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Document 52011XG1220(06)

Conclusioni del Consiglio su un criterio di riferimento nel settore della mobilità per l'apprendimento

GU C 372 del 20.12.2011, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 372/31


Conclusioni del Consiglio su un criterio di riferimento nel settore della mobilità per l'apprendimento

2011/C 372/08

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

VISTE

la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 14 dicembre 2000, relativa al piano d'azione per la mobilità (1),

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2001, relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, di coloro che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori (2),

la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità (3),

le conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2007, relative a un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione (4),

la raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea (5),

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 21 novembre 2008, sulla mobilità dei giovani (6),

le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (7);

la risoluzione del Consiglio, del 27 novembre 2009, su un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù (2010-2018) (8),

le conclusioni del Consiglio, del 16 marzo 2010, sulla strategia Europa 2020 (9),

le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 novembre 2010, sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 (10),

le conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2010, sull'iniziativa «Youth on the move» — un approccio integrato in risposta alle sfide cui sono confrontati i giovani (11),

le conclusioni del Consiglio, del 14 febbraio 2011, sul ruolo dell'istruzione e della formazione nell'attuazione della strategia Europa 2020 (12),

la raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, intitolata: «Youth on the move» — Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento (13),

le conclusioni del Consiglio, del 28 novembre 2011, sulla dimensione orientale della partecipazione e della mobilità dei giovani,

la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 7 luglio 2011: Valutazione intermedia del programma per l'apprendimento permanente (14),

E ALLA LUCE DEI

risultati della conferenza della presidenza sulla mobilità per l'apprendimento svoltasi a Sopot dal 17 al 19 ottobre 2011,

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

è generalmente riconosciuto che la mobilità per l'apprendimento contribuisce a incrementare l'occupabilità dei giovani attraverso l'acquisizione delle capacità e delle competenze chiave, comprese soprattutto le competenze linguistiche e la comprensione interculturale, ma anche le competenze sociali e civiche, l'imprenditorialità, la capacità di risolvere i problemi e la creatività in generale. Oltre a fornire una valida esperienza alle persone interessate, la mobilità per l'apprendimento può contribuire a migliorare la qualità generale dell'istruzione, specialmente attraverso una più stretta cooperazione tra gli istituti d'insegnamento. Inoltre essa può contribuire a rafforzare un senso d'identità e di cittadinanza europee;

Per tali motivi, fornire il più ampio accesso possibile alla mobilità per tutti, compresi i gruppi svantaggiati, e ridurre gli ostacoli rimanenti alla mobilità costituiscono uno degli obiettivi strategici principali della politica dell'UE nel settore dell'istruzione e della formazione.

RILEVA:

l'invito formulato dal Consiglio alla Commissione nella raccomandazione del 2006 relativa alla Carta europea di qualità per la mobilità a migliorare o sviluppare, in stretta collaborazione con le autorità competenti, dati statistici specifici del genere sulla mobilità ai fini dell'istruzione e della formazione (15),

la relazione sulla mobilità del forum di esperti di alto livello del giugno 2008 e la relativa proposta secondo cui la mobilità per l'apprendimento dovrebbe essere un'opportunità fornita a tutti i giovani in Europa,

l'obiettivo relativo alla mobilità per l'apprendimento nell'istruzione superiore stabilito ai sensi del processo di Bologna a Lovanio/Louvain-La-Neuve ad aprile 2009,

il Libro verde della Commissione del luglio 2009 intitolato «Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento» (16),

il comunicato di Bruges del dicembre 2010 e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale per il periodo 2011-2020 (17) che prevedono che,i sistemi IFP europei debbano offrire opportunità notevolmente incrementate per la mobilità transnazionale entro il 2020,

il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 24 maggio 2011, sullo sviluppo di criteri di riferimento nei settori dell'istruzione per l'occupabilità e della mobilità per l'apprendimento (18),

le conclusioni del Consiglio, del 28-29 novembre 2011, sulle competenze linguistiche ai fini di una maggiore mobilità.

RICONOSCE QUANTO SEGUE:

la mobilità per l'apprendimento contribuisce allo sviluppo personale e professionale dei giovani e incrementa l'occupabilità e la competitività, come dimostrato non solo dai programmi dell'UE nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, ma anche da una serie di studi internazionali qualitativi in materia di mobilità per l'apprendimento,

un criterio di riferimento europeo (19) nel settore della mobilità per l'apprendimento accompagnato da indicatori pertinenti (20) potrebbe contribuire a incoraggiare e monitorare i progressi degli Stati membri verso il conseguimento dell'obiettivo già convenuto (21) di maggiore mobilità nonché a individuare esempi di buone prassi e sostenere lo sviluppo di iniziative di apprendimento tra pari,

la raccolta di dati per valutare i progressi in merito al criterio di riferimento europeo nel settore della mobilità per l'apprendimento dovrebbe essere svolta nei limiti delle risorse disponibili,

al fine di tenere conto dei diversi contesti educativi tale criterio di riferimento dovrebbe operare una distinzione tra due aree principali:l'istruzione superiore e l'IFP iniziale,

è altresì importante corredare il criterio di riferimento di un indicatore che riguardi qualsiasi tipo di mobilità per l'apprendimento vissuta dai giovani, inclusa la mobilità che si attua in contesti formali e non formali.

INVITA GLI STATI MEMBRI,

prendendo in considerazione le diverse situazioni nei singoli Stati membri,

1)

ad adottare, tenendo conto delle disposizioni della raccomandazione del Consiglio, del 28 giugno 2011, sulla promozione della mobilità dei giovani per l'apprendimento, le misure a livello sia nazionale che europeo intese a incrementare la mobilità per l'apprendimento e a realizzare il criterio di riferimento europeo esposto nell'allegato;

2)

sulla base delle fonti e degli strumenti disponibili, e riducendo al minimo oneri e costi amministrativi, a migliorare la raccolta di dati sulla mobilità per l'apprendimento nell'ambito di tutti i cicli dell'insegnamento superiore, dell'istruzione e della formazione professionale iniziale, e della mobilità per l'apprendimento dei giovani in generale al fine di valutare i progressi in merito al criterio di riferimento europeo e all'indicatore di cui all'allegato;

3)

a promuovere l'attuazione e l'uso dei programmi e degli strumenti dell'UE messi a punto per sostenere la mobilità per l'apprendimento e l'apprendimento permanente, inclusi Europass, Youthpass, EQF, ECTS e ECVET.

INVITA LA COMMISSIONE A

1)

collaborare con gli Stati membri e a sostenerli, in particolare con l'aiuto di Eurostat, al fine di migliorare la disponibilità di indicatori e di statistiche pertinenti nel periodo fino al 2020. A tal fine si dovrebbe fare il miglior uso possibile dei dati statistici e delle indagini sulle famiglie disponibili, al fine di ridurre al minimo oneri e costi amministrativi;

2)

esaminare, in particolare mediante relazioni periodiche, il grado di realizzazione degli obiettivi in materia di mobilità fissati nell'ambito del quadro «ET 2020»;

3)

riferire entro il 2015 al Consiglio, allo scopo di riesaminare e, se necessario, rivedere il criterio di riferimento europeo sulla mobilità per l'apprendimento delineato nell'allegato.

INVITA PERTANTO GLI STATI MEMBRI, CON IL SOSTEGNO DELLA COMMISSIONE, A

1)

monitorare i progressi e i rendimenti nel settore della mobilità transfrontaliera per l'apprendimento a livello nazionale ed europeo, anche raccogliendo informazioni qualitative relative ad esempi di buone prassi, e così porre le basi per l'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti;

2)

riguardo alla mobilità per l'apprendimento nell'istruzione superiore, operando nell'ambito delle risorse disponibili e in stretta sinergia con il processo di Bologna, migliorare la raccolta di dati sulla mobilità degli studenti (compresa la mobilità dei crediti e dei titoli) in tutti i cicli provenienti da fonti amministrative e da altre fonti, specie al termine degli studi, per valutare i progressi in merito al criterio di riferimento nel settore della mobilità di cui all'allegato (Parte I-1);

3)

riguardo alla mobilità per l'apprendimento nell'IFP iniziale: utilizzare al meglio le indagini sulle famiglie disponibili, al fine di raccogliere i tipi di dati sulla mobilità per l'apprendimento necessari per sostenere il criterio di riferimento di cui all'allegato (Parte I-2);

4)

riguardo alla mobilità per l'apprendimento dei giovani in generale: utilizzare al meglio le indagini sulle famiglie disponibili, al fine di raccogliere i dati necessari a sviluppare un indicatore sul totale della mobilità per l'apprendimento formale e non formale, inclusi i dati disaggregati sulla mobilità non formale, al fine di completare il quadro operativo degli indicatori dell'UE in materia di gioventù (22) e possibilmente estendere il criterio di riferimento della mobilità per l'apprendimento al fine di includere la mobilità dei giovani in generale in una data futura (Parte II dell'allegato);

5)

esaminare la possibilità di usare le indagini disponibili sugli insegnanti di ogni grado di istruzione, al fine di sviluppare indicatori sulla mobilità degli insegnanti e possibilmente estendere il criterio di riferimento della mobilità per l'apprendimento al fine di includere la mobilità degli insegnanti (23) in una data futura.


(1)  GU C 371 del 23.12.2000, pag. 4.

(2)  GU L 215 del 9.8.2001, pag. 30.

(3)  GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.

(4)  GU C 311 del 21.12.2007, pag. 13.

(5)  GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8.

(6)  GU C 320 del 16.12.2008, pag. 6.

(7)  GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

(8)  GU C 311 del 19.12.2009, pag. 1.

(9)  Doc. 7586/10.

(10)  GU C 324 del 1o.12.2010, pag. 5.

(11)  GU C 326 del 3.12.2010, pag. 9.

(12)  GU C 70 del 4.3.2011, pag. 1.

(13)  GU C 199 del 7.7.2011, pag. 1.

(14)  Doc. 12668/11.

(15)  Cfr. nota 3.

(16)  COM(2009) 329 definitivo.

(17)  Cfr. nota 10.

(18)  Doc. 10697/11 — SEC(2011) 670 defin.

(19)  Come delineato nel quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione del 2009, si tratta di un livello di riferimento del rendimento medio europeo che non deve essere considerato un obiettivo concreto che ciascun paese deve raggiungere, bensì un obiettivo collettivo al raggiungimento del quale gli Stati membri sono invitati a contribuire (cfr. nota 7).

(20)  Da stabilire nel quadro del Sistema statistico europeo.

(21)  Cfr. le conclusioni del Consiglio del 20 e 21 novembre 2008 sulla mobilità dei giovani (cfr. nota 6).

(22)  Doc. 8320/11 — SEC(2011) 401 definitivo.

(23)  Come indicato nel quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione del 2009 (Cfr. nota 7).


ALLEGATO

UN LIVELLO DI RIFERIMENTO DEL RENDIMENTO MEDIO EUROPEO

(«Criterio di riferimento europeo»)

NEL SETTORE DELLA MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO

Per monitorare i progressi e identificare le sfide, nonché per contribuire all'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti, gli Stati membri hanno convenuto nel 2009 sull'opportunità che i livelli di riferimento del rendimento medio europeo («criteri di riferimento europei») sostengano gli obiettivi delineati nelle conclusioni del Consiglio adottate il 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (1). All'epoca si sono concordati cinque criteri di riferimento europei ed è stato chiesto alla Commissione di presentare proposte su ulteriori criteri di riferimento, anche sulla mobilità per l'apprendimento.

Avendo esaminato le proposte contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 maggio 2011 (2), gli Stati membri concordano ora altresì sul seguente criterio di riferimento della mobilità per l'apprendimento, che opera una distinzione tra due aree principali — l'istruzione superiore e l'IFP iniziale. Il criterio di riferimento europeo della mobilità per l'apprendimento nelle due aree in appresso delineate integra quelli già adottati nel maggio 2009. In quanto tali, essi dovrebbero basarsi unicamente su dati comparabili e tenere conto delle diverse situazioni nei singoli Stati membri. Essi non dovrebbero essere considerati obiettivi concreti che i singoli paesi debbano raggiungere entro il 2020. Gli Stati membri sono invece invitati ad esaminare, sulla base delle priorità nazionali e tenendo conto dell'evoluzione della congiuntura economica, come e in quale misura possono contribuire al raggiungimento collettivo del criterio di riferimento europeo nelle aree delineate in appresso mediante azioni nazionali.

Inoltre dovrebbe essere sviluppato un indicatore della mobilità per l'apprendimento dei giovani in generale nel contesto dell'apprendimento formale e non formale, ai fini della possibile estensione del criterio di riferimento della mobilità per l'apprendimento in modo da includere, in una data futura, la mobilità per l'apprendimento dei giovani che ha luogo in qualsiasi contesto.

La mobilità per l'apprendimento è definita come mobilità fisica e tiene in considerazione la mobilità nel mondo.

I.   CRITERIO DI RIFERIMENTO DELLA MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO

1.    Mobilità per l'apprendimento nell'istruzione superiore

Per incrementare la partecipazione degli studenti dell'istruzione superiore alla mobilità per l'apprendimento:

Entro il 2020 una media UE di almeno il 20 % di diplomati dell'istruzione superiore dovrebbe aver trascorso un periodo di studio o di formazione connesso all'istruzione superiore (compresi i tirocini) all'estero, per un minimo di 15 crediti ECTS o una durata minima di tre mesi.

Periodi più brevi possono essere presi in considerazione per la misurazione dei livelli della mobilità nazionale, purché essi siano riconosciuti dal singolo Stato membro nel contesto di un programma di mobilità di qualità e siano registrati separatamente.

Per assicurare la qualità e la convergenza con il processo di Bologna, gli Stati membri e la Commissione sono invitati a lavorare con gli organi competenti di Bologna al fine di stabilire limiti armonizzati per il numero di crediti ECTS e la durata minima dello studio.

Gli Stati membri sono incoraggiati ad assicurare il pieno riconoscimento dei periodi di studio all'estero.

2.    Mobilità per l'apprendimento nell'istruzione e nella formazione professionale iniziale (IFPI)

Per incrementare la partecipazione degli studenti dell'istruzione e della formazione professionale iniziale alla mobilità per l'apprendimento:

Entro il 2020, una media UE di almeno il 6 % di persone tra i 18 e i 34 anni con una qualifica di istruzione e di formazione professionale iniziale dovrebbe avere trascorso un periodo di studio o di formazione connesso all'IFPI (inclusi i tirocini) all'estero con una durata minima di due settimane  (3) , o inferiore se documentato da Europass.

Al fine di garantire la qualità gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare gli strumenti pertinenti, come Europass e i sistemi ECVET e EQAVET.

Se necessario, il criterio di riferimento, compresi la relativa definizione e il livello perseguito, dovrebbe essere riesaminato/riveduto entro il 2015.

II.   INDICATORE DELLA MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO DEI GIOVANI IN GENERALE

Si tratta di un indicatore globale della mobilità per l'apprendimento che permette di registrare ogni tipo di esperienza di apprendimento all'estero in cui i giovani sono coinvolti. Riguarda la mobilità per l'apprendimento di qualsiasi durata all'interno dei sistemi formali di istruzione e formazione e a ogni livello, nonché la mobilità per l'apprendimento in contesti non formali, compresi gli scambi tra giovani o le attività di volontariato.


(1)  Cfr. nota 7.

(2)  Doc. 10697/11.

(3)  = 10 giorni lavorativi.


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