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Document 52011XC0506(05)
Explanatory notes to the Combined Nomenclature of the European Union
Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea
Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea
GU C 137 del 6.5.2011, p. 1–397
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
6.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 137/1 |
NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DELL'UNIONE EUROPEA
(2011/C 137/01)
Pubblicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1)
SOMMARIO
Prefazione | 7 |
A. |
Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata | 9 |
C. |
Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi | 9 |
Sezione I
Animali vivi e prodotti del regno animale
1 |
Animali vivi | 11 |
2 |
Carni e frattaglie commestibili | 14 |
3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | 27 |
4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove | 35 |
5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove | 39 |
Sezione II
Prodotti del regno vegetale
6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura | 41 |
7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci | 43 |
8 |
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni | 49 |
9 |
Caffè, tè, mate e spezie | 54 |
10 |
Cereali | 58 |
11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento | 59 |
12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | 62 |
13 |
Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali | 66 |
14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | 67 |
Sezione III
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale | 68 |
Sezione IV
Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | 73 |
17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri | 76 |
18 |
Cacao e sue preparazioni | 79 |
19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria | 81 |
20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante | 84 |
21 |
Preparazioni alimentari diverse | 88 |
22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti | 90 |
23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali | 96 |
24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati | 100 |
Sezione V
Prodotti minerali
25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi | 103 |
26 |
Minerali, scorie e ceneri | 108 |
27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali | 110 |
Sezione VI
Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi | 131 |
29 |
Prodotti chimici organici | 136 |
30 |
Prodotti farmaceutici | 144 |
31 |
Concimi | 147 |
32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri | 149 |
33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche | 155 |
34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso | 156 |
35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi | 158 |
36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | 160 |
37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia | 161 |
38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche | 164 |
Sezione VII
Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma
39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie | 173 |
40 |
Gomma e lavori di gomma | 180 |
Sezione VIII
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio | 183 |
42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella | 188 |
43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali | 190 |
Sezione IX
Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno | 192 |
45 |
Sughero e lavori di sughero | 199 |
46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio | 201 |
Sezione X
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti); carta e sue applicazioni
47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) | 202 |
48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone | 204 |
49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani | 210 |
Sezione XI
Materie tessili e loro manufatti
50 |
Seta | 211 |
51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine | 214 |
52 |
Cotone | 216 |
53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta | 217 |
54 |
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali | 218 |
55 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco | 221 |
56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia | 222 |
57 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili | 223 |
58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami | 224 |
59 |
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili | 226 |
60 |
Stoffe a maglia | 228 |
61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia | 229 |
62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia | 239 |
63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci | 247 |
Sezione XII
Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli
64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti | 248 |
65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti | 255 |
66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti | 256 |
67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | 257 |
Sezione XIII
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili | 258 |
69 |
Prodotti ceramici | 262 |
70 |
Vetro e lavori di vetro | 268 |
Sezione XIV
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete | 274 |
Sezione XV
Metalli comuni e loro lavori
72 |
Ghisa, ferro e acciaio | 279 |
73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio | 290 |
74 |
Rame e lavori di rame | 300 |
75 |
Nichel e lavori di nichel | 301 |
76 |
Alluminio e lavori di alluminio | 302 |
77 |
(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell’ambito del sistema armonizzato) |
78 |
Piombo e lavori di piombo | 303 |
81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie | 305 |
82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni | 306 |
83 |
Lavori diversi di metalli comuni | 308 |
Sezione XVI
Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi
84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi | 310 |
85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi | 334 |
Sezione XVII
Materiale da trasporto
86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione | 363 |
87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori | 365 |
88 |
Navigazione aerea o spaziale | 375 |
89 |
Navigazione marittima o fluviale | 376 |
Sezione XVIII
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi | 378 |
91 |
Orologeria | 385 |
92 |
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti | 386 |
Sezione XIX
Armi, munizioni e loro parti ed accessori
93 |
Armi, munizioni e loro parti ed accessori | 387 |
Sezione XX
Merci e prodotti diversi
94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate | 388 |
95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori | 390 |
96 |
Lavori diversi | 395 |
Sezione XXI
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità | 397 |
PREFAZIONE
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2), ha istituito una nomenclatura nota come «nomenclatura combinata», o in forma abbreviata «NC», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (3), noto come «sistema armonizzato», o in forma abbreviata «SA».
Il SA è stato completato dalle note esplicative, pubblicate in inglese e francese, nonché aggiornate da:
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE |
Consiglio di cooperazione doganale (CCD) |
30, rue du Marché |
1210 Bruxelles |
BELGIO |
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la Commissione adotta le note esplicative della nomenclatura combinata previo esame da parte della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice delle dogane. Sebbene queste ultime facciano riferimento alle note esplicative del SA, non le sostituiscono ma dovrebbero essere considerate complementari e utilizzate in connessione con esse.
La presente versione delle note esplicative della NC comprende e, ove necessario, sostituisce quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, fino al 10 febbraio 2011 (4). Le note esplicative della NC pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie C, successivamente a tale data restano in vigore e saranno incluse nelle note esplicative della NC in sede di revisione.
Inoltre, i codici delle voci e sottovoci NC ai quali si fa riferimento rispecchiano i codici NC per il 2011 stabiliti nel regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione (5).
A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata
Regola generale 5 b) |
Gli imballaggi abitualmente utilizzati per la commercializzazione di bevande, marmellate, senape e spezie debbono essere classificati con le merci che contengono anche qualora siano suscettibili di essere utilizzati validamente più volte. |
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi
Regola generale 3 |
|
SEZIONE I
ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
CAPITOLO 1
ANIMALI VIVI
0101 |
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi |
||||||||||||||
0101 90 11 e 0101 90 19 |
Cavalli I cavalli selvatici, quali il cavallo di Przewalski o il Tarpan (Mongolia) sono compresi nella presente sottovoce. Viceversa le zebre (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga, ecc.) rientrano nella sottovoce 0106 19 90 benché appartengano alla famiglia degli equidi. Gli ibridi della giumenta e della zebra (zebrula) sono compresi nella sottovoce 0106 19 90. |
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0101 90 30 |
Asini Questa sottovoce comprende gli asini domestici come pure gli asini non domestici. Fra questi ultimi si possono citare, il Djiggetai della Mongolia, il Kiang del Tibet, l'onagro, nonché l'emione o semiasino (Equus hemionus). Gli ibridi dell'asino e della zebra (asino-zebra) sono compresi nella sottovoce 0106 19 90. |
||||||||||||||
0101 90 90 |
Muli e bardotti Rientrano in questa sottovoce gli animali descritti nelle note esplicative del sistema armonizzato, voce 0101, ultimo comma. |
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0102 |
Animali vivi della specie bovina |
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0102 90 05 a 0102 90 79 |
delle specie domestiche Queste sottovoci comprendono tutti gli animali della specie bovina (compresi i bufali) dei generi Bos e Bubalus appartenenti a specie domestiche, qualunque sia la loro destinazione (reddito, allevamento, ingrasso, riproduzione, macellazione, ecc.), esclusi tuttavia gli animali di razza pura destinati alla riproduzione (sottovoci 0102 10 10 a 0102 10 90). Queste sottovoci comprendono per esempio gli animali descritti nelle note esplicative del SA, voce 0102, primo comma, punti 1, 2 e 7. |
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0102 90 90 |
altri Questa sottovoce comprende tutti gli animali della specie bovina (compresi i bufali) non domestica. Questa sottovoce comprende per esempio gli animali descritti nelle note esplicative del SA, voce 0102, primo comma, punti 3, 4, 5, 6 e i buoi muschiati o pecore-buoi (Ovibos moschatus). Va notato che gli yaks e i bisonti possiedono 14 paia di costole, mentre tutti gli altri animali della specie bovina (compresi i bufali) hanno soltanto 13 paia di costole. |
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0103 |
Animali vivi della specie suina |
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0103 91 90 |
altri Tra i suini vivi delle specie non domestiche si possono menzionare:
|
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0103 92 90 |
altri Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0103 91 90. |
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0104 |
Animali vivi delle specie ovina o caprina |
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0104 10 10 a 0104 10 80 |
della specie ovina Queste sottovoci comprendono per esempio gli animali della specie ovina domestica (Ovis aries), le diverse varietà di mufloni, quali il muflone europeo (Ovis musimon), il muflone canadese o bighorn (Ovis canadensis), il muflone asiatico o Sha o Uria (Ovis orientalis), il muflone Argali del Pamir (Ovis ammon) nonché l'«Arui» degli Arabi (Ammotragus lervia) detto «muflone a manichette» sebbene sia più simile alla capra. |
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0104 20 10 e 0104 20 90 |
della specie caprina Queste sottovoci comprendono per esempio gli animali della specie caprina domestica, lo stambecco (Capra ibex) e il Pasang o capra di Persia (Capra aegagrus o Capra hircus). Sono invece esclusi dalle presenti sottovoci e classificati nella sottovoce 0106 19 90 il mosco (Moschus moschiferus), i caprioli d'Africa (Hyemoschus) e i caprioli asiatici (Tragulus) che, malgrado la loro denominazione, non appartengono alla specie caprina. Lo stesso dicasi per gli animali detti antilopi-capre, compresi fra i caprini e le antilopi (emitraghi, camosci, ecc.). |
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0105 |
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche Questa voce comprende solamente i volatili domestici vivi (pollame) nominati nel testo della stessa voce, ivi compresi i polli, i capponi, le anatre (sia femmina che maschio) e le oche (sia femmina che maschio), siano essi allevati per ricavarne le uova, la carne, le penne o per qualsiasi altro scopo (per esempio: per l'ornamento di voliere, parchi o specchi d'acqua). Gli uccelli selvatici (per esempio: le tacchine e i tacchini selvatici (Meleagris gallopavo), benché possano essere allevati e uccisi in modo analogo a quello praticato per i volatili da cortile, sono classificati nella sottovoce 0106 39 90. I piccioni delle specie domestiche sono classificati nella sottovoce 0106 39 10. |
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0106 |
Altri animali vivi |
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0106 19 10 |
Conigli domestici Questa sottovoce comprende soltanto i conigli delle specie domestiche, siano essi allevati per ricavarne la carne o il pelo (per esempio: coniglio d'Angora) o per qualsiasi altro scopo. |
||||||||||||||
0106 19 90 |
altri Questa sottovoce comprende tutti i mammiferi vivi, eccettuati gli animali domestici e non domestici delle specie equina, asinina e mulesca (voce 0101), bovina (voce 0102), suina (voce 0103), ovina o caprina (voce 0104), i primati (sottovoce 0106 11 00), le balene, delfini, marsovini, lamantini e dugonghi (sottovoce 0106 12 00) e dei conigli domestici (sottovoce 0106 19 10). Fra i mammiferi che rientrano in questa sottovoce si possono citare:
|
||||||||||||||
0106 20 00 |
Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) Questa sottovoce comprende tutti gli rettili, le lucertole e le tartarughe (terrestri, marine o d'acqua dolce). |
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0106 39 10 |
Piccioni Questa sottovoce comprende tutti gli uccelli della famiglia dei colombidi, sia i piccioni selvatici che i piccioni delle specie domestiche, qualunque sia la destinazione di questi ultimi (piccioni da cortile, piccioni da ornamento, piccioni viaggiatori). Fra i piccioni non domestici compresi in questa sottovoce, si possono menzionare il colombaccio o palombaccio o palomba (Columba palumbus), la colombella (Columba oenas), il colombo torraiolo (Columba livia), il piccione d'Australia o phaps, la tortora comune e la tortora dal collare (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria). Viceversa, sono escluse dalla presente sottovoce e classificate nella sottovoce 0106 39 90 talune specie più simili ai gallinacei, quali i nicobari (Coloenas nicobaria), i colombacci, i goura, i «gauga» e i sirratti. |
||||||||||||||
0106 39 90 |
altri Questa sottovoce comprende tutti gli uccelli vivi, diversi dai galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, delle specie domestiche (voce 0105) e diversi dagli uccelli rapaci (sottovoce 0106 31 00), dagli psittaformici (sottovoce 0106 32 00) e dai piccioni domestici e non domestici (sottovoce 0106 39 10); Fra gli uccelli che rientrano in questa sottovoce si possono citare:
|
||||||||||||||
0106 90 00 |
altri Questa sottovoce comprende:
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CAPITOLO 2
CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI
Considerazioni generali
1. |
Sono classificate in questo capitolo le carni e le frattaglie atte all'alimentazione umana, anche se presentate come destinate all'alimentazione degli animali. |
2. |
Per quanto concerne la portata dei termini «carni» e «frattaglie» ai sensi di questo capitolo, occorre riferirsi alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2. |
3. |
Per quanto riguarda i vari stati in cui possono presentarsi le carni e le frattaglie del presente capitolo (fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia, secche o affumicate), occorre riferirsi alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2. Si segnala inoltre che la carne surgelata segue il regime della carne congelata; lo stesso dicasi della carne parzialmente o totalmente scongelata. Resta inoltre inteso che il termine «congelato» comprende non solamente la carne congelata allo stato fresco, ma anche la carne che è stata prima leggermente seccata e quindi congelata, in quanto la sua conservazione effettiva e duratura è assicurata essenzialmente da tale congelazione. |
4. |
Anche per la distinzione fra carni e frattaglie del presente capitolo ed i prodotti del capitolo 16 si rinvia alle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali del capitolo 2. Si precisa tuttavia che restano classificate nel capitolo 2 le carni e le frattaglie crude, tritate ma non altrimenti preparate, che sono semplicemente imballate in fogli di materia plastica (anche presentate in forma di salsiccia) unicamente per facilitarne la manipolazione e il trasporto. |
5. |
Per la distinzione tra pezzi disossati e non disossati, le cartilagini e i tendini non sono considerati come osso. |
Nota complementare 1 A, lettere d) ed e) |
Ai fini della nota complementare 1 A, lettere d) ed e) del presente capitolo (in combinato disposto con la nota complementare 1 C del presente capitolo), nel determinare se sono soddisfatte le condizioni relative al numero minimo e massimo di costole, vanno considerate soltanto le costole, intere o tagliate, che sono attaccate direttamente alla colonna vertebrale. In base a tale spiegazione, la figura che segue fornisce un esempio di un quarto anteriore di bovino che soddisfa la nota complementare 1 A, lettere d) ed e) in combinato disposto con la nota complementare 1 C del presente capitolo. |
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QUARTO ANTERIORE QUARTO POSTERIORE
|
Nota complementare 2 C |
Ai sensi della nota complementare 2 C di questo capitolo, per quanto concerne le due tecniche di taglio ed i termini «gola, parte della spalla», «guancia bassa» e «guancia bassa, gola e parte della spalla presentati insieme» occorre fare riferimento ai grafici seguenti: |
|
|
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Nota complementare 6 a) |
Il sale non è considerato un condimento ai sensi di questa nota complementare. Vedi anche la nota complementare 7 del presente capitolo. |
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate È compresa in questa voce soltanto la carne fresca o refrigerata degli animali classificati nella voce 0102. Ai fini dell'applicazione delle definizioni relative ai quarti anteriori e ai quarti posteriori sono considerati:
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0201 10 00 |
in carcasse o mezzene I termini «carcassa» e «mezzena» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere a) e b) del presente capitolo. È ammesso che le apofisi spinose delle prime otto o nove vertebre dorsali siano lasciate alternativamente sulla mezzena destra e sulla mezzena sinistra. |
||||||
0201 20 20 |
Quarti detti «compensati» Il termine «quarto compensato» è definito nella nota complementare 1 A, lettera c) del presente capitolo. |
||||||
0201 20 30 |
Busti e quarti anteriori I termini «quarto anteriore» e «busto» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere d) e e) di questo capitolo. Come si desume da tali note complementari, sono esclusi dalla presente sottovoce e da classificare nella sottovoce 0201 20 90, per esempio, le parti anteriori della mezzena che, con tutti gli ossi corrispondenti, comprendono meno di quattro costole o in cui manca il collo o la spalla, ovvero le stesse parti anteriori alle quali è stato asportato un osso, per esempio, la vertebra atlante. |
||||||
0201 20 50 |
Selle e quarti posteriori I termini «quarto posteriore» e «sella» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere f) e g) di questo capitolo. Come si desume da tali note complementari, sono esclusi dalla presente sottovoce e da classificare nella sottovoce 0201 20 90, per esempio, le parti posteriori della mezzena che, con tutti gli ossi corrispondenti, comprendono meno di tre costole o in cui manca la coscia o la lombata. Tuttavia, i quarti posteriori presentati senza i rognoni e senze il grasso dei rognoni, con o senza il petto posteriore, devono essere classificati come quarti posteriori. |
||||||
0201 20 90 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare la spalla, la coscia e il controfiletto, non disossati. Sono ugualmente comprese in questa sottovoce le parti anteriori e posteriori della mezzena (non disossate) che non corrispondono alle definizioni dei quarti detti «compensati» ovvero di quarti anteriori o posteriori. |
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0201 30 00 |
disossate Questa sottovoce comprende tutti i pezzi di carne della specie bovina, freschi o refrigerati, che siano interamente disossati, per esempio, il filetto e la pancia senza osso. |
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0202 |
Carni di animali della specie bovina, congelate È compresa in questa voce soltanto la carne congelata degli animali classificati nella voce 0102. |
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0202 10 00 |
in carcasse o mezzene I termini «carcasse» e «mezzene» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere a) e b) di questo capitolo. |
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0202 20 10 |
Quarti detti «compensati» Il termine «quarti compensati» è definito nella nota complementare 1 A, lettera c) del presente capitolo. |
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0202 20 30 |
Busti e quarti anteriori I termini «quarti anteriori» e «busto» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere d) ed e) del presente capitolo. |
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0202 20 50 |
Selle e quarti posteriori I termini «quarti posteriori» e «sella» sono definiti nella nota complementare 1 A, lettere f) e g) di questo capitolo. |
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0202 20 90 |
altri Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 0201 20 90. |
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0202 30 50 |
Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» Le espressioni tagli di quarti anteriori detti «australiani» e tagli di punte di petto detti «australiani» sono definite nella nota complementare 1 A, lettera h) di questo capitolo. |
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0202 30 90 |
altre Questa sottovoce comprende tutti i pezzi di carne della specie bovina, congelati, interamente disossati, esclusi i blocchi di congelazione di cui alla sottovoce 0202 30 10 e i tagli della sottovoce 0202 30 50. |
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0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate È compresa in questa voce soltanto la carne degli animali classificati nella voce 0103. La carne di animali della specie suina, certificata dalle autorità competenti dell'Australia come carne di maiali che vivono in Australia allo stato selvatico, è considerata come carne diversa da quella delle specie domestiche. |
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0203 11 10 a 0203 19 90 |
fresche o refrigerate È compresa in queste sottovoci soltanto la carne fresca o refrigerata degli animali classificati nella voce 0103. |
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0203 11 10 |
di animali della specie suina domestica I termini «carcasse intere o mezzene» sono definiti nella nota complementare 2 A, lettera a) di questo capitolo. |
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0203 12 11 |
Prosciutti e loro pezzi Il termine «prosciutto» è definito nella nota complementare 2 A, lettera b) di questo capitolo. La presente sottovoce comprende le zampe posteriori non disossate. |
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0203 12 19 |
Spalle e loro pezzi Il termine «spalla» è definito nella nota complementare 2 A, lettera d) di questo capitolo. La presente sottovoce comprende i pezzi detti puntine e le zampe anteriori non disossate. |
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0203 19 11 |
Parti anteriori e loro pezzi Il termine «parte anteriore» è definito nella nota complementare 2 A, lettera c) di questo capitolo. La presente sottovoce non comprende né le zampe anteriori non disossate né i pezzi detti puntine (sottovoce 0203 12 19). |
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0203 19 13 |
Lombate e loro pezzi Il termine «lombata» è definito nella nota complementare 2 A, lettera e) di questo capitolo. La presente sottovoce comprende le costole. |
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0203 19 15 |
Pancette (ventresche) e loro pezzi I termini «pancetta (ventresca)» e «pezzi» sono definiti nelle note complementari 2 A, lettera f) e 2 B, primo capoverso di questo capitolo. I pezzi di petti sono classificati in questa sottovoce solo se contengono la cotenna e il lardo. La presente sottovoce non comprende le costine senza cotenna e senza lardo (sottovoce 0203 19 59). |
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0203 19 59 |
altre Questa sottovoce comprende le costine senza cotenna e senza lardo. |
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0203 19 90 |
altre È compresa in questa sottovoce soltanto la carne degli animali della specie suina non domestica, in particolare la carne di cinghiale, escluse le carcasse o mezzene ed esclusi i prosciutti, le spalle e loro pezzi. |
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0203 21 10 a 0203 29 90 |
congelate Le note esplicative delle sottovoci 0203 11 10 a 0203 19 90 e le loro suddivisioni sono applicabili, mutatis mutandis, alle presenti sottovoci, che hanno suddivisioni identiche. |
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0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate È compresa in questa voce soltanto la carne fresca, refrigerata o congelata degli animali classificati nella voce 0104, siano essi domestici o selvatici e soprattutto la carne della specie ovina (sia degli ovini domestici che dei mufloni) nonché la carne di stambecco. |
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0204 10 00 |
Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate I termini «carcasse» e «mezzene» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere a) e b) di questo capitolo. Per la definizione della carne d'agnello occorre riferirsi alle note esplicative del SA, sottovoci 0204 10 e 0204 30. |
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0204 21 00 |
in carcasse o mezzene I termini «carcasse» e «mezzene» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere a) e b) di questo capitolo. |
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0204 22 10 |
Busto o mezzo busto I termini «busto» e «mezzo busto» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere c) e d) di questo capitolo. |
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0204 22 30 |
Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella I termini «costata e sella», «sella», «costata», «mezza costata e mezza sella», «mezza sella» e «mezza costata» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere e) e f) di questo capitolo. |
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0204 22 50 |
Coscia o mezza coscia I termini «coscia» e «mezza coscia» sono definiti nella nota complementare 3 A, lettere g) e h) di questo capitolo. |
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0204 30 00 |
Carcasse e mezzene di agnello, congelate La nota esplicativa della sottovoce 0204 10 00 si applica mutatis mutandis. |
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0204 41 00 a 0204 43 90 |
altre carni di animali della specie ovina, congelate Le note esplicative delle sottovoci 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 e 0204 22 50 si applicano, mutatis mutandis, alle sottovoci 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 e 0204 42 50. |
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0204 50 11 a 0204 50 79 |
Carni di animali della specie caprina I termini «carcasse» e «mezzene» (sottovoci 0204 50 11 e 0204 50 51), «busto» e «mezzo busto» (sottovoci 0204 50 13 e 0204 50 53), «costata e sella», «sella», «costata», «mezza costata e mezza sella», «mezza sella» e «mezza costata» (sottovoci 0204 50 15 e 0204 50 55), «coscia» e «mezza coscia» (sottovoci 0204 50 19 e 0204 50 59) sono definiti alla nota complementare 3 A, rispettivamente alle lettere a) e b), c) e d), e) e f), g) e h) di questo capitolo. |
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0206 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate Questa voce comprende le frattaglie degli animali classificati nelle voci 0101 a 0104. Le frattaglie destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici rientrano nelle relative sottovoci soltanto se rispondono ai requisiti fissati dalle autorità competenti. Vedi le note esplicative del SA, voce 0206. |
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0206 10 10 a 0206 10 98 |
della specie bovina, fresche o refrigerate Queste sottovoci comprendono soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0102. |
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0206 10 95 |
Pezzi detti «onglets» e «hampes» I pezzi detti «onglets» e «hampes» costituiscono le parti muscolari del diaframma. |
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0206 21 00 a 0206 29 99 |
della specie bovina, congelate Queste sottovoci comprendono soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0102. |
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0206 30 00 |
della specie suina, fresche o refrigerate Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0103. La nota esplicativa della sottovoce 0206 49 00, primo comma, si applica mutatis mutandis. La sottovoce comprende anche, tra l'altro, i piedi e le code, i fegati, i rognoni, i cuori, le lingue, i polmoni, la cotenna commestibile, il cervello e l'omento. |
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0206 41 00 e 0206 49 00 |
della specie suina, congelate Queste sottovoci comprendono soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0103. |
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0206 49 00 |
altre Tale sottovoce comprende, per esempio, le teste o mezze teste, con o senza cervella, le guance o la lingua, compresi i loro pezzi (nota complementare 2 C di questo capitolo); i pezzi delle teste sono definiti al terzo comma della stessa nota complementare. La sottovoce comprende anche, tra l'altro, i piedi e le code, i rognoni, i cuori, le lingue, i polmoni, la cotenna commestibile, il cervello e l'omento. Tale sottovoce comprende, per esempio, le frattaglie di cinghiale. |
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0206 80 91 |
delle specie equina, asinina o mulesca Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0101. |
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0206 80 99 |
delle specie ovina o caprina Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie fresche o refrigerate degli animali classificati nella voce 0104. |
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0206 90 91 |
delle specie equina, asinina o mulesca Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0101. |
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0206 90 99 |
delle specie ovina o caprina Questa sottovoce comprende soltanto le frattaglie congelate degli animali classificati nella voce 0104. |
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0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 |
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0207 11 10 |
presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %» La presente sottovoce comprende soprattutto i galli, le galline e i polli, spennati, con la testa e le zampe, i cui intestini sono stati levati, lasciando al loro posto gli altri visceri (in particolare i polmoni, il fegato, il ventriglio, il cuore, le ovaie). |
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0207 11 30 |
presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %» La presente sottovoce comprende in particolare i polli da arrostire, che sono polli spennati, senza la testa e le zampe ma con il collo, interamente svuotati, ma nei quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore, il fegato ed il ventriglio. |
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0207 11 90 |
presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati La presente sottovoce comprende in particolare i polli spennati da arrostire, senza la testa e le zampe, interamente svuotati. Essa comprende anche i galli, le galline e i polli presentati in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 11 10 e 0207 11 30, per esempio con la testa, le zampe e gli intestini. |
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0207 12 10 e 0207 12 90 |
interi, congelati Le note esplicative delle sottovoci 0207 11 30 e 0207 11 90 si applicano mutatis mutandis. |
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0207 13 10 |
disossati La presente sottovoce comprende la carne di galli, di galline e di polli senza osso, qualunque sia la parte del corpo da cui essa proviene. |
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0207 13 20 |
Metà o quarti Il termine «metà» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e b) del presente capitolo. Il termine «quarti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e c) del presente capitolo. La presente sottovoce comprende i quarti posteriori composti della parte inferiore della coscia (tibia e perone), della coscia (femore), della parte posteriore del dorso e del codrione, nonché i quarti anteriori costituiti essenzialmente da una metà del petto con la relativa ala. |
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0207 13 30 |
Ali intere, anche senza punta Il termin e «ali inere, anche senza punta» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e d) del presente capitolo. |
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0207 13 40 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali Vedi la nota complementare 4, lettera a) del presente capitolo. Rientrano nella presente sottovoce, tra l'altro, i dorsi con i colli comprendenti: un pezzo di collo, il dorso ed eventualmente il codrione; i dorsi; i colli; i codrioni; le punte di ali. |
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0207 13 50 |
Petti e loro pezzi Il termine «petti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) ed e) del presente capitolo. |
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0207 13 60 |
Cosce e loro pezzi Il termine «cosce» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e f) del presente capitolo. Il taglio che separa la coscia dal dorso deve essere effettuato tra le due linee che delimitano le articolazioni, in conformità dello schema seguente: |
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0207 13 91 |
Fegati Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma. |
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0207 13 99 |
altri La presente sottovoce comprende le frattaglie commestibili ed in particolare i cuori, le creste e le caruncole, esclusi i fegati. Rientrano ugualmente in questa sottovoce le zampe di galli, galline e polli. |
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0207 14 10 a 0207 14 99 |
Pezzi e frattaglie, congelati Le note esplicative delle sottovoci 0207 13 10 a 0207 13 99 si applicano mutatis mutandis. |
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0207 24 10 |
presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %» La presente sottovoce comprende in particolare i tacchini e le tacchine spennati, senza né testa né zampe, ma con il collo, interamente svuotati, ma nei quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore, il fegato e il ventriglio. |
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0207 24 90 |
presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati La presente sottovoce comprende in particolare i tacchini e le tacchine spennati, pronti per essere arrostiti, senza la testa, il collo e le zampe e interamente svuotati. Essa comprende anche i tacchini e le tacchine presentati in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 24 10 e 0207 24 90. |
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0207 25 10 e 0207 25 90 |
interi, congelati Le note esplicative delle sottovoci 0207 24 10 e 0207 24 90 si applicano mutatis mutandis. |
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0207 26 10 |
disossati La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 10 si applica mutatis mutandis. |
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0207 26 20 |
Metà o quarti La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 20 si applica mutatis mutandis. |
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0207 26 30 |
Ali intere, anche senza punta Il termine «ali intere, anche senza punta» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e d) del presente capitolo. |
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0207 26 40 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 40 si applica mutatis mutandis. |
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0207 26 50 |
Petti e loro pezzi Il termine «petti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) ed e) del presente capitolo. |
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0207 26 60 |
Fusi (coscette) e loro pezzi Il termine «fusi (coscette)» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e g) del presente capitolo. Il taglio che separa il fuso (coscetta) (spesso chiamata, in linguaggio commerciale, «drumstick») dal femore dev'essere effettuato tra le due linee che delimitano le articolazioni, in conformità dello schema seguente: |
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0207 26 70 |
altri Rientrano in questa sottovoce le parti definite nella nota complementare 4, lettere a) e h) del presente capitolo. Il taglio che separa il femore (spesso chiamato in linguaggio commerciale «thigh» o che separa la coscia intera (spesso chiamata, in linguaggio commerciale «whole leg») dal dorso dev'essere effettuato tra le due linee che delimitano le articolazioni in conformità dello schema che figura nella nota esplicativa della sottovoce 0207 13 60. Il taglio che separa il femore dalla parte inferiore della coscia deve essere effettuato tra le due linee che delimitano l'articolazione, in conformità dello schema che figura nella nota esplicativa della sottovoce 0207 26 60. |
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0207 26 91 |
Fegati Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma. |
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0207 26 99 |
altri La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 99 si applica mutatis mutandis. |
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0207 27 10 a 0207 27 99 |
Pezzi e frattaglie, congelati Le note esplicative delle sottovoci 0207 26 10 a 0207 26 99 si applicano mutatis mutandis. |
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0207 32 15 |
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %» La presente sottovoce comprende in particolare le anatre spennate, senza la testa e le zampe ma con il collo, interamente svuotate, ma nelle quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore, il fegato e il ventriglio. |
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0207 32 19 |
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate La presente sottovoce comprende in particolare le anatre spennate da arrostire, senza la testa, il collo e le zampe e interamente svuotate. Essa comprende anche le anatre presentate in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 32 11, 0207 32 15 e 0207 32 19. |
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0207 32 59 |
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate La presente sottovoce comprende in particolare le oche spennate, senza la testa e le zampe, completamente svuotate, ma nelle quali, dopo essere stati tolti, sono stati reintrodotti il cuore e il ventriglio, nonché le oche spennate pronte per essere arrostite, senza la testa e le zampe, completamente svuotate. Essa comprende anche le oche presentate in una forma che non corrisponde a nessuna delle presentazioni specifiche menzionate nelle sottovoci 0207 32 51 e 0207 32 59, per esempio le oche abbattute, sgozzate, spennate, non svuotate, senza la testa e le zampe. |
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0207 33 11 |
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %» La nota esplicativa della sottovoce 0207 32 15 si applica mutatis mutandis. |
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0207 33 19 |
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate Lae nota esplicativa della sottovoce 0207 32 19 si applica mutatis mutandis. |
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0207 33 59 |
presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate La nota esplicativa della sottovoce 0207 32 59 si applica mutatis mutandis. |
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0207 34 10 e 0207 34 90 |
Fegati grassi, freschi o refrigerati Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma. |
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0207 35 11 e 0207 35 15 |
disossati La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 10 si applica mutatis mutandis. |
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0207 35 21 a 0207 35 25 |
Metà o quarti La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 20 si applica mutatis mutandis. |
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0207 35 31 |
Ali intere, anche senza punta Il termine «ali intere, anche senza punta» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e d) del presente capitolo. |
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0207 35 41 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 40 si applica mutatis mutandis. |
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0207 35 51 e 0207 35 53 |
Petti e loro pezzi Il termine «petti» è definito nella nota complementare 4, lettere a) ed e) del presente capitolo. |
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0207 35 61 e 0207 35 63 |
Cosce e loro pezzi Il termine «cosce» è definito nella nota complementare 4, lettere a) e f) del presente capitolo. |
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0207 35 71 |
Parti dette «paltò di oca o di anatra» Il termine «paltò di oca o di anatra» è definito nella nota complementare 4, lettera ij) del presente capitolo. |
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0207 35 91 |
Fegati, diversi dai fegati grassi Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma. |
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0207 35 99 |
altri La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 99 si applica mutatis mutandis. |
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0207 36 11 e 0207 36 15 |
disossati La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 10 si applica mutatis mutandis. |
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0207 36 21 a 0207 36 79 |
non disossati Le note esplicative delle sottovoci 0207 13 20 a 0207 13 60 e 0207 35 71 si applicano mutatis mutandis. |
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0207 36 81 a 0207 36 89 |
Fegati Vedi le note esplicative del SA, voce 0207, ultimo comma. |
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0207 36 90 |
altri La nota esplicativa della sottovoce 0207 13 99 si applica mutatis mutandis. |
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0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate Questa voce comprende esclusivamente le carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate, degli animali classificati nella voce 0106. |
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0208 10 10 |
di conigli domestici Questa sottovoce comprende le carni e frattaglie commestibili degli animali classificati nella sottovoce 0106 19 10. |
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0208 90 10 |
di piccioni domestici Questa sottovoce comprende le carni e frattaglie commestibili di piccioni domestici (piccioni da cortile, piccioni ornamentali, piccioni viaggiatori). La carne e le frattaglie commestibili dei piccioni elencati come «non domestici» nella nota esplicativa della sottovoce 0106 39 10 sono quindi esclusi dalla presente sottovoce e vanno classificati nella sottovoce 0208 90 30. |
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0208 90 30 |
di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri Si possono in particolare citare come appartenenti a questa sottovoce:
La carne e le frattaglie commestibili di animali che abitualmente sono oggetto di caccia (fagiani, beccacce, struzzi, daini, ecc.) devono essere classificate come carne e frattaglie commestibili di selvaggina anche quando tali animali siano stati allevati in cattività. Le carni e frattaglie commestibili di renne sono escluse da questa sottovoce e vanno classificate nella sottovoce 0208 90 60. Tuttavia, devono essere classificate in questa sottovoce le carni e le frattaglie commestibili di talune specie di renne (per esempio: i caribi) purché sia dimostrato che tali carni e frattaglie commestibili provengano da animali che vivevano allo stato selvaggio e siano stati oggetto di caccia. La presente sottovoce non comprende le carni e frattaglie commestibili di conigli selvatici (Oryctolagus cuniculus) né quelle delle lepri, che sono classificate nella sottovoce 0208 10 90. |
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0208 90 60 |
di renne Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0208 90 30, terzo comma. |
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0209 00 |
Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati |
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0209 00 11 e 0209 00 19 |
Lardo Il termine «lardo» è definito alla nota complementare 2 D di questo capitolo. |
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0209 00 30 |
Grasso di maiale Vedi le note esplicative del SA, voce 0209, secondo comma. |
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0209 00 90 |
Grasso di volatili Vedi le note esplicative del SA, voce 0209, terzo comma. |
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0210 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie Questa sottovoce comprende le carni e le frattaglie, salate o in salamoia oppure secche o affumicate, di tutti gli animali classificati nelle voci 0101 a 0106, esclusi il lardo e il grasso di cui alla sottovoce 0209 00. Per quanto riguarda i termini «secche o affumicate» e «salate o in salamoia», vedi le note complementari 2 E e 7 di qeusto capitolo. |
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0210 11 11 a 0210 11 90 |
Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati Per la definizione del termine «non disossati», si rinvia alle note esplicative del SA, sottovoce 0210 11. |
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0210 11 11 a 0210 11 39 |
della specie suina domestica I termini «prosciutti» e «spalle» sono definiti alla nota complementare 2 A, lettere b) e d) di questo capitolo. |
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0210 11 11 e 0210 11 19 |
salati o in salamoia Le presenti sottovoci comprendono soltanto i prosciutti, le spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, il cui modo di conservazione si limita ad una salatura spinta in profondità o ad un trattamento in salamoia. Queste carni possono tuttavia essere leggermente secche o affumicate, a condizione di non essere secche o affumicate ai sensi delle sottovoci 0210 11 31 e 0210 11 39 (nota complementare 2 E di questo capitolo). |
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0210 11 31 e 0210 11 39 |
secchi o affumicati Le presenti sottovoci comprendono i prosciutti, le spalle e loro pezzi, non disossati, della specie suina domestica, conservati con un trattamento di essiccazione o di affumicatura, anche se tali modi di conservazione sono combinati con un trattamento preliminare di salatura o di salamoiatura. Ciò avviene in particolare per i prosciutti che sono stati salati prima di essere sottoposti ad una parziale disidratazione, sia all'aria aperta (prosciutti tipi Parma o Bayonne), sia per affumicatura (prosciutti tipo delle Ardenne). Viceversa, le carni della specie parzialmente disidratata, ma la cui conservazione effettiva è assicurata da una congelazione o da una surgelazione, sono classificate nelle sottovoci 0203 22 11 o 0203 22 19. |
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0210 12 11 e 0210 12 19 |
della specie suina domestica I termini «pancetta» e «pezzi» sono definiti alle note complementari 2 A, lettera f) e 2 B di questo capitolo. |
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0210 12 11 |
salate o in salamoia La nota esplicativa delle sottovoci 0210 11 11 e 0210 11 19 si applica mutatis mutandis. |
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0210 12 19 |
secche o affumicate La nota esplicativa delle sottovoci 0210 11 31 e 0210 11 39 si applica mutatis mutandis. |
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0210 19 10 |
Mezzene bacon o 3/4 anteriori I termini «mezzene bacon» e «3/4 anteriori» ai sensi della presente sottovoce sono definiti nella nota complementare 2 A, lettere g) e h) di questo capitolo. |
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0210 19 20 |
3/4 posteriori o parti centrali I termini «3/4 posteriori» e «parti centrali» sono definiti alla nota complementare 2 A, lettere ij) e k) di questo capitolo. |
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0210 19 30 |
Parti anteriori e loro pezzi Il termine «parti anteriori» è definito alla nota complementare 2 A, lettera c) di questo capitolo. |
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0210 19 40 |
Lombate e loro pezzi Il termine «lombate» è definito alla nota complementare 2 A, lettera e) di questo capitolo. |
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0210 19 60 |
Parti anteriori e loro pezzi Il termine «parti anteriori» è definito alla nota complementare 2 A, lettera c) di questo capitolo. |
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0210 20 10 e 0210 20 90 |
Carni della specie bovina Tali sottovoci comprendono esclusivamente la carne degli animali classificati nella voce 0102, salata o in salamoia, secca o affumicata; le frattaglie della specie bovina sono classificate nelle sottovoci 0210 99 51 o 0210 99 59. |
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0210 99 10 |
di cavallo, salate o in salamoia o anche secche Questa sottovoce comprende esclusivamente la carne degli animali classificati nelle sottovoci 0101 10 10, 0101 90 11 e 0101 90 19, salata o in salamoia o anche secca. La carne di cavallo affumicata va classificata nella sottovoce 0210 99 39. Per quanto concerne le frattaglie di cavallo, esse sono comprese nella sottovoce 0210 99 80. |
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0210 99 21 e 0210 99 29 |
delle specie ovina e caprina Tali sottovoci comprendono la carne degli animali classificati nella voce 0104, salata o in salamoia, secca o affumicata. Le frattaglie delle stesse specie sono classificate nella sottovoce 0210 99 60. |
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0210 99 31 |
di renne Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0208 90 30, terzo comma. |
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0210 99 49 |
altre La presente sottovoce comprende in particolare le teste o mezze teste di suini domestici, con o senza cervello, le guance o la lingua, ivi compresi i loro pezzi (vedi la nota complementare 2 C di questo capitolo). I pezzi di testa sono definiti alla stessa nota complementare, terzo comma. Per quanto concerne il termine «frattaglie», vedi le note esplicative del SA, voce 0206. |
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0210 99 90 |
Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie La presente sottovoce comprende anche i pellets ottenuti a partire da tali farine e polveri. |
CAPITOLO 3
PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
Considerazioni generali
1. |
Va segnalato che i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, surgelati, seguono lo stesso regime dei pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, congelati. |
2. |
La semplice scottatura consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una vera e propria cottura dei prodotti del presente capitolo, non ne modifica la classificazione. Essa è spesso praticata prima della congelazione, specie per i tonni e per la carne di crostacei o di molluschi. |
3. |
Sono esclusi dal capitolo 3:
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0301 |
Pesci vivi |
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0301 10 10 e 0301 10 90 |
Pesci ornamentali Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 0301 10. |
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0301 10 10 |
di acqua dolce Rientrano in questa sottovoce, per esempio:
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0301 10 90 |
di mare Rientrano in particolare in questa sottovoce:
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0302 |
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 |
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0302 11 10 a 0302 11 80 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster) Rientrano in queste sottovoci:
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0302 12 00 |
Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) Oltre i salmoni dell'Atlantico e i salmoni del Danubio, rientrano in questa sottovoce le seguenti specie di salmoni del Pacifico:
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0302 19 00 |
altri Tra gli altri salmonidi di acqua dolce rientranti in questa sottovoce si possono citare:
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0302 21 10 a 0302 29 90 |
Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi Si tratta di pesci di forma appiattita fianco contro fianco (e non dorso contro ventre come le razze) che vivono coricati su un fianco e che hanno i due occhi sul fianco superiore. |
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0302 29 90 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce: il rombo chiodato (Scophthalmus maximus o Psetta maxima), il rombo liscio (Scophthalmus rhombus), la limanda (Pleuronectes limanda o Limanda limanda), la sogliola-limanda (Pleuronectes microcephalus o Microstomus kitt), la passera di mare (Platichthys flesus o Flesus flesus). |
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0302 31 10 e 0302 31 90 |
Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) I tonni bianchi o alalunga si riconoscono dalle loro grandi pinne pettorali le cui estremità posteriori superano il livello dell'ano, dal loro dorso blu scuro e dai fianchi e dal ventre di un grigio bluastro. |
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0302 32 10 e 0302 32 90 |
Tonni albacora (Thunnus albacares) I tonni dalle pinne gialle o albacora si riconoscono facilmente dalla pinna anale e dalla seconda pinna dorsale che hanno la forma di un falcetto. |
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0302 33 10 e 0302 33 90 |
Tonnetti striati I tonnetti striati [Erithynnus (Katsuwonus) pelamis] sono caratterizzati dalla presenza sull'addome da 4 a 7 strisce scure in senso longitudinale. Il dorso blu scuro presenta una zona verde ben marcata sopra la prima pettorale che sfuma verso il centro del corpo. I fianchi e il ventre sono argentati, le pinne corte. Le presenti sottovoci non comprendono i boniti a dorso striato (Sarda sarda) di strisce oblique, che rientrano, allo stato fresco o refrigerato, nella sottovoce 0302 69 99. |
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0302 40 00 |
Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi Ai sensi di questa sottovoce si intendono esclusivamente per aringhe i clupeidi delle specie Clupea harengus (aringa nordica) e Clupea pallasii (aringa del Pacifico). Il pesce detto «aringa delle Indie» (Chirocentrus dorab), fresco o refrigerato, rientra quindi nella sottovoce 0302 69 99. |
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0302 50 10 e 0302 50 90 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi I merluzzi bianchi sono dei pesci la cui lunghezza può raggiungere 1,5 m. Il dorso è di colore olivastro con macchie scure e il ventre è chiaro con una linea laterale bianca. I merluzzi bianchi hanno tre pinne dorsali e una pinna ventrale corta nonché un barbiglio. |
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0302 61 10 |
Sardine della specie Sardina pilchardus Sono classificate qui le sardine adulte di grandi dimensioni (fino a 25 centimetri), note con il nome di «pilchards». |
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0302 61 80 |
Spratti (Sprattus sprattus) Ai sensi di questa sottovoce si intendono esclusivamente per spratti i clupeidi della specie Sprattus sprattus; questi pesci, molto simili alle aringhe ma di dimensioni molto più ridotte, sono spesso denominati impropriamente «acciughe di Norvegia». |
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0302 63 00 |
Merluzzi carbonari (Pollachius virens) I merluzzi carbonari sono anche conosciuti sotto la denominazione di «merlani neri». |
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0302 65 20 |
Spinaroli (Squalus acanthias) Gli spinaroli sono squali con aculeo puntuto e con fenditure opercolari laterali sopra le pinne pettorali; il corpo ha forma arrotondata ed è sprovvisto di dentelli cutanei; il dorso è grigio e il ventre bianco; lunghezza fino a 1 m. |
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0302 65 95 |
altri In questa sottovoce rientra in particolare la canesca (Galeorhinus galeus o Galeus canis). |
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0302 66 00 |
Anguille (Anguilla spp.) Ai sensi di questa sottovoce, con il termine «anguille» si intendono solamente le anguille propriamente dette (Anguilla spp.) e in particolare: l'anguilla europea (Anguilla anguilla) nelle sue due forme (l'anguilla a testa larga e l'anguilla a muso appuntito) nonché le anguille americana (Anguilla rostrata), giapponese (Anguilla japonica) e australiana (Anguilla australis). Conseguentemente sono esclusi da questa sottovoce i pesci impropriamente denominati anguille quali il grongo detto «anguilla di mare» (Conger conger), la murena o «anguilla dipinta» (Muraena helena), gli ammoditi (Ammodytes spp.) spesso designati con il nome di «anguille di sabbia»; queste tre ultime specie di pesci di mare rientrano nella sottovoce 0302 69 99. |
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0302 69 18 |
altri Fra gli altri pesci d'acqua dolce che rientrano in questa sottovoce si possono citare:
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0302 69 99 |
altri Fra i pesci di mare compresi in questa sottovoce si possono citare:
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0302 70 00 |
Fegati, uova e lattimi Purché siano atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione, i fegati, le uova e i lattimi di pesci, freschi o refrigerati, restano compresi in questa sottovoce anche quando sono destinati ad usi industriali. |
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0303 |
Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 Le suddette disposizioni relative alle sottovoci della voce 0302 si applicano, mutatis mutandis, alle sottovoci della presente voce. |
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0304 |
Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
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0304 11 10 |
Filetti Vedi le note esplicative del SA, voce 0304, punto 1. Questa voce comprende ugualmente i filetti tagliati a pezzi, purché risulti che tali pezzi siano stati ottenuti da filetti. Questa sottovoce comprende ugualmente i pezzi ottenuti dal lato anatomico destro e sinistro del pesce, ossia le parti del pesce denominate filetti. Talvolta questi pezzi sono tagliati direttamente dal pesce, o da una parte di esso, senza che prima sia tagliato un intero filetto. |
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0304 12 10 |
Filetti Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0304 11 10. |
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0304 19 01 a 0304 19 39 |
Filetti Vedi le note esplicative del SA, voce 0304, punto 1. Questa voce comprende ugualmente i filetti tagliati a pezzi, purché risulti che tali pezzi siano stati ottenuti da filetti. Le specie più frequentemente utilizzate a tal fine sono la trota, il salmone, il merluzzo bianco, l'eglefino, il merluzzo carbonaro, lo scorfano, il merlano, il nasello, l'orata, la sogliola, la passera di mare, il rombo, la molva, il tonno, lo sgombro, l'aringa e l'acciuga. Queste sottovoci comprendono ugualmente i pezzi ottenuti dal lato anatomico destro e sinistro del pesce, ossia le parti del pesce denominate filetti. Talvolta questi pezzi sono tagliati direttamente dal pesce, o da una parte di esso, senza che prima sia tagliato un intero filetto. Questo può verificarsi nel caso di pesci di grandi dimensioni, come ad esempio il tonno, ecc. |
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0304 19 39 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce i filetti di sogliola, di passerino e di aringa. |
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0304 21 00 a 0304 29 99 |
Filetti congelati Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0304 19 01 a 0304 19 39. Queste sottovoci comprendono anche i blocchi congelati composti da filetti o pezzetti di filetti (generalmente di merluzzo), anche mescolati o meno con una piccola quantità (20 % al massimo) di pezzettini di pesci della stessa specie che servono a colmare gli spazi vuoti all'interno dei blocchetti. I blocchetti sono destinati ad essere tagliati a pezzetti più piccoli (porzioni, bastoncini, ecc.) in previsione del condizionamento per la vendita al minuto. |
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0304 99 10 |
Surimi Il surimi è un prodotto intermedio commercializzato sotto forma congelata, consistente in una pasta biancastra praticamente inodore e insapore, ottenuta da carne di pesce finemente tritata, lavata e passata al setaccio. I lavaggi successivi eliminano la maggior parte del grasso e delle proteine idrosolubili. Per migliorarne la consistenza e per la stabilizzazione vengono aggiunti prima del congelamento piccole quantità di additivi [per esempio, zucchero, sale, D-glucitolo (sorbitolo), difosfati o trifosfati]. Non rientrano in questa sottovoce le preparazioni a base di surimi (sottovoce 1604 20 05). |
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0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana |
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0305 10 00 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana Le farine e polveri di pesce sono generalmente rese commestibili mediante estrazione dell'olio e deodorizzazione e, nel commercio, sono spesso denominate impropriamente «concentrato di proteine di pesce». Questa sottovoce comprende anche il prodotto denominato instant fish (polvere istantanea a base di pesce) e ottenuto da carne di pesce fresco, congelata e tagliata in pezzettini finemente triturati ed essiccati. |
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0305 30 11 a 0305 30 90 |
Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati La nota esplicativa relativa alle sottovoci 0304 19 01 a 0304 19 39 si applica mutatis mutandis. I filetti di pesci affumicati rientrano nelle sottovoci 0305 41 00 a 0305 49 80. |
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0305 41 00 a 0305 49 80 |
Pesci affumicati, compresi i filetti Vedi le note esplicative del SA, voce 0305, quinto comma. |
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0305 63 00 |
Acciughe (Engraulis spp.) Le acciughe in salamoia comprese in questa sottovoce sono quelle che non hanno ricevuto alcun'altra preparazione. Esse sono presentate in barili, boccali e spesso anche in recipienti metallici ermeticamente chiusi che non abbiano subito alcun trattamento dopo l'aggraffatura. |
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0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana Rientrano nella voce 1605 i crostacei, sgusciati o meno, che hanno subito un trattamento di affumicamento, nonché i crostacei sgusciati e cotti (per esempio: code di gamberetti sgusciate, generalmente congelate). Rientrano ugualmente nella voce 1605 le parti di granchio parzialmente sgusciate (per esempio: pinze) e cotte in acqua o al vapore che possono essere consumate direttamente senza ulteriore sgusciatura. |
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0306 11 10 e 0306 11 90 |
Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) Le aragoste, contrariamente agli astici, sono di colore rossastro e hanno piccole chele e antenne estremamente sviluppate. Il loro guscio è irto di tubercoli e di spine. |
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0306 11 10 |
Code di aragoste Rientrano in questa sottovoce le code di aragoste non sgusciate, anche divise in due parti, nonché le code sgusciate. |
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0306 11 90 |
altre Rientrano in questa sottovoce le aragoste col guscio, intere o divise in senso longitudinale, nonché la carne di aragosta. |
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0306 12 10 e 0306 12 90 |
Astici (Homarus spp.) Gli astici sono crostacei dotati di grandi chele. Non cotti sono di colore blu scuro con venature bianche o giallastre; la loro colorazione rossa appare solamente con la cottura. Le diverse presentazioni commerciali degli astici sono praticamente identiche a quelle delle aragoste. |
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0306 13 10 a 0306 13 80 |
Gamberetti Rientrano in particolare in queste sottovoci:
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0306 14 10 a 0306 14 90 |
Granchi Sono considerati come «granchi» una grandissima varietà di crostacei a chele, di dimensioni molto diverse, che si distinguono dalle aragoste, dai gamberi di mare, dagli scampi e dai gamberetti d'acqua dolce, per mancanza di una coda carnosa articolata che caratterizza questi ultimi. |
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0306 14 90 |
altri La presente sottovoce comprende, oltre ai granchi di mare europei, quali la grancella (Portunus puber) e la grancevola (Maia squinado), un gran numero di altre specie (in particolare, Cancer, Carcinus, Potunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), nonché il granchio d'acqua dolce detto «granchio cinese» (Eriocheir sinensis). |
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0306 19 10 |
Gamberi I gamberi sono crostacei d'acqua dolce le cui specie più importanti appartengono ai generi Astacus, Cambarus, Orconectes e Pacifastacus. Rientrano in queste sottovoci anche le code di gamberi. |
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0306 19 30 |
Scampi (Nephrops norvegicus) Gli scampi o nefropi sono piccole specie di crostacei di taglia media riconoscibili dalle loro chele lunghe, strette e di forma prismatica. |
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0306 21 00 |
Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0306 11 10 e 0306 11 90. |
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0306 22 10 a 0306 22 99 |
Astici (Homarus spp.) Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0306 12 10 e 0306 12 90. |
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0306 23 10 a 0306 23 90 |
Gamberetti Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0306 13 10 a 0306 13 80. |
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0306 24 30 e 0306 24 80 |
Granchi Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0306 14 10 a 0306 14 90. |
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0306 24 80 |
altri La presente sottovoce comprende, oltre ai granchi di mare europei, quali la grancella (Portunus puber) e la grancevola (Maia squinado), un gran numero di altre specie (Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp., Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), nonché il granchio d'acqua dolce detto «granchio cinese» (Eriocheir sinensis). |
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0306 29 10 |
Gamberi Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0306 19 10. |
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0306 29 30 |
Scampi (Nephrops norvegicus) Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0306 19 30. |
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0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana |
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0307 10 10 e 0307 10 90 |
Ostriche Queste sottovoci comprendono esclusivamente i molluschi bivalvi dei generi Ostrea, Crassostrea (chiamato ugualmente Gryphaea) e Pycnodonta. Vi si distinguono generalmente le ostriche «piatte» (Ostrea spp.) da quelle a conchiglia irregolare, quali le ostriche dette «portoghesi» (Crassostrea angulata) e le ostriche della Virginia (Crassostrea virginica). |
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0307 10 10 |
Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo Questa sottovoce comprende esclusivamente le giovani ostriche del genere Ostrea di peso inferiore o uguale a 40 grammi (compresa la conchiglia). Le ostriche piatte raccolte in Europa sono generalmente della specie Ostrea edulis. Ne esistono altre specie quali, in particolare, l'Ostrea lurida sulla costa del Pacifico in America del Nord e le Ostrea chilensis in Cile. |
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0307 10 90 |
altre Questa sottovoce comprende le ostriche del genere Ostrea pesanti, per pezzo, più di 40 grammi, nonché tutte le ostriche giovani o adulte del genere Crassostrea (chiamate anche Gryphaea) e del genere Pycnodonta. Appartengono, in particolare, al genere Crassostrea, l'ostrica portoghese (Crassostrea angulata), l'ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e l'ostrica detta «americana» (Crassostrea virginica). |
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0307 91 00 a 0307 99 90 |
altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana Queste sottovoci comprendono in particolare:
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CAPITOLO 4
LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
Considerazioni generali
I caseinati ottenuti dalla caseina del latte sono utilizzati, ad esempio, come emulsionanti (caseinato di sodio) o come fonti di proteine (caseinato di calcio). I prodotti con un tenore di caseinati superiore al 3 %, in peso sulla sostanza secca, sono esclusi dalle voci da 0401 a 0404, poiché questi caseinati non sono naturalmente presenti nel latte in tali concentrazioni (cfr. in particolare la voce 1901).
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Purché non abbiano subito altri trattamenti oltre a quelli previsti dalle note esplicative del sistema armonizzato, considerazioni generali, secondo comma, questa voce comprende in particolare:
La crema «non concentrata» rientrante in questa voce è considerata tale, indipendentemente dalla percentuale di materie grasse, sempre che sia stata ottenuta esclusivamente:
Rientrano invece nella voce 0402 le creme concentrate mediante altri procedimenti quale, per esempio, l'evaporazione dell'acqua per effetto di un trattamento termico. |
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0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Tale voce comprende il latte in polvere a cui è stato aggiunto un centrifugato di sterilizzazione, a condizione che il rapporto tra i costituenti naturali del latte non ne risulti alterato (altrimenti il prodotto rientra nella voce 0404). I prodotti con un tenore di lecitina di soia (emulsionante) superiore al 3 %, in peso sulla sostanza secca, sono esclusi dalla presente voce. Vedi inoltre le note esplicative del SA, voce 0404, lettera d). |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao I prodotti presentati allo stato pastoso che si mangiano abitualmente con il cucchiaio non sono considerati come prodotti «in polvere, in granuli o in altre forme solide». Sono considerati «latticello» ai sensi di tale voce sia il latticello dolce (cioè non acidificato) che il latticello acidificato. |
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0403 10 11 a 0403 10 99 |
Iogurt Rientrano in queste sottovoci solo i prodotti ottenuti per fermentazione lattica dovuta all'azione esclusiva degli Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. Non rientrano in queste sottovoci i prodotti che hanno subito, dopo la fermentazione, un trattamento termico che comporti la disattivazione dei batteri (sottovoce 0403 90). |
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0403 90 11 a 0403 90 99 |
altri Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 0403 10 11 a 0403 10 99. Queste sottovoci non comprendono prodotti del tipo «cagliata», come descritti nella nota esplicativa alle sottovoci 0406 10 20 e 0406 10 80, terzo comma |
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0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove Vedi la nota esplicativa della voce 0402, primo paragrafo |
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0404 90 21 a 0404 90 89 |
altri Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 0402. Rientrano in queste sottovoci in particolare i concentrati di proteine del latte ottenuti dal latte scremato mediante parziale eliminazione del lattosio e dei sali minerali e che hanno un tenore proteico calcolato, in peso, sulla sostanza secca, uguale o inferiore a 85 %. Il tenore proteico del latte viene calcolato moltiplicando il tenore di azoto per il fattore di conversione 6,38. I concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 % rientrano nella voce 3504 (vedi nota complementare 1 del capitolo 35). |
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0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere |
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0405 10 11 a 0405 10 90 |
Burro Il termine «burro» è definito nella nota 2, lettera a) e nella nota di sottovoci 2, del presente capitolo. Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 0405, paragrafo A. Il burro è un'emulsione acquosa nella materia grassa del latte; l'acqua costituisce la fase dispersa e la materia grassa costituice la fase continua. Invece la crema (voce 0401 o 0402) — il cui tenore di materie grasse può essere identico in alcuni casi a quello del burro — è un'emulsione di globuli grassi nell'acqua; quest'ultima costituisce la fase continua e la materia grassa costituisce la fase dispersa. Da tale differenza di struttura, è possibile ricostituire approssimativamente il latte primitivo aggiungendo semplicemente alla crema un'adeguata quantità d'acqua mentre ciò non è possibile nel caso del burro. |
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0405 20 10 a 0405 20 90 |
Paste da spalmare lattiere L'espressione «paste da spalmare lattiere» è definita nella nota 2, lettera b) del presente capitolo. Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 0405, paragrafo B. |
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0405 90 10 e 0405 90 90 |
altri Vedi la nota di sottovoci 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, voce 0405, paragrafo C. |
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0406 |
Formaggi e latticini Non sono considerati formaggi ai sensi di questa voce i prodotti la cui materia grassa butirrica è stata sostituita, interamente o parzialmente, da altri tipi di grassi, per esempio vegetali (generalmente voce 2106). |
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0406 10 20 e 0406 10 80 |
Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini Per il formaggio di siero di latte vedi le note esplicative del SA, voce 0406, secondo comma. I latticini o «formaggi bianchi» sono i prodotti ottenuti a partire dal latte cagliato dal quale è stata eliminata la maggior parte del siero (per esempio: per scolatura o pressione). I latticini (diversi da quelli in polvere) con aggiunta di zucchero e di frutta mantengono le caratteristiche dei latticini ai sensi di questa sottovoce se il contenuto totale di zucchero e di frutta non supera 30 %, in peso. Rientrano in queste sottovoci, in particolare, i prodotti del tipo «cagliata», ossia i prodotti ottenuti per coagulazione presamica, enzimatica o acida del latte intero, parzialmente o totalmente scremato, dal quale è stata eliminata la maggior parte del siero. Questi prodotti si presentano sotto forma di una pasta, non ancora filata, molle, facilmente separabile in grani, avente un odore intenso caratteristico ed un tenore in cloruro di sodio calcolato inferiore o uguale a 0,3 % in peso. Si tratta di prodotti «intermedi», destinati ad essere successivamente rilavorati per ottenere principalmente dei formaggi. |
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0406 20 10 e 0406 20 90 |
Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi Rientrano in queste sottovoci:
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0406 30 10 a 0406 30 90 |
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere Vedi le note esplicative del SA, voce 0406, primo comma, punto 3. |
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0406 40 10 a 0406 40 90 |
Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 0406 40. Questi formaggi sono caratterizzati da una pigmentazione irregolare della pasta, dovuta alla formazione di muffe all'interno. |
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0406 40 90 |
altri Rientrano ugualmente in questa sottovoce i formaggi che presentano una pigmentazione interna bianco/grigia, che si ottiene con l'impiego di ceppi di Penicillium roqueforti incolori. |
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0407 00 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte Questa voce comprende anche le uova in guscio avariate, nonché le uova che abbiano subito un inizio di cova. La conservazione può essere ottenuta mediante trattamento della superficie del guscio delle uova con sostanze grasse, con cera o paraffina, mediante immersione in una soluzione di calce e di silicato (di sodio o di potassio) o mediante altri procedimenti. |
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0407 00 11 a 0407 00 30 |
di volatili da cortile Per uova di volatili da cortile si intendono quelle dei volatili di cui alla voce 0105. |
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0407 00 11 e 0407 00 19 |
da cova Si rammenta che queste sottovoci comprendono solamente le uova di volatili da cortile le cui caratteristiche corrispondono alle condizioni previste dalle autorità competenti. |
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0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
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0408 11 80 |
altri La presente sottovoce comprende i tuorli d'uova atti ad usi alimentari, come pure i tuorli d'uova non atti a tali usi, diversi da quelli indicati nella sottovoce 0408 11 20. Sono ugualmente compresi in questa sottovoce i tuorli d'uova essiccati conservati mediante aggiunta di piccole quantità di prodotti chimici e destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di paste alimentari e di prodotti analoghi. |
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0408 19 81 e 0408 19 89 |
altri La prima frase delle note esplicative della sottovoce 0408 11 80 è applicabile mutatis mutandis. |
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0408 91 80 |
altri Le note esplicative della sottovoce 0408 11 80 sono applicabili mutatis mutandis. |
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0408 99 80 |
altri Le note esplicative della sottovoce 0408 11 80 sono applicabili mutatis mutandis. Oltre alle uova intere sgusciate, eventualmente presentate allo stato fresco, la presente sottovoce comprende le uova intere liquide conservate in particolare con l'aggiunta di sale o di conservanti chimici e le uova intere congelate. Essa comprende inoltre le uova cotte in acqua o al vapore come pure le uova modellate (uova dette «lunghe», per esempio, di forma cilindrica, ottenute da diversi tuorli ed albumi di uova mescolati). |
CAPITOLO 5
ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti |
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0505 10 10 e 0505 10 90 |
Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine I prodotti di queste sottovoci sono definiti nella nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 0505 10. |
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0505 10 10 |
gregge Rientrano in questa sottovoce le piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e la calugine nello stato in cui si presentano dopo l'asportazione dal corpo dell'animale, anche se tale operazione è stata effettuata allo stato umido. Sono inoltre classificate in questa sottovoce le piume e la calugine che, dopo l'asportazione, hanno subito una spolveratura, una disinfezione o un trattamento destinato semplicemente ad assicurarne la conservazione. Rientrano ugualmente in questa sottovoce le piume di recupero (o di secondo impiego) che non possono essere riutilizzate nello stato in cui si trovano come piume per l'imbottitura. I prodotti che rientrano in questa sottovoce si presentano generalmente sotto forma di balle pressate. |
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0505 10 90 |
altre Rientrano in particolare in questa sottovoce le piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e la calugine che hanno subito una pulitura più completa di quella prevista alla nota esplicativa della sottovoce 0505 10 10, come, per esempio, il lavaggio con acqua, con vapore, e l'asciugamento con aria calda. |
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0505 90 00 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce:
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0506 |
Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie |
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0506 10 00 |
Osseina e ossa acidulate Vedi le note esplicative del SA, voce 0506, secondo comma, punto 3. |
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0506 90 00 |
altre Vedi le note esplicative del SA, voce 0506, secondo comma, punti 1, 2, 4 e 5. |
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0510 00 00 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio Oltre ai prodotti elencati nelle note esplicative del SA, voce 0510, questa voce comprende i tessuti placentari presentati allo stato refrigerato o congelato, anche in recipienti sterili. |
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0511 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana |
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0511 91 10 |
Cascami di pesci Vedi le note esplicative del SA, voce 0511, punto 6, paragrafi 1 a 4. |
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0511 91 90 |
altri Questa sottovoce comprende:
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0511 99 31 e 0511 99 39 |
Spugne naturali di origine animale Vedi le note esplicative del SA, voce 0511, punto 14. |
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0511 99 31 |
gregge Questa sottovoce comprende, indipendentemente dalle spugne che sono presentate allo stesso stato in cui vengono pescate, le spugne naturali private dell'involucro esterno, delle materie molli vischiose e di una parte delle loro impurità (calcare, sabbia, ecc.), mediante battitura o follatura e lavaggio in acqua di mare. Sono parimenti classificate in questa sottovoce le spugne naturali private, principalmente mediante taglio, delle loro parti inutilizzabili (parti putrefatte, per esempio) e, in generale, tutte le spugne che non hanno ancora subito un trattamento chimico. |
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0511 99 39 |
altre Rientrano in questa sottovoce le spugne che hanno subito una lavorazione più completa, destinata a togliere loro interamente le sostanze calcaree, a schiarirle (trattamento al bromo o al tiosolfato di sodio), a sgrassarle (bagno in soluzione d'ammoniaca), a imbianchirle (bagno di acido ossalico al 2 %), o a renderle atte all'utilizzazione mediante altri trattamenti chimici. |
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0511 99 85 |
altri Sono in particolare compresi in questa sottovoce i prodotti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 0511, punti 2, 3, 4, 7, 8 e 13, nonché gli animali morti delle specie considerate al capitolo 1, non commestibili o riconosciuti non atti all'alimentazione umana. È escluso dalla presente sottovoce il plasma di sangue animale (per esempio: voce 3002). |
SEZIONE II
PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
CAPITOLO 6
PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
0601 |
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 |
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0601 20 30 |
Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani Questa sottovoce comprende ugualmente le orchidee epifite (per esempio: le orchidee del genere Cattleya e Dendrobium). |
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0602 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) |
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0602 10 10 e 0602 10 90 |
Talee senza radici e marze Rientrano in queste sottovoci:
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0602 40 00 |
Rosai, anche innestati Rientrano in queste sottovoci non solamente i rosai coltivati, ma anche i rosai spontanei. |
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0602 90 10 |
Bianco di funghi (micelio) Con la denominazione «bianco di funghi» si designa un intreccio di fili sottili (tallo o micelio), spesso sotterraneo, che vive e cresce alla superficie delle sostanze animali o vegetali in decomposizione o che si sviluppa nei tessuti stessi e che dà origine ai funghi. Il bianco di funghi selezionato del commercio viene fornito sotto forma di placchette comprendenti frammenti di paglia semidecomposta sui quali si sono costituite nappe di filamenti riproduttori. Rientra in questa sottovoce il prodotto che consiste in micelium non ancora completamente sviluppato, presentato sotto forma di particelle microscopiche depositate su un composto costituito da letame equino sterilizzato (miscela di paglia e di escrementi di cavallo). |
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0602 90 41 |
da bosco Rientrano in questa sottovoce i piantimi ottenuti da semi di conifere o di latifoglie abitualmente utilizzati per il rimboschimento. Essi sono in genere forniti senza la zolla di terra. |
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0602 90 45 |
Talee radicate e giovani piante Rientrano in questa sottovoce le piante non nominate né comprese altrove che sono in uno stadio precoce, vale a dire che devono ancora essere coltivate in un vivaio prima di essere messe a dimora. Si tratta di piantule di uno a due anni, di talee radicate, di polloni radicati, di margotte e di piante che non hanno in genere più di due a tre anni. |
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0602 90 49 |
altri Rientrano in questa sottovoce gli alberi, arbusti o arboscelli delle specie sia europee che esotiche non nominate né comprese altrove, che non vengono abitualmente utilizzati, per il rimboschimento. Essi sono in genere forniti con la loro zolla di terra. |
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0602 90 50 |
altre piante da pien’aria Rientrano in questa sottovoce le piante resistenti al freddo, destinate ad essere coltivate per più anni, e il cui fusto aereo e non lignificato muore in autunno e ricresce in primavera. Rientrano ugualmente in questa sottovoce le felci da giardino nonché le piante palustri e acquatiche (ad esclusione di quelle della voce 0601 e della sottovoce 0602 90 99). Rientrano in questa sottovoce i manti erbosi in rotoli e le piote utilizzate per creare superfici a prato. |
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0603 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
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0603 11 00 a 0603 19 90 |
freschi Queste sottovoci comprendono anche i fiori e i boccioli di fiori il cui colore naturale sia stato modificato o ravvivato in particolare mediante assorbimento di soluzioni colorate prima o dopo il taglio, oppure mediante semplice immersione, a condizione che tali prodotti siano presentati allo stato fresco. |
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0603 19 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce, per esempio, il girasole e la reseda. I loro fusti e le loro foglie (senza i fiori) rientrano, per contro, nella sottovoce 1404 90 00. Rientrano ugualmente in questa sottovoce i rami di salici con boccioli o fiori. I rami di salici senza boccioli e fiori rientrano, per contro, nella sottovoce 1401 90 00. |
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0604 |
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
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0604 10 10 |
Licheni delle renne Trattasi di una pianta della famiglia delle cladoniacee (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica e Cladonia alpestris). |
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0604 91 90 |
altri Sono escluse da questa sottovoce le spighe fresche di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) (capitolo 7) o di cereali (capitolo 10). |
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0604 99 10 |
semplicemente essiccati Questa sottovoce non comprende i rami essiccati che sono stati ritorti o disposti in forma di spirale indipendentemente dal fatto che siano stati ritorti o disposti in forma di spirale prima di essere essiccati (sottovoce 0604 99 90). Sono escluse da questa sottovoce le spighe semplicemente essicate di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) (capitolo 7) o di cereali (capitolo 10). |
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0604 99 90 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce le spighe di cereali (per esempio: di granturco) essicate, che siano state imbianchite, tinte, impregnate o altrimenti preparate, per essere utilizzate a fini ornamentali. Questa sottovoce comprende anche i rami essiccati che sono stati ritorti o disposti in forma di spirale. |
CAPITOLO 7
ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
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0701 90 50 |
di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno Le patate primaticce si riconoscono per il loro colore chiaro (generalmente bianco o roseo), per la loro buccia sottile o appena formatasi, poco aderente e che si stacca senza difficoltà quando viene grattata. Inoltre, esse non presentano alcun segno di germinazione. |
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0703 |
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
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0703 10 11 a 0703 10 90 |
Cipolle e scalogni Queste sottovoci comprendono tutte le varietà mangerecce di cipolle (Allium cepa) e di scalogni (Allium ascalonicum). |
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0703 10 11 |
da semina Rientrano in questa sottovoce le cipolle di un anno provenienti da sementi e destinate ad essere piantate. Il loro diametro è di circa 1-2 centimetri. |
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0703 20 00 |
Agli Questa sottovoce comprende tutte le varietà mangerecce di agli (Allium sativum). Rientra in questa sottovoce anche l'aglio formato da un unico bulbo senza spicchi separati, con un diametro compreso all'incirca fra i 25 e i 50 mm e descritto nel commercio come «solo garlic», «pearl garlic», «single bulb garlic», «single clove garlic» o «aglio monobulbo», o qualsiasi altra denominazione commerciale analoga. Non rientra invece in questa sottovoce il cosiddetto «aglio cipollino cinese» o «aglio elefante» (Allium ampeloprasum, sottovoce 0703 90 00), che consiste in un solo bulbo dal diametro di circa 60 mm o più (ovvero notevolmente più grande e più pesante dell'aglio a più spicchi). Le specie Allium sativum ed Allium ampeloprasum differiscono anche dal punto di vista del patrimonio genetico. |
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0703 90 00 |
Porri ed altri ortaggi agliacei Questa sottovoce comprende in particolare i porri mangerecci comuni (Allium porrum), la cipolla d'inverno o cipolletta (Allium fistulosum) e la cipolla porraia o erba cipollina (Allium schoenoprasum). |
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0704 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |
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0704 10 00 |
Cavolfiori e cavoli broccoli Vedi le note esplicative del SA, voce 0704, primo comma, punto 1. |
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0704 90 10 |
Cavoli bianchi e cavoli rossi Questa sottovoce comprende i cavoli bianchi (Brassica oleracea L. varietà capitata L. f. alba D. C.), compresi i cavoli a punta (Brassica oleracea L. varietà capitata L. f. varietà alba D. C. sottovarietà conica e sottovarietà piramidalis) e i cavoli rossi [Brassica oleracea L. varietà capitata L. f. rubra (L.) Thell]. |
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0704 90 90 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare i cavoli di Milano o cavoli verza (Brassica oleracea L. varietà bullata D. C. e varietà sabauda L.), i cavoli cinesi (per esempio: Brassica sinensis e Brassica pekinensis), i cavoli rapa (Brassica oleracea varietà gongylodes), nonché i cavoli broccoli [Brassica oleracea L. convarietà botrytis (L.) Alef varietà italica Plenck]. Questa sottovoce non comprende:
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0706 |
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |
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0706 10 00 |
Carote e navoni Questa sottovoce comprende soltanto le varietà mangerecce di navoni e di carote (rosse o rosee). Rientrano invece nella sottovoce 1214 90 10 le carote da foraggio, generalmente di color bianco o giallo chiaro, i navoni da foraggio (Brassica campestris var. rapa) nonché i cavoli navoni o rutabaghe (Brassica napus var. napobrassica). |
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0706 90 90 |
altri Tra le altre radici commestibili similari da classificare in questa sottovoce si possono menzionare:
Tuttavia le radici e i tuberi commestibili ad alto tenore di amido o di inulina quali i topinamburs, le patate dolci, i tari o gli ignami, rientrano nella voce 0714. |
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0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
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0707 00 90 |
Cetriolini I cetriolini compresi in questa sottovoce sono una varietà di piccoli cetrioli (almeno 85 unità per chilogrammo). |
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0708 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
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0708 10 00 |
Piselli (Pisum sativum) Questa sottovoca comprende tutti i piselli della specie Pisum sativum, quindi anche i piselli da foraggio (Pisum sativum var. arvense). Sono invece esclusi i fagiolini piccoli (ivi inclusa la varietà con l'occhio nero), che sono in realtà dei fagioli appartenenti alla sottovoce 0708 20 00, nonché i ceci del genere Cicer che devono essere classificati nella sottovoce 0708 90 00. |
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0708 90 00 |
altri legumi Sono compresi in questa sottovoce in particolare i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0708, primo comma, punti 3, 4, 5 e 6. |
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0709 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati |
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0709 20 00 |
Asparagi Questa sottovoce comprende soltanto i turioni dell'asparago (Asparagus officinalis). |
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0709 40 00 |
Sedani, esclusi i sedani-rapa La presente sottovoce comprende i sedani della varietà Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (sedani a coste) e Apium graveolens var. secalinum Alef. (sedanino). |
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0709 59 10 |
Funghi galletti o gallinacci Questa sottovoce comprende soltanto i funghi generalmente di colore giallo uovo delle specie Cantharellus cibarius Fries e Cantharellus friesii Quélet. Le specie mangerecce simili, quali i falsi galletti (Clitocybe aurantiaca) e la trombetta dei morti o corno dell'abbondanza (Craterellus cornucopioides) talvolta usati in salumeria come surrogati del tartufo, rientrano nella sottovoce 0709 59 90. |
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0709 59 30 |
Funghi porcini Questa sottovoce comprende soltanto i porcini o boleti del genere Boletus, in particolare i porcini comuni (Boletus edulis). |
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0709 60 10 a 0709 60 99 |
Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» Vedi le note esplicative del SA, voce 0709, primo comma, punto 5. |
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0709 90 10 |
Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) Questa sottovoce comprende, ad eccezione delle lattughe (Lactuca sativa) e delle cicorie (Cichorium spp.), tutte le altre specie di insalate, tra le quali vanno menzionate:
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0709 90 20 |
Bietole da costa e cardi Questa sottovoce comprende, le bietole da costa dette anche bietole bianche (Beta vulgaris subvar. cicla) e i cardi (Cynara cardunculus). |
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0709 90 31 e 0709 90 39 |
Olive Sono classificate in questa sottovoce le olive che sono state sottoposte a lavorazione per l'estrazione dell'olio, ma che hanno ancora un contenuto di materie grasse superiore a 8 %, in peso. |
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0709 90 40 |
Capperi I capperi sono i boccioli dei fiori della pianta omonima (Capparis spinosa). |
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0709 90 90 |
altri Tra gli ortaggi compresi in questa sottovoce si possono menzionare:
Va inoltre osservato che:
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0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
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0711 20 10 e 0711 20 90 |
Olive Queste sottovoci comprendono le olive non deamarizzate, generalmente presentate in salamoia. Le olive rese commestibili, anche mediante semplice macerazione prolungata in acqua salata, sono escluse dalle presenti sottovoci e vanno classificate nelle sottovoci 2005 70 00. |
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0711 40 00 |
Cetrioli e cetriolini Rientrano in questa sottovoce i cetrioli e i cetriolini posti semplicemente in recipienti di grande capacità, contenenti una salamoia che, eventualmente addizionata d'aceto o d'acido citrico, garantisce temporaneamente la loro conservazione durante il trasporto e lo stoccaggio e purché questi prodotti non siano atti al consumo in tale stato di presentazione. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso. Prima della loro utilizzazione definitiva, detti prodotti vengono sottoposti generalmente ai sottoindicati trattamenti, che li fanno rientrare nel capitolo 20:
Tuttavia i cetrioli e i cetriolini, anche presentati in salamoia, che hanno subito una fermentazione lattica completa rientrano nel capitolo 20. I cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa sono caratterizzati dal fatto che, se sezionati, la loro polpa presenta un aspetto vitreo su tutta la sua superficie. |
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0711 51 00 |
Funghi del genere Agaricus I funghi della presente sottovoce possono essere conservati temporaneamente in una salamoia forte con aggiunta di aceto o di acido acetico. |
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0711 90 70 |
Capperi I capperi che rientrano nella presente sottovoce sono generalmente presentati in fusti in salamoia. |
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0712 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati Non rientrano in questa voce i prodotti che allo stato secco non sono utilizzati come ortaggi o legumi, ma sono impiegati principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211). |
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0712 90 30 |
Pomodori Per quel che concerne la polvere di pomodori si rimanda alle note esplicative delle sottovoci 2002 90 11 a 2002 90 99. |
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0712 90 90 |
altri Non rientrano in questa sottovoce le foglie e le radici del dente di leone essiccato (Taraxacum officinale), l'acetosa essiccata (Rumex acetosa) e la cappuccina essiccata (Tropaeolum majus) utilizzati in medicina (sottovoce 1211 90 85). |
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0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati I prodotti della presente voce destinati alla semina sono prodotti selezionati che si distinguono generalmente per il loro condizionamento (per esempio: in sacchi muniti di etichette che ne precisano la destinazione) e per il loro prezzo elevato. |
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0713 10 10 e 0713 10 90 |
Piselli (Pisum sativum) Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 0708 10 00. |
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0713 20 00 |
Ceci Rientrano in questa sottovoce i ceci del genere Cicer (principalmente Cicer arietinum), sia che essi siano destinati alla semina ovvero all'alimentazione umana o a quella del bestiame. |
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0713 31 00 |
Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 0713 31. |
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0713 32 00 |
Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) Questi fagioli sono sempre commercializzati allo stato secco. Quando la pianta Adzuki non ha ancora raggiunto la maturità, i fagioli sono di colore verde e contengono molta acqua. Quando la pianta ha raggiunto la maturazione, il fagiolo diventa rosso e secco. |
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0713 39 00 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare il fagiolo asparago (anticamente Dolichos sinensis spp. sesquipedalis), che deve essere considerato come fagiolo della specie Vigna. Le denominazioni «Dolichos unguiculata» e «Dolichos sinensis» sono sinonimi non più in uso per i fagioli della specie Vigna. La denominazione corretta del fagiolo asparago è quindi «Vigna unguiculata (L.) Walp. spp. sesquipedalis». |
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0713 40 00 |
Lenticchie Questa sottovoce comprende esclusivamente le lenticchie appartenenti ai generi Ervum o Lens, come, per esempio, le diverse varietà della lenticchia comune (Ervum lens o Lens esculenta) e il vecciolo o capogirlo (Ervum ervilia). |
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0713 90 00 |
altre Questa sottovoce comprende in particolare, eccettuato il fagiolo asparago della sottovoce 0713 39 00, i fagioli del genere Dolichos quali il fagiolo egiziano (Dolichos lablab), il pisello di Angola o del tropico (Cajanus cajan), la canavalia ensiforme (Canavalia ensiformis), il fagiolo vellutato (Mucuna utilis) e i semi di guar (Cyamopsis tetragonoloba). Sono esclusi dalla presente sottovoce semi di veccia (Vicia) delle specie diverse dalla Vicia faba e i semi di lupino (Lupinus) (sottovoci 1209 29 10 o 1209 29 50). |
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0714 |
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago L'espressione «agglomerati in forma di pellets» è definita alla nota 1 della sezione II. |
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0714 10 91 e 0714 10 98 |
Radici di manioca Queste sottovoci comprendono in particolare:
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0714 20 10 e 0714 20 90 |
Patate dolci Si tratta di tuberi con polpa bianca, gialla o rossa, a seconda delle varietà, che provengono da una pianta erbacea, rampicante (Ipomea batatas). |
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0714 90 11 e 0714 90 19 |
Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido Questa sottovoce comprende in particolare:
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0714 90 90 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare le diverse varietà di topinambur (per esempio: Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus e Helianthus decapetalus) e i midolli contenenti fecola detti da sago, ricavati dal tronco di alcune palme (Metrosylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga, ecc.). |
CAPITOLO 8
FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI
Considerazioni generali
Rimangono classificate in questo capitolo le frutta detinate alla distillazione, presentate in forma di purè grossolano, anche se già in corso di fermentazione naturale.
0801 |
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
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0801 21 00 e 0801 22 00 |
Noci del Brasile Si tratta di noci con guscio duro che ricordano per la loro forma e dimensione gli spicchi di mandarino: esse contengono grossi semi triangolari con un involucro fibroso di colore bruno scuro. |
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0802 |
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
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0802 21 00 e 0802 22 00 |
Nocciole (Corylus spp.) Queste sottovoci comprendono le nocciole comuni (frutti del Corylus avellana), le nocciole del Levante (frutti del Corylus colurna) e le nocciole di Dalmazia (frutti del Corylus maxima). |
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0802 40 00 |
Castagne e marroni (Castanea spp.) Questa sottovoce comprende solamente le castagne e i marroni appartenenti al genere Castanea; essa non comprende quindi le castagne d'acqua (macres o cornouelles) (frutti del Trapa natans), che vanno classificate nella sottovoce 0802 90 85, né le castagne d'India (Aesculus hippocastanum) della voce 2308. |
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0802 50 00 |
Pistacchi I pistachi sono i frutti della pianta omonima (Pistacia vera) coltivata principalmente in Sicilia, in Grecia e nel Levante. Il pistacchio ha la grandezza di una piccola oliva ed è composto da un mallo tenero, poco spesso, in genere umido, rossastro, molto rugoso e leggermente aromatico, da un pericarpo legnoso bianco diviso in due valve e da un seme (mandorla) angoloso ricoperto da una pellicola rossastra, di colore verde pallido all'interno e di sapore gradevole. |
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0802 90 50 |
Pinoli o semi del pino domestico Questa sottovoce comprende i pinoli o semi del pino domestico (frutti del Pinus pinea), anche presentati in pigne. |
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0802 90 85 |
altre Questa sottovoce comprende in particolare i noccioli del cembro (frutti del Pinus cembra) anche presenti nel loro cono. |
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0803 00 |
Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate |
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0803 00 11 |
Banane da cuocere Le banane da cuocere raggiungono i 50 centimetri di lunghezza e sono più grandi e spigolose delle banane della sottovoce 0803 00 19. L'amido contenuto nelle banane da cuocere è caratterizzato dal fatto che, contrariamente a quello delle banane da tavola, durante la maturazione non si trasforma in zuccheri. Le banane da cuocere non hanno un aroma particolare. Sono inadatte al consumo fresco. Vengono raccolte prevalentemente verdi e consumate bollite, cotte al forno o arrostite. |
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0804 |
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi |
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0804 40 00 |
Avocadi Gli avocadi sono i frutti della pianta omonima (Persea americana Mill.) e consistono in drupe, spesso voluminose, sferiche, piriformi o a forma di caraffa dal collo allungato a seconda della varietà, che racchiudono un endocarpo, spesso di grandi dimensioni. L'epicarpo è di colore verde scuro, tavolta con colorazione violacea, purpurea o gialla. Il mesocarpo è consistente, a maturazione raggiunta, il suo colore è bianco verdastro sotto l'esocarpo e biancastro in prossimità dell'endocarpo. |
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0804 50 00 |
Guaiave, manghi e mangostani Le guaiave sono i frutti del guaiava (Psidium guayava L.); queste sono delle bacche che hanno una polpa di colore variabile (biancastra, rosata, crema rossa o verdastra) e che contiene numerosi semi. I manghi sono i frutti del mango (Mangifera indica); queste sono delle drupe che contengono un grande nocciolo piatto dal quale partono fibre. Esistono parecchie varietà di manghi dai frutti più o meno pesanti (da 150 grammi a 1 chilogrammi), più o meno dolci o profumati (alcuni hanno un leggero sapore di essenza di trementina). I mangostani sono i frutti del mangostano (Garcinia mangostana). Questi frutti sono bacche violette, in piena maturità, hanno un pericarpo spesso contenente alcuni grani circondati da un arillo polposo, bianco, zuccherino, con profumo particolarmente delicato. |
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0805 |
Agrumi, freschi o secchi |
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0805 10 20 |
Arance dolci, fresche Sono considerate arance dolci soltanto le arance della specie Citrus sinensis. Queste includono arance sanguigne e semisanguigne. Le arance sanguigne sono arance la cui scorza (spesso solo a metà), polpa e succo presentano una pigmentazione dovuta alla presenza di carotene. Nel caso di arance semisanguigne, la pigmentazione è generalmente meno pronunciata e si limita alla polpa e al succo. Le arance sanguigne includono: i «Blood ovals», le «Sanguinas redondas», i «Navels sanguinas», i «Sanguinelli», i «Doubles fines», i «Washington sanguines» o i «Doubles fines améliorées» o «grosses sanguines» e i «Portugaises». |
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0805 10 80 |
altre Fra le arance che rientrano in questa sottovoce si possono citare le arance amare (melangoli) che sono i frutti delle specie Citrus aurantium. Esse sono usate principalmente nell'industria delle marmellate. |
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0805 20 30 |
Monreal e satsuma I satsuma [Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)] sono varietà precoci di mandarini. Frutti grossi, di colore giallo-arancio, molto sugosi, non acidi senza semi. |
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0805 20 50 |
Mandarini e wilkings I mandarini (Citrus nobilis Lour. o Citrus reticulata Blanco) si distinguono dalle arance ordinarie per la loro forma più piccola e appiattita, per una maggiore facilità a sbucciarli, per una divisione più netta degli spicchi e per un sapore più zuccherino e più profumato. I «Wilkings» sono degli ibridi di una varità (cultivar) di mandarini Willow leaf e della «Temple» (anch'essa, un ibrido di mandarino e arance amare). Si avvicinano ai mandarini pur essendo più grossi e di forma appuntita ad una delle due estremità. |
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0805 20 70 |
Tangerini Questa sottovoce comprende i tangerini (Citrus reticulata Blanco var. tangerina). |
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0805 20 90 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare:
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0805 40 00 |
Pompelmi e pomeli Questa sottovoce comprende i frutti delle specie Citrus grandis e i pomeli ovvero grapefruit (Citrus paradisi). Si tratta di frutti dalla scorza di colore giallastro, in genere più grandi delle arance, di forma sferica leggermente appiattita, dalla polpa gialla o leggermente rosea, di sapore acidulo. |
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0805 50 90 |
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) Questa sottovoce comprende tutte le varietà delle specie Citrus aurantifolia e Citrus latifolia. Le limette sono piccoli frutti di forma sferoidale o ovoidale, con buccia verde o gialloverde molto fine ed aderente. La polpa è sugosa, molto acida e di colore verdastro. |
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0805 90 00 |
altri I principali agrumi compresi in questa sottovoce sono i seguenti:
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0806 |
Uve, fresche o secche |
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0806 10 10 |
da tavola Le uve de tavola differiscono in genere dalle uve da mosto per il loro aspetto e per il tipo di imballaggio. Mentre le uve da tavola sono solitamente spedite in scatole, cassette, vassoi, panierini o cestini chiusi, le uve da mosto sono trasportate in grandi ceste o casse aperte, ovvero in fusti in cui i grappoli sono spesso pigiati o schiacciati. |
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0806 20 10 |
Uve di Corinto Si tratta di uve che derivano dalla specie di Vitis corinthica; esse hanno piccoli acini secchi, diraspati, praticamente senza vinaccioli, di colore purpureo scuro tendente al nero, di sapore molto dolce. |
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0807 |
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi |
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0807 11 00 |
Cocomeri I cocomeri, detti anche «meloni d'acqua», sono dei frutti della specie Citrullus vulgaris Schrad. Questi frutti possono raggiungere i 20 chilogrammi. La polpa è poco dolce, acquosa e in genere di un colore rosso vivace e con semi neri. |
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0807 19 00 |
altri Rientrano in questa sottovoce la frutta della specie Cocumis melo di cui esistono diverse varietà, ed in particolare: melone retato (var. reticulas Naud.) con scorza reticolare, melone zuccherino (var. saccharus Naud.), ugualmente con scorza reticolare, cantalupo (var. cantalupensis Naud.) con scanalature longitudinali profonde, melone d'inverno (var. inodorus Naud.) e melone dalla scorza liscia. Il frutto è in genere grande, di forma sferica oppure ovoidale, liscio o rugoso; la polpa è consistente e sugosa, di colore giallo-arancione o bianco, di sapore dolce. Nella parte centrale del frutto, che è più filamentosa e lacunosa, vi sono numerosi semi ovali, appiattiti, lucidi, di colore bianco giallastro. |
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0807 20 00 |
Papaie Le papaie (Carica papaya) sono frutti dalla forma allungata o sferoidale, leggermente costoluti o lisci; da maturi assumono un colore tra il verde giallastro e l'arancione; il loro peso può variare tra alcune centinaia di grammi e diversi chilogrammi. La polpa del frutto è di consistenza paragonabile a quella dei meloni, di colore giallo arancione, più o meno dolce e profumata, racchiude una cavità con numerosi semi neri, tondi circondati da mucillagine. |
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0808 |
Mele, pere e cotogne, fresche |
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0808 10 10 |
Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre Questa sottovoce comprende le mele che, dato il loro aspetto e le loro caratteristiche (frutta non calibrate né scelte e generalmente di volume inferiore a quello delle frutta da tavola, di sapore acido e poco gradevole, di basso valore, ecc.), possono servire soltanto alla fabbricazione di bevande, fermentate o non. Esse devono essere presentate alla rinfusa, senza strati di separazione, su mezzi di trasporto (per esempio: vagoni ferroviari, «containers» di grandi dimensioni, autocarri o imbarcazioni). |
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0808 20 10 |
Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre Va applicata, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 0808 10 10. |
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0809 |
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche |
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0809 20 05 e 0809 20 95 |
Ciliege Questa sottovoce comprende le ciliege di qualunque varietà, comprese quelle selvatiche e soprattutto le ciliege comuni (frutti del Prunus cerasus), le visciole o marasche o griotte (frutti del Prunus cerasus var. austera), le ciliege tenerine o lustrine (frutti del Prunus avium var. juliana) e le ciliege duracine (frutti del Prunus avium var. duracina), le ciliege di monte (dolci) (frutti del Prunus avium o Cerasus avium). |
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0809 30 10 e 0809 30 90 |
Pesche, comprese le pesche noci A differenza delle pesche, le pesche noci sono dei frutti dalla pelle liscia (epicarpo liscio). |
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0809 40 90 |
Prugnole Si tratta dei frutti del prugnolo selvatico della specie Prunus spinosa. |
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0810 |
Altre frutta fresche |
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0810 20 10 |
Lamponi Si tratta in particolare dei frutti della specie Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis e Rubus strigosus. Vi sono varietà con frutti rossi, altre con frutti bianchi. |
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0810 40 10 |
Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea») Questi frutti sono di colore rosso o roseo. |
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0810 40 30 |
Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») Questi frutti sono di colore blu-nero. |
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0810 50 00 |
Kiwi Questa sottovoce comprende i kiwi della specie Actinidia chinensis Planch. o Actinidia deliciosa. Questi frutti, della grandezza di un uovo sono carnosi, di sapore agro-dolce, la loro pelle vellutata è di colore verde-bruno. |
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0810 90 20 |
Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya Si fa osservare che i tamarindi (frutti del Tamarindus indica e del Tamarindus officinalis), quali sono comunemente presentati nel commercio internazionale (sotto forma di baccelli o di polpa non addizionata di zucchero o di altre sostanze né altrimenti trattata) rientrano nella sottovoce 0813 40 65. Il jack è il frutto dell'Artocarpus heterophylla e dell'Artocarpus integrifolia. Il litchi è il frutto del Litchi chinensis. La sapotiglia o nespola d'America è il frutto dell'Achras sapota. Questa sottovoce comprende particolarmente i frutti della passione o passiflora (per esempio: «Maracuja», e particolarmente le seguenti specie: passiflora commestibile (Passiflora edulis), passiflora gigante (Passiflora quadrangularis) e passiflora dolce (Passiflora ligularis). |
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0810 90 50 |
Ribes nero (cassis) Questa sottovoce comprende il frutto del ribes nero (Ribes nigrum L.), che è una bacca globulare. |
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0810 90 60 |
Ribes rosso Questa sottovoce comprende il Ribes a grappoli della specie Ribes rubrum L. |
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0810 90 95 |
altre Oltre ai prodotti citati nelle Note esplicative del SA, voce 0810, secondo comma, punto 7, (esclusi litchi e sapotiglie) comprese nella presente sottovoce:
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0811 |
Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Si ricorda che il termine «congelato» è definito nelle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 8, secondo comma. Per quel che concerne l'applicazione delle sottovoci che si referiscono al tenore in zuccheri, si rimanda alla nota complementare del presente capitolo. |
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0811 20 31 |
Lamponi Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0810 20 10. |
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0811 20 39 |
Ribes nero (cassis) Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0810 90 50. |
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0811 20 51 |
Ribes rosso Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0810 90 60. |
CAPITOLO 9
CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE
Considerazioni generali
La classificazione delle spezie miscelate tra di loro o a cui sono state aggiunte altre sostanze è determinata dalla nota 1 del presente capitolo.
In conformità a detta nota i miscugli di spezie con altre sostanze, avendo perduto il carattere essenziale di spezie, sono esclusi dal capitolo 9. Essi rientrano nella voce 2103 qualora costituiscano condimenti composti. Per i miscugli di spezie utilizzati direttamente per aromatizzare bevande o per preparare estratti destinati alla fabbricazione di bevande e costituiti da spezie e da piante, parti di piante, semi o frutti (interi, tagliati, frantumati o polverizzati) delle specie appartenenti ad altri capitoli (7, 11, 12, ecc.) si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 9, sesto e settimo comma.
Va segnalato che le rotture ed i cascami, che risultano normalmente dalla raccolta delle spezie, dalle operazioni posteriori a detta raccolta (per esempio: cernita, essiccamento), dallo stoccaggio o dal trasporto, devono essere considerati come prodotti «non tritati né macinati», salvo quando detti prodotti sono riconoscibili (per esempio: a causa della loro omogeneità), come provenienti da un tritamento intenzionale.
L'espressione «tritati o polverizzati» che si riferisce a varie voci del presente capitolo, non comprende prodotti tagliati in pezzi.
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
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0901 11 00 e 0901 12 00 |
Caffè non torrefatto Queste sottovoci comprendono il caffè non torrefatto, in tutte le sue forme, anche decaffeinizzato (compresi i chicchi o le rotture separati con le operazioni di cernita, di vagliatura, ecc.), anche se destinato ad usi diversi dal consumo (per esempio: l'estrazione della caffeina). |
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0901 11 00 |
non decaffeinizzato Questa sottovoce comprende il caffè non torrefatto, purché non abbia subito alcun trattamento di estrazione della caffeina. |
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0901 12 00 |
decaffeinizzato Questa sottovoce comprende il caffè non torrefatto che ha subito un trattamento di estrazione della caffeina. Di solito, il caffè così trattato conserva un tenore di caffeina non superiore a 0,2 %, in peso, calcolato sulla sostanza secca. |
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0901 21 00 e 0901 22 00 |
Caffè torrefatto Queste sottovoci comprendono il caffè di cui alla nota esplicativa delle sottovoci 0901 11 00 e 0901 12 00, torrefatto, anche verniciato, macinato o compresso. |
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0901 21 00 |
non decaffeinizzato La nota esplicativa della sottovoce 0901 11 00 si applica mutatis mutandis. |
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0901 22 00 |
decaffeinizzato La nota esplicativa della sottovoce 0901 12 00 si applica mutatis mutandis. |
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0901 90 10 |
Bucce e pellicole di caffè Per bucce si intendono le sottili membrane che all'interno del frutto (ciliegia) avvolgono i semi generalmente presenti in numero due. Le pellicole sono costituite dal tegumento che avvolge ciascun seme e che viene eliminato nel corso della torrefazione. |
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0901 90 90 |
Succedanei del caffè contenenti caffè Questa sottovoce comprende i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0901, primo comma, punto 5. Tali miscugli possono essere macinati o non macinati, o anche compressi. |
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0904 |
Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati |
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0904 11 00 |
non tritato né polverizzato Questa sottovoce comprende i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0904, punto 1. Si segnala che i grani frantumati e le rotture di pepe restano classificati in questa sottovoce purché non provengano manifestamente da una frantumazione o da una triturazione intenzionali. Lo stesso dicasi per le polveri o le spazzature consistenti in pepe impuro. Rientrano in questa sottovoce il pepe verde conservato in una soluzione a base di aceto o in acqua salata (anche addizionato di deboli quantità di acido citrico). |
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0904 20 10 a 0904 20 90 |
Pimenti essiccati, tritati o polverizzati Queste sottovoci comprendono i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 0904, punto 2, purché essiccati oppure triturati o polverizzati. |
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0904 20 10 |
Peperoni Si tratta del frutto del Capsicum annuum var. grossum, frutto relativamente voluminoso e di sapore dolce che viene raccolto ancora verde o già rosso. La presente sottovoce comprende unicamente i peperoni essiccati, interi o in pezzi, ma non quelli tritati né quelli ridotti in polvere. |
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0906 |
Cannella e fiori di cinnamomo |
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0906 11 00 e 0906 19 00 |
non tritati né polverizzati Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:
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0906 11 00 |
Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 0906 11. |
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0907 00 00 |
Garofani (antofilli, chiodi e steli) Questa voce comprende anche i prodotti tritati o polverizzati. |
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0908 |
Noci moscate, macis, amomi e cardamomi |
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0908 10 00 |
Noci moscate Vedi le note esplicative del SA, voce 0908, paragrafo a). Rientrano in questa sottovoce le noci moscate, che sono il seme del Noce Moscato (Myristica fragrans). Rientrano ugualmente in questa sottovoce le noci moscate intere destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi, spesso passate in un bagno di calce al fine di proteggerle contro gli insetti, nonché le noci moscate di qualità inferiore quali le noci grinzose e quelle rotte durante la raccolta che sono commercializzate sotto le denominazioni «rotture», «BWP» (broken, wormy, punky) o «difettose». |
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0908 20 00 |
Macis Vedi le note esplicative del SA, voce 0908, paragrafo b). |
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0908 30 00 |
Amomi e cardamomi Vedi le note esplicative del SA, voce 0908, paragrafo c), punti 1 a 4. |
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0909 |
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro |
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0909 20 00 |
Semi di coriandolo Vedi le note esplicative del SA, voce 0909, primo e terzo comma. Si tratta di semi di forma sferica di colore giallo bruno chiaro e di sapore dolce leggermente acre. |
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0909 30 00 |
Semi di cumino Vedi le note esplicative del SA, voce 0909, primo e terzo comma. Tali semi sono ovoidali e scanalati. |
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0909 40 00 |
Semi di carvi Vedi le note esplicative del SA, voce 0909, primo e terzo comma. Semi ovoidali, allungati e scanalati. |
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0910 |
Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie |
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0910 10 00 |
Zenzero Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo a). Rientrano in questa sottovoce i rizomi di zenzero (Amomum zingiber L.) freschi, essiccati o tritati, presentati sotto forma di zenzero grigio (denominazione comune «zenzero nero»), ancora rivestiti della corteccia sugherosa, o di zenzero bianco (decorticato). |
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0910 20 10 e 0910 20 90 |
Zafferano Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo b). |
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0910 30 00 |
Curcuma Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo c). La curcuma rotonda è costituita dal rizoma principale, grosso e arrotondato, mentre la curcuma lunga è costituita dalle ramificazioni laterali, ovoidali e cilindriche di tale rizoma. |
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0910 91 05 a 0910 91 90 |
Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo Vedi le note esplicative del SA, voce 0910, paragrafi e) e g). |
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0910 91 05 |
Curry Le polveri di curry sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 0910, paragrafo e); l'aggiunta, a titolo accessorio, di altri prodotti (per esempio: sale, semi di senape, farina di leguminose) non modifica la classificazione di tali miscugli. |
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0910 99 31 a 0910 99 39 |
Timo Rientrano in queste sottovoci il timo delle diverse specie (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum o serpillo), anche essiccato. |
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0910 99 31 |
Serpillo (Thymus serpyllum) Rientra unicamente in questa sottovoce il timo della specie Thymus serpyllum. |
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0910 99 33 |
altro Rientrano in questa sottovoce, per esempio, le foglie e i fiori raccolti ed essiccati del Thymus vulgaris o del Thymus zygis. |
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0910 99 50 |
Foglie di alloro Questa sottovoce comprende le foglie di alloro (Laurus nobilis), anche essiccate. |
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0910 99 91 e 0910 99 99 |
altre Queste sottovoci comprendono i semi di aneto (Anethum graveolens), kani ricavato dai frutti di Xylopia aethiopica. Invece, malgrado la loro utilizzazione corrente come spezie, sono esclusi dalle presenti sottovoci i seguenti prodotti:
Anche molte piante da condimento che non sono vere e proprie spezie, sono escluse da questo capitolo e sono classificate soprattutto nei capitoli 7 e 12 (vedi le note esplicative di questi capitoli). |
CAPITOLO 10
CEREALI
Considerazioni generali
È da notare che le spighe secche di cereali (per esempio: di granturco) che sono state sbianchite, colorate, impregnate o altrimenti trattate al fine di essere usate come ornamento vanno classificate nella sottovoce 0604 99 90.
I cereali rimangono classificati nel presente capitolo anche se hanno subito solamente un trattamento termico a fini di conservazione che può provocare una parziale gelatinizzazione dell'amido ed a volte la rottura dei grani. La parziale elatinizzazione (pregelatinizzazione) avviene durante il processo di essiccatura ed interessa soltanto un limitato quantitativo di grani. Questa trasformazione dell'amido non è la finalità del trattamento termico, ma solo un effetto secondario. Tale trattamento non comporta che i cereali vadano considerati «altrimenti lavorati» a norma della nota 1.B) del capitolo 10.
1001 |
Frumento (grano) e frumento segalato |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo e le note esplicative del SA, voce 1001, primo paragrafo, punto 2. |
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina Le sementi sono selezionate e si distinguono generalmente per il confezionamento (per esempio: in sacchi muniti di etichette che specificano la loro destinazione) ed il prezzo più elevato. Le sementi possono essere trattate al fine di proteggerle, dopo la semina, dai parassiti e dai volatili. |
1003 00 |
Orzo |
1003 00 10 |
destinato alla semina Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1001 90 91. |
1006 |
Riso Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo. |
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |
1008 90 10 |
Triticale Il triticale è un cereale ibrido proveniente dall'incrocio di frumento e segala, i cui chicchi sono in generale più grossi e più allungati di quelli della segala e spesso anche di quelli del frumento e presentano una superficie raggrinzita. |
CAPITOLO 11
PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO
1101 00 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato Vedi la nota 2 del presente capitolo. Le farine della presente voce possono contenere piccole quantità di sale (generalmente non superiore a 0,5 %), nonché piccole quantità di amilasi, germi macinati e di malto torrefatto. |
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1102 |
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato Vedi la nota 2 del presente capitolo. Le farine della presente voce possono contenere piccole quantità di sale (generalmente non superiore a 0,5 %), nonché piccole quantità di amilasi, germi macinati e di malto torrefatto. |
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1102 20 10 e 1102 20 90 |
Farina di granturco Per la determinazione del tenore in sostanze grasse si deve applicare, conformemente al regolamento (CEE) n. 1748/85 della Commissione (GU L 167 del 27.6.1985, pag. 26), il metodo di analisi di cui all'allegato III, parte H, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1). Le presenti sottovoci comprendono anche la farina di granturco designata come «masa», ottenuta con il metodo della «nixtamalizzazione», consistente nel far bollire e lasciare a mollo i chicchi di granturco in una soluzione di idrossido di calcio e successivamente essiccarli e macinarli. Qualsiasi ulteriore trasformazione, come la tostatura, comporta tuttavia l'esclusione del prodotto dalla voce 1102 (e, di norma, il suo inserimento nel capitolo 19). |
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1103 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali |
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1103 11 10 a 1103 19 90 |
Semole e semolini
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1103 13 10 e 1103 13 90 |
di granturco Per la determinazione del tenore in sostanze grasse vedi la nota esplicativa delle sottovoci 1102 20 10 e 1102 20 90. Le presenti sottovoci comprendono anche la semola di granturco designata come «masa», ottenuta con il metodo della «nixtamalizzazione», consistente nel far bollire e lasciare a mollo i chicchi di granturco in una soluzione di idrossido di calcio e successivamente essiccarli e macinarli. Qualsiasi ulteriore trasformazione, come la tostatura, comporta tuttavia l'esclusione del prodotto dalla voce 1103 (e, di norma, il suo inserimento nel capitolo 19). |
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1103 20 10 a 1103 20 90 |
Agglomerati in forma di pellets Vedi le note esplicative del SA, voce 1103, ultimo comma. |
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1104 |
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati I fiocchi di cui alle sottovoci 1104 12 90, 1104 19 69 e 1104 19 91 sono costituiti dai chicchi mondati dalla loro pellicola (brattee) e schiacciati. |
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1104 22 20 a 1104 29 89 |
altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati) Vedi le note esplicative del SA, voce 1104, secondo comma, punti 2 a 5. |
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1104 22 50 |
perlati Oltre ai cereali perlati di cui alle note esplicative del SA, voce 1104, secondo comma, punto 4, rientrano nella presente sottovoce i frammenti di cereali che, avendo subito un trattamento di perlatura, si presentano come granelli di forma arrotondata. |
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1104 22 90 |
soltanto spezzati Questa sottovoce comprende i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali non mondati e non conformi ai criteri di stacciatura di cui alla nota 3 del presente capitolo. |
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1104 23 30 |
perlati Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 50. |
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1104 23 90 |
soltanto spezzati Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 90. Le rotture di mais recuperate durante la stacciatura del granturco non mondato e pulito e rispondenti ai criteri indicati nella nota 2 A del presente capitolo sono classificate nella presente sottovoce come «cereali soltanto spezzati». |
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1104 29 05 |
perlati Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 50. |
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1104 29 07 |
soltanto spezzati Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 90. |
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1104 29 30 |
perlati Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 50. |
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1104 29 51 a 1104 29 59 |
soltanto spezzati Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1104 22 90. |
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1104 30 10 e 1104 30 90 |
Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati Vedi le note esplicative del SA, voce 1104, secondo comma, punto 6. |
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1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8 I termini «farine», «semolini» e «polveri» sono definiti alla nota complementare 2 del presente capitolo. Questa voce non comprende i prodotti che si presentano allo stato pastoso. |
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1107 |
Malto, anche torrefatto |
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1107 10 11 a 1107 10 99 |
non torrefatto Queste sottovoci comprendono ogni tipo di malto che eserciti l'azione diastasica necessaria alla saccarificazione dell'amido dei chicchi. Fra questi malti si possono elencare i malti verdi, i malti essiccati all'aria e i malti essiccati al forno; questi ultimi sono spesso suddivisi, nel commercio, in malti chiari (tipo pilsen) e malti scuri (tipo Monaco). Il malto intero di queste sottovoci è caratterizzato da grani farinosi, bianchi e friabili. Tuttavia, nel caso dei malti scuri (tipo Monaco), per il 10 % circa dei grani il colore varia dal giallo al bruno. I grani hanno una consistenza secca e friabile. Dalla loro macinazione si ottengono semole fini e tenere. |
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1107 20 00 |
torrefatto Questa sottovoce comprende ogni tipo di malto la cui attività diastasica, a seguito della torrefazione, si sia indebolita o sia stata arrestata completamente e che, di conseguenza, viene impiegato nella fabbricazione della birra unicamente come additivo al malto non torrefatto al fine di dare alla birra stessa un colore e un gusto particolari. Il colore dei grani di tali malti varia dal bianco sporco al nero, secondo il tipo. Si possono citare in particolare:
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CAPITOLO 12
SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI
1201 00 |
Fave di soia, anche frantumate Le fave di soia (semi della Glycine max) sono simili a piccoli fagioli e hanno un colore variabile dal marrone al verdastro o al nerastro. Sono praticamente privi di amido ma possiedono un elevato tenore di proteine e di materie grasse. Particolare attenzione va accordata alla classificazione doganale di taluni semi commercializzati con la denominazione «green soja beans» o «green beans». Spesso non si tratta di semi di soia, bensì di fagioli da classificare alla voce 0713. |
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1202 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate I semi di arachide (Arachis hypogaea) presentano un elevato tenore di materie grasse. |
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1205 |
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati |
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1205 10 10 e 1205 10 90 |
Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 1205. |
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1206 00 |
Semi di girasole, anche frantumati |
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1206 00 91 |
sgusciati; con guscio striato grigio e bianco I semi di girasole di questa sottovoce sono solitamente destinati all'industria dolciaria, all'alimentazione degli uccelli o ad essere consumati così come sono. Generalmente la loro lunghezza è pari alla metà della lunghezza del guscio, che può superare i 2 centimetri. Questi semi hanno solitamente un tenore, in peso, di olio di circa 30-35 %. |
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1206 00 99 |
altri Rientrano in questa sottovoce, per esempio, i semi di girasole destinati alla fabbricazione di olio per l'alimentazione umana. Questi semi sono solitamente forniti con il loro guscio di colore completamente nero. Generalmente la lunghezza del seme è quasi uguale a quella del guscio. Questi semi hanno solitamente un tenore, in peso, di olio di circa 40-45 %. |
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1207 |
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati |
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1207 40 10 e 1207 40 90 |
Semi di sesamo Rientrano in queste sottovoci i semi di diverse varietà di sesamo (Sesamum indicum). |
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1207 50 10 e 1207 50 90 |
Semi di senapa Le presenti sottovoci comprendono i semi delle diverse specie di senape, per esempio la senape bianca (Sinapis alba e Brassica hirta), senape nera (Brassica nigra) o senape indiana (Brassica juncea). |
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1207 99 97 |
altri Rientrano in questa sottovoce, in quanto non sono ripresi nelle sottovoci precedenti della presente voce, particolarmente i frutti ed i semi citati nelle note esplicative del SA, voce 1207, secondo comma. Rientrano ugualmente in questa sottovoce i semi di zucca con epicarpo tenero, di colore verde, i quali sono geneticamente sprovvisti dello strato esterno legnoso (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca e Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Le zucche di queste varietà sono generalmente coltivate per l'estrazione dell'olio. Non si tratta di semi di zucca coltivata come ortaggio della sottovoce 1209 91 90. Non rientrano in questa sottovoce i semi di zucca tostati (sottovoce 2008 19). |
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1208 |
Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa Vedi la nota 2 del presente capitolo. |
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1209 |
Semi, frutti e spore da sementa |
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1209 10 00 |
Semi di barbabietole da zucchero Questa sottovoce comprende esclusivamente i semi di barbabietole da zucchero (Beta vulgaris var. altissima). Restano comprese in questa sottovoce le sementi dette sementi monogermi, ottenute sia geneticamente, sia per segmentazione dei glomeruli (semi detti segmentati o prediradati), anche se avvolti in un rivestimento per lo più a base di argilla. |
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1209 29 60 |
Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba) Questa sottovoce comprende anche le sementi dette sementi monogermi, ottenute sia geneticamente, sia per segmentazione dei glomeruli (semi detti segmentati o prediradati), anche se avvolti in un rivestimento per lo più a base di argilla. |
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1209 30 00 |
Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori Questa sottovoce comprende i semi di piante coltivate esclusivamente o principalmente per i fiori (fiori recisi, fiori da ornamento, ecc.). I semi della specie possono essere presentati su un supporto, per esempio, di ovatta di cellulosa o di torba. Fra i semi compresi nella sottovoce si possono citare i semi di pisello odoroso (Lathyrus odoratus). |
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1209 91 90 |
altri Rientrano particolarmente in questa sottovoce i semi di zucca coltivata come ortaggio, destinati alla semina, all'alimentazione (per esempio: in insalata), all'industria alimentare (per esempio: nella panificazione) oppure per usi medici. Vedi anche la nota esplicativa della sottovoce 1207 99 97. |
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1209 99 10 |
Semi da bosco Questa sottovoce comprende i semi e le altre sementi di alberi da bosco anche se destinati alla produzione di alberi o di arbusti da ornamento nel paese di importazione. Si intendono qui per «alberi» tutti gli alberi, arbusti o arboscelli i cui tronchi, fusti e rami hanno una consistenza legnosa. Questa sottovoce comprende indistintamente i semi e i frutti da sementa:
Fra gli alberi del secondo gruppo — che appartengono in gran parte alle stesse specie di quelle del primo gruppo — sono compresi quelli utilizzati non solo per la loro forma o per il colore del loro fogliame (talune varietà di pioppi, di aceri, di conifere, ecc.), ma anche per i loro fiori (mimose, tamerici, magnolie, lillà, citisi, ciliegi del Giappone, alberi di Giuda, rosoni, ecc.), oppure per il colore vivace dei loro frutti (lauro ceraso, Cotoneaster, Pyracantha o «roveto ardente», ecc.). Sono esclusi da questa sottovoce i semi e i frutti, anche destinati alla sementa, che costituiscono di per sé:
Sono ugualmente esclusi dalla presente sottovoce:
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1210 |
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina |
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1210 20 10 |
Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina Oltre alla luppolina, rientrano in questa sottovoce i prodotti arricchiti di luppolina, ottenuti mediante macinazione dei coni di luppolo dopo l'eliminazione meccanica delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi. |
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1211 |
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati |
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1211 20 00 |
Radici di ginseng Rientrano in questa sottovoce le radici di Panax quinquefolium e Panax ginseng. Di forma da cilindrica a fusiforme, esse presentano rigonfiamenti anulari nella terza parte superiore e spesso parecchie diramazioni. Il colore esterno varia dal bianco giallastro al giallo bruno mentre l'interno è bianco e farinoso (oppure corneo qualora abbiano subito un trattamento all'acqua bollente). La presente sottovoce comprende anche le radici di ginseng, tritate o macinate. |
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1211 90 30 |
Fave tonka Rientrano in questa sottovoce i semi di Dipteryx odorata, denominati anche fave tonka, noci di guaiaco, noci di cumaru. Da essi si estrae la cumarina e sono utilizzati in profumeria e per la fabbricazione di essenze per bevande dietetiche. |
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1211 90 85 |
altri Rientrano in questa sottovoce in quanto non sono ripresi nelle sottovoci precedenti di questa voce, particolarmente le piante, parti di piante, semi e frutti citati nelle note esplicative del SA, voce 1211, undicesimo capoverso nonché:
Non rientrano in questa sottovoce le alghe (voce 1212) e i semi di zucca (voce 1207 o 1209). |
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1212 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove |
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1212 20 00 |
Alghe Vedi le note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo A. |
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1212 91 20 e 1212 91 80 |
Barbabietole da zucchero Queste sottovoci comprendono unicamente le barbabietole non private di zucchero, aventi un tenore in saccarosio, calcolato sulla materia secca, generalmente superiore a 60 %, in peso. Se private parzialmente o totalmente di zucchero, tali barbabietole rientrano nelle sottovoci 2303 20 10 o 2303 20 90. |
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1212 99 30 |
Carrube Vedi le note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo C, primo e secondo comma. |
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1212 99 41 e 1212 99 49 |
Semi di carrube Vedi le note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo C, terzo comma. |
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1212 99 70 |
altri Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1212, paragrafo D, terzo, quarto e quinto comma, rientrano in particolare nella presente sottovoce:
Non rientrano nella presente sottovoce i semi di zucca (voce 1207 o 1209). |
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1214 |
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets |
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1214 90 10 |
Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio Rientrano nella presente sottovoce:
Le specie e varietà di topinambur (per esempio: Helianthus tuberosus) sono classificate nella voce 0714, mentre la pastinaca (Pastinaca sativa) rientra tra le verdure del capitolo 7 (voce 0706 fresche o refrigerate). |
CAPITOLO 13
GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali |
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1301 20 00 |
Gomma arabica La gomma arabica si presenta sotto forma di «lacrime» o pezzetti giallastri o rossastri, traslucidi, solubili in acqua e insolubili in alcool. |
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
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1302 11 00 |
Oppio Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo A, punto 1. |
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1302 12 00 |
di liquirizia Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo A, punto 2. |
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1302 19 80 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo A, punti 4 a 20. |
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1302 20 10 e 1302 20 90 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati Rientrano nelle presenti sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo B. |
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1302 31 00 |
Agar-agar Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo C, punto 1. |
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1302 32 10 e 1302 32 90 |
Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati Vedi le note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo C, punto 2. Da tali sottovoci sono esclusi gli endospermi di semi di guar («guar splits») che si presentano sotto forma di piccole scaglie irregolari di colore giallo chiaro (voce 1404). |
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1302 39 00 |
altri Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1302, paragrafo C, punti 3 a 5, rientrano nella presente sottovoce:
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CAPITOLO 14
MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) |
1401 10 00 |
Bambù Vedi le note esplicative del SA, voce 1401, secondo comma, punto 1. |
1401 20 00 |
Canne d'India Vedi le note esplicative del SA, voce 1401, secondo comma, punto 2. |
1401 90 00 |
altre Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 1401, secondo comma, punti 3 a 7. Si precisa che nella presente sottovoce rientrano anche le foglie di diverse specie di tifa (per esempio Typha latifolia). |
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove |
1404 20 00 |
Linters di cotone Vedi le note esplicative del SA, voce 1404, secondo comma, lettera A. |
1404 90 00 |
altri I prodotti classificati nella presente sottovoce sono citati a titolo di esempio nelle note esplicative del SA, voce 1404, secondo comma, lettere da B a F. I capolini di cardi dei lanaioli descritti nelle note esplicative del SA, voce 1404, secondo comma, lettera F 7, appartengono alla specie Dipsacus sativus. Rientrano altresì in questa sottovoce gli endospermi di semi di guar («guar splits») che si presentano sotto forma di piccole scaglie irregolari di colore giallo chiaro. |
SEZIONE III
GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
CAPITOLO 15
GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Considerazioni generali
Sono considerati «usi industriali», ai sensi delle sottovoci del capitolo 15 che recano questa dicitura, soltanto gli usi che implicano la trasformazione del prodotto di base.
Viceversa, gli «usi tecnici», ai quali certe sottovoci fanno riferimento, non implicano tale trasformazione.
I trattamenti quali la depurazione, la raffinazione o l'idrogenazione non sono considerati né «usi industriali» né «usi tecnici».
Va rilevato che anche i prodotti atti all'alimentazione umana possono essere destinati ad usi tecnici o industriali.
Le sottovoci del presente capitolo, riservate ai prodotti destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione dei prodotti per l'alimentazione umana, comprendono grassi ed oli impiegati nella fabbricazione di prodotti per l'alimentazione animale.
Nota complementare 1 a) |
La frazione fluida degli oli vegetali ottenuta per separazione della fase solida, sia per raffreddamento, sia per mezzo di solventi organici, agenti tensioattivi, ecc., non è considerata come un olio greggio. |
1502 00 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 Questa voce comprende, oltre ai sevi fusi, i sevi greggi, cioè i sevi chiusi nelle loro membrane cellulari. Di conseguenza, questa voce comprende:
Sono invece esclusi da questa voce, per esempio, gli oli di ossa o di midollo e gli oli di piede (voce 1506 00 00). |
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1503 00 |
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
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1503 00 11 e 1503 00 19 |
Stearina solare e oleostearina Sono classificati in queste sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 1503, secondo e penultimo comma. |
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1503 00 30 |
Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 1503, quinto comma, purché sia destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (vedere le considerazioni generali del capitolo 15). |
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1503 00 90 |
altri Oltre i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 1503, terzo e quarto comma, questa sottovoce comprende l'olio di sevo non conforme ai requisiti stabiliti nella sottovoce 1503 00 30, per esempio l'olio di sevo destinato ad usi tecnici. |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Per quel che concerne le frazioni di grassi o di oli, vedi le considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al presente capitolo, lettera A, sesto e settimo comma. |
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1504 10 10 a 1504 10 99 |
Oli di fegato di pesci e loro frazioni Vedi le note esplicative del SA, voce 1504, secondo comma. |
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1504 10 10 |
aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo Il tenore di vitamina A degli oli di fegato de gadidi (merluzzo, eglefino, molva allungata, nasello, ecc.) non supera generalmente le 2 500 unità internazionali per grammo. |
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1504 10 91 e 1504 10 99 |
altri Il tenore di vitamina A degli oli di fegato di tonno d'ippoglosso e di numerosi squali, per esempio, supera generalmente le 2 500 unità internazionali per grammo. Rimangono classificati in queste sottovoci gli oli ipervitaminizzati, purché non abbiano perso il loro carattere di oli di fegato di pesci. Tale è il caso, per esempio, degli oli di fegato di pesci che hanno un tenore di vitamina A non superiore a 100 000 unità internazionali per grammo. |
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1504 20 10 e 1504 20 90 |
Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato Rientrano in queste sottovoci i grassi e gli oli di tutte le specie di pesci e loro frazioni, ad esclusione degli oli estratti esclusivamente dai loro fegati. Si possono citare in particolare:
I grassi e gli oli di queste sottovoci sono utilizzati quasi esclusivamente per usi tecnici ed industriali, quali la conceria, la preparazione di vernici, di olio da taglio. |
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1504 30 10 e 1504 30 90 |
Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni Queste sottovoci comprendono fra l'altro:
Le presenti sottovoci comprendono tutti gli oli di mammiferi marini e loro frazioni, compresi quelli estratti dal loro fegato, quali l'olio di fegato di capidoglio che, molto ricco di vitamina A, possiede proprietà analoghe a quelle dell'olio di fegato di pesci delle sottovoci 1504 10 10, 1504 10 91 e 1504 10 99. |
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1505 00 |
Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
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1505 00 10 |
Grasso di lana greggio Questo prodotto è descritto nelle note esplicative del SA, voce 1505, primo comma. |
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1505 00 90 |
altri Rientrano nella presente sottovoce:
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1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Questa voce non comprende i miscugli o le preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, quali per esempio il grasso di cascami di diverse specie di animali, nonché di grassi o di oli animali e vegetali, quale per esempio il grasso per friggere già utilizzato (voce 1518). |
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1507 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1507 10 10 e 1507 10 90 |
Olio greggio, anche depurato delle mucillagini Per l'interpretazione del termine «greggio» ai sensi delle presenti sottovoci, vedi la nota complementare 1, lettere a), b) e c) del presente capitolo. |
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1507 90 10 e 1507 90 90 |
altri Queste sottovoci comprendono in particolare l'olio di soia raffinato. |
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1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1508 10 10 e 1508 10 90 |
Olio greggio Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo. |
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1508 90 10 e 1508 90 90 |
altri Queste sottovoci comprendono in particolare l'olio di arachide raffinato. |
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1509 |
Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente L'olio di oliva della presente voce deve soddisfare tre condizioni fondamentali:
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1509 10 10 |
Olio d'oliva vergine lampante Vedi la nota complementare 2 B, sotto 1, del presente capitolo. |
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1509 10 90 |
altri Vedi la nota complementare 2 B, sotto 2, del presente capitolo. |
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1509 90 00 |
altri Vedi la nota complementare 2 C del presente capitolo. Questa sottovoce comprende non solamente l'olio d'oliva raffinato, ma anche lo stesso olio tagliato con olio d'oliva vergine. |
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1510 00 |
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 Gli oli di questa voce devono soddisfare la condizione 1 di cui alla nota esplicativa della voce 1509. Come per gli oli della voce 1509, anche gli oli della voce 1510 non possono essere riesterificati né miscelati con oli di altra natura, vale a dire gli oli diversi dagli oli d'oliva, ma:
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1510 00 10 |
Oli greggi Vedi la nota complementare 2 D del presente capitolo. |
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1510 00 90 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare l'olio di panelli d'oliva raffinato nonché la miscela d'olio di panelli d'oliva raffinato e di olio d'oliva vergine. |
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1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1511 10 10 e 1511 10 90 |
Olio greggio Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo. L'olio di palma greggio si decompone più rapidamente degli altri oli e presenta quindi un tenore molto elevato di acidi grassi liberi. |
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1511 90 11 e 1511 90 19 |
Frazioni solide Queste sottovoci comprendono la stearina di palma. |
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1511 90 91 e 1511 90 99 |
altri Rientrano in particolare in queste sottovoci:
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1512 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1512 11 91 |
di girasole Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo, in correlazione con le note esplicative del SA, voce 1512, lettera A. |
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1512 11 99 |
di cartamo Vedi la nota complementare 1, lettere a) e b) del presente capitolo, in correlazione con le note esplicative del SA, voce 1512, lettera B. |
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1512 19 90 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce l'olio di girasole raffinato e l'olio di cartamo raffinato. |
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1512 21 10 a 1512 29 90 |
Olio di cotone e sue frazioni Vedi le note esplicative del SA, voce 1512, lettera C. |
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1514 |
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1514 11 10 a 1514 19 90 |
Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 1514, parte A, secondo capoverso, seconda frase. |
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1515 |
Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1515 30 10 e 1515 30 90 |
Olio di ricino e sue frazioni L'olio di ricino è anche conosciuto sotto il nome di «olio di castoro», «olio di palmachristi» o «olio di kerva». Non rientra in queste sottovoci l'olio di pulghera (o purghera), estratto dai semi dell'albero Jatropha curcas della famiglia delle Euforbiacee, spesso chiamato «olio di ricino d'America» o «olio di ricino selvaggio» (sottovoci 1515 90 40 a 1515 90 99). |
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 Per la definizione del termine «margarina», si vedano le Note esplicative del SA, sottovoci 1517 10 e 1517 90. |
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1517 10 10 e 1517 10 90 |
Margarina, esclusa la margarina liquida Vedi le note esplicative del SA, voce 1517, quinto capoverso, parte A. Si noti che il tenore in acqua non è determinato per la classificazione dei prodotti nelle presenti sottovoci. |
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1517 90 91 |
Oli vegetali fissi, fluidi, mescolati Rientrano in questa sottovoce anche le miscele di oli vegetali modificati chimicamente. |
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1521 |
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati |
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1521 10 00 |
Cere vegetali Oltre alle cere descritte nelle note esplicative del SA, voce 1521, punto I, rientra in questa sottovoce la cera di caffè che si trova in tutte le parti della pianta omonima (chicci, baccelli, foglie, ecc.) e che è in effetti un sottoprodotto della preparazione del caffè decaffeinato. Essa è di colore nero, ha l'odore del caffè e viene utilizzata per la fabbricazione di alcuni prodotti per pulire e lucidare. |
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1521 90 91 |
gregge Rientrano particolarmente in questa sottovoce le voci presentate sotto forma di favi. |
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1521 90 99 |
altre Questa sottovoce comprende le cere fuse, pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate. |
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1522 00 |
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali |
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1522 00 31 e 1522 00 39 |
contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva Vedi la nota complementare 3 di questo capitolo, la quale precisa quali sono i residui esclusi da queste sottovoci. |
SEZIONE IV
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
CAPITOLO 16
PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
Considerazioni generali
Riguardo alla classificazione delle preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono segnatamente salsicce, carne, frattaglie, pesce o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, ovvero una combinazione di tali prodotti, assieme a ortaggi, spaghetti, salse, ecc., vedi la nota 2 del presente capitolo e le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 16, ultimo comma prima delle conclusioni.
Le disposizioni della nota 2, primo capoverso, seconda frase (classificazione nella voce corrispondente al prodotto prevalente in peso) si applicano anche per determinare le sottovoci. Quanto precede non si applica alle preparazioni che contengono fegato delle voci 1601 00 e 1602 (vedi secondo capoverso della nota).
Nota complementare 2 |
Di norma, la parte da cui proviene un pezzo può essere identificata solo se le dimensioni del pezzo non sono inferiori a circa 100 × 80 × 2 millimetri. L'espressione «loro pezzi» si applica solo ai pezzi per i quali il taglio di provenienza (per esempio: prosciutti) può essere determinato in modo positivo, e non per eliminazione di altre possibilità. |
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Per la classificazione di prodotti in questa voce non è determinante il fatto che detti prodotti siano considerati come «salsicce, salami e prodotti simili» sul piano commerciale. Le preparazioni composte da carne tritata o finemente omogeneizzata, inscatolate (confezionate in scatola o in altri recipienti rigidi), anche di forma cilindrica, non devono essere considerate come «salsicce e salami» ai sensi di questa voce. |
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1601 00 10 |
di fegato Questa sottovoce comprende le salsicce, i salami e i prodotti simili, contenenti fegato, anche con aggiunta di carni, di frattaglie, di lardo, di grassi, ecc., purché il fegato conferisca ai prodotti il loro carattere essenziale. Questi prodotti, generalmente cotti e talvolta affumicati, sono essenzialmente riconoscibili per il sapore molto particolare del fegato. |
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1601 00 91 |
Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti Questa sottovoce comprende le salsicce e i salami non cotti, alla duplice condizione che abbiano subito una maturazione (per esempio: essiccazione all'aperto) e che siano commestibili in questo stato. Questi prodotti possono inoltre essere affumicati, purché non presentino una coagulazione totale delle albumine derivante da un trattamento termico qualsiasi, quale l'affumicatura a temperatura elevata. Sono quindi compresi in questa sottovoce le salsicce e i salami normalmente consumati affetatti [quali salami, salami d'Arles, Plockwurst nonché le salsicce e i salsicciotti da spalmare (per esempio: Teewurst)]. |
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1601 00 99 |
altri Fra i prodotti compresi in questa sottovoce, si possono citare:
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1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue |
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1602 10 00 |
Preparazioni omogeneizzate Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo. |
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1602 20 10 e 1602 20 90 |
di fegato di qualsiasi animale Queste sottovoci comprendono le preparazioni e conserve contenenti fegato, anche mescolato con carni o altre frattaglie, sempre che il fegato conferisca ai prodotti il carattere essenziale. I principali prodotti della specie sono ottenuti utilizzando il fegato di oca o di anatra (sottovoci 1602 20 10). |
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1602 31 11 a 1602 39 80 |
di volatili della voce 0105 Le presenti sottovoci comprendono in particolare i volatili e le parti di volatili conservati dopo cottura. Fra questi prodotti si possono citare:
Per la determinazione della percentuale di carne o di frattaglie di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione. |
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1602 31 11 |
contenenti unicamente carne di tacchino non cotta Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo. |
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1602 32 11 |
non cotte Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo. |
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1602 39 21 |
non cotte Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo. |
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1602 41 10 e 1602 41 90 |
Prosciutti e loro pezzi Per quel che concerne la portata dell'espressione «loro pezzi», vedi la nota complementare 2 del presente capitolo e la relativa nota esplicativa. Sono esclusi da queste sottovoci i prodotti tritati, o in paté, o finemente omogeneizzati, anche se sono stati fabbricati a partire da prosciutti o da loro pezzi. |
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1602 42 10 e 1602 42 90 |
Spalle e loro pezzi Per quanto riguarda la portata dell'espressione «loro pezzi», vedi la nota complementare 2 del presente capitolo e la relativa nota esplicativa. Sono esclusi da queste sottovoci i prodotti tritati, o in paté, o finemente omogeneizzati, anche se sono stati fabbricati a partire da spalle o da loro pezzi. |
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1602 49 11 a 1602 49 50 |
della specie suina domestica Per la determinazione delle percentuali di carne o di frattaglie di qualsiasi specie, ivi compresi il lardo ed i grassi di qualsiasi natura e origine vedi il regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11). Per la determinazione di queste percentuali la gelatina e le salse non sono da prendere in considerazione. |
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1602 49 15 |
altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi Per quel che concerne la portata dell'espressione «loro pezzi» vedi la nota complementare 2 del presente capitolo e la relativa nota esplicativa. I miscugli di questa sottovoce devono contenere almeno una della parti (e/o i loro pezzi) menzionati nel testo della sottovoce, non dovendo necessariamente conferire al miscuglio il suo carattere essenziale. Detti miscugli possono contenere anche carni o frattaglie di altri animali. |
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1602 50 10 |
non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo. |
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1602 50 31 |
«Corned beef» in recipienti ermeticamente chiusi Ai sensi delle sottovoci 1602 50 31, l'espressione «in recipienti ermeticamente chiusi» riguarda prodotti contenuti in recipienti che sono stati chiusi, anche sotto vuoto, per evitare l'entrata o l'uscita dell'aria o di altri gas. L'apertura del recipiente comporta un deterioramento irrimediabile del sistema di chiusura ermetica originale. Queste sottovoci comprendono tra l'altro, prodotti contenuti in sacchetti di plastica sigillati, anche sotto vuoto. |
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1602 90 61 |
non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo. |
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1602 90 72 e 1602 90 74 |
non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo. |
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1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo. |
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1604 12 91 |
in recipienti ermeticamente chiusi Vedi la nota relativa alle sottovoci 1602 50 31. |
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1604 14 16 |
Filetti detti «loins» Rientrano in questa sottovoce solo i filetti ai sensi delle note esplicative del SA, voce 0304, punto 1, che presentano le tre caratteristiche seguenti:
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1604 19 31 |
Filetti detti «loins» Vedi la nota esplicativa della sottovce 1604 14 16. |
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1604 20 05 |
Preparazioni di surimi Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0304 99 10. Le preparazioni classificate nella presente sottovoce sono ottenute dal surimi mescolato ad altri prodotti (per esempio: farina, fecola, proteine, carne di granchio, spezie ed altri aromatizzanti, coloranti) che sono sottoposti a trattamento termico; esse sono presentate allo stato congelato. |
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1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo. |
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1605 20 10 |
in recipienti ermeticamente chiusi Vedi la nota relativa alle sottovoci 1602 50 31. |
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1605 90 11 |
in recipienti ermeticamente chiusi Vedi la nota relativa alle sottovoci 1602 50 31. |
CAPITOLO 17
ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
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1701 11 10 a 1701 12 90 |
Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo. Rientrano in particolare in queste sottovoci:
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1701 11 10 e 1701 11 90 |
di canna Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 1701 11 e 1701 12. |
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1701 12 10 e 1701 12 90 |
di barbabietola Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 1701 11 e 1701 12. |
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1701 91 00 |
con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti Gli zuccheri aromatizzati o colorati restano classificati nella presente sottovoce anche se il loro tenore di saccarosio è inferiore a 99,5 %, in peso. |
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1701 99 10 |
Zuccheri bianchi Il termine «zuccheri bianchi» è definito nella nota complementare 3 del presente capitolo. Gli zuccheri bianchi sono zuccheri, raffinati o no, il cui colore è, in genere, bianco a causa del loro elevato tenore di saccarosio (99,5 %, in peso, o più). Per la determinazione del tenore di saccarosio degli zuccheri bianchi, ai sensi della nota complementare 3 del capitolo 17, si deve applicare il metodo polarimetrico definito nella direttiva 79/796/CEE della Commissione, allegato II, metodo 10 (GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24). |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
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1702 11 00 e 1702 19 00 |
Lattosio e sciroppo di lattosio Vedi le note esplicative del SA, voce 1702, titolo A, punto 1 e titolo B, primo comma. |
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1702 30 10 |
Isoglucosio Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo. |
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1702 30 50 e 1702 30 90 |
altri Ai fini del calcolo della percentuale in peso del glucosio l'espressione «allo stato secco», non comprende l'acqua libera e l'acqua di cristallizzazione. |
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1702 40 10 |
Isoglucosio Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo. |
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1702 60 10 |
Isoglucosio Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo. |
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1702 60 80 |
Sciroppo di inulina Vedi la nota complementare 6 a) del presente capitolo. |
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1702 90 30 |
Isoglucosio Vedi la nota complementare 5 del presente capitolo. |
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1702 90 80 |
Sciroppo di inulina Vedi la nota complementare 6 b) del presente capitolo. |
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1702 90 95 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce:
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1703 |
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero |
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1703 10 00 |
Melassi di canna Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 1703 10. |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
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1704 10 10 e 1704 10 90 |
Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero Queste sottovoci comprendono le gomme da masticare zuccherate, caratterizzate dalla presenza di gomma «chicle» o da altri prodotti simili non consumabili, qualunque sia la loro presentazione (tavolette, confetti, palline, ecc.), comprese le gomme che si dilatano, dette «gomme per fare bolle». |
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1704 90 10 |
Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie Questa sottovoce comprende soltanto gli estratti di liquirizia contenenti più di 10 % in peso di saccarosio, senza aggiunta di altri zuccheri, di sostanze aromatiche o di altre materie, anche se presentati sotto forma di pani, pezzi, bastoni, pastiglie, ecc. Gli estratti di liquirizia preparati come prodotti a base di zuccheri mediante aggiunta di altre materie, qualunque sia il loro tenore in saccarosio, rientrano nella sottovoce 1704 90 99. |
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1704 90 30 |
Preparazione detta «cioccolato bianco» Vedi le note esplicative del SA, voce 1704, secondo comma, punto 6. |
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1704 90 51 a 1704 90 99 |
altri Queste sottovoci comprendono la maggior parte delle preparazioni alimentari zuccherate, comunemente designate col nome di «dolciumi» o «confetterie». Il fatto che questi preparati contengano un'acquavite o un liquore alcolico non può modificarne la classificazione nelle presenti sottovoci. In queste sottovoci sono ugualmente comprese le paste che servono alla fabbricazione dei dolci fondenti, del marzapane, del mandorlato, ecc., che sono semilavorati di confetterie, generalmente presentate in masse o in pani. I semilavorati della specie restano classificati in queste sottovoci anche se il loro tenore di zucchero deve ancora essere aumentato nel corso della trasformazione in prodotti finiti, purché per la loro composizione essi siano specificamente e definitivamente destinati alla fabbricazione di una data categoria di prodotti a base di zuccheri. Sono esclusi da queste sottovoci, per esempio:
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1704 90 51 |
Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg Vedi le note esplicative del SA, voce 1704, secondo comma, punti 4 e 9. Rientrano ugualmente in questa sottovoce gli impasti per la glassatura allo zucchero e/o glassatura grassa. |
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1704 90 55 |
Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse Vedi le note esplicative del SA, voce 1704, secondo comma, punto 5. |
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1704 90 61 |
Confetti e prodotti simili confettati Rientrano in questa sottovoce i prodotti a base di zuccheri rivestiti di zucchero duro confettato, per esempio le mandorle confettate. |
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1704 90 65 |
Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri Le gomme e gli altri dolciumi a base di gelificanti sono prodotti costituiti da sostanze gelificanti (come la gomma arabica, la gelatina, la pectina o certe sostanze amilacee), di zucchero e di sostanze aromatiche. Essi sono presentati in diverse forme, per esempio di figurine. |
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1704 90 71 |
Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene Le caramelle di questa sottovoce sono dei prodotti duri, talvolta friabili, trasparenti o opachi. Si tratta essenzialmente di zuccheri cotti ai quali sono state aggiunte piccole quantità di altre sostanze (escluse le sostanze grasse) destinate a conferire loro una grande varietà di gusti, di forme e colori. In alcuni casi i prodotti sono anche ripieni. |
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1704 90 75 |
Caramelle Le caramelle sono i prodotti che si ottengono come le caramelle di zucchero cotto, cuocendo gli zuccheri con l'aggiunta, tuttavia, di sostanze grasse. |
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1704 90 81 |
ottenuti per compressione Rientrano in questa sottovoce i prodotti a base di zuccheri presentati in forme diverse, ottenuti per compressione, con o senza materia legante. |
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1704 90 99 |
altri Purché non siano più specficamente compresi nelle sottovoci precedenti, rientrano particolarmente in questa sottovoce:
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CAPITOLO 18
CACAO E SUE PREPARAZIONI
1801 00 00 |
Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto Il seme di cacao contiene da 49-54 %, in peso, di una materia grassa denominata burro di cacao, 8-10 %, in peso, di amido, 8-10 %, in peso, di proteine, 1-2 %, in peso, di teobromina, 5-10 %, in peso, di tannoidi (la catechina o rosso di cacao), 4-6 %, in peso, di cellulosa, 2-3 %, in peso, di sostanze minerali, steroli (vitamina D) e diversi fermenti. |
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1803 |
Pasta di cacao, anche sgrassata Rientra in questa voce la pasta di cacao, anche a pezzi, trattata con delle sostanze alcaline per aumentarne la solubilità. Tuttavia, questa voce non comprende la pasta di cacao trattata come sopra ma presentata sotto forma di polvere (voce 1805). |
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1805 00 00 |
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Rientra in particolare in questa voce la polvere di cacao addizionata con piccole quantità (circa 5 %, in peso) di lecitina, che ha l'unica funzione di aumentare la capacità del cacao in polvere di formare dispersioni nei liquidi e quindi di facilitare la preparazione di bibite a base di cacao (cacao solubile). |
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1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1806. |
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1806 20 10 |
aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 % Rientrano in questa sottovoce in particolare i prodotti denominati generalmente «cioccolato di ricopertura» ovvero «cioccolato di ricopertura al latte». |
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1806 20 30 |
aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % Rientrano in questa sottovoce in particolare i prodotti denominati generalmente «cioccolato al latte». |
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1806 20 50 |
aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 % Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti generalmente denominati «cioccolato nero» o «cioccolato amaro» o «cioccolato fondente». |
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1806 20 70 |
Preparazioni dette «Chocolate milk crumb» Le preparazioni denominate «Chocolate milk crumb» sono ottenute mediante essiccazione sottovuoto di una miscela acquosa di zuccheri, latte e cacao. Esse sono generalmente utilizzate per la fabbricazione di cioccolato al latte. Questi prodotti si possono presentare sotto forma di pezzi irregolari e friabili o sotto forma di polvere. Generalmente, il tenore, in peso, di zucchero è compreso tra 35 e 70 %, quello delle materie solide provenienti dal latte tra 15 e 50 % e quello del cacao tra 5 e 30 %. Il processo particolare di fabbricazione provoca la cristallizzazione degli zuccheri. |
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1806 20 95 |
altre Rientrano in questa sottovoce le altre preparazioni contenenti cacao quali le paste per pralinare e le paste da spalmare contenenti cacao. |
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1806 31 00 |
ripiene Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 1806 31. |
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1806 32 10 |
con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti Rientrano in particolare in questa sottovoce il cioccolato presentato in tavolette, barre o bastoncini, contenenti cereali, noci o altri frutti, interi o in pezzi, distribuiti nella massa. |
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1806 90 11 e 1806 90 19 |
Cioccolatini (praline), anche ripieni Per quel che concerne il termine «ripieni», va applicata, mutatis mutandis, la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 1806 31. Rientrano in queste sottovoci i prodotti delle dimensioni di un boccone, costituiti:
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1806 90 11 |
contenenti alcole Gli assortimenti con cioccolatini (praline) contenenti o non contenenti alcole sono da classificare in base alla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata. |
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1806 90 19 |
altri Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1806 90 11. |
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1806 90 31 |
ripieni Per quel che concerne il termine «ripieni», va applicata, mutatis mutandis, la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 1806 31. Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le uova di cioccolato ripiene e articoli di Natale ripieni. |
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1806 90 39 |
non ripieni Rientrano, per esempio, in questa sottovoce il cioccolato in granelli, il cioccolato in fiocchi, il cioccolato grattuggiato nonché le figurine piene o cave all'interno di cioccolato. |
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1806 90 50 |
Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i prodotti a base di zuccheri della voce 1704, in particolare le caramelle o i confetti contenenti cacao. |
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1806 90 60 |
Pasta da spalmare contenente cacao Rientrano in questa sottovoce le paste da spalmare contenenti cacao in imballaggi immediati con un contenuto netto inferiore o uguale a 2 chilogrammi. |
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1806 90 90 |
altre Rientrano in particolare in questa sottovoce certe polveri contenenti cacao utilizzate per la fabbricazione di creme, gelati, dessert e preparazioni analoghe (ad esclusione di quelle indicate nelle note esplicative delle considerazioni generali del presente capitolo). |
CAPITOLO 19
PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA
Considerazioni generali
Il «tenore in polvere di cacao» dei prodotti del presente capitolo è di norma calcolato moltiplicando la somma dei tenori in peso in teobromina ed in caffeina per il fattore 31.
I tenori in teobromina ed in caffeina sono determinate tramite «HPLC» (High Performance Liquid Chromatography).
Nel caso di prodotti che contengono caffeina o teobromina da fonti diverse dal cacao, non si deve tenere conto di tali quantitativi aggiunti di caffeina o teobromina ai fini del calcolo del contenuto di cacao.
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1901. |
1901 20 00 |
Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 Rientrano in particolare nella presente sottovoce le paste preparate di cui alle note esplicative del SA, voce 1901, parte II, ottavo comma, punti 7 e 8. Sono escluse della presente sottovoce le sfoglie in pasta di farina o di fecola cotta ed essiccata, anche se destinata al rivestimento di determinati prodotti della pasticceria (voce 1905). |
1901 90 11 e 1901 90 19 |
Estratti di malto Vedi le note esplicative del SA, voce 1901, parte I. Gli estratti di malto contengono destrine, maltosio, proteine, vitamine, enzini nonché sostanze aromatiche. Sono escluse da queste sottovoci le preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, che contengono estratti di malto, anche se gli estratti di malto sono i loro costituenti essenziali (sottovoce 1901 10 00). |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
1902 20 91 |
cotte Rientrano ugualmente in questa sottovoce le paste alimentari precotte. |
1902 40 90 |
altro Questa sottovoce comprende il cuscus preparato, vale a dire il cuscus presentato, per esempio, con la carne, legumi e altri ingredienti, a condizione, tuttavia, che la carne non costituisca più di 20 %, in peso, della preparazione. |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove Vedi le note 3 e 4 del presente capitolo. Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1904. |
1904 10 10 a 1904 10 90 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura I prodotti ottenuti con il procedimento di cui alle note esplicative del SA, voce 1904, punto A, quarto capoverso, compresi i prodotti ottenuti a partire da altri cereali, sono classificati in questa voce allorché siano trasformati dopo soffiatura in farina, semola o pellets. Queste sottovoci comprendono anche materiale di riempimento per imballaggio, di forma irregolare, reso anche non commestibile, ottenuto, ed esempio, per estrusione di semolino di granturco. |
1904 20 10 a 1904 20 99 |
Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati Vedi le note esplicative del SA, voce 1904, titolo B. |
1904 30 00 |
Bulgur di grano Vedi le note esplicative del SA, voce 1904, titolo C. |
1904 90 10 e 1904 90 80 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 1904, titolo D. |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Rientrano in questa voce gli snack pronti per il consumo in forma, ad es., di piselli o arachidi essiccati che sono ricoperti completamente di pasta se, a causa del suo spessore e sapore, la copertura di pasta determina il carattere essenziale del prodotto. Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 1905. Sono esclusi dalla presente voce le paste non cotte anche in stampi o comunque formate, impiegate per la preparazione di prodotti della panetteria, pasticceria o biscotteria, anche con l'aggiunta di cacao (sottovoce 1901 20 00). |
1905 10 00 |
Pane croccante detto «Knäckebrot» Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 4. Questa sottovoce comprende anche i prodotti della specie ottenuti mediante estrusione. |
1905 20 10 a 1905 20 90 |
Pane con spezie (panpepato) Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 6. Non sono in particolare compresi in queste sottovoci gli «speculoos» e il pane russo (patience). |
1905 31 11 a 1905 31 99 |
Biscotti con aggiunta di dolcificanti Vedi le note complementari 1 e 2 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 8 b). Queste sottovoci comprendono anche i prodotti della specie ottenuti mediante estrusione. |
1905 31 30 |
aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 % Rientrano in questa sottovoce in particolare i biscotti al burro. |
1905 31 91 |
doppio biscotto con ripieno Rientrano in questa sottovoce i prodotti costituiti da uno strato di ripieno posto fra due biscotti. Il ripieno può essere, per esempio, di cioccolato, di marmellata, di fondente, di crema o di pasta alla noce. |
1905 32 05 a 1905 32 99 |
Cialde e cialdine Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 9. |
1905 32 91 |
salate, anche ripiene Rientrano in particolare in questa sottovoce le cialde e cialdine al formaggio. |
1905 40 10 e 1905 40 90 |
Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punto 5. |
1905 90 20 |
Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo B. |
1905 90 30 |
Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca Il termine «pane» comprende i prodotti di diverso formato. Questa sottovoce comprende non solamente il pane comune e il pane integrale, ma anche le diverse specialità di prodotti quali, per esempio, il pane di glutine per diabetici ed i biscotti di mare. |
1905 90 45 |
Biscotti Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punti 8 a) e 8 c). |
1905 90 55 |
Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati Vedi le note esplicative del SA, voce 1905, titolo A, punti 7 e 15. |
1905 90 60 |
con aggiunta di dolcificanti Rientrano in questa sottovoce i prodotti della pasticceria non compresi nelle sottovoci precedenti quali, per esempio, le torte, il pane con l'uva, le meringhe, le brioches e i cornetti («croissants»). |
1905 90 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce in particolare le «quiche», le pizze e il pane non compreso nelle sottovoci 1905 90 30 e 1905 90 60. Questa sottovoce comprende anche materiale di riempimento per imballagio, di forma irregolare, reso anche non commestibile, ottenuto per estrusione di amido. |
CAPITOLO 20
PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
Considerazioni generali
Rientrano in questo capitolo gli snack pronti per il consumo in forma, ad es., di piselli o arachidi essiccati che sono ricoperti solo in parte di pasta e il cui carattere essenziale è di conseguenza conferito dagli ortaggi o legumi, dalla frutta o dalle altre parti di piante utilizzati.
Rientrano in questo capitolo anche i cetrioli e i cetriolini che hanno subito una fermentazione lattica completa.
Tuttavia, i cetrioli e i cetriolini che non hanno subito una fermentazione lattica completa e sono temporaneamente conservati in salamoia devono essere classificati alla sottovoce 0711 40 00 se non sono atti al consumo immediato. Generalmente questi prodotti contengono almeno il 10 % di sale in peso.
Nota 4 |
Per la determinazione del tenore in estratto secco dei succhi di pomodoro si deve applicare il metodo di analisi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1979/82 della Commissione (GU L 214 del 22.7.1982, pag. 12). |
Nota complementare 1 |
Per determinare il tenore di acido è opportuno omogeneizzare parti aliquote di liquido e di componenti solidi del prodotto. |
2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico Vedi la nota 3 del presente capitolo. |
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2001 90 10 |
«Chutney» di manghi Per «chutney» di mango, ai sensi di questa sottovoce e ai sensi della sottovoce 2103 90 10, si intende una preparazione ottenuta partendo da manghi canditi ai quali vengono aggiunti diversi prodotti, quali zucchero, uva secca, pepe e zucchero. Mentre il «chutney» di mango di questa sottovoce contiene ancora pezzi di frutta, il «chutney» di mango della sottovoce 2103 90 10 si presenta sotto forma di una salsa più o meno liquida completamente omogenizzata. |
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2001 90 50 |
Funghi Non rientrano in questa sottovoce i funghi solamente conservati temporaneamente mediante i procedimenti enumerati alla voce 0711, per esempio per mezzo di una salamoia addizionata di aceto o di acido acetico. |
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2002 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
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2002 10 10 e 2002 10 90 |
Pomodori, interi o in pezzi Queste sottovoci comprendono in particolare i pomodori, interi o in pezzi, anche pelati, conservati mediante sterilizzazione. |
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2002 90 11 a 2002 90 99 |
altri Queste sottovoci comprendono in particolare i passati di pomodori, anche presentati sotto forma di pani, concentrati di pomodori nonché i succhi di pomodori il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso. Esse comprendono anche la polvere di pomodore ottenuta mediante disidratazione del succo di pomodori, mentre il prodotto polverulento, derivato dalla macinazione dei fiocchi ottenuti dall'essiccamento dei pomodori tagliati a fette, rientra nella sottovoce 0712 90 30. |
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2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 Vedi la nota 3 del presente capitolo. La presente voce non copre le preparazioni di prodotti della voce 0714, che non sono considerati come ortaggi e legumi (sottovoci 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 o 2008 99 91). |
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2004 10 10 |
semplicemente cotte Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2004, secondo comma, punto 1. |
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2004 10 91 e 2004 10 99 |
altre Rientrano in particolare in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2004, secondo comma, punto 3. |
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2004 90 50 |
Piselli (Pisum sativum) e fagiolini Ai sensi di questa sottovoce, sono considerati come «fagiolini» esclusivamente i fagioli dei generi Phaseolus o Vigna, colti prima della maturazione e il cui baccello è commestibile per intero. Il baccelo può essere di diversi colori: in particolare, verde unito, verde con strisce grigie o celesti o giallo (fagiolini-burro). |
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2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 La nota esplicativa della voce 2004 va applicata anche alla presente voce. Rientra in questa voce il prodotto detto «papad» costituito di pasta in sfoglie essiccate, preparata con farina di legumi da granella secchi, sale, spezie, olio, agenti di lievitazione e a volte piccole quantità di farina di cereali o di riso. |
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2005 10 00 |
Ortaggi e legumi omogeneizzati Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo. |
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2005 20 80 |
altre Rientrano particolarmente in questa sottovoce le patate in pezzi o a bastoncini, precotti nel grasso o nell'olio, refrigerati e confezionati sotto vuoto. |
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2005 70 00 |
Olive Le presenti sottovoci comprendono le olive di cui alle note esplicative del SA, voce 2005, quarto comma, punto 1, anche farcite con legumi (per esempio: con pimenti o peperoni dolci), con frutti (per esempio mandorle) o con una miscela di legumi e di frutti. |
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2006 00 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
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2006 00 31 a 2006 00 38 |
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % Per quanto concerne la determinazione del tenore di zuccheri, vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo. |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Per quanto concerne i termini «ottenute mediante cottura» si rimanda alla nota 5 del presente capitolo. Per quanto concerne la determinazione del tenore di zuccheri, vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo. Non rientrano in questa voce le puree di frutta, ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristische chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico (voce 2008). |
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2007 10 10 a 2007 10 99 |
Preparazioni omogeneizzate Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo. |
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2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Per quanto concerne la determinazione del tenore di zuccheri, vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo. Per quel che concerne i termini «con aggiunta di zuccheri», vedi la nota complementare 3 del presente capitolo. Per quel che concerne i termini «avente un titolo alcolometrico effettivo», vedi la nota complementare 4 del presente capitolo. |
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2008 11 10 a 2008 19 99 |
Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro Le presenti sottovoci comprendono in particolare i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2008, secondo comma, punti 1 e 2, anche mescolati tra loro. Rientrano ugualmente in queste sotovoci i prodotti della specie:
Sono invece escluse da queste sottovoci le paste per la produzione del marzapane, del mandorlato, ecc. della voce 1704. |
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2008 19 11 a 2008 19 99 |
altre, compresi i miscugli Queste sottovoci comprendono la frutta a guscio e i semi diversi dalle arachidi. Esse comprendono anche i diversi frutti a guscio e gli altri semi mescolati tra di loro, anche se nella miscela prevalgono le arachidi. |
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2008 30 51 |
Segmenti di pompelmi e di pomeli Sono considerati come segmenti, ai sensi di questa sottovoce, gli spicchi naturali del frutto presentati interi. La presenza di una piccola quantità di spicchi spezzati, che non sono il risultato di un trattamento specifico, non influisce sulla classificazione della specie di prodotto. |
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2008 30 71 |
Segmenti di pompelmi e di pomeli Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2008 30 51. |
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti Per quanto concerne i succhi non fermentati senza aggiunta di alcole, si rimanda alla nota 6 del presente capitolo. Per quanto concerne il «valore Brix», si rimanda alla nota della sottovoce 3 del presente capitolo. Per quanto concerne gli «zuccheri addizionati», si rimanda alla nota complementare 5 a), del presente capitolo. Ai fini dell'applicazione della nota complementare 5 b), del presente capitolo, si considera che hanno perduto il carattere originario di succo di frutta, ai sensi della voce 2009, i prodotti addizionati di zucchero in quantità tale da contenere meno del 50 % in peso di succo di frutta. Per determinare se i prodotti hanno perso il loro carattere originario a seguito dell'aggiunta di zucchero, devono essere applicate soltanto le note complementari 2 e 5 del presente capitolo. Il tenore in zuccheri diversi, calcolato in saccarosio, è determinato conformemente al testo della suindicata nota complementare 2. Se il tenore di zucchero addizionato, calcolato in applicazione della nota complementare 5 a) del presente capitolo, è superiore al 50 % in peso, il tenore calcolato in succo di frutta è inferiore al 50 % in peso e pertanto il prodotto non deve essere classificato alla voce 2009. La nota complementare 5 b) del presente capitolo non si applica ai succhi di frutta naturali concentrati. Di conseguenza, i succhi di frutta naturali concentrati non sono esclusi dalla voce 2009. Per quanto concerne l'aggiunta di altre sostanze ai prodotti della voce 2009, si rimanda alle note esplicative del SA per la voce 2009.
L'analisi di un campione di succo d'arancia fornisce il risultato seguente:
Conclusione: si considera che il campione non ha perduto il suo carattere originario ai sensi della nota complementare 5 b) del presente capitolo in quanto il tenore calcolato in succo di frutta non è inferiore al 50 % in peso. |
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2009 11 11 a 2009 11 99 |
congelati Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2009 11. |
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2009 50 10 e 2009 50 90 |
Succhi di pomodoro Vedi la nota 4 del presente capitolo e le relative note esplicative. |
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2009 69 51 |
concentrati Vedi la nota complementare 6 del presente capitolo. |
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2009 69 71 |
concentrati Vedi la nota complementare 6 del presente capitolo. |
CAPITOLO 21
PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE
Nota complementare 1 |
Questa nota complementare riguarda in particolare, le maltodestrine. |
2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
2101 11 00 |
Estratti, essenze e concentrati Rientrano in questa sottovoce gli estratti, essenze e concentrati di caffè sotto forma di polvere, granuli, fiocchi, bastoncini o in altra forma solida. Rientrano in questa sottovoce i prodotti presentati allo stato liquido o in forma pastosa, anche congelati. Questi prodotti sono utilizzati particolarmente per delle preparazioni alimentari (per esempio: per la fabbricazione di caramelle, pasticceria e gelati). |
2101 30 19 |
altri Rientrano ugualmente in questa sottovoce i chicchi d'orzo sbramati, non germinati, torrefatti, che possono essere utilizzati nell'industria di fabbricazione della birra, per conferire a quest'ultima colore e sapore e come succedanei del caffè. |
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati |
2102 10 10 |
Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) Vedi le note esplicative del SA, voce 2102, parte A, terzo comma, punto 4. Questi lieviti sono coltivati in ambienti particolari per impieghi molto specifici; essi sono acclimatati in particolare per la distilleria e la vinificazione. Essi consentono di ottenere prodotti fermentati con caratteristische specifiche ben determinate. |
2102 20 11 e 2102 20 19 |
Lieviti morti Questi lieviti, descritti nelle note esplicative del SA, voce 2102, parte A, quarto e quinto comma, sono commercializzati con il nome di «lieviti alimentari». Essi sono in generale presentati in polvere, scaglie o granuli. |
2102 20 90 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 2102, parte B. |
2102 30 00 |
Lieviti in polvere preparati Vedi le note esplicative del SA, voce 2102, parte C. |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata |
2103 90 10 |
«Chutney» di mango liquido Per chutney di mango si intende, ai sensi di questa sottovoce, una preparazione a base di manghi canditi, ai quali sono stati aggiunti diversi prodotti, quali ginepro, uva passa, pepe e zucchero. Il chutney di mango di questa sottovoce si presenta sotto forma di salsa più o meno liquida, completamente omogeneizzata. |
2103 90 30 |
Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri I prodotti previsti da questa sottovoce sono le preparazioni alcoliche concentrate, liquide, che traggono il loro sapore particolare, talvolta amaro e fortemente aromatico, dalle radici di genziana utilizzate nella loro fabbricazione in associazione con varie spezie e piante aromatiche. Questi amari aromatici concentrati costituiscono additivi destinati ad essere utilizzati tanto come aromatizzanti di bevande (cocktails, sciroppi, bevande gassate, ecc) quanto come condimenti, allo stesso modo delle salse e dei condimenti composti, in cucina e pasticceria (minestre, piatti preparati di carni, pesci od ortaggi, salse, salumi, composte e insalate di frutta, torte di frutta, creme, sorbetti, ecc.). Questi amari vengono commercializzati generalmente con la denominazione «Angostura bitter». |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
2104 20 00 |
Preparazioni alimentari composte omogeneizzate Per i termini «preparazioni alimentari composte omogeneizzate», si rimanda alla nota 3 del presente capitolo. |
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao Ai sensi di questa voce, per «gelati» si intendono le preparazioni alimentari, condizionate o meno per la vendita al minuto, contenenti o non contenenti cacao o cioccolata (anche come rivestimento), il cui stato solido o pastoso è stato ottenuto per congelamento e che sono destinate al consumo tali e quali. Questi prodotti hanno la proprietà essenziale di ritornare allo stato liquido o semiliquido se posti in un ambiente avente una temperatura di circa 0 °C. Viceversa, le preparazioni che, pur avendo l'aspetto di gelati, non possiedono la proprietà essenziale sopra descritta, rientrano, a seconda dei casi, nelle voci 1806, 1901 o 2106. I prodotti della presente voce hanno denominazioni molto varie (gelati, crema gelato, cassata, «tranci napoletani», ecc.) e si presentano sotto forme varie; possono contenere cacao o cioccolato, zuccheri, materie grasse vegetali o provienti dal latte, latte scremato o meno, frutta, stabilizzanti, sostanze aromatiche, coloranti, ecc. Il tenore totale di tali materie grasse non supera generalmente 15 %, in peso, del prodotto finito. Tuttavia, alcune specialità, per la cui fabbricazione viene impiegata un'elevata proporzione di crema di latte, possono presentare un tenore totale di materie grasse di circa 20 %, in peso. Per la fabbricazione di alcuni gelati, viene insufflata aria nelle materie prime messe in lavorazione per aumentare il volume del prodotto finito. Solo i prodotti che contengono semi di cacao, pasta di cacao o cacao in polvere sono considerati contenenti cacao ai sensi della voce 2105 00. Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2105, in particolare per le esclusioni. |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
2106 10 20 e 2106 10 80 |
Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate Vedi le note esplicative del SA, voce 2106, secondo comma, punto 6 (ad eccezione degli idrolizzati di proteine). Non rientrano in queste sottovoci i concentrati di proteine del latte (sottovoce 0404 90 o voce 3504 00). Al momento di determinare il tenore di saccarosio, ai fini della classificazione nelle presenti sottovoci, si deve tenere conto anche del contenuto di zucchero invertito calcolato in saccarosio. |
2106 90 20 |
Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande Vedi le note esplicative del SA, voce 2106, secondo comma, punto 7. Vedi la nota complementare 2 del presente capitolo. Sono escluse da questa sottovoce le preparazioni composte simili con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale allo 0,5 % vol (sottovoci 2106 90 92 o 2106 90 98). |
2106 90 30 |
di isoglucosio Vedi la nota complementare 3 del presente capitolo. |
2106 90 92 e 2106 90 98 |
altre Vedi le note esplicative del SA, voce 2106, secondo comma, punti 1 a 5, 8 a 11 e 13 a 16 nonché la nota esplicativa delle sottovoci 2106 10 20 e 2106 10 80, terzo comma. |
CAPITOLO 22
BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI
Considerazioni generali
Quando in questo capitolo si fa distinzione tra i prodotti presentati in recipienti contenenti fino a due litri, oppure più di due litri, si deve prendere in considerazione il volume del liquido contenuto in detti recipienti e non la loro capacità.
Sono comprese in questo capitolo — purché non si tratti di medicinali — le preparazioni toniche che possano essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiai). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106.
Nota complementare 2 b) |
Il titolo alcolometrico volumico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito), contenuta in 100 litri del prodotto considerato, per il fattore 0,60. |
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve |
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2201 10 11 a 2201 10 90 |
Acque minerali e acque gassate Rientrano in queste sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2201, lettere B e C. Non rientra, per esempio, in queste sottovoci l'acqua minerale naturale contenuta in recipienti del tipo aerosol, destinata ad essere utilizzata per la conservazione e la cura della pelle (voce 3304). |
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2201 10 11 e 2201 10 19 |
Acque minerali naturali Si considerano come «acque minerali naturali» le acque minerali ai sensi della direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45) nella versione vigente. |
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2201 90 00 |
altre Questa sottovoce comprende i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2201, lettere A e D. Rientrano anche in questa sottovoce il vapore acqueo e l'acqua naturale filtrata, sterilizzata, depurata o addolcita. |
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 Per quel che concerne i termini «bevande analcoliche» si rimanda alla nota 3 del presente capitolo. |
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2202 10 00 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti Rientrano in questa sottovoce le bevande rinfrescanti di cui alle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A. La presenza di antiossidanti, di vitamine, di stabilizzanti o chinino, non ha effetto sulla classificazione delle bevande rinfrescanti. Questa sottovoce comprende, per esempio, i prodotti liquidi costuiti d’acqua, da zucchero e da sostanze aromatiche, racchiuse in un cuscinetto di materia plastica artificiale e destinati alla fabbricazione domestica di ghiaccioli, mediante congelamento in apparecchi frigoriferi. Vedi anche la nota complementare 1 del presente capitolo. |
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2202 90 10 |
non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 In questa sottovoce sono comprese preparazioni toniche quali quelle descritte nelle note esplicative al presente capitolo, «Considerazioni generali», secondo paragrafo. Dette bevande analcoliche, spesso definite come complementi alimentari, possono essere a base di estratti di piante (tra cui erbe aromatiche) e possono contenere sali minerali e/o vitamine aggiunti. In linea di massima, dette preparazioni dovrebbero coadiuvare al mantenimento della salute e del benessere generale e per tale motivo differiscono dalle acque aromatizzate o edulcorate e dalle altre bevande analcoliche elencate nella sottovoce 2202 10 00, alle quali si fa citati nelle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A. |
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2202 90 91 a 2202 90 99 |
altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 Rientra, per esempio, in queste sottovoci il prodotto liquido denominato commercialmente «filled milk», purché si tratti di bevanda consumabile allo stato in cui si trova. Il «filled milk» è un prodotto a base di latte scremato o di latte in polvere scremato cui si aggiungono grassi o oli vegetali raffinati in quantitativi pressappoco identici a quelli dei grassi naturali sottratti al latte intero iniziale. Tale bevanda è classificata all'interno di queste sottovoci in base al suo tenore di materie grasse provenienti dal latte. Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2202 90 10. |
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2204 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 Per quanto riguarda i termini «gradazione alcolometrica volumica effettiva», vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo. |
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2204 10 11 a 2204 10 98 |
Vini spumanti Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo. |
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2204 10 11 |
Champagne Lo champagne è un vino spumante prodotto nella regione chiamata Champagne, prodotto da uve raccolte esclusivamente in questa regione. |
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2204 21 06 a 2204 21 09 |
Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar Rientrano in queste sottovoci:
Ai sensi di questa sottovoce sono considerati come tappi «a fungo» esclusivamente i tappi di sughero dalla forma corrispondente allo schizzo riportato qui appresso, nonché i tappi analoghi di materie plastiche. |
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2204 21 11 a 2204 21 98 |
altri Vedi le note complementari 4 e 5 del presente capitolo. Tra i componenti non volatili che costituiscono l'estratto secco totale ai sensi della nota complementare 4 A del presente capitolo, si possono citare gli zuccheri, la glicerina, i tannini, l'acido tartarico, le sostanze coloranti ed i sali. |
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2204 21 11 a 2204 21 78 |
Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo. |
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2204 21 23 |
Tokaj Vedi la nota complementare 4 B b) del presente capitolo. |
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2204 21 79 e 2204 21 80 |
Vini a indicazione geografica protetta (IGP) Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo. |
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2204 29 10 |
Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 2204 21 06 a 2204 21 09. |
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2204 29 11 a 2204 29 98 |
altri Vedi le note complementari 4 e 5 del presente capitolo. |
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2204 29 11 a 2204 29 58 |
Vini a denominazione d'origine protetta (DOP) Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo. |
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2204 29 11 |
Tokaj Vedi la nota complementare 4 B b) del presente capitolo. |
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2204 29 79 e 2204 29 80 |
Vini a indicazione geografica protetta (IGP) Vedi la nota complementare 6, lettera a) del presente capitolo. |
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2204 30 10 |
parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole Vedi la nota complementare 3 in collegamento con le note complementari 2 a), 2 b) e 2 c) del presente capitolo. |
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2204 30 92 |
concentrati Vedi la nota complementare 7 del presente capitolo. |
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2204 30 96 |
concentrati Vedi la nota complementare 7 del presente capitolo. |
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2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche Tra i vini che rientrano in questa voce e che sono descritti nelle note esplicative del SA, voce 2205, si possono citare:
Vedi la nota complementare 8 di questo capitolo. I prodotti con titolo alcolometrico effettivo volumico inferiore a 7 % vol rientrano nella voce 2206 00. |
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2206 00 |
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
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2206 00 10 |
Vinello Vedi la nota complementare 9 del presente capitolo. |
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2206 00 31 a 2206 00 89 |
altri Rientrano, per esempio, in tali sottovoci, le bevande fermentate di cui alle note esplicative del SA, voce 2206, secondo comma, punti 1 a 10. |
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2206 00 31 e 2206 00 39 |
spumanti Per quel che concerne il termine «spumanti» si rimanda alla nota complementare 10 del presente capitolo. Quanto all'interpretazione dell’espressione «tappo a fungo», che figura nella suddetta nota complementare, si veda la nota esplicativa delle sottovoci 2204 21 06 a 2204 21 09, ultimo comma. |
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2206 00 51 a 2206 00 89 |
non spumanti, presentati in recipienti di capacità Rientrano in queste sottovoci, per esempio, le bevande che non sono il prodotto della fermentazione naturale del mosto di uva fresca, ma che vengono ottenute dal mosto di uva concentrato. Questo mosto è stabile e può essere conservato per essere utilizzato a mano a mano che è necessario. Il processo di fermentazione è, in seguito, generalmente provocato mediante l'aggiunta di lieviti. Lo zucchero è, talvolta, aggiunto al mosto prima o durante la fermentazione. Il prodotto ottenuto secondo questo processo può essere, infine, edulcorato, alcolizzato o tagliato. |
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
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2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol Vedi le note esplicative del SA, voce 2207, ad esclusione del quarto comma. Si segnala che le bevande contenenti alcole di distillazione (per esempio gin, vodka), qualsiasi sia il loro titolo alcolometrico volumico, rientrano nelle sottovoci 2208 20 12 a 2208 90 78. |
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2207 20 00 |
Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo Vedi le note esplicative del SA, voce 2207, quarto comma. |
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2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione Le acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione di questa sottovoce sono liquidi alcolici generalmente destinati al consumo umano e ottenuti:
Varie bevande contenenti alcole di distillazione sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punti da 1 a 18. Va rilevato che le acquaviti non denaturate restano classificate nella presente sottovoce, anche se il loro titolo alcolometrico è uguale o superiore a 80 % vol, a prescindere dal fatto che il prodotto possa essere bevuto direttamente o meno allo stato in cui si trova. Sono escluse da questa sottovoce le bevande alcoliche ottenute mediante fermentazione (voci 2203 00 a 2206 00). |
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2208 30 11 a 2208 30 88 |
Whisky Per whisk(e)y si intende un'acquavite ottenuta dalla distillazione di un mosto di cereali con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore al 40 % e commercializzata in bottiglie o altri contenitori. I whisky scozzese («Scotch whisky») è un whisky distillato ed invecchiato in Scozia. Il whisky addizionato con acqua gassosa (whisky e soda) è escluso da queste sottovoci e rientra nelle sottovoci 2208 90 69 o 2208 90 78. |
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2208 30 30 |
Whisky detto «single malt» Il «single malt whisky» scozzese è un'acquavite prodotta in un'unica distilleria e ottenuta mediante distillazione, in alambicchi discontinui, di mosto fermentato di solo orzo maltizzato. |
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2208 30 41 e 2208 30 49 |
Whisky detto «blended malt», presentato in recipienti di capacità Il «blended malt whisky» scozzese è prodotto mediante miscelazione di due o più «single malt whisky» scozzesi che sono stati distillati/ottenuti presso distillerie diverse. |
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2208 30 61 e 2208 30 69 |
Whisky detto «single grain» e whisky detto «blended grain», presentati in recipienti di capacità Il «single grain whisky» scozzese è un'acquavite diversa dal «single malt whisky» scozzese o dal «blended malt whisky» scozzese, prodotta in un'unica distilleria mediante distillazione di mosto fermentato di orzo maltizzato con o senza grani interi di altri cereali (prevalentemente frumento o mais). Il «blended grain whisky» scozzese è prodotto mediante miscelazione di due o più «single grain whisky» scozzesi che sono stati distillati/ottenuti presso distillerie diverse. |
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2208 30 71 e 2208 30 79 |
Altro whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità Gli altri whisky scozzesi detti «blended» («Blended Scotch Whisky») sono prodotti mediante miscelazione di due o più «single malt whisky» scozzesi con uno o più «single grain Scotch whisky». |
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2208 40 11 a 2208 40 99 |
Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zuchero fermentati Queste sottovoci includono, como per esempio, il rum e la tafia citati nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punto 3, purché non siano stati privati delle loro caratteristiche organolettiche. |
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2208 50 11 e 2208 50 19 |
Gin, presentato in recipienti di capacità Il «gin» è una bevanda contenente alcole di distillazione generalmente ottenuta dalla semplice distillazione o dalla distillazione successiva di acquaviti di cereali o di alcole etilico, rettificati, con aggiunta di bacche di ginepro e altre piante aromatiche (per esempio: coriandolo, radici di angelica, anice, zenzero). Ai sensi di queste sottovoci sono considerate come «gin» soltanto le bevande contenenti alcole di distillazione aventi le caratterische organolettiche del gin. Di conseguenza, sono per esempio esclusi da questa sottovoce:
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2208 60 11 a 2208 60 99 |
Vodka Vedi le note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punto 5. |
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2208 70 10 e 2208 70 90 |
Liquori Vedi le note esplicative del SA, voce 2208, primo comma, lettera B, e terzo comma. |
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2208 90 11 e 2208 90 19 |
Arak, presentato in recipienti di capacità L'arak è un'acquavite fabbricata con lievito speciale, a partire da melassi di canna da zucchero o da succhi zuccherati di piante e di riso. L'arak non deve essere confuso col raki, ottenuto mediante ridistillazione di acquavite di uve secche o di fichi secchi, in presenza di semi di anice e che rientra nelle sottovoci 2208 90 56 o 2208 90 77. |
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2208 90 33 e 2208 90 38 |
Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità Le acquaviti di prugne, di pere o di ciliegia, che sono delle bevande contenenti alcole di distillazione ottenute esclusivamente dalla fermentazione e dalla distillazione di mosti di prugne, di pere o ciliege. Per quel che concerne i termini «prugne» e «ciliege» vedi le note esplicative des SA, voce 0809. |
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2208 90 48 |
altre Ai sensi di questa sottovoce, s'intendono per acquaviti di frutta le bevande contenenti alcole di distillazione ottenute esclusivamente per fermentazione alcolica e distillazione di frutta (diversa dalle prugne, pere e ciliegie), per esempio: albicocche, mirtilli, lamponi, more, ribes, fragole, mele inclusa l'acquavite di sidro. Il calvados rientra nella sottovoce 2208 90 45. |
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2208 90 56 |
altre Rientrano in questa sottovoce, per esempio: l'acquavite di anice, il raki, l'acquavite di agave diversa dalla tequila (per esempio: mezcal), l'acquavite di piante aromatiche, gli amari (digestivi), l'Aquavit, il Kranawitter, l'acquavite di radici (per esempio: la genziana), l'acquavite di sorgo. |
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2208 90 69 |
altre bevande contenenti alcole di distillazione Oltre alle bevande menzionate nelle note esplicative del SA, voce 2208, terzo comma, punti 14 a 18, rientrano in questa sottovoce:
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2208 90 71 |
di frutta Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2208 90 48. Questa sottovoce comprende il calvados. |
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2208 90 77 |
altre Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2208 90 56. |
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2208 90 78 |
altre bevande contenenti alcole di distillazione Vedi la nota esplicativa della sottovoce 2208 90 69. |
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2209 00 |
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico |
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2209 00 11 e 2209 00 19 |
Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità Vedi la nota complementare 11 del presente capitolo. Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2209, parte I, secondo comma, punto 1. |
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2209 00 91 e 2209 00 99 |
altri, presentati in recipienti di capacità Rientrano in particolare in queste sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2209, parte I, secondo comma, punti 2, 3 e 4 e parte II. |
CAPITOLO 23
RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI
Nota complementare 3 |
Il titolo alcolometrico massico potenziale è calcolato moltiplicando la massa degli zuccheri (calcolati in chilogrammi di zucchero invertito) contenuta in 100 chilogrammi del prodotto considerato per il fattore 0,47. |
2301 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli |
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2301 20 00 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets, di pesci della presente sottovoce sono costituiti di pesci o di cascami di pesci generalmente trattati con vapore e pressati, poi disseccati e triturati ed eventualmente agglomerati in forma di pellets. Sono escluse dalla presente sottovoce le farine di pesci, adatte all'alimentazione umana (sottovoce 0305 10 00). |
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2302 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi Per distinguere i prodotti di questa voce da quelli del capitolo 11, vedere la nota 2 A del capitolo 11. I residui di cui alle note esplicative del SA, voce 2302, punto B 1, contengono almeno il 50 % di cereali o di leguminose. Per determinare il tenore in amido (sul prodotto tal quale), occorre applicare il metodo descritto nell'allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1). |
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2302 10 10 e 2302 10 90 |
di granturco A condizione che essi rispondano ai criteri fissati dalla nota 2 A del capitolo 11, le rotture di granturco, raccolte durante la setacciatura del granturco non mondato e pulito, sono escluse da queste sottovoci (sottovoce 1104 23 90). |
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2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets Per determinare i tenori in amido e in proteine, occorre applicare i metodi descritti nell'allegato III, parti L e C, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1). |
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2303 10 11 e 2303 10 19 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca I prodotti classificati in queste sottovoci devono rispondere ai criteri di cui alla nota complementare 1 del presente capitolo. Rientrano in particolare in queste sottovoci:
Rientranto altresì nelle presenti sottovoci i suddetti prodotti agglomerati sotto forma di pellets. Rientrano in queste sottovoci soltanto i prodotti aventi un tenore di amido inferiore o uguale a 28 % in peso calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1), ed un tenore in materie grasse inferiore o uguale a 4,5 % in peso calcolato sulla materia secca secondo il metodo descritto nell'allegato III, parte H, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1). I prodotti aventi un tenore di amido o di materie grasse superiore sono da classificare nel capitolo 11 ovvero nelle sottovoci 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 o 2309 90 51, a seconda dei casi. Lo stesso dicasi delle merci che contengono dei prodotti provenienti da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida (residui della vagliatura di chicchi di granturco, chicchi di granturco triturati, residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via secca, ecc.). I prodotti classificati in queste sottovoci non possono nemmeno contenere residui dell'estrazione dell'olio di granturco ottenuti per via umida. Le acque concentrate della macerazione del granturco, qualunque sia il loro tenore di proteine, rientrano nella sottovoce 2303 10 90. |
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2303 10 90 |
altri Ai sensi della presente sottovoce, sono considerati come residui della fabbricazione della fecola a partire da radici di manioca i prodotti della specie contenenti in peso il 40 % al massimo di fecola riferita alla sostanza secca. Questi stessi prodotti, sotto forma di farina o di semola, contenenti una percentuale superiore di fecola, rientrano nelle sottovoci 1106 20 10 o 1106 20 90. I prodotti della specie, agglomerati in forma di pellets, rientrano nella sottovoce 0714 10. Rientrano ugualmente in questa sottovoce, per esempio:
Per determinare il tenore di umidità, occorre applicare il metodo descritto nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1). Va segnalato che le acque concentrate della macerazione del granturco, qualunque sia il loro tenore di proteine, rientrano nella presente sottovoce. |
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2303 20 10 e 2303 20 90 |
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero Non è da considerare come «cascami della fabbricazione dello zucchero» e non rientra nelle presenti sottovoci il siero di latte (petit lait) dal quale sia stato in parte eliminato il lattosio (voce 0404). Queste sottovoci comprendono le barbabietole private parzialmente o totalmente di zucchero. |
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2303 30 00 |
Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli Vedi le note esplicative del SA, voce 2303, primo comma, lettera E, punti 1 a 5. |
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2304 00 00 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia Questa voce non comprende i baccelli di semi di soia, anche tritati, che non hanno formato oggetto del processo di estrazione di olio (voce 2308). |
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2306 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 |
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2306 41 00 |
di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo nonché la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 2306 41. |
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2306 90 05 |
di germi di granturco La presente sottovoce comprende i residui dell'estrazione dell'olio di germe di granturco ottenuti a umido o a secco e che rispondono ai criteri della nota complementare 2 di questo capitolo. I prodotti che non rispondono a questi criteri rientrano generalmente nel capitolo 11 o nelle voci 2302 o 2309, a seconda dei casi. |
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2306 90 11 e 2306 90 19 |
Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva Si intendono per residui dell'estrazione dell'olio di oliva soltanto i prodotti il cui tenore di sostanze grasse non supera 8 % in peso. I prodotti della specie (ad esclusione delle morchie) aventi un tenore di sostanze grasse più elevato sono da classificare come la materia di base (sottovoci 0709 90 31 o 0709 90 39). Per determinare il tenore in materie grasse occorre applicare il metodo descritto nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, allegato XV (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1). |
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2307 00 |
Fecce di vino; tartaro greggio |
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2307 00 11 |
aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 % Vedi la nota complementare 3 del presente capitolo nonché la relativa nota esplicativa. |
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2307 00 90 |
Tartaro greggio Vedi le note esplicative del SA, voce 2307, secondo comma. |
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2308 00 |
Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove |
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2308 00 11 |
aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 % Vedi la nota complementare 3 del presente capitolo nonché la relativa nota esplicativa. |
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2308 00 40 |
Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva I residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva comprende anche le cosiddette «logge d'arancia» e cioè prodotti composti da parti di arancia che nella spremitura delle arance sono inizialmente mescolate al succo e poi separate dal succo medesimo mediante filtratura e che non contengono quasi più polpa o succo, ma consistono essenzialmente di pelle e di albedo. Questi prodotti sono destinati ad essere addizionati ai concentrati diluiti di succhi di arancia o alle limonate (bevande gassate). |
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2308 00 90 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 2308, secondo comma, punti 2, 3, 4 e da 6 a 9. Questa sottovoce comprende anche i baccelli di semi di soia, anche tritati, che non hanno formato oggetto del processo di estrazione di olio. |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali Vedi la nota 1 del presente capitolo. Per la determinazione del tenore di amido si applica il metodo polarimetrico (detto anche metodo Ewers modificato) quale descritto nell'allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1). Il tenore, in peso, di amido delle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali ai sensi della voce 2309 è determinato utilizzando il metodo di analisi enzimatico di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 121/2008 della Commissione (GU L 37 del 12.2.2008, pag. 03), qualora siano presenti in quantità significative le seguenti materie prime per mangimi:
Nel caso in cui non sia possibile stabilire la presenza di amido in una preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali ai sensi della voce 2309, è possibile, per verificare tale presenza, ricorrere ad un metodo qualitativo per microscopia. Per quel che concerne i termini «prodotti lattieri», vedi la nota complementare 4 del presente capitolo. Il tenore di prodotti lattiero-caseari e il tenore in amido o fecola sono calcolati sul prodotto tal quale. |
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2309 10 11 a 2309 10 90 |
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto Rientrano in queste sottovoci anche i giocattoli da rosicchiare per cani, presentati in forme diverse, quali anelli o ossi, costituiti di frammenti di pelle di bue, di gelatina, di sciroppo, di glucosio (come legante), di coloranti, di un idrolizzato di proteine vegetali, di uno stabilizzante e, per quel che concerne gli anelli, di farina di carne e di ossi, che possono essere completamente mangiati. |
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2309 90 10 |
Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini Vedi le note esplicative del SA, voce 2309, parte seconda, lettera B, ultimo comma, punto 1. |
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2309 90 20 |
Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo Va segnalato che l'utilizzazione delle acque di macerazione del granturco in quanto terreno nutritivo (brodo di coltura) è causa dell'eventuale presenza nei prodotti di residui degli agenti di fermentazione morti ad una concentrazione che non supera in genere il 2 %. Tali prodotti sono visibili al microscopio. Inoltre i prodotti contenenti dei residui delle acque di macerazione utilizzate in talune fermentazioni contengono le seguenti sostanze in piccolissime quantità: amiloglucosidasi, alfa-amilasi, gomma xanthan, acido lattico, acido citrico, lisina, treonina, triptofano. Va segnalato che le acque di macerazione del granturco contengono già quantità molto modeste di talune di queste sostanze (per esempio: aminoacidi) e che l'aumento della loro concentrazione da fermentazione è trascurabile. I prodotti aventi tenore di amido o di materie grasse superiore ai limiti indicati nella nota complementare 5 rientrano nella sottovoce 2309 90 41 o 2309 90 51, a seconda dei casi. La conformità dei residui della fabbricazione degli amidi di granturco importati dagli Stati Uniti d'America è verificata conformemente al regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione (GU L 307 del 24.11.2007, pag. 5). |
CAPITOLO 24
TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco Per quanto riguarda i tabacchi greggi o non lavorati, si vedano le note esplicative del SA, voce 2401, punto 1. Si intende per:
I tabacchi «sun cured» sono dei tabacchi essiccati direttamente all'aperto al calore del sole e esposti a soleggiamento diretto. Non appartengono a questa voce in particolare le piante vive del tabacco (voce 0602). |
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2401 30 00 |
Cascami di tabacco Oltre ai cascami di tabacco citati nelle note esplicative del SA, voce 2401, punto 2, rientrano in particolare nella presente sottovoce:
Non appartengono a questa sottovoce, per esempio, i cascami di tabacco condizionati come tabacchi da fumo, tabacchi da masticare, tabacchi da fiuto o come polvere di tabacco, o che sono stati trattati per essere utilizzati tal quali come tabacchi da fumo, tabacchi da masticare, tabacchi da fiuto o come polvere di tabacco (voce 2403). |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
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2402 10 00 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco I sigari (compresi i sigari spuntati) o i sigaretti sono rotoli di tabacco che possono essere fumati tal quali:
Rientrano in questa sottovoce anche i prodotti muniti di una fascia di tabacco naturale o ricostituito, ovvero di una fascia e di una sottofascia di tabacco ricostituito, che sono composti in parte da sostanze diverse dal tabacco ma che rispondono agli altri criteri delle precedenti note esplicative di questa sottovoce. |
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2402 20 10 e 2402 20 90 |
Sigarette contenenti tabacco Le sigarette sono rotoli di tabacco che possono essere fumati tal quali e che non vanno classificati come sigari o sigaretti (confronta la nota esplicativa della sottovoce 2402 10 00). Rientrano in queste sottovoci anche i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco e che rispondono alla definizione di cui sopra. Sono esclusi da queste sottovoci i prodotti composti interamente di sostanze diverse dal tabacco (sottovoce 2402 90 00 ovvero, se hanno una funzione esclusivamente medica, capitolo 30). |
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2402 90 00 |
altri Rientrano in questa sottovoce i sigari, i sigaretti, le sigarette costituiti esclusivamente di succedanei del tabacco, quali le sigarette fabbricate con foglie di una varietà di lattuga, preparate appositamente, prive di tabacco e di nicotina. |
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2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco |
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2403 10 10 e 2403 10 90 |
Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione Il tabacco da fumo è tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale. I cascami di tabacco sono da considerare come tabacchi da fumo, quando sono preparati per la vendita al minuto, possono essere fumati e non sono classificati come sigari, sigaretti o sigarette (vedi le note esplicative delle sottovoci 2402 10 00, 2402 20 10 e 2402 20 90. Rientrano ugualmente in queste sottovoci i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono alla suddetta definizione. Sono invece esclusi i prodotti composti interamente di sostanze diverse dal tabacco, che hanno una funzione esclusivamente medica (capitolo 30). Rientra ugualmente in queste sottovoci il tabacco trinciato (cut cigarette rag), miscela definitiva di tabacco utilizzata per la fabbricazione delle sigarette. |
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2403 91 00 |
Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» Vedi le note esplicative del SA, voce 2403, primo comma, punto 6. |
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2403 99 10 |
Tabacco da masticare e tabacco da fiuto Il tabacco da masticare è tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato ma non fumato. Il tabacco da fiuto è tabacco in polvere o in grani, specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato. Rientrano in questa sottovoce i prodotti che sono parzialmente composti da sostanze diverse dal tabacco e che rispondono ai suddetti requisiti. |
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2403 99 90 |
altri Rientrano in particolare nella presente sottovoce:
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SEZIONE V
PRODOTTI MINERALI
CAPITOLO 25
SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI
Nota 1 |
La flottazione ha per scopo di separare dalla ganga l'elemento ricco di una sostanza minerale raccogliendolo alla superficie dell'acqua in cui viene immerso, mentre la ganga si deposita sul fondo. |
2501 00 |
Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare |
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2501 00 31 |
destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti Questa sottovoce comprende in particolare, subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, il sale anche denaturato destinato alla fabbricazione di: acido cloridrico, cloro, cloruro di calcio, nitrato di sodio, ipoclorito di sodio, solfati, carbonati, idrossido, clorato e perclorato di sodio, nonché sodio metallico. |
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2501 00 51 |
denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale Questa sottovoce comprende, subordinatamente alle condizione stabilite dalle autorità competenti:
Il sale, diverso da quello denaturato, impiegato per essere cosparso sulle strade, rientra nella sottovoce 2501 00 99. |
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2501 00 91 |
Sale per l'alimentazione umana Si tratta di un sale non denaturato, adatto ad essere direttamente utilizzato in cucina, sulla tavola o a fini industriali per il condimento o la conservazione di prodotti alimentari. Questo sale è, generalmente, di grande purezza e di colore uniformemente bianco. |
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2501 00 99 |
altri Questa sottovoce comprende, per esempio, il sale non denaturato che viene sparso in inverno e il sale per alimentazione animale (come per esempio le pietre da leccare). |
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2503 00 |
Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale |
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2503 00 10 |
Zolfi greggi e zolfi non raffinati Rientrano in questa sottovoce le varie specie di zolfo menzionate nelle note esplicative del SA, voce 2503, primo comma, punti 1 a 4. Questi tipi di zolfo si presentano generalmente in blocchi, in pezzi o in polvere. |
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2503 00 90 |
altri Questa sottovoce comprende le varie specie di zolfo citate nelle note esplicative del SA, voce 2503, primo comma, punti 5 a 7. Questi tipi di zolfo si presentano generalmente in cannelli o in pani di piccole dimensioni (zolfo raffinato) oppure in polvere (zolfo setacciato, zolfo ventilato, zolfo micronizzato). |
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2508 |
Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas |
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2508 10 00 |
Bentonite Vedi le note esplicative del SA, voce 2508, terzo paragrafo, punto 1. Le bentoniti naturali hanno generalmente un pH tra 6 e 9,5 (per una soluzione acquosa al 5 % e dopo riposo di un'ora) ed un tenore in carbonato di sodio inferiore al 2 %; il loro tenore complessivo in sodio e calcio che sono scambiabili non è superiore a 80 meq per 100 grammi. Esse sono di due tipi: calciche, caratterizzate da scarso potere rigonfiante, e sodiche, con elevato potere rigonfiante (indice di rigonfiamento inferiore a 7 o superiore a 12 millilitri per grammo). Alcune bentoniti naturali possono presentare una caratteristica che si discosta da tali valori; qualora tale deviazione concerne più caratteristiche la bentonite è generalmente considerata attivata. Le bentoniti attivate rientrano generalmente nella sottovoce 3802 90 00. |
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2511 |
Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816 |
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2511 10 00 |
Solfato di bario naturale (baritina) La baritina è più o meno carica di ossido di ferro, di allumina, di carbonato di sodio e di silice. Dato che la forma più ricercata è quella costituita da cristalli biancastri, la baritina viene macinata, filtrata per eliminarne la parti colorate, per la maggior parte giallastre, polverizzata e poi purificata mediante levigazione. |
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2511 20 00 |
Carbonato di bario naturale (witherite) La witherite si presenta sotto forma di cristalli ortorombici o di masse giallastre insolubili in acqua. |
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2513 |
Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente |
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2513 20 00 |
Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali Con l'espressione «altri abrasivi naturali» rientrano in questa sottovoce, per esempio, il tripoli detto «terra marcia» o «roccia marcia», di aspetto grigio cenere, impiegato come abrasivo dolce o per la lucidatura. |
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2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare Se le pietre segate o spaccate al masso non presentano uno spessore uniforme, la classificazione per ordine di spessore va fatta in funzione dello spessore maggiore. |
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2516 11 00 |
greggio o sgrossato Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2515 11. |
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2516 12 00 |
semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2515 12. |
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2516 90 00 |
altre pietre da taglio o da costruzione Questa sottovoce comprende:
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2518 |
Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite |
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2518 10 00 |
Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda» La dolomite cruda è un carbonato doppio naturale di calcio e di magnesio. Essa resta classificata in questa sottovoce anche quando ha subito un lieve trattamento termico che non ne abbia modificato la composizione chimica. Questa sottovoce comprende la dolomite cruda, allo stato grezzo, sgrossata (grossolanamente squadrata) o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare. |
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2518 20 00 |
Dolomite calcinata o sinterizzata Per dolomite calcinata o sinterizzata si intende la dolomite che è stata sottoposta a un trattamento termico più intenso (circa 1 500 gradi Celsius per la dolomite sinterizzata e circa 800 gradi Celsius per la dolomite calcinata) il quale ne modifica la composizione chimica con liberazione di biossido di carbonio. |
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2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri |
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2519 90 10 |
Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato Questa sottovoce comprende in particolare:
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2520 |
Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti |
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2520 20 00 |
Gessi Questa sottovoce comprende il gesso da costruzione. Il gesso da costruzione viene prodotto mediante un appropriato processo di preparazione e di combustione del gesso grezzo (pietra da gesso o altre materie contenenti gesso, come per esempio alcuni sottoprodotti dell'industria chimica). Alcune caratteristiche possono essere ottenute aggiungendo additivi. Per additivi si intendono i cosiddetti agenti di fissazione in grado di modificare nella misura desiderata le caratteristiche del gesso, come per esempio la constistenza o la proprietà di aderenza, così come i ritardanti o gli acceleranti. Il gesso da costruzione viene utilizzato, per esempio, come stucco per l'intonacatura di pareti e soffitti, per la produzione di pannelli da costruzione o altri elementi da costruzione o per la posa di piastrelle. |
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2523 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
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2523 90 00 |
altri cementi idraulici Questa sottovoce comprende:
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2524 |
Amianto (asbesto) |
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2524 10 00 |
Crocidolite Vedi le note esplicative del SA, voce 2524, secondo comma. |
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2526 |
Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco |
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2526 20 00 |
frantumati o polverizzati È esclusa dalla presente sottovoce la polvere di talco condizionata per la vendita al dettaglio ad uso cosmetico (voce 3304). |
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2528 |
Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3sul prodotto secco |
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2528 10 00 |
Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati) Questa sottovoce comprende in particolare la kernite e il tinkal chiamati anche boraci naturali. Sono esclusi da questa sottovoce il borato di sodio ottenuto mediante trattamento chimico della kernite o del tinkal (borace raffinato) e i borati di sodio provenienti dall'evaporazione delle acque di taluni laghi salati (voce 2840). |
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2528 90 00 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare:
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2530 |
Materie minerali non nominate né comprese altrove |
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2530 10 00 |
Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi Vedi le note esplicative del SA voce 2530, paragrafo D, punto 3. |
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2530 90 00 |
altre Vedi le note esplicative del SA, voce 2530, paragrafi A, B, C e D (ad eccezione del punto 3). |
CAPITOLO 26
MINERALI, SCORIE E CENERI
2620 |
Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti |
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2620 11 00 |
metalline di galvanizzazione Si distinguono:
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2620 19 00 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare:
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2620 21 00 |
Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo. Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 2620, secondo comma, punto 10. |
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2620 60 00 |
contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo. |
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2620 91 00 |
contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli Vedi le note esplicative del SA, voce 2620, secondo comma, punto 13. |
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2621 |
Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani |
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2621 10 00 |
Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani Vedi le note esplicative del SA, voce 2621, secondo comma, punto 5. |
CAPITOLO 27
COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI
Considerazioni generali
Salvo indicazione contraria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dalla American Society for Testing and Materials, pubblicati nell'edizione 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.
Nota 2 |
Per la determinazione del tasso dei costituenti aromatici, si debbono applicare i seguenti metodi:
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Nota complementare 5 |
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Nota complementare 5 a) |
Per distillazione sottovuoto si intende la distillazione eseguita ad una pressione non superiore a 400 millibars, misurata alla testa della colonna. |
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Nota complementare 5 b) |
Per ridistillazione mediante un procedimento di frazionamento molto spinto, si intende il complesso di processi di distillazione (diversi dalla distillazione atmosferica o topping) eseguiti in impianti industriali a ciclo continuo o discontinuo, nei quali sono posti in lavorazione distillati delle sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 49, 2711 11 00, 2711 12 91 a 2711 19 00, 2711 21 00 e 2711 29 00 (diverso dal propano di purezza uguale o superiore a 99 %) per ottenere:
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Nota complementare 5 c) |
Per cracking si intende il complesso di trattamenti industriali che hanno per scopo la rottura delle molecole di prodotti petroliferi e la modificazione della loro struttura chimica mediante il calore, con o senza pressione, con o senza l'aiuto di un catalizzatore e mediante i quali si ottengono, in particolare, miscele di idrocarburi più leggeri, liquidi o gassosi, in condizioni normali di temperatura e di pressione. I principali tipi di cracking industriali sono i seguenti:
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Nota complementare 5 d) |
Per reforming si intendono quei trattamenti termici o anche catalitici cui sono sottoposti gli oli leggeri o medi per aumentare il loro tenore di idrocarburi aromatici. Il reforming catalitico è, per esempio, impiegato per trasformare oli leggeri di prima distillazione in oli leggeri con un indice di ottano più elevato (con un tenore elevato di idrocarburi aromatici) oppure per trasformare un miscela di idrocarburi contenenti benzene, toluene, xileni, etilbenzene, ecc. I principali trattamenti di reforming catalitico sono quelli che vedono l'impiego del platino come catalizzatore. |
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Nota complementare 5 e) |
Per estrazione mediante solventi selettivi si intendono i processi di separazione di gruppi di prodotti con una diversa struttura molecolare, mediante solventi specifici che esercitano un'azione selettiva (furfurolo, fenolo, etere dicloroetilico, anidride solforosa, nitrobenzene, urea e taluni suoi derivati, acetone, propano, metiletilchetone, metilisobutilchetoni, glicole, morfolina ecc.). |
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Nota complementare 5 g) |
Per polimerizzazione si intendono quei processi industriali mediante i quali, con o senza l'aiuto del calore, con o senza impiego di catalizzatore, gli idrocarburi insaturi sono riuniti tra loro fino a formare uno o più dei loro polimeri o copolimeri. |
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Nota complementare 5 h) |
Per alchilazione si intende qualsiasi reazione termica o catalitica in cui gli idrocarburi insaturi sono fissati ad altri idrocarburi, in particolare a isoparaffine o a prodotti aromatici. |
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Nota complementare 5 ij) |
Per isomerizzazione si intende la trasformazione della struttura dei prodotti petroliferi, senza modifica della loro formula grezza. |
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Nota complementare 5 l) |
Tra i processi di deparaffinazione ai sensi di questa nota complementare, si possono citare per esempio:
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Nota complementare 5 n) |
Per distillazione atmosferica si intende la distillazione effettuata ad una pressione dell'ordine di 1 013 millibar, misurata sulla testa della colonna. |
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Nota complementare 6 |
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2701 |
Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili Il combustibile commercializzato in Spagna con la denominazione «lignite nera» proveniente dai bacini carboniferi di Teruel, Mequinenza, Pirenaica e Baleari va considerato come carbone che rientra in questa voce. |
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2701 12 10 |
Carboni da coke Il carbone da coke contiene da 19 % a 41 % di costituenti volatili. |
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2702 |
Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo La combustione delle ligniti produce una fiamma lunga ma poco calda, accompagnata da fumo nero di odore sgradevole. Si distinguono comunemente: le ligniti fibrose, che con la loro frattura fibrosa ricordano l'aspetto originale del legno e contengono un quantitativo elevato di umidità (fino a 50 %), le ligniti comuni o terrose, brune o nere, con un contenuto di acqua inferiore a quello delle precedenti (15 % circa), a frattura terrosa, le ligniti bituminose e grasse, che si rammolliscono per azione del calore, ciò che permette di ricavarne facilmente mattonelle combustibili, e inoltre le ligniti cerose, a frattura cerosa, caratterizzate da un alto contenuto di cera. Non rientra nella presente voce il combustibile commercializzato in Spagna con la denominazione «lignite nera» dei bacini carboniferi di Teruel, Mequinenza, Pirenaica e delle Baleari (voce 2701). |
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2704 00 |
Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta |
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2704 00 11 e 2704 00 19 |
Coke e semi-coke di carboni fossili Il coke di carbon fossile differisce da quest'ultimo per la sua facilità di bruciare quasi senza fiamma e di conservare la sua porosità e la sua permeabilità ai gas, una volta bruciato. È infusibile più duro, più povero di zolfo e più ricco di carbonio. A differenza del coke che viene ottenuto mediante carbonizzazione senza aria del carbon fossile ad alta temperatura (da 1 000 a 1 200 gradi Celsius), il semi-coke proviene dalla carbonizzazione (con apporto ridotto di aria) del carbon fossile ad una temperatura dell'ordine di 450-700 gradi Celsius. |
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2704 00 11 |
per la fabbricazione di elettrodi Questa sottovoce comprende il coke e il semi-coke di carbon fossile che sono impiegati nella fabbricazione di elettrodi generalmente destinati alla produzione di ferroleghe. Il coke e il semi-coke compresi in questa sottovoce sono particolarmente puri (bassissimo tenore di ceneri) e si presentano generalmente sotto forma di prodotti di pezzatura ridotta. |
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2704 00 19 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare il coke di gas (sottoprodotto della fabbricazione del gas), nonché il coke e il semi-coke metallurgici specialmente preparati per le esigenze dell'industria metallurgica (coke da altoforni) e che consistono, contrariamente al coke da gas, in un prodotto duro e resistente che si presenta sotto forma di grossi pezzi di aspetto argenteo. |
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2704 00 30 |
Coke e semi-coke di lignite Le ligniti sono inadatte alla produzione di coke mediante carbonizzazione ad alta temperatura. Viceversa, per distillazione a bassa temperatura si ottiene un semi-coke che è un combustibile senza fumo, spugnoso, d'aspetto brillante, pulito al tatto, che si accende e brucia con facilità e senza fumo. |
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2704 00 90 |
altri Questa sottovoce comprende:
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2707 |
Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici Per quanto riguarda la determinazione del tenore di costituenti aromatici, vedi le note esplicative della nota 2 del presente capitolo. |
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2707 10 10 e 2707 10 90 |
Benzolo (benzene) Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo. Rientra nelle presenti sottovoci solamente il benzolo (benzene) avente una purezza inferiore a 95 % in peso. Il benzolo (benzene) avente una purezza di 95 % o più in peso rientra nella sottovoce 2902 20 00. |
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2707 20 10 e 2707 20 90 |
Toluolo (toluene) Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo. Rientra nelle presenti sottovoci solamente il toluolo (toluene) avente una purezza inferiore a 95 % in peso. Il toluolo (toluene) avente una purezza di 95 % o più in peso rientra nella sottovoce 2902 30 00. |
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2707 30 10 e 2707 30 90 |
Xilolo (xileni) Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo. Rientrano nelle presenti sottovoci solamente il xilolo (xileni) aventi una purezza inferiore a 95 % in peso (isomeri orto-, meta- o para-, separati o in miscela), percentuale determinata mediante cromatografia in fase gassosa. Lo xilolo (xileni) avente una purezza di 95 % o più in peso rientra nelle sottovoci 2902 41 00 a 2902 44 00. |
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2707 40 00 |
Naftalene Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo. Rientra nella presente sottovoce soltanto il naftalene il cui punto di solidificazione è inferiore a 79,4 gradi Celsius in base al metodo descritto nell'allegato B alle note esplicative di questo capitolo. Quando il prodotto ha un punto di solidificazione uguale o superiore a 79,4 gradi Celsius, rientra nella sottovoce 2902 90 00. Sono esclusi dalla presente sottovoce gli omologhi del naftalene (sottovoci 2707 50 10, 2707 50 90, 2707 91 00 a 2707 99 99, 2902 90 00 oppure 3817 00 80, secondo i casi). |
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2707 50 10 e 2707 50 90 |
altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 Rientrano nelle presenti sottovoci le miscele di idrocarburi con predominanza di idrocarburi aromatici, nelle quali non predominano né il benzene, né il toluene, né gli xiloli, né il naftalene e che distillano più di 65 % del loro volume (comprese le perdite) fino a 250 gradi Celsius secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972). |
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2707 99 11 e 2707 99 19 |
Oli greggi Rientrano in queste sottovoci:
Appartengono ugualmente a queste sottovoci, per esempio, gli oli di debenzotaggio dopo lavaggio del gas proveniente dalla cokificazione dal carbon fossile. |
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2707 99 30 |
Teste solforate Ai sensi di questa sottovoce, sono considerate frazioni di teste solforate soltanto i prodotti leggeri, ottenuti nella distillazione primaria degli oli greggi di catrame, contenenti composti solforati (solfuro di carbonio, mercaptani, tiofene, ecc.) nonché taluni idrocarburi con prevalenza idrocarburi non aromatici e che distillano 90 % o più del loro volume a una temperatura inferiore a 80 gradi Celsius. |
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2707 99 50 |
Prodotti basici Il prodotti basici, ai sensi di questa sottovoce, sono prodotti aromatici e/o esterociclici azotati a funzione basica. Appartengono in particolare a questa sottovoce le basi piridiche, chinoliniche, acridiniche e aniliche (comprese le loro miscele). Sono formate principalmente da piridina, chinolina, acridina e loro omologhi. Fra i prodotti basici appartenenti a questa sottovoce si possono citare:
Sono esclusi dalla presente sottovoce i sali di tutti i prodotti basici sopracitati (voci 2933 o 3824). |
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2707 99 70 |
Antracene L'antracene appartenente a questa sottovoce si presenta abitualmente sotto forma di fango o di pasta e contiene generalmente fenantrene, carbazolo e altri costituenti aromatici. Questa sottovoce comprende soltanto l'antracene avente una purezza inferiore a 90 % in peso. L'antracene avente una purezza di 90 % o più in peso rientra nella sottovoce 2902 90 00. |
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2707 99 80 |
Fenoli Vedi la nota complementare 1 c) di questo capitolo. Rientrano in questa sottovoce:
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2707 99 91 e 2707 99 99 |
altri Queste sottovoci comprendono in particolare vari prodotti costituiti da miscele di idrocarburi. Fra questi prodotti si possono citare:
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2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi Rientrano in questa voce soltanto i prodotti della specie che rispondono alle caratteristiche specifiche degli oli greggi secondo la loro origine (densità, curva di distillazione, tenore di zolfo, punto di scorrimento, viscosità, ecc.). |
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2709 00 10 |
Condensati di gas naturale Rientrano in questa sottovoce gli oli greggi, ottenuti dalla stabilizzazione di gas naturale proveniente direttamente dall'estrazione. L'operazione consiste nell'estrarre gli idrocarburi condensabili contenuti nel gas naturale «umido» principalmente tramite raffreddamento e depressurizzazione. Vedi altresì le note esplicative del SA, voce 2709, secondo comma. |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli Vedi le note 2 e 3 del presente capitolo, nonché le relative note esplicative. |
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2710 11 11 a 2710 19 99 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli Per la definizione di questi prodotti vedi la nota 2 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 2710, parte I. Per quanto riguarda le sottovoci previste per i prodotti destinati a:
vedi le note complementari 5 e 6 del presente capitolo, nonché le relative note esplicative.
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2710 11 11 a 2710 11 90 |
Oli leggeri e preparazioni Vedi la nota di sottovoce 4 del presente capitolo. |
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2710 11 21 e 2710 11 25 |
Benzine speciali Vedi la nota complementare 2 a) del presente capitolo. |
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2710 11 21 |
Acqua ragia minerale Vedi la nota complementare 2 b) del presente capitolo. Si precisa che con la denominazione «metodo Abel-Pensky», si intende il metodo DIN 51 755 — marzo 1974 (Deutsche Industrienormen) pubblicato dalla Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15. |
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2710 19 11 a 2710 19 29 |
Oli medi Vedi la nota complementare 2 c) del presente capitolo. |
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2710 19 21 |
Carboturbi Questa sottovoce comprende i carboturbi «jet fuel». Questo tipo di carboturbo è conforme alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo. Il profilo gascromatografico del petrolio lampante per carboturbo, per esempio il carboturbo jet fuel A-1, che è quello più comunemente usato, è caratteristico di un olio ottenuto unicamente dalla distillazione di petrolio greggio. La lunghezza della catena degli alcani varia da circa 10 a 18 atomi di carbonio. L'intervallo di distillazione secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972) è compreso all'incirca fra 130 °C e 300 °C. Il tenore di composti aromatici può arrivare al 25 % in volume. Il punto di infiammabilità è generalmente al di sopra di 38 °C. I carboturbi possono contenere i seguenti additivi: antiossidanti, inibitori della corrosione, prodotti antigelo, coloranti traccianti. Profilo gascromatografico dei carboturbi tipo A-1(petrolio lampante)
Punto di ebollizione (°C)
Tempo di ritenzione (min) ASTM D 86 Correlazione (STP 577) — Distribuzione
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2710 19 25 |
altro Questa sottovoce comprende il petrolio lampante diverso dai carboturbi. Il petrolio lampante di questa sottovoce è conforme alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo. Alcuni di questi oli sono caratterizzati da un tenore estremamente basso di composti aromatici e di olefine per evitare la formazione di fuliggine durante la combustione. In alcuni casi sono presenti marcanti chimici. Questa sottovoce non comprende le miscele di petrolio lampante e di altri oli minerali o solventi organici. Profilo gascromatografico del petrolio lampante a basso tenore aromatico
Punto di ebollizione (°C)
Tempo di ritenzione (min) Correlazione ASTM D 86 (STP 577) — Distribuzione
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2710 19 29 |
altri Questa sottovoce comprende gli oli medi diversi dal petrolio lampante delle sottovoci 2710 19 21 e 2710 19 25. Gli oli di questa sottovoce sono conformi alle prescrizioni della nota complementare 2 c) del presente capitolo. Un esempio di questo oli è la n-paraffina. Profilo gascromatografico della n-paraffina
Punto di ebollizione (°C)
Tempo di ritenzione (min) PET Tavola di distribuzione — percentuale
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2710 19 31 a 2710 19 99 |
Oli pesanti Vedi la nota complementare 2 d) del presente capitolo. |
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2710 19 31 a 2710 19 49 |
Oli da gas Vedi la nota complementare 2 e) del presente capitolo. |
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2710 19 51 a 2710 19 69 |
Oli combustibili Vedi la nota complementare 2 f) del presente capitolo, come pure il seguente schema concernente le caratteristiche degli oli combustibili: |
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2710 19 71 a 2710 19 99 |
Oli lubrificanti ed altri Sono compresi in queste sottovoci gli oli pesanti ai sensi della nota complementare 2 d) del presente capitolo, sempre che questi oli non rispondano alle condizioni della nota complementare 2 e) (gasoli) o della nota complementare 2 f) (oli combustibili) del presente capitolo. Queste sottovoci comprendono gli oli pesanti che distillano in volume, comprese le perdite, meno di 85 % a 350 gradi Celsius, secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972):
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2710 91 00 e 2710 99 00 |
Residui di oli Vedi la nota 3 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 2710, parte II. |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi Per la definizione di questi prodotti si vedano le note esplicative del SA, voce 2711. Per quanto riguarda le sottovoci previste per i prodotti destinati a:
vedi le note complementari 5 e 6 di questo capitolo, nonché le relative note esplicative. |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
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2712 10 10 e 2712 10 90 |
Vaselina Vedi le note esplicative del SA, voce 2712, paragrafo A. Vedi ugualmente lo schema che figura alla nota esplicativa delle sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99, parte I. |
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2712 10 10 |
greggia Vedi la nota complementare 3 del presente capitolo. |
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2712 20 10 e 2712 20 90 |
Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio Rientra in queste sottovoci la paraffina descritta nelle note esplicative del SA, voce 2712, parte B, paragrafi 1 e 7. |
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2712 90 11 e 2712 90 19 |
Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali) Rientrano in queste sottovoci i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 2712, parte B, paragrafi 3, 4 e 5. Si precisa che l'ozocerite (cera naturale) è attualmente rara sul mercato (esaurimento dei giacimenti e limitata redditività dello sfruttamento) e che le denominazioni di ozocerite e ceresina (ozocerite raffinata) sono in effetti utilizzate spesso per le cere di petrolio appartenenti alle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 99. |
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2712 90 31 a 2712 90 99 |
altri Rientrano in queste sottovoci i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 2712, parte B, paragrafi 2, 6 e 7, esclusa la paraffina sintetica della sottovoce 2712 20 10 o 2712 20 90. Questi prodotti rispondono ai seguenti requisiti:
Quando ci si trova in presenza di un prodotto troppo duro per essere sottoposto alla prova di penetrazione al cono, dopo mescolatura, secondo il metodo ASTM D 217, si passa direttamente alla prova di penetrazione al cono secondo il metodo ASTM D 937. Vedi ugualmente lo schema che figura alla nota esplicativa delle sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99, parte I. |
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2712 90 31 a 2712 90 39 |
greggi Vedi la nota complementare 4 del presente capitolo. Per quanto riguarda le sottovoci previste per i prodotti destinati a:
vedi le note complementari 5 e 6 di questo capitolo, nonché le relative note esplicative. |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
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2713 11 00 e 2713 12 00 |
Coke di petrolio È compreso in queste sottovoci il coke di petrolio descritto nelle note esplicative del SA, voce 2713, parte A. |
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2713 20 00 |
Bitume di petrolio È compreso in questa sottovoce il bitume di petrolio descritto nelle note esplicative del SA, voce 2713, parte B. Questo prodotto risponde ai seguenti requisiti:
Vedi ugualmente lo schema che figura alla nota esplicativa delle sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99, parte I. |
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2713 90 10 e 2713 90 90 |
altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi Sono compresi in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2713, parte C. Si precisa che gli estratti aromatici di queste sottovoci (vedi le note esplicative del SA, voce 2713, parte C, punto 1 rispondono generalmente ai seguenti requisiti:
Per esempio: gli alchibenzeni e gli alchinaftaleni, che rispondono ugualmente ai requisiti di cui sopra, rientrano nella voce 3817. |
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2715 00 00 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») Le miscele bituminose di questa voce hanno una composizione che varia in funzione degli impieghi ai quali sono destinate.
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ALLEGATO A
METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL TENORE DI COSTITUENTI AROMATICI NEI PRODOTTI IL CUI PUNTO FINALE DI DISTILLAZIONE È SUPERIORE AI 315 GRADI CELSIUS
Principio del metodo
Il campione, preventivamente disciolto in n-pentano, è sottoposto a filtrazione in una colonna cromatografica speciale, riempita di gel di silice. Gli idrocarburi non aromatici, diluiti con n-pentano, sono quindi raccolti e dosati mediante pesaggio dopo l'evaporazione del sovente.
Apparecchiature e reattivi
Colonna cromatografica: è costituita da un tubo di vetro le cui dimensioni e forma sono riportate nella figura seguente. L'apertura superiore deve poter essere chiusa mediante un giunto di vetro la cui superficie piana smerigliata è collegata alla parte superiore della colonna per mezzo di due flange metalliche ricoperte di gomma. La tenuta deve essere perfettamente stagna per consentire l'applicazione di azoto o aria sotto pressione.
Gel di silice: granulometria uguale o superiore a 200 mesh. Prima dell'impiego deve essere attivato in un forno a 170 gradi Celsius per 7 ore e conservato quindi in un essicatore dove avrà luogo il raffreddamento
n-pentano: grado di purezza: 95 % minimo, esente da elementi aromatici.
Procedimento
Riempire la colonna cromatografica con gel di silice preventivamente attivato, fino a circa 10 centimetri dalla sfera superiore di vetro, comprimendo con cura il contenuto della colonna per mezzo di un vibratore, per evitare la presenza di vene d'aria. Porre quindi un tampone di lana di vetro nella parte superiore della colonna di gel di silice.
Bagnare preventivamente il gel di silice con 180 millimetri di n-pentano; applicare dall'alto aria o azoto sotto pressione fino a che il livello superiore del liquido raggiunga il livello superiore del gel di silice.
Riportare con cautela l'interno della colonna a pressione normale e introdurre circa 3,6 grammi (controllare il peso) di campione disciolto in 10 millimetri di n-pentano; lavare quindi il beker con altri 10 millilitri di n-pentano che saranno poi introdotti nella colonna.
Aumentare progressivamente la pressione in modo che il liquido scorra goccia a goccia dal tubo capillare inferiore della colonna ad una velocità di circa 1 millilitro al minuto e raccogliere il liquido in un matraccio da 500 millilitri.
Quando il livello del liquido che contiene la sostanza de separate raggiunge il livello superiore del gel di silice, togliere nuovamente con cautela la pressione a aggiungere 230 millilitri di n-pentano; a questo punto applicare nuovamente la pressione e far scendere il livello del liquido fino al livello superiore del gel di silice, raccogliendo l'eluito nello stesso matraccio impiegato in precedenza.
Far evaporare la frazione raccolta fino a ridurne considerevolmente il volume, in un essiccatoio a 35 gradi Celsius circa e sottovuoto o in un evaporatore ruotante sottovuoto o in un apparecchio analogo; effettuare poi un travaso senza perdite di materiale in un beker graduato in vetro da 100 millilitri, impiegando n-pentano come solvente.
Far evapore il contenuto del beker nell'essiccatoio sotto vuoto fino a peso costante (P).
La percentuale in peso di idrocarburi non aromatici (A) è data dalla formula seguente:
dove P1 rappresenta il peso del campione sottoposto ad analisi.
La differenza rispetto a 100 rappresenta la percentuale di idrocarburi aromatici assorbiti dal gel di silice.
Precisione del metodo
Ripetibilità: ± 0,2 %.
Riproducibilità: ± 0,5 %.
ALLEGATO B
METODO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE DELLA NAFTALINA
Far fondere, mescolando, 100 grammi di naftalina in una capsula di porcellana della capacità di circa 100 centimetri cubi. Introdurre circa 40 centimetri cubi della massa fusa nella bottiglia di Shukoff, precedentemente riscaldata, in modo da riepirla per 3/4. Introdurre quindi un termometro con scala indicante i decimi di grado attraverso un tappo di sughero in modo tale che il bulbo del termometro venga a trovarsi in mezzo al liquido. Quando la temperatura è scesa in prossimità del punto di solidificazione della naftalina (circa 83 gradi Celsius), si provoca la cristallizzazione, agitando continuamente la massa. Non appena si formano i primi cristalli, la colonna di mercurio generalmente si arresta per poi ricominciare a scendere. Si osserva la temperatura alla quale si è arrestato il mercurio ed è rimasto immobile per un certo tempo e si considera questa temperatura come il punto di solidificazione della naftalina, dopo correzione per tener conto della parte della colonna di mercurio che si trova all'esterno.
Si può ammettere che questa correzione è uguale a, per un termometro a mercurio
Si può ammettere che questa correzione è uguale a, per un termometro a mercurio dove n è il numero di gradazioni della colonna di mercurio che si trova all'esterno, t la temperatura osservata e t′ la temperatura media della colonna di mercurio che si trova all'esterno. La temperatura t′, può essere determinata in modo approssimativo con l'aiuto di un termometro ausiliario il cui bulbo di mercurio si trovi a metà altezza della parte della colonna situata all'esterno. L'impiego di un termometro a colonna capillare assicura una maggiore precisione.
La bottiglia di Shukoff qui raffigurata è un recipiente di vetro a doppie pareti fra le quali è stato fatto il vuoto:
SEZIONE VI
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE
Considerazioni generali
Per l'interpretazione delle note 1, 2 e 3 della presente sezione, vedere le note esplicative del SA, sezione VI, considerazioni generali.
CAPITOLO 28
PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI
Considerazioni generali
Composti inorganici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule), ad esempio in gelatina, sono esclusi dal presente capitolo perché la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del presente capitolo.
II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI |
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2811 |
Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
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2811 19 10 a 2811 19 80 |
altri Rientrano particolarmente in queste sottovoci i prodotti di cui alla nota 4 del presente capitolo. |
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III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI |
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2812 |
Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici |
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2812 10 11 a 2812 10 18 |
di fosforo Vedi le note esplicative del SA, voce 2812, paragrafo A, punto 3, e paragrafo B, punto 4. |
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2812 10 91 a 2812 10 99 |
altri Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2812, lettera A (escluso il punto 3) e B (escluso il punto 4), le presenti sottovoci comprendono specialmente il tetracloruro di tellurio (TeCl4) usato soprattutto per conferire una patina all'argenteria. |
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IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI |
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Per perossidi si intendono unicamente i composti di un metallo con l'ossigeno, nella molecola dei quali — come si verifica per il perossido di idrogeno (acqua ossigenata) — si trova il legame -O-O-. Gli ossidi, idrossidi o perossidi metallici non esplicitamente indicati nelle voci o sottovoci del presente sottocapitolo vanno classificati nella sottovoce 2825 90 85. |
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2819 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
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2819 10 00 |
Triossido di cromo Vedi le note esplicative del SA, voce 2819, paragrafo A 1. |
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2819 90 90 |
altri Rientrano nella presente sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2819, paragrafi A 2 e B. |
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2824 |
Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione |
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2824 90 10 |
Minio rosso e minio arancione Per i termini «minio rosso» e «minio arancione», si vedano le note esplicative del SA, voce 2824, punto 2. |
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2825 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli |
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2825 70 00 |
Ossidi e idrossidi di molibdeno È escluso dalla presente sottovoce l'ossido molibdico tecnico ottenuto per semplice arrostimento di concentrati di molibdenite (sottovoce 2613 10 00). |
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V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI |
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2826 |
Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro |
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2826 19 10 |
di ammonio o di sodio Vedi le note esplicative del SA, voce 2826, paragrafo A, punti 1 e 2. |
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2826 19 90 |
altri Oltre ai prodotti indicati nelle note esplicative del SA, voce 2826, paragrafo A, secondo comma, punti 4-9, rientrano nella sottovoce:
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2826 30 00 |
Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica) Vedi le note esplicative del SA, voce 2826, paragrafo C, punto 1. |
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2826 90 80 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 2826, paragrafo B, e paragrafo C, punti 2-5 (ad eccezione dell'esafluorozirconato di dipotassio di cui alla sottovoce 2826 90 10). |
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2833 |
Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) |
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2833 29 30 |
di cobalto, di titanio La presente sottovoce comprende in particolare:
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2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
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2835 10 00 |
Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti) Vedi le note esplicative del SA, voce 2835, paragrafi A e B. |
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2835 22 00 a 2835 29 90 |
Fosfati Vedi le note esplicative del SA, voce 2835, paragrafo C, primo comma, punto I, e secondo comma, punti 1 a), 2 a), b) e c), da 3 a 8. Non rientrano nelle presenti sottovoci le preparazioni consistenti in miscele di fosfati differenti tra loro (capitolo 31 o sottovoce 3824 90 97, in generale). |
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2835 31 00 e 2835 39 00 |
Polifosfati Vedi le note esplicative del SA, voce 2835, lettera C, primo comma, paragrafi II, III e IV, e secondo comma, paragrafi 1 b), 2 d) a g). |
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2835 39 00 |
altri Questa sottovoce comprende inoltre:
In essa rientrano altresì i polifosfati di ammonio a grado di polimerizzazione più elevato, anche costituiti da serie omologhe di polimeri (talvolta denominati metafosfati di ammonio). È il caso, per esempio, del sale d'ammonio di Kurrol (da non confondere con il sale di Kurrol, che è un metafosfato di sodio), polimero lineare a grado medio di polimerizzazione discretamente elevato (da alcune migliaia ad alcune decine di migliaia di unità). Trattasi di una polvere bianca, cristallina, poco solubile in acqua, utilizzata essenzialmente come agente ignifugo. |
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2840 |
Borati; perossoborati (perborati) |
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2840 19 90 |
altro Rientra in tale sottovoce il tetraborato di disodio cristallizzato (decaidrato). |
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2840 20 10 |
Borati di sodio, anidri Rientrano in particolare nella presente sottovoce il pentaborato e il metaborato di sodio. |
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2841 |
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici |
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2841 69 00 |
altri I manganiti sono sali dell'acido manganoso (H2MnO3) nei quali il manganese è tetravalente. Sono praticamente insolubili in acqua e si idrolizzano facilmente. Il manganito di rame (CuMnO3) viene usato nelle maschere antigas per ossidare l'ossido di carbonio in anidride carbonica; il bimanganito di rame (idrogenomanganite) [Cu(HMnO3)2] è ancora più efficace. Oltre ai manganati citati nelle note esplicative del SA, voce 2841, punto 3 a), vanno segnalati altresì i manganati nei quali il manganese è pentavalente, per esempio Na3MnO4·10H2O. |
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2842 |
Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi |
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2842 10 00 |
Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no Vedi i prodotti indicati nelle note esplicative del SA, voce 2842, parte II, secondo comma, paragrafo L. |
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2842 90 10 |
Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2842, parte I, paragrafi C e D, e parte II, secondo comma, paragrafi D e E, nonché ai tioseleniuri, seleniosolfati e tiotellurati di cui alla parte II, secondo comma, paragrafo C 3, delle medesime note esplicative, rientrano in particolare nella presente sottovoce:
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VI. PRODOTTI VARI |
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2844 |
Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti Vedi la nota 6 del presente capitolo. |
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2844 10 10 a 2844 10 90 |
Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafi A 1, B 1 e da C 1 a C 3. |
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2844 20 25 a 2844 20 99 |
Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti L'uranio arricchito in isotopo 235 si trova in commercio con le denominazioni di «uranio debolmente arricchito» (contenente fino a 20 % di U 235) e di «uranio altamente arricchito» (contenente più di 20 % di U 235). Per il plutonio e i suoi composti vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafi A 3, B 2, C 1 e C 3. |
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2844 30 11 e 2844 30 19 |
Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto L'uranio impoverito in U 235 è un sottoprodotto dell'arricchimento dell'uranio in U 235. Dato il suo prezzo molto meno elevato e le quantità disponibili, sostituisce l'uranio naturale in particolare come sostanza fertile, come schermo contro le radiazioni, come metallo pesante nelle fabbricatione di volani o nella preparazione di assorbenti (getters) utilizzati per la purificazione di taluni gas. |
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2844 30 51 a 2844 30 69 |
Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, in particolare i paragrafi A 2 e B 3. |
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2844 30 91 e 2844 30 99 |
Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafi B 1 e B 3. |
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2844 40 10 a 2844 40 80 |
Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi Per la definizione del termine «isotopi», vedi l'ultima frase della nota 6 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 2844, parte I. Per l'eccedenza dei prodotti di cui alla presente sottovoce, vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte III. |
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2844 50 00 |
Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom) Vedi le note esplicative del SA, voce 2844, parte IV, paragrafo C 4. |
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2845 |
Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no Quanto al termine «isotopi» vedi l'ultima frase della nota 6 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 2844, parte I. |
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2845 10 00 |
Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom) Questa sottovoce comprende l'acqua pesante (o ossido di deuterio) che ha un aspetto simile a quello dell'acqua comune, della quale ha anche le stesse proprietà chimiche; le proprietà fisiche, invece, differiscono leggermente. L'acqua pesante è utilizzata come sorgente di deuterio e usata nei reattori nucleari, come rallentatore dei neutroni che attuano la fissione degli atomi di uranio. |
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2845 90 10 |
Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom) Vedi le note esplicative del SA, voce 2845, terzo comma, paragrafi 1 e 3. Da classificare nella stessa sottovoce sono altri composti organici o inorganici idrogenati nei quali l'idrogeno è stato sostituito in tutto o in parte dal deuterio. Tra i più importanti vanno citati: il deuteruro di litio, l'ammoniaca deuterata, l'acido solfidrico deuterato, il benzene deuterato, il bifenile deuterato e i terfenili deuterati. Tali prodotti trovano applicazione nell'industria nucleare sia per rallentare i neutroni (moderatori) sia per servire da intermediari nella preparazione dell'acqua pesante o nello studio della reazione di fusione termonucleare. Tali composti trovano altresì importanti applicazioni in analisi e sintesi organiche. |
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2845 90 90 |
altri Tra gli isotopi e loro composti della presente sottovoce si possono citare:
Essi vengono impiegati nella ricerca scientifica e nell'industria nucleare. |
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2846 |
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli |
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2846 10 00 |
Composti del cerio Vedi le note esplicative del SA, voce 2846, terzo comma, paragrafo 1. |
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2846 90 00 |
altri Tra i composti dei metalli della famiglia delle terre rare, detti «lantanidi» (in quanto il lantanio è il primo elemento) si possono citare gli ossidi di europio, di gadolinio, di samario e di terbio (terbite) che sono impiegati per assorbire i neutroni lenti nelle barre di controllo o di sicurezza, dei reattori nucleare e nei cinescopi dei televisori a colori. Vedi anche le note esplicative del SA, voce 2846, terzo comma, paragrafo 2. |
CAPITOLO 29
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
Considerazioni generali
La sigla (DCI) figurante dopo una denominazione nella nomenclatura combinata nonché nelle sue note esplicative indica che si tratta della versione italiana di una denominazione ripresa nell'elenco delle «Denominazioni comuni internazionali» per le sostanze farmaceutiche pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
La sigla (DCIM) indica che si tratta della traduzione italiana di una denominazione accettata come «Denominazione comune internazionale (modificata)» dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
La sigla (ISO) (International Organisation for Standardisation) indica che si tratta della traduzione italiana di una denominazione ripresa tra i «Nomi comuni per i pesticidi ed altri prodotti fitofarmaceutici» nella raccomandazione ISO R 1750 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione.
Un sistema condensato è un sistema che comporta almeno due cicli che hanno un solo legame in comune e che possiedono soltanto due atomi in comune.
Composti organici isolati chimicamente definiti, presentati come un integratore alimentare sotto forma di capsule (ad eccezione delle microcapsule), ad esempio in gelatina, sono esclusi dal presente capitolo perché la presentazione in capsule è un trattamento che non è previsto dalla nota 1 del presente capitolo.
Nota 1 a) |
Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, primi quattro comma. Sono compresi in particolare in questo capitolo i seguenti prodotti:
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Nota 1 b) |
Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, ultimo comma. |
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Nota 1 d) |
Per soluzioni acquose si intendono soltanto le soluzioni vere e proprie, anche qualora — per insufficienza d'acqua — la sostanza sia sciolta solo parzialmente. |
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Nota 1 f) |
Per quanto si riferisce all'aggiunta di uno stabilizzante, di un colorante, di una sostanza antipolvere o odorifera, si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, penultimo comma. |
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Nota 1 g) |
Per quanto si riferisce all'aggiunta di uno stabilizzante, di un colorante, di una sostanza antipolvere o odorifera, si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera A, penultimo comma. |
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Nota 5 |
Le disposizioni della presente nota determinano unicamente la classificazione dei prodotti che interessano nelle voci della nomenclatura (vedere le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettera G). Per la classificazione all'interno di una voce, si applicano le disposizioni della nota di sottovoce 1 di questo capitolo. |
I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI |
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2902 |
Idrocarburi ciclici |
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2902 19 00 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare i seguenti composti: azulene [biciclo(5,3,0)decapentaene] e i suoi derivati alchilici come, per esempio il camazulene (7-etil-1,4-dimetilazulene), il guaiazulene (7-isopropil-1,4-dimetilazulene), il vetiverazulene (2-isopropil-4,8-dimetilazulene). |
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2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
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2903 39 90 |
Fluoruri e ioduri Questa sottovoce comprende in particolare i seguenti composti: 1,1-difluoroetano, tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano), tetrafluoroetilene, trifluoroetilene, trifluorometano. |
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2903 51 00 |
1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI) Questa sottovoce comprende il lindano (ISO, DCI). Il lindano è l'isomero gamma dell'esaclorocicloesano [HCH (ISO)] di purezza uguale o superiore a 99 %. Solo questo isomero gamma dell'HCH possiede proprietà insetticide. Il lindano è utilizzato nell'agricoltura e nel trattamento del legno. |
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II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI |
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2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2905 14 90 |
altri Tale sottovoce comprende unicamente i seguenti composti: alcoli: sec-butilico (butan-2-olo), isobutilico (2-metilpropan-1-olo). |
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2905 19 00 |
altri Rientrano nella presente sottovoce unicamente il pentanolo (alcol n-amilico) dei seguenti: alcoli: n-amilico (pentan-1-olo), sec-amilico (pentan-2-olo), terz-amilico (2-metilbutan-2-olo, idrato di amilene), isoamilico (3-metilbutan-1-olo), sec-isoamilico (3-metilbutan-2-olo), 2-metilbutan-1-olo, neopentilico (neoamilico, 2,2-dimetilpropan-1-olo), pentan-3-olo. |
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2905 44 11 a 2905 44 99 |
D-glucitolo (sorbitolo) Rientra nelle presenti sottovoci unicamente il D-glucitolo (sorbitolo) che soddisfa le disposizioni di cui alla nota 1 del presente capitolo. Le varietà di D-glucitolo (sorbitolo) che non rispondono a tali requisiti rientrano nelle sottovoci 3824 60 11 a 3824 60 99. |
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2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2906 11 00 |
Mentolo Questa sottovoce comprende unicamente il (–)-para-ment-3-ol ((–)-trans-1,2-cis-1,5-isopropil-2-metil-5-cicloesanolo), il (±)-para-ment-3-olo, nonché il (+)-para-ment-3-olo). Non rientrano pertanto nella presente sottovoce il neomentolo, l'isomentolo e il neoisomentolo (sottovoce 2906 19 00). |
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VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE |
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2914 |
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2914 50 00 |
Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate Per «altre funzioni ossigenate», ai sensi della presente sottovoce, si intendono le funzioni ossigenate citate nelle voci precedenti del presente capitolo, diverse dalle funzioni alcole, aldeide e fenolo. |
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2914 61 00 a 2914 69 90 |
Chinoni I prodotti di cui alle presenti sottovoci sono oggetto delle note esplicative del SA, voce 2914, parti E e F. Si fa osservare che ai sensi delle presenti sottovoci il termine «chinoni» va inteso in un'ampia accezione, ovvero «chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate», comprendendo di conseguenza i chinoni non contenenti altre funzioni ossigenate (oltre alla funzione chinone), i chinoni-alcoli, i chinoni-fenoli, i chinoni-aldeidi e i chinoni contenenti altre funzioni ossigenate (diverse da quelle citate). |
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VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Per quanto attiene al grado di purezza degli acidi grassi e dei loro derivati vedi le note esplicative del presente capitolo, nota 1 a), punti 13 e 20. |
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2916 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Per quanto attiene al grado di purezza degli acidi grassi e dei loro derivati vedi le note esplicative del presente capitolo, nota 1 a), punti 13, 14 e 20. |
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IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE |
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2921 |
Composti a funzione ammina |
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2921 42 00 |
Derivati dell'anilina e loro sali Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42-2921 49. |
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2921 43 00 |
Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42-2921 49. |
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2921 44 00 |
Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42-2921 49. |
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2921 45 00 |
1-Naftilammina (alfa-naftilammina), 2-naftilammina (beta-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42-2921 49. |
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2921 49 00 |
altri Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2921 42-2921 49. |
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2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
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2923 20 00 |
Lecitine ed altri fosfoamminolipidi Vedi le note esplicative del SA, voce 2923, quarto comma, punto 2. Gli altri fosfoamminolipidi compresi in questa sottovoce sono esteri (fosfatidi) simili alle lecitine. Fra questi prodotti si possono citare le cefalina, le cui basi organiche azotate sono la colamina e la serina, e la sfingomielina, le cui basi organiche azotate sono la colina e la sfingosina. |
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2925 |
Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina |
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2925 11 00 |
Saccarina e suoi sali Vedi le note esplicative del SA, voce 2925, parte A, primo comma, punto 1. |
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X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI |
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2930 |
Tiocomposti organici I tiocomposti organici quali definiti nella nota 6 del presente capitolo sono da classificare in questa voce, anche se essi contengono altri non-metalli o metalli direttamente legati ad atomi di carbonio. |
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2932 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno |
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2932 29 10 a 2932 29 85 |
altri lattoni Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2932 29. Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 2932, paragrafo B, lettere d)-v). |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
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2933 11 10 e 2933 11 90 |
Fenazone (antipirina) e suoi derivati Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2933 11, 2933 21 e 2933 54. |
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2933 21 00 |
Idantoina e suoi derivati Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2933 11, 2933 21 e 2933 54. |
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2933 49 10 |
Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 2933, primo comma, paragrafo D. Ai fini di questa sottovoce, il termine «derivati alogenati della chinolina» indica i soli derivati della chinolina in cui uno o più atomi di idrogeno dell'anello aromatico sono stati sostituiti da un corrispondente numero di atomi di alogeno. Il termine «derivati degli acidi chinolincarbossilici» comprende i derivati dell'acido chinolincarbossilico in cui uno o più atomi di idrogeno dell'anello aromatico e/o la funzione acida sono stati sostituiti. |
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2933 52 00 |
Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2933 11, 2933 21 e 2933 54. |
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2933 54 00 |
altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 2933 11, 2933 21 e 2933 54. |
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2933 79 00 |
altri lattami Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 2933 79. Vedi ugualmente le note esplicative del SA, voce 2933, paragrafo G, punti 2-7. |
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XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI |
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2936 |
Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione Le sostanze di cui alla presente voce possono essere:
L'aggiunta di prodotti plastificanti o antiammassanti non influenza la classificazione tariffaria. Gli adsorbati su scambiatori di ioni sono esclusi dalla presente voce e vanno classificati in base alla loro composizione e al loro impiego. |
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2936 90 00 |
altre, compresi i concentrati naturali Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2936 90. |
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2937 |
Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni Per quel che concerne l'interpretazione del termine «ormoni» e dell'espressione «utilizzati principalmente come ormoni», vedi la nota 8 di questo capitolo. Rientrano nella presente voce unicamente i prodotti che soddisfano i criteri di cui alle note esplicative del SA, voce 2937, primo comma, paragrafi I-VI, e secondo comma. |
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2937 11 00 |
Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo A, punto 1. |
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2937 12 00 |
Insulina e suoi sali Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo A, punto 2. |
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2937 19 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo A, punti 3-20. |
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2937 21 00 a 2937 29 00 |
Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo B. Vedi altresì, nelle note esplicative del SA, alla voce 2937, l'elenco degli steroidi impiegati principalmente a motivo della loro funzione ormonale per i quali viene utilizzato il termine «corticosteroide». |
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2937 21 00 |
Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone) Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo B, punto 1, paragrafi a)-d). |
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2937 22 00 |
Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo B, punto 2. |
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2937 23 00 |
Estrogeni e progestogeni Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo B, punto 3. Vedi altresì, nelle note esplicative del SA, alla voce 2937, l'elenco degli steroidi per quanto riguarda l'una o l'altra delle funzioni «estrogeni» o «progestogeni». |
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2937 29 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo B, punto 1, paragrafi e) e f), e titolo B, punto 4. |
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2937 31 00 e 2937 39 00 |
Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo C. |
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2937 40 00 |
Derivati degli ammino-acidi Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo D. |
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2937 50 00 |
Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo E. |
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2937 90 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 2937, elenco di prodotti da considerare come compresi nella voce 2937, titolo F. |
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XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI |
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2938 |
Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati Gli eterosidi di questa voce sono costituiti da una frazione zucchero e da una frazione non zucchero (aglicone). Tali frazioni sono legate l'una all'altra per mezzo dell'atomo di carbonio anomerico dello zucchero. Di conseguenza non sono considerati eterosidi prodotti come la vacciniina e l'hamamelitannina della voce 2940. Gli eterosidi più diffusi in natura sono gli O-eterosidi; ugualmente noti sono tuttavia gli N-eterosidi, gli S-eterosidi ed i C-eterosidi, nei quali il carbonio anomerico dello zucchero è legato all'aglicone mediante un atomo di azoto, un atomo di zolfo o un atomo di carbonio (per esempio: sinigrina, aloina e scoparina). Sono esclusi da questa voce i prodotti seguenti:
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2938 90 10 |
Eterosidi delle digitali Oltre a quelli indicati nelle note esplicative del SA, voce 2938, terzo comma, punto 2, sono compresi nella presente sottovoce in particolare i seguenti composti:
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2938 90 90 |
altri Rientrano in particolare nella presente sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 2938, terzo comma, punti 4-9, nonché gli ultimi due commi. |
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2939 |
Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati |
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2939 69 00 |
altri Rientrano in tale sottovoce i seguenti alcaloidi della segala cornuta: ergotaminina; ergosina e ergosinina; ergocristina e ergocristinina; ergocriptina e ergocriptinina; ergocornica e ergocorninina; ergobasina e ergobasinina; nonché i derivati degli alcaloidi della segala cornuta, quali la diidroergotamina, la diidroergotossina e la metilergobasina. |
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XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI |
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2941 |
Antibiotici |
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2941 10 00 |
Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2941 10. Si possono citare come esempi di penicilline: la benzilpenicillina-sodio (fenacetilpenina-sodio), l'amilpenicillina-sodio (n-carbossiesenilpenina-sodio), le penicilline biosintetiche e le penicilline-ritardo come la procaina-penicillina e la benzatina-dipenicillina. |
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2941 20 30 e 2941 20 80 |
Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2941 20. Oltre alla streptomicina, le presenti sottovoci comprendono in particolare la mannosidostreptomicina, nonché i sali di tali prodotti, quali per esempio i solfati e i pantotenati. |
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2941 30 00 |
Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2941 30. Rientrano altresì nella presente sottovoce — tra gli altri — l'ossitetraciclina e il cloridrato di tetraciclina. |
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2941 40 00 |
Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2941 40. |
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2941 50 00 |
Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 2941 50. Tra i sali dell'eritromicina si possono citare il cloridrato, il solfato, il citrato, il palmitato, lo stearato e il glucoeptonato; con i cloruri di acidi produce gli esteri corrispondenti e con gli anidridi di acidi, monoesteri quali glutarato, succinato, maleato e ftalato. |
CAPITOLO 30
PRODOTTI FARMACEUTICI
Considerazioni generali
Per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione comunitaria (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea.
Nota complementare 1 |
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3001 |
Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove |
3001 20 90 |
altri Rientra in particolare in tale sottovoce il fattore intrinseco (estratti purificati di mucose piloriche del maiale, disseccati). |
3001 90 20 a 3001 90 98 |
altre Oltre alle ghiandole e ad altri organi di cui alle note esplicative del SA, voce 3001, lettera A, rientrano in queste sottovoci per esempio l'ipofisi, le capsule surrenali e la tiroide. |
3001 90 91 |
Eparina e suoi sali Vedi le note esplicative del SA, voce 3001, lettera C. |
3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili |
3002 10 10 |
Sieri specifici Rientrano nella presente sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 3002, lettera C, punto 1, terzo comma. La sottovoce non comprende tuttavia i sieri impiegati come reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006), né i sieri «normali» (sottovoci 3002 10 95 o 3002 10 99). |
3002 10 91 |
Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline Rientra in particolare in questa sottovoce l'immunoglobulilna umana normale. |
3002 10 95 e 3002 10 99 |
altri Rientrano in particolare in tali sottovoci i sieri «normali», il plasma, il fibrinogeno, la fibrina, nonché l'albumina del sangue purché sia preparata a fini terapeutici o profilattici (per esempio: l'albumina umana ottenuta per frazionamento del plasma di sangue umano integrale). Risulta pertanto esclusa [nota 1 g) del presente capitolo] l'albumina del sangue non preparata in vista di un impiego terapeutico o profilattico (voce 3502). |
3002 20 00 |
Vaccini per la medicina umana Per quanto riguarda i vaccini, si vedano le note esplicative del SA, voce 3002, lettera D, punto 1. |
3002 30 00 |
Vaccini per la medicina veterinaria Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3002 20 00. |
3002 90 50 |
Colture di microrganismi Vedi le note esplicative del SA, voce 3002, lettera D, punto 3. |
3002 90 90 |
altri Rientrano in particolare in tale sottovoce le tossine, nonché in qualità di «prodotti simili», i «parassiti concorrenti» impiegati nella cura di talune malattie, quali i plasmodi (parassiti che provocano la malaria plasmodium) e il Trypanosoma cruzi. |
3003 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto |
3003 10 00 |
contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati Rientrano altresì in tale sottovoce le associazioni di penicillina e di streptomicina. |
3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo. A differenza di quella precedente, la presente voce può comprendere prodotti non miscelati. Per l'interpretazione di quest'ultima espressione, vedi la nota 3 a) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 3004, quarto e quinto comma. Le espressioni «sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo)» e «condizionati per la vendita al minuto in vista di impieghi terapeutici o profilattici» sono definite nelle note esplicative del SA, voce 3004, primo e secondo comma. Sono comprese in questa voce anche i medicamenti presentati in confezioni per trattamenti di lunga durata, nonché per ospedali e collettività analoghe. In questi casi le confezioni contengono un maggior numero di medicamenti unitari e su di esse sono in genere menzionati i suddetti trattamenti di lunga durata o la destinazione agli ospedali. Il fatto che ai medicamenti presentati in fiale o flaconi e contenenti, per esempio, antibiotici, ormoni o prodotti liofilizzati debba essere ancora aggiunta acqua apirogena o un altro solvente prima della loro somministrazione non comporta la loro esclusione dalla presente voce. |
3005 |
Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari |
3005 10 00 |
Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo In tale sottovoce non rientrano le medicazioni liquide (sottovoce 3005 90 99). |
3006 |
Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo |
3006 10 10 e 3006 10 90 |
Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili I termini delle presenti sottovoci vanno interpretati in senso stretto; ne consegue che rimangono esclusi i punti metallici sterili per suture chirurgiche da classificare alla voce 9018. |
CAPITOLO 31
CONCIMI
3103 |
Concimi minerali o chimici fosfatici |
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3103 10 10 e 3103 10 90 |
Perfosfati Vedi le note esplicative del SA, voce 3103, lettera A, punto 1. |
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3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg Quanto all'espressione «altri concimi» si veda la nota 6 del presente capitolo. |
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3105 10 00 |
Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg L'espressione «forme simili» si referisce a prodotti presentati sotto forma di elementi unitari specialmente preparati per costituire delle dosi. Di conseguenza, i concimi presentati nelle forme industriali correnti (per esempio: granuli) non devono essere considerati come «forme simili». |
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3105 20 00 |
Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio L'espressione «contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio» va intensa nel senso che gli elementi indicati sono contenuti nei concimi non soltanto come impurezze bensì in quantità sufficiente ad esercitare un'effettiva azione fertilizzante. L'azoto può essere contenuto sotto forma di nitrati, di sali di ammonio, d'urea, di calciocianammide o di altri composti organici. Il fosforo è in genere contenuto sotto forma di fosfati più o meno solubili o, più raramente, in forma organica. Il potassio è contenuto sotto forma di sali (carbonato, cloruro solfato, nitrato, ecc.). In commercio, il tenore in azoto, in fosforo ed in potassio viene indicato rispettivamente con N, P2O5, K2O. In tale sottovoce rientrano i concimi descritti alla voce 3105, paragrafi B e C, delle note esplicative del SA, a condizione che contengano i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo, potassio. In commercio essi vengono talvolta denominati «concimi NPK». I fosfati doppi di ammonio e di potassio aventi una costituzione chimica definita sono esclusi dalla presente sottovoce (sottovoce 2842 90 80). |
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3105 51 00 e 3105 59 00 |
altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo In merito all'interpretazione dell'espressione «contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo», valgono, mutatis mutandis, le disposizioni della nota esplicativa della sottovoce 3105 20 00. |
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3105 51 00 |
contenenti nitrati e fosfati Rientrano in tale sottovoce i concimi contenenti contemporaneamente nitrati e fosfati di un catione qualsiasi, compreso l'ammonio, ma non il potassio. Il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3105, paragrafo B, punto 2, ottenuto senza aggiunta di sali di potassio, costituisce un esempio di concime compreso nella presente sottovoce. |
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3105 59 00 |
altri Rientrano in questa sottovoce:
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3105 60 00 |
Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio In merito all'interpretazione dell'espressione «contenenti i due elementi fertilizzanti: fosforo e potassio», valgono, mutatis mutandis, le disposizioni di cui alla nota esplicativa della sottovoce 3105 20 00. La presente sottovoce comprende in particolare i concimi costituiti da miscugli:
Sono esclusi i fosfati di potassio di costituzione chimica definita nella sottovoce 2835 24 00, anche se utilizzabili come concimi. |
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3105 90 10 a 3105 90 99 |
altri Rientrano in queste sottovoci:
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CAPITOLO 32
ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI
Nota 4 |
Il termine «soluzioni» usato in questa nota come pure nella nota 6 a) del capitolo 39 non comprende le soluzioni colloidali. |
3201 |
Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
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3201 20 00 |
Estratto di mimosa L'estratto per concia di mimosa è ricavato dalle cortecce di varie specie di acacie (in particolare dell'Acacia decurrens, dell'Acacia pycnantha, dell'Acacia mollissima). Il catecù, estratto dall'Acacia catechu rientra nella sottovoce 3203 00 10. |
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3201 90 20 |
Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno Le vallonee sono cupole che rivestono la ghiande di talune specie di quercia (per esempio: del genere Quercus valonea). |
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3201 90 90 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare, in quanto estratti per concia di origine vegetale:
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3202 |
Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia |
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3202 10 00 |
Prodotti per concia organici sintetici Vedi le note esplicative del SA, voce 3202, parte I, titolo A. |
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3202 90 00 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 3202, parte I, titolo B, e parte II. |
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3203 00 |
Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo |
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3203 00 10 |
Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze Gli estratti di alcune varietà di grani di Persia non sono utilizzati principalmente come materie coloranti e non rientrano pertanto in questa sottovoce. Ciò vale in particolare per gli estratti di grani della varietà Rhamnus cathartica, che vengono utilizzati per scopi medicinali e che rientrano quindi nella sottovoce 1302 19 80. Questa sottovoce comprende, per esempio, il catecù. Il catecù è un estratto tintorio ottenuto a partire dal catechu, varietà di acacia del Bengala. |
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3204 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita |
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3204 11 00 a 3204 19 00 |
Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo Rientrano in queste sottovoci:
Per quel che concerne le sostanze coloranti delle sottovoci 3204 11 00-3204 19 00 che, per via delle loro applicazioni, possono appartenere a due o più categorie che rientrano in sottovoci diverse, per determinare la loro classificazione si dovra applicare la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, undicesimo comma. |
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3204 11 00 |
Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, secondo comma. |
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3204 12 00 |
Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, terzo e quarto comma. |
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3204 13 00 |
Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, quinto comma. |
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3204 14 00 |
Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, sesto comma. |
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3204 15 00 |
Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, settimo comma. |
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3204 16 00 |
Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, ottavo comma. |
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3204 17 00 |
Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, nono comma. |
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3204 19 00 |
altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci 3204 11-3204 19 Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3204 11-3204 19, dal decimo al dodicesimo comma. |
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3204 20 00 |
Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» Rientrano in questa sottovoce i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3204, parte II, punto 1. |
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3204 90 00 |
altri Questa sottovoce comprende i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come sostanze luminescenti («luminofore») descritti nelle note esplicative del SA, voce 3204, parte II, punto 2, e nei tre commi successivi. |
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3206 |
Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita Vedi la nota 5 del presente capitolo. I pigmenti nucleici, cioè i pigmenti in cui ciascun grano è costituito da un nucleo di materia inerte (generalmente silice) rivestito, con processi tecnici speciali, con uno strato di sostanze coloranti inorganiche, sono classificati nella voce relativa alla materia che costituisce lo stato di rivestimento. Così, per esempio, i pigmenti del tipo succitato, il cui strato di rivestimento è costituito da silico-cromato basico di piombo, rientrano nella sottovoce 3206 20 00; quelli il cui strato di rivestimento è costituito da borato di rame o da piombato di calcio sono classificati nella sottovoce 3206 49 80, e così, via. |
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3206 11 00 e 3206 19 00 |
Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 1, nonché, per quel che concerne le preparazioni delle presenti sottovoci, i quattro commi che seguono il punto 13. Vedi ugualmente la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 3206 19. |
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3206 20 00 |
Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo Vedi le note esplicative del SA voce 3206, parte A, punto 2, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13. Questa sottovoce comprende in particolare:
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3206 41 00 |
Oltremare e sue preparazioni Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 3, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13. |
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3206 42 00 |
Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 4, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13. |
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3206 49 10 |
Magnetite Questa sottovoce comprende solamente la magnetite finemente macinata. È considerata come finemente macinata la magnetite che passa per 95 % o più in peso attraverso un setaccio di larghezza di maglia pari a 0,045 millimetro. |
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3206 49 30 |
Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punto 5, nonché, per quel che concerne le preparazioni della presente sottovoce, i quattro commi che seguono il punto 13. |
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3206 49 80 |
altre Oltre ai prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 3206, parte A, punti 6-13, la presente sottovoce comprende in particolare:
Per quel che concerne i pigmenti costituiti da minerali finemente macinati, la nozione «finemente macinati» deve essere interpretata come quella fissata per la magnetite della sottovoce 3206 49 10. |
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3206 50 00 |
Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» Vedi le note esplicative del SA, voce 3206, parte B. |
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3207 |
Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi |
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3207 10 00 |
Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili Rientrano in questa sottovoce i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3207, primo comma, punto 1. Fra i prodotti compresi in queste sottovoci si possono citare:
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3207 20 10 |
Ingobbi Vedi le note esplicative del SA, voce 3207, primo comma, punto 3. |
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3207 20 90 |
altri In questa sottovoce rientrano essenzialmente le preparazioni vetrificabili. Si tratta di prodotti che si presentano generalmente sotto forma di polvere, di granuli o di lamelle e che possono dare, per vetrificazione a caldo, una superficie di rivestimento omogenea, di tono brillante od opaca, colorata o bianca, trasparente od opacizzata, tanto su lavori di ceramica che di metallo. Questi prodotti possono essere costituiti:
Fra i pigmenti coloranti impiegati per la fabbricazione di prodotti di questa sottovoce, si possono citare gli ossidi e i sali di cobalto, di nichelio, di rame, di ferro, di manganese, di uranio e di cromo. Come opacizzanti sono utilizzati principalmente l'ossido di stagno, l'ossido e il silicato di zirconio, l'ossido di titanio e l'anidride arseniosa. Come ossidi che facilitano l'aderenza del rivestimento sulle superfici metalliche si utilizzano gli ossidi di nichelio e di cobalto. |
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3207 30 00 |
Lustri liquidi e preparazioni simili Oltre ai prodotti previsti nelle note esplicative del SA voce 3207, primo comma, punto 4, questa sottovoce comprende le preparazioni a base di argento in dispersione in collodio o terpineolo e che sono applicate su mica o su vetro nell'industria elettrica e nell'industria ceramica. |
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3207 40 40 e 3207 40 85 |
Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi Queste sottovoci comprendono:
Queste sottovoci non comprendono i piccoli granuli sferici, regolari microsfere per il rivestimento degli schermi cinematografici, di cartelli per la segnaletica, ecc. (sottovoce 7018 20 00). |
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3212 |
Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto |
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3212 10 00 |
Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) Vedi la nota 6 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 3212, parte B. |
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3212 90 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 3212, parti A e C. Tra le polveri ed i fiocchi metallici descritti nelle note esplicative del SA, voce 3212, parte A, si possono citare:
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CAPITOLO 33
OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOELETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE
3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali Alcuni costituenti degli oli essenziali sono tali da alterare l'aroma e conviene eliminarli, come è il caso degli idrocarburi terpenici e, in particolare, dei terpeni propriamente detti (pinene, canfene, limonene, ecc.). Le essenze deterpenate si ottengono con metodi diversi adeguati alla composizione dell'essenza trattata, in particolare con la distillazione frazionata sotto vuoto, la cristallizzazione frazionata mediante raffreddamento a bassa temperatura, la separazione selettiva a mezzo di determinati solventi, ecc. Gli oli essenziali non deterpenati sono quelli che contengono ancora i loro costituenti terpenici, nonché gli oli essenziali che, per la loro natura, non contengono costituenti terpenici come, per esempio, le essenze di Wintergreen e di senape. |
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3301 12 10 a 3301 19 80 |
Oli essenziali di agrumi Gli oli essenziali di agrumi sono ottenuti principalmente dalle scorze dei suddetti frutti. Il loro odore è gradevole e ricorda quello del frutto che è servito per la fabbricazione. Le essenze di fiori di arancio o essenza di neroli non sono considerate come essenze di agrumi e rientrano nelle sottovoci 3301 29 41 o 3301 29 91. |
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3301 90 10 |
Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali Vedi le note esplicative del SA, voce 3301, parte C. |
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3301 90 90 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare:
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3305 |
Preparazioni per capelli |
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3305 90 00 |
altre Questa sottovoce comprende in particolare le lozioni per capelli sono prodotti, in forma liquida, applicabili sui capelli ed esercitanti un'azione sul fusto del capello o sul cuoio capelluto. Si tratta generalmente di soluzioni acquose o idroalcoliche. |
CAPITOLO 34
SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L'ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO
3401 |
Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti |
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3401 11 00 |
da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) Rientrano nella presente sottovoce i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3401, parte I, settimo comma, punto 1, e i prodotti da toeletta di cui alle parti II e IV delle stesse note esplicative. |
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3401 20 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce in particolare i saponi liquidi o paste di sapone. |
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3401 30 00 |
Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone Vedi le note esplicative del SA, voce 3401, parte III. |
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3403 |
Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
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3403 19 90 |
altre Rientrano in questa sottovoce le preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli. Rientrano in questa sottovoce le preparazioni descritte nelle note esplicative del SA, voce 3403, primo comma, lettera A, contenenti in peso meno di 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi. Non rientrano in questa sottovoce le preparazioni di specie contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi. Se questi oli sono i costituenti di base, le preparazioni rientrano nelle sottovoci 2710 11 11-2710 19 99, in caso contrario, esse rientrano nella sottovoce 3403 19 10. |
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3403 91 00 e 3403 99 00 |
altre Queste sottovoci comprendono le preparazioni del genere di quelle previste nel testo della voce 3403, che non contengono oli di petrolio o di minerali bituminosi. Per «oli di petrolio o di minerali bituminosi» si intendono i prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27. Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:
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3405 |
Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 |
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3405 10 00 |
Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio Le materie prime utilizzate nella fabbricazione di prodotti per calzature consistono generalmente in cere (animali, vegetali, minerali o artificiali), solventi volatili [essenza di trementina, acqua ragia minerale (white spirit), ecc.], coloranti, sostanze diverse (alcole, borace, essenze artificiali, emulsionanti, ecc.). Le tinture per cuoi e in particolare quelle per calzature di daino non sono prodotti aventi la stessa natura dei lucidi e delle creme e rientrano nella sottovoce 3212 90 00 (se esse sono presentate, come avviene generalmente, in forme o imballaggi per la vendita al minuto). Sono altresì, esclusi dalla presente sottovoce i «bianchi» per calzature che rientrano nella sottovoce 3210 00 90. Quanto ai grassi per calzature, essi rientrano normalmente nelle sottovoci 3403 11 00 o 3403 91 00. |
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3405 20 00 |
Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno I prodotti destinati alla manutenzione del legno (pavimenti di legno, mobili, rivestimenti di legno) hanno la proprietà di eliminare lo sporco e lasciano, sulla superficie degli oggetti sui quali sono stati applicati, una pellicola di protezione che, dopo essiccamento e talvolta dopo lucidatura, ne ravviva il colore o conferisce loro un aspetto brillante. I prodotti della specie sono generalmente presentati in scatole, bidoni, bottiglie, cuscinetti e aerosol. Per la loro fabbricazione si utilizzano frequentemente, oltre alle cere, ai solventi, ai coloranti e agli agenti speciali che entrano nella composizione dei lucidi e delle creme per calzature, taluni dei prodotti seguenti: acidi grassi, oli vegetali (di palma, di lino, ecc.) o minerali, saponi o altri prodotti tensioattivi, resine (coppale, colofonia, ecc.), siliconi, profumi (essenza di pino, di rosmarino, ecc.), insetticidi, ecc., con esclusione tuttavia di abrasivi. |
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3405 30 00 |
Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli I prodotti per la manutenzione di carrozzerie di automobili sono costituiti generalmente da un'emulsione o da una soluzione ceroide contenente siliconi, oli, emulsionanti ed eventualmente abrasivi dolci. |
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3405 40 00 |
Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare Le polveri per pulire acquai, vasche da bagno, lavandini, rivestimenti di piastrelle, ecc. sono costituite da miscele di abrasivi ridotti in polvere (pietra pomice, grès, ecc.) e da detersivi polverizzati (prodotti tensioattivi anionattivi, polvere di sapone, fosfato di sodio, carbonato di sodio anidro, ecc.). Esse sono generalmente condizionate in scatole o in sacchetti. Le paste per pulire costituiscono una varietà di prodotti per la pulizia, ottenuti disperdendo le polveri, per esempio in una soluzione di cera. |
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3405 90 10 |
Lucidi per metalli I lucidi per metalli sono destinati a restituire, mediante una depurazione superficiale, il loro aspetto primitivo ai metalli corrosi, sporchi o patinati. Questo risultato è ottenuto per abrasione (azione meccanica levigante di un abrasivo) e con l'azione chimica o detersiva di acidi o di alcali sugli ossidi, solfuri e incrostazioni diverse. Le materie prime utilizzate nella fabbricazione dei «lucidi» per metalli sono abrasivi allo stato finemente suddiviso (pietra pomice, gesso, kieselgur, tripolite, bentonite, silice, ecc.), acidi (acido ossalico, acido oleico, acido fosforico, acido solforico, ecc.), solventi volatili (acqua ragia, minerale, tricloroetilene, alcole denaturato, ecc.), alcali (ammoniaca, soda, ecc.), prodotti tensioattivi quali gli alcoli grassi solfonati, grassi, saponi e talvolta coloranti e profumi sintetici. I lucidi per metalli sono venduti sotto forma di polveri, di paste, di agglomerati diversi, di creme o pomate, di liquidi. Secondo il caso, essi sono presentati in bottiglie, in bidoni metallici, in tubi metallici, in scatole, in sacchetti, o sotto forma di piccoli blocchi, di coni, di bastoni, ecc. |
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3405 90 90 |
altri Questa voce comprende in particolare:
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CAPITOLO 35
SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI
3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
3501 10 10 a 3501 10 90 |
Caseine Queste sottovoci comprendono le caseine di cui alle note esplicative del SA, voce 3501, paragrafo A, punto 1. Dette caseine – indipendentemente dal procedimento di precipitazione usato per ottenerle – rientrano nelle presenti sottovoci quando il loro tenore d'acqua non supera in peso 15 %; in caso contrario esse sono comprese nella voce 0406. Queste sottovoci non comprendono prodotti del tipo «cagliata», come descritti nella nota esplicativa delle sottovoci 0406 10 20 e 0406 10 80, terzo comma. |
3501 10 90 |
altre Le caseine di questa sottovoce entrano, in particolare, nella fabbricazione di prodotti dietetici (biscotti, pane dietetico); esse possono essere utilizzate anche nella preparazione di alimenti per animali. |
3501 90 10 |
Colle di caseina Le colle di caseina, chiamate anche colle a freddo, sono delle preparazioni a base di caseine e di calce, alle quali sono aggiunti altri prodotti quali piccole quantità di borace e di cloruro di ammonio naturali. Esse possono contenere inoltre materie di carica come, per esempio, il feldspato o la creta. Pur potendo essere utilizzato come colla, il caseinato di calcio rientra nella sottovoce 3501 90 90 allorché non è addizionato di altre materie. |
3501 90 90 |
altri Questa sottovoce comprende i caseinati e gli altri derivati delle caseine contemplati nelle note esplicative del SA voce 3501, paragrafo A, rispettivamente punti 2 e 3. I caseinati si presentano sotto forma di polveri bianche o leggermente giallastre, quasi inodori. |
3504 00 |
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo |
3504 00 10 |
Concentrati di proteine del latte elencati nella nota complementare 1 di questo capitolo I concentrati di proteine del latte sono generalmente ottenuti dal latte scremato mediante parziale eliminazione del lattosio e dei sali minerali, per esempio mediante il procedimento dell'ultrafiltrazione. Essi sono composti essenzialmente di caseina e di proteine di siero di latte (lattoglobuline, lattoalbumine, ecc;) in un rapporto di circa 4 a 1. Il loro tenore proteico viene calcolato moltiplicando il tenore di azoto per il fattore di conversione 6,38. I concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, eguale o inferiore a 85 % o meno, rientrano nella sottovoce 0404 90. Queste sottovoci non comprendono prodotti del tipo «cagliata», come descritti nella nota esplicativa delle sottovoci 0406 10 20 e 0406 10 80, terzo comma. |
3506 |
Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg |
3506 10 00 |
Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg Per quanto riguarda la presentazione di questi prodotti, si vedano le note esplicative del SA, voce 3506, primo comma, paragrafo A. Rientra, per esempio, in questa sottovoce la colla di metilcellulosa che consiste in fiocchi o grumi che, per semplice dissoluzione nell'acqua, forniscono un adesivo utilizzato con profitto in particolare nell'incollatura delle carte da parati. |
3506 99 00 |
altri Oltre i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 3506, primo comma, paragrafo B, punti 1-3, questa sottovoce comprende, per esempio, le colle a base di lichene, le colle di farina e le colle di agar-agar. |
3507 |
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
3507 90 90 |
altri Oltre ai prodotti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 3507, e a prescindere dal caglio e dai suoi concentrati, dalla lipoproteina lipasi e dalla proteasi alcalina da aspergillus, la presente sottovoce comprende per esempio la penicillinasi, l'asparaginasi e la callidinogenasi (DCI) (callicreina). |
CAPITOLO 36
POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI
3603 00 |
Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici |
3603 00 10 |
Micce di sicurezza; cordoni detonanti Questa sottovoce comprende solamente i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 3603, secondo comma, lettera A. |
3604 |
Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici |
3604 10 00 |
Articoli per fuochi d'artificio Vedi le note esplicative del SA, voce 3604, primo comma, paragrafo 1, lettera a). |
3604 90 00 |
altri Oltre ai prodotti contemplati nelle note esplicative del SA, voce 3604, primo comma, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, e secondo comma, la presente sottovoce comprende gli stoppini utilizzati nelle lampade di sicurezza dette a fiamma, destinate a rivelare la presenza di grisou nelle miniere. Questi stoppini sono sistemati su strisce di tessuto aventi una larghezza limitata (4 millimetri circa) ed una lunghezza dell'ordine di 35 centimetri. Ogni striscia contiene in genere una trentina di stoppini e viene perlopiù presentata avvolta in rotoli. |
CAPITOLO 37
PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA
3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
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3702 32 10 |
Microfilm; pellicole per arti grafiche I microfilm che rientrano in questa sottovoce non differiscono generalmente dalle pellicole cinematografiche, ma vengono utilizzati per la riproduzione di documenti, immagine con immagine. Essi sono anche utilizzati per la riproduzione di listings di calcolatore, e sono identificati, in questo caso, dalla sigla COM. I microfilms si presentano generalmente larghi 8, 16 e 35 millimetri e lunghi circa 30, 61, 122 e 305 metri. Le pellicole per le arti grafiche sono utilizzate nella stampa per la riproduzione fotomeccanica (per esempio: fotolitografia, fotocalcografia, fotocromotipia, fotocopia) di illustrazioni o di testi. |
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3702 91 20 |
Pellicole per arti grafiche Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 10, seconda comma. |
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3702 93 10 |
Microfilm; pellicole per arti grafiche Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 10. |
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3702 94 10 |
Microfilm; pellicole per arti grafiche Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3702 32 10. |
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3705 |
Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche |
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3705 90 10 |
Microfilm Rientrano in questa sottovoce le riproduzioni, in forma ridotta, di documenti (carte commerciali, archivi, disegni industriali, ecc.) ottenuti con procedimenti fotografici. Il microfilm è un film piano (micro-scheda) o in rullo, composto da una quantità di micro-immagini. Le microschede, anche incorniciate, restano classificate in questa sottovoce. Invece, le microriproduzioni su carta fotografica, impressionata o sviluppata (sotto forma di «microcarte», libri, ecc.) rientrano nella sottovoce 4911 91 00. |
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3706 |
Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono |
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3706 10 91 e 3706 10 99 |
altre Sono comprese in queste sottovoci come pellicole sonore soltanto quelle portanti contemporaneamente sulla stessa colonna la registrazione dell'immagine e quella del suono. Nelle pellicole sonore in due colonne, anche se tali colonne sono presentate insieme, ognuna di esse segue il regime proprio: la colonna con la sola registrazione del suono è classificata nella sottovoce 3706 10 10 o nella sottovoce 3706 90 10, a seconda della larghezza, e la colonna con la registrazione delle immagini rientra nelle presenti sottovoci oppure nelle sottovoci 3706 90 31-3706 90 99 (applicazione della nota complementare 1 del presente capitolo). |
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3706 10 91 |
negative; positive intermedie di lavoro Rientrano in particolare in questa sottovoce:
Quando hanno una larghezza uguale o superiore a 35 millimetri, tutte queste pellicole, ad eccezione delle «pellicole matrici» («matrix films» — sono normalmente caratterizzate da una perforazione «negativa» (a barile). Questo permette, tra l'altro, di distinguere le pellicole positive intermedie, quando il loro supporto non è colorato, dalle pellicole positive destinate alla proiezione, che presentano una perforazione «positiva».
È opportuno notare tuttavia che le pellicole provenienti da alcuni paesi (in particolare dall'ex URSS) presentano un tipo unico di perforazione (Dubray-Howell), che assomiglia molto alla perforazione positiva normale e che si ritrova nelle pellicole negative originali, nelle copie positive e negative intermedie nonché nelle copie positive destinate alla proiezione. Le «pellicole matrici» («matrix films») presentano perforazioni «positive», ma si possono riconoscere dal loro spessore (quasi doppio di quello delle positive), dal colore predominante marrone e da un certo rilievo delle immagini. |
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3706 10 99 |
altre positive Rientrano in questa sottovoce le pellicole destinate alla proiezione. Le pellicole positive con due o più colonne d'immagini devono essere classificate in base alla larghezza e alla lunghezza della pellicola dopo il taglio, vale a dire in base alla larghezza e alla lunghezza della pellicola quale sarà utilizzata per la proiezione. Ad esempio, una pellicola larga 35 millimetri (quattro colonne di 8 millimetri più scarti) e lunga 100 metri dev'essere considerata come una pellicola larga 8 millimetri e lunga 400 metri. |
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3706 90 31 a 3706 90 99 |
altre Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 3706 10 91 e 3706 10 99. |
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3706 90 31 |
negative; positive intermedie di lavoro Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3706 10 91. |
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3706 90 51 a 3706 90 99 |
altre positive Vedi la nota esplicativa della sottovoce 3706 10 99. |
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3706 90 51 |
Pellicole di attualità L'espressione «pellicole di attualità» è definita nella nota complementare 2 di questo capitolo. |
CAPITOLO 38
PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE
3801 |
Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti |
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3801 10 00 |
Grafite artificiale Vedi le note esplicative del SA, voce 3801, punto 1. |
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3801 20 10 e 3801 20 90 |
Grafite colloidale o semicolloidale Vedi le note esplicative del SA, voce 3801, punto 2. |
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3801 20 90 |
altra Questa sottovoce comprende la grafite colloidale in sospensione nell'acqua o in altri mezzi che non siano l'olio. |
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3801 30 00 |
Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni Vedi le note esplicative del SA, voce 3801, punto 3, lettera b). |
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3802 |
Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito |
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3802 10 00 |
Carboni attivati Il carbone attivato di questa sottovoce è caratterizzato da un numero di iodio uguale o superiore a 300 (milligrammi di iodio assorbito per grammo di carbone), determinato secondo il metodo ASTM D 4607-86. |
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3802 90 00 |
altri Le diatomiti attivate di questa voce, calcinate in presenza di agenti sinterizzanti come il cloruro o il carbonato di sodio [vedi le note esplicative del sistema armonizzato, voce 3802 (parte A, terzo punto, lettera b), punto 1)], presentano generalmente le seguenti caratteristiche:
Rientrano in questa sottovoce le bentoniti attivate che corrispondono alla descrizione delle terre attivate [vedi le note esplicative del SA, voce 3802, parte A, terzo paragrafo, lettera b), punto 3]. Le bentoniti attivate della presente sottovoce si differenziano dalle bentoniti naturali della sottovoce 2508 10 00 per un pH generalmente inferiore a 6 (bentoniti acide) o superiore a 9,5 (per una soluzione acquosa al 5 % e dopo riposo di un'ora) e per un tenore in carbonato di sodio superiore a 2 % ovvero un tenore complessivo in sodio e calcio che sono scambiabili superiore a 80 meq per 100 grammi (bentoniti sodiche attivate). Le bentoniti rese organofile, per esempio mediante aggiunta di stearilammina, rientrano generalmente nella sottovoce 3824 90 97. Le bentoniti naturali semplicemente addizionate di piccole quantità di carbonato di sodio rientrano nella sottovoce 3824 90 97. |
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3803 00 |
Tallol, anche raffinato |
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3803 00 10 |
greggio Vedi le note esplicative del SA, voce 3803, i primi due commi. |
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3804 00 00 |
Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803 Questa voce comprende, fra l'altro, i lignosolfonati. I lignosolfonati sono ottenuti da una forte concentrazione delle liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa con il processo al bisolfito; queste liscivie sono sottoposte, se del caso, a trattamenti chimici preliminari adeguati al fine, in particolare, di modificarne l'acidità e l'alcalinità, il tenore di ceneri, il colore e le proprietà colloidali. |
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3805 |
Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo |
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3805 10 10 |
Essenza di trementina Rientra in questa sottovoce soltanto il prodotto che proviene esclusivamente e direttamente dalla distillazione, mediante vapore d'acqua, dei succhi oleoresinosi ottenuti per incisione delle conifere vive e specialmente dei pini. |
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3805 10 30 |
Essenza di legno di pino Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3805, secondo comma, punto 2, lettera a). |
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3805 10 90 |
Essenza di cellulosa al solfato Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3805, secondo comma, punto 2, lettera b). |
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3805 90 10 |
Olio di pino Questa sottovoce comprende il prodotto descritto nelle note esplicative del SA, voce 3805, secondo comma, punto 5. |
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3805 90 90 |
altri Questa sottovoce comprende, fra l'altro, l'essenza di trementina da cui (per distillazione frazionata e successiva miscela delle altre frazioni) è stato eliminato quasi interamente il beta-pinene. Tale prodotto va in commercio sotto la denominazione di «essenza di trementina ricostituita». |
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3806 |
Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse |
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3806 10 00 |
Colofonie ed acidi resinici Vedi le note esplicative del SA, voce 3806, parte A. |
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3806 20 00 |
Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie Vedi le note esplicative del SA, voce 3806, parte B. |
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3806 30 00 |
«Gomme-esteri» Vedi le note esplicative del SA, voce 3806, parte C. |
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3806 90 00 |
altri Questa sottovoce comprende:
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3807 00 |
Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali |
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3807 00 10 |
Catrami di legno Vedi la nota esplicative del SA, voce 3807, secondo comma, lettera A, punto 1. |
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3807 00 90 |
altri La presente sottovoce comprende i prodotti contemplati nelle note esplicative del SA, voce 3807, secondo comma, lettera A, punti 2 e 3, e lettere B, C, e D. |
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3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
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3808 91 10 a 3808 91 90 |
Insetticidi Vedi le note esplicative del SA, voce 3808, titolo I dopo gli asterischi. |
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3808 92 10 a 3808 92 90 |
Fungicidi Vedi le note esplicative del SA, voce 3808, titolo II dopo gli asterischi. |
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3808 92 10 |
Preparazioni cupriche Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:
Queste preparazioni possono presentarsi sotto forma di polveri, soluzioni o tavolette, alla rinfusa o condizionate per la vendita al minuto. Esse possono contenere, oltre a composti del rame, altre sostanze attive complementari quali composti dello zinco e del mercurio. |
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3808 93 90 |
Regolatori di crescita per piante I regolatori di crescita per piante sono sostanze che modificano i processi fisiologici delle piante in una direzione volutamente scelta. Essi vengono applicati sulle piante stesse, o soltanto su alcune loro parti, oppure sul terreno. La loro azione può esercitarsi, per esempio:
I regolatori di crescita per piante possono suddividersi in quattro grandi classi:
Sono esclusi da questa sottovoce:
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3808 94 10 a 3808 94 90 |
Disinfettanti Vedi le note esplicative del SA, voce 3808, titolo IV dopo gli asterischi, i primi tre commi. |
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3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
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3809 10 10 a 3809 10 90 |
a base di sostanze amidacee Oltre ai prodotti e alle preparazioni a base di sostanze amidacee descritti nelle note esplicative del SA, voce 3809, terzo comma, lettera A, punti 1 e 11, lettera B, punti 1 e 2, si devono classificare in queste sottovoci i prodotti costituiti da miscugli di amido con borace o con carbossimetilcellulosa (amido per inamidare le camice), nonché quelli formati da miscele di amido solubile e di caolino, destinati ad essere utilizzati nell'industria cartaria. |
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3809 91 00 a 3809 93 00 |
altri Rientrano in queste sottovoci i prodotti e le preparazioni descritti nelle note esplicative del SA, voce 3809, terzo comma, lettere A, B e C, soltanto se non sono a base di sostanze amidacee. Fra questi prodotti vanno citati in particolare:
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |
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3811 11 10 |
a base di piombo tetraetile Rientrano in questa sottovoce le preparazioni in cui il piombo tetraetile è il solo componente antidetonante. |
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3811 11 90 |
altre Rientrano in questa sottovoce le preparazioni in cui il piombo tetrametile, il piombo etilmetile, o una miscela di piombo tetraetile e tetrametile è il solo o il principale componente antidetonante. |
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3815 |
Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove |
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3815 11 00 a 3815 19 90 |
Catalizzatori su supporti I catalizzatori su supporti sono catalizzatori di tipo comune depositati su un supporto generalmente mediante impregnazione, coprecipitazione o miscela. Essi sono costituiti in generale da una o più sostanze attive applicate su supporto, oppure da miscele di sostanze attive. Nella maggior parte dei casi si tratta di alcuni metalli finemente suddivisi o di ossidi o di altri composti. I metalli usati più frequentemente sono quelli del gruppo VIII (soprattutto cobalto, nichelio, palladio e platino), molibdeno, cromo, rame e zinco. Il supporto è generalmente costituito da allumina, gel di silice, farina fossile, anche non attivata, prodotti ceramici, ecc. Queste preparazioni vengono usate in parecchi metodi industriali per la fabbricazione di composti organici e inorganici, nonché nella raffinazione del petrolio (per esempio: sintesi dell'ammoniaca, idrogenazione dei grassi, idrogenazione delle olefine). La suddetta categoria di catalizzatori comprende anche:
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3815 90 10 e 3815 90 90 |
altri Rientrano in queste sottovoci le miscele a base di composti la cui natura e le cui proporzioni variano a seconda della reazione chimica da catalizzare. Esse vengono generalmente usate nella fabbricazione delle materie plastiche e vengono frequentemente denominate iniziatori, agenti di trasferimento, terminatori o telomeri e agenti di reticolazione. Tra i suddetti prodotti vanno segnalati i seguenti:
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3821 00 00 |
Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali Non rientrano in questa sottovoce le uova anche fecondate provenienti da allevamenti certificati privi di agenti patogeni e che non siano state preparate per la coltura di microorganismi (voce 0407 o 0408). |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
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3823 11 00 |
Acido stearico Per acido stearico, ai sensi di questa sottovoce, s'intende la miscela di acidi grassi industriali che raggiungono lo stato solido alla temperatura ambiente e che presentano un tenore di acido stearico puro uguale o superiore a 30 % ma inferiore a 90 %, in peso, calcolato sul prodotto anidro. I prodotti della specie con un tenore di acido stearico uguale o superiore al 90 % rientrano nella sottovoce 2915 70 00. |
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3823 12 00 |
Acido oleico S'intende per acido oleico, ai sensi di questa sottovoce, la miscela d'acidi grassi industriali, liquidi alla temperatura ambiente e che presentano un tenore di acido oleico puro uguale o superiore a 70 % ma inferiore a 85 %, in peso, calcolato sul prodotto anidro. I prodotti con un tenore di acido oleico uguale o superiore a 85 % rientrano nella sottovoce 2916 15 00. |
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3823 13 00 |
Acidi grassi del tallolio Vedi le note esplicative del SA, voce 3823, parte A, secondo comma, punto 3. I prodotti della specie che contengono, in peso, meno del 90 % di acidi grassi rientrano nella voce 3803 00. |
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3823 70 00 |
Alcoli grassi industriali Vedi le note esplicative del SA, voce 3823, parte B. Questa sottovoce comprende solamente gli alcoli grassi industriali (miscele di alcoli aciclici) in cui nessuno degli alcoli componenti è presente in misura uguale o superiore a 90 % in peso del prodotto anidro. I prodotti della specie, in cui uno degli alcoli grassi componenti è presente in misura uguale o superiore a 90 %, rientrano generalmente nella voce 2905. |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove |
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3824 10 00 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, lettera A. |
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3824 30 00 |
Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici Rientrano in questa sottovoce alcune polveri pronte per essere trasformate, per sinterizzazione, in «metalli duri». Esse sono costituite da miscele di carburi metallici fra di loro (carburi di tungsteno, di titanio, di tantalio, di niobio), con o senza un legante metallico (polvere di cobalto o di nichelio), e contenenti spesso piccole quantità di paraffina (0,5 % circa in peso). Anche la semplice miscela di uno dei carburi citati con il metallo che serve da legante (cobalto o nichelio) deve essere classificata in questa sottovoce, mentre ciascuno dei carburi, considerato isolatamente, rientra nella voce 2849. |
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3824 40 00 |
Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, parte B, sesto comma, punto 3. |
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3824 50 10 |
Calcestruzzo pronto per la gettata Rientra in questa sottovoce il calcestruzzo già impastato, generalmente trasportato in autobetoniere. |
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3824 50 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce:
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3824 60 11 a 3824 60 99 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 Sono in particolare classificate in queste sottovoci le varietà di sorbitolo (D-glucitolo) dette non cristallizzabili («NC»), ottenute generalmente da sciroppo di glucosio contenente una certa quantità di altri oligosaccaridi per idrogenazione ad alta pressione. Il loro tenore di sorbitolo (D-glucitolo) è compreso fra 60 e 80 % in peso rispetto alla sostanza anidra; gli altri componenti sono essenzialmente altri polialcoli e oligosaccaridi parzialmente idrogenati. Pertanto, la tendenza alla cristallizzazione del sorbitolo (D-glucitolol), è fortemente ridotta da qui la denominazione usata: «sorbitolo (D-glucitolo) non cristallizzabile». Il sorbitolo che risponde alle disposizioni della nota 1 del capitolo 29 è classificato alle sottovoci 2905 44 11 a 2905 44 99. |
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3824 71 00 a 3824 79 00 |
Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3824 71 a 3824 79. |
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3824 90 10 |
Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali Rientrano in particolare in questa sottovoce:
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3824 90 15 |
Scambiatori di ioni Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, parte B, sesto comma, punto 14. La presente sottovoce comprende gli scambiatori di ioni a base di carboni solfonati e taluni tipi di argille, a condizione che esse abbiano subito trattamenti particolari che le hanno rese atte ad essere utilizzate come scambiatori di ioni (principalmente di cationi); è da citare in particolare la glauconite, che si presenta sotto forma di un gel di alluminosilicati, ottenuti partendo da una marna sabbiosa naturale d'origine marina. Essa è utilizzata principalmente per addolcire le acque. Agli stessi scopi, si utilizzano anche la montmorillonite e la caolinite. Rientrano ugualmente nella presente sottovoce gli scambiatori di ioni sintetici quali le zeoliti artificiali, nonché gli scambiatori a base di allumina o di gel di silice. Non rientano in questa sottovoce:
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3824 90 20 |
Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche Si classificano in questa sottovoce i prodotti detti «getters». Essi sono distinti in «flash getters» e in «bulk getters». I primi vengono volatilizzati nel tubo durante la sua fabbricazione. Tra di essi si possono citare: i prodotti composti da bario, nonché da alluminio, magnesio, tantalio, torio ecc. sotto forma di fili o di pastiglie; i composti costituiti da una miscela di carbonati di bario e di stronzio su filo di tantalio; il berillato di bario su filo di tantalio. I secondi sono semplicemente riscaldati ma non volatilizzati e svolgono solamente un'azione di assorbimento per contatto. In generale, essi sono costituiti da metalli puri (tantalio, tungsteno, zirconio, niobio, torio), in fili, piccole placche, ecc. ed in questi casi pertanto non possono essere classificati in questa sottovoce. |
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3824 90 30 |
Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Gli acidi naftenici sono miscele allicicliche monocarbossiliche che vengono separate nel corso delle operazioni di raffinazione di oli di petrolio originari di determinati paesi (specialmente ex URSS e Romania). In questa sottovoce rientrano anche i sali degli acidi naftenici insolubili nell'acqua (per esempio: i sali d'alluminio, di bario, di piombo, di cromo, di calcio, di manganese, di cobalto, di zinco) nonché gli esteri di questi stessi acidi. |
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3824 90 35 |
Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi Questa sottovoce comprende i prodotti utilizzati come preparazioni antiruggine contenenti come elementi attivi ammine o loro derivati, per esempio:
Tuttavia, le preparazioni della specie che vengono impiegate come additivi agli oli minerali, per esempio gli inibitori di corrosione per gli oli combustibili, rientrano nella voce 3811. |
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3824 90 45 |
Preparazioni disincrostanti e simili Rientrano in questa sottovoce i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 3824, parte B, sesto comma, punto 15, nonché quelle preparazioni capaci di sciogliere i depositi calcarei. |
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3824 90 50 |
Preparazioni per la galvanoplastica Rientrano in questa sottovoce, per esempio: delle composizioni speciali per bagni di metallizzazione, per bagni di lucidatura e prodotti per incisione galvanica. |
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3824 90 55 |
Miscugli di mono-, di- e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse) Vedi le note esplicative del SA, voce 3824, titolo B, sesto comma, punto 11. |
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3824 90 65 |
Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00) Oltre ai prodotti ausiliari citati nelle note esplicative del SA, voce 3824, lettera B, sesto comma, punti 6 e 43, rientrano nella presente sottovoce, per esempio:
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3824 90 70 |
Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni Rientrano in questa sottovoce, per esempio:
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SEZIONE VII
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA
CAPITOLO 39
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE
Nota 6 |
Ai sensi di questa nota e della nota 4 del capitolo 32, il termine «soluzioni» non comprende le soluzioni colloidali. |
I. FORME PRIMARIE |
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Per l'interpretazione dell'espressione «forme primarie» si veda la nota 6 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, capitolo 39, Considerazioni generali, parte «forme primarie». |
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3901 |
Polimeri di etilene, in forme primarie |
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3901 10 10 e 3901 10 90 |
Polietilene di densità inferiore a 0,94 Rientrano in tali sottovoci gli omopolimeri di etilene, ovvero i polimeri nei quali l'etilene contribuisce per 95 % o più in peso al tenore totale del polimero. La densità del polietilene deve essere determinata utilizzando un polimero senza additivo. Il polietilene liquido rientra nelle presenti sottovoci esclusivamente nel caso in cui soddisfi le condizioni indicate alla nota 3 a) del presente capitolo. In caso contrario, figura alle sottovoci 2710 11 11-2710 19 99. Le cere di polietilene sono classificate alla voce 3404. |
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3901 20 10 e 3901 20 90 |
Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94 Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90. |
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3901 90 30 e 3901 90 90 |
altri In applicazione della nota 4 e della nota 1 delle sottovoci del presente capitolo, rientrano nelle presenti sottovoci:
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3902 |
Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie |
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3902 10 00 |
Polipropilene La nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma, si applica mutatis mutandis. Da questa sottovoce è escluso il polipropilene liquido non conforme alle disposizioni di cui alla nota 3 a) del presente capitolo (per esempio: il tripropilene e il tetrapropilene) (sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99). |
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3902 20 00 |
Poliisobutilene Tale sottovoci comprende il prodotto di cui alle note esplicative del SA, voce 3902, terzo e quarto comma. Non rientra in tale sottovoce il poliisobutilene liquido non conforme alle disposizioni di cui alla nota 3 a) del presente capitolo (per esempio: il tri-isobutilene) (sottovoci 2710 11 11 a 2710 19 99). |
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3902 30 00 |
Copolimeri di propilene Tale sottovoce comprende, tra gli altri, un copolimero o una miscela costituita in peso per il 45 % da etilene, per il 35 % da propilene e per il 20 % da isobutilene, dato che il propilene e l'isobutilene, i cui polimeri rientrano nella voce 3902, costituiscono il 55 % del copolimero e che, globalmente, essi predominano sull'etilene; per di più, è il propilene, i cui copolimeri sono qui espressamente menzionati, a risultare il monomero predominante rispetto all'isobutilene (applicazione della nota 4 e della nota 1 delle sottovoci del presente capitolo). Il copolimero, costituito da propilene e isobutilene in percentuali inverse rispetto all'esempio precedente, è escluso dalla presente sottovoce e rientra nelle sottovoci 3902 90 10 a 3902 90 90. |
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3902 90 10 a 3902 90 90 |
altri Queste sottovoci comprendono, tra l'altro, i prodotti denominati commercialmente poli (alfa-olefine), ottenuti generalmente per leggera polimerizzazione del dec-1-ene, per successiva idrogenazione del prodotto ricavato e per separazione mediante distillazione delle frazioni ricche di idrocarburi C20, C30, C40 e C50. Queste frazioni si miscelano fra loro per costituire i vari tipi di poli (alfa-olefine) commerciali. Si tratta di liquidi non necessariamente conformi al criterio di cui alla nota 3 c) del presente capitolo, ma conformi alle disposizioni della nota 3 a) dello stesso capitolo, che si utilizzano come prodotti di sostituzione degli oli minerali nella preparazione degli oli lubrificanti sintetici e semisintetici, in quanto apportano a detti prodotti un indice di viscosità più elevato, un punto di scorrimento più basso, una maggiore stabilità termica, un punto di infiammabilità più elevato e una minore volatilità. |
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3903 |
Polimeri di stirene, in forme primarie Non rientrano nella presente voce i poliesteri contenenti stirene (voce 3907). |
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3903 11 00 e 3903 19 00 |
Polistirene È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma. |
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3904 |
Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie Un polimero di vinile è un polimero il cui monomero presenta la formula:
quando il legame C–X non è né un legame carboniocarbonio, né un legame carbonioidrogeno. |
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3904 10 00 |
Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma. |
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3904 21 00 e 3904 22 00 |
altro poli(cloruro di vinile) È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma. |
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3904 30 00 |
Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile Rientrano in questa sottovoce esclusivamente:
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3904 40 00 |
altri copolimeri di cloruro di vinile In tale sottovoce sono compresi, tra gli altri, i copolimeri di cloruro di vinile e di etilene nei quali il cloruro di vinile rappresenta il comonomero predominante. |
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3904 61 00 |
Politetrafluoroetilene È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma. |
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3904 69 80 |
altri Tale sottovoce comprende segnatamente il poli(clorotrifluoroetilene) e il poli(fluoruro di vinidilene). |
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3906 |
Polimeri acrilici, in forme primarie |
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3906 10 00 |
Poli(metacrilato di metile) È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma. |
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3906 90 90 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare il poli(acrilonitrile). Sono esclusi da questa sottovoce:
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3907 |
Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie Per quanto riguarda l'interpretazione del prefisso «poli» ai sensi della presente voce, vedi la nota di sottovoci 1, lettera a), punto 1, del presente capitolo. |
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3907 20 11 a 3907 20 99 |
altri polieteri Rientrano altresì in tali sottovoci i polieteri modificati (diversi dai poliacetali) (vedi le note esplicative del SA, voce 3907, punto 2). |
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3907 40 00 |
Policarbonati Rientrano altresì in tali sottovoci i copolimeri con un componente costituito da policarbonato e un componente costituito da poli(etilene tereftalato) qualora sia il policarbonato a predominare (vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, paragrafo B, punto 1, sesto comma, del presente capitolo). |
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3907 60 20 e 3907 60 80 |
Poli(etilene tereftalato) La nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma, si applica mutatis mutandis. Rientrano ugualmente in queste sottovoci i copolimeri con un componente costituito da policarbonato e con un componente costituito da poli(etilene tereftalato) qualora sia quest'ultimo componente a predominare (vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, paragrafo B, punto 1, sesto comma, del presente capitolo). |
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3907 60 20 |
con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g Il poli(etilene tereftalato) con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 millilitri per grammo è generalmente utilizzato nella fabbricazione delle bottiglie. L’indice di viscosità è calcolato secondo la norma ISO 1628-5. |
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3908 |
Poliammidi in forme primarie |
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3908 10 00 |
Poliammide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12 È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alle sottovoci 3901 10 10 e 3901 10 90, primo comma. |
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3909 |
Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie Ai fini della classificazione dei copolimeri costituiti da monomeri delle resine citate nel titolo della presente voce, nonché della classificazione delle loro miscele, vedi la nota 4 del presente capitolo. |
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3911 |
Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
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3911 10 00 |
Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni Il termine «politerpeni», ai sensi della presente sottovoce, designa i polimeri e le miscele di polimeri in cui uno o più monomeri terpenici contribuiscono a 95 % o più in peso al tenore totale di polimero. |
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3911 90 11 a 3911 90 19 |
Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente Rientrano in particolare nelle presenti sottovoci i prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 3911, primo comma, punti 2-5. |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
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3912 11 00 e 3912 12 00 |
Acetati di cellulosa Vedi le note esplicative del SA, voce 3912, lettera B, secondo comma, punto 1. |
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3912 20 11 a 3912 20 90 |
Nitrati di cellulosa (compresi i collodi) Vedi le note esplicative del SA, voce 3912, lettera B, secondo comma, punto 2. |
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3912 20 11 |
Collodi e celloidina Il collodio è una soluzione di nitrocellulosa a 12 % in peso di azoto, in una miscela di etere e di alcol. Esposta all'aria, tale soluzione lascia un film elastico di nitrocellulosa la cui flessibilità può essere aumentata addizionando olio di ricino. È inoltre possibile ottenere collodio per dissoluzione di nitrocellulosa nell'acetone. Il collodio viene impiegato per la preparazione di emulsioni fotografiche e in medicina. La celloidina si ottiene dal collodio mediante evaporazione parziale dei solventi; si presenta allo stato solido. |
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3912 20 19 |
altri Tale sottovoce comprende i nitrati di cellulosa (nitrocellulose) non plastificati, diversi dai collodi e dalla celloidina, anche se sottoposti, per motivi di sicurezza, a imbibizione — in generale mediante alcol etilico o butilico — o addizionati di altro flemmatizzante. |
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3912 31 00 a 3912 39 85 |
Eteri di cellulosa Vedi le note esplicative del SA, voce 3912, lettera B, secondo comma, punto 4. |
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3912 31 00 |
Carbossimetilcellulosa e suoi sali La carbossimetilcellulosa si ottiene aggiungendo acido monocloroacetico ad un'alcalicellulosa. Viene impiegata soprattutto come addensante e colloide protettore. |
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3912 39 85 |
altri Tale sottovoce comprende, per esempio, la meticellulosa, l'etilcellulosa, le benzilcellulosa e l'idrossietilcellulosa. |
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3912 90 10 |
Esteri di cellulosa Tale sottovoce comprende, per esempio, il propionato di cellulosa e il butirrato di cellulosa. |
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3912 90 90 |
altri In tale sottovoce rientra la cellulosa in forme primarie, non nominata né compresa altrove. A motivo della sua presentazione commerciale abituale, la cellulosa rigenerata viene normalmente classificata altrove. Nella forma di fogli sottili e trasparenti essa rientra nelle voci 3920 o 3921, mentre nella forma di filamenti tessili è da classificare nei capitoli 54 o 55. La presente sottovoce comprende altresì le miscele di esteri e di eteri della cellulosa (vedi la nota 1 delle sottovoci del presente capitolo). |
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3913 |
Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
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3913 10 00 |
Acido alginico, suoi sali e suoi esteri Vedi le note esplicative del SA, voce 3913, primo comma, punto 1. |
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3913 90 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 3913, primo comma, punti 2-4. |
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II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI |
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3915 |
Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche Il termine «materie plastiche» è definito alla nota 1 del presente capitolo. La presente voce comprende altresì:
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3916 |
Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche |
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3916 90 10 |
di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente La presente sottovoce comprende in particolare i monofilamenti, le verghe, i bastoni e i profilati di poliesteri, di poliammidi o di poliuretani. |
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3916 90 50 |
di prodotti di polimerizzazione di addizione Per la corretta interpretazione dell'espressione «prodotti di polimerizzazione di addizione», si vedano le note esplicative del SA, Considerazioni generali del capitolo 39, parte «polimeri», secondo comma, punto 1. La presente sottovoce comprende in particolare i monofilamenti, le verghe, i bastoni e i profilati di polimeri di propilene, di polimeri di stirene o di polimeri acrilici. |
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3917 |
Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche Per l'interpretazione del termine «tubi» si veda la nota 8 del presente capitolo. |
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3917 29 00 |
di altre materie plastiche Rientrano in tale sottovoce i tubi fabbricati utilizzando di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente (per esempio: fenoplasti, amminoplasti, resine alchidiche e altri poliesteri, poliammidi, poliuretani e in particolare siliconi). Rientrano in particolare nella presente sottovoce i prodotti di polimerizzazione di addizione (per esempio: i prodotti di politetraaloetileni, di poliisobutilene, di polimeri dello stirene, del cloruro di vinilidene, dell’acetato di vinile o di altri esteri di vinile, nonché in polimeri acrilici). |
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3918 |
Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo La presente voce comprende altresì i fogli, non perforati, di materie plastiche, presentati in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre, impiegati in particolare per coprire campi da tennis o terrazzi. |
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3919 |
Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli Per la definizione del termine «autoadesivi» vedi le note esplicative del SA, voce 3919, primo comma. La voce in questione non include le forme piatte di materie plastiche, che aderiscono soltanto a superfici lisce quali il vetro. I prodotti compresi in tale voce presentano usualmente una striscia o un foglio protettivi di carta o di plastica. La presenza di una tale striscia o foglio protettivi non influisce sulla classificazione. |
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3919 10 12 a 3919 10 80 |
in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm Sono compresi altresì nelle presenti sottovoci i nastri adesivi muniti di una linguetta e montati su un supporto che serve essenzialmente da confezione per la vendita al dettaglio e che in generale non viene riutilizzato una volta esaurito il nastro. |
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3919 10 12 a 3919 10 19 |
Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata Nelle presenti sottovoci rientrano unicamente i nastri usati come adesivi, ovvero i nastri di cui è evidente la destinazione esclusiva o principale ad essere impiegati quale mezzo per fissare. Tali nastri sono generalmente utilizzati per imballare merci e per impieghi simili. |
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3920 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie Vedi la nota 10 del presente capitolo. Sono esclusi dalla presente voce i nastri di larghezza apparente inferiore o uguale a 5 millimetri (capitolo 54). |
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3920 20 80 |
di spessore superiore a 0,10 mm Rientrano in questa sottovoce i nastri decorativi colorati satinati del tipo utilizzato per l'imballaggio, ottenuti per estrusione dei polimeri di propilene. L'orientazione molecolare dei polimeri di propilene che ne risulta provoca l'apparizione di fibrille quando il nastro viene sottoposto a trazione manuale longitudinale, dando l'impressione errata che si tratti di un prodotto a base di fibre. Questi nastri hanno uno spessore di circa 0,13 millimetri, possono essere stampati e sono atti ad essere increspati. Si presentano generalmente in rotoli avvolti su un rocchetto e sono commercializzati come «Plastic-Bolducs». L'utilizzazione è la stessa dei bolducs della voce 5806. Utilizzati nell'imballaggio, tali nastri decorativi vengono di solito annodati. Rientrano in questa sottovoce gli altri nastri del tipo utilizzato per l'imballaggio, incolori o tinti in massa, ottenuti per estrusione dei polimeri di propilene. Questi nastri, a differenza dei nastri decorativi citati, non hanno l'aspetto della seta, sono più spessi e più rigidi e non possono essere increspati. La superficie può presentare goffrature e può essere stampata. Essi vengono avvolti sotto tensione intorno all'articolo da imballare e le estremità vengono poi saldate termicamente o unite per mezzo di una graffa metallica o in plastica. Non rientrano in questa sottovoce i nastri di larghezza apparente inferiore o uguale a 5 millimetri (sottovoce 5404 90 10). |
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3920 43 10 e 3920 43 90 |
contenenti in peso 6 % o più di plastificanti Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo nonché la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3920 43 e 3920 49. |
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3920 49 10 e 3920 49 90 |
altri Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 3920 43 e 3920 49. |
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3920 73 10 |
Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia Rientrano nella presente sottovoce i fogli che possono servire, in cinematografia o in fotografia, da supporto agli strati sensibili alla luce. |
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3921 |
Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche Vedi la nota esplicativa della voce 3920. |
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3921 90 41 |
ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati Questa sottovoce comprende le lastre stratificate composte di strati di fogli di materie fibrose (per esempio: carta), impregnate di materie plastiche termoindurenti e ottenute per compressione a caldo e ad una pressione di almeno 5 MPa; lo strato o gli strati esterni sono colorati o presentano decorazioni (per esempio: imitazioni di legno). Le lastre con uno strato decorativo su entrambi i lati vengono, per esempio, utilizzate come tramezzi nelle vetrine; le lastre con un solo lato decorativo sono preferibilmente utilizzate come rivestimento di pannelli di particelle. |
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3923 |
Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche |
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3923 90 00 |
altri I filetti estrusi presentati in forma tubolare di questa sottovoce sono articoli da imballaggio di lunghezza indeterminata, generalmente ridotti alla lunghezza desiderata per la produzione di sacchi e sacchetti destinati all’imballaggio di determinati prodotti ortofrutticoli come, per esempio, mele, arance, patate e cipolle. |
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3924 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche |
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3924 90 00 |
altri Rientrano in questa sottovoce sia le spugne di cellulosa rigenerata tagliate in forma diversa da quella quadrata o rettangolare, che le spugne tagliate in forma quadrata o rettangolare con i bordi molati o diversamente lavorate. Non rientrano in questa sottovoce:
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3925 |
Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove Vedi la nota 11 del presente capitolo. |
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3925 20 00 |
Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 3925 20. |
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3925 90 10 |
Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni Vedi la nota 11 ij) del presente capitolo. |
CAPITOLO 40
GOMMA E LAVORI DI GOMMA
Considerazioni generali
Per l'interpretazione della nota 4, lettera a), del capitolo 40, si intendono per sostanze non termoplastiche le sostanze che, in maniera ripetitiva, non possono essere rammollite mediante trattamento termico e messe in forma mediante stampaggio od estrusione.
4001 |
Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
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4001 21 00 |
Fogli affumicati Vedi le note esplicative del SA, voce 4001, lettera B, punto 1, primo comma. |
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4001 29 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 4001, lettera B, punto 1, secondo e quarto comma. Tale sottovoce comprende in particolare i crespi chiari, i crespi bruni, i fogli goffrati, essiccati in aria calda (air-dried sheets), le gomme granulate riagglomerate e le gomme naturali in polvere o in briciole non agglomerate (free-flowing powders). |
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4002 |
Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
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4002 99 10 |
Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche Tale sottovoce comprende la gomma di cui alla nota 4, lettera c), del presente capitolo ad esclusione della gomma naturale depolimerizzata della sottovoce 4002 99 90. |
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4002 99 90 |
altri In tale sottovoce sono comprese altresì le gomme acrilonitrile-butadiene carbossilate (XNBR), le gomme acrilonitrile-isoprene (NIR), nonché il fatturato (factis). |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
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4005 20 00 |
Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10 Vedi le note esplicative del SA, voce 4005, lettera B, primo e secondo comma, punto 2. |
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4005 91 00 |
Lastre, fogli e nastri Vedi le note esplicative del SA, voce 4005, lettera B, primo e secondo comma, punti 3 e 4. Rientrano ugualmente nella presente sottovoce le lastre, i fogli e i nastri non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, di gomma non vulcanizzata, ricoperti su una faccia di uno strato di sostanza adesiva. L'aggiunta della sostanza adesiva deve essere considerata una semplice lavorazione in superficie ai sensi della nota 9 del presente capitolo. Tale classificazione non viene modificata se lo strato di sostanza adesiva è ricoperto, per protezione, da un foglio o da un nastro di carta, di prodotto tessile o di altra sostanza. |
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4005 99 00 |
altre Vedi le note esplicative del SA, voce 4005, lettera B, primo e secondo comma, punto 5. |
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4009 |
Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi) |
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4009 12 00 |
con accessori I tubi di gomma di questa sottovoce possono avere accessori di qualsiasi materiale. |
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4009 22 00 |
con accessori Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4009 12 00. |
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4009 32 00 |
con accessori Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4009 12 00. |
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4009 42 00 |
con accessori Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4009 12 00. |
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4011 |
Pneumatici nuovi, di gomma |
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4011 20 10 |
con un indice di carico inferiore o uguale a 121 L'indice di carico è sempre indicato sul copertone ed è definito dalla direttiva 92/23/CEE del Consiglio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95). |
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4011 20 90 |
con un indice di carico superiore a 121 Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4011 20 10. |
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4011 61 00 a 4011 69 00 |
altri, a ramponi, a spina di pesce o simili Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 4011 61-4011 69. |
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4011 62 00 |
dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 4011 62, 4011 63, 4011 93 e 4011 94. |
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4011 63 00 |
dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 4011 62, 4011 63, 4011 93 e 4011 94. |
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4011 93 00 |
dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 4011 62, 4011 63, 4011 93 e 4011 94. |
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4011 94 00 |
dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoci 4011 62, 4011 63, 4011 93 e 4011 94. |
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4015 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso |
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4015 11 00 |
per chirurgia Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4015 11. Questa sottovoce non si limita ai guanti per chirurgia in imballaggi sterili. Essa comprende anche i guanti conformi alle norme EN 455-1 e EN 455-2 o a norme equivalenti. |
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4015 19 00 |
altri Rientrano nella presente sottovoce in particolare:
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4015 90 00 |
altri Oltre agli articoli citati nelle note esplicative del SA, voce 4015 (esclusi i guanti, i mezzoguanti e le muffole), la presente sottovoce comprende altresì gli indumenti destinati a proteggere dalle radiazioni o dalla pressione atmosferica (per esempio: le tute pressurizzate per aviatori), purché non siano combinati con apparecchi respiratori; in caso contrario, essi rientrano nella voce 9020 00 00. |
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4016 |
Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita |
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4016 91 00 |
Rivestimenti e tappeti da pavimento Vedi le note esplicative del SA, voce 4016, secondo comma, punto 2. |
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4016 99 52 a 4016 99 97 |
altri A prescindere dagli articoli di cui alle note esplicative del SA, voce 4016, secondo comma, punti 7-14, le presenti sottovoci comprendono anche i blocchi che, dopo essere stati ricoperti di carta smerigliata (sostituibile), vengono utilizzati per levigare a mano determinati oggetti. |
SEZIONE VIII
PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA
CAPITOLO 41
PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO
4101 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate |
4101 20 10 a 4101 20 90 |
Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati Il cuoio e le pelli di cui alle presenti sottovoci vengono considerati cuoio e pelli interi anche quando la testa e le zampe sono state staccati; per contro, essi non possono essere stati spaccati, ovvero tagliati in due o più strati nel senso dello spessore. |
4101 20 10 |
freschi Rientrano in questa sottovoce il cuoio e le pelli appena separati dal corpo dell'animale. Anche il cuoio e le pelli refrigerati sono classificati in questa sottovoce. |
4101 20 30 |
salati verdi Rientrano in questa sottovoce il cuoio e le pelli rese imputrescibili dalla semplice applicazione di sale. |
4101 20 50 |
secchi o salati secchi Rientrano in questa sottovoce il cuoio e le pelli secchi (conservati mediante semplice essiccamento, con o senza aggiunta di sostanze antisettiche) e il cuoio e le pelli salati secchi. |
4101 20 90 |
altri Rientrano in tale sottovoce il cuoio e le pelli calcinati (trattati in latte di calce o spalmati con intonaco a base di calce), il cuoio e le pelli piclati (trattati in soluzioni molto diluite di acido cloridrico, di acido solforico o di altri prodotti chimici a cui sono stati aggiunti sali) e il cuoio e le pelli altrimenti conservati. |
4101 50 10 a 4101 50 90 |
Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg Vedi le note esplicative delle sottovoci 4101 20 10-4101 20 90. |
4101 50 10 |
freschi Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4101 20 10. |
4101 50 30 |
salati verdi Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4101 20 30. |
4101 50 50 |
secchi o salati secchi Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4101 20 50. |
4101 50 90 |
altri Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4101 20 90. |
4101 90 00 |
altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i flanchi Il groppone corrisponde alla zona del dorso e dell'anca o culatta; è la parte più spessa e più resistente della pelle, dunque la più preziosa. Il mezzo groppone si ottiene dividendo il groppone in due seguendo la linea del dorso. |
4102 |
Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo |
4102 10 10 |
di agnelli Questa sottovoce include le pelli che hanno una superficie massima di 0,75 m2. |
4102 10 90 |
di altri ovini Questa sottovoce include le pelli che hanno una superficie superiore a 0,75 m2. |
4102 21 00 |
piclate Per quanto riguarda le pelle piclate, si veda la nota esplicativa di cui alla sottovoce 4101 20 90. |
4103 |
Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo |
4103 20 00 |
di rettili Tale sottovoce comprende in particolare le pelli di pitone, di boa, di alligatore, di caimano, di iguana, di gaviale e di lucertola. |
4103 90 10 |
di caprini Il cuoio e le pelli di caprini hanno forma allungata e un lungo collo, mentre il cuoio e le pelli di ovini hanno forma più ampia e un collo più corto. Vedi anche la nota 1 c) del presente capitolo. |
4104 |
Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati Vedi le note 2 A) e 2 B) di questo capitolo. |
4104 11 10 a 4104 19 90 |
allo stato umido (compresi i wet-blue) Il cuoi e le pelli semplicemente conciati sono riconoscibili soprattutto dal lato carne in cui si può notare, particolarmente sui bordi, un numero più o meno elevato di fibre di origine sottocutanea. Per tale motivo il lato carne presenta una superficie fibrosa e rugosa. Il cuoio e le pelli che hanno subito una concia parziale (preconciati) sono assimilati al cuoio e alle pelli semplicemente conciati. Le operazioni volte a completare la concia vera e propria, durante le quali il cuoio e le pelli sono liberati dai prodotti impiegati per la concia, nonché dall'acqua che ancora contengono (per esempio: lavaggio, idroestrazione, pressatura, essiccamento e palissonatura), non modificano la classificazione del cuoio e delle pelli. Lo stesso dicasi per la mera spaccatura del cuoio e delle pelli esclusivamente conciati. |
4104 11 10 a 4104 11 90 |
pieno fiore, non spaccati; lato fiore Le presenti sottovoci comprendono i cuoi e le pelli che presentano il fiore originale (superficie esterna lato fiore) tale e quale come si presenta quando l'epidermide è stata tolta e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata levata mediante, ad esempio, pomiciatura o sfioritura. Rientrano in queste sottovoci esclusivamente i cuoi e le pelli che presentano la superficie esterna (lato pelo). |
4104 41 11 a 4104 49 90 |
allo stato secco (in crosta) Vedi la nota 2 B) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, capitolo 41, considerazioni generali, parte II, terzo comma. |
4104 41 11 a 4104 41 90 |
pieno fiore, non spaccati; lato fiore Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4104 11 10-4104 11 90. |
4104 41 11 |
di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio Le pelli considerate in questa sottovoce sono pelli semplicemente conciate con sostanze vegetali e sottoposte ad altre preparazioni allo scopo di facilitarne il trasporto su lunghe distanze, quale l'aggiunta di un olio vegetale durante il trattamento. Tali pelli sono caratterizzate da una struttura salda e compatta e da un colore chiaro, dovuto alla concia vegetale. Il lato fiore della pelle presenta un aspetto unito e persino lucido e il lato carne è in genere pulito a fondo mediante scarnatura. Prima di poter essere utilizzate nella fabbricazione di oggetti di cuoio, le pelli di questo tipo devono essere completamente rilavorate (riconciate, per così dire), così che possono essere considerate pelli semiconciate. Tali pelli (dette di Madras) sono importate principalmente dall'India o dal Pakistan generalmente raggruppate per mezze dozzine, in balle pressate, avvolte da stuoie di paglia e da teli di iuta. |
4104 49 11 |
di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4104 41 11. |
4105 |
Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate Vedi le note 2 A) e 2 B) di questo capitolo. |
4105 10 10 e 4105 10 90 |
allo stato umido (compresi i wet-blue) Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4104 11 10-4104 19 90. |
4105 10 10 |
non spaccate Si tratta di pelli che non sono state spaccate (ovvero tagliate nel senso dello spessore), anche se egualizzate, ossia spianate mediante l'eliminazione delle rugosità e delle escrescenze sul lato carne. |
4105 30 10 a 4105 30 99 |
allo stato secco (in crosta) Vedi la nota 2 B) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, capitolo 41, considerazioni generali, parte II, terzo comma. |
4105 30 10 |
di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio Rientrano in questa sottovoce le pelli preconciati vegetalmente ma che devono poi essere sottoposti ulteriormente alla concia propriamente detta, prima dei lavori di rifinitura. Le pelli semplicemente conciati con sostanze vegetali possono essere sottoposte ad altre preparazioni allo scopo di facilitarne il trasporto su lunghe distanze, quale l'aggiunta di un olio vegetale durante il trattamento. Tali pelli sono caratterizzate da una struttura salda e compatta e da un colore chiaro, dovuto alla concia vegetale. Tali pelli (dette di Madras) sono importate principalmente dall'India o dal Pakistan generalmente raggruppate per mezze dozzine, in balle pressate, avvolte da stuoie di paglia e da teli di iuta. |
4105 30 91 |
non spaccate La nota esplicativa della sottovoce 4105 10 10 si applica mutatis mutandis. Le presenti sottovoci comprendono segnatamente le pelli di ovini conciate all'allume, ovvero conciate con una miscela di sali, allume, giallo d'uovo e farina. Tali pelli sono destinate principalmente alla fabbricazione di guanti o di calzature fini. |
4105 30 99 |
spaccate Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4105 30 91, secondo comma. |
4106 |
Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati Vedi le note 2 A) e 2 B) di questo capitolo. |
4106 21 10 e 4106 21 90 |
allo stato umido (compresi i wet-blue) Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4104 11 10-4104 19 90. |
4106 21 10 |
non spaccati La nota esplicativa della sottovoce 4105 10 10 si applica mutatis mutandis. |
4106 22 10 e 4106 22 90 |
allo stato secco (in crosta) Vedi la nota 2 B) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, capitolo 41, considerazioni generali, parte II, terzo comma. |
4106 22 10 |
di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio La nota esplicativa della sottovoce 4105 30 10 si applica mutatis mutandis. |
4106 31 00 |
allo stato umido (compresi i wet-blue) Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4104 11 10-4104 19 90. |
4106 32 00 |
allo stato secco (in crosta) Vedi la nota 2 B) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, capitolo 41, considerazioni generali, parte II, terzo comma. |
4106 40 10 |
sottoposti a preconciatura vegetale Rientrano in questa sottovoce il cuoio e le pelli preconciati vegetalmente ma che devono poi essere sottoposti ulteriormente alla concia propriamente detta, prima dei lavori di rifinitura. Tali cuoi e pelli sono caratterizzati da una struttura salda e compatta e da un colore chiaro, dovuto alla concia vegetale. |
4106 91 00 |
allo stato umido (compresi i wet-blue) Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4104 11 10-4104 19 90. |
4106 92 00 |
allo stato secco (in crosta) Vedi la nota 2 B) del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, capitolo 41, considerazioni generali, parte II, terzo comma. |
4107 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 Il cuoio e le pelli di questa voce possono essere: lavorati dopo la concia (sottoposti a rifinizione, a tintura, a granitura o goffratura, a trattamenti volti ad ottenere l'aspetto di uno scamosciato, a stampaggio, a lucidatura, a satinatura, ecc.) o pergamenati (vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 41, parte III). |
4107 11 11 a 4107 11 90 |
pieno fiore, non spaccate Il cuoio e le pelli di tali sottovoci non sono stati spaccati (ovvero tagliati nel senso dello spessore), anche se egualizzati, ossia spianati mediante l'eliminazione delle rugosità e delle escrescenze sul lato carne. |
4107 11 11 |
Box-calf Il «box-calf», un pellame di vitello conciato al cromo, talvolta con procedimenti combinati, indi tinto e lucidato, impiegato per ottenere tomaie o taluni articoli di pelletteria (borsette, cartelle, ecc.). Tale pelle è caratterizzata da grande morbidezza. |
4107 12 11 |
Box-calf Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4107 11 11. |
4107 91 10 e 4107 91 90 |
pieno fiore, non spaccati Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4107 11 11 a 4107 11 90. |
4107 91 10 |
da suola In considerazione del suo impiego, che richiede compattezza e robustezza, il cuoio detto «da suola» non è sottoposto ad ingrassatura. La rifinizione di tale cuoio è denominata «rifinizione all'acqua» in opposizione alla «rifinizione ai grassi» riservata ai cuoi ingrassati. I principali trattamenti cui viene sottoposto si riducono alla pulizia del lato cuoio, alla messa al vento, alla battitura ripetuta e alla cilindratura. Vedi altresì le note esplicative del SA, voce 4107, terzo comma. |
4112 00 00 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 4107. |
4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 4107. |
4115 |
Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio Il cuoio ricostituito è fabbricato a partire da cuoio e fibre di cuoio. Per ottenere caratteristiche speciali si utilizzano anche in parte, in proporzione, fibre di cellulosa, fibre sintetiche o fibre di cotone. La proporzione di tali fibre dev'essere però nettamente inferiore a 50 % per poter classificare le merci in qualità di piastre, fogli, o strisce, anche arrotolati, sotto la voce 4115. Le fibre sintetiche sono costituite da segatura di cromo, farina vegetale sbiancata o ritagli di avanzi di cuoio. Come legante viene impiegato essenzialmente lattice naturale. Il settore più importante per l'impiego di cuoio ricostituito è costituito dall'industria calzaturiera, nell'applicazione di guardoli, contrafforti, suole interne, tramezze e suole per pantofole. Altri campi di applicazione sono l'industria del marocchino (per esempio: per telai di bagagli, cartelle scolastiche, scomparti di cartelle o pelletteria fine) e il settore tecnico (fra l'altro, rivestimenti e materiali per guarnizioni). |
CAPITOLO 42
LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA
4202 |
Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta Per l'interpretazione dell'espressione «superficie esterna» vedi la nota complementare 1 del presente capitolo e la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4202 11, 4202 21, 4202 31 e 4202 91. Questa voce comprende le fodere integrali di racchette, munite o non di un manico o di una tracolla. Tuttavia questa voce non comprende la fodere per racchette da tennis o da badminton, bastoni da golf, ecc., confezionate in tessuto (generalmente ricoperte di materie plastiche) aventi o non una tasca per porvi le palle (voce 6307). |
4202 11 10 e 4202 11 90 |
con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati Per l'interpretazione dei termini «verniciati» e «ricostituiti», vedi le note esplicative del SA, voci rispettivamente 4114, parte II, primo comma, punto 1, e 4115, parte I. |
4202 12 11 e 4202 12 19 |
di fogli di materie plastiche Ai sensi delle sottovoci della voce 4202, qualora la superficie esterna di un prodotto sia costituita da un materiale stratificato il cui strato esterno visibile ad occhio nudo è un foglio di plastica (per esempio: tessuto ricoperto da un foglio di plastica), è irrilevante ai fini della classificazione in queste sottovoci che il foglio sia stato realizzato anteriormente alla fabbricazione del materiale stratificato o che lo strato di materia plastica risulti ottenuto per spalmatura o ricopertura di una materia (per esempio: tessuto) con della materia plastica, a condizione che lo strato esterno visibile presenti un aspetto simile a quello di un foglio di materia plastica applicato. |
4202 22 10 |
di fogli di materie plastiche Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19. |
4202 31 00 a 4202 39 00 |
Oggetti da tasca o da borsetta Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4202 31, 4202 32 e 4202 39. |
4202 32 10 |
di fogli di materie plastiche Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19. |
4202 92 11 a 4202 92 19 |
di fogli di materie plastiche Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19. |
4203 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti |
4203 10 00 |
Indumenti Rientrano in questa sottovoce gli indumenti, compresi quelli da lavoro, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, quali mantelli, cappotti, gilè, pantaloni e grembiuli. Essa comprende inoltre le pelli e le pelli riunite che costituiscono oggetti incompleti o non finiti, ma che si possono tuttavia riconoscere come indumenti. |
4203 21 00 a 4203 29 90 |
Guanti, mezzoguanti e muffole Sono altresì compresi nelle presenti sottovoci i guanti, i mezzoguanti e le muffole semplicemente tagliati in forma. Le strisce di cuoio naturale tagliate in una forma determinata e destinate alla fabbricazione di guanti, nelle quali però non siano ancora stati tagliati il pollice e le dita, rientrano nella sottovoce 4205 00 90. |
4203 21 00 |
speciali per praticare gli sport Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4203 21. Rientrano altresì nella presente sottovoce i guanti da scherma, da cricket, da baseball e i guanti tagliati sul dorso per corridori ciclisti. |
4203 29 10 |
di protezione per qualsiasi mestiere I guanti, i mezzoguanti e le muffole di protezione compresi nella presente sottovoce sono in genere destinati a proteggere le mani durante un lavoro. Per tale motivo, in molti casi, a differenza dei guanti per città, sono in cuoio spesso o resistente che, solitamente, non ha subito alcun trattamento susseguente alla concia. I guanti di protezione presentano spesso un lato rugoso e possono essere muniti di manopole o polsini per proteggere il polso e l'avambraccio. Nella presente sottovoce restano classificati i guanti protettivi nei quali la sola parte inferiore è in cuoio o in pelle. |
4203 29 90 |
altri In questa sottovoce rientrano anche i guanti, i mezzoguanti e le muffole che, pur essendo impiegati per praticare uno sport, non rispondono alle caratteristiche funzionali di guanti appositamente studiati per la pratica sportiva indicate nella nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4203 21. Rientrano altresì nella presente sottovoce i guanti della specie nella quale la parte inferiore e quella compresa tra le dita sono di cuoio, mentre la parte superiore è di altro materiale. |
4203 30 00 |
Cinture, cinturoni e bandoliere Rientrano altresì nella seguente sottovoce le cinture dette «multitasche» consistenti in articoli in cuoio muniti di una o più tasche con chiusura. |
4203 40 00 |
altri accessori di abbigliamento Questa sottovoce comprende, tra l'altro, le bretelle, i braccialetti di protezione per l'articolazione del polso, le cravatte, le bretelle per pantaloni detti tirolesi. I lacci da scarpe non sono invece considerati come accessori di abbigliamento e sono da classificare alla sottovoce 4205 00 90. Sono altresì esclusi dalla presente sottovoce i braccialetti di cui alla voce 7117 (minuterie di fantasia) nonché alla voce 9113 (cinturini e braccialetti per orologi). |
4205 00 |
Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti |
4205 00 11 |
Cinghie di trasmissione o di trasporto Questa sottovoce comprende i prodotti indicati nelle note esplicative del SA, voce 4205, secondo comma, punto 1, tranne le tazze per trasportatori. |
4205 00 19 |
altri Questa sottovoce comprende le tazze per trasportatori i prodotti indicati nelle note esplicative del SA, voce 4205, secondo comma. |
4205 00 90 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 4205, terzo comma. |
CAPITOLO 43
PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI
4301 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 Per l'interpretazione del termine «gregge», vedi le note esplicative del SA, voce 4301, penultimo comma. |
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4301 80 50 |
di felidi selvatici I principali felidi selvatici qui considerati sono il ghepardo, il giaguaro, la lince, la pantera (o il leopardo) e il puma. |
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4301 80 70 |
altre Questa sottovoce comprende pelli di foche (ad es. cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»), di lontra marina o nutria. Le pelli dei cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») sono completamente bianche. Le pelli dei cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu») sono bianche con una larga striscia dorsale grigio-blu che corre dalla testa fino alla coda. Le pelli di otaria sono spesso designate con la denominazione impropria di «lontra marina». L'otaria possiede un bel pelame serico e fitto, di colore nero brillante nel complesso, che copre sul petto e sull'addome una lanugine dorata, tendente al bruno rossastro o arancio. La pelliccia della lontra marina è bruno-nera, leggermente punteggiata di bianco, con peli lanosi di grande finezza e nel contempo di grande solidità. Nella nutria, in conseguenza della posizione dorsale delle mammelle, è solo quasi esclusivamente la pelle del ventre che può essere utilizzata come pelliccia e per tale motivo, per preparare la pelliccia e spogliare l'animale, l'incisione è praticata lungo la schiena. La pelliccia, di colore bruno nerastro sul ventre, più chiara sul dorso e sui fianchi, presenta abbondanti peli setolosi sottili e un pelame fine, spesso e lanoso. |
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4301 90 00 |
Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria In tale sottovoce sono compresi non soltanto le parti corrispondenti agli scarti (teste, code, zampe) ma altresì gli avanzi e i ritagli di qualunque genere. Tali articoli vengono utilizzati ai fini della confezione di pellicce di qualità inferiore. |
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4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303 |
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4302 11 00 a 4302 19 95 |
Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite Rientrano altresì in tali sottovoci le pelli (per esempio: di ovini) semplicemente private della testa, delle zampe, della coda, anche ugualizzate sui bordi, non tagliate, né altrimenti lavorate, che sono state però conciate e tinte e che sono utilizzate in particolare come tappeti. |
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4302 19 41 |
di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu») Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4301 80 70. |
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4302 20 00 |
Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti I «cascami e ritagli» di cui alla presente sottovoce consistono in avanzi ed altri cascami ottenuti nel corso della manifattura delle pellicce o dell'assemblaggio di pellicce o di loro parti in forma di quadrati, rettangoli, trapezi o croci. |
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4302 30 10 |
Pelli dette «allungate» Vedi le note esplicative del SA, voce 4302, primo comma, punto 2, secondo comma. Le pelli dette «allungate» possono essere altresì:
alfine di fornire una pelle più lunga ma più stretta. |
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4302 30 21 a 4302 30 95 |
altre Tali sottovoci comprendono in particolare, purché non vi sia aggiunta di altre materie:
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4302 30 51 |
di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu») Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4301 80 70. |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
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4303 10 10 e 4303 10 90 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento Vedi la nota 4 del presente capitolo. |
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4303 10 10 |
di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu») Rientrano in questa sottovoce gli indumenti ed accessori di abbigliamento in pelle delle sottovoci 4302 19 41 o 4302 30 51. |
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4303 90 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 4303, terzo e quarto comma. |
SEZIONE IX
LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
CAPITOLO 44
LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO
4401 |
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili |
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4401 10 00 |
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili Nessuna dimensione limite è stabilita per i tondelli e i ceppi considerati come legna da ardere. È lo stato del legno e il loro modo di presentazione a differenziarli dal legno di cui alla voce 4403 (si vedano in proposito le note esplicative del SA, voce 4401, esclusione b). La presente sottovoce non comprende la segatura, gli avanzi e i cascami di legno anche se manifestamente destinati ad essere usati come combustibile (sottovoci 4401 30 40 o 4401 30 80). |
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4401 21 00 e 4401 22 00 |
Legno in piccole placche o in particelle Vedi le note 1 a) e 1 c) di questo capitolo nonché le note esplicative del SA, voce 4401, paragrafo B, primo comma. |
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4401 30 20 a 4401 30 80 |
Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili Vedi le note 1 a) e 1 c) del presente capitolo. In tali sottovoci non rientra la farina di legno quale è definita dalla nota complementare 2 del presente capitolo (voce 4405 00 00). |
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4403 |
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato |
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4403 10 00 |
trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 4403 10. L'iniezione e l'impregnazione del legno non rappresentano altro che varianti di uno stesso trattamento volto essenzialmente ad assicurare una migliore preservazione del legno (durata) o a conferirgli particolari proprietà (per esempio: a renderlo ignifugo o a proteggerlo da fenomeni di ritiro). Il trattamento di iniezione o di impregnazione deve mirare principalmente a garantire la preservazione a lungo termine, per esempio, dei pali di conifere. Il trattamento può avvenire sia per immersione prolungata in vasche aperte, a caldo, lasciando i pali nel liquido fino a raffreddamento, sia in autoclave per effetto del vuoto e della pressione. Tra i principali prodotti impiegati si possono ricordare prodotti organici quali l'olio di creosoto, i dinitrofenoli e i dinitrocresoli. I pali di legno, tinti o verniciati, rientrano ugualmente in questa sottovoce. |
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4403 20 11 |
Tronchi per sega I tronchi per sega sono caratterizzati da proprietà fisiche quali:
I tronchi per sega sono generalmente destinati ad essere segati o tagliati per il lungo, per la produzione di legno segato o di traversine per strade ferrate o simili o per la produzione di fogli da impiallacciatura (mediante tranciatura o sfogliatura). |
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4403 20 31 |
Tronchi per sega Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4403 20 11. |
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4403 20 91 |
Tronchi per sega Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4403 20 11. |
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4403 41 00 a 4403 49 95 |
altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo Vedi ugualmente la nota esplicativa delle sottovoci del SA relativa alle denominazioni di taluni legni tropicali di cui alle considerazioni generali delle note esplicative del SA del presente capitolo. Si veda altresì l'allegato alle note esplicative del SA del presente capitolo. |
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4403 49 35 |
Okoumé e Sipo L'okoumé proviene quasi esclusivamente dalle foreste del Gabon. Il legno, tenero, di colore roseo salmone, ad apparenza fibrosa e a controfilo irregolare, ricorda un po' il mogano pur avendo delle tinte molto più chiare. L'albero fornisce tronchi cilindrici regolari indicatissimi per la tranciatura e la sfogliatura, per cui vengono principalmente utilizzati per la produzione di fogli da impiallacciatura. |
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4403 91 10 |
Tronchi per sega Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4403 20 11. |
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4403 92 10 |
Tronchi per sega Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4403 20 11. |
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4403 99 10 |
di pioppo Rientrano in questa sottovoce tutte le specie del genere Populus. Il legno di pioppo ha colore chiaro, è leggero e molto tenero. Viene impiegato per lavori di falegnameria (interno di mobili, casse per imballaggio) e per la produzione di compensati. Dopo le conifere, è il principale fornitore di cellulosa per pasta per carta. |
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4403 99 51 |
Tronchi per sega Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4403 20 11. |
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4404 |
Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili Il legno in stecche, strisce, nastri e simili si differenzia dai fogli da impiallacciatura di cui alla voce 4408 per le più piccole dimensioni e per la natura del legno impiegato (generalmente legno tenero comune). |
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4404 20 00 |
diversi da quelli di conifere In tale sottovoce rientrano tra gli altri i trucioli di legno (normalmente di faggio o di nocciolo) simili a nastri o strisce di legno arrotolati su se stessi, impiegati per la produzione di aceto e per la chiarificazione di liquidi. |
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4405 00 00 |
Lana (paglia) di legno; farina di legno Per l'interpretazione dei termini «farina di legno», vedi la nota complementare 2 di questo capitolo. |
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4406 |
Traversine di legno per strade ferrate o simili |
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4406 10 00 |
non impregnate Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4406 10 e 4406 90. |
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4406 90 00 |
altre Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4406 10 e 4406 90. |
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4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm Per l'interpretazione dell'espressione «tranciato o sfogliato», vedi le note esplicative del SA, voce 4408, secondo e terzo comma. |
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4407 10 31 a 4407 10 38 |
piallato Queste sottovoci non comprendono:
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4407 10 91 a 4407 10 98 |
altro Tali sottovoci non comprendono le serie complete di tavolette di legno segato, tranciato o sfogliato, di spessore superiore a 6 millimetri destinate al montaggio di casse e gabbie. Tali serie di tavolette sono comprese nella voce 4415, anche se mancano taluni elementi accessori, quali le parti per rinforzare gli angoli o i piedi. È opportuno in proposito fare riferimento anche alla nota esplicativa di cui alla voce 4415. |
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4407 21 10 a 4407 29 95 |
di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo Vedi ugualmente la nota esplicativa di sottovoci del SA relativa alle denominazioni di taluni legni tropicali, ripresa nelle considerazioni generali delle note esplicative del SA del presente capitolo. Si veda altresì l'allegato alle note esplicative del SA del presente capitolo. |
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4407 99 96 |
di legno tropicale Ai sensi di questa sottovoce, si intendono per «legni tropicali» soltanto i legni che non sono definiti nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo. Rientrano in questa sottovoce, tra l'altro, i legni tropicali seguenti: Aielé, Alone, Andoung, Bilinga, Bomanga, Bubinga, Ebano, Ebiara, Faro, Kapokier, Limbali, Longhi, Movingui, Mutenye, Naga, Niové, Tali, Tchitola, Wenge e Zingana. |
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4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm |
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4408 31 11 a 4408 39 95 |
di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo Vedi anche la nota esplicativa di sottovoci del SA relativa alle denominazioni di taluni legni tropicali, ripresa nelle considerazioni generali delle note esplicative del SA del presente capitolo. Vedi altresi l'allegato alle note esplicative del SA del presente capitolo. |
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4409 |
Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa |
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4409 10 11 |
Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili Vedi le note esplicative del SA, voce 4409, quinto capoverso, punto 4. È escluso da questa sottovoce il legno modanato ottenuto sovrapponendo una modanatura a un pezzo di legno o a un'altra modanatura (voci 4418 o 4421). |
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4409 10 18 |
altro Rientrano tra l'altro nella presente sottovoce:
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4409 29 10 |
Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4409 10 11. |
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4409 29 91 e 4409 29 99 |
altro Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4409 10 18. |
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4410 |
Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
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4410 11 50 |
rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica Rientrano in questa sottovoce, particolarmente, i pannelli di particelle di legno che sono rivestiti con le materie ottenuti ad alta pressione della sottovoce 3921 90 41. |
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4410 11 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce, particolarmente, i pannelli di particelle di materie plastiche, colore, carta, materie tessili o metallo, diversi da quelli delle sottovoci 4410 11 30 e 4410 11 50. |
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4410 90 00 |
altri Tra le altre materie legnose diverse dal legno qui considerate, possono essere citate la bagassa, il bambù, la paglia di cereali, nonché gli avanzi di lino o di canapa. |
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4411 |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici |
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4411 12 10 a 4411 14 90 |
Pannelli di fibre di tipo medio (MDF) Vedi le note esplicative del SA, voce 4411, secondo comma, lettera B, primo trattino. |
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4411 12 10 |
non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie Ai fini di classificazione in questa sottovoce, la sabbiatura non è considerata lavorazione meccanica. |
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4411 13 10 |
non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4411 12 10. |
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4411 14 10 |
non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4411 12 10. |
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4411 92 10 e 4411 92 90 |
con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3 Vedi le note esplicative del SA, voce 4411, secondo comma, lettera B, punto 1. |
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4411 92 10 |
non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4411 12 10. |
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4411 93 10 e 4411 93 90 |
con massa volumica superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3 Vedi le note esplicative del SA, voce 4411, secondo comma, lettera B, punto 2. |
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4411 93 10 |
non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4411 12 10. |
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4411 94 10 e 4411 94 90 |
con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm3 Vedi le note esplicative del SA, voce 4411, secondo comma, lettera B, punti 2 e 3. |
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4411 94 10 |
non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4411 12 10. |
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4412 |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato I legni compensati di conifere presentano generalmente, sulla superficie esterna, difetti (per esempio: cavità) che sono riparati durante il processo di fabbricazione mediante dei materiali quali scaglie di legno, mastici di riempimento di materia plastica, ecc. Tali materiali non sono considerati come materiali addizionali e non conferiscono ai legni compensati il carattere di un prodotto ripreso in altre posizioni. I legni compensati della presente voce possono essere non levigati o avere subito una lavorazione supplementare di levigatura (pomiciatura). Il termine «non levigato» comprende una «levigatura leggera» che ha lo scopo di trattare, semplicemente, le imperfezioni dovute al rattoppo, al riempimento o all'otturazione. Vedi ugualmente la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4412 10, 4412 31, 4412 32 e 4412 39. I pannelli di legno compensato, legno impiallacciato o legno simile stratificato, destinati al rivestimento dei pavimenti (cfr. in particolare il paragrafo 4 delle note esplicative del SA, voce 4412) comprendono soltanto i pannelli che presentano uno strato superiore di impiallacciatura di spessore inferiore a 2,5 millimetri (foglio di impiallacciatura fine). Esempio di un prodotto tipico composto da tre strati:
Non rientrano in questa voce i pannelli che presentano uno strato superiore di impiallacciatura di spessore pari o superiore a 2,5 millimetri (sottovoce 4418 71 00 o 4418 72 00). |
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4412 94 10 e 4412 94 90 |
ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata Per l'interpretazione delle espressioni «ad anima a pannello», «ad anima listellata», «ad anima lamellata», vedi le note esplicative del SA, voce 4412, primo comma, punto 3, primo trattino. |
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4413 00 00 |
Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati I tipi di legno più comunemente sottoposti ad «addensamento» sono il faggio, il carpino, la robinia e il pioppo. |
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4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno |
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4415 10 10 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili Sono comprese in tale sottovoce le serie complete di assicelle, non assemblate, di legno segato, tranciato o sfogliato, destinate alla fabbricazione di casse, gabbie, ecc., importate con un'unica spedizione, anche se i fondi, i lati, i coperchi e le chiusure sono raggruppati per serie. Le serie non complete sono viceversa classificate come segue:
Vedi altresì le note esplicative del SA, voce 4415, parte I. |
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4415 10 90 |
Tamburi (rocchetti) per cavi Vedi le note esplicative del SA, voce 4415, parte II. |
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4415 20 20 e 4415 20 90 |
Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette Vedi le note esplicative del SA, voce 4415, parti III e IV. |
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4416 00 00 |
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio I fusti, le botti e i barili hanno un corpo più o meno bombato e possiedono in linea di massima due fondi. I tini e i mastelli possiedono generalmente un solo fondo ma possono essere dotati di coperchi amovibili. Come legname da bottaio viene principalmente impiegato il legno di castagno o di quercia. Per parti si intendono tra l'altro le doghe e i fondi. Le doghe sono costituite da assi piallate, aventi un profilo più o meno curvo, assottigliate o smussate, come minimo, ad una estremità e munite di una scanalatura detta «capruggine» destinata a consentire l'assemblaggio. I fondi sono tagliati a forma rotonda e portano intagliata all'orlo una doppia ugnatura per meglio introdursi nella capruggine. |
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4417 00 00 |
Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno Vedi la nota 5 del presente capitolo. Rientrano ugualmente nella presente voce i manici dei pennelli, compresi i pennelli da barba. |
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4418 |
Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno |
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4418 20 10 a 4418 20 80 |
Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie Rientrano, per esempio, in queste sottovoci i pannelli ad anima spessa, in legno stratificato che hanno subito delle lavorazioni che li rendono esclusivamente utilizzabili come porte (che presentano, per esempio, incavature per maniglie, serrature o cardini). Non rientrano in queste sottovoci i pannelli non lavorati, denominati pure «sbozzi di porte ad anime spesse», anche se i loro orli (in lunghezza o larghezza) sono impiallacciati (voce 4412). |
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4418 40 00 |
Casseforme per gettate di calcestruzzo Le casseforme di cui alla presente sottovoce sono costituite da elementi giustapposti e sono utilizzate per qualsiasi tipo di gettata di calcestruzzo (per esempio: per fondazioni, muri, solai, colonne, pilastri, pali, parti di gallerie, ecc.). Generalmente, tali casseforme sono fabbricate utilizzando legni resinosi (tavole, travi, ecc.). Sono, tuttavia, esclusi dalla presente sottovoce i pannelli fabbricati utilizzando legno compensato (al fine di ottenere superfici lisce), anche se essi sono rivestiti su uno o entrambi i lati e se il loro impiego come casseforme per gettate di calcestruzzo è evidente (voce 4412). |
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4418 50 00 |
Tavole di copertura («shingles» e «shakes») Vedi le note esplicative del SA, voce 4418, settimo e ottavo comma. |
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4418 71 00 a 4418 79 00 |
Pannelli assemblati per pavimenti Vedi le note esplicative del SA, voce 4418, sesto comma. |
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4418 71 00 |
per pavimenti a mosaico Rientrano in questa sottovoce, particolarmente, i pannelli per pavimenti costituiti da uno strato detto di usura composto da tavolette, listelli, tavole, ecc. assemblati su un supporto che può essere di legno, di agglomerato di legno, di carta, di materia plastica, di sughero, ecc. Vedi la nota esplicativa della voce 4412. Vedi anche la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 4418 71. |
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4418 72 00 |
altri, multistrato Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4418 71 00. |
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4418 90 10 |
di legni lamellari Vedi le note esplicative del SA, voce 4418, terzo comma. |
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4418 90 80 |
altri Rientrano altresì nella presente sottovoce i pannelli cellulari in legno, descritti nelle note esplicative del SA, voce 4418, quarto comma. |
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4420 |
Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 |
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4420 90 10 |
Legno intarsiato e legno incrostato Questa sottovoce comprende i pannelli in legno intarsiato e in legno incrostato. Il vero intarsio si ottiene normalmente incollando su un supporto di legno a scopo decorativo sottili pezzetti di legno o di altro materiale (metallo comune, scaglie, avorio, ecc.). |
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4421 |
Altri lavori di legno |
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4421 90 98 |
altri Sono compresi nella presente sottovoce in particolare:
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CAPITOLO 45
SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO
4501 |
Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
4501 10 00 |
Sughero naturale greggio o semplicemente preparato Vedi le note esplicative del SA, voce 4501, punto 1. |
4501 90 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 4501, punti 2 e 3. |
4502 00 00 |
Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli) Rientrano in particolare in questa voce i rivestimenti murali, in rotoli, costituiti da sughero naturale di spessore sottile su un supporto di carta. |
4503 |
Lavori di sughero naturale |
4503 10 10 e 4503 10 90 |
Turaccioli Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 4503 10. |
4504 |
Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato |
4504 10 11 |
per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale Rientrano nella presente sottovoce i turaccioli cilindrici destinati alla chiusura di bottiglie di vino spumante. Dato che il loro diametro è sensibilmente superiore a quello del collo della bottiglia, essi sono fortemente compressi. Dopo essere stati utilizzati (vale a dire quando la bottiglia è stata stappata), essi assumono la forma illustrata nella nota esplicativa delle sottovoci 2204 21 06 a 2204 21 09. Questi turaccioli per bottiglie di vino spumante sono spesso costituiti da una parte superiore di sughero agglomerato e da una parte inferiore (cioè quella che viene in contatto con il vino spumante) di sughero naturale:
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4504 10 19 |
altri Rientrano nella presente sottovoce i turaccioli cilindrici di sughero agglomerato utilizzati per chiudere bottiglie diverse da quelle contenenti vino spumante. Sono esclusi da questa sottovoce i dischi di sughero di piccolo spessore che assicurano la tenuta stagna delle capsule di bottiglia (sottovoci 4504 10 91 e 4504 10 99). |
4504 10 91 e 4504 10 99 |
altri Rientrano nelle presenti sottovoci anche i dischi di sughero agglomerato utilizzati per fondi di capsule. |
4504 90 20 |
Turaccioli Rientrano nella presente sottovoce i turaccioli di sughero agglomerato di forme diverse da quella cilindrica. Essi possono, per esempio, essere di forma troncoconica o avere un foro nel loro centro: |
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CAPITOLO 46
LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
4601 |
Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci) |
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4601 21 10 a 4601 29 90 |
Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali Queste sottovoci comprendono:
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4602 |
Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa |
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4602 11 00 |
di bambù Rientrano in particolare in questa sottovoce i lavori di materia vegetale descritti nelle note esplicative del SA, voce 4602, prima alinea, punti 1 e 2, per esempio i tappeti costituiti di piccole stuoie della sottovoce 4601 21, unite tra loro con nodi. |
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4602 19 10 |
Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione Vedi le note esplicative del SA, voce 4602, secondo capoverso, punto 8. |
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4602 19 90 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce:
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SEZIONE X
PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI
CAPITOLO 47
PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)
Considerazioni generali
Per l'interpretazione dei termini «semimbianchite o imbianchite», vedere le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, quarto capoverso.
Una pasta è considerata come semimbianchita o imbianchita se, dopo la sua fabbricazione, ha subito un trattamento più o meno spinto destinato ad aumentare la bianchezza (riflessione), in particolare eliminando o modificando in modo più o meno accentuato le materie che colorano la pasta, o semplicemente incorporando agenti fluorescenti.
4701 00 |
Paste meccaniche di legno |
4701 00 10 |
Paste termomeccaniche di legno Vedi le note esplicative del SA, voce 4701, quatro capoverso, ultimo paragrafo. |
4701 00 90 |
altre Vedi le note esplicative del SA, voce 4701, quatro capoverso, primi tre paragrafi. |
4703 |
Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione Vedi la nota 1 del presente capitolo. |
4703 11 00 |
di conifere In questa sottovoce rientrano soprattutto le paste ottenute dal pino, dall'abete (compreso l'abete rosso). |
4703 19 00 |
diverse da quelle di conifere Le paste di questa sottovoce sono ottenute dal pioppo (compreso il pioppo tremulo), ma anche da tipi di legno più duri come quelli del faggio, del castagno, dell'eucalipto e di alcuni alberi tropicali. Le fibre sono generalmente più corte di quelle delle paste di conifere. |
4703 21 00 |
di conifere Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4703 11 00. |
4703 29 00 |
diverse da quelle di conifere Vedi la nota esplicativa della sottovoce 4703 19 00. |
4704 |
Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione Le note esplicative della voce 4703 e delle sue sottovoci sono applicabili mutatis mutandis. |
4706 |
Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, terzo capoverso. |
4706 10 00 |
Paste di linters di cotone Le paste di linters di cotone che hanno generalmente un elevato tenore di alfa cellulosa (da 98 a 99 % in peso), ed un tenore molto basso di ceneri (circa 0,05 % in peso), si distinguono dai lintera di cotone soltanto compressi in forma di fogli o lastra e classificati nella sottovoce 1404 20 00, per il fatto che le loro fibre, essendo state sottoposte a cottura sotto pressione per molte ore in una soluzione di soda caustica, si presentano in forma più o meno digerita, mentre le fibre di linters di cotone della sottovoce 1404 20 00, che non hanno subito gli stessi trattamenti, hanno generalmente conservato la loro struttura e la loro lunghezza iniziali. |
4707 |
Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) Non rientrano in questa voce i rotoli di carta i cui strati esterni sono stati parzialmente impregnati di acqua o sono stati altrimenti danneggiati (capitolo 48). |
4707 10 00 |
carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4707 10, 4707 20 e 4707 30. |
4707 20 00 |
altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4707 10, 4707 20 e 4707 30. Questa sottovoce comprende, da un lato, gli avanzi (per esempio: resti, ritagli) provenienti dalla produzione o dalla trasformazione della carta o dalle tipografie e, dall'altro, le schede e i nastri perforati usati. Questo gruppo omogeneo di carta riciclabile comprende quasi esclusivamente carta non macchiata. |
4707 30 10 e 4707 30 90 |
carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili) Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4707 10, 4707 20 e 4707 30. |
CAPITOLO 48
CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE
Considerazioni generali
Sono da classificare nelle sottovoci relative alle voci dal 4801 al 4811 i rotoli di carta i cui strati esterni sono stati parzialmente impregnati di acqua o sono stati altrimenti danneggiati.
4801 00 00 |
Carta da giornale, in rotoli o in fogli Vedi la nota 4 del presente capitolo, nonché le note esplicative del SA, voce 4801. |
4802 |
Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano Vedi la nota 5 del presente capitolo. |
4802 10 00 |
Carta e cartone fabbricati a mano Vedi le note esplicative del SA, considerazioni generali, parte B, nonché la voce 4802, secondo e terzo comma. |
4802 40 10 e 4802 40 90 |
Carta da supporto per carta da parati Si tratta di carta bianca o colorata, incollata, apprettata, con una struttura spessa ma flessibile e con una superficie rugosa. Tale carta è adatta a ricevere su un lato una patina, una stampa, o entrambe, mentre sull'altro lato è predisposta a ricevere colla o altro adesivo. Tale carta da supporto deve essere adatta ad operazioni di trasformazione in carta da parati e da tappezzeria. |
4803 00 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli |
4803 00 10 |
Ovatta di cellulosa Vedi le note esplicative del SA, voce 4803, primo capoverso, punto 2, secondo comma. La formazione aperta dello strato di fibre di cellulosa fa intravedere in trasparenza la presenza di piccoli fori. |
4803 00 31 e 4803 00 39 |
Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m2 Per quanto riguarda il termine «carta increspata» o pieghettata vedi le note esplicative del SH, voce 4808, primo comma, punto 2. La formazione chiusa dello strato di fibre di cellulosa comporta una struttura più compatta e più omogenea di quella dell'ovatta di cellulosa. |
4804 |
Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 Per quanto riguarda i termini «carta e cartone Kraft», vedi la nota 6 del presente capitolo. La carta e i cartoni Kraft presentano un'elevata resistenza meccanica. Essi sono generalmente senza carica e con un grado di collatura abbastanza elevato, quasi sempre opachi, il più delle volte monolucidi (cioè calandrati da una sola parte), e in generale hanno vergature apparenti. La carta e i cartoni Kraft sono ottimi materiali da imballaggio. Essi vengono utilizzati anche come carta per cavi elettrici, per la copertura di cartoni ondulati, per la fabbricazione di filati di carta e di carta o di cartoni catramati, bitumati o asfaltati. |
4804 11 11 a 4804 19 90 |
Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner» Vedi la nota di sottovoce 1 del presente capitolo e la nota esplicativa corrispondente del SA. |
4804 21 10 a 4804 29 90 |
Carta Kraft per sacchi di grande capacità Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo e la nota esplicativa corrispondente del SA. |
4804 31 51 |
che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche In questa sottovoce sono comprese in particolare la carta per condensatori e la carta per cavi. La carta per condensatori è una carta sottile che entra nella composizione dello strato isolante dei condensatori elettrici. Le fibre che compongono questa carta ricevono una raffinazione accentuata affinché la porosità del foglio sia ridotta al minimo e siano accuratamente eliminati tutti i corpi estranei (soprattutto metallici). La carta per cavi è destinata all'isolamento dei cavi elettrici che entrano nella composizione delle bobine dei trasformatori o è utilizzata come isolante per altri impieghi elettrotecnici. Tale carta deve essere dotata di proprietà isolanti molto accentuate ed essere quindi completamente priva di particelle metalliche, di acidi o di altre impurità conduttrici di corrente elettrica. |
4804 41 91 |
Carta e cartone detti «saturating Kraft» Questa carta e questo cartone sono costituiti principalmente da fibre di legno, hanno un peso per metro quadrado compreso tra 185 grammi esclusi e 225 grammi esclusi e si presentano generalmente in rotoli di larghezza compresa tra 125 centimetri esclusi e 165 centimetri esclusi. L'indice di porosità, misurato con il porosimetro Gurley, conformemente alla norma stabilita dalla «Technical Association of Pulp and Paper Industry» (TAPPI), è inferiore a 13 secondi per un passaggio di 100 centimetri cubi d'aria e di 40 secondi per un passaggio di 300 centimetri cubi d'aria. Questa carta e questo cartone presentano le stesse caratteristiche della carta assorbente. Passando un dito su una linea di inchiostro appena tracciata su tale carta, l'inchiostro non si spande. Questa carta e questo cartone, impregnati di resine sintetiche, sono destinati principalmente alla fabbricazione di lastre stratificate ad alta pressione. |
4805 |
Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo |
4805 11 00 |
Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting» Vedi la nota di sottovoce 3 del presente capitolo. |
4805 12 00 |
Carta paglia da ondulare Vedi la nota di sottovoce 4 del presente capitolo. |
4805 19 10 |
Wellenstoff Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 4805 19. |
4805 24 00 e 4805 25 00 |
Testliner Vedi la nota di sottovoce 5 del presente capitolo. |
4805 30 10 e 4805 30 90 |
Carta da imballaggio al solfito Vedi la nota di sottovoce 6 del presente capitolo. |
4805 40 00 |
Carta da filtro e cartone da filtro Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 4805 40. |
4805 50 00 |
Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 4805 50. |
4805 91 00 |
di peso non superiore a 150 g per m2 Rientrano in questa sottovoce la carta e il cartone fabbricati unicamente con carta da riciclate (avanzi o rifiuti), senza additivi, di cui la resistenza alla scoppio varia da 0,8 kPa incluso a 1,9 kPa inclusi. |
4805 92 00 |
di peso non superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2 Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 4805 91 00. |
4805 93 20 |
a base di carta riciclata Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 4805 91 00. |
4806 |
Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli |
4806 10 00 |
Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale) Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, i quattro primi capoversi. |
4806 20 00 |
Carta impermeabile ai grassi (greaseproof) Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, dal quinto all'ottavo capoverso. |
4806 30 00 |
Carta da lucido Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, nono capoverso. |
4806 40 10 e 4806 40 90 |
Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide Vedi le note esplicative del SA, voce 4806, decimo e undicesimo capoverso. |
4808 |
Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 |
4808 10 00 |
Carta e cartone ondulati, anche perforati Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punto 1. |
4808 20 00 |
Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punti 2, 3 e 4. |
4808 30 00 |
altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punti 2, 3 e 4. |
4808 90 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 4808, punti 2, 3 e 4. |
4809 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli |
4809 20 00 |
Carta detta «autocopiante» Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punto 2, a condizione che siano rispettati i criteri di dimensione previsti nella nota 8 del presente capitolo. |
4809 90 10 |
Carta carbone e carta simile Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punto 1, a condizione che siano rispettati i criteri di dimensione previsti nella nota 8 del presente capitolo. |
4809 90 90 |
altra Questa sottovoce comprende altra carta per riproduzione di copie, per esempio carta da trasporto termico, nonché la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset a condizione che siano rispettati i criteri di dimensioni previsti nella nota 8 del presente capitolo. |
4810 |
Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato |
4810 13 20 a 4810 19 90 |
Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 e 4810 29. |
4810 22 10 a 4810 29 80 |
Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 e 4810 29. |
4810 22 10 e 4810 22 90 |
Carta patinata leggera, detta «L.W.C.» Vedi la nota di sottovoce 7 del presente capitolo. |
4810 92 10 a 4810 92 90 |
a più strati Vedi le note esplicative del SA, voce 4805, secondo capoverso, punto 2. |
4811 |
Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 Rientrano in questa sottovoce determinati rivestimenti del suolo, non adatti come rivestimenti murali, costituiti da una base di carta o di cartone. In questa sottovoce non rientrano i prodotti adatti sia come rivestimenti del suolo che come rivestimenti murali (voce 4823). |
4811 10 00 |
Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto Questa sottovoce comprende, per esempio, i fogli per l'isolamento contro l'umidità, costituiti da due fogli di carta increspata impregnata di asfalto, con interposizione di un sottile foglio di alluminio. Ne sono, al contrario, escluse le lastre per tetti costituite da un supporto in cartone feltro imbevuto di asfalto (o da un prodotto simile) o ricoperto su entrambi i lati da uno strato di tale materia (voce 6807). |
4811 51 00 e 4811 59 00 |
Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi) La carta e il cartone spalmati o ricoperti di materia plastica rientrano nelle presenti sottovoci solo quando lo spessore della materia plastica non supera la metà dello spessore totale (vedi la nota 2 g del presente capitolo). |
4811 60 00 |
Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo Questa sottovoce comprende in particolare la carta e il cartone paraffinato destinati alla fabbricazione di contenitori per latte, succhi di frutta, ecc., oppure di buste per dischi di giradischi, recanti su una faccia scritte o illustrazioni che si riferiscono al prodotto che devono contenere. |
4811 90 00 |
altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa Questa sottovoce comprende i formulari detti «continui». Questi formulari si presentano in fogli, generalmente piegati, o in rotoli, intagliati trasversalmente a intervalli regolari che formano così formano una successione di formulari separabili all'altezza degli intagli. Su ciascun formulario è stampato un modulo da completare. Tali articoli possono presentare, inoltre, delle perforazioni laterali di guida che consentono la loro utilizzazione particolarmente nelle stampanti rapide o nelle macchine contabili. Non rientrano in questa sottovoce i formulari manifold (blocco per scrivere a copie multiple) continui (sottovoce 4820 40 00). |
4814 |
Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie |
4814 10 00 |
Carta detta «Ingrain» Vedi la nota 9 a), punto 2, del presente capitolo e le note esplicative del SA, voce 4814, parte A, lettera a), punto 2. |
4816 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
4816 20 00 |
Carta detta «autocopiante» Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punto 2. I prodotti della presente sottovoce non devono rispondere ai criteri di dimensione di cui alla nota 8 del presente capitolo (voce 4809). |
4816 90 00 |
altra Vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte A, punti 1 e 3, e parte B, punto 1. I prodotti della presente sottovoce non devono rispondere ai criteri di dimensione di cui alla nota 8 del presente capitolo (voce 4809). Alla presente sottovoce figurano altresì le lastre offset (vedi le note esplicative del SA, voce 4816, parte B, punto 2, secondo capoverso). I prodotti della presente sottovoce non devono rispondere a criteri di dimensione. |
4818 |
Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
4818 40 19 |
altri Rientrano, per esempio, in questa sottovoce, gli assorbenti proteggislip. |
4818 40 99 |
altri (per esempio: articloi per l'incontinenza) Questa sottovoce comprende anche gli articoli per incontinenti e le traverse da letto per ammalati. |
4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili |
4819 20 00 |
Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato Vedi le note esplicative del SA, voce 4819, parte A, secondo capoverso. |
4819 60 00 |
Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili Vedi le note esplicative del SA, voce 4819, parte B. |
4820 |
Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone |
4820 40 00 |
Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati Vedi le note esplicative del SA, voce 4820, primo capoverso, punti 4 e 5. Vedi anche la nota esplicativa della sottovoce 4811 90 00. |
4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
4823 20 00 |
Carta da filtro e cartone da filtro Vedi le note esplicative del SA, voce 4823, secondo capoverso, punto 1. |
4823 90 85 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 4823, secondo capoverso, punti 3 e 6-17. Rientrano in questa sottovoce i prodotti adatti sia come rivestimenti del suolo che come rivestimenti murali. Questa sottovoce comprende altresì la carta per condensatori. La carta per condensatori è un materiale elettricamente isolante, utilizzato come dielettrico nei condensatori. È estremamente sottile (generalmente da 0,006 a 0,02 millimetro), di spessore molto regolare e non presenta alcuna porosità. È generalmente un prodotto derivato dalla pasta al solfato o alla soda e talvolta dalla pasta di stracci. La carta per condensatori è chimicamente neutra, completamente priva di particelle metalliche e presenta un'elevata resistenza meccanica e dielettrica (nessuna perdita dielettrica). |
CAPITOLO 49
PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI
4901 |
Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti |
4901 99 00 |
altri Vedi la nota 3 del presente capitolo. |
4905 |
Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati |
4905 10 00 |
Globi Vedi le note esplicative del SA, voce 4905, ultimo capoverso prima delle esclusioni, nonché l'esclusione f). |
4905 91 00 e 4905 99 00 |
altri Tra gli articoli compresi in queste sottovoci si possono menzionare i lavori cartografici precisi sotto il profilo topografico, pubblicati a scopo pubblicitario, anche se vi figurano testi pubblicitari (per esempio: le carte stradali edite da fabbricanti di pneumatici o di automobili, da società petrolifere, ecc.). |
4907 00 |
Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili |
4907 00 10 |
Francobolli, marche da bollo e simili Vedi le note esplicative del SA, voce 4907, parte A. |
4908 |
Decalcomanie di ogni genere |
4908 10 00 |
Decalcomanie vetrificabili Vedi le note esplicative del SA, voce 4908, terzo capoverso. |
4911 |
Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie |
4911 10 10 e 4911 10 90 |
Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili Vedi le note esplicative del SA, voce 4911, quinto capoverso, punto 1. |
4911 10 10 |
Cataloghi commerciali Rientrano in questa sottovoce le pubblicazioni contenenti descrizioni o illustrazioni di merci, accompagnate dall'indicazione del prezzo e di un codice per l'ordinazione. |
4911 91 00 |
Immagini, incisioni e fotografie Rientrano in particolare in questa sottovoce i prodotti della voce 3703, impressionati e sviluppati. Rientrano altresì in questa sottovoce le immagini ottenute con il procedimento della serigrafia, artistica, anche firmate e numerate dall'artista stesso. |
4911 99 00 |
altri Questa sottovoce non comprende supporti stampati, quali biglietti aerei e carte d'imbarco, in cui sono incorporate una o più piste magnetiche (sottovoce 8523 21 00). |
SEZIONE XI
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI
Considerazioni generali
1. |
Come è stabilito nelle note esplicative del SA (vedere l'ultimo capoverso dell'introduzione delle considerazioni generali relative alla sezione XI), la presente sezione è divisa in due parti:
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2. |
La nota di sottovoci 2 della presente sezione precisa le regole da seguire per la classificazione dei prodotti tessili costituiti da due o più materie tessili all'interno dei capitoli dal 56 al 63. Detti prodotti sono da classificare nella sottovoce relativa al prodotto tessile che predomina in peso, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni della nota 2 B della presente sezione. Tuttavia, per l'applicazione di tali regole occorre tenere presenti le disposizioni da a) a c) della nota 2 B delle sottovoci della presente sezione. |
3. |
Per l'interpretazione della nota 2 della presente sezione vedi le note esplicative del SA (in particolare la parte I A delle considerazioni generali della presente sezione). Per applicazione della nota 2 non vanno presi in considerazione:
|
4. |
Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «greggi», «imbianchiti», «a colori (tinti o stampati)» relativi ai filati e i termini «greggi», «imbianchiti», «tinti», «a colori» o «stampati» relativi ai tessuti, si vedano le note da 1 a) a h) delle sottovoci della presente sezione. |
5. |
Per l'interpretazione dell'espressione «armatura», vedi le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte I C, note esplicative delle sottovoci. |
CAPITOLO 50
SETA
5004 00 |
Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto |
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5004 00 10 |
greggi, sgommati o imbianchiti I filati di seta sono costituiti da uno o più filati greggi torti che non sono stati ancora sottoposti alla definitiva sgommatura. I filati di seta greggi possono contenere ancora fino al 30 % di sericina (gomma della seta) e conservano ancora il loro colore naturale, nella maggior parte dei casi leggermente giallastro. I filati di seta greggi vengono per lo più sottoposti ad ulteriore lavorazione, ma possono anche essere tessuti direttamente. La sgommatura dei filati di seta greggi serve a liberare le singole fibre della sericina che le ricopre. Tale operazione è effettuata generalmente con acqua calda saponata o potassa caustica diluita. L'imbianchimento consente di eliminare i coloranti naturali ancora presenti. |
||||||||
5005 00 |
Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto |
||||||||
5005 00 10 |
greggi, sgommati o imbianchiti Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5004 00 10. |
||||||||
5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
||||||||
5007 20 11 a 5007 20 71 |
altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette) Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5007 20. |
||||||||
5007 20 11 e 5007 20 19 |
Crespi I crespi sono tessuti di solito leggeri il cui aspetto raggrinzito allo stato finito deriva dall'impiego durante la tessitura, di filati «crespi», ossia di filati a forte torsione (in genere da 2 000 a 3 600 giri per metro), che hanno una naturale tendenza ad incresparsi. Questi filati possono essere utilizzati in catena o in trama oppure sia in catena che in trama, soli o combinati con filati aventi una minore torsione. Spesso sono disposti alternando il senso delle torsioni: a filati a torsione «S» seguono filati a torsione «Z» allo scopo di orientare in senso contrario la tendenza all'increspatura dei filati vicini, ciò che assicura appunto l'equilibrio dell'increspatura stessa. Sono compresi in queste sottovoci i crespi veri e propri, ossia quelli di cui almeno uno dei due elementi (catena o trama) è costituito in maggior parte da filati «crespi». Più noti sono: il crespo detto di Cina, il crespo detto marocchino, il crespo detto «Georgette», il crespo detto «satin», il crespo detto «charmeuse» e il crespo detto «chiffon». Sono inoltre considerati come crespi i tessuti increspati su una sola faccia o su una parte della loro superficie (strisce, righe o disegni). Non sono classificati in queste sottovoci i tessuti per i quali l'effetto dell'increspatura non si ottiene usando filati crespi, per esempio quelli il cui aspetto increspato deriva dall'utilizzazione combinata di armature speciali «sablè», ecc.) e fili di grossezza e di tensione differenti. |
||||||||
5007 20 21 a 5007 20 39 |
Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili) Tali tessuti hanno talune particolarità proprie per quanto concerne la loro natura, la tessitura e l'aspetto. Per lo più essi sono tessuti su telai artigianali del luogo (in genere telai a mano), secondo armature semplici (tela, saia, batavia, raso), con fili di seta greggia non torti, semplicemente riuniti senza torsione. Le loro cimose sono in genere difettose. Tali tessuti sono piegati «a portafoglio»: le due estremità della pezza sono riunite all'interno della pezza medesima, che a sua volta è piegata intorno alle stesse. Per certe qualità (di Cina in particolare), si utilizza, a volte, un altro sistema di piegatura: un'estremità di sopra, un'estremità di sotto, e la pezza viene ripiegata su se stessa con quattro pieghe per iarda (0,91 m). Tuttavia essi possono ugualmente essere presentati diversamente e particolarmente arrotolati. Si possono menzionare:
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||||||||
5007 20 41 |
Tessuti chiari (non serrati) I tessuti chiari sono dei tessuti in cui gli spazi tra i singoli fili di ordito e tra i singoli fili di trama sono almeno uguali al diametro dei filati utilizzati. |
||||||||
5007 20 61 |
di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm Rientrano in questa sottovoce, in particolare, le larghezze di tessuto utilizzate per la fabbricazione di cravatte. |
CAPITOLO 51
LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE
5102 |
Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati |
5102 11 00 |
di capra del Cachemir Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5102 11. |
5103 |
Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati |
5103 10 10 |
non carbonizzate Per quanto riguarda il termine «non carbonizzate» vedi le note esplicative del SA, voce 5101, terzo capoverso, lettera B. |
5103 10 90 |
carbonizzate Per quanto riguarda il termine «non carbonizzate» vedi le note esplicative del SA, voce 5101, terzo capoverso, lettera C. |
5105 |
Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa») |
5105 21 00 |
«Lana pettinata alla rinfusa» Per quel che riguarda il termine «lana pettinata alla rinfusa» vedi le note esplicative del SA, voce 5105, settimo comma. |
5105 31 00 |
di capra del Cachemir Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5102 11. |
5106 |
Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto |
5106 10 10 |
greggi I filati di lana greggi sono filati ottenuti da lana sottoposta a pulitura in profondità mediante vari procedimenti e non sono imbianchiti, tinti o stampati e conservano pertanto la colorazione naturale della lana. Vedi anche la nota di sottovoci 1 b) della presente sezione. |
5106 20 10 |
contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini Questa sottovoce comprende soltanto i filati contenenti almeno 85 % in peso di una mista di lana e di peli fini, a condizione che in tale mista il peso della lana sia superiore a quello dei peli fini; in caso contrario, detto filato va classificato nella voce 5108. |
5106 20 91 |
greggi Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10. |
5107 |
Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto |
5107 10 10 |
greggi Vedi la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10. |
5107 20 10 e 5107 20 30 |
contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini Queste sottovoci comprendono soltanto i filati contenenti almeno 85 %, in peso, di una mista di lana e di peli fini, a condizione che in tale mista il peso della lana sia superiore di quello dei peli fini; in caso contrario detto filato va classificato nella voce 5108. |
5107 20 10 |
greggi Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10. |
5107 20 51 |
greggi Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10. |
5107 20 91 |
greggi Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10. |
5108 |
Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto |
5108 10 10 |
greggi Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10. |
5108 20 10 |
greggi Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5106 10 10. |
CAPITOLO 52
COTONE
5201 00 |
Cotone, non cardato né pettinato |
5201 00 10 |
idrofilo o imbianchito Il cotone idrofilo ha la capacità di assorbire liquidi in quantità relativamente elevate. Il cotone imbianchito è un cotone da cui sono state rimosse sostanze estranee colorate, non eliminabili altrimenti, mediante ossidazione o riduzione ottenuta con l'impiego di vari prodotti chimici. |
5208 |
Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2 |
5208 11 10 |
Garza per fasciatura Per garza per fasciatura s'intende un tessuto leggero dalla struttura piuttosto aperta con armatura a tela, generalmente antiscorrevole. La garza per fasciatura è costituita da filati semplici (meno di 28 filati per centimetro quadrado). |
5208 21 10 |
Garza per fasciatura Vedi la nota esplicativa della sottovoce 5208 11 10. |
5209 |
Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2 |
5209 42 00 |
Tessuti detti «denim» Vedi la nota 1 di sottovoci del presente capitolo e le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte I C, note esplicative delle sottovoci. |
5211 |
Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2 |
5211 42 00 |
Tessuti detti «denim» Vedi la nota 1 di sottovoci del presente capitolo e le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte 1 C, note esplicative delle sottovoci. |
5211 49 10 |
Tessuti Jacquard Il tessuto Jacquard è un tessuto in cui la tessitura dell'armatura è ottenuta sollevando singoli fili dell'ordito. Con tale sistema è possibile ottenere motivi di grande finezza, estensione e varietà. I tessuti Jacquard sono utilizzati soprattutto come tessuti da arredamento, come fodere per materassi e come tendaggi. |
CAPITOLO 53
ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA
5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
5308 10 00 |
Filati di cocco Sono classificati in questa sottovoce soltanto i filati di cocco aventi uno o due capi. I filati di cocco aventi tre o più capi rientrano nella voce 5607, conformemente alla nota 3 A d) della presente sezione. |
CAPITOLO 54
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI
Considerazioni generali
Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «filati ad alta tenacità», si veda la nota 6 della presente sezione.
I filati di elastomeri sono definiti nella nota 13 della presente sezione.
5401 |
Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto |
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5401 10 12 e 5401 10 14 |
Filati ad anima cosiddetti «core yarn» Il filato ad anima («core yarn») di queste sottovoci è un filato per cucire composto di diversi fili ritorti, ciascuno dei quali è a sua volta costituito da un filamento sintetico rivestito con fibre tessili naturali o con fibre sintetiche o artificiali. Vista la loro utilizzazione, si tratta di filati ad anima dura, ovvero di filati ad anima non elastica. Quando i filati sono misti, rientrano nelle presenti sottovoci soltanto quando predomina, in peso, il componente «filamento» (si veda la nota 2 della presente sezione). È generalmente il caso dei filati ad anima dura. Non rientrano invece nelle presenti sottovoci i filati ad anima elastica, la cui anima è costituita da un filato di elastomeri che non supera generalmente il 20 % del peso complessivo (la classificazione avviene applicando la nota 2 della presente sezione). Nelle presenti sottovoci non rientrano nemmeno i prodotti con un'anima costituita da un filato di elastomeri intorno alla quale sono stati avvolti a spirale uno o più filati di rivestimento precedentemente filati (sottovoce 5606 00 91). |
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5401 10 16 |
Filati testurizzati Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5402 31-5402 39. |
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5402 |
Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex |
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5402 31 00 a 5402 39 00 |
Filati testurizzati Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5402 31-5402 39. |
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5402 46 00 |
Altri, i poliesteri, parzialmente orientati Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5402 46. |
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5404 |
Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm Per la descrizione dei monofilamenti e degli altri prodotti di questa voce vedere le note esplicative del SA, voce 5404. |
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5404 11 00 a 5404 19 00 |
Monofilamenti Restano classificati in queste sottovoci i monofilamenti tagliati in lunghezza utile con le estremità spaccate («fleurées»), destinati alla fabbricazione di spazzole. I «filati ritorti» o ritorti su ritorto (câblés) ottenuti dall'unione e dalla torsione di monofilamenti di queste sottovoci, non sono compresi in queste ultime e vanno classificati nella voce 5401, 5402, 5406 o 5607, a seconda dei casi. Viceversa, qualunque sia la loro grossezza, i semplici monofilamenti delle presenti sottovoci non vanno mai considerati come «spago, corde e funi» della voce 5607. La seguente tavola sinottica riassume la classificazione dei monofilamenti e delle lamelle e simili, in funzione del loro diametro (o larghezza):
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5404 90 10 |
di polipropilene Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 3920 20 80. Le lamelle decorative di questa sottovoce hanno una larghezza apparente inferiore o uguale a 5 millimetri. |
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5405 00 00 |
Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 5404. |
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5408 |
Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405 |
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5408 22 10 |
di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso Per l'interpretazione delle espressioni «armatura a tela, saia e diagonale» vedi le note esplicative del SA della presente sezione, considerazioni generali, parte I C, note esplicative di sottovoci. Nel caso dell'armatura raso (armatura Atlas), i punti di legatura sono separati in modo da non toccarsi. Si ottiene così una superficie liscia e brillante. Il raso deve essere tessuto con almeno cinque fili. La rappresentazione schematica di questa armatura è riprodotta qui sotto: |
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CAPITOLO 55
FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO
5516 |
Tessuti di fibre artificiali in fiocco |
5516 23 10 |
Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi) Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 5211 49 10. |
CAPITOLO 56
OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA
Considerazioni generali
Per la classificazione, all'interno delle voci, degli articoli costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
5601 10 10 e 5601 10 90 |
Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta In queste sottovoci rientrano gli oggetti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5601, lettera A, punto 2. |
5601 21 10 a 5601 29 00 |
Ovatte; altri manufatti di ovatta In queste sottovoci rientrano anche i manufatti che si presentano sotto forma di bastoncini di legno, di materie plastiche o di carta arrotolata e recano ad una o ad ambedue le estremità un tamponcino di ovatta sterilizzata o meno, utilizzati per pulire orecchio, narici, unghie ecc. o per applicare prodotti antisettici o delle lozioni per la pelle o per cure di bellezza. |
5601 21 10 |
idrofilo Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa relativa al termine «idrofilo» della sottovoce 5201 00 10. |
5601 30 00 |
Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili In questa sottovoce sono compresi gli oggetti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5601, lettere B e C. |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
5602 10 11 e 5602 10 19 |
Feltri all'ago Vedi le note esplicative del SA, voce 5602, quarto capoverso. |
5602 10 31 e 5602 10 38 |
Prodotti cuciti con punto a maglia Vedi le note esplicative del SA, voce 5602, settimo capoverso. |
5606 00 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
5606 00 91 |
Filati spiralati (vergolinati) L'anima di un filato spiralato (vergolinato) può anche consistere in un filato di elastomeri (vedi la nota 13 della presente sezione). |
CAPITOLO 57
TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI
Considerazioni generali
Per la classificazione dei manufatti costituiti da due o più materie tessili all'interno delle varie voci, occorre fare riferimento alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
5701 |
Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati La fabbricazione dei tappeti a punti annodati o arrotolati, quali sono descritti nelle note esplicative del SA, voce 5701, ha inizio e termine con il semplice intreccio di alcuni fili di trama con i fili di catena, allo scopo di garantire la resistenza delle estremità o «testate» dei tappeti. Queste estremità tessute sono talvolta costituite da fasce riportate. Terminato il tappeto, la catena viene tagliata a una certa distanza dalla testata. Si ottiene così la frangia, costituita dalle estremità libere della catena. Nei tappeti di qualità, la frangia è talvolta divisa in più gruppi che vengono annodati con nodi spinti quanto più è possibile vicino alla parte tessuta per evitare che i fili di trama possano fuoriuscire dalla frangia. Talvolta i tappeti sono muniti di una frangia applicata che non proviene quindi dalla catena del tappeto stesso. Dal punto di vista della decorazione, nella maggior parte dei tappeti si distingue il fondo e la fascia. Quest'ultima costituisce una vera e propria cornice per il fondo ed è situata tra il fondo medesimo, le cimose e le testate del tappeto. I tappeti di forma rettangolare, fabbricati a mano, presentano raramente cimose rigorosamente parallele. Per tale ragione, per l'applicazione del dazio misto, le dimensioni di tali tappeti devono essere misurate sulle linee mediane, vale a dire sulle rette che passano per il punto intermedio dei lati opposti. Ai fini del calcolo della superficie di ogni tappeto non si tiene conto delle frazioni di decimetro quadrato. |
5702 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano |
5702 10 00 |
Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano Si tratta di tessuti pesanti tessuti a mano. Tali tessuti, generalmente policromi hanno una superficie liscia senza peli né occhielli. Alcuni presentano corte fessure nel senso della catena nei punti dove due fili vicini di una catena fungono da margine a due serie di fili di trama di colori diversi. Tali tessuti sono utilizzati per arredamento come tappezzerie o portiere, o per rivestire divani o anche il pavimento. Si tratta di tessuti esotici (originari soprattutto del Medio Oriente). Sono qui inclusi quando sono in pezze o, come è generalmente il caso, quando sono presentati in dimensioni usuali, orlati e muniti di frangia o di bordi cuciti o quando sono stati sottoposti ad altri simili lavori di confezionamento. |
CAPITOLO 58
TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI
Considerazioni generali
Per la classificazione dei manufatti costituiti da due o più materie tessili all'interno delle varie voci, occorre fare riferimento alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
5801 |
Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806 Ferme restando le disposizioni previste nella presente sezione per quanto concerne una classificazione dei manufatti costituiti da due o più materie tessili, va osservato che nel caso dei tessuti di ciniglia occorre tener conto soltanto delle materie tessili che costituiscono la parte vellutata dei fili di ciniglia. Le imitazioni di velluti o felpe eseguite su telai per maglieria rientrano, a seconda del caso, nella voce 5907 00 00 o nel capitolo 60. |
5801 21 00 a 5801 26 00 |
di cotone Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5801 22 e 5801 32. |
5804 |
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006 |
5804 10 10 e 5804 10 90 |
Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate Rientrano in queste sottovoci i manufatti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5804, parte I. Va osservato che le imitazioni di tulli eseguite su telai per maglieria (per esempio: su telaio Raschel) rientrano nel capitolo 60. |
5804 10 10 |
uniti Si considerano prodotti uniti, ai sensi di questa sottovoce, quelli che presentano, sull’intera superficie, un’unica serie di maglie regolari della stessa forma e grandezza senza alcun disegno o riempimento delle maglie. Non si tiene conto dei piccoli punti a giorno che appaiono nei punti di legatura e che sono inerenti alla formazione della maglia. |
5804 21 10 a 5804 29 90 |
Pizzi a macchina Sono classificati in queste sottovoci i manufatti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5804, parte II. Per quanto concerne la distinzione fra pizzi a mano e pizzi a macchina, vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5804 21, 5804 29 e 5804 30. Si farà attenzione a non classificare nella voce 5804 un tessuto a maglia che imita molto bene il pizzo e che in commercio viene venduto come tale. Trattasi di manufatti ottenuti su telaio Raschel che si riconoscono per il fatto che la rete è costitutita da un incrocio di maglie che ricorda quello della «maglieria di catena» e non da fili di catena (diritti) e da fili di trama (obliqui). Per la riempitura delle parti opache del disegno, il filo utilizzato viene inserito nelle maglie che formano i lati dei piccoli esagoni della rete, nei quali viene fermato con una specie di punto-catenella. La rete non scompare dunque laddove comincia il disegno, bensì ne costituisce il supporto (ciò non avviene sempre per i pizzi a macchina). Le indicazioni fornite nella nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 5804 21, 5804 29 e 5804 30, per riconoscere i pizzi o merletti fatti a macchina valgono anche per i «pizzi» Raschel: maglie o parti di maglie che rimangono dopo che il tessuto è stato tagliato in strisce, in direzione dei fili di contorno e di disegno, regolarità meccanica degli eventuali difetti, ecc. Tuttavia, ai fini della nomenclatura combinata, i «pizzi» ottenuti su telaio Raschel costituiscono manufatti di maglieria, pertanto essi devono essere classificati nel capitolo 60. Occorre badare a non comprendere tra i pizzi a macchina i manufatti che imitano la «guipure» ottenuti in maniera simile a quella dei ricami chimici e che quindi rientrano nella voce 5810. |
5806 |
Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) |
5806 20 00 |
altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma Per quando concerne l'interpretazione dei termini «filati di elastomeri», vedi la nota 13 della presente sezione. |
5806 32 10 |
muniti di vere cimose I nastri muniti di vere cimose sono nastri a ordito e trama i cui due bordi esterni sono ottenuti voltando il filo della trama. Poiché il filo continua senza interruzione, ne risulta impedito lo sfilacciamento. |
5806 40 00 |
Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) Rientrano in questa sottovoce i manufatti menzionati nelle note esplicative del SA, voce 5806, lettera B. |
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
5810 10 10 e 5810 10 90 |
Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 5810 10. |
CAPITOLO 59
TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI
Considerazioni generali
Per la classificazione, all'interno delle voci, degli articoli costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
5911 |
Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo Questa voce comprende i prodotti tessili, secondo l'interpretazione data dalle note esplicative del SA, voce 5911, in pezza o tagliati, enumerati in forma limitativa nella nota 7 a) del presente capitolo, nonché i manufatti tessili (diversi da quelli rientranti nelle voci da 5908 00 00 a 5910 00 00 tagliati in forma prestabilita diversa da quella quadrata o rettangolare, uniti o altrimenti confezionati, per un determinato uso tecnico, ottenuti partendo dai citati prodotti in pezza o da altri prodotti tessili. Per quanto concerne l'interpretazione del termine «tessuto» occorre riferirsi alla nota 1 del presente capitolo. |
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5911 10 00 |
Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi Tali prodotti devono essere presentati in pezza o semplicemente tagliati a misura oppure di forma quadrata o rettangolare; se sono presentati altrimenti, rientrano nelle sottovoci 5911 90 10 o 5911 90 90. Per «manufatti simili» per altri usi tecnici si devono intendere unicamente i tessuti, i feltri o i tessuti rinforzati di feltro, combinati con altre materie (gomma, cuoio, ecc.) come indicato dal testo. Tra questi prodotti sono compresi i panni da stamperia destinati a guarnire i cilindri delle rotative e comportanti gomma, sempreché il loro peso non superi i 1 500 grammi per metro quadrato (qualunque sia la proporzione tra la materia tessile e la gomma), oppure di peso superiore a 1 500 grammi per metro quadrato, sempreché contengano in peso più di 50 % di materie tessili. I panni aventi un peso superiore a 1 500 grammi per metro quadrato e contenenti in peso almeno 50 % di gomma rientrano nella voce 4008. Rientrano ugualmente nella presente sottovoce le cinghie di trasmissione e i nastri trasportatori, aventi uno spessore inferiore a 3 millimetri, presentati in lunghezza indeterminata o tagliati a misura, costituiti da due strisce di tessuto di poliammide sovrapposte, intercalate da una o più strisce di materia da intreccio tessuta a piatto aventi la funzione di armatura di rafforzamento; i diversi elementi che compongono la cinghia o il nastro sono fissati assieme mediante pressione o caldo per mezzo di un adesivo. Le stesse cinghie e nastri, se hanno uno spessore di 3 millimetri o più, se sono presentati senza fine o se sono provvisti di dispositivi di attacco, rientrano nella voce 5910 00 00. La presente sottovoce non è applicabile ai tessuti a catena e a trama semplici, spalmati di materia plastica artificiale (voce 5903) o di gomma (voce 4008 o 5906). |
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5911 20 00 |
Veli e tele da buratti, anche confezionati Vedi le note esplicative del SA, voce 5911, lettera A, punto 2. I veli e le tele di cui sopra possono essere presentati in pezzi o confezionati per l'uso cui sono destinati (tagliati in forma prestabilita, orlati con nastri, muniti di occhielli metallici, ecc.). Presentati in pezzi, i veli e le tele da buratti non confezionati devono essere indelebilmente contrassegnati in modo tale da essere identificati come destinati all'abburattamento o a simili fini industriali:
Ciascun motivo deve essere disposto in maniera tale che i lati maggiori del rettangolo siano paralleli alla catena del tessuto (vedi lo schizzo riportato appresso):
Le autorità doganali possono accettare altri sistemi di marcatura se questi ultimi permettono di accertare formalmente che le merci sono destinate ad usi industriali quali l'abburattamento o il filtraggio e non alla confezione di capi di abbigliamento o ad usi simili. Sono esclusi da questa sottovoce: i telai per la stampa detta a setaccio, costituiti da una tela montata su una armatura (sottovoce 5911 90 90), i crivelli e i setacci, a mano (9604 00 00). |
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5911 90 10 e 5911 90 90 |
altri Sono compresi in queste sottovoci i prodotti tessili citati nelle note esplicative del SA, voce 5911, paragrafo A, esclusi i tessuti speciali delle sottovoci 5911 10 00, 5911 20 00 e 5911 40 00, nonché gli oggetti citati nelle note esplicative del SA, voce 5911, paragrafo B, esclusi i veli e teli da buratto confezionati che rientrano nella sottovoce 5911 20 00 e gli oggetti che rientrano nelle sottovoci 5911 31 11-5911 32 90. Per la classificazione degli oggetti costituiti da spirali congiunte di monofilamenti e aventi utilizzazioni simili a quelle dei tessuti e feltri dei tipi utilizzati per le machine per cartiere o macchine simili, vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5911 90. |
CAPITOLO 60
STOFFE A MAGLIA
Considerazioni generali
Per la classificazione, all'interno delle voci, dei manufatti costituiti da due o più materie tessili, occorre riferirsi alle considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
6002 |
Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001 Vedi la nota 13 di questa sezione per la definizione dei «filati di elastomeri». |
6003 |
Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002 |
6003 30 10 |
Pizzi Raschel I pizzi Raschel sono articoli di maglieria operati a pizzo ottenuti su telai Raschel-Jaquard. I motivi e il fondo possono risaltare a seconda della compattezza della maglia. Differenziando la compattezza si ottiene un effetto sfumato di ombre ed una struttura plastica del motivo. |
6004 |
Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001 Vedi la nota 13 di questa sezione per la definizione dei «filati di elastomeri». |
6005 |
Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004 L'espressione «maglieria di catena» si riferisce alle stoffe a maglia ottenute su telai a catena, telai Raschel o telai per galloni, che, contrariamente alle altre stoffe a maglia, presentano fili di catena legati tramite maglie. La maglieria di catena è formata da un sistema di fili che corre nel senso della lunghezza in cui i fili paralleli si incrociano sul lato e danno luogo a maglie (tecnica a più fili) (vedi anche le note esplicative del SA, capitolo 60, considerazioni generali, lettera A parte II). Il telaio per galloni (telaio per galloni a uncinetto) è un tipo di telaio che fa parte del gruppo dei telai per maglieria, che funziona con un sistema a catena che corre nel senso della lunghezza e una trama orizzontale. Il telaio per galloni è generalmente utilizzato per la confezione di fasce di stoffa a maglia destinate all'abbigliamento (fascetta elastica per cintura e caviglia, etichette per il nome, bretelle, fettucce di passamaneria, fasce per assorbire il sudore e chiusure lampo) e per la confezione di tendaggi e galloni imbottiti. |
6005 31 50 |
Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6003 30 10. |
6005 32 50 |
Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6003 30 10. |
6005 33 50 |
Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6003 30 10. |
6005 34 50 |
Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6003 30 10. |
CAPITOLO 61
INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA
Considerazioni generali
1. |
Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione. |
2. |
Per quel che concerne la classificazione degli indumenti presentati in assortimento, vedi la nota 14 di questa sezione. |
3. |
Quando un componente di un vestito o completo, di un abito a giacca (tailleurs) o di un insieme delle voci 6103 o 6104 presenta delle decorazioni o guarnizioni applicate che non si trovano sull'altro o sugli altri indumenti, tutti questi indumenti sono classificati come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi», a condizione che tali decorazioni o tali guarnizioni siano di importanza minima e che queste siano limitate ad una o due parti del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e alla estremità delle maniche o ai risvolti ed alle tasche). Tuttavia, quando delle decorazioni o delle guarnizioni sono ottenute nel corso della lavorazione a maglia, la classificazione come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi» è esclusa, salvo che si tratti della sigla della ditta o di un simbolo simile. |
4. |
Gli indumenti che coprono la parte superiore del corpo distinti dagli indumenti che coprono la parte inferiore del corpo e dagli indumenti che coprono l'intero corpo, (es. cappotti o abiti interi), sono gli indumenti che:
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6101 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 91 00-6201 99 00. |
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6101 20 10 |
Cappotti, giacconi, mantelli e simili I «cappotti e simili» che rientrano in questa sottovoce si caratterizzano, tra l'altro, in quanto gli stessi, indossati, scendono almeno sino a metà coscia. In generale, questa dimensione minima si considera rispettata, nei casi di taglie standard (taglie normali) per uomo (ad esclusione di ragazzi), se l'indumento in questione, disteso in piano, sul lato del dorso presenta, dal punto più elevato dell'inizio del collo (corrispondente alla posizione della settima vertebra cervicale) alla base, la lunghezza in centimetri indicata nella tabella (vedi schema sottoriportato).
Le lunghezze indicate in questa tabella corrispondono a delle lunghezze medie osservate su diverse taglie standard (taglie normali) di indumenti per uomo (ad esclusione di ragazzi) appartenenti alle categorie S (small, piccole taglie), M (medium, taglie medie) e L (large, taglie grandi). Lunghezza del dorso misurata in centimetri dalla base del collo sino alla base dell'indumento nel caso di indumenti di varie taglie standard per uomo (ad esclusione di ragazzi)
Gli indumenti che non presentano la lunghezza minima (sino alla mezza coscia) prevista per i «cappotti e simili» di queste sottovoci sono da classificare nelle sottovoci 6101 20 90, 6101 30 90 o 6101 90 80, ad esclusione dei «giacconi e simili» (cfr. la definizione seguente) che rientrano anch'essi nelle presenti sottovoci. Giacconi I giacconi sono indumenti ampi, a maniche lunghe e sono portati sopra ad altri indumenti per assicurare una protezione contro le intemperie. Essi sono, generalmente, confezionati a partire da tessuti non leggeri diversi da quelli delle voci 5903, 5906 o 5907 00 00. La lunghezza dei giacconi è varia e può scendere dal cavallo sino alla mezza coscia. Essi possono essere ad un petto o a doppiopetto. I giacconi presentano generalmente le caratteristiche seguenti:
Caratteristiche facoltative:
I giacconi non presentano le seguenti caratteristiche:
Il termine «e simili» relativo ai giacconi include anche gli indumenti che hanno le caratteristiche dei giacconi ma sono muniti di un cappuccio. |
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6101 30 10 |
Cappotti, giacconi, mantelli e simili Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6101 20 10. |
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6101 90 20 |
Cappotti, giacconi, mantelli e simili Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6101 20 10. |
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6102 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 91 00-6201 99 00. |
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6102 10 10 |
Cappotti, giacconi, mantelli e simili La nota esplicativa della sottovoce 6101 20 10 si applica mutatis mutandis, con questa riserva che la tabella qui riprodotta è modificata come segue nel caso di indumenti per donna (ad esclusione di ragazze) rientranti in queste sottovoci: Lunghezza del dorso misurata in centimetri dalla base del collo sino alla base dell'indumento nel caso di indumenti di varie taglie standard per donna (ad esclusione di ragazze) |
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6102 20 10 |
Cappotti, giacconi, mantelli e simili Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6102 10 10. |
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6102 30 10 |
Cappotti, giacconi, mantelli e simili Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6102 10 10. |
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6102 90 10 |
Cappotti, giacconi, mantelli e simili Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6102 10 10. |
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6104 |
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza |
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6104 41 00 a 6104 49 00 |
Abiti interi Per abiti interi si intendono gli indumenti destinati a coprire il corpo, che partono normalmente dalle spalle e possono scendere sino alle caviglie o oltre, con o senza maniche. Essi devono poter essere portati senza che sia necessario portare contemporaneamente un altro indumento. Il termine comprende anche gli abiti trasparenti. La classificazione di questi indumenti come abiti interi rimane tale anche se indossati insieme a delle sottovesti. Se la parte superiore è costituita da bretelle accompagnate da pettorine sul davanti o sul davanti e sul dorso, essi sono considerati come «abiti interi» solo se le dimensioni, il taglio e la collocazione delle suddette pettorine consentono di portarli come indicato sopra. In caso contrario, questi indumenti sono da classificare fra le «gonne» delle sottovoci 6104 51 00-6104 59 00. |
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6104 51 00 a 6104 59 00 |
Gonne e gonne-pantaloni Per gonne si intendono gli indumenti destinati a coprire la parte inferiore del corpo, che partono normalmente dalla vita e possono scendere sino alle caviglie o oltre. Sono indumenti che sono portati necessariamente con almeno un altro indumento quale T-shirt, camicetta, blusa, blusa-camicetta, pullover o altro indumento simile, destinato a coprire la parte superiore del corpo. Quando questi indumenti presentano delle bretelle, essi non perdono la loro caratteristica essenziale di gonne. Quando, oltre alle bretelle, presentano delle pettorine sul davanti e/o sul dorso, i suddetti indumenti sono da classificare come gonne di queste sottovoci se le dimensioni, il taglio e la collocazione delle suddette pettorine non sono sufficienti da consentire di portare questi articoli senza un altro indumento del tipo sopraindicato. Le gonne-pantaloni sono indumenti che presentano le caratteristiche sopraindicate, ma avvolgono separatamente ciascuna gamba. Il taglio e la larghezza permette di distinguerli dagli «shorts» e dai «pantaloni». |
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6106 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza Bluse Sono considerate come «bluse» per donna o ragazza gli indumenti leggeri destinati a coprire la parte superiore del corpo, di fantasia, spesso di fattura ampia, con o senza collo, con o senza maniche, con una scollatura di qualsiasi tipo o almeno con delle bretelle e con un'abbottonatura o altro sistema di chiusura di cui detti indumenti possono essere sprovvisti solo nel caso in cui la scollatura sia molto profonda, con o senza guarnizioni quali cravatte, jabots, pizzi, lacci e ricami. Camicette e bluse-camicette Sono considerate come «camicette e bluse-camicette» per donna o ragazza gli indumenti destinati a coprire la parte superiore del corpo, con un'apertura anche parziale che parte dalla scollatura, con maniche, spesso con collo, con o senza tasche ad esclusione delle tasche al di sotto del punto vita. Il taglio di questi indumenti si ispira a quello delle camicie e camicette per uomo o ragazzo e, per questo motivo, l'apertura alla scollatura si trova generalmente sul davanti. Le due parti di questa apertura si chiudono o si sovrappongono da destra a sinistra. In applicazione della nota 9 del capitolo 61, le camicette e le bluse-camicette di questa voce possono presentare anche una apertura i cui bordi non si sovrappongono. Gli indumenti di questa voce scendono al di sotto del punto vita, le bluse sono generalmente più corte degli altri indumenti sopra descritti. Questa voce non comprende gli indumenti che, a causa della loro lunghezza, sono portati come «abiti interi». |
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6107 |
Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo |
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6107 21 00 a 6107 29 00 |
Camicie da notte e pigiami Queste sottovoci comprendono i pigiami per uomo o ragazzo, a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte. I pigiami sono composti da due indumenti, ossia:
I componenti di questi pigiami devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona. Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiami devono dare una certa comodità segnatamente per:
Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6107 91 00 o 6107 99 00. |
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6108 |
Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza |
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6108 31 00 a 6108 39 00 |
Camicie da notte e pigiami Queste sottovoci comprendono i pigiami per donna o ragazza, a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte. I pigiami sono composti da due indumenti, ossia:
I componenti di questi pigiami devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona. Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiami devono dare una certa comodità segnatamente per:
Gli assortimenti di indumenti denominati «baby dolls» che sono composti di una camicia da notte molto corta e di uno slip assortito sono ugualmente considerati come pigiami. Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6108 91 00 a 6108 99 00. |
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6109 |
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia Gli indumenti del tipo considerato nella nota complementare 2 del capitolo 61, la cui scollatura presenta sul davanti un'apertura parziale le cui due parti si chiudono, o semplicemente si sovrappongono, o non si sovrappongono affatto, sono esclusi da questa voce doganale. Questi indumenti generalmente sono classificati alle voci 6105 o 6106, secondo i casi, conformemente alle disposizioni delle note 4 e 9 del capitolo 61, o, nel caso di indumenti per uomo o per ragazzo, senza maniche, alla voce 6114, conformemente alle disposizioni di cui alla nota 4 al capitolo 61, ultima frase. |
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6110 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia Questa voce comprende soprattutto gli indumenti destinati a ricoprire la parte superiore del corpo, con o senza maniche, con qualunque tipo di scollatura, con o senza collo, con o senza tasche. Questi indumenti presentano, normalmente, bordi a coste alla base, all'apertura, alla estremità delle maniche e al giromanica. Questi indumenti possono essere realizzati in tutte le materie tessili ed essere ottenuti con qualunque tipo di maglieria compresa la maglieria leggera o a maglie fini. Essi possono presentare ogni specie di motivi decorativi, compresi i pizzi ed i ricami. Tra detti indumenti, si possono citare:
Sono escluse da questa voce:
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6110 12 10 e 6110 12 90 |
di capra del Cachemir Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 5102 11. |
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6110 20 10 |
Magliette a collo alto Sono considerati «magliette a collo alto» gli indumenti leggeri aderenti, che ricoprono la parte superiore del corpo, a maglie fini, anche in più colori, con o senza maniche e che presentano un collo alto ripiegato o semplicemente alto senza apertura. Con l'espressione «a maglie fini», si intende una maglia fine, che abbia sia orizzontalmente che verticalmente almeno 12 maglie per centimetro, contate su un lato di un campione di 10 × 10 centimetri. La maglia delle «magliette a collo alto» è costituita nella maggior parte dei casi da un «jersey» semplice (maglia rasata), da una maglia a coste semplici o da un «interlock». Il jersey semplice (maglia rasata) è la forma più semplice della maglia a boccole (fig. 1). I punti si presentano, al diritto, sotto forma di bastoncini (fig. 2) e, a rovescio, sotto forma di piccole boccole (fig. 3).
Le maglie fini, del tipo a coste semplici (fig. 4), presentano, in ogni rango, una maglia diritta alternata ad una maglia rovescia (fig. 5) in modo che, nel senso longitudinale, su un lato del tessuto compaiono coste alle quali corrispondono incavature sull'altro lato. I due lati della maglia sono identici (fig. 6 e 7).
L'«interlock» è una maglia «double-face» a coste, che ha lo stesso aspetto sui due lati. Questo effetto è ottenuto incrociando due coste semplici (fig. 8) in modo che su un lato del tessuto un punto di una costa corrisponde ad un punto della costa corrispondente sull'altro lato della maglia (fig. 9). Le coste di un lato della maglia corrispondono quindi alle coste dell'altro lato (fig. 10 e 11). |
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6110 30 10 |
Magliette a collo alto Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6110 20 10 |
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6111 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés) Vedi la nota 6 a) del presente capitolo. Questa voce comprende un insieme di indumenti destinati a bambini di statura non superiore a 86 cm (di regola un bambino di 18 mesi). Tra tali indumenti si possono citare: i cappottini, i «burnous», i paltoncini ovattati, i sacchetti per neonati, le vestagliette, i costumini interi, i costumini a due pezzi, gli «eschimesi», i calzoncini lunghi e corti, le ghette, i pagliaccetti, i panciotti (diversi dai farsetti intimi), gli abiti interi, le gonne, i giubbetti, le giacche a vento, i mantelli, le tuniche, le bluse, le camicette, gli «shorts», ecc. Alcuni di questi indumenti sono «capi di corredino». La taglia di alcuni di essi non può essere definita, ma essi sono classificati nella presente rubrica se sono chiaramente identificabili come indumenti per bebè. Così è particolarmente per:
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6112 |
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia |
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6112 11 00 a 6112 19 00 |
Tute sportive (trainings) Vedi le note esplicative del SA, voce 6112, lettera A. |
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6112 31 10 a 6112 39 90 |
Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo Vedi le note esplicative del SA, voce 6112, lettera C, che specificano che la voce 6112 comprende costumi, mutandine e slips da bagno, di maglia e anche di maglieria elastica. Solo alcuni tipi di pantaloncini da bagno possono rientrare in questa sottovoce. Essi devono rispondere alla seguente descrizione: I pantaloncini da bagno sono indumenti che per aspetto generale, forma e tipo di tessuto sono destinati ad essere indossati esclusivamente o principalmente come costumi da bagno e non come «shorts» delle voci 6103 o 6104. In generale, sono costituiti interamente o principalmente di fibre sintetiche o artificiali. I pantaloncini da bagno devono presentare tutte le caratteristiche seguenti:
I pantaloncini da bagno possono avere delle tasche, a condizione che:
I pantaloncini da bagno non devono presentare alcuna delle caratteristiche seguenti:
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6112 41 10 a 6112 49 90 |
Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza La nota esplicativa delle sottovoci 6112 31 10 a 6112 39 90 si applica mutatis mutandis. |
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6115 |
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione gradauata (per esempio, le calze per varici), a maglia |
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6115 10 10 e 6115 10 90 |
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione gradauata (per esempio, le calze per varici) Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 6115 10. |
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6117 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia |
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6117 80 10 e 6117 80 80 |
altri accessori Vedi le note esplicative del SA, voce 6117, secondo capoverso, punto 12. Le presenti sottovoci comprendono, in particolare, gli stringitesta e stringipolsi dei tipi utilizzati dagli sportivi per assorbire il sudore. |
CAPITOLO 62
INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA
Considerazioni generali
1. |
Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione. |
2. |
Per quel che concerne la classificazione degli indumenti presentati in assortimenti, vedi la nota 14 di questa sezione. |
3. |
Quando un componente di un vestito o completo, di un abito a giacca (tailleurs) o di un insieme delle voci 6203 e 6204, presenta delle decorazioni o guarnizioni applicate che non si trovano sull'altro o sugli altri indumenti, tutti questi indumenti sono classificati come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi», a condizione che tali decorazioni siano di importanza minima e che queste siano limitate ad una o due parti del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e alla estremità delle maniche o ai risvolti ed alle tasche). Tuttavia, quando delle decorazioni o delle guarnizioni sono ottenute nel corso della lavorazione a maglia, la classificazione come «vestiti, completi, abiti a giaca (tailleurs) o insiemi» è esclusa, salvo che si tratti della sigla della ditta o di un simbolo simile. |
4. |
Questo capitolo comprende gli indumenti da lavoro citati in particolare in alcune sottovoci che, per il loro aspetto generale (taglio o modello semplice o speciale in relazione alla funzione di questi indumenti) e per la natura del tessuto generalmente resistente e irrestringibile, sono riconoscibili come indumenti concepiti per essere indossati esclusivamente o essenzialmente per assicurare una protezione (fisica o igienica) di altri indumenti e/o delle persone durante un'attività industriale, professionale o domestica. Generalmente, questi indumenti non presentano decorazioni, tuttavia le denominazioni ed i simboli che si riferiscono all'attività espletata non sono considerati come decorazioni. Questi indumenti sono di cotone, di fibre sintetiche o artificiali o composti da un miscuglio delle suddette materie tessili. Per accrescere la loro resistenza sono con maggiore frequenza utilizzati due tipi di cuciture: la doppia catenella ed il punto a trapunto. La chiusura degli indumenti da lavoro si effettua molto spesso mediante chiusura lampo, automatici, nastri adesivi del tipo «velcro» o una chiusura incrociata o annodata con cordoni o simili. I suddetti indumenti possono presentare delle tasche che sono generalmente applicate. Nel caso di tasche tagliate, esse sono dello stesso tessuto dell'indumento e non presentano le fodere abituali di altri indumenti. Tra gli indumenti da lavoro è opportuno citare gli indumenti utilizzati dai meccanici, dagli operai, dai muratori, dagli agricoltori, ecc. e che si presentano sotto forma di completi due pezzi, di tute, di tute con bretelle (salopettes) e di pantaloni. Per le altre attività può trattarsi di camici, grembiuli, spolverini, ecc. (per medici, infermieri, massaie, parrucchieri, panettieri, macellai, ecc.). Solo gli indumenti di taglia commerciale 158 (158 centimetri = altezza del corpo) o più possono essere considerati come indumenti da lavoro. Le uniformi ed altri indumenti ufficiali simili (per esempio: toghe di magistrati, abiti sacerdotali) non sono considerati indumenti da lavoro. |
5. |
Le note esplicative relative al capitolo 61, considerazioni generali, punto 4, si applicano mutatis mutandis. |
6201 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 |
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6201 11 00 a 6201 19 00 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili I «cappotti e simili» che rientrano in queste sottovoci si caratterizzano, tra l'altro, in quanto gli stessi, indossati, scendono almeno sino a metà coscia. In generale, questa dimensione minima si considera rispettata, nei casi di taglie standard (taglie normali) per uomo (ad esclusione di ragazzi), se l'indumento in questione, disteso in piano, sul lato del dorso presenta, dal punto più elevato dell'inizio del collo (corrispondente alla posizione della settima vertebra cervicale) alla base, la lunghezza in centimetri indicata nella tabella (vedasi schema sottoriportato).
Le lunghezze indicate in questa tabella corrispondono a delle lunghezze medie osservate su diverse taglie standard (taglie normali) di indumenti per uomo (ad esclusione di ragazzi) appartenenti alle categorie S (small, piccole taglie), M (medium, taglie medie) e L (large, taglie grandi). Lunghezza del dorso misurata in centimetri dalla base del collo sino alla base dell'indumento nel caso di indumenti di varie taglie standard per uomo (ad esclusione di ragazzi)
Gli indumenti che non presentano la lunghezza minima (sino alla mezza coscia) prevista per i «cappotti e simili» di queste sottovoci sono da classificare nelle sottovoci 6201 91 00-6201 99 00, ad esclusione dei «giacconi e simili» (vedasi la definizione seguente) che rientrano anch'essi nelle presenti sottovoci. Giacconi I giacconi sono indumenti ampi, a maniche lunghe e sono portati sopra ad altri indumenti per assicurare una protezione contro le intemperie. Essi sono di aspetto più elegante degli eskimo (parka) e sono, generalmente, confezionati con tessuti non leggeri (per esempio: tweed, loden) diversi da quelli che rientrano nelle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907 00 00. La lunghezza dei giacconi è varia e può scendere dal cavallo sino alla mezza coscia. Essi posono essere ad un petto o a doppiopetto. I giacconi presentano generalmente le caratteristiche seguenti:
Caratteristiche facoltative:
I giacconi non presentano le seguenti caratteristiche:
Il termine «e simili» relativo ai giacconi include anche gli indumenti che hanno le caratteristiche dei giacconi ma sono muniti di un cappuccio. Queste sottovoci comprendono gli eskimo («parkas»), indumenti che hanno uno stile caratteristico e sono concepiti per assicurare una protezione dal freddo, dal vento e dalla pioggia. Si tratta di indumenti esterni ampi e con maniche lunghe. Gli eskimo di queste sottovoci sono fabbricati con tessuti non leggeri, a tessitura fitta, diversi da quelli delle voci 5903, 5906 o 5907 00 00. La loro lunghezza va da mezza coscia alle ginocchia. Gli eskimo devono presentare inoltre tutte le caratteristische seguenti:
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6201 91 00 a 6201 99 00 |
altri Queste sottovoci comprendono:
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6202 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 |
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6202 11 00 a 6202 19 00 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 11 00-6201 19 00, con questa riserva che la tabella qui riprodotta è modificata come segue nel caso di indumenti per donna (ad esclusione di ragazze) rientranti in queste sottovoci: Lunghezza del dorso misurata in centimetri dalla base del collo sino alla base dell'indumento nel caso di indumenti di varie taglie standard per donna (ad esclusione di ragazze) |
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6202 91 00 a 6202 99 00 |
altri Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 6201 91 00-6201 99 00. |
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6204 |
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza |
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6204 41 00 a 6204 49 90 |
Abiti interi La nota esplicativa delle sottovoci 6104 41 00-6104 49 00 si applica mutatis mutandis. |
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6204 51 00 a 6204 59 90 |
Gonne e gonne-pantaloni La nota esplicativa delle sottovoci 6104 51 00-6104 59 00 si applica mutatis mutandis. |
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6206 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza Bluse Sono considerate come «bluse» per donna o ragazza gli indumenti leggeri destinati a coprire la parte superiore del corpo, di fantasia, spesso di fattura ampia, con o senza collo, con o senza maniche, con una scollatura di qualsiasi tipo o almeno con delle bretelle, con o senza apertura. Esse possono presentare delle guarnizioni quali cravatte, jabots, pizzi, lacci e ricami. Camicette e bluse-camicette Le disposizioni della nota esplicativa della voce 6106 relative alle camicette e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, si applicano mutatis mutandis alle camicette e bluse-camicette di questa voce. Gli indumenti di questa voce scendono al di sotto del punto vita, le bluse sono generalmente più corte degli altri indumenti sopra descritti. Questa voce non comprende gli indumenti che, a causa della loro lunghezza, sono portati come «abiti interi». |
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6207 |
Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo |
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6207 21 00 a 6207 29 00 |
Camicie da notte e pigiami Queste sottovoci comprendono i pigiami per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte. I pigiami sono composti da due indumenti, ossia:
I componenti di questi pigiami devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona. Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiami devono dare una certa comodità segnatamente per:
Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6207 91 00-6207 99 90. |
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6208 |
Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza |
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6208 21 00 a 6208 29 00 |
Camicie da notte e pigiami Queste sottovoci comprendono i pigiami per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia, che, per l'aspetto generale e per la natura delle loro stoffe, appaiono destinati ad essere portati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte. I pigiami sono composti da due indumenti, ossia:
I componenti di questi pigiami devono essere di taglia corrispondente o compatibile ed essere assortiti per il taglio, le materie costitutive, i colori, le decorazioni e le rifiniture, in modo da indicare chiaramente che sono concepiti per essere portati insieme da una stessa persona. Per essere utilizzati come indumenti da notte i pigiami devono dare una certa comodità segnatamente per:
Gli assortimenti di indumenti denominati «baby dolls» che sono composti di une camicia da notte molto corta e di uno slip assortito sono ugualmente considerati come pigiami. Gli indumenti da notte di un solo pezzo del tipo tuta che copre sia la parte superiore sia quella inferiore del corpo avvolgendo separatamente ciascuna gamba rientrano nelle sottovoci 6208 91 00-6208 99 00. |
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6209 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 6111. |
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6210 |
Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e5907 00 00 Le note esplicative delle sottovoci 6201 11 00-6201 19 00 e 6202 11 00-6202 19 00 si applicano mutatis mutandis. |
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6210 10 90 |
con prodotti della voce 5603 Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli indumenti in stoffe non tessute per uso ospedaliero, in confezioni sterile; indumenti da gettare dopo l'uso. |
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6211 |
Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti |
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6211 11 00 e 6211 12 00 |
Costumi, mutandine e slips da bagno Vedi le note esplicative del SA, voce 6211, primo capoverso. La nota esplicativa delle sottovoci 6112 31 10-6112 39 90 si applica mutatis mutandis. |
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6211 32 31 |
di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa Per l'applicazione di questa sottovoce i componenti di una tuta sportiva (training) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Se un componente di una tale tuta sportiva (training) presenta dei motivi ornamentali o delle guarnizioni applicati che non si trovano sull'altro indumento, questi indumenti sono classificati nella presente sottovoce, a condizione che questi motivi ornamentali o queste guarnizioni abbiano un'importanza minima e che siano limitati ad una o due zone del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e all'estremità delle maniche). Tuttavia se i motivi ornamentali o le guarnizioni sono ottenuti al momento della tessitura, la classificazione nella presente sottovoce è esclusa, tranne quando si tratta del marchio della ditta o di altro simbolo simile. |
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6211 32 41 e 6211 32 42 |
altri Per l'applicazione di queste sottovoci la parte superiore e quella inferiore di una tuta sportiva (training) devono essere presentate insieme. |
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6211 33 31 |
di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6211 32 31. |
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6211 33 41 e 6211 33 42 |
altri Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6211 32 41 e 6211 32 42. |
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6211 42 31 |
di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6211 32 31. |
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6211 42 41 e 6211 42 42 |
altri Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6211 32 41 e 6211 32 42. |
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6211 43 31 |
di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6211 32 31. |
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6211 43 41 e 6211 43 42 |
altri Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6211 32 41 e 6211 32 42. |
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6212 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
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6212 20 00 |
Guaine e guaine-mutandine Questa sottovoce comprende in particolare le guaine-mutandine, anche a maglia, che presentano il taglio di una mutandine con o senza gamba o di una mutanda che risale fino alla vita, con o senza gamba. Esse devono presentare le seguenti caratteristiche:
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 |
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6217 10 00 |
Accessori È applicabile, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 6117 80 10 e 6117 80 80. |
CAPITOLO 63
ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI
Considerazioni generali
Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio Molti sacchi in materie tessili sono compresi altrove e in particolare nelle voci 4202 e 6307. I sacchi e sacchetti da imballaggio di carta rientrano nella voce 4819, ma gli stessi articoli, di tessuto di filati di carta, rientrano nella presente voce. I sacchi di materie tessili foderati internamente con carta sono generalmente da classificare nella presente voce, mentre i sacchi di carta foderati internamente con materie tessili rientrano nella sottovoce 4819 40 00. |
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6305 10 10 |
usati Questa sottovoce comprende soltanto gli articoli che siano serviti almeno una volta al trasporto di merci e che ne abbiano conservate evidenti tracce: tracce del prodotto che hanno contenuto, macchie, buchi, strappi, cuciture allentate, tracce di legature o di cuciture al collo ecc. |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
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6307 90 99 |
altri Questa sottovoce comprende in particolare:
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SEZIONE XII
CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
CAPITOLO 64
CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI
Considerazioni generali
1. |
Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «suole esterne» e «tomaie», si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettere C e D. Inoltre, per quel che riguarda le «tomaie» costituite da due o più materiali [nota 4, lettera a), e nota complementare 1 del capitolo 64], si applicano le seguenti disposizioni:
Al fine di determinare il materiale della «tomaia», non si tiene in considerazione la linguetta parzialmente o completamente coperta (linguetta interna). Si veda l'illustrazione sottostante: la linea tratteggiata rappresenta la linguetta interna. Le illustrazioni ed il testo qui di seguito riportati mostrano un esempio del metodo impiegato per determinare il materiale costitutivo della «tomaia»: La calzatura delle illustrazioni di cui sopra è costituita da cuoio e materiale tessile. Per determinare il materiale costitutivo della «tomaia» ai sensi del capitolo 64 ed eliminare gli «accessori» e i «rinforzi», occorre tenere conto delle seguenti considerazioni:
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2. |
Il termine «gomma» ai sensi della nomenclatura combinata, è definito nella nota 1 del capitolo 40; la nota 3, lettera a), del presente capitolo ne allarga la portata ai sensi del presente capitolo. |
3. |
Il termine «materia plastica» ai sensi della nomenclatura combinata, è definito nella nota 1 del capitolo 39; la nota 3, lettera a), del presente capitolo ne allarga la portata ai sensi del presente capitolo. |
4. |
Ai fini del presente capitolo il termine «cuoio naturale» è definito alla nota 3, lettera b), del capitolo 64. |
5. |
L'espressione «materiali tessili» è definito nelle note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, lettere E ed F. Di conseguenza, le fibre (per esempio, le borre di cimatura), i filati, i tessuti, le stoffe, i feltri, le stoffe non tessute, lo spago, le corde, le funi e i manufatti di corderia, ecc. definiti ai capitoli da 50 a 60 sono «materiali tessili» ai sensi del capitolo 64. Per quanto concerne i tessuti di cui al capitolo 59, le note del capitolo 59 devono essere applicate, fatte salve le disposizioni di cui alla nota 3, lettera a), del capitolo 64. |
6402 |
Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica Questa voce comprende le «calzature ad alto contenuto tecnologico», destinate all'attività sportiva, con suola stampata non per iniezione a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità. Le «caratteristiche tecniche» elencate non debbono essere considerate cumulative dei «materiali sintetici», ma descrittive dei «materiali sintetici» summenzionati. Per «calzature destinate all'attività sportiva» si intendono le calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature similari, tranne le calzature esclusivamente o principalmente portate, per esempio, per il rafting, la marcia, il trekking, le escursioni e l'alpinismo. Le calzature destinate, in base alla misura, ad essere portate da bambini e da adolescenti possono altresì rientrare nella categoria delle «calzature destinate all'attività sportiva». In questo contesto, si applicano le definizioni seguenti:
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6402 12 10 a 6402 19 00 |
Calzature per lo sport Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo. |
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6402 12 10 e 6402 12 90 |
Calzature da sci e calzature per il surf da neve Queste sottovoci comprendono tutti i tipi di calzature da sci. |
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6402 19 00 |
altre La nota di sottovoci 1 a del presente capitolo si riferisce unicamente alle calzature destinate alla pratica di una attività sportiva specifica ed i cui dispositivi fissi o amovibili menzionati nella nota di sottovoce ne rendano disagevole l'utilizzazione ad altri fini, in particolare la marcia sull'asfalto, a causa principalmente della loro altezza, rigidezza o scivolosità. |
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6402 20 00 |
Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli Per l'applicazione di questa sottovoce non è necessario che i naselli siano visibili sulla suola esterna a contatto con il suolo; essi possono anche essere fissati nella suola interna e/o nella suola intercalare. I bordi laterali rialzati non sono considerati come facenti parte della suola. |
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6402 99 31 e 6402 99 39 |
Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli Per mascherina si intende la parte superiore della calzatura che copre la parte anteriore (dorso) del piede. |
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6402 99 31 |
di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm Ai sensi di questa sottovoce, non è importante se il tacco può essere distinto dalla suola oppure fa parte della suola (come per le zeppe o i plateau). La seguente illustrazione dà un esempio del metodo di misurazione: A = è il punto dove inizia la tomaia B = > 3 cm
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6403 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale Per «cuoio» naturale si intendono unicamente i cuoi e le pelli delle voci 4107 e 4112-4114 [vedi la nota 3, lettera b), del presente capitolo]. Sono quindi escluse da questa sottovoce e classificate nella voce 6405 le calzature con tomaie in pelle da pellicceria o con tomaie in cuoio ricostituito. La nota esplicativa della voce 6402 relative alle «calzature ad alto contenuto tecnologico» si applica mutatis mutandis. |
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6403 12 00 e 6403 19 00 |
Calzature per lo sport Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo. |
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6403 12 00 |
Calzature da sci e calzature per il surf da neve Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6402 12 10 e 6402 12 90. |
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6403 19 00 |
altre Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6402 19 00. |
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6403 59 11 a 6403 59 39 |
Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6402 99 31 e 6402 99 39. |
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6403 59 11 |
di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 6402 99 31. |
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6403 99 11 a 6403 99 38 |
Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6402 99 31 e 6402 99 39. |
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6403 99 11 |
di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 6402 99 31. |
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6404 |
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili Questa voce comprende le «calzature ad alto contenuto tecnologico», destinate all'attività sportiva, con suola stampata non per iniezione a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità. Le «caratteristiche tecniche» elencate non debbono essere considerate cumulative dei «materiali sintetici», ma descrittive dei «materiali sintetici» summenzionati. Per «calzature destinate all’attività sportiva» si intendono le calzature secondo la nota di sottovoce 1 del presente capitolo e le calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature similari, tranne le calzature esclusivamente o principalmente portate, per esempio, per il rafting, la marcia, il trekking, le escursioni e l'alpinismo. Le calzature destinate, in base alla misura, ad essere portate da bambini e da adolescenti possono altresì rientrare nella categoria delle «calzature destinate all'attività sportiva». In questo contesto, si applicano le definizioni seguenti:
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6404 11 00 |
Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili Sono considerate come «calzature per lo sport» ai sensi della presente sottovoce le calzature che soddisfano i criteri della nota di sottovoce 1 del presente capitolo. La nota di sottovoci 1 a) del presente capitolo si riferisce unicamente alle calzature destinate alla pratica di una attività sportiva specifica ed i cui dispositivi fissi o amovibili menzionati nella nota di sottovoce ne rendano disagevole l'utilizzazione ad altri fini, in particolare la marcia sull'asfalto, a causa principalmente della loro altezza, rigidezza, o scivolosità. Le «calzature simili a quelle dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica o da allenamento», riprese nella presente sottovoce, comprendono le calzature che per forma, taglio e aspetto appaiono concepite per la pratica di una attività sportiva, per esempio la vela, lo squash, il tennis da tavolo, la pallavolo. Dette calzature presentano una suola esterna antisdrucciolevole ed un dispositivo di chiusura che assicuri la stabilità del piede nella calzatura (per esempio: allacciatura, chiusura a strappo). La presenza di ornamenti di minima importanza, per esempio: nastri o impunture decorative, etichette (anche cucite), motivi ricamati, laccetti stampati o colorati non escludono la classificazione delle calzature nella presente sottovoce. |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti Il maggior numero delle parti di calzature comprese in questa voce è citato nelle note esplicative del SA, voce 6406. Questa voce comprende ugualmente anche le suole di legno per sandali (sandali privi di tomaie e altri), senza tomaia o senza corregge, lacci o nastri. Vedi la nota 2 del presente capitolo in cui sono elencati gli articoli da non considerarsi parti di calzature ai sensi di questa voce. Le parti di calzature possono essere in qualsiasi materia, escluso l'amianto, compreso il metallo. |
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6406 99 30 |
Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne Le calzature incomplete di questa sottovoce non costituiscono ancora delle calzature, essendo formate da tomaie e da una o più parti inferiori (soprattutto la suola interna) e mancando alle stesse la suola esterna (seconda suola). |
CAPITOLO 65
CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI
6504 00 00 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti Per cappelli, copricapo ed altre acconciature, guarniti, si intendono quelli rivestiti completamente o in parte da guarnizioni, anche se queste ultime sono fatte della stessa materia dell'acconciatura. Sono considerate in particolare come guarnizioni: le fodere, poste all'interno della calotta, i nastri interni (di cuoio o di qualsiasi altra materia), i nastri per bordura, i nastri esterni («bourdalous»), i galloni, le fibbie, i bottoni, le spille ornamentali, i distintivi, le penne, le cuciture ornamentali, i fiori artificiali, i pizzi, i tessuti o nastri annodati in fiocchi, ecc. |
6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite Per la classifica dei turbanti, vedere le note esplicative della sottovoce 6307 90 99. |
6505 90 05 |
di feltro di peli o di lana e peli,fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 Per «feltro di peli» si intende il feltro fabbricato con peli di coniglio, di lepre, di topo muschiato, di nutria, di castoro, di lontra o di peli simili di modesta lunghezza. Il «feltro di lana e peli» può essere fatto di un intimo miscuglio di lana e peli, in qualsiasi proporzione, o di un'altra combinazione dei due prodotti (per esempio: feltro di lana ricoperto da uno strato di peli). Nei feltri di peli o di lana e peli possono essere presenti a titolo accessorio altre fibre (per esempio: fibre tessili sintetiche o artificiali). |
6505 90 10 a 6505 90 80 |
altri Queste sottovoci comprendono principalmente gli oggetti di feltro di lana anche con aggiunta di altre fibre (per esempio: fibre tessili sintetiche o artificiali), restando inteso che gli oggetti confezionati con feltro di lana e peli rientrano nella sottovoce 6505 90 05. Per «feltro di lana» si intende il feltro fabbricato con lana o con peli che abbiano una certa analogia con la lana (peli di vigogna, di cammello, di vitello, di vacca, ecc.). |
6506 |
Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti |
6506 99 10 |
di feltro di peli o di lana e peli,fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 6505 90 05. |
6506 99 90 |
altri Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6505 90 10-6505 90 80. |
6507 00 00 |
Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo Questa sottovoce non comprende gli stringitesta a maglia del genere di quelli utilizzati dagli sportivi per assorbire il sudore (vedi la nota esplicativa delle sottovoci 6117 80 10 e 6117 80 80. |
CAPITOLO 66
OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI
Nota 1 c) |
Gli ombrelli destinati al divertimento dei bambini si distinguono in genere dagli ombrelli da pioggia e da sole di questo capitolo per la natura delle materie che li costituiscono, per la fattura abitualmente più rudimentale, per le dimensioni ridotte e per il fatto che non sono utilizzabili per proteggersi effettivamente dalla pioggia o dal sole (vedi anche le note esplicative del SA, voce 9503, lettera D, ultimo comma). Fermi restando tali criteri, la lunghezza delle stecche degli ombrelli destinati al divertimento di bambini supera raramente i 25 centimetri. |
6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) Per quanto riguarda la distinzione tra gli oggetti di questa voce e quelli destinati al divertimento di bambini, vedasi la nota esplicativa della nota 1 c) del presente capitolo. Sono ugualmente compresi in questa voce:
Gli ombrelli da pioggia e da sole che, per la natura delle materie impiegate nella loro fabbricazione, sono utilizzabili solo come accessori per balli figurati sono esclusi da questa voce (9505). |
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6601 10 00 |
Ombrelloni da giardino e simili Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 6601 10. |
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6603 |
Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602 |
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6603 20 00 |
Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni Queste sottovoce comprende:
Le semplici unioni di stecche e di controstecche, non costituenti l'insieme del sistema di stecche e controstecche, sono invece escluse da questa sottovoce e devono essere classificate nella sottovoce 6603 90 90. |
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6603 90 10 |
Impugnature e pomi Questa sottovoce comprende le impugnature (compresi gli sbozzi già riconoscibili come tali) e i pomi che si applicano all'estremità, dalla parte che si tiene in mano, dei fusti di ombrelli da pioggia o da sole, dei bastoni, dei bastoni-sedile, delle fruste, dei frustini e simili. |
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6603 90 90 |
altri Oltre alle unioni, di cui all'ultimo paragrafo della nota esplicativa della sottovoce 6603 20 00, questa sottovoce comprende in particolare le stecche e le controstecche non riunite, nonché gli oggetti di cui alle note esplicative del SA, voce 6603, secondo capoverso, punti 3 a 5. |
CAPITOLO 67
PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
6702 |
Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali Vedi la nota 3 del presente capitolo. Ai sensi della nota 3 del presente capitolo, sono in particolare considerati «metodi analoghi» l'assemblaggio mediante autoincollatura realizzata riscaldando la materia o l'assemblaggio per mezzo di dispositivi scorrevoli fissati sullo stelo per attrito. |
6703 00 00 |
Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili Sono escluse dalla presente voce le trecce naturali di capelli greggi, anche lavati e sgrassati, che provengono direttamente dal taglio e non hanno subito nessun'altra lavorazione (voce 0501 00 00). |
SEZIONE XIII
LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
CAPITOLO 68
LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI
Considerazioni generali
Il presente capitolo non comprende soltanto articoli pronti per l'uso, ma anche, in alcune delle sue voci, semilavorati suscettibili di trasformazioni prima del loro impiego definitivo (per esempio: le miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio della voce 6812).
6802 |
Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente Vedi la nota 2 del presente capitolo in cui si precisa che cosa si debba intendere per «pietre da taglio o da costruzione lavorate». |
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6802 10 00 |
Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente Rientrano in questa sottovoce gli articoli di cui alle note esplicative del SA, voce 6802, settimo capoverso. |
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6802 21 00 a 6802 29 00 |
altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia Queste sottovoci comprendono le pietre e i lavori di pietre (compresi gli sbozzi di lavori) semplicemente tagliati o segati, che presentano una o più facce piane o uniformi. Questi ultimi possono aver subito una lavorazione quale la piallatura, la scalpellatura o la lavorazione con la bocciarda. |
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6802 93 10 |
lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg Oltre ai lavori di pietra aventi tutta od una parte della superficie lucidata, sono soprattutto compresi in questa sottovoce:
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6802 93 90 |
altro Rientra, per esempio, in questa sottovoce il granito scolpito, vale a dire gli oggetti aventi motivi ornamentali in rilievo o a incavo quali foglie, ovuli, ghirlande e chimere eseguiti con una lavorazione superiore a quella con cui si ottengono gli ornamenti di cui alle sottovoci precedenti. Sono inoltre compresi in questa sottovoce le statue, gli altorilievi e i bassorilievi (diversi dalle produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura). |
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6802 99 10 |
lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6802 93 10. |
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6802 99 90 |
altre Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 6802 93 90. |
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6803 00 00 |
Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata Questa voce comprende l'ardesia per tetti o per facciate che può essere di forma quadrata, rettangolare, poligonale, arrotondata ecc. Il suo spessore uniforme è normalmente inferiore o uguale a 6 millimetri. |
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6804 |
Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie Non rientrano in questa voce i cascami e i rottami di pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, di mole e di oggetti simili di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di materie ceramiche (sottovoce 2530 90 00). |
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6804 10 00 |
Mole per macinare o per sfibrare Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 6804 10. |
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6804 21 00 a 6804 23 00 |
altre mole ed oggetti simili Vedi le note esplicative del SA, voce 6804, primo capoverso, numeri 2 e 3. |
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6804 21 00 |
di diamante naturale o sintetico, agglomerato Questa sottovoce comprende gli oggetti di diamante naturale o sintetico, agglomerato seguendo un procedimento qualsiasi. L'agglomerazione può effettuarsi in particolare mediante agglomeranti minerali indurenti (per esempio: cementi) od agglomeranti elastici (per esempio: gomma, materie plastiche) o mediante cottura ceramica. |
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6804 22 12 a 6804 22 90 |
di altri abrasivi agglomerati o di ceramica Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 6804 21 00. |
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6804 22 12 a 6804 22 50 |
di abrasivi artificiali, con agglomerante Come abrasivi artificiali si possono citare, fra gli altri, il corindone artificiale, il carburo di silicio (carborundum) e il carburo di boro. |
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6804 30 00 |
Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano Vedi le note esplicative del SA, voce 6804, primo capoverso, numero 4. |
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6806 |
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69 |
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6806 10 00 |
Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli Vedi le note esplicative del SA, voce 6806, i primi tre capoversi. Le lane minerali simili sono soprattutto ottenute da miscele di rocce, di scorie o di lava sottoposte alle operazioni di cui alle note esplicative del SA, voce 6806, primo capoverso. |
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6806 20 10 |
Argille espanse Vedi le note esplicative del SA, voce 6806, sesto capoverso. |
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6806 20 90 |
altri Questa sottovoce comprende:
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6806 90 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 6806, testo dopo gli asterischi. |
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6807 |
Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile) |
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6807 10 00 |
in rotoli Gli oggetti da rivestimento di questa sottovoce si compongono di almeno tre strati: uno intermedio di carta o cartone o di altro materiale, per esempio tessuto di fibre di vetro, di juta, di foglio di alluminio, di feltro, di tessuto non tessuto e due altri esterni di asfalto o materiale simile. Gli strati esterni possono contenere o essere rivestiti anche di altre materie (per esempio: sabbia). |
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6809 |
Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso |
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6809 11 00 e 6809 19 00 |
Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati In queste sottovoci sono compresi i materiali piatti di qualsiasi forma usati essenzialmente per tramezzi e soffitti. Non sono considerati ornati gli oggetti semplicemente forati o rivestiti da un sottile strato di carta o di altre materie su una o ambedue le facce. Essi possono parimenti aver ricevuto un semplice strato di tinta o di vernice. L'ornamento che può consistere, per esempio, in motivi vari in rilievo o ad incavo, in decorazioni nella massa o in decorazioni in superficie, ha per conseguenza la classificazione delle tavole, pannelli, ecc., nella sottovoce 6809 90 00. Rientrano nelle presenti sottovoci anche i pannelli di forma quadrata, costituiti da una piastrella di gesso perforata sulla faccia che forma la parte esterna dei pannelli e comportante due cavità di forma rettangolare ricavate nello spessore delle piastrelle e nelle quali sono collocati nastri di lana minerale. I pannelli sono ricoperti, sulla loro faccia interna, di carta di alluminio. Tali pannelli sono destinati al rivestimento dei soffitti e dei muri e realizzano, inoltre, l'isolamento termico e acustico. |
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6810 |
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati Il calcestruzzo è formato da una miscela di cemento, di materie di carica (sabbia, ghiaia) e di acqua che, solidificandosi, acquista una grande durezza. Il cemento armato contiene inoltre, immerse nella massa, barre (tondini per cemento armato) o griglie di acciaio. Utilizzando materie di carica più leggere (per esempio: argilla espansa, pietra pomice «bimskies», vermiculite, scorie granulate) si ottiene un «cemento leggero». |
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6810 11 10 |
di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.) Rientrano in questa sottovoce i blocchi e mattoni in cemento poroso con densità, a presa avvenuta, non superiore a 1,7 chilogrammi per decimetro cubo. Il cemento leggero offre un buon isolamento termico, ma presenta minore resistenza del cemento che ha una densità superiore. |
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6812 |
Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813 |
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6812 80 10 e 6812 80 90 |
di crocidolite Vedi le note esplicative del SA, voce 2524, secondo comma. |
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6812 80 10 |
lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio Per la definizione del termine «fibre lavorate», consultare le note esplicative del SA, voce 6812, primo paragrafo. I residui dei lavori di crocidolite vanno tuttavia classificati nella sottovoce 2524 10 00. Le miscele che rientrano in questa sottovoce sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 6812, secondo capoverso. Rientrano in questa sottovoce anche i residui a pezzi o allo stato polverulento di lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio. |
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6812 80 90 |
altri La carta, i cartoni e i feltri costituiti da fibre di crocidolite, da pasta per carta e eventualmente da materie di carica, sono compresi in questa sottovoce qualora contengano il 35 % o più in peso di crocidolite. In caso contrario essi rientrano nel capitolo 48. Vedi anche le note esplicative del SA, voce 6812. |
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6812 92 00 |
Carta, cartoni e feltri La carta, i cartoni e i feltri costituiti da fibre di amianto, da pasta per carta e eventualmente da materie di carica, sono compresi in questa sottovoce qualora contengano il 35 % o più in peso di amianto. In caso contrario essi rientrano nel capitolo 48. Vedi anche le note esplicative del SA, voce 6812. |
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6812 99 10 |
Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio Per quel che riguarda il termine «amianto lavorato» si vedano le note esplicative del SA, voce 6812, primo capoverso. I residui dei lavori di amianto vanno tuttavia classificati nella sottovoce 2524 90 00. Le miscele che rientrano in questa sottovoce sono descritte nelle note esplicative del SA, voce 6812, secondo capoverso. Rientrano in questa sottovoce anche i residui a pezzi o allo stato polverulento di lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio. |
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6814 |
Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
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6814 10 00 |
Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto Le lastre, fogli o nastri di questa sottovoce sono presentati in rotoli di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare. Qualora detti oggetti siano tagliati in una forma diversa dalla quadrata o rettangolare, vanno classificati nella sottovoce 6814 90 00. |
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6814 90 00 |
altri Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i fogli o le lamine di mica, tagliati per un uso determinato. Si distinguono dai fogli o lamine compresi nella voce 2525 per le caratteristiche differenti indicate nelle note esplicative del SA, voce 2525. Sono inoltre compresi in questa sottovoce i fogli o le lamine di mica che, pur non essendo stati tagliati nel modo sopra indicato, hanno subito una lavorazione non ammessa nella voce 2525 come, per esempio la lucidatura o l'incollatura su supporto. |
CAPITOLO 69
PRODOTTI CERAMICI
I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI |
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6901 00 00 |
Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili Vedi le note esplicative del SA, capitolo 69, considerazioni generali del sottocapitolo I, lettera A. Rientrano, per esempio, in questa voce i mattoni isolanti ottenuti mediante la messa in forma e la cottura di terra di Moler. |
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6902 |
Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili Le due caratteristiche essenziali dei prodotti refrattari compresi nella voce suddetta risiedono nel fatto che essi presentano una resistenza piroscopica minima di 1 500 gradi Celsius (determinata secondo le raccomandazioni ISO R 528-1966 e R 1146-1969) e che sono stati effettivamente concepiti per impieghi che richiedono una tale resistenza. Vedi anche le note esplicative del SA, capitolo 69, considerazioni generali del sottocapitolo I, lettera B. |
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6902 10 00 |
contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3) Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 6902 10. |
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6903 |
Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili Il primo comma della nota esplicativa della voce 6902 si applica interamente alla presente voce. Sono quindi esclusi da questa voce i guidafili in allumina sinterizzata per materie tessili, gli utensili e le apparecchiature nel suddetto materiale o in altri materiali refrattari, le sfere in prodotti refrattari silico-alluminosi destinati a fungere da supporto a un prodotto chimico utlizzato come catalizzatore in talune fabbricazioni, ecc. |
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II. ALTRI PRODOTTI |
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Considerazioni generali Quanto alla portata dei termini «porcellana», «terra comune», «terra cotta fine», «terraglia» e «grès», figuranti nelle voci o sottovoci del presente capitolo, si rimanda alle note esplicative del SA, capitolo 69, sottocapitolo II, considerazioni generali. |
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6904 |
Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica Per quel che concerne i criteri che consentono di distinguere i mattoni da costruzione dalle piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, vedi le note esplicative del SA, voce 6907. |
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6905 |
Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia |
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6905 10 00 |
Tegole Vedi le note esplicative del SA, voce 6905, secondo comma, punto 1. Le tegole si distinguono dalle piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento per il fatto che esse sono in genere dotate di linguette, ganci o di altri dispositivi di commettitura. |
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6905 90 00 |
altre Rientrano nella presente sottovoce gli articoli di cui alle note esplicative del SA, voce 6905, secondo comma, punti 2 a 4. |
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6907 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto |
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6907 90 20 |
di grès Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 30. |
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6908 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto |
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6908 90 11 e 6908 90 20 |
di terracotta comune Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10. |
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6908 90 11 |
Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» La fabbricazione delle piastrelle di questo tipo avviene con una pasta malleabile estrusa da una pressa, in modo da ottenere piastrelle doppie che vengono tagliate, in lunghezze prestabilite, essiccate e cotte. Dopo la cottura, le piastrelle doppie vengono separate in piastrelle semplici. Le «Spaltplatten» sono contraddistinte dalla presenza di scanalature sulla fascia retrostante. Generalmente, i lati lunghi di queste piastrelle hanno un bordo «a gradino», dovuto al processo di fabbricazione. Durante la produzione tale bordo funge da protezione ed impedisce il deterioramento della superficie a vista. Rispetto allo spigolo interno, il bordo esterno di protezione sporge di 2 millimetri al massimo. Le piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» sono prodotte in vari colori, forme e dimensioni. La loro superficie può essere liscia, profilata, ondulata o avere altre forme. Le «Spaltplatten» possono avere, per esempio, l'aspetto seguente:
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6908 90 31 |
Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten» Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6908 90 11. |
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6908 90 91 |
di grès Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 30. |
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6908 90 93 |
di maiolica o di terraglia Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 50. |
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6909 |
Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica |
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6909 11 00 a 6909 19 00 |
Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici Vedi le note esplicative del SA, voce 6909, secondo comma, punti 1 e 2. |
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6909 12 00 |
Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 6909 12. |
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6909 90 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 6909, secondo comma, punti 3 e 4. |
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6912 00 |
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana Per la classificazione nelle diverse sottovoci di questa voce, si vedano anche le note esplicative del SA relative al presente capitolo e, in particolare, le considerazioni generali del sottocapitolo II, parte «Altri prodotti ceramici». Per quanto riguarda la classificazione del vasellame e degli oggetti di uso domestico, con carattere decorativo e, in particolare, con motivi decorativi in rilievo e simili, si vedano le note esplicative del SA, voce 6913, lettera B.
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6912 00 10 |
di terracotta comune Rientrano in questa sottovoce i prodotti ottenuti con argille ferruginose e calcaree (terra per mattoni) che presentano frantumi terrosi opachi e colorati (generalmente di colore marrone, rosso o giallo). L'impasto è eterogeneo e il diametro degli elementi non omogenei (grani, inclusioni, pori) rappresentativi della struttura della massa generale è superiore a 0,15 millimetri. Questi elementi risultano pertanto visibili ad occhio nudo. Inoltre, la porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) è pari o superiore a 5 % in peso. Tale porosità va determinata secondo il metodo riportato in appresso. Determinazione del coefficiente d'assorbimento d'acqua
Il saggio ha per scopo di determinare i coefficienti di assorbimento di acqua del coccio. Il coefficiente è una percentuale calcolata in rapporto al peso iniziale del coccio.
Il numero di campioni per ogni pezzo non deve essere inferiore a tre. Essi sono prelevati nella parte smaltata di uno stesso articolo e non devono avere più di una faccia smaltata. La superficie di un campione deve essere di circa 30 centimetri quadradi e il suo spessore massimo di circa 8 millimetri, compreso lo smalto. I campioni sono essiccati in stufa a 105 gradi Celsius per 3 ore e, dopo raffreddamento nell'essiccatore, si determina il peso (Ps) con una approssimazione di 0,05 grammo. I campioni vengono poi immersi immediatamente nell'acqua distillata, in modo da non toccare il fondo del recipiente. Si fa bollire per 2 ore, poi si lasciano i campioni in immersione per 20 ore nell'acqua. Dopo di che si tolgono e si asciuga l'acqua della superficie con uno straccio pulito e leggermente umido. Le cavità e i buchi devono essere asciugati con pennellini leggermente umidi. Si determina il peso Ph. Il coefficiente di assorbimento di acqua dei campioni è dato dal valore del loro aumento di peso moltiplicato per 100 e diviso per il peso allo stato secco:
La media dei coefficienti di assorbimento di acqua dei diversi campioni, espressa in percentuale, dà il coefficiente di assorbimento d'acqua del coccio. |
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6912 00 30 |
di grès Rientrano in questa sottovoce i prodotti ottenuti da argilla abitualmente più o meno colorata nella massa; essi sono caratterizzati da un impasto opaco, compatto, cotto ad una temperatura sufficiente per la vetrificazione. Detta opacità deve essere determinata in un coccio dallo spessore minimo di 3 millimetri e secondo il metodo riportato in appresso: Prova di translucidità
La sagoma di un oggetto deve essere visibile attraverso un campione di spessore compreso tra 2 e 4 millimetri, posto in una stanza buia a 50 centimetri da una lampadina nuova messa in una scatola e irradiante un flusso luminoso fra 1 350 e 1 500 lumen. La lampadina deve essere cambiata dopo 50 ore d'uso. (vedi schema allegato) Esso è costituito da una scatola dipinta all'interno di bianco opaco. Ad una estremità è posta la lampadina (A). L'estremità opposta viene forata e il buco deve permettere di vedere la forma dell'oggetto (B) attraverso il campione (C). Le dimensioni della scatola devono essere le seguenti:
Il diametro del foro è di circa 10 centimetri.
Inoltre, la porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) è uguale o inferiore a 3 % in peso. Detta porosità deve essere determinata secondo il metodo riportato nella nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10. |
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6912 00 50 |
di maiolica o di terraglia Rientrano in questa sottovoce i prodotti ottenuti mediante cottura di un miscuglio di argille selezionate («terracotta fine»), mescolate talvolta con feldspato e con quantità variabili di calce (maiolica dura, maiolica mista, maiolica tenera). I prodotti di maiolica sono caratterizzati da un impasto bianco o chiaro (leggermente grigiastro o crema o avorio) e quelli di terraglia da una pasta colorata variante dal giallo al bruno o al bruno rossiccio. L'impasto, che presenta una grana fine, è omogeneo ed il diametro degli elementi non omogenei (grani, inclusioni, pori), rappresentativi della struttura della massa generale, è inferiore a 0,15 millimetro; detti elementi non risultano pertanto visibili ad occhio nudo. Inoltre, la porosità (coefficiente di assorbimento d'acqua) è uguale o superiore a 5 % in peso e deve essere determinata secondo il metodo riportato nella nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10. |
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6912 00 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce i prodotti in materiali ceramici che non rispondono ai criteri indicati per i prodotti rientranti nelle altre sottovoci di questa voce, né a quelli relativi alla porcellana (voce 6911). |
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6913 |
Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica Questa voce comprende anche i piatti ornamentali Un piatto è considerato «ornamentale» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
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6913 90 10 |
di terracotta comune Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 10. |
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6913 90 93 |
di maiolica o di terraglia Vedi la nota esplicativa della sottovoce 6912 00 50. |
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6913 90 98 |
altri Vedi le note esplicative delle sottovoci 6912 00 30 e 6912 00 90. |
CAPITOLO 70
VETRO E LAVORI DI VETRO
Considerazioni generali
Ai sensi del presente capitolo, il termine «vetro da ottica» designa il vetro speciale utilizzato per la costruzione di strumenti ottici destinati, in particolare, alla fotografia, all'astronomia, all'osservazione (microscopia, navigazione, ecc.), all'armamento (cannocchiali di puntamento, ecc.), ai laboratori, ecc., nonché nella fabbricazione di taluni articoli ottici per la correzione dei difetti della vista. Tale vetro, di cui esistono numerosissime varietà, è abitualmente caratterizzato da una grande trasparenza e da una grande limpidezza, quantunque esso sia talvolta leggermente colorato al fine di assorbire determinati raggi. Esso presenta una omogeneità perfetta che esclude in genere la presenza di bolle o di striature, ha indici di rifrazione e proprietà dispersive non consueti negli altri tipi di vetro.
Sono escluse da questo capitolo le lastre di vetro racchiuse in una cornice di legno, metallo, ecc., che sono considerate oggetti che hanno perduto il loro carattere essenziale di vetro e che rientrano in voci diverse a seconda dell'uso a cui saranno adibite, per esempio:
1. |
all'incorniciatura di stampe (voci 4414 00, 8306, ecc.); |
2. |
a macchine e apparecchi oppure a veicoli (sezioni XVI o XVII); |
3. |
a porte, finestre di fabbricati, ecc. (voci 4418, 7610, ecc.). |
7001 00 |
Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa |
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7001 00 10 |
Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro Vedi le note esplicative del SA, voce 7001, primo comma, lettera A. Il termine «residui di vetreria» designa il vetro in frantumi destinato ad essere riutilizzato in vetreria. |
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7001 00 91 e 7001 00 99 |
Vetro in massa Vedi le note esplicative del SA, voce 7001, primo comma, lettera B, e secondo e terzo comma. |
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7002 |
Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato La presente voce comprende solamente i semilavorati allo stato greggio (non lavorato), vale a dire che non hanno subito, dopo la formatura, la tiratura o la soffiatura altre operazioni all'infuori, se del caso, del taglio in sezioni di tubi, barre o bacchette ovvero della ricottura o della molatura delle estremità al fine di affrancarle o di livellarle sommariamente al fine di renderne meno pericolosa la manipolazione, anche se gli articoli così trattati sono atti all'impiego nello stato in cui si trovano. |
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7002 10 00 |
Biglie Vedi le note esplicative del SA, voce 7002, primo comma, punto 1, e i due ultimi commi. |
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7002 32 00 |
di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C Questo vetro è caratterizzato essenzialmente dall'assenza di piombo, da una piccolissima proporzione di potassio e di ossidi alcalino-terrosi e da una notevole presenza di anidride borica. Questo vetro possiede una conducibilità termica molto elevata e un'elasticità considerevole ed è insensibile ai bruschi cambiamenti di temperatura, qualità che lo rendono particolarmente adatto alla fabbricazione di oggetti in vetro per la cucina, di stoviglie da tavola, di vetreria da laboratorio, di articoli in vetro per l'illuminazione, ecc. |
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7003 |
Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato Questa voce non comprende, in particolare, il vetro «flotté» (voce 7005). Per quel che concerne l'interpretazione del termine «lavorato», vedi la nota 2 a) del presente capitolo. |
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7003 12 10 a 7003 19 90 |
Lastre e fogli, non armati Per quanto riguarda il termine «armato», si rinvia alle note esplicative del SA, voce 7003, terz'ultimo comma. |
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7003 12 10 a 7003 12 99 |
colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente I termini «strati assorbenti o riflettenti» sono definiti nella nota 2 c) del presente capitolo, per quel che concerne il termine «opacizzati» si vedano le note esplicative del SA, voce 7003, secondo comma, lettera B. Il vetro placcato è un vetro traslucido costituito generalmente da un vetro opalino bianco e da un vetro colorato; i due vetri sono applicati l'uno contro l'altro allo stato ancora pastoso, processo con il quale si ottiene un legame intimo. |
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7003 20 00 |
Lastre e fogli, armati Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 7003 12 10-7003 19 90. |
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7003 30 00 |
Profilati Il vetro profilato è un prodotto fabbricato in un processo continuo, in cui la formatura è effettuata direttamente dopo l'uscita dal forno e durante il processo continuo di fabbricazione. Esso viene quindi tagliato nelle dimensioni volute ma non viene sottoposto ad altri processi di lavorazione. |
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7004 |
Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato Per quel che concerne l'interpretazione del termine «lavorato», vedi anche la nota 2 a) del presente capitolo. |
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7004 20 10 a 7004 20 99 |
Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 7003 12 10-7003 12 99. |
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7005 |
Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato Per quel che concerne l'interpretazione del termine «lavorato», vedi la nota 2 a) del presente capitolo. |
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7005 10 05 a 7005 10 80 |
Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente Vedi le note esplicative delle sottovoci 7003 12 10-7003 19 90 e delle sottovoci 7003 12 10 e 7003 12 99, primo comma, prima frase. |
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7005 21 25 a 7005 21 80 |
colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato Per quel che concerne il termine «opacizzato», vedi le note esplicative del SA, voce 7003, secondo comma, lettera B. |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
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7010 90 21 |
ottenuti a partire da un tubo di vetro Tali recipienti sono di sezione circolare ed hanno in genere una parete di spessore inferiore a 2 millimetri. Essi non presentano caratteri in rilievo, ad esempio numeri, logotipi, righe o simili. Dall'esame visivo non si rileva praticamente alcuna distorsione ottica nel vetro. La capacità volumetrica di tali recipienti varia generalmente da 1 a 100 millilitri. Essi sono utilizzati principalmente per l'imballaggio di prodotti farmaceutici o diagnostici. |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
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7013 10 00 |
Oggetti di vetroceramica Per quel che concerne il termine «vetroceramica», si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, ultimo comma, punto 2. |
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7013 22 10 e 7013 22 90 |
di cristallo al piombo Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo. |
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7013 33 11 a 7013 33 99 |
di cristallo al piombo Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo. |
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7013 41 10 e 7013 41 90 |
di cristallo al piombo Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo. |
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7013 42 00 |
di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7002 32 00. |
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7013 91 10 e 7013 91 90 |
di cristallo al piombo Vedi la nota di sottovoci 1 del presente capitolo. |
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7015 |
Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri |
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7015 10 00 |
Vetri da occhialeria medica Vedi le note esplicative del SA, voce 7015, lettera C. |
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7015 90 00 |
altri Vedi le note esplicative del SA, voce 7015, lettere A e B. |
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7016 |
Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili I quadrelli di vetro laminato (per esempio: in marbrite o in marmorite) non rientrano in questa voce (voci 7003 o 7005, secondo la specie). |
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7017 |
Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate |
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7017 10 00 |
di quarzo o di altra silice fusi I prodotti che rientrano in questa sottovoce hanno un contenuto di silice pari o superiore a 99 % in peso. Come materie di base nella fabbricazione dei prodotti in questione si utilizzano sabbia quarzosa purissima, cristallo di rocca o composti volatili di silicio. Le vetrerie fabbricate a partire da sabbia quarzosa sono opache o soltanto translucide. Quelle ottenute a partire da cristallo di rocca o da composti volatili di silicio sono per contro perfettamente chiare e trasparenti. |
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7017 20 00 |
di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7002 32 00. |
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7018 |
Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm |
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7018 10 11 e 7018 10 19 |
Perle Sono compresi in queste sottovoci:
I tubi sono considerati come perle di vetro ai sensi di queste sottovoci soltanto se il loro diametro esterno e la loro lunghezza non superano rispettivamente 4 millimetri e 24 millimetri. Essi non vanno confusi con i tubi speciali di vetro al piombo normalizzato del tipo utilizzato per la fabbricazione delle lampade ad incandescenza e dei diodi; i tubi di questo tipo sono generalmente incolori e rientrano nella voce 7002. Gli articoli che rientrano in queste sottovoci sono generalmente presentati alla rinfusa, in sacchetti, in scatole, ecc. In dette sottovoci rientrano anche le perle di vetro di dimensioni e colori identici, infilate, senza nodi di separazione e senza dispositivo di chiusura, per la comodità del trasporto e le esigenze della presentazione. Le infilzature sono generalmente annodate in fasci per le estremità libere dei fili e non sono quindi normalmente utilizzabili nello stato in cui si trovano. Non rientrano per contro in queste sottovoci:
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7018 10 11 |
tagliate e lucidate meccanicamente Le perle tagliate e lucidate meccanicamente che rientrano in questa sottovoce si distinguono dalle perle dette «lucidate a fuoco» (sottovoce 7018 10 19) per le loro sfaccettature perfettamente liscie a spigoli vivi. Inoltre, l'orlo della loro foratura è molto spesso tagliato (talvolta anche lucidato) e presenta spigoli tagliati vivi corrispondenti alle faccette adiacenti. L'orlo delle forature delle perle dette «lucidate a fuoco» è invece spesso arrotondato e non si congiunge alle faccette mediante spigoli vivi. Sono soprattutto gli articoli indicati al primo comma, punto 2, della nota esplicativa delle sottovoci 7018 10 11 e 7018 10 19 che assai spesso si presentano tagliati e lucidati meccanicamente. |
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7018 10 30 |
Imitazioni di perle fini o coltivate Rientrano in questa sottovoce gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera B. Per quanto riguarda le imitazioni di perle fini, infilzate, si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa delle sottovoci 7018 10 11 e 7018 10 19. |
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7018 10 51 e 7018 10 59 |
Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) Rientrano in queste sottovoci gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera C. |
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7018 10 51 |
tagliate e lucidate meccanicamente Le imitazioni di pietre preziose e semipreziose tagliate e lucidate meccanicamente che rientrano nella presente sottovoce si distinguono dagli stessi articoli detti «lucidati a fuoco» (sottovoce 7018 10 59) per le sfaccettature perfettamente lisce e a spigoli vivi. |
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7018 10 90 |
altre Rientrano in particolare in questa sottovoce le imitazioni di corallo, i granuli e «cabochons» (diversi dalle imitazioni di perle fini o di pietre preziose o semipreziose) per capocchie di spilloni, le gocce per fermagli di orecchini ed i tubetti di vetro per la preparazione di frange. Per quanto riguarda la distinzione tra i tubetti di vetro che rientrano in questa sottovoce e quelli da considerare come perle di vetro ai sensi delle sottovoce 7018 10 11 e 7018 10 19, si rinvia alle note esplicative delle suddette sottovoci, secondo comma. |
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7018 20 00 |
Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm Rientrano in questa sottovoce gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera H. |
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7018 90 10 |
Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro Vedi le note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettere E e F. |
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7018 90 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce gli articoli descritti nelle note esplicative del SA, voce 7018, secondo comma, lettera G. |
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7019 |
Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti) I filati di questa voce sono ottenuti utilizzando vetro tessile. Per vetro tessile si intendono quei prodotti i cui filamenti di base sono generalmente disposti in parallelo. Se ne distinguono due tipi:
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7019 11 00 |
Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7019 11. |
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7019 12 00 |
Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7019 12. |
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7019 19 90 |
di fibre in fiocco Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7019 19. Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i filati di fibre in fiocco. |
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7019 31 00 |
Feltri (mats) Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7019 31. |
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7019 32 00 |
Veli Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7019 32. |
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7019 90 10 |
Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi Le fibre alla rinfusa sono costituite da una massa di fibre elementari di lunghezza diversa, aggrovigliate tra di loro (ovatta e lana di vetro, denominate anche «vetrofibra»), utilizzate per l'isolamento termico o acustico, che si trovano generalmente in commercio in balle o in sacchi di carta. |
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7020 00 |
Altri lavori di vetro |
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7020 00 07 e 7020 00 08 |
Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto Vedi le note esplicative del SA, voce 7020, secondo comma, punto 4. |
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7020 00 08 |
finite Sono considerate come finite solamente le ampolle pronte per essere inguainate o altrimenti rivestite. |
SEZIONE XIV
PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
CAPITOLO 71
PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI |
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7101 |
Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
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7101 10 00 |
Perle fini Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, i primi quattro commi. |
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7101 21 00 e 7101 22 00 |
Perle coltivate Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, quinto comma. |
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7101 21 00 |
gregge Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, sesto comma. |
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7101 22 00 |
lavorate Vedi le note esplicative del SA, voce 7101, sesto comma. |
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7102 |
Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati |
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7102 10 00 |
non scelti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7102 10. |
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7102 21 00 e 7102 29 00 |
industriali Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7102 21 e 7102 29. |
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7102 21 00 |
greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7102 21 e 7102 29, terzo comma. La sgrossatura (o taglio) consiste nella sfaccettatura dello sbozzo della pietra mediante abrasione contro un altro diamante, al fine di ridurla alla dimensione voluta. |
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7102 31 00 e 7102 39 00 |
non industriali Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7102 31 e 7102 39. |
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7102 31 00 |
greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7102 31 e 7102 39, secondo comma. La sgrossatura (o taglio) consiste nella sfaccettatura dello sbozzo della pietra mediante abrasione contro un altro diamante, al fine di ridurla alla dimensione voluta. |
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7103 |
Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
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7103 10 00 |
gregge o semplicemente segate o sgrossate Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7103 10. Non rientrano nella presente sottovoce, per esempio, le pietre preparate in forma di «doublets» o «triplets» (sottovoci 7103 91 00 o 7103 99 00). |
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7103 91 00 e 7103 99 00 |
altrimenti lavorate Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7103 91 e 7103 99. Per pietre preparate in forma di «doublets» o «triplets» s'intendono quelle ottenute per sovrapposizione di una pietra preziosa (gemma) (parte superiore della doppia o tripla) o di una o due altre pietre preziose (gemme) (generalmente di qualità inferiore) o di un'altra materia (per esempio: pietra ricostituita, vetro). Per quanto riguarda le pietre preziose (gemme) non considerate come altrimenti lavorate, ai sensi di queste sottovoci, nonché le pietre che, anche non incastonate né montate, rientrano nei capitoli 90 o 91, si vedano le note esplicative del SA, voce 7103, terzo e quinto comma. Gli sbozzi (comunemente chiamati «blanks») sono compresi nella sottovoce 7103 10 00. |
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7103 91 00 |
Rubini, zaffiri e smeraldi Il rubino è una varietà di corindone la cui colorazione rossa è dovuta a tracce di sali di cromo. Anche lo zaffiro è una varietà di corindone; il suo colore blu scuro è dovuto alla presenza di tracce di sali di cobalto. Lo smeraldo è una varietà di berillo; esso si presenta generalmente sotto forma di prisma; il suo colore verde è dovuto alla presenza di tracce di ossido di cromo. Leggermente più duro del quarzo, ma più tenero del corindone e del diamante, deve il suo grande valore al colore ed alla trasparenza. Esso è in genere tagliato in forma rettangolare o quadrata. |
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7104 |
Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
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7104 10 00 |
Quarzo piezoelettrico Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoce 7104 10. La presente sottovoce non comprende, per esempio:
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7104 20 00 |
altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 7103 10 00. |
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7104 90 00 |
altre Si applicano, mutatis mutandis, le note esplicative del SA, sottovoci 7103 91 e 7103 99. |
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7105 |
Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche |
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7105 10 00 |
di diamanti Vedi le note esplicative del SA, voce 7105, secondo, terzo e quarto comma. |
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7105 90 00 |
altri Si tratta in particolare di residui e polveri di pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) di granati. |
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II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI |
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7106 |
Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere |
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7106 10 00 |
Polveri Per quel che concerne l'interpretazione del termine «polveri», vedi la nota della sottovoce 1 del presente capitolo. I prodotti polverulenti che non rispondono al criterio granulometrico previsto dalla nota di sottovoci 1 del presente capitolo sono considerati come granaglie della sottovoce 7106 91 00. I cascami provenienti dalla lavorazione dell'argento o delle sue leghe e atti unicamente al recupero del metallo o alla preparazione di prodotti o composizioni chimiche, quali limature, spezzature e residui polverosi non vanno considerati come polveri. Questi residui sono da classificare alla voce 7112. Invece le limature separate dalle materie estranee e rese omogenee dal punto di vista granulometrico (per esempio: mediante setacciatura) devono essere considerate polveri della presente sottovoce, purché rispondano al suddetto criterio. |
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7106 91 00 |
greggio Rientrano in questa sottovoce i prodotti descritti nelle note esplicative del SA, voce 7106, quarto comma, punto II. I lingotti, che per essere posti in commercio, presentano una superficie liscia e sono muniti di un punzone di garanzia, restano classificati in questa sottovoce. Le granaglie di argento o delle sue leghe, per essere classificate in questa sottovoce, non devono presentare le caratteristiche stabilite per le polveri nella nota della sottovoce 1 del presente capitolo. Sono escluse da questa sottovoce le barre ottenute per laminazione o trafilatura (sottovoce 7106 92 00). |
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7108 |
Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere |
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7108 11 00 |
Polveri Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 7106 10 00. |
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7108 12 00 |
greggio Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 7106 91 00. |
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7108 20 00 |
per uso monetario Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 7108 20. |
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7110 |
Platino, greggio o semilavorato, o in polvere Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della presente voce, vedi la nota della sottovoce 3 del presente capitolo. |
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7110 11 00 a 7110 19 80 |
Platino Per quanto concerne l'interpretazione del termine «platino», vedi la nota della sottovoce 2 del presente capitolo. |
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7110 11 00 |
greggio o in polvere Le note esplicative delle sottovoci 7106 10 00 e 7106 91 00 si applicano mutatis mutandis. |
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7110 21 00 |
greggio o in polvere Le note esplicative delle sottovoci 7106 10 00 e 7106 91 00 si applicano mutatis mutandis. |
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7110 31 00 |
greggio o in polvere Le note esplicative delle sottovoci 7106 10 00 e 7106 91 00 si applicano mutatis mutandis. |
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7110 41 00 |
greggi o in polvere Le note esplicative delle sottovoci 7106 10 00 e 7106 91 00 si applicano mutatis mutandis. |
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7112 |
Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi I cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi che sono stati fusi e colati in lingotti, in masse o forme simili, vanno classificati come metalli greggi e non rientrano quindi nella presente voce. |
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III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI |
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7113 |
Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi Vedi le note 2 A) e 9 del presente capitolo. |
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7114 |
Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi Vedi le note 2 A) e 10 del presente capitolo. |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite Vedi la nota 2 B) del presente capitolo. |
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7117 |
Minuterie di fantasia Vedi la nota 11 del presente capitolo. |
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7117 11 00 e 7117 19 00 |
di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati Rientrano anche in queste sottovoci:
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SEZIONE XV
METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Considerazioni generali
I rottami, cascami e avanzi di lavori di metalli non ferrosi che sono stati fusi e ricostituiti in lingotti, masselli o forme similari, sono classificati come metallo greggio e non come rottami e cascami. Di conseguenza, sono classificati, per esempio nelle voci 7601 (alluminio), 7801 (piombo), 7901 (zinco) oppure nelle sottovoci 8104 11 00 o 8104 19 00 (magnesio).
Il termine «metalli» comprende anche i metalli che hanno una struttura amorfa (non cristallina) quali i vetri metalli ed i prodotti della metallurgia delle polveri.
CAPITOLO 72
GHISA, FERRO E ACCIAIO
Considerazioni generali
A. |
Un complesso di criteri può permettere di distinguere i prodotti fucinati dai prodotti laminati allorché è opportuno operare questa distinzione (voci 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 e 7228). A condizione di disporre del pezzo intero, è opportuno osservare innanzitutto come varia la sezione trasversale:
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B. |
Per quanto riguarda le definizioni di talune deformazioni plastiche (quali la laminatura, la forgiatura, lo stampaggio, è opportuno fare riferimento alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettere A e B. |
C. |
Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti laminati o estrusi a caldo e/o i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettera B, ultimo comma. È da osservare che talune delle differenze sopra segnalate fra i prodotti laminati a freddo e i prodotti laminati a caldo si attenuano o addirittura si annullano se i prodotti laminati a freddo sono sottoposti a ricottura; parimenti, le differenze si limitano all'aspetto superficiale e alla durezza superficiale se si tratta di prodotti laminati a caldo che hanno subito una leggera rifinitura a freddo. Le barre e i profilati laminati o estrusi a caldo possono essere rifiniti a freddo mediante trafilatura o altri procedimenti — in particolare per rettificazione o calibratura — che conferiscono al prodotto un grado maggiore di finitura. Questa operazione fa considerare tali prodotti come «ottenuti o rifiniti a freddo». Tuttavia, la semplice raddrizzatura a freddo e la eliminazione grossolana delle croste non sono considerate operazioni di rettifica o di calibratura e restano quindi senza influenza sulla classificazione delle barre e dei profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo. Parimenti, la torsione delle barre precitate non ha per effetto di farle considerare barre rifinite a freddo. |
D. |
Per quanto riguarda la definizione della placcatura, occorre riferirsi alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte quarta, lettera C, paragrafo 2, lettera e). I metalli comuni placcati di metalli preziosi, qualunque sia lo spessore della placcatura, rientrano nel capitolo 71 (vedere le note esplicative del SA, capitolo 71). |
E. |
per quanto riguarda le operazioni di finitura superficiale, si vedano le note esplicative del SA, capitolo 72, considerazioni generali, parte IV, lettera C, paragrafo 2, lettera d). |
F. |
I pezzi fucinati non finiti che non presentano più l'aspetto rudimentale degli sbozzi di forgia di cui alle voci 7207, 7218 o 7224, devono essere classificati nelle voci relative agli articoli finiti e rientrano generalmente nei capitoli 82, 84, 85, oppure 87. Ne risulta che tali pezzi fucinati in ferro o acciaio destinati alla fabbricazione di alberi a gomiti, rientrano quindi nella voce 8483. |
I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI |
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7201 |
Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie Le ghise gregge e le ghise specolari sono definite rispettivamente alle note 1 a) e 1 b) del presente capitolo. Una ghisa greggia ai sensi della nota 1 a) del capitolo 72 che contiene in peso da 6 % escluso a 30 % compreso di manganese, deve essere classificata come ghisa specolare (sottovoce 7201 50 90). Qualora una lega avente questo tenore di manganese contenga un altro elemento in proporzione superiore alle percentuali di cui alla nota 1 a), per esempio una percentuale di silicio superiore a 8 %, essa deve essere classificata tra le ferro-leghe, e, nell'esempio di cui sopra, nelle sottovoci 7202 21 00-7202 29 90 relative al ferro-silicio. [Se il tenore di questa lega supera 30 % di manganese e 8 % di silicio, essa deve essere considerata come un ferro-silico-manganese, della sottovoce 7202 30 00 e se essa contiene anche un altro elemento legante, nelle proporzioni di cui alla nota 1 c) verrà classificata nella sottovoce 7202 99 80.] Le ghise gregge, ai sensi della nota 1 a) del presente capitolo che non sono ghise specolari e che di conseguenza devono essere classificate nelle sottovoci 7201 10 11-7201 50 90 sono quelle che contengono soltanto 6 % o meno di manganese. Fra tali ghise, si distinguono le ghise gregge non legate (sottovoci 7201 10 11-7201 20 00), dalle ghise gregge legate (sottovoci 7201 50 10 o 7201 50 90) a seconda del loro contenuto di elementi leganti. Le ghise gregge legate di cui alla nota 1 a) delle sottovoci del presente capitolo e le ghise gregge non legate non possono contenere, isolatamente o assieme, in peso, più di:
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7201 50 10 |
Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio I prodotti di questa sottovoce sono impiegati soprattutto per la fabbricazioni di pezzi che devono presentare una particolare resistenza all'usura, per esempio gli alberi a gomito, i tamburi per freni, i pistoni per pompe, i cilindri per laminatoi, le matrici per stampaggio a caldo, i gomiti per tubature, le lingottiere. |
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7201 50 90 |
altre Fra le ghise che rientrano in questa sottovoce si possono citare:
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7202 |
Ferro-leghe La nota 1 c) del capitolo definisce le ferro-leghe precisando in particolare le percentuali limite di elementi leganti non ferrosi e di ferro che esse devono presentare. Per la classificazione delle ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202, vedi la nota di sottovoci 2 del presente capitolo. Così, per esempio, una ferro-lega contenente più di 30 % di manganese e 8 % o meno di silicio va classificata nelle sottovoci 7202 11 20-7202 19 00; se, al contrario, essa contiene più di 30 % di manganese e più di 8 % di silicio, va classificata alla sottovoce 7202 30 00. Parimenti, una lega ferro-silico-manganese-alluminio deve contenere più di 8 % di silicio, più di 30 % di manganese e più di 10 % di alluminio per essere classificata nella sottovoce 7202 99 80. Se la ferro-lega binaria, ternaria o quaternaria non è specificatamente nominata essa va classificata nella sottovoce 7202 99 80. I cascami siderurgici rifusi e colati grossolanamente in lingotti (detti cascami lingottati) aventi la composizione di una ferro-lega e che sono utilizzati come additivi nella fabbricazione degli acciai speciali, sono da classificare nelle sottovoci delle voce 7202, secondo la specie. Non rientrano in questa voce i residui di fusione dei metalli non ferrosi che, a causa del loro tenore di zolfo o di fosforo o di altre impurità, non possono essere considerati ferro-leghe (generalmente voce 2620). |
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7202 11 20 a 7202 19 00 |
Ferromanganese Il ferromanganese si presenta in forma di pani rugosi alla superficie, bianchi e lucenti nell'interno. Si tratta di un materiale fragile e durissimo. Esso viene utilizzato per la deossidazione, la desolforazione, la ricarburazione degli acciai e, mediante l'aggiunta di manganese, come elemento legante. |
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7202 11 20 e 7202 11 80 |
contenente, in peso, più di 2 % di carbonio Rientrano in queste sottovoci i tipi di ferromanganese detti «ad alto tenore carbonio» (ferromanganese carburato). Il tipo più usato contiene in peso da 6 a 7 % di carbonio; il tenore di manganese deve essere superiore a 30 % in peso, e varia generalmente tra 70 e 80 %. |
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7202 19 00 |
altro Rientrano in questa sottovoce i tipi di ferromanganese detti «a medio tenore carbonio» (da 1,25 a 1,5 %), oppure «a basso carbonio» (meno di 0,75 %), mentre la percentuale di manganese può variare da 80 a 90 %. Questi tipi vengono impiegati per la preparazione degli acciai legati al manganese che devono avere un basso tenore di carbonio. |
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7202 21 00 a 7202 29 90 |
Ferrosilicio Il ferrosilicio ha una frattura grigia lucente ed è fragile. Esistono in commercio tipi aventi contenuto di silicio da 10 a quasi 96 %, con un basso tenore di carbonio (da 0,1 a 0,2 %). Si usa sia per l'affinazione dell'acciaio e per la fabbricazione di acciai al silicio (in particolare per le lamiere dette «magnetiche»), sia (al posto del silicio più costoso) come riducente (silicotermia) in altri processi metallurgici, per esempio, nella metallurgia del magnesio. |
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7202 30 00 |
Ferro-silico-manganese Il ferro-silico-manganese, detto anche semplicemente silico-manganese, viene usato in vari tipi contenenti più di 8 e fino a 35 % di silicio, più di 30 e fino a 75 % di manganese e fino a 3 % di carbonio. Esso ha usi simili a quelli del ferro-silicio, ma l'effetto combinato del silicio e del manganese riduce al minimo le inclusioni non metalliche e riduce ulteriormente il contenuto di ossigeno. |
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7202 41 10 a 7202 49 90 |
Ferrocromo Il ferrocromo si presenta in masse cristalline durissime, a cristalli talvolta notevolmente sviluppati. Esso contiene di solito da 60 a 75 % di cromo; il tenore di carbonio è da 4 a 10 % nel ferrocromo comune e può scendere fino a 0,01 %, mentre diminuisce la sua fragilità. Il ferrocromo viene usato per ottenere gli acciai al cromo. |
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7202 50 00 |
Ferro-silico-cromo Il ferro-silico-cromo contiene generalmente 30 % di silicio e 50 % di cromo e il tenore di carbonio può essere elevato o assai ridotto come nel caso del ferrocromo. Esso viene impiegato per gli stessi usi del ferrocromo; la presenza di silicio facilita la deossidazione dell'acciaio. |
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7202 60 00 |
Ferro-nichel Il ferro-nichel di questa sottovoce contiene meno di 0,5 % di zolfo ed è generalmente usato come legante nella fabbricazione degli acciai al nichel. Il ferro-nichel con tenore di zolfo di 0,5 % o più non può essere utilizzato tale e quale per la fabbricazione degli acciai al nichel; esso viene considerato come prodotto intermedio della metallurgia del nichel e pertanto va classificato nella voce 7501. Viceversa, alcune leghe denominate ghise al nichel e impiegate per getti particolari, resistenti alla corrosione o alle alte temperature, vengono classificate in questa sottovoce. Tale è il caso, per esempio, di talune ghise austenitiche, note in commercio sotto vari marchi depositati, contenenti fino a 36 % di nichel, 6 % di cromo, 6 % di silicio, più di 2 % di carbonio e, eventualmente, piccole quantità di altri elementi (alluminio, manganese, rame, ecc.). Ai sensi della nomenclatura combinata, tali prodotti non possono essere classificati tra le ghise a causa del loro tenore di nichel superiore a 10 %, né fra gli acciai a causa del loro tenore di carbonio superiore a 2 %. |
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7202 99 80 |
altre Rientrano tra l'altro in questa sottovoce il ferro-silico-calcio, il ferro-mangano-titanio, il ferro-silico-nichel, il ferro-silico-alluminio-calcio, il ferro-alluminio, il ferro-silico-alluminio e il ferro-silico-mangano-alluminio. Il ferro-alluminio contiene generalmente da 12 a 30 % di alluminio. Alcuni tipi di ferro-alluminio sono talvolta impiegati direttamente per la fusione di pezzi speciali a causa della loro alta resistenza alla corrosione, anche a temperatura elevata, e per le loro proprietà magnetiche e termiche. Il ferro-silico-alluminio si usa in diversi tipi di leghe contenenti, per esempio:
Il ferro-silico-mangano-alluminio contiene generalmente 20 % di silicio, 35 % di manganese, più di 10 e fino a 12 % di alluminio. |
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7203 |
Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili |
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7203 90 00 |
altri Indipendentemente dai prodotti citati nella seconda parte del testo della voce 7203 e che fanno oggetto del penultimo paragrafo delle note esplicative del SA relative alla presente voce, questa sottovoce comprende i prodotti ferrosi spugnosi ottenuti in modo diverso dalla riduzione diretta dei minerali di ferro, cioè quelli ottenuti mediante la tecnica di atomizzazione a partire da ghisa greggia. |
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7204 |
Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio Oltre ai rottami, ai cascami e agli avanzi descritti nelle note esplicative del SA, voce 7204, parte A, rientrano nella definizione di questa voce anche le rotaie usate e sezionate, la cui lunghezza è inferiore a 1,50 m (vedi la nota esplicativa della sottovoce 7302 10 90). |
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7204 41 10 |
Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature Sono escluse dalla presente sottovoce le molature e limature separate dalle sostanze estranee (per esempio: con processi magnetici) e rese omogenee dal punto di vista granulometrico (per esempio: mediante setacciatura). Esse rientrano, secondo la loro granulometria [vedi a tale riguardo le note 8, lettera b) della sezione XV, e 1, lettera h), di questo capitolo], nelle sottovoci 7205 10 00, 7205 21 00 o 7205 29 00. |
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7204 49 10 |
spezzettati Per cascami e avanzi spezzettati si intendono i prodotti per i quali 95 %, in peso, non presenta alcuna dimensione superiore a 200 millimetri. |
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7204 49 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce i cascami ed avanzi alla rinfusa, che sono costituiti, per esempio, da un miscuglio di ghisa, ferro stagnato e acciai. |
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7204 50 00 |
Cascami lingottati I cascami lingottati aventi la composizione chimica di una ferro-lega, impiegati come additivi nella fabbricazione di acciai speciali, devono essere classificati nelle sottovoci della voce 7202, secondo la specie. |
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7205 |
Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio |
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7205 21 00 e 7205 29 00 |
Polveri Le polveri possono essere addizionate sia di elementi di lega per taluni degli usi citati nelle note esplicative del SA, voce 7205, parte B, sia di elementi protettivi (per esempio: zinco) per evitare rischi di combustione spontanea del ferro. |
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II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI |
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7208 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti Il termine «rilaminazione», ai sensi delle sottovoci relative alla presente voce, indica l'operazione di riduzione dello spessore del metallo, che viene fatto passare tra cilindri controrotanti. Inoltre, questa operazione può anche migliorare la superficie del metallo o le sue proprietà meccaniche. Il termine «rilaminazione» non comprende il processo a freddo denominato «skin-pass» che si limita a ridurre lievemente lo spessore nei procedimenti di trasformazione consistenti semplicemente in una formatura senza riduzione dello spessore. |
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7208 90 20 e 7208 90 80 |
altri Queste sottovoci comprendono i prodotti laminati piatti a caldo, che hanno subito uno o più trattamenti superficiali tra quelli citati nelle note esplicative del SA, voce 7208, secondo capoverso, punti 3-5 e/o tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare. Rientrano anche in queste sottovoci i prodotti laminati piatti a caldo, che hanno subito, dopo la laminazione, operazioni quali perforazione, ondulazione, bisellatura o arrotondamento degli spigoli. Comunque, i prodotti ondulati e quelli che presentano motivi in rilievo eseguiti direttamente in fase di laminazione non sono considerati come lavorati ai sensi di queste sottovoci. |
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7209 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti |
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7209 90 20 e 7209 90 80 |
altri La nota esplicativa delle sottovoci 7208 90 20 e 7208 90 80 si applica mutatis mutandis. |
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7210 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti Si considerano placcati i prodotti che hanno subito l'operazione di placcatura quale definita nella parte IV, C 2), punto e) delle considerazioni generali del SA relative a questo capitolo e si considerano rivestiti i prodotti che hanno subito uno dei trattamenti di cui alla stessa parte sopra citata delle considerazioni generali, ai punti d) iv) e d) v). |
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7210 12 20 |
Latta È esclusa da questa sottovoce la lamiera stagnata verniciata (sottovoce 7210 70 10). |
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7210 20 00 |
piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno Ai sensi di questa sottovoce, si intende con il termine «lamiera piombata» i laminati piatti aventi uno spessore inferiore a 0,5 millimetri, rivestiti per elettrolisi o immersione in bagno di metallo fuso, di uno strato costituito da una lega piombo-stagno. La quantità di piombo su entrambe le facce non può essere superiore a 120 grammi per metro quadrato di prodotto. |
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7210 30 00 |
zincati elettroliticamente Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7210 30, 7210 41 e 7210 49. |
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7210 41 00 |
ondulati Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, voce 7208, sesto comma. |
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7210 61 00 |
rivestiti di leghe di alluminio-zinco Rientrano in questa sottovoce i prodotti laminati piatti rivestiti di uno strato di lega in cui l'alluminio prevale in peso sullo zinco. Tali leghe possono anche comprendere altri elementi. |
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7210 90 80 |
altri Oltre ai prodotti smaltati sono compresi in questa sottovoce, tra gli altri, i prodotti argentati, dorati o platinati, cioè rivestiti di metalli preziosi su una o entrambe le facce, con processi diversi dalla placcatura Tali processi sono principalmente quelli di deposizione elettrolitica di proiezione e di evaporazione sottovuoto [vedi a questa proposito le note esplicative del SA, capitolo 72, considerazioni generali, parte IV, C 2), punto d) iv)]. |
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7211 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti Sono esclusi da questa voce i prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, anche se la loro larghezza è inferiore a 600 mm (voce 7208). |
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7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti Le note esplicative della voce 7210 e delle relative sottovoci si applicano mutatis mutandis. |
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7212 10 10 |
Latta semplicemente trattata in superficie Questa sottovoce non comprende prodotti in latta semplicemente verniciata (sottovoce 7212 40 20). |
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7212 50 61 |
rivestiti di leghe di alluminio-zinco La nota esplicativa della sottovoce 7210 61 00 si applica mutatis mutandis. |
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7214 |
Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione |
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7214 10 00 |
fucinate Per stabilire la distinzione tra i prodotti fucinati e i prodotti laminati, vedi le note esplicative di questo capitolo, considerazioni generali, punto A. |
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7215 |
Altre barre di ferro o di acciai non legati |
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7215 50 11 a 7215 50 80 |
altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo Le barre laminate a caldo possono essere rifinite a freddo mediante trafilatura o altri procedimenti — in particolare per rettificazione o calibratura — che conferiscono al prodotto una migliore finitura. Il miglioramento della finitura consiste nella riduzione della tolleranza per quanto riguarda il diametro e l’ovalizzazione e nell’eliminazione dalla superficie di difetti quali microcricche o parti decarburate. Con questa operazione è possibile classificare le barre come «ottenute o rifinite a freddo». In genere la loro superficie è liscia e piuttosto omogenea. Le barre calibrate non presentano cavità o altri difetti superficiali, anche se possono avere una rugosità da assai leggera a media, a seconda del grado di rettificazione. Sono esclusi i trattamenti della superficie diversi da quelli suesposti, come la lucidatura (cfr. note esplicative alla sottovoce 7215 90 00). |
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7215 90 00 |
altre Questa sottovoce comprende le barre fucinate, laminate o trafilate a caldo e quelle ottenute o rifinite a freddo, che hanno subito:
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7216 |
Profilati di ferro o di acciai non legati Sono esclusi da questa voce e rientrano nella voce 7308 i ferri angolari perforati e i profilati «Halfen» descritti nelle note esplicative di questa ultima voce. |
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7216 32 11 |
ad ali a facce parallele Rientrano in questa sottovoce soltanto i profilati di cui le facce interne ed esterne delle ali sono parallele. Questi profilati hanno la forma seguente: |
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7216 32 91 |
ad ali a facce parallele Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7216 32 11. |
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7216 50 91 |
Piatti a bulbo Rientrano in questa sottovoce i prodotti di sezione trasversale piena e costante, delle forma qui di seguito illustrata, di larghezza generalmente inferiore a 430 millimetri. L'altezza (a) del bulbo è solitamente uguale al settimo della larghezza (b) del profilato a bulbo. |
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7216 69 00 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce i profilati ottenuti o rifiniti a freddo per trafilatura con riduzione di spessore. |
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7216 91 10 e 7216 91 80 |
ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti La nota esplicativa della sottovoce 7215 90 00 si applica mutatis mutandis. |
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7216 91 10 |
Lamiere profilate (nervate) Le lamiere profilate (nervate) sono prevalentemente utilizzate come rivestimenti di facciate. Queste lamiere hanno, per esempio, la seguente forma:
Non rientrano in questa sottovoce le lamiere profilate con dispositivi di fissazione (sottovoce 7308 90 59). |
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7216 99 00 |
altri La nota esplicativa della sottovoce 7215 90 00 si applica mutatis mutandis. |
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III. ACCIAI INOSSIDABILI |
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7219 |
Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
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7219 90 20 e 7219 90 80 |
altri Questa sottovoce comprende i prodotti laminati piatti, a caldo o a freddo che hanno subito uno o più dei trattamenti di superficie citati nelle note esplicative del SA, relative al presente capitolo, considerazioni generali, parte IV, C 2, punti d) e e), o tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare. Rientrano anche in questa sottovoce i prodotti laminati a piatto, a caldo o a freddo, che hanno subito dopo la laminatura, operazioni quali: foratura, bisellatura o smussatura dei bordi. |
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7220 |
Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm Sono esclusi da questa voce i prodotti laminati piatti di forma diversa da quella quadrata o rettangolare, anche se la loro larghezza è inferiore a 600 millimetri (voce 7219). |
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IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI |
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7225 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm |
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7225 11 00 |
a grani orientati I prodotti laminati piatti magnetici a grani orientati hanno caratteristiche magnetiche che, parallelamente al senso della laminazione, sono notevolmente migliori che perpendicolarmente ad esso (cosiddetta «struttura Goss»). Tali prodotti sono spesso rivestiti di uno strato isolante generalmente costituito da un film vetroso (principalmente in silicati di magnesio). |
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7226 |
Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm |
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7226 11 00 |
a grani orientati Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7225 11 00. |
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7226 99 10 |
zincati elettroliticamente Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7210 30, 7210 41 e 7210 49. |
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7226 99 30 |
zincati con altri procedimenti Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 7210 30, 7210 41 e 7210 49. |
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7227 |
Vergella o bordione di altri acciai legati |
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7227 90 95 |
altri Tale sottovoce comprende in particolare il filo per saldatura diverso da quello della voce 8311. |
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7228 |
Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
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7228 40 10 e 7228 40 90 |
altre barre, semplicemente fucinate Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti fucinati e quelli laminati, vedi le considerazioni generali di questo capitolo, punto A. |
CAPITOLO 73
LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
7301 |
Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio Restano comprese nelle due sottovoci di questa voce, le palancole e i profilati ottenuti per saldatura che hanno subito operazioni come la perforazione, la torsione, ecc., purché queste operazioni non conferiscano a questi prodotti il carattere di lavori ripresi altrove. |
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7301 20 00 |
Profilati Sono esclusi da questa sottovoce i ferri angolari perforati e i profilati «Halfen» (voce 7308). |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
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7302 10 10 |
conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso Rientrano in questa sottovoce soltanto le rotaie conduttrici di corrente, a esclusione cioè delle rotaie portanti, la cui faccia di contatto è di metallo non ferroso (alluminio, rame) o che sono munite di pezzi di fissaggio di metalli non ferrosi. Le rotaie conduttrici di corrente che rientrano in questa sottovoce, dette anche comunemente «terza (o quarta) rotaia», presentano una sezione uguale a quella di una rotaia ordinaria portante o a doppio T o rettangolare o trapezoidale, ecc. e sono costituite di acciaio generalmente più dolce di quello delle rotaie portanti, potendosi sacrificare le qualità meccaniche a vantaggio di quelle elettriche: così la resistività elettrica, che per l'acciaio delle rotaie portanti è di circa 0,19 per 10–6 ohm m, scende a 0,11 ohm m, per l'acciaio a basso tenore di carbonio (circa 0,08 %) e di manganese (0,20 %) e anche a 0,10 ohm m per il ferro armco (ferro praticamente puro: 99,9 %). Le rotaie conduttrici possono essere a contatto superiore laterale o inferiore e sono spesso protette da un rivestimento di resine che lascia libera la faccia su cui scorre il piattino. |
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7302 10 21 a 7302 10 29 |
Rotaie del tipo vignole Le rotaie del tipo vignole, dal nome del suo inventore, sono le rotaie più comunemente usate sia per i binari ferroviari normali che per quelli ad alta velocità, per le ferrovie di montagna e per le reti regionali. Questi profilati hanno la forma seguente: |
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7302 10 40 |
Rotaie a guida Le rotaie a guida sono rotaie speciali destinate alle linee tranviarie e ad usi industriali come la dislocazione di gru e i trasportatori sospesi. Il profilo di queste rotaie permette al bordino della ruota di inserirsi nello spazio vuoto della scanalatura. Questi profilati hanno la forma seguente: |
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7302 10 90 |
usate Non rientrano in questa sottovoce le rotaie usate che sono da considerare come rottami della voce 7204, per esempio le rotaie torte e le rotaie sezionate, la cui lunghezza è inferiore a 1,5 metri. |
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7303 00 |
Tubi e profilati cavi, di ghisa |
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7303 00 10 |
Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione Rientrano in questa sottovoce i tubi di ghisa, generalmente utilizzati per la canalizzazione (spesso sotterranea) di gas e acqua e in grado di sopportare pressioni di almeno 10,13 bar. I tubi per canalizzazioni sotto pressione sono prodotti quasi esclusivamente in ghisa duttile di resistenza particolarmente elevata (resistenza alla trazione di almeno 420 MPa). I tubi per canalizzazioni sotto pressione devono avere qualità meccaniche particolarmente buone (soprattutto per resistere alle sollecitazioni inerenti alla alterazione della forma) per non cedere in caso di smottamenti. Il limite di snervamento deve essere perciò di almeno 300 MPa. |
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7304 |
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio Non sono comunque considerati «tubi» gli articoli così definiti la cui lunghezza non sia almeno doppia della larghezza massima esterna della sezione trasversale. Gli articoli in questione dovranno essere trattati, a seconda dei casi, come accessori per tubi (voce 7307) o come rondelle (voce 7318). |
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7304 31 20 |
di precisione Questi tubi si caratterizzano per il fatto che le superfici interne o esterne della loro parete sono lisce, levigate o lucidate, mentre le tolleranze sono più ristrette di quelle previste per i tubi rifiniti a caldo. I tubi che rispondono alle prescrizioni della norma ISO 3304 e alle norme nazionali corrispondenti sono impiegati in applicazioni quali: circuiti idraulici o pneumatici, ammortizzatori, martinetti idraulici o pneumatici e, in linea generale, per la fabbricazione di parti di autoveicoli, motori o macchine. I tubi che rientrano invece nelle norme ISO 2604 e 6759 e alle corrispondenti norme nazionali sono impiegati come condotte nelle apparecchiature sotto pressione: caldaie, surriscaldatori, scambiatori di calore e impianti per il riscaldamento dell'acqua nelle centrali elettriche, qualora vengano richieste le tolleranze dei tubi di precisione. |
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7304 39 10 |
greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete Sono classificati in questa voce i tubi di acciaio senza saldatura ottenuti principalmente mediante foratura e laminazione a caldo o foratura e trafilazione a caldo, comunemente designati con il termine «sbozzi». Si tratta di tubi destinati a essere trasformati in tubi di altri profili e altri spessori e aventi tolleranze dimensionali più ristrette di quelle del prodotto di partenza. I tubi in questione si presentano con estremità tagliate alla trancia e sbavate grossolanamente, senza alcun'altra finitura. Le superfici interne e esterne sono grezze e presentano incrostazioni. Di conseguenza non sono brillanti, né, d'altro canto, oliate o zincate o verniciate. |
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7304 39 52 e 7304 39 58 |
Tubi filettati o filettabili detti gas Questi tubi sono ottenuti per laminazione a caldo e calibratura. Hanno diametri esterni da 13,5 a 165,1 millimetri e sono forniti con le estremità lisce o filettate e munite di manicotti. La superficie è nuda o rivestita di uno strato di zinco o di altro prodotto protettivo, per esempio materie plastiche o bitume. La finitura a caldo conferisce a questi tubi caratteristiche meccaniche atte a consentirne il taglio alla lunghezza voluta, la piegatura e, eventualmente, la filettatura presso il cantiere. Questi tubi sono impiegati principalmente per l'adduzione di vapore o la distribuzione di acqua e gas in edilizia. Essi rispondono alle prescrizioni della norma ISO 65 e alle corrispondenti norme nazionali. |
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7304 49 10 |
greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7304 39 10. |
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7304 51 81 |
di precisione Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7304 31 20 |
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7304 59 10 |
greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7304 39 10. |
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7305 |
Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 7304. |
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7306 |
Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 7304. |
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7306 30 11 e 7306 30 19 |
di precisione, aventi parete di spessore Queste sottovoci comprendono tubi di precisione semplicemente calibrati e tubi di precisione saldati e trafilati a freddo.
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7306 30 41 e 7306 30 49 |
Tubi gas, filettati o filettabili Questi tubi sono ottenuti mediante processo di saldatura per fucinatura, previa formatura a caldo. Per le altre caratteristiche e gli altri impianti, vedi la nota esplicativa di cui sopra relativa alle sottovoci 7304 39 52 e 7304 39 58. |
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7306 50 20 |
di precisione Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 7306 30 11 e 7306 30 19. |
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7307 |
Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio |
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7307 11 10 e 7307 11 90 |
di ghisa non malleabile Il termine «ghisa non malleabile» comprende anche la ghisa a grafite lamellare. Queste sottovoci riguardano accessori in ghisa quali: gomiti, curve, manicotti, lange, collari, elementi a T. Il raccordo o la giunzione di questi accessori con i tubi in ghisa o acciaio viene eseguito di norma mediante avvitatura o contatto e montaggio meccanico. |
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7307 19 10 |
di ghisa malleabile La ghisa malleabile è un prodotto intermedio tra la ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) e l'acciaio fuso. È un materiale di facile fusione e diviene tenace e malleabile dopo un trattamento termico adeguato. Durante il trattamento termico, il carbonio scompare parzialmente o ne risultano modificati la composizione o lo stato, per depositarsi infine sotto forma di noduli che non rompono la coesione metallica in misura così elevata quanto le pagliette di grafite nella ghisa grigia. Quando il tenore di carbonio è pari a 2 % o meno, in peso, questo prodotto è considerato alla stregua di acciaio di fusione (vedi la nota 1 del presente capitolo) e i prodotti che ne derivano rientrano nella sottovoce 7307 19 90. Il termine «ghisa malleabile» comprende anche la ghisa a grafite sferoidale. Vedi anche la nota esplicativa delle sottovoci 7307 11 10 e 7307 11 90, secondo capoverso. |
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7307 23 10 |
Gomiti e curve Questa sottovoce copre principalmente i gomiti e le curve a spessore costante, su tutte le loro generatrici, di cui alla norma ISO 3419-1981 e alle norme nazionali corrispondenti. Le estremità sono tagliate ad angolo retto e, nel caso dei prodotti a pareti più spesse, sono smussate per facilitare l'operazione di saldatura con i tubi. Esistono gomiti a 45 gradi e a 90 gradi, nonché curve a 180 gradi. Rientrano anche in questa sottovoce i gomiti e le curve che non hanno spessore costante. |
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7307 23 90 |
altri Questa sottovoce copre principalmente gli elementi a T e le croci ad aperture uguali o meno, i manicotti, i tappi, i riduttori concentrici o eccentrici, descritti nell'ambito della norma ISO 3419-1981 e nelle corrispondenti norme nazionali. Per quanto riguarda la finitura delle estremità, vedi le disposizioni corrispondenti della nota esplicativa della sottovoce 7307 23 10. |
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7307 93 11 |
Gomiti e curve Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 10. |
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7307 93 19 |
altri Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 90. |
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7307 93 91 |
Gomiti e curve Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 10. |
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7307 93 99 |
altri Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7307 23 90. |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Oltre ai prodotti citati nelle note esplicative del SA, voce 7308, questa voce comprende fra l'altro:
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7308 90 59 |
altri Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i pannelli compositi (multistrato), costituiti da un'anima isolante racchiusa tra uno strato di lamiera profilata (nervata) della sottovoce 7216 91 10 e uno strato di lamiera diversa da quella profilata (nervata). |
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7310 |
Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo |
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7310 21 11 |
Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari Rientrano in questa sottovoce le scatole di conserve aventi le seguenti caratteristiche:
Il coperchio può anche essere fornito separatamente. |
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7310 21 19 |
Scatole per l'imballaggio delle bevande Rientrano in questa sottovoce le scatole di conserve aventi le seguenti caratteristiche:
Il coperchio può anche essere fornito separatamente. |
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7311 00 |
Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio Non rientrano in questa voce le bombole portatili per pneumatici che presentano, oltre ad un serbatoio di aria compressa, un manometro, un tubo di riempimento, un beccuccio di raccordo, nonché valvole per l'entrata e l'uscita dell'aria e nelle quali il manometro serve a misurare la pressione dello pneumatico e non quella all'interno del recipiente (sottovoce 9026 20 40 o 9026 20 80). |
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7312 |
Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità |
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7312 10 61 a 7312 10 69 |
Trefoli I trefoli sono costituiti da fili a sezione circolare avvolti elicoidalmente in uno o più strati, attorno ad un'anima. Si distinguono, a seconda della sezione, in trefoli rotondi, piatti e triangolari. |
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7312 10 81 a 7312 10 98 |
Cavi, compresi i cavi chiusi I cavi sono in genere costituiti da più trefoli avvolti elicoidalmente in uno o più strati attorno ad un'anima. I cavi chiusi hanno uno o più strati esterni costituiti interamente o parzialmente da fili non rotondi, affinché la loro superficie impedisca la penetrazione di acqua o di corpi estranei. La loro sezione è sempre rotonda. |
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7318 |
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio |
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7318 11 00 |
Viti a testa quadra per legno (Tirafondi) I tirafondi sono un tipo speciale di viti di legno senza fessura che hanno una testa esagonale o quadrata e possono avere un dado fisso. Esistono due tipi di tirafondi:
Esempio A
Esempio B |
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7318 14 91 |
Viti filettatrici Rientrano in questa sottovoce le viti temperate a capocchia e filettatura di fissazione (filettatura triangolare) destinate ad essere incavigliate (conficcate) nella lamiera. La loro filettatura non è a passo metrico e si estende sullo stelo fino alla capocchia. L'estremità dello stelo può avere una forma appuntita o a dente. Esse presentano, normalmente, l'aspetto seguente: |
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7318 15 10 |
Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm Si considerano «ottenuti dalla massa» su torni automatici a «décolleter» gli oggetti ricavati mediante tornitura da barre, profilati o fili, di sezione piena. Tali oggetti non devono necessariamente essere stati torniti su tutta la loro lunghezza. Oltre al lavoro di tornitura essi possono aver subito altre lavorazioni con asportazione di metallo, per esempio mediante fresatura, foratura, alesaggio, piallatura. Essi possono anche presentare fessure o scanalature. Sono anche ammessi lavorazioni o trattamenti in superficie non modificanti la loro forma ed effettuati dopo la tornitura, purché tali lavorazioni o trattamenti consentano ancora di riconoscere che questi oggetti sono stati ottenuti mediante tornitura. |
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7318 15 20 |
per fissare gli elementi delle strade ferrate Rientrano in particolare in questa sottovoce:
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7318 15 30 a 7318 15 49 |
senza capocchia Rientrano in queste sottovoci gli articoli che hanno, per esempio, le seguenti forme: |
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7318 15 90 |
altri Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce le viti ed i bulloni con testa a tetragono incassato, con teste quadrate, ottagonali o triangolari,
le viti a testa rotonda, in diverse esecuzioni, per esempio: |
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7318 16 10 |
ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7318 15 10. |
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7318 16 91 e 7318 16 99 |
altri, di diametro interno Il diametro interno deve essere misurato sulla parte interna della filettatura. Per le viti e i bulloni, esso deve per contro essere misurato sulla parte esterna della filettatura. |
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7320 |
Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio |
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7320 10 11 |
Molle paraboliche e loro foglie Le molle paraboliche sono delle molle a balestra formate a caldo, la cui sezione si restringe dal centro verso le estremità. |
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7320 20 81 |
Molle di compressione Le singole spire delle molle di compressione sono avvolte ad una certa distanza tra di loro di modo che le molle possano essere sollecitate a compressione. |
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7320 20 85 |
Molle di trazione Le singole spire delle molle di trazione sono molto fitte, di modo che le molle possano essere sollecitate a trazione. |
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7320 20 89 |
altre Rientrano in questa sottovoce, per esempio, le molle di torsione e le molle a bovolo. Le molle di torsione possono presentarsi, per esempio, come segue:
Le molle a bovolo possono presentarsi, per esempio, come segue: |
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7320 90 30 |
Molle a forma di dischi Le molle a forma di dischi possono presentarsi, per esempio, come segue: |
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7324 |
Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio |
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7324 10 00 |
Acquai e lavabi di acciai inossidabili L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72. In generale gli oggetti di questa sottovoce sono di acciai inossidabili del tipo austenitico contenente circa 18 % di cromo e 8 % di nichel. Essi sono ottenuti sia per imbutitura da una lamiera di acciaio inossidabile dalla quale si ricava un acquaio monoblocco, sia per montaggio in un solo pezzo di una o più vasche con una o due tavole sgocciolatoie lisce o scanalate. |
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7326 |
Altri lavori di ferro o acciaio |
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7326 20 80 |
altri Questa sottovoce comprende i prodotti costituiti di uno o più fili d'acciaio inseriti tra due strisce di carta o di plastica non tagliate in lunghezza. Questi prodotti sono generalmente presentati in bobine utilizzate nelle macchine automatiche per la chiusura dei sacchi. Qualora si presentino in tagli corti atti, allo stato, per la chiusura di sacchi, sacchetti, ecc. questi prodotti sono classificati alla voce 8309 (vedi le note esplicative del SA, voce 8309, secondo comma, punto 9). |
CAPITOLO 74
RAME E LAVORI DI RAME
7406 |
Polveri e pagliette di rame |
7406 20 00 |
Polveri a struttura lamellare; pagliette Le polveri a struttura lamellare possono essere distinte al miscropio: esse sono impalpabili, di solito lucenti, lievemente untuose e in genere vengono utilizzate come pigmenti per pitture. Le pagliette possono essere distinte a occhio nudo o con la lente; si presentano sotto forma di piccole scaglie fini e irregolari e sono impiegate ordinariamente per cospargerle su carta, tessuto o simili. |
7407 |
Barre e profilati di rame Sono compresi in questa voce i profilati che presentano un profilo chiuso (profilati cavi), purché non rientrino nella definizione dei tubi. |
7411 |
Tubi di rame Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 7304. |
CAPITOLO 75
NICHEL E LAVORI DI NICHEL
7507 |
Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel |
7507 11 00 e 7507 12 00 |
Tubi Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 7304. |
CAPITOLO 76
ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO
7601 |
Alluminio greggio Questa voce comprende l'alluminio nelle forme descritte nelle note esplicative del SA, voce 7601. I pezzi risultanti dal taglio o dalla rottura di detti prodotti restano ugualmente compresi in questa voce. |
7601 20 91 e 7601 20 99 |
secondario L'alluminio secondario è ottenuto rifondendo rottami o residui di alluminio. |
7602 00 |
Cascami ed avanzi di alluminio Non rientrano in questa voce i cascami e avanzi rifusi sotto forma greggia (voce 7601). |
7602 00 11 |
Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto) Sono compresi in questa sottovoce le torniture, i trucioli o riccioli, le molature, le segature o limature che sono cascami provenienti da pezzi lavorati, per esempio, al tornio, alla fresatrice, alla piallatrice, al trapano, alla sega, alla mola o alla lima. Questa sottovoce comprende anche i cascami di foglie e di nastri sottili purché siano colorati o rivestiti o incollati tra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 millimetri (non compreso il supporto). Tali cascami devono subire, prima del recupero del metallo, un trattamento speciale che permetta di eliminare le materie estranee (grassi, oli, intonaci, carte, ecc.) |
7602 00 19 |
altri (compresi gli scarti di fabbricazione) Questa sottovoce comprendre tutti i cascami di alluminio che non rientrano nella sottovoce 7602 00 11. Per scarti di fabbricazione si intendono i lavori nuovi, finiti o meno, che a causa di un difetto di fabbricazione (in particolare per difetto di struttura del metallo o per difetto di lavorazione), possono essere impiegati solo per il recupero del metallo. |
7602 00 90 |
Avanzi Per avanzi di alluminio si intendono i vecchi lavori di alluminio divenuti inutilizzabili per la destinazione originaria a seguito di rottura, taglio o usura, nonché i loro rottami. |
7603 |
Polveri e pagliette di alluminio |
7603 20 00 |
Polveri a struttura lamellare; pagliette Vedi la nota esplicativa della sottovoce 7406 20 00. |
7608 |
Tubi di alluminio Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 7304. |
CAPITOLO 78
PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO
7801 |
Piombo greggio |
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7801 91 00 |
contenente antimonio come altro elemento predominante in peso Rientrano in particolare in questa sottovoce le leghe piombo-antimonio impiegate principalmente per la fabbricazione di piastre per accumulatori (Pb: da 92 a 94 %, Sb: da 6 a 8 %) e le leghe ternarie (Pb, Sb, Sn) in cui l'antimonio predomina, in peso, rispetto allo stagno e che servono alla fabbricazione di caratteri da stampa (Pb: da 55 a 88 %, Sb: da 10 a 30 %, Sn: da 2 a 25 %). L'antimonio conferisce al piombo un certo grado di durezza e di fragilità. |
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7801 99 90 |
altro Le leghe di piombo che rientrano in questa sottovoce sono in particolare:
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7806 00 |
Altri lavori di piombo |
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7806 00 10 |
Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom) All'esclusione delle casse mobili («containers») per il trasporto, previste alla sottovoce 8609 00 10, questa sottovoce comprende recipienti di vario tipo, costruiti o schermati con piombo, destinati al trasporto o all'immagazzinamento di sostanze radioattive, in modo che le radiazioni emesse da tali sostanze non possono causare danni a persone o a cose che si trovano nelle immediate vicinanze. Tali recipienti comprendono una gamma che va dai semplici bidoncini cilindrici con tappo o dalle semplici cassettine con coperchio, di solo piombo, fino ai grandi contenitori, anche rivestiti internamente di acciaio inossidabile e incamiciati o rinforzati esternamente con fasce di acciaio e muniti di ganci, supporti, intercapedini, alettature, valvole speciali, dispositivi per la circolazione di acqua di raffreddamento, ripiani anche girevoli, ecc. Talvolta possono essere costituiti da due o più involucri concentrici separabili, oppure da più elementi scomponibili. Essi sono concepiti per resistere all'azione del calore, degli urti, dell'acqua, della corrosione da parte delle sostanze in essi contenute e inoltre per essere agevolmente decontaminati all'interno e all'esterno. Sono esclusi da questa sottovoce i piccoli contenitori cilindrici di piombo destinati al conteggio degli impulsi emessi dalle sostanze radioattive, che sono da classificare nella sottovoce 7806 00 80. |
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7806 00 80 |
altri Oltre agli oggetti citati nelle note esplicative del SA, voce 7806, secondo e terzo comma, rientrano in particolare in questa sottovoce:
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CAPITOLO 81
ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE
8101 |
Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi |
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8101 10 00 |
Polveri Questa sottovoce comprende la polvere di tungsteno così come viene ottenuta per riduzione dall'idrogeno del triossido di tungsteno (o anidride tungstica). |
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8101 94 00 |
Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione Rientrano in questa sottovoce:
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8102 |
Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi |
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8102 10 00 |
Polveri Questa sottovoce comprende le polveri di molibdeno, così come vengono ottenute per riduzione dell'ossido di molibdeno puro o del molibdato di ammonio. |
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8102 94 00 |
Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 8101 94 00. |
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8103 |
Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi |
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8103 20 00 |
Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri Per quanto riguarda il tantalio greggio, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della nota esplicativa della sottovoce 8101 94 00. La polvere di tantalio è ottenuta mediante riduzione dell'ossido di tantalio o per elettrolisi del fluotantalato di potassio fuso. |
CAPITOLO 82
UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI
8202 |
Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare) |
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8202 20 00 |
Lame di seghe a nastro Questa sottovoce comprende le lame pronte per l'uso (seghe continue), nonché le lame presentate in nastri di lunghezza indeterminata (purché la destinazione come lame di seghe a nastro sia indiscutibile). Le lame delle seghe a nastro per la lavorazione dei metalli sono lame con denti fini senza strada. Le lame delle seghe a nastro per la lavorazione di materie diverse dai metalli hanno denti relativamente grandi con strada (vale a dire che i singoli denti sono inclinati alternativamente a destra e a sinistra rispetto all'asse longitudinale della lama). Non rientrano nella presente sottovoce le lame non dentate la cui azione segante è dovuta a materie abrasive (per esempio: polvere di diamanti, corindone artificiale) che rientrano nella voce 6804. |
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8202 31 00 |
con parte operante di acciaio Non rientrano nella presente sottovoce:
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
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8207 13 00 a 8207 19 90 |
Utensili di perforazione o di sondaggio Gli utensili compresi in queste sottovoci hanno in genere come parte operante placchette, barrette, punte, ecc. classificate alla voce 8209 00. Rientrano comunque nella sottovoce 8207 19 10 gli utensili aventi come parte operante placchette, punte e parti di forma analoga costituite da uno strato di diamanti sintetici fissato su un supporto di cermet. |
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8207 40 10 |
Utensili per maschiare Gli utensili per maschiare sono utilizzati per effettuare filettature interne. Rientrano ugualmente in questa sottovoce gli utensili per maschiare che operano senza asportazione di materia. |
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8207 40 30 |
Utensili per filettare Gli utensili per filettare sono utilizzati per effettuare filettature esterne. Rientrano ugualmente in questa sottovoce gli utensili per filettare senza asportazione di materia. |
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8207 70 31 |
Frese con codolo Le frese con codolo sono degli utensili che hanno un codolo cilindrico o conico che permette d'incastrarli in un portautensile. Essi hanno, per esempio, le seguenti forme: |
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8212 |
Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) |
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8212 20 00 |
Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri Oltre agli sbozzi in nastri, rientrano in questa sottovoce:
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
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8215 10 20 |
contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati Da questa sottovoce sono esclusi gli articoli con ornamentazione secondaria di metallo prezioso (per esempio: un motivo raffigurante un petalo riprodotto sull'impugnatura di un pezzo di coltelleria). |
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8215 10 30 |
di acciai inossidabili L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72. |
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8215 10 80 |
altri Le note esplicative della sottovoce 8215 10 20 si applicano mutatis mutandis. |
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8215 20 10 |
di acciai inossidabili L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72. |
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8215 91 00 |
argentati, dorati o platinati Le note esplicative della sottovoce 8215 10 20 si applicano mutatis mutandis. |
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8215 99 10 |
di acciai inossidabili L'acciaio inossidabile è definito alla nota 1 e) del capitolo 72. |
CAPITOLO 83
LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
8302 |
Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni |
8302 20 00 |
Rotelle Le rotelle girevoli hanno molteplici impieghi: guarnizioni per mobili, pianoforti, letti da ospedale, tavoli a rotelle, ecc., e come ruote per carrelli di manutenzione, per carrozzelle da invalidi, ecc. Le rotelle girevoli che non rientrano nella nota 2 del presente capitolo sono generalmente classificate nella sottovoce 8716 90 90. |
SEZIONE XVI
MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
Nota 4 |
Salvo disposizione contraria dettata dal contesto, la trasmissione può avvenire anche mediante apparecchiature (anche incorporate nei singoli componenti) che utilizzano raggi infrarossi, onde radio o raggi laser, ecc. su brevi distanze. |
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Nota complementare 1 |
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Nota complementare 3 |
Le macchine smontate o non montate possono, a seconda delle esigenze commerciali o dei mezzi di trasporto, essere importate con più spedizioni nel tempo. Per poter dichiarare i singoli elementi costitutivi della voce o sottovoce cui rientra la macchina montata, il dichiarante in dogana deve, al più tardi, all'atto della prima spedizione, inoltrare apposita domanda scritta alla dogana allegando la seguente documentazione:
La richiesta può essere accolta favorevolmente soltanto se si tratta dell'esecuzione di un contratto per la fornitura di una macchina che può essere considerata completa ai sensi della nomenclatura combinata. L'importazione di tutti gli elementi costitutivi della macchina deve aver luogo per il tramite dello stesso ufficio entro il termine stabilito. In speciali casi, nondimeno, le competenti autorità possono autorizzare l'importazione per il tramite di vari uffici. Questo termine non può essere superato, salvo eventuale proroga da concedersi dalle competenti autorità a seguito di presentazione di apposita istanza motivata e corredata di pezze giustificative. All'atto di ciascuna importazione parziale deve essere presentato un elenco degli elementi che fanno parte della spedizione, con riferimento all'inventario generale di cui sopra. Sulla dichiarazione in dogana relativa a ciascuna spedizione si devono riportare la denominazione della parte o delle parti di macchina che sono oggetto della spedizione parziale e la denominazione della macchina completa. |
CAPITOLO 84
REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI
Considerazioni generali
L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.
Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori similari destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.
8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
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8402 19 90 |
altre Rientrano in tale sottovoce, per esempio, le caldaie combinate a tubi di fumo e a tubi d'acqua nonché esecuzioni speciali per caldaie a serbatoio quali le caldaie a vapore a riscaldamento elettrico in cui il focolare è sostituito da cartucce a riscaldamento elettrico. |
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8405 |
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori |
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8405 10 00 |
Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori Non rientrano in tale sottovoce:
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
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8407 21 10 a 8407 29 00 |
Motori per la propulsione di navi Non rientrano in tali sottovoci i motori utilizzati a bordo dei natanti per scopi diversi dalla propulsione. |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
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8408 10 11 a 8408 10 99 |
Motori per la propulsione di navi Vedi la nota relativa alle sottovoci 8407 21 10-8407 29 00. |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 Oltre alle esclusioni contemplate nelle note esplicative del SA, voce 8409, sono parimenti esclusi da questa voce, per esempio:
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8409 99 00 |
altre Sono esclusi da questa sottovoce i turbocompressori per gas di scarico destinati ad aumentare la potenza dei motori tramite compressione dell'aria aspirata necessaria alla combustione. Facendo parte dei turbocompressori, tali apparecchi rientrano nella voce 8414. |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
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8411 11 00 a 8411 12 80 |
Turboreattori Non rientrano in tali sottovoci i dispositivi ausiliari detti di postcombustione, presentati isolatamente (sottovoce 8411 91 00). |
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8411 99 00 |
altre La presente sottovoce comprende le pale (eliche) di rotori per turbine a gas, indipendentemente dal fatto che la turbina a gas funga o meno da macchina motrice associata ad un generatore elettrico. |
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8412 |
Altri motori e macchine motrici |
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8412 21 20 a 8412 29 89 |
Motori idraulici Rientrano in queste sottovoci, per esempio, i motori per la trasmissione idraulica. |
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8412 21 20 e 8412 21 80 |
a movimento rettilineo (cilindri) Rientrano in tali sottovoci, per esempio, i dispositivi idraulici che consentono il posizionamento e il bloccaggio per le varie posizioni dei sedili degli aeromobili. |
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8413 |
Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi |
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8413 50 20 |
Aggregati idraulici Vedi le note esplicative del SA, voce 8412, lettera B, punto 6. |
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8413 60 20 |
Aggregati idraulici Vedi le note esplicative del SA, voce 8412, lettera B, punto 6. |
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8413 70 51 a 8413 70 75 |
Pompe radiali Nelle pompe radiali il trasporto (mandata) del liquido avviene in senso trasversale rispetto all'asse della girante. |
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8413 70 81 e 8413 70 89 |
altre pompe centrifughe Rientrano in particolare in queste sottovoci le pompe assiali in cui il trasporto del liquido avviene in senso longitudinale rispetto all'asse della girante. Rientrano inoltre in queste sottovoci le combinazioni di pompe radiali e di pompe assiali (per esempio: aspirazione radiale e trasporto assiale del liquido o aspirazione assiale e trasporto radiale del liquido). |
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8413 81 00 e 8413 82 00 |
altre pompe; elevatori per liquidi Non rientrano in tali sottovoci:
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8414 |
Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti Per pompe e compressori, a norma della presente voce, si devono anche intendere le motopompe, le turbopompe, i motocompressori e i turbocompressori. |
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8414 10 89 |
altre Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le pompe per vuoto ad anello liquido e le pompe per vuoto a membrana. |
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8414 20 20 e 8414 20 80 |
Pompe per aria, a mano o a pedale Fra le pompe per aria descritte nelle note esplicative del SA, voce 8414, lettera A, rientrano nelle presenti sottovoci soltanto quelle a mano o a pedale, vale a dire azionate unicamente mediante forza umana. Tali pompe sono in particolare predisposte per il rigonfiamento, per esempio, di pneumatici (di biciclette, di vetture, ecc.), materassi, cuscini e battellini pneumatici. |
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8414 51 00 a 8414 59 80 |
Ventilatori Sono considerati ventilatori, ai sensi delle presenti sottovoci, soltanto gli apparecchi descritti nelle note esplicative del SA, voce 8414, lettera B, e rispondenti alle seguenti condizioni:
Sono esclusi da tali sottovoci e classificati nelle sottovoci 8414 80 11 a 8414 80 80 in particolare gli apparecchi che non possiedono le caratteristiche di cui sopra. |
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8414 59 40 |
centrifughi I ventilatori centrifughi sono caratterizzati da una aspirazione assiale dell'aria o di altri gas che saranno convogliati in senso radiale. |
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8414 80 11 e 8414 80 19 |
Turbocompressori In un turbocompressore l'asse della girante è azionato da un motore esterno e l'aria o gli altri gas da comprimere sono convogliati dalla girante a palette. I turbocompressori possono essere monocellulari o multicellulari ed essere del tipo assiale o radiale. I turbocompressori bicellulari del tipo semplice sono, per esempio, utilizzati negli aspirapolvere. |
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8414 80 11 |
monocellulari Fanno parte, per esempio, di tale sottovoce i turbocompressori a gas di scarico utilizzati per aumentare la potenza dei motori attraverso la compressione di aria aspirata necessaria alla combustione. Si tratta di turbocompressori d'aria (soffianti) in grado di produrre una sovrappressione superiore a 2 bar, azionati da una turbina a gas di scarico montata sul carter del compressore. La turbina a gas di scarico è alimentata dai gas di scarico del motore a combustione sul quale è montata. |
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8414 90 00 |
Parti Rientrano, per esempio, in tale sottovoce le parti di turbocompressori per gas di scarico utilizzati nei motori a combustione. Tuttavia, gli elementi delle turbine a gas di scarico utilizzati con i turbocompressori per gas di scarico fanno parte, quali elementi delle turbine a gas senza camera di combustione, della voce 8411. |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 |
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8418 69 00 |
altri Rientrano, per esempio, in tale sottovoce gli apparecchi denominati «essiccatori a freddo» per la deumidificazione dell'aria in piscine o in altri ambienti umidi. Essenzialmente tali apparecchi consistono in una macchina frigorifera e in un ventilatore azionato da un motore. Il ventilatore aspira aria umida successivamente convogliata all'evaporatore della macchina frigorifera sulle cui pareti si condensa. L'acqua di condensazione che si forma viene raccolta in un serbatoio. Per il successivo riscaldamento, l'aria deumidificata attraversa superiormente il condensatore riscaldato della macchina frigorifera e viene quindi rinviata nell'ambiente di partenza. Rientrano parimenti in tale sottovoce gli essiccatori a freddo per la deumidificazione dell'aria compressa destinata a dispositivi ad aria compressa. In tali apparecchi, l'aria deumidificata viene generalmente riscaldata tramite uno scambiatore di calore (aria/aria) incorporato in serie. Tale scambiatore disperde il calore dell'aria compressa umida che entra nell'essiccatore a freddo attraverso idonee pareti, trasferendolo all'aria compressa deumidificata. In ogni caso, tali apparecchi non dispongono di dispositivi di regolazione della temperatura. Non rientrano invece in tale sottovoce gli apparecchi destinati alla fabbricazione di ghiaccio secco (ghiaccio in blocchi) a partire dall'anidride carbonica fortemente compressa e successiva operazione di decompressione istantanea con conseguente autoiperfusione (voce 8479). |
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8419 |
Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione |
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8419 20 00 |
Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio Gli apparecchi che rientrano in questa sottovoce, destinati alle attrezzature di cliniche, sale operatorie, studi medici, ecc., consistono in contenitori nei quali gli utensili e gli strumenti medico chirurgici nonché le ovatte, i cotoni idrofili e altri materiali per medicazione sono sottoposti ad una temperatura pari o superiore a 100 gradi Celsius per distruggere i germi di cui potrebbero essere portatori. Nella maggior parte dei casi essi hanno la forma di parallelepipedo o di cilindro adagiato su uno zoccolo e all'interno del quale si trovano vari graticci amovibili. Generalmente l'involucro è in acciaio o in alluminio ed è rivestito all'interno di materiale inibente. Lo sportello di detti recipienti può essere munito di vetro trasparente che permette di vedere gli strumenti depositati all'interno. Taluni apparecchi hanno la forma di armadi o di altri mobili. In questo caso nello sterilizzatore propriamente detto può essere incorporato un contenitore a compartimenti per disporvi gli strumenti od altri articoli da sterilizzare; questa particolarità non influisce sulla classificazione di questa sottovoce. A seconda dei casi, il riscaldamento avvienne mediante alcool, petrolio, gas o elettricità e, a seconda della concezione degli apparecchi, la sterilizzazione avviene con acqua bollente (recipienti o vaschette) con vapore acqueo sotto pressione (autoclave) o con aria calda-secca (stufa). |
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8419 50 00 |
Scambiatori di calore Gli scambiatori di calore sono impiegati:
Rientrano, per esempio, in tale sottovoce:
Sono esclusi da tale sottovoce, per esempio:
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8419 89 10 |
Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete Questa sottovoce comprende in particolare le torri di raffreddamento, in cui l'acqua è raffreddata in seguito ad evaporazione e contatto diretto con l'aria. L'acqua calda viene pompata verso la cima della torre e scorre poi liberamente fino in fondo al suo interno, dove viene raffreddata dall'aria ascendente (effetto camino). |
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8419 89 98 |
altri Fanno parte di tale sottovoce, per esempio, gli apparecchi per l'affumicatura dei salumi crudi anche quando i salumi subiscono un trattamento termico prima o durante l'affumicatura, con la conseguente cottura totale o parziale dei salumi. Sono formati da un'ampia camera, riscaldati da serpentiniserpentine a vapore nei quali il fumo caldo o freddo è convogliato dall'esterno tramite una soffieria e dotata di un impianto di umidificazione e di serpentine per il raffreddamento ad acqua fredda. I salumi crudi sono sistemati all'interno della camera, sospesi a supporti mobili. Sono invece esclusi da tale sottovoce i mobili tipo distributori di stoviglie ai clienti delle mense o dei ristoranti self-service, anche quando tali apparecchi sono dotati di scaldatori elettrici o a bagnomaria per il riscaldamento delle stoviglie (voce 9403). |
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8421 |
Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas |
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8421 39 60 |
mediante processo catalitico Rientrano, per esempio, in tale sottovoce i depuratori catalitici dei gas di scarico da installare sui tubi di scappamento degli autoveicoli o nelle condotte dei gas di scarico degli stabilimenti industriali, la cui funzione è di neutralizzare per reazione chimica l'anidride nitrosa ed eventualmente altre sostanze nocive (quali l'ossido di carbonio o il carburo d'idrogeno) per la depurazione dell'aria. Gli apparecchi utilizzati sugli autoveicoli consistono in una scatola sulla quale viene installato un blocco a nido d'api con canali di scorrimento coperti da catalizzatore attivo. Gli apparecchi impiegati negli stabilimenti industriali si servono, quale depuratore dei gas di scarico, perlopiù di un telaio che incorpora vari elementi catalizzatori. Presentati separatamente, i blocchi a nido d'api e gli elementi catalizzatori rientrano, in quanto catalizzatori, nella voce 3815. |
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8421 39 80 |
altri Oltre gli apparecchi a processo elettrostatico e termico rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi di depurazione dei gas che scompongono una miscela di gas tramite neutralizzazione (separazione) dei singoli componenti. |
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8422 |
Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande |
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8422 90 10 |
di lavastoviglie I programmatori per lavastoviglie, presentati isolatamente, seguono il loro proprio regime (per esempio: voce 9107 00 00). |
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8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
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8423 20 00 |
Basculle per la pesatura continua su trasportatori Rientrano anche in tale sottovoce le basculle elettromeccaniche a pesata continua. La struttura e il sistema di funzionamento di tali basculle sono analoghi a quelli delle basculle elettromeccaniche descritte nella nota esplicativa delle sottovoci 8423 81 10-8423 89 00. |
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8423 30 00 |
Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici Rientrano anche in tale sottovoce le basculle elettromeccaniche con funzioni analoghe. La struttura e il sistema di funzionamento di tali basculle sono uguali a quelli delle basculle elettromeccaniche descritte nella nota esplicativa delle sottovoci 8423 81 10-8423 89 00. |
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8423 81 10 a 8423 89 00 |
altri apparecchi e strumenti per pesare Rientrano anche in tali sottovoci gli apparecchi e gli strumenti elettromeccanici per pesare, in cui il peso degli oggetti è trasformato da un convertitore di misura in una grandezza elettrica (tensione) misurata da uno strumento incorporato nell'apparecchio o nello strumento per pesare. Gli apparecchi e gli strumenti per pesare di questo tipo utilizzano in genere quale convertitore di misura cellule o barre di pesatura assemblate ad elementi compensativi di misura (resistenze elettriche) che formano un ponte misuratore. La forza peso dell'oggetto da misurare provoca una deformazione delle cellule o delle barre ponderali e comporta una variazione di lunghezza (allungamento o accorciamento) degli elementi compensativi nonché una variazione della resistenza proporzionale al peso da misurare. Tale variazione è trasmessa, sotto forma di variazione della tensione, allo strumento misuratore della bilancia. Oltre allo strumento di misura che, per lo più, è posto in una sede separata e viene denominato «unità o indicatore di pesata», le bilance elettromeccaniche possono comprendere altre unità collegate via cavo (per esempio: tastiere, memorie, stampanti, schermi, apparecchi di comando e di lettura per controllare i dati in arrivo alla basculla). In presenza di tali sistemi di pesatura, più bilance possono essere collegate ad uno strumento comune di misurazione (denominato «terminale» di pesata). Le bilance succitate possono essere dotate di un'«interfaccia» che ne consente l'allacciamento ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione. Le bilance elettromeccaniche si considerano «elettroniche» quando lo strumento di misura della bilancia comprende un microprocessore che consente, per esempio, il calcolo del prezzo relativo ad una quantità misurata con l'ausilio delle informazioni programmate corrispondenti al prezzo per unità (per esempio: chilogrammi). |
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8424 |
Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto |
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8424 30 10 |
ad aria compressa Rientrano, per esempio, in tale sottovoce le macchine e apparecchi a getto di sabbia con soffieria ad aria compressa per la pulitura di candele d'accensione o l'abrasione (allineamento) dei condensatori elettrici del tipo monolitici. Nel caso presente, per abrasione s'intende l'eliminazione tramite un getto di sabbia dell'elemento conduttore del condensatore, fino ad ottenere la capacità voluta. |
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8424 89 00 |
altri Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce le macchine dette «lavatrici» per pulire autovetture, pezzi metallici o altri articoli, mediante getti d'acqua, di petrolio o di altri liquidi, le quali presentano, riuniti in un solo corpo, una pompa, tubazioni con ugelli ed, eventualmente, un trasportatore, un dispositivo di riscaldamento, ecc. Sono tuttavia esclusi da questa sottovoce gli apparecchi per pulire ad acqua ad alta pressione (sottovoci 8424 30 01 e 8424 30 08). |
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8426 |
Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru |
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8426 41 00 e 8426 49 00 |
altre macchine ed apparecchi, semoventi Vedi le note esplicative del SA, voce 8426, «apparecchi semoventi e altri apparecchi mobili», paragrafo b), numero 2. Per distinguere le macchine e apparecchi semoventi compresi nelle presenti sottovoci dai veicoli automobili ad uso speciale di cui alla voce 8705, si considerano in linea di massima da classificare nelle presenti sottovoci i congegni che:
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8428 |
Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) In questa sottovoce non rientrano gli apparecchi denominati cingolati-scala, utilizzati per far salire o scendere le scale a un malato nella sua sedia a rotelle e che sono dotati di un telaio a cingoli, che rientrano invece, quali accessori per sedie a rotelle, nella voce 8714. |
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8428 90 90 |
altri Rientrano in tale sottovoce, per esempio:
Non rientrano, per esempio, in questa sottovoce i manipolatori automotori di lingotti nonché i dispositivi (per esempio: gru, carriponte) i quali, benché impiegati per alimentare i laminatoi, non partecipano direttamente al lavoro di quest'ultimi (sottovoci 8426 12 00, 8426 41 00, 8426 49 00 o 8426 99 00). |
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8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi |
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8429 30 00 |
Ruspe spianatrici Vedi le note esplicative del SA, voce 8429, secondo comma, lettera C. Non rientrano in questa sottovoce gli scrapers composti da un trattore (anche a un solo asse) e da uno scraper propriamente detto, di cui ogni elemento va classificato secondo il regime suo proprio (voce 8701 per il trattore e sottovoce 8430 69 00 per lo scraper), in applicazione della nota 2 del capitolo 87. |
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8432 |
Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi |
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8432 30 11 |
di precisione, a comando centrale Rientrano in questa sottovoce le macchine utilizzate per interrare i semi o, più precisamente, un seme per volta, in fila e ad intervalli regolari regolabili. Tali macchine consentono inoltre di distribuire simultaneamente i semi in più file. |
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8433 |
Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 |
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8433 11 10 a 8433 19 90 |
Tosatrici da prato Per quanto riguarda le tosatrici da prato denominate tosatrici semoventi si confrontino le note esplicative del SA, voce 8433, lettera A, penultimo capoverso. |
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8438 |
Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diversi dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali |
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8438 80 10 |
per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le macchine utilizzate per miscelare diversi tipi di tè o per macinare il caffè. Sono escluse da questa sottovoce le macchine per la preparazione industriale di bevande calde (sottovoce 8419 81 20), le macchine per la torrefazione del caffè (sottovoce 8419 89 98), le macchine per la fabbricazione del caffè solubile (sottovoce 8419 39 00). |
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8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
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8439 30 00 |
Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone Oltre le macchine e gli apparecchi indicati nelle note esplicative del SA, voce 8439, parte III, si possono citare le macchine per rendere pergamenata la carta. Sono escluse dalla presente sottovoce:
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8441 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
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8441 10 20 |
Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale Rientrano in questa sottovoce le macchine che consentono di ottenere fogli di un determinato formato tagliando dei nastri continui di carta in senso unicamente trasversale oppure sia in senso longitudinale che trasversale. |
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8441 10 30 |
Taglierine-raffilatrici lineari Rientrano in questa sottovoce le macchine, che, con una sola lama, tagliano delle pile di fogli bloccati sul piano di appoggio da un prossimo disposto lungo la linea di taglio. Rientrano in questa sottovoce anche le macchine dotate di una lama e piano di appoggio rotante per il rifilo dei margini dei libri, in cui i libri vengono ruotati di 90 gradi dopo il primo ed il secondo taglio. |
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8441 10 70 |
altre Rientrano in questa sottovoce le macchine dotate di tre lame a 90 gradi utilizzate per il rifilo dei margini dei libri. Due lame lavorano contemporaneamente sui margini di testa e di piede e la terza lavora successivamente rifilando il margine di taglio o viceversa. Rientrano in particolare in questa sottovoce le macchine e gli apparecchi azionati a mano o mediante un pedale. |
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8442 |
Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) |
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8442 30 10 |
Macchine per comporre mediante procedimento fotografico Questa sottovoce riguarda le macchine per comporre mediante procedimento fotografico, che compongono fotografando in successione caratteri montati su dischi rotanti oppure la superficie di matrici speciali oppure i caratteri creati su un tubo a raggi catodici per mezzo di una matrice di piccoli punti sovrapposti. Rientrano in questa sottovoce anche le macchine per comporre che utilizzano un raggio laser proiettato su una pellicola fotografica. Non rientrano invece in questa sottovoce:
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8442 30 91 |
Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.), anche con dispositivo per fondere L'operazione di composizione dei caratteri può essere effettuata manualmente oppure meccanicamente per mezzo di macchine più o meno complesse. Gli apparati e le macchine di questa sottovoce comprendono:
In aggiunta alle macchine e agli apparati a fusione e a composizione di cui sopra, esiste un intero gruppo di altre macchine che fondono meccanicamente i caratteri e li compongono. Ciò avviene sotto forma di due operazioni distinte su due macchine differenti, ma complementari (la prima macchina produce un nastro cartaceo perforato che controlla la seconda macchina la cui funzione consiste nel fondere i caratteri separatamente o in blocchi di linee), oppure sotto forma di un'unica operazione sulla stessa macchina. Queste macchine, spesso molto complesse, comprendono:
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8442 30 99 |
altri Questa sottovoce riguarda le macchine, gli apparati e le apparecchiature per la preparazione o la fabbricazione di piastre, cilindri o altri componenti di stampa descritti nelle note esplicative del SA, voce 8442, lettera A, punti 1-3. |
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8442 50 20 e 8442 50 80 |
Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati) La pietra litografica naturale è formata da una varietà di carbonato a grani molto fini ed uniformi. La pietra litografica artificiale è nella maggior parte dei casi fatta di cemento e di carbonato di calcio colati in forma e compressi. Le pietre litografiche che rientrano in queste sottovoci sono:
Sono escluse da queste sottovoci e rientrano nella sottovoce 2530 90 00, le pietre calcaree denominate «pietre litografiche», allo stato grezzo. |
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8443 |
Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, fotocopiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori |
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8443 31 10 |
Macchine copiatrici e trasmittenti telefax, munite di funzione per la stampa, con velocità di copia fino a 12 pagine monocromatiche al minuto Per determinare la velocità di copia, si deve tenere conto della velocità massima per le pagine di solo testo esclusivamente alla risoluzione (dpi) minore. |
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8443 31 91 |
Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico Vedi le note esplicative del SA, voce 8443, parte II, lettera A, punto 1. La procedura di scansione può essere eseguita per mezzo di sistemi digitali o ottici. Un motore di stampa elettrostatico opera in modo identico ad una stampante elettrostatica. In aggiunta alla funzione di copia, le macchine che rientrano in questa sottovoce svolgono la funzione di trasmissione o stampa di fax. Nella presente sottovoce non rientrano le macchine che stampano le copie per mezzo di un motore di stampa a getto d'inchiostro o termico (sottovoce 8443 31 99). |
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8443 32 30 |
Telecopiatrici (telefax) Vedi le note esplicative del SA, voce 8443, parte II, lettera C. |
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8443 39 10 |
Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico Vedi le note esplicative del SA, sottovoce 8443 31 91. |
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8443 39 31 |
a sistema ottico Le macchine di questa sottovoce contengono un sistema ottico (composto principalmente da una fonte di luce, un condensatore, lenti, specchi, prismi o da un insieme di fibre ottiche o dispositivi simili) per la scansione dell'originale. |
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8443 39 39 |
altre Rientrano in questa sottovoce gli otoricalcatori e diazocopiatori, che sono utilizzati per ottenere copie su carta fotosensibile a partire da originali su carta translucida. A tal fine l'originale translucido viene prima esposto ad una fonte luminosa; il diazocomposto o i sali di ferro fotosensibili della carta si scompongono allora nelle parti esposte. Le parti non esposte vengono sviluppate con un rivelatore. Questi apparecchi forniscono, in generale, copie bluastre la cui nitidezza non raggiunge quella dell'originale. In questa sottovoce rientrano anche le macchine del tipo a contatto e gli apparecchi di termocopia. |
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8443 39 90 |
altre In questa sottovoce rientrano le stampanti senza impatto a condizione che non siano in grado di connettersi a una macchina per l'elaborazione automatica dei dati o a una rete come, ad esempio:
Le stampanti elencate in precedenza sono controllate da supporti per i dati (ad esempio, CD-ROM, dischetti, nastri magnetici o supporti basati su semiconduttori) oppure da macchine diverse dalle macchine per l'elaborazione automatica dei dati (quali fotocamere digitali, videocamere o telefoni per reti cellulari). |
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8443 91 10 a 8443 99 90 |
Parti ed accessori In aggiunta alle parti e agli accessori menzionati nelle note esplicative del SA, voce 8443, in queste sottovoci rientrano:
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8443 99 10 |
Assiemaggi elettronici Assemblaggi elettronici composti da uno o più circuiti stampati contenenti i circuiti elettronici integrati di cui alla voce 8542. Questi assiemaggi possono anche essere dotati di componenti discreti attivi, di componenti discreti passivi, di articoli della voce 8536 o di altri dispositivi elettrici o elettromeccanici, a condizione che non perdano la caratteristica di assiemaggi elettronici. Sono esclusi da queste sottovoci:
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8445 |
Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 |
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8445 90 00 |
altre Oltre le macchine descritte nelle note esplicative del SA, voce 8445, lettera E, rientrano in questa sottovoce le macchine per riunire i filati di ordito sul subbio partendo dai tamburi degli orditori, le macchine per incrociare e fornire il filo durante la tessitura e le macchine per infilare per il ricamo. «Gli annodatori a mano» che sono dei piccoli utensili tenuti con mano e che servono ad annodare i fili rotti rientrano nella voce 8205. |
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8446 |
Telai per tessitura Questa sottovoce comprende i telai per tessitura descritti nelle note esplicative del SA, voce 8446, compresi i telai per i tappeti Axminster, per ciniglia, per velluto in trama, a coste e a coste grosse, per tessuto a ricci del tipo spugna, per crespi, per stoffa da teloni per cinghie di trasmissione e per altre cinghie. |
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8447 |
Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted |
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8447 20 20 e 8447 20 80 |
Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia Rientrano in tali sottovoci i telai ad uncinetto, che in realtà sono telai a catena destinati alla fabbricazione di passamaneria ornamentale, di frange, di tende, di tessuti a maglia annodati, di pizzi, ecc. (per esempio: i telai ad uncinetto per galloni, per pizzi, per tende, per nastri). |
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8447 90 00 |
altri Oltre i telai descritti nelle note esplicative del SA, voce 8447, paragrafo C, rientrano in questa sottovoce:
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8448 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) |
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8448 11 00 e 8448 19 00 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 Sono esclusi da queste sottovoci:
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8450 |
Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare |
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8450 11 11 a 8450 19 00 |
Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg Rientrano in queste sottovoci, per esempio, le lavatrici a vasca munite di un agitatore a pale, di un agitatore a croce, di un pulsatore, ecc. oppure di un dispositivo di iniezione, le lavatrici a tamburo, comprese quelle in cui il tamburo serve ad asciugare la biancheria, le lavatrici combinate che in una stessa intelaiatura riuniscono una lavatrice a vasca oppure a tamburo e un idroestrattore centrifugo di cui alla voce 8421. Queste macchine ed apparecchi per lavare hanno una capacità espressa in peso di biancheria asciutta non superiore a 10 chilogrammi, quando la capienza (capacità di riempimento) del tamburo o della vasca di lavaggio è uguale o inferiore ai sottoindicati valori:
Per calcolare la capacità di riempimento:
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8451 |
Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti |
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8451 90 00 |
Parti Sono esclusi da questa sottovoce:
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire |
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8452 10 11 e 8452 10 19 |
Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore
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8452 30 10 |
con codolo piatto su un lato Questi aghi sono utilizzati nelle macchine per cucire di tipo domestico. Essi hanno il seguente aspetto: |
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8456 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma |
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8456 10 00 |
operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni Oltre le macchine descritte nelle note esplicative del SA, voce 8456, parte A, rientrano, per esempio, in questa sottovoce le macchine per l'abrasione (allineamento) che fanno uso di fascio laser, resistenze elettriche incorporate nei circuiti stampati. Con il fascio laser, queste macchine eliminano sui supporti isolanti dei circuiti stampanti il materiale conduttore che forma le resistenze, fino al raggiungimento del valore di resistenza richiesto. |
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8456 30 11 |
con filo Queste macchine sono dotate di un elettrodo costituito da un filo sottile che è avvolto tra due bobine che si trovano ai due lati opposti del pezzo da lavorare. |
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8457 |
Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli |
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8457 10 10 |
orizzontali Rientrano nella presente sottovoce i centri di lavorazione i cui utensili sono montati esclusivamente su un mandrino orizzontale e che lavorano il pezzo lateralmente. |
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8457 10 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce i centri di lavorazione il cui utensile è posto sopra il pezzo da lavorare (centri di lavorazione a mandrino verticale), nonché quelli che utilizzano sia il mandrino verticale che il mandrino orizzontale (centri di lavorazione combinati) o quelli che effettuano la lavorazione con l'impiego di una torretta (centri di lavorazione universali). |
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8458 |
Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo In questa voce rientrano i torni e le macchine tornitrici specialmente concepite per la lavorazione dei metalli mediante asportazione di trucioli con l'ausilio di utensili di tornitura. In generale, è sottoposto a movimento di rotazione attorno al proprio asse il pezzo da sagomare, ma rientrano in questa voce anche le macchine per tornitura nelle quali il solo utensile oppure l'utensile e il pezzo hanno moto rotatorio. Oltre i torni indicati nelle note esplicative del SA, voce 8458, terzo capoverso, si possono citare i torni speciali a spogliare, per assali, i torni a pelare e i torni universali. Quest'ultimi hanno la stessa struttura dei torni paralleli, ma ne differiscono a causa di una diversa attrezzatura che consente loro di effettuare, oltre alle operazioni di tornitura, anche le operazioni di fresatura, di foratura e di troncatura. |
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8459 |
Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458 |
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8459 10 00 |
Unità di lavorazione con guida di scorrimento Vedi le note esplicative del SA, voce 8459, terzo comma, punto 1. |
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8459 31 00 e 8459 39 00 |
altre alesatrici-fresatrici Vedi le note esplicative del SA, voce 8459, terzo comma, punto 3, terzo comma. |
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8460 |
Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 |
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8460 11 00 e 8460 19 00 |
Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm Rientrano in queste sottovoci le macchine per rettificare citate nelle note esplicative del SA, voce 8460, terzo comma, numero 3. Tali macchine sono attrezzate con dispositivi di regolazione, fra cui si possono citare:
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8460 21 11 a 8460 29 90 |
altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8460 11 00 e 8460 19 00. |
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8460 21 11 |
Rettificatrici per interni Le rettificatrici cilindriche delle superfici di rivoluzione per interni servono a rettificare il diametro interno di pezzi cavi. Il pezzo da rettificare è fissato su una morsa e lavorato con mole sufficientemente piccole da penetrare nella cavità del pezzo da rettificare. |
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8460 21 15 |
Rettificatrici senza centro Le rettificatrici senza centro servono a rettificare il diametro esterno. Nel caso della rettifica senza centro, il pezzo da lavorare non è fissato ma sostenuto da un coltello d'appoggio e mantenuto tra la mola di rettifica a rotazione ed una mola di controllo (anch'essa rotante). Il diametro del pezzo da rettificare è stabilito dalla distanza tra le due mole. |
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8460 21 19 |
altre Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le rettificatrici universali. Si tratta di una combinazine di rettificatrici cilindriche per interni e per esterni che consentono di effettuare contemporaneamente la rettifica dei diametri sia interni che esterni. |
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8460 29 10 |
per superfici cilindriche Per rettificatrici per interni, la nota esplicativa della sottovoce 8460 21 11 si applica mutatis mutandis. Per rettificatrici senza centro e le rettificatrici universali, le note esplicative delle sottovoci 8460 21 15 e 8460 21 19 si applicano mutatis mutandis. |
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8461 |
Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove |
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8461 30 10 e 8461 30 90 |
Macchine per brocciare Rientrano in queste sottovoci le macchine per brocciare (vedi le note esplicative del SA, voce 8461, terzo comma, numero 4), che sono macchine utensili che lavorano le superfici interne o esterne di un pezzo mediante un utensile da taglio a denti multipli, chiamato broccia. In queste macchine, il pezzo è fisso e la broccia, sostenuta dalla slitta, ha un movimento di taglio rettilineo e uniforme (spinta o trazione). La brocciatura interna permette di lavorare e di calibrare le superfici interne di un pezzo grezzo o sbozzato che è attraversato dall'utensile. La brocciatura esterna permette di ottenere superfici piane e profilate. |
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8461 40 11 e 8461 40 19 |
per tagliare ingranaggi cilindrici Ai sensi di queste sottovoci sono considerati ingranaggi cilindrici esclusivamente gli ingranaggi ottenuti partendo da pezzi di base cilindrici e che presentano ancora tale forma dopo il taglio dei denti. In queste sottovoci sono comprese, in particolare, le macchine per la fabbricazione delle ruote a denti dritti, delle ruote per viti senza fine, delle ruote d'arresto e delle ruote per trasmissione mediante catena articolata. |
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8461 40 31 e 8461 40 39 |
per tagliare altri ingranaggi Queste sottovoci comprendono, per esempio, le macchine per la fabbricazione di cremagliere, di ingranaggi conici e di viti senza fine diverse da quelle cilindriche. |
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8461 40 71 e 8461 40 79 |
il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm In merito al dispositivo di regolazione vedi la nota esplicativa relativa alle sottovoci 8460 11 00 e 8460 19 00. |
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8470 |
Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa |
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8470 10 00 |
Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzione di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni Rientrano in questa sottovoce, per esempio:
Non rientrano in questa sottovoce, per esempio:
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8470 30 00 |
altre macchine calcolatrici Rientrano in questa sottovoce le macchine calcolatrici non elettroniche citate nelle note esplicative del SA, voce 8470, lettera A, che utilizzano, per il calcolo, dispositivi meccanici generalmente composti da ingranaggi e cremagliere, sia azionati manualmente che con motore o dispositivi elettromagnetici. |
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8470 90 00 |
altre Oltre le macchine descritte nelle note esplicative del SA, voce 8470, lettere B e D, rientrano anche in questa sottovoce le macchine per la compilazione di etichette mediante stampatura del prezzo di vendita in funzione del prezzo unitario e del peso, nonché gli apparecchi per compilare e totalizzare i biglietti di pedaggio delle autostrade. Non rientrano in questa sottovoce gli apparecchi stampanti, presentati isolatamente (voce 8443). |
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8471 |
Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove |
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8471 70 30 |
ottiche, comprese le magneto-ottiche Vedi la nota complementare 2 del presente capitolo. |
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8472 |
Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare] Non rientrano in questa voce le macchine da scrivere con un dispositivo speciale atto a imprimere le placchette degli indirizzi a matrice (voce 8469). |
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8472 90 70 |
altre Oltre alle macchine descritte nelle note esplicative del SA, voce 8472, quinto capoverso, punti 2, 3, 5, 7-11 e 16-22, questa sottovoce comprende:
Non rientrano però in questa sottovoce:
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8473 |
Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472 Oltre le parti e gli accessori descritti nelle note esplicative del SA, voce 8473, rientrano anche in tale voce:
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8473 10 11 e 8473 10 19 |
Assiemaggi elettronici Gli assiemaggi elettronici sono composti da uno o più circuiti stampati, forniti di circuiti integrati o di microassiemaggi elettronici. Questi assiemaggi possono anche essere dotati di componenti discreti attivi, di componenti discreti passivi, di articoli della voce 8536 o di altri dispositivi elettrici o elettromeccanici, a condizione che non perdano la caratteristica di assiemaggi elettronici. |
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8473 21 10 |
Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10. |
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8473 29 10 |
Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10. |
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8473 30 20 e 8473 30 80 |
Parti ed accessori di macchine della voce 8471 Non sono classificabili in queste sottovoci le tastiere per le macchine automatiche per il trattamento dell'informazione situate nel proprio involucro (sottovoce 8471 60 60). |
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8473 30 20 |
Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10. |
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8473 40 11 e 8473 40 18 |
Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10. |
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8473 40 80 |
altri Fra gli articoli compresi in questa sottovoce si possono citare i cliché per indirizzi che, nelle macchine per stampare indirizzi, contengono l'indirizzo da stampare mediante impressione, battuta o ritaglio. Si tratta, a seconda dei casi, di targhe metalliche, di piccole matrici inquadrate, di schede o placchette di materia plastica, ecc. Sono compresi in questa sottovoce anche gli articoli della specie che, pur non avendo ancora ricevuto l'impronta o il ritaglio dell'indirizzzo, sono riconoscibili come destinati a macchine per stampare gli indirizzi. I suddetti articoli di carta e cartone, vale a dire le matrici di dimensione ridotta fissate in un quadro di cartone che ne permette l'inserimento nella macchina, rientrano però nella voce 4816. |
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8473 50 20 |
Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10. |
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8477 |
Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo Oltre le macchine e gli apparecchi citati nelle note esplicative del SA, voce 8477, si possono ricordare:
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8479 |
Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
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8479 40 00 |
Macchine per fabbricare corde e cavi La presente sottovoce comprende tra l'altro:
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8479 89 97 |
altri Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:
In questa sottovoce non rientrano macchine e apparecchiature del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per la produzione di monocristalli o dischi (wafer) di semiconduttori, dispositivi a semiconduttore, circuiti elettronici integrati o schermi piatti (voce 8486). |
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8481 |
Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche |
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8481 10 05 |
combinati con filtri o lubrificatori Questa sottovoce comprende gli articoli costituiti da vari elementi che garantiscono una qualità costante dell'aria compressa: filtraggio dell'aria per eliminarne impurità, quali acqua, ruggine, polveri, ecc., regolazione della pressione, lubrificazione per assicurare il buon funzionamento dei componenti pneumatici. Possono presentare, per esempio, le seguenti configurazioni: |
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8486 |
Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori In questa voce non rientrano, tra l'altro:
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8486 20 10 |
Macchine utensili operanti con ultrasuoni Vedi le note esplicative del SA, voce 8456, secondo paragrafo. |
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8486 20 90 |
altre In aggiunta alle macchine citate nelle note esplicative del SA, voce 8486, parte B, in questa sottovoce rientrano:
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8486 40 00 |
Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo In aggiunta alle macchine citate nelle note esplicative del SA, voce 8486, parte D, in questa sottovoce rientrano:
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CAPITOLO 85
MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
8501 |
Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni Rientrano, per esempio, in questa voce i motori elettrici rotativi per tergicristalli, senza braccio e spazzola, ma dotati di appropriati meccanismi di trasmissione (ingranaggio dritto e biella oscillante), che trasformano il movimento rotativo in movimento oscillatorio. |
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8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici Oltre alle macchine elettriche descritte alle note esplicative del SA, voce 8502, parti I e II, la presente voce comprende i convertitori a cascata, i gruppi Ward-Leonard e i variatori di fase rotativi. |
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8502 39 20 |
Turbogeneratori I turbogeneratori sono azionati direttamente da turbine a gas o a vapore; il loro rotore cilindrico massiccio presenta scanalature longitudinali nelle quali è sistemato l'avvolgimento induttore. Il rotore può essere monoblocco o formato da diversi pezzi massicci. Il raffreddamento è generalmente ottenuto all'aria; per i turbogeneratori di potenza superiore è ottenuto con idrogeno. |
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8503 00 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 Non rientrano in questa voce le piastre di raccordo per motori elettrici (voce 8536). |
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8504 |
Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione Oltre agli apparecchi indicati alle note esplicative del SA, voce 8504, si possono citare in particolare i seguenti apparecchi per impieghi speciali:
Rientrano pure in questa voce gli elementi raddrizzatori al selenio, siano essi unitari (specialmente piastre al selenio) o multipli. Sono invece esclusi da questa voce gli elementi a cristallo di silicio o di germanio che costituiscono componenti discreti (ad esempio, diodi raddrizzatori di potenza), oppure i raddrizzatori che costituiscono circuiti integrati, specie microcircuiti, anche muniti di dispositivi di raffreddamento, di isolamento, ecc. La nota 8 del presente capitolo attribuisce tali componenti alla voce 8541 o 8542 (vedi anche la nota 2 del presente capitolo). Sono ugualmente esclusi dalla presente voce:
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8504 40 30 |
del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità Questa sottovoce comprende, per esempio, convertitori statici per apparecchiature di telecomunicazione o macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni e le loro unità che:
I convertitori statici per apparecchiature di telecomunicazione o macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni e le loro unità servono a convertire la corrente alternata (CA) proveniente dall'alimentazione della rete pubblica nella necessaria corrente continua. Utilizzata con macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni, una cosiddetta alimentazione elettrica ininterrotta (UPS) garantisce una riserva di energia in caso di guasto di alimentazione (con una spia di accensione), in modo da evitare una perdita di dati. |
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8504 90 05 |
Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20 Per l'interpretazione dell'espressione «assiemaggi elettronici» vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10. |
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8504 90 91 |
Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30 Per l'interpretazione dell'espressione «assiemaggi elettronici» vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10. |
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8505 |
Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche |
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8505 90 20 |
Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione Rientrano in particolare in questa sottovoce gli elettromagneti di manovra, destinati ad essere montati sulle portiere delle automobili per servire come parti integranti di un sistema centrale di chiusura, il quale è collegato all'alimentazione elettrica dell'automobile ed azionato da segnali emessi da un dispositivo di comando facente parte del sistema: aprendo o chiudendo a mano una delle portiere, si aprono o si chiudono simultaneamente per via elettromagnetica anche le altre. Non appartengono invece a questa sottovoce le valvole d'iniezione elettromagnetica per motori a pistoni con accensione a scintilla o a compressione il cui corpo contiene un avvolgimento magnetico e il cui ago è dotato di indotto magnetico (sottovoci 8409 91 00 o 8409 99 00). |
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8506 |
Pile e batterie di pile elettriche |
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8506 10 11 |
Pile cilindriche Le pile cilindriche hanno una sezione circolare e la loro lunghezza è superiore al loro diametro. Il polo positivo e quello negativo si trovano alle estremità opposte. |
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8506 10 91 |
Pile cilindriche Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 11. |
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8506 50 10 |
Pile cilindriche Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8506 10 11. |
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8506 50 30 |
Pile a bottone L'altezza delle pile a bottone è uguale o inferiore al loro diametro: |
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8507 |
Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare |
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8507 20 20 e 8507 20 80 |
altri accumulatori al piombo Eccettuati gli accumulatori al piombo dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone, e rientranti nelle sottovoci 8507 10 20 e 8507 10 80, le presenti sottovoci comprendono gli accumulatori elettrici al piombo descritti alle note esplicative del SA, voce 8507, terzo comma, punto 1. Tali accumulatori sono impiegati soprattutto per la trazione di veicoli elettrici o per l'alimentazione di corrente agli impianti di telecomunicazione. |
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8507 30 20 e 8507 30 80 |
al nichel-cadmio Tali accumulatori sono impiegati specialmente nelle lampade di sicurezza per minatori e spesso sostituiscono le pile a secco in apparecchi come radio portatili, televisori, rasoi o altri apparecchi elettrici. |
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8507 80 20 a 8507 80 80 |
altri accumulatori Rientrano in particolare in queste sottovoci gli accumulatori all'argento-zinco o all'argento-cadmio. |
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8507 90 30 e 8507 90 80 |
Parti Non rientrano in queste sottovoci i pezzi di collegamento per elementi di accumulatori (sottovoce 8536 90 85). |
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8509 |
Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico |
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8509 80 00 |
altri apparecchi Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi con motore elettrico incorporato per la molatura delle unghie; tali apparecchi utilizzati per manicure e pedicure, sono collegati mediante cavo ad un apparecchio d'alimentazione o alla corrente (adattatore) che fa parte della molatrice. |
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8510 |
Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato |
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8510 10 00 |
Rasoi Rientrano pure in questa sottovoce i rasoi muniti di qualche elemento accessorio, come per esempio una tosatrice. |
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8511 |
Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori |
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8511 40 00 |
Avviatori, anche funzionanti come generatori Gli apparecchi rientranti in questa sottovoce funzionano in genere alla tensione di 6, 12 ovvero 24 volt e sono dotati di dispositivi speciali per fissarli ai motori. Tra gli apparecchi compresi in questa sottovoce si possono citare:
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8512 |
Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli |
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8512 30 10 |
Apparecchi di segnalazione acustica del tipo utilizzato per autoveicoli Vedi le note esplicative del SA, voce 8512, secondo comma, punto 11. |
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8512 90 90 |
altre Fra le parti che rientrano in questa voce si possono citare: cornici e paraboloidi riflettenti per proiettori (fari), così come i bracci, muniti o no delle relative spazzole per tergicristalli elettrici. Non rientrano invece nella presente sottovoce i fissa lampada (sottovoci 8536 61 10 o 8536 61 90). |
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8514 |
Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche |
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8514 20 80 |
funzionanti per perdite dielettriche I forni a microonde destinati all'uso in ristoranti, mense, ecc. si differenziano dagli apparecchi per uso domestico di cui alla voce 8516 per la potenza resa e la capacità del forno. I forni con potenza resa superiore a 1 000 watt e capacità del forno superiore a 34 litri sono considerati per uso industriale. Per i forni a microonde combinati in un unico pezzo con un grill o un altro tipo di forno, la suddetta potenza resa si riferisce solo al microonde. La classificazione di una tale combinazione non è influenzata dai criteri di capacità del forno. I forni a microonde con potenza resa non superiore a 1 000 watt e capacità del forno non superiore a 34 litri sono considerati per uso domestico (voce 8516). |
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8516 |
Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 |
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8516 10 11 e 8516 10 80 |
Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:
Non rientrano in queste sottovoci le caldaie a vapore e le caldaie cosiddette «ad acqua surriscaldata», a riscaldamento elettrico (voce 8402) e le caldaie elettriche per il riscaldamento centrale (voce 8403). |
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8516 21 00 a 8516 29 99 |
Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:
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8516 50 00 |
Forni a microonde Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8514 20 80. |
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8516 60 10 |
Cucine Le cucine sono costituite da un piano cottura e da un forno (anche con elemento a microonde o grill). |
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8516 79 70 |
altri Oltre agli apparecchi descritti alle note esplicative del SA, voce 8516, lettera E, punti 5-20, rientrano per esempio in questa sottovoce:
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8516 80 20 e 8516 80 80 |
Resistenze scaldanti Rientrano in queste sottovoci, anche i fili, cavi, nastri e articoli simili, isolati e scaldanti, per il riscaldamento dei soffitti, muri, condutture, recipienti, ecc. Sono invece escluse da queste sottovoci le resistenze scaldanti associate a parti di apparecchi, quali, per esempio, le piastre dei ferri da stiro e le piastre per cucine elettriche (sottovoce 8516 90 00). |
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8517 |
Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 |
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8517 12 00 |
Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo Vedi le note esplicative del SA, voce 8517, parte I, lettera B. Questa sottovoce comprende i telefoni per reti cellulari, denominati «telefoni mobili». I «telefoni mobili» presentano le seguenti caratteristiche:
I «telefoni mobili» possono svolgere anche altre funzioni, quali invio e ricezione di messaggi SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) e di posta elettronica; commutazione di pacchetti per l’accesso a Internet; invio e ricezione di segnali di posizione; navigazione, programmazione di un percorso, cartografia, messaggeria istantanea, telefonia vocale su Internet (voice over Internet Protocol); computer palmare (Personal Digital Assistant); giochi; ricezione di segnali radio o televisivi; ripresa, registrazione e riproduzione di suoni e immagini. A prescindere da tali funzioni supplementari, la telefonia mobile costituisce generalmente la funzione principale dei telefoni mobili che presentano tutte le caratteristiche sopra elencate, come avviene, ad esempio, quando la funzione di telefonia prevale su tutte le altre funzioni, in particolare quando le chiamate in entrata sono comunicate normalmente all’utente indipendentemente dalla funzione secondaria in uso. |
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8517 18 00 |
altri Oltre agli apparecchi telefonici per utenza descritti nelle note esplicative del SA voce 8517, parte I, lettera A, rientrano per esempio in questa sottovoce gli apparecchi telefonici a tastiera, che sotto l'involucro hanno incorporato un lettore di schede magnetiche, un visore di dati, un circuito elettronico contenente un microprocessore, più memorie, un temporizzatore e un modulatore-demodulatore (modem) e che possono servire, oltre che da apparecchi telefonici, anche (per esempio in un supermercato) da terminali di dati per scopi diversi, come controllo delle carte magnetiche di credito o degli assegni o per trasmissione su linea telefonica dei dati delle vendite a delle macchine automatiche di trattamento dell'informazione. |
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8517 62 00 |
Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing In questa sottovoce rientrano due gruppi di macchine:
In questa sottovoce rientrano:
Rientrano in queste sottovoci gli apparecchi che presentano nello stesso mobile o contenitore tutti gli elementi necessari alla trasmissione e alla ricezione. Ciò vale, per esempio, per gli apparecchi walkie-talkie, che contengono le pile o accumulatori necessari al loro funzionamento oppure taluni apparecchi rice-trasmittenti con blocco di alimentazione a parte, collegato all'apparecchio soltanto a mezzo di cavo. Rientrano in queste sottovoci anche i complessi i cui elementi, trasmittenti e riceventi, si trovano entro mobili o contenitori diversi, purché detti complessi costituiscano un'unità funzionale. Per essere considerati come unità funzionali, gli apparecchi rice-trasmittenti devono, fra l'altro, essere installati in prossimità l'uno dell'altro (per esempio: in uno stesso immobile o a bordo di uno stesso veicolo) e devono avere alcuni elementi in comune, per esempio l'antenna. In questa sottovoce rientrano anche le cosiddette «cuffie senza fili» progettate per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con telefoni per reti cellulari (telefoni mobili) e destinate ad essere fissate all'orecchio per permettere di conversare a mani libere. Esse consentono all'utilizzatore di controllare le funzioni del telefono, come la risposta a una chiamata, la chiusura della conversazione e la composizione del numero (ad esempio, la ripetizione dell'ultimo numero chiamato), entro 10 m circa di distanza dal telefono mobile e dispongono di sistemi per regolare il volume dell'auricolare. Queste cuffie contengono un radio-ricetrasmettitore per comunicare con il telefono mobile per mezzo di una tecnologia senza fili, ad esempio «Bluetooth». |
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8517 69 10 |
Videofoni Vedi le note esplicative del SA, voce 8517, parte II, lettera C. Rientrano nella presente sottovoce i sistemi di televisione a circuito chiuso costituiti da una videocamera, un pannello con più selettori di chiamata a distanza, uno o più monitor uniti ad un microtelefono e dei cavi coassiali che collegano i differenti elementi in assortimento condizionati per la vendita al minuto. I prodotti di questa sottovoce possono, inoltre, essere combinati con un sistema elettrico di apertura di porta, un dispositivo di chiamata o di segnale oppure con un dispositivo di illuminazione. |
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8517 69 39 |
altri In questa sottovoce rientrano:
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8517 69 90 |
altri In questa sottovoce rientrano:
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8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono Rientrano in questa voce microfoni, cuffie, auricolari e altoparlanti senza fili, presentati isolatamente, combinati o meno. Questa voce non comprende:
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8519 |
Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
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8519 81 15 |
Lettori tascabili di cassette Per l'applicazione della nota di sottovoci 1 del presente capitolo nel determinare le misure di questi apparecchi si tiene conto unicamente delle dimensioni della scatola; si devono pertanto ignorare eventuali sporgenze, quali manopole di controllo, dispositivi di chiusura o attacchi di fissaggio. |
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8519 81 35 |
altri In questa sottovoce non rientrano gli apparati per la riproduzione del suono, i cosiddetti «lettori MP3» che utilizzano supporti ottici e che contengono dispositivi che possono essere attivati per la ricezione di segnali di radiodiffusione per mezzo di software (voce 8527). |
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8519 81 45 |
altri La nota esplicativa della sottovoce 8519 81 35 si applica mutatis mutandis. |
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8519 81 65 |
tascabili La nota esplicativa della sottovoce 8519 81 15 si applica mutatis mutandis. |
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8519 81 95 |
altri La nota esplicativa della sottovoce 8519 81 35 si applica mutatis mutandis. |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
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8521 90 00 |
altri Rientrano in questa sottovoce gli apparecchi senza schermo in grado di ricevere segnali televisivi, detti «set-top boxes», incorporanti un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio, un lettore di disco rigido o di DVD). |
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8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
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8522 90 41 e 8522 90 49 |
Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8473 10 11 e 8473 10 19. |
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8523 |
Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti» ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 Se i supporti di cui a questa voce sono presentati insieme ad altri articoli si dovranno applicare i seguenti principi di classificazione:
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8523 21 00 |
Schede munite di una pista magnetica In questa sottovoce rientrano anche stampati quali biglietti di viaggio e carte d'imbarco contenenti una o più bande magnetiche. |
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8523 29 15 |
non registrati Rientrano ugualmente in questa sottovoce anche i nastri che devono essere ancora tagliati nella lunghezza d'impiego. |
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8523 40 11 |
Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili Questa sottovoce comprende i compact disc registrabili (CD-R). I CD-R sono generalmente costituiti da policarbonato trasparente incolore di 1,2 mm di spessore. Il lato superiore è rivestito di uno strato riflettente di colore dorato o argentato ed è stampabile. Il lato inferiore è ricoperto da uno strato di sostanza colorante e da uno strato protettivo. I CD-R hanno un diametro di 8 o 12 cm oppure possono avere la forma di un biglietto da visita. La capacità di registrazione può essere controllata mediante un apparecchio di lettura/scrittura e il suo software di registrazione. La registrazione su tali dischi può essere effettuata in una o più fasi, tuttavia le informazioni registrate non possono essere cancellate. |
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8523 40 13 |
Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili Questa sottovoce comprende i dischi digitali versatili registrabili (DVD-/+R). A differenza dei CD-R della sottovoce 8523 40 11, i DVD-/+R sono costituiti da due strati di policarbonato incollati di spessore di 0,6 mm. Tale differenza fisica si può notare esaminando il bordo esteriore del disco. I DVD-/+R hanno un diametro di 8 o 12 cm. La capacità di registrazione può essere controllata mediante apparecchi di lettura/scrittura e il corrispondente software di registrazione. La registrazione su tali dischi può essere effettuata in una o più fasi, tuttavia le informazioni registrate non possono essere cancellate. |
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8523 40 19 |
altri Questa sottovoce comprende:
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8523 52 10 e 8523 52 90 |
«Schede intelligenti» («smart cards») Vedi le note esplicative del SA, voce 8523, parte II, lettera C. In questa sottovoce rientrano anche schede/etichette elettroniche di prossimità composte generalmente da una bobina che viene attivata dal segnale emesso da un lettore e produce una tensione che alimenta un microcircuito, da un generatore di codice che, una volta ricevuto un segnale dalla bobina, genera i dati, e da un'antenna per la trasmissione del segnale. |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali Questa voce comprende anche gli apparecchi per la ripresa termica di immagini, con sensore a raggi infrarossi, in grado di captare l'irradiazione di calore e trasformarla in immagini che rappresentano la temperatura di singole superfici o oggetti, in vari toni di grigio o a colori. Gli apparecchi non possono misurare la temperatura o riprodurre i valori sotto forma di cifre. |
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8525 60 00 |
Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente Rientrano in queste sottovoci anche i complessi i cui elementi, trasmittenti e riceventi, si trovano entro mobili o contenitori diversi, purché detti complessi costituiscano un'unità funzionale. Per essere considerati come unità funzionali, gli apparecchi rice-trasmittenti devono, fra l'altro, essere installati in prossimità l'uno dell'altro (per esempio: in uno stesso immobile o a bordo di uno stesso veicolo) e devono avere alcuni elementi in comune, per esempio l'antenna. |
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8525 80 11 a 8525 80 99 |
Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali Vedi le note esplicative del SA, voce 8525, lettera B. Non rientrano in queste sottovoci i lettori elettronici per persone affette da ambliopia (vedi la nota esplicativa della sottovoce 8543 70 90). |
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8525 80 30 |
Fotocamere digitali Le fotocamere digitali che rientrano in questa sottovoce sono sempre in grado di registrare un'immagine fissa, sia su una memoria interna, sia su un supporto intercambiabile. La maggior parte delle fotocamere di questa sottovoce assomiglia a una macchina fotografica tradizionale e non è dotata di un mirino pieghevole. Queste fotocamere possono anche essere in grado di registrare sequenze video. Le fotocamere restano classificate in questa voce a meno che siano in grado, utilizzando la capacità di massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video. A differenza delle videocamere delle sottovoci 8525 80 91 e 8525 80 99, molte fotocamere digitali (quando vengono utilizzate come videocamere) non permettono di sfruttare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video. Indipendentemente dalla capacità di memorizzazione, alcune fotocamere cessano automaticamente la videoregistrazione dopo un certo tempo. |
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8525 80 91 e 8525 80 99 |
Videocamere Le videocamere di queste sottovoci sono sempre in grado di registrare sequenze filmate, sia sulla memoria interna, sia su supporti intercambiabili. In genere, le videocamere di queste sottovoci non assomigliano alle fotocamere digitali della sottovoce 8525 80 30. Sono spesso dotate di un mirino pieghevole e sono spesso presentate con un telecomando. È sempre possibile utilizzare la funzione di zoom ottico nel corso della registrazione video. Queste videocamere possono anche essere dotate della funzione di registrazione di immagini fisse. Le fotocamere sono escluse da queste voci se non sono in grado, utilizzando la capacità massima di memoria, di registrare con una risoluzione di 800 × 600 pixels (o più) a 23 inquadrature per secondo (o più) almeno 30 minuti di una singola sequenza video. |
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8525 80 99 |
altri In questa sottovoce rientrano le videocamere (i cosiddetti «camcorder») che registrano non solo le immagini e i suoni ripresi dalla videocamera stessa, ma anche i segnali provenienti da fonti esterne, quali lettori DVD, macchine per l'elaborazione automatica dei dati o apparecchi riceventi per la televisione. Le immagini così registrate possono essere riprodotte per mezzo di un apparecchio ricevente per la televisione o un monitor esterni. Questa sottovoce comprende anche i «camcorders», con input coperto con una placca o in altro modo, oppure con interfaccia video che possa conseguentemente essere attivata, in qualità di input, mediante un software. Questi apparecchi sono inoltre destinati a registrare programmi televisivi o altre immagini provenienti dall'esterno. Tuttavia, i «camcorder» con i quali solo le immagini riprese dalla videocamera possono essere registrate e riprodotte per mezzo di un apparecchio ricevente per la televisione o un monitor esterni rientrano nella sottovoce 8525 80 91. |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria Per gli apparecchi trasmittenti con apparecchio ricevente incorporato vedi la nota esplicativa della sottovoce 8525 60 00. |
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8527 12 10 e 8527 12 90 |
Radiocassette tascabili Vedi la note esplicativa della sottovoce 8519 81 15. |
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8527 13 10 |
con sistema di lettura mediante fascio laser Questa sottovoce comprende apparecchi riceventi per la radiodiffusione, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser, anche combinati con un altro apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono (per esempio, a cassette) o con un apparecchio di orologeria. In questa sottovoce non rientrano gli apparati per la riproduzione del suono, i cosiddetti «lettori MP3» che utilizzano supporti ottici e che contengono dispositivi che possono essere attivati per la ricezione di segnali di radiodiffusione per mezzo di software. |
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8527 13 99 |
altri La nota esplicativa della sottovoce 8527 13 10 si applica mutatis mutandis. |
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8527 21 20 |
con sistema di lettura mediante fascio laser La nota esplicativa della sottovoce 8527 13 10 si applica mutatis mutandis. |
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8527 21 70 |
con sistema di lettura mediante fascio laser La nota esplicativa della sottovoce 8527 13 10 si applica mutatis mutandis. |
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8527 91 11 a 8527 91 99 |
combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono Sistemi stereofonici (sistemi hi-fi) contenenti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione, presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto costituiti da unità modulari contenute in involucri separati, per esempio, combinati con un lettore CD, un registratore a cassetta, un amplificatore munito di equalizzatore, sempre che l'apparecchio ricevente per la radiodiffusione possa conferire loro il carattere essenziale. |
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8527 91 11 e 8527 91 19 |
con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro Rientrano in queste sottovoci gli apparecchi di cui gli autoparlanti costituiscono parte integrante. Non rientrano invece in queste sottovoci gli apparecchi dai quali gli altoparlanti sono dissociabili, benché fissabili all'apparecchio tramite appositi dispositivi (sottovoce 8527 91 35, 8527 91 91 o 8527 91 99). |
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8527 91 35 a 8527 91 99 |
altri Se gli altoparlanti per sistemi stereofonici (sistemi hi-fi) sono confezionati insieme agli altri componenti dell'assortimento rientrano in queste sottovoci. |
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8527 91 35 |
con sistema di lettura mediante fascio laser La nota esplicativa della sottovoce 8527 13 10 si applica mutatis mutandis. |
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8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini Conformemente alla regola generale 3 c) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i sistemi di videosorveglianza, costituiti da un numero limitato di telecamere e da un videomonitor, sono classificati in questa voce quando sono presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto. Le componenti di siffatti sistemi di videosorveglianza devono essere classificate separatamente quando il sistema non è presentato in un assortimento condizionato per la vendita al minuto (cfr. note esplicative generali del SA relative alla sezione XVI, parte VII). Non rientrano in questa voce i lettori elettronici per persone affette da ambliopia (vedi la nota esplicativa della sottovoce 8543 70 90). |
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8528 61 00 a 8528 69 99 |
Proiettori: In queste sottovoci non rientrano i prodotti costituiti da un proiettore e uno schermo alloggiati in un unico corpo (sottovoci 8528 51 00-8528 59 80 oppure, quando contengono un apparato ricevente per televisione, sottovoce 8528 72 10). |
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8528 69 10 |
che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell’informazione Oltre ai dispositivi azionati da un congegno a cristalli liquidi (LCD), questa sottovoce comprende anche i dispositivi mediante i quali la trasformazione digitale della luce viene attivata da un congegno meccanico contenente uno specchio miniaturizzato e controllato da un semiconduttore. |
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8528 71 11 a 8528 71 19 |
Videotuner Queste sottovoci comprendono apparecchi dotati di un sintonizzatore video che converte i segnali televisivi ad alta frequenza in segnali utilizzabili dagli apparecchi di registrazione o riproduzione video o dai videomonitor. I sintonizzatori video contengono circuiti di selezione, che permettono di sintonizzare un determinato canale o una frequenza portante specifica, e circuiti di demodulazione. Questi apparecchi possono anche essere dotati di un dispositivo di decodifica (colore) o di circuiti di separazione dei segnali di sincronizzazione. In genere sono progettati per funzionare grazie al collegamento a un'antenna individuale o condivisa (distribuzione via cavo in alta frequenza). Il segnale in uscita può essere utilizzato come segnale in ingresso per i monitor o per gli apparecchi di registrazione o riproduzione video. Si tratta del segnale originale della telecamera (vale a dire non modulato ai fini della trasmissione). I sintonizzatori video analogici compresi in queste sottovoci possono presentarsi sotto forma di moduli contenenti almeno i circuiti di radiofrequenza (modulo RF), i circuiti di frequenza intermedia (modulo FI) e i circuiti di demodulazione (modulo DEM) in cui il segnale in uscita è un segnale audio e un segnale video composito in banda base [composite video base-band signal (CVBS)] distinto. I sintonizzatori video digitali compresi in queste sottovoci possono presentarsi sotto forma di moduli contenenti almeno il modulo RF, il modulo FI, il modulo DEM e un decodificatore MPEG per la televisione digitale, in cui il segnale in uscita è un segnale audio e video digitale distinto. I moduli che incorporano un sintonizzatore video analogico e uno digitale sono compresi in queste sottovoci quando uno dei componenti deve essere classificato come un sintonizzatore video completo o finito ai sensi della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata. I moduli che non soddisfano le condizioni di cui sopra devono essere classificati nella voce 8529 come parti. |
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8528 71 11 |
Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione Per l'interpretazione dell'espressione «assiemaggi elettronici» vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10. |
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8528 71 13 |
Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione») Questa sottovoce comprende gli apparecchi privi di schermo (i cosiddetti «set-top box con funzione di comunicazione») composti dai seguenti componenti principali:
Il protocollo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, protocollo di controllo della trasmissione/protocollo Internet) deve essere presente nel set-top box sotto forma di firmware. I set-top box di questa sottovoce devono consentire all'utilizzatore dell'apparecchio di accedere a Internet. Gli apparecchi devono inoltre essere in grado di eseguire applicazioni Internet in modalità di «scambio interattivo d'informazioni», quale un client di posta elettronica o un'applicazione di messaggistica istantanea, utilizzando un'interfaccia di connessione UDP o TCP/IP. Non rientrano in questa sottovoce i set-top boxes incorporanti un dispositivo che esegue una funzione di registrazione o di riproduzione (ad esempio, un lettore di disco rigido o di DVD) (sottovoce 8521 90 00). |
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8528 71 19 |
altri Si veda l'ultimo comma delle note esplicative della sottovoce 8528 71 13. |
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8528 71 90 |
altri Questa sottovoce comprende i prodotti privi di schermo che sono apparati per la ricezione dei segnali televisivi, ma che non contengono un sintonizzatore video (ad esempio, i cosiddetti moduli separati IP — «IP-streaming boxes»). Si veda anche l'ultimo comma delle note esplicative della sottovoce 8528 71 13. |
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8528 72 10 |
Teleproiettori I teleproiettori sono dei ricevitori televisi nei quali l'immagine formata su una o più immagini incorporate è proiettata su uno schermo tramite un sistema ottico. Lo schermo può essere incorporato nello stesso apparecchio del ricevitore o essere esterno ad esso. |
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8528 72 30 |
con tubo immagini incorporato Questa sottovoce comprende gli apparecchi che, all'interno dello stesso involucro, combinano le funzioni di sintonizzatore e di monitor, con possibilità di utilizzazione comune di talune parti delle due funzioni. Appartengono per lo più a questa categoria i televisori di tipo domestico. Per diagonale dello schermo va intesa la parte del tubo immagini misurata da una linea retta. |
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8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 Questa voce non comprende i treppiedi destinati ad essere utilizzati con le telecamere della voce 8525 o del capitolo 90 (classificazione secondo la materia costituitiva). |
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8529 90 20 a 8529 90 97 |
altri Rientrano in particolare in queste sottovoci:
Queste sottovoci non comprendono le guide d'onda (classificazione dei tubi secondo la materia costitutiva). |
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8529 90 65 |
Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10. |
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8531 |
Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 |
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8531 10 30 e 8531 10 95 |
Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l’incendio ed apparecchi simili: Vedi le note esplicative del SA, voce 8531, secondo comma, lettera E. In queste sottovoci non rientrano gli allarmi antifurto del tipo utilizzato per gli autoveicoli (sottovoce 8512 30 10). |
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8531 20 20 a 8531 20 95 |
Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED) Rientrano, per esempio, in queste sottovoci i dispositivi di visualizzazione a diodi elettroluminescenti, utilizzati per lo più come segnali numerici e/o alfanumerici per esempio nei quadri indicatori e composti d'uno o più segni assemblati. Ciascun segno contiene un certo numero di diodi emettitori di luce sotto forma di componenti discreti ovvero montati su di un unico micro-elemento («chip»). Tali dispositivi sono montati su di un circuito stampato munito di decodificatore-conduttore. Ciascun segno o insieme di segni è coperto di materiale traslucido che amplifica l'intensità dei punti luminosi prodotti dai diodi con lo scopo di visualizzare le cifre secondo l'impulso impartito al circuito da un segnale d'ingresso. |
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8531 90 85 |
altri Rientrano in questa sottovoce le etichette che si applicano alle merci a scopo di protezione anti-furto (quali quelle composte da un diodo e da un'antenna, chiamate «etichette a microonde» o quelle consistenti in un circuito risonante a microchip, chiamate etichette «a divisione di frequenza») che, se introdotte nel campo di segnalazione di un sistema d'allarme antitaccheggio installato all'uscita di un negozio, del tipo di cui alla sottovoce 8531 10, sono rilevate dai dispositivi elettronici riceventi del sistema e fanno scattare l'allarme. Questa sottovoce comprende anche le etichette che combinano due diverse tecnologie, quali la tecnologia acusto-magnetica a microonde o acusto-magnetica a radiofrequenza. Tuttavia non rientrano in questa sottovoce:
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8534 00 |
Circuiti stampati Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le etichette di carta sotto forma di circuito stampato, utilizzate in funzione antifurto (per esempio: per i volumi delle biblioteche). |
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8536 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V Oltre agli apparecchi di cui alle note esplicative del SA, voce 8536, parti I, II, III, questa voce comprende:
Non rientrano invece in questa voce, per esempio:
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8536 50 11 |
a tasto o pulsante Non rientrano in questa sottovoce i tasti del tipo a sfioramento (sottovoce 8536 50 19). |
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8536 69 10 a 8536 69 90 |
Altre Queste sottovoci comprendono spinotti per antenna elettro-meccanici, maschio e femmina, che consentono di effettuare connessioni elettriche multiple — per esempio tra dispositivi, cavi e board — semplicemente inserendo il maschio nella femmina senza alcun bisogno di operazioni di assemblaggio. I connettori possono avere un cavo antenna maschio o femmina su entrambi i lati, oppure uno dei due su un lato e sull'altro un diverso tipo di contatto (per esempio un contatto aggraffato o un morsetto, saldato o a vite). Nelle stesse sottovoci rientrano anche coppie di connettori consistenti in uno spinotto per antenna (maschio e femmina) e una presa di corrente (due pezzi distinti). Questi connettori (maschio e femmina) presentano un altro tipo di contatto all’altra estremità. Non rientrano in queste sottovoci elementi di connessione o contatti con i quali sia possibile stabilire una connessione elettrica servendosi di altri dispositivi (per es. un contatto aggraffato o un morsetto, saldato o a vite), compresi invece nella sottovoce 8536 90. |
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8536 69 10 |
Per cavi coassiali In questa sottovoce rientrano unicamente spinotti — maschio e femmina — utilizzati per connessioni in cui i cavi possono essere fissati alle estremità dei contatti in modo permanente (vedi figure 1-4): |
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8536 69 30 |
Per circuiti stampati In questa sottovoce rientrano tutti i tipi di connettori — maschio e femmina — ai quali possono essere connessi circuiti stampati direttamente su un lato o su entrambi (connettori diretti; vedi figure 5-9):
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In questa sottovoce non rientrano gli spinotti — maschio e femmina — (per es. cavi di spinotti, maschi o femmine) fissati al board in modo permanente, con possibilità di essere inseriti sul o nel connettore (sottovoce 8536 69 90). |
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8536 69 90 |
Altre In questa sottovoce rientrano tutte le connessioni e gli spinotti — maschio e femmina — di seguito illustrati: |
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8536 70 00 |
Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche Cfr. la nota 6 di questo capitolo. Vedi altresì le note esplicative del SA, voce 8536, parte IV. |
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8536 90 01 |
Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche Rientrano in questa sottovoce gli elementi di distribuzione dell'eletricità, pronti per l'installazione. Essi consentono, con maggiore flessibilità, il collegamento alla rete elettrica delle lampade, macchine ed apparecchi funzionanti elettricamente. La corrente passa attraverso contatti striscianti o a morsetto. Esempi di applicazione sono forniti nelle seguenti illustrazioni: |
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8536 90 10 |
Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi In questa sottovoce rientrano tutti i dispositivi, collegati alle estremità di fili e cavi, usati per stabilire una connessione elettrica facendo uso di congegni non a spina (per esempio un contatto aggraffato o un morsetto, saldato o a vite) |
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8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 Rientra ugualmente nella presente voce l'assiemaggio su supporto (quadro, scatola, ecc.) di apparecchi identici di cui alla voce 8536 (per esempio: interruttori per l'illuminazione). |
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8537 10 91 |
Apparecchi di comando a memoria programmabile Rientrano in questa sottovoce, per esempio, i comandi, dotati di memoria di utente per il comando elettrico di macchine: tali comandi sono dotati, oltre che degli apparecchi di cui alle voci 8535 o 8536 (per esempio: relè), anche per esempio di transistori o di triacs di cui alla voce 8541 in funzione di elementi di commutazione e dispongono, in aggiunta a questi elementi, di microprocessori (per esempio: per l'operazione logica e per la gestione dell'entrata e dell'uscita), di punti d'intersezione (interfacce) e di un'unità di alimentazione di corrente (blocco d'alimentazione). |
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8537 10 99 |
altri Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:
Non rientrano in questa sottovoce:
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8538 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 |
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8538 90 11 |
Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10. |
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8538 90 91 |
Assiemaggi elettronici Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8443 99 10. |
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8539 |
Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco Eccetto talune lampade ad arco equipaggiate o montate in modo speciale (vedi la nota esplicativa alle sottovoci 8539 41 00 e 8539 49 00), rientrano in questa voce soltanto le lampade ed i tubi propriamente detti, nonché le loro parti e pezzi staccati, riconoscibili a norma della nota 2 b) della sezione XVI. Gli apparecchi (consistenti, per esempio, in un semplice rifettore con supporto o piede) provvisti di lampade o tubi debbono essere classificati secondo il proprio regime come apparecchi d'illuminazione (voce 9405), di riscaldamento (per esempio: voce 7321), per uso medico (voce 9018), ecc. |
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8539 21 30 a 8539 29 98 |
altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi Non rientrano, per esempio, in queste sottovoci:
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8539 31 10 a 8539 39 00 |
Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:
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8539 41 00 e 8539 49 00 |
Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco Rientrano in queste sottovoci:
Restano classificate nella sottovoce 8539 41 00 le lampade elettriche ad arco munite di supporti speciali nonché i dispositivi di illuminazione orientabili, costituiti da una o più lampade ad arco montate su un supporto mobile, destinati ad essere utilizzati specialmente negli studi fotografici o cinematografici. Non rientrano, per esempio, in queste sottovoci:
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8539 90 10 e 8539 90 90 |
Parti Rientrano, per esempio, in queste sottovoci:
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8540 |
Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539 |
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8540 11 00 |
a colori Questa sottovoce comprende i tubi catodici descritti nelle note esplicative del SA, voce 8540, quarto comma, punto 2, che soddisfano contemporaneamente alle seguenti condizioni:
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8540 60 00 |
altri tubi catodici Rientrano in questa sottovoce i tubi catodici descritti nelle note esplicative del SA, voce 8540, quarto comma, punto 2, lettera d), diversi da quelli ripresi alle sottovoci 8540 11 e 8540 12. |
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8540 71 00 a 8540 79 00 |
Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia Rientrano in queste sottovoci i tubi descritti alle note esplicative del SA, voce 8540, quarto comma, punto 4. Non rientrano in queste sottovoci i tubi di Geiger-Müller (sottovoce 9030 90 85). |
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8540 81 00 e 8540 89 00 |
altre lampade, tubi e valvole Oltre alle lampade, ai tubi ed alle valvole per il raddrizzamento della corrente elettrica, di cui alle note esplicative del SA, voce 8540, quarto comma, punto 1, rientrano per esempio in queste sottovoci i fanotroni, i thyratron, gli ignitron ed i tubi raddrizzatori di alta tensione per apparecchi a raggi X. |
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8541 |
Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati |
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8541 40 90 |
Altri Questa sottovoce comprende cellule fotovoltaiche montate in moduli o costituite in pannelli che incorporano diodi di bypass (ma non diodi di blocco). I diodi di bypass non sono elementi che forniscono l'energia direttamente utilizzabile, ad esempio, da un motore (cfr. note esplicative del SA, voci 8501 e 8541). |
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8541 90 00 |
Parti Oltre alle parti di cui alle note esplicative del SA, voce 8541, si possono citare:
Sono esclusi da questa sottovoce, per esempio:
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8542 |
Circuiti integrati elettronici: Rientrano in questa voce moduli intercambiabili di memoria preprogrammata sotto forma di circuito integrato monolotico per traduttrici elettroniche delle sottovoci 8470 10 00 e 8543 70 10. Non rientrano in questa sottovoce i dischi denominati talvolta wafers, costituiti da elementi chimici drogati ai fini del loro impiego in elettronica, levigati o non, rivestiti o non di uno strato epitessiale uniforme, purché non siano stati sottoposti né a drogaggio selettivo né a diffusione selettiva per la creazione di regioni discrete (voce 3818 00); |
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8542 31 10 e 8542 31 90 |
Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti: Rientrano in questa sottovoce:
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8542 31 10 |
Merci specificate nella nota 8 b), punto 3, del presente capitolo Cfr. note esplicative del SA, voce 8542, parte III. |
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8542 32 10 |
Merci specificate nella nota 8 b), punto 3, del presente capitolo Cfr. note esplicative del SA, voce 8542, parte III. |
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8542 32 45 |
Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM) La memoria cache/RAM di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM) è una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso con un tempo di accesso più veloce della memoria principale. La memoria cache/RAM è in genere utilizzata come memoria temporanea di transito per compensare la differenza di velocità tra un'unità di elaborazione centrale e la memoria principale. |
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8542 32 61 a 8542 32 75 |
Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E2PROM), compresi i flash E2PROM E2PROM è una memoria che, generalmente, si cancella per byte. La memoria flash E2PROM è una memoria denominata anche «flash Memoria», «flash EPROM» o «flash EEPROM». La memoria flash può essere basata su tecnologie EPROM o E2PROM ed è cancellabile elettricamente, sia totalmente (in massa) che, nel caso in cui si basi su una tecnologia E2PROM, per settore (per pagina o a blocchi). La programmazione, la lettura e la cancellazione di questa memoria può essere effettuata con un alimentatore di rete doppio o singolo. La memoria flash basata sulla tecnologia EPROM ha una struttura a matrice costituita da una cella a transistori. La memoria flash basata sulla tecnologia E2PROM ha una struttura a matrice costituita da celle a due o più transistori, oppure da celle a transistore unico in combinazione con un altro transistore per settore (pagina o blocco). In quest'ultimo caso la memoria si differenzia inoltre da quella basata sulla tecnologia EPROM in quanto contiene alcuni elementi caratteristici della memoria E2PROM (per esempio: un insieme di comandi E2PROM). |
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8542 32 90 |
altre memorie Rientrano, per esempio, in questa sottovoce le memorie indirizzabili mediante il contenuto (CAM) e le memorie ferroelettriche. Le memorie indirizzabili mediante il contenuto (CAM) sono delle memorie associative. Le ubicazioni di memoria sono identificate dal loro contenuto o da una parte del loro contenuto, piuttosto che dal loro nome o dalla loro posizione (indirizzo). La memoria ferroelettrica è una memoria non volatile ottenuta combinando materiali ferroelettrici e semiconduttori. I materiali ferroelettrici sono in grado di trattenere le polarizzazioni elettriche in assenza di un campo elettrico applicato. Questi due tipi di memoria sono programmabili e cancellabili elettricamente. |
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8542 39 10 e 8542 39 90 |
altri Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:
Non rientrano in questa sottovoce le memorie del tipo PROM (sottovoce 8542 32 90). |
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8542 39 10 |
Merci specificate nella nota 8 b), punto 3, del presente capitolo Cfr. note esplicative del SA, voce 8542, parte III. |
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8543 |
Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
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8543 70 90 |
altri Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:
La presente sottovoce comprende anche i piccoli apparecchi elettronici privi di supporto (compresi gli apparecchi detti micro-elaboratori) con i quali è possibile comporre parole e frasi che sono tradotte in alcune lingue straniere a seconda dei moduli-memoria da utilizzare con detti apparecchi. Questi apparecchi sono dotati di una tastiera alfanumerica e d'un visore rettangolare (display). Sono invece esclusi da questa sottovoce gli apparecchi simili con funzione di calcolo (voce 8470). Non rientrano, per esempio, in questa sottovoce:
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione Questa voce non comprende le spine (connettori) e gli innesti (adattatori) destinati a cavi di fibre ottiche presentati separatamente. Le spine (connettori) e gli innesti (adattatori) destinati ad interruttori elettrici devono essere classificati nelle voci 8535 o 8536. I connettori per i cavi a fibre ottiche devono essere classificati alla sottovoce 8536 70 00. |
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8544 70 00 |
Cavi di fibre ottiche Questa sottovoce comprende anche i cavi di fibre ottiche destinati ad essere utilizzati nelle telecomunicazioni, costituiti da fibre ottiche rivestite individualmente da un doppio strato di polimero di acrilato e poste in un involucro protettivo. Il rivestimento consiste in una guaina interna di acrilato morbido e una guaina esterna di acrilato rigido, quest'ultima ricoperta di vari colori. Il rivestimento delle singole fibre ottiche ne garantisce la protezione e l'integrità strutturale, impedendone ad esempio la rottura.
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
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8545 90 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce, per esempio:
Non rientrano in questa sottovoce, per esempio, le composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose (voce 3824). |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
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8547 20 00 |
Pezzi isolanti di materie plastiche Questa sottovoce comprende ugualmente i pezzi isolanti ottenuti mediante compressione di fibre di vetro o sovrapposizione o compressione di strati di carta o tessuto, preventivamente impregnati di resine artificiali, purché si tratti di prodotti duri e rigidi [vedi le note esplicative del SA, capitolo 39, considerazioni generali, parte «Materie plastiche combinate con prodotti tessili», lettera d)]. |
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8547 90 00 |
altri Questa sottovoce comprende, per esempio, i pezzi isolanti in carta o in cartone, di amianto-cemento o di mica, nonché i tubi isolanti e relativi raccordi di cui alle note esplicative del SA, voce 8547, lettera B. |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
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8548 90 90 |
altri Rientrano, fra l'altro, in questa sottovoce:
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SEZIONE XVII
MATERIALE DA TRASPORTO
Nota complementare 2 |
La nota esplicativa alla nota complementare 3 della sezione XVI si applica mutatis mutandis. |
CAPITOLO 86
VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE
8602 |
Altre locomotive e locotrattori; tender |
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8602 10 00 |
Locomotive diesel-elettriche I motori diesel utilizzati per la trazione sono in gran parte motori diesel-elettrici. |
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8603 |
Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 |
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8603 10 00 |
a presa di corrente elettrica esterna Vedi le note esplicative del SA, voce 8603, terzo comma, lettera A. |
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8606 |
Carri per il trasporto di merci su rotaie |
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8606 91 10 |
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) Per rientrare nella presente sottovoce, i veicoli in fattispecie devono essere muniti di corazzatura o d'un dispositivo di protezione che ne sia parte integrante e che ne assicuri una valida protezione contro le radiazioni. |
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8606 91 80 |
altre In questa sottovoce rientrano i carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10 00. I carri refrigeranti sono carri isolati, dotati d'una sorgente di freddo (ghiaccio idrico, ghiaccio carbonico, piastre eutettiche, gas liquefatti, ecc.) diversa da una macchina frigorifera. I carri frigoriferi sono carri isolati, dotati di macchina frigorifera (a compressione, ad assorbimento o d'altro tipo). |
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8607 |
Parti di veicoli per strade ferrate o simili |
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8607 11 00 a 8607 19 90 |
Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti Rientrano in particolare in queste sottovoci:
Rientrano ugualmente in queste sottovoci le parti di bogies e bissels, quali i dispositivi antiurto idraulici, destinati ad essere montati sugli stessi bogies. Sono invece escluse da queste sottovoci alcune parti di bogies e bissels, come le molle (voce 7320). Rientrano ugualmente in queste sottovoci gli assi, montati o non, nonché le ruote e loro parti, descritti nelle note esplicative del SA, voce 8607, secondo comma, punti 2 e 3. Non rientrano in queste sottovoci, in quanto parti di ruote, gli pneumatici e le cerchiature in gomma (voci 4011 o 4012, a seconda della fattispecie). |
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8607 21 10 a 8607 29 00 |
Freni e loro parti Non rientrano in queste sottovoci i dispositivi detti «rallentatori» (voce 8608 00 00). Sono ugualmente escluse dalle presente sottovoci alcune parti di freni, tra cui si possono citare gli oggetti di rubinetteria, come i rubinetti meccanici per il comando dei freni ad aria compressa (sottovoce 8481 20 90). |
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8607 91 10 a 8607 99 80 |
altre Oltre alle parti di cui alle note esplicative del SA, voce 8607, secondo comma, punti 4 e 8-11, rientrano in queste sottovoci per esempio anche le bielle motrici e di accoppiamento per locomotive. |
CAPITOLO 87
VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI
Considerazioni generali
1. |
Nella nomenclatura combinata per «veicoli nuovi» si intendono i veicoli mai immatricolati in precedenza. |
2. |
Nella nomenclatura combinata per «veicoli usati» si intendono i veicoli già immatricolati almeno una volta. |
8701 |
Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) |
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8701 10 00 |
Motocoltivatori Rientrano in questa sottovoce i congegni descritti nelle note esplicative del SA, voce 8701, sesto e settimo comma, ivi compresi i motocoltivatori a cingoli. Detti congegni sono impiegati in particolare in orticultura. Gli apparecchi intercambiabili destinati ad essere utilizzati con un motocoltivatore (erpici, aratri, ecc.) seguono sempre il regime loro proprio, anche se sono montati sul motocoltivatore. Se invece gli apparecchi o utensili sono fissati definitivamente sul telaio con un motore e formano con questo un insieme meccanico omogeneo, quest'ultimo è classificato nella voce in cui rientra l'attrezzo di lavoro: tale il caso dei motoaratri e dei motocoltivatori (voce 8432). |
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8701 30 00 |
Trattori a cingoli Rientrano in questa sottovoce, per esempio, i congegni speciali del tipo dei trattori, muniti di cingoli di grande larghezza, e destinati a rendere piana e compatta la neve delle piste da sci, ecc. I congegni e organi di lavoro ideali per attrezzare questo tipo di veicoli come materiale intercambiabile (per esempio: lame, spazzaneve rotativi) seguono il regime loro proprio anche se sono presentati con il veicolo, siano essi montati o non su questo (voci 8430, 8479, ecc.). |
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8701 90 11 a 8701 90 90 |
altri Rientrano in queste sottovoci i cosiddetti «veicoli fuoristrada», destinati ad essere utilizzati come trattori, aventi le seguenti caratteristiche:
Se presentano tutte le caratteristiche sopra indicate e sono conformi alle note esplicative delle sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 50, i veicoli vanno classificati come trattori agricoli o forestali. Altrimenti rientrano nella sottovoce 8701 90 90. Se non presentano tutte le caratteristiche sopra indicate, i «veicoli fuoristrada» vanno classificati nella voce 8703. Non rientrano in queste sottovoci neanche i cosiddetti «veicoli Quad» [voce 8703 o sottovoce 9503 00 10 (vedi la nota esplicativa di tale sottovoce)]. |
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8701 90 11 a 8701 90 50 |
Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote Rientrano in queste sottovoci i trattori agricoli o forestali a tre o più ruote, che per costruzione e attrezzatura sono manifestamente destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole, orticole e forestali. Detti veicoli hanno generalmente una velocità massima non superiore a 45 km/h. I motori possono fornire la massima capacità di trazione, ad esempio quando si utilizza il bloccaggio del differenziale. Gli pneumatici presentano un battistrada profondo adatto all'uso nelle aziende agricole, orticole o forestali. I trattori agricoli sono generalmente muniti di un dispositivo idraulico che permette di alzare ed abbassare attrezzi agricoli (erpici, aratri, ecc.), di una presa di forza che permette di utilizzare la potenza del motore per far funzionare altre macchine utensili e di un dispositivo di attacco per rimorchi. Essi possono essere muniti di un dispositivo idraulico destinato ad azionare apparecchi di manutenzione (caricatori di fieno, caricatori di letame, ecc.) nella misura in cui questi ultimi possono essere considerati come accessori. Rientrano ugualmente in queste sottovoci i trattori agricoli di costruzione speciale quali i trattori a telai sopraelevati (trattori a cavaliere) utilizzati nei vigneti e nei vivai nonché i trattori per terreni in pendenza ed i trattori porta-attrezzi. I congegni agricoli intercambiabili presentati con il trattore agricolo devono sempre seguire il regime proprio (voci 8432, 8433, ecc.), anche se sono fissati sul trattore. I trattori forestali sono caratterizzati inoltre da un verricello fisso che permette di trasportare gli alberi abbattuti. Conformemente alla nota 2 del presente capitolo, i trattori di queste sottovoci possono ugualmente comportare alcune caratteristiche ai fini del trasporto, correlativamente all'uso principale, di macchine agricole o forestali, utensili, concimi, sementi, ecc. Sono escluse in particolare dalle presenti sottovoci le tosatrici da prato o giardino (denominate talvolta tosatrici per prati a sedile, o trattori per prati o per giardini), munite di un organo da taglio fisso e con una sola presa di forza usata unicamente per azionare l'organo da taglio (vedi la nota esplicativa delle sottovoci 8433 11 10-8433 19 90). |
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8701 90 90 |
altri Tra i trattori rientranti in questa sottovoce si possono citare:
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8703 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa La presente voce comprende i «veicoli polifunzionali», quali gli autoveicoli che possono trasportare persone e merci:
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8703 21 10 a 8703 24 90 |
altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla Per la definizione della cilindrata vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 8407 31, 8407 32, 8407 33 e 8407 34. Rientrano, per esempio, in queste sottovoci gli autoveicoli del tipo «break» e i «veicoli polivalenti» citati nelle note esplicative del SA, voce 8703, quinto e sesto comma. Rientrano ugualmente in queste sottovoci le piccole autovetture da corsa (dette «skelters» o «karts» senza carrozzeria, dotate di motori a pistone alternativo con accensione a scintilla, che permette di raggiungere velocità relativamente elevate. |
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8703 31 10 a 8703 33 90 |
altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) Rientrano, per esempio, in queste sottovoci gli autoveicoli del tipo «break» e i «veicoli polivalenti» citati nelle note esplicative del SA, voce 8703, quinto e sesto comma. |
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8704 |
Autoveicoli per il trasporto di merci Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa di cui alla voce 8703. Per la definizione della cilindrata vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 8407 31, 8407 32, 8407 33 e 8407 34. Questa voce comprende i veicoli fuoristrada a quattro ruote motrici, articolati, la cui parte anteriore è provvista di un motore diesel e di una cabina nella quale sono alloggiati gli strumenti di comando. La parte posteriore si compone di un telaio con due ruote, non attrezzato, ma predisposto per accogliere diversi tipi di attrezzature. Tuttavia non rientrano in questa voce i veicoli di cui sopra muniti di un'attrezzatura per l'agricoltura o per usi speciali (voce 8705). |
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8704 10 10 e 8704 10 90 |
Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rede stradale
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8704 21 10 |
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis. |
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8704 21 31 a 8704 21 99 |
altri Rientrano, per esempio, in queste sottovoci i «veicoli polivalenti» citati nelle note esplicative del SA, voce 8704, secondo comma. |
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8704 22 10 |
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis. |
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8704 23 10 |
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis. |
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8704 31 10 |
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis. |
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8704 31 31 a 8704 31 99 |
altri Rientrano, per esempio, in queste sottovoci i «veicoli polivalenti» citati nelle note esplicative del SA, voce 8704, secondo comma. |
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8704 32 10 |
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) La nota esplicativa della sottovoce 86 069 110 si applica mutatis mutandis. |
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8707 |
Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine |
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8707 10 10 |
destinate all'industria del montaggio Si intendono come «destinate all'industria del montaggio», ai sensi di questa sottovoce, soltanto le carrozzerie utilizzate per il montaggio in serie di autoveicoli nuovi in un'officina di assiemaggio o in una fabbrica di veicoli o di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto). La sottovoce può essere applicata unicamente a carrozzerie realmente utilizzate nel montaggio di veicoli nuovi, citati nel testo stesso della sottovoce. Essa non comprende pertanto le carrozzerie analoghe destinate ad essere utilizzate come pezzi di ricambio. |
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8707 90 10 |
destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 Vedi la nota esplicativa della sottovoce 8707 10 10. Per la definizione della cilindrata vedi le note esplicative del SA, sottovoci 8407 31, 8407 32, 8407 33 e 8407 34. |
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8708 |
Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 Per le parti e gli accessori destinati all'industria di montaggio, la nota esplicativa della sottovoce 8707 10 10 si applica mutatis mutandis. |
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8708 70 91 |
Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio Le parti di ruote previste in questa sottovoce vengono generalmente utilizzate sugli autobus o sui veicoli adibiti al trasporto merci. Esse si presentano sotto forma di stella, il più sovente a cinque o a sei raggi, e sono concepite per essere munite di cerchioni amovibili. |
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8708 70 99 |
altri Oltre alle parti, ai pezzi staccati e agli accessori citati nelle note esplicative del SA, voce 8708, rientrano pure in questa sottovoce le masse per l'equilibramento delle ruote. |
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8708 80 55 |
Barre stabilizzatrici; barre di torsione Le barre stabilizzatrici sono molle per veicoli destinate a trasmettere le forze di sospensione da un lato all'altro del veicolo. Sono per lo più costituite da barre d'acciaio a sezione circolare, generalmente ripiegate approssimativamente a forma di U. Presentano, per esempio, le seguenti forme: |
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Le barre di torsione sono generalmente barre d'acciaio a sezione circolare o quadrata o fasci di più barre a sezione rettangolare. Le barre di torsione hanno caratteristica lineare, ossia il momento di torsione applicato ad un'estremità della barra è proporzionale all'angolo di torsione che esso produce. Presentano, per esempio, la seguente forma:
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8708 99 10 a 8708 99 97 |
altri Non rientrano in queste sottovoci:
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
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8709 11 10 |
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis. |
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8709 19 10 |
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis. |
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8712 00 |
Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore Rientrano in questa sottovoce le biciclette incomplete che presentano le caratteristiche essenziali delle biciclette complete [regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata]. Una bicicletta incompleta, presentata o meno smontata o parzialmente montata, va classificata alla voce 8712 se costituita da un telaio, una forcella e almeno due dei seguenti elementi:
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8712 00 10 |
senza cuscinetti a sfere Rientrano in questa sottovoce solo le biciclette e gli altri cicli completamente privi di cuscinetti a sfera. |
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8713 |
Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione |
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8713 90 00 |
altri I veicoli a motore per disabili si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalmente perché hanno:
Questi veicoli possono essere muniti di:
Questa sottovoce comprende i veicoli elettrici simili alle sedie a rotelle destinati esclusivamente al trasporto dei disabili. Essi possono presentarsi nella seguente forma:
Tuttavia, sono esclusi da questa sottovoce gli scooter a motore (mobility scooters) muniti di un piantone dello sterzo separato, regolabile. Essi possono presentarsi nella seguente forma e sono classificati alla voce 8703: |
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8714 |
Parti ed accessori dei veicoli delle voci 8711-8713 |
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8714 91 10 a 8714 99 90 |
altri Rientrano nelle presenti sottovoci le parti e gli accessori destinati alla costruzione, all'equipaggiamento ed alla riparazione di:
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8714 94 10 |
Mozzi-freno I mozzi-freno sono in genere mozzi con dispositivo di contropedale, che consentono di frenare azionando il pedale in senso inverso. Per i mozzi-freno a tamburo l'azione di frenata si effettua per trazione maniale su cavo o su asta. I mozzi-freno si presentano come illustrato qui sotto: |
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8714 94 90 |
Parti Rientrano in questa sottovoce anche le leve dei freni. Non rientrano in questa sottovoce i ceppi dei freni in gomma (sottovoce 4016 99 97) e le guaine per cavi di comando dei freni (in genere, sottovoci 8307 10 00 o 8307 90 00). |
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8714 96 30 |
Pedaliere Una pedaliera è generalmente costituita da:
In applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, un articolo è classificato come incompleto, presentato o meno smontato o parzialmente montato, nell'ambito della presente sottovoce se, ad esempio, è costituito da:
Figura 1
Figura 2
Figura 3
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8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti |
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8716 10 91 a 8716 10 99 |
altri, di peso Per «peso» si intende il peso del veicolo con tutte le relative attrezzature permanenti, fisse o no. |
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8716 39 10 |
appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) La nota esplicativa della sottovoce 8606 91 10 si applica mutatis mutandis. |
CAPITOLO 88
NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE
Nota di sottovoce 1 |
Non devono essere considerate, tra l'altro, come attrezzature i congegni di soccorso (per esempio: canotti di salvataggio, paracadute, rampe di evacuazione) e le attrezzature intercambiabili per armamento. Qualora un apparecchio incompleto o non finito venga classificato come articolo completo, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il peso da considerare per la determinazione della sottovoce è quello dell'apparecchio in assetto normale di volo. |
8802 |
Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita |
8802 11 00 a 8802 12 00 |
Elicotteri Rientrano unicamente in queste sottovoci gli apparecchi in cui il sostentamento e la propulsione vengono ottenuti mediante uno o più rotori azionati da apparato motore. |
CAPITOLO 89
NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE
Nota complementare 1 |
Si considerano come «navi progettate e costruite per tenere l'alto mare» le navi che per costruzione ed attrezzatura possono essere manovrate in mare, anche con tempo cattivo (vento circa di forza 7 secondo la scala Beaufort). Le navi di questo tipo sono generalmente munite di un ponte e di sovrastrutture stagne alle intemperie. Per «maggiore lunghezza esterna dello scafo» si deve intendere la lunghezza «fuori tutto» di quest'ultimo, misurata fra i punti estremi anteriori e posteriori della struttura della nave, escluse le appendici (timone, bompresso, piattaforma di pesca o trampolino). Restano considerati come «navi per la navigazione marittima» le navi e i veicoli a cuscino d'aria, che riuniscono le condizioni suddette, anche se, in pratica, vengono utilizzati principalmente lungo le coste, negli estuari, nei laghi, ecc. Si precisa inoltre quanto segue:
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8901 |
Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci I mezzi scafi ed i terzi di scafo non rientrano in questa voce, ma vanno classificati secondo la materia di cui sono costituiti (per esempio: voce 7308). |
8901 90 10 |
per la navigazione marittima Rientrano ugualmente in questa sottovoce le navi portachiatte. In queste navi i contenitori di tipo tradizionale sono sostituiti da chiatte che vengono trasportate per via navigabile al fine di essere caricate direttamente a bordo sulla nave trasportatrice, a sua volta suddivisa in cellule verticali destinate a ricevere le chiatte accatastate (3-4). Le navi portachiatte sono attrezzate con una gru a cavalletto, con una piattaforma elevatrice sommergibile e altri dispositivi specialmente concepiti per il carico, la manutenzione e lo scarico delle chiatte. Rientrano nella presente sottovoce soltanto le navi portachiatte, mentre le chiatte che successivamente vengono impiegate come navi per la navigazione interna, come «case mobili» durante la traversata marittima, poi di nuovo come navi per la navigazione interna, devono essere classificate nella sottovoce 8901 90 90. |
8904 00 |
Rimorchiatori e spintori Per quanto riguarda la classificazione dei mezzi scafi e dei terzi di scafi vedi la nota esplicativa della voce 8901. |
8904 00 91 e 8904 00 99 |
Spintori Rientrano in ogni caso in queste sottovoci le navi progettate per servire contemporaneamente da navi per spingere e per rimorchiare, di cui alle note esplicative del SA, voce 8904, secondo comma. |
8905 |
Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili Per quanto riguarda la classificazione dei mezzi scafi e dei terzi di scafo vedi la nota esplicativa della voce 8901. |
8906 |
Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi Per quanto riguarda la classificazione dei mezzi scafi e dei terzi di scafo vedi la nota esplicativa della voce 8901. |
SEZIONE XVIII
STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
CAPITOLO 90
STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Regole generali
Il presente capitolo comprende soltanto i treppiedi destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi di questo capitolo (cfr. la parte III delle considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al presente capitolo).
I treppiedi destinati ad essere utilizzati con le telecamere del presente capitolo e della voce 8525 sono classificati in base alla materia costitutiva.
Le parti dei tripodi di cui al presente capitolo devono essere classificate in base al loro materiale costitutivo.
9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente Questa voce comprende tanto gli oggetti utilizzati per la luce visibile che quelli per lo spettro invisibile (infrarosso, ultravioletto). Non rientrano invece in questa voce gli elementi di ottica elettronica, per esempio le lenti elettrostatiche, le lenti elettromagnetiche e le lenti dette di campo (generalmente, capitolo 85). |
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9001 10 10 e 9001 10 90 |
Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche Queste sottovoci non comprendono le spine (connettori) e gli innesti (adattatori) destinati a collegare fibre ottiche, fasci di fibre ottiche o cavi di fibre ottiche. Vedi anche la nota esplicativa della sottovoce 8536 70 00. |
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9001 20 00 |
Materie polarizzanti in fogli e in lastre Questa sottovoce comprende lamine di materie polarizzanti in rotoli, destinate, per esempio, ad essere utilizzate nella fabbricazione di moduli LCD.
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9001 90 00 |
altri Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce:
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9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia Rientrano, per esempio, in questa voce gli apparecchi in oggetto che fanno uso di intensificatori di immagini per la visione notturna. |
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9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e i tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 |
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9006 10 00 |
Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa Rientrano in queste sottovoci gli apparecchi descritti alle note esplicative del SA, voce 9006, parte I, terzo comma, punto 17. |
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9010 |
Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni |
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9010 50 00 |
altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi per esposizione cosiddetti impressionatori di carte di circuiti stampati, i quali copiano per esposizione i tracciati dei circuiti di un negativo su piastre di materiale isolante destinate alla produzione di carte di circuiti stampati. Questi apparecchi consistono essenzialmente in una camera d'esposizione con lampade a raggi ultravioletti, entro la cui cornice vengono collocati il negativo e la piastra di materiale isolante ed all'interno della quale la piastra viene esposta per contatto a vuoto. |
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9013 |
Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
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9013 80 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce gli schermi d'ingrandimento per apparecchi televisivi composti di un elemento ottico (lente di Fresnel) in plastica, di una cornice e d'un sistema di aste metalliche appositamente progettato per poterlo fissare all'apparecchio televisivo ricevente. |
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9017 |
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
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9017 10 90 |
altri Rientrano in questa sottovoce i tavoli da disegno muniti di dispositivi quali i pantografi. |
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9017 20 05 a 9017 20 90 |
altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo Rientrano in particolare in queste sottovoci:
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9018 |
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici |
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9018 50 10 |
non ottici Oltre agli apparecchi diagnostici ad ultrasuoni di uso generale, rientrano in questa sottovoce, per esempio, gli apparecchi speciali ad ultrasuoni per l'esame dell'occhio [per esempio, apparecchi per determinare lo spessore della cornea e del cristallino o la lunghezza del globo (bulbo) oculare]. |
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9018 90 84 |
altri Rientrano, per esempio, nella presente sottovoce:
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9021 |
Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità Ai fini della presente voce, l'espressione «per compensare una deficienza o un'infermità» si riferisce soltanto agli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma. Non rientrano nella presente voce apparecchi che si limitano ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità. In questa sottovoce non rientrano i dispositivi per stomia (voce 3006 91 00). |
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9021 39 90 |
altri Rientrano, per esempio, in questa sottovoce:
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9021 40 00 |
Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori Rientrano nella presente sottovoce gli apparecchi, anche sotto forma di occhiali, indicati alle note esplicative del SA, voce 9021, parte IV. |
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9021 50 00 |
Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori Rientrano in questa sottovoce esclusivamente gli stimolatori cardiaci. Le parti e gli accessori di tali stimolatori (per esempio: casse, gusci delle casse e coperchi elettrodi) rientrano, fatte salve le disposizioni delle note 1 e 2 del presente capitolo, nella sottovoce 9021 90 90. Le pile e gli accumulatori elettrici, presentati separatamente, vanno classificati alle voci 8506 o 8507. Gli apparecchi dotati di un avvolgimento primario di trasformatore e che servono a caricare l'accumulatore incorporato in uno stimolatore inserito mediante rifornimento induttivo del suo avvolgimento secondario rientrano nella voce 8504. |
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9021 90 90 |
altri Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi seguenti, usati per compensare un difetto o un'infermità:
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9022 |
Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento |
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9022 12 00 |
Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione Vedi la nota esplicativa di sottovoce del SA, sottovoce 9022 12. Non rientrano nella presente sottovoce, bensì nella voce 8543, i sistemi per la memorizzazione di immagini, non integrati agli apparecchi a raggi X, i quali convertono in dati numerici i segnali videofonici analogici provenienti da una telecamera esterna, li manipolano e li memorizzano. Consistono essenzialmente in un convertitore analogico-numerico, in un calcolatore di processo, in un monitor e in una memoria a nastro o a disco magnetico. |
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9022 90 00 |
altri, comprese le parti ed accessori Rientrano in questa sottovoce le finestre al berillio dei tubi protettori di radiologia. |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro |
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9025 11 20 e 9025 11 80 |
a liquido, a lettura diretta Si chiamano termometri «lettura diretta» quei termometri in cui la temperatura è indicata su una scala dal livello raggiunto dal liquido termometrico. |
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9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
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9026 20 20 a 9026 20 80 |
per la misura o il controllo della pressione Rientrano ed esempio in queste sottovoci le pompe per pneumatici recanti un manometro incorporato, anche se tali apparecchi non sono progettati per essere collegati ad una fonte esterna di alimentazione, ma sono dotati d'un proprio serbatoio d'aria compressa. |
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9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
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9027 10 10 |
elettronici Rientrano, per esempio, in questa sottovoce i contatori a laser di particelle nell'atmosfera: si tratta di apparecchi elettronici utulizzati negli stabilimenti industriali o nel settore per esempio della medicina, per determinare il tenore di polveri contenute nell'aria già filtrata. Le particelle di polveri e presenti in un campione d'aria provocano, per effetto di un raggio laser, la formazione, all'interno della camera di misura, d'una luce diffusa che, focalizzata da un sistema di lenti, è catturata da un fotodiodo e convertita in segnale elettrico. Il tenore di particelle di polvere è determinato per mezzo di dati preprogrammati di raffronto ed il risultato della misura appare sul visore numerico dell'apparecchio oppure è stampato su nastro da una stampante esterna. Il risultato delle misure, sotto forma di segnale elettrico, può essere trasmesso mediante circuito interfaccia ad una macchina di elaborazione automatica dell'informazione. |
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9027 30 00 |
Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi elettronici comandati da microprocessori (detti analizzatori ottici multicanale), usati per misurare e analizzare le lunghezze d'onda dei segnali ottici per esami spettrali. Le lunghezze d'onda misurate per mezzo di sensori sono convertite in segnali elettrici numerici e confrontate (e analizzate) con valori prefissati. Il risultato del raffronto viene valutato per calcolo e visualizzato su dei monitor esterni inseribili. |
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9027 50 00 |
altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli apparecchi usati nei laboratori chimici o negli ospedali per l'analisi completamente automatica del siero ematico. Sono composti essenzialmente dei seguenti elementi: un apparecchio d'analisi (dotato di dispositivo per l'allestimento dei campioni, di dispositivo di dosaggio dei reagenti e d'un sistema di misura fotometrica, composto d'una lampada allo iodio in funzione di sorgente luminosa e di fotodiodi in funzione di sensori), un apparecchio di comando e di valutazione (dotato di microprocessori e di schermo per la visualizzazione dei risultati di misura) e una stampante per la registrazione dei risultati della misura. Questi tre distinti apparecchi sono collegati fra loro da cavi. |
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9027 80 99 |
altri Rientrano, per esempio, in questa sottovoce gli armadi per prove a condizionamento d'aria, dotati di camera pressurizzata, di riscaldamento elettrico, di dispositivi per l'umidificazione dell'aria e di comando elettrico; all'interno dei quali i componenti elettronici, di cui si vogliono controllare le proprietà funzionali, l'isolamento, ecc., vengono esposti a differenti condizioni di pressione, temperatura ed umidità, le quali simulano gli influssi ambientali cui i componenti saranno esposti nel corso dell'utilizzazione successiva. |
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9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti Gli strumenti ed apparecchi per la misura od il controllo di grandezze elettriche o di grandezze non elettriche, riconoscibili come destinati principalmente alla misura o al controllo di grandezze elettriche, restano classificati in questa voce, in applicazione della regola generale 3 b) d'interpretazione della nomenclatura combinata. Ciò vale, per esempio, per gli oscilloscopi e gli oscillografi catodici e per gli oscillografi a raggi luminosi o a raggi UV (sottovoci 9030 20 10-9030 20 99) Sono tuttavia esclusi dalla presente sottovoce gli strumenti e gli apparecchi, il cui carattere essenziale non può essere determinato dal fatto che essi siano progettati indifferentemente per la misura o il controllo di grandezze elettriche e di grandezze non elettriche. In applicazione di tale principio gli apparecchi per il controllo dei motori e dell'impianto d'illuminazione degli autoveicoli, i quali misurano grandezze elettriche (per esempio: tensione, resistenza) e grandezze non elettriche (per esempio: numero dei giri, angolo di camma, stato del ruttore) rientrano a norma della regola generale 3 c) d'interpretazione della nomenclatura combinata, nella voce 9031. |
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9030 20 30 |
altri, senza dispositivo registratore Rientrano in questa sottovoce gli oscillografi a raggi luminosi o a raggi UV, usati per la misura e la registrazione di grandezze elettriche soggette a rapide variazioni nel tempo. Si tratta di apparecchi, pure noti sotto il nome di registratori a raggi luminosi o UV o di oscillografi bifilari, i quali, per mezzo di raggi luminosi o UV, registrano il fenomeno periodico in studio sotto forma di segnali di misura su carta fotosensibile. |
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9030 39 00 |
altri, senza dispositivo registratore Rientrano in questa sottovoce gli apparecchi o i sistemi elettrici di prova che permettono di stabilire con misura o controllo di grandezze elettriche (per esempio: capacità, induttanza, impedenza, resistenza, tensione) l'attitudine funzionale delle schede dei circuiti stampati o di altri componenti elettronici e che indicano gli eventuali difetti (per esempio: cortocircuiti, interruzioni). Questi apparecchi o sistemi sono in genere costituiti dai seguenti elementi: una parte di misura o di controllo (dotata di tastiera d'ingresso, di memoria del programma e di un visualizzatore dei dati) la quale effettua la misurazione, raffronta il risultato con i valori teorici preventivamente introdotti nel sistema ed indica il risultato del raffronto, una parte di comando (contenente una macchina di trattamento automatico dell'informazione o microprocessori), una stampante che registra i risultati della prova ed una selezionatrice che classifica i pezzi esaminati in base a vari valori effettivi, scartando i pezzi difettosi. Non rientrano tuttavia nella presente sottovoce gli apparecchi usati per controllare la chiusura degli involucri dei componenti elettronici (voce 9031). |
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9030 82 00 |
per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore Rientrano in questa sottovoce gli apparecchi o i sistemi elettrici di prova che permettono di stabilire con misura o controllo di grandezze elettriche (per esempio: tensione, frequenza), l'attitudine funzionale dei dischi (wafers), delle microplacchette o di altri dispositivi a semiconduttore e che indicano gli eventuali difetti (per esempio: variazioni rispetto ai volori teorici preventivamente introdotti nel sistema, interruzioni). Questi apparecchi o sistemi sono in genere costituiti dai seguenti elementi: una parte di misura o di controllo (dotata di tastiera d'ingresso, di memoria del programma e di un visualizzatore dei dati) la quale effettua la misurazione, raffronta il risultato con i valori teorici preventivamente introdotti nel sistema ed indica il risultato del raffronto, una parte di comando (contenente una macchina di trattamento automatico dell'informazione o microprocessori), una stampante che registra i risultati della prova ed una selezionatrice che classifica i pezzi esaminati in base a vari valori effettivi, scartando i pezzi difettosi. Non rientrano tuttavia nella presente sottovoce gli apparecchi usati per controllare la chiusura degli involucri dei circuiti integrati o di altri componenti elettronici (voce 9031). |
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9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
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9031 20 00 |
Banchi di prova I banchi di prova per il controllo delle pompe d'iniezione dei motori diesel recano esenzialmente, fissati sullo stesso telaio, un motore elettrico ed un dispositivo costituito da iniettori e da tubi di vetro graduato per il controllo della portata degli elementi della pompa d'iniezione, anche dotati di un apparecchio ausiliario (stroboscopio) che consente di controllare il momento esatto delle iniezioni di carburante. |
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9031 80 32 e 9031 80 34 |
per la misura o il controllo di grandezze geometriche Le grandezze geometriche sono, per esempio: lunghezza, distanza, diametro, raggio, curvatura, angolo, pendenza, volume, scabrezza di una superficie. Non rientrano in queste sottovoci gli interferometri per il controllo della planarità delle superfici che trovano impiego nei laboratori (sottovoce 9027 50 00). |
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9031 80 91 |
per la misura o il controllo di grandezze geometriche Vedi le note esplicative delle sottovoci 9031 80 32-9031 80 34. Rientrano ugualmente nella presente sottovoce le livelle a bolla d'aria. |
CAPITOLO 91
OROLOGERIA
9102 |
Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 Questa voce comprende anche le combinazioni di un orologio e di una calcolatrice elettronica in forma di orologio da polso o da tasca. Non comprende invece le calcolatrici elettroniche provviste di orologio con data e suoneria (sottovoci 8470 10 00, 8470 21 00 o 8470 29 00 secondo il caso). |
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9111 |
Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti I braccialetti fissati alle casse per orologi seguono il regime di queste ultime. Se sono invece presentati con le casse, ma non montati, seguono il regime dei braccialetti degli orologi presentati separatamente (voce 9113). |
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9114 |
Altre forniture d'orologeria |
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9114 10 00 |
Molle, comprese le spirali Nella presente sottovoce rientrano tutte le molle utilizzate nei movimenti di orologeria. Oltre alle molle motrici ed alle spirali, si possono citare:
Sono escluse da questa sottovoce le molle delle casse, gabbie e cassette che costituiscono forniture d'impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV. Le molle motrici montate nel loro bariletto sono classificate nella sottovoce 9114 90 00. |
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9114 90 00 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce:
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CAPITOLO 92
STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI
9207 |
Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche) |
9207 10 30 |
Pianoforti digitali Diversamente dai sintetizzatori e dalle tastiere (keyboards), i pianoforti digitali sono provvisti di una tastiera le cui caratteristiche costruttive sono perfettamente identiche a quelle dei pianoforti acustici (voce 9201), per quanto riguarda sia la gamma dei suoni sia la larghezza dei tasti. Questi pianoforti sono in grado di riprodurre con la massima approssimazione possibile, grazie ad un campionatore, i suoni dei pianoforti acustici; l'azionamento, compresa l'utilizzazione dei pedali, è identico a quello dei pianoforti acustici; in genere, vi sono incorporati un amplificatore e degli altoparlanti senza nessun altro apparecchio elettronico. |
9207 10 50 |
Sintetizzatori I sintetizzatori differiscono dagli altri strumenti musicali della sottovoce 9207 10 in quanto danno allo strumentista la possibilità non soltanto di utilizzare e di modificare sonorità preprogrammate («pre-sets»), ma anche di programmare sonorità di sua scelta. Nei sintetizzatori possono essere incorporati altri apparecchi elettronici, per esempio campionatori («sampler»), amplificatori e altoparlanti, sequenziatori, apparecchi per la produzione di eco, apparecchi detti «flanger», apparecchi generatori di distorsioni e altri apparecchi per la produzione di effetti speciali, nonché batterie elettroniche. |
9207 10 80 |
altri Rientrano ugualmente in questa sottovoce le tastiere (keyboards) consistenti in strumenti di costruzione semplice, che permettono allo strumentista soltanto di utilizzare sonorità preprogrammate e non di programmare sonorità di sua scelta. Le tastiere possono essere munite di amplificatori e di altoparlanti. |
SEZIONE XIX
ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI
CAPITOLO 93
ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI
9305 |
Parti ed accessori degli oggetti delle voci 9301-9304 |
9305 91 00 |
di armi da guerra della voce 9301 La presente sottovoce comprende le parti di cui alle note esplicative del SA, voce 9305, punti 1-7, a condizione che, a seconda del tipo e della fabbricazione, esse non siano evidentemente utilizzabili come parti di armi sportive e da caccia o delle altre armi di cui alle voci 9302 00 00, 9303 e 9304 00 00. |
9306 |
Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce |
9306 21 00 |
Cartucce La cartuccia è un insieme costituito dal proiettile di un'arma da fuoco (pallini o pallottola), dal bossolo contenente la carica di lancio e dal fondello (in metallo) portante la capsula detonante. |
9306 30 10 |
per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301 Le cartucce per armi, rientranti nella presente sottovoce, hanno in comune la caratteristica di essere di forma corta e tozza. Si possono menzionare le parti seguenti: bossoli, anche provvisti di inneschi fulminanti, fondi, fondelli di ottone, pallottole, ecc. Rientrano in questa sottovoce anche le parti sbozzate o grezze. |
9306 30 30 |
per armi da guerra Rientrano, tra l'altro, in questa sottovoce le cartucce per fucili e carabine (escluse le cartucce per esercitazione e simili, senza polvere, di cui alla sottovoce 9306 30 90), a pallottola ordinaria, a salve, a pallottola incendiaria, a pallottola perforante, ecc. |
SEZIONE XX
MERCI E PRODOTTI DIVERSI
CAPITOLO 94
MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE
9401 |
Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti |
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9401 10 00 |
Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei I sedili compresi in questa sottovoce sono generalmente fabbricati con materiali leggeri e resistenti (per esempio: duralluminio). Nella maggior parte dei casi è possibile distinguerli dai sedili destinati ad altri mezzi di trasporto grazie alle differenze di costruzione (posizione regolabile, modalità particolari di ancoraggio al pavimento o alle pareti, cinture di sicurezza o disposizioni particolari previste per la loro installazione, ecc.). I sedili eiettabili per aerei non si considerano mobili per sedersi nel senso della voce 9401 e sono classificabili come parti di aeromobili (voce 8803). |
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9401 90 10 |
di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei Non rientrano nella presente sottovoce i dispositivi idraulici che consentono la messa in posizione ed il bloccaggio al fine di adattare la posizione dei sedili degli aeromobili (sottovoci 8412 21 20 e 8412 21 80). |
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9403 |
Altri mobili e loro parti I tavoli costituiti da più materiali sono classificati secondo il materiale di cui è fatto il supporto (gambe e struttura), a meno che, ai sensi della regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il materiale del piano non conferisca al tavolo il suo carattere essenziale, ad esempio in quanto di valore più levato (come nel caso di piani in metallo pregiato, vetro, marmo, legno raro). |
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9404 |
Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti |
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9404 10 00 |
Sommier Vedi le note esplicative del SA, voce 9404, lettera A. |
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9404 90 10 e 9404 90 90 |
altri Rientrano in particolare in queste sottovoci gli oggetti di cui alle note esplicative del SA, voce 9404, lettera B, punto 2. Rientrano pure in queste sottovoci i termocuscini elettrici, foderati internamente di plastica cellulare, gomma spugnosa, ovatta, feltro o flanella. |
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9405 |
Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove |
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9405 40 10 |
Proiettori Vedi le note esplicative del SA, voce 9405, parte I, terzo e quarto comma. |
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9406 00 |
Costruzioni prefabbricate |
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9406 00 11 |
Case mobili su ruote Le case mobili su ruote hanno, ad esempio, le seguenti caratteristiche:
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CAPITOLO 95
GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI
9503 00 |
Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie Questa voce comprende:
Questa voce non comprende:
Vedi altresì la nota 5 del presente capitolo. |
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9503 00 10 |
Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole Questa sottovoce comprende i giocattoli a ruote azionati da un motore a combustione interna progettati per essere montati dai ragazzi, denominati «Quad», a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:
A differenza della maggioranza dei giocattoli classificati in questa sottovoce, i «veicoli Quad» sono progettati per essere utilizzati su terreni accidentati. Qualora uno dei criteri sopra enunciati non sia rispettato, i «veicoli Quad» devono essere classificati nella voce 8703. |
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9503 00 21 |
Bambole Vedi le note esplicative del SA, voce 9503, parte C, primi due commi. Vedi anche la nota esplicativa delle sottovoci 9503 00 81-9503 00 99. Questa sottovoce comprende, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, bambole smontate o non montate. |
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9503 00 29 |
Parti ed accessori Vedi le note esplicative del SA, voce 9503, parte C, terzo comma. |
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9503 00 35 e 9503 00 39 |
altri assortimenti e giocattoli da costruzione Rientrano in queste sottovoci assortimenti e giocattoli da costruzione diversi da modelli ridotti, da montare, destinati ad essere utilizzati come giocattoli. Tali prodotti presentano le caratteristiche seguenti:
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9503 00 41 e 9503 00 49 |
Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani Queste sottovoci comprendono, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, giocattoli smontati o non montati raffiguranti animali o soggetti non umani. |
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9503 00 70 |
altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie Gli «assortimenti» di questa sottovoce consistono in due o più tipi diversi di articoli (destinati principalmente al divertimento) presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio senza necessità di riconfezionamento. Gli articoli della stessa sottovoce non vanno considerati tipi diversi di articoli, ad eccezione degli articoli compresi nelle sottovoci 9503 00 95 o 9503 00 99 (dato che queste sottovoci possono comprendere articoli vari di tipi diversi). Oltre agli articoli che formano l’assortimento, possono essere presenti accessori semplici o oggetti di importanza minore destinati ad essere utilizzati insieme agli articoli (ad esempio, una carota di plastica o una spazzola di plastica per un animale giocattolo). In virtù della nota 4 del capitolo 95, questa sottovoce comprende assortimenti destinati al divertimento dei bambini consistenti in articoli della voce 9503 combinati con uno o più articoli che, se presentati separatamente, sarebbero classificati in altre voci, purché le combinazioni presentino il carattere essenziale di giocattoli. Esempi:
Sono tuttavia esclusi gli assortimenti di cosmetici per bambini comprendenti preparazioni della voce 3304 che non contengono nessun articolo della voce 9503 (voce 3304). Le «panoplie» di questa sottovoce sono costituite da due o più articoli diversi presentati nella stessa confezione per la vendita al dettaglio, senza necessità di riconfezionamento, e sono specifiche per un tipo particolare di attività ricreativa, lavoro, persona o professione, come ad esempio i giocattoli didattici ed educativi. |
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9503 00 75 e 9503 00 79 |
altri giocattoli e modelli, a motore Per «motore» si intende ai sensi di questa sottovoce, tutti i motori e tutte le macchine motrici delle voci 8406-8408, 8410-8412 o 8501, per esempio: i motori pneumatici, i volani regolatori, i motori a molla o a contrappeso. |
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9503 00 81 a 9503 00 99 |
altri Le presente sottovoci comprendono le figurine umanoidi, che rappresentano per esempio personaggi di film, fiabe o fumetti, indiani, astronauti o soldati, senza parti mobili e senza indumenti staccabili, fissati su un supporto, un piedistallo o una base simile, che consente alle figurine di mantenere la posizione senza sostegno. Tali figurine fanno spesso parte di una collezione. Dato però che sono piccole, leggere e robuste, vengono generalmente utilizzate dai bambini come giocattoli. La loro funzione ricreativa supera pertanto il loro valore ornamentale. Queste sottovoci comprendono, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, figurine umanoidi smontate o non montate (soldatini di latta e simili). |
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9504 |
Oggetti per giochi di società, compresi i giuochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling) |
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9504 90 10 |
Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione Rientrano in questa sottovoce i circuiti con almeno due piste, su cui possano quindi girare almeno due automobiline contemporaneamente. |
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9505 |
Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa In aggiunta alle note esplicative del SA, voce 9505, lettera A, per essere classificati come oggetti per feste i prodotti devono avere valore decorativo (disegno e ornamento) ed essere disegnati, prodotti e percepiti esclusivamente come oggetti per feste. Tali prodotti vengono utilizzati durante un giorno specifico o un periodo specifico dell'anno. Questi prodotti, in base alla loro costruzione e al loro design (impressioni, ornamenti, simboli o iscrizioni) sono destinati ad essere utilizzati per una festa specifica. Una «festività» è un giorno o un periodo specifico dell'anno che una comunità associa a simboli caratteristici o tradizioni specifiche. Alcune festività risalgono all'antichità, come la commemorazione rituale di eventi religiosi specifici, altre sono oggetto di grandi celebrazioni e hanno un ruolo importante nella vita nazionale. Esempi di tali ricorrenze sono Natale, Pasqua, Halloween, S. Valentino, i compleanni e i matrimoni. Sono considerati oggetti per feste anche i seguenti prodotti:
Sono esclusi gli articoli con una funzione utilitaria, anche se il disegno o gli ornamenti li rendono adatti a una festa specifica. Questa voce non comprende:
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9506 |
Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare |
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9506 11 10 |
Sci da fondo Gli sci da fondo sono ultraleggeri e di lunghezza ridotta rispetto a quelli per lo sci alpino. |
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9506 11 80 |
altri sci Rientrano in questa sottovoce in particolare gli sci da salto che sono considerevolmente più lunghi e più larghi di quelli d'uso corrente; la loro suola, sprovvista di spessore, presenta più scanalature. |
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9506 29 00 |
altri Questa sottovoce comprende i braccioli, i collari, le cinture o simili oggetti gonfiabili, non utilizzabili a fini di sicurezza o di salvataggio, ma destinati ad essere di aiuto ad una persona che impara a nuotare. Questa voce non comprende:
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9506 31 00 |
Bastoni completi I bastoni da golf sono costituiti da un'asta di acciaio, d'alluminio o di fibra di carbonio ed hanno, ad un'estremità, l'impugnatura in cuoio o in gomma e, all'altra, la testa in acciaio o in legno. Le varie teste in uso hanno diverse inclinazioni, e consentono di ottenere traiettorie di maggiore o minore lunghezza. |
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9506 32 00 |
Palle Le palle da golf sono solcate da scanalature emisferiche (che servono a mantenere la palla nella direzione voluta durante il volo). Le palle da competizione hanno un peso massimo di 45,93 grammi e un diametro minimo di 42,67 millimetri. |
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9506 40 00 |
Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo Le palle da ping-pong sono sferiche, di celluloide o materiali simili ed hanno un peso di 2,7 grammi con un diametro di 40 millimetri ed una circonferenza di circa 12,6 centimetri. Le reti per ping-pong hanno una larghezza (altezza) di 15,25 centimetri ed una lunghezza di 183 centimetri. |
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9506 59 00 |
altre Questa sottovoce comprende le racchette da badminton che sono più piccole e leggere di quelle da tennis: con impugnatura più esile e molto elastica. Rientrano ugualmente in questa sottovoce le racchette per il gioco dello squash. |
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9506 61 00 |
Palle da tennis Le palle da tennis, in materia gommata con rivestimento di panno di feltro, sono senza cuciture. Hanno un diametro compreso fra 6,35 e 7,30 centimetri, con un peso minimo di 56,00 grammi e massimo di 59,40 grammi. |
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9506 62 00 |
gonfiabili Questa sottovoce include anche i palloni da ginnastica gonfiabili per esercizi fisici. |
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9506 69 10 |
Palle da cricket e da polo Le palle da cricket sono costituite di un involucro di cuoio ripieno di stoppa, di crusca e di sughero compressi. Hanno una circonferenza compresa fra 20,50 e 22,90 centimetri con un peso compreso fra 133 e 163 grammi. Le palle da polo sono di legno, bambù o plastica, hanno un diametro compreso fra 7,6 e 8,9 centimetri e pesano da 120 a 135 grammi. |
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9506 69 90 |
altri La presente sottovoce comprende le «palline da giocolieri» di qualsiasi grandezza, modello e peso, destinate indifferentemente ai bambini o agli adulti. |
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9506 70 10 |
Pattini da ghiaccio Rientrano in questa sottovoce anche le calzature cui sono fissati i pattini da ghiaccio. |
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9506 70 30 |
Pattini a rotelle Rientrano in questa sottovoce anche le calzature cui sono fissati i pattini a rotelle. |
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9506 91 10 |
Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo Questa sottovoce comprende gli apparecchi per esercizi come, per esempio: vogatori, biciclette ergometriche («cyclettes») «sali-scalini» («step-up») e simulatori di corsa, che permettono, mediante meccanismi, a chi li utilizza, di scegliere lo sforzo che vuole sotenere. |
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9506 99 10 |
Attrezzi per cricket e polo, escluse le palle Trattasi in particolare delle mazze da cricket (in legno duro, di un diametro massimo di 10,8 centimetri ed una lunghezza massima di 96,5 centimetri) e delle mazze da polo. |
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9506 99 90 |
altri Questa sottovoce comprende i «frisbees» utilizzabili sia dai bambini che dagli adulti. |
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9507 |
Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia |
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9507 10 00 |
Canne da pesca Vedi le note esplicative del SA, voce 9507, punto 3. |
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9507 90 00 |
altri Rientrano in particolare in questa sottovoce:
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CAPITOLO 96
LAVORI DIVERSI
9601 |
Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) Per l'interpretazione del termine «lavorati» vedi le note esplicative del SA, voce 9601, secondo comma. |
9602 00 00 |
Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita Per l'interpretazione del termine «lavorate», le note esplicative del SA, voce 9601, secondo comma, sono applicabili mutatis mutandis. Non rientrano in questa sottovoce gli oggetti in schiuma di mare o in ambra ricostituiti, presentati in forma di placchette, bacchette, bastoni o forme simili, i quali non siano stati sottoposti ad una lavorazione più spinta del semplice stampaggio (voce 2530). |
9603 |
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili |
9603 10 00 |
Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico Vedi le note esplicative del SA, voce 9603, parte A. |
9603 21 00 a 9603 29 80 |
Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi Gli spazzolini per ciglia sono generalmente formati da più ciuffi di setole montati ad angolo retto rispetto all'impugnatura. Non rientrano in questa sottovoce le spazzole per vestiti e le spazzole per calzature (sottovoce 9603 90 91). |
9603 40 90 |
Tamponi e rulli per dipingere Vedi le note esplicative del SA, voce 9603, parte F, primi due commi. |
9603 90 10 |
Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore Vedi le note esplicative del SA, voce 9603, parte C. |
9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
9606 30 00 |
Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9606, quarto comma, punti 1, 2 e 3. |
9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
9608 10 10 a 9608 10 99 |
Penne e matite a sfera Rientrano in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9608, punto 1. Gli oggetti di queste sottovoci possono avere un orologio elettronico (generalmente ad indicazione numerica). |
9608 31 00 a 9608 39 90 |
Penne stilografiche ed altre penne Rientrano in queste sottovoci i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9608, punto 3. |
9608 40 00 |
Portamine Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9608, punto 5. |
9608 91 00 |
Pennini da scrivere e punte per pennini Rientrano ugualmente in questa sottovoce i pennini con serbatoio per traccialettere. |
9608 99 00 |
altri La presente sottovoce comprende le sfere per penne con punta a sfera. Sono generalmente di carburo di tungsteno ma possono a volte essere fabbricate con altri metalli (escluse quelle in acciaio delle voci 7326 e 8482) ed hanno un diametro compreso fra 0,6 e 1,25 millimetri. Tuttavia, le sfere per pennini da scrivere e punte per pennini rientrano nella sottovoce 9608 91 00 indipendentemente dalla materia con cui sono fabbricate (vedi le note esplicative del SA, voce 9608, parti). |
9609 |
Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti |
9609 10 10 e 9609 10 90 |
Matite con guaina Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9609, primo comma, lettera B. |
9609 20 00 |
Mine per matite o per portamine Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9609, terzo comma, punto 7. |
9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
9612 10 10 a 9612 10 80 |
Nastri inchiostratori Vedi le note esplicative del SA, voce 9612, primo comma, punto 1. |
9612 20 00 |
Cuscinetti per timbri Vedi le note esplicative del SA, voce 9612, primo comma, punto 2. |
9613 |
Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini Questa sottovoce comprende gli accendini nei quali sono stati incorporati una minicalcolatrice elettronica ed, eventualmente, un orologio elettronico. |
9614 00 |
Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti |
9614 00 10 |
Sbozzi di pipe, di legno o di radica Rientrano in questa sottovoce i prodotti di cui alle note esplicative del SA, voce 9614, primo comma, punto 4. |
SEZIONE XXI
OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
CAPITOLO 97
OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
9705 00 00 |
Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico
Quanto sopra può essere comprovato mediante qualunque idonea documentazione, in particolare cataloghi, manuali tecnici, oppure attestazioni rilasciate da periti abilitati. La nota esplicativa di cui sopra si applica mutatis mutandis alle motociclette. Sono sempre escluse le repliche (generalmente capitolo 87). |
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(3) GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1.
(4) GU C 41 del 10.2.2011, pag. 1.
(5) GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1.
(6) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(7) Quando ci si trova in presenza di un prodotto troppo duro per essere sottoposto alla prova di penetrazione al cono dopo miscelatura (ASTM D 217), si passa direttamente alla prova di penetrazione al cono (ASTM D 937).
(8) Lo stato gassoso viene osservato a 15 gradi Celsius ed a una pressione di 1 013 millibar.
(9) Termini corrispondenti: — controtipo negativo: Dup-Negativ (tedesco); dupe negative (inglese); duplicaat negatief (neerlandese); contretype négatif (francese); — internegativo: Zwischennegativ (tedesco); intermediate negative, internegative (inglese); internegatief (neerlandese); internégatif (francese).