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Document 52012AP0108

Cooperazione amministrativa in materia di accise * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

GU C 257E del 6.9.2013, p. 98–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/98


Giovedì 29 marzo 2012
Cooperazione amministrativa in materia di accise *

P7_TA(2012)0108

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

2013/C 257 E/21

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0730),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0447/2011),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0044/2012),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

(2 bis)

La creazione di un'Unione fiscale europea dovrebbe comprendere uno scambio d'informazioni esteso, rapido, efficiente, di facile utilizzo e il più possibile automatico tra gli Stati membri per migliorare la lotta all'evasione fiscale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 11

(11)

Il feedback è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate. È quindi opportuno predisporre un quadro per consentire tale ritorno d’informazione.

(11)

Il feedback è un mezzo appropriato per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle informazioni scambiate e per semplificare le procedure burocratiche . È quindi opportuno predisporre un quadro per consentire tale ritorno d’informazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

(14 bis)

I dati personali trattati a norma del presente regolamento non devono essere conservati più del necessario, conformemente alla legislazione dell'Unione e a quella nazionale applicabile.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 19

(19)

Per un’applicazione efficace del presente regolamento può essere necessario limitare la portata di taluni diritti e obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, e segnatamente dei diritti definiti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva stessa, al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima, tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l’efficacia della lotta contro la frode. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare tali limitazioni nella misura in cui sono necessarie e proporzionate.

(19)

Per un’applicazione efficace del presente regolamento può essere necessario limitare la portata di taluni diritti e obblighi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, e segnatamente dei diritti definiti all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 21 della direttiva stessa, al fine di salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima, tenuto conto delle potenziali perdite di gettito per gli Stati membri e dell’importanza cruciale delle informazioni contemplate dal presente regolamento per l’efficacia della lotta contro la frode. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad applicare tali limitazioni nella misura in cui sono necessarie e proporzionate. Vista la necessità di preservare gli elementi di prova nei casi di sospette irregolarità fiscali o frodi e di evitare qualsiasi interferenza con la corretta valutazione del rispetto della legislazione sulle accise, dovrebbe essere possibile, se necessario, limitare gli obblighi del responsabile del trattamento dei dati e i diritti della persona interessata concernenti la trasmissione di informazioni, l'accesso ai dati e la divulgazione delle operazioni di trattamento, nel corso dello scambio dei dati personali a norma del presente regolamento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 20

(20)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione degli articoli 8, 16, 19, 20, 21 e 34 del presente regolamento, occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(20)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e di descrivere le principali categorie di dati che possono essere scambiati dagli Stati membri a norma del presente regolamento , occorre conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

 

(20 bis)

Il trattamento dei dati personali relativi a infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza deve avvenire conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE o all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 22

(22)

È necessario controllare e valutare il funzionamento del presente regolamento. Occorre pertanto prevedere la raccolta di statistiche e di altre informazioni da parte degli Stati membri nonché l’elaborazione di relazioni periodiche da parte della Commissione.

(22)

È necessario controllare e valutare il funzionamento del presente regolamento. Occorre pertanto prevedere la raccolta di statistiche e di altre informazioni da parte degli Stati membri nonché l’elaborazione di relazioni periodiche da parte della Commissione. I dati raccolti dagli Stati membri e le relazioni della Commissione devono essere presentati annualmente e messi a disposizione sia del Parlamento europeo che del Consiglio.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

 

(25 bis)

È opportuno che la Commissione istituisca un nuovo forum sull'IVA e sulle accise, simile al forum congiunto sui prezzi di trasferimento (FCPT), in cui le imprese possano discutere le questioni legate all'IVA e le controversie tra gli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa. Se l’autorità interpellata decide che un’indagine amministrativa non è necessaria, informa immediatamente l’autorità richiedente delle ragioni di tale decisione.

3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 può comprendere una richiesta motivata relativa a una specifica indagine amministrativa.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

5.   L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere sproporzionato .

5.   L’autorità interpellata può chiedere all’autorità richiedente una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni trasmesse. Laddove tale richiesta sia formulata, l’autorità richiedente, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

4.   Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi eccezionali il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.

4.   Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi eccezionali , qualora l'autorità interpellata lo consideri necessario, il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

1.   Per lo scambio delle informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio, di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

1.   Per garantire la corretta applicazione della legislazione sulle accise, due o più Stati membri possono convenire, sulla base di un’analisi di rischio e laddove opportuno , di procedere a controlli simultanei che presentino un interesse comune o complementare, ognuno nel proprio territorio, sulla situazione in fatto di accise di uno o più operatori economici o di altre persone, ogniqualvolta tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a)

a)

le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1;

a)

le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 , con l'obiettivo di creare un elenco esauriente di informazioni, che sarà aggiornato due volte all'anno al fine di adattarlo alle nuove esigenze in materia di scambio di informazioni ;

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

A tal fine essi possono avvalersi del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni.

A tal fine è auspicabile che essi si avvalgano del sistema informatizzato, se questo è in grado di consentire il trattamento di tali informazioni.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2

2.   L’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni fornite. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere amministrativo sproporzionato.

2.   L’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare una relazione sulle azioni di follow-up intraprese dallo Stato membro richiedente sulla base delle informazioni fornite. Qualora l'autorità abbia trasmesso le informazioni in seguito alla scoperta di un'irregolarità insolita ma rilevante sotto il profilo economico, essa chiede tale relazione sulle misure di applicazione. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale relazione quanto prima possibile a condizione che ciò non comporti un onere amministrativo sproporzionato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

b)

il nome e l’indirizzo dell’operatore economico o del luogo;

b)

il nome e l’indirizzo dell’operatore economico o del luogo oppure, per i destinatari registrati di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'indirizzo di servizio approvato dalle autorità competenti dello Stato membro di registrazione ;

Emendamenti 19 e 20

Proposta di regolamento

Articolo 23

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Le richieste sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto se quest’ultima giustifica la necessità della traduzione.

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica, e la documentazione acclusa possono essere formulate in qualsiasi lingua convenuta anticipatamente tra l’autorità interpellata e l’autorità richiedente. Le richieste sono corredate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità interpellata soltanto se quest’ultima giustifica ragionevolmente la necessità della traduzione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3

3.     L’autorità competente di uno Stato membro può rifiutarsi di fornire informazioni se, per motivi di diritto, lo Stato membro richiedente non è in grado di fornire analoghe informazioni.

soppresso

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

4.   La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico. Gli Stati membri non possono rifiutarsi di fornire informazioni su un operatore economico soltanto perché tali informazioni sono detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.

4.   La trasmissione di informazioni può essere negata qualora comporti in modo dimostrabile la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sia contraria all’ordine pubblico. Gli Stati membri non possono rifiutarsi di fornire informazioni su un operatore economico soltanto perché tali informazioni sono detenute da una banca o da un’altra istituzione finanziaria, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne consente l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro.

Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro che fornisce le informazioni ne può consentire l’uso per altri scopi nello Stato membro dell’autorità richiedente se la legislazione dello Stato membro dell’autorità interpellata ne autorizza l’uso per scopi analoghi in tale Stato membro.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

L’archiviazione o lo scambio di informazioni da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento sono soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

2.   Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sulle accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate, con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale, per gli stessi scopi per i quali dette informazioni sono state fornite e in conformità della direttiva 95/46/CE, in particolare delle disposizioni sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, e delle misure nazionali di attuazione della direttiva.

2.   Sempre che il paese terzo interessato si sia giuridicamente impegnato a fornire l’assistenza necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l’irregolarità di operazioni che sembrano contrarie alla legislazione sulle accise, le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essergli comunicate da un'autorità competente di uno Stato membro , con il consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e nel rispetto della loro legislazione nazionale, per gli stessi scopi per i quali dette informazioni sono state fornite e in conformità della direttiva 95/46/CE, comprese le disposizioni sui trasferimenti di dati personali a paesi terzi, e delle misure nazionali di attuazione della direttiva.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

1.   Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione riassume periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento.

1.   Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l’applicazione del presente regolamento. A tale scopo la Commissione confronta e analizza periodicamente le esperienze degli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.     La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla frode nel settore delle accise entro il 31 dicembre 2012, nonché, se del caso, le modifiche al presente regolamento.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione sulle accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma.

Al fine di valutare l’efficacia del presente sistema di cooperazione amministrativa per quanto riguarda l’effettiva applicazione della legislazione sulle accise e la lotta contro l’evasione e la frode nel settore delle accise, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione disponibile diversa dalle informazioni di cui al primo comma.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 37

Ogni cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

Ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sulla scorta in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.


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