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Документ 52011XC0312(04)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 79 del 12.3.2011г., стр. 15—17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 79/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 79/07

Aiuto n.: XA 189/10.

Stato membro: Paesi Bassi.

Regione: Provincia di Overijssel.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2007 (UBS 2007), paragraaf 8.34 Stimulering toepassing stikstofemissiebeperkende maatregelen en technieken op landbouwbedrijven in het kader van Natura 2000.

Base giuridica: Wet inrichting landelijk gebied,

Algemene Wet Bestuursrecht,

Algemene Subsidieverordening Overijssel 2005 en PS-besluit van 11 oktober 2006, kenmerk PS/2006/760 (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della Wet inrichting landelijk gebied, i Provinciale Staten hanno trasferito ai Gedeputeerde Staten la competenza in materia di adozione delle misure d'aiuto a carico della dotazione per gli investimenti).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Per il periodo 2010-2016 le spese previste ammontano complessivamente a 20 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti:

1)

Misure d'investimento (articolo 4):

40 % delle spese, con un massimale pari a 400 000 EUR per azienda durante tre esercizi finanziari a partire dalla data della decisione di investimento in misure di riduzione delle emissioni di azoto nelle aziende agricole che consentano alle medesime di conseguire emissioni di azoto inferiori alle norme fissate dalla normativa agricola (sezione 8.34, articolo 8.149, paragrafo 2, dell'UBS 2007),

60 % delle spese d'investimento ammissibili, con un massimale pari a 400 000 EUR per azienda durante tre esercizi finanziari a partire dalla data della decisione di investimento in misure di riduzione delle emissioni di azoto che comportano spese supplementari a tutela dell'ambiente e che non si traducono in un aumento della capacità produttiva (sezione 8.34, articolo 8.149, paragrafo 3, dell’UBS 2007);

2)

Assistenza tecnica (articolo 15):

75 % delle spese ammissibili per i progetti incentrati sullo sviluppo e sulla condivisione delle conoscenze nell'ambito delle tecniche e delle misure che consentano di ridurre le emissioni di azoto delle aziende agricole (sezione 8.34, articolo 8.149, paragrafo 1, dell’UBS 2007).

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3), l'aiuto a favore dell'assistenza tecnica è concesso in natura sotto forma di servizi sovvenzionati.

Data di applicazione: Entrata in vigore successiva alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

Durata del regime o dell'aiuto individuale: A partire dal giorno seguente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3), fino al 31 dicembre 2016.

Obiettivo dell'aiuto: Il regime d'aiuto mira a ridurre le emissioni di azoto delle aziende agricole della provincia di Overijssel.

A tal fine sono applicabili i seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione:

articolo 4: investimenti nelle aziende agricole,

articolo 15: prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo.

Per le spese ammissibili, cfr. la voce «Intensità massima dell'aiuto».

Settore o settori interessati: Il regime di aiuto si applica alle piccole e medie imprese di tutti i settori interessati attivi nella produzione di prodotti agricoli.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

NEDERLAND

Sito web: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/uitvoeringsbesluit

Il collegamento supra consente di consultare il testo integrale del regime d'aiuto (sezione 8.34 dell'UBS). A tal fine esso non deve essere cliccato bensì copiato nella barra dell'indirizzo del navigatore Internet.

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 192/10.

Stato membro: Francia.

Regione: Le azioni potranno anche essere finanziate dagli enti territoriali (consigli regionali e consigli generali) che lo desiderino, purché siano rispettate le condizioni d'intervento del Fondo nazionale per la gestione dei rischi in agricoltura (FNGRA) e dei massimali definiti dal Codice rurale e della pesca marittima.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) et par les collectivités territoriales des dommages causés aux exploitations agricoles par les calamités.

Base giuridica: Article L 361-5 du code rural et de la pêche maritime.

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Arrêté interministériel du 29 décembre 2010 fixant la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 360 milioni di EUR.

180 milioni di EUR dal Fondo e 180 milioni di EUR dagli enti territoriali, su base pluriennale. Tuttavia il livello di spesa dipende dalla sinistralità climatica ed è pertanto imprevedibile.

Intensità massima di aiuti: Fino ad un massimo dell'80 % (per le zone non svantaggiate) o del 90 % (per le zone svantaggiate) considerando l'aiuto cumulato del FNGRA e di un ente territoriale.

In conformità all'articolo 11, paragrafo 8 del regolamento, gli aiuti saranno ridotti della metà per gli agricoltori che non abbiano sottoscritto un'assicurazione che copra almeno il 50 % della loro produzione media annua o dei redditi legati alla produzione e i rischi climatici statisticamente più frequenti nella loro regione.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di ricezione dell'avviso di ricevimento, recante il numero di identificazione della misura di aiuto, e di pubblicazione della scheda sintetica della misura sul sito della direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al termine del 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Il progetto è presentato nell'ambito dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione. Esso è finalizzato all'indennizzo delle perdite subite dagli agricoltori in seguito ad un evento climatico eccezionale che abbia danneggiato in maniera significativa la produzione agricola.

Nel caso in cui si verifichi un evento climatico di eccezionale entità il prefetto del dipartimento interessato, se lo ritiene necessario, avvia una missione d'inchiesta che gli fornisce le informazioni necessarie sul fenomeno all'origine del sinistro, in particolare sulla sua natura precisa, sulla sua eccezionalità e sui danni accertati.

Il prefetto, in base alla missione di inchiesta e al parere del Comité départemental d'expertise da lui convocato, chiede se possa essere riconosciuto il carattere di calamità agricola per il sinistro considerato.

Dopo aver provveduto al relativo esame e previo parere del Comité national de l'assurance, il ministro dell'agricoltura emette un decreto nel quale si riconosce il carattere di calamità agricola in relazione a beni esattamente individuati e ad una zona precisamente delimitata.

Affinché un sinistro sia riconosciuto, è necessario che, per una determinata zona e una data produzione, venga constatata una perdita significativa rispetto ad un valore di riferimento calcolato.

Tale valore di riferimento, denominato «barème» (tabella) nel Code rural e stabilito a livello dipartimentale, corrisponde al rendimento su una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il rendimento più alto e quello con il rendimento più basso. I prezzi riportati nella tabella sono quelli osservati a livello locale per la coltura considerata nel corso della campagna precedente quella di elaborazione della tabella.

Le perdite ufficialmente riconosciute da parte delle autorità pubbliche come imputabili a calamità naturali devono superare il 30 % (o il 42 % nel caso in cui la produzione benefici di un aiuto accoppiato PAC) della produzione media annua, secondo le modalità stabilite al punto 8 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Dall'importo delle perdite ammissibili all'indennizzo sono dedotti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

Sono esclusi da ogni possibilità di indennizzo da parte del FNGRA tutti i settori per i quali esiste un'offerta assicurativa appropriata, in particolare i fabbricati agricoli assicurabili.

Per poter usufruire di detta procedura, gli agricoltori devono poter dimostrare che gli elementi principali delle loro strutture produttive sono assicurati (e che esista, in particolare, un'assicurazione contro i danni).

Gli importi vengono versati direttamente agli agricoltori interessati. Le decisioni relative all'attribuzione verranno prese al più tardi nei tre anni successivi ai fenomeni calamitosi e i versamenti verranno effettuati entro il termine massimo di quattro anni.

Gli aiuti vengono attribuiti nei limiti delle dotazioni di bilancio disponibili e sono riservati alle aziende agricole le cui perdite di produzione sono superiori al 30 % (o al 42 % nel caso di un aiuto accoppiato PAC) della produzione media annua.

Sarà inoltre possibile concedere aiuti destinati a compensare le perdite causate da siccità. In questa prospettiva, le autorità francesi hanno garantito l'applicazione sul territorio francese dell'articolo 9 della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2006/60/CE) per il settore agricolo. Mediante l'adozione e l'attuazione della legge n. 2006-1772 del 30 dicembre 2006 sull'acqua e gli ambienti acquatici per assicurare l'attuazione sul territorio francese dell'articolo 9 della suddetta direttiva. Le disposizioni adottate prevedono:

da un lato una gestione dei prelievi subordinata all'analisi di quello che le risorse e gli ambienti sono in grado di sopportare senza che il loro stato venga alterato,

dall'altro una fatturazione adeguata ai costi ambientali delle attività agricole tramite canoni specifici per tali attività.

Settore o settori interessati: Fatta eccezione per le grandi imprese, tutte le aziende agricole attive nella produzione primaria di prodotti agricoli diverse dalle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari che abbiano subito danni riconosciuti come calamità naturali.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires

Sous-direction des entreprises agricoles — Bureau du crédit et de l'assurance

3 rue Barbet de Jouy

75349 Paris 07 SP

FRANCE

Sito web: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international/aides-d-etatprojets/downloadFile/FichierAttache_2_f0/regimecalam16fev10_pour_site.pdf?nocache=1266389918.43 (in: http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international)

Altre informazioni: —


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