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Document 52011PC0905

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale

    /* COM/2011/0905 definitivo - 2011/0442 (COD) */

    52011PC0905

    Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale /* COM/2011/0905 definitivo - 2011/0442 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Introduzione

    La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) è stata istituita nel 1990 a sostegno dello sviluppo delle economie di mercato dall'Europa centrale all'Asia centrale dopo il crollo generalizzato dei regimi comunisti. L'Unione europea, assieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e a tutti gli Stati membri dell'UE di allora, fa parte dei membri fondatori. La BERS appartiene attualmente a 61 paesi, all'UE e alla BEI. Essa sostiene progetti in 29 paesi, principalmente nel settore privato, che non possono essere integralmente finanziati dal mercato. La Banca promuove lo spirito imprenditoriale e stimola la transizione verso economie di mercato aperte e democratiche.

    Gli eventi verificatisi nel 2011 nei paesi partner del Mediterraneo richiedono una solida risposta politica da parte dell'UE. A testimonianza del solido sostegno politico ed economico alla regione da parte dell'UE, in marzo la Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato una Comunicazione congiunta[1] contenente un'opzione per l'estensione del mandato della BERS ai paesi del vicinato meridionale, utilizzando le esperienze maturate negli ultimi 20 anni nello stimolare la transizione verso economie di mercato aperte e democratiche. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha ampiamente appoggiato i contenuti della comunicazione congiunta. Nella sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale, il Parlamento europeo ha invitato la BERS a modificare il proprio statuto per partecipare al processo di assistenza finanziaria. In occasione della riunione tenutasi a Deauville nel maggio 2011, anche i leader del G8 hanno chiesto alla BERS di estendere la sua portata geografica allo scopo di utilizzare le esperienze maturate a sostegno della transizione dei paesi del Mediterraneo sudorientale verso la democrazia pluripartitica, il pluralismo e le economie di mercato.

    In risposta ai rapidi mutamenti, i governatori della BERS hanno invitato la Banca a considerare la possibilità di un'estensione regionale della portata geografica del mandato. I governatori hanno fissato i parametri per questo lavoro nel corso della riunione annuale della BERS tenutasi a maggio 2011. Il Consiglio d'amministrazione della BERS ha presentato ai governatori una relazione sull'espansione delle operazioni al Mediterraneo sudorientale, in particolare proponendo due risoluzioni:

    (a) la risoluzione 137, che propone di modificare l'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca in modo da estendere la regione delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale, e

    (b) la risoluzione 138 che propone di modificare l'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca per consentire l'uso dei Fondi speciali nei potenziali paesi beneficiari.

    L'approccio calibrato della BERS nella nuova regione

    La proposta portata avanti nelle due risoluzioni per la modifica dei due articoli era di consentire alla BERS di operare nella regione del Mediterraneo sudorientale in tre fasi:

    – Nella prima fase, dopo la richiesta della comunità internazionale di avviare le operazioni nella regione del Mediterraneo, la BERS userà Fondi di cooperazione per la cooperazione tecnica e la predisposizione del progetto.

    – Nella seconda fase, la BERS stanzierà risorse proprie a Fondi speciali, in grado di offrire una gamma completa di operazioni di investimento della BERS nella regione del Mediterraneo sudorientale. Tale fase verrà avviata dopo la ratifica delle modifiche all'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca da parte di un numero sufficiente di membri della BERS, in conformità con l'articolo 56 dell'Accordo che istituisce la Banca.

    – Nella fase finale, i paesi del Mediterraneo sudorientale diventeranno paesi di operazione a pieno titolo. Questa fase verrà avviata dopo la ratifica delle modifiche all'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca da parte dei membri della BERS, in conformità con l'articolo 56 dell'Accordo che istituisce la Banca.

    L'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca attualmente indica la regione in cui la Banca persegue i propri scopi come costituita dall'Europa centrale e orientale e dalla Mongolia. Poiché i potenziali nuovi paesi beneficiari sono ubicati al di fuori di tale regione, l'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca dovrà essere modificato affinché la BERS sia autorizzata a operarvi utilizzando le proprie risorse ordinarie. Il testo della modifica è allegato alla proposta di legge. L'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca dovrà essere modificato al fine di estendere la portata delle operazioni della Banca in modo da includervi i paesi del Mediterraneo sudorientale e dovrà disporre che un membro sia ammesso tra i paesi beneficiari previa approvazione della maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei governatori, pari ad almeno il 75% dei diritti di voto complessivi.

    Il Consiglio d'amministrazione della BERS ha dichiarato che la regione del Mediterraneo sudorientale "comprende i paesi bagnati dal Mediterraneo nonché la Giordania, la quale è strettamente integrata nella regione in questione", considerati i paesi del vicinato meridionale dell'UE. L'Egitto e il Marocco sono già membri della BERS. Le ammissioni di Tunisia e Giordania sono state approvate dal Consiglio dei governatori della BERS rispettivamente nel settembre e novembre 2011[2].

    In attesa dell'entrata in vigore dell'articolo 1 (modificato) dell'Accordo che istituisce la Banca e allo scopo di consentire un più rapido coinvolgimento della BERS nel Mediterraneo sudorientale, la modifica proposta per l'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca consentirebbe alla BERS di svolgere operazioni finanziate con risorse del Fondo speciale in paesi membri selezionati della regione estesa.

    L'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca dovrà essere modificato per consentire l'uso dei Fondi speciali nei potenziali paesi beneficiari della BERS e dovrà disporre che un membro della BERS sia ammesso tra i potenziali paesi beneficiari previa approvazione della maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei governatori, pari ad almeno il 75% dei diritti di voto complessivi. Inoltre, laddove il Consiglio dei governatori decida che un membro può essere un potenziale paese beneficiario dovrà decidere anche il periodo di tempo per il quale il membro in questione può accedere ai Fondi speciali.

    Il governatore della BERS per l'Unione e i governatori per tutti gli Stati membri dell'UE hanno votato a favore delle risoluzioni 137 e 138 in occasione del Consiglio dei governatori del 30 settembre 2011, approvando le necessarie modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Accordo che istituisce la Banca. In conformità con l'articolo 56 dell'Accordo che istituisce la Banca, i membri della BERS dovranno dare la loro accettazione. Pertanto, è necessaria una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per consentire l'entrata in vigore delle modifiche e permettere alla BERS di operare nei paesi del Mediterraneo sudorientale nonché l'uso dei fondi speciali nei paesi beneficiari e nei potenziali paesi beneficiari.

    Le modifiche entreranno in vigore sette giorni dopo la data della comunicazione formale, da parte della BERS, del soddisfacimento dei requisiti per l'accettazione delle modifiche, in conformità con l'articolo 56 dell'Accordo che istituisce la Banca.

    2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    La comunità internazionale, compresi tutti gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni dell'UE, ha invitato la BERS a prendere parte alla risposta economica agli eventi politici della regione del Mediterraneo sudorientale utilizzando l'esperienza maturata nel sostegno della trasformazione economica dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché dell'Asia centrale, dopo il crollo del comunismo.

    L'UE e il G8 hanno inoltre incoraggiato la BERS a sostenere l'impegno nella regione e si sono impegnati a lavorare con la Banca alla creazione di un "meccanismo transitorio dedicato" per consentire quanto prima l'avvio delle operazioni della Banca nei paesi della regione estesa.

    Il Consiglio dei governatori della BERS ha osservato le mutazioni storiche e dinamiche verificatesi nella regione estesa e ha ritenuto urgente la necessità di esprimere sostegno ai paesi della regione decisi a costruire un ordine nuovo e democratico. Le modifiche all'Accordo che istituisce la Banca rispecchiano la necessità della BERS di espandere le proprie operazioni ai paesi del Mediterraneo sudorientale sostenendo in maniera efficace i cambiamenti politici ed economici della regione. Gli azionisti della BERS (che comprendono tutti gli Stati membri dell'UE, la BEI e la Commissione in rappresentanza dell'UE) sono stati attivamente coinvolti nel processo.

    La BERS ha valutato l'impatto che l'espansione delle proprie attività nella nuova regione di operazioni avrebbe sulla propria adeguatezza patrimoniale. Durante le prime due fasi di intervento, individuate nella sezione 1 della presente relazione, l'attività della BERS sarà svolta attraverso lo stanziamento di parte dell'utile netto della Banca. Durante la seconda fase, la BERS stanzierà 20 milioni di euro ai Fondi di cooperazione e si prevede lo stanziamento da parte della BERS di un altro miliardo di euro al Fondo speciale istituito durante la seconda fase. La valutazione ha concluso che, sulla base del livello attuale di rischio finanziario e capitale economico, la BERS sarà in grado di rientrare nei propri requisiti normativi e di capitale economico durante il periodo della revisione delle risorse del capitale 2011-2015 senza alcun aumento di capitale. Inoltre, la BERS ha confermato che l'estensione non avrà alcun impatto sulle attività negli attuali paesi di operazione.

    La Banca sta contattando un gran numero di donatori per integrare sia i Fondi di cooperazione che i Fondi speciali. Il target per i Fondi di cooperazione è il raggiungimento di 100 milioni di euro, con fondi che dovrebbero provenire sia dagli attuali donatori (compresa l'UE attraverso il Fondo d'investimento per la politica di vicinato) che probabilmente da contributori non tradizionali, come quelli del mondo arabo. Al momento non è stata stabilita alcuna cifra per i contributi dei donatori ai Fondi speciali. Prima di iniziare a operare nei potenziali nuovi paesi di operazione la BERS svolge un'approfondita valutazione tecnica delle condizioni politiche ed economiche del paese, compresa una valutazione dell'impegno di tale paese rispetto ai principi di cui all'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca di una democrazia pluripartitica, del pluralismo e delle economie di mercato, una valutazione dei divari di transizione, le azioni delle altre istituzioni finanziarie internazionali nel paese e le priorità sulle quali la BERS può fare miglior uso delle proprie conoscenze e competenze uniche. Nella preparazione di tali valutazioni, la BERS dovrà considerare appieno le opinioni dell'UE e della comunità internazionale in senso più ampio.

    Di recente sono state eseguite le valutazioni per Egitto, Tunisia, Marocco e Giordania. Tali valutazioni verranno aggiornate in ogni fase dell'impegno della BERS, e i requisiti diverranno progressivamente più rigorosi. Inoltre, la BERS si è impegnata a monitorare da vicino gli sviluppi economici e politici di ciascun paese, allo scopo di calibrare il proprio impegno allineandolo con l'orientamento e il ritmo degli sviluppi, assicurando al contempo che le opinioni dell'UE e della comunità internazionale in senso più ampio siano tenute nella dovuta considerazione.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La proposta di decisione si riferisce all'espansione geografica della regione di operazioni della BERS ai paesi del Mediterraneo sudorientale. Dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 212 fornisce all'UE la base giuridica per l'adozione di misure economiche, finanziarie e di cooperazione tecnica, in particolare l'assistenza ai paesi terzi e viene proposto come base giuridica della presente proposta legislativa.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Per sua natura, la presente proposta non ha alcun impatto finanziario diretto sul bilancio dell'Unione.

    5.           ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

    Articolo 1

    Il presente articolo riguarda l'approvazione da parte dell'UE delle modifiche all'articolo 1 e all'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca che estendono le operazioni della BERS ai paesi della regione del Mediterraneo sudorientale.

    Articolo 2

    Il presente articolo consente al governatore della BERS per l'Unione di comunicare formalmente alla Banca lo strumento di accettazione delle succitate modifiche.

    2011/0442 (COD)

    Proposta di

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) In risposta agli eventi verificatisi nel corso del 2011 nella regione del Mediterraneo sudorientale, a testimonianza del solido sostegno politico ed economico dell'UE alla regione, a marzo 2011 la Commissione e l'Alto rappresentante hanno presentato una comunicazione congiunta[3] contenente un'opzione per l'estensione del mandato della BERS ai paesi del vicinato meridionale, utilizzando l'esperienza maturata negli ultimi 20 anni. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha ampiamente appoggiato i contenuti della comunicazione congiunta. Nella sua risoluzione del 7 aprile 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato – dimensione meridionale, il Parlamento europeo ha invitato la BERS a modificare il proprio statuto per partecipare al processo di assistenza finanziaria.

    (2) Nel maggio 2011 i leader del G8 hanno avviato il partenariato di Deauville per assistere i paesi del Mediterraneo sudorientale nella loro transizione verso una società libera, democratica e tollerante e hanno chiesto alla BERS di estendere la sua portata geografica allo scopo di utilizzare le esperienze maturate a sostegno della transizione di tali paesi verso la democrazia pluripartitica, il pluralismo e le economie di mercato.

    (3) Mediante le risoluzioni 137 e 138 adottate il 30 settembre 2011, il Consiglio dei governatori della BERS ha votato a favore delle necessarie modifiche all'Accordo che istituisce la BERS, consentendole di espandere la regione di operazioni al Mediterraneo sudorientale. I governatori della BERS per tutti gli Stati membri dell'Unione hanno votato a favore delle modifiche, compreso il governatore per l'Unione.

    (4) In conformità con l'articolo 56 dell'Accordo che istituisce la BERS, quest'ultima deve chiedere a tutti i membri se accettano le modifiche proposte. L'accettazione deve essere espressa a nome dell'UE.

    (5) Nell'esercizio delle proprie attività nella regione del Mediterraneo sudorientale, la BERS deve essere incoraggiata a mantenere uno stretto collegamento con l'Unione europea e a sviluppare una stretta collaborazione con la BEI e con altre istituzioni di finanziamento pubbliche europee e internazionali,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono approvate a nome dell'Unione europea le modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Accordo che istituisce la BERS allegate alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il governatore della BERS per l'Unione europea comunica alla BERS l'atto di approvazione delle modifiche a nome dell'Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    ALLEGATO: Modifiche all'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

    L'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca è sostituito dal seguente:

    "Articolo 1

    SCOPO

    Nel contribuire al progresso e alla ricostruzione economica, la Banca si propone lo scopo di favorire la transizione verso economie aperte e orientate verso il mercato e di promuovere l'iniziativa privata e l'attività imprenditoriale nei paesi dell'Europa centro-orientale che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato. Lo scopo della Banca può essere perseguito anche in Mongolia e nei paesi membri del Mediterraneo sudorientale alle stesse condizioni, come determinato dalla Banca con voto favorevole di almeno i due terzi dei governatori, pari ad almeno i tre quarti dei diritti di voto complessivi dei membri. Di conseguenza, qualsiasi riferimento contenuto nel presente accordo e nei suoi allegati a "paesi dell'Europa centro-orientale", "paese beneficiario (o paesi beneficiari)" o "membro beneficiario (o membri beneficiari)" include anche la Mongolia e ciascuno dei paesi del Mediterraneo sudorientale."

    L'articolo 18 dell'Accordo che istituisce la Banca è sostituito dal seguente:

    "Articolo 18

    FONDI SPECIALI

    1. (i) La Banca può accettare di amministrare Fondi speciali istituiti per gli scopi perseguiti dalla Banca e che rientrano nell'ambito delle sue funzioni nei paesi beneficiari e nei potenziali paesi beneficiari. Le spese di gestione di ogni Fondo speciale sono integralmente imputate al Fondo speciale medesimo.

    (ii) Ai fini del punto (i), il Consiglio dei governatori può, su richiesta di uno dei membri che non sia membro beneficiario, decidere che il membro in questione è idoneo come potenziale paese beneficiario per il periodo di tempo limitato e alle condizioni ritenuti opportuni. La decisione viene adottata mediante voto favorevole di almeno due terzi dei governatori, rappresentanti almeno tre quarti dei diritti di voto complessivi dei membri.

    (iii) La decisione di ammettere un membro tra i potenziali paesi beneficiari viene adottata solo se il membro in questione è in grado di soddisfare i requisiti per diventare paese beneficiario. I requisiti sono quelli esposti all'articolo 1 del presente accordo, come redatto all'epoca della decisione o al momento dell'entrata in vigore di una modifica già approvata dal Consiglio dei governatori al momento della decisione.

    (iv) Se un potenziale paese beneficiario non è diventato paese beneficiario alla fine del periodo di cui al punto (ii), la Banca sospende qualsiasi operazione speciale nel paese in questione, tranne quelle relative all'ordinata liquidazione, alla conservazione e alla tutela delle attività del Fondo speciale e al regolamento delle obbligazioni che ne sono derivate.

    2. I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere utilizzati nei paesi beneficiari e nei potenziali paesi beneficiari in qualsiasi modo, a qualsiasi condizione e secondo qualsiasi modalità compatibile con gli scopi e le funzioni dalla Banca, con le altre disposizioni applicabili del presente accordo e con l'accordo o gli accordi relativi ai Fondi stessi.

    3. La Banca adotta le norme e i regolamenti necessari per l'istituzione, la gestione e l'impiego di ogni Fondo speciale. Dette norme e detti regolamenti devono essere compatibili con le disposizioni del presente accordo, fatta eccezione per le disposizioni espressamente applicabili unicamente alle operazioni ordinarie della Banca."

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

    Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'Accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sudorientale.

    1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[4]

    Titolo 01 – Affari economici e finanziari

    1.3. Natura della proposta/iniziativa

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[5]

    ý La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

    1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

    Obiettivo "Promuovere la prosperità oltre l'UE"

    1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

    Obiettivo specifico n. 2. "Migliorare il profilo dell'UE, la rappresentanza esterna e i collegamenti con la BEI e la BERS, le altre istituzioni finanziarie internazionali, e i fora economici pertinenti diretti a rafforzare la convergenza tra le loro strategie e operazioni e le priorità esterne dell'UE"

    Attività ABM/ABB interessate

    Titolo 01.03 – Affari economici e finanziari internazionali

    1.4.3. Risultati e incidenza previsti

    L'obiettivo principale delle modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Accordo che istituisce la Banca per la ricostruzione e lo sviluppo è di estendere la portata geografica del mandato della BERS alla regione di operazioni del Mediterraneo sudorientale e di consentire un rapido coinvolgimento della BERS nei nuovi paesi di operazione attraverso il Fondo speciale in attesa dell'entrata in vigore dell'articolo 1 dell'Accordo che istituisce la Banca.

    1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

    Il raggiungimento degli obiettivi sarà misurato in base all'informativa della stessa BERS sulle operazioni di finanziamento nella regione del Mediterraneo sudorientale.

    1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

    Il 30 settembre 2011 il Consiglio dei governatori ha adottato le risoluzioni 137 e 138 approvando con consenso unanime dei governatori dell'UE le necessarie modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Accordo che istituisce la Banca.

    Le risoluzioni approvate dai governatori della BERS devono essere accettate dai membri della BERS, tra cui l'Unione europea, in conformità con l'articolo 56 dell'Accordo che istituisce la Banca. Ciascun membro dovrà presentare alla BERS un atto in cui dichiara di aver accettato le modifiche agli articoli 1 e 18 dell'Accordo che istituisce la Banca. È necessaria una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio affinché l'UE dichiari la propria formale accettazione delle modifiche.

    1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

    Come esposto nella relazione, gli Stati membri dell'Unione europea e le istituzioni dell'UE appoggiano l'espansione delle attività della BERS alla regione del Mediterraneo sudorientale. L'UE è membro della BERS.

    1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

    La BERS ha maturato un'esperienza unica nel sostenere le riforme nel settore finanziario pubblico, nel promuovere le piccole e medie imprese nonché la privatizzazione delle società statali negli attuali paesi di operazione. I paesi della regione del Mediterraneo sudorientale si trovano a far fronte agli stessi problemi di modernizzazione economica, crescita e creazione di posti di lavoro affrontati dai paesi dell'Europa centrale e orientale dopo la caduta del comunismo. Il sostegno agli investimenti nelle infrastrutture e per il settore privato è una pressante necessità e la BERS può usare e impiegare le proprie competenze in queste e altre aree per contribuire a portare benefici economici nella nuova regione di operazioni.

    1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    La Commissione promuove sistematicamente una stretta cooperazione e iniziative congiunte con la BERS, la BEI e altre IFI in quanto sono sempre più necessarie efficienti azioni concertate donatore/IFI per sostenere la ripresa in un contesto economico fragile e vincolato sotto il profilo fiscale. La stretta cooperazione con la BERS sostiene inoltre il conseguimento di obiettivi dell'UE nel campo delle relazioni economiche esterne.

    In tale contesto, la Commissione appoggia, in particolare, la cooperazione con la BEI e la BERS nel quadro del Memorandum di intesa tripartito (UE-BEI-BERS), nonché nell'ambito dei meccanismi misti di finanziamento e prestito, come il Quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali e il Fondo di investimento per la politica di vicinato. La Commissione, la BEI e la BERS estenderanno il Memorandum di intesa tripartito alla regione del Mediterraneo sudorientale. La cooperazione tra la Commissione e la BERS, nonché tra la BERS, la BEI e altre istituzioni finanziarie bilaterali e multilaterali verrà perseguita nella regione del Mediterraneo sudorientale. Come nell'attuale regione di operazioni, l'attività della BERS nel Mediterraneo sudorientale può beneficiare del sostegno del Fondo di finanziamento per la politica di vicinato.

    1.6. Durata e incidenza finanziaria

    ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

    – ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA al [GG/MM]AAAA

    – ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

    ý Proposta/iniziativa di durata illimitata

    1.7. Modalità di gestione prevista[6]

    ý      Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

    ¨      Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

    – ¨  agenzie esecutive

    – ¨  organismi creati dalle Comunità[7]

    – ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

    – ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

    ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

    ¨ Gestione decentrata con paesi terzi

    ¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali

    Osservazioni

    N/A

    2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

    Le operazioni di finanziamento della BERS saranno gestite conformemente alle norme e procedure interne della BERS, comprese idonee misure di audit, di controllo e di sorveglianza. Come prevede l'Accordo che istituisce la BERS, il comitato di audit della BERS, al quale partecipano controllori esterni, assiste il Consiglio di amministrazione ed è responsabile della verifica della regolarità delle operazioni e dei conti della Banca. Il Consiglio di amministrazione, nel quale l'UE, rappresentata dalla Commissione, dispone di un amministratore, presenta i conti sottoposti a audit per ogni esercizio finanziario per approvazione del Consiglio dei governatori ad ogni assemblea annuale e approva il bilancio della BERS. Il Consiglio dei governatori approva, dopo aver esaminato la relazione dei controllori, lo stato patrimoniale e il conto economico della BERS.

    Inoltre, il Consiglio di amministrazione decide le politiche e prende decisioni in materia di prestiti, garanzie, investimenti in capitale di rischio, assunzione di prestiti della BERS, prestazione di assistenza tecnica e altre operazioni della Banca in conformità alle direttive generali del Consiglio dei governatori.

    Infine, il Consiglio di amministrazione ha istituito tre comitati incaricati di assisterlo nei suoi lavori: il comitato di audit già menzionato, il comitato per gli affari amministrativi e il bilancio e il comitato per le politiche finanziarie e operative. L'amministratore UE (o il suo supplente) partecipa a tutti i suddetti comitati.

    Il governatore della BERS per l'Unione riferirà annualmente al Parlamento europeo su questioni relative alla BERS in conformità con la decisione n. 1219/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della BERS.

    2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

    Il rischio per l'UE associato alla presente decisione è legato alla sua partecipazione nella BERS.

    2.2.2. Modalità di controllo previste

    Le operazioni della BERS nella regione sudorientale verranno svolte in base alle norme di procedura standard e a prassi bancarie corrette. Cfr. anche 2.1.

    2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    La BERS dispone di un Ufficio indipendente del Chief Compliance Officer (OCCO) (responsabile della conformità), diretto da un Chief Compliance Officer (CCO) che riferisce direttamente al presidente, o secondo le necessità, al comitato di audit. Il mandato dell'OCCO consiste nel promuovere la corretta governance e garantire che i più elevati standard di integrità siano applicati in tutte le attività della BERS secondo le migliori pratiche internazionali. Le responsabilità dell'OCCO comprendono questioni di integrità, due diligence, riservatezza, conflitti di interesse, governo societario, affidabilità, etica, contrasto al riciclaggio di denaro sporco, contrasto al finanziamento del terrorismo e prevenzione delle frodi e della corruzione. L'OCCO è competente in materia di indagini per accuse di frode, corruzione e comportamento illecito. Inoltre esso svolge attività di formazione e consulenza, se necessario, per il personale della BERS nominato nei consigli di amministrazione di società nelle quali la BERS detiene partecipazioni di capitale. La due diligence finanziaria e sull'integrità formano parte integrante della normale approvazione di nuove attività da parte della Banca e del monitoraggio delle operazioni esistenti. La BERS pubblica la relazione anticorruzione dell'OCCO sul suo sito internet.

    Inoltre, l'OCCO è specificamente competente per l'amministrazione del meccanismo di responsabilità della BERS, l'attuale Independent Recourse Mechanism, che verrà presto sostituito dal Project Complaint Mechanism, il quale valuta ed esamina le denunce relative a progetti finanziati dalla BERS e verifica, ove ciò sia giustificato, se nell'approvare un determinato progetto la BERS abbia agito in conformità alle proprie politiche pertinenti.

    3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

    · Linee di bilancio di spesa esistenti

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    Numero [Denominazione…...………………………] || Diss./Non diss.([8]) || di paesi EFTA[9] || di paesi candidati[10] || di paesi terzi || Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

    4 || - || - || NO || NO || NO || NO

    3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    L'accettazione da parte dell'UE dell'espansione della BERS alla regione del Mediterraneo sudorientale non comporta alcuna spesa operativa.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || || || Anno 2011 || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

    DG: ECFIN ||

    Ÿ Risorse umane || 0,127 || 0,064 || || || || || || 0,191

    Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || || ||

    TOTALE DG ECFIN || Stanziamenti || 0,127 || 0,064 || || || || || || 0,191

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,127 || 0,064 || || || || || || 0,191

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || || || Anno 2011 || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,127 || 0,064 || || || || || || 0,191

    Pagamenti || 0,127 || 0,064 || || || || || || 0,191

    3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    – ý  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

    3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi

    – ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

    – ý  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    Mio EUR (al terzo decimale)

    || Anno 2011 || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

    RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

    Risorse umane || 0,127 || 0,064 || 0,000 || 0,000 || || || || 0,191

    Altre spese amministrative || || || || || || || ||

    Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,127 || 0,064 || 0,000 || 0,000 || || || || 0,191

    Esclusa la RUBRICA 5[11] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

    Risorse umane || || || || || || || ||

    Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

    Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

    TOTALE || 0,127 || 0,064 || 0,000 || 0,000 || || || || 0,191

    3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

    – ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

    – ý  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno (o, al massimo, con un decimale)

    || || Anno 2011 || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno 2014 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

    Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

    || 01 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 1,0 || 0,5 || 0 || 0 || || ||

    || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

    || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

    || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

    || Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[12] ||

    || XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || || || || || || ||

    || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL ed END nelle delegazioni) || || || || || || ||

    || XX 01 04 yy[13] || - in sede[14] || || || || || || ||

    || - nelle delegazioni || || || || || || ||

    || XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

    || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || ||

    || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

    || TOTALE || 1,0 || 0,5 || 0 || 0 || || ||

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei || Le attività principali derivanti dalla proposta sono le seguenti: - Preparazione della proposta legislativa - Seguito della procedura legislativa con il Parlamento europeo e il Consiglio - Relazioni e comunicazioni con la direzione della BERS

    Personale esterno ||

    3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

    – ý  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

    – ý La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria attuale.

    3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

    – ý La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

    3.3. Incidenza prevista sulle entrate

    – ý  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

    [1]               Comunicazione congiunta "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale", COM(2011) 200 dell'8 marzo 2011. L'estensione del mandato della BERS ai paesi vicini dell'area sud-est è stato appoggiato anche dalla Commissione e dal SEAE nella comunicazione congiunta "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", COM(2011) 303 del 25 maggio 2011.

    [2]               Anche Israele è membro della BERS ma non si prevede che diventerà uno dei paesi di operazione della BERS.

    [3]               Comunicazione congiunta "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale", COM(2011) 200 dell'8 marzo 2011. L'estensione del mandato della BERS ai paesi vicini dell'area sud-est è stato appoggiato anche dalla Commissione e dal SEAE nella comunicazione congiunta "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", COM(2011) 303 del 25 maggio 2011.

    [4]               ABM: Activity-Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

    [5]               A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b) del regolamento finanziario.

    [6]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

    [7]               A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

    [8]               Diss. = Stanziamenti dissociati/Non diss. = Stanziamenti non dissociati

    [9]               EFTA: Associazione europea di libero scambio.

    [10]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

    [11]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [12]             AC = agente contrattuale; INT = personale interinale ("intérimaire"); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato;

    [13]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

    [14]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

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