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Document 52011PC0888

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici

    /* COM/2011/0888 definitivo - 2011/0434 (COD) */

    52011PC0888

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici /* COM/2011/0888 definitivo - 2011/0434 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare[1] e l’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici[2] impongono agli Stati costieri e agli Stati le cui flotte sfruttano gli stock ittici delle zone di alto mare adiacenti di cooperare per gestire in modo responsabile gli stock ittici transzonali, gli stock ittici altamente migratori e gli stock che si trovano nelle zone economiche esclusive adiacenti al fine di garantirne la sostenibilità a lungo termine, sia tramite consultazione reciproca diretta sia tramite le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) responsabili.

    Un accordo sulla gestione degli stock transzonali e degli stock altamente migratori è spesso difficile da concludere e richiede un’autentica disponibilità a collaborare da parte di tutti gli Stati membri interessati. L’adozione di misure unilaterali da parte di alcuni Stati che non manifestano disponibilità ad adoperarsi per elaborare misure concordate può condurre a un considerevole depauperamento degli stock ittici in questione, anche se altri Stati si impegnano a moderare il proprio sforzo di pesca.

    Essendo un mercato di destinazione lucrativo per i prodotti della pesca, l’UE ha una responsabilità particolare nel garantire il rispetto dell’obbligo di cooperazione sopra menzionato. È dunque necessario fornirle i mezzi che le consentano di adottare misure efficaci nei confronti degli Stati che non collaborano in buona fede ai fini dell’adozione di misure di gestione adeguate o che sono responsabili di misure e pratiche che comportano uno sfruttamento eccessivo degli stock, al fine di scoraggiare il proseguimento di tali attività di pesca non sostenibili. La presente proposta è volta a introdurre un meccanismo rapido ed efficace che consenta di applicare misure commerciali e di altro genere in situazioni come quelle sopra descritte. Le misure hanno lo scopo di promuovere la cooperazione fra gli Stati interessati ai fini dell’adozione di misure adeguate e, nella misura del possibile, concordate ai fini della conservazione degli stock in questione, in modo da garantire uno sfruttamento ottimale di tali stock.

    2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO

    Le consultazioni annuali con gli Stati costieri non membri dell’UE sulla gestione degli stock di interesse comune offrono l’occasione di consultare le parti interessate sulla maniera di reagire in assenza di cooperazione da parte di un determinato paese terzo. In generale, le parti interessate chiedono alla Commissione l’adozione di restrizioni commerciali e di altri tipi di misure per fare pressione su questi paesi affinché accettino di avviare un vero negoziato e di trovare una soluzione equa che garantisca la sostenibilità degli stock di interesse comune.

    La preparazione di una valutazione d’impatto per la presente proposta è stata preceduta da una consultazione mirata sul ricorso a misure commerciali e di altro genere al fine di ridurre l’intensità della pesca da parte dei paesi terzi che autorizzano una pesca non sostenibile. La maggioranza delle parti interessate, con la sola eccezione forse dell’industria di trasformazione, si è pronunciata chiaramente a favore dell’adozione di questo tipo di misure.

    Per la presente proposta è stata realizzata una valutazione di impatto e una sintesi della stessa è allegata alla proposta. La valutazione d’impatto ha esaminato essenzialmente gli effetti ambientali, economici e sociali di una gamma di misure che vanno da un’“opzione zero” al divieto totale delle importazioni di pesce e prodotti della pesca in questione, includendo sia le misure che potrebbero estendersi oltre il contesto commerciale che gli approcci non legislativi. La conclusione della valutazione d’impatto è che sarebbe utile fornire all’Unione uno strumento che consenta l’adozione rapida di misure, per lo più di tipo commerciale. Le misure verrebbero applicate nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile che minaccia la conservazione degli stock alieutici. La valutazione d’impatto contiene inoltre indicazioni in merito alla forma e al contenuto che lo strumento potrebbe avere. Nel corso della preparazione della misura è apparso evidente che la base giuridica deve essere costituita dall’articolo 43, paragrafo 2, e dell’articolo 207 del TFUE, poiché l’obiettivo ultimo del regolamento è di promuovere la conservazione degli stock ittici e la gamma di misure considerate non si limita a quelle di natura commerciale.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    L’articolo 1 definisce l’obiettivo principale della proposta: mettere a punto una procedura che consenta l’adozione di misure eque ed efficaci sotto il profilo dei costi al fine di promuovere una pesca sostenibile.

    Gli articoli da 2 a 5 indicano i paesi destinatari delle misure (paesi che autorizzano una pesca non sostenibile), i diversi tipi di misure che possono essere adottate e le condizioni che determinano dove e quando esse possono essere adottate. L’articolo 4 stabilisce in particolare che le misure debbano essere adottate sotto forma di atti di esecuzione della Commissione (in generale sarà applicabile la procedura d’esame). Laddove si faccia riferimento al fatto che le misure devono essere conformi agli impegni internazionali dell’UE, ciò significa che devono essere compatibili con gli obblighi dell’UE nel quadro dell’accordo OMC, in particolare per quanto concerne le restrizioni commerciali.

    L’articolo 6 definisce alcune tappe necessarie del processo che saranno avviate prima dell’adozione di misure nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile. Tale procedura dovrebbe consentire ai paesi interessati di formulare le proprie osservazioni e offrire loro la possibilità di modificare le proprie azioni. L’articolo 7 determina il periodo di applicazione delle misure, fatta salva l’adozione di misure correttive da parte dei paesi interessati.

    L’articolo 8 definisce il comitato incaricato di assistere la Commissione nell’attuazione del regolamento.

    L’articolo 9 prevede che il regolamento entri in vigore 20 giorni dopo la data della pubblicazione.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    2011/0434 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo a talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) Secondo quanto previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (di seguito: “UNCLOS”) e dall’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995 (di seguito: “accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici”), la gestione di taluni stock ittici transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi le cui flotte sfruttano tali stock. Tale cooperazione può essere istituita nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o, nel caso in cui le ORGP non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi interessati alla specifica pesca in questione.

    (2) Qualora un paese terzo coinvolto nella pesca di stock di interesse comune per tale paese e per l’Unione eserciti, senza tenere in debito conto i modelli di pesca esistenti e/o i diritti, i doveri e gli interessi degli altri Stati e quelli dell’Unione, attività di pesca che mettano a rischio la sostenibilità dello stock, senza collaborare con l’Unione ai fini della gestione dello stock medesimo, è opportuno adottare misure specifiche al fine di promuovere il contributo di tale paese alla conservazione dello stock.

    (3) Lo stato degli stock ittici è ritenuto sostenibile quando essi sono mantenuti in permanenza a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, o al di sopra di tali livelli, a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, e dell’articolo 119, paragrafo 1, dell’UNCLOS e dell’articolo 5, lettera b), dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici.

    (4) Occorre stabilire le condizioni alle quali è possibile considerare che un paese autorizzi attività di pesca non sostenibili e sia soggetto alle misure previste dal presente regolamento, definendo in particolare un processo che conceda ai paesi interessati il diritto di presentare le proprie osservazioni e consenta loro di adottare misure correttive.

    (5) Occorre inoltre definire il tipo di misure che possono essere adottate nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile e stabilire le condizioni generali per l’adozione di tali misure, in modo che esse siano fondate su criteri oggettivi, equi, efficienti sotto il profilo dei costi e compatibili con il diritto internazionale, in particolare l’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.

    (6) Tali misure devono essere volte ad eliminare, per le flotte del paese che autorizza una pesca non sostenibile, gli incentivi a sfruttare gli stock di interesse comune. Tale obiettivo può essere realizzato, ad esempio, limitando le importazioni di prodotti della pesca catturati da navi che svolgono attività di pesca su uno stock di interesse comune sotto la responsabilità di un paese che autorizza una pesca non sostenibile, limitando la fornitura di servizi portuali a tali navi o evitando che navi o attrezzature da pesca dell’Unione possano essere utilizzate per la pesca di stock di interesse comune sotto la responsabilità del paese che autorizza una pesca non sostenibile.

    (7) Al fine di garantire l’efficacia e la coerenza dell’azione dell’Unione per la conservazione degli stock ittici, è importante che vengano prese in considerazione le misure previste dal regolamento (CE) n. 1005/2008, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata[4].

    (8) È necessario che l’adozione di tali misure sia preceduta da una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali previsti.

    (9) Le misure adottate a norma del presente regolamento devono cessare di essere applicabili quando il paese che autorizza una pesca non sostenibile abbia adottato le misure necessarie per contribuire alla conservazione dello stock di interesse comune.

    (10) Al fine di garantire condizioni uniformi per l’applicazione del presente regolamento, è necessario conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate mediante atti di esecuzione che prevedano la procedura d’esame conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[5]. Tuttavia, per motivi di urgenza, è opportuno che le decisioni di abrogazione delle misure siano adottate sotto forma di atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente all’articolo 8 del suddetto regolamento.

    (11) In casi debitamente giustificati relativi alla fine dell’applicazione delle misure adottate a norma del presente regolamento, ove ragioni tassative di urgenza lo richiedano, la Commissione deve adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

    1. Il presente regolamento stabilisce il contesto per l’adozione di talune misure relative alle attività e alle politiche di pesca condotte dai paesi terzi al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di interesse comune tra l’Unione europea e tali paesi terzi.

    2. Le misure adottate a norma del presente regolamento possono essere applicate in tutti i casi in cui la cooperazione con l’Unione è necessaria ai fini della gestione concorrente degli stock di interesse comune, anche nel caso in cui tale cooperazione avviene nell’ambito di un’organizzazione regionale di gestione della pesca o di un organismo analogo.

    Articolo 2 Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per

    (a) “stock di interesse comune”: uno stock ittico che per la sua distribuzione geografica è accessibile alle flotte degli Stati membri e dei paesi terzi e la cui gestione richiede la cooperazione tra tali paesi terzi e l’Unione;

    (b) “specie associate”: ogni specie ittica oggetto di una pesca multispecifica che include uno stock di interesse comune;

    (c) “pesca multispecifica”: la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l’attrezzo da pesca utilizzato;

    (d) “organizzazione regionale di gestione della pesca”: un’organizzazione subregionale, regionale o simile competente, ai sensi del diritto internazionale, per stabilire misure di conservazione e di gestione per le risorse biologiche marine soggette alla sua responsabilità in virtù della convenzione o dell’accordo istituente;

    (e) “importazione”: l’introduzione nel territorio dell’Unione di pesce o prodotti della pesca, anche ai fini del trasbordo nei porti ivi situati;

    (f) “trasbordo”: lo scarico, per intero o in parte, dei prodotti della pesca detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

    (g) “rendimento massimo sostenibile”: il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito.

    Articolo 3 Paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

    1. Un paese terzo può essere considerato un paese che autorizza una pesca non sostenibile se:

    (a) non coopera con l’Unione nella gestione di uno stock di interesse comune in piena conformità con le disposizioni della convenzione della Nazioni Unite sul diritto del mare o dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995, e se

    (b) tale paese terzo

    (a) non ha adottato misure di gestione della pesca, o

    (b) ha adottato tali misure senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doverti delle altre parti, inclusa l’Unione europea, e tali misure di gestione della pesca, considerate in combinazione con quelle adottate dall’Unione in maniera autonoma o in cooperazione con altri paesi, danno luogo ad attività di pesca che hanno l’effetto di ridurre lo stock a livelli che non garantiscono il rendimento massimo sostenibile.

    2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i livelli degli stock in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sono determinati sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

    Articolo 4 Misure che possono essere adottate nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

    1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile:

    (a) identificare i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile;

    (b) identificare, ove del caso, le navi o le flotte specifiche cui si applicano determinate misure;

    (c) imporre restrizioni quantitative alle importazioni nell’Unione di pesce e prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, provenienti da stock di interesse comune e che sono stai catturati sotto il controllo del paese che autorizza una pesca non sostenibile;

    (d) imporre restrizioni quantitative alle importazioni nell’Unione di pesce e prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, provenienti da stock di interesse comune e che sono stati catturati sotto il controllo del paese che autorizza una pesca non sostenibile; in tal caso, la Commissione definisce i mezzi appropriati per determinare le catture che rientrano nel campo di applicazione della misura;

    (e) imporre restrizioni sull’uso dei porti dell’Unione per le navi battenti bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile di uno stock di interesse comune e per le navi che trasportano pesce e prodotti della pesca derivanti dallo stock di interesse comune catturato da navi battenti bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile o da navi autorizzate da tale paese pur battendo un’altra bandiera; tali restrizioni non si applicano in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell’articolo 18 dell’UNCLOS (forza maggiore o difficoltà) per i servizi strettamente necessari al fine di rimediare a tali situazioni;

    (f) vietare l’acquisto, da parte degli operatori economici dell’Unione, di un peschereccio battente bandiera di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile;

    (g) vietare ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro di cambiare bandiera a favore dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile;

    (h) vietare agli Stati membri di autorizzare la conclusione di accordi di nolo con operatori economici di paesi che autorizzano una pesca non sostenibile;

    (i) vietare l’esportazione, verso paesi che autorizzano una pesca non sostenibile, di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o di attrezzature da pesca e forniture necessarie per la pesca degli stock di interesse comune;

    (j) vietare la conclusione di accordi commerciali privati tra i cittadini di uno Stato membro e i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile, volti a permettere a un peschereccio battente bandiera dello Stato membro in questione di far uso delle possibilità di pesca di tali paesi;

    (k) vietare le operazioni di pesca congiunta tra i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e quelli battenti bandiera di un paese che autorizza una pesca non sostenibile.

    2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

    Articolo 5 Requisiti generali applicabili alle misure adottate a norma del presente regolamento

    1. Le misure adottate a norma del presente regolamento sono:

    (a) connesse alla conservazione dello stock di interesse comune;

    (b) rese efficaci applicandole congiuntamente a limitazioni delle attività di pesca da parte delle navi dell’Unione o della produzione o del consumo all’interno dell’Unione applicabili al pesce e ai prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, delle specie in relazione alle quali le misure sono state adottate a norma del presente regolamento. Tali restrizioni, nel caso delle specie associate, possono essere applicate unicamente quando queste vengono catturate nell’ambito di attività di pesca su stock di interesse comune;

    (c) compatibili con gli obblighi imposti dagli accordi internazionali di cui l’Unione è parte contraente e con ogni altra norma pertinente del diritto internazionale.

    2. Le misure adottate conformemente al presente regolamento tengono conto delle misure già adottate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008.

    3. Le misure adottate conformemente al presente regolamento non si applicano in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi in cui esistono identiche condizioni, o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

    4. Nell’adottare misure conformemente al presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali di tali misure a breve e lungo termine nonché dell’onere amministrativo associato alla loro attuazione.

    5. Le misure adottate conformemente al presente regolamento prevedono un sistema adeguato per la loro esecuzione da parte delle autorità competenti.

    Articolo 6 Procedure preliminari all’adozione di misure nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

    1. Se lo ritiene necessario per adottare misure a norma dell’articolo 4, la Commissione notifica al paese interessato l’intenzione di identificarlo come paese che autorizza una pesca non sostenibile.

    2. La notifica include informazioni sui motivi dell’identificazione di tale paese come un paese che autorizza una pesca non sostenibile e descrive le misure che possono essere eventualmente adottate nei suoi confronti in conformità del presente regolamento.

    3. Prima di adottare misure a norma dell’articolo 4, la Commissione offre al paese terzo interessato una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto alla notifica e di porre rimedio alla situazione.

    Articolo 7 Periodo di applicazione delle misure nei confronti dei paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

    1. Le misure adottate conformemente al presente regolamento cessano di applicarsi non appena il paese che autorizza una pesca non sostenibile adotti misure correttive adeguate per la gestione dello stock di interesse comune che

    (a) siano state concordate nel quadro di consultazioni con l’Unione e, ove del caso, con altri paesi interessati, o

    (b) non compromettano gli effetti delle misure adottate dall’Unione europea in maniera autonoma o in cooperazione con altri paesi per la conservazione degli stock ittici interessati.

    2. La Commissione determina, per mezzo di atti di esecuzione, se le condizioni fissate al paragrafo 1 sono state rispettate e, se necessario, decide che le misure adottate a norma dell’articolo 4 cessano di applicarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

                  Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, connessi a perturbazioni economiche o sociali impreviste, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili per decidere che le misure adottate a norma dell’articolo 4 cessano di applicarsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

    Articolo 8 Procedura del comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura è essere conclusa senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo regolamento.

    Articolo 9 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Parlamento Europeo                           Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    [1]               Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.

    [2]               Accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995.

    [3]               GU C … del …, pag.

    [4]               GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    [5]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

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