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Document 52012AE0473

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione) — COM(2011) 714 definitivo — 2011/0314 (CNS)

    GU C 143 del 22.5.2012, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 143/46


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione)

    COM(2011) 714 definitivo — 2011/0314 (CNS)

    2012/C 143/10

    Relatore: MORGAN

    Il Consiglio dell'Unione europea, in data 20 dicembre 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (rifusione)

    COM(2011) 714 final - 2011/0314 (CNS).

    La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 febbraio 2012.

    Alla sua 478a sessione plenaria, dei giorni 22 e 23 febbraio 2012 (seduta del 22 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 230 voti favorevoli, 4 voti contrari e 10 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la definizione dell'ambito di applicazione della proposta di direttiva modificativa. Il Comitato si compiace per il fatto che la direttiva modificata e la direttiva sulle società madri e figlie saranno allineate. La soglia di partecipazione azionaria del 10 % necessaria per considerare le società consociate è un elemento particolarmente positivo, e il Comitato aveva attirato l'attenzione su questo requisito fin dal luglio 1998 (1).

    1.2

    Il CESE osserva che la proposta comporterà una riduzione delle entrate fiscali di molti Stati membri. In questo periodo di crisi finanziaria, c'è da aspettarsi che occorrerà un certo tempo prima che tutti e 27 gli Stati membri approvino la proposta. La precedente direttiva è stata adottata dal Consiglio a ben cinque anni dalla pubblicazione della relativa proposta.

    1.3

    Il CESE sostiene la proposta in discussione e sollecita gli Stati membri ad approvarla in tempi rapidi, in modo da razionalizzare le ritenute fiscali e da rimuovere un altro ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno.

    2.   Introduzione

    2.1

    Nell'Unione europea vi sono tradizionalmente due filoni legislativi paralleli per l'eliminazione della doppia imposizione fra società madri e figlie di Stati membri diversi. Le direttive sulle società madri e figlie si sono occupate della doppia imposizione dei dividendi, mentre il secondo filone è stato concepito per eliminare la doppia imposizione dei pagamenti di interessi e di canoni. I due filoni non sono stati messi in sincronia fra loro.

    2.2

    La prima direttiva sulle società madri e figlie (90/435/CEE) è stata adottata nel 1990. Il punto fondamentale era che, affinché potesse applicarsi l'esenzione, la società madre doveva detenere almeno il 25 % delle azioni della società figlia. Alla fine del 2003, il Consiglio ha adottato una direttiva modificativa (2003/123/CE) che riduce progressivamente al 10 % la soglia minima di partecipazione azionaria necessaria per l'esenzione entro il gennaio 2009. La direttiva modificativa ha anche aggiornato l'elenco delle società interessate da queste norme.

    2.3

    C'era stata la proposta di procedere sugli interessi e i canoni in sincronia con la direttiva sulle società madri e figlie, e del resto il tema era indicato come una priorità dalla relazione Ruding (2) del 1992. Tuttavia, non si è riusciti a raggiungere un accordo prima che la Commissione, nel 1998, pubblicasse le proprie proposte (COM(1998) 67), che sono poi state oggetto di molte discussioni (fra gli Stati membri c'è chi ci guadagna e chi ci perde), per cui il Consiglio ha adottato la direttiva (2003/49/CE) soltanto nel giugno 2003. Per rimediare al contenzioso sollevatosi, sono stati introdotti dei periodi di transizione sia per gli interessi che per i canoni a favore di Grecia, Spagna e Portogallo. Una nuova direttiva del 2004 ha esteso il regime transitorio ad alcuni dei nuovi Stati membri (Lettonia, Lituania, Polonia e Repubblica ceca), e un protocollo del 2005 ha ulteriormente incluso Bulgaria e Romania.

    2.4

    Il CESE ha approvato la proposta del 1998 sugli interessi e i canoni con un parere adottato dalla sessione plenaria del luglio 1998 (3). Il parere conteneva quattro osservazioni specifiche: una era una proposta di ridurre la soglia dal 25 % al 10 %, le altre tre servivano a introdurre dei chiarimenti.

    2.5

    Nel giugno 2006, la Commissione europea ha pubblicato un'indagine sull'attuazione della direttiva. In seguito, l'11 novembre 2011, la Commissione ha adottato una nuova proposta di rifusione della direttiva, con l'intento di ampliarne il campo di applicazione. In questo modo, le disposizioni sugli interessi e i canoni verranno allineate con quelle della direttiva sulle società madri e figlie.

    2.6

    In seguito a una valutazione d'impatto relativa a una serie di opzioni, la Commissione ha poi deciso di proporre l'opzione adatta per allineare la direttiva sui pagamenti di interessi e di canoni con le disposizioni della direttiva sulle società madri e figlie per quanto riguarda i pagamenti degli interessi.

    2.7

    Secondo la valutazione d'impatto:

    per quanto attiene ai pagamenti degli interessi, le perdite non dovrebbero superare 200-300 milioni di euro e interesserebbero i tredici Stati membri che applicano ancora le ritenute alla fonte sui pagamenti di interessi in uscita, ossia Belgio, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovenia e Ungheria;

    per quanto attiene ai pagamenti dei canoni, le perdite non dovrebbero superare 100-200 milioni di euro e interesserebbero i sette Stati membri con il saldo negativo dei canoni più importante in termini di PIL, ossia Bulgaria, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania e Slovacchia. Si tratta dell'opzione preferita dalla maggioranza delle parti interessate che hanno risposto alla consultazione pubblica.

    2.8

    Sempre secondo la valutazione d'impatto, le iniziative previste dalla proposta di rifusione per eliminare le ritenute alla fonte in un cospicuo numero di casi avrebbero come conseguenza per le imprese un risparmio in termini di costi di adeguamento alla normativa stimato fra 38,4 e 58,8 milioni di euro.

    3.   Sintesi della proposta

    3.1

    La proposta dell'11 novembre 2011 è stata adottata dalla Commissione al fine di:

    modificare il campo di applicazione della direttiva ampliando l'elenco di società cui si applica;

    ridurre la soglia di partecipazione azionaria diretta necessaria per considerare le società consociate dal 25 al 10 %;

    allargare la definizione di "società consociata" in modo da includere la partecipazione azionaria indiretta;

    chiarire che gli Stati membri devono concedere i benefici della direttiva alle società di un determinato paese solo quando il pagamento degli interessi o dei canoni non sia esente dall'imposta sulle società. In particolare si intende affrontare la situazione di un'entità soggetta all'imposta sulle società ma che beneficia di uno speciale regime fiscale nazionale che esenta i pagamenti esteri di interessi o canoni ricevuti. In questi casi lo Stato di origine non sarebbe obbligato a esentare detta entità dalla ritenuta alla fonte ai sensi della direttiva;

    i periodi di transizione rimangono immutati.

    3.2

    Come nel caso della direttiva sulle fusioni e della direttiva sulle società madri e figlie, i benefici della direttiva sugli interessi e i canoni si applicano solo alle entità soggette all'imposta sulle società nell'UE, che hanno residenza fiscale in uno Stato membro e sono del tipo elencato all'allegato della direttiva. Poiché tale allegato comprende soltanto i tipi di società esistenti nei 15 Stati membri che facevano parte dell'UE anteriormente al 1o maggio 2004, i tipi di società presenti nei nuovi Stati membri sono stati aggiunti dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004.

    3.3

    La nuova proposta modificativa adottata dalla Commissione è una rifusione di tutte queste direttive, finalizzata ad aggiornare l'elenco delle società iscritte all'allegato della direttiva. La nuova proposta di elenco comprende anche:

    la società europea (regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio e direttiva 2001/86/CE del Consiglio) che può essere creata dal 2004, e

    la società cooperativa europea (regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio e direttiva 2003/72/CE del Consiglio) che può essere creata dal 2006.

    3.4

    La direttiva modificata si applica a partire dal 1o gennaio 2013.

    Bruxelles, 22 febbraio 2012

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


    (1)  Parere del CESE in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di diritti fra società consociate di Stati membri diversi (GU C 284 del 14.9.1998, pag. 50).

    (2)  "Relazione del comitato di esperti indipendenti sulla tassazione delle società", marzo 1992.

    (3)  GU C 284 del 14.9.1998, pag. 50.


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