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Document 52012AP0108
Administrative cooperation in the field of excise duties * European Parliament legislative resolution of 29 March 2012 on the proposal for a Council regulation on Administrative Cooperation in the field of excise duties (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))
Cooperazione amministrativa in materia di accise * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))
Cooperazione amministrativa in materia di accise * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))
GU C 257E del 6.9.2013, p. 98–104
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 257/98 |
Giovedì 29 marzo 2012
Cooperazione amministrativa in materia di accise *
P7_TA(2012)0108
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))
2013/C 257 E/21
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0730), |
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visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0447/2011), |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0044/2012), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 11 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 19 |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 20 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 22 |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo) |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 |
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3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata decide che un’indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l’autorità richiedente delle ragioni di tale decisione. |
3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5 |
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5. L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere sproporzionato . |
5. L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile. |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4 |
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4. Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi eccezionali il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile. |
4. Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi eccezionali , qualora l'autorità interpellata lo consideri necessario, il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile. |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 |
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1. Per lo scambio delle informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio, di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. |
1. Per garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio e laddove opportuno , di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a) |
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Emendamento 16 |
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Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2 |
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A tal fine essi possono avvalersi del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni. |
A tal fine è auspicabile che essi si avvalgano del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni. |
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Emendamento 17 |
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Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 |
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2. L’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni fornite. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere amministrativo sproporzionato. |
2. L’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni fornite. Qualora l'autorità abbia trasmesso le informazioni in seguito alla scoperta di un'irregolarità insolita ma rilevante sotto il profilo economico, essa chiede tale relazione sulle misure di applicazione. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere amministrativo sproporzionato. |
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Emendamento 18 |
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Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b |
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Emendamenti 19 e 20 |
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Proposta di regolamento Articolo 23 |
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Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Le richieste sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto se quest’ultima giustifica la necessità della traduzione. |
Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta anticipatamente tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Le richieste sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto se quest’ultima giustifica ragionevolmente la necessità della traduzione. |
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Emendamento 21 |
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Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3 |
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3. L’autorità competente di uno Stato membro può rifiutarsi di fornire informazioni se, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire analoghe informazioni. |
soppresso |
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Emendamento 22 |
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Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4 |
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4. La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico. Gli Stati membri non possono rifiutarsi di fornire informazioni su un operatore economico soltanto perché tali informazioni sono detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica. |
4. La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti in modo dimostrabile la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico. Gli Stati membri non possono rifiutarsi di fornire informazioni su un operatore economico soltanto perché tali informazioni sono detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica. |
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Emendamento 23 |
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Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2 |
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Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro. |
Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne può consentire l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro. |
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Emendamento 24 |
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Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1 |
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L’archiviazione o lo scambio di informazioni da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. |
Il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE. |
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Emendamento 25 |
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Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 |
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2. Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sulle accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale, per gli stessi scopi per i quali dette informazioni sono state fornite e in conformità della direttiva 95/46/CE, in particolare delle disposizioni sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, e delle misure nazionali di attuazione della direttiva. |
2. Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sulle accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate da un'autorità competente di uno Stato membro , con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale, per gli stessi scopi per i quali dette informazioni sono state fornite e in conformità della direttiva 95/46/CE, comprese le disposizioni sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, e delle misure nazionali di attuazione della direttiva. |
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Emendamento 26 |
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Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 |
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1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione riassume periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento. |
1. Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione confronta e analizza periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento. |
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Emendamento 27 |
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Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla frode nel settore delle accise entro il 31 dicembre 2012, nonché, se del caso, le modifiche al presente regolamento. |
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Emendamento 28 |
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Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2 |
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Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione sulle accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma. |
Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione sulle accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma. |
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Emendamento 29 |
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Proposta di regolamento Articolo 37 |
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Ogni cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. |
Ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. |