Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC1101(02)

    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia

    GU C 320 del 1.11.2011, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 320/4


    Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia

    2011/C 320/04

    La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Russia e della Turchia, sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un notevole pregiudizio all'industria dell'UE.

    1.   Denuncia

    La denuncia è stata presentata il 20 settembre 2011 dal comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa dell'Unione europea (Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry of the European Union) («il denunziante») per conto dei produttori che rappresentano una proporzione rilevante, nella fattispecie più del 25 %, della produzione totale di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio dell'Unione.

    2.   Prodotto in esame

    Il prodotto oggetto di tale inchiesta consiste in accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni («il prodotto in esame»).

    3.   Denuncia di dumping  (2)

    Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Russia e della Turchia («i paesi interessati»), attualmente classificabile ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90. I codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

    La denuncia di dumping per la Turchia si basa sul confronto tra il prezzo sul mercato interno e il prezzo (franco fabbrica) all'esportazione del prodotto in esame esportato nell'Unione.

    In assenza di dati affidabili sui prezzi applicati sul mercato interno della Russia, la denuncia di dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione.

    Su tale base i margini di dumping calcolati risultano rilevanti per entrambi i paesi interessati.

    4.   Denuncia di pregiudizio

    Il denunziante ha presentato prove del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Turchia sono aumentate in termini di quota di mercato, mentre le importazioni del prodotto in esame dalla Russia complessivamente sono aumentate sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

    Gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante indicano che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, con gravi effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria di quest'industria.

    5.   Procedura

    Stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria dell'Unione e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

    L'inchiesta determinerà se il prodotto in esame originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio all'industria dell'Unione. In caso affermativo, l'inchiesta valuterà se l'istituzione di misure non sia contraria all'interesse dell'Unione.

    5.1.    Procedura di determinazione del dumping

    I produttori esportatori (3) del prodotto in esame originario dei paesi interessati sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    5.1.1.   Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta

    5.1.1.1.   Procedura da seguire per la scelta dei produttori esportatori che saranno oggetto dell'inchiesta in Russia e in Turchia

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori in Russia e in Turchia coinvolti nel presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta scegliendo un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

    ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

    fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle esportazioni del prodotto in esame verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta («PI»), compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, indicando tali dati per ciascuno dei 27 Stati membri (4) separatamente e in totale,

    fatturato in valuta locale e volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno durante il PI (1o ottobre 2010-30 settembre 2011),

    descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame a livello mondiale,

    ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

    ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

    I produttori esportatori dovrebbero inoltre indicare se, qualora non fossero inclusi nel campione, desiderano ricevere un questionario da compilare al fine di richiedere un margine di dumping individuale, conformemente alla sezione b) riportata di seguito.

    Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sui produttori esportatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.

    Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità russe e turche e potrà contattare anche tutte le associazioni note di produttori esportatori.

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Qualora sia necessario un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni verso l'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori esportatori noti, alle autorità dei paesi interessati e alle associazioni di produttori esportatori.

    Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione devono presentare un questionario debitamente compilato entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diversa indicazione.

    Il questionario compilato conterrà, tra l'altro, informazioni sulla struttura societaria del produttore esportatore, sulle attività societarie relative al prodotto in esame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto in esame sul mercato nazionale del paese interessato e sulle vendite del prodotto in esame nell'Unione.

    Le società che hanno accettato di essere incluse nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione»). Fatta salva la sezione b) riportata qui di seguito, il dazio antidumping che può essere applicato alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione non supererà la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (6).

    b)   Margine di dumping individuale per le società non incluse nel campione

    I produttori esportatori disposti a collaborare non inclusi nel campione possono chiedere, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, che la Commissione fissi un margine di dumping individuale («margine di dumping individuale»). I produttori esportatori che desiderino chiedere l'applicazione di un margine di dumping individuale devono richiedere un questionario conformemente alla sezione a) riportata in precedenza e restituirlo debitamente compilato. Le risposte al questionario devono essere presentate entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione.

    Si informano comunque i produttori esportatori che chiedono un margine di dumping individuale che la Commissione potrà decidere di non determinare per essi tale margine se, ad esempio, il numero di produttori esportatori è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

    5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell'inchiesta  (7)  (8)

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione, fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società:

    ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

    descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

    fatturato totale durante il PI (1o ottobre 2010-30 settembre 2011),

    volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato dell'Unione del prodotto in esame originario dei paesi interessati durante il PI (1o ottobre 2010-30 settembre 2011,

    ragione sociale e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (9) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

    ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

    Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere eventualmente inclusa nel campione. La società eventualmente scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una visita nei propri locali per la verifica delle risposte fornite («verifica in loco»). Se la società dichiara di non essere disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione relative agli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli per tali parti rispetto alle conclusioni cui si sarebbe giunti se avessero collaborato.

    Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie alla selezione del campione degli importatori non collegati, la Commissione può contattare anche le associazioni note di importatori.

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione (informazioni diverse da quelle sopraelencate) devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Qualora sia necessario un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite del prodotto in esame effettuate nell'Unione che possa essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti gli importatori non collegati noti e alle associazioni note di importatori.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario completato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame e le vendite del prodotto in esame.

    5.2.    Procedura per la determinazione del pregiudizio

    Per pregiudizio si intende un notevole pregiudizio o la minaccia di un notevole pregiudizio a danno dell'industria dell'Unione, oppure un notevole ritardo nella creazione di tale industria. L'accertamento del pregiudizio si basa su elementi di prova diretti e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell'Unione e dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio notevole, i produttori UE del prodotto in esame sono invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

    5.2.1.   Produttori dell'Unione oggetto dell'inchiesta

    In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l'inchiesta entro i termini fissati, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (tecnica nota anche come «campionamento»). Il campionamento è effettuato a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari si trovano nel fascicolo consultabile da tutte le parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (utilizzando i recapiti riportati al punto 5.6 per mettersi in contatto con la Commissione). Altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione sono invitati a contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate che intendono fornire qualsiasi altra informazione utile per la selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    La Commissione comunicherà le società selezionate per l'inserimento nel campione a tutti i produttori noti dell'Unione e/o a tutte le associazioni note di produttori dell'Unione.

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori dell'Unione. Tali parti devono inviare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diversa indicazione. Il questionario compilato dovrà contenere informazioni riguardanti, tra l'altro, la struttura societaria, la situazione finanziaria societaria, le attività societarie relative al prodotto in esame, i costi di produzione e le vendite del prodotto in esame.

    5.3.    Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione

    Qualora venisse accertata l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio, si deciderà, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o meno all'interesse dell'Unione. Salvo diversa indicazione, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, l'esistenza di un collegamento oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

    Salvo diversa indicazione, le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione, entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, informazioni sull'esistenza di un interesse dell'Unione. Queste informazioni possono essere fornite sia sotto forma di testo libero sia compilando un questionario elaborato dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della loro presentazione, da elementi di prova oggettivi.

    5.4.    Altre comunicazioni scritte

    Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diversa indicazione.

    5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi d'inchiesta della Commissione

    Tutte le parti interessate possono chiedere di essere ascoltate dai servizi d'inchiesta della Commissione. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    5.6.    Istruzioni per la presentazione di comunicazioni scritte e per l'invio dei questionari compilati e della corrispondenza

    Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (10).

    Le parti interessate che comunicano informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

    Per la presente inchiesta la Commissione si avvarrà di un sistema di gestione elettronica dei documenti. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Eventuali deleghe, certificazioni firmate e relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in forma elettronica, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 04/092

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22956505

    E-mail: TRADE-PIPE-FITTINGS-DUMPING@ec.europa.eu

    TRADE-PIPE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu

    6.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e si utilizzeranno i dati disponibili.

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

    7.   Consigliere-auditore

    Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le richieste di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    La richiesta di audizione con il consigliere-auditore deve essere motivata e presentata per iscritto. Per quanto concerne le audizioni relative a questioni attinenti alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione vanno presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

    Il consigliere-auditore offre inoltre la possibilità di organizzare un'audizione di più parti, al fine di presentare pareri diversi e controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione. L'audizione si tiene di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

    8.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    9.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali eventualmente raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Il dumping consiste nella pratica di vendere all'esportazione un prodotto («il prodotto in esame») a un prezzo inferiore al suo «valore normale». Per valore normale si intende di norma un prezzo comparabile del prodotto «simile» praticato sul mercato interno nel paese interessato. Con il termine «prodotto simile» si intende un prodotto, sotto tutti gli aspetti, simile al prodotto in esame oppure, in mancanza di un prodotto siffatto, un prodotto che abbia caratteristiche molto simili a quelle del prodotto in esame.

    (3)  Per produttore esportatore si intende una società dei paesi interessati che produca ed esporti il prodotto in esame sul mercato dell'Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società a essa collegate coinvolte nella produzione, nella vendita sul mercato interno o nell'esportazione del prodotto in esame.

    (4)  I 27 Stati membri dell'Unione europea sono: Austria, Belgio, Bułgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

    (5)  Ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) una di esse controlla l'altra in forma diretta o indiretta; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; o h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» s'intendono le persone fisiche o giuridiche.

    (6)  A norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non vengono presi in considerazione margini nulli o minimi, né margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.

    (7)  Possono essere oggetto del campionamento solo importatori non collegati a produttori esportatori. Gli importatori collegati ai produttori esportatori devono compilare l'allegato 1 del questionario di questi ultimi. Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

    (8)  I dati forniti dagli importatori non collegati possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

    (9)  Per la definizione di «parte collegata» si rinvia alla nota 5.

    (10)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

    (11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    Top