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Document 52012PC0135

    PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europeasull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeoalla posizione del Consiglio riguardante laproposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOrelativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi

    /* COM/2012/0135 final - 2009/0076 (COD) */

    52012PC0135

    PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europeasull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeoalla posizione del Consiglio riguardante laproposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOrelativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi /* COM/2012/0135 final - 2009/0076 (COD) */


    2009/0076 (COD)

    PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio riguardante la proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi

    1.           Introduzione

    L'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.

    2.           Contesto

    Il 12 giugno 2009 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi nell'ambito della procedura di codecisione, come stabilito dall'articolo 251 del trattato CE.

    Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 17 febbraio 2010.

    Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 22 settembre 2010.

    Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta il 20 dicembre 2010 e ha adottato la propria posizione comune il 21 giugno 2011.

    Il COREPER ha espresso il proprio accordo sul compromesso raggiunto in seconda lettura il 23 novembre 2011.

    Il Parlamento europeo ha adottato la propria risoluzione legislativa in seconda lettura il 19 gennaio 2012.

    3.           Finalità della proposta della Commissione

    L'obiettivo della proposta di regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno dei biocidi garantendo, nel contempo, un livello elevato di tutela della salute umana e di protezione dell'ambiente. La proposta intende porre rimedio alle varie lacune osservate durante i primi otto anni di attuazione della direttiva 98/8/CE al fine di ridurre i costi della messa in conformità, prevenire le difficoltà che potrebbero sorgere con la nuova procedura di autorizzazione e di riconoscimento reciproco, nonché aggiornare e adeguare questo strumento normativo alla recente evoluzione delle politiche in materia.

    4.           Parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo

    Il 19 gennaio 2012 il Parlamento europeo, in seduta plenaria, ha adottato un pacchetto di compromesso concordato con il Consiglio con l'obiettivo di pervenire a un accordo in seconda lettura.

    Tali emendamenti riguardano essenzialmente:

    – i criteri per l'esclusione dei principi attivi dal processo di approvazione;

    – l'ambito di applicazione della procedura centralizzata dell'UE per i biocidi;

    – una maggiore flessibilità con riguardo ai requisiti in materia di dati e una riduzione della sperimentazione sui vertebrati;

    – i requisiti in materia di etichettatura degli articoli trattati;

    – la pubblicazione di relazioni e la divulgazione di informazioni;

    – i compiti attribuiti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche e la base per il pagamento di tariffe a detta Agenzia.

    La Commissione non si opporrà al pacchetto di compromesso in quanto è complessivamente conforme alla finalità globale e alle caratteristiche generali della proposta. Le dichiarazioni della Commissione concernenti il ricorso ad atti di esecuzione per la fissazione delle tariffe da versare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la definizione di nanomateriale e le tariffe per le domande di riconoscimento reciproco sono allegate al presente parere.

    5.           Conclusione

    Conformemente all'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione non si opporrà agli emendamenti votati dal Parlamento europeo in seconda lettura conformemente al testo del citato compromesso.

    ALLEGATO: Dichiarazioni della Commissione

    Dichiarazione della Commissione concernente il ricorso ad atti di esecuzione per la fissazione delle tariffe

    La Commissione ritiene che le tariffe da versare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche non possano essere fissate mediante atti di esecuzione. Cionondimeno, in uno spirito di compromesso, non si opporrà al testo definitivo convenuto dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Su questo punto specifico la Commissione si riserva tuttavia il diritto di utilizzare i mezzi di ricorso previsti dal trattato al fine di ottenere chiarimenti dalla Corte sulla questione della delimitazione tra l'articolo 290 e l'articolo 291.

    Dichiarazione della Commissione concernente la definizione di nanomateriale

    Anche se può accettare il testo definitivo convenuto dal Consiglio e dal Parlamento europeo, la Commissione continua a ritenere che un riferimento diretto alla raccomandazione 2011/696/UE della Commissione sulla definizione di nanomateriale sarebbe stato più appropriato tenuto conto dell'esigenza di disporre di una definizione armonizzata di nanomateriale da applicare in tutta la normativa dell'UE e della possibilità di adattarla facilmente all'evoluzione tecnica e scientifica. A tale riguardo la Commissione prenderà i provvedimenti opportuni per assicurare che si tenga conto di questo nelle future proposte.

    Dichiarazione della Commissione concernente la tariffa applicabile alle domande di riconoscimento reciproco

    Nell'elaborare la proposta di regolamento sulle tariffe in conformità all'articolo 80, paragrafo 1, la Commissione si propone di garantire che il livello della tariffa applicabile alle domande di riconoscimento reciproco da versare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenga conto del livello delle tariffe applicate nei diversi Stati membri e non costituisca un onere eccessivo per le imprese, in particolare le PMI.

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