 10

L'articolo prevede la possibilità di concludere ulteriori accordi amministrativi.

Articolo 11

Le disposizioni transitorie di quest'articolo sono analoghe a quelle dell'articolo 87, paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004.

Articolo 12

L'articolo precisa lo status giuridico degli allegati della decisione allegata e la procedura per modificarli.

Articolo 13

L'articolo stabilisce la data di entrata in vigore della decisione allegata.

2012/0079 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L'articolo 48 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra[6] ("l'accordo") stabilisce che il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti, mediante una decisione, le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati in tale articolo.

(2)       [A norma dell'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [l'Irlanda] [e] [il Regno Unito] [ha] [hanno] notificato, con lettera del […], che [desidera] [desiderano] partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

(3)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, [l'Irlanda][il Regno Unito][tali Stati membri] non [partecipa] [partecipano] all'adozione della presente decisione, che non è vincolante né applicabile [in Irlanda] [nel Regno Unito].

(4)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non è vincolante né applicabile in Danimarca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra ("l'accordo"), concernente l'applicazione dell'articolo 48 dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel consiglio di stabilizzazione e di associazione possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE n. …/…. DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-ALBANIA

del …

in merito alle disposizioni per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale figuranti nell'accordo di stabilizzazione e di associazione

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra[7], in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 48 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra ("l'accordo") dispone il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale dell'Albania e degli Stati membri e fissa i principi per tale coordinamento.

(2) L'articolo 48 dell'accordo stabilisce che il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotti una decisione al fine dell'applicazione dei principi enunciati in tale articolo.

(3) Per quanto riguarda l'applicazione del principio di non discriminazione, la presente decisione non conferisce, oltre al diritto di esportare determinate prestazioni, alcun diritto supplementare derivante da fatti o eventi avvenuti sul territorio dell'altra parte contraente, se tali fatti o eventi non sono presi in considerazione nella legislazione della prima parte contraente.

(4) Nell'applicazione della presente decisione, il diritto dei lavoratori albanesi a prestazioni familiari è soggetto alla condizione che i familiari siano legalmente residenti con i lavoratori interessati nello Stato membro in cui questi esercitano l'attività lavorativa. La presente decisione non conferisce alcun diritto a prestazioni familiari per i familiari del lavoratore che risiedono in un altro paese, ad esempio in Albania.

(5) Il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Consiglio[8] estende già le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 comprende già il principio del cumulo dei periodi di assicurazione acquisiti dai lavoratori albanesi nei vari Stati membri per quanto riguarda il diritto a determinate prestazioni, come stabilito dall'articolo 48, paragrafo 1, primo trattino, dell'accordo.

(6) Per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento può risultare necessario fissare disposizioni speciali che rispondano alle caratteristiche proprie della legislazione dell'Albania.

(7) Al fine di assicurare il buon funzionamento del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e dell'Albania, è necessario stabilire disposizioni speciali sulla cooperazione tra gli Stati membri e l'Albania nonché tra la persona interessata e l'istituzione dello Stato competente.

(8) Occorre adottare disposizioni transitorie per tutelare le persone cui si applica la presente decisione e per evitare che perdano diritti a causa della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.           Ai fini della presente decisione, si intende per

a)           "accordo": l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra;

b)           "regolamento": il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[9] applicabile negli Stati membri dell'Unione europea;

c)           "regolamento di applicazione": il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[10];

d)           "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;

e)           "lavoratore":

i)        ai fini della legislazione di uno Stato membro, una persona che esercita un'attività lavorativa subordinata ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;

ii)       ai fini della legislazione dell'Albania, una persona che esercita un'attività lavorativa subordinata ai sensi di tale legislazione;

f)            "familiare":

i)        ai fini della legislazione di uno Stato membro, un familiare ai sensi dell'articolo 1, lettera i), del regolamento;

ii)       ai fini della legislazione dell'Albania, un familiare ai sensi tale legislazione;

g)           "legislazione":

i)        per quanto riguarda gli Stati membri, la legislazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), del regolamento applicabile alle prestazioni oggetto della presente decisione;

ii)       per quanto riguarda l'Albania, la legislazione applicabile in Albania relativa alle prestazioni oggetto della presente decisione;

h)           "prestazioni":

– pensioni di vecchiaia,

– pensioni ai superstiti,

– pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

– pensioni d'invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

– assegni familiari;

i)            "prestazioni esportabili":

i)        per quanto riguarda gli Stati membri:

– pensioni di vecchiaia,

– pensioni ai superstiti,

– pensioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

– pensioni d'invalidità per infortuni sul lavoro e malattie professionali;

a norma del regolamento, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro non contributive di cui all'allegato X del regolamento;

ii)       per quanto riguarda l'Albania, le corrispondenti prestazioni previste dalla legislazione dell'Albania, ad eccezione delle prestazioni speciali in denaro non contributive di cui all'allegato I della presente decisione;

2.           Gli altri termini utilizzati nella presente decisione hanno il significato loro assegnato:

a)           per quanto riguarda gli Stati membri, nel regolamento e nel regolamento di applicazione;

b)           per quanto riguarda l'Albania, nella legislazione pertinente applicabile in Albania.

Articolo 2

Persone interessate

La presente decisione si applica:

a)           ai lavoratori dipendenti di nazionalità albanese che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro superstiti;

b)           ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché siano o siano stati legalmente residenti con il lavoratore in questione mentre questi lavora o lavorava in uno Stato membro;

c)           ai lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio dell'Albania e che sono o sono stati soggetti alla legislazione dell'Albania, nonché ai loro superstiti;

d)           ai familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché siano o siano stati legalmente residenti con il lavoratore in questione mentre questi lavora o lavorava in Albania.

Articolo 3

Parità di trattamento

1.           I lavoratori dipendenti di nazionalità albanese che lavorano legalmente in uno Stato membro e i loro familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità rispetto ai cittadini degli Stati membri in cui tali lavoratori esercitano la loro attività.

2.           I lavoratori dipendenti cittadini di uno Stato membro che lavorano legalmente in Montenegro e i loro familiari legalmente residenti con loro beneficiano, per quanto riguarda le prestazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), di un trattamento esente da qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità rispetto ai cittadini albanesi.

Parte II

RELAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI E L'ALBANIA

Articolo 4

Revoca delle clausole di residenza

1.           Le prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), alle quali hanno diritto le persone di cui all'articolo 2, lettere a) e c), non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda

i)            ai fini di una prestazione secondo la legislazione di uno Stato membro, nel territorio dell'Albania o

ii)            ai fini di una prestazione secondo la legislazione dell'Albania, nel territorio di uno Stato membro.

2.           I familiari di un lavoratore di cui all'articolo 2, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto i), come i familiari di un lavoratore che è cittadino dello Stato membro in questione, se tali familiari risiedono nel territorio dell'Albania.

3.           I familiari di un lavoratore di cui all'articolo 2, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), punto ii), come i familiari di un lavoratore che è cittadino dell'Albania, se tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.

PARTE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 5

Cooperazione

1.           Gli Stati membri e l'Albania si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche della loro legislazione che possano incidere sull'applicazione della presente decisione.

2.           Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell'Albania si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. L'assistenza amministrativa fornita da tali autorità e istituzioni è, di norma, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e dell'Albania possono concordare il rimborso di alcune spese.

3.           Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell'Albania possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti.

4.           Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenute all'informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione.

5.           Le persone interessate hanno l'obbligo di informare al più presto le istituzioni dello Stato membro competente o dell'Albania, se quest'ultima è il paese competente, e dello Stato membro di residenza o dell'Albania, se quest'ultima è il paese di residenza, in merito a qualunque cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sul loro diritto alle prestazioni previste dalla presente decisione.

6.           L'inosservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l'applicazione di misure proporzionate in conformità alla legge nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile nella pratica l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione.

7.           Gli Stati membri e l'Albania possono fissare disposizioni nazionali che stabiliscono condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni, per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio del paese in cui è situata l'istituzione debitrice. Tali disposizioni devono essere proporzionate, prive di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità e conformi ai principi della presente decisione. Esse devono essere notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 6

Controlli amministrativi e visite mediche

1.           Il presente articolo si applica alle persone di cui all'articolo 2, beneficiarie delle prestazioni esportabili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), nonché alle istituzioni incaricate dell'applicazione della presente decisione.

2.           Qualora un beneficiario o un richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro, se l'istituzione debitrice è situata in Albania, o in Albania, se l'istituzione debitrice è situata in uno Stato membro, la visita medica è eseguita, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario, in conformità alle procedure stabilite dalla legislazione applicata da tale istituzione.

              L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che devono essere soddisfatte e degli aspetti che devono essere esaminati nella visita medica.

              L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha richiesto la visita medica.

              L'istituzione debitrice si riserva il diritto di far esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta, nel territorio in cui dimora o risiede il beneficiario o richiedente della prestazione o nel paese in cui è situata l'istituzione debitrice. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nel paese dell'istituzione debitrice unicamente se è in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e se le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'istituzione debitrice.

3.           Qualora un beneficiario o richiedente di prestazioni, o un suo familiare, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro, se l'istituzione debitrice è situata in Albania, o in Albania, se l'istituzione debitrice è situata in uno Stato membro, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta dell'istituzione debitrice, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

              L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha richiesto il controllo amministrativo.

              L'istituzione debitrice si riserva il diritto di far esaminare la situazione del beneficiario da un professionista di sua scelta. Tuttavia, al beneficiario può essere chiesto di recarsi nel paese dell'istituzione debitrice unicamente se è in grado di effettuare il viaggio senza che ciò pregiudichi la sua salute e se le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'istituzione debitrice.

4.           Uno o più Stati membri e l'Albania possono concordare altre disposizioni amministrative, a condizione che ne informino il consiglio di stabilizzazione e di associazione.

5.           In deroga al principio della reciproca assistenza amministrativa gratuita di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente decisione, l'importo effettivo delle spese dei controlli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è rimborsato all'istituzione cui è stato chiesto a eseguirli dall'istituzione debitrice che li ha richiesti.

Articolo 7

Applicazione dell'articolo 126 dell'accordo

L'articolo 126 dell'accordo si applica nel caso in cui una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Condizioni speciali per l'applicazione della legislazione dell'Albania

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può, se necessario, fissare condizioni speciali per l'applicazione della legislazione dell'Albania nell'allegato II.

Articolo 9

Procedure amministrative degli accordi bilaterali esistenti

Le procedure amministrative previste dagli accordi bilaterali esistenti tra uno Stato membro e l'Albania possono continuare ad essere applicate, a condizione che non abbiano conseguenze negative per i diritti o gli obblighi delle persone interessate stabiliti dalla presente decisione.

Articolo 10

Accordi che completano le procedure di applicazione della presente decisione

Uno o più Stati membri e l'Albania possono concludere accordi destinati a integrare le procedure amministrative per l'applicazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta alle frodi e agli errori.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Disposizioni transitorie

1.           La presente decisione non conferisce alcun diritto per il periodo che precede la sua entrata in vigore.

2.           Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito a norma della presente decisione anche se si riferisce a un evento verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

3.           Qualunque prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o del luogo di residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita su richiesta dell'interessato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, a condizione che i diritti precedentemente liquidati non abbiano dato luogo a una liquidazione in capitale.

4.           Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti acquisiti a norma della stessa hanno effetto a decorrere da tale data e le disposizioni della legislazione di qualunque Stato membro o dell'Albania concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti non potranno essere opposte agli interessati.

5.           Se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i diritti che non sono decaduti o prescritti hanno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro o dell'Albania.

Articolo 12

Allegati della presente decisione

1.           Gli allegati della presente decisione ne costituiscono parte integrante.

2.           Su richiesta dell'Albania o dell'Unione europea, gli allegati possono essere modificati mediante una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,

            Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione

            Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DELLE PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO NON CONTRIBUTIVE DELL'ALBANIA

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'ALBANIA

[1]               GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

[2]               GU L 306 del 23.11.2010.

[3]               GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

[4]               GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

[5]               GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1. In conformità ai protocolli n. 21 e 22, la Danimarca e il Regno Unito non sono vincolati o soggetti all'applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 Tuttavia, il Regno Unito continua a essere vincolato e soggetto all'applicazione del precedente regolamento (CE) n. 859/2003, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1

[6]               GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

[7]               GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

[8]               GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1.

[9]               GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

[10]               GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

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