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Document 52012IP0259

Il futuro del diritto societario europeo Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sul futuro del diritto societario europeo (2012/2669(RSP))

GU C 332E del 15.11.2013, p. 78–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 332/78


Giovedì 14 giugno 2012
Il futuro del diritto societario europeo

P7_TA(2012)0259

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012 sul futuro del diritto societario europeo (2012/2669(RSP))

2013/C 332 E/15

Il Parlamento europeo,

vista la consultazione pubblica sul futuro del diritto societario europeo avviata dalla Commissione il 20 febbraio 2012 (1),

vista la conferenza sul tema "Il diritto societario europeo: la via da seguire", organizzata dalla Commissione il 16 e 17 maggio 2011 (2),

visto il rapporto del gruppo di riflessione sul futuro del diritto societario europeo del 5 aprile 2011 (3),

vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata "L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita" (COM(2011)0206),

vista la comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011, intitolata "Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale" (COM(2011)0682),

vista la comunicazione della Commissione del 10 luglio 2007 su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile (COM(2007)0394),

vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2003, intitolata "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea – Un piano per progredire" (COM(2003)0284),

vista la comunicazione della Commissione del 21 aprile 2004 al Consiglio ed al Parlamento europeo intitolata "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire" (4),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sui recenti sviluppi e le prospettive in materia di diritto societario (5),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sulla società privata europea e sulla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario a proposito del trasferimento della sede societaria (6),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 recante raccomandazioni alla Commissione sul trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (7),

vista la sua risoluzione del 23 novembre 2010 sugli aspetti relativi al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto di famiglia e al diritto internazionale privato del Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma (8),

vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione in merito alla quattordicesima direttiva sul diritto societario inerente al trasferimento transfrontaliero della sede legale di una società (9),

vista l'interrogazione alla Commissione del 7 maggio 2012 sul futuro del diritto societario europeo (O-000110/2012 – B7-0117/2012),

visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando la necessità di adattare il quadro normativo dell'Unione europea sul diritto e il governo societari, affinché rispecchi la crescente tendenza delle società europee a operare a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione e al continuo processo di integrazione dei mercati europei,

B.

considerando che l'intento principale consiste nel permettere alle imprese in Europa di competere più efficacemente e ottenere maggiori successi in un ambiente internazionale altamente competitivo, garantendo nel contempo un'adeguata tutela degli interessi dei creditori, degli azionisti, dei soci e dei lavoratori;

C.

considerando che un quadro normativo di facile impiego incoraggerebbe le imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni (PMI), ad avvalersi delle opportunità offerte dal mercato interno;

D.

considerando che qualsiasi iniziativa futura dovrebbe essere compatibile con i regimi nazionali di governo societario e con la normativa nazionale sulla partecipazione dei lavoratori, cercando nel contempo di accrescere la flessibilità e la libertà di scelta riguardo alla forma societaria, alla suddivisione interna dei poteri e alla sostenibilità delle strategie aziendali;

E.

considerando le possibilità inutilizzate per quanto riguarda le forme giuridiche delle società a livello europeo, che dovrebbero essere ulteriormente esplorate, sviluppate e promosse;

F.

considerando che dovrebbe essere agevolata la mobilità transfrontaliera le imprese;

G.

considerando che la crisi finanziaria ha dimostrato la necessità di un quadro normativo più chiaro in materia di governo societario, che ponga maggiormente l'accento sulla partecipazione dei soggetti interessati;

1.

plaude alla recente consultazione pubblica della Commissione sul futuro del diritto societario europeo, la quale dovrebbe contribuire a sviluppare iniziative future intese a semplificare il contesto in cui operano le imprese, a ridurre le formalità amministrative superflue e a permettere alle imprese di operare efficacemente nel mercato interno, garantendo nel contempo un'adeguata tutela degli interessi dei creditori, degli azionisti, dei soci e dei lavoratori;

2.

è del parere che le forme societarie dell'Unione europea intese a sostituire le forme esistenti previste dal diritto nazionale abbiano un elevato potenziale e vadano pertanto ulteriormente sviluppate e promosse; esorta la Commissione, onde soddisfare le necessità specifiche delle PMI, a compiere ulteriori sforzi per l'adozione di uno statuto della Società privata europea (SPE) (10), che potrebbe tenere pienamente conto degli interessi di tutti i soggetti interessati, al fine di superare la situazione di stallo in seno al Consiglio;

3.

si compiace del fatto che la Commissione stia svolgendo uno studio sulle società mutualistiche europee, come annunciato nella sua predetta Iniziativa per l'imprenditoria sociale (11), e la esorta ad accelerare i tempi al fine di presentare una nuova proposta di statuto;

4.

ritiene che eventuali riforme della seconda direttiva sul diritto societario (12) debbano incentrarsi su una maggiore semplificazione piuttosto che introdurre un regime alternativo per la costituzione e la salvaguardia del capitale;

5.

accoglie con soddisfazione il riesame delle direttive sui principi contabili e propone che la Commissione esplori ulteriormente la possibilità di sviluppare principi contabili europei, con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle PMI, tenendo conto dei concetti tradizionali di sostenibilità, pianificazione a lungo termine, conduzione familiare e altri aspetti tradizionali delle piccole e medie imprese;

6.

ritiene che occorra prendere in seria considerazione la possibilità di riprendere i lavori alla quinta direttiva sul diritto societario, per quanto riguarda la struttura ed il funzionamento delle società per azioni europee;

7.

rinnova il proprio invito alla Commissione affinché presenti una proposta legislativa in cui si definiscano misure intese a facilitare la mobilità transfrontaliera delle società all'interno dell'Unione europea (quattordicesima direttiva sul diritto societario relativa al trasferimento transfrontaliero della sede di una società);

8.

rammenta che, nell'ambito dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, quest'ultima si è impegnata a riferire in merito al seguito pratico dato alle richieste di presentare una proposta ai sensi dell'articolo 225 del TFUE entro tre mesi dall'approvazione della relativa risoluzione in Aula; deplora il fatto che non sia stato tenuto fede a tale impegno per quanto riguarda la propria risoluzione recante raccomandazioni sulla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario; invita la Commissione ad attenersi all'accordo quadro presentando in futuro relazioni supplementari più dettagliate;

9.

propone che la Commissione riprenda il lavoro alla nona direttiva sul diritto societario in materia di raggruppamenti di imprese, allo scopo di definire un quadro normativo per questa forma comune di associazione di imprese; ritiene che non sia necessaria una piena armonizzazione della normativa europea sui raggruppamenti di imprese ma che occorra piuttosto una serie di disposizioni comuni in materia, tra l'altro, di tutela delle società controllate e degli azionisti, unitamente a una maggiore trasparenza per quanto riguarda la struttura giuridica e l'assetto proprietario;

10.

ricorda che, secondo il programma della Commissione su una regolamentazione intelligente ("smart regulation"), la legislazione deve essere più chiara e più accessibile; è del parere che la Commissione dovrebbe codificare il diritto societario dell'Unione al fine di garantire un insieme di disposizioni facilmente comprensibili e assicurare la coerenza del diritto dell'Unione; è consapevole dei vantaggi che presenta un unico strumento di diritto societario dell'Unione, pur ritenendo che le direttive sul diritto societario debbano essere raggruppate come primo passo; propone di raggrupparle in categorie, tra cui la costituzione e il funzionamento (ad esempio, la prima e la seconda direttiva e le direttive sui principi contabili e sulle revisioni legali dei conti), mobilità (ad esempio, la terza (13), la sesta (14), la decima (15), l'undicesima (16) e la tredicesima (17) direttiva, nonché la futura quattordicesima direttiva) e le forme di diritto societario (ad esempio, SE, SCE, GEIE); rileva che un tale progetto di codificazione non dovrebbe ovviamente arrestare le necessarie attività di riforma;

11.

è del parere che occorra affrontare anche le questioni di conflitti di legge nel settore del diritto societario e che una proposta di esperti in materia (18) potrebbe fungere da punto di partenza per ulteriori lavori alle disposizioni sui conflitti di legge in relazione alle operazioni transfrontaliera delle società;

12.

esorta la Commissione a presentare un piano d'azione che indichi la via da seguire una volta conclusa la consultazione, in cui siano delineate iniziative di breve, medio e lungo periodo volte a migliorare il quadro normativo per il diritto societario dell'Unione europea; ritiene che tra le iniziative a breve termine debbano rientrare la quattordicesima direttiva sul diritto societario e le misure intese a migliorare il quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario, mentre tra quelle a medio termine dovrebbe rientrare, ad esempio, la nona direttiva sul diritto societario e, nelle iniziative a lungo termine, la codificazione del diritto societario dell'Unione;

13.

insiste sul fatto che si attende che le iniziative a breve termine siano formalmente integrate nel programma di lavoro legislativo per il 2013 e che siano fissate delle scadenze per le iniziative di medio e lungo periodo;

14.

rinnova l'invito già rivolto in precedenza alla Commissione ad analizzare i problemi nell'ambito dell'attuazione della legislazione vigente affinché si possa tener conto dei risultati di una tale analisi in sede di esame delle nuove proposte legislative;

15.

ricorda che eventuali proposte legislative formulate dalla Commissione dovrebbero fondarsi su una valutazione d'impatto che tenga conto degli interessi di tutti i soggetti interessati, tra cui investitori, proprietari, creditori e lavoratori, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;

16.

chiede alla Commissione di informarlo pienamente dei risultati della consultazione sul futuro del diritto societario europeo e di illustrare nei dettagli le decisioni che adotterà in virtù di tali risultati;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.


(1)  http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/company_law_en.htm.

(2)  http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm#conference.

(3)  http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm.

(4)  GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 714.

(5)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 114.

(6)  GU C263 E del 16.10.2008, pag. 671.

(7)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 5.

(8)  GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 19.

(9)  Testi approvati, P7_TA(2012)0019.

(10)  COM(2008)0396.

(11)  COM(2011)0682, p. 10.

(12)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

(13)  GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

(14)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

(15)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.

(16)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

(17)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.

(18)  H.-J. Sonnenberger (ed.), Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationalen Gesellschaftsrechts – Vorgelegt im Auftrag der zweiten Kommission des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, Spezialkommission Internationales Gesellschaftsrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2007.


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