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Document 52012AR0628

    Parere del Comitato delle regioni sulla «Revisione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale»

    GU C 218 del 30.7.2013, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 218/42


    Parere del Comitato delle regioni sulla «Revisione della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale»

    2013/C 218/07

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    chiede che la procedura coordinata o comune relativa alla VIA di cui all'articolo 2, paragrafo 3, abbia carattere volontario e non obbligatorio; si dovrebbe indicare chiaramente a quali altri atti giuridici dell'Unione verrebbe applicata tale disposizione;

    respinge l'idea, contenuta all'articolo, 5, paragrafo 2, di introdurre l'obbligo inderogabile di definire il campo di applicazione della valutazione. Dovrebbe, tuttavia, essere sempre compito del committente assicurarsi che le informazioni ambientali abbiano una portata e un livello di dettaglio adeguati;

    chiede che all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva VIA si tenga conto dei diversi sistemi di verifica delle relazioni in vigore negli Stati membri, compresi quelli in cui la verifica può essere effettuata internamente dagli organismi competenti o dalle autorità ambientali;

    accoglie con favore l'introduzione, all'articolo 6, paragrafo 7, di un termine di consultazione di 30 giorni. Occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere in merito all'introduzione di termini più lunghi di questo periodo minimo;

    chiede che venga modificata la proposta di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in merito alla decisione che autorizza la realizzazione di un progetto, per tener conto dei diversi sistemi di VIA in vigore negli Stati membri, e raccomanda che nella direttiva venga definito il termine di validità della VIA in quanto misura che incide sulla qualità, e quindi anche sull'efficacia, della valutazione;

    valuta criticamente l'istituzione di un calendario vincolante per la decisione che conclude la valutazione dell'impatto ambientale del progetto (articolo 8, paragrafo 3). L'accelerazione delle procedure che ci si propone di ottenere fissando un calendario vincolante può essere realizzata meglio mediante normative nazionali differenziate a livello degli Stati membri;

    chiede che il regime transitorio sia concepito in modo tale da permettere che le VIA pervenute a uno stadio avanzato delle procedure siano portate a termine conformemente alle norme dalla direttiva VIA oggi in vigore.

    Relatore

    Marek SOWA (PL/PPE), presidente della regione Małopolska

    Testo di riferimento

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

    COM(2012) 628 final

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    A.    Osservazioni generali

    1.

    sottolinea che le modifiche proposte al quadro giuridico per la valutazione europea d'impatto ambientale sono per molti aspetti necessarie e auspicate. Evidenzia tuttavia che qualsiasi modifica dovrebbe rappresentare un attento equilibrio tra i requisiti della protezione ambientale, da un lato, e lo sviluppo economico, dall'altro. Un allungamento eccessivo della procedura che conduce all'adozione della decisione con cui viene autorizzata la realizzazione di un progetto potrebbe rappresentare un pericolo per gli interessi sociali ed economici e potrebbe tradursi in una perdita di competitività dell'UE nel suo complesso. In molti casi, inoltre, non giova né all'ambiente né alla salute e alla vita umana. Le modifiche riguardanti la qualità e la coerenza delle procedure e dei documenti dovrebbero essere attuate in funzione dell'efficienza e dell'efficacia del processo decisionale;

    2.

    rileva, tuttavia, che esistono forti dubbi su alcune modifiche che comporterebbero un allungamento delle principali fasi della procedura;

    3.

    ricorda che la modifica della direttiva VIA attualmente all'esame avrà un notevole impatto sugli enti locali e regionali, che svolgono un ruolo di primo piano nell'attuazione delle azioni proposte. Contrariamente a quanto si aspetta la Commissione europea, il CdR reputa che molti degli emendamenti proposti alla direttiva VIA possano aumentare gli oneri amministrativi a carico degli enti locali e regionali per quanto riguarda l'organizzazione, la gestione e la spesa. A questo proposito, il CdR chiede che si eviti qualsiasi trasferimento di responsabilità dal committente alle autorità competenti in materia;

    4.

    sostiene che tutti i costi e gli oneri amministrativi aggiuntivi a carico delle autorità pubbliche vanno soppesati a fronte dei benefici socioeconomici e ambientali derivanti dalle modifiche proposte, in modo tale che sul lungo periodo i benefici prevalgano sui costi;

    5.

    sottolinea che la direttiva può dare buoni risultati soltanto se le autorità di livello nazionale, locale e regionale costituiscono strutture istituzionali efficaci dotate delle risorse finanziarie e umane necessarie per il coinvolgimento attivo di tutti i settori interessati dell'amministrazione, e in particolare di quelli che si occupano dell'ambiente. Sottolinea che persiste la necessità di rafforzare ulteriormente la capacità degli enti locali e regionali, anche grazie a una più stretta collaborazione con i centri nazionali responsabili della VIA o con il loro sostegno;

    6.

    invoca una maggiore coerenza terminologica in tutto il testo della proposta di direttiva e nei relativi allegati, allo scopo di aumentare la certezza giuridica;

    7.

    sostiene l'intenzione di accrescere la qualità delle relazioni ambientali. Tuttavia, la direttiva VIA dovrebbe comprendere i diversi sistemi di verifica delle relazioni in vigore negli Stati membri, nelle regioni e nelle città;

    8.

    ritiene che le nuove disposizioni non tengano sufficientemente conto dei diversi sistemi di VIA in vigore negli Stati membri (ad esempio, la procedura di VIA e la procedura di autorizzazione dei progetti possono essere integrate o distinte).

    B.    Ambito di applicazione (art. 1)

    9.

    chiede che venga chiarito perché all'articolo 1, paragrafo 2, nella definizione di progetto sono stati inclusi anche i lavori di demolizione. Il CdR ritiene che, se con questa norma si intende introdurre la possibilità di effettuare una VIA per i lavori di demolizione in tutti i progetti di cui agli allegati I e II, ciò si tradurrà in un considerevole aumento degli oneri amministrativi. Il Comitato è del parere che l'obbligo di effettuare una VIA per i lavori di demolizione vada limitato a specifici casi da indicare negli allegati I e II, per la demolizione o lo smantellamento del progetto a fine vita o per i lavori di demolizione necessari per la sua realizzazione;

    10.

    chiede di esaminare nuovamente tanto la definizione di «autorizzazione» quanto il suo uso nell'articolato, dato che il recepimento e l'attuazione della direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno) ha favorito, negli Stati membri, la soppressione del requisito dell'autorizzazione preliminare per la prestazione di determinati servizi e la sua sostituzione con controlli a posteriori;

    11.

    è lieto che i progetti aventi quale obiettivo la difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile siano esonerati dall'obbligo di VIA; per evitare che tale disposizione venga applicata in maniera abusiva e che troppi progetti siano esclusi dalla procedura di VIA si potrebbe inserire nella direttiva un elenco esemplificativo dei tipi di progetti aventi per obiettivo emergenze riguardanti la protezione civile, tenendo conto anche di quelli sostenuti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

    12.

    si rammarica che la proposta non comporti una revisione degli allegati I e II, poiché in tal modo si perde l'occasione di rivederli e restringerne, se necessario, il campo di applicazione sulla scorta delle esperienze maturate finora; ribadisce il suo appello alla definizione di soglie minime UE per rendere la legislazione più trasparente. In questo modo verrebbero attenuate le differenze esistenti nell'UE nel trattamento delle imprese e ridotti gli oneri amministrativi e finanziari a carico degli enti locali e regionali degli Stati membri. Constata che spesso alcuni Stati membri superano, nel fissare le soglie, i margini di discrezionalità loro concessi, tenendo conto solo di alcuni dei criteri di selezione dell'allegato III o esonerando a priori certi progetti. Nell'uniformare le soglie, bisognerebbe anche tenere conto dei limiti e criteri applicati nella direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

    C.    «Sportello unico» (procedura coordinata o comune) — art. 2, par. 3

    13.

    ritiene che la procedura coordinata o comune debba avere carattere volontario e non obbligatorio, come proposto dalla Commissione europea;

    14.

    raccomanda che, per una maggiore chiarezza giuridica, all'articolo 2, paragrafo 3, si definisca in maniera univoca a quali altri atti giuridici dell'Unione verrebbe applicata tale disposizione;

    15.

    fa osservare che l'introduzione di uno sportello unico VIA non dovrebbe comportare un aumento del personale e dei costi sproporzionato rispetto al vantaggio che si otterrebbe dall'esecuzione delle valutazioni dell'impatto ambientale; chiede che venga chiarito se la disposizione «gli Stati membri designano un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto» si riferisce unicamente ai progetti ai quali viene applicata la procedura coordinata o comune oppure in generale a tutti i progetti. In alcuni Stati membri sarà molto difficile soddisfare tale requisito, data la specifica gerarchia e le competenze delle diverse autorità coinvolte in questo processo. Pensando agli Stati membri in cui la procedura di VIA è compresa nella procedura di autorizzazione e viene eseguita dall'autorità che concede l'autorizzazione, vale la pena precisare che l'«autorità» di cui si parla nella proposta può anche essere questa stessa autorità.

    D.    Nuovi elementi di cui tenere conto nella valutazione di impatto ambientale (art. 3), nella procedura di screening (allegato III) e nella relazione d'impatto ambientale (art. 5, par. 1, dell'allegato IV)

    16.

    invoca una maggiore coerenza tra la terminologia e il livello di dettaglio applicati all'articolo 3 e negli allegati III e IV. Vanno precisati gli aspetti enumerati all'articolo 3 rispetto all'allegato IV, ad esempio per quanto riguarda la destinazione e l'occupazione dei suoli, gli ecosistemi e le loro funzioni, nonché i «rischi di catastrofi naturali e di origine umana»; chiede che determinati elenchi (come quello del punto 5, introdotto da «tra l'altro») siano resi esaustivi, per evitare di ampliare troppo la portata della valutazione;

    17.

    invita la Commissione europea a presentare quanto prima, una volta entrata in vigore la direttiva modificata, degli orientamenti sul metodo da utilizzare per valutare l'impatto locale di un progetto sui cambiamenti climatici e l'esposizione, la vulnerabilità e la resilienza di un determinato ambiente ai rischi connessi con gli ecosistemi e le loro funzioni, nonché ai rischi di catastrofi naturali e di origine umana;

    18.

    chiede che, nell'ultimo paragrafo del punto 5 dell'allegato IV, vengano aggiunti obiettivi di tutela dell'ambiente stabiliti a livello locale e regionale;

    19.

    sostiene l'invito del Consiglio a chiarire l'espressione «delle alternative ragionevoli» utilizzata nella direttiva e la valutazione in caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base). Vanno considerate ragionevoli soltanto le alternative che sono commisurate agli obiettivi, conformi agli atti giuridici dell'UE oppure corrispondenti alla fase di pianificazione e alla tipologia del progetto.

    E.    Procedura di screening — art. 4, allegato II.A, allegato III

    20.

    accoglie con favore l'intento complessivo della Commissione europea di razionalizzare la procedura di screening e accrescere la coerenza delle strategie adottate dagli Stati membri per garantire che le VIA siano richieste solo in presenza di impatti ambientali chiaramente significativi;

    21.

    esprime un giudizio critico su talune nuove disposizioni che danno l'impressione che lo screening sia una specie di «mini VIA». Sono gli allegati II.A e III a stabilire se, in concreto, si debba presentare una relazione di VIA che indichi se il progetto comporta o meno effetti ambientali significativi. La differenza consiste nel fatto che in questo caso non è prevista un'analisi delle varianti. Lo screening dovrebbe piuttosto svolgersi con l'ausilio di una lista di domande di controllo, che fornisca agli enti locali e regionali dei meccanismi di facile applicazione per esonerare dalla VIA i progetti che non hanno conseguenze significative. Inoltre, in base alla prevista modifica dell'articolo 4, paragrafo 3, i committenti dei progetti di cui all'allegato II della direttiva sono tenuti a comunicare informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi, secondo le informazioni di cui al nuovo allegato II.A. Ciò è in contraddizione con la soluzione ammessa all'articolo 4, paragrafo 2, per cui gli Stati membri hanno la facoltà di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b). È inoltre opportuno introdurre una precisazione sull'utilizzo delle soglie citate al punto b) del paragrafo 2 e stabilire se gli Stati membri possano fissare autonomamente tali soglie in base ai criteri di cui all'allegato III o se invece esse siano stabilite dalla direttiva;

    22.

    il Comitato fa altresì presente che l'allegato III, relativo ai criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, rappresenta, per molteplici aspetti, un evidente irrigidimento rispetto al quadro normativo attuale. Ad esempio, tale allegato contiene, oltre a numerose indicazioni dettagliate e concrete, anche diversi criteri aggiuntivi da considerare (rischi di catastrofi naturali, impatto sui cambiamenti climatici, effetti sulle superfici agricole ad elevato valore naturale ecc.), nonostante alcuni di essi non presentino alcun rapporto diretto con il progetto e possano anche andare al di là del programma di valutazione necessario per la decisione di autorizzazione. I cambiamenti climatici, ad esempio, rappresentano un'evoluzione su macroscala, per di più difficile da concretizzare a livello spazio-temporale, attualmente simulabile soltanto con modellizzazioni informatiche molto complesse. Nell'ottica dei progetti, finora sono stati tutt'al più oggetto di osservazione, in caso di necessità, gli effetti climatici locali. Se adesso si dovrà mettere al centro della valutazione ambientale l'effetto su macroscala dei cambiamenti climatici, c'è da temere un aumento dei costi per i committenti, che porterebbe a risultati tecnicamente discutibili e che appare sproporzionato in ragione dello scarso significato dei progetti puntuali e lineari per l'andamento del clima. Chiede pertanto di fornire un elenco esaustivo dei progetti ai quali la suddetta norma sarebbe applicabile, e fa osservare che la modifica proposta viola il principio di sussidiarietà. Le ulteriori specifiche previste, così come l'inserimento di criteri aggiuntivi, contraddice il concetto già espresso al considerando 11 della direttiva VIA, per cui gli Stati membri devono conservare un margine di manovra per poter adottare decisioni adeguate anche in considerazione delle specificità nazionali. La portata dei criteri da considerare e il loro livello di dettaglio vanno oltre quanto può essere stabilito in modo vincolante a livello UE.

    F.    Obbligo di determinare la portata della valutazione — art. 5, par. 2

    23.

    è senz'altro lieto che la proposta della Commissione in relazione all'obbligo di determinare la portata della valutazione tenga conto della precedente raccomandazione del CdR di migliorare la qualità delle informazioni e di razionalizzare la procedura di VIA; respinge tuttavia l'idea di introdurre l'obbligo inderogabile di definire il campo di applicazione della valutazione. Dovrebbe, tuttavia, essere sempre compito del committente assicurarsi che le informazioni ambientali abbiano una portata e un livello di dettaglio adeguati; occorre evitare un aumento significativo dei costi a carico dei committenti e delle autorità coinvolte;

    24.

    raccomanda di completare la procedura di definizione della portata della valutazione con l'introduzione di orientamenti, a livello di Commissione europea o nazionale, per i contenuti che si riferiscono concretamente a un determinato settore, nei casi in cui ciò possa contribuire a garantire la qualità della VIA e a raccogliere tutti gli aspetti cruciali ai fini di una decisione;

    25.

    è critico rispetto alle proposte contenute all'articolo 5, paragrafo, 2, lettere a), c) e d), che riguardano rispettivamente le decisioni e i pareri da ottenere e la definizione, da parte dell'autorità competente, delle singole fasi della procedura e della loro durata e alternative ragionevoli, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche.

    G.    Miglioramento della qualità del rapporto ambientale — art. 5, par. 3

    26.

    ritiene che l'obbligo di garantire la qualità del rapporto ambientale debba incombere al committente. Occorre fare una distinzione tra la garanzia della qualità dell'elaborazione della relazione da parte dei committenti e il controllo della relazione stessa da parte dell'autorità competente; riconosce tuttavia che il controllo della qualità della relazione deve essere rafforzato per garantire l'indipendenza dell'analisi rispetto al committente;

    27.

    ritiene che la direttiva VIA debba comprendere i diversi sistemi di verifica delle relazioni ambientali in uso negli Stati membri, nelle regioni e negli enti locali. I sistemi esistenti prevedono una collaborazione non soltanto con esperti esterni e con comitati di esperti, come indicato nella proposta della Commissione europea, ma anche con altri sistemi, come avviene nei «vecchi» Stati membri, dove la verifica della relazione avviene all'interno dell'autorità competente o dell'organo responsabile della tutela ambientale.

    H.    Consultazione dei gruppi interessati — artt. 6 e 7

    28.

    ritiene che la direttiva VIA sia uno strumento cruciale per assicurare la partecipazione dei cittadini a livello locale e regionale, così da tenere conto delle conoscenze locali e al tempo stesso stabilire le implicazioni in termini di costi e competenze. Accoglie pertanto con favore l'introduzione, all'articolo 6, paragrafo 7, di un termine di consultazione di 30 giorni. Occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere in merito all'introduzione di termini più lunghi di questo periodo minimo. Per molte imprese e committenti pubblici, altrimenti, la procedura verrebbe protratta indebitamente, poiché si teme che il pubblico interessato possa esigere il termine massimo indicato all'articolo 6, paragrafo 7, pari a 60 giorni prorogabili fino a giungere a 90 giorni. Il fatto stesso di fissare un termine massimo rende più difficile integrare la valutazione di impatto ambientale nella procedura di autorizzazione da svolgere e contrasta con l'obiettivo di velocizzare la pianificazione. L'accelerazione della procedura che si intende ottenere fissando un termine di scadenza si potrebbe realizzare in modo più efficace adottando una regolamentazione nazionale differenziata da uno Stato membro all'altro;

    29.

    tenendo presenti gli interessi di tutte le parti e nel rispetto del principio per cui ogni decisione deve essere adottata senza immotivati ritardi, il CdR raccomanda di introdurre una ragionevole limitazione dei tempi per la comunicazione delle informazioni e la preparazione al processo decisionale.

    I.    Autorizzazione del progetto — art. 8

    30.

    sottolinea che le nuove disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, devono essere sufficientemente flessibili per tener conto dei diversi sistemi di VIA in vigore negli Stati membri. In alcuni di essi, infatti, la VIA costituisce una procedura distinta, di competenza delle autorità ambientali, mentre l'autorizzazione viene rilasciata — solo previa VIA positiva — da un'altra autorità e deve essere conforme a quanto stabilito nella VIA; in altri, invece, la VIA costituisce uno degli elementi della procedura di autorizzazione del progetto;

    31.

    richiama l'attenzione sulle critiche secondo le quali le nuove disposizioni dell'articolo 8 non tengono sufficientemente conto del sistema integrato stabilito in alcuni Stati membri, in quanto creano nuovi presupposti materiali che portano a una contraddizione o sovrapposizione tra la normativa UE e le normative settoriali nazionali. Per questo motivo tali disposizioni non dovrebbero essere inserite nella direttiva VIA, a cui è stato riconosciuto un carattere esclusivamente procedurale;

    32.

    richiama l'attenzione sui problemi procedurali che potrebbero sorgere in relazione con le nuove disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, le quali stabiliscono che, nel caso di un progetto con significativi effetti negativi sull'ambiente, l'autorità competente, in collaborazione con le autorità ambientali e con il committente, valuta se occorra rivedere il rapporto ambientale e modificare il progetto, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione;

    33.

    richiama l'attenzione sul fatto che, poiché il trattamento delle autorizzazioni richiede molto tempo, sorge effettivamente il rischio di un frequente ricorso all'articolo 8, paragrafo 4, previsto nella direttiva modificata, il quale stabilisce che, prima di decidere se concedere o rifiutare un'autorizzazione, l'autorità competente è tenuta a verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano aggiornate, in particolare per quanto riguarda le misure previste per impedire, ridurre e, ove possibile, compensare rilevanti effetti negativi del progetto;

    34.

    raccomanda che nella direttiva venga definito il termine di validità della VIA in quanto misura che incide sulla qualità, e quindi anche sull'efficacia, della valutazione;

    35.

    valuta criticamente l'istituzione di un calendario vincolante per la decisione che conclude la valutazione dell'impatto ambientale del progetto (articolo 8, paragrafo 3). Da un lato, infatti, per molti progetti e per molti committenti pubblici può risultarne una durata eccessiva e ingiustificata. Dall'altro, il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, non tiene sufficientemente conto del fatto che, in particolare nei grandi progetti infrastrutturali, occorre condurre valutazioni lunghe e ad ampio raggio, le quali non possono essere effettuate con la qualità richiesta entro il termine previsto. Per questo, malgrado il considerando 22 della direttiva proposta, c'è da temere che fissare un calendario preciso possa compromettere la presenza di elevati standard di protezione ambientale, il che potrebbe anche ripercuotersi negativamente sulla certezza del diritto. L'accelerazione delle procedure che ci si propone di ottenere fissando un calendario vincolante può essere realizzata meglio mediante normative nazionali differenziate a livello degli Stati membri.

    J.    Monitoraggio degli effetti nocivi significativi sull'ambiente e delle misure di attenuazione e compensazione — art. 8, par. 2, e art. 9, allegato IV

    36.

    invita a uniformare la terminologia impiegata nella proposta con riferimento alle misure di compensazione (ad esempio, all'articolo 8, paragrafo 8, si parla di «misure di compensazione», mentre all'articolo 9 e nell'allegato IV si parla di «misure al fine di/previste per […] compensare»);

    37.

    osserva che il monitoraggio non dovrebbe intaccare la necessità di un'adeguata analisi degli effetti significativi e della loro attenuazione e compensazione da parte del committente, nonché dei principi di prevenzione e precauzione. Ciò significa che la mancanza di certezza quanto a una parte significativa degli effetti del progetto proposto non deve portare a una situazione in cui, anziché adottare misure di attenuazione e compensazione, si autorizza il progetto imponendo soltanto un obbligo di monitoraggio: potrebbe infatti essere difficile adeguare il progetto in un secondo momento alla luce degli effetti che esso comporta. L'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, appare problematico: esso prevede una valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle misure di attenuazione e compensazione dai danni, il che in sostanza equivale a un monitoraggio. A questo punto non si capisce perché l'autorità che rilascia l'autorizzazione dovrebbe stabilire misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente se è convinta dell'efficacia delle misure di attenuazione e compensazione previste, dal momento che nella pratica esistono già esperienze sufficienti in questo senso. L'obbligo di monitoraggio senza eccezioni appare sproporzionato e rischia di comportare un onere inaccettabile per i committenti. Se serva un monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente può essere di regola stabilito soltanto caso per caso dall'autorità che rilascia l'autorizzazione.

    K.    Monitoraggio dell'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri — art. 12, par. 2

    38.

    prende atto delle critiche aventi per oggetto gli oneri amministrativi aggiuntivi derivanti, per gli Stati membri e gli enti locali e regionali, dall'obbligo di raccogliere e comunicare alla Commissione nuove informazioni, come previsto nel proposto articolo 12, paragrafo 2, per il monitoraggio dell'attuazione della direttiva.

    L.    Conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati relativi agli allegati II.A, III e IV — art. 12 bis

    39.

    è contrario a conferire alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per facilitare l'adeguamento degli allegati II.A, III e IV al progresso scientifico-tecnico. Ritiene che tutti gli allegati debbano essere soggetti alla procedura legislativa ordinaria, in quanto sono strettamente collegati coi requisiti in materia di VIA previsti dalla direttiva.

    M.    Regime transitorio

    40.

    chiede che il regime transitorio di cui all'articolo 3 della direttiva proposta sia concepito in modo tale da permettere che le VIA pervenute a uno stadio avanzato della procedura siano portate a termine conformemente alle norme dalla direttiva VIA oggi in vigore. Tale potrebbe essere, ad esempio, il caso in cui sia già stato eseguito un rapporto ambientale ai sensi dell'articolo 5 oppure il progetto sia già stato reso pubblico.

    II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Articolo 2, paragrafo 3, della direttiva VIA

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    3.   I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

    3.   I progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione possono essere sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della seguente pertinente normativa dell'Unione: direttiva sulle emissioni industriali, direttiva quadro sulle acque, direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, direttiva sull'efficienza energetica.

    […]

    […]

    Gli Stati membri designano un'autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.

    Gli Stati membri designano un' una o più autorità che hanno il compito di facilitare la procedura di valutazione dell'impatto ambientale; tale autorità può anche essere l'autorità che rilascia l'autorizzazione ogni progetto.

    Motivazione

    Le procedure coordinate o comuni devono avere carattere volontario e non obbligatorio. Per una maggiore chiarezza giuridica, occorre definire in modo univoco a quali atti giuridici dell'Unione si applicherebbe tale disposizione. Il presente emendamento viene proposto in quanto in alcuni Stati membri sarà molto difficile soddisfare tale requisito, date la specifica gerarchia e le competenze delle diverse autorità coinvolte in questo processo.

    Emendamento 2

    Articolo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

    La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

    a)

    popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE (*) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

    a)

    popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE (*) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

    b)

    territorio, suolo, acque, aria, cambiamenti climatici;

    b)

    territorio, suolo, acque, aria, cambiamenti climatici;

    c)

    beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

    c)

    beni materiali, a seconda della loro esposizione a fattori ambientali, patrimonio culturale, paesaggio;

    d)

    l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);

    d)

    l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);

    e)

    esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

    e)

    esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai rischi di catastrofi naturali e di origine umana.

    Emendamento 3

    Articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva VIA

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    1.   Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente prepara un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell'impatto potenziale, delle alternative al progetto proposto e di come taluni aspetti (compresa la valutazione di alternative) possano essere più adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi compreso il livello di pianificazione, o sulla base di altri requisiti di valutazione. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV.

    1.   Quando occorre svolgere una valutazione d'impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente prepara un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa sulle descrizioni di cui all'allegato IV e, se del caso, sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull'impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell'impatto potenziale, delle alternative al progetto proposto e di come taluni aspetti (compresa la valutazione di alternative) possano essere più adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi compreso il livello di pianificazione, o sulla base di altri requisiti di valutazione. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell'allegato IV.

    2.   L'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente, determinano la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, determina:

    2.   L'autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e il committente, determinano Prima della decisione sulla valutazione d'impatto ambientale, l'autorità competente può determinare la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, previa consultazione delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e, se del caso, del committente. In particolare, determina:

    a)

    le decisioni e i pareri da ottenere;

    a)

    le decisioni e i pareri da ottenere;

    b)

    il pubblico e le autorità eventualmente interessati;

    b a)

    il pubblico e le autorità eventualmente interessati;

    c)

    le singole fasi della procedura e la loro durata;

    c)

    le singole fasi della procedura e la loro durata;

    d)

    alternative ragionevoli, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche;

    d)

    alternative ragionevoli, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche;

    e)

    le caratteristiche ambientali di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

    e b)

    le caratteristiche ambientali di cui all'articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

    f)

    le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

    f c)

    le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

    g)

    le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

    g d)

    le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell'Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

     

    L'autorità competente può determinare i suddetti elementi, su richiesta del committente oppure d'ufficio, in qualsiasi momento del processo di valutazione, qualora individui una carenza nelle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).

    […]

    […]

    Motivazione

    Le questioni riguardanti le decisioni e i pareri da ottenere, nonché le singole fasi della procedura e la loro durata, vanno definite nel quadro delle norme procedurali dei singoli paesi. Inoltre, non è compito dell'autorità competente elaborare progetti alternativi. Viene respinta l'idea che la responsabilità della pianificazione e dello sviluppo di un progetto possa passare dal promotore all'autorità competente.

    Emendamento 4

    Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva VIA

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    3.   Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e sufficientemente completi:

    3.   Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e sufficientemente completi:

    a)

    il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti accreditati e tecnicamente competenti, oppure

    a)

    il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti esterni o interni accreditati e tecnicamente competenti, oppure dalle autorità per la protezione dell'ambiente; oppure

    b)

    l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti accreditati e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali.

    b)

    l'autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti esterni o interni accreditati e tecnicamente competenti oppure dalle autorità per la protezione dell'ambiente e/o da comitati formati da esperti nazionali.

    […]

    […]

    Motivazione

    La direttiva VIA dovrebbe comprendere i diversi sistemi di verifica delle relazioni ambientali in uso negli Stati membri, nelle regioni e nei comuni. I sistemi esistenti prevedono non soltanto una collaborazione con esperti esterni e con comitati di esperti, ma anche con altri sistemi, come avviene nei vecchi Stati membri, dove la verifica della relazione avviene all'interno dell'autorità competente o dell'organo responsabile della protezione ambientale. Dalla formulazione attuale risulta che sia il committente che l'autorità competente devono assicurare che il rapporto ambientale sia verificato da soggetti competenti.

    Emendamento 5

    Articolo 8, paragrafo 1, della direttiva VIA

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    1.   I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

    1.   I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. A tal fine, la decisione di concedere l'autorizzazione contiene le seguenti informazioni aggiuntive:

    […]

    […]

    d)

    […]

    d)

    […]

     

    Le suddette condizioni si considerano soddisfatte se gli Stati membri, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, istituiscono, ai fini della presente direttiva, una procedura distinta per soddisfarne i requisiti, se la decisione adottata al termine della valutazione dell'impatto ambientale contiene le informazioni di cui alle lettere a) — d) e se vengono stabilite opportune regole per soddisfare la condizione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

    Motivazione

    L'articolo 8, paragrafo 1, non tiene sufficientemente conto dei diversi sistemi di VIA in vigore negli Stati membri. In alcuni di questi, infatti, la VIA costituisce una procedura distinta di competenza delle autorità ambientali, mentre l'autorizzazione viene rilasciata — solo previa VIA positiva — da un'altra autorità e deve essere conforme a quanto stabilito nella decisione risultante dalla VIA; in altri, invece, la VIA costituisce uno degli elementi della procedura di autorizzazione del progetto.

    Emendamento 6

    Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva VIA

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Prima di prendere una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente è tenuta a verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano aggiornate, in particolare per quanto riguarda le misure

    Prima di prendere una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente è tenuta a verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano aggiornate, in particolare per quanto riguarda le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto.

    La VIA ha una validità di quattro anni. Se si constata che le informazioni fornite nel rapporto ambientale sono ancora attuali, l'autorità competente proroga tale validità di altri due anni. Se si constata che le informazioni fornite nel rapporto ambientale non sono più attuali, l'autorità competente chiede al committente di aggiornare il rapporto.

    Motivazione

    In molte fasi della procedura l'autorità competente può chiedere al committente pertinenti informazioni e integrazioni, in particolare se constata che le informazioni fornite nel rapporto ambientale non sono più attuali. Una soluzione migliore per accrescere la qualità e l'efficacia della valutazione è stabilire il termine di validità della VIA.

    Emendamento 7

    Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva VIA

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

    3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi Un'organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è considerata o sufficiente in via di principio come autorizzata a presentare ricorso ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

    Motivazione

    L'emendamento mira a concedere il diritto di presentare ricorso a tutte le ONG riconosciute a livello nazionale.

    Emendamento 8

    Articolo 12, paragrafo 2, della direttiva VIA

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    2.   In particolare, ogni sei anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega di inserire il n. della presente direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    2.   In particolare, ogni sei anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega di inserire il n. della presente direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    […]

    […]

    f)

    il costo medio delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

    f)

    ove possibile, il costo medio delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale.

    Motivazione

    Le informazioni legate ai costi del rapporto ambientale fanno parte dei dati protetti: non sempre, quindi, sarà possibile fornire il costo medio del rapporto ambientale.

    Emendamento 9

    Articolo 3 della direttiva VIA

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell'impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente direttiva.

    I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell'articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell'impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, o per i quali non è stato eseguito un rapporto ambientale ai sensi dell'articolo 5, oppure che non sono ancora stati resi pubblici sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente direttiva.

    Motivazione

    Ai sensi dell'articolo 3, un progetto per il quale la valutazione d'impatto ambientale non sia stata conclusa prima del termine ultimo prescritto per l'attuazione delle modifiche proposte alla direttiva VIA è sempre soggetto, a prescindere dal suo stato di avanzamento, alle norme della direttiva modificata. In numerosi casi, questa disposizione transitoria comporterebbe una ripetizione di determinate fasi della procedura, e dunque costi considerevoli per i committenti e per le autorità: un effetto, questo, che sarebbe sproporzionato, dato che si tratta di progetti per i quali l'obbligo di effettuare una VIA non è affatto nuovo, ma esisteva già prima. Il regime transitorio di cui all'articolo 3 della direttiva proposta dovrebbe pertanto essere concepito in modo tale da permettere che le VIA pervenute a uno stadio avanzato della procedura siano portate a termine conformemente alle norme dalla direttiva VIA oggi in vigore.

    Bruxelles, 30 maggio 2013

    Il presidente del Comitato delle regioni

    Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


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