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Document 52011PC0880

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017

/* COM/2011/0880 definitivo - 2011/0431 (APP) */

52011PC0880

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 /* COM/2011/0880 definitivo - 2011/0431 (APP) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione ed obiettivi della proposta

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 168/2007 (di seguito "il regolamento")[1] che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (di seguito "l’Agenzia"). L’Agenzia è operativa dal 1º marzo 2007.

Scopo dell'Agenzia è fornire ad istituzioni, organi, uffici e agenzie competenti dell’Unione e agli Stati membri, nella fase di attuazione del diritto dell’Unione, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza. I compiti dell'Agenzia consistono nel raccogliere e analizzare informazioni e dati, fornire consulenza mediante relazioni e pareri, cooperare con la società civile e svolgere attività di sensibilizzazione riguardo ai diritti fondamentali. L’Agenzia non é autorizzata ad occuparsi della legittimità degli atti dell’Unione né della questione dell’ottemperanza da parte degli Stati membri degli obblighi a loro incombenti in virtù del diritto dell’Unione.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, i settori tematici di attività dell’Agenzia sono determinati mediante un quadro pluriennale di cinque anni ed è nell’ambito di tali settori che l’Agenzia espleta i suddetti compiti. Il quadro pluriennale non é un programma di lavoro; i programmi di lavoro dell’Agenzia sono adottati ogni anno dal suo consiglio di amministrazione nell’ambito dei settori tematici definiti dal quadro pluriennale. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento, l’Agenzia può operare al di fuori dei suddetti settori tematici, entro i limiti delle risorse umane e finanziarie ad essa assegnate.

La presente proposta è volta a istituire il quadro pluriennale dell’Agenzia per il periodo 2013-2017, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento. L’attuale quadro pluriennale (2007-2012) giunge a termine alla fine del 2012.

1.2. Il quadro pluriennale 2007-2012

Il 28 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/203/CE che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012[2]. L’articolo 2 di tale decisione prevede i seguenti settori tematici:

(a) razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata;

(b) discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o appartenenza a una minoranza e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla);

(c) risarcimento delle vittime;

(d) diritti del bambino, compresa la tutela dei minori;

(e) asilo, immigrazione e integrazione dei migranti;

(f) visti e controllo delle frontiere;

(g) partecipazione dei cittadini dell’Unione al funzionamento democratico della stessa;

(h) società dell’informazione, in particolare rispetto della vita privata e protezione dei dati personali;

(i) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

1.3. Elementi del quadro pluriennale

Il quadro pluriennale deve definire i settori tematici dell’attività dell’Agenzia e deve fondarsi su una serie di elementi stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, nonché sul campo d’applicazione definito all’articolo 3. Gli elementi in questione sono i seguenti:

i) l’Agenzia deve svolgere la sua attività nell’ambito delle competenze dell’Unione previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea[3];

ii) il quadro pluriennale riguarda un periodo di cinque anni[4];

iii) il quadro pluriennale deve rispettare le priorità dell’Unione tenendo debitamente conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali[5] (si veda la sezione 1.4);

iv) il quadro pluriennale deve tenere debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell’Agenzia[6]. A questo proposito é opportuno notare che le risorse finanziarie dell’Agenzia per il 2013 sono state definite dal quadro finanziario allegato all’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, del 17 maggio 2006[7], e presentato nel documento V “Programmazione finanziaria 2008-2013” dello stato di previsione della Commissione per il 2008[8]. Per quanto riguarda il periodo 2014-2017, tali risorse saranno fissate entro i limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

v) il quadro pluriennale deve includere disposizioni che garantiscano la complementarità rispetto alle competenze di altri organismi, uffici e agenzie dell’Unione nonché del Consiglio d’Europa e di altre organizzazioni internazionali che operano nel settore dei diritti fondamentali[9]. Le agenzie e gli organismi dell’Unione che più rilevano ai fini della presente proposta sono l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)[10], l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (FRONTEX)[11], la rete europea sulle migrazioni[12], l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)[13], il Garante europeo della protezione dei dati[14], l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (EUROJUST)[15], l’Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)[16], l’Accademia europea di polizia (CEPOL)[17], l’Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Agenzia IT)[18] e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFUND)[19].

vi) il quadro pluriennale deve includere tra i settori tematici la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata[20].

1.4. Il Parlamento europeo e il Consiglio

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento prevede che il quadro pluriennale debba rispettare le priorità dell’Unione tenendo debitamente conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio relative ai diritti fondamentali. Negli ultimi anni attraverso le risoluzioni del Parlamento europeo sono state sollevate le seguenti questioni inerenti ai diritti fondamentali[21]:

– la protezione dei dati personali e della vita privata;

– i diritti dei minori: la violenza sui minori in tutte le sue forme, compreso in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia; i minori di migranti, richiedenti asilo e rifugiati; i minori non accompagnati; la povertà infantile e il lavoro minorile; la giustizia minorile; l’assistenza ai minori; la partecipazione dei minori;

– la giustizia civile e penale; i diritti della persona nella procedura penale;

– la protezione delle vittime;

– i diritti dei cittadini e la libera circolazione;

– l’esclusione e la stigmatizzazione dei rom;

– il razzismo e la xenofobia;

– l’elaborazione di profili, anche sulla base dell’etnia o della razza, nella lotta al terrorismo, nelle attività di contrasto della criminalità, in quelle legate all’immigrazione, ai controlli doganali e di frontiera;

– la non discriminazione e l’uguaglianza;

– la protezione delle minoranze nazionali e dei loro diritti;

– l’uguaglianza di genere, i diritti delle donne, la violenza contro di esse; la mutilazione genitale femminile;

– l’omofobia e la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale;

– i problemi legati alla disabilità e le discriminazioni su di essa fondate;

– la discriminazione fondata sull’età;

– la libertà di espressione, la libertà di stampa e il pluralismo nei media;

– la libertà di culto e la discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali;

– la sicurezza e le libertà fondamentali su internet;

– i diritti di proprietà intellettuale;

– l’asilo e il relativo sistema comune europeo;

– l’immigrazione e i controlli di frontiera;

– l’integrazione dei migranti;

– i diritti sociali;

– la povertà e l’esclusione sociale;

– il diritto alla salute;

– i diritti dei consumatori;

– la tratta di esseri umani;

– la lotta al terrorismo;

– il rispetto per la diversità culturale, religiosa e linguistica;

– la memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari.

Dalle conclusioni del Consiglio europeo negli ultimi anni sono emersi i seguenti temi connessi ai diritti fondamentali:[22]:

– la protezione dei dati personali e della vita privata;

– lo spazio europeo di giustizia;

– i diritti del minore;

– l’uguaglianza di genere;

– la politica europea dell’immigrazione, compreso il patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, il sistema europeo comune di asilo, le questioni legate ai visti e i controlli di frontiera;

– la tratta di esseri umani;

– i diritti sociali;

– la strategia di sicurezza interna;

– i diritti di proprietà intellettuale.

2. Consultazione

Nel preparare la sua proposta, la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell’Agenzia per i diritti fondamentali e ha ricevuto un contributo preliminare l’8 giugno 2011. Il consiglio di amministrazione ha a sua volta consultato la piattaforma dei diritti fondamentali che fa capo all’Agenzia (una rete per la cooperazione con la società civile) e ne ha ricevuto il contributo il 18 ottobre 2011. La Commissione ha tenuto conto dei commenti espressi durante la consultazione in merito alla presente proposta.

Il consiglio di amministrazione ha identificato i seguenti settori tematici:

a) una tutela giudiziaria efficace, compreso l’accesso alla giustizia;

b) le vittime di reati;

c) la cooperazione giudiziaria;

d) la cooperazione di polizia;

e) l’immigrazione e l’integrazione dei migranti, i controlli di frontiera e i visti, l’asilo;

f) il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata;

g) l’integrazione dei rom;

h) la discriminazione come definita all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;

i) la partecipazione al meccanismo indipendente dell’Unione europea di cui all’articolo 33, paragrafo 2, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

j) i diritti del minore;

k) l’informazione, la vita privata e i dati personali;

l) i diritti sociali.

3. Aspetti giuridici della proposta 3.1. Contenuto dell’azione proposta

Oltre che degli elementi previsti dal regolamento (si veda la sezione 1.3), nel predisporre la presente proposta la Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni:

i) l’entrata in vigore del trattato di Lisbona e la sua incidenza sulle attività dell’Agenzia. Il trattato di Lisbona ha modificato il trattato che istituisce la Comunità europea conferendo all’Unione (nozione che sostituisce i termini “Comunità” e “Comunità europea”) la competenza riguardo allo spazio di giustizia, sicurezza e libertà. Ciò risulta in particolare dall’articolo 1, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea il quale stabilisce che “l’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea”. Materie prima rientranti nel titolo VI del trattato sull’Unione europea (in passato, il “terzo pilastro”) sono ora confluite nel capo 4 (“cooperazione giudiziaria in materia penale”) e nel capo 5 (“cooperazione di polizia”) del titolo V (“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia") del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

ii) la necessità di far sì che l’attività dell’Agenzia, tenuto conto delle sue limitate risorse finanziarie e umane, si concentri su settori fondamentali;

iii) la necessità di assicurare continuità al lavoro dell’Agenzia, in particolare data l’importanza per l’Agenzia stessa di fornire dati oggettivi, affidabili e comparabili nel tempo.

Alla luce di quanto sopra descritto, la Commissione propone che siano inclusi nel quadro pluriennale dell’Agenzia per gli anni 2013-2017 i seguenti settori tematici:

(a) l’accesso alla giustizia;

(b) le vittime di reati;

(c) la società dell’informazione, in particolare il rispetto per la vita privata e la protezione dei dati personali;

(d) l’integrazione dei rom;

(e) la cooperazione di polizia, tenuto conto della natura specifica di questo settore;

(f) la cooperazione giudiziaria, tenuto conto della natura specifica di tale cooperazione quando riguarda la materia penale;

(g) i diritti del minore;

(h) le discriminazioni fondate sulla razza, il colore, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, l’opinione politica o di qualunque altro genere, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale;

(i) l’immigrazione e l’integrazione dei migranti, i controlli di frontiera e i visti, l’asilo;

(j) il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata.

3.2. Base giuridica

La base giuridica del quadro pluriennale 2007-2012 è l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l’Agenzia. Tuttavia, tale base giuridica non può più essere utilizzata poiché, in base a quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea nella causa C-133/06[23], si tratta di fondamento normativo derivato.

La base giuridica della proposta attuale deve pertanto essere una disposizione del trattato. In assenza di altra (più specifica) norma, la base giuridica deve essere la stessa del regolamento istitutivo dell’Agenzia, adottato in virtù dell’articolo 308 dell’ex-trattato della Comunità europea. A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la versione modificata di tale articolo è divenuta ora l’articolo 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna implicazione diretta per il bilancio dell’Unione. L’Agenzia svilupperà progetti nei settori indicati e per i quali le risorse sono state già stanziate dall’autorità di bilancio.

5. Presentazione dettagliata della proposta

I settori tematici dell’attività dell’Agenzia (articolo 2) consentono a quest’ultima di occuparsi di tutti i problemi legati ai diritti fondamentali, rientranti nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, che potrebbero sorgere in un dato settore tematico.

– Accesso alla giustizia: il programma di Stoccolma ha messo in evidenza la necessità di un miglior accesso alla giustizia nell’Unione europea. In tale settore potrebbero rientrare questioni quali una protezione giuridica efficace, compreso l’accesso ad una giustizia efficiente e indipendente, e le garanzie di un processo equo. L’Agenzia ha pubblicato dei rapporti in merito (in inglese: “Accesso alla giustizia in Europa: una panoramica delle sfide e delle opportunità”; “Indagine su minoranze e discriminazione nell’Unione europea”) ed é necessario che continui a raccogliere dati sui vari problemi relativi all’accesso alla giustizia, compreso il diritto dei contratti e i diritti dei consumatori.

– Vittime di reati: l’Agenzia si é indirettamente occupata di vittime nei suoi rapporti (in inglese) “Accesso alla giustizia in Europa: una panoramica delle sfide e delle opportunità” e “Indagine su minoranze e discriminazione nell’Unione europea”. In ragione del crescente numero di iniziative dell’Unione in materia di diritti delle vittime, il lavoro dell’Agenzia dovrebbe riguardare, tra l’altro, la protezione delle vittime, i servizi di assistenza alle vittime, la legittimazione a stare in giudizio, la sensibilizzazione sui diritti, le vittime vulnerabili e il risarcimento dei danni.

– La società dell’informazione, in particolare il rispetto per la vita privata e la protezione dei dati personali: nell’ambito di questo settore tematico l’Agenzia potrebbe raccogliere dati in particolare sulle implicazioni derivanti dall’ambiente online per i diritti fondamentali, quali la protezione dei dati personali e della vita privata. L’importanza di questi problemi é stata sottolineata dal Parlamento europeo. L’Agenzia ha condotto ricerche in questo campo (rapporto in inglese “La protezione dei dati personali nell’Unione europea: il ruolo delle autorità nazionali per la protezione dei dati”) e dovrebbe sviluppare una certa competenza in materia. L’attività di raccolta dei dati dell’Agenzia in questo settore potrebbe contribuire ad un’attuazione senza ostacoli del quadro giuridico dell’Unione per la protezione dei dati che é attualmente oggetto di riforma.

– Integrazione dei rom: l’integrazione dei rom rappresenta una chiara priorità per l’Unione europea. La comunicazione della Commissione “Un quadro dell’Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020”, prevede che l’Agenzia, unitamente ad altri organismi pertinenti quali Eurofund, raccolga dati nei 27 Stati membri sulla situazione dei rom rispetto all’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sanitaria e all’alloggio, e che lavori in cooperazione con gli Stati membri per sviluppare metodi di monitoraggio che consentano un’analisi comparativa della situazione dei rom in Europa[24]. La raccolta dei dati beneficerà anche di ricerche specifiche finanziate dal programma di scienze socio-economiche e di scienze umane del Settimo programma quadro. Negli ultimi anni l’Agenzia ha sviluppato una notevole competenza nella raccolta dei dati sui temi legati ai rom, come dimostrano i suoi rapporti (in inglese) “Le condizioni abitative dei rom e dei nomadi nell’Unione europea”, “La situazione dei cittadini rom dell’Unione europea che circolano e si stabiliscono in altri Stati membri dell’Unione” e “Indagine su minoranze e discriminazione nell’Unione europea”.

– Cooperazione di polizia, tenuto conto della natura specifica di questo settore: l’eliminazione dei cosiddetti “pilastri” a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona dovrebbe portare ad includere la cooperazione di polizia tra i settori tematici dell’Agenzia, permettendo così a quest’ultima di raccogliere dati nella misura in cui ciò rientra nelle competenze dell’Unione e fatto salvo il lavoro attualmente in corso per migliorare le statistiche sulla criminalità. L’Agenzia utilizza dati già esistenti/forniti dagli Stati membri in modo da evitare duplicazioni con il lavoro delle autorità di contrasto.

– Cooperazione giudiziaria, tenuto conto della natura specifica di tale cooperazione quando riguarda la materia penale: questo settore comprende la cooperazione giudiziaria sia in materia civile e commerciale che in materia penale. L’eliminazione dei cosiddetti “pilastri” giustifica l’aggiunta di questo settore a quelli tematici dell’Agenzia. Quest’ultima potrebbe raccogliere dati relativi a problemi legati, tra l’altro, alla lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo o alla tratta di esseri umani.

– Diritti del minore: la promozione e tutela dei diritti del minore é uno degli obiettivi dell’Unione che hanno acquistato maggiore visibilità grazie al trattato di Lisbona. Nell’ambito di questo settore tematico, l’Agenzia potrebbe contribuire all’attuazione del “programma UE per i diritti dei minori”, mediante la raccolta di dati su temi quali la giustizia a misura di minore e i minori in situazioni di vulnerabilità, nonché rendendo operativi gli indicatori elaborati dall’Agenzia stessa sui diritti del minore[25]. La lotta alla povertà dei minori é una delle principali priorità dell’Unione e le ricerche dell’Agenzia su questo tema contribuirebbero all’attuazione della futura raccomandazione della Commissione sulla povertà minorile. L’Agenzia ha pubblicato diversi rapporti sui minori (in inglese: “Il traffico di minori nell’Unione europea: sfide, prospettive e buone prassi”; “Minori separati richiedenti asilo negli Stati membri dell’Unione europea”) e ha portato avanti progetti educativi come “S-Cool Agenda”, il manuale per gli insegnanti “Escursioni nel passato – insegnare per il futuro”, o lo studio su “Il ruolo dei siti e dei musei storici nell’insegnamento dell’Olocausto e dei diritti umani nell’Unione europea”. Nell’ambito di questo settore tematico il lavoro dell’Agenzia potrebbe correlarsi anche a politiche per l’istruzione, l’inclusione sociale e la gioventù e ad altre politiche rilevanti dell’Unione.

– Discriminazioni fondate sulla razza, il colore, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, l’opinione politica o di qualunque altro genere, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale: l’agenzia dovrebbe continuare a raccogliere dati sulla discriminazione. I motivi sui cui si fonda la discriminazione che qui rilevano sono quelli elencati all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ad esclusione del sesso, dal momento che l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere é ora pienamente operativo ed é responsabile per la raccolta dei dati sull’uguaglianza di genere e sulle discriminazioni fondate sul sesso. Ciò non preclude la possibilità per l’Agenzia di occuparsi di problemi legati all’uguaglianza di genere in casi di “discriminazione multipla” o di includere nelle sue relazioni l’ottica dell’uguaglianza di genere, in stretta collaborazione con l’Istituto. Nell’ambito di questo settore tematico potrebbero essere trattati la “discriminazione multipla”, la discriminazione sul posto di lavoro o aspetti legati alla riduzione della povertà e all’inclusione sociale. Negli ultimi anni l’Agenzia ha pubblicato una serie di rapporti rilevanti sotto questa rubrica, quali ad esempio (in inglese): “Omofobia, transfobia e discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”; “Rispetto e protezione per le persone appartenenti a minoranze”; “Migranti, minoranze e occupazione: esclusione e discriminazione nei 27 Stati membri dell’Unione europea”; “Indagine su minoranze e discriminazione nell’Unione europea”; “La tutela giuridica delle persone con problemi di salute ai sensi del diritto di non discriminazione“; “Manuale sul diritto di non discriminazione nell’Unione europea“; “L’incidenza della direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica: posizioni dei sindacati e dei patronati nell’Unione europea“; “Esperienze di discriminazione, marginalizzazione sociale e violenza tra la gioventù musulmana e non musulmana“; “Razzismo, discriminazione etnica ed esclusione dei migranti e delle minoranze nello sport: la situazione nell’Unione europea“.

– Immigrazione e integrazione dei migranti, controlli di frontiera e visti, asilo: il trattamento alle frontiere e le condizioni dei centri di accoglienza per immigrati regolari e in situazione irregolare, oltre ad aspetti connessi alle vittime della tratta di esseri umani, hanno suscitato preoccupazioni particolari dal punto di vista dei diritti fondamentali. L’integrazione dei migranti é un settore tematico strettamente legato all’immigrazione nel quale anche i diritti fondamentali rivestono un’importanza particolare. Non vanno dimenticati gli aspetti connessi alla riduzione della povertà e all’inclusione sociale. La maggior parte degli strumenti legislativi nel settore delle frontiere e dei visti contengono clausole specifiche per il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. La pratica della “definizione di profili in base all’etnia” potrebbe rientrare in questo settore tematico. L’asilo é oggetto di un’abbondante legislazione dell’Unione di cui i diritti fondamentali sono una componente essenziale. L’Agenzia dovrebbe continuare a raccogliere dati su questo tema in stretta cooperazione con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. Negli ultimi anni l’Agenzia ha pubblicato numerosi rapporti su questi temi (in inglese: “Migranti in situazione irregolare: accesso all’assistenza sanitaria in dieci Stati membri”; “Migranti, minoranze e occupazione: esclusione e discriminazione nei 27 Stati membri dell’Unione europea”; “Migranti in situazione irregolare impiegati nel lavoro domestico: sfide ai diritti fondamentali per l’Unione europea e i suoi Stati membri”; “La prospettiva del richiedente asilo: accesso a mezzi di ricorso efficaci e dovere di informare il ricorrente”; “Trattenimento di cittadini di paesi terzi nelle procedure di rimpatrio”; “Minori separati richiedenti asilo negli Stati membri dell’Unione europea”; “Far fronte all’emergenza in materia di diritti fondamentali: la situazione di persone che attraversano la frontiera greca in modo irregolare”) e ha svolto, in collaborazione con Frontex, attività di formazione sui diritti fondamentali per le guardie di frontiera. L’agenzia dovrebbe continuare a collaborare con Frontex, dal momento che l’auspicio delle parti interessate é che essa continui a raccogliere dati su questioni che rientrano in questo settore tematico.

– Razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata: questo settore tematico è previsto dal regolamento stesso. l'Agenzia ha acquisito una notevole competenza nella raccolta dei dati in questo settore, come dimostrano i suoi rapporti (in inglese) “Antisemitismo: panoramica di sintesi”; “Capire e prevenire l’elaborazione di profili, su base etnica: una guida”; “Esperienze di discriminazione, marginalizzazione sociale e violenza tra la gioventù musulmana e non musulmana”; e “Razzismo, discriminazione etnica ed esclusione dei migranti e delle minoranze nello sport: la situazione nell’Unione europea“. In questa fase, è necessario interessarsi maggiormente all’elaborazione di profili su base etnica, alle dichiarazioni di odio razziale e xenofobo e ai relativi reati, nonché all’analisi, a fini preventivi, di comportamenti sociali che portano a detti fenomeni.

2011/0431 (APP)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea[26],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo[27],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)       Tenuto conto degli obiettivi dell’istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo "l’Agenzia") e affinché questa possa svolgere i suoi compiti correttamente, i settori tematici precisi della sua attività devono essere definiti da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dal regolamento (CE) n. 168/2007, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali[28].

(2)       Il primo quadro pluriennale è stato adottato dal Consiglio con la decisione 2008/203/CE, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012.

(3)       Il quadro pluriennale deve essere attuato esclusivamente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

(4)       È opportuno che il quadro pluriennale rispetti le priorità dell’Unione, tenendo debito conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.

(5)       Il programma pluriennale deve tenere debito conto delle risorse finanziarie e umane dell’Agenzia.

(6)       Il quadro deve contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie dell’Unione, nonché con il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organismi dell’Unione che più rilevano con riferimento al quadro pluriennale sono l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010[29], l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (FRONTEX) istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004[30], la rete europea sulle migrazioni istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio[31], l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006[32], il Garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001[33], l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (EUROJUST) istituita dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio[34], l’Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio[35], l’Accademia europea di polizia (CEPOL) istituita dalla decisione 2005/681/GAI del Consiglio[36], l’Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Agenzia IT) istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011[37], e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFUND) istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75[38].

(7)       Occorre che il quadro pluriennale includa tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata.

(8)       Vista l’importanza riconosciuta dall’Unione europea alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale (che dalla stessa Unione é stata annoverata tra i cinque obiettivi della strategia per la crescita per l’Europa 2020), l’Agenzia, nel raccogliere e divulgare i dati nell’ambito dei settori tematici definiti dalla presente decisione, deve analizzare i presupposti economici e sociali che consentono l’esercizio efficace dei diritti fondamentali.

(9)       Durante la preparazione della sua proposta, la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell’Agenzia per i diritti fondamentali e ha ricevuto contributi scritti il 18 ottobre 2011.

(10)     Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, entro i limiti delle risorse finanziarie e umane ad essa assegnate, l’Agenzia può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007,

DECIDE:

Articolo 1 Quadro pluriennale

1.         È istituito un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo "l’Agenzia") per il periodo 2013-2017.

2.         In conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007 l’Agenzia svolge i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 nell’ambito dei settori tematici previsti all’articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2 Settori tematici

Sono stabiliti i seguenti settori tematici:

(b) l’accesso alla giustizia;

(c) le vittime di reati;

(d) la società dell’informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

(e) l’integrazione dei rom;

(f) la cooperazione di polizia, tenuto conto della natura specifica di questo settore;

(g) la cooperazione giudiziaria; tenuto conto della natura specifica di detta cooperazione quando riguarda la materia penale;

(h) i diritti del minore;

(i) le discriminazioni fondate sulla razza, il colore, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, l’opinione politica o di qualunque altro genere, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale;

(j) l’immigrazione e l’integrazione dei migranti, i controlli di frontiera e i visti, l’asilo;

(k) il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata.

Articolo 3 Complementarità e cooperazione con altri organismi

1.         Ai fini dell’attuazione del presente quadro pluriennale, l’Agenzia assicura la cooperazione e il coordinamento appropriati con i pertinenti organismi, uffici ed agenzie dell’Unione, con gli Stati membri, con le organizzazioni internazionali e la società civile, ai sensi degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

2.         L’Agenzia si occupa di questioni inerenti alla discriminazione fondata sul sesso esclusivamente se e nella misura in cui ciò rientra tra le questioni generali di discriminazione di cui all’articolo 2, lettera g), tenendo conto che spetta all’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere[39] raccogliere dati sull’uguaglianza di genere e sulle discriminazioni fondate sul sesso. L’Agenzia e l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere cooperano secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione del 22 novembre 2010.

3.         L’Agenzia coopera con la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund)[40] secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione dell’8 ottobre 2009; nonché con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (FRONTEX)[41], secondo quanto stabilito dall’accordo di cooperazione del 26 maggio 2010. Essa collabora inoltre, secondo quanto disposto dai rispettivi accordi di cooperazione futuri, con l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)[42], la rete europea sulle migrazioni[43], l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (EUROJUST)[44], l’Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)[45], l’Accademia europea di polizia (CEPOL)[46] e l’Agenzia per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Agenzia IT)[47].

4.         Nel settore della società dell’informazione, in particolare per quanto riguarda il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, l’Agenzia svolge i propri compiti, fatta salva la responsabilità del Garante europeo della protezione dei dati di assicurare che i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla vita privata, siano rispettati dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione nell’ambito dei rispettivi doveri e competenze, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

5.         L’agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d’Europa conformemente al disposto dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e all’accordo tra l’Unione europea e il Consiglio d’Europa sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d’Europa[48], di cui allo stesso articolo.

Fatto a

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

[2]               GU L 63 del 7.3.2008, pag. 14.

[3]               Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia.

[4]               Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento.

[5]               Articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento.

[6]               Articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento.

[7]              GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[8]               SEC(2007) 500 definitivo del 2.5.2007.

[9]               Articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del regolamento.

[10]             Istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

[11]             Istituita dal regolamento (UE) n. 2007/2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

[12]             Istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

[13]             Istituito dal regolamento (UE) n. 1922/2006 (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9).

[14]             Istituito dal regolamento (UE) n. 45/2001 (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[15]             Istituita dalla decisione 2002/187/CE del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

[16]             Istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

[17]             Istituita dalla decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63).

[18]             Istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).

[19]             Istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1).

[20]             Articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.

[21]             Risoluzioni del 14.1.2009, 3.2.2009, 19.2.2009, 10.3.2009, 11.3.2009, 12.3.2009, 24.3.2009, 26.3.2009, 2.4.2009, 22.4.2009, 24.4.2009, 7.5.2009, 17.9.2009, 25.11.2009, 26.11.2009, 10.2.2010, 25.3.2010, 5.5.2010, 18.5.2010, 15.6.2010, 17.6.2010, 7.9.2010, 9.9.2010, 22.9.2010, 20.10.2010, 23.11.2010, 14.12.2010, 15.12.2010, 19.1.2011, 8.3.2011, 9.3.2011, 10.3.2011, 24.3.2011, 5.4.2011 e [_].

[22]             Riunioni del Consiglio europeo del 18-19.6.2009, 29-30.10.2009, 10-11.12.2009, 17.6.2010, 4.2.2011 e [_].

[23]             Sentenza del 6 maggio 2008, causa C-133/06, Parlamento/Consiglio, Racc. 2008 pag. I-3189.

[24]             COM(2011) 173 definitivo.

[25]             COM(2011) 60 definitivo.

[26]             GU C [...] del [...], pag.

[27]             GU C [...] del [...], pag.

[28]             GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

[29]             GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

[30]             GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

[31]             GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.

[32]             GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

[33]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[34]             GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

[35]             GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

[36]             GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63.

[37]             GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1.

[38]             GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1.

[39]             Istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 (GU L 403 del 30.12.2006, pag.9).

[40]             Istituita con regolamento (CEE) n. 1365/75 (GU L 139 del 30.5.1975, pag.9).

[41]             Istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag.1).

[42]             Istituito con regolamento (CE) n. 439/2010 (GU L 132 del 29.5.2010, pag.11).

[43]             Istituita con la decisione 2008/381/CE del Consiglio (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

[44]             Istituita con la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

[45]             Istituito con la decisione 2009/371/GAI del Consiglio (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

[46]             Istituita con la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 63).

[47]             Istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 286 dell’1.11.2011, pag.9).

[48]             GU L 186 del 15.7.2008, pag. 7.

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