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Document 52011PC0888
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain measures in relation to countries allowing non-sustainable fishing for the purpose of the conservation of fish stocks
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici
/* COM/2011/0888 definitivo - 2011/0434 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici /* COM/2011/0888 definitivo - 2011/0434 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto
del mare[1]
e l’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici[2] impongono agli Stati costieri e
agli Stati le cui flotte sfruttano gli stock ittici delle zone di alto mare
adiacenti di cooperare per gestire in modo responsabile gli stock ittici
transzonali, gli stock ittici altamente migratori e gli stock che si trovano
nelle zone economiche esclusive adiacenti al fine di garantirne la
sostenibilità a lungo termine, sia tramite consultazione reciproca diretta sia
tramite le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)
responsabili. Un accordo sulla gestione degli stock
transzonali e degli stock altamente migratori è spesso difficile da concludere
e richiede un’autentica disponibilità a collaborare da parte di tutti gli Stati
membri interessati. L’adozione di misure unilaterali da parte di alcuni Stati
che non manifestano disponibilità ad adoperarsi per elaborare misure concordate
può condurre a un considerevole depauperamento degli stock ittici in questione,
anche se altri Stati si impegnano a moderare il proprio sforzo di pesca. Essendo un mercato di destinazione lucrativo
per i prodotti della pesca, l’UE ha una responsabilità particolare nel
garantire il rispetto dell’obbligo di cooperazione sopra menzionato. È dunque
necessario fornirle i mezzi che le consentano di adottare misure efficaci nei
confronti degli Stati che non collaborano in buona fede ai fini dell’adozione
di misure di gestione adeguate o che sono responsabili di misure e pratiche che
comportano uno sfruttamento eccessivo degli stock, al fine di scoraggiare il
proseguimento di tali attività di pesca non sostenibili. La presente proposta è
volta a introdurre un meccanismo rapido ed efficace che consenta di applicare
misure commerciali e di altro genere in situazioni come quelle sopra descritte.
Le misure hanno lo scopo di promuovere la cooperazione fra gli Stati
interessati ai fini dell’adozione di misure adeguate e, nella misura del
possibile, concordate ai fini della conservazione degli stock in questione, in
modo da garantire uno sfruttamento ottimale di tali stock. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO Le consultazioni annuali con gli Stati
costieri non membri dell’UE sulla gestione degli stock di interesse comune
offrono l’occasione di consultare le parti interessate sulla maniera di reagire
in assenza di cooperazione da parte di un determinato paese terzo. In generale,
le parti interessate chiedono alla Commissione l’adozione di restrizioni
commerciali e di altri tipi di misure per fare pressione su questi paesi
affinché accettino di avviare un vero negoziato e di trovare una soluzione equa
che garantisca la sostenibilità degli stock di interesse comune. La preparazione di una valutazione d’impatto
per la presente proposta è stata preceduta da una consultazione mirata sul
ricorso a misure commerciali e di altro genere al fine di ridurre l’intensità
della pesca da parte dei paesi terzi che autorizzano una pesca non sostenibile.
La maggioranza delle parti interessate, con la sola eccezione forse dell’industria
di trasformazione, si è pronunciata chiaramente a favore dell’adozione di
questo tipo di misure. Per la presente proposta è stata realizzata
una valutazione di impatto e una sintesi della stessa è allegata alla proposta.
La valutazione d’impatto ha esaminato essenzialmente gli effetti ambientali,
economici e sociali di una gamma di misure che vanno da un’“opzione zero” al
divieto totale delle importazioni di pesce e prodotti della pesca in questione,
includendo sia le misure che potrebbero estendersi oltre il contesto
commerciale che gli approcci non legislativi. La conclusione della valutazione
d’impatto è che sarebbe utile fornire all’Unione uno strumento che consenta l’adozione
rapida di misure, per lo più di tipo commerciale. Le misure verrebbero
applicate nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile che
minaccia la conservazione degli stock alieutici. La valutazione d’impatto contiene
inoltre indicazioni in merito alla forma e al contenuto che lo strumento
potrebbe avere. Nel corso della preparazione della misura è apparso evidente
che la base giuridica deve essere costituita dall’articolo 43, paragrafo 2, e
dell’articolo 207 del TFUE, poiché l’obiettivo ultimo del regolamento è di
promuovere la conservazione degli stock ittici e la gamma di misure considerate
non si limita a quelle di natura commerciale. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA L’articolo 1 definisce l’obiettivo principale
della proposta: mettere a punto una procedura che consenta l’adozione di misure
eque ed efficaci sotto il profilo dei costi al fine di promuovere una pesca
sostenibile. Gli articoli da 2 a 5 indicano i paesi
destinatari delle misure (paesi che autorizzano una pesca non sostenibile), i
diversi tipi di misure che possono essere adottate e le condizioni che
determinano dove e quando esse possono essere adottate. L’articolo 4 stabilisce
in particolare che le misure debbano essere adottate sotto forma di atti di
esecuzione della Commissione (in generale sarà applicabile la procedura d’esame).
Laddove si faccia riferimento al fatto che le misure devono essere conformi
agli impegni internazionali dell’UE, ciò significa che devono essere
compatibili con gli obblighi dell’UE nel quadro dell’accordo OMC, in
particolare per quanto concerne le restrizioni commerciali. L’articolo 6 definisce alcune tappe necessarie
del processo che saranno avviate prima dell’adozione di misure nei confronti
dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile. Tale procedura dovrebbe
consentire ai paesi interessati di formulare le proprie osservazioni e offrire
loro la possibilità di modificare le proprie azioni. L’articolo 7 determina il
periodo di applicazione delle misure, fatta salva l’adozione di misure
correttive da parte dei paesi interessati. L’articolo 8 definisce il comitato incaricato
di assistere la Commissione nell’attuazione del regolamento. L’articolo 9 prevede che il regolamento entri
in vigore 20 giorni dopo la data della pubblicazione. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2011/0434 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo a talune misure concernenti i paesi
che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock
ittici IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[3], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Secondo quanto previsto dalla convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (di seguito: “UNCLOS”)
e dall’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982,
relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e
degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (di seguito: “accordo
delle Nazioni Unite sugli stock ittici”), la gestione di taluni stock ittici
transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi le
cui flotte sfruttano tali stock. Tale cooperazione può essere istituita nel
quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o, nel
caso in cui le ORGP non siano competenti per lo stock in questione, mediante
accordi ad hoc tra i paesi interessati alla specifica pesca in questione. (2)
Qualora un paese terzo coinvolto nella pesca di
stock di interesse comune per tale paese e per l’Unione eserciti, senza tenere
in debito conto i modelli di pesca esistenti e/o i diritti, i doveri e gli
interessi degli altri Stati e quelli dell’Unione, attività di pesca che mettano
a rischio la sostenibilità dello stock, senza collaborare con l’Unione ai fini
della gestione dello stock medesimo, è opportuno adottare misure specifiche al
fine di promuovere il contributo di tale paese alla conservazione dello stock. (3)
Lo stato degli stock ittici è ritenuto sostenibile
quando essi sono mantenuti in permanenza a livelli in grado di produrre il
rendimento massimo sostenibile, o al di sopra di tali livelli, a norma dell’articolo
61, paragrafo 3, e dell’articolo 119, paragrafo 1, dell’UNCLOS e dell’articolo
5, lettera b), dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici. (4)
Occorre stabilire le condizioni alle quali è
possibile considerare che un paese autorizzi attività di pesca non sostenibili
e sia soggetto alle misure previste dal presente regolamento, definendo in
particolare un processo che conceda ai paesi interessati il diritto di
presentare le proprie osservazioni e consenta loro di adottare misure
correttive. (5)
Occorre inoltre definire il tipo di misure che
possono essere adottate nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non
sostenibile e stabilire le condizioni generali per l’adozione di tali misure,
in modo che esse siano fondate su criteri oggettivi, equi, efficienti sotto il
profilo dei costi e compatibili con il diritto internazionale, in particolare l’accordo
che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. (6)
Tali misure devono essere volte ad eliminare, per
le flotte del paese che autorizza una pesca non sostenibile, gli incentivi a
sfruttare gli stock di interesse comune. Tale obiettivo può essere realizzato,
ad esempio, limitando le importazioni di prodotti della pesca catturati da navi
che svolgono attività di pesca su uno stock di interesse comune sotto la
responsabilità di un paese che autorizza una pesca non sostenibile, limitando
la fornitura di servizi portuali a tali navi o evitando che navi o attrezzature
da pesca dell’Unione possano essere utilizzate per la pesca di stock di
interesse comune sotto la responsabilità del paese che autorizza una pesca non
sostenibile. (7)
Al fine di garantire l’efficacia e la coerenza dell’azione
dell’Unione per la conservazione degli stock ittici, è importante che vengano
prese in considerazione le misure previste dal regolamento (CE) n. 1005/2008,
del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata[4]. (8)
È necessario che l’adozione di tali misure sia
preceduta da una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e
sociali previsti. (9)
Le misure adottate a norma del presente regolamento
devono cessare di essere applicabili quando il paese che autorizza una pesca
non sostenibile abbia adottato le misure necessarie per contribuire alla
conservazione dello stock di interesse comune. (10)
Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione
del presente regolamento, è necessario conferire alla Commissione competenze di
esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate mediante atti di
esecuzione che prevedano la procedura d’esame conformemente all’articolo 2,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[5]. Tuttavia, per motivi di
urgenza, è opportuno che le decisioni di abrogazione delle misure siano
adottate sotto forma di atti di esecuzione immediatamente applicabili
conformemente all’articolo 8 del suddetto regolamento. (11)
In casi debitamente giustificati relativi alla fine
dell’applicazione delle misure adottate a norma del presente regolamento, ove
ragioni tassative di urgenza lo richiedano, la Commissione deve adottare atti
di esecuzione immediatamente applicabili, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione 1.
Il presente regolamento stabilisce il contesto per
l’adozione di talune misure relative alle attività e alle politiche di pesca
condotte dai paesi terzi al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine
degli stock ittici di interesse comune tra l’Unione europea e tali paesi terzi. 2.
Le misure adottate a norma del presente regolamento
possono essere applicate in tutti i casi in cui la cooperazione con l’Unione è
necessaria ai fini della gestione concorrente degli stock di interesse comune,
anche nel caso in cui tale cooperazione avviene nell’ambito di un’organizzazione
regionale di gestione della pesca o di un organismo analogo. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per (a)
“stock di interesse comune”: uno stock ittico che
per la sua distribuzione geografica è accessibile alle flotte degli Stati
membri e dei paesi terzi e la cui gestione richiede la cooperazione tra tali
paesi terzi e l’Unione; (b)
“specie associate”: ogni specie ittica oggetto di
una pesca multispecifica che include uno stock di interesse comune; (c)
“pesca multispecifica”: la pesca praticata in zone
in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l’attrezzo da pesca
utilizzato; (d)
“organizzazione regionale di gestione della pesca”:
un’organizzazione subregionale, regionale o simile competente, ai sensi del
diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per
le risorse biologiche marine soggette alla sua responsabilità in virtù della
convenzione o dell’accordo istituente; (e)
“importazione”: l’introduzione nel territorio dell’Unione
di pesce o prodotti della pesca, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi
situati; (f)
“trasbordo”: lo scarico, per intero o in parte, dei
prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro
peschereccio; (g)
“rendimento massimo sostenibile”: il quantitativo
massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito. Articolo 3
Paesi che autorizzano una pesca non sostenibile 1.
Un paese terzo può essere considerato un paese che
autorizza una pesca non sostenibile se: (a)
non coopera con l’Unione nella gestione di uno
stock di interesse comune in piena conformità con le disposizioni della
convenzione della Nazioni Unite sul diritto del mare o dell’accordo ai fini
dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione
degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4
agosto 1995, e se (b)
tale paese terzo (a)
non ha adottato misure di gestione della pesca, o (b)
ha adottato tali misure senza tenere in debito
conto i diritti, gli interessi e i doverti delle altre parti, inclusa l’Unione
europea, e tali misure di gestione della pesca, considerate in combinazione con
quelle adottate dall’Unione in maniera autonoma o in cooperazione con altri
paesi, danno luogo ad attività di pesca che hanno l’effetto di ridurre lo stock
a livelli che non garantiscono il rendimento massimo sostenibile. 2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i
livelli degli stock in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sono
determinati sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Articolo 4
Misure che possono essere adottate nei confronti dei paesi che autorizzano
una pesca non sostenibile 1.
La Commissione può adottare, mediante atti di
esecuzione, le seguenti misure nei confronti dei paesi che autorizzano una
pesca non sostenibile: (a)
identificare i paesi che autorizzano una pesca non
sostenibile; (b)
identificare, ove del caso, le navi o le flotte
specifiche cui si applicano determinate misure; (c)
imporre restrizioni quantitative alle importazioni
nell’Unione di pesce e prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale
pesce, provenienti da stock di interesse comune e che sono stai catturati sotto
il controllo del paese che autorizza una pesca non sostenibile; (d)
imporre restrizioni quantitative alle importazioni
nell’Unione di pesce e prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale
pesce, provenienti da stock di interesse comune e che sono stati catturati
sotto il controllo del paese che autorizza una pesca non sostenibile; in tal
caso, la Commissione definisce i mezzi appropriati per determinare le catture
che rientrano nel campo di applicazione della misura; (e)
imporre restrizioni sull’uso dei porti dell’Unione
per le navi battenti bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile
di uno stock di interesse comune e per le navi che trasportano pesce e prodotti
della pesca derivanti dallo stock di interesse comune catturato da navi
battenti bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile o da navi
autorizzate da tale paese pur battendo un’altra bandiera; tali restrizioni non
si applicano in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell’articolo 18
dell’UNCLOS (forza maggiore o difficoltà) per i servizi strettamente necessari
al fine di rimediare a tali situazioni; (f)
vietare l’acquisto, da parte degli operatori
economici dell’Unione, di un peschereccio battente bandiera di paesi che
autorizzano una pesca non sostenibile; (g)
vietare ai pescherecci battenti bandiera di uno
Stato membro di cambiare bandiera a favore dei paesi che autorizzano una pesca
non sostenibile; (h)
vietare agli Stati membri di autorizzare la
conclusione di accordi di nolo con operatori economici di paesi che autorizzano
una pesca non sostenibile; (i)
vietare l’esportazione, verso paesi che autorizzano
una pesca non sostenibile, di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro
o di attrezzature da pesca e forniture necessarie per la pesca degli stock di
interesse comune; (j)
vietare la conclusione di accordi commerciali
privati tra i cittadini di uno Stato membro e i paesi che autorizzano una pesca
non sostenibile, volti a permettere a un peschereccio battente bandiera dello
Stato membro in questione di far uso delle possibilità di pesca di tali paesi; (k)
vietare le operazioni di pesca congiunta tra i
pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e quelli battenti bandiera di
un paese che autorizza una pesca non sostenibile. 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura di esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2. Articolo 5
Requisiti generali applicabili alle misure adottate a norma del presente
regolamento 1.
Le misure adottate a norma del presente regolamento
sono: (a)
connesse alla conservazione dello stock di
interesse comune; (b)
rese efficaci applicandole congiuntamente a
limitazioni delle attività di pesca da parte delle navi dell’Unione o della
produzione o del consumo all’interno dell’Unione applicabili al pesce e ai
prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, delle specie in
relazione alle quali le misure sono state adottate a norma del presente
regolamento. Tali restrizioni, nel caso delle specie associate, possono essere
applicate unicamente quando queste vengono catturate nell’ambito di attività di
pesca su stock di interesse comune; (c)
compatibili con gli obblighi imposti dagli accordi
internazionali di cui l’Unione è parte contraente e con ogni altra norma
pertinente del diritto internazionale. 2.
Le misure adottate conformemente al presente
regolamento tengono conto delle misure già adottate a norma del regolamento
(CE) n. 1005/2008. 3.
Le misure adottate conformemente al presente
regolamento non si applicano in modo da costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria o ingiustificata tra i paesi in cui esistono identiche condizioni, o
una restrizione dissimulata del commercio internazionale. 4.
Nell’adottare misure conformemente al presente
regolamento, la Commissione procede a una valutazione degli effetti ambientali,
commerciali, economici e sociali di tali misure a breve e lungo termine nonché
dell’onere amministrativo associato alla loro attuazione. 5.
Le misure adottate conformemente al presente
regolamento prevedono un sistema adeguato per la loro esecuzione da parte delle
autorità competenti. Articolo 6
Procedure preliminari all’adozione di misure nei confronti dei paesi che autorizzano
una pesca non sostenibile 1.
Se lo ritiene necessario per adottare misure a
norma dell’articolo 4, la Commissione notifica al paese interessato l’intenzione
di identificarlo come paese che autorizza una pesca non sostenibile. 2.
La notifica include informazioni sui motivi dell’identificazione
di tale paese come un paese che autorizza una pesca non sostenibile e descrive
le misure che possono essere eventualmente adottate nei suoi confronti in
conformità del presente regolamento. 3.
Prima di adottare misure a norma dell’articolo 4,
la Commissione offre al paese terzo interessato una possibilità ragionevole di
rispondere per iscritto alla notifica e di porre rimedio alla situazione. Articolo 7
Periodo di applicazione delle misure nei confronti dei paesi che autorizzano
una pesca non sostenibile 1.
Le misure adottate conformemente al presente
regolamento cessano di applicarsi non appena il paese che autorizza una pesca
non sostenibile adotti misure correttive adeguate per la gestione dello stock
di interesse comune che (a)
siano state concordate nel quadro di consultazioni
con l’Unione e, ove del caso, con altri paesi interessati, o (b)
non compromettano gli effetti delle misure adottate
dall’Unione europea in maniera autonoma o in cooperazione con altri paesi per
la conservazione degli stock ittici interessati. 2.
La Commissione determina, per mezzo di atti di
esecuzione, se le condizioni fissate al paragrafo 1 sono state rispettate e, se
necessario, decide che le misure adottate a norma dell’articolo 4 cessano di
applicarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame
di cui all’articolo 8, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza
debitamente giustificati, connessi a perturbazioni economiche o sociali
impreviste, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili
per decidere che le misure adottate a norma dell’articolo 4 cessano di
applicarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame
di cui all’articolo 8, paragrafo 3. Articolo 8
Procedura del comitato 1.
La Commissione è assistita da un comitato. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Se il parere del comitato deve essere ottenuto
tramite procedura scritta, la procedura è essere conclusa senza esito qualora,
entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la
maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. 3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in
combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo regolamento. Articolo 9
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento Europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del
10 dicembre 1982. [2] Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni
della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982,
relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e
degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995. [3] GU C … del …, pag. [4] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1. [5] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.