EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR0065

Parere del Comitato delle regioni «Proposte legislative sulla riforma della politica agricola comune e di sviluppo rurale dopo il 2013»

GU C 225 del 27.7.2012, p. 174–199 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/174


Parere del Comitato delle regioni «Proposte legislative sulla riforma della politica agricola comune e di sviluppo rurale dopo il 2013»

2012/C 225/14

Il COMITATO DELLE REGIONI

considera le proposte della Commissione ancora troppo distanti da quelle che configurerebbero una riforma profonda della politica agricola comune, che è però indispensabile per la salvaguardia dell'agricoltura europea e dei territori rurali;

reputa che la Commissione abbia commesso un errore strategico concentrandosi sulla gestione a posteriori delle crisi a scapito di una regolamentazione dei mercati a monte;

chiede alla Commissione di impegnarsi a rivedere la proposta di eliminazione dei diversi sistemi di quote;

ritiene che sia essenziale ristabilire l'equilibrio di forze a favore dei produttori all'interno della filiera alimentare;

reputa che sia di vitale importanza procedere a una revisione della politica commerciale dell'Unione europea per il settore agricolo;

considera essenziale riequilibrare gli aiuti, ma reputa che la proposta della Commissione non sia sufficiente a garantire un trasferimento di competitività alle aziende piccole e medie:

chiede alla Commissione di abbassare le soglie di degressività a partire da 100 000 euro di aiuti, con un massimale di 200 000 euro per azienda;

chiede che la piena convergenza a livello europeo sia oggetto di un calendario previsionale;

chiede che gli Stati membri possano utilizzare il dispositivo a favore delle zone soggette a vincoli naturali e specifici per una quota pari al 10 % del massimale nazionale;

ritiene essenziale, da un lato, riservare risorse adeguate a titolo del FEASR per lo sviluppo delle infrastrutture locali nelle aree rurali e, dall'altro, garantire ai comuni rurali un accesso ai fondi della politica di coesione, a titolo del FESR, nel quadro di una politica globale di sviluppo rurale;

raccomanda un'applicazione più estesa del principio di sussidiarietà nell'ambito della riforma, per garantire più flessibilità agli Stati membri e alle regioni;

auspica che la possibilità di introdurre il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente possa dar luogo alla creazione di contratti territoriali stipulati congiuntamente dagli enti regionali e da gruppi di agricoltori;

chiede che i rappresentanti dei territori rurali siano pienamente coinvolti nell'elaborazione dei contratti di partenariato.

Relatore

René SOUCHON (FR/PSE), presidente del Consiglio regionale dell'Alvernia

Testi di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - COM(2011) 625 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

COM(2011) 626 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

COM(2011) 627 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune

COM(2011) 628 final

Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli

COM(2011) 629 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

COM(2011) 630 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori

COM(2011) 631 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Priorità della PAC

1.

approva gli obiettivi fissati dalla Commissione europea per la futura politica agricola comune in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, sicurezza alimentare, presenza dell'agricoltura in tutti i territori europei, sviluppo regionale equilibrato, competitività dell'agricoltura europea nel suo insieme e semplificazione della PAC;

2.

considera tuttavia le proposte della Commissione ancora troppo distanti da quelle che configurerebbero una riforma profonda della politica agricola comune, che è però indispensabile per la salvaguardia dell'agricoltura europea e dei territori rurali e che deve ispirarsi alle esigenze delle imprese agricole europee sulla scorta di quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), garantendo altresì la parità di trattamento di tutti gli agricoltori europei;

3.

ritiene che la politica agricola comune, come previsto dal TFUE, debba fare in modo che la popolazione agricola abbia un tenore di vita equo rispetto al resto della società. Tale obiettivo deve essere accompagnato da misure di stabilizzazione dei mercati, volte a garantire prezzi regolari ai produttori e al tempo stesso prezzi ragionevoli ai consumatori;

4.

considera essenziale riequilibrare gli aiuti, ma reputa che la proposta della Commissione non sia sufficiente a garantire un trasferimento di competitività alle aziende piccole e medie, alle aree soggette a vincoli naturali, alle regioni insulari, nonché a talune filiere in difficoltà, e auspica che vengano presi in considerazione altri criteri per assicurare questo riequilibrio, in particolare l'occupazione;

5.

raccomanda un'applicazione più estesa del principio di sussidiarietà nell'ambito della riforma, per garantire più flessibilità agli Stati membri e alle regioni;

6.

reputa particolarmente importante snellire le regole amministrative di attuazione della PAC per gli agricoltori, purché tale semplificazione non si traduca in un'eccessiva standardizzazione dei criteri di cui occorre tener conto, cosa che andrebbe a detrimento delle specificità locali e regionali;

7.

giudica fondamentale che la politica agricola comune consenta di promuovere in maggiore misura la qualità dei prodotti agricoli, in particolare quelli recanti il marchio ufficiale di qualità. Sollecita pertanto la Commissione europea a migliorare l'articolazione tra la politica agricola comune e la politica della qualità.

Regolamentazione dei mercati

8.

ritiene che le misure di regolamentazione dei mercati proposte dalla Commissione siano deludenti e rappresentino un innegabile passo indietro nell'evoluzione della politica agricola comune. Mentre la stabilizzazione dei mercati è sancita dal Trattato di Lisbona, la Commissione non propone alcun meccanismo efficace di controllo pubblico della produzione;

9.

reputa che la Commissione abbia commesso un errore strategico concentrandosi sulla gestione a posteriori delle crisi a scapito di una regolamentazione a monte che consentirebbe invece di contrastare in modo efficace e con costi minori la volatilità dei prezzi;

10.

chiede alla Commissione, una volta esaminate le nuove valutazioni di impatto, di impegnarsi a rivedere la proposta di eliminazione dei diversi sistemi di quote e diritti di produzione (zucchero, latte e diritti di impianto di vigneti), soprattutto in relazione alle zone svantaggiate e nello specifico le zone di montagna;

11.

invita la Commissione a mantenere i meccanismi di preferenza comunitaria (1) e a privilegiare i dispositivi di intervento e di ammasso (pubblico e privato);

12.

ritiene che, per realizzare l'obiettivo della sicurezza alimentare fissato dalla Commissione per la prossima politica agricola comune, sia essenziale ristabilire l'equilibrio di forze a favore dei produttori all'interno della filiera alimentare;

13.

reputa che sia di vitale importanza procedere a una revisione della politica commerciale dell'Unione europea per il settore agricolo, il quale non dovrebbe diventare moneta di scambio a unico beneficio dello sviluppo delle esportazioni verso i paesi terzi nei settori dell'industria e dei servizi;

14.

giudica che la dotazione di 2,5 miliardi di euro del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sia insufficiente a rispondere alle conseguenze che produrrebbero gli accordi commerciali nel settore agricolo. Lo scopo del Fondo, infatti, non è ammortizzare l'impatto prevedibile di tali accordi commerciali bilaterali in corso di negoziazione.

Convergenza

15.

ritiene che gli enti locali e regionali, nel rispetto del quadro istituzionale di ciascuno Stato membro, siano pienamente legittimati a partecipare all'attuazione della PAC nel quadro del primo pilastro, poiché il coinvolgimento del livello regionale può fornire un migliore orientamento degli aiuti in funzione delle specificità dell'agricoltura sotto il profilo sociale, ambientale, agronomico e territoriale, garantendo così una migliore efficienza nell'impiego dei fondi;

16.

esprime compiacimento per l'abbandono, nelle proposte della Commissione, dei riferimenti storici che creavano un sistema di ripartizione disuguale e ingiusto degli aiuti tra gli agricoltori;

17.

ritiene tuttavia che la distribuzione degli aiuti proposta dalla Commissione rimanga ancora troppo squilibrata per quanto riguarda i nuovi Stati membri, specialmente i paesi baltici che ricevono il volume più basso di pagamenti diretti dell'Unione europea, e si rammarica che la Commissione non specifichi i termini per la convergenza tra gli Stati membri. Le condizioni e il calendario connessi dovranno tenere conto dei costi di produzione in ciascuno Stato membro;

18.

auspica che la convergenza dei pagamenti di base all'interno di ciascuno Stato membro avvenga in modo graduale, ma in tempi ragionevoli, tenendo conto anche delle diverse situazioni di partenza degli Stati membri, e che la piena convergenza a livello europeo sia oggetto di un calendario previsionale.

Degressività e livellamento del pagamento

19.

chiede alla Commissione di abbassare le soglie di degressività a partire da 100 000 euro di aiuti, con un massimale di 200 000 euro per azienda, detraendo gli stipendi effettivamente corrisposti e dichiarati, compresa la remunerazione del lavoro dell'imprenditore;

20.

chiede alla Commissione che i fondi derivanti da questa degressività possano essere destinati alle misure e alle azioni che ogni Stato membro stabilisce per il proprio territorio.

Accoppiamento

21.

ritiene che il mantenimento dell'accoppiamento degli aiuti per determinati prodotti o per un certo numero di regioni fragili sia essenziale al fine di conservare un livello soddisfacente di produzione e creazione di valore;

22.

chiede alla Commissione di fare in modo che gli Stati membri possano concedere agli agricoltori gli aiuti accoppiati, determinando essi stessi quali sono i settori agricoli che fanno fronte a difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali; invita inoltre la Commissione a rafforzare i dispositivi di accoppiamento nelle aree soggette a vincoli naturali, nelle zone insulari e nelle regioni ultraperiferiche, tenendo conto, oltre alle produzioni già menzionate nella proposta di regolamento, delle produzioni agricole destinate a filiere contraddistinte da marchi ufficiali di qualità, compresa l'agricoltura biologica;

23.

valuta che per dare corpo alle strategie europee di stabilizzazione dei mercati agricoli, senza creare artificiosi sistemi di sostegno nell'ambito del II pilastro, sia opportuno attivare delle misure per la gestione dei rischi da eliminare dallo sviluppo rurale.

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

24.

ritiene necessario il cambiamento del modello produttivo dell'agricoltura europea voluto dalla Commissione nel quadro dell'ecologizzazione, ma reputa che l'eccessiva rigidità dell'elenco delle misure proposte a tal fine non consenta di applicare soluzioni su misura a livello regionale/locale e di contribuire in maniera ottimale alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020;

25.

reputa che l'evoluzione verso modi di produzione sostenibili per l'agricoltura europea e il suo adeguamento ai cambiamenti climatici debbano essere accompagnati da un maggiore sostegno a favore di tecniche agronomiche innovative. L'impegno dell'Unione europea a favore di un'economia sostenibile innovativa richiede una maggiore sinergia tra la politica agricola, quella della pesca, quella in materia di clima ed energia, quella regionale e quella della ricerca. In questo contesto il CdR sottolinea l'importanza della ricerca nel settore alimentare e il potenziale offerto dalle applicazioni innovative in campo biotecnologico;

26.

giudica che le misure proposte dalla Commissione siano inadeguate poiché troppo generali, e chiede pertanto una maggiore sussidiarietà affinché l'attuazione di tali misure avvenga il più vicino possibile alle realtà agronomiche, ambientali e socioeconomiche locali, affidando agli enti locali e regionali l'iniziativa e la gestione di misure agroambientali mirate e consentendo loro di creare contratti territoriali da sottoscrivere congiuntamente con gli agricoltori o i loro rappresentanti. Ritiene, inoltre, che occorra creare condizioni di accesso per tutte le aziende, attraverso un'ampia revisione delle tipologie di intervento attivabili;

27.

reputa che gli agricoltori che hanno ottenuto una certificazione agroambientale riconosciuta dagli Stati membri debbano poter beneficiare a pieno titolo dei sostegni erogati nel quadro dell'ecologizzazione, a condizione che i disciplinari relativi a queste procedure siano rigorosi e siano oggetto di un riconoscimento ufficiale da parte della Commissione europea, al fine di garantire una base di requisiti minimi equivalente in tutti gli Stati membri;

28.

ritiene che la destinazione di una quota del 7 % per azienda dei terreni agricoli, resi improduttivi, ad aree di interesse ecologico, possa sembrare elevata in alcuni casi; chiede alla Commissione di introdurre un certo grado di flessibilità e auspica che sia lasciato alle regioni il compito di definire le modalità di attuazione in funzione delle specificità locali, ivi compresa la possibilità di includere le zone di pascolo permanente;

29.

chiede alla Commissione di proporre, attraverso strumenti adeguati, l'istituzione di un «piano in materia di proteine» su scala europea volto a favorire la promozione di colture oleoproteaginose e leguminose, al fine di garantire agli allevamenti europei l'autonomia nel settore delle proteine, ridurre l'uso di fertilizzanti azotati di sintesi e migliorare la fertilità dei suoli;

30.

chiede alla Commissione che venga modificata la definizione di prato permanente che figura nella proposta e sia mantenuta quella della situazione attuale, senza che l'erba debba essere predominante.

Zone soggette a vincoli naturali

31.

chiede che il dispositivo a favore delle zone soggette a vincoli naturali e specifici sia reso obbligatorio per tutti gli Stati membri. Tale dispositivo costituirebbe pertanto un terzo livello di aiuti a sé stante, complementare al pagamento di base e al sostegno all'ecologizzazione;

32.

chiede che gli Stati membri possano utilizzare il dispositivo a favore delle zone soggette a vincoli naturali e specifici per una quota pari al 10 % del massimale nazionale annuo;

33.

chiede che la definizione di zona soggetta a vincoli naturali e specifici sia estesa per comprendervi criteri di coesione territoriale e di assetto del territorio in modo da tenere conto dell'isolamento o delle difficoltà di accesso alle infrastrutture, della fragilità degli ecosistemi, in conformità con le raccomandazioni formulate in passato dal Comitato delle regioni (2).

Avviamento di attività agricole

34.

ritiene che la proposta della Commissione, che prevede un aiuto specifico, complementare ai pagamenti di base, destinato ai giovani agricoltori, vada nella giusta direzione, ma reputa che sia insufficiente e che debba rappresentare una misura facoltativa;

35.

chiede alla Commissione di dar prova di maggiore dinamismo nel favorire l'avviamento di attività agricole;

36.

ritiene che il problema dell'avviamento di un'attività agricola sia principalmente legato a difficoltà di accesso alla terra e al credito bancario, e sollecita pertanto a incoraggiare gli Stati membri a istituire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dispositivi di garanzia fondiaria e bancaria.

Agricoltori in attività e piccole aziende agricole

37.

chiede alla Commissione di definire con maggiore precisione la nozione di «agricoltore attivo» al fine di impedire che i pagamenti diretti siano accordati a persone fisiche o giuridiche che non partecipano alla gestione e al lavoro di un'azienda agricola;

38.

giudica pertinente la proposta della Commissione di riconoscere uno status specifico di piccolo agricoltore in quanto l'agricoltura rappresenta una quota molto significativa dell'occupazione rurale in diversi paesi dell'Unione europea, e ritiene che questo regime contribuisca a semplificare la politica agricola comune, ma auspica che la soglia minima di sostegno sia portata a 1 000 euro.

Sviluppo rurale

39.

accoglie con favore la proposta di un quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali, tra cui il FEASR;

40.

è dell'avviso che l'introduzione del quadro strategico comune possa rappresentare un'opportunità affinché la suddivisione delle zone applicata in materia di politica di coesione venga estesa alla politica di sviluppo rurale. Poiché una simile estensione favorirebbe una migliore armonizzazione dei livelli di cofinanziamento, chiede alla Commissione di valutare le conseguenze di un'eventuale applicazione della suddetta suddivisione delle zone alla politica di sviluppo rurale;

41.

reputa che la volontà della Commissione di integrare lo sviluppo rurale nella strategia Europa 2020 e di inserirlo nel nuovo quadro strategico comune insieme con il FESR, l'FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP offra l'opportunità di uno sviluppo armonico e integrato delle aree rurali. In alcuni Stati membri dell'Unione europea «area rurale» non è sinonimo di «agricoltura», visto che le aree rurali possono essere occupate anche da piccole imprese e abitazioni;

42.

ritiene quindi essenziale, da un lato, riservare risorse adeguate a titolo del FEASR per lo sviluppo delle infrastrutture locali nelle aree rurali e, dall'altro, garantire ai comuni rurali un accesso ai fondi della politica di coesione, a titolo del FESR, nel quadro di una politica globale di sviluppo rurale;

43.

è dell'avviso che, per definire le zone svantaggiate, sia opportuno basarsi su criteri obiettivi, comuni e comparabili a livello dell'Unione europea. Ritiene che, a tal fine, ci si debba basare sulla nuova definizione delle zone svantaggiate, che deve tuttavia essere estesa ad altri criteri per rispondere alle esigenze e alle specificità dei territori rurali su scala europea;

44.

osserva che le sei priorità indicate non sono in stretta relazione né tra loro né con gli undici obiettivi tematici del regolamento sulle disposizioni comuni e che questa nuova architettura non corrisponde a quella a quattro assi del regolamento in vigore, né agevola l'approccio integrato con gli altri fondi previsto dal quadro strategico comune;

45.

chiede pertanto alla Commissione di definire una strategia europea per lo sviluppo rurale, adattabile a livello regionale da ciascuno Stato membro nel quadro dei contratti di partenariato;

46.

sostiene la possibilità di un trasferimento pari fino al 10 % delle risorse dal primo al secondo pilastro;

47.

si compiace che il nuovo regolamento, recante disposizioni comuni, stabilisca norme comuni applicabili al FEASR, al FESR, all'FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, e ritiene si tratti di un importante progresso poiché consente di applicare approcci territoriali integrati in maniera congiunta in tutti questi fondi;

48.

ritiene fondamentale che il regolamento sullo sviluppo rurale contribuisca allo sviluppo dell'occupazione non agricola nelle zone rurali, ma considera altrettanto essenziale che nell'insieme dei fondi strutturali si tenga conto delle problematiche rurali ed esprime preoccupazione per l'evoluzione del sostegno che l'Unione europea concede alle aree rurali che non sono menzionate nel nuovo regolamento FESR;

49.

giudica inopportuno prevedere un meccanismo di gestione del rischio nello sviluppo rurale e chiede pertanto alla Commissione di cancellare tale misura dal regolamento privilegiando invece misure di regolamentazione del primo pilastro;

50.

apprezza in modo particolare il fatto che le disposizioni dell'iniziativa Leader siano state estese in modo da coprire anche gli altri fondi attraverso una nuova disposizione relativa allo sviluppo locale guidato dagli attori locali che garantirà l'attuazione integrata delle strategie di sviluppo locale e si appoggerà sui fondi più adeguati;

51.

richiama l'attenzione sul ruolo particolare che svolgono gli agricoltori e le aree rurali nelle zone periurbane per quanto riguarda la promozione di soluzioni in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e ritiene che le zone agricole periurbane presentino dei punti di forza e dei vincoli specifici che giustificano l'attuazione di sottoprogrammi tematici nel quadro del secondo pilastro.

Governance

52.

giudica essenziale attribuire agli enti locali e regionali, in quanto cofinanziatori, un ruolo centrale in partenariato con le autorità di gestione nell'attuazione del regolamento sullo sviluppo rurale, ritenendo che, nel quadro dell'impiego dei fondi europei, un approccio di progetto locale e regionale sia più efficace ed efficiente;

53.

considera la creazione di un quadro di governance multilivello - europeo, nazionale, regionale - come una condizione indispensabile per una rifondazione riuscita della politica agricola comune dopo il 2013;

54.

chiede che i rappresentanti dei territori rurali siano pienamente coinvolti nell'elaborazione dei contratti di partenariato;

55.

ritiene che la possibilità di istituire sottoprogrammi per zone specifiche, come quelle di montagna e le regioni insulari, o per settori specifici sia una proposta interessante, ma che potrà apportare un valore aggiunto reale soltanto se tali sottoprogrammi saranno congiuntamente previsti anche nei regolamenti dei fondi strutturali, per estendere il ventaglio degli interventi di sviluppo territoriale a tutti gli strumenti di finanziamento europei, e se tali sottoprogrammi saranno accompagnati dagli enti locali e regionali;

56.

chiede che un rappresentante degli enti locali e regionali faccia parte del Comitato per lo sviluppo rurale che affiancherà la Commissione nella procedura di adozione di atti delegati. Più in generale, raccomanda una revisione della composizione dei gruppi consultivi della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, al fine di rendere questi gruppi più rappresentativi del mondo rurale.

Bilancio

57.

ritiene che per il periodo 2014-2020, vada confermato in termini reali il bilancio di 435,6 miliardi di euro previsto nel quadro finanziario pluriennale per la PAC, in quanto politica integrata, tanto per il «primo pilastro» quanto per il «secondo pilastro», viste le importanti sfide a cui il settore agroalimentare sarà posto di fronte negli anni futuri;

58.

esprime tuttavia preoccupazione per il contesto di crisi del debito pubblico su scala europea e per le minacce conseguenti che potrebbero pesare sul bilancio della futura politica agricola comune, e ritiene ancor più necessario assegnare alla futura PAC finanziamenti ambiziosi.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

COM(2011) 626 final

Emendamento 1

Modifica dell'articolo 21, par. 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti originari dell'Unione.

Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo,

Motivazione

Lo scopo è applicare il sistema di preferenza comunitaria per favorire le produzioni dell'UE rispetto ai prodotti provenienti da paesi terzi.

Emendamento 2

Nuovo punto prima dell'articolo 101

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Motivazione

Diverse perizie tendono a dimostrare che l'abbandono dei diritti di impianto (Studio sugli impatti socioeconomici e territoriali della liberalizzazione dei diritti di impianto in viticoltura, Studio AREV – MOISA, marzo 2012) e delle quote si traduce in una concentrazione della produzione in determinate aree, con una serie di conseguenze economiche, territoriali e ambientali non valutate appieno dalla Commissione.

Emendamento 3

Modifica dell'articolo 108, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Organizzazioni interprofessionali

1.   Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che:

a)

sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti di uno o più settori;

b)

sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

c)

perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale;

ii)

contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

iv)

valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti;

v)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per razionalizzare, migliorare e orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;

vi)

ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e di altri fattori di produzione e garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

vii)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

viii)

valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni di origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix)

promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

x)

incoraggiare il consumo sano dei prodotti e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xi)

realizzare azioni promozionali, in particolare nei paesi terzi.

Organizzazioni interprofessionali

1.   Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che:

a)

sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti di uno o più settori;

b)

sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

c)

perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale o nazionale;

ii)

contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

iv)

valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti;

v)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per razionalizzare, migliorare e orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;

vi)

ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e di altri fattori di produzione e garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

vii)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

viii)

valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni di origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix)

promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

x)

incoraggiare il consumo sano dei prodotti e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xi)

realizzare azioni promozionali.

Motivazione

È indispensabile che il mercato disponga di un riferimento in materia di prezzi basato su fattori differenti, anche se ovviamente l'utilizzo di tale riferimento non deve essere obbligatorio. La promozione dei prodotti agricoli di origine comunitaria non dovrebbe essere prioritariamente realizzata nei paesi terzi, in quanto è fondamentale realizzarla anche nel mercato interno, visto che i prodotti importati da paesi terzi esercitano una pressione proprio sul mercato interno.

Emendamento 4

Modifica dell'articolo 112

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, nei settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame riguardanti misure intese a:

a)

migliorare la qualità;

b)

promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c)

agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;

d)

consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità misure intese a:

a)

migliorare la qualità;

b)

promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c)

agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;

d)

consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Motivazione

È necessario che la regolamentazione dell'UE consenta l'utilizzo di tutti gli strumenti possibili affinché tutti i settori siano oggetto di queste misure, dato che le questioni in esame interessano tutti i settori - non soltanto una parte di essi - e tali questioni riguardano fondamentalmente le funzioni delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, oltre alle organizzazioni interprofessionali di qualsiasi settore.

Emendamento 5

Modifica dell'articolo 117

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali

1.   Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti agricoli possono essere subordinate alla presentazione di un titolo, tenendo conto della necessità di tali titoli per la gestione dei relativi mercati e, in particolare, per il controllo degli scambi dei prodotti medesimi.

2.   I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e fatte salve le misure adottate per l'applicazione del presente capo.

3.   I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Norme generali

1.   Fatti salvi i casi in cui i titoli di importazione o di esportazione sono richiesti a norma del presente regolamento, le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti agricoli possono essere subordinate alla presentazione di un titolo, tenendo conto della necessità di tali titoli per la gestione dei relativi mercati e, in particolare, per il controllo degli scambi dei prodotti medesimi.

2.   I titoli sono rilasciati dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, salvo diversa disposizione di un atto adottato in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato e fatte salve le misure adottate per l'applicazione del presente capo.

3.   I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

4.   

Motivazione

Le norme di qualità devono rappresentare le condizioni imposte ai prodotti europei destinati alla commercializzazione e per tale motivo tali norme devono prendere in considerazione le condizioni di sicurezza alimentare, la tracciabilità e tutti gli aspetti legati non solo alle questioni sanitarie, fitosanitarie e ambientali, ma anche al benessere degli animali, che sono di legge per i produttori dell'UE. Queste norme vanno applicate anche nel quadro delle relazioni esterne dell'UE, in particolare negli accordi con paesi terzi.

Emendamento 6

Modifica dell'articolo 131

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Misure di salvaguardia

1.   La Commissione adotta misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (3) e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (4).

2.   Salvo disposizione contraria contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare o modificare le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Misure di salvaguardia

1.   La Commissione adotta misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente al regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (3) e al regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (4).

2.   Salvo disposizione contraria contenuta in qualsiasi altro atto del Parlamento europeo e del Consiglio e in qualsiasi altro atto del Consiglio, le misure di salvaguardia avverso le importazioni nell'Unione previste in accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato sono adottate dalla Commissione in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.

3.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Ove riceva una richiesta da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo, mediante atti di esecuzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

Le misure adottate sono comunicate immediatamente agli Stati membri e si applicano con effetto immediato.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare o modificare le misure unionali di salvaguardia adottate in virtù del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Per motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 3.

   

Motivazione

Bisogna stabilire procedure snelle di controllo alle frontiere dell'UE che permettano di individuare e di impedire in tempi rapidi le importazioni di prodotti agricoli che possano entrare in concorrenza sleale con le produzioni dell'UE o generare squilibri nel mercato interno.

Emendamento 7

Modifica dell'articolo 144

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 144

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

1.   L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 143, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del presente regolamento nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la concorrenza sia in questo modo eliminata o siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

2.   Dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriate, la Commissione ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare mediante atti di esecuzione, attraverso l'adozione di una decisione che deve essere pubblicata, quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un'impresa o di un'associazione di imprese interessata.

3.   La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Articolo 144

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

1.   L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 143, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica

agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del presente regolamento nella misura in cui, senza che ne derivi l'obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la concorrenza sia in questo modo eliminata o siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato

2.   Dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriate, la Commissione ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare mediante atti di esecuzione, attraverso l'adozione di una decisione che deve essere pubblicata, quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un'impresa o di un'associazione di imprese interessata.

3.   La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Motivazione

I rapporti e le trattative contrattuali durante la prima fase della filiera alimentare devono rappresentare un'eccezione alle norme in materia di concorrenza, in particolare tenuto conto del fatto che la stessa OCM unica regola il settore caseario e quello ortofrutticolo (quest'ultimo per effetto delle modifiche apportate ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 105 del documento COM 626 final). Riteniamo che questa eccezione sia perfettamente compatibile, tenuto conto delle possibilità di deroga incluse nel paragrafo 3 dell'articolo 101 del Trattato e delle garanzie previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 144 modificato. D'altro canto, bisogna permettere che in determinate condizioni possano essere stabiliti riferimenti ai prezzi di mercato di cui tenere conto nel processo di commercializzazione. Tali riferimenti dovrebbero prendere in considerazione i costi di produzione, l'offerta, la domanda, l'andamento dei prezzi e altri fattori storici, strutturali o congiunturali che influiscono sui prezzi. Tali riferimenti non vengono introdotti per imporre condizioni, ma affinché siano presi in considerazione dagli operatori quando essi devono prendere decisioni al momento dell'acquisto e/o della vendita.

Emendamento 8

Modifica dell'articolo 155, par. 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.

Motivazione

Riteniamo necessario che i programmi di lotta, prevenzione ed eliminazione delle malattie animali riconosciute che sono comprese in programmi degli Stati membri ricevano lo stesso trattamento delle misure contro l'afta epizootica e, quindi, beneficino di un finanziamento dell'UE pari al 60 %.

COM(2011) 625 final

Emendamento 9

Modifica dell'articolo 9, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una delle seguenti condizioni:

(a)

se l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure

(b)

se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una delle seguenti condizioni:

(a)

se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 10

Modifica dell'articolo 11, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

L'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente regolamento in un dato anno civile è ridotto come segue:

L'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del presente regolamento in un dato anno civile è ridotto come segue:

Motivazione

Poiché i pagamenti a sostegno delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono legati all'atto di produzione, la loro presa in considerazione nelle misure di degressività e di livellamento del pagamento è giustificata anche dall'esigenza di ripartire gli aiuti in modo più equo.

Emendamento 11

Modifica dell'articolo 14, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Flessibilità tra i pilastri

Anteriormente al 1o agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino al 10 % dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro la data riportata nel comma medesimo.

La percentuale comunicata a norma del secondo comma rimane la stessa per gli anni di cui al primo comma.

Flessibilità tra i pilastri

Anteriormente al 1o agosto 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale, finanziate dal FEASR a norma del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale], fino al 10 % dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2014 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento.

Motivazione

In caso di destinazione di risorse allo sviluppo rurale ha senso prevederne la distribuzione secondo i criteri di riparto stabiliti sul secondo pilastro. È utile prevedere una flessibilità al sistema. Per esempio se si stabilisce un'area regionale 'pianura lombarda' con un plafond nazionale, potrebbe essere interessante per le regioni che ne fanno parte mettere una quota di risorse sui rispettivi programmi di sviluppo rurale per fare le politiche di settore.

Emendamento 12

Modifica dell'articolo 22, par. 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 2 utilizzano la parte del massimale rimasta dopo l'applicazione di tale paragrafo per aumentare il valore dei diritti all'aiuto nei casi in cui il valore complessivo dei diritti all'aiuto detenuti da un agricoltore nell'ambito del regime di pagamento di base, calcolato in applicazione del paragrafo 2, sia inferiore al valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009. A tal fine, il valore unitario nazionale o regionale di ciascuno dei diritti all'aiuto dell'agricoltore interessato è aumentato di una quota della differenza tra il valore complessivo dei diritti all'aiuto previsti dal regime di pagamento di base, calcolato in base al paragrafo 2, e il valore complessivo dei diritti all'aiuto, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore il 31 dicembre 2013 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009.

Nel calcolare tale aumento uno Stato membro può tenere conto anche del sostegno concesso nell'anno civile 2013 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, purché detto Stato membro abbia deciso di non applicare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento ai settori pertinenti.

Ai fini del primo comma, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto il 31 dicembre 2013 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

Motivazione

Modifica articolo 22, comma 3 (ultimo paragrafo). In fase di fissazione titoli 2014 ci saranno i meccanismi per trasferire i titoli da chi ha smesso a chi è attivo. La data del 31 dicembre potrebbe prestarsi a frodi. È opportuno stabilire la detenzione dei titoli sulla base del portafoglio titoli utilizzato per il pagamento della domanda unica 2013.

Emendamento 13

Modifica dell'articolo 22, par. 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, hanno un valore unitario uniforme.

Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un dato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 20, di una data regione, hanno un valore unitario uniforme.

Motivazione

La Commissione propone una convergenza all'interno degli Stati membri, ma non precisa alcuna scadenza né alcuna modalità per una convergenza tra gli Stati membri.

Emendamento 14

Nuovo punto prima dell'articolo 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Emendamento 15

Nuovo punto prima dell'articolo 29

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

 

Emendamento 16

Modifica dell'articolo 29, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali

1.   Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 sono tenuti ad applicare, sui loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

(a)

avere almeno tre colture diverse sulle loro superfici a seminativo se queste ultime occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno;

(b)

mantenere il prato permanente esistente nella loro azienda e

(c)

avere un'area di interesse ecologico sulla loro superficie agricola.

Norme generali

1.   Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 sono tenuti ad applicare, sui loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

(a)

avere almeno tre colture diverse sulle loro superfici a seminativo se queste ultime occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno;

(b)

mantenere il prato permanente esistente nella loro azienda e

(c)

avere un'area di interesse ecologico sulla loro superficie agricola.

   

Emendamento 17

Modifica dell'articolo 29, par. 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Emendamento 18

Modifica dell'articolo 30

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Diversificazione delle colture

1.   Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. Nessuna di queste tre colture copre meno del 5 % e quella principale non supera il 70 % della superficie a seminativo.

2.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di «coltura» e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

Diversificazione delle colture

1.   Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. Nessuna di queste tre colture copre meno del 5 % e quella principale non supera il 70 % della superficie a seminativo.

2.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 55, per stabilire la definizione di «coltura» e le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

   

Emendamento 19

Modifica dell'articolo 32, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7 % dei loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ed escluse le superfici a prato permanente, sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

Gli agricoltori provvedono affinché almeno il 7 % dei loro ettari ammissibili sia costituito da aree di interesse ecologico come terreni lasciati a riposo, terrazze, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone e superfici oggetto di imboschimento .

Motivazione

Dal punto di vista agronomico e ambientale, le dimensioni dell'azienda non costituiscono un dato pertinente per fissare la percentuale di superfici di interesse ecologico e risulta vincolante per gli agricoltori. Tale percentuale deve essere fissata in riferimento a un gruppo di aziende o di piccole regioni agricole, grazie a un dispositivo di messa in comune che consenta di giungere a un tasso globale medio.

Emendamento 20

Modifica dell'articolo 33, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 33

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

Articolo 33

Disposizioni finanziarie

1.   Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

   

Motivazione

Prevedere livelli finanziari di greening diversi consente maggiore flessibilità e sussidiarietà applicativa.

Emendamento 21

Modifica dell'articolo 34

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento di cui al paragrafo 1 per tutte le zone contemplate dal medesimo paragrafo oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune delle zone di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].

3.   Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato.

4.   Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

5.   Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento di cui al presente capo a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo.

In tal caso gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche che costituiscono vincoli naturali e le condizioni agronomiche.

Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Il pagamento a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del terzo comma per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Norme generali

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento di cui al paragrafo 1 per tutte le zone contemplate dal medesimo paragrafo oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune delle zone di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale].

3.   Fatti salvi il paragrafo 2 e l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione progressiva e il livellamento, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 e le riduzioni ed esclusioni imposte a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC], il pagamento di cui al paragrafo 1 è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo ed è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato.

4.   Il pagamento per ettaro di cui al paragrafo 1 è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 35 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

    Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento di cui al presente capo a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo.

In tal caso gli Stati membri definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche che costituiscono vincoli naturali e le condizioni agronomiche.

Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. Il pagamento a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del terzo comma per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che sono situati nelle zone alle quali gli Stati membri hanno deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Motivazione

Permette l'applicazione regionalizzata se si applica ai sensi dell'articolo 20.

Emendamento 22

Modifica dell'articolo 35, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 34, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o agosto 2013, di utilizzare fino al 5 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

Per finanziare il pagamento di cui all'articolo 34, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1o agosto 2013, di utilizzare fino al del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

Motivazione

Il sostegno alle zone svantaggiate per il periodo 2007-2013 ammonta a 12,6 miliardi di euro. Raddoppiare la dotazione proposta, per una quota pari al 10 % delle dotazioni nazionali (cioè 31,7 miliardi di euro) consentirebbe un riequilibrio sostanziale a favore delle zone svantaggiate o di quelle soggette a vincoli naturali.

Emendamento 23

Modifica dell'articolo 36, par. 1 e 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.

2.   Ai fini del presente capo, per «giovane agricoltore» si intende:

(a)

una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC] e

(b)

che non ha compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

1.   Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1.

2.   Ai fini del presente capo, per «» si intende

una persona fisica che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. […] [regolamento orizzontale sulla PAC]

Emendamento 24

Modifica dell'articolo 38, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo. Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

(…)

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

(…)

Motivazione

L'accoppiamento degli aiuti è necessario dal punto di vista economico e territoriale al fine di garantire i livelli di produzione delle filiere interessate.

Emendamento 25

Modifica dell'articolo 38, par. 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.   Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.

4.   Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.

Motivazione

L'accoppiamento degli aiuti è necessario dal punto di vista economico e territoriale al fine di garantire i livelli di produzione delle zone interessate.

Emendamento 26

Modifica dell'articolo 38, par. 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo.

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

2.   Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente in settori o in regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali.

3.   In deroga al paragrafo 2, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detenevano diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non hanno ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

4.   Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.

5.   Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

6.   Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure politiche dell'Unione.

7.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:

(a)

le condizioni per la concessione del sostegno di cui al presente capo;

(b)

norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

Norme generali

1.   Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo.

Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

2.   Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente in settori o in regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e rivestono particolare importanza per ragioni economiche e/o sociali e/o ambientali.

3.   In deroga al paragrafo 2, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detenevano diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 65, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non hanno ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

4.   Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nelle regioni interessate.

5.   

   Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

.   Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e politiche dell'Unione.

.   È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 55 al fine di stabilire:

(a)

le condizioni per la concessione del sostegno di cui al presente capo;

(b)

norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

Motivazione

Permette l'applicazione regionalizzata se si applica ai sensi dell'articolo 20.

Emendamento 27

Modifica dell'articolo 47

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Norme generali

1.   Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a un regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo, di seguito denominato «regime per i piccoli agricoltori».

2.   I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.

3.   Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

Norme generali

1.   Gli agricoltori che detengono diritti all'aiuto assegnati nel 2014 a norma dell'articolo 21 e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione a un regime semplificato, alle condizioni stabilite nel presente titolo, di seguito denominato «regime per i piccoli agricoltori».

2.   I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.

3.   Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 2.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché non siano corrisposti pagamenti agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, a decorrere dalla data di pubblicazione della proposta della Commissione relativa al presente regolamento, al solo scopo di beneficiare del regime per i piccoli agricoltori. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

   

Motivazione

Permette l'applicazione regionalizzata se si applica ai sensi dell'articolo 20.

Emendamento 28

Modifica dell'articolo 48

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15 ottobre 2014.

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori entro il 15 ottobre 2014 o che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo i rispettivi termini del 2014 e 2016 o quelli selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. […] [regolamento sviluppo rurale] non hanno più diritto a partecipare al regime.

COM(2011) 627 final

Emendamento 29

Modifica dell'articolo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito «la PAC»), della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo, resiliente e rispettoso del clima nell'Unione.

Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri strumenti della politica agricola comune (di seguito «la PAC»), politica di coesione e politica comune della pesca. Esso contribuisce al conseguimento di un maggiore equilibrio territoriale e ambientale e di un settore agricolo innovativo, resiliente e rispettoso del clima nell'Unione.

Motivazione

Nelle proposte della Commissione manca una vera strategia di sviluppo rurale che è necessaria a livello dell'Unione europea. Essa deve essere messa in atto da ogni Stato membro nel quadro dei contratti di partenariato e deve essere fondata sull'esigenza di uno sviluppo territoriale equilibrato.

Emendamento 30

Modifica dell'articolo 5, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(1)   promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;

(b)

rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;

(c)

incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

(1)   promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali;

(b)

rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro;

(c)

incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale;

Motivazione

Questo sforzo a favore della ricerca agricola favorisce una migliore competitività a lungo termine dell'agricoltura europea sul piano sia economico che ecologico, e corrisponde ad un'aspettativa forte tanto degli agricoltori quanto dei cittadini europei, che chiedono alimenti sani e di qualità e desiderano tutelare l'ambiente. Affinché le questioni delle risorse naturali e dei cambiamenti climatici possano essere meglio prese in considerazione, una quota del 10 % destinata all'innovazione equivale a 1,45 miliardi di euro l'anno a livello dell'UE. Per stabilire un confronto, la quota del 30 % stanziata per l'ecologizzazione (greening) nel quadro del primo pilastro equivale a 13,6 miliardi di euro. Per rispondere alle sfide poste dall'ambiente occorrono maggiori attività di ricerca a favore dell'innovazione agricola. Questo sforzo supplementare si rende soprattutto necessario per affrontare il problema dei cambiamenti climatici, i cui effetti determineranno in futuro uno spostamento delle zone di produzione tradizionali.

Emendamento 31

Modifica dell'articolo 5, par. 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

(2)   potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'attività;

(b)

favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;

(2)   potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

incoraggiare la ristrutturazione e delle aziende ;

(b)

favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;

Emendamento 32

Modifica dell'articolo 5, par. 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione;

(b)

stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

(c)

promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

(a)

favorire la diversificazione la creazione di nuove imprese e l'occupazione;

(b)

stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

(c)

promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

.

Emendamento 33

Modifica dell'articolo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Programmi di sviluppo rurale

1.   Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR.

2.   Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.

3.   Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Programmi di sviluppo rurale

1.   Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III, per la cui esecuzione si ricorre al sostegno del FEASR.

2.   Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure una serie di programmi regionali.

3.   Gli Stati membri che presentano programmi regionali possono presentare per approvazione anche una disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza stanziamento di bilancio distinto.

Motivazione

L'emendamento consente di mantenere una programmazione diretta regionale per lo sviluppo rurale ma di poter contemporaneamente applicare alcune misure, quali quelle del pacchetto gestione rischi (articolo 37) a livello nazionale per poterne garantire una maggiore efficacia applicativa dovuta alla necessità di una adeguata consistenza di risorse e di omogenee modalità attuative, non distorsive per la concorrenza. Prevedendo la mutua esclusione delle misure attuate con programmi nazionali e regionali si garantisce altresì alla Commissione la non sovrapposizione degli interventi e dei finanziamenti.

Emendamento 34

Modifica dell'articolo 8, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

1.   Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda:

(a)

i giovani agricoltori;

(b)

le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma;

(c)

le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

(d)

le filiere corte.

Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

1.   Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda:

(a)

i giovani agricoltori;

(b)

le piccole aziende agricole di cui all'articolo 20, paragrafo 2, terzo comma;

(c)

le zone montane di cui all'articolo 33, paragrafo 2;

(d)

le filiere corte

Nell'allegato III figura un elenco indicativo di misure e tipi di interventi di particolare rilevanza per ciascun sottoprogramma tematico.

Emendamento 35

Modifica dell'articolo 21, par. 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, – ove tali piani esistano –, e sono conformi alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato.

Gli investimenti di cui al paragrafo 1 sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base sono conformi alle eventuali strategie di sviluppo locale adottate per il territorio interessato.

Motivazione

Gli investimenti in oggetto devono in ogni caso essere in linea con i piani relativi allo sviluppo degli enti territoriali rurali e ai loro servizi di base, affinché siano garantiti l'impiego efficace degli investimenti stessi e la loro integrazione nello sviluppo degli enti territoriali.

Emendamento 36

Modifica dell'articolo 29, par. 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

Sono concessi pagamenti agro-climatico-ambientali agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori o alle associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi uno o più impegni agro-climatico-ambientali. I pagamenti agro-climatico-ambientali possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

Motivazione

La limitazione degli interventi ai «terreni agricoli» va cancellata, perché può compromettere in modo grave importanti obiettivi ambientali e climatici. Ciò vale ad esempio per l'utilizzo a pascolo di superfici considerate non agricole, o per l'applicazione di misure agro-ambientali a stagni, zone palustri e ripariali.

Emendamento 37

Modifica dell'articolo 46, par. 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

(b)

acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, compreso il software fino a copertura del valore di mercato del bene;

(c)

spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Sono ammissibili unicamente le seguenti voci di spesa:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

(b)

acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature, compreso il software fino a copertura del valore di mercato del bene;

()

spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Emendamento 38

Modifica dell'articolo 64, par. 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

(a)

i criteri oggettivi correlati agli obiettivi di cui all'articolo 4 e

(b)

i risultati ottenuti nel passato.

La Commissione procede, mediante un atto di esecuzione, a una ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell'importo di cui al paragrafo 2 e tenendo conto dello storno di fondi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. DP/2012. Nel procedere alla ripartizione annua la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

(a)

i criteri oggettivi correlati agli obiettivi di cui all'articolo 4

(b)

i risultati ottenuti nel passato

(

Emendamento 39

Modifica dell'articolo 64, par. 6

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

6.   Ai fini dell'assegnazione della riserva di rendimento di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [QSC/2012], le entrate con destinazione specifica riscosse ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. HR/2012 e disponibili per il FEASR vengono aggiunte agli importi di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. [QSC/2012]. Esse sono ripartite tra gli Stati membri proporzionalmente alle rispettive quote del sostegno totale del FEASR.

   

COM(2011) 628 final

Emendamento 40

Modifica dell'articolo 34, par. 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il 4 % del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2 % del contributo del FEASR al relativo programma.

Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo iniziale a titolo di prefinanziamento rappresenta il del contributo del FEASR al programma. Esso può essere frazionato in tre rate al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio. La prima rata rappresenta il 2 % del contributo del FEASR al relativo programma.

Motivazione

Data la grande importanza e gli effetti di ampia portata delle misure per le zone rurali (FEASR), il prefinanziamento finora concesso per la partecipazione del FEASR al programma per lo sviluppo delle zone rurali deve rimanere al 7 %. L'articolo 34, paragrafo 1 della proposta di regolamento finanziario prevede però soltanto il 4 %. Questo sensibile peggioramento delle condizioni di liquidità a livello di programma causerebbe ritardi indesiderati nell'attuazione dei programmi per le zone rurali e considerevoli oneri aggiuntivi in materia di prefinanziamento.

Emendamento 41

Modifica dell'articolo 43, par. 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 17, 20 e 21 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. CR/xxx si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtù del presente articolo lasciano 17 del regolamento (UE) n. CR/xxx.

Le sospensioni di cui 17 del regolamento (UE) n. CR/xxx si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.

Motivazione

Per le misure del FEASR, il quadro strategico comune per i fondi strutturali, compresi il FEASR e il FEAMP (fondo per la pesca), stabilisce che le riduzioni sono possibili qualora non vengano rispettate le condizionalità ex ante (articolo 17). Inoltre, è accantonata una riserva di efficienza del 5 % la cui distribuzione è condizionata al raggiungimento degli obiettivi prefissati (articoli 18, 20 e 21). Queste regole vanno respinte, perché comportano un massiccio aumento della burocrazia e nessun progresso concreto. Questo giudizio corrisponde anche alla posizione assunta dal CdR nella proposta di parere relativo al quadro strategico comune per i fondi strutturali.

Bruxelles, 4 maggio 2012

La presidente del Comitato delle regioni

Mercedes BRESSO


(1)  Il futuro della PAC dopo il 2013, Comitato delle regioni, René Souchon, 2010; CdR 127/2010 fin.

(2)  Aiuti agli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, Comitato delle regioni, Luis Durnwalder, 2010; CdR 314/2009 fin.

(3)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

(4)  GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1.


Top