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Document 52011XC0827(02)

Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 251 del 27.8.2011, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/6


Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

2011/C 251/05

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (1). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 11

«FALUKORV»

N. CE: SE-TSG-0107-0020-31.08.2007

1.   Associazione richiedente:

Nome dell’associazione:

Kött och Charkföretagen (associazione svedese dei produttori di carne)

Indirizzo:

Box 55680

SE-102 15 Stockholm

SVERIGE

Tel.

+46 87626525

E-mail:

info@kcf.se

2.   Stato membro o paese terzo:

Svezia.

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Nome del prodotto

Riserva del nome [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006]

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Descrizione del prodotto

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Metodo di ottenimento

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Altro (specificare): requisiti minimi e procedure di controllo della specificità

4.   Tipo di modifica:

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Modifica del disciplinare di una STG registrata

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006] (fornire prova delle misure)

5.   Modifica (modifiche):

Metodo di ottenimento

a)   Materie prime

i)

Semplificazione e abbreviazione del testo nella parte recante indicazioni relative alla carne e al grasso contenuti nel prodotto.

ii)

Il sale da cucina è sostituito con il sale.

iii)

Agli ingredienti ammessi si aggiungono lo zucchero, il destrosio e la cipolla.

La modifica è volta a precisare la definizione di «carne». Le modifiche sono giustificate dal miglioramento della ricetta nonché dall’impiego di tipi di sale diversi dal sale da cucina. Tali modifiche non incidono sulla specificità del prodotto alimentare né sulle sue caratteristiche essenziali. Al fine di garantire la specificità si devono indicare le materie prime obbligatorie. L’impiego di materie prime ammesse non influisce in modo decisivo sulla specificità del prodotto.

b)   Additivi

i)

Il conservante E 250 costituisce un additivo obbligatorio.

ii)

L’acido ascorbico E 300, l’ascorbato di sodio E 301, congiuntamente agli additivi E 450, E 451, E 452 (la cui soglia massima di utilizzo è fissata a 1,5 g per kg calcolata sotto forma di P2O5), rappresentano gli additivi ammessi.

La modifica consiste in un adeguamento delle denominazioni degli additivi nonché di un chiarimento. La modifica è una conseguenza dell’evoluzione naturale delle tecniche di produzione. Al fine di garantire la specificità del prodotto, si devono indicare gli additivi obbligatori. L’impiego di additivi ammessi non incide in modo decisivo sulla specificità del prodotto alimentare.

c)   Preparazione

La modifica è dovuta all’evoluzione naturale dei macchinari impiegati nella preparazione dei salumi. È stata introdotta una modifica del precedente disciplinare, ossia l’uso obbligatorio di «budello permeabile al fumo». Tale chiarimento è fondamentale al fine di preservare il carattere tradizionale del prodotto.

Descrizione del prodotto

La semplificazione del testo non ha incidenza alcuna sulla specificità né sulle caratteristiche del prodotto. Le caratteristiche microbiologiche non sono più pertinenti, tenuto in considerazione lo sviluppo della legislazione in materia igienico-sanitaria rispetto al disciplinare inizialmente approvato.

È stata inserita una descrizione particolareggiata delle caratteristiche specifiche del «falukorv».

Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità

a)

Si tratta di un adeguamento alla nuova definizione di «carne» ai sensi dell’allegato I della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In conseguenza della modifica apportata dall’UE alla definizione di «carne» in tempi successivi all’approvazione del disciplinare originario, è opportuno innalzare il tenore minimo di carne ammesso. Nella fattispecie non si tratta di una modifica sostanziale bensì di un adeguamento concettuale.

b)

La modifica è una conseguenza della soppressione delle caratteristiche microbiologiche.

c)

È stato introdotto un chiarimento relativo alla frequenza dei controlli in loco e alle modalità di svolgimento di tali controlli.

6.   Disciplinare aggiornato:

DISCIPLINARE

6.1.   Nome (nomi) da registrare [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

«Falukorv».

«enligt svensk tradition» (secondo la tradizione svedese).

6.2.   Indicare se il nome:

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è specifico di per sé

indica la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare

«Falukorv» è una denominazione diffusa che definisce il tipo di prodotto oggetto del disciplinare. La denominazione è impiegata esclusivamente per il tipo di salsiccia in questione e tale uso ha una lunga storia. In origine la denominazione indicava le salsicce prodotte nella cittadina di Falun, ma da molto tempo non sussiste più il legame geografico e al giorno d’oggi il «falukorv» è prodotto in tutti i salumifici su tutto il territorio svedese.

6.3.   Indicare se è richiesta la riserva del nome ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006:

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Registrazione con riserva del nome

Registrazione senza riserva del nome

6.4.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2.

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

6.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

Caratteristiche organolettiche

Il colore della sezione è bruno-rosato e varia da delicato a deciso.

La consistenza è soda.

Il prodotto ha sapore affumicato, speziato e salato e varia da delicato a deciso.

Caratteristiche fisico-chimiche

Il tenore di acqua non può eccedere 65 g per 100 g di prodotto finito.

Il tenore lipidico non può eccedere 23 g per 100 g di prodotto finito, calcolato in relazione al tenore d’acqua massimo consentito.

6.6.   Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

Materie prime obbligatorie

Carne bovina, equina o suina (priva di cotenna), cruda o salata, a norma della definizione di cui all’allegato I della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Grasso suino crudo o salato privo di cotenna.

Fecola di patate.

Acqua.

Sale.

Spezie.

Materie prime ammesse

Zucchero.

Destrosio.

Cipolla.

Additivi obbligatori

Conservante E 250.

Additivi ammessi.

Antiossidanti E 300, E 301.

Stabilizzanti E 450, E 451, E 452 (massimo 1,5 g/kg sotto forma di P2O5).

Preparazione

Le materie prime e gli additivi sono mescolati ed emulsionati in un’impastatrice o in una macchina tritatutto.

L’impasto è insaccato in un budello permeabile al fumo di diametro minimo pari a 45 mm.

Le salsicce sono affumicate e sottoposte a trattamento termico a una temperatura interna di almeno 72 °C.

Il raffreddamento avviene fino a una temperatura inferiore a 8 °C.

6.7.   Specificità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

Il colore della sezione è bruno-rosato e varia da delicato a deciso.

La consistenza è soda.

Il prodotto ha un sapore affumicato, speziato e salato e varia da delicato a deciso.

Il tenore di acqua non può eccedere 65 g per 100 g di prodotto finito.

Il tenore lipidico non può eccedere 23 g per 100 g di prodotto finito, calcolato in relazione al tenore d’acqua massimo consentito.

Il prodotto è una cosiddetta salsiccia a grana grossa, con un diametro superiore a 45 mm; è tagliata a fette dello spessore di un centimetro, successivamente rosolate e servite in occasione del pranzo o della cena. In talune zone della Svezia le fette di «falukorv» fungono da companatico.

6.8.   Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

La tradizione svedese del «falukorv» risale al XVII secolo e dal 1973 esiste una normativa a livello nazionale. La maggioranza degli svedesi considera il «falukorv» una specialità nazionale.

Secondo il museo di Dalecarlia è possibile rinvenire nel XVII secolo l’origine del «falukorv». Nelle miniere di rame di Falun si usavano corde di pelli di bovini per estrarre il minerale. Durante l’inverno era possibile conservare le eccedenze di carne bovina ma durante l’estate si era soliti trasformarla in salsicce al fine di prolungarne la durata. Tale salsiccia divenne nota con la denominazione di «falukorv».

Nel giornale del distretto minerario della Grande montagna di rame del 14 dicembre 1834 si riportava quanto segue: «Ogni anno sono inviati verso la capitale ingenti quantitativi di salsiccia affumicata prodotta nella parrocchia di Schedwi. Questa salsiccia, comunemente nota a Stoccolma con il nome di “Fahlu Korf”, è uno dei prodotti che da tempo si vendono meglio».

Secondo un’inchiesta sulle abitudini alimentari dal titolo «Mat och måltider bland arbetare och tjänstemän i Jonsered under 1900-talet» («Prodotti alimentari e pasti degli operai e degli impiegati a Jonsered nel XX secolo», saggio etnologico di Birgitta Frykman, università di Göteborg, primo semestre 1976), il «falukorv» rappresentava un alimento abituale sia per gli operai, sia per gli impiegati.

Da tempi immemori la tradizione vuole che il «falukorv» sia preparato con carne cruda e fecola di patate quale unico legante.

Nell’opera «Receptbok för charkuterister» (Ricette per salumi), compilato da Henning Fasth nel 1936, sono riprodotte due ricette del «falukorv». La prima ricetta menziona carne bovina o lardo, la seconda carne bovina più grassa ma con aggiunta di fecola di patate quale unico legante.

In «Charkuterikursen – del 2» (corso di salumeria tomo 2o), pubblicato nel 1955 da Brevskolan och LTK, a pagina 69 è presente una ricetta di «falukorv». La «carne bovina di categoria III» ha un tenore di materia grassa pari a circa il 20 % mentre il «lardo di categoria III» arriva a circa il 50 % (pag. 92). L’unico legante è la fecola di patate.

Nel 1973, al momento dell’introduzione di una normativa nazionale, si è provveduto a fissare i requisiti minimi relativi al tenore di carne per la preparazione del «falukorv» secondo la tradizione dell’inizio del secolo scorso.

6.9.   Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità del prodotto [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione]:

Il tenore di carne deve essere almeno di 45 g per 100 g di prodotto finito.

La fecola di patate non può eccedere l’equivalente di materia secca pari a 4 g per 100 g di prodotto di finito. Il tenore di materia secca è calcolato in relazione al tenore d’acqua massimo consentito.

I controlli dei requisiti minimi e massimi nonché l’analisi chimica sul luogo di produzione sono eseguiti con cadenza annuale dalle autorità competenti. Per ciascun campione si misurano i valori chimici relativi al tenore di materia grassa e acqua, previa omogeneizzazione di 500 g di «falukorv».


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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