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Document 52011PC0890

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea

/* COM/2011/0890 definitivo - 2011/0455 (COD) */

52011PC0890

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea /* COM/2011/0890 definitivo - 2011/0455 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Lo statuto costituisce il quadro giuridico che disciplina l'impiego e le condizioni di lavoro dei circa 55 000 funzionari e altri agenti impiegati da oltre cinquanta istituzioni e agenzie situate in diverse sedi di servizio nell’Unione europea e in paesi terzi.

Alla luce delle sfide storiche che l’UE si trova oggi ad affrontare, diventano più importanti che mai la qualità, l’impegno, l’indipendenza e la lealtà del suo personale. Nel contempo, tali sfide richiedono un impegno specifico da parte di ciascuna pubblica amministrazione in Europa e di tutto il personale che ne fa parte per migliorare l’efficienza e adeguarsi al contesto socioeconomico in mutamento.

I recenti sviluppi nell’economia globale e la conseguente esigenza di consolidare le finanze pubbliche non possono non incidere sulla funzione pubblica europea e sulle amministrazioni di tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’UE. La spesa amministrativa dell'UE rappresenta un mero 5,8% del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, che a sua volta si attesta intorno all’1% del PIL dell’UE. Nondimeno, è importante dimostrare che tutte le istituzioni dell’UE e il loro personale continuano a perseguire l’efficienza e l’economia e a rispecchiare gli stessi vincoli di bilancio cui sono soggette molte amministrazioni pubbliche in Europa.

Considerate le imponenti sfide che attendono l’UE e le sue istituzioni, la proposta deve trovare il giusto equilibrio tra la necessaria spinta verso una maggiore efficienza e parsimonia e la capacità delle istituzioni di attuare le loro politiche. Rientra in questo ambito anche l’esigenza per le istituzioni dell’UE, nel loro ruolo di datori di lavoro, di attrarre e trattenere personale con le massime qualifiche professionali in numerosi settori di competenza. Le istituzioni selezionano personale in un mercato di candidati altamente qualificati in grado di operare in un contesto multiculturale e plurilingue, disposti a trasferirsi all’estero con le loro famiglie. In vista dei prossimi pensionamenti nelle istituzioni dell’UE, che riguarderanno principalmente personale proveniente dai 15 Stati membri dell’Unione ante 2004, sarà un compito di particolare importanza riuscire a mantenere all’interno del personale l'equilibrio geografico tra tutti gli Stati membri. Tenuto conto dell'evoluzione demografica in Europa, in futuro risulterà ancora più arduo attrarre e fidelizzare personale eccellente di tutti gli Stati membri.

La proposta va vista nel contesto dell’importante riforma dello statuto entrata in vigore il 1° maggio 2004, che ha determinato una revisione di tutta la normativa inerente alla funzione pubblica europea e ha introdotto modifiche sostanziali in tutti i suoi ambiti. Il sistema delle carriere è stato interamente rivisto. È stata introdotta una nuova categoria del personale, gli agenti contrattuali, con retribuzioni generalmente inferiori. La griglia delle retribuzioni dei funzionari e degli agenti temporanei è stata riveduta, consentendo l’assunzione di personale a gradi inferiori e, di conseguenza, con retribuzioni iniziali più basse. La riforma ha inoltre introdotto condizioni di lavoro più flessibili e conciliabili con gli impegni familiari, prorogando la durata massima dell'aspettativa per motivi personali e introducendo il congedo parentale.

Per quanto riguarda il regime delle pensioni, l’età pensionabile è stata portata da 60 e 63 anni con misure transitorie per il personale già assunto, il coefficiente di maturazione dei diritti a pensione per i neoassunti è stato ridotto dal 2% all’1,9%, mentre ai diritti a pensione acquisiti successivamente al 1° maggio 2004 non sono più applicati coefficienti correttori per l'adeguamento all’aumento del costo della vita. L’allegato XII dello statuto ha stabilito il metodo per mantenere il regime delle pensioni in equilibrio attuariale. Infine, è stato adottato un nuovo metodo per l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari europei.

Tutte queste modifiche, nel complesso, si sono tradotte in risparmi significativi per il bilancio dell’UE e il loro impatto annuo continua a crescere: finora la riforma ha prodotto risparmi per 3 miliardi di euro e consentirà di risparmiare altri 5 miliardi di euro entro il 2020. Lo studio Eurostat sulle implicazioni di bilancio a lungo termine dei costi delle pensioni ha dimostrato che, nel lungo periodo, i risparmi annuali della riforma del 2004 in termini di costi delle pensioni, senza considerare gli effetti in altri settori, ammonteranno a oltre 1 miliardo di euro.

Dal 1972 si applica un metodo per l’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni che si è dimostrato uno strumento utile ad evitare le discussioni annuali sugli adeguamenti salariali e gli eventuali scioperi ad esse correlati. Nel corso degli anni tale metodo è stato soggetto a modifiche in svariate occasioni, l’ultima delle quali nel 2004. Poiché il metodo vigente scadrà alla fine del 2012, la Commissione propone ora un nuovo metodo che rispecchia le decisioni politiche adottate dagli Stati membri in materia di adeguamenti delle retribuzioni dei propri funzionari e che si propone al contempo di colmare le lacune emerse durante e dopo le discussioni sull’adeguamento annuale del 2009. Il sistema di calcolo dell'aliquota del contributo al regime pensionistico scade il 30 giugno 2013, e la Commissione propone un nuovo sistema in linea con la prassi attuariale comune.

La presente proposta tiene anche conto delle conclusioni del Consiglio e delle richieste avanzate ai sensi dell’articolo 241 del TFUE in relazione all'applicazione della clausola di eccezione per il metodo, al regime delle pensioni dei funzionari europei, compreso il regime di pensionamento anticipato, e alla struttura delle carriere, per collegare più strettamente la retribuzione alle responsabilità. Tiene inoltre conto delle critiche espresse a proposito di alcuni elementi obsoleti dello statuto, nella misura in cui tali critiche sono fondate.

La proposta della Commissione individua un equilibrio tra l’efficienza in termini di costi e le esigenze delle istituzioni nell’ambito della gestione delle risorse umane. La Commissione europea ritiene che, in caso di adozione della presente proposta, le istituzioni dell’UE potranno continuare ad avvalersi di una funzione pubblica europea indipendente, efficiente e moderna, grazie alla quale potranno adempiere alle funzioni conferite loro dai trattati.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

La presente proposta è stata discussa con i rappresentanti del personale, in conformità delle procedure applicabili, e tiene conto dell’esito di tali discussioni.

Prima dell’adozione, la proposta è stata oggetto di consultazioni con il comitato dello statuto e il comitato del personale della Commissione europea.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario ricorrere a esperti esterni.

3.           PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA

Riduzione del personale del 5%

Si propone di ridurre il personale di ciascuna istituzione e agenzia del 5%, seguendo la procedura di non sostituire persone che vanno in pensione o a cui scade il contratto. Fatte salve le decisioni future dell’autorità di bilancio, l’obbligo delle istituzioni e agenzie di onorare il proprio impegno nei confronti della riduzione del personale dovrà essere specificato all’articolo 6 dello statuto.

Metodo di adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni

Il nuovo metodo manterrebbe il principio del parallelismo tra l’andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali e dei funzionari europei, colmando le lacune del metodo attuale:

– il nuovo metodo rispecchierebbe l’andamento delle retribuzioni nominali (invece dell’andamento di quelle reali) in tutti gli Stati membri. In tal modo, il metodo si adeguerebbe esattamente all’andamento delle retribuzioni in tutti gli Stati membri dell’Unione europea e non soltanto in un campione limitato degli stessi;

– al fine di ridurre lo scarto temporale in una situazione straordinaria, la nuova clausola di eccezione si applicherebbe automaticamente nel caso in cui venissero soddisfatte due condizioni: 1) una diminuzione del PIL dell’UE, e 2) un divario superiore a due punti percentuali tra il valore dell'adeguamento delle retribuzioni e pensioni del personale dell’UE e la variazione del PIL dell’UE. Qualora sussisteranno entrambe le condizioni, metà del valore dell'adeguamento verrebbe rinviata all’anno successivo; ad esempio, questa clausola sarebbe stata attivata nel 2009;

– l’indice internazionale di Bruxelles verrebbe abolito. Coefficienti correttori calcolerebbero e rispecchierebbero le differenze in termini di aumento del costo della vita tra ciascuna sede di servizio e gli Stati membri. Verrebbe introdotto un nuovo coefficiente correttore comune per il Belgio e il Lussemburgo, che verrebbero considerati come un’unica sede di servizio. Per il primo anno tale coefficiente verrebbe fissato a 100.

Analogamente al metodo attuale, il metodo proposto non rappresenta un’indicizzazione basata sull’inflazione, in quanto segue semplicemente l’andamento del potere d’acquisto dei funzionari nazionali, secondo le decisioni prese da ciascuno Stato membro a livello nazionale.

Prelievo di solidarietà

Dal 1982 il metodo è collegato a un’imposta aggiuntiva sulle retribuzioni, motivata dagli effetti della crisi petrolifera. Malgrado il miglioramento della situazione economica, tale imposta aggiuntiva non è stata gradualmente abolita, bensì è divenuta una misura correlata all’applicazione automatica del metodo. Si propone di aumentare al 6% l’aliquota del prelievo di solidarietà per la durata del metodo proposto.

Modifiche del sistema pensionistico in funzione dell'andamento demografico

Aumento a 65 anni dell'età pensionabile normale

Attualmente, per i funzionari assunti successivamente al 1° maggio 2004, l’età pensionabile normale è di 63 anni. I funzionari assunti anteriormente al 1° maggio 2004 sono soggetti a disposizioni transitorie, ai sensi delle quali l’età pensionabile varia dai 60 ai 63 anni.

Si propone di portare a 65 anni l'età pensionabile normale dei funzionari assunti a decorrere dal 1° gennaio 2013. Verrebbero applicate norme transitorie analoghe a quelle entrate in vigore nel 2004, ovvero l’età pensionabile dei funzionari assunti anteriormente al 1° maggio 2013 varierebbe dai 60 ai 65 anni.

Inoltre, la possibilità di continuare a prestare servizio fino a 67 anni verrebbe concessa non più esclusivamente in casi eccezionali.

Verrebbero previste misure aggiuntive per tenere debitamente conto dei diritti alla pensione acquisiti e dell’obbligo di mantenere il regime pensionistico in equilibrio attuariale.

Aumento a 58 anni dell’età per il pensionamento anticipato e riduzione del numero di funzionari che beneficiano del pensionamento anticipato

Attualmente l’età minima per il pensionamento anticipato è fissata a 55 anni. La nuova proposta fissa l’età minima per il pensionamento anticipato a 58 anni. Inoltre, il numero massimo di funzionari che possono accedere al pensionamento in un determinato anno senza alcuna riduzione dei loro diritti alla pensione verrebbe fissato al 5% dei funzionari di tutte le istituzioni che sono andati in pensione nel corso dell’anno precedente (contro il 10% previsto dal sistema attuale). Tale regime viene mantenuto, in quanto si è dimostrato essere un utile strumento di gestione delle risorse umane per tutte le istituzioni nel corso dell’ultimo allargamento.

Allineamento della metodologia per il calcolo dell'aliquota del contributo al regime pensionistico alla prassi attuariale internazionale

Il sistema di calcolo dell'aliquota del contributo al regime pensionistico scade il 30 giugno 2013. Si propone di mantenere la medesima metodologia, ma di aumentare la media mobile per i tassi d’interesse e la crescita salariale a 30 anni. Verrebbe introdotto un periodo transitorio di otto anni.

In forza di tale modifica, l'aliquota del contributo al regime pensionistico diventerebbe più stabile e meno sensibile alle variazioni a breve termine dei tassi di interesse, e pertanto meno soggetta a discussioni. In tal modo, il sistema di calcolo verrebbe allineato alla prassi attuariale comune, che suggerisce di osservare l’andamento degli ultimi 20-40 anni per garantire l’equilibrio dei regimi pensionistici.

Adeguamento delle condizioni di servizio

Introduzione di un numero minimo di ore lavorative settimanali

Il taglio del personale del 5% implica, a parità di obiettivi strategici, che ogni funzionario si faccia carico di una parte dell’onere di lavoro aggiuntivo.

Viene pertanto proposta l’introduzione nello statuto di un numero minimo di ore lavorative settimanali pari a 40.

Mantenimento dei regimi di orario di lavoro flessibile

I regimi di orario di lavoro flessibile consentono di conciliare la vita lavorativa e familiare e agevolano un adeguato equilibrio di genere in seno alle istituzioni, nel rispetto degli irrinunciabili vincoli di orario. È pertanto opportuno introdurre nello statuto un riferimento chiaro a tali regimi. I dirigenti non sarebbero soggetti a tali disposizioni generali per il personale, in quanto sono abilitati dalle istituzioni a gestire gli orari del personale di loro competenza e i propri.

Indennità e diritti: riduzione dei giorni annuali per il viaggio, dell'indennità annuale di viaggio e adeguamento delle norme sul rimborso delle spese di trasloco e sulle missioni

Il personale ha attualmente diritto a un massimo di sei giorni l’anno per recarsi nel proprio luogo d’origine. Si propone di limitare i giorni annuali per il viaggio a un massimo di tre.

L’indennità annuale di viaggio si basa sulla distanza chilometrica ferroviaria, che spesso non rappresenta l'itinerario di viaggio più usuale per raggiungere il luogo d’origine. La distanza verrebbe pertanto calcolata come distanza ortodromica, con conseguente riduzione dell’indennità personale. Inoltre, il pagamento delle spese annuali di viaggio sarebbe limitato ai territori degli Stati membri dell’UE.

Per ridurre l’onere amministrativo sia del personale interessato sia dell’amministrazione, occorre semplificare le norme in materia di rimborso delle spese di trasloco. Si propone pertanto di introdurre dei massimali di costo che tengano conto della situazione familiare del funzionario o dell’agente, nonché del costo medio del trasloco e della relativa assicurazione.

Le disposizioni in materia di missioni vanno adeguate al fine di tener conto delle esigenze specifiche di un’istituzione il cui personale deve recarsi spesso in missione nelle sedi principali di lavoro dell'istituzione. In tali casi si propone di autorizzare il rimborso delle spese di alloggio sulla base di una somma forfettaria.

Misure di trasparenza per le istituzioni e le agenzie

Lo statuto viene applicato mediante una serie di misure adottate dalle istituzioni e dalle agenzie. Per garantire un’attuazione coerente e armonizzata delle norme dello statuto e a fini di semplificazione, si applicherebbero per analogia anche alle agenzie le modalità di esecuzione della Commissione.

Tuttavia, per tener conto della situazione specifica delle agenzie, le stesse, previa autorizzazione della Commissione, potranno adottare modalità di esecuzione diverse o decidere, se del caso, di non applicarne nessuna.

Ai fini della trasparenza, la Corte di giustizia istituirebbe un registro delle modalità di esecuzione di tutte le istituzioni.

Carriera degli assistenti, nuova carriera per i segretari e maggiore flessibilità nell’assunzione degli agenti contrattuali

I gradi più elevati riservati al personale con un elevato livello di responsabilità

Al fine di stabilire una correlazione chiara tra responsabilità e grado, la carriera del gruppo di funzioni degli assistenti verrebbe riorganizzata in modo tale da riservare i due gradi più alti (AST 10 e 11) esclusivamente a funzionari e agenti temporanei che esercitano responsabilità di rilievo nel campo della gestione del personale, dell’esecuzione del bilancio e/o del coordinamento.

Nuovo gruppo di funzioni "AST/SC" per segretari e commessi

Negli attuali ambiti di attività del personale AST occorre procedere a un ulteriore adeguamento delle carriere ai diversi livelli di responsabilità, in modo da istituire uno spettro di carriere opportunamente dettagliato in seno alla funzione pubblica europea e contenere le spese amministrative, come previsto dal quadro finanziario pluriennale. A tale scopo, andrebbe introdotto un nuovo gruppo di funzioni "AST/SC" per personale di segreteria e commessi. Le retribuzioni e i tassi di promozione proposti per questo nuovo gruppo di funzioni stabiliscono una corrispondenza adeguata tra il livello di responsabilità e il livello di retribuzione. In tal modo sarà possibile mantenere una funzione pubblica europea stabile, completa ed equilibrata, come ritenuto necessario da molte istituzioni.

Assunzione di agenti contrattuali

Per rendere le istituzioni più flessibili, la durata massima dei contratti per gli agenti contrattuali ausiliari verrebbe estesa da 3 a 6 anni.

Inoltre, mentre la stragrande maggioranza dei funzionari continuerebbe a essere assunta sulla base di concorsi generali, le istituzioni verrebbero autorizzate a organizzare concorsi interni aperti anche agli agenti contrattuali.

Correggere gli squilibri geografici ingiustificati

Lo statuto sancisce che i funzionari dell’Unione europea devono essere assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile. Tuttavia, i dati statistici dimostrano che, mentre alcune nazionalità sono sovrarappresentate rispetto al peso relativo della loro popolazione nell’Unione europea, altre sono ampiamente sottorappresentate. Tali squilibri sono particolarmente evidenti a determinati gradi.

L’articolo 27 dello statuto andrebbe pertanto modificato per consentire alle istituzioni di intervenire per correggere squilibri geografici durevoli e significativi rispettando al contempo il principio dell’assunzione sulla base degli standard più elevati in termini di capacità, efficienza e integrità. Tale misura verrà adottata mediante disposizioni generali di esecuzione e sarà soggetta alla presentazione di una relazione dopo cinque anni.

Aumentare l’efficienza delle agenzie nella gestione del personale

Le agenzie europee sono diventate una parte importante del panorama istituzionale dell’Unione europea. Ad oggi esistono 45 strutture (32 agenzie di regolazione, 7 imprese comuni e 6 agenzie esecutive). In totale, impiegano quasi 8 000 persone, assunte prevalentemente come agenti temporanei. Tuttavia, le disposizioni dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti non sono pienamente adeguate a rispondere alle esigenze di strutture di dimensioni ridotte come le agenzie.

Per tale ragione, la Commissione propone di introdurre una nuova categoria di agenti temporanei per le agenzie. Tali agenti verrebbero assunti mediante una procedura di selezione trasparente e obiettiva e potrebbero rimanere in servizio per una durata indeterminata. Se necessario, le agenzie avrebbero la facoltà di comandarli altrove nell’interesse del servizio. Inoltre, gli agenti temporanei delle agenzie potrebbero usufruire di aspettativa senza assegni fino a un massimo di 15 anni sull’insieme della carriera. In tal modo si agevolerebbe la mobilità all’interno dell'agenzia e tra agenzie, in quanto tali agenti, se decidessero di candidarsi a un nuovo posto manterrebbero il proprio grado e scatto, sempreché il loro grado figuri tra i gradi delle nuove funzioni.

Le agenzie godrebbero di una certa flessibilità all’atto di istituire una serie di comitati per strutturare il dialogo sociale o da consultare obbligatoriamente prima di prendere una decisione.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta inciderebbe sul bilancio delle spese e delle entrate dell’Unione europea. In virtù delle disposizioni transitorie, l’incidenza finanziaria di determinate disposizioni aumenterebbe gradualmente e raggiungerebbe il massimo effetto soltanto nel lungo periodo. Si stima che i risparmi nell'arco del prossimo quadro finanziario pluriennale supereranno la cifra di 1 miliardo di euro. Nel lungo termine, i risparmi derivanti dalle modifiche proposte ammonterebbero a 1 miliardo di euro l’anno. Maggiori dettagli figurano nella scheda finanziaria allegata alla presente proposta.

2011/0455 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,

vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del comitato dello statuto,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L’Unione europea e le sue oltre 50 istituzioni e agenzie devono dotarsi di un’amministrazione pubblica europea di alta qualità per poter svolgere le proprie funzioni secondo lo standard più elevato possibile in conformità dei trattati e affrontare le sfide interne ed esterne a cui sarà chiamata a far fronte in futuro.

(2) È pertanto necessario istituire un quadro per l’assunzione di personale di alto livello in termini di produttività e integrità, scelto secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri, e consentire a tale personale di svolgere le proprie mansioni nella maniera più efficace ed efficiente possibile.

(3) Un obiettivo più ampio consiste nell’ottimizzazione della gestione delle risorse umane in una funzione pubblica europea caratterizzata da competenza, indipendenza, lealtà, imparzialità e stabilità, nonché dalla diversità culturale e linguistica.

(4) Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea presenti un andamento parallelo a quello dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri, è essenziale mantenere il principio di un meccanismo pluriennale per il calcolo della retribuzione, denominato “metodo”, estendendone l’applicazione fino alla fine del 2022 con una revisione alla fine del quinto anno. La discrepanza tra il meccanismo del metodo, da sempre di natura amministrativa, e l’adozione da parte del solo Consiglio del risultato del metodo stesso ha causato difficoltà in passato e non è in linea con il trattato di Lisbona. È pertanto opportuno lasciare ai legislatori, in sede di adozione delle presenti modifiche dello statuto, la decisione su un metodo che attualizzi annualmente tutte le retribuzioni, le pensioni e le indennità in maniera automatica. Tale attualizzazione si baserà sulle decisioni politiche prese da ciascuno Stato membro in materia di adeguamento retributivo dei propri funzionari a livello nazionale.

(5) È importante garantire la qualità dei dati statistici utilizzati per attualizzare le retribuzioni e le pensioni. Conformemente al principio di imparzialità, i servizi statistici nazionali dovrebbero raccogliere i dati a livello nazionale e trasmetterli a Eurostat.

(6) I vantaggi potenziali per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea derivanti dall’applicazione del metodo dovrebbero essere compensati dal mantenimento del sistema del prelievo speciale, rinominato “prelievo di solidarietà”. Mentre il tasso del prelievo speciale in vigore nel periodo dal 2004 al 2012 è aumentato progressivamente nel tempo risultando mediamente del 4,23%, nelle circostanze attuali si ritiene opportuno portare il prelievo di solidarietà a un tasso uniforme del 6%, in modo da tener conto di una congiuntura economica difficile e delle sue ripercussioni sulle finanze pubbliche di tutta l’Unione europea. Siffatto prelievo di solidarietà deve applicarsi a tutti i funzionari e altri agenti dell’Unione europea per il medesimo periodo del “metodo” stesso.

(7) L'evoluzione demografica e la variazione della struttura di età della popolazione interessata impongono un aumento dell’età pensionabile, prevedendo tuttavia misure transitorie per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea già in servizio. Tali misure transitorie sono necessarie per rispettare i diritti acquisiti dei funzionari già in servizio, che hanno versato i loro contributi al fondo pensione virtuale per i funzionari dell’Unione europea.

(8) Poiché il regime pensionistico dell’Unione europea è in equilibrio attuariale e tale equilibrio va mantenuto nel breve e nel lungo termine, il personale assunto anteriormente al 1° gennaio 2013 va compensato per la contribuzione al regime pensionistico mediante misure transitorie, quali un coefficiente di maturazione dei diritti a pensione più elevato per gli anni di servizio successivi all’età pensionabile statutaria (incentivo di Barcellona) e l'applicazione di metà della riduzione per il pensionamento anticipato tra l’età di 60 anni e l’età pensionabile statutaria.

(9) La prassi attuariale comunemente accettata impone che, per garantire l’equilibrio dei regimi pensionistici, si osservi l’andamento dei tassi di interesse e della crescita salariale degli ultimi 20-40 anni. Le medie mobili per i tassi d’interesse e la crescita salariale vanno pertanto portate a 30 anni, con un periodo transitorio di 8 anni.

(10) Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di effettuare uno studio e presentare proposte adeguate in merito all’articolo 5, paragrafo 4, all’allegato I, Sezione A e all’articolo 45, paragrafo 1, dello statuto, al fine di stabilire una correlazione chiara tra responsabilità e grado nel gruppo di funzioni AST e per garantire che venga posto maggiormente l’accento sul livello di responsabilità all’atto di procedere all’esame comparativo dei meriti nel contesto della promozione.

(11) Tenuto conto di tale richiesta, è opportuno che la promozione a un grado superiore sia subordinata all’espletamento di mansioni la cui importanza giustifichi la nomina del funzionario a tale grado superiore.

(12) Le carriere del gruppo di funzioni AST vanno ristrutturate in modo tale da riservare i gradi più alti a un numero limitato di funzionari che esercitino in tale gruppo di funzioni il massimo livello di responsabilità in materia di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento.

(13) Al fine di adeguare ulteriormente la struttura delle carriere negli attuali ambiti di attività del personale AST ai diversi livelli di responsabilità e per offrire un contributo indispensabile al contenimento delle spese amministrative, occorre introdurre un nuovo gruppo di funzioni "AST/SC" per segretari e commessi. Gli stipendi e i tassi di promozione stabiliscono una congrua corrispondenza tra il livello di responsabilità e il livello di retribuzione. In tal modo sarà possibile mantenere una funzione pubblica europea stabile e completa.

(14) Gli orari di lavoro delle istituzioni dovrebbero essere allineati a quelli in vigore in taluni Stati membri dell’Unione europea, al fine di compensare la riduzione del personale in servizio presso le istituzioni. L’introduzione di un numero minimo di ore lavorative settimanali farà sì che il personale impiegato presso le istituzioni possa svolgere la mole di lavoro derivante dagli obiettivi strategici dell’Unione europea, armonizzando al contempo le condizioni di lavoro in seno alle istituzioni, per promuovere la solidarietà in tutta la funzione pubblica dell’Unione europea.

(15) Le modalità di orario flessibile rappresentano un elemento essenziale di un’amministrazione pubblica moderna ed efficiente che consente condizioni di lavoro conciliabili con gli impegni familiari e un adeguato equilibrio di genere all'interno delle istituzioni. È pertanto opportuno introdurre nello statuto un riferimento esplicito a tali modalità.

(16) Le disposizioni in materia di giorni di viaggio annuali e di rimborso annuale delle spese di viaggio tra la sede di servizio e il luogo d’origine vanno modernizzate, razionalizzate e correlate allo status di personale espatriato, al fine di renderne l’applicazione più semplice e trasparente. In particolare, i giorni di viaggio annuali vanno limitati a un massimo di tre.

(17) Analogamente, occorre semplificare le disposizioni in materia di rimborso delle spese di trasloco, al fine di agevolarne l’applicazione da parte sia dell’amministrazione sia del personale interessato. A tal fine, vanno introdotti dei massimali di costo che tengano conto della situazione familiare del funzionario o dell’agente, nonché del costo medio del trasloco e della relativa assicurazione.

(18) Alcuni funzionari e agenti devono recarsi spesso in missione nelle altre sedi principali di lavoro della loro istituzione. Tali situazioni non sono attualmente prese adeguatamente in considerazione dalle disposizioni in materia di missioni, che vanno pertanto adattate per consentire, in tali casi, il rimborso delle spese di alloggio sulla base di una somma forfettaria.

(19) È opportuno istituire un quadro più flessibile per l’assunzione degli agenti contrattuali. Le istituzioni dell’Unione europea dovrebbero pertanto poter impiegare agenti contrattuali per un periodo massimo di sei anni, ai quali affidare mansioni da svolgere sotto la supervisione di funzionari o agenti temporanei. Inoltre, mentre la stragrande maggioranza dei funzionari continuerà a essere assunta sulla base di concorsi generali, le istituzioni dovrebbero essere autorizzate a organizzare concorsi interni aperti anche agli agenti contrattuali.

(20) Occorre adottare norme transitorie per consentire un’applicazione graduale delle nuove disposizioni e misure, rispettando al contempo i diritti acquisiti e le aspettative legittime del personale assunto prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche dello statuto.

(21) Nell’interesse della semplificazione e di una politica del personale coerente, le modalità di esecuzione dello statuto adottate dalla Commissione dovrebbero applicarsi per analogia alle agenzie. Tuttavia, per tener conto, se necessario, della situazione specifica delle agenzie, queste ultime dovrebbero poter chiedere alla Commissione l’autorizzazione ad adottare modalità di esecuzione in deroga a quelle adottate dalla Commissione o a non applicare affatto le modalità della Commissione.

(22) La Corte di giustizia dell’Unione europea dovrebbe essere incaricata di istituire e gestire un registro di tutte le modalità di esecuzione dello statuto. Tale registro, che potrà essere consultato da tutte le istituzioni e agenzie, garantirà la trasparenza e promuoverà un’applicazione coerente dello statuto.

(23) Per armonizzare e chiarire le norme in materia di adozione delle modalità di esecuzione e considerando la loro natura interna e amministrativa, è opportuno conferire i pertinenti poteri decisionali all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti.

(24) Considerando il numero elevato di agenti temporanei presso le agenzie e la necessità di elaborare una politica del personale coerente, è necessario istituire una nuova categoria di agenti temporanei e stabilire norme specifiche per tale categoria.

(25) Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nello statuto, il potere di adottare atti legislativi conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea va delegato alla Commissione, segnatamente in relazione a determinati aspetti delle condizioni di lavoro.

(26) In sede di preparazione e stesura degli atti delegati, la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata della pertinente documentazione al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari dell’Unione europea è così modificato:

1. All’articolo 1 quinquies, paragrafo 3, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni;

2. L’articolo 5 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Gli impieghi previsti dal presente statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in appresso “AD”), un gruppo di funzioni degli assistenti (in appresso “AST”) e un gruppo di funzioni dei segretari e commessi (in appresso “AST/SC”).

2. Il gruppo di funzioni AD comprende dodici gradi corrispondenti a funzioni di direzione, ideazione e analisi, nonché a funzioni linguistiche e scientifiche. Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a mansioni esecutive e tecniche. Il gruppo di funzioni AST/SC comprende sei gradi corrispondenti a mansioni d’ufficio e di segreteria.”;

(b) al paragrafo 3, lettera a), dopo i termini “per il gruppo di funzioni AST” sono inseriti i termini “e il gruppo di funzioni AST/SC”;

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Una tabella ricapitolativa dei diversi impieghi tipo figura all’allegato I, sezione A. Sulla base di questa tabella, l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può stabilire, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione più dettagliata delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo.”;

3. L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6

1. Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni.

La tabella degli organici di ciascuna istituzione rispecchia gli obblighi fissati dal quadro finanziario pluriennale e dall’accordo interistituzionale sulla sua esecuzione.

2. Fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all’articolo 45, la suddetta tabella garantisce che, per ciascuna istituzione, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1° gennaio di ogni anno corrispondano al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1° gennaio dell’anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all’allegato I, sezione B. Tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. Le percentuali fissate all’allegato I, sezione B, vengono riesaminate al termine del periodo di cinque anni che ha inizio il 1° gennaio 2013 sulla base di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e di una proposta della Commissione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano conformemente all’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4. Trascorso il medesimo periodo di cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione delle disposizioni relative al gruppo di funzioni AST/SC e delle disposizioni transitorie stabilite all’articolo 30 dell’allegato XIII, tenendo conto dell’andamento del fabbisogno di personale che svolga mansioni di segreteria e d’ufficio in tutte le istituzioni nonché dell’andamento degli impieghi permanenti e temporanei nel gruppo di funzioni AST e del numero di agenti contrattuali nel gruppo di funzioni II.”;

4. L’articolo 9 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo il paragrafo 1 bis, sono istituiti presso ciascuna istituzione:

– un comitato del personale, eventualmente diviso in sezioni per ciascuna sede di servizio del personale;

– una commissione paritetica o più se il numero di funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;

– una commissione di disciplina o più se il numero di funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;

– una commissione consultiva paritetica sull’insufficienza professionale o più se il numero di funzionari nelle sedi di servizio lo richiede;

– eventualmente un comitato dei rapporti;

– una commissione d’invalidità;

che esercitano le attribuzioni previste dal presente statuto.”;

(b) il testo del paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

“Per l’applicazione di talune disposizioni del presente statuto può essere istituita presso due o più istituzioni una commissione paritetica comune. Le altre commissioni e il comitato di cui al paragrafo 1 possono essere istituite come organi comuni da due o più agenzie.”;

(c) al paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

“Le agenzie possono derogare alle disposizioni di cui all’articolo 1 dell’allegato II concernenti la composizione dei comitati del personale al fine di tener conto della composizione del proprio personale. Le agenzie possono decidere di non nominare membri supplenti nella o nelle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2 dell’allegato II.”;

5. All’articolo 10, primo comma, seconda frase, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni”;

6. All’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. I diritti derivanti da scritti o altri lavori fatti dal funzionario nell’esercizio delle sue funzioni appartengono all’Unione europea o, nel caso in cui tali scritti o lavori siano relativi alla Comunità europea dell’energia atomica, a tale Comunità. L’Unione o, se del caso, la Comunità europea dell’energia atomica, possono farsi cedere i diritti patrimoniali d’autore derivanti da tali lavori.”;

7. All’articolo 26 bis, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni”;

8. L’articolo 27 è sostituito dal seguente:

“Articolo 27

Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

In virtù del principio di parità dei cittadini dell’Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure correttive in seguito alla constatazione di uno squilibrio durevole e significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure correttive non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure correttive, l’autorità che ha il potere di nomina dell’istituzione interessata adotta disposizioni generali per l’esecuzione del presente comma conformemente all’articolo 110.

Al termine del periodo di cinque anni che ha inizio il 1° gennaio 2013, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del precedente comma.”;

9. All’articolo 29, al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

“Fatto salvo il principio secondo cui la grande maggioranza dei funzionari è assunta sulla base di concorsi generali, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere, in deroga alla lettera b), di organizzare un concorso interno all’istituzione aperto anche agli agenti contrattuali di cui agli articoli 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.”;

10. All’articolo 31, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 2, i funzionari possono essere assunti unicamente nei gradi SC 1, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8.”;

11. All’articolo 32, terzo comma, il termine “istituzione” è sostituito da “autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione”;

12. All’articolo 37, lettera b), secondo trattino, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni”;

13. L’articolo 42 bis è così modificato:

(a) al primo comma, seconda frase, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione”;

(b) al terzo comma, ultima frase, il termine “indicizzati” è sostituito da “attualizzati”;

14. L’articolo 43 è così modificato:

(a) al primo comma, prima frase, i termini “da ciascuna istituzione” sono sostituiti da “dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione”;

(b) al primo comma, seconda frase, i termini “Ogni istituzione” sono sostituiti da “L’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione”;

15. L’articolo 45 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, dopo la seconda frase è inserita la frase seguente:

“Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all’allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore.”;

(b) al paragrafo 2, prima frase, i termini “articolo 55 del trattato sull’Unione europea” è sostituito da “articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea”;

(c) al paragrafo 2, seconda frase, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni”;

16. All’articolo 45 bis, paragrafo 5, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione”;

17. All’articolo 48, terzo comma, i termini “gruppo di funzioni AST” sono sostituiti da “gruppi di funzioni AST e AST/SC”;

18. All’articolo 50, ultimo comma, la cifra “55” è sostituita da “58”;

19. L’articolo 51 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, prima frase, i termini “Ciascuna istituzione” sono sostituiti da “L’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione”;

(b) al paragrafo 6, primo comma, prima e ultima frase, i termini “grado 1” sono sostituiti dai termini “grado AST 1”;

20. All’articolo 52, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

“b) a sua richiesta, l’ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda quando, avendo raggiunto un’età compresa fra i 58 e i 65 anni, soddisfa alle condizioni richieste per la concessione di una pensione a godimento immediato, in conformità dell’articolo 9 dell’allegato VIII. L’articolo 48, secondo comma, seconda frase, si applica per analogia.

Tuttavia, su sua richiesta e a condizione che l’autorità che ha il potere di nomina ritenga che la domanda è giustificata dall’interesse del servizio, un funzionario può continuare a lavorare fino all’età di 67 anni, nel qual caso viene collocato automaticamente a riposo l’ultimo giorno del mese nel corso del quale ha raggiunto la suddetta età.”;

21. L’articolo 55 è così modificato:

(a) i commi diventano paragrafi numerati;

(b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all’orario generale stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina.”;

(c) al paragrafo 3, seconda frase, il termine “istituzione” è sostituito da “autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione”;

(d) è aggiunto il seguente paragrafo:

“4. L’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può introdurre modalità di orario di lavoro flessibile. I funzionari a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 44, secondo comma, gestiscono il proprio orario di lavoro senza ricorrere a tali modalità.”;

22. L’articolo 55 bis è così modificato:

(a) al paragrafo 2, primo comma, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

“e) durante gli ultimi tre anni precedenti l’età pensionabile, ma non prima dei 58 anni”;

(b) al paragrafo 2, secondo comma, i termini “o a partire dall’età di 55 anni” sono sostituiti da “o durante gli ultimi tre anni precedenti l’età pensionabile, ma non prima dei 58 anni”;

23. All’articolo 56, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

“Alle condizioni fissate dall’allegato VI, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel mese successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.”;

24. All’articolo 56 bis e all’articolo 56 ter, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione, previo parere del comitato dello statuto, determina, mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare di dette indennità.”;

25. All’articolo 56 quater, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

“La Commissione, previo parere del comitato dello statuto, determina, mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter, le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare di queste indennità.”;

26. All’articolo 57, primo comma, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni”;

27. All’articolo 61, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni”;

28. L’articolo 63 è così modificato:

(a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La retribuzione pagata in una moneta diversa dall’euro è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione europea alla data del 1° luglio dell’anno in questione.”;

(b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Ogni anno i tassi di cambio vengono attualizzati retroattivamente al momento dell’attualizzazione annuale del livello delle retribuzioni prevista dall’articolo 65.”;

(c) il quarto comma è soppresso;

29. L’articolo 64 è sostituito dal seguente:

“Alla retribuzione del funzionario espressa in euro viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

I coefficienti correttori sono attualizzati annualmente conformemente all’allegato XI. I valori attualizzati sono pubblicati dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione due settimane dopo l’attualizzazione, al fine di informare il personale dell’istituzione.”;

30. L’articolo 65 è sostituito dal seguente:

“1. Il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea è attualizzato ogni anno conformemente all’allegato XI. Detta attualizzazione ha luogo prima della fine di ogni anno sulla base di una relazione presentata dalla Commissione e fondata sui dati statistici, che rispecchiano la situazione al 1° luglio in ciascuno Stato membro, elaborati dall’Istituto statistico dell’Unione europea d’intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri.

Gli importi di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, agli articoli 66 e 69, all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 2, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII e all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII, gli importi di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII che devono essere attualizzati in conformità dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII, gli importi di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 28 bis, paragrafo 7, agli articoli 93 e 94, all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 96, paragrafo 7, e agli articoli 133, 134 e 136 del regime applicabile agli altri agenti, gli importi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio e il coefficiente per gli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio sono attualizzati annualmente conformemente all’allegato XI. Gli importi aggiornati sono pubblicati dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione due settimane dopo l’attualizzazione, al fine di informare il personale dell’istituzione.

2. In caso di variazione sensibile del costo della vita, gli importi di cui al paragrafo 1 e i coefficienti correttori di cui all’articolo 64 sono attualizzati conformemente all’allegato XI. Gli importi e i coefficienti correttori attualizzati sono pubblicati dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione due settimane dopo l’attualizzazione, al fine di informare il personale dell’istituzione.”;

31. L’articolo 66 è così modificato:

(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado dei gruppi di funzioni AD e AST, conformemente alla seguente tabella:”;

(b) è aggiunto il seguente testo:

“Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC, conformemente alla seguente tabella:

|| Scatto

Grado || 1 || 2 || 3 || 4 || 5

SC 6 || 3.844,31 || 4.005,85 || 4174,78 || 4290,31 || 4349,59

SC 5 || 3.397,73 || 3.540,50 || 3.689,28 || 3.791,92 || 3.844,31

SC 4 || 3.003,02 || 3.129,21 || 3.260,71 || 3.351,42 || 3.397,73

SC 3 || 2.654,17 || 2.765,70 || 2.881,92 || 2.962,10 || 3.003,02

SC 2 || 2.345,84 || 2.444,41 || 2.547,14 || 2.617,99 || 2.654,17

SC 1 || 2.160,45 || 2.251,24 || 2.313,87 || 2.345,84 ||

”;

32. L’articolo 66 bis è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio[1] e al fine di tener conto dell’applicazione del metodo di attualizzazione delle retribuzioni e pensioni dei funzionari, è istituita a titolo temporaneo, per un periodo che inizia il 1° gennaio 2013 e termina il 31 dicembre 2022, una misura, denominata “prelievo di solidarietà”, applicabile alle retribuzioni corrisposte dall’Unione ai funzionari in attività di servizio.

2. Il tasso del prelievo di solidarietà, applicato alla base imponibile di cui al paragrafo 3, è fissato al 6%.”;

(b) il paragrafo 3 è così modificato: (i) nella frase introduttiva nonché alla lettera a), punto i), e alla lettera b), i termini “prelievo speciale” sono sostituiti dai termini “prelievo di solidarietà”; (ii) alla lettera a), punto ii), i termini “grado 1, primo scatto” sono sostituiti dai termini “grado AST 1, primo scatto”;

(c) al paragrafo 4, i termini “prelievo speciale” sono sostituiti dai termini “prelievo di solidarietà”;

33. L’articolo 72 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, primo comma, prima frase, e al paragrafo 1, terzo comma, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione”;

(b) ai paragrafi 2 e 2 bis, la cifra “63” e il termine “sessantatreesimo” sono sostituiti rispettivamente dalla cifra “65” e dal termine “sessantacinquesimo”;

(c) al paragrafo 2 ter, i termini “grado 1” sono sostituiti dai termini “grado AST 1”;

34. All’articolo 73, paragrafo 1, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni”;

35. All’articolo 76 bis, seconda frase, il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni”;

36. All’articolo 77, primo e quinto comma, all’articolo 80, sesto comma, e all’articolo 81 bis, paragrafo 1, lettera d), la cifra “63” è sostituita da “65”;

37. All’articolo 82, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Quando le retribuzioni sono attualizzate in applicazione dell’articolo 65, paragrafo 1, questa stessa attualizzazione si applica alle pensioni.”;

38. All’articolo 83, paragrafo 1, il secondo comma è soppresso;

39. L’articolo 83 bis è così modificato:

(a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Le agenzie che non ricevono sussidi dal bilancio generale dell’Unione europea versano a tale bilancio la totalità dei contributi necessari al finanziamento del regime delle pensioni. Le agenzie parzialmente finanziate da tale bilancio versano la quota di contributo a carico del datore di lavoro che corrisponde alla proporzione tra le entrate dell’agenzia senza il sussidio dal bilancio generale dell’Unione europea e le sue entrate complessive.”;

(b) al paragrafo 3, i termini “il Consiglio” sono sostituiti da “la Commissione”;

(c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ogni anno, la Commissione presenta una versione aggiornata della valutazione attuariale, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato XII. Nel caso in cui risulti uno scarto di almeno 0,25 punti tra l’aliquota dei contributi in corso di applicazione e quella necessaria al mantenimento dell’equilibrio attuariale, la Commissione adegua l’aliquota secondo le modalità definite all’allegato XII.”;

(d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per l’applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, la Commissione delibera mediante atti delegati, conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter, previo parere del comitato dello statuto.”;

40. Il titolo VIII “Disposizioni particolari applicabili ai funzionari dei quadri scientifico e tecnico dell’Unione” è soppresso.

41. L’articolo 110 è sostituito dal seguente:

“Articolo 110

1. Le disposizioni generali di esecuzione del presente statuto sono adottate dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto.

2. Le modalità di esecuzione del presente statuto adottate dalla Commissione, comprese le disposizioni generali di esecuzione di cui al paragrafo 1, si applicano per analogia alle agenzie. A tal fine, la Commissione informa le agenzie di dette modalità di esecuzione immediatamente dopo la loro adozione.

Dette modalità di esecuzione entrano in vigore presso le agenzie nove mesi dopo la loro entrata in vigore presso la Commissione o nove mesi dopo la data in cui la Commissione ha informato le agenzie dell’adozione della modalità di esecuzione in questione, se quest'ultima data è posteriore. Nondimeno, un’agenzia può decidere che tali modalità di esecuzione entrano in vigore a una data anteriore.

In deroga a quanto sopra, un’agenzia, prima della scadenza del succitato termine di nove mesi e previa consultazione del proprio comitato del personale, può sottoporre all’approvazione della Commissione modalità di esecuzione diverse da quelle adottate dalla Commissione. Alle stesse condizioni, un’agenzia può chiedere alla Commissione l’autorizzazione a non applicare determinate modalità di esecuzione. In quest’ultimo caso, la Commissione, invece di accogliere o respingere la richiesta, può chiedere all’agenzia di sottoporre alla sua approvazione modalità di esecuzione diverse da quelle adottate dalla Commissione.

Il termine di nove mesi di cui ai commi precedenti è sospeso dalla data in cui l’agenzia chiede l'autorizzazione della Commissione alla data in cui la Commissione rende nota la sua posizione.

Un’agenzia può inoltre, previo parere del proprio comitato del personale, sottoporre all’approvazione della Commissione modalità di esecuzione in materie diverse da quelle oggetto delle modalità di esecuzione adottate dalla Commissione.

Ai fini dell’adozione delle modalità di esecuzione, le agenzie sono rappresentate dal consiglio di amministrazione o dall’organo equivalente stabilito nell’atto dell’Unione europea che le istituisce.

3. Ai fini dell’adozione, di comune accordo tra le istituzioni, delle regolamentazioni, le agenzie non sono assimilate alle istituzioni. Tuttavia, la Commissione consulta le agenzie prima di procedere a tale adozione.

4. Le modalità di esecuzione del presente statuto, comprese le disposizioni generali di esecuzione di cui al paragrafo 1, nonché le regolamentazioni adottate di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni, sono portate a conoscenza del personale.

5. L’applicazione delle disposizioni dello statuto è oggetto di consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni e delle agenzie. In occasione di tali consultazioni, le agenzie sono rappresentate congiuntamente, in conformità delle norme fissate di comune accordo tra di esse.

6. La Corte di giustizia dell’Unione europea gestisce un registro delle modalità di esecuzione del presente statuto adottate dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, e delle regolamentazioni adottate dalle agenzie nella misura in cui derogano a quelle adottate dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Le istituzioni e le agenzie hanno accesso diretto a tale registro e hanno pieno diritto di modificare le proprie regolamentazioni. Ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità di esecuzione del presente statuto adottate da ciascuna istituzione.”;

42. Dopo l’articolo 110 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 110 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 110 ter concernenti determinati aspetti delle condizioni di lavoro e determinati aspetti dell’applicazione delle disposizioni in materia di retribuzioni e spese.

Articolo 110 ter

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater e 83 bis dello statuto, all’articolo 13 dell’allegato VII, all’articolo 13 dell’allegato X e all’articolo 12 dell’allegato XII dello statuto nonché agli articoli 28 bis e 96 del regime applicabile agli altri agenti è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La delega di potere di cui agli articoli 9 e 10 dell’allegato XI è conferita alla Commissione per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3. La delega di potere di cui agli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater e 83 bis dello statuto, all’articolo 13 dell’allegato VII, all’articolo 13 dell’allegato X, agli articoli 9 e 10 dell’allegato XI e all’articolo 12 dell’allegato XII dello statuto nonché agli articoli 28 bis e 96 del regime applicabile agli altri agenti può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. La decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o a una data successiva da essa specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo comunica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 56 bis, 56 ter, 56 quater e 83 bis dello statuto, dell’articolo 13 dell’allegato VII, dell’articolo 13 dell’allegato X, degli articoli 9 e 10 dell’allegato XI e dell’articolo 12 dell’allegato XII dello statuto nonché degli articoli 28 bis e 96 del regime applicabile agli altri agenti entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro comunicato o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;

43. L’allegato I è così modificato:

(a) la sezione A è sostituita dalla seguente:

“A. Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4

1. Gruppo di funzioni AD

Direttore generale || AD 16

Direttore generale Direttore || AD 15

Direttore Amministratore che esercita ad esempio la funzione di: Capo unità/ Consigliere esperto linguista; esperto economico; esperto giuridico; esperto medico; esperto veterinario; esperto scientifico; esperto ricercatore; esperto finanziario, esperto di revisione contabile || AD 14

Amministratore che esercita ad esempio la funzione di: Capo unità/ Consigliere/ esperto linguista; esperto economico; esperto giuridico; esperto medico; esperto veterinario; esperto scientifico; esperto ricercatore; esperto finanziario, esperto di revisione contabile || AD 13

Amministratore che esercita ad esempio la funzione di: Capo unità/ traduttore principale; interprete principale; economista principale; giurista principale; medico di fiducia principale; ispettore veterinario principale; scienziato principale; ricercatore principale; responsabile finanziario principale, revisore contabile principale || AD 12

Amministratore che esercita ad esempio la funzione di: Capo unità/ traduttore principale; interprete principale; economista principale; giurista principale; medico di fiducia principale; ispettore veterinario principale; scienziato principale; ricercatore principale; responsabile finanziario principale, revisore contabile principale || AD 11

Amministratore che esercita ad esempio la funzione di: Capo unità/ traduttore senior; interprete senior; economista senior; giurista senior; medico di fiducia senior; ispettore veterinario senior; scienziato senior; ricercatore senior; responsabile finanziario senior; revisore contabile senior || AD 10

Amministratore; che esercita ad esempio la funzione di: Capo unità/ traduttore senior; interprete senior; economista senior; giurista senior; medico di fiducia senior; ispettore veterinario senior; scienziato senior; ricercatore senior; responsabile finanziario senior; revisore contabile senior || AD 9

Amministratore che esercita ad esempio la funzione di: traduttore; interprete; economista; giurista; medico di fiducia; ispettore veterinario; scienziato; ricercatore; responsabile finanziario; revisore contabile || AD 8

Amministratore che esercita ad esempio la funzione di: traduttore; interprete; economista; giurista; medico di fiducia; ispettore veterinario; scienziato; ricercatore; responsabile finanziario; revisore contabile || AD 7

Amministratore che esercita ad esempio la funzione di: traduttore junior; interprete junior; economista junior; giurista junior; medico di fiducia junior; ispettore veterinario junior; scienziato junior; ricercatore junior; responsabile finanziario junior; revisore contabile junior || AD 6

Amministratore che esercita ad esempio la funzione di: traduttore junior; interprete junior; economista junior; giurista junior; medico di fiducia junior; ispettore veterinario junior; scienziato junior; ricercatore junior; responsabile finanziario junior; revisore contabile junior || AD 5

2. Gruppo di funzioni AST

Assistente senior[2] che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico || AST 10 – AST 11

Assistente[3] che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un certo livello di autonomia, segnatamente per quanto riguarda l’esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, o che esercita la funzione di assistente personale di un membro dell’istituzione, del Capo di gabinetto di un membro o di un (vice) direttore generale, o di un dirigente di livello equivalente || AST 1 – AST 9

3. Gruppo di funzioni AST/SC

Segretario/commesso che svolge mansioni d’ufficio e di segreteria, direzione di un ufficio e altre mansioni equivalenti che richiedono un certo livello di autonomia[4] || SC 1 – SC 6

(b) la sezione B è così modificata:

(i) dopo il titolo è inserito il testo seguente:

“1. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l’equivalenza delle carriere medie nei gruppi di funzioni AST e AD:”;

(ii) al punto 1, il valore “20%” figurante nella tabella per il grado 9 del gruppo di funzioni AST è sostituito da “8%”;

(iii) è inserito il testo seguente:

“2. Tassi di moltiplicazione di riferimento per l’equivalenza delle carriere medie nel gruppo di funzioni AST/SC:

|| Grado || Segretari/Commessi

|| SC 6 || -

|| SC 5 || 12%

|| SC 4 || 15%

|| SC 3 || 17%

|| SC 2 || 20%

|| SC 1 || 25%

44. L’allegato II è così modificato:

(a) all’articolo 1, primo comma, seconda frase, il termine “istituzione” è sostituito da “autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione”;

(b) all’articolo 1, secondo comma, seconda frase, il termine “istituzione” è sostituito da “autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione”;

(c) all’articolo 1, quarto comma, i termini “due gruppi di funzioni” sono sostituiti dai termini “tre gruppi di funzioni”;

(d) all’articolo 2, secondo comma, primo trattino, i termini “, terzo comma” sono soppressi;

45. L’articolo unico dell’allegato IV è così modificato:

(a) al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 4, quarto comma, la cifra “63” è sostituita da “65”;

(b) al paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

46. All’articolo 4, primo comma, dell’allegato IV bis, l'espressione “il funzionario di età superiore a 55 anni autorizzato a lavorare a metà tempo in preparazione del suo collocamento a riposo” è sostituita da “il funzionario autorizzato, conformemente all’articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera e), dello statuto, a lavorare a metà tempo”;

47. All' allegato V, l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7

La durata del congedo annuale dei funzionari aventi diritto all’indennità di dislocazione o all’indennità di espatrio è maggiorata di giorni per il viaggio calcolati in base alla distanza geografica che separa il luogo di servizio da quello di origine, alle seguenti condizioni:

– tra 250 e 600 km: un giorno per il viaggio,

– tra 601 e 1200 km: due giorni per il viaggio,

– oltre i 1200 km: tre giorni per il viaggio.

Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio degli Stati membri. Se la sede di servizio si trova al di fuori di questo territorio, i giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.

Nel caso di congedi straordinari previsti nella precedente sezione 2, gli eventuali giorni per il viaggio sono fissati con decisione speciale, tenuto conto delle necessità.”;

48. L’allegato VI è così modificato:

(a) all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

“Entro i limiti fissati dall’articolo 56 dello statuto, le ore di lavoro straordinario effettuate dai funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 o dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto a compensazione o a retribuzione, alle seguenti condizioni:”;

(b) il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“In deroga alle precedenti disposizioni del presente allegato, le ore di lavoro straordinario effettuate da alcuni gruppi di funzionari dei gradi da SC 1 a SC 6 e dei gradi da AST 1 a AST 4 che lavorano in condizioni particolari possono essere retribuite mediante un’indennità forfettaria, il cui importo e le cui modalità d’attribuzione sono fissati dall’autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica.”;

49. L’allegato VII è così modificato:

(a) all’articolo 1, paragrafo 3, i termini “grado 3” sono sostituiti da “grado AST 3”;

(b) il testo dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“1. Il funzionario ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio per se stesso, il coniuge e le persone a carico effettivamente conviventi:

(a) in occasione dell’entrata in servizio, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

(b) in occasione della cessazione definitiva dal servizio, ai sensi dell’articolo 47 dello statuto, dalla sede di servizio al luogo di origine definito al paragrafo 3;

(c) in occasione di qualsiasi trasferimento che comporti un cambiamento della sede di servizio.

In caso di decesso di un funzionario, il coniuge superstite e le persone a carico hanno diritto al pagamento forfettario alle stesse condizioni.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell’anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1.

L’indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra || 0 e 200 km

0,1895 EUR/km per il tratto di distanza tra || 201 e 1000 km

0,3158 EUR/km per il tratto di distanza tra || 1001 e 2000 km

0,1895 EUR/km per il tratto di distanza tra || 2001 e 3000 km

0,0631 EUR/km per il tratto di distanza tra || 3001 e 4000 km

0,0305 EUR/km per il tratto di distanza tra || 4001 e 10000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a || 10000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

– 94,74 EUR, se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1200 km,

– 189,46 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1200 km.

L’indennità chilometrica e l’importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

2 bis. In deroga al paragrafo 2, le spese di viaggio relative a un trasferimento tra una sede di servizio all'interno dei territori degli Stati membri dell’Unione europea e una sede di servizio al di fuori di tali territori ovvero a un trasferimento tra sedi di servizio al di fuori di tali territori sono rimborsate sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del viaggio aereo nella classe immediatamente superiore alla classe economica.

3. Il luogo d’origine del funzionario è determinato all’atto dell’entrata in servizio di quest’ultimo, tenuto conto in linea di principio del luogo di assunzione o, su richiesta espressa e motivata, del centro dei suoi interessi. Questa determinazione può in seguito, quando l’interessato è in servizio, e in occasione della sua partenza, essere riveduta con decisione speciale dell’autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, finché l’interessato è in servizio, tale decisione può intervenire soltanto eccezionalmente e su presentazione di documenti che ne giustifichino la domanda.

La revisione non può avere per effetto di spostare il centro d’interessi dall’interno all’esterno dei territori degli Stati membri dell’Unione, dei paesi e territori elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei territori degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio.”;

(c) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

“1. Il funzionario avente diritto all’indennità di dislocazione o all'indennità di espatrio ha diritto annualmente, entro il limite fissato al paragrafo 2, per se stesso e, se ha diritto all’assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell’articolo 2, al pagamento forfettario delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo d’origine definito all’articolo 7.

Se due coniugi sono funzionari dell’Unione europea, ciascuno ha diritto al pagamento forfettario delle spese di viaggio, secondo le disposizioni di cui sopra, per se stesso e per le persone a carico; ogni persona a carico dà diritto ad un solo pagamento. Per quanto concerne i figli a carico, il pagamento è determinato secondo la richiesta dei coniugi in base al luogo d’origine dell’uno o dell’altro coniuge.

In caso di matrimonio durante l’anno in corso, che abbia per effetto la concessione del diritto all’assegno di famiglia, le spese di viaggio per il coniuge sono calcolate proporzionalmente al periodo che intercorre tra la data del matrimonio e la fine dell’anno in corso.

Le eventuali modificazioni della base di calcolo risultanti da un mutamento della situazione familiare e avvenute dopo la data del pagamento delle somme in questione non danno luogo a rimborso da parte dell’interessato.

Le spese di viaggio per i figli che al 31 dicembre dell’anno in corso non abbiano compiuto il secondo anno di età non sono rimborsate.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica tra la sede di servizio del funzionario e il suo luogo d’origine.

Quando il luogo d’origine definito all’articolo 7 si trova al di fuori dei territori degli Stati membri dell’Unione, dei paesi e territori elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei territori degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, il pagamento forfettario è effettuato sulla base di un’indennità calcolata per chilometro della distanza geografica che separa la sede di servizio del funzionario e dalla capitale dello Stato membro di cui è cittadino. I funzionari il cui luogo d’origine si trova al di fuori dei territori degli Stati membri dell’Unione, dei paesi e territori elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei territori degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio e che non sono cittadini di uno Stato membro non hanno diritto al pagamento forfettario.

L’indennità ammonta a:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra || 0 e 200 km

0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra || 201 e 1000 km

0,6316 EUR/km per il tratto di distanza tra || 1001 e 2000 km

0,3790 EUR/km per il tratto di distanza tra || 2001 e 3000 km

0,1262 EUR/km per il tratto di distanza tra || 3001 e 4000 km

0,0609 EUR/km per il tratto di distanza tra || 4001 e 10000 km

0 per la distanza superiore a || 10000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

– 189,48 EUR, se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 600 km e 1200 km,

– 378,93 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1200 km.

L’indennità chilometrica e l’importo forfettario di cui sopra sono attualizzati ogni anno nella stessa proporzione della retribuzione.

3. Il funzionario, che nel corso dell’anno civile cessi dal servizio per causa diversa dal decesso o fruisca di un’aspettativa per motivi personali, ha diritto, se il periodo di attività al servizio di un’istituzione dell’Unione europea nel corso dell’anno è inferiore a nove mesi, soltanto a una parte del pagamento forfettario di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2, calcolata proporzionalmente al periodo trascorso in attività di servizio.

4. Le disposizioni che precedono si applicano ai funzionari la cui sede di servizio si trova sul territorio di uno Stato membro. Il funzionario la cui sede di servizio si trova al di fuori del territorio degli Stati membri ha diritto, per se stesso e, se ha diritto all’assegno di famiglia, per il coniuge e le persone a carico ai sensi dell’articolo 2, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio nel suo luogo d’origine o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo. Tuttavia, se il coniuge e le persone a carico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, non vivono con il funzionario nella sede di servizio di quest’ultimo, esse hanno diritto, una volta per anno civile, al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d’origine alla sede di servizio o, entro i limiti di tali spese, al rimborso delle spese di viaggio in un altro luogo.

Il rimborso di tali spese di viaggio avviene sotto forma di un pagamento forfettario basato sul costo del viaggio aereo nella classe immediatamente superiore alla classe economica.”;

(d) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

1. Nei limiti dei massimali di costo, il funzionario che, per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 20 dello statuto, sia costretto a spostare la sua residenza al momento dell’entrata in servizio o in occasione di una successiva variazione della sede di servizio e che non abbia ottenuto da altra fonte il rimborso delle stesse spese, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasloco del mobilio e degli effetti personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura di rischi correnti (segnatamente danni, furto, incendio).

I massimali di costo tengono conto della situazione familiare del funzionario al momento del trasloco, nonché dei costi medi del trasloco e della relativa assicurazione.

L’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta disposizioni generali per l’esecuzione del presente paragrafo.

2. In occasione della cessazione dal servizio o in caso di decesso del funzionario, le spese di trasloco sono rimborsate dalla sede di servizio al luogo d’origine, nei limiti definiti al paragrafo 1. Qualora il funzionario deceduto sia celibe, le spese sono rimborsate agli aventi diritto.

3. Il funzionario di ruolo deve effettuare il trasloco nell’anno successivo alla scadenza del periodo di prova. In occasione della cessazione definitiva dal servizio, il trasloco dovrà essere effettuato entro il periodo di tre anni previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. I traslochi effettuati dopo i termini predetti possono dar luogo a rimborso soltanto eccezionalmente con decisione speciale dell’autorità che ha il potere di nomina.”;

(e) l’articolo 13 è così modificato:

(i) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), sono riesaminati ogni due anni dalla Commissione. Il riesame si effettua alla luce di una relazione sui prezzi degli alberghi, dei ristoranti e dei servizi di ristorazione ed è fondato sugli indici dell’evoluzione di tali prezzi. A tal fine, la Commissione delibera mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter dello statuto.”;

(ii) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. In deroga al paragrafo 1, le spese di alloggio sostenute dai funzionari per le missioni nelle sedi di lavoro principali della loro istituzione, di cui al protocollo n. 6 del trattato, possono essere rimborsate sulla base di un importo forfettario non superiore al massimale fissato per gli Stati membri in questione.”

(f) all’articolo 13 bis, i termini “diverse istituzioni” sono sostituiti da “autorità che hanno il potere di nomina delle diverse istituzioni”;

(g) l’articolo 17 è così modificato:

(i) al paragrafo 1 i termini “nel luogo” sono sostituiti da “in una banca situata nell’Unione europea”;

(ii) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

“Alle condizioni fissate da una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle autorità che hanno il potere di nomina di ciascuna istituzione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario può fare domanda di trasferimento regolare speciale di una parte dei suoi emolumenti.”;

(iii) al paragrafo 3, prima frase, dopo i termini “sono effettuati” sono inseriti i termini “nella moneta dello Stato membro in questione”.

(iv) al paragrafo 4, prima frase, dopo i termini “verso un altro Stato membro” sono inseriti i termini “in moneta locale”;

50. L’allegato VIII è così modificato:

(a) all’articolo 5, la cifra “63” è sostituita da “65”;

(b) all’articolo 6, i termini “al primo scatto del grado 1” sono sostituiti da “al primo scatto del grado AST 1”;

(c) l’articolo 9 è così modificato:

(i) la cifra “63” è sostituita da “65”;

(ii) al paragrafo 1, lettera b), la cifra “55” è sostituita da “58”;

(iii) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Nell’interesse del servizio, sulla base di criteri oggettivi e concreti e di procedure trasparenti fissate mediante disposizioni generali di esecuzione, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di non applicare la riduzione sopra menzionata ai funzionari interessati. Il numero totale dei funzionari ed agenti temporanei che sono ogni anno ammessi alla pensione senza riduzione non può essere superiore al 5% del numero totale dei funzionari di tutte le istituzioni andati in pensione l’anno precedente. La suddetta percentuale può variare annualmente tra il 4% e il 6%, entro un limite massimo del 5% su due anni e nel rispetto della neutralità di bilancio.”;

(d) all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, il termine “istituzione” è sostituito da “autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione”;

(e) all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, la cifra “63” è sostituita da “65”;

(f) agli articoli 15 e 18 bis, la cifra “63” è sostituita da “65”;

(g) all’articolo 27, secondo comma, il termine “adeguata” è sostituito da “attualizzata”;

(h) l’articolo 45 è così modificato:

(i) al terzo comma, i termini “del paese di residenza” sono sostituiti da “dell’Unione europea”;

(ii) al quarto comma, prima frase, dopo il termine “banca” sono inseriti i termini “dell’Unione europea o”;

(iii) al quarto comma, seconda frase, i termini “in euro presso una banca del paese ove ha sede l’istituzione o” sono soppressi;

51. L’allegato IX è così modificato:

(a) all’articolo 2, paragrafo 3, i termini “Le istituzioni adottano” sono sostituiti da “L’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta”;

(b) all’articolo 5, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Una commissione di disciplina, in appresso denominata “commissione”, è creata nell’ambito di ciascuna istituzione, salvo che due o più agenzie decidano di istituire una commissione comune, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 bis, dello statuto.”;

(c) il testo dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:

“Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione adotta, ove lo ritenga necessario e previa consultazione del comitato del personale, le modalità di applicazione del presente allegato.”;

52. L’allegato X è così modificato:

(a) all’articolo 11, prima frase, i termini “in Belgio” sono sostituiti da “nell’Unione europea”;

(b) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13

Per assicurare per quanto possibile l’equivalenza del potere d’acquisto dei funzionari, indipendentemente dalla sede di servizio, la Commissione fissa una volta all’anno i coefficienti correttori di cui all’articolo 12. La Commissione delibera mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter dello statuto.

Tuttavia, quando la variazione del costo della vita rilevata mediante il coefficiente correttore e il tasso di cambio corrispondente risulti superiore al 5% dopo l’ultimo adattamento per il paese in questione, la Commissione decide misure di adeguamento intermedie di questo coefficiente conformemente alla procedura di cui al primo comma.”;

53. L’allegato XI è sostituito dal seguente:

“Allegato XI

Modalità di applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto

CAPITOLO 1

ATTUALIZZAZIONE ANNUALE DEL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 1, DELLO STATUTO)

Sezione 1

Elementi delle attualizzazioni annuali

Articolo 1

1.       Relazione dell’Istituto statistico dell’Unione europea (Eurostat)

Ai fini dell’attualizzazione prevista all’articolo 65, paragrafo 1, dello statuto, Eurostat compila ogni anno prima della fine del mese di ottobre una relazione sull'andamento nominale delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali e sull’andamento del costo della vita negli Stati membri.

2.       Indice europeo dei prezzi al consumo

(a) Eurostat utilizza l’indice europeo dei prezzi al consumo per misurare l’andamento del costo della vita nell’Unione europea.

(b) Tale indice tiene conto dell’evoluzione constatata tra il mese di giugno dell’anno precedente e il mese di giugno dell’anno in corso.

3.       Andamento del costo della vita negli Stati membri

(a) Eurostat determina le parità economiche al fine di stabilire le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni e pensioni dei funzionari. Le parità economiche si riferiscono al mese di giugno di ogni anno.

(b) Il 1° gennaio 2013 la parità economica di ciascun paese o sede di servizio corrisponde alla parità di potere d’acquisto stabilita da Eurostat il 1° luglio 2012 per le retribuzioni e le pensioni. Ogni anno la parità economica è attualizzata secondo il rapporto tra l’inflazione nel paese corrispondente e l’indice europeo dei prezzi al consumo.

(c) Per il Belgio e il Lussemburgo è tuttavia calcolata una parità economica comune. A tal fine, l’inflazione in tali paesi è ponderata in base alla distribuzione del personale in servizio in tali paesi. Il 1° gennaio 2013 la parità di potere d’acquisto per il Belgio e il Lussemburgo è pari a 1.

(d) Le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere attualizzata due volte all’anno.

(e) Entro il 1° luglio 2017 la Commissione, sulla base dei dati raccolti da Eurostat, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul costo della vita per i funzionari dell’Unione europea nelle sedi di servizio non menzionate alla lettera c).

4.       Andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali

(a) Eurostat stabilisce per ciascuno Stato membro, sulla base delle informazioni fornite entro la fine di agosto dai servizi statistici nazionali, indicatori retributivi dell'andamento positivo o negativo delle retribuzioni nominali dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali tra il mese di luglio dell’anno precedente e il mese di luglio dell’anno in corso. Le due retribuzioni includono un dodicesimo di tutti gli elementi pagati nel corso dell’anno.

Gli indicatori retributivi sono di due tipi:

(i) un indicatore per ciascuno dei gruppi di funzioni quali definiti da Eurostat,

(ii) un indicatore medio ponderato in base all’organico dei funzionari nazionali corrispondente a ciascun gruppo di funzioni.

Per la determinazione dell’indicatore retributivo globale per l’insieme dell’Unione europea, i risultati per paese sono ponderati in base alla parte del PIL nazionale misurata utilizzando le parità di potere d’acquisto, quali risultano dalle statistiche più recenti pubblicate secondo le definizioni dei conti nazionali che figurano nel sistema europeo dei conti in vigore al momento considerato.

Ciascuno degli indicatori è espresso in cifre lorde nominali. Eurostat stabilisce una definizione di retribuzione lorda per ciascuno degli Stati membri di riferimento previa consultazione dei rispettivi servizi statistici.

(b) I servizi statistici nazionali forniscono a Eurostat, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore retributivo che misuri correttamente l’andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali.

Eurostat presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione se, dopo una nuova consultazione dei servizi statistici nazionali, constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o l’impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l’andamento dei redditi nominali dei funzionari di un determinato Stato membro.

(c) Oltre agli indicatori retributivi, Eurostat stabilisce e calcola idonei indicatori di controllo.

Eurostat correda la propria relazione sugli indicatori retributivi di note esplicative delle divergenze tra i medesimi e l’andamento degli indicatori di controllo di cui sopra.

Articolo 2

La Commissione redige ogni tre anni una relazione circostanziata concernente le necessità delle istituzioni in materia di assunzioni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta eventualmente al Parlamento europeo e al Consiglio delle proposte basate su tutti gli elementi opportuni, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie.

Sezione 2

Modalità dell’attualizzazione annuale delle retribuzioni e delle pensioni

Articolo 3

1. In conformità all’articolo 65 dello statuto, le retribuzioni e le pensioni sono attualizzate prima della fine di ogni anno, sulla base degli elementi previsti alla sezione 1 del presente allegato, con effetto al 1° luglio.

2. Il valore dell’attualizzazione è pari al valore globale degli indicatori retributivi. L’attualizzazione è fissata in termini lordi in percentuale uguale per tutti.

3. Il valore dell’attualizzazione così fissato è incorporato nella tabella degli stipendi base figurante all’articolo 66 dello statuto e all’allegato XIII dello statuto, nonché agli articoli 20 e 93 del regime applicabile agli altri agenti.

4. Ai fini dell’applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 gli importi figuranti all’articolo 4 dello stesso sono moltiplicati per un fattore composto:

(a) dal fattore risultante dalla precedente attualizzazione e

(b) dal fattore di attualizzazione delle retribuzioni di cui al paragrafo 2.

5. I coefficienti correttori sono determinati in base ai rapporti fra le parità economiche di cui all’articolo 1 del presente allegato e i tassi di cambio previsti all’articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti. Essi sono applicabili:

(a) alle retribuzioni corrisposte ai funzionari dell’Unione europea in servizio in ciascuno degli Stati membri e in talune altre sedi di servizio,

(b) in deroga all’articolo 82, paragrafo 1, dello statuto, alle pensioni dell’Unione europea corrisposte in ciascuno degli Stati membri per la parte corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004. Le pensioni dell’Unione europea corrisposte per la parte corrispondente ai diritti acquisiti a decorrere dal 1° maggio 2004 sono soggette alla parità economica di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del presente allegato.

Sono applicabili le modalità previste all’articolo 8 del presente allegato concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione.

6. Le istituzioni procedono, con effetto retroattivo fra la data d’effetto e la data di entrata in vigore della nuova attualizzazione, alla corrispondente attualizzazione positiva o negativa delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari e altri aventi diritto.

L’eventuale recupero dell’indebito versato a causa dell’attualizzazione retroattiva può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore dell’attualizzazione per l’anno successivo.

CAPITOLO 2

ATTUALIZZAZIONI INTERMEDIE DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI (ARTICOLO 65, PARAGRAFO 2, DELLO STATUTO)

Articolo 4

1. Con effetto al 1° gennaio, si decide l'attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni prevista all’articolo 65, paragrafo 2, dello statuto in caso di variazione sensibile del costo della vita tra giugno e dicembre, con riferimento alla soglia di sensibilità di cui all’articolo 6 del presente allegato.

2. Dette attualizzazioni intermedie sono prese in considerazione al momento dell’attualizzazione annuale delle retribuzioni.

Articolo 5

L’andamento del costo della vita è misurato mediante l’indice armonizzato dei prezzi al consumo sul periodo da giugno a dicembre dell’anno civile precedente. Tuttavia, per il Belgio e il Lussemburgo l’andamento del costo della vita è misurato mediante l’inflazione in tali paesi ponderata conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 6

La soglia di sensibilità per il periodo di sei mesi di cui all’articolo 5 del presente allegato è fissata a una percentuale corrispondente al 5% per un periodo di dodici mesi. Se la soglia di sensibilità viene raggiunta o superata in uno Stato membro, le retribuzioni e le pensioni vengono attualizzate per tutte le sedi di servizio in tale paese.

Articolo 7

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del presente allegato, i coefficienti correttori sono attualizzati per tener conto dell’andamento del costo della vita di cui all’articolo 5.

CAPITOLO 3

DATA DI EFFICACIA DEL COEFFICIENTE CORRETTORE (SEDI DI SERVIZIO SOGGETTE A UN FORTE AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA)

Articolo 8

1. Per le sedi di servizio soggette a un forte aumento del costo della vita, la data di efficacia del coefficiente correttore è anteriore al 1° gennaio per l’attualizzazione intermedia o al 1° luglio per l’attualizzazione annuale. Lo scopo è di riportare la perdita di potere d’acquisto al livello che si registrerebbe in una sede in cui l’andamento del costo della vita corrispondesse a quello della soglia di sensibilità.

2. Le date di efficacia dell’attualizzazione annuale sono fissate:

(a) al 16 maggio per le sedi di servizio la cui inflazione è superiore al 5% e

(b) al 1° maggio per le sedi di servizio la cui inflazione è superiore al 10%.

3. Le date di efficacia dell’attualizzazione intermedia sono fissate:

(a) al 16 novembre per le sedi di servizio la cui inflazione è superiore al 5% e

(b) al 1° novembre per le sedi di servizio la cui inflazione è superiore al 10%.

CAPITOLO 4

ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI COEFFICIENTI CORRETTORI (ARTICOLO 64 DELLO STATUTO)

Articolo 9

1. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, l’amministrazione di un’istituzione dell’Unione europea o i rappresentanti dei funzionari dell’Unione europea in una sede di servizio determinata possono chiedere l’istituzione di un coefficiente correttore specifico per la sede considerata.

La domanda a tal fine presentata deve essere corredata di elementi oggettivi che rivelino, sull’arco di diversi anni, una distorsione sensibile del potere d’acquisto in una sede di servizio determinata rispetto a quello constatato nella capitale dello Stato membro interessato (ad eccezione dei Paesi Bassi, dove L’Aia è presa come riferimento in luogo di Amsterdam). Se Eurostat conferma che si tratta di una distorsione sensibile (superiore al 5%) e duratura, la Commissione fissa, mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter dello statuto, un coefficiente correttore per la sede considerata.

2. La Commissione può altresì decidere di sospendere l’applicazione di un coefficiente correttore specifico per una sede determinata. In tal caso, la proposta deve essere fondata su uno dei seguenti elementi:

(a) una domanda proveniente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, dall’amministrazione di un’istituzione dell’Unione europea o dai rappresentanti dei funzionari dell’Unione europea in una sede di servizio determinata, da cui risulti che il costo della vita nella suddetta sede presenta uno scarto (inferiore al 2%) che non è più significativo rispetto a quello registrato nella capitale dello Stato membro interessato. Il carattere durevole di questa convergenza deve essere convalidato da Eurostat;

(b) il fatto che nessun funzionario o agente dell’Unione europea presta più servizio in tale sede.

3. Eurostat stabilisce la parità di potere d’acquisto tra la sede di servizio e la capitale dello Stato membro interessato. La parità economica della sede di servizio è il prodotto della parità di potere d’acquisto per il coefficiente correttore applicabile alla capitale.

CAPITOLO 5

CLAUSOLA DI ECCEZIONE

Articolo 10

Qualora vi sia una flessione del prodotto interno lordo dell’Unione europea per l’anno in corso, prevista dalla Direzione generale per gli Affari economici e finanziari della Commissione, e il valore dell’attualizzazione annuale superi la variazione prevista del prodotto interno lordo dell’Unione europea di due punti percentuali, il valore dell’attualizzazione, se positivo, è diviso in due parti uguali. La Commissione delibera mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter dello statuto, ai sensi dei quali la prima metà del valore dell’attualizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio dell’anno in corso e la seconda metà a decorrere dal 1° luglio dell’anno successivo.

CAPITOLO 6

COMPITI DI EUROSTAT E RAPPORTI CON I SERVIZI STATISTICI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 11

Eurostat ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell’elaborazione degli elementi considerati per l’attualizzazione delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione o avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza.

I servizi statistici nazionali adempiono ai propri compiti nel rispetto del principio di imparzialità e trasmettono a Eurostat tutti i dati e le delucidazioni necessarie.

Articolo 12

Eurostat convoca ogni anno, nel mese di marzo, un gruppo di lavoro composto di esperti dei servizi statistici degli Stati membri e denominato “gruppo articolo 65 dello statuto”.

In tale occasione si procede a un esame della metodologia statistica nonché della sua applicazione per quanto concerne gli indicatori specifici e gli indicatori di controllo.

Sono altresì comunicati gli elementi che consentono di elaborare la previsione sull’andamento degli stipendi nominali in vista dell’attualizzazione delle retribuzioni, nonché i dati relativi alle ore lavorative nelle amministrazioni centrali.

Articolo 13

Ogni Stato membro comunica a Eurostat, su sua richiesta, gli elementi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla composizione e sull’andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONE FINALE E CLAUSOLA DI REVISIONE

Articolo 14

1. Le disposizioni del presente allegato sono applicabili per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2022.

2. Alla fine del quinto anno potrà aver luogo una valutazione, che terrà conto in particolare delle implicazioni di bilancio delle disposizioni suddette. A tal fine, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata se del caso da una proposta di modifica del presente allegato ai sensi dell’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.”;

54. L’allegato XII è così modificato:

(a) l’articolo 2 è così modificato:

(i) al paragrafo 1, il termine “adeguamento” è sostituito da “attualizzazione”;

(ii) il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa il paragrafo 2;

(b) all’articolo 4, paragrafo 6, i termini “12 anni” sono sostituiti da “30 anni”;

(c) all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2, i termini “12 anni” sono sostituiti da “30 anni”;

(d) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. La variazione annua delle retribuzioni dei funzionari da prendere in considerazione ai fini dei calcoli attuariali è fondata, per il periodo fino al 2012, sugli indicatori specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell’allegato XI in vigore nel 2012 e, per il periodo a decorrere dal 2013, su indicatori specifici corrispondenti ogni anno al rapporto tra l’indicatore retributivo globale di cui all’articolo 1, paragrafo 4, dell’allegato XI e l’indice europeo dei prezzi al consumo.”;

(e) dopo l’articolo 11 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 11 bis

Fino al 2020, per l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 6, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2, del presente allegato, la media mobile è calcolata sulla base dei seguenti periodi:

nel 2013 – 14 anni || nel 2017 – 22 anni

nel 2014 – 16 anni || nel 2018 – 24 anni

nel 2015 – 18 anni || nel 2019 – 26 anni

nel 2016 – 20 anni || nel 2020 – 28 anni.”;

(f) all’articolo 12 è aggiunta la seguente frase:

“A tal fine, la Commissione delibera mediante atti delegati conformemente gli articoli 110 bis e 110 ter dello statuto.”;

(g) il testo dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“In occasione delle valutazioni attuariali quinquennali, le disposizioni del presente allegato possono formare oggetto di riesame ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto concerne le implicazioni di bilancio e l’equilibrio attuariale, sulla base di una relazione eventualmente corredata da una proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su questa proposta ai sensi dell’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.”;

55. L’allegato XIII è così modificato:

(a) all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, il termine “adeguamento” è sostituito da “attualizzazione”;

(b) l’articolo 10, gli articoli da 14 a 17, l’articolo 18, paragrafo 2, e l’articolo 19 sono soppressi;

(c) all’articolo 18, paragrafo 1, il termine “adeguato” è sostituito da “attualizzato” e il termine “adeguamento” è sostituito da “attualizzazione”;

(d) l’articolo 20 è così modificato:

(i) il paragrafo 2 è soppresso;

(ii) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Le pensioni suddette sono soggette all’applicazione del coefficiente correttore solo se il funzionario risiede nella sua ultima sede di servizio o nel paese del suo luogo di origine ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’allegato VII. Tuttavia, per ragioni di ordine familiare o medico, i funzionari titolari di una pensione possono chiedere all’autorità che ha il potere di nomina di modificare il loro luogo d’origine; tale decisione è presa su presentazione degli opportuni documenti giustificativi da parte del funzionario interessato.”;

(iii) al paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

“La parità economica minima di cui all’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), dell’allegato XI è pari a 1.”;

(iv) dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo:

“3 bis. Ai funzionari assunti anteriormente al 1° gennaio 2013 si applica il paragrafo 3, terzo comma.”;

(v) al paragrafo 4, l’ultima frase è soppressa;

(e) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22

1. Per il funzionario che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1° maggio 2004 il diritto alla pensione di anzianità matura all’età di 60 anni.

Per il funzionario di età pari o superiore a 30 anni al 1° maggio 2013 ed entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2013, il diritto alla pensione di anzianità matura all’età indicata nella tabella seguente:

Età al 1° maggio 2013 || Età pensionabile || Età al 1° maggio 2013 || Età pensionabile

59 anni e oltre || 60 anni 0 mesi || 44 anni || 62 anni 8 mesi

58 anni || 60 anni 2 mesi || 43 anni || 62 anni 11 mesi

57 anni || 60 anni 4 mesi || 42 anni || 63 anni 1 mese

56 anni || 60 anni 6 mesi || 41 anni || 63 anni 3 mesi

55 anni || 60 anni 8 mesi || 40 anni || 63 anni 5 mesi

54 anni || 60 anni 10 mesi || 39 anni || 63 anni 7 mesi

53 anni || 61 anni 0 mesi || 38 anni || 64 anni 0 mesi

52 anni || 61 anni 2 mesi || 37 anni || 64 anni 1 mese

51 anni || 61 anni 4 mesi || 36 anni || 64 anni 2 mesi

50 anni || 61 anni 6 mesi || 35 anni || 64 anni 3 mesi

49 anni || 61 anni 9 mesi || 34 anni || 64 anni 4 mesi

48 anni || 62 anni 0 mesi || 33 anni || 64 anni 5 mesi

47 anni || 62 anni 2 mesi || 32 anni || 64 anni 6 mesi

46 anni || 62 anni 4 mesi || 31 anni || 64 anni 7 mesi

45 anni || 62 anni 6 mesi || 30 anni || 64 anni 8 mesi

Per il funzionario di età inferiore a 30 anni al 1° maggio 2013, il diritto alla pensione di anzianità matura all’età di 65 anni.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a 43 anni al 1° maggio 2013 entrato in servizio tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2012, l’età pensionabile rimane fissata a 63 anni.

Per il funzionario in attività di servizio anteriormente al 1° gennaio 2013, l’età da prendere in considerazione per tutti i riferimenti all’età pensionabile che figurano nel presente statuto è determinata conformemente alle disposizioni che precedono, salvo disposizione contraria del presente statuto.

2. Indipendentemente dalle disposizioni di cui all’articolo 2 dell’allegato VIII, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2013 che resta in servizio dopo l’età alla quale avrebbe maturato una pensione di anzianità beneficia di una maggiorazione supplementare del 3% dell’ultimo stipendio base per ogni anno di servizio prestato dopo tale età; il totale della pensione stessa non può tuttavia superare il 70% dell’ultimo stipendio base di cui, secondo il caso, al secondo o terzo comma dell’articolo 77 dello statuto.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a 50 anni o che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1° maggio 2004, la maggiorazione della pensione di cui al comma precedente non è inferiore al 5% dell’importo dei diritti a pensione acquisiti all’età di 60 anni.

Tale maggiorazione è altresì accordata in caso di decesso, qualora il funzionario sia rimasto in servizio oltre l’età alla quale avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità.

Se, in applicazione dell’allegato IV bis, un funzionario entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2013 e che lavora a orario ridotto contribuisce al regime delle pensioni in proporzione al tempo di lavoro prestato, le maggiorazioni dei diritti previste al presente paragrafo si applicano nella stessa proporzione.

3. Se il funzionario va in pensione prima del raggiungimento dell’età pensionabile stabilita al presente articolo, per il periodo compreso tra l’età di 60 anni e l’età pensionabile statutaria viene applicata solamente metà della riduzione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VIII.

4. In deroga all'articolo unico, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato IV, un funzionario al quale si applichi un’età pensionabile inferiore a 65 anni ai sensi del paragrafo 1 percepisce l’indennità di cui all’allegato stesso, alle condizioni ivi stabilite, fino alla data in cui il funzionario raggiunge i 63 anni d’età o la sua età pensionabile, se quest’ultima è superiore a 63 anni.

Tuttavia, oltre l’età suddetta e fino all’età di 65 anni, il funzionario continua a percepire l’indennità fino al raggiungimento dell’ammontare massimo della pensione di anzianità.”;

(f) l’articolo 23 è così modificato:

(i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. In deroga all’articolo 52 dello statuto, il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2013 e che cessa il servizio prima dell’età in cui avrebbe maturato il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 22 del presente allegato può richiedere l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, dell’allegato VIII a decorrere dall’età indicata nella tabella seguente:

Data || Età di pensione immediata

fino al 31 dicembre 2013 || 55 anni 6 mesi

fino al 31 dicembre 2014 || 56 anni

fino al 31 dicembre 2015 || 56 anni 6 mesi

fino al 31 dicembre 2016 || 57 anni

fino al 31 dicembre 2017 || 57 anni 6 mesi

(ii) il paragrafo 2 è soppresso;

(g) dopo l’articolo 24 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 24 bis

Nel caso di una pensione fissata anteriormente al 1° gennaio 2013, il diritto a pensione del titolare rimane fissato dopo questa data secondo i criteri inizialmente applicati al momento della fissazione del diritto. Lo stesso principio si applica altresì alla copertura nell’ambito del regime comune di assicurazione contro le malattie.”;

(h) l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

1. Gli agenti di cui all’articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti il cui contratto era in corso al 1° maggio 2004 e che sono nominati funzionari successivamente a tale data e anteriormente al 1° gennaio 2013 hanno diritto, all’atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei che tenga conto della modifica dell’età pensionabile ai sensi dell’articolo 77 dello statuto.

2. Gli agenti di cui agli articoli 2, 3 bis e 3 ter del regime applicabile agli altri agenti il cui contratto è in corso al 1° gennaio 2013 e che sono nominati funzionari successivamente a tale data hanno diritto, all’atto del pensionamento, a un adeguamento attuariale dei diritti a pensione acquisiti in qualità di agenti temporanei o contrattuali che tenga conto della modifica dell’età pensionabile ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, qualora abbiano almeno 30 anni di età al 1° maggio 2013.”;

(i) dopo la sezione 4, è aggiunta la seguente sezione:

“Sezione 5

Articolo 30

1. In deroga all’allegato I, sezione A, punto 2, ai funzionari in servizio al 31 dicembre 2012 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AST:

Assistente senior[5] che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un livello elevato di autonomia e che comportano notevoli responsabilità in termini di gestione del personale, esecuzione del bilancio o coordinamento politico || AST 10 – AST 11

Assistente[6] che svolge attività amministrative, tecniche o di formazione che richiedono un certo livello di autonomia, segnatamente per quanto riguarda l’esecuzione di disposizioni e regolamentazioni o istruzioni generali, o che eserciti la funzione di assistente personale di un membro dell’istituzione, del Capo di gabinetto di un membro o di un (vice) direttore generale, o di un dirigente di livello equivalente || AST 1 – AST 9

Assistente amministrativo in transizione che esercita ad esempio la funzione di: commesso (junior), documentalista (junior), tecnico (junior), informatico (junior), usciere parlamentare[7] || AST 1 – AST 7

Agente di supporto in transizione che svolge semplici mansioni manuali o di supporto amministrativo || AST 1 – AST 5

2. Con effetto al 1° gennaio 2013, l’autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in servizio al 31 dicembre 2012 nel gruppo di funzioni AST nei seguenti impieghi tipo, nonostante le descrizioni figuranti al paragrafo 1:

(a) i funzionari del grado AST 10 o AST 11 al 31 dicembre 2012 sono inquadrati come assistenti senior;

(b) i funzionari non rientranti nella lettera a) che anteriormente al 1° maggio 2004 appartenevano all’ex categoria B o all’ex categoria C o D e che sono entrati a far parte senza restrizione del gruppo di funzioni AST sono inquadrati come assistenti;

(c) i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1° maggio 2004 appartenevano all’ex categoria C sono inquadrati come assistenti amministrativi in transizione;

(d) i funzionari non rientranti nelle lettere a) e b) che anteriormente al 1° maggio 2004 appartenevano all’ex categoria D sono inquadrati come agenti di supporto in transizione;

(e) i funzionari non rientranti nelle lettere da a) a d) sono inquadrati in funzione del grado del concorso da cui è scaturito l’elenco di candidati idonei sulla cui base sono stati assunti. I funzionari che hanno superato un concorso di grado AST 3 o superiore sono inquadrati come assistenti; tutti gli altri funzionari sono inquadrati come assistenti amministrativi in transizione. Indipendentemente dalla data di assunzione del funzionario, si applica per analogia la tabella di corrispondenza figurante all’articolo 13, paragrafo 1, del presente allegato.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera e), i funzionari assunti sulla base di un concorso a un grado inferiore ad AST 3 possono essere inquadrati dall’autorità che ha il potere di nomina, anteriormente al 31 dicembre 2015, come assistenti nell’interesse del servizio e sulla base dell’impiego occupato al 31 dicembre 2012. Ciascuna autorità che ha il potere di nomina stabilisce le disposizioni di esecuzione del presente articolo conformemente all’articolo 110 dello statuto. Il numero totale degli assistenti amministrativi in transizione beneficiari alla presente disposizione non può tuttavia superare il 5% degli assistenti amministrativi in transizione al 1° gennaio 2013.

4. Fatti salvi l’articolo 86 e l’allegato IX dello statuto, i funzionari mantengono il loro inquadramento iniziale fintantoché non vengono assegnati a un impiego di livello superiore. La promozione è consentita solamente all'interno della carriera corrispondente a ciascun impiego tipo di cui al paragrafo 1.

5. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, dello statuto e all’allegato I, sezione B, il numero di posti vacanti nel grado immediatamente superiore richiesto ai fini della promozione è calcolato separatamente per gli agenti di supporto in transizione. Si applicano i seguenti tassi di moltiplicazione:

|| Grado || Tasso

Agenti di supporto in transizione || 5 || -

4 || 10%

3 || 22%

2 || 22%

1 || -

Per quanto riguarda gli agenti di supporto in transizione, lo scrutinio per merito comparativo ai fini della promozione (articolo 45, paragrafo 1, dello statuto) è effettuato tra i funzionari del medesimo grado e inquadramento in possesso dei requisiti.

6. Gli assistenti amministrativi in transizione e gli agenti di supporto in transizione che anteriormente al 1° maggio 2004 appartenevano all’ex categoria C o D continuano ad aver diritto a un riposo di compensazione o a una retribuzione, quando le esigenze di servizio non consentono la compensazione nel mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di lavoro straordinario, secondo quanto previsto all'allegato VI.”;

7. Il funzionario autorizzato, sulla base dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera e), dello statuto e dell’articolo 4 dell’allegato IV bis dello statuto, a lavorare a orario ridotto per un periodo che inizia anteriormente al 1° gennaio 2013 e si estende oltre tale data può continuare a lavorare a orario ridotto alle stesse condizioni per un periodo complessivo della durata massima di cinque anni.

Articolo 31

In deroga all’articolo 1, quarto comma, prima frase, dell’allegato II dello statuto, non occorre assicurare la rappresentanza del gruppo di funzioni AST/SC nel Comitato del personale fino al 1° gennaio 2017.”;

Articolo 2

Il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea è così modificato:

1. L’articolo 1, secondo trattino, è soppresso;

2. All’articolo 2 è aggiunto il seguente punto:

“(f) l’agente assunto per occupare un impiego, compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa ad un’agenzia di cui all’articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto e al quale le autorità competenti in materia di bilancio abbiano conferito un carattere temporaneo, ad eccezione dei direttori e vicedirettori delle agenzie di cui all’atto dell’Unione europea che istituisce l’agenzia.”;

3. L’articolo 3 è soppresso;

4. All’articolo 3 ter, lettera b), il punto (i) è sostituito dal seguente:

“funzionari o agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST/SC e AST;”;

5. All’articolo 8, primo comma, i termini “articolo 2, lettera a)” sono sostituiti da “articolo 2, lettera a) o all'articolo 2, lettera f)”;

6. All’articolo 10, il quarto comma è soppresso;

7. L’articolo 11 è così modificato:

(a) nella prima frase del primo comma, la cifra “26” è sostituita da “26 bis”;

(b) al terzo comma, il termine “secondo” è sostituito da “terzo”;

8. L’articolo 12 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

“Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro. Tuttavia, in virtù del principio di parità dei cittadini dell’Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure correttive in seguito alla constatazione di uno squilibrio durevole e significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure correttive non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima di adottare tali misure correttive, l’autorità di cui all’articolo 6, primo comma, adotta le disposizioni generali per l’esecuzione del presente comma conformemente all’articolo 110 dello statuto.

Al termine del periodo di cinque anni che ha inizio il 1° gennaio 2013, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del precedente comma.”;

(b) al paragrafo 5, i termini “ciascuna istituzione” sono sostituiti da “l’autorità di cui all’articolo 6, primo comma,”;

9. All’articolo 14, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

“L’agente temporaneo è tenuto ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi.

Se, durante il periodo di prova, l’agente temporaneo è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo di maternità a norma dell’articolo 58 dello statuto o infortunio, a esercitare le sue funzioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l’autorità di cui all’articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.”;

10. All’articolo 15, paragrafo 1, al primo comma è aggiunta la frase seguente:

“L’agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d’inquadramento stabiliti dall’autorità di cui all’articolo 6, primo comma, conserva l’anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato agente temporaneo nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità.”;

11. All’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La durata dell’aspettativa di cui al comma precedente non è presa in considerazione per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 44, primo comma, dello statuto.”;

12. L’articolo 20 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, i termini “prelievo speciale” sono sostituiti da “prelievo di solidarietà”;

(b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“L’articolo 44 dello statuto si applica per analogia agli agenti temporanei.”;

13. L’articolo 28 bis è così modificato:

(a) al paragrafo 10 il termine “istituzioni” è sostituito da “autorità di cui all’articolo 6, primo comma, delle istituzioni”;

(b) il testo del paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

“Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può, mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 se l’equilibrio finanziario del regime lo richiede.”;

14. L’articolo 34 è così modificato:

(a) al secondo e terzo comma, la cifra “63” è sostituita da “65”;

(b) al secondo comma, i termini “articolo 2, lettera a), c) o d)” sono sostituiti da “articolo 2, lettera a), c), d), e) o f)”;

15. All’articolo 36, seconda frase, i termini “articolo 2, lettera a), c) o d)” sono sostituiti da “articolo 2, lettera a), c), d), e) o f)”;

16. All’articolo 37, quarto comma, la cifra “63” è sostituita da “65” e i termini “articolo 2, lettera a), c) o d)” sono sostituiti da “articolo 2, lettera a), c), d), e) o f)”;

17. All’articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. All’atto della cessazione dal servizio, l’agente di cui all’articolo 2 ha diritto alla pensione di anzianità, al trasferimento dell’equivalente attuariale o all’indennità una tantum alle condizioni previste dalle disposizioni del titolo V, capitolo 3 dello statuto e dell’allegato VIII dello statuto. Se l’agente ha diritto alla pensione di anzianità, i suoi diritti a pensione sono ridotti proporzionalmente all’importo dei versamenti effettuati a norma dell’articolo 42.

L’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello statuto si applica alle seguenti condizioni: nell’interesse del servizio, sulla base di criteri oggettivi e concreti e di procedure trasparenti fissate nell’ambito di disposizioni generali di esecuzione, l’autorità di cui all’articolo 6, primo comma, può decidere di non applicare riduzioni alla pensione di un agente temporaneo, per un massimo di quattro agenti temporanei in tutte le istituzioni per ogni anno. Il numero annuale può variare fino a un massimo di sei su due anni e nel rispetto della neutralità di bilancio.”;

18. All’articolo 42, primo comma, il termine “istituzione” è sostituito da “autorità di cui all’articolo 6, primo comma,”;

19. All’articolo 47, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

“alla fine del mese in cui l’agente raggiunge l’età di 65 anni, o, in via eccezionale, alla data stabilita conformemente all’articolo 52, lettera b), secondo comma, dello statuto; o”;

20. All’articolo 50 quater, il paragrafo 2 è soppresso;

21. Al titolo II è aggiunto il seguente capitolo:

“Capitolo 11

Disposizioni particolari applicabili agli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera f)

Articolo 51

L’articolo 37, ad eccezione del primo comma, lettera b), e l’articolo 38 dello statuto si applicano per analogia agli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera f).

Articolo 52

In deroga all’articolo 17, primo comma, seconda frase, gli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera f), con un contratto a durata indeterminata possono ottenere, indipendentemente dall'anzianità, un'aspettativa senza assegni per periodi non superiori a un anno.

La durata totale di tale aspettativa non può superare 15 anni sull’insieme della carriera dell'agente.

L’agente temporaneo può essere sostituito nel suo impiego.

Allo scadere dell’aspettativa, l’agente temporaneo è obbligatoriamente reintegrato, non appena un posto si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l’impiego offertogli, l’agente temporaneo conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione, per il secondo posto che si renda vacante in un impiego corrispondente al suo grado nel suo gruppo di funzioni; in caso di secondo rifiuto, l’istituzione può risolvere il contratto senza preavviso. Fino alla data della reintegrazione effettiva o del comando, l’agente temporaneo rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni.

Articolo 53

Gli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera f), sono assunti sulla base di una procedura di selezione organizzata da una o più agenzie. Su richiesta, l’Ufficio europeo per la selezione del personale fornisce assistenza all’agenzia o alle agenzie interessate, in particolare mediante la definizione dei contenuti delle prove e l’organizzazione delle selezioni. L’Ufficio garantisce la trasparenza delle procedure di selezione.

In caso di procedura di selezione esterna, gli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera f), sono assunti unicamente nei gradi SC1, da AST 1 a AST 4 o da AD 5 a AD 8. Tuttavia, se del caso, l’agenzia può autorizzare l’assunzione nei gradi AD 9, AD 10, AD 11 o, in via eccezionale, nel grado AD 12. Il numero totale delle assunzioni nei gradi da AD 9 a AD 12 in un'agenzia non deve superare il 20% del numero totale di assunzioni di agenti temporanei nel gruppo di funzioni AD, calcolato su un periodo continuativo di cinque anni.

Articolo 54

Nel caso dell’agente temporaneo di cui all’articolo 2, lettera f), la promozione al grado immediatamente superiore avviene esclusivamente a scelta, tra gli agenti che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo di tali agenti ed esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto. L’articolo 45, paragrafo 1, ultima frase, e l’articolo 45, paragrafo 2, dello statuto si applicano per analogia. Non possono essere superati i tassi di moltiplicazione di riferimento per l’equivalenza delle carriere medie stabiliti per i funzionari all'allegato I, sezione B, dello statuto.

Conformemente all’articolo 110 dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali di esecuzione del presente articolo.

Articolo 55

Se un agente temporaneo di cui all’articolo 2, lettera f), in seguito alla pubblicazione interna di un posto, cambia impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni, egli non può essere inquadrato in un grado o a uno scatto inferiori a quelli del posto precedente, sempreché il suo grado sia uno di quelli che figurano nell’avviso di posto vacante.

Le stesse disposizioni si applicano per analogia nel caso in cui l’agente temporaneo stipuli con un’agenzia un nuovo contratto immediatamente consecutivo a un precedente contratto di agente temporaneo con un’altra agenzia.

Articolo 56

Conformemente all’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto, ciascuna agenzia adotta disposizioni generali concernenti le procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego degli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera f).”;

22. Il titolo III “Degli agenti ausiliari” è soppresso;

23. All’articolo 79, paragrafo 2, i termini “ciascuna istituzione” sono sostituiti da “l’autorità di cui all’articolo 6, primo comma,”;

24. All’articolo 80, i paragrafi 3 e 4 sono così sostituiti:

“3. Sulla base di questa tabella, l’autorità di cui all’articolo 6, primo comma, o l’organismo di cui all’articolo 3 bis può definire in maggiore dettaglio, previo parere del comitato dello statuto, le attribuzioni di ciascun tipo di mansioni.

4. Le disposizioni dell'articolo 1 quinquies e dell'articolo 1 sexies dello statuto si applicano per analogia.”;

25. All’articolo 82, paragrafo 6, il termine “ciascuna istituzione” è sostituito da “l’autorità di cui all’articolo 6, primo comma,”;

26. All’articolo 84, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Se, durante il periodo di prova, l’agente contrattuale è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo di maternità a norma dell’articolo 58 dello statuto o infortunio, a esercitare le sue funzioni per un periodo continuativo di almeno un mese, l’autorità di cui all’articolo 6, primo comma, può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.”;

27. All’articolo 85, paragrafo 3, i termini “articolo 314 del trattato CE” sono sostituiti da “articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea”;

28. All’articolo 86, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

“Per il gruppo di funzioni I si applica per analogia l’articolo 32, paragrafo 2, dello statuto. Sono adottate disposizioni generali di esecuzione del presente articolo, conformemente all’articolo 110 dello statuto.”;

29. All’articolo 88, primo comma, lettera b), i termini “tre anni” sono sostituiti dai termini “sei anni”;

30. All’articolo 89, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

“Per il gruppo di funzioni I si applica per analogia l’articolo 32, paragrafo 2, dello statuto. Sono adottate disposizioni generali di esecuzione del presente articolo, conformemente all’articolo 110 dello statuto.”;

31. All’articolo 95, all’articolo 103, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 106, paragrafo 4, la cifra “63” è sostituita da “65”;

32. All’articolo 96, il testo del paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

“Ogni due anni la Commissione presenta una relazione sulla situazione finanziaria del regime di assicurazione contro la disoccupazione. Indipendentemente dalla relazione, la Commissione può, mediante atti delegati conformemente agli articoli 110 bis e 110 ter dello statuto, adeguare i contributi di cui al paragrafo 7 se l’equilibrio finanziario del regime lo richiede.”;

33. All’articolo 120, i termini “da ciascuna istituzione” sono sostituiti da “dall’autorità di cui all’articolo 6, primo comma,”;

34. All’articolo 141, i termini “da ogni istituzione” sono sostituiti da “dall’autorità di cui all’articolo 6, primo comma,”;

35. L’allegato è così modificato:

(a) all’articolo 1, al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti frasi:

“L’articolo 22, ad eccezione del paragrafo 4, l'articolo 23, l'articolo 24 bis e l’articolo 30, paragrafo 7, di detto allegato si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2012. I paragrafi 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 30 di detto allegato si applicano per analogia agli agenti temporanei impiegati al 31 dicembre 2012.”;

(b) è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 6

Con effetto al 1° gennaio 2013, i contratti degli agenti temporanei a cui si applica l’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti e che sono in servizio al 31 dicembre 2012 presso un’agenzia sono convertiti, senza procedura di selezione, in contratti a norma della lettera f) di tale regime. Le altre condizioni del contratto rimangono invariate. Il presente paragrafo non si applica ai contratti degli agenti temporanei assunti come direttori o vicedirettori di agenzie di cui all’atto dell’Unione europea che istituisce l’agenzia.”;

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[8]

Tutti i settori e le attività sono potenzialmente interessati.

1.3. Motivazione della proposta/iniziativa 1.3.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Ottimizzare la gestione delle risorse umane nelle istituzioni UE fornendo un quadro giuridico appropriato.

1.4. Durata e incidenza finanziaria

ý Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal 1° gennaio 2013,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.5. Modalità di gestione prevista[9]

ý Gestione centralizzata diretta da parte delle istituzioni UE

2. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 2.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· La proposta ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio collegate alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie, cioè riguarda le spese per gli stipendi del personale della sede centrale e delle delegazioni, degli agenti contrattuali, del personale degli uffici amministrativi, dei deputati, degli assistenti parlamentari, del personale per la ricerca, del personale finanziato sulla base delle linee BA, del personale retribuito sulla base delle disposizioni relative alla cessazione anticipata dal servizio e per le pensioni.

2.2. Incidenza prevista sulle spese 2.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese amministrative di tutte le rubriche

– ý  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR a prezzi 2011(al terzo decimale)

Linee di bilancio come definite al punto 2.1 || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale 2013-2020 || A lungo termine[10]

 

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || -33,120 || -63,057 || -94,666 || -127,501 || -163,021 || -174,092 || -186,388 || -199,399 || -1041,245[11] || -1022,488

TOTALE degli stanziamenti esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || -8,280 || -15,758 || -23,644 || -31,800 || -40,579 || -43,210 || -46,074 || -49,015 || -258,360 || -106.286

Mio EUR a prezzi 2011(al terzo decimale)

|| || || Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale 2013-2020 || A lungo termine

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || -41,400 || -78,815 || -118,310 || -159,301 || -203,600 || -217,302 || -232,462 || -248,414 || -1299,605 || -1128,774

2.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ý  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

2.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ý  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

2.2.3. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– ý  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale.

2.2.4. Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

2.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ¨  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ý  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ý         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti previsti nel PB 2012 (a prezzi 2011) || Incidenza della proposta/iniziativa

Anno 2013 || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || A lungo termine

Articolo 410 Contributo al regime pensionistico || 461,746 || -12,359 || -20,730 || -28,496 || -35,909 || -42,897 || -44,258 || -45,596 || -46,859 || -60,161

Articolo 400 Imposta || 615,079 || -7,239 || -11,797 || -16,218 || -20,628 || -24,988 || -26,461 || -28,042 || -29,669 || -103,331

Articolo 404 Prelievo speciale || 63,344 || +5,847 || +5,147 || +4,458 || +3,762 || +3,082 || +2,799 || +2,514 || +2,236 || -4,643

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

L'incidenza sulle entrate è calcolata in base alle variazioni degli stipendi di base, delle indennità e delle pensioni cui si applicano le deduzioni

[1]               Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee, GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8.

[2]               La prima assegnazione di un funzionario a un posto di assistente senior può avere luogo unicamente in conformità della procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello statuto.

[3]               La prima assegnazione di un funzionario a un posto di assistente può avere luogo unicamente in conformità della procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello statuto.

[4]               Il numero massimo di posti di usciere parlamentare nel Parlamento europeo è di 85.

[5]               Fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), la prima assegnazione di un funzionario a un posto di assistente senior può avere luogo unicamente in conformità della procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1.

[6]               Fatto salvo il paragrafo 2, lettera a), la prima assegnazione di un funzionario a un posto di assistente può avere luogo unicamente in conformità della procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1.

[7]               Il numero massimo di posti di usciere parlamentare nel Parlamento europeo è di 85.

[8]               ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[9]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[10]             La colonna "A lungo termine" indica l'importo dei risparmi annuali realizzati quanto gli effetti della revisione 2013 dello statuto avranno raggiunto la velocità di crociera. Questo corrisponderebbe agli anni 2060, quando l'incidenza sulla spesa per le pensioni sarà massima.

[11]             L'incidenza cumulativa per la rubrica V durante il prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è stimata a -1008 miliardi.

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