EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0773

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

/* COM/2011/0773 definitivo - 2011/0357 (COD) */

52011PC0773

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione /* COM/2011/0773 definitivo - 2011/0357 (COD) */


RELAZIONE

1. Contesto della proposta

Contesto generale, motivazioni e obiettivi della proposta

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del "pacchetto merci" adottato nel 2008. Fa parte di un pacchetto di proposte relativo all'adeguamento di dieci direttive sui prodotti alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La normativa di armonizzazione dell'Unione (UE) che garantisce la libera circolazione dei prodotti ha dato un notevole contributo al completamento e al funzionamento del mercato unico. Si basa su un livello di protezione elevato e fornisce agli operatori economici i mezzi per dimostrare la conformità dei loro prodotti, che circolano quindi liberamente grazie alla fiducia riscossa.

La direttiva 2006/95/CE è un esempio di normativa di armonizzazione dell'Unione, che garantisce la libera circolazione del materiale elettrico. Stabilisce gli obiettivi di sicurezza cui il materiale elettrico deve conformarsi ai fini della sua messa a disposizione sul mercato dell'UE. I fabbricanti devono dimostrare che il materiale elettrico è stato progettato e fabbricato nel rispetto degli obiettivi di sicurezza e apporre la marcatura CE.

Per quanto concerne la normativa di armonizzazione dell'Unione, l'esperienza attuativa ha evidenziato a livello trasversale alcune carenze e incoerenze nell'attuazione e applicazione, che hanno determinato:

– la presenza sul mercato di prodotti non conformi o pericolosi e quindi una certa mancanza di fiducia nella marcatura CE;

– svantaggi competitivi per gli operatori economici che rispettano la normativa rispetto a quelli che eludono le regole;

– disparità di trattamento nel caso di prodotti non conformi e distorsioni della concorrenza tra operatori economici a causa delle diverse pratiche in materia di applicazione;

– pratiche divergenti per quanto riguarda la designazione degli organismi di valutazione della conformità da parte delle autorità nazionali.

Inoltre il contesto regolamentare è diventato progressivamente più complesso, in quanto spesso a uno stesso prodotto si applicano contemporaneamente numerosi atti normativi. Per gli operatori economici e le autorità, le incongruenze tra questi atti accrescono sempre di più le difficoltà di interpretazione e applicazione della normativa in questione.

Per ovviare alle carenze di carattere orizzontale della normativa di armonizzazione dell'Unione constatate in diversi settori industriali, è stato adottato nel 2008 – nel quadro del pacchetto merci – il "nuovo quadro normativo". Il suo obiettivo è rafforzare e completare la disciplina esistente e migliorare gli aspetti pratici dell'attuazione e applicazione delle norme. Fanno parte del nuovo quadro normativo (NQN) due strumenti complementari: il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Il regolamento NQN ha introdotto norme sull'accreditamento (strumento per valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità), nonché prescrizioni in materia di organizzazione e svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e in materia di controlli dei prodotti provenienti da paesi terzi. Questo complesso di norme si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal 1º gennaio 2010.

La decisione NQN istituisce un quadro comune per la normativa di armonizzazione dell'UE relativa ai prodotti. Questo quadro comprende le disposizioni che generalmente figurano nella normativa dell'UE in materia di prodotti (ad es. definizioni, obblighi degli operatori economici, meccanismi di salvaguardia, ecc.). Queste disposizioni comuni sono state rafforzate per garantire nella pratica un'attuazione e un'applicazione più efficaci delle direttive. Sono stati introdotti nuovi elementi, quali gli obblighi a carico degli importatori, essenziali per migliorare la sicurezza dei prodotti sul mercato.

Le disposizioni della decisione NQN e del regolamento NQN sono complementari e strettamente collegate tra loro. La decisione NQN stabilisce i corrispettivi obblighi a carico degli operatori economici, consentendo alle autorità di vigilanza del mercato di svolgere correttamente le funzioni loro spettanti in forza del regolamento NQN e di garantire un'applicazione efficace e coerente della normativa dell'UE relativa ai prodotti.

A differenza di quanto accade per il regolamento NQN, le disposizioni della decisione NQN non sono tuttavia direttamente applicabili. Occorre integrare nella normativa vigente relativa ai prodotti le disposizioni della decisione NQN in modo che tutti i settori economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione traggano beneficio dai miglioramenti derivanti dal nuovo quadro normativo.

Da un'indagine successiva all'adozione del pacchetto merci nel 2008 è emerso che la maggior parte della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti avrebbe dovuto essere rivista entro i tre anni successivi, non solo per affrontare problemi rilevati in tutti i settori, ma anche per motivi specificatamente settoriali. Qualsiasi revisione comporterebbe automaticamente l'adeguamento della normativa in questione alla decisione NQN, in quanto il Parlamento, il Consiglio, e la Commissione si sono impegnati a utilizzare quanto più possibile nella susseguente normativa sui prodotti le disposizioni della citata decisione al fine di promuovere la massima coerenza del quadro normativo.

Per una serie di altre direttive di armonizzazione dell'Unione, compresa la direttiva 2006/95/CE, non era stata prevista alcuna revisione legata a problemi specificatamente settoriali entro il periodo suddetto. Tuttavia, per affrontare comunque i problemi connessi alla non conformità in tali settori e per ragioni di coerenza del contesto regolamentare complessivo in materia di prodotti, è stato deciso di adeguare alle disposizioni della decisione NQN queste direttive all'interno di un pacchetto.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente iniziativa è conforme all'atto per il mercato unico[1], con il quale è stata sottolineata l'esigenza di ristabilire la fiducia dei consumatori nella qualità dei prodotti presenti sul mercato e l'importanza di rafforzare la vigilanza del mercato.

Sostiene inoltre la politica della Commissione in materia di migliore regolamentazione e semplificazione del contesto regolamentare.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

Consultazione delle parti interessate

L'adeguamento della direttiva 2006/95/CE alla decisione NQN è stato discusso con gli esperti nazionali responsabili dell'attuazione di tale direttiva, con il gruppo di cooperazione amministrativa e in riunioni bilaterali con le associazioni di settore.

Tra giugno e ottobre 2010 è stata organizzata una consultazione pubblica che ha interessato tutti i settori coinvolti da questa iniziativa. Sono stati previsti quattro questionari mirati, diretti agli operatori economici, alle autorità, agli organismi notificati e agli utilizzatori, per i quali i servizi della Commissione hanno ricevuto 300 risposte. I risultati sono disponibili alla pagina

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm.

Oltre alla consultazione generale è stata condotta una consultazione specifica delle PMI. Tra maggio e giugno 2010 sono state consultate 603 PMI attraverso la rete Enterprise Europe. I risultati sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/smes_statistics_en.pdf.

Dalla consultazione è emerso un ampio sostegno a favore dell'iniziativa. Unanime è il consenso sulla necessità di migliorare la vigilanza del mercato e il sistema di valutazione e di controllo degli organismi notificati. Le autorità sostengono appieno l'iniziativa in quanto rafforzerà il sistema attuale e migliorerà la cooperazione a livello dell'UE. L'industria prevede che da interventi più efficaci nei confronti dei prodotti non conformi alla normativa deriveranno condizioni di maggiore parità e che l'allineamento della normativa avrà un effetto di semplificazione. È stata espressa qualche preoccupazione in merito ad alcuni obblighi, che tuttavia risultano indispensabili per rendere più efficiente la vigilanza del mercato. Le misure non comporteranno costi significativi per l'industria e i benefici derivanti da una migliore vigilanza del mercato dovrebbero essere di gran lunga superiori ai costi.

Ricorso al parere di esperti

La valutazione dell'impatto di questo "pacchetto di attuazione" si è fondata in larga misura sulla valutazione dell'impatto effettuata per il nuovo quadro normativo. Al parere degli esperti, raccolto e analizzato in tale contesto, si sono affiancate ulteriori consultazioni di gruppi di interesse e di esperti di settore, nonché di esperti con competenze orizzontali nei campi dell'armonizzazione tecnica, della valutazione della conformità, dell'accreditamento e della vigilanza del mercato.

Valutazione dell'impatto

Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto esaminando e confrontando tre opzioni.

Opzione 1 – Nessuna modifica della situazione attuale

Questa opzione propone di non apportare alcuna modifica alla direttiva vigente e si basa esclusivamente su alcuni miglioramenti che possono derivare dal regolamento NQN.

Opzione 2 – Adeguamento alla decisione NQN mediante misure di carattere non legislativo

L'opzione 2 ipotizza di promuovere l'adeguamento volontario alle disposizioni contenute nella decisione NQN, ad esempio presentando tali norme come migliori pratiche in documenti di orientamento.

Opzione 3 – Adeguamento alla decisione NQN mediante misure di carattere legislativo

Questa opzione consiste nell'includere le disposizioni della decisione NQN nella direttiva vigente.

L'opzione 3 è risultata l'opzione da preferire in quanto:

– migliorerà la competitività delle imprese che adempiono ai loro obblighi in rapporto a quelle che raggirano il sistema;

– migliorerà il funzionamento del mercato interno garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori e distributori;

– non comporta costi significativi per gli operatori economici. Non si prevede alcun aggravio, o al massimo un aggravio marginale, dei costi per coloro che già operano in modo responsabile;

– è ritenuta più efficace dell'opzione 2, in relazione alla quale il dubbio è che l'impossibilità di farla valere coattivamente impedisca la realizzazione degli effetti positivi;

– le opzioni 1 e 2 non risolvono i problemi di incoerenza del quadro regolamentare e quindi non producono alcun effetto positivo sulla semplificazione del contesto regolamentare.

3. Elementi principali della proposta 3.1. Definizioni di carattere orizzontale

La proposta introduce definizioni armonizzate dei termini comunemente utilizzati nella normativa di armonizzazione dell'Unione, ai quali è opportuno attribuire un significato uniforme in tutta la normativa interessata.

3.2. Obblighi degli operatori economici e prescrizioni in materia di rintracciabilità

La proposta chiarisce gli obblighi dei fabbricanti e dei rappresentanti autorizzati, introducendo inoltre obblighi a carico degli importatori e dei distributori. Gli importatori sono tenuti a verificare che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità applicabile e preparato la documentazione tecnica. Devono inoltre accertarsi con il fabbricante che tale documentazione tecnica possa essere messa a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta e verificare che il materiale elettrico rechi la corretta marcatura e sia accompagnato dalle prescritte informazioni sulla sicurezza. Gli importatori devono conservare una copia della dichiarazione di conformità UE e indicare il loro nome e indirizzo sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o nella documentazione che accompagna il prodotto. I distributori devono verificare che il materiale elettrico rechi la marcatura CE, riporti il nome del fabbricante e, se del caso, dell'importatore e sia corredato della documentazione e delle istruzioni previste.

Gli importatori e i distributori devono cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare i provvedimenti opportuni se il materiale elettrico da essi fornito non è conforme.

Per tutti gli operatori economici vengono introdotti obblighi rafforzati in materia di rintracciabilità. Il materiale elettrico deve recare il nome e l'indirizzo del fabbricante e un numero che consenta di identificare il materiale elettrico e collegarlo alla sua documentazione tecnica. Sul materiale elettrico importato devono figurare anche il nome e l'indirizzo dell'importatore. Inoltre ogni operatore economico deve essere in grado di identificare di fronte alle autorità l'operatore economico che gli abbia fornito o al quale abbia fornito il materiale elettrico.

3.3. Norme armonizzate

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali. Il 1° giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sulla normalizzazione europea[2] che istituisce un quadro giuridico orizzontale per la normalizzazione europea. La proposta di regolamento contiene tra l'altro disposizioni relative alle richieste di normalizzazione presentate dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione, sulla procedura applicabile alle obiezioni alle norme armonizzate e sulla partecipazione dei soggetti interessati al processo di normalizzazione. Le disposizioni della direttiva 2006/95/CE che disciplinano gli stessi aspetti sono state pertanto soppresse dalla presente proposta per ragioni di certezza del diritto.

La disposizione che conferisce la presunzione di conformità alle norme armonizzate è stata modificata per chiarire la portata della presunzione di conformità quando le norme in questione disciplinano solo parzialmente i requisiti essenziali.

3.4. Valutazione della conformità e marcatura CE

La direttiva 2006/95/CE ha scelto la procedura appropriata di valutazione della conformità che i fabbricanti devono applicare per dimostrare la conformità del loro materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza. La proposta adegua queste procedure alle versioni aggiornate contenute nella decisione NQN e introduce inoltre un modello di dichiarazione di conformità UE.

I principi generali della marcatura CE sono enunciati all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, mentre le disposizioni dettagliate relative all'apposizione della marcatura CE sul materiale elettrico sono state inserite nella presente proposta.

3.5. Vigilanza del mercato e procedura della clausola di salvaguardia

La proposta rivede la vigente procedura della clausola di salvaguardia. Introduce una fase di scambio di informazioni tra gli Stati membri e precisa i provvedimenti che devono essere presi dalle autorità interessate qualora venga scoperto materiale elettrico non conforme. La procedura della clausola di salvaguardia vera e propria – che si conclude con una decisione della Commissione con la quale viene stabilito se la misura è giustificata o meno – è avviata solo se un altro Stato membro si oppone a una misura adottata nei confronti del materiale elettrico interessato. Se non vi è dissenso sulla misura restrittiva adottata, tutti gli Stati membri devono realizzare gli interventi opportuni sul loro territorio.

4. Elementi giuridici della proposta

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

Per il mercato interno una competenza concorrente è attribuita all'Unione e agli Stati membri. Il principio di sussidiarietà entra in gioco in particolare in rapporto alle nuove disposizioni intese a migliorare l'applicazione efficace della direttiva 2006/95/CE. Tali disposizioni riguardano gli obblighi dell'importatore e del distributore, la rintracciabilità, la valutazione e gli obblighi di cooperazione rafforzata nel quadro delle procedure riviste di salvaguardia e vigilanza del mercato.

Secondo quanto emerge dall'esperienza applicativa della normativa, le misure adottate a livello nazionale hanno determinato impostazioni divergenti e un diverso trattamento degli operatori economici all'interno dell'UE, e ciò vanifica l'obiettivo della presente direttiva. Se per affrontare i problemi vengono adottati interventi a livello nazionale, si rischia di creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. Inoltre gli interventi a livello nazionale hanno una portata limitata alla competenza territoriale di uno Stato membro. Data la crescente internazionalizzazione degli scambi, il numero dei casi transfrontalieri è in costante aumento. Attraverso un'azione coordinata a livello dell'UE gli obiettivi stabiliti potranno essere conseguiti molto meglio e in particolare la vigilanza del mercato risulterà più efficace. È pertanto più appropriato intervenire a livello dell'UE.

Quanto al problema delle incoerenze nelle direttive, si tratta di una questione che può essere risolta soltanto dal legislatore dell'UE.

Proporzionalità

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Gli obblighi, nuovi o modificati, non impongono oneri e costi inutili all'industria, in particolare alle piccole e medie imprese, né alle amministrazioni. Se è stato constatato che le modifiche possono avere ripercussioni negative, l'analisi degli effetti dell'opzione cerca di offrire la risposta più proporzionata ai problemi individuati. Una serie di modifiche intende migliorare la chiarezza della direttiva vigente senza introdurre nuove prescrizioni che comportino costi aggiuntivi.

Tecnica legislativa utilizzata

L'adeguamento alla decisione NQN comporta una serie di modifiche sostanziali delle disposizioni della direttiva 2006/95/CE. Per assicurare la leggibilità del testo modificato, è stata scelta la tecnica della rifusione conformemente all'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[3].

Le modifiche apportate alle disposizioni della direttiva 2006/95/CE riguardano: le definizioni, gli obblighi degli operatori economici, la presunzione di conformità conferita da norme armonizzate, la dichiarazione di conformità, la marcatura CE, la procedura della clausola di salvaguardia e le procedure di valutazione della conformità.

La proposta non modifica il campo di applicazione e gli obiettivi in materia di sicurezza della direttiva 2006/95/CE.

5. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

6. Informazioni supplementari

Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione della direttiva 2006/95/CE.

Spazio economico europeo

La proposta riguarda il SEE e deve quindi essere estesa allo Spazio economico europeo.

ê 2006/95 (adattato)

2011/0357 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente il ravvicinamento Ö l'armonizzazione Õ delle legislazioni degli Stati membri relative al alla Ö messa a disposizione sul mercato del Õ materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

(Rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ, in particolare l'articolo 95 Ö 114 Õ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1) Alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione[5] devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93[6], stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

(3) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE[7], stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa di armonizzazione delle condizioni per la commercializzazione dei prodotti, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La direttiva 2006/95/CE va pertanto adeguata a tale decisione.

ê 2006/95 considerando 1 (adattato)

La direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione[8] ha subito varie e sostanziali modificazioni[9] ed è perciò opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione.

ê 2006/95 considerando 2

Le disposizioni vigenti negli Stati membri, a tutela della sicurezza nell'impiego del materiale elettrico adoperato entro taluni limiti di tensione, possono essere diverse tra loro creando pertanto degli ostacoli agli scambi commerciali.

ê 2006/95 considerando 3

In alcuni Stati membri e per alcuni materiali elettrici, il legislatore, per conseguire tale obiettivo di sicurezza, fa ricorso a misure di prevenzione e di repressione mediante norme imperative.

ê 2006/95 considerando 4

In altri Stati membri, il legislatore, per conseguire il medesimo obiettivo, rimanda alle norme tecniche elaborate da istituti di normalizzazione. Questo sistema presenta il vantaggio di un rapido adattamento al progresso tecnico senza peraltro trascurare le esigenze della sicurezza.

ê 2006/95 considerando 5

Taluni Stati membri procedono ad operazioni di carattere amministrativo volte a riconoscere le norme. Tale riconoscimento non pregiudica in alcun modo il contenuto tecnico delle norme, né limita le loro condizioni di utilizzazione. Detto riconoscimento non può pertanto modificare gli effetti attribuiti, dal punto di vista comunitario, ad una norma armonizzata e pubblicata.

ê 2006/95 considerando 6

Sul piano comunitario, dovrebbe esistere la libera circolazione del materiale elettrico quando quest'ultimo risponde ad alcuni requisiti in materia di sicurezza riconosciuti in tutti gli Stati membri. Senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la prova dell'osservanza di questi requisiti può esser data dal rinvio a norme armonizzate che li contemplano. Queste norme armonizzate dovrebbero essere stabilite di comune accordo da organismi che sono notificati da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla Commissione e dovrebbero essere oggetto di un'ampia pubblicità. Tale armonizzazione dovrebbe consentire l'eliminazione, sul piano degli scambi commerciali, degli inconvenienti risultanti dalle divergenze fra norme nazionali.

ê 2006/95 considerando 7

Senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la conformità del materiale elettrico a tali norme armonizzate può essere presunta dall'apposizione di marchi o dal rilascio di attestati da parte degli organismi competenti oppure, in mancanza, dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. Tuttavia, allo scopo di facilitare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali, gli Stati membri dovrebbero riconoscere tali marchi o attestati o la summenzionata dichiarazione quali elementi di prova. A tal fine, a detti marchi o attestati dovrebbe esser data pubblicità, in particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ò nuovo

(4) Gli operatori economici devono essere responsabili della conformità del materiale elettrico, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.

(5) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire di mettere a disposizione sul mercato solo materiale elettrico conforme alla presente direttiva. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

(6) Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità del materiale elettrico. La valutazione della conformità deve quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

(7) Anche se la valutazione della conformità deve essere responsabilità del fabbricante senza che ciò richieda il ricorso a un organismo indipendente di valutazione della conformità, è opportuno riconoscere ai fabbricanti la facoltà di farsi assistere da un laboratorio indipendente di valutazione della conformità, così da rendere più agevole l'espletamento della relativa procedura.

(8) È necessario garantire che il materiale elettrico proveniente da paesi terzi che entra nel mercato dell'Unione sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in merito a tale materiale elettrico. Occorre pertanto prevedere che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato materiale elettrico conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e di non immettere sul mercato materiale elettrico che non è conforme a tali prescrizioni o presenta un rischio. Deve essere inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità di vigilanza a fini di controllo.

(9) Il distributore mette il materiale elettrico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore lo ha immesso sul mercato e deve agire con la dovuta diligenza per garantire che la sua manipolazione del materiale elettrico non incida negativamente sulla sua conformità.

(10) All'atto dell'immissione del materiale elettrico sul mercato, ogni importatore deve indicare sul materiale elettrico in questione il proprio nome e l'indirizzo al quale può essere contattato. Vanno previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non consentano tale indicazione. Le eccezioni comprendono il caso in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto.

(11) Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi materiale elettrico in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva deve esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.

(12) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, devono essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul materiale elettrico in questione.

(13) Garantire la rintracciabilità del materiale elettrico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi.

(14) È opportuno che la presente direttiva si limiti a formulare gli obiettivi di sicurezza. Per facilitare la valutazione della conformità a tali obiettivi, è necessario prevedere la presunzione di conformità del materiale elettrico conforme alle norme armonizzate adottate conformemente al regolamento (UE) n. [../..] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […..], sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con la finalità di formulare specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali obiettivi.

(15) Il regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea] prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.

ê 2006/95 considerando 8 (adattato)

ð nuovo

(16) Per il materiale elettrico per il quale non esistono ancora norme armonizzate, la libera circolazione può deve essere assicurata, in via transitoria, ricorrendo alle norme o alle disposizioni in materia di sicurezza già elaborate ð dalla Commissione elettrotecnica internazionale ï da altri organismi internazionali o Ö a norme nazionali Õda uno degli organismi che stabiliscono le norme armonizzate.

ê 2006/95 considerando 9

È possibile che materiale elettrico venga messo in libera circolazione, benché non risponda ai requisiti in materia di sicurezza, ed è quindi opportuno prevedere le disposizioni adeguate per ridurre al minimo questo pericolo.

ê 2006/95 considerando 10 (nuovo)

La decisione 93/465/CEE del Consiglio[10] determina i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.

ê 2006/95 considerando 11

La scelta delle procedure non dovrebbe comportare un abbassamento del livello della sicurezza del materiale elettrico già fissato nella Comunità.

ò nuovo

(17) Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che il materiale elettrico messo a disposizione sul mercato è conforme agli obiettivi di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è opportuno che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli.

(18) I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca informazioni dettagliate sulla conformità del materiale elettrico alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva e da altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione.

(19) La marcatura CE, che indica la conformità del materiale elettrico, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008, mentre la presente direttiva deve dettare le norme che disciplinano l'apposizione della marcatura CE.

(20) Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che al materiale elettrico si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. La presente direttiva non deve impedire agli Stati membri di scegliere le autorità competenti incaricate dello svolgimento di tali compiti.

(21) La direttiva 2006/95/CE prevede già una procedura di salvaguardia che si applica solo in caso di disaccordo tra Stati membri sulle misure prese da uno Stato membro. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare la procedura della clausola di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

(22) È opportuno completare il sistema attuale con una procedura in base alla quale le parti interessate sono informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione a prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per altri aspetti inerenti alla protezione di interessi pubblici. Esso deve consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

(23) Nei casi in cui gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura presa da uno Stato membro sia giustificata, non occorre prevedere ulteriori interventi della Commissione, tranne qualora la non conformità possa essere attribuita a carenze di una norma armonizzata.

(24) Gli Stati membri devono stabilire norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(25) È necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano al materiale elettrico già immesso sul mercato a norma della direttiva 2006/95/CE di essere messo a disposizione sul mercato.

(26) Poiché l'obiettivo della presente direttiva – ossia assicurare che il materiale elettrico presente sul mercato soddisfi requisiti che offrano un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza e di altri interessi pubblici, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno – non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, la direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

(27) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2006/95/CE. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

ê 2006/95 considerando 12 (adattato)

(28) La presente direttiva dovrebbe Ö deve Õ far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2006/95/CE,

ê 2006/95 (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1

Ö Disposizioni generali Õ

Articolo 1

Ö Campo di applicazione Õ

Ai fini della La presente direttiva Ö si applica al Õ per "materiale elettrico", si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II.

ò nuovo

Articolo 2 [Articolo R1 della decisione n. 768/2008/CE]

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)           "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di materiale elettrico sul mercato dell'Unione;

2)           "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

3)           "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

4)           "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

5)           "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico proveniente da un paese terzo;

6)           "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico;

7)           "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

8)           "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che il materiale elettrico deve soddisfare;

9)           "norma armonizzata": una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea];

10)         "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto degli obiettivi di sicurezza relativi al materiale elettrico;

11)         "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di materiale elettrico già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

12)         "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico presente nella catena di fornitura;

13)         "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il materiale elettrico è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

14)         "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.

ê 2006/95 (adattato)

ð nuovo

Articolo 32

Ö Messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza Õ

1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il Il materiale elettrico possa può essere immesso ð messo a disposizione ï sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della dell'Ö Unione Õ Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.

ê 2006/95

2. L'allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1.

ê 2006/95 (adattato)

Articolo 43

Ö Libera circolazione Õ

Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della Comunità dell'Ö Unione Õ del materiale elettrico se, alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 o 8, esso è conforme alle disposizioni dell'articolo 2 della Ö presente direttiva Õ.

Articolo 54

Ö Fornitura di elettricità Õ

Gli Stati membri assicurano che le imprese distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti nelldall'articolo 2 3 Ö e dall'allegato I Õ.

Capo 2

Ö Obblighi degli operatori economici Õ

ê 2006/95

Articolo 5

Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché, in particolare, le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa le disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate.

Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera a) sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della regola dell'arte in materia di sicurezza.

L'elenco delle norme armonizzate ed i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ò nuovo

Articolo 6 [Articolo R2 della decisione n. 768/2008/CE]

Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione di materiale elettrico sul mercato, i fabbricanti garantiscono che sia stato progettato e fabbricato conformemente all'articolo 3 e all'allegato I.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato III.

Qualora la conformità del materiale elettrico alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata mediante la procedura di cui al primo comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del materiale elettrico.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico.

6. I fabbricanti indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. L'indirizzo deve indicare un unico punto presso cui il fabbricante può essere contattato.

7. I fabbricanti garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato.

Articolo 7 [Articolo R3 della decisione n. 768/2008/CE]

Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a)       mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;

b)      a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico;

c)       cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.

Articolo 8 [Articolo R4 della decisione n. 768/2008/CE]

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo il materiale elettrico conforme.

2. Prima di immettere il materiale elettrico sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul materiale elettrico sia apposta la marcatura CE, che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale elettrico non sia conforme all'articolo 3 e all'allegato I, non immette il materiale elettrico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico.

4. Gli importatori garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre il materiale elettrico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità agli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 e all'allegato I.

6. Laddove ritenuto opportuno in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori, prove a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato gli importatori conservano la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato.

Articolo 9 [Articolo R5 della decisione n. 768/2008/CE]

Obblighi dei distributori

1. Quando mettono il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Prima di mettere il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalle informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il materiale elettrico deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale elettrico non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I, non mette il materiale elettrico a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

3. I distributori garantiscono che, mentre il materiale elettrico è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi messo a disposizione sul mercato.

Articolo 10 [Articolo R6 della decisione n. 768/2008/CE]

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 6 quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni della presente direttiva potrebbe esserne condizionata.

Articolo 11 [Articolo R7 della decisione n. 768/2008/CE]

Identificazione degli operatori economici

Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

a)         qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro materiale elettrico;

b)         qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito materiale elettrico.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito materiale elettrico e per un periodo di dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito materiale elettrico.

Capo 3

Conformità del materiale elettrico

Articolo 12 [Articolo R8 della decisione n. 768/2008/CE]

Presunzione di conformità a norme armonizzate

Il materiale elettrico conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse enunciati all'articolo 3 e nell'allegato I.

[Se una norma armonizzata soddisfa i requisiti cui si riferisce e di cui all'articolo 3 e all'allegato I, la Commissione pubblica i riferimenti della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.]

ê 2006/95 (adattato)

ð nuovo

Articolo 136

Ö Presunzione di conformità a norme internazionali Õ

1. Ove non siano ancora state elaborate e pubblicate norme armonizzate ai sensi Ö di cui Õ deall'articolo 125, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'a immissione ð messa a disposizione ï sul mercato di cui all'articolo 23 o della libera circolazione di cui all'articolo 34, considerino del pari rispondente alle disposizioni deall'articolo 32 Ö e all'allegato I Õ il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della "International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment" (CEE-el) (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) o della "International Electrotechnical Commission" (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale), per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri non appena la presente direttiva entra in vigore e, in seguito, al momento della loro pubblicazione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.

3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni così notificate Ö conformemente al paragrafo 2 Õ, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all'accettazione di questa o quella disposizione.

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicate, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 147

Ö Presunzione di conformità a norme nazionali Õ

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi Ö di cui Õ deall'articolo 5 12 o disposizioni in materia di sicurezza pubblicate a norma Ö di cui Õ deall'articolo 613, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'a immissione ð messa a disposizione ï sul mercato di cui all'articolo 23 o della libera circolazione di cui all'articolo 34, considerino del pari rispondente alle disposizioni deall'articolo 23 Ö e all'allegato I Õ il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio.

ê 2006/95

Articolo 8

1. Prima dell'immissione sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE stabilita nell'articolo 10, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente direttiva, compresa la valutazione della conformità di cui all'allegato IV.

2. In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera b) sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.

3. Qualora il materiale elettrico sia disciplinato da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che tale materiale si presume conforme anche alle disposizioni di queste altre direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più di tali direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico.

Articolo 9

1. Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare:

              a) se la non conformità all'articolo 2 risulti da una lacuna delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, delle disposizioni di cui all'articolo 6 o delle norme di cui all'articolo 7;

              b) se la non conformità all'articolo 2 risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui al suddetto articolo.

2. Se altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione procede senza indugio ad una consultazione degli Stati membri interessati.

3. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera b) che abbia sede fuori dal territorio degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nella procedura di cui all'articolo 8. Nel parere viene precisato in che misura non sono rispettate le disposizioni dell'articolo 2.

4. La Commissione comunica il parere dell'organismo di cui al paragrafo 3 a tutti gli Stati membri che, entro un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle osservazioni delle parti interessate a proposito di tale parere.

5. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula, se necessario, le raccomandazioni o i pareri adeguati.

Articolo 10

1. La marcatura CE di conformità di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.

2. È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altra marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Tuttavia, sul materiale elettrico, sul relativo imballaggio, sull'avvertenza d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

3. Fatto salvo l'articolo 9:

              a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il materiale elettrico alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro;

              b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del materiale elettrico sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio a norma dell'articolo 9.

Articolo 11

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione:

              a) gli organismi di cui all'articolo 5, secondo comma;

              b) gli organismi che elaborano una relazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 o che esprimono un parere a norma dell'articolo 9;

              c) gli estremi della pubblicazione di cui all'articolo 5, secondo comma.

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica di tali indicazioni.

Articolo 12

La presente direttiva non è applicabile al materiale elettrico destinato all'esportazione verso paesi terzi.

ò nuovo

Articolo 15 [Articolo R10 della decisione n. 768/2008/CE]

Dichiarazione di conformità UE

1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto degli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 e all'allegato I.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IV della presente direttiva, contiene gli elementi specificati nel modulo A di cui all'allegato III della presente direttiva ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il materiale elettrico viene immesso o messo a disposizione sul mercato.

3. Se al materiale elettrico si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti, compresi i riferimenti di pubblicazione.

4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del materiale elettrico.

Articolo 16 [Articolo R11 della decisione n. 768/2008/CE]

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 17 [Articolo R12 della decisione n. 768/2008/CE]

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. La marcatura CE è apposta sul materiale elettrico o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura del materiale elettrico non lo consenta o non lo giustifichi, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio e sugli eventuali documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è apposta sul materiale elettrico prima della sua immissione sul mercato.

Capo 4

Vigilanza del mercato dell'Unione, controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e procedure di salvaguardia

Articolo 18

Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

Al materiale elettrico si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 19 [Articolo R31 della decisione n. 768/2008/CE]

Procedura a livello nazionale per il materiale elettrico che comporta rischi

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che il materiale elettrico disciplinato dalla presente direttiva presenti un rischio per la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, effettuano una valutazione del materiale elettrico interessato che investa tutte le prescrizioni di cui alla presente direttiva. I pertinenti operatori economici cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il materiale elettrico non rispetta le prescrizioni di cui alla presente direttiva, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il materiale elettrico conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma.

2. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

3. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti del materiale elettrico interessato che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del materiale elettrico non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle due cause seguenti:

a) mancato rispetto da parte del materiale elettrico delle prescrizioni relative alla sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni;

b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 12 che conferiscono la presunzione di conformità.

6. Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del materiale elettrico interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le loro obiezioni.

7. Qualora, entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o della Commissione nei confronti della misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al materiale elettrico in questione.

Articolo 20 [Articolo R32 della decisione n. 768/2008/CE]

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni nei confronti di una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Gli Stati membri sono destinatari della decisione della Commissione, che la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono a ritirare dal proprio mercato il materiale elettrico non conforme e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del materiale elettrico è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 19, paragrafo 5, lettera b), della presente direttiva, la Commissione applica la procedura prevista dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. [../..] [sulla normalizzazione europea].

Articolo 21 [Articolo R33 della decisione n. 768/2008/CE]

Materiale elettrico conforme che presenta un rischio per la sicurezza

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, ritiene che il materiale elettrico, pur conforme alla presente direttiva, presenti un rischio per la sicurezza delle persone, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale materiale elettrico, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il materiale elettrico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti del materiale elettrico interessato che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.

3. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure correttive adottate. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del materiale elettrico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del materiale elettrico, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure correttive adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, opportune misure.

5. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 22 [Articolo R34 della decisione n. 768/2008/CE]

Non conformità formale

1. Fatto salvo l'articolo 19, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 17 della presente direttiva;

b) la marcatura CE non è stata apposta;

c) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

d) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta.

2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Capo 5

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 23

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni a carico degli operatori economici, applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [inserire la data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma] e provvedono a notificarle immediatamente ogni successiva modifica.

Articolo 24

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2006/95/CE e ad essa conforme, immesso sul mercato prima del [data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma].

ê

Articolo 25

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [inserire la data - 2 anni dopo l'adozione], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, all'articolo 13, paragrafo 1, agli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 e agli allegati III e IV. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [giorno successivo alla data di cui al primo comma].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

ê 2006/95 (adattato)

Articolo 13

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 1426

ÖAbrogazione Õ

La direttiva 73/23/CEE2006/95/CE è abrogata Ö con effetto dal [data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva], Õ, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2006/95/CE.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato Vallegato VI.

Articolo 2715

Ö Entrata in vigore Õ

ê 2006/95

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ê

L'articolo 1, l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli 4 e 5, l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, II e V si applicano a decorrere dal [data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva].

ê 2006/95 (adattato)

Articolo 2816

ÖDestinatari Õ

ê 2006/95

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ê 2006/95 (adattato)

ALLEGATO I

Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

1. Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.;

b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

(c)b) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.;

(d)c) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:

              a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite Ö lesioni fisiche Õ o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;

              b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

              c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti Ö i beni Õ siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

              d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

              a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti Ö ai beni Õ;

              b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti Ö ai beni Õ;

              c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti Ö ai beni Õ.

ALLEGATO II

Materiali e fenomeni esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva

Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione.

Materiali elettrici per radiologia e uso clinico.

Parti elettriche di ascensori e montacarichi.

Contatori elettrici.

Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.

Dispositivi di alimentazione di recinti elettrici.

Disturbi radioelettrici.

Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri.

ê 2006/95

ALLEGATO III

Marcatura CE di Conformità e Dichiarazione CE di Conformità

A. Marcatura CE di conformità

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

– In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.

– I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

B. Dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

– nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

– descrizione del materiale elettrico;

– riferimento alle norme armonizzate;

– eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità;

– identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità;

– le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

ò nuovo

ANNEX III [Allegato II, Modulo A, della decisione n. 768/2008/CE]

Modulo A

Controllo interno della produzione

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il materiale elettrico interessato soddisfa le prescrizioni della presente direttiva.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del materiale elettrico. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

– una descrizione generale del materiale elettrico;

– disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti, ecc.;

– le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del materiale elettrico;

– un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare gli obiettivi di sicurezza della presente direttiva, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

– i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc., e

– i verbali delle prove.

3. Fabbricazione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità del materiale elettrico alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni della presente direttiva.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni materiale elettrico che soddisfi le prescrizioni applicabili della presente direttiva.

4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello del prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il materiale elettrico per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

ê 2006/95

ALLEGATO IV

CONTROLLO INTERNO DELLA FABBRICAZIONE

1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della direttiva. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene:

–          la descrizione generale del materiale elettrico;

–          disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti;

–          le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;

–          un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della direttiva qualora non siano state applicate le norme;

–          i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

–          le relazioni sulle prove effettuate.

4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

ò nuovo

ALLEGATO IV [Allegato III della decisione n. 768/2008/CE]

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

1.           N. xxxxxx (identificazione univoca del materiale elettrico)

2.           Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:

3.           La presente dichiarazione di conformità UE è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante;

4.           Oggetto della dichiarazione (identificazione del materiale elettrico che ne consenta la rintracciabilità. Comprende un'immagine a colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del materiale elettrico).

5.           L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

6.           Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7.           Informazioni supplementari:

Firmato a nome e in vece di:

(luogo e data del rilascio)

(nome e cognome, funzione) (firma)

ê 2006/95 (adattato)

ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata e modifica successiva

Direttiva del Consiglio73/23/CEE Direttiva del Consiglio 93/68/CEE Articolo 1, punto 12 e articolo 13 || (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29) (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1)

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 14)

Direttiva || Termine di recepimento || Termine di applicazione

73/23/CEE 93/68/CEE || 21 agosto 1974[11] 1º luglio 1994 || - 1º gennaio 1995[12]

ê 2006/95 (adattato)

ALLEGATO VI

Tavola di Concordanza

Direttiva 73/23/CEE Ö 2006/95/CE Õ || Presente direttiva ||

Articoli 1-7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino Articolo 9, paragrafi 2-5 Articolo 10 Articolo 11, primo trattino Articolo 11, secondo trattino Articolo 11, terzo trattino Articolo 12 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 — — Articolo 14 Allegati I-IV — — || Articoli 1-7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3, primo comma Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) Articolo 9, paragrafi 2-5 Articolo 10 Articolo 11, lettera a) Articolo 11, lettera b) Articolo 11, lettera c) Articolo 12 — Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Allegati I-IV Allegato V Allegato VI ||

ÖArticolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Allegato I Allegato II Allegato III Allegato IV Allegato VÕ || ÖArticolo 1 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 16 - - Articoli da 18 a 20 Articoli 16 e 17 - - Articolo 25, paragrafo 2 Articolo 26 Articolo 27 Allegato I Allegato II Articoli 15 e 16 e allegato IV Allegato III -Õ

[1]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni [COM(2011) 206 definitivo].

[2]               COM (2011) 315 definitivo. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

[3]               GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

[4]               GU C […] del […], pag. […].

[5]               GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

[6]               GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

[7]               GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

[8]               (3)GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag 1).

[9]               (4)Vedi allegato V, parte A.

[10]             (1) Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993 concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).

[11]             (1)Nel caso della Danimarca il termine è stato prorogato di cinque anni, vale a dire fino al 21 febbraio 1978. Cfr. articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 73/23/CEE.

[12]             (2)Gli Stati membri dovevano consentire fino al 1º gennaio 1997 la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1º gennaio 1995. Cfr. articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 93/68/CEE.

Top