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Document 52011PC0838
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)
/* COM/2011/0838 definitivo - 2011/0404 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) /* COM/2011/0838 definitivo - 2011/0404 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La presente proposta va inquadrata nel
contesto di tutti gli strumenti finanziari proposti per le prospettive
finanziarie 2014-2020 di cui alla comunicazione "Un bilancio per la
strategia Europa 2020"[1].
La comunicazione fissa il quadro finanziario per gli strumenti di azione
esterna dell'UE all'interno della rubrica 4 (Ruolo mondiale dell'Europa),
compreso lo strumento di assistenza preadesione (IPA). Su tale base la
Commissione presenta oggi un progetto di regolamento che stabilisce il quadro
normativo del nuovo IPA, insieme a una valutazione dell'impatto di scenari
alternativi relativi allo strumento. L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea
stabilisce che ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e
si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Negli ultimi 50 anni l'UE ha perseguito
contemporaneamente l'integrazione e l'allargamento, passando da 6 Stati membri
agli attuali 27 e da una popolazione di meno di 200 milioni di persone a oltre
500 milioni. Il riesame[2]
compiuto cinque anni dopo il quinto allargamento dell'UE nel 2004 ha permesso
di trarre le seguenti conclusioni: gli ultimi allargamenti hanno aumentato la
prosperità a vantaggio di tutti i cittadini dell'UE e conferito all'Europa un
peso maggiore nell'economia mondiale; il successo è dovuto in buona parte ai
quadri istituzionale e giuridico e alle politiche comuni dell'Unione; gli
imprenditori e i cittadini hanno tratto indiscutibili vantaggi; infine, l'UE
allargata è meglio preparata per affrontare le sfide attuali e future. La logica alla base della prosecuzione dell'allargamento
dell'UE è stata rammentata da ultimo nelle conclusioni del Consiglio del 14
dicembre 2010: "L'allargamento consolida la pace, la democrazia e la
stabilità in Europa, serve gli interessi strategici dell'UE e facilita il
conseguimento degli obiettivi politici dell'UE in settori importanti che sono
fondamentali per la ripresa economica e la crescita sostenibile."
Nelle conclusioni il Consiglio ribadisce che l'entrata in vigore del trattato
di Lisbona permette all'UE di portare avanti il suo programma di allargamento,
mantenendo nello stesso tempo inalterato il ritmo dell'integrazione nell'UE. Attualmente l'UE sta trattando con 5 paesi
candidati[3]
e 4 candidati potenziali[4].
All'orizzonte del 2014, è previsto che solo la Croazia diventi Stato membro.
Gli indicatori socioeconomici mostrano che, ad accezione dell'Islanda, i paesi
dell'allargamento si collocano ancora ben al di sotto della media dell'UE e
addirittura sotto il livello degli Stati membri più deboli. Questo basso
livello di sviluppo socioeconomico richiede considerevoli investimenti per
avvicinare tali paesi agli standard dell'UE e consentir loro di assumersi gli
obblighi connessi all'adesione e reggere le pressioni concorrenziali del
mercato unico. Inoltre, i paesi in questione devono essere preparati a
sostenere sfide globali quali i cambiamenti climatici e ad allinearsi all'impegno
dell'UE per affrontare questa complessa problematica. La strategia 2020 per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva comprende nei suoi 5 obiettivi
generali le tematiche del cambiamento climatico e dei traguardi relativi alle
energie rinnovabili. L'UE ripone fiducia nel modello di crescita a bassa
emissione di carbonio e tale approccio deve essere proiettato all'esterno,
anche nel processo di allargamento.
Inoltre, i paesi dei Balcani occidentali sono
tuttora Stati relativamente giovani, essendosi formati dopo la disintegrazione
dell'allora Jugoslavia. Occorre tuttora rafforzare la stabilità politica, il
consolidamento dei principi della democrazia e del rispetto dei diritti umani
nonché del buon governo – tutti valori fondamentali dell'UE. Questi paesi non possono sostenere da soli
tutto l'impegno e i costi necessari per rispettare i criteri di adesione all'UE.
La maggioranza manca della capacità di finanziare autonomamente le riforme
istituzionali e gli investimenti pubblici necessari per stabilizzare la propria
società e la propria economia e avviarle sul cammino dello sviluppo sostenibile.
L'assistenza tecnica e finanziaria ai paesi
dell'allargamento viene attualmente prestata tramite lo strumento di assistenza
preadesione (IPA)[5],
che scadrà alla fine del 2013. Nella prospettiva delle future adesioni, l'UE
deve continuare a offrire ai paesi candidati e ai candidati potenziali l'assistenza
tecnica e finanziaria necessaria per superare la loro difficile situazione e
svilupparsi in modo sostenibile. Il nuovo strumento di preadesione deve
continuare a concentrarsi sulla realizzazione della politica di allargamento,
che costituisce una delle priorità essenziali dell'azione esterna dell'UE, e
contribuire così a promuovere la stabilità, la sicurezza e la prosperità in
Europa. A tal fine, il nuovo strumento deve continuare a perseguire l'obiettivo
strategico generale del sostegno ai paesi candidati e candidati potenziali nei
preparativi all'adesione all'UE e del progressivo allineamento delle loro
istituzioni ed economie agli standard e alle politiche dell'Unione europea,
secondo le rispettive esigenze specifiche e conformemente ai singoli programmi
di allargamento. Facendo ciò, occorre rafforzare la coerenza tra l'assistenza
finanziaria e i progressi complessivi compiuti nell'attuazione della strategia
di preadesione. Inoltre, è necessario che la futura assistenza
preadesione sia ancora più strategica, efficiente e mirata di quanto non sia
stata finora, puntando a risultati più sostenibili nel miglioramento della
preparazione di questi paesi all'adesione. Occorre che il nuovo strumento operi
in modo più flessibile e abbia un maggiore effetto di leva sui finanziamenti di
altri donatori o del settore privato, ricorrendo a strumenti finanziari
innovativi e perseguendo al contempo la semplificazione e la riduzione degli
oneri amministrativi connessi alla gestione dell'assistenza finanziaria. Coerenza con altre politiche Il processo di allargamento estende ai paesi
beneficiari le politiche interne dell'UE. Esso contribuisce all'espansione del
mercato interno, dello spazio europeo di giustizia e libertà, delle reti
transeuropee dell'energia e dei trasporti, all'aumento delle opportunità
occupazionali, allo sviluppo delle competenze, all'inclusione sociale ed
educativa, alla riduzione della povertà, alla tutela dell'ambiente e alla
riduzione dell'inquinamento transfrontaliero dell'atmosfera e delle acque, all'allineamento
con la politica agricola comune e con la politica comune della pesca, all'impegno
di diversificazione delle fonti energetiche[6],
alla realizzazione dell'efficienza delle risorse, al miglioramento della
resilienza alle catastrofi e della prevenzione e gestione dei rischi, nonché a
conseguire un'impostazione più integrata e strategica in materia, tra l'altro,
di politiche marittime, eccellenza scientifica e agenda digitale. Inoltre,
dalla convergenza con la normativa e la strategia dell'UE in materia di clima
scaturiranno vantaggi considerevoli per i paesi beneficiari grazie allo
sviluppo a bassa emissione di carbonio e posti di lavoro "più verdi"
in una regione molto esposta all'impatto dei cambiamenti climatici. Tramite gli accordi di stabilizzazione e di
associazione e altri accordi con i paesi candidati e i candidati potenziali, l'UE
incoraggia attivamente i paesi dell'allargamento a istituire regimi
concorrenziali. La futura assistenza preadesione sarà inoltre destinata a
rafforzare la capacità di ricerca e innovazione nonché le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione (TIC), che a loro volta agevoleranno la realizzazione
dell'Unione dell'innovazione, rafforzeranno gli altri obiettivi della strategia
Europa 2020 e favoriranno la conformità ai requisiti tecnici e agli standard
dell'UE in molti altri settori (ad esempio salute pubblica, sicurezza
alimentare, azione per il clima e ambiente, compresi la biodiversità e gli
ecosistemi). Una delle principali priorità dell'agenda UE
definita nel programma di Stoccolma è rendere l'Europa un luogo più sicuro. Il
maggiore orientamento strategico dell'assistenza finanziaria a favore della
preadesione aiuterà a sostenere i paesi dell'allargamento nell'opera di
prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione nonché di
rafforzamento delle loro capacità di applicazione della legge, gestione delle
frontiere e controllo della migrazione. L'allargamento conferisce all'UE maggiore peso
e ne rafforza la voce in sede internazionale. Con l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona l'UE ha ora gli strumenti necessari per fare la propria
parte sulla scena mondiale, come dimostra il ruolo svolto dall'Unione nell'adozione
della risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU sul Kosovo. Il quinto
allargamento ha dato nuovo slancio alle relazioni dell'UE con i suoi vicini
sud-orientali e l'ha indotta a riflettere sulla possibilità di sviluppare
iniziative nelle regioni del Baltico e del Mar Nero. Il processo di adesione
riguardante i paesi dei Balcani occidentali e la Turchia accentua ulteriormente
l'interesse e l'influenza dell'Unione nelle regioni del Mediterraneo e del Mar
Nero, come pure nel bacino del Danubio. Sviluppando il proprio ruolo nella
regione circostante ad integrazione del suo processo di adesione e in
coordinamento con l'UE, la Turchia può aumentare il proprio peso e quello dell'Unione
a livello mondiale, non ultimo in Medio Oriente e nel Caucaso meridionale. Un'azione
congiunta dell'UE e della Turchia può rendere più sicuro l'approvvigionamento
energetico, risolvere i conflitti regionali, evitare che si creino divisioni
per motivi etnici o religiosi e migliorare la cooperazione su questioni
marittime, soprattutto nel Mar Nero. Insieme, l'Islanda e l'UE possono svolgere
un ruolo importante nella gestione delle questioni attinenti all'energia, all'ambiente,
ai cambiamenti climatici, al settore marittimo e alla sicurezza nell'Artico. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate sulla
futura assistenza preadesione La proposta relativa al nuovo strumento di
assistenza preadesione si fonda su un'ampia consultazione delle parti
interessate, avviata in occasione della conferenza "IPA: risultati
sostenibili e impatto", che la Commissione ha organizzato a Bruxelles
il 6 e 7 dicembre 2010. A essa è seguita una serie di consultazioni con gli
interessati durante tutta la prima parte del 2011, da cui sono scaturiti
elementi per una valutazione ex ante in preparazione del futuro
strumento di assistenza preadesione. Tali consultazioni si articolavano come
segue: ·
Un sondaggio online che ha ottenuto 338
risposte provenienti da: rappresentanti di Stati membri, pubbliche
amministrazioni e parti interessate non appartenenti al settore pubblico dei
paesi candidati e dei candidati potenziali beneficiari dell'assistenza IPA,
personale della Commissione, donatori e istituzioni finanziarie internazionali,
altre organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative (ONG),
ricercatori, esperti e gruppi d'interesse. ·
Una serie di gruppi di riflessione, in
particolare: un gruppo di lavoro ad alto livello, quattro gruppi misti composti
da funzionari della Commissione e parti interessate esterne, tre gruppi di
riflessione specializzati nell'assistenza IPA per la cooperazione
transfrontaliera, lo sviluppo regionale, lo sviluppo delle risorse umane e lo
sviluppo rurale, due riunioni con rappresentanti degli Stati membri in sede di
comitato tecnico che coadiuva la Commissione nell'attuazione dell'assistenza
preadesione e una riunione con le autorità dei Balcani occidentali incentrata
sulle opzioni relative alla futura cooperazione transfrontaliera lungo i
confini interni dei Balcani occidentali. ·
Consultazioni con:
singoli funzionari della Commissione presso la sede centrale e nelle
delegazioni dell'UE nei paesi beneficiari, strutture che prestano assistenza
tecnica o sostegno strategico ai paesi beneficiari, uffici dei coordinatori
nazionali IPA dei paesi beneficiari, donatori multilaterali e bilaterali,
organizzazioni internazionali e regionali (agenzie delle Nazioni Unite,
Consiglio di cooperazione regionale, OSCE, ecc.) e ONG (European Stability
Initiative, International Crisis Group, Open Society Foundation, ecc.) a
livello dell'UE. ·
Una riunione a livello operativo organizzata
dalla Commissione in collaborazione con la Presidenza ungherese dell'UE,
svoltasi il 10 e l'11 maggio a Zagabria, nella quale sono stati presentati e
discussi con tutte le parti interessate i risultati preliminari della
consultazione IPA. Dall'analisi delle posizioni espresse durante
la consultazione è emerso che gli interessati appoggiano: –
la prosecuzione dello strumento con livelli
analoghi di risorse a favore tanto dello sviluppo istituzionale quanto dello
sviluppo socioeconomico; –
l'adattamento dell'assistenza alle esigenze
e alle caratteristiche di ciascun paese; –
il rafforzamento dell'impostazione settoriale,
con un più coerente processo di pianificazione a più lungo termine che sfoci in
uno strumento strategico per il coordinamento dei donatori e la guida degli
investimenti del settore privato; –
l'introduzione della pianificazione pluriennale
corrispondente alla durata del prossimo quadro finanziario pluriennale, con
riesame intermedio, e l'ulteriore sviluppo della programmazione pluriennale
anche per l'assistenza alla transizione e le azioni di consolidamento
istituzionale, insieme a un maggiore coinvolgimento dei beneficiari nella
programmazione, sotto la guida di autorità nazionali rafforzate competenti
per il coordinamento dell'IPA; –
la ricompensa per il buon rendimento sulla
scorta dell'utilizzazione dei fondi stanziati e del raggiungimento dei
traguardi strategici; l'applicazione più rigorosa e sistematica di
condizioni a livello di paese, strategia settoriale e progetto; –
l'accesso ai vari tipi di assistenza non più
dipendente dallo status di paese candidato/candidato potenziale, bensì in
funzione della prontezza all'attuazione, combinata al decentramento progressivo
della gestione dell'assistenza; –
il riesame dell'attuale struttura per componenti,
compreso il miglioramento del coordinamento tra settori d'intervento; –
la prosecuzione della cooperazione con le IFI e l'effetto
di leva sui finanziamenti delle IFI e di altri donatori; –
un'impostazione su tre livelli del monitoraggio
e della valutazione, che formuli un giudizio sui progressi in materia di i)
percorso di adesione, ii) strategie nazionali e iii) conseguimento dei
risultati a livello di programmi, settori e misure. Consultazione interna sulla futura
assistenza preadesione All'interno della Commissione, i preparativi
al nuovo IPA post 2013 hanno comportato un ampio dibattito all'interno di
ciascuno dei quattro servizi competenti per la gestione dell'assistenza e tra
questi; si tratta delle direzioni generali Allargamento, Politica regionale,
Occupazione, affari sociali e inclusione, Agricoltura e sviluppo rurale, nonché
delle delegazioni dell'UE o degli uffici di collegamento in Islanda, nei
Balcani occidentali e in Turchia. Consultazione pubblica su tutti gli
strumenti di azione esterna Il futuro dell'assistenza preadesione è stato
anche il tema di una più ampia consultazione pubblica sul futuro del finanziamento
dell'azione esterna dell'UE che la Commissione ha svolto nel periodo 26
novembre 2010 - 31 gennaio 2011. La consultazione si basava su un questionario
online e un documento di riferimento dal titolo "Quali strumenti
finanziari per l'azione esterna dell'UE dopo il 2013?" preparato dai
servizi competenti della Commissione e del SEAE. I 220 contributi pervenuti
rispecchiano l'ampia diversità delle strutture e dei punti di vista nel settore
dell'azione esterna. Tra le risposte riguardanti più specificamente
l'assistenza allo sviluppo, le seguenti hanno pertinenza anche per l'assistenza
preadesione. ·
La maggioranza dei rispondenti ha confermato che l'intervento
dell'UE conferisce un considerevole valore aggiunto nei principali
settori destinatari degli strumenti finanziari per l'azione esterna[7]. Il valore aggiunto dell'UE è
stato citato da molti rispondenti come il principale volano per il futuro: l'UE
dovrebbe sfruttare il suo vantaggio comparativo connesso alla sua presenza
sulla scena mondiale, la sua ampia competenza, il suo carattere sovranazionale,
il suo ruolo di promozione del coordinamento e le economie di scala. ·
Quasi tutti i rispondenti si sono espressi a favore
di un'impostazione maggiormente differenziata, adattata alla situazione
dei paesi beneficiari e fondata su criteri solidi e su dati raccolti in modo
efficiente, quale metodo per aumentare l'impatto degli strumenti finanziari
dell'UE. ·
Riguardo alla semplificazione degli strumenti, in
riferimento all'equilibrio tra strumenti geografici e strumenti tematici, sono
state espresse opinioni discordanti in merito alla revisione dei programmi
tematici dell'UE e all'eventuale riduzione del loro numero. La grande
maggioranza dei rispondenti si è espressa a favore dell'aumento della
flessibilità geografica degli strumenti dell'UE, quale metodo per
raccogliere le sfide interregionali. Ricorso agli
esperti La DG Allargamento
ha commissionato due studi di esperti per valutare la logica d'intervento e
trarre insegnamenti dall'attuale programma IPA (metavalutazione IPA) nonché per
preparare una valutazione ex ante della futura assistenza preadesione post
2013. Entrambi gli studi sono reperibili sul sito web della DG Allargamento, al
seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/phare/evaluation/interim_en.htm
Valutazione d'impatto Nell'ambito della preparazione della proposta
relativa al nuovo strumento di preadesione la Commissione ha svolto una
valutazione d'impatto prendendo in considerazione le seguenti opzioni: Opzione 1 – "Nessun
cambiamento" Opzione 2 – "Modifica del regolamento
vigente", con le seguenti possibilità: –
Sub-opzione 2.1 – "Riduzione dell'ambito di
applicazione e mantenimento delle modalità di esecuzione", concentrandosi sulle modifiche giuridiche e istituzionali necessarie
per conformarsi ai criteri di adesione, senza impegnare fondi considerevoli per
cofinanziare investimenti pubblici a favore dello sviluppo socioeconomico. –
Sub-opzione 2.2 – "Mantenimento dell'articolazione
in componenti e concentrazione aggiuntiva sugli investimenti" per aumentare l'impatto socioeconomico nei paesi beneficiari e
accelerare la loro preparazione alla gestione dei fondi strutturali, di
coesione e per lo sviluppo rurale. –
Sub-opzione 2.3 – "Mantenimento dell'ambito
di applicazione e adattamento delle modalità di esecuzione", comprendendo sia la conformità ai criteri di adesione sia il sostegno
allo sviluppo socioeconomico. Inoltre, adeguamento di taluni aspetti della
struttura e delle modalità di esecuzione dell'IPA attuale. Opzione 3 – "Concezione di un nuovo
strumento". Questa opzione non è stata analizzata
a fondo. L'impatto economico delle varie opzioni
è stato valutato in termini di probabilità che le opzioni hanno di: i)
ritardare o accelerare l'allargamento e quindi l'impatto economico positivo
dell'espansione del mercato interno; ii) mantenere o ridurre i costi per l'Unione
europea e gli Stati membri in termini di misure di sicurezza e rischi,
controlli alle frontiere e migrazione irregolare; iii) limitare o ampliare le
possibilità di migliore integrazione economica, ad esempio tramite il
miglioramento dell'integrazione con le reti transeuropee; iv) incidere
favorevolmente o sfavorevolmente sulla fiducia dei donatori e degli investitori
nei paesi beneficiari. L'impatto sociale delle varie azioni è
stato valutato in termini di probabile effetto sulla povertà e sull'esclusione
nei paesi dell'allargamento in relazione ai progressi verso l'adesione e alla
creazione delle condizioni per migliorare i risultati economici e alle misure
atte a risolvere tali problemi. Sono stati inoltre considerati gli effetti
probabili in termini di rischio che nei paesi beneficiari vengano messi a
repentaglio i diritti nel campo della giustizia e dello Stato di diritto in
conseguenza dei ritardi nell'adesione e dei relativi rischi. L'impatto ambientale delle opzioni è
stato valutato in termini di probabilità che i costi ambientali si accumulino
in caso di allargamento ritardato o a rischio, a causa dell'applicazione di
norme ambientali inferiori per acquisire un vantaggio concorrenziale nei paesi
beneficiari e/o di ritardi nel porre in atto gli onerosi investimenti necessari
per allinearsi con l'acquis ambientale dell'Unione europea. È stato valutato che l'opzione 2.1
avrebbe un impatto negativo su tutti gli aspetti. Dalle opzioni 2.2 e
2.3 è stato previsto che consegua un impatto positivo rispetto all'opzione
1, con risultati diversi per i singoli aspetti. È stato valutato che il
miglioramento delle modalità di erogazione dell'assistenza previsto dall'opzione
2.3, che prevede maggiore concentrazione, efficienza, efficacia, effetto
di leva e impatto, avrebbe probabilmente un impatto complessivo più positivo
rispetto ai maggiori investimenti nello sviluppo socioeconomico prospettati dall'opzione
2.2. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La politica di allargamento è fondata sull'articolo
21 del trattato sull'Unione europea che recita: "L'azione dell'Unione
sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la
creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere
nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e
indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto
della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei
principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale". La base giuridica dell'assistenza finanziaria
preadesione è l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. La proposta relativa al nuovo strumento di
assistenza preadesione è conforme ai principi di sussidiarietà e
proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Dal punto di vista della sussidiarietà, l'azione
a livello di Unione europea apporta un valore aggiunto decisivo, connesso a una
serie di fattori, di seguito illustrati. –
Il progressivo allargamento dell'UE è per sua
stessa natura un compito comune che si può perseguire esclusivamente a
livello dell'Unione europea. Gli Stati membri possono decidere solo tutti
insieme in merito alle domande di adesione di nuovi candidati. L'assistenza
preadesione fornita dal bilancio dell'Unione europea è studiata per aiutare i
paesi candidati e candidati potenziali a prepararsi per la futura adesione: l'IPA
è studiato per offrire ai paesi un "banco di prova" degli obblighi
dell'appartenenza all'Unione europea prima dell'adesione (quali ad esempio la
creazione di istituzioni per la gestione dei fondi dell'UE post adesione,
ovvero l'adozione dell'acquis e degli standard dell'UE). Nessun altro
strumento multilaterale o bilaterale è in grado di fornire un pacchetto di
strumenti così completo, e comunque solo l'Unione europea può definire quale
tipo di assistenza è necessaria per prepararsi a recepire l'acquis. –
Solo l'UE, i cui 27 Stati membri operano nell'ambito
di politiche e strategie comuni, ha il peso politico necessario per rispondere
alle sfide globali. L'azione a livello nazionale può essere limitata e
frammentata, con progetti spesso di portata troppo limitata per poter avere un
impatto sostenibile sul campo. La razionalizzazione dell'operato degli Stati
membri attraverso l'UE rende più coordinata ed efficace l'azione dell'Unione. –
Negli ultimi anni gli Stati membri dell'UE hanno
ridotto il livello dell'assistenza bilaterale ai paesi candidati e candidati
potenziali, riconoscendo che l'azione coordinata a livello dell'Unione europea
è più efficace. Circa metà dell'assistenza finanziaria complessiva erogata dall'Unione
europea ai paesi dell'allargamento nel 2009 è stata fornita dal bilancio
dell'UE. Le organizzazioni di donatori multilaterali in gran parte hanno
gradualmente revocato il loro sostegno e le rimanenti hanno ora allineato i
rispettivi programmi alle priorità dell'UE. Collaborare con l'UE risulta anche
più economico. Gli oneri amministrativi sono inferiori alla media dei costi
amministrativi dei principali donatori bilaterali. –
L'assistenza preadesione è un investimento nel
futuro dell'UE, che sostiene la stabilità e la prosperità dei paesi vicini e
garantisce l'effettiva capacità dei paesi candidati di attuare l'acquis
al momento dell'adesione, anche per quanto riguarda la gestione dei fondi e
delle politiche dell'Unione nell'ambito strutturale, della coesione, agricolo e
dello sviluppo rurale, marittimo e della pesca. L'assistenza tecnica e
finanziaria accelera il processo di preparazione e crea incentivi per la
necessaria trasformazione della società, del sistema giuridico e dell'economia.
Questi interventi contribuiscono a conseguire gli obiettivi delle politiche
interne dell'Unione europea, creano opportunità per le imprese dell'UE e
forniscono un ritorno tangibile sull'investimento. Senza l'intenso
coinvolgimento e il più stretto partenariato impliciti nell'assistenza
preadesione, l'Unione europea dovrebbe sicuramente spendere di più per
combattere l'immigrazione clandestina, proteggere le frontiere esterne,
garantire ai suoi cittadini la sicurezza delle forniture di energia e
importazioni alimentari sicure e controllate dal punto di vista igienico nonché
combattere gli effetti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento. Conformemente al principio di proporzionalità,
il regolamento proposto si limita a quanto necessario per il conseguimento dei
suoi obiettivi. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nella sua comunicazione del giugno 2011 'Un
bilancio per la strategia Europa 2020' la Commissione europea ha proposto di
assegnare un importo di 14 110 100 000 EUR (prezzi correnti) al
nuovo strumento di preadesione per il periodo 2014-2020. Nella scheda finanziaria acclusa alla presente
proposta è riportata la stima dettagliata dell'incidenza finanziaria della
proposta. Gli impegni finanziari annuali indicativi* figurano nella tabella
seguente. Strumento di preadesione || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2014-2020 1898,0 || 1935,9 || 1974,6 || 2014,1 || 2054,4 || 2095,5 || 2137,4 || 14110,1 *Prezzi correnti
in milioni di EUR Per garantire la loro prevedibilità, i
finanziamenti per le attività nel campo dell'istruzione superiore svolte nei
paesi terzi nell'ambito del programma "Erasmus per tutti" saranno
resi disponibili, in linea con gli obiettivi dell'azione esterna dell'UE,
tramite 2 assegnazioni pluriennali destinate, rispettivamente, ai primi 4 anni
e ai 3 anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nei documenti di strategia
indicativi pluriennali dell'IPA, in linea con le esigenze e priorità
individuate nei paesi in questione. Le assegnazioni possono essere rivedute in
caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti
politici, in linea con le priorità esterne dell'Unione europea. Le disposizioni
del regolamento (UE) n. [--] del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma "Erasmus per tutti"[8] si applicheranno all'uso di
questi fondi. L'assistenza
finanziaria alla comunità turco-cipriota continuerà a essere fornita fino a
quando avrà avuto luogo l'adeguamento di cui all'articolo 11, secondo comma,
del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale
per il periodo 2014-2020. Tale assistenza finanziaria continuerà a essere
disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 389/2006 del 27
febbraio 2006 che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per
promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota. Il fabbisogno
finanziario inerente al sostegno alla comunità turco-cipriota verrà coperto
dalla dotazione complessiva assegnata allo strumento di assistenza preadesione. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Semplificazione In questo nuovo regolamento, come in altri
programmi inclusi nel quadro finanziario pluriennale, la Commissione considera
prioritario semplificare il contesto normativo e agevolare l'assistenza dell'Unione
europea ai paesi e alle regioni beneficiari, alle organizzazioni della società
civile, alle PMI, ecc. La presente proposta persegue la
semplificazione principalmente razionalizzando l'articolazione in componenti
imperniate sui settori principali. Ne consegue una semplificazione del
quadro normativo dello strumento e delle future modalità di esecuzione, con
razionalizzazione delle disposizioni. Alla razionalizzazione dell'articolazione
in componenti si collega l'accesso indifferenziato all'assistenza nell'ambito
di ciascun settore, che consente di non dover più specificare singolarmente i
paesi beneficiari nella base giuridica dello strumento. Di conseguenza, non
sarà più necessario esperire una procedura complessa per rispecchiare la
variazione dello status di un beneficiario; si ridurrà così il divario tra le
decisioni politiche in materia di assistenza finanziaria e l'attuazione sul
terreno. Analogamente, se un nuovo paese dovesse diventare candidato potenziale
all'adesione all'Unione europea, risulterebbero considerevolmente semplificati
i requisiti procedurali per il suo inserimento tra i beneficiari dell'assistenza.
Vari servizi della Commissione rimarranno
responsabili della gestione e dell'attuazione dell'assistenza nei diversi
settori. Tuttavia, il coordinamento, la comunicazione e l'attuazione sul
terreno verranno ulteriormente migliorati grazie alla semplificazione di una
serie di aspetti, tra cui un più stretto monitoraggio congiunto dei
progressi nell'attuazione nei paesi beneficiari e un minor numero di
procedure per l'accreditamento e il conferimento dei poteri di gestione. L'azione
più coerente da parte della Commissione dovrebbe inoltre ridurre
considerevolmente gli oneri del coordinamento sostenuti dai paesi beneficiari,
stante i diversi canali di comunicazione e le diverse procedure utilizzate
dalla Commissione. La proposta prevede inoltre che le decisioni
strategiche sull'assegnazione dell'assistenza vengano prese tramite documenti
di strategia nazionali e multinazionali globali riguardanti l'intero periodo
del nuovo quadro finanziario (2014-2020) e oggetto di un unico riesame
intermedio, in sostituzione dell'attuale sistema dei documenti di
pianificazione indicativa triennale rivisti ogni anno. Si ridurrà così, per
tutti gli interessati, l'onere amministrativo connesso al riesame annuale di
ciascun documento e alle eventuali conseguenti revisioni. Analoga riduzione generale
delle incombenze amministrative e più rapida erogazione dell'assistenza si
otterrà dall'introduzione della programmazione pluriennale anche per l'assistenza
alla transizione e allo sviluppo delle capacità. Una maggiore semplificazione dovrebbe risultare
anche dall'introduzione, ove sussistano le pertinenti condizioni, dell'impostazione
settoriale per quanto riguarda l'assegnazione dell'assistenza a quei settori.
Oltre ad aumentare l'efficacia e l'impatto dell'assistenza, questo approccio
potrebbe tradursi in una diminuzione del numero dei progetti/contratti,
riducendo così gli oneri amministrativi connessi alla gestione dei
progetti/contratti. Se sussistono le condizioni, l'approccio settoriale
potrebbe inoltre comportare il ricorso al sostegno al bilancio, che determina
anch'esso una riduzione degli oneri amministrativi rispetto al sostegno al
progetto. Disposizioni specifiche relative al
monitoraggio congiunto e alle procedure di accreditamento verranno emanate con
modalità di esecuzione separate, destinate a realizzare l'ulteriore
semplificazione della cooperazione transfrontaliera tra paesi candidati e
candidati potenziali tramite l'ulteriore allineamento della programmazione e
dell'attuazione con l'approccio dei Fondi strutturali. La semplificazione
e le procedure flessibili di attuazione del nuovo regolamento consentiranno una
più rapida adozione delle misure di attuazione e una più veloce erogazione dell'assistenza
dell'UE. Inoltre, la revisione del regolamento finanziario, in particolare delle
disposizioni particolari relative alle azioni esterne, contribuirà ad agevolare
la partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle piccole
aziende al finanziamento dei programmi, ad esempio semplificando le norme,
riducendo i costi di partecipazione e accelerando le procedure di
aggiudicazione. Per il presente regolamento la Commissione applicherà le
procedure semplificate previste dal nuovo regolamento finanziario. Spiegazione
particolareggiata delle specifiche disposizioni della proposta Complessivamente, l'attuale proposta e le
future modalità di esecuzione prevedono le seguenti revisioni della struttura
dello strumento e delle relative modalità attuative (oltre alla summenzionata
semplificazione). 1.
L'erogazione dell'assistenza verrà resa più
coerente, strategica e orientata ai risultati tramite: ·
l'intervento nei diversi settori attraverso documenti
di strategia nazionali (e pluribeneficiari) pluriennali globali che
rispecchino le priorità politiche della strategia di allargamento e che
trattino, per ciascun settore, tutte le necessarie azioni di sviluppo
istituzionale, conformità all'acquis e investimento. La portata
dipenderà dalla valutazione delle esigenze e adattata al contesto nazionale; ·
il rafforzamento del (co-)finanziamento di
strategie settoriali concordate che contribuiscano agli obiettivi politici,
invece che di singoli progetti, discostandosi così dal semplice
sovvenzionamento dei progetti e aumentando la quota di assistenza finanziata
mediante il sostegno a livello di settore (compreso il sostegno al bilancio per
settori selezionati sulla base di condizioni precise). Tuttavia, il sostegno per conformarsi all'acquis rimarrà
disponibile tramite il sostegno ai progetti o altre modalità di attuazione
quali dispositivi dedicati, qualora non fosse già compreso nelle strategie
settoriali generali; ·
la maggiore sistematicità della programmazione
pluriennale anche per gli obiettivi strategici perseguiti tramite l'assistenza
alla transizione e allo sviluppo istituzionale (ad esempio, riforma della
pubblica amministrazione, riforma dei sistemi giudiziari ecc.), a sostegno dell'efficace
attuazione delle pertinenti strategie settoriali e in definitiva del
raggiungimento dei pertinenti obiettivi; ·
più diretta subordinazione dell'assistenza finanziaria
al miglioramento della governance e alla maggiore titolarità da parte dei
paesi beneficiari. Introduzione di elementi di flessibilità per rispondere all'emergere
di nuove esigenze e fornire incentivi per migliorare il rendimento. 2.
L'erogazione dell'assistenza verrà resa più flessibile e adattata alle esigenze tramite: ·
l'accesso indifferenziato all'assistenza
(indipendentemente dallo status di candidato o di candidato potenziale),
seppure con una diversa portata o intensità, sulla base delle esigenze e delle
capacità tecniche e amministrative. Le esigenze dei paesi beneficiari
costituiranno il punto di partenza per la determinazione dei settori d'intervento;
·
un'impostazione più progressiva, in fasi, della
gestione dell'assistenza finanziaria: a opera della Commissione o del paese
beneficiario, con o senza controlli ex ante da parte della Commissione, in
funzione dello status/della prospettiva di adesione, del settore d'intervento e
delle capacità amministrative, tecniche e di gestione. L'istituzione di strutture di gestione e di procedure che
rispecchino quelle che devono esistere dopo l'adesione continuerà a essere la
finalità dei pertinenti settori in preparazione dell'adesione; ·
il collegamento dei progressi nelle varie fasi
di gestione con le priorità politiche, come evidenziato nelle relazioni sui
progressi compiuti, con la realizzazione dei parametri di riferimento della
negoziazione o con il percorso di attuazione degli accordi di associazione; ·
l'aumento della flessibilità tra priorità per un'erogazione
dell'assistenza maggiormente orientata sui risultati, che consenta di trasferire
assegnazioni tra settori e dia la possibilità di riportare fondi da un
esercizio al successivo, ove consentito dal nuovo regolamento finanziario. 3.
Il dispiegamento dell'assistenza
verrà reso più efficiente ed efficace tramite: ·
l'ulteriore individuazione e utilizzo di strumenti
finanziari innovativi aventi un effetto di leva che mobiliti maggiori fondi
privati e lo studio della possibilità di sfruttare sinergie con strumenti
finanziari innovativi messi a punto per le politiche interne, sulla base di un
approccio coordinato e di norme coordinate per l'utilizzo del bilancio dell'UE
in tali strumenti; ·
sempre nel contesto del passaggio a un maggiore
sostegno a livello di settore, l'accrescimento della cooperazione a livello
strategico con gli altri donatori, le istituzioni internazionali e altre
istituzioni finanziarie, concordando le priorità strategiche e una più
chiara ripartizione dei compiti; ·
la prosecuzione del sostegno ai
progetti/programmi regionali che apportano valore aggiunto mediante la
promozione della condivisione delle conoscenze e dell'esperienza, l'armonizzazione
delle politiche, l'accordo su priorità congiunte e la creazione di un clima di
fiducia reciproca. Inoltre, i programmi regionali hanno potenzialità di
rafforzamento dell'efficacia delle politiche, ad esempio nei settori dei
trasporti, dell'energia, dell'ambiente, dei cambiamenti climatici, della
statistica, della lotta contro la criminalità organizzata e delle questioni
migratorie; ·
la razionalizzazione delle norme in materia di
aggiudicazione di appalti nell'ambito dei gemellaggi nonché l'introduzione
di meccanismi che garantiscano l'idoneità degli esperti assunti, e al contempo
aggiungano la possibilità di attingere fondi da un dispositivo dedicato per
rispondere alle esigenze man mano che esse sorgono. Atti delegati Considerando che
le decisioni politiche discrezionali sullo status dei paesi richiedenti devono
essere adottate a un altro livello, si propone che le modifiche apportate all'elenco
dei paesi beneficiari di cui all'allegato del regolamento proposto al fine di
esprimere tali decisioni debbano essere adottate mediante atto delegato ai
sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
poiché tali modifiche non incidono su elementi essenziali del regolamento. Si propone
inoltre che alla Commissione sia conferita la delega per l'adozione di norme
specifiche che stabiliscano condizioni uniformi di applicazione del regolamento
proposto, in particolare per quanto riguarda le strutture e le procedure di
gestione. Tali norme sono una necessaria integrazione delle norme e procedure
comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione stabilite
dal regolamento di esecuzione comune. Esse devono tener conto degli
insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza
preadesione passata ed essere adattate all'evolversi della situazione nei paesi
beneficiari. 2011/0404 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente lo strumento di assistenza
preadesione (IPA II) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[9],
visto il parere del Comitato delle regioni[10], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Nella comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato
delle regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020"[11] la Commissione fissa il quadro
di bilancio relativo agli strumenti di azione esterna dell'Unione, compreso lo
strumento di assistenza preadesione (IPA). (2)
Poiché il regolamento (CE) n. 1085/2006 del
Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza
preadesione (IPA)[12]
scade il 31 dicembre 2013 e al fine di rendere più efficace l'azione esterna
dell'Unione, occorre mantenere per il periodo 2014-2020 un quadro di
programmazione e fornitura dell'assistenza esterna. Occorre continuare a
sostenere la politica di allargamento dell'Unione tramite uno strumento
finanziario specifico. Occorre quindi rinnovare lo strumento di assistenza
preadesione (IPA). (3)
L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea
stabilisce che ogni Stato europeo che rispetti i valori del rispetto della
dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato
di diritto e del rispetto dei diritti umani può domandare di diventare membro
dell'Unione. (4)
Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione
può diventare membro solo allorché ha confermato di rispettare i criteri di
adesione convenuti al Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 e purché
l'adesione non superi la capacità dell'Unione di integrare il nuovo membro. I
summenzionati criteri riguardano la stabilità delle istituzioni che
garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani
nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, lo sviluppo dell'economia che
dev'essere in grado di sostenere le pressioni concorrenziali del mercato
interno e la capacità non soltanto di acquisire i diritti bensì anche di
assumersi gli obblighi previsti dai trattati. (5)
Il processo di adesione si fonda su criteri
oggettivi e sull'applicazione del principio della parità di trattamento per
tutti i paesi richiedenti. I progressi verso l'adesione dipendono dalla
capacità del paese richiedente di realizzare le riforme necessarie per
allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed
economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione. (6)
Il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese
candidato all'Islanda, al Montenegro, all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
e alla Turchia e ha confermato la prospettiva europea per l'Albania, la
Bosnia-Erzegovina, la Serbia e il Kosovo[13],
che sono considerati candidati potenziali. (7)
È opportuno concedere l'assistenza finanziaria nell'ambito
del presente regolamento sia ai paesi candidati sia ai candidati potenziali (in
appresso: i 'paesi beneficiari') figuranti nell'allegato del presente
regolamento, indipendentemente dal loro status. (8)
L'assistenza nell'ambito del presente regolamento
dev'essere erogata in conformità al quadro della politica di allargamento
definito dall'Unione per ciascun paese beneficiario e ripreso nel pacchetto
annuale Allargamento della Commissione, che comprende le relazioni sui
progressi e la strategia di allargamento, negli accordi di stabilizzazione e
associazione e nei partenariati europei o nei partenariati di adesione. È
opportuno che l'assistenza sia imperniata su un numero limitato di settori che
aiuteranno i paesi beneficiari a rafforzare le istituzioni democratiche e lo
Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica
amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità
di genere e la non discriminazione. Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro
sviluppo economico e sociale e sottendere un programma di crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva in linea con la strategia Europa 2020
nonché l'allineamento progressivo ai criteri di Copenaghen. Occorre rafforzare
la coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi complessivi compiuti
nell'attuazione della strategia di preadesione. (9)
I paesi candidati e candidati potenziali devono
essere meglio preparati a reggere le sfide globali, quali lo sviluppo
sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi allo sforzo dell'Unione per
affrontare tali problematiche. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del
presente regolamento deve inoltre contribuire a realizzare l'obiettivo di
aumentare fino almeno al 20% la quota del bilancio dell'Unione inerente al
clima. (10)
La Commissione e gli Stati membri devono assicurare
la conformità, coerenza e complementarità della loro assistenza, in particolare
mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le
varie fasi del ciclo di assistenza. (11)
Per garantire coerenza tra il processo di adesione
e l'assistenza finanziaria e tecnica fornita nell'ambito del presente
regolamento nonché realizzare gli obiettivi del programma di adesione, occorre
che la Commissione stabilisca un quadro strategico comune per l'utilizzo dello
strumento di assistenza preadesione. Tale quadro dovrebbe definire, tra l'altro,
l'elenco delle azioni essenziali che possono essere sostenute nell'ambito del
presente regolamento e i criteri per l'assegnazione dei fondi. Il quadro
strategico comune deve costituire il quadro di riferimento per i documenti di
strategia nazionali e multinazionali. (12)
Gli obiettivi dell'assistenza dovrebbero essere
definiti in documenti di strategia nazionali e multinazionali indicativi,
elaborati dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale
dell'Unione in partenariato con i paesi beneficiari sulla scorta delle
rispettive esigenze specifiche e del programma di allargamento. I documenti di
strategia dovrebbero individuare i settori destinatari dell'assistenza e, ferme
restando le prerogative dell'autorità di bilancio, stabilire le assegnazioni
indicative dei fondi per settore, ripartite per anno, ivi compresa una stima
della spesa inerente al clima. Dovrebbe essere integrata la flessibilità
sufficiente per rispondere all'emergere di nuove esigenze e fornire incentivi
per migliorare il rendimento. I documenti di strategia devono garantire coerenza
e concordanza con l'impegno dei paesi beneficiari, che trova riscontro nei
rispettivi bilanci, nazionali e tener conto del sostegno fornito da altri
donatori. Per tener conto degli sviluppi interni ed esterni, i documenti di
strategia indicativi pluriennali devono essere opportunamente riveduti. (13)
È nell'interesse dell'Unione assistere i paesi
beneficiari nell'impegno di riforma dei rispettivi sistemi volto ad allinearli
a quelli dell'Unione. Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono
essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere
meglio conseguiti a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base
al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (14)
Per consentire al presente regolamento di
rispecchiare rapidamente i risultati delle decisioni politiche adottate dal
Consiglio, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di
aggiornare l'elenco dei paesi beneficiari figurante in allegato al presente
regolamento. (15)
Il regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e
del Consiglio, del …,[14]
(in appresso: il "regolamento di esecuzione comune") stabilisce norme
e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione,
ma occorre conferire alla Commissione anche la delega per l'adozione di norme
più specifiche che stabiliscano condizioni uniformi di applicazione del
presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture e le
procedure di gestione. Occorre che tali norme tengano conto degli insegnamenti
tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione passata e
siano adeguate all'evolversi della situazione nei paesi beneficiari. (16)
Riguardo a tali atti delegati, è particolarmente
importante che la Commissione svolga durante le sue attività preparatorie
opportune consultazioni, anche a livello di esperti. In sede di preparazione ed
elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe inoltre garantire l'idonea,
tempestiva e simultanea trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (17)
L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle
strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di
preadesione. Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte
della Commissione alla gestione decentrata delegata ai paesi beneficiari
dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità di ciascun paese
beneficiario. (18)
Occorre che le competenze di esecuzione relative al
quadro strategico comune dell'IPA e ai documenti di strategia vengano
esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi
alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[15]. Tenuto conto della loro
natura, soprattutto di orientamento politico e dell'incidenza finanziaria, in
linea di principio questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la
procedura d'esame, tranne per le misure tecniche di attuazione aventi una
portata finanziaria limitata. (19)
È opportuno che i comitati istituiti a norma del
presente regolamento siano competenti anche per gli atti relativi all'esecuzione
del precedente strumento di assistenza preadesione, nonché per l'attuazione
dell'assistenza finanziaria a favore della comunità turco-cipriota. (20)
Ove un paese beneficiario violi i principi su cui
si fonda l'Unione, o non rispetti gli impegni figuranti nei pertinenti accordi
conclusi con l'Unione, oppure compia progressi insufficienti rispetto ai
criteri di adesione, occorre che il Consiglio possa adottare, su proposta della
Commissione, misure idonee a risolvere la situazione. (21)
Dati gli obiettivi e l'ambito dell'assistenza
previsti, l'adozione del presente regolamento richiede la previa consultazione
del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO
I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Obiettivo generale Lo strumento di assistenza preadesione (in
appresso: "IPA") si prefigge di sostenere i paesi candidati e
candidati potenziali (in appresso: i "paesi beneficiari") elencati
nell'allegato nell'attuazione delle riforme politiche, istituzionali,
giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per avvicinarli ai
valori dell'Unione e allinearli progressivamente alle norme, agli standard,
alle politiche e prassi dell'Unione in vista dell'adesione. Articolo 2
Obiettivi specifici 1.
L'assistenza nell'ambito del presente regolamento
persegue gli obiettivi specifici di seguito elencati, secondo le esigenze di
ciascun paese beneficiario e il rispettivo programma di allargamento. (a)
Sostegno alle riforme politiche, tra cui: (i). rafforzamento delle istituzioni
democratiche e dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione; (ii). promozione e tutela dei diritti umani e
delle libertà fondamentali, maggior rispetto dei diritti delle minoranze,
promozione della parità di genere, della non discriminazione e della libertà di
stampa nonché promozione delle buone relazioni di vicinato; (iii). lotta contro la corruzione e la
criminalità organizzata; (iv). riforma della pubblica amministrazione e
buon governo; (v). sviluppo della società civile e dialogo
sociale; (vi). riconciliazione, misure per la
costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia. (b)
Sostegno allo sviluppo economico, sociale e
territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
tramite, tra l'altro: (i). il raggiungimento degli standard dell'Unione
nell'economia e nella governance economica; (ii) le riforme economiche necessarie per
far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno
dell'Unione, perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali; (iii). la promozione dell'occupazione e lo
sviluppo del capitale umano; (iv). l'inclusione sociale ed economica, in
particolare delle minoranze e dei gruppi vulnerabili; (v). lo sviluppo del capitale materiale, il
miglioramento dei collegamenti con l'Unione e le reti regionali. (c)
Rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari
di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al
progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis
communautaire, dei fondi e delle politiche dell'Unione nei settori
strutturale, della coesione, agricolo e dello sviluppo rurale. (d)
Integrazione regionale e cooperazione territoriale
con la partecipazione dei paesi beneficiari, degli Stati membri e, ove
opportuno, di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento
(UE) n. […] che istituisce uno strumento europeo di vicinato[16]. 2.
I progressi nella realizzazione degli obiettivi
specifici di cui al paragrafo 1 sono valutati tramite indicatori riguardanti
tra l'altro: –
i progressi nel campo della democrazia, dello Stato
di diritto, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, del
sistema giudiziario e per quanto riguarda il livello di capacità
amministrativa; –
i progressi nel campo delle riforme economiche; la
solidità e l'efficacia delle strategie di sviluppo sociale ed economico, i
progressi verso la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche
tramite investimenti pubblici finanziati dall'IPA; –
il corpus legislativo allineato all'acquis;
i progressi della riforma istituzionale correlata all'Unione, compreso il
passaggio alla gestione decentrata dell'assistenza fornita nell'ambito del
presente regolamento; –
la pertinenza delle iniziative di cooperazione
regionale e territoriale e l'andamento dei flussi commerciali. Gli indicatori sono utilizzati ai fini del
monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendimento, secondo il caso. Articolo 3
Settori 3.
L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è
rivolta principalmente ai seguenti settori: (a)
il processo di transizione verso l'adesione all'Unione
e lo sviluppo della capacità; (b)
sviluppo regionale, (c)
occupazione, politiche sociali e sviluppo delle
risorse umane; (d)
agricoltura e sviluppo rurale; (e)
cooperazione regionale e territoriale. 4.
L'assistenza nell'ambito dei settori di cui al
paragrafo 1 aiuta i paesi beneficiari a conseguire gli obiettivi generali e
specifici di cui agli articoli 1 e 2. 5.
L'assistenza nell'ambito dei settori di cui al
paragrafo 1, lettere da b) a d), può comprendere tra l'altro il finanziamento
del tipo di azioni previste dal regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento
europeo e del Consiglio, del GG/MM/AAAA, relativo a disposizioni specifiche
concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione"[17], dal regolamento (UE)
XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del GG/MM/AAAA, relativo al
Fondo di coesione[18],
dal regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del
GG/MM/AAAA, relativo al Fondo sociale europeo[19],
dal regolamento (UE) XXXX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio, del
GG/MM/AAAA, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea[20] e dal regolamento (UE) XXXX/201X
del Parlamento europeo e del Consiglio, del GG/MM/AAAA, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR)[21]. 6.
L'assistenza nell'ambito del settore di cui al
paragrafo 1, lettera e), può in particolare finanziare azioni multinazionali od
orizzontali nonché azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale. Articolo 4
Conformità, coerenza e complementarità 7.
L'assistenza finanziaria nell'ambito del presente
regolamento è coerente con le politiche dell'Unione. Essa è conforme agli
accordi conclusi dall'Unione con i paesi beneficiari e rispetta gli impegni
assunti nell'ambito degli accordi multilaterali di cui essa è parte. 8.
La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea
per gli investimenti garantiscono la coerenza tra l'assistenza fornita a norma
del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione,
dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti. 9.
La Commissione e gli Stati membri garantiscono il coordinamento
dei rispettivi programmi di assistenza per renderli più efficaci ed efficienti
nel fornire assistenza ed evitare doppi finanziamenti in linea con i principi
definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza
esterna e per armonizzare le politiche e le procedure. Il coordinamento
comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni nelle
diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a livello locale, e
costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione degli Stati
membri e dell'Unione. 10.
Per rendere più efficace ed efficiente la fornitura
dell'assistenza ed evitare doppi finanziamenti, la Commissione, d'intesa con
gli Stati membri, intraprende i passi necessari per garantire migliore coordinamento
e complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e
regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie delle
Nazioni Unite, i fondi e programmi nonché i donatori diversi dall'Unione. 11.
In sede di preparazione, attuazione e monitoraggio
dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento la Commissione agisce in
linea di principio in partenariato con i paesi beneficiari. Il partenariato
coinvolge, secondo il caso, le competenti autorità nazionali, regionali e
locali, i partner economici e sociali, la società civile e gli attori non
statali. TITOLO
II
PIANIFICAZIONE STRATEGICA Articolo 5
Quadro strategico comune dell'IPA 12.
La Commissione stabilisce un quadro strategico
comune relativo allo strumento di assistenza preadesione. Il quadro strategico
comune dell'IPA traduce le priorità politiche della politica di allargamento in
azioni essenziali che possono beneficiare di assistenza nell'ambito del
presente regolamento. 13.
Il quadro strategico comune dell'IPA stabilisce tra
l'altro: (f)
i criteri da utilizzare per l'assegnazione dei
fondi ai paesi beneficiari nonché alle azioni multinazionali e di cooperazione
territoriale; (g)
le tipologie di azioni che possono essere
finanziate dall'IPA; (h)
gli orientamenti comuni per la gestione e l'attuazione
dell'IPA. 14.
La Commissione approva il quadro strategico comune
dell'IPA e le eventuali sue revisioni secondo la procedura di esame di cui all'articolo
15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Articolo 6
Documenti di strategia 15.
L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è
fornita sulla base di documenti di strategia nazionali o multinazionali
indicativi (in appresso: i "documenti di strategia"), stabiliti per
la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione dalla Commissione in
partenariato con il paese o i paesi beneficiari in questione. 16.
I documenti di strategia precisano l'idonea
combinazione di settori di cui all'articolo 3 destinatari dell'assistenza
finanziaria nell'ambito del presente regolamento, per rispecchiare esigenze e
priorità, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, al quadro
strategico comune dell'IPA di cui all'articolo 5 e alle rispettive strategie
nazionali, secondo il caso. 17.
I documenti di strategia comprendono l'assegnazione
indicativa dei fondi dell'Unione ripartita per settore, secondo il caso, e per
anno, conformemente ai criteri fissati dal quadro strategico comune dell'IPA di
cui all'articolo 5. L'assegnazione indicativa dei fondi tiene debitamente conto
del fabbisogno, della capacità di utilizzazione e della capacità amministrativa
dei paesi beneficiari. Essa prevede inoltre un margine per affrontare l'emergere
di nuove esigenze e incentivi per migliorare il rendimento dei paesi
beneficiari rispetto agli obiettivi fissati nelle strategie indicative
pluriennali. 18.
I documenti di strategia sono oggetto di un riesame
intermedio e opportunamente riveduti. Essi possono essere riveduti in qualsiasi
momento su iniziativa della Commissione. 19.
La Commissione adotta i documenti di strategia e le
eventuali loro revisioni secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15,
paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. TITOLO
III
ATTUAZIONE Articolo 7
Quadro generale L'assistenza dell'Unione nell'ambito del
presente regolamento è attuata tramite i programmi e le misure di cui agli
articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione comune e in conformità delle norme
specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente
regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture e procedure di
gestione, che la Commissione adotta conformemente agli articoli 10 e 11 del
presente regolamento. Di norma, l'attuazione assume la forma di programmi
annuali o pluriennali riguardanti uno o più paesi, stabiliti conformemente ai
documenti di strategia di cui all'articolo 6 ed elaborati dai paesi beneficiari
e/o dalla Commissione, secondo il caso. Articolo 8
Accordi quadro e sussidiari 20.
La Commissione e i paesi beneficiari concludono
accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza. 21.
All'occorrenza, la Commissione conclude accordi
sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con il paese beneficiario o con le
sue autorità competenti. Articolo 9
Disposizioni trasversali 22.
In situazioni debitamente giustificate e al fine di
assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione oppure per
promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere
l'ammissibilità dei programmi e delle misure di cui all'articolo 7 a paesi,
territori e regioni non altrimenti ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo
1 qualora il programma o la misura abbia carattere mondiale, regionale o
transfrontaliero. 23.
Il Fondo europeo di sviluppo regionale contribuisce
ai programmi o alle misure stabiliti nell'ambito del presente regolamento ai
fini della cooperazione transfrontaliera tra i paesi beneficiari e gli Stati
membri. L'ammontare del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale è
determinato a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. … del Parlamento
europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni specifiche per il sostegno
del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'utilizzo
di tale contributo. 24.
Ove opportuno, l'IPA può contribuire ai programmi o
alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati
a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. … [recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo
di cooperazione territoriale europea] e a cui partecipano i paesi beneficiari
dell'IPA. 25.
Ove opportuno, l'IPA può contribuire ai programmi o
alle misure di cooperazione transfrontaliera stabiliti e attuati a norma del
regolamento (UE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che
istituisce uno strumento europeo di vicinato e a cui partecipano i paesi
beneficiari dell'IPA. TITOLO
IV
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 10
Delega di poteri alla Commissione Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati in conformità dell'articolo 11, per modificare l'allegato
del presente regolamento e integrare il regolamento di esecuzione comune con
norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del
presente regolamento. Article11
Esercizio della delega di poteri alla Commissione 26.
Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 27.
La delega di potere è conferita alla Commissione
per il periodo di validità del presente regolamento. 28.
La delega di potere può essere revocata in
qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di
revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della
decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva
ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in
vigore. 29.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione
ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 30.
L'atto delegato entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine
di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale
termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o
del Consiglio. Articolo 12
Comitato 31.
La Commissione è assistita dal comitato IPA. Tale
comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 32.
Per i programmi inerenti i settori di cui all'articolo
3, lettere b) e c), e attuati indirettamente dai paesi beneficiari, la
Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei Fondi di cui all'articolo
143 del regolamento (UE) n. [….] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006[22].
Per i programmi inerenti al settore di cui all'articolo 3, lettera d), e
attuati indirettamente dai paesi beneficiari, la Commissione è assistita dal
comitato per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 91 del regolamento (UE) n.
[….] del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[23]. In tali casi, il comitato IPA
è informato senza indugio del parere espresso dall'altro comitato o dagli altri
comitati. 33.
I comitati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono
competenti per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE)
n. 1085/2006 del 17 luglio 2006 che istituisce uno strumento di assistenza
preadesione[24].
Inoltre, il comitato IPA è competente per l'attuazione dell'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006,
che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo
economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE)
n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione[25]. Articolo 13
Sospensione del sostegno dell'Unione Fatte salve le
disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di
partenariato e di cooperazione con i paesi e le regioni partner, in caso di
mancato rispetto da parte di un paese beneficiario dei principi di democrazia,
Stato di diritto, dei diritti umani e delle minoranze, nonché delle libertà
fondamentali, o degli impegni contenuti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione
ovvero qualora i progressi in termini di conformità ai criteri di adesione
siano insufficienti, l'Unione invita il paese beneficiario a tenere
consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti,
fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con
il paese beneficiario non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le
parti, se le consultazioni vengono rifiutate o nei casi particolarmente
urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la
sospensione totale o parziale dell'assistenza dell'Unione. Il Parlamento
europeo viene informato immediatamente e pienamente di tutte le decisioni prese
al riguardo. Articolo 14
Importo finanziario di riferimento 1. L'importo finanziario di
riferimento per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020
ammonta a 14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). Fino al 3% dell'importo
finanziario di riferimento è assegnato ai programmi di cooperazione
transfrontaliera tra i paesi beneficiari e gli Stati membri dell'Unione
europea. 2. Gli stanziamenti annuali sono
autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario
pluriennale dell'Unione. 3. Come specificato all'articolo
13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di
promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo
indicativo di 1 812 100 000 EUR proveniente dai diversi
strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento
europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di
partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità
a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al
dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le
disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso
di questi fondi. I finanziamenti saranno messi a disposizione
attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi 4
anni e ai 3 anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella
programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea
con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni
possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di
importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'UE. Articolo 15
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO –
Albania –
Bosnia-Erzegovina –
Islanda –
Kosovo* –
Montenegro –
Serbia –
Turchia –
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
*Ai sensi della risoluzione 1244/1999 del
Consiglio di sicurezza dell'ONU SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER
PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Strumento
di assistenza preadesione (IPA)
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[26]
Allargamento
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
x La proposta/iniziativa riguarda una
nuova azione ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[27] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione
riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
L'obiettivo
generale della politica di allargamento è l'attuazione dell'articolo 49 del
trattato sull'Unione europea, che offre una prospettiva europea a tutti i paesi
europei che rispettano i valori fondamentali dell'UE e si impegnano a
promuoverli. La politica di
allargamento promuove la stabilità, la sicurezza e la prosperità in Europa e dà
all'Unione europea maggiore peso sulla scena internazionale. La politica di
allargamento contribuisce a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto in
Europa; crea maggiori opportunità economiche e dà maggior peso all'UE per
affrontare sfide globali quali i cambiamenti climatici, la competitività e la
regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, contribuisce alla
mobilitazione nell'impegno comune per la realizzazione degli obiettivi della
strategia Europa 2020. Il processo di adesione costituisce un forte incentivo
alle riforme politiche ed economiche. Il processo di
allargamento favorisce una maggiore integrazione, aiutando inoltre l'UE a
raggiungere i suoi obiettivi in ambiti fondamentali per la riforma
socioeconomica ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
tra cui quelli dell'energia, dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della
resilienza alle catastrofi e delle misure volte ad affrontare i cambiamenti
climatici. Le nuove domande di adesione sono la prova della forza di attrazione
dell'UE e del suo ruolo nella promozione della stabilità, della sicurezza e
della prosperità. La politica di
allargamento dell'UE prevede un processo gestito attentamente, in cui i
candidati effettivi e potenziali si avvicinano all'Unione in funzione del ritmo
delle loro riforme politiche ed economiche e della loro capacità di assumere
gli obblighi legati all'adesione secondo i criteri di Copenaghen. Nei Balcani
occidentali la cooperazione regionale rimane cruciale e costituisce un elemento
centrale del processo di stabilizzazione e di associazione. Una volta che
il Consiglio ha deciso di avviare i negoziati di adesione con un paese
richiedente, i progressi compiuti da quest'ultimo per conformarsi agli standard
europei si rispecchiano nei capitoli dell'acquis aperti e chiusi. Negli ultimi
cinque anni, l'UE allargata ha dimostrato di poter agire all'unisono per
affrontare le sfide importanti a cui si trova di fronte. I progressi in materia
di riforme compiuti in tale periodo nei paesi interessati dal processo di
allargamento hanno consentito loro di passare a fasi successive del processo di
adesione. Il processo di
allargamento dell'UE procede a un ritmo determinato in larga misura dalla
capacità dei paesi aspiranti di assumere gli obblighi che comporta l'adesione.
Ciò richiede riforme durature e adeguamenti credibili e convincenti a livello
legislativo e istituzionale. A mano a mano che i paesi interessati si
conformano agli standard fissati, in particolare quelli inerenti alla
democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti e alle libertà fondamentali, l'UE
si impegna a collaborare con tali paesi per passare alle fasi successive del
processo. Come pilastro
finanziario della strategia di allargamento si propone un unico strumento
integrato di preadesione comprendente tutte le dimensioni delle politiche
interne e delle tematiche. Lo scopo è
garantire che i paesi candidati e candidati potenziali siano pienamente
preparati all'adesione. L'accento verrà posto sul buon governo, sulla capacità
amministrativa, sullo sviluppo socioeconomico, sulla cooperazione regionale, sull'adozione
e attuazione dell'acquis e sulla preparazione alla gestione delle
politiche interne al momento dell'adesione. L'attuazione avverrà tramite
programmi nazionali/pluribeneficiari concordati con i beneficiari rispecchiando
anche i Fondi strutturali, il Fondo di coesione e il Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), compreso il riorientamento sulla fornitura di beni
pubblici. Inoltre,
continueranno a poter essere utilizzati nei paesi dell'allargamento, se
necessario, gli strumenti connessi alle situazioni di crisi politica e
finanziaria (assistenza macrofinanziaria, strumento per la stabilità).
1.4.2.
Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB
interessate
Obiettivo specifico n. (a)
Sostegno alle riforme politiche (b)
Sostegno allo sviluppo e alle riforme in campo
economico, sociale e territoriale, miranti alla crescita sostenibile,
intelligente e inclusiva (c)
Accrescimento della capacità dei paesi beneficiari
di assumere gli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al
progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis
communautaire, compresa la preparazione all'attuazione e alla gestione dei
fondi dell'Unione europea nell'ambito strutturale, della coesione, agricolo e
dello sviluppo rurale. (d)
Integrazione regionale e cooperazione territoriale. Attività
ABM/ABB interessate 04.06
Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane 05.05 Misure
di preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 13.05
Operazioni di preadesione connesse alle politiche strutturali 22.02 Processo
e strategia di allargamento 22.04.02
Programmi di informazione e comunicazione per i paesi terzi
1.4.3.
Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la
proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Il nuovo strumento di preadesione continuerà a concentrarsi sulla
realizzazione della politica di allargamento, che costituisce una delle
priorità essenziali dell'azione esterna dell'UE, e contribuire così a
promuovere la stabilità, la sicurezza e la prosperità in Europa. A tal fine, il
nuovo strumento perseguirà l'obiettivo strategico generale del sostegno ai
paesi candidati e candidati potenziali nei preparativi all'adesione all'UE e
nel progressivo allineamento dei rispettivi sistemi ed economie nazionali agli
standard e alle politiche dell'Unione europea, secondo le rispettive esigenze
specifiche e conformemente ai singoli programmi di allargamento. In termini di risultati e impatti da realizzare, il nuovo
strumento affronterà i) il divario/le sfide di sviluppo nei paesi beneficiari,
ii) la limitata capacità di superare tali divari e sfide con le risorse proprie
e la modesta capacità delle istituzioni pubbliche e/o capacità amministrativa
nei paesi beneficiari, iii) la riduzione delle disparità tra paesi beneficiari,
mediante: (i) il migliore funzionamento delle istituzioni
democratiche, in particolare ai fini del rispetto dello Stato di diritto, dei
diritti umani e dell'integrazione delle minoranze; la riduzione della
corruzione e della criminalità organizzata; la riforma e l'ammodernamento della
pubblica amministrazione; (ii) la conformità agli standard dell'Unione europea nell'economia
e nella governance economica; una maggiore capacità di competere all'interno
delle forze di mercato dell'Unione; il miglioramento dei tassi di occupazione,
la crescente qualificazione delle risorse umane e la riduzione delle disparità
sociali; una maggiore capacità di ricerca e innovazione; (iii) il progressivo allineamento delle leggi all'acquis
dell'UE, relativa adozione e applicazione; maggiore capacità di attuare e
gestire i fondi dell'UE in ambito strutturale, agricolo e dello sviluppo
rurale; maggiore partecipazione a determinati programmi e agenzie dell'UE; (iv) una maggiore integrazione economica nella regione, anche
tramite infrastrutture transfrontaliere nel settore dell'energia e dei
trasporti, più strette relazioni rafforzate di vicinato dei paesi beneficiari
tra di loro e con l'UE. I progressi nell'ambito dei summenzionati obiettivi strategici
specifici contribuiranno inoltre all'attuazione di quadri strategici dell'UE di
più ampia portata quali la strategia Europa 2020, il pacchetto dell'UE "Clima
ed energia" e l'Unione dell'innovazione.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare
gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. I progressi nel raggiungimento degli obiettivi specifici del nuovo
strumento possono essere valutati tramite tre macroindicatori principali: ·
i progressi nella realizzazione dei parametri di
riferimento (capitoli aperti/chiusi) o percorso positivo di attuazione degli
accordi di associazione, attestati tra l'altro da relazioni positive sui
progressi compiuti, indici stilati sulla base di indagini da organizzazioni
internazionali reputate per ambiti quali l'efficacia dell'azione del governo;
la stabilità politica e l'assenza di violenza; lo Stato di diritto; ·
l'evoluzione socioeconomica, misurata
tramite indicatori di impatto quali l'indice di sviluppo umano del PNUS in
quanto misura generale della prosperità; tassi di disoccupazione; flussi di
investimenti diretti dall'estero; bilance commerciali; ·
cooperazione e integrazione regionale, misurata tramite indici basati su indagini che esprimono le
percezioni del livello (tendenziale) di sicurezza e stabilità; interazioni
politiche, economiche e culturali. Tra i pertinenti traguardi e tappe principali connessi ai summenzionati
macroindicatori possono figurare tra l'altro: il ricevimento della domanda di
adesione all'UE, l'adozione da parte della Commissione di un parere positivo
sulla domanda o raccomandazione di concedere lo status di paese candidato, le
raccomandazioni di avvio dei negoziati di adesione, l'apertura o la chiusura
provvisoria dei capitoli negoziali, la chiusura generale dei negoziati di
adesione, il grado di conformità ai criteri di Copenaghen, l'entrata in vigore
degli accordi di liberalizzazione dei visti e di riammissione, il conferimento
dei poteri di gestione dell'assistenza IPA, la rinuncia ai controlli ex ante
sulla gestione dell'assistenza IPA, l'entrata in vigore dell'accordo
doganale/commerciale e l'abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi, la
partecipazione a iniziative regionali, la soluzione di questioni bilaterali, i
progressi in materia di integrazione delle reti transeuropee. A livello operativo, i progressi potrebbero essere misurati rispetto
agli obiettivi operativi corrispondenti agli obiettivi specifici da i. a
iv. fissati per il futuro strumento di preadesione. Obiettivi operativi: (a)
migliorare le percezioni della democrazia e del
sistema giudiziario nonché rispetto ai diritti umani e alla non
discriminazione; ridurre il numero di cause pendenti e quello delle violazioni
di diritti fondamentali; potenziare le capacità di applicazione della legge e in
generale la capacità amministrativa, ridurre l'avvicendamento del personale; (b)
elaborare strategie di sviluppo socioeconomico
solide ed efficaci; migliorare i livelli di qualificazione e rafforzare i
servizi del mercato del lavoro; sostenere gli investimenti pubblici; istituire
strutture di gestione dei fondi dell'UE nell'ambito strutturale, della coesione
e dello sviluppo rurale al momento dell'adesione, realizzando l'accreditamento
e il conferimento della gestione; (c)
migliorare il quadro normativo; allineare la
legislazione all'acquis, creare e rafforzare istituzioni e strutture di
attuazione; aderire ai programmi dell'UE e approfondire la partecipazione; (d)
promuovere una maggiore cooperazione. Gli obiettivi operativi dovranno essere adattati alla situazione di
ciascun beneficiario e saranno stabiliti nei documenti di programmazione in
base alle sfide individuate. La valutazione ex ante ha inoltre evidenziato la necessità di fornire
orientamenti specifici e di costituire nei paesi beneficiari capacità di raccolta
sistematica dei dati necessari per valutare i progressi a livello operativo. I
precedenti allargamenti hanno determinato nei nuovi Stati membri l'attribuzione
di una maggiore priorità al monitoraggio e alla valutazione a livello di
programma e alla definizione delle politiche 'in base all'evidenza'. La
transizione verso l'assegnazione delle risorse in base al rendimento e al
rispetto delle condizioni nonché alle esigenze dovrebbe inoltre promuovere una
tendenza analoga tra i paesi candidati e candidati potenziali. In relazione all'integrazione della dimensione climatica, verrà
introdotto un sistema di rilevamento che individui gli ambiti in cui i
programmi promuovono l'azione per il clima o l'efficienza energetica in modo da
consentire all'UE di stabilire chiaramente la quota di spesa riferita a tali
aspetti. Si stabiliranno chiari parametri di riferimento e norme in materia di
monitoraggio e di relazioni. La rilevazione della spesa relativa al clima verrà
effettuata secondo la metodologia consolidata dell'OCSE ("marcatori di Rio").
Conformemente al più generale impegno della Commissione per l'integrazione di
queste tematiche, il marcatore OCSE DAC verrà applicato anche per rilevare i
progressi relativi all'integrazione della biodiversità e della desertificazione. In futuro, il monitoraggio e le valutazioni dovranno tener conto del
fatto che i risultati e gli impatti nei vari paesi beneficiari saranno
variabili, date le differenze e le diverse esigenze e posizioni lungo il
percorso di adesione. Poiché lo strumento continuerà a operare
parallelamente alla negoziazione politica e ad altri interventi attinenti
all'adesione, sarà difficile individuare i progressi determinati esclusivamente
dallo strumento, tranne che al livello delle attività specifiche. Molti dei 'risultati'
del futuro programma – ad esempio i progressi per quanto riguarda il rispetto
dei criteri politici per l'adesione – saranno per loro stessa natura
difficilmente misurabili: in una certa misura, gli obiettivi dello
strumento possono essere realizzati tanto tramite lo status conferito al
beneficiario quanto tramite i risultati degli interventi finanziari dell'UE.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
I beneficiari dell'assistenza sono i paesi candidati e candidati
potenziali all'adesione all'UE dei Balcani occidentali, l'Islanda e la Turchia.
Nel 1999 la CE
diede una prospettiva alle relazioni tra l'UE e i Balcani occidentali, passando
dal precedente approccio regionale a un nuovo strumento, il processo di
stabilizzazione e associazione (PSA). Oltre a prefiggersi la stabilità politica
ed economica e la cooperazione regionale, il PSA ha gradualmente integrato gli
strumenti dell'allargamento per avvicinare i paesi della regione ai valori e
agli standard dell'UE. Il Consiglio
europeo tenutosi a Feira nel giugno 2000 ha riconosciuto che i paesi dei
Balcani occidentali partecipanti al PSA erano 'candidati potenziali' all'adesione
all'UE. La prospettiva europea di questi paesi è stata ulteriormente confermata
dal Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, che ha approvato l'"Agenda
di Salonicco per i Balcani occidentali", su cui si fonda tuttora la
politica dell'UE nei confronti di questa regione. In occasione della riunione
ministeriale UE-Balcani occidentali tenutasi a Sarajevo il 2 giugno 2010, l'UE
ha ribadito il proprio impegno nei confronti della prospettiva europea di
questi paesi insistendo sul fatto che il loro futuro è nell'Unione europea. Dei paesi
inizialmente interessati dal PSA, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di
Macedonia e di recente il Montenegro hanno acquisito lo status di candidati,
mentre l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo[28] e la Serbia sono candidati
potenziali. Altri paesi a cui è stata aperta una prospettiva di adesione all'UE
sono la Turchia, che ha presentato domanda già nel 1987 e a cui è stato
conferito lo status di richiedente nel 1999, e l'Islanda, che ha presentato
domanda nel 2009 e a cui è stato conferito lo status di candidato nel 2010. I tre
requisiti essenziali per l'adesione sono enunciati nelle conclusioni del
Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 (i "criteri di Copenaghen").
Si tratta dei seguenti requisiti: (i) stabilità
istituzionale che garantisca la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani,
il rispetto e la protezione delle minoranze; (ii) esistenza
di un'economia di mercato funzionante, nonché capacità di far fronte alle
pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione; (iii) capacità
di assumere gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, inclusa l'adesione
agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. Inoltre, il
Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995 ha sottolineato la necessità di "rendere
possibile l'integrazione progressiva e armoniosa [dei paesi richiedenti],
grazie soprattutto allo sviluppo dell'economia di mercato, all'adeguamento
delle loro strutture amministrative e alla creazione di un contesto economico e
monetario stabile". Affinché i
negoziati di adesione possano iniziare, gli aspiranti membri devono già
rispettare i criteri di Copenaghen. L'allineamento dei beneficiari ai criteri
di adesione richiede un impegno considerevole in termini di investimenti
pubblici e accesso a conoscenze ed esperienza approfondite. Il sostegno dell'UE
è finalizzato ad aiutare i candidati a rispettare tali criteri.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea
La politica di allargamento è parte dell'azione esterna e contribuisce
a raggiungere gli obiettivi comuni in termini di sfide su scala planetaria,
nonché di risposta e di leadership a livello mondiale. Il progressivo allargamento dell'UE è per sua stessa natura un compito
comune che si può perseguire esclusivamente a livello dell'Unione europea. Gli
Stati membri possono decidere solo tutti insieme in merito alle domande di
adesione di nuovi candidati. L'assistenza preadesione fornita dal bilancio dell'Unione
europea è studiata per aiutare i paesi candidati e candidati potenziali a
prepararsi per la futura adesione: l'IPA è studiato per offrire ai paesi un "banco
di prova" degli obblighi dell'appartenenza all'Unione europea prima dell'adesione
(quali ad esempio la creazione di istituzioni per la gestione dei fondi dell'UE
post adesione, ovvero l'adozione dell'acquis e degli standard dell'UE).
Nessun altro strumento multilaterale o bilaterale è in grado di fornire un
pacchetto di strumenti così completo e comunque solo l'Unione europea può
definire quale tipo di assistenza è necessaria per prepararsi a recepire l'acquis. L'assistenza preadesione è un investimento nel futuro dell'UE, che
sostiene la stabilità e la prosperità dei paesi vicini e assicura l'effettiva
capacità dei paesi candidati di attuare l'acquis al momento dell'adesione.
L'assistenza tecnica e finanziaria accelera il processo di preparazione e crea
incentivi per la necessaria trasformazione della società, del sistema giuridico
e dell'economia. Questi interventi contribuiscono a conseguire gli obiettivi
delle politiche interne dell'Unione europea, creano opportunità per le imprese
dell'UE e forniscono un ritorno tangibile sull'investimento. Senza l'intenso
coinvolgimento e il più stretto partenariato impliciti nell'assistenza
preadesione, l'Unione europea dovrebbe sicuramente spendere di più per
combattere l'immigrazione clandestina, proteggere le frontiere esterne,
garantire ai suoi cittadini la sicurezza delle forniture di energia e
importazioni alimentari sicure e controllate dal punto di vista igienico nonché
combattere gli effetti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento, gestire
gli effetti transfrontalieri delle catastrofi e dimostrare solidarietà ai paesi
con un basso livello di resilienza alle catastrofi. Negli ultimi anni gli Stati membri dell'UE hanno ridotto il livello
dell'assistenza bilaterale ai paesi candidati e candidati potenziali,
riconoscendo che l'azione coordinata a livello dell'Unione europea è più
efficace. Circa metà dell'assistenza finanziaria complessiva erogata dall'Unione
europea ai paesi dell'allargamento nel 2009 è stata fornita dal bilancio dell'UE.
Le organizzazioni di donatori multilaterali in gran parte hanno gradualmente
revocato il loro sostegno e le rimanenti hanno ora allineato i rispettivi
programmi alle priorità dell'UE. Occorre rilevare che, dati i suoi specifici
obiettivi di sviluppo e il relativo impatto, l'assistenza preadesione figura
inoltre come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell'UE.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Una metavalutazione intermedia dell'IPA, conclusa nel
febbraio 2011 e incentrata principalmente sul quadro strategico (MIPD) e sulla
programmazione (soprattutto la componente di assistenza tecnica e sviluppo
istituzionale) ha preso in esame la logica d'intervento e il rendimento
(effettivo o previsto) dell'assistenza, in particolare per quanto riguarda
pertinenza, efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità. Riguardo alla logica d'intervento (ossia com'è pianificata e
programmata l'assistenza), la valutazione ha concluso che i MIPD sono documenti
di programmazione fondamentali che danno indicazioni e orientamento essenziali
al processo di programmazione e che sono nettamente migliori dei documenti di
programmazione equivalenti dei precedenti programmi di assistenza preadesione.
Dalla valutazione è inoltre risultato che nel corso del tempo la qualità degli
obiettivi e degli indicatori figuranti nei MIPD e nei documenti di
programmazione era migliorata, ma si raccomandavano comunque ulteriori
miglioramenti. La valutazione ha riscontrato che l'IPA ha prodotto risultati positivi
e significativi. La massima efficacia è stata rilevata negli ambiti inerenti
all'acquis, mentre sono risultati particolarmente impegnativi alcuni
ambiti orizzontali, quali la riforma della pubblica amministrazione. Il
fabbisogno finanziario dei paesi beneficiari, in particolare quello per le
infrastrutture, supera nettamente i fondi IPA (e degli altri donatori)
disponibili. Pertanto, una sfida fondamentale per il futuro riguarda l'utilizzo
efficiente dei fondi IPA e il mantenimento della funzione di leva che mobilita
altre fonti di finanziamento. È stato inoltre rilevato che in generale i
progetti erano opportunamente imperniati sui requisiti per l'adesione all'UE,
ma che concentrando l'assistenza allo sviluppo istituzionale su un numero
inferiore di settori prioritari sarebbe possibile aumentarne ulteriormente l'efficacia
e l'impatto. La valutazione ha riscontrato che i meccanismi di coordinamento
dei donatori e di armonizzazione dell'assistenza erano consolidati e che ai
fini dell'impatto e della sostenibilità era determinante che i paesi
beneficiari si appropriassero del programma di riforma e che le amministrazioni
disponessero di capacità adeguate, aspetti che è necessario rafforzare. La valutazione conclude che l'adozione di un approccio
pluriennale/settoriale[29]
alla pianificazione e programmazione dovrebbe agevolare la fissazione delle
priorità e del calendario dell'assistenza, facilitare il coordinamento dei
donatori e potenziare la titolarità dei paesi beneficiari. Nel maggio 2011 si è conclusa una valutazione intermedia in
due fasi dei primi otto programmi di cooperazione transfrontaliera IPA
lungo i confini tra i paesi dei Balcani occidentali. Secondo le conclusioni
della valutazione le parti interessate considerano che le relazioni di vicinato
siano migliorate in conseguenza del programma, ritengono tale elemento
fondamentale per la cooperazione futura e pensano che i tempi siano maturi per
una maggiore cooperazione. Dalla valutazione è scaturita la raccomandazione di
rafforzare l'analisi socioeconomica aggiornando la base statistica, spiegando
meglio i criteri utilizzati e allineando meglio i settori statistici. È
stato inoltre raccomandato di razionalizzare e semplificare il pacchetto di
applicazione e la procedura di valutazione. Sono state svolte valutazioni ex ante dei
programmi operativi per lo sviluppo regionale, delle risorse umane e per lo
sviluppo rurale, finalizzate al sostegno e alla razionalizzazione dell'iter
di programmazione. Per tutti i programmi è stata formulata la raccomandazione
di rafforzare l'analisi su cui si fonda l'orientamento dei programmi nonché di
migliorare ulteriormente gli indicatori di realizzazione, risultato e impatto.
Le valutazioni intermedie sono ancora in corso. Da una valutazione ex ante degli strumenti finanziari preadesione
nel periodo dopo il 2013 è scaturita la conclusione che esiste un
valido fondamento logico per proseguire l'assistenza finanziaria a livello dell'UE
a favore del processo di allargamento. È emersa in modo evidente l'esigenza di
garantire la continuità con lo strumento vigente, poiché si stanno già
istituendo le strutture e i sistemi necessari per gestire l'assistenza dell'UE.
Tuttavia, alla luce delle differenze tra i paesi beneficiari (dal punto di
vista socioeconomico, relativamente allo sviluppo delle rispettive istituzioni
e pubbliche amministrazioni e alla loro prospettiva di adesione), la
consultazione raccomanda un'impostazione maggiormente adattata alle
specificità, norme di attuazione semplificate, maggiore flessibilità e
orientamento strategico potenziato nell'assegnazione dell'assistenza,
nonché il ricorso più sistematico alla programmazione pluriennale.
1.5.4.
Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti
pertinenti
La proposta prevede di mantenere uno strumento specifico e integrato di
assistenza preadesione come pilastro finanziario della strategia di
allargamento che comprende tutte le dimensioni delle politiche interne e delle
tematiche, perché la politica di allargamento consiste innanzitutto nell'aiutare
i partner a recepire progressivamente l'acquis e le relazioni dell'UE
con i paesi candidati e i candidati potenziali riguardano praticamente tutte le
tematiche (prosperità, sicurezza, scambi, diritti umani ecc.). Ai fini della
coerenza, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'impatto, le politiche interne
e le tematiche devono pertanto essere integrate in strategie nazionali coerenti
ed essere realizzate tramite programmi nazionali, multibeneficiari o
transfrontalieri concordati con i paesi beneficiari. Conformemente all'agenda
dell'UE relativa alla coerenza delle politiche per lo sviluppo, il fatto che l'IPA
tratti tutte le politiche interne consente di tenere meglio conto dell'incidenza
esterna delle politiche interne sui paesi in fase di preadesione, ove entrano
in gioco gli obiettivi di sviluppo dell'UE. Si tratta di un aspetto importante
in ambiti quali il commercio, i cambiamenti climatici, le migrazioni o l'energia. Tuttavia, ove lo consenta la natura dell'azione (ossia il carattere
tecnico, globale, in contrapposizione al fine principale dell'adesione), ove un
paese beneficiario non rispetti i valori europei fondamentali (ad esempio i
diritti umani), oppure uno strumento di politica interna abbia una particolare
valenza esterna, nella regione dell'allargamento possono intervenire altri
strumenti (ad esempio lo strumento per la democrazia e i diritti umani, lo
strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, lo strumento
per la stabilità e l'assistenza macrofinanziaria, il meccanismo per collegare l'Europa).
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
x Proposta/iniziativa di durata limitata
x Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 x Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2020 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Modalità di gestione prevista[30]
ý Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ý Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
ý agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[31] –
ý organismi pubblici nazionali/organismi investiti di
attribuzioni di servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al
titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel
pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ý Gestione concorrente
con gli Stati membri: i programmi di cooperazione transfrontaliera tra gli
Stati membri dell'UE e i paesi beneficiari dell'IPA verranno attuati dalle
autorità di gestione degli Stati membri in regime di gestione concorrente. ý Gestione decentrata
con paesi terzi ý Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali: alla gestione congiunta parteciperanno
essenzialmente le istituzioni finanziarie internazionali (BEI, BERS, Banca
mondiale, Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa) nonché agenzie
specializzate dell'ONU, secondo il caso. Se è indicata più di una modalità, fornire
ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni Scopo ultimo del regolamento è che l'assistenza sia gestita sotto la
piena responsabilità dei paesi beneficiari, in regime di gestione decentrata.
Tuttavia, questo obiettivo verrà realizzato progressivamente, parallelamente
all'evoluzione della capacità amministrativa dei paesi beneficiari e al
rispetto delle condizioni per il conferimento della gestione. Nelle fasi
iniziali, la Commissione manterrà il controllo della gestione e/o affiderà l'attuazione
a organismi specializzati in regime di gestione indiretta o congiunta, secondo
il caso. La gestione centralizzata sarà inoltre il metodo primario per i
programmi multinazionali. La gestione congiunta sarà utilizzata anche per le azioni condotte
insieme alle istituzioni finanziarie europee e internazionali, al fine di
mobilitare finanziamenti aggiuntivi, destinati essenzialmente a investimenti
nelle necessarie infrastrutture sociali o economiche. Infine, la gestione concorrente continuerà a essere utilizzata per gli
obiettivi di cooperazione territoriale che coinvolgono Stati membri dell'UE.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni
Precisare frequenza e condizioni. Le disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione verranno
rafforzate rispetto alla situazione attuale, imperniandole maggiormente sui risultati,
e comprenderanno la definizione di obiettivi specifici, misurabili e
realizzabili nonché di idonei indicatori. I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione europea,
sempre più orientati ai risultati, vedono coinvolti personale interno ed
esperti esterni. I funzionari responsabili presso le delegazioni e la sede
centrale assicurano un monitoraggio costante dell'attuazione di progetti e
programmi secondo varie modalità, anche con visite in loco ove possibile. Il
monitoraggio fornisce preziose informazioni sui progressi compiuti e aiuta i
responsabili a individuare i difficoltà effettive e potenziali e ad adottare le
opportune misure correttive. Ci si avvale inoltre della collaborazione di esperti esterni
indipendenti per valutare il rendimento delle azioni esterne dell'UE mediante
vari sistemi complementari. Tali valutazioni contribuiscono ad accrescere i
livelli di responsabilità e a migliorare gli interventi in corso; inoltre,
traendo insegnamenti da esperienze passate, ispirano politiche ed azioni per il
futuro. Tutti gli strumenti si avvalgono dei criteri di valutazione OCSE-DAC,
internazionalmente riconosciuti, ivi compreso il criterio dell'impatto
(potenziale). La Commissione aiuta inoltre i paesi beneficiari a sviluppare la
propria capacità di controllare e valutare la spesa. Nell'ambito del nuovo
strumento, la responsabilità in materia di monitoraggio e valutazione verrà
ulteriormente delegata ai paesi beneficiari. In particolare, nei casi in cui la
Commissione gestisce l'assistenza a nome del beneficiario, essa manterrà la
responsabilità primaria del monitoraggio e della valutazione. Nei casi in cui i
paesi beneficiari gestiscono l'assistenza sotto la propria responsabilità
(gestione decentrata), invece, la Commissione svolgerà un ruolo che è
principalmente di supervisione (a parte le valutazioni ex ante ed ex post), e
la responsabilità primaria spetta al beneficiario. Il monitoraggio a livello di progetto riferisce sui progressi
rispetto ai piani, in particolare per quanto riguarda: (i) l'aggiudicazione di
appalti/la concessione di sovvenzioni, (ii) le realizzazioni. I funzionari
responsabili si avvalgono inoltre del sistema di monitoraggio orientato ai
risultati (ROM), che fornisce una panoramica concisa e mirata della qualità di
un campione di interventi. Avvalendosi di una metodologia altamente strutturata
e standardizzata, gli esperti indipendenti del ROM attribuiscono punteggi che
rispecchiano i punti forti e le debolezze del progetto e formulano
raccomandazioni su come migliorare l'efficacia. Oltre al monitoraggio, possono essere svolte valutazioni a livello
del progetto, gestite dalla delegazione dell'UE o dai servizi operativi
responsabili del progetto. Le valutazioni a livello del progetto hanno lo scopo
di integrare i sistemi di monitoraggio esistenti e di fornire un'analisi
approfondita più dettagliata e dovrebbero inoltre aiutare i responsabili a
migliorare gli interventi in corso o a confermarne i risultati e la
sostenibilità. A livello di settore e di programma, i comitati di monitoraggio
copresieduti dai paesi beneficiari e dalla Commissione costituiscono la
struttura che valuta i progressi rispetto ai piani. Tali comitati si avvalgono
delle risultanze tanto delle relazioni di monitoraggio quanto delle
valutazioni. Nell'ambito del nuovo strumento verrà rafforzato il ruolo di tali
comitati sia per i paesi candidati che per i candidati potenziali, per
assicurare che l'attuazione dell'assistenza finanziaria si inserisca
correttamente nel dialogo politico e che le loro conclusioni e raccomandazioni
siano rispettate e vi sia dato seguito in maniera più sistematica. Le valutazioni a un livello superiore rispetto al progetto (di
settore, programma, strategico, tematico, ecc.) sono gestite per la maggior
parte dai servizi della Commissione. Alcune, in particolare le valutazioni
intermedie a sostegno del processo decisionale, sono delegate progressivamente
ai paesi beneficiari a fini di titolarità e di sviluppo della capacità. I risultati delle valutazioni o le sintesi delle risultanze sono
comunicati periodicamente al comitato IPA, al Consiglio e al Parlamento europeo
nell'ambito della relazione annuale sull'IPA e sono pubblicati sul sito web
della Commissione.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
Il contesto
operativo dell'IPA è caratterizzato dai seguenti rischi cui è esposta la
realizzazione degli obiettivi dello strumento: –
l'IPA è concepito primariamente per operare secondo
la modalità di gestione decentrata, come parte integrante dei preparativi all'adesione
all'UE. Ciò implica un rischio intrinseco più elevato, poiché il responsabile
ultimo (la Commissione) non ha autorità diretta sulla struttura attuativa
allestita dal responsabile decentrato; –
le periodiche variazioni del contesto attuativo
inerenti ai processi di adesione, ad esempio il passaggio dalla gestione
centralizzata a quella decentrata, seguito dalla rinuncia ai controlli ex ante,
sottopongono a sollecitazioni straordinarie il coordinamento organizzativo,
nonché la duttilità, la formazione e la capacità di giudizio del personale,
poiché impongono a loro volta periodiche variazioni della struttura
organizzativa e di controllo all'interno della Commissione; –
la diversità delle strutture e delle capacità di
controllo interno dei potenziali beneficiari può frammentare e di conseguenza
ridurre le risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione; –
le carenze a livello di capacità istituzionale e
amministrativa dei paesi beneficiari possono determinare lungaggini nei
processi di decentramento che compromettono l'utilizzo tempestivo dei fondi
impegnati e/o difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione dei singoli
interventi; –
le carenze qualitative e quantitative dei dati
disponibili sulle realizzazioni e sull'incidenza degli aiuti preadesione
possono ostacolare la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto
dei risultati; –
le difficoltà di ordine economico/politico possono
causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi,
in particolare nei paesi beneficiari in cui le istituzioni sono ancora giovani
e fragili; –
le questioni irrisolte di ordine costituzionale,
istituzionale e frontaliero all'interno e tra paesi beneficiari possono
bloccare l'attuazione di progetti di assistenza fondamentali e causare la
perdita di considerevoli finanziamenti; –
la mancanza di stanziamenti amministrativi potrebbe
determinare risorse insufficienti per la corretta gestione dello strumento.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Il processo di
controllo interno/gestione delle DG coinvolte nell'IPA è destinato a fornire
ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di efficacia,
efficienza ed economia delle sue operazioni, affidabilità dei suoi rendiconti
finanziari e conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente. Per garantire
l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle sue operazioni (e abbassare l'elevato
livello di rischio nell'ambito della preadesione), oltre a tutti gli elementi
della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione,
alla struttura di audit interno e agli altri requisiti delle norme di controllo
interno della Commissione, la DG ELARG (altre DG competenti per l'IPA applicano
modalità di controllo analoghe o lievemente modificate, ottimizzate per il
passaggio al quadro di controllo relativo ai fondi strutturali e agricoli dell'UE)
manterrà per tutti i suoi strumenti un quadro ad hoc per la gestione dell'assistenza
finanziaria, definito in un documento di strategia del controllo interno
periodicamente aggiornato. Tale quadro prevede: –
la gestione decentrata a cura delle agenzie
nazionali di attuazione alle quali la Commissione conferisce poteri di gestione
previo processo di attenta definizione di norme rigorose in materia di gestione
e relativa valutazione tramite, tra l'altro, audit generali dei sistemi; –
controlli ex ante da parte delle delegazioni dell'UE
in loco su tutte le pratiche di assistenza approvate dai sistemi nazionali di
attuazione fino a quando tali sistemi saranno stati giudicati pronti e maturi
per rinunciare senza rischi a detti controlli ex ante. La valutazione delle
prestazioni dei sistemi nazionali riguarda tra l'altro l'andamento della
percentuale di rigetto delle pratiche; –
chiare linee di responsabilità finanziaria e di
risultato, dai sistemi nazionali di attuazione all'ordinatore della Commissione
(direttore) sottodelegato dall'ordinatore delegato, che comprenda la
comunicazione delle irregolarità, una dichiarazione annuale di affidabilità da
parte degli ordinatori nazionali e pareri di audit da parte delle competenti
autorità nazionali; –
un programma di audit dei sottosistemi svolti da
revisori dei conti della Commissione per verificare la sussistenza della
conformità agli standard di gestione dopo il conferimento della gestione; –
procedure definite di liquidazione dei conti che
prevedano verifiche aggiuntive e una strategia strutturata di rettifica
finanziaria degli errori sistemici e relativi alle operazioni, rilevati dai
revisori dei conti nazionali e della Commissione; –
la delega della gestione della maggior parte degli
aiuti preadesione alle delegazioni dell'UE in loco fino a quando i poteri di
gestione potranno essere conferiti alle agenzie nazionali di attuazione; –
chiare linee di responsabilità finanziaria per la
gestione delegata alle delegazioni dell'UE mediante sottodelega dell'ordinatore
sottodelegato (direttore) presso la sede centrale al capo delegazione; –
elaborazione da parte delle delegazioni dell'UE di
aggiornamenti annuali delle strategie di affidabilità a uso dei rispettivi
ordinatori sottodelegati (direttori), comprendenti piani di controllo e audit
dettagliati e valutati dal punto di vista dei rischi; –
relazioni periodiche delle delegazioni dell'UE alla
sede centrale (relazioni dell'ordinatore sottodelegato / sulla gestione) sull'attuazione
dell'assistenza e sulle strategie di affidabilità, comprendenti una
dichiarazione annuale di affidabilità degli ordinatori sottodelegati / dei capi
delegazione; –
periodici audit interni delle delegazioni, sia
quelle con compiti di supervisione dell'attuazione decentrata sia quelle
delegate; –
controlli ex post dei programmi portati a
compimento, per accertare che tutti i livelli dei sistemi di gestione e
controllo rispettino i necessari standard; –
organizzazione di un consistente programma di
formazione per il personale della sede centrale e delle delegazioni; –
valido sostegno e assistenza da parte della sede
centrale alle delegazioni (anche via Internet); –
una metodologia di gestione del ciclo dei progetti
e dei programmi comprendente: –
strumenti a sostegno della qualità per l'ideazione
degli interventi, i relativi metodi di attuazione, il meccanismo di
finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i
partner nell'attuazione, ecc.; –
strumenti di gestione, monitoraggio e
rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace,
compreso un periodico monitoraggio esterno in loco dei progetti; –
rilevanti componenti di valutazione e di audit. La DG ELARG
continuerà a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e
rendicontazione finanziaria per continuare a ottenere un parere senza riserve
da parte dei suoi revisori dei conti esterni (la Corte dei conti europea) utilizzando
il sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione e gli
strumenti specifici per l'assistenza esterna quali il sistema integrato di
gestione dell'informazione (CRIS). I metodi per
il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale
pertinente sono illustrati nella sezione 1.3 (Misure di prevenzione delle frodi
e delle irregolarità).
2.2.3.
Costi e benefici dei controlli previsti
2.2.3.1.
Costi del controllo
Il dispositivo
di controllo proposto per il nuovo strumento IPA non presenta differenze
significative rispetto allo strumento attualmente vigente. La struttura dei
costi sarà pertanto analoga. Tuttavia, si prevede che la ridefinizione dello
strumento riduca in misura apprezzabile la probabilità di errori di conformità,
anche grazie ad aspetti, quali la maggiore flessibilità della programmazione,
che consentono di ottimizzare la selezione dei progetti e di ricorrere più
ampiamente a strumenti finanziari innovativi (ad esempio con effetto di leva
sulle IFI e su altri donatori). Le previsioni
sui costi dei controlli di seguito illustrate sono basate sui prezzi correnti e
si fondano sulle seguenti ipotesi: –
attuale dotazione di personale nelle DG
responsabili dell'IPA stabile nel periodo –
costo medio di un funzionario = 127 000 EUR
(doppio per i posti nelle delegazioni dell'UE) –
costo medio di un agente contrattuale = 64 000
EUR Non sono
inclusi i costi sostenuti dai sistemi nazionali dei paesi che attuano l'IPA in
regime di gestione decentrata. Occorre tener presente che una quota
significativa dei costi di investimento e formazione sostenuti per organizzare
tali sistemi è finanziata dalla spesa operativa IPA. Costi generali annuali di gestione e controllo dell'IPA (personale: assegnato alla gestione del programma o di bilancio e alla lotta antifrode) Costi fissi (ai livelli attuali e previsti della spesa operativa) Funzionari della DG ELARG in sede Agenti contrattuali della DG ELARG in sede Funzionari nelle delegazioni dell'UE Agenti contrattuali nelle delegazioni dell'UE Costo degli agenti locali, costi locali relativi agli agenti contrattuali, altri costi di funzionamento delle delegazioni Funzionari e agenti contrattuali in altre DG responsabili dell'IPA Personale esterno di altre DG responsabili dell'IPA nelle delegazioni dell'UE Costi variabili (stima del costo annuale complessivo corrente) Costi dei controlli ex post e dell'audit oggetto di contratti Costi della valutazione oggetto di contratti Costi di monitoraggio oggetto di contratti (MOR) Certificazione di audit (oggetto di contratti da parte dei beneficiari) Controlli in loco e altri controlli aggiuntivi oggetto di contratti facenti parte delle verifiche sul circuito finanziario Totale annuale dei costi del controllo (IPA) || M€ 11,2 7,3 9,4 6,5 28,5 2,0 6,0 1,0 3,0 2,0 2,0 0,8 79,7 I costi
riportati nella tabella sono costi di gestione e controllo che ammontano a
circa 80 milioni di EUR, pari a circa il 4% della spesa annua prevista per
il periodo 2014-2020 e comprendono l'intera struttura di gestione dello
strumento, dalla pianificazione alla programmazione, fino all'attuazione. Dando
una definizione più restrittiva dei controlli che comprenda solo il costo delle
verifiche con incidenza diretta sulla regolarità delle operazioni, i costi
totali si ridurrebbero di circa 30 milioni di EUR, ossia ammonterebbero a
circa 50 milioni di EUR (2,5% circa della spesa annuale prevista per il periodo
2014-2020). Le ultime
cinque righe riportano i costi variabili, il cui valore annuale dipenderà dall'intensità
dei controlli decisi dagli ordinatori sottodelegati nelle rispettive strategie
di affidabilità. Tale intensità è stabilita in base a un'attenta valutazione
del rischio di tutti i contratti in essere, tenendo conto delle risorse di
bilancio disponibili. I valori annuali riportati nella tabella sono basati
sulla prassi vigente. Per i costi
variabili si applicano i seguenti costi unitari medi approssimativi delle
singole azioni di controllo oggetto di contratto: Certificazione
di audit: Costo
medio approssimativo dell'audit per sovvenzione: 0,2% del valore contrattuale Costo
medio approssimativo dell'audit per appalto di servizio: 0,1% del valore
contrattuale Controlli ex
post: Costo
medio del controllo ex post riguardante in media 22 milioni di EUR di
operazioni sottostanti (17 milioni di EUR finanziati dall'UE): 50 000 EUR
(= 2 300 / 3 000 EUR per ogni milione sottoposto a audit) Controlli in
loco: Costo
medio del contratto per coprire 175 milioni di EUR di operazioni sottostanti:
75 000 EUR (430 EUR per ogni milione controllato).
2.2.3.2.
Benefici del controllo
Il dispositivo
di controllo previsto per i programmi pre-IPA e IPA ha sempre evidenziato tassi
di errore inferiori al 2% della spesa. A fine 2010, i recuperi cumulati
scaturiti da programmi portati a compimento in regime di gestione decentrata
sono ammontati complessivamente a 29 milioni di EUR, su un totale sottoposto a
audit di 3 500 milioni di EUR (0,82%). Un metodo
possibile per stimare il beneficio del dispositivo di controllo previsto in
caso di gestione decentrata consiste nell'utilizzare i valori e l'andamento
dell'indicatore del tasso di rigetto. Man mano che i sistemi nazionali maturano
e può essere presa in considerazione la rinuncia ai controlli ex ante sulle
pratiche relative alle procedure di appalto, la percentuale delle pratiche
respinte dalla delegazione dell'UE nell'ambito del controllo ex ante dovrebbe
scendere a livelli molto bassi. In un paese
che si sta avvicinando all'adesione (la Croazia), i tassi di rigetto sono scesi
nel 2010 a livelli compresi tra il 14% e il 20% (in funzione del tipo di
pratica). In un paese che deve ancora compiere progressi prima di poter
prendere in considerazione la rinuncia ai controlli ex ante (la Turchia), i
tassi oscillano tra il 19% e più del 60%. Le pratiche
possono essere respinte per una serie di motivi, spesso - ma non sempre- per
questioni di legittimità e regolarità. Presumendo che metà dei rigetti sia
motivata da problemi di regolarità, si può ragionevolmente desumere dall'esperienza
che il dispositivo fondato sui controlli ex ante degli appalti consenta di
ridurre il livello di errore oscillante tra il 10% e il 30% a meno del 2%.
Questa conclusione non tiene conto delle differenze che potrebbero emergere se
l'analisi prendesse in considerazione i valori delle pratiche invece del loro
numero. Tuttavia, è fondato ritenere che l'attuale dispositivo di controllo in
regime di gestione decentrata sia grosso modo ben calibrato per mantenere gli
errori entro il 2%, che costituisce l'obiettivo di controllo interno della
Commissione. Sebbene l'IPA
sia concepito per passare quanto prima alla gestione decentrata, la gestione
centralizzata potrebbe rappresentare una quota significativa della spesa IPA
totale se la delega della gestione verrà ritardata simultaneamente in una serie
di paesi. Questo è successo nel 2010/11 ed è probabile che tale situazione
permanga fino al 2013. Nel 2010 sono
state apportate 350 rettifiche (deduzioni o recuperi) a pagamenti in regime di
gestione centralizzata e di gestione congiunta nell'ambito della DG ELARG, per
un valore di circa 6 milioni di EUR. Si tratta di circa l'1% del totale dei
pagamenti centralizzati del 2010; tale valore può essere usato come indicatore
approssimativo del beneficio derivante dalle verifiche supplementari nell'ambito
dei controlli fondamentali del circuito finanziario e in aggiunta a essi. Analogamente
alle risultanze riferite alla gestione decentrata, si tratta di un dato
coerente con il concetto che il dispositivo di controllo attualmente utilizzato
per l'IPA è grosso modo ben calibrato rispetto all'obiettivo di controllo
interno prefissato.
2.2.3.3.
Livello previsto di non conformità alle norme
applicabili
Fino al 2006
la Corte dei conti ha sempre giudicato che le operazioni relative alla
preadesione non fossero caratterizzate da errori rilevanti (tasso di errore al
di sotto del 2%), confermando l'opinione dei responsabili sull'efficacia del
dispositivo di controllo utilizzato. A partire dal
2007 le operazioni relative alla preadesione hanno smesso di essere oggetto
dell'audit della Corte come campione distinto e pienamente rappresentativo. Da
allora, infatti, la valutazione della Corte ha inserito tali operazioni nell'insieme
generale comprendente tutti gli altri strumenti di assistenza esterna e quindi
non è stato più possibile fare estrapolazioni statistiche specifiche relative
al settore della preadesione e al dispositivo di controllo. Da allora la
Corte ha riscontrato complessivamente tassi di errore dell'ordine del 2%-5% per
l'insieme degli strumenti di assistenza esterna. Tenendo conto
degli elementi riportati al precedente punto 2.2.3.2, è ragionevole attendersi
che il dispositivo di controllo utilizzato per lo strumento di preadesione
realizzi il giusto equilibrio tra costi e benefici dei controlli e garantisca
anche per il futuro il rispetto costante dell'obiettivo di controllo interno
costituito da un tasso di errore inferiore al 2% della spesa complessiva. Inoltre, gli
elementi di semplificazione e di maggiore flessibilità proposti per il nuovo
strumento dovrebbero corroborare tale ipotesi, poiché riducono la probabilità
di errori di conformità. Per contro,
emergeranno nuovi rischi man mano che paesi con capacità amministrativa
relativamente modesta si avvieranno alla delega della gestione nei prossimi
anni. Sebbene
risulti difficile quantificare l'incidenza combinata dei miglioramenti
apportati allo strumento e dei rischi aggiuntivi, è plausibile attendersi che l'obiettivo
generale di controllo interno si collochi attorno ai valori attuali. In
conclusione, il dispositivo di controllo appare ben calibrato. Grazie a piani
di controllo modulati con precisione ed espressi nelle strategie di
affidabilità annuali basate sui rischi, messe a punto dai responsabili, esso
consente di aumentare o ridurre i costi variabili in funzione dell'andamento
dei rischi, garantendo il costante equilibrio tra costi e benefici. Tuttavia, il
dispositivo generale di controllo è probabilmente molto sensibile alle
variazioni negative dei costi di controllo fissi, soprattutto poiché non si
propone di aumentarli parallelamente alla spesa complessiva.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e di tutela
in vigore o previste. Visto il
contesto di rischio in cui opera la DG ELARG, i suoi sistemi devono
preventivare la ricorrenza di potenziali errori di conformità nelle operazioni
e garantire controlli relativi alla prevenzione, all'individuazione e alla
rettifica sin dalle prime fasi della procedura di appalto e di pagamento.
Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità della DG ELARG si
baseranno prevalentemente sulle verifiche ex ante approfondite eseguite dal
personale della Commissione sulle operazioni di appalto nonché sugli audit
sistematici dei sistemi di pagamento decentrati (ferma restando l'esecuzione di
alcune revisioni contabili e verifiche ex post), il che va ben oltre le
salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di
conformità della DG ELARG comprende, tra l'altro, le componenti significative
elencate di seguito. - Misure
preventive -
Formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il
personale addetto alla gestione degli aiuti -
Messa a disposizione (anche via Internet) di linee guida, tra cui la Guida
pratica alle procedure contrattuali e le istruzioni per la gestione fornite nel
quadro della strategia di controllo della DG ELARG -
Valutazione ex ante delle autorità nazionali di attuazione prima del
conferimento della gestione, compresa una valutazione per garantire che le
autorità di gestione dei fondi abbiano predisposto opportune misure antifrode,
volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi dell'UE. -
Analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese beneficiario nell'ambito
della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze
pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza
di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità
ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi
efficaci di reazione e sanzione) -
Controllo ex ante di tutti gli appalti aggiudicati a livello nazionale;
rinuncia a questo requisito allorché i sistemi nazionali rispettano rigorosi
parametri di riferimento in materia di gestione e controllo - Misure di
individuazione e rettifica -
Verifiche ex ante eseguite da personale della Commissione -
Audit e verifiche interne ed esterne, anche da parte della Corte dei conti
europea -
Controlli a posteriori e recuperi. Inoltre, ove
si sospetti che l'irregolarità sia intenzionale (casi di frode), la DG ELARG
può disporre altri provvedimenti, tra cui: -
la sospensione dei termini per i pagamenti e la comunicazione all'ente -
audit specifici (ad hoc/forense) -
sistema di allarme rapido e sorveglianza rafforzata sugli appalti -
sospensione/risoluzione del contratto -
procedura di esclusione -
sospensione del trattamento delle richieste di fondi da parte di fondi
nazionali -
sospensione o revoca del conferimento della gestione. La DG ELARG
allineerà ulteriormente la sua strategia antifrode alla nuova strategia antifrode
della Commissione (CAFS), adottata il 24 giugno 2011.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale
e linea/linee di bilancio di spesa interessate
–
Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione] || SD/SND ([32]) || di paesi EFTA[33] || di paesi candidati[34] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario Rubrica 4 || 04 01 04 13 Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente risorse umane — Spese di gestione amministrativa || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 04 06 01 Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Sviluppo delle risorse umane || SD || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 05 01 04 03 Assistenza preadesione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (IPARD) — Spese di gestione amministrativa || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 05 05 02 Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) || SD || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 13 01 04 02 Strumenti di assistenza preadesione (IPA) – Componente di sviluppo regionale – Spese di gestione amministrativa || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 13 05 02 Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale || SD || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 13 05 03 01 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b || SD || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 13 05 03 02 Cooperazione transfrontaliera (CBC) e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4 || SD || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 22 01 04 01 Strumento di assistenza preadesione — Spese per la gestione amministrativa || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 22 01 04 04 Azioni del Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) nel quadro degli strumenti di preadesione — Spese di gestione amministrativa || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 22 01 04 30 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dei programmi della rubrica 4 del settore «Allargamento» || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 22 02 01 Aiuto alla transizione e allo sviluppo istituzionale per i paesi candidati || SND || NO || NO || NO || SÌ Rubrica 4 || 22 02 02 Aiuto alla transizione e allo sviluppo istituzionale per i potenziali paesi candidati || SND || NO || NO || NO || SÌ Rubrica 4 || 22 02 03 Amministrazioni civili transitorie nei Balcani occidentali || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 22 02 04 01 Cooperazione transfrontaliera (CBC) tra paesi IPA e partecipazione ai programmi transnazionali/interregionali del FESR e ai programmi per i bacini marini dell'ENPI || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 22 02 04 02 Cooperazione transfrontaliera (CBC) con Stati membri || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 22 02 06 Azioni del Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) nel quadro degli strumenti di preadesione || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 22 02 07 01 Programmi regionali e orizzontali || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 22 02 07 02 Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e di revisione dei conti || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 22 02 10 02 Informazione e comunicazione per i paesi terzi || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 22 02 07 03 Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica 4 || 32 04 11 Comunità dell'energia || SND || NO || NO || NO || NO –
Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la
creazione Secondo l'ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Il bilancio dell'IPA II sarà strutturato
conformemente all'articolo 41 del regolamento finanziario. Mentre l'assegnazione
totale per questo strumento giuridico serve la politica di allargamento, la
gestione delle pertinenti attività è ripartita tra la DG ELARG, la DG REGIO, la
DG EMPL e la DG AGRI, ciascuna della quali assumerà la responsabilità per
il rispettivo settore o settori, fatto salvo il ruolo di coordinamento generale
della DG ELARG. A tal fine, l'assegnazione totale IPA II verrà
ripartita tra i settori, garantendo un'idonea combinazione delle politiche,
secondo le esigenze dei paesi beneficiari e d'intesa tra le quattro DG. Ove
necessario ai fini dell'esecuzione efficiente dei documenti strategici e del
bilancio, saranno possibili storni tra settori, d'intesa con il servizio o i
servizi responsabili per il settore o i settori in questione. Verrà garantita la continuità nella
transizione dall'IPA all'IPA II per portare a compimento in modo efficace ed efficiente
l'assistenza nell'ambito dell'IPA. I particolari relativi alla struttura del
bilancio destinati a garantire la coerenza con il bilancio per attività e i
principi di gestione verranno proposti nel progetto di bilancio 2014.
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR
(al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 4 || Ruolo mondiale dell'Europa DG: AGRI/ELARG/EMPL/REGIO || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || 22 02 Assistenza finanziaria ai paesi candidati/candidati potenziali 04 06 01Risorse umane 05 05 02 Sviluppo rurale 13 05 02 Sviluppo regionale 13 05 03 CBC 32 04 11 Comunità dell'energia || Impegni || (1) || 1842,5 || 1879,4 || 1917,0 || 1955,3 || 1994,4 || 2034,3 || 2075,6 || 13698,6 Pagamenti[35] || (2) || 368,5 || 1112,9 || 1872,2 || 1909,6 || 1947,8 || 1986,8 || 2026,6 || 11224,4 22 02 07 03 Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota[36] || Impegni || (1a) || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || Pagamenti || (2a) || pm || pm || pm || pm || pm || pm || pm || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[37] || || || || || || || || 22 01 04 01/04/30 04 01 04 13 05 01 04 03 13 01 04 02 || || (3) || 55,4 || 56,5 || 57,7 || 58,8 || 60,0 || 61,2 || 61,8 || 411,4 TOTALE degli stanziamenti per le DG ELARG/AGRI/EMPL/REGIO || Impegni || =1+1a +3 || 1898,0 || 1935,9 || 1974,6 || 2014,1 || 2054,4 || 2095,5 || 2137,4 || 14110,1 Pagamenti || =2+2a +3 || 423,9 || 1169,4 || 1929,8 || 1968,4 || 2007,8 || 2048,0 || 2088,5 || 11635,8 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 1842,5 || 1879,4 || 1917,0 || 1955,3 || 1994,4 || 2034,3 || 2075,6 || 13698,6 Pagamenti || (5) || 368,5 || 1112,9 || 1872,2 || 1909,6 || 1947,8 || 1986,8 || 2026,6 || 11224,4 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 55,4 || 56,5 || 57,7 || 58,8 || 60,0 || 61,2 || 61,8 || 411,4 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 1898,0 || 1935,9 || 1974,6 || 2014,1 || 2054,4 || 2095,5 || 2137,4 || 14110,1 Pagamenti || =5+ 6 || 423,9 || 1169,4 || 1929,8 || 1968,4 || 2007,8 || 2048,0 || 2088,5 || 11635,8 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || Spese amministrative Mio EUR
(al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE DG: ELARG/AGRI/REGIO/EMPL || Risorse umane || 27,0 || 26,1 || 25,7 || 25,7 || 25,7 || 25,7 || 25,7 || 181,5 Altre spese amministrative || 0,8 || 0,8 || 0,8 || 0,8 || 0,8 || 0,8 || 0,8 || 5,3 TOTALE DG ELARG/ AGRI/REGIO/EMPL || || 27,7 || 26,8 || 26,5 || 26,4 || 26,4 || 26,4 || 26,4 || 186,8 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 27,7 || 26,8 || 26,5 || 26,4 || 26,4 || 26,4 || 26,4 || 186,8 Mio EUR
(al terzo decimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 1925,7 || 1962,7 || 2001,1 || 2040,6 || 2080,9 || 2122,0 || 2163,9 || 14296,8 Pagamenti || 451,7 || 1196,2 || 1956,3 || 1994,9 || 2034,2 || 2074,4 || 2114,9 || 11822,6
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
In questa fase i costi
risultano incerti o variabili, a causa dell'imminenza della fase di
programmazione, sui cui risultati non si possono anticipare giudizi. Pertanto,
in questa fase non è possibile fornire una stima dei costi unitari. Le
realizzazioni non possono essere quantificate in termini meramente numerici,
poiché i progressi sono misurati rispetto ai progressi dei paesi nel loro
percorso di adesione all'UE. Le stime dei costi e dei costi unitari verranno
fornite sulla scorta di una valutazione delle esigenze allorché saranno stati
preparati e approvati i documenti di strategia nazionali e plurinazionali. ¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di
stanziamenti operativi ý La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di
stanziamenti amministrativi x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Nota bene: le cifre relative alla rubrica 5
comprendono i dati riguardanti la DG ELARG e le delegazioni dell'UE nonché le
DG AGRI/REGIO/EMPL; le cifre relative alla rubrica 4 comprendono i dati
riguardanti le DG ELARG/EMPL/AGRI/REGIO. Mio EUR (al terzo decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 27,0 || 26,1 || 25,7 || 25,7 || 25,7 || 25,7 || 25,7 || 181,5 Altre spese amministrative || 0,8 || 0,8 || 0,8 || 0,8 || 0,8 || 0,8 || 0,8 || 5,3 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 27,7 || 26,8 || 26,5 || 26,4 || 26,4 || 26,4 || 26,4 || 186,8 Esclusa la RUBRICA 5[38] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 49,9 || 50,9 || 52,0 || 53,0 || 54,1 || 55,1 || 55,7 || 370,6 Altre spese di natura amministrativa || 5,5 || 5,6 || 5,7 || 5,8 || 5,9 || 6,1 || 6,2 || 40,8 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 55,4 || 56,5 || 57,7 || 58,8 || 60,0 || 61,2 || 61,8 || 411,4 TOTALE || 83,2 || 83,3 || 84,1 || 85,3 || 86,4 || 87,6 || 88,3 || 598,2
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse
umane ý La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: Nota bene: i numeri relativi al personale della
rubrica 5 comprendono i dati riguardanti la DG ELARG e le delegazioni dell'UE,
le DG AGRI/EMPL/REGIO in sede nonché la riduzione di posti relativa alla
progressiva chiusura delle delegazioni in Croazia. ]. I numeri relativi al personale della rubrica 4
comprendono i dati riguardanti le DG ELARG/EMPL/AGRI/REGIO Stima
da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || 22 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 108,0 || 107,0 || 105,0 || 105,0 || 105,0 || 105,0 || 105,0 04 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 10,9 || 10,9 || 10,5 || 10,5 || 10,5 || 10,5 || 10,5 05 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 13 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 || 13 22 01 01 02 (nelle delegazioni)[39] || 46,0 || 40,0 || 40,0 || 40,0 || 40,0 || 40,0 || 40,0 22 01 05 01 (ricerca indiretta) || np || np || np || np || np || np || np 10 01 05 01 (ricerca diretta) || np || np || np || np || np || np || np Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[40] || 22 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 18,6 || 18,5 || 18,3 || 18,1 || 18,1 || 18,1 || 18,1 04 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || - || - || - || - || - || - || - 05 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 2,9 || 2,9 || 2,9 || 2,9 || 2,9 || 2,9 || 2,9 13 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 3.5 || 3.5 || 3.5 || 3.5 || 3.5 || 3.5 || 3.5 22 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || 17,7 || 17,5 || 17,3 || 17,2 || 17,2 || 17,2 || 17,2 22 01 04 01/04[41] || in sede[42] || 102,3 || 100,1 || 98 || 96 || 93,9 || 91,9 || 90 nelle delegazioni || 399,5 || 400,6 || 401,7 || 402,8 || 403,9 || 404,9 || 405,9 04 01 04 13 nelle delegazioni || 13,2 || 13,3 || 13,3 || 13,3 || 13,4 || 13,4 || 13,4 05 01 04 03 nelle delegazioni || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 13 01 04 02 nelle delegazioni || 39,7 || 39,8 || 39,9 || 40,0 || 40,1 || 40,2 || 40,3 22 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || np || np || np || np || np || np || np 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || np || np || np || np || np || np || np Altre linee di bilancio (specificare) || np || np || np || np || np || np || np || 789,3 || 781 || 777,3 || 776,2 || 775,3 || 774,5 || 773,7
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato
alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG,
integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. Descrizione dei compiti
da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Pianificazione, programmazione, gestione e monitoraggio dell'assistenza finanziaria Personale esterno || Pianificazione, programmazione, gestione e monitoraggio dell'assistenza finanziaria
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
2014-2020
ý La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale 2014-2020. ¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare
la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e
gli importi corrispondenti. ¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[43]. Spiegare
la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli
importi corrispondenti.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
ý La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi ¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di
seguito: Stanziamenti
in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire il numero di anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
ý La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. ¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Mio EUR
(al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[44] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo………… || || || || || || || || Per quanto riguarda le entrate varie con
destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate. Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza
sulle entrate. [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni Un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500
definitivo del 29.6.2011. [2] "Cinque anni di UE allargata – Realizzazioni e
sfide economiche" - Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato
delle regioni e alla BEI del 20 febbraio 2009. [3] Croazia, ex Repubblica iugoslava di macedonia, Islanda,
Montenegro e Turchia. [4] Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia nonché Kosovo
(secondo la definizione della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite). [5] Regolamento n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006. [6] Sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la
cooperazione internazionale — "La politica energetica dell'UE: un impegno
con i partner al di là delle nostre frontiere", COM(2011) 539 del 7.9.2011. [7] pace e sicurezza, riduzione della povertà, aiuti
umanitari, investire nella stabilità e nella crescita nei paesi
dell'allargamento e del vicinato, affrontare le sfide mondiali, promuovere gli
standard e i valori dell'UE e internazionali, sostenere la crescita e la
competitività all'estero. [8] GU L… [9] GU C … del …, pag. . [10] GU C … del …, pag. . [11] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni Un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500
definitivo. [12] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82. [13] Ai sensi della risoluzione n. 1244/1999 del Consiglio di
sicurezza dell'ONU. [14] GU L… [15] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [16] GU L… [17] GU L… [18] GU L… [19] GU L… [20] GU L… [21] GU L… [22] GU L… [23] GU L… [24] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82. [25] GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5. [26] ABM: Activity Based Management
(gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per
attività). [27] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [28] Ai sensi della risoluzione 1244/1999 del Consiglio di
sicurezza dell'ONU. [29] L'approccio settoriale alla pianificazione e
programmazione dell'assistenza si fonda su strategie settoriali nazionali,
combina le risorse di una pluralità di donatori e si prefigge obiettivi
strategici di più ampia portata. [30] Le spiegazioni sulle modalità di
gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito
BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [31] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [32] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non
dissociati. [33] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [34] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [35] Pagamenti relativi esclusivamente al nuovo strumento IPA. [36] Fino a quando avrà avuto luogo l'adeguamento di cui
all'articolo 11, secondo comma, del regolamento del Consiglio che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, il fabbisogno
finanziario per il sostegno alla comunità turco-cipriota verrà coperto dalla
dotazione globale assegnata allo strumento di assistenza preadesione. [37] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [38] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [39] Compresi 5 ETP per il completamento e
il monitoraggio dell'assistenza IPA in Croazia nel 2014. [40] AC= agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire);
JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL =
agente locale; END = esperto nazionale distaccato. [41] Sottomassimale per il personale
esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
La linea di bilancio prevede inoltre la dotazione di 22 ETP per l'attuazione,
il monitoraggio e la graduale cessazione dell'assistenza alla comunità
turco-cipriota. Tale dotazione verrà sospesa e trasferita al pertinente titolo
del bilancio allorché avrà avuto luogo l'adeguamento di cui all'articolo 11, secondo
comma, del regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020. [42] Principalmente per i Fondi
strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il
Fondo europeo per la pesca (FEP). [43] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [44] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.