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Document 52011PC0863

    Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    /* COM/2011/0863 definitivo - 2011/0419 (NLE) */

    52011PC0863

    Proposta di REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio /* COM/2011/0863 definitivo - 2011/0419 (NLE) */


    RELAZIONE

    1) CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base") nel procedimento di riesame in previsione della scadenza concernente il dazio antidumping applicato alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. |

    Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base. |

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta Un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1890/2005[1] del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2009[2] del Consiglio. |

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

    2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

    Consultazione |

    Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base. |

    Ricorso al parere di esperti |

    Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare. |

    3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi delle misure proposte Il 19 novembre 2010, la Commissione ha avviato, su domanda motivata da parte dell'Istituto europeo dell'industria degli elementi di fissaggio (EIFI), per conto di cinque produttori dell'Unione, un riesame in previsione della scadenza del dazio antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. L'inchiesta di riesame ha rivelato il persistere delle pratiche di dumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, che, qualora le misure antidumping dovessero scadere, determinerebbe la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione. L'inchiesta ha concluso inoltre che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario all'interesse dell'Unione. Si propone quindi che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento per la proroga delle misure in vigore, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 18 febbraio 2012. |

    Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. |

    Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Di conseguenza, non si applica il principio di sussidiarietà. |

    Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni. |

    Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopraindicato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale. |

    Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. |

    Scelta dello strumento |

    Strumento proposto: regolamento. |

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo di seguito esposto. Il regolamento di base non prevede altre opzioni. |

    4) INCIDENZA SUL BILANCIO |

    Nessuna. |

    2011/0419 (NLE)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[3] ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA

    1. Misure in vigore

    1. Con il regolamento (CE) n. 1890/2005 del 14 novembre 2005[4], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo e ha riscosso definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti ("EFA") originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam. Al tempo stesso, il procedimento relativo alle importazioni di EFA originari della Malaysia e delle Filippine è stato chiuso.

    2. Il 25 agosto 2009, in seguito ad un riesame avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 768/2009 del 17 agosto 2009[5], ha modificato le misure sopra menzionate per quanto riguarda un unico produttore esportatore del Vietnam.

    3. Il regolamento che ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni EFA originari, tra l' altro, della Repubblica popolare cinese ("RPC") e di Taiwan è denominato di seguito "regolamento iniziale". L'inchiesta che ha portato alle misure istituite dal regolamento iniziale nei confronti dei paesi interessati è denominata di seguito "inchiesta iniziale".

    2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

    4. In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza[6] delle misure antidumping definitive in vigore, il 19 agosto 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dall'Istituto europeo dell'industria degli elementi di fissaggio (EIFI) ("il richiedente") per conto di cinque produttori dell'Unione: Bulnava srl, Inox Viti di Cattinori Bruno & C. s.n.c., Inox Bolt S.r.l., BONTEMPI Vibo S.p.A. e Ugivis S.A., che rappresentano una proporzione rilevante, in questo caso più del 25%, della produzione totale di EFA dell'Unione.

    5. La domanda era limitata alle misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni originarie della RPC e di Taiwan ("i paesi interessati"). Di conseguenza, le misure antidumping istituite dal regolamento iniziale nei confronti delle importazioni di EFA originarie di Vietnam, Indonesia e Thailandia non sono oggetto della presente revisione.

    6. La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure istituite sulle importazioni di EFA originarie dei paesi interessati avrebbe comportato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

    3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    7. Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 19 novembre 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [7], l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ("avviso di apertura").

    4. Inchiesta

    4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato

    8. L'inchiesta relativa al persistere del dumping ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010 ("il periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2007 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame ("il periodo considerato").

    4.2. Parti interessate dall'inchiesta

    9. La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e le loro associazioni e i rappresentanti dei paesi interessati dell'apertura del riesame in previsione della scadenza.

    10. La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto il loro punto di vista e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

    11. In considerazione del numero apparentemente elevato di produttori esportatori dei paesi interessati, di importatori indipendenti nell'Unione e di produttori dell'Unione coinvolti nell'inchiesta, nell'avviso di apertura è stato previsto il ricorso al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

    12. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopra menzionate sono state invitate, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di apertura e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Tenuto conto delle risposte ricevute, si è deciso di applicare tecniche di campionamento nei confronti dei produttori esportatori di Taiwan, degli importatori indipendenti nell'Unione e dei produttori dell'Unione. Per quanto riguarda la RPC, nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all'inchiesta.

    13. Trentasei esportatori/gruppi di esportatori taiwanesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dieci di essi non hanno potuto essere presi in considerazione, dal momento che sembrava trattarsi esclusivamente di imprese commerciali o che non hanno esportato verso l'Unione durante il PIR. Sulla base delle informazioni trasmesse dalle società taiwanesi che hanno collaborato, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori esportatori. Successivamente una società del campione ha revocato la propria disponibilità a collaborare. Le altre tre società inserite nel campione rappresentavano il 41,6% delle esportazioni taiwanesi verso l'UE durante il PIR.

    14. Per quanto riguarda gli importatori indipendenti nell'Unione, tra le otto società che hanno fornito le informazioni richieste sono state selezionate per il campione le tre più grandi, che rappresentano quasi il 90% del volume delle importazioni comunicato dalle società che hanno collaborato. In seguito solo un importatore ha presentato una risposta al questionario.

    15. Dodici produttori dell'Unione hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In base alle informazioni ricevute dai produttori dell'Unione che hanno collaborato, la Commissione ha selezionato un campione di sei produttori dell'Unione. In seguito un produttore dell'Unione inserito nel campione ha revocato la propria disponibilità a collaborare. Gli altri cinque produttori del campione rappresentavano il 38% delle vendite di tutti i produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'UE durante il PIR.

    16. La Commissione ha inviato questionari alle parti incluse nel campione e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati. Come spiegato sopra, le risposte ai questionari sono state inviate da cinque produttori dell'Unione, da tre produttori esportatori di Taiwan e da un importatore. Nessuno degli utilizzatori contattati ha risposto o si è manifestato nel corso dell'inchiesta.

    17. Come spiegato ai considerando 13 e 15, un produttore esportatore di Taiwan incluso nel campione e un produttore dell'Unione incluso nel campione hanno deciso di non presentare una risposta al questionario. Tuttavia, in entrambi i casi il campione delle restanti società è stato considerato ancora rappresentativo in termini di volumi delle vendite.

    18. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    a) Produttori dell'Unione

    - Bulnava S.r.l, Suello, Italia;

    - Inox Viti di Cattinori Bruno & C. s.n.c, Grumello del Monte, Italia;

    - Bontempi Vibo S.p.A., Rodengo Saiano, Italia;

    - Reisser Schraubentechnik GmbH, Ingelfingen-Criesbach, Germania;

    - Ugivis S.A, Belley, Francia.

    b) Produttori esportatori di Taiwan

    - Arrow Fastener Co., Ltd. e i suoi esportatori collegati, Shu-Lin City;

    - Shekai Precision Co., Ltd. e il suo esportatore collegato, Kaohsiung;

    - Yi tai Shen Co., Ltd., Tainan Hsien.

    c) Importatore indipendente dell'Unione

    - Wurth Group, Kunzelsau, Germania.

    B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    19. Il prodotto interessato dal presente riesame è lo stesso prodotto definito nel regolamento iniziale, vale a dire taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 ("il prodotto in esame").

    20. L'inchiesta di riesame ha confermato, come quella iniziale, che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dai produttori esportatori sui mercati interni, nonché quelli fabbricati e venduti nell'UE dai produttori dell'Unione, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    21. Quattro parti hanno sostenuto che i prodotti di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10 e 7318 15 51 devono essere esclusi dall'ambito della presente inchiesta, in quanto non sarebbero fabbricati all'interno dell'Unione. Questa argomentazione è stata respinta perché: i) non è stata presentata alcuna prova che dimostri che tali prodotti siano diversi in termini di caratteristiche fisiche e tecniche di base e ii) in ogni caso la definizione del prodotto non può essere modificata nel contesto di un riesame in previsione della scadenza.

    22. Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali, sulla base dei quali si è raccomandato il mantenimento delle misure esistenti (la "comunicazione delle informazioni definitive"), uno dei produttori esportatori taiwanesi ha asserito che gli elementi di fissaggio bimetallici non andrebbero inseriti nella definizione del prodotto sulla base delle notevoli differenze esistenti tra gli elementi di fissaggio bimetallici e gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile in termini di prezzo unitario di vendita, costo di produzione, caratteristiche fisiche e tecniche di base, nonché applicazioni. Tuttavia, come spiegato sopra al considerando 21), la definizione del prodotto non può essere modificata nel contesto di un riesame in previsione della scadenza. Questa affermazione può essere trattata nell'ambito di un riesame intermedio sulla definizione del prodotto, che può essere richiesto dalla società.

    C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

    23. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato valutato se la scadenza delle misure in vigore rischi di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

    1. RPC

    1.1. Osservazioni preliminari

    24. Come spiegato in precedenza, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta.

    25. Pertanto, è stato necessario basare le conclusioni relative al rischio del persistere o della reiterazione del dumping sottoindicate sui dati più attendibili a disposizione, in particolare i dati Eurostat e le informazioni fornite dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame. Nel presente caso non è stato possibile utilizzare statistiche cinesi ufficiali in merito alle esportazioni, poiché il prodotto in esame rappresenta solo una piccola parte dei quantitativi indicati alle voci tariffarie pertinenti del sistema armonizzato.

    1.2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

    26. In considerazione della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non è stato possibile calcolare margini di dumping individuali.

    27. Secondo quanto affermato nella domanda di riesame, le esportazioni dalla RPC verso l'Unione sarebbero state oggetto di dumping, con margini che vanno dal 13,6% al 61,8%. Come indicato nell'avviso di apertura, il richiedente ha confrontato i prezzi all'esportazione dalla RPC verso l'Unione con un valore normale costruito a Taiwan, paese analogo utilizzato nell'inchiesta iniziale.

    28. Poiché non vi è stata collaborazione da parte delle società cinesi, non sono disponibili informazioni che consentano di giungere a una diversa conclusione. Inoltre, va notato che il valore normale stabilito per l'unica società taiwanese che ha collaborato è risultato notevolmente superiore al valore normale stabilito dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Poiché non vi è alcuna indicazione del fatto che i prezzi all'esportazione dalla RPC verso l'Unione siano diversi da quanto indicato nella domanda, è probabile che il dumping dalla RPC sia continuato a livelli più elevati di quelli indicati nella stessa.

    1.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    29. Dopo aver verificato l'esistenza di pratiche di dumping nel PIR, si è inoltre esaminato il rischio di reiterazione del dumping.

    30. A tale proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori cinesi; l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione sui produttori cinesi e le loro esportazioni verso i paesi terzi.

    1.3.1. Capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori cinesi

    31. Dal momento che sono disponibili poche informazioni pubbliche sull'industria cinese degli EFA, per stimare la capacità della RPC sono state utilizzate le informazioni contenute nella domanda di riesame. Su tale base risulta che dal 2003 sono stati stabiliti nuovi impianti di produzione di EFA nella RPC. Inoltre, in conseguenza delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio[8] e del successivo calo delle importazioni cinesi di tale tipo di elementi di fissaggio nell'Unione a partire dal 2009, i produttori cinesi dispongono di una considerevole capacità produttiva inutilizzata, che potrebbe essere impiegata per fabbricare il prodotto in esame dal momento che la produzione può facilmente essere riorientata da un tipo di elementi di fissaggio all'altro.

    1.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

    32. L'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione è illustrata dal fatto che l'istituzione dei dazi antidumping non ha impedito la crescita delle esportazioni cinesi del prodotto in esame. Al contrario, in base ai dati Eurostat il volume delle importazioni dalla RPC verso l'Unione è aumentato del 13% tra il 2007 e il PIR. L'evoluzione dei prezzi delle importazioni cinesi nello stesso periodo ha evidenziato che il prezzo medio all'importazione è aumentato secondo Eurostat. Tuttavia, da un'analisi più dettagliata è emerso che il prezzo degli EFA dichiarato al codice NC, che rappresentava il 59% dei quantitativi totali importati durante il PIR, è diminuito del 24% durante il periodo considerato. Ciò dimostra che nonostante le misure in vigore, gli esportatori cinesi sono stati in grado di aumentare il volume delle esportazioni e di ridurre ulteriormente i prezzi per la maggior parte del prodotto in esame esportato.

    1.3.3. Esportazioni verso i paesi terzi

    33. Per quanto riguarda i volumi e i prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi, va rilevato che dati delle esportazioni cinesi riguardano interi codici SA. Rispetto alle statistiche sulle importazioni dell'UE a livello TARIC, il prodotto in esame è pari a circa il 3% in termini di volume all'interno di tali codici SA. I dati sulle esportazioni non sono pertanto una fonte di informazioni molto significativa. A causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, non è stato possibile ottenere altre informazioni pertinenti in merito alle esportazioni cinesi verso i paesi terzi.

    1.4. Conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping

    34. Alla luce dei risultati descritti sopra, si può concludere che le esportazioni dalla RPC sono tuttora oggetto di dumping e che l'eliminazione delle misure antidumping vigenti rischia di far persistere il dumping sul mercato dell'Unione. Infatti, tenendo conto della capacità produttiva attualmente inutilizzata nella RPC e del fatto che le importazioni del prodotto in esame nell'Unione sono aumentate nel periodo considerato nonostante l'esistenza delle misure antidumping, l'eventuale scadenza delle misure sembra rappresentare, per i produttori esportatori cinesi, un incentivo ad aumentare le loro esportazioni a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione.

    2. TAIWAN

    2.1. Osservazioni preliminari

    35. Va osservato che, in considerazione del numero elevato di produttori esportatori taiwanesi che hanno espresso la loro volontà di collaborare, è stato selezionato per ulteriori indagini un campione rappresentativo composto di quattro società/gruppi di società. Una di queste quattro società ha in seguito revocato la propria disponibilità a collaborare. Tuttavia, poiché le altre società rappresentavano in termini di volume il 41,6% delle esportazioni totali di Taiwan[9] verso l'Unione nel PIR, il campione è stato considerato ancora rappresentativo.

    36. Va inoltre osservato che, durante le visite di verifica effettuate presso le sedi delle restanti tre società incluse nel campione, non è stato possibile verificare le informazioni fornite da una di loro nella risposta al questionario, mentre si è stabilito che la seconda società ha fornito informazioni fuorvianti. I produttori esportatori in questione sono stati immediatamente informati dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base, non tenendo conto delle informazioni fornite e, di conseguenza, ricorrendo ai dati più attendibili a disposizione. Le società hanno avuto l'opportunità di presentare ulteriori osservazioni su tale situazione. Tuttavia, le successive osservazioni non hanno modificato la decisione della Commissione di basarsi sui dati a disposizione per quanto riguarda questi due produttori esportatori. Di conseguenza, è stato calcolato un margine di dumping individuale per un solo produttore esportatore taiwanese.

    37. Alla luce di quanto precede, è stato necessario basare la maggior parte delle conclusioni sottoindicate relative al rischio del persistere o della reiterazione del dumping sui dati a disposizione, in particolare sui dati forniti dall'unico produttore esportatore taiwanese che ha collaborato, da un importatore che ha collaborato, sui dati Eurostat e sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame. Nel presente caso non è stato possibile utilizzare statistiche taiwanesi ufficiali in merito alle esportazioni, poiché il prodotto in esame rappresenta solo una piccola parte dei quantitativi dichiarati alle voci tariffarie pertinenti del sistema armonizzato.

    2.2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

    2.2.1. Valore normale

    38. In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha verificato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore esportatore taiwanese ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, cioè se il loro volume totale rappresentasse almeno il 5% del volume totale delle corrispondenti esportazioni verso l'Unione.

    39. La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile venduti dalla società sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai tipi esportati nell'Unione. Gli elementi di cui si è tenuto conto nella definizione dei tipi di prodotto sono: i) tipo di elementi di fissaggio, ii) tipo di acciaio utilizzato come materia prima, iii) norma DIN sugli elementi di fissaggio, iv) diametro degli elementi di fissaggio e v) loro lunghezza.

    40. È stato quindi verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore che ha collaborato fossero rappresentative per ciascun tipo di prodotto, cioè se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto costituissero almeno il 5% del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto effettuate nell'Unione. Per i tipi di prodotto venduti in quantitativi rappresentativi è stato quindi valutato se tali vendite fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

    41. L'esame per accertare se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto, venduto sul mercato interno in quantitativi rappresentativi, potessero essere considerate come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, è stato effettuato calcolando la percentuale delle vendite remunerative del tipo in questione ad acquirenti indipendenti. In tutti i casi in cui le vendite interne di un particolare tipo di prodotto sono state realizzate in quantitativi sufficienti e nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata di tutte le vendite interne di questo tipo di prodotto effettuate nel PIR.

    42. Per gli altri tipi di prodotto, le cui vendite sul mercato interno non sono state rappresentative o non sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi esportati, adeguati ove necessario, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e un congruo margine di profitto, sulla base di dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente alla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

    2.2.2 Prezzo all'esportazione

    43. Tutte le vendite all'esportazione verso il mercato dell'Unione del produttore esportatore di Taiwan che ha collaborato, ad eccezione di una, sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, come disposto dall'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    44. Per la transazione di esportazione, qualora l'esportazione verso l'Unione sia stata effettuata tramite una società commerciale collegata, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo di rivendita del primo importatore collegato ad acquirenti indipendenti nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

    2.2.3. Confronto

    45. Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti ai vari fattori che, secondo quanto dimostrato, hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti, se applicabili e giustificati, per tener conto delle differenze di costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi finanziari, spese d'imballaggio, commissioni e riduzioni.

    2.2.4. Margine di dumping

    46. Come previsto dall'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente di prodotto in esame. Applicando tale metodo, si è constatato che il produttore esportatore che ha collaborato ha continuato a praticare il dumping durante il PIR. Sulla base di 4 dei 12 mesi del PIR, il dumping è stato pari al 22%.

    47. Si ricorda che il calcolo del dumping sulla base di 4 mesi del PIR è un metodo utilizzato normalmente dalla Commissione nei riesami in previsione della scadenza, nei quali va determinato se esiste un rischio del persistere o della reiterazione del dumping. Infatti, nei riesami in previsione della scadenza non occorre stabilire un margine di dumping per tutte le operazioni, poiché tale calcolo è necessario solo per modificare il livello della misura antidumping in vigore, che non è l'obiettivo di un riesame in previsione della scadenza. I 4 mesi scelti, essendo costituiti dall'ultimo mese di ciascun trimestre, risultano distribuiti in modo regolare nell'arco dei 12 mesi del PIR.

    48. Dopo la comunicazione delle informazioni definitive, l'unico produttore esportatore taiwanese che ha collaborato ha affermato che talune operazioni nazionali indicate nel questionario che sono state prese in considerazione per il calcolo del valore normale erano in realtà destinate all'esportazione verso l'Unione europea, non al consumo interno. La società ha sostenuto che queste rivendite sono state effettuate tramite produttori o società commerciali indipendenti di elementi di fissaggio in Taiwan.

    49. Si fa notare che questa affermazione non è stata suffragata da alcun elemento di prova del fatto che tali beni sarebbero esportati nell'Unione europea. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    50. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base in merito agli altri due produttori esportatori inclusi nel campione, non è stato calcolato alcun margine di dumping per gli stessi. Tuttavia, secondo quanto affermato nella domanda di riesame, le esportazioni da Taiwan sarebbero state oggetto di dumping, con margini che vanno dal 14% al 50%. Non sono disponibili informazioni che permettono di giungere a una diversa conclusione. Inoltre, il fatto che l'unica società oggetto dell'inchiesta è risultata praticare il dumping sul mercato dell'Unione, e il fatto che il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame da Taiwan è inferiore al prezzo medio all'esportazione di tale società, confermano l'esistenza di pratiche di dumping a livello nazionale sulla base dei dati verificati.

    2.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    51. Dopo aver verificato l'esistenza di pratiche di dumping nel PIR, si è inoltre esaminato il rischio del persistere del dumping per Taiwan.

    52. A tale proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva inutilizzata degli esportatori produttori taiwanesi, l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione sui produttori taiwanesi e le loro esportazioni verso i paesi terzi.

    2.3.1. Capacità produttiva inutilizzata degli esportatori

    53. Per quanto riguarda la capacità produttiva inutilizzata degli esportatori, dal momento che sono disponibili poche informazioni pubbliche sull'industria taiwanese degli EFA, le conclusioni seguenti si basano principalmente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sulle informazioni ottenute durante le visite di verifica. Secondo quanto affermato nella domanda di riesame, nuovi produttori taiwanesi di EFA hanno investito in nuove attrezzature per aumentare la loro capacità produttiva. Inoltre, la verifica ha dimostrato che nel 2011 per gli investimenti in capacità è previsto un aumento del 12% rispetto al PI dell'inchiesta iniziale. Durante il PIR, la capacità produttiva inutilizzata del produttore che ha collaborato era pari al 7% della capacità produttiva totale. I livelli delle scorte sono risultati estremamente bassi poiché la società che ha collaborato ha fabbricato il prodotto in esame solo su ordinazione.

    2.3.2. Attrattiva del mercato dell'Unione

    54. L'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione può essere illustrata dal fatto che l'istituzione dei dazi antidumping non ha influito sulle esportazioni taiwanesi verso l'Unione. Secondo Eurostat e sulla base di dati verificati relativi alle importazioni, il volume delle importazioni da Taiwan è stato relativamente stabile tra il 2007 e il PIR, ma il valore di tali importazioni è diminuito del 16% nel corso dello stesso periodo. Ciò indica che il prezzo medio di vendita degli EFA originari di Taiwan è diminuito durante il PIR. Ciò dimostra che, nonostante le misure in vigore, gli esportatori di Taiwan hanno potuto mantenere il volume delle esportazioni e ridurre ulteriormente i loro prezzi.

    55. A questo proposito, una delle parti interessate taiwanesi ha sottolineato che il calo dei prezzi all'esportazione di Taiwan non era stato causato da un'ostile politica dei prezzi degli esportatori, ma piuttosto dall'andamento dei prezzi della principale materia prima, ossia le vergelle. Si fa notare che il calo dei prezzi delle materie prime ha interessato tutti i produttori di EFA in modo analogo. Tuttavia resta invariata la conclusione che il mercato dell'Unione rimane interessante per gli esportatori taiwanesi, dal momento che sono riusciti a mantenere invariato il volume delle loro esportazioni, nonostante le misure antidumping in vigore.

    2.3.3. Prezzi all'esportazione verso i paesi terzi

    56. Per quanto riguarda le esportazioni taiwanesi verso i paesi terzi, va osservato che i dati relativi alle esportazioni taiwanesi che possono essere analizzati riguardano interi codici SA. Rispetto alle statistiche sulle importazioni dell'UE a livello TARIC, il prodotto in esame è pari a circa il 2,6% in termini di volume in tali codici SA. Pertanto, tali dati si rivelano una fonte di informazioni non significativa con riferimento ai volumi e ai prezzi all'esportazione verso i paesi terzi del prodotto in esame da Taiwan. Tuttavia, dati verificati sulle esportazioni forniti dai tre esportatori taiwanesi inseriti nel campione mostrano una diminuzione del volume delle esportazioni verso i paesi terzi. Questo indica che le esportazioni taiwanesi si orientano prevalentemente verso l'UE.

    57. Va rilevato inoltre che le informazioni fornite dall'esportatore di Taiwan che ha collaborato dimostrano che il prezzo unitario di vendita per l'Unione è del 10% più elevato rispetto a quello riservato ad altri paesi e che il volume esportato verso altri paesi equivale solo al 20% del volume delle esportazioni verso l'Unione.

    2.4. Conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping

    58. Alla luce dei risultati sopra descritti, si può concludere che le esportazioni da Taiwan sono tuttora oggetto di dumping e che l'eliminazione delle misure antidumping vigenti rischia di far persistere il dumping sul mercato dell'Unione. Infatti, tenendo conto delle capacità produttive attualmente inutilizzate di Taiwan e dell'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione, l'eventuale scadenza delle misure sembra rappresentare, per i produttori esportatori taiwanesi, un incentivo ad aumentare le loro esportazioni a prezzi di dumping verso il mercato dell'Unione.

    D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

    1. Produzione dell'Unione

    59. Tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell'Unione, comprese quelle fornite nella domanda di riesame e i dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta, sono state utilizzate per stabilire la produzione totale dell'Unione.

    60. Su tale base, la produzione totale dell'Unione è stata stimata a circa 63 000 tonnellate durante il PI. Tale dato comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione che si sono manifestati più il volume della produzione stimata di coloro che non si sono espressi durante il procedimento.

    61. Come indicato al considerando 11, è stato effettuato un campionamento per condurre un'inchiesta sui produttori dell'Unione. Dei 12 produttori che hanno trasmesso informazioni per la selezione del campione, è stato prescelto un campione di sei produttori. Successivamente, come indicato al considerando 17, un produttore non ha collaborato. Le società del campione che hanno collaborato hanno rappresentato il 31% circa della produzione totale stimata dell'Unione.

    2. Industria dell'Unione

    62. Tutti i produttori dell'Unione di cui al considerando 59 sono considerati come facenti parte dell'industria dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, e sono denominati di seguito "industria dell'Unione".

    E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

    1. Osservazione preliminare

    63. Per la valutazione delle tendenze dei volumi e dei prezzi sono state utilizzate le statistiche Eurostat relative alle importazioni per i codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70, oltre ai dati contenuti nella domanda di riesame e ai dati raccolti presso i produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta, integrati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica, trasmesse dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

    2. Consumo dell'Unione

    64. Il consumo dell'Unione è stato determinato in base ai volumi delle vendite dell'industria dell'Unione nell'UE, derivati dalla domanda di riesame e integrati dai dati verificati ottenuti dai produttori del campione che hanno collaborato e dal volume delle importazioni secondo i dati Eurostat.

    65. L'andamento del consumo dell'Unione è risultato il seguente:

    Tabella 1

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Consumo totale dell'Unione (tonnellate) | 123 224 | 120 598 | 101 143 | 121 402 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 98 | 82 | 99 |

    66. Tra il 2007 e il PIR il consumo dell'Unione è rimasto relativamente stabile. Tuttavia, tra il 2007 e il 2009 vi è stato una forte calo del 18% in linea con gli effetti negativi della crisi finanziaria a livello globale. Tra il 2009 e il PIR il consumo dell'Unione si è ripreso nuovamente, con un aumento del 20%.

    3. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dai paesi interessati

    3.1. Cumulo

    67. Al fine di valutare il cumulo delle importazioni dai paesi interessati, si è esaminata la situazione specifica di entrambi i paesi a norma delle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

    68. Si è constatato che i volumi delle importazioni sia dalla RPC che da Taiwan non erano trascurabili e risultavano superiori alla soglia minima di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Inoltre, i volumi delle importazioni dai due paesi hanno mostrato un andamento decisamente simile durante il periodo considerato, con un calo registrato tra il 2007 e il 2009, seguito da un aumento nel PIR. Per quanto riguarda i prezzi medi all'importazione, come precisato al considerando 32, l'evoluzione dei prezzi delle importazioni cinesi ha messo in luce un aumento del prezzo medio all'importazione secondo Eurostat. Tuttavia, da un'analisi più dettagliata è emerso che il prezzo degli EFA dichiarato nel codice NC, che rappresentava la maggior parte dei quantitativi totali importati durante il PIR, è diminuito del 24% durante il periodo considerato. I prezzi taiwanesi sono diminuiti durante tutto il periodo considerato e hanno raggiunto il livello più basso nel PIR. L'inchiesta ha anche rivelato che le condizioni di concorrenza tra gli operatori interessati erano simili. Si è pertanto ritenuto che le condizioni per il cumulo sono state soddisfatte.

    3.2. Importazioni oggetto di dumping dalla RPC e da Taiwan

    69. Nel periodo considerato, le importazioni dalla RPC e da Taiwan hanno mostrato la seguente evoluzione:

    Tabella 2

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Volume delle importazioni dai paesi interessati (tonnellate) | 8 559 | 6 636 | 6 154 | 8 795 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 78 | 72 | 103 |

    Quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati | 6,9% | 5,5% | 6,1% | 7,2% |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 79 | 88 | 104 |

    Prezzo medio all'importazione dai paesi interessati (EUR/tonnellata) | 4 998 | 4 709 | 4 656 | 4 730 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 94 | 93 | 95 |

    70. Come indicato nella tabella sopra riportata, il volume delle importazioni originarie dei paesi interessati è aumentato del 3% durante il periodo considerato. In linea con l'evoluzione del consumo, vi è stato un calo nel periodo 2008-2009. Tuttavia, questo calo è stato meno marcato rispetto alla contemporanea diminuzione del consumo nello stesso periodo. Tra il 2009 e il PIR le importazioni sono nuovamente aumentate fino a raggiungere il 43%.

    71. I prezzi medi all'importazione sono calati del 5% durante il periodo considerato. Per quanto riguarda i volumi, anche i prezzi all'importazione hanno raggiunto il livello più basso nel 2009, per poi mostrare un aumento di lieve entità.

    72. Nel periodo considerato, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping ha seguito l'evoluzione del consumo ed è rimasta stabile, al 7% circa.

    3.3. Undercutting dei prezzi

    73. Tenuto conto della mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi e della limitata collaborazione dei produttori esportatori taiwanesi, vi sono pochissime informazioni disponibili per quanto riguarda i tipi di EFA esportati verso l'Unione. Tale circostanza, assieme al fatto che il prodotto in esame comprende vari tipi di elementi di fissaggio con un'ampia variazione dei prezzi (ad esempio, nella categoria delle viti per legno, il prezzo unitario di un tipo può essere 30 volte superiore a quello di un altro tipo), ha reso impossibile effettuare un confronto significativo dei prezzi per stabilire i margini di undercutting. Il confronto tra la media ponderata del prezzo di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione, adeguata al livello franco fabbrica con il prezzo medio CIF all'importazione dei paesi interessati, ricavato da Eurostat, non ha evidenziato alcun undercutting nel PIR. Per quanto riguarda Taiwan, l'unico produttore esportatore che ha collaborato ha esportato un tipo specifico di EFA per il quale la produzione nell'Unione risulta molto limitata. Pertanto, in mancanza di tipi di prodotto corrispondenti, non è stato possibile effettuare il calcolo dell'undercutting in base al tipo di prodotto per questa società.

    4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

    4.1. Osservazioni preliminari

    74. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici che potevano incidere sulla situazione dell'industria dell'Unione.

    75. Dato che si è fatto ricorso alle tecniche di campionamento, i valori degli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti in parte per l'industria dell'Unione nel suo complesso e in parte per i soli produttori dell'Unione inclusi nel campione. L'analisi del pregiudizio per quanto riguarda i dati macroeconomici, quali quota di mercato, produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, crescita, scorte, occupazione e produttività, si è basata sui dati relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso. Per gli altri indicatori sono stati invece utilizzati i dati relativi ai produttori dell'Unione inclusi nel campione (prezzi delle transazioni, investimenti e utile sul capitale investito, salari, redditività, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali).

    4.2. Produzione

    76. La tabella sotto riportata evidenzia un calo della produzione del 17% durante il periodo considerato. In linea con un calo della domanda, la produzione dell'industria dell'Unione è prima diminuita drasticamente (del 24% tra il 2007 e il 2009) e poi leggermente aumentata (del 10%) tra il 2009 e il PIR.

    Tabella 3

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Produzione (tonnellate) | 74 514 | 69 514 | 56 396 | 62 213 |

    Indice (2006 = 100) | 100 | 93 | 76 | 83 |

    Fonte: macrodati

    4.3. Capacità e utilizzo degli impianti

    77. La capacità produttiva è diminuita del 13% nel periodo considerato e, in linea con l'evoluzione della produzione, il tasso di utilizzo degli impianti ha registrato un lieve calo (del 4%) tra il 2007 e il PIR.

    Tabella 4

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Capacità produttiva (tonnellate) | 148 039 | 140 743 | 127 200 | 128 881 |

    Indice (2006 = 100) | 100 | 95 | 86 | 87 |

    Utilizzo degli impianti | 50% | 49% | 44% | 48% |

    Indice (2006 = 100) | 100 | 98 | 88 | 96 |

    Fonte: macrodati

    4.4. Scorte

    78. Il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione è diminuito nel 2008 rispetto al 2007 per poi stabilizzarsi tra il 2008 e il PIR. Nel PIR il livello delle scorte ha mostrato un leggero aumento, ma è rimasto inferiore (del 26%) rispetto a quello del 2007.

    Tabella 5

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Scorte finali (tonnellate) | 9 688 | 7 465 | 6 964 | 7 139 |

    Indice (2006 = 100) | 100 | 77 | 72 | 74 |

    Fonte: microdati

    4.5. Volume delle vendite

    79. Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuite del 25% nel periodo considerato. I volumi delle vendite hanno registrato un calo del 28% tra il 2007 e il 2009, raggiungendo il livello più basso nel 2009. Tuttavia, durante il PIR, i volumi delle vendite hanno registrato una ripresa, con un aumento del 5% rispetto al 2009. Va notato che tale aumento è molto inferiore all'aumento della domanda (20%) nello stesso periodo.

    Tabella 6

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Volume delle vendite UE ad acquirenti indipendenti (tonnellate) | 62 326 | 56 042 | 44 627 | 46 851 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 90 | 72 | 75 |

    Fonte: macrodati

    4.6. Quota di mercato

    80. La quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione è diminuita progressivamente di 12 punti percentuali tra il 2007 e il PIR.

    Tabella 7

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Quota di mercato dell'industria dell'Unione | 50,6% | 46,5% | 44,1% | 38,6% |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 92 | 87 | 76 |

    Fonte: macrodati

    4.7. Crescita

    81. Come indicato nella tabella 1 del considerando 65, il consumo dell'Unione è diminuito tra il 2007 e il 2009 e successivamente è nuovamente aumentato fin quasi a raggiungere il livello del 2007. Tuttavia, l'industria dell'Unione ha perso 12 punti percentuali della propria quota di mercato durante il periodo considerato, mentre le importazioni in esame sono riuscite a mantenere stabile la loro quota di mercato.

    4.8. Occupazione

    82. Tra il 2007 e il PIR il livello dell'occupazione nell'industria dell'Unione è diminuito del 7%.

    Tabella 8

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Occupazione in rapporto al prodotto in esame (dipendenti) | 954 | 1 007 | 863 | 886 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 106 | 90 | 93 |

    Fonte: macrodati

    4.9. Produttività

    83. La produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, in termini di produzione annua per dipendente, è diminuita del 10% tra il 2007 e il PIR. Ha toccato il livello più basso nel 2009, prima di recuperare durante il PIR.

    Tabella 9

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Produttività (tonnellate/dipendente) | 78,1 | 69 | 65,3 | 70,2 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 88 | 84 | 90 |

    Fonte: macrodati

    4.10. Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi sul mercato interno

    84. I prezzi di vendita unitari dell'industria dell'Unione hanno registrato una marcata tendenza al ribasso tra il 2007 e il 2009, con un calo del 50%. Ciò è stato in parte dovuto al notevole abbassamento dei costi della materia prima utilizzata per produrre gli EFA. Durante il PIR i prezzi di vendita hanno tuttavia mostrato una ripresa rispetto al 2009, restando però inferiori del 35% a quelli praticati all'inizio del periodo considerato.

    85. Dall'inchiesta è risultato che il calo dei prezzi di vendita tra il 2007 e il 2009 rispecchiava in parte l'impatto della crisi economica, che ha determinato un calo dei costi pari al 28% in tale periodo. Tale diminuzione si spiega soprattutto con l'evoluzione del prezzo del nichel, la principale materia prima utilizzata per la produzione di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile. Tuttavia, l'inchiesta ha dimostrato che sebbene la crisi finanziaria abbia avuto un impatto negativo sui prezzi di vendita, si è verificata anche una pressione al ribasso da parte delle importazioni provenienti in particolare da altri paesi terzi, che si è diffusa sul mercato dell'Unione nonostante il debole consumo e ha esercitato una pressione sui prezzi dei principali tipi di prodotto fabbricati e venduti dall'industria dell'Unione, che è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi di vendita in misura maggiore rispetto al calo dei costi registrato. Ciò ha determinato un notevole deterioramento delle prestazioni dell'industria dell'Unione nel corso di questo periodo. Anche se i prezzi di vendita sono aumentati durante il PIR rispetto al 2009 il loro livello non è stato sufficiente a coprire tutti i costi e a permettere all'industria dell'Unione di ottenere un congruo margine di profitto.

    86. I prezzi di vendita riportati nella tabella di seguito sono i prezzi medi per tonnellata che dipendono in larga misura dal mix di prodotti. Come spiegato al considerando 73, in determinate categorie di EFA alcuni prezzi possono essere fino a 30 volte superiori di altri.

    Tabella 10

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Prezzi di vendita medi (EUR/tonnellata) | 5 842 | 4 437 | 2 914 | 3 803 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 76 | 50 | 65 |

    Fonte: microdati

    4.11. Salari

    87. Tra il 2007 e il PIR il salario medio per dipendente è diminuito del 12%.

    Tabella 11

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Costo annuale del lavoro per dipendente (migliaia di EUR) | 47 | 44 | 41 | 42 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 94 | 87 | 88 |

    Fonte: microdati

    4.12. Investimenti

    88. Nel 2008 l'industria dell'Unione ha investito molto nella produzione di EFA, rispetto agli altri anni compresi nel periodo considerato. Dopo tale anno gli investimenti sono diminuiti.

    Tabella 12

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Investimenti netti (migliaia di EUR) | 2 504 | 9899 | 3 087 | 2 299 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 395 | 123 | 92 |

    Fonte: microdati

    4.13. Redditività e utile sul capitale investito

    89. Come indicato sopra al considerando 85 l'inchiesta ha dimostrato che anche se il calo dei prezzi di vendita riflette in parte la riduzione dei costi, il prezzo dell'industria dell'Unione ha subito la pressione esercitata dalle importazioni di EFA e non ha consentito di coprire tutti i costi sostenuti nella produzione e vendita degli EFA. Questo ha comportato un significativo deterioramento della redditività, che è stata positiva nel 2007, e negativa in seguito, come indicato nella tabella di seguito.

    90. L'utile sul capitale investito è diminuito in misura significativa, passando dal 29% nel 2007 al -17% nel PIR.

    Tabella 13

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Redditività netta delle vendite UE ad acquirenti indipendenti (% delle vendite nette) | 7% | -9% | -36% | -3% |

    Utile sul capitale investito (utile netto in % del valore contabile netto degli investimenti) | 29% | -16% | -41% | -17% |

    Fonte: microdati

    4.14. Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

    91. Il flusso di cassa netto risultante dalle operazioni si è ridotto in misura significativa durante il periodo considerato. Ha toccato il livello più basso nel 2009 per poi registrare una lieve tendenza al rialzo. Tuttavia, il flusso di cassa nel PIR è rimasto molto inferiore a quello del 2007.

    Tabella 14

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Flusso di cassa (migliaia di EUR) | 15 899 | -698 | -12 357 | -8 271 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | -4 | -78 | -52 |

    Fonte: microdati

    4.15. Entità del margine di dumping

    92. Nonostante le misure in vigore, si è registrato il persistere di un notevole dumping compreso tra il 13,6% e il 61,8% per la RPC e tra il 14% e il 50% per Taiwan, attestato sia dai dati forniti nella domanda di riesame che dall'unico produttore esportatore di Taiwan che ha collaborato. L'impatto dei margini di dumping effettivi sull'industria dell'Unione non può essere considerato trascurabile.

    4.16. Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    93. Quasi tutti gli indicatori analizzati evidenziano un deterioramento della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione dopo il 2007. Nonostante le misure in vigore, le importazioni dai paesi interessati sono lievemente aumentate e sono riuscite a mantenere stabile la propria quota di mercato. Nel 2009, quando la crisi finanziaria ha inciso sull'intera domanda nell'Unione e i prezzi di vendita hanno risentito di una forte pressione, i produttori dell'Unione hanno perso una parte sostanziale dei loro acquirenti. Solo una parte dei produttori dell'Unione è stata in grado di aumentare i suoi volumi di produzione fabbricando elementi di fissaggio di altro tipo (ad esempio elementi di fissaggio in acciaio al carbonio) e ha potuto beneficiare di economie di scala e quindi compensare la perdita di volumi di vendita sostenute per il settore degli EFA. Allo stesso tempo, i produttori dell'Unione hanno compiuto sforzi per incrementare i loro investimenti al fine di produrre in modo più efficiente. Durante il PIR, l'industria dell'Unione è riuscita a migliorare le sue prestazioni, sebbene queste rimangano in perdita. Dato il basso livello di utilizzazione degli impianti, non è probabile un miglioramento della situazione.

    5. Impatto delle importazioni oggetto di dumping e di altri fattori

    5.1. Impatto delle importazioni oggetto di dumping

    94. L'inchiesta ha rivelato che, nonostante le misure in vigore e la diminuzione del consumo nell'Unione nel corso del periodo considerato, le importazioni dalla RPC e da Taiwan sono leggermente aumentate durante il periodo considerato, mantenendo stabile la loro quota di mercato.

    95. Come descritto al considerando 73, non è stato possibile procedere a un valido confronto tra i prezzi all'importazione dei paesi interessati e i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione, per mancanza di informazioni relative ai tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori cinesi e taiwanesi e per la grande variazione dei prezzi dei diversi tipi di prodotto all'interno di tale prezzo medio. Non è stato infatti possibile confrontare in maniera significativa i prezzi all'esportazione dell'unico produttore di Taiwan che ha collaborato con i prezzi dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, poiché non sono stati identificati tipi di prodotto corrispondenti.

    96. Dopo la comunicazione delle informazioni definitive, il produttore taiwanese che ha collaborato, di cui al considerando 21, ha affermato che le sue esportazioni non hanno arrecato alcun pregiudizio al richiedente, in quanto produce tipi di EFA che sono prodotti solo da alcuni produttori dell'Unione in quantità limitate. A questo proposito va precisato, innanzitutto, che la valutazione del pregiudizio riguarda l' industria dell'Unione nel suo complesso, e non soltanto il richiedente. In secondo luogo, le misure in vigore si applicano alla definizione del prodotto stabilità nell' inchiesta iniziale, e come si è già spiegato al considerando 20 non è possibile modificare la definizione del prodotto nel quadro di un riesame in previsione della scadenza.

    5.2. Incidenza della crisi economica

    97. In virtù delle condizioni economiche positive esistenti nel settore dell'acciaio e in quelli ad esso connessi nel 2007, l'industria dell'Unione si trovava in condizioni economiche relativamente buone al manifestarsi della crisi economica alla fine del 2008. Anche quando il mercato ha registrato una stagnazione, in particolare nel 2009, alcuni produttori dell'Unione hanno continuato ad investire per sostituire attrezzature e macchinari obsoleti al fine di ridurre i costi di produzione e di essere più competitivi a fronte delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e del massiccio aumento delle importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi. Inoltre, quando si è avvertito un calo della domanda, i produttori dell'Unione hanno dovuto far fronte al forte potere negoziale dei grandi distributori, che hanno iniziato a esercitare maggiore pressione sui prezzi, determinando un impatto negativo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione.

    5.3. Importazioni da altri paesi

    98. Si è inoltre analizzato l'impatto delle importazioni da altri paesi terzi. Il volume complessivo di tali importazioni è aumentato del 26% durante il periodo considerato, passando da circa 52 000 tonnellate a circa 66 000 tonnellate. Allo stesso tempo, i prezzi medi all'importazione sono diminuiti del 28% nel corso del periodo considerato e, di conseguenza, la loro quota di mercato è aumentata, passando dal 42,5% nel 2007 al 54,2% nel PIR.

    99. La maggior parte delle importazioni da altri paesi terzi sembra provenire dall'India, dalle Filippine e dalla Malaysia. Le importazioni in provenienza da questi tre paesi hanno rappresentato una quota di mercato complessiva pari al 36% circa nel PIR.

    100. In particolare, le importazioni dall'India hanno registrato un aumento del 141% nel corso del periodo considerato, passando da circa 8 000 tonnellate nel 2007 a quasi 20 000 tonnellate nel PIR. I prezzi medi all'importazione sono diminuiti del 32% nel corso dello stesso periodo e sono risultati notevolmente inferiori al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione nel PIR. Di conseguenza, gli esportatori indiani hanno aumentato la propria quota di mercato, passando dal 6,7% nel 2007 al 16,4% nel PIR.

    101. Le importazioni dalle Filippine indicano una tendenza simile a quelle dell'India e sono aumentate del 129% nel corso del periodo considerato, passando da circa 6 000 tonnellate nel 2007 a quasi 14 000 tonnellate nel PIR. I prezzi medi all'importazione sono diminuiti del 38% nel corso dello stesso periodo e durante il PIR essi erano nettamente inferiori al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione. Di conseguenza, la quota di mercato delle importazioni dalle Filippine è aumentata passando dal 4,9% nel 2007 all'11,4% nel PIR.

    102. Per quanto riguarda le importazioni originarie della Malaysia, nonostante una tendenza al ribasso delle importazioni nel periodo considerato (-27%), gli esportatori del paese hanno mantenuto una quota di mercato pari all'8,2% nel PIR. Inoltre, in base ai dati forniti da Eurostat, i prezzi medi all'importazione dalla Malaysia erano più elevati rispetto a quelli dei paesi interessati all'inizio del periodo considerato; nella seconda parte i prezzi erano tuttavia notevolmente inferiori.

    103. In conclusione, sembra che gli esportatori in altri paesi terzi, in particolare India, Filippine e Malaysia, abbiano approfittato dell'esistenza delle misure antidumping nei confronti della RPC e di Taiwan. Nella seconda parte del periodo considerato, le importazioni provenienti dall'India e dalle Filippine sono più che raddoppiate, a prezzi inferiori a quelli della RPC e di Taiwan, mentre le importazioni originarie dalla Malaysia hanno registrato una tendenza al ribasso. Questa pressione aggiuntiva sui prezzi ha avuto un ulteriore impatto negativo sull'industria dell'Unione, i cui utili e altri indicatori finanziari hanno sofferto di una forte tendenza negativa a partire dal 2008. Pertanto l'andamento delle importazioni provenienti in particolare dall'India e dalle Filippine ha sicuramente contribuito alla perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione e all'evoluzione negativa della sua situazione finanziaria.

    Tabella 15

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Volume delle importazioni da altri paesi (tonnellate) | 52 339 | 57 920 | 50 362 | 65 756 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 111 | 96 | 126 |

    Quota di mercato delle importazioni dagli altri paesi | 42,5% | 48,0% | 49,8% | 54,2% |

    Prezzo delle importazioni dagli altri paesi (EUR/tonnellata) | 5 830 | 4 993 | 4 384 | 4 196 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 86 | 75 | 72 |

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Volume delle importazioni dall'India (tonnellate) | 8 282 | 13 667 | 16 776 | 19 945 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 165 | 203 | 241 |

    Quota di mercato delle importazioni dall'India | 6,7% | 11,3% | 16,6% | 16,4% |

    Prezzo delle importazioni dall'India (EUR/tonnellata) | 4 632 | 3 758 | 3 123 | 3 164 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 81 | 67 | 68 |

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Volume delle importazioni dalle Filippine (tonnellate) | 6 048 | 7 046 | 5 406 | 13 854 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 117 | 89 | 229 |

    Quota di mercato delle importazioni dalle Filippine | 4,9% | 5,8% | 5,3% | 11,4% |

    Prezzo delle importazioni dalle Filippine (EUR/tonnellata) | 5 685 | 4 645 | 3 474 | 3 505 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 82 | 61 | 62 |

    2007 | 2008 | 2009 | PIR |

    Volume delle importazioni dalla Malaysia (tonnellate) | 13 548 | 13 712 | 9 810 | 9 933 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 101 | 72 | 73 |

    Quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia | 11,0% | 11,4% | 9,7% | 8,2% |

    Prezzo delle importazioni dalla Malaysia (EUR/tonnellata) | 5 062 | 4 203 | 2 963 | 3 068 |

    Indice (2007 = 100) | 100 | 83 | 59 | 61 |

    6. Conclusione

    104. Anche se il consumo dell'Unione è rimasto piuttosto stabile durante il periodo considerato, l'industria dell'Unione ha perso il 25% del suo volume delle vendite nell'Unione nel corso dello stesso periodo, comportando una perdita della quota di mercato, che è passata dal 50,6% nel 2007 al 38,6% nel PIR. Allo stesso tempo le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati sono riuscite a mantenere stabile la propria quota di mercato.

    105. Tra il 2007 e il PIR e nonostante l'esistenza delle misure antidumping, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno registrato un andamento negativo: la produzione e i volumi delle vendite sono diminuiti rispettivamente del 17% e del 25%, la capacità e l'utilizzo degli impianti hanno subito un calo e sono state seguite da un decremento dell'occupazione e dei livelli di produttività. La redditività è scesa dal 7% nel 2007 al -3% nel PIR e il flusso di cassa ha registrato un andamento negativo analogo.

    106. Si conclude che la situazione dell'industria dell'Unione ha subito un deterioramento nel corso di tutto il periodo considerato e risultava vulnerabile alla fine del PIR, quando i suoi sforzi per mantenere i volumi delle vendite e un livello di prezzi sufficiente sono stati ostacolati dalla più imponente presenza delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e delle importazioni a basso prezzo provenienti da altri paesi terzi.

    F. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

    1. Relazione tra i volumi e i prezzi all'esportazione dai paesi interessati verso i paesi terzi e i volumi e i prezzi all'esportazione verso l'Unione

    107. Data la non collaborazione da parte degli esportatori cinesi, mancano informazioni disponibili relative ai prezzi all'esportazione verso altri mercati. Per quanto riguarda Taiwan, sulla base delle informazioni disponibili trasmesse dalle società verificate, i prezzi medi all'esportazione verso i paesi terzi sono inferiori a quelli praticati sul mercato dell'Unione. Si ritiene quindi che in caso di scadenza delle misure i produttori esportatori taiwanesi sarebbero incentivati a riorientare quantitativi significativi delle esportazioni da altri paesi terzi verso il mercato dell'Unione, che risulta più interessante.

    2. Capacità produttiva inutilizzata nei paesi interessati

    108. Sulla base delle informazioni disponibili, sembra che vi sia una considerevole capacità produttiva inutilizzata disponibile sia nella RPC che a Taiwan ed entrambi i paesi sono in grado di aumentare rapidamente i loro volumi di produzione. Si ricorda a tale riguardo che l'istituzione, nel 2009, di misure antidumping sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in ferro o acciaio originarie della Repubblica popolare cinese[10] ha comportato un calo delle importazioni cinesi e ha permesso di liberare capacità che potrebbero essere utilizzate per produrre gli EFA. Inoltre, è opportuno ricordare che un'inchiesta sull'elusione recentemente conclusa ha esteso le misure istituite nei confronti di taluni elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della RPC alle importazioni spedite dalla Malaysia[11]. Sussiste pertanto la capacità di aumentare notevolmente le esportazioni verso l'Unione europea, anche perché nessun elemento indica che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione.

    3. Conclusione

    109. È chiaro che i produttori dei paesi interessati hanno la possibilità di aumentare il volume delle loro esportazioni verso il mercato dell'UE in misura significativa. Inoltre, per quanto riguarda Taiwan, si ritiene che i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi siano inferiori a quelli praticati sul mercato dell'Unione, e che esista pertanto il rischio che, in assenza di misure, una quota delle esportazioni verso i paesi terzi possa essere riorientata verso il mercato dell'UE. Questo comporterebbe con ogni probabilità un impatto negativo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione.

    110. Come sopra indicato, la situazione dell'industria dell'Unione resta vulnerabile. Se l'industria dell'Unione fosse esposta a maggiori volumi di importazioni in dumping dai paesi interessati, ciò comporterebbe probabilmente un ulteriore deterioramento delle sue vendite, quote di mercato, prezzi di vendita, nonché un conseguente deterioramento della sua situazione finanziaria. Su tale base, si conclude pertanto che l'abrogazione delle misure causerebbe con ogni probabilità un peggioramento della situazione, peraltro già vulnerabile, e il persistere del grave pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

    G. INTERESSE DELL'UNIONE

    1. Introduzione

    111. A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è accertato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

    112. Va ricordato che, nell'inchiesta iniziale, l'istituzione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

    113. Su tali basi si è proceduto ad esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere del dumping pregiudizievole, esistessero validi motivi per concludere che il mantenimento delle misure fosse, nel caso specifico, contrario all'interesse dell'Unione.

    2. Interesse dell'industria dell'Unione

    114. L'industria dell'Unione ha dimostrato di essere strutturalmente solida, come confermato da una situazione economica relativamente robusta osservata all'inizio del periodo considerato. Tuttavia, durante tutto il periodo considerato l'industria dell'Unione ha subito perdite in termini di volume delle vendite e di quota di mercato e i prezzi di vendita sono diminuiti, mentre le importazioni dai paesi interessati sono leggermente aumentate, nonostante le misure in vigore. Durante lo stesso periodo la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è peggiorata e ha registrato perdite. Senza le misure in vigore l'industria dell'Unione si ritroverebbe con ogni probabilità in una situazione ancora peggiore.

    3. Interesse degli importatori/utilizzatori

    115. Nessuno dei 20 utilizzatori contattati si è dichiarato disposto a collaborare. Si rammenta che, durante l'inchiesta iniziale, aveva collaborato all'inchiesta un solo utilizzatore e si è concluso che gli utilizzatori potevano ottenere il prodotto oggetto dell'inchiesta non soltanto dai paesi interessati, ma anche da altre fonti di approvvigionamento. Inoltre, tenuto conto dell'incidenza marginale degli EFA sul costo dei prodotti a valle, si è concluso che le misure non avrebbero conseguenze negative sull'industria degli utilizzatori.

    116. Soltanto uno dei tre importatori inseriti nel campione ha risposto al questionario. La sua quota di importazioni dai paesi interessati era molto limitata e si attestava all'1,1% durante il PIR. Inoltre, l'inchiesta ha dimostrato che l'importatore ha generato una buona redditività (tra il 5% e 10%) mentre la percentuale relativa al prodotto in esame rispetto all'attività aziendale complessiva è inferiore al 10%. Di conseguenza, si può concludere che la proroga delle misure avrebbe un impatto molto limitato su questo importatore.

    4. Conclusione

    117. In base a quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi contrari alla proroga delle attuali misure antidumping.

    H . MISURE ANTIDUMPING

    118. Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate.

    119. Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno prorogare le misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, istituite dal regolamento (CE) n. 1890/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    120. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, di cui ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70 originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

    121. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono:

    Paese | Società | Aliquota del dazio antidumping (%) | Codice addizionale TARIC |

    Repubblica popolare cinese | Tengzhou Tengda Stainless Steel Product Co. Ltd., Tengzhou City | 11,4 | A650 |

    Tong Ming Enterprise (Jiaxing) Co. Ltd., Zhejiang | 12,2 | A651 |

    Tutte le altre società | 27,4 | A999 |

    Taiwan | Arrow Fasteners Co. Ltd., Taipei | 15,2 | A653 |

    Jin Shing Stainless Ind. Co. Ltd, Tao Yuan | 8,8 | A654 |

    Min Hwei Enterprise Co. Ltd, Pingtung | 16,1 | A655 |

    Tong Hwei Enterprise, Co. Ltd., Kaohsiung | 16,1 | A656 |

    Yi Tai Shen Co. Ltd., Tainan | 11,4 | A657 |

    Società elencate nell' allegato | 15,8 | A649 |

    Tutte le altre società | 23,6 | A999 |

    122. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il presidente

    ALLEGATO

    (Codice addizionale TARIC A649)

    A-STAINLESS INTERNATIONAL CO. LTD., Taipei |

    BOLTUN CORPORATION, Tainan |

    CHAEN WEI CORPORATION, Taipei |

    CHIAN SHYANG ENT CO. LTD., Chung-Li City |

    CHONG CHENG FASTENER CORP., Tainan |

    DIING SEN FASTENERS & INDUSTRIAL CO. LTD., Taipei |

    DRAGON IRON FACTORY CO. LTD., Kaohsiung |

    EXTEND FORMING INDUSTRIAL CORP. LTD., Lu Chu |

    FORTUNE BRIGHT INDUSTRIAL CO. LTD., Lung Tan Hsiang |

    FWU KUANG ENTERPRISES CO. LTD., Tainan |

    HSIN YU SCREW ENTERPRISE CO. LTD., Taipin City |

    HU PAO INDUSTRIES CO. LTD., Tainan |

    J C GRAND CORPORATION, Taipei |

    JAU YEOU INDUSTRY CO. LTD., Kangshan |

    JOHN CHEN SCREW IND CO. LTD., Taipei |

    KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO. LTD., Kaohsiung |

    KWANTEX RESEARCH INC., Tainan |

    LIH LIN ENTERPRISES & INDUSTRIAL CO. LTD., Taipei |

    LIH TA SCREW CO. LTD., Kweishan |

    LU CHU SHIN YEE WORKS CO. LTD., Kaohsiung |

    M & W FASTENER CO. LTD., Kaohsiung |

    MULTI-TEK FASTENERS & PARTS MANIFACTURER CORP., Tainan |

    NATIONAL AEROSPACE FASTENERS CORP., Ping Jen City |

    QST INTERNATIONAL CORP., Tainan |

    SEN CHANG INDUSTRIAL CO. LTD., Ta-Yuan |

    SPEC PRODUCTS CORP., Tainan |

    SUMEEKO INDUSTRIES CO. LTD., Kaohsiung |

    TAIWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO. LTD., Kaohsiung |

    VIM INTERNATIONAL ENTERPRISE CO. LTD., Taichung |

    YEA-JANN INDUSTRIAL CO. LTD., Kaohsiung |

    ZONBIX ENTERPRISE CO. LTD., Kaohsiung |

    ZYH YIN ENTERPRISE CO. LTD., Kaohsiung |

    [1] GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.

    [2] GU L 221 del 25.8.2009, pag. 1.

    [3] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    [4] GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1.

    [5] GU L 221 del 25.8.2009, pag. 1.

    [6] GU C 129 del 19.5.2010, pag. 16.

    [7] GU C 315 del 19.11.2010, pag. 7.

    [8] Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

    [9] Secondo il database Comext di Eurostat.

    [10] Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, GU L 29 del 31.1.2009, pag. 1.

    [11] Regolamento (CE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, GU L 194 del 26.7.2011, pag. 6.

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