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Document 52012PC0023

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

/* COM/2012/023 definitivo - 2012/0005 (NLE) */

52012PC0023

Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran /* COM/2012/023 definitivo - 2012/0005 (NLE) */


RELAZIONE

(1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010, che conferma le misure restrittive applicate dal 2007 e dispone sia misure restrittive aggiuntive nei confronti dell’Iran, in osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010.

(2) Le misure restrittive comprendono il congelamento dei beni di determinate persone ed entità.

(3) Ora il Consiglio propone di aggiungere all'elenco delle persone o entità in questione un istituto finanziario per il quale propone di introdurre deroghe specifiche.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 961/2010, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran per tener conto di queste deroghe.

2012/0005 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/…/PESC del Consiglio, del ...[1], che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran[2],

vista la proposta congiunta dell'Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010, che conferma le misure restrittive applicate dal 2007 e dispone sia misure restrittive aggiuntive nei confronti dell’Iran, in osservanza della risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che misure di accompagnamento, come richiesto dal Consiglio europeo nella dichiarazione del 17 giugno 2010.

(2) Le misure restrittive comprendono il congelamento dei beni di determinate persone ed entità.

(3) Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/…/PESC, con cui ha aggiunto all'elenco delle persone o entità in questione un istituto finanziario per il quale propone di introdurre deroghe specifiche.

(4) Poiché alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 961/2010 per tener conto di queste deroghe.

(6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 961/2010 è così modificato:

È inserito il seguente articolo:

"Articolo 19 bis

In deroga all’articolo 16, i divieti ivi contemplati non si applicano:

(a) i)        ai trasferimenti, effettuati da o attraverso [entità riservata], di fondi o risorse economiche ricevuti e congelati dopo la data della sua designazione o

ii)       ai trasferimenti di fondi o risorse economiche effettuati da o attraverso [entità riservata], ove il trasferimento sia collegato a un pagamento da parte di una persona o entità non elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII dovuto in relazione a un contratto commerciale specifico,

purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato, caso per caso, che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da nessun'altra persona o entità elencata nell'allegato VII o nell'allegato VIII o

(b) ai trasferimenti di fondi o risorse economiche effettuati da o attraverso [entità riservata] per fornire agli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri liquidità per il finanziamento di scambi commerciali, a condizione che il trasferimento sia stato autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro interessato."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU

[2]               GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

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