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Document 52011PC0758

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020

    /* COM/2011/0758 definitivo - 2011/0344 (COD) */

    52011PC0758

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020 /* COM/2011/0758 definitivo - 2011/0344 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Come confermato dal programma di Stoccolma, lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia resta una priorità per l’Unione europea. Nonostante i significativi progressi già realizzati in questo campo con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che ha reso vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Unione deve ancora affrontare molte sfide, quali l'attuazione insufficiente o incoerente di alcuni diritti sul suo territorio o la scarsa consapevolezza di alcuni dei suoi atti legislativi da parte dei cittadini e delle autorità pubbliche. Le misure di natura legislativa e strategica e la loro coerente attuazione costituiscono strumenti primari. Il finanziamento può contribuire allo sviluppo di questo settore sostenendo l’elaborazione delle norme e delle politiche e promuovendone la messa in atto.

    Come previsto nella comunicazione sulla revisione del bilancio dell’Unione europea[1], gli attuali strumenti di finanziamento e meccanismi di esecuzione sono stati riesaminati, allo scopo di garantire che siano orientati chiaramente verso la produzione di valore aggiunto europeo e di soddisfare l'esigenza di una loro razionalizzazione e semplificazione. Per superare i problemi derivanti dalla complessità delle strutture dei programmi e dalla loro moltiplicazione, la Commissione ha identificato, nel documento “Un bilancio per la strategia Europa 2020”[2], la necessità di un bilancio più semplice e trasparente. Il settore dei diritti è stato menzionato come esempio della frammentazione esistente, in cui occorre intervenire.

    In questo contesto il programma "Diritti e cittadinanza" si pone, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, come successore di tre programmi esistenti:

    -           Diritti fondamentali e cittadinanza,

    -           Daphne III,

    -           le sezioni "diversità e lotta contro la discriminazione" e "parità fra uomini e donne" del programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS).

    La fusione di questi programmi, tutti basati su norme che non rientrano nel titolo V della parte III del TFUE, consentirà un approccio globale al finanziamento in questo settore.

    L'obiettivo generale della presente proposta è contribuire alla creazione di uno spazio in cui i diritti delle persone, quali sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, siano promossi e protetti. In particolare, questo programma intende promuovere i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, i principi di non discriminazione e di parità fra donne e uomini, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti del minore, i diritti derivanti dalla normativa dell'Unione sui consumatori e dalla libertà d'impresa nel mercato interno.

    Per essere veramente efficaci e produrre risultati chiari a beneficio dei cittadini e delle imprese, i diritti devono essere conosciuti da coloro che li applicano, da coloro che forniscono ai cittadini consulenze sui loro diritti e da coloro che beneficiano di tali diritti, ed essere applicati in modo coerente ed efficace in tutta l'Unione. Ciò può essere ottenuto favorendo la formazione e la sensibilizzazione, potenziando le reti e facilitando la cooperazione transnazionale. L'Unione europea deve inoltre dotarsi di una solida base analitica a sostegno del processo di elaborazione delle politiche e delle norme nel settore dei diritti e della cittadinanza.

    2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

    2.1.        Consultazione delle parti interessate

    Il 20 aprile 2011 è stata avviata una consultazione pubblica sui futuri finanziamenti nel campo della giustizia, dei diritti fondamentali e dell'uguaglianza dopo il 2013[3] , che per due mesi è rimasta aperta a tutte le persone e a tutti gli organismi interessati. Sono state raccolte 187 risposte provenienti dalla maggioranza degli Stati membri, in gran parte da ONG.

    Gli interpellati hanno valutato positivamente gli obiettivi dei programmi e confermato l'esigenza di finanziare i settori in questione; hanno riconosciuto il valore aggiunto europeo e non hanno identificato alcun settore in cui sia opportuno interrompere i finanziamenti. Hanno d'altra parte rilevato l'esigenza di semplificare e migliorare, e hanno accolto favorevolmente la maggior parte delle misure proposte, compresa la riduzione del numero di programmi e la semplificazione delle procedure.

    Gli interessati si sono detti favorevoli a finanziare attività quali lo scambio di buone prassi, la formazione dei professionisti, l'informazione e la sensibilizzazione, il sostegno alle reti, gli studi ecc. Tutti i tipi di attività approvati dagli interpellati sono esplicitamente previsti dall'articolo 5 della proposta. Sono state infine approvate le proposte della Commissione circa gli attori più adeguati a ricevere i finanziamenti e i tipi di meccanismi di finanziamento a cui ricorrere.

    2.2.        Valutazione d'impatto

    È stata svolta una sola valutazione d'impatto sui futuri finanziamenti per l'intero settore della giustizia, dei diritti e dell'uguaglianza, che attualmente comprende sei programmi[4]. La valutazione riguarda sia la proposta relativa al programma "Giustizia", sia quella sul programma "Diritti e cittadinanza". Si basa sulle valutazioni intermedie degli attuali programmi[5], che hanno confermato l'efficacia e l'efficienza generale dei programmi stessi ma hanno anche indicato qualche carenza e un certo margine di miglioramento. Sono state analizzate le tre opzioni di seguito esposte.

    Opzione A: mantenere sei programmi e affrontare alcuni dei problemi rilevati modificando la gestione interna dei programmi stessi. Migliorando la gestione e favorendo forti sinergie tra i programmi si risolverebbero alcune difficoltà, ma non si eliminerebbe la causa principale dei problemi, cioè l'elevato numero di programmi, e pertanto si otterrebbero vantaggi limitati.

    Opzione B: mantenere tutte le misure previste dall'opzione A e in più fondere gli attuali sei programmi in due soli programmi. Questa opzione consentirebbe maggiore flessibilità nell'uso dei fondi e nella gestione delle priorità politiche annuali. Aumenterebbe la semplificazione (sia per i beneficiari, sia per l'amministrazione) e l'efficienza dei programmi, grazie a una significativa riduzione delle procedure necessarie. Migliorerebbe anche l'efficacia, poiché nell'ambito di due soli programmi sarebbe più semplice evitare la frammentazione e la dispersione delle risorse. Con il diminuire delle procedure si ridurrebbero gli oneri amministrativi e ciò permetterebbe di liberare risorse umane, che sarebbero impiegate per attività dirette a migliorare l'efficacia dei programmi (divulgazione dei risultati, monitoraggio, informazione ecc.).

    Opzione C: attuare un solo programma. Questa opzione risolverebbe tutti i problemi causati dalla molteplicità degli strumenti giuridici e dall'aumento degli oneri amministrativi che comporta la gestione di molteplici programmi. Tuttavia, i vincoli giuridici impedirebbero di estendere la portata del programma fino a soddisfare le esigenze di finanziamento di tutti i settori strategici: sarebbe necessario scegliere tra il settore della giustizia e quello dei diritti e della cittadinanza. Pur avendo la massima incidenza in termini di gestione, questa opzione non permetterebbe di affrontare adeguatamente le priorità e le esigenze dell'intero settore.

    Secondo quanto risulta dall'analisi e dal confronto tra le opzioni, l'opzione preferita è quella che prevede l'esecuzione di due programmi che coprirebbero le esigenze di finanziamento di tutti i settori strategici (opzione B). Rispetto allo status quo, l'opzione B presenta chiari vantaggi e nessun inconveniente. L'opzione A non è altrettanto vantaggiosa e la C non è idonea poiché permette di coprire solo parzialmente i settori strategici.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    La proposta si fonda sull'articolo 19, paragrafo 2, sull'articolo 21, paragrafo 2, e sugli articoli 114, 168, 169 e 197 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il combinato disposto di tali articoli è necessario per continuare a sostenere strategie che vengono elaborate e attuate nell'ambito dei tre programmi attuali e non è diretto ad estendere le attività a nuovi settori. Il combinato disposto di più articoli è necessario per conseguire gli obiettivi generali del programma in modo esaustivo e per adottare un'impostazione più semplice ed efficace in materia di finanziamenti. Poiché il ricorso a questa serie di articoli fornisce la base giuridica necessaria alle attività proposte, non è necessario ricorrere all'articolo 352 del TFUE.

    L'articolo 19, paragrafo 2, prevede l'adozione di misure di incentivazione destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, comprese azioni che promuovono la parità fra donne e uomini e che sostengono i diritti dei minori.

    L'articolo 21, paragrafo 2, prevede l'adozione di disposizioni dell'Unione europea intese a facilitare l'esercizio del diritto dei cittadini di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. L'articolo può riguardare anche azioni dirette a informare cittadini e autorità sui diritti alla tutela diplomatica e consolare e sui diritti di voto, in quanto facilitano in pratica l'esercizio del diritto di circolazione.

    L'articolo 114 prevede il ravvicinamento delle disposizioni che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. In aggiunta al ravvicinamento delle disposizioni previsto all'articolo 114, l'articolo 169 prevede l'adozione di misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica adottata dagli Stati membri per tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Entrambe le disposizioni possono servire da base per finanziare attività inerenti al diritto dei consumatori e al diritto contrattuale. Un livello elevato di tutela dei consumatori e lo sviluppo del diritto contrattuale per facilitare le transazioni transfrontaliere creano le condizioni necessarie perché i cittadini dell'Unione europea siano in grado di esercitare i loro diritti al di là delle frontiere.

    L'articolo 168 prevede un livello elevato di protezione della salute umana e stabilisce che l'azione dell'Unione, a completamento delle politiche nazionali, si indirizzi alla prevenzione delle malattie fisiche e mentali e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. La violenza contro i minori costituisce un pericolo per la loro salute fisica e mentale e include spesso minacce di portata transnazionale. In quanto cittadini vulnerabili, i minori richiedono un livello superiore di protezione contro questi rischi per la loro salute fisica e mentale. Anche la violenza contro le donne costituisce una grave minaccia alla salute fisica e mentale delle vittime, che necessitano di un livello elevato di protezione.

    L'articolo 197 permette di sostenere gli sforzi degli Stati membri volti ad attuare il diritto dell'Unione facilitando lo scambio di informazioni o appoggiando programmi di formazione. Questa disposizione è di particolare rilievo in settori come i diritti fondamentali, la cittadinanza e la protezione dei dati, nei quali le autorità nazionali svolgono un ruolo importante.

    Le azioni di finanziamento proposte rispettano i principi del valore aggiunto europeo e della sussidiarietà. I finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione si concentrano su attività i cui obiettivi non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri da soli, e in cui l'intervento dell'Unione presenta un valore aggiunto rispetto agli interventi dei singoli Stati membri. Le attività contemplate dal presente regolamento contribuiscono a un'applicazione efficace dell'acquis sviluppando la fiducia reciproca tra gli Stati membri, aumentando la cooperazione transfrontaliera e il lavoro di rete, e consentendo un'applicazione corretta e coerente del diritto dell'Unione in tutto il suo territorio. L'Unione europea si trova in una posizione più favorevole rispetto agli Stati membri per affrontare situazioni transnazionali e creare una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco. Sarà promossa una solida base analitica per il sostegno e lo sviluppo delle politiche. L'intervento dell'Unione europea permette di svolgere coerentemente tali attività in tutto il suo territorio e produce economie di scala.

    La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è necessario a tale scopo.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma "Diritti e cittadinanza", per il periodo che va dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, è pari a 439 milioni di euro (prezzi correnti).

    5.           PRINCIPALI ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    L'impostazione proposta combina la semplificazione delle procedure di finanziamento, richiesta da tutte le parti coinvolte, con un approccio più orientato ai risultati. Se ne illustrano qui di seguito le principali caratteristiche.

    - La proposta definisce gli obiettivi generali e specifici perseguiti dal programma (articoli 3 e 4) e i settori d’intervento su cui il programma si concentrerà (articolo 5). Gli obiettivi generali e specifici stabiliscono la portata del programma (settori strategici), mentre i tipi di azione, definiti in funzione dei finanziamenti, sono applicabili a tutti i settori strategici e precisano, secondo un approccio orizzontale, i risultati ottenibili grazie ai finanziamenti, indicando al contempo i settori in cui il finanziamento può presentare un reale valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi. Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione stabilirà ogni anno le priorità di finanziamento di ciascun settore. Il programma può ricorrere a tutti gli strumenti finanziari previsti dal regolamento finanziario. La partecipazione è aperta a tutte le persone giuridiche aventi la loro sede legale negli Stati membri o in un paese terzo che partecipa al programma, senza che vi siano altre limitazioni per l'accesso al medesimo. Questa struttura consente di semplificare il programma e di orientarlo meglio in funzione delle esigenze e delle evoluzioni del settore strategico. Fornisce inoltre un contesto stabile per la valutazione, poiché gli obiettivi specifici sono direttamente legati ad indicatori per la valutazione, che restano coerenti per l'intera durata del programma e che saranno monitorati e valutati periodicamente. Si propone di non destinare importi specifici ai singoli settori all'interno del programma, per aumentare la flessibilità e migliorare l'esecuzione del programma stesso.

    - La partecipazione di paesi terzi è limitata al SEE, ai paesi in via di adesione e ai paesi candidati effettivi e potenziali. Altri paesi terzi, in particolare quelli in cui trova applicazione la politica europea di vicinato, possono essere associati alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla loro realizzazione.

    - Le priorità del programma per ciascun anno saranno definite in un programma di lavoro annuale. Poiché implica scelte strategiche, l'adozione del programma di lavoro annuale è subordinata al parere espresso da un comitato di Stati membri secondo la procedura consultiva.

    - Ai fini dell’attuazione del programma, è facoltà della Commissione incaricare, sulla base di un’analisi costi/benefici, un’agenzia esecutiva esistente come previsto dal regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari.

    2011/0344 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 114, 168, 169 e 197,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

    visto il parere del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) L’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri. Ogni cittadino dell'Unione gode dei diritti sanciti dal trattato. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, divenuta giuridicamente vincolante in tutta l'Unione con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, enuncia i diritti e le libertà fondamentali di cui godono le persone nell'Unione. Per essere effettivi, questi diritti devono essere promossi e rispettati. Si deve garantirne il pieno godimento e rimuovere tutti gli ostacoli che lo impediscono.

    (2) Il programma di Stoccolma[6] ribadisce la priorità di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e annovera tra le sue priorità politiche la realizzazione di un'Europa dei diritti. L’intervento finanziario è riconosciuto come uno degli strumenti determinanti per il successo dell'attuazione delle priorità politiche fissate dal programma di Stoccolma.

    (3) I cittadini devono essere in grado di esercitare pienamente i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione. Devono poter esercitare il loro diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, il diritto alla protezione consolare e il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. Devono sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano e lavorano in un altro Stato membro, certi che i loro diritti sono tutelati indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano.

    (4) Cittadini e imprese devono inoltre beneficiare pienamente del mercato interno. I consumatori devono poter godere dei diritti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei consumatori e le imprese devono essere aiutate a esercitare la libertà d'impresa nel mercato interno. Lo sviluppo di strumenti legislativi in materia di contratti e di tutela dei consumatori mette a disposizione delle imprese e dei consumatori soluzioni pratiche per affrontare problemi transfrontalieri, miranti a offrire loro più scelta ed a rendere loro meno costoso concludere contratti con partner in un altro Stato membro, e garantendo al tempo stesso un livello elevato di protezione dei consumatori.

    (5) Il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e la parità tra donne e uomini sono valori comuni a tutti gli Stati membri. Combattere tutte le forme di discriminazione è un obiettivo costante che richiede un intervento coordinato, anche tramite l'assegnazione di finanziamenti.

    (6) In conformità degli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma dovrebbe favorire il consolidamento del principio della parità tra donne e uomini e sostenere obiettivi di lotta alla discriminazione nell'ambito di tutte le sue attività. È opportuno svolgere periodicamente monitoraggi e valutazioni per esaminare il modo in cui, nelle attività del programma, si affrontano le questioni relative alla parità tra donne e uomini e alla lotta contro la discriminazione.

    (7) La violenza contro le donne in tutte le sue forme costituisce una violazione dei diritti fondamentali e una grave minaccia per la salute. Tale violenza è diffusa in tutta l'Unione e per affrontarla è necessaria un'azione coordinata. Combattere la violenza contro le donne contribuisce a promuovere la parità fra donne e uomini.

    (8) L'Unione europea promuove la protezione dei diritti del minore in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, combattendo al contempo le discriminazioni. I minori sono vulnerabili, specialmente in situazioni di povertà, esclusione sociale e disabilità o in situazioni specifiche che li espongono a rischi. Occorre intervenire per promuovere i diritti dei minori e contribuire a proteggerli contro i danni e la violenza, che mettono in pericolo la loro salute fisica o mentale.

    (9) I dati personali devono continuare a essere protetti efficacemente in un contesto di costante sviluppo tecnologico e globalizzazione. Il quadro giuridico dell'Unione europea per la protezione dei dati dev'essere applicato in modo efficace e coerente sul territorio dell'Unione. A questo scopo, l'Unione dev'essere in grado di sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri per attuare tale quadro giuridico.

    (10) La comunicazione della Commissione “Europa 2020”[7] definisce una strategia per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti delle persone nell'Unione, combattere le discriminazioni e le ineguaglianze e promuovere la cittadinanza contribuisce a realizzare gli obiettivi specifici e le iniziative faro della strategia Europa 2020.

    (11) L’esperienza acquisita negli interventi a livello di Unione ha mostrato che il conseguimento di tali obiettivi richiede, nella pratica, la combinazione di vari strumenti tra cui la legislazione, le iniziative politiche e il finanziamento. Quest’ultimo costituisce uno strumento cruciale che completa le misure legislative e dovrebbe pertanto essere istituito un programma di finanziamento. La comunicazione della Commissione “Un bilancio per l’Europa 2020”[8] sottolinea la necessità di razionalizzare e semplificare i finanziamenti dell’Unione europea. Una semplificazione sostanziale e una gestione efficiente dei finanziamenti possono essere ottenute attraverso la riduzione del numero dei programmi e la razionalizzazione, semplificazione e armonizzazione di norme e procedure relative al finanziamento.

    (12) In risposta all'esigenza di semplificazione ed efficiente gestione delle risorse, il presente regolamento stabilisce che il programma "Diritti e cittadinanza" debba provvedere alla continuazione e allo sviluppo di attività svolte in passato nell'ambito di tre programmi, definiti rispettivamente dalla decisione 2007/252/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"[9], dalla decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell’ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"[10] e dalle sezioni "parità fra uomini e donne" e "diversità e lotta contro la discriminazione" della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress[11].

    (13) Nelle comunicazioni della Commissione “La revisione del bilancio dell'Unione europea”[12] e “Un bilancio per la strategia Europa 2020” si sottolinea l’importanza di concentrare i finanziamenti su azioni che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento dell’Unione possa apportare un valore aggiuntivo rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire ad accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero, e ad applicare il diritto dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. È auspicabile che il finanziamento delle attività contribuisca altresì a diffondere una migliore e più efficace conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione da parte di tutti i soggetti interessati e fornisca una base analitica solida per il sostegno e lo sviluppo delle politiche e delle norme dell’Unione. L'intervento dell'Unione europea permette di svolgere tali azioni coerentemente in tutto il suo territorio e produce economie di scala. Inoltre, l'Unione europea si trova in una posizione più favorevole rispetto agli Stati membri per affrontare situazioni transnazionali e per creare una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco.

    (14) Al fine di applicare il principio di sana gestione finanziaria, è opportuno che il presente regolamento preveda strumenti adeguati per valutare la sua efficacia. A questo scopo, è auspicabile che esso definisca obiettivi di carattere generale e specifico. Per misurare il conseguimento di detti obiettivi specifici, occorre definire una serie di indicatori validi per l'intera durata del programma.

    (15) Il presente regolamento istituisce per il programma pluriennale una dotazione finanziaria che deve costituire, per l’autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del XX tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

    (16) Il presente regolamento dev'essere attuato nel pieno rispetto del regolamento (CE, Euratom) n. XX/XX, del XX, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione europea, impiegando, in particolare, gli strumenti di semplificazione da questo introdotti. Inoltre, è opportuno che i criteri per individuare le azioni da finanziare mirino a conferire le risorse finanziarie disponibili alle azioni che sono in grado di generare il maggior impatto possibile rispetto all'obiettivo perseguito.

    (17) Con riguardo all’adozione dei programmi di lavoro annuali, è opportuno che siano conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[13]. Dati gli importi annuali interessati, le implicazioni per il bilancio possono considerarsi non sostanziali. Pertanto, è opportuno che si applichi la procedura consultiva.

    (18) Al fine di garantire una distribuzione efficiente delle risorse del bilancio dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare tra il presente programma e il programma "Giustizia" istituito dal regolamento (UE) n. XX/XX del XX[14], il programma "Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. XX/XX del XX[15] e i programmi in materia di affari interni, occupazione e affari sociali, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, società dell'informazione e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza preadesione[16] e i fondi che operano all'interno del quadro strategico comune (fondi del QSC).

    (19) Gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati durante l’intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. L’Ufficio europeo anti-frode (OLAF) dev'essere autorizzato ad effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96[17], per accertare casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a finanziamenti nell'ambito del programma.

    (20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire alla creazione di uno spazio in cui i diritti delle persone, quali sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, siano promossi e protetti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere dunque conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Istituzione e durata del programma

    1.           Il presente regolamento istituisce il programma dell'Unione europea su diritti e cittadinanza, di seguito denominato "il programma".

    2.           Il programma è istituito per il periodo che va dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

    Articolo 2 Valore aggiunto europeo

    Il programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione assicura che le azioni selezionate ai fini del finanziamento siano destinate a produrre risultati con un valore aggiunto europeo e verifica se tale valore aggiunto sia effettivamente realizzato attraverso i risultati finali delle azioni finanziate dal programma.

    Articolo 3 Obiettivi generali

    L'obiettivo generale del programma è contribuire alla creazione di uno spazio in cui i diritti delle persone, quali sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, siano promossi e protetti.

    Articolo 4 Obiettivi specifici

    1.           Al fine di conseguire l’obiettivo generale di cui all’articolo 3, il programma prevede i seguenti obiettivi specifici:

    a)      contribuire a rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;

    b)      promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, compresi il principio di parità tra donne e uomini e i diritti delle persone con disabilità e degli anziani;

    c)      contribuire a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali;

    d)      promuovere il rispetto dei diritti del minore;

    e)      permettere a consumatori e imprese di commerciare e acquistare fiduciosamente nel mercato interno, rafforzando i diritti derivanti dalla normativa dell'Unione sui consumatori e favorendo l'esercizio della libertà di impresa nel mercato interno attraverso transazioni transfrontaliere.

    2.           Gli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi enunciati al paragrafo 1 sono, fra gli altri, la percezione a livello europeo del rispetto, dell'esercizio e dell'attuazione di tali diritti e il numero di denunce.

    Articolo 5 Azioni

    1.           Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e all’articolo 4, le azioni del programma si concentrano sui settori d’intervento di seguito elencati:

    a)      incrementare la sensibilizzazione del pubblico e la conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione;

    b)      sostenere l'attuazione del diritto dell'Unione negli Stati membri;

    c)      promuovere la cooperazione transnazionale e potenziare la conoscenza e la fiducia reciproche fra tutti i soggetti interessati;

    d)      migliorare la conoscenza e la comprensione di eventuali problemi che incidono sull'esercizio dei diritti e dei principi sanciti dal trattato, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla legislazione derivata dell'Unione, allo scopo di garantire che l'elaborazione delle politiche e delle norme sia fondata su dati concreti.

    2.           Il programma finanzia, fra l'altro, i seguenti tipi di azione:

    a)      attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni e valutazioni d’impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; monitoraggio e valutazione del recepimento e dell’attuazione del diritto dell’Unione e dell’applicazione delle sue politiche; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze;

    b)      attività di formazione, quali scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo;

    c)       attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze e seminari; organizzazione di campagne di sensibilizzazione e d’informazione, di campagne ed eventi mediatici, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione europea; raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e farne conoscere i risultati; sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

    d)      sostegno alle principali parti coinvolte, come gli Stati membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche dell’Unione; sostegno a importanti reti di livello europeo la cui attività è legata al conseguimento degli obiettivi del programma; lavoro di rete a livello europeo tra enti e organizzazioni specializzati, autorità nazionali, regionali e locali; finanziamento di reti di esperti; finanziamento di osservatori a livello europeo.

    Articolo 6 Partecipazione

    1.           L’accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità pubblici e/o privati aventi la propria sede legale:

    a)      negli Stati membri;

    b)      nei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

    c)      nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati effettivi e potenziali, conformemente ai principi e alle condizioni generali sanciti dagli accordi quadro conclusi con detti paesi in merito alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione.

    2.           Organismi ed entità pubblici e/o privati aventi la propria sede legale in altri paesi terzi, in particolare in quelli in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere associati alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla loro realizzazione.

    3.           Nell’ambito del programma, la Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali che operano nei settori interessati dal programma, quali il Consiglio d’Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’accesso al programma è aperto a tali organizzazioni internazionali.

    Articolo 7 Dotazione di bilancio

    1.           La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è pari a 439 milioni di euro.

    2.           La dotazione finanziaria del programma può coprire anche costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla gestione del programma e al conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutti gli altri costi per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

    3.           L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. XX/XX del Consiglio, del XX, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

    Articolo 8 Misure di esecuzione

    1.           La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. XX/XX, del XX, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione europea.

    2.           Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

    3.           I programmi di lavoro annuali definiscono le misure necessarie alla loro attuazione, le priorità relative agli inviti a presentare proposte e tutti gli altri elementi previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. XX/XX, del XX, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione europea.

    Articolo 9 Procedura di comitato

    1.           La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 10 Complementarità

    1.           La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il programma "Giustizia", il programma "Europa per i cittadini" e programmi in materia di affari interni, occupazione e affari sociali, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, società dell'informazione e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza preadesione e i fondi che operano all'interno del quadro strategico comune (fondi del QSC).

    2.           Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione, in particolare il programma "Giustizia", per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di entrambi i programmi. Un’azione per la quale sono state stanziate risorse del programma può ottenere la concessione di fondi anche dal programma “Giustizia”, a condizione che il finanziamento non copra le stesse voci di spesa.

    Articolo 11 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

    1.           La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

    2.           La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.

                  L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

                  Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto.

    Articolo 12 Monitoraggio e valutazione

    1.           La Commissione monitora periodicamente il programma al fine di seguire l’attuazione delle azioni intraprese nell’ambito di questo nei settori d’intervento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, nonché il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4. Tale monitoraggio costituisce anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell’ambito delle azioni del programma, sono state affrontate questioni di uguaglianza di genere e antidiscriminazione. Laddove opportuno, gli indicatori dovrebbero essere disaggregati per sesso, età e disabilità.

    2.           La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio:

    a)      al più tardi entro la metà del 2018, una relazione di valutazione intermedia;

    b)      una relazione di valutazione ex post.

    3.           La valutazione intermedia riferisce in merito al conseguimento degli obiettivi del programma, all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e al valore aggiunto europeo, al fine di determinare se il finanziamento nei settori ricompresi dal programma debba essere rinnovato, modificato o sospeso dopo il 2020. La valutazione specifica anche se sia opportuna una semplificazione del programma, se questo abbia una coerenza interna ed esterna e se tutti i suoi obiettivi continuino a essere pertinenti. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni ex post dei programmi di cui all’articolo 13.

    4.           La valutazione ex post riferisce quanto all'impatto a lungo termine del programma e alla sostenibilità dei suoi effetti, allo scopo di fornire elementi per una eventuale decisione in merito ad un programma successivo.

    Articolo 13 Misure transitorie

    Le azioni avviate prima del 1° gennaio 2014 in virtù della decisione n. 2007/252/CE, della decisione n. 779/2007/CE o delle sezioni 4 (diversità e lotta contro la discriminazione) e 5 (parità fra uomini e donne) della decisione n. 1672/2006/CE restano disciplinate dalle disposizioni delle decisioni citate sino al loro completamento. Per quanto riguarda tali azioni, i riferimenti ai comitati di cui all'articolo 10 della decisione n. 2007/252/CE, all’articolo 10 della decisione n. 779/2007/CE e all’articolo 13 della decisione n. 1672/2006/CE sono interpretati come riferimenti al comitato previsto all’articolo 9 del presente regolamento.

    Articolo 14 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    ALLEGATO

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

                  1.1.    Denominazione della proposta/iniziativa

                  1.2.    Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB

                  1.3.    Natura della proposta/iniziativa

                  1.4.    Obiettivi

                  1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

                  1.6.    Durata e incidenza finanziaria

                  1.7.    Modalità di gestione previste

    2.           MISURE DI GESTIONE

                  2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione

                  2.2.    Sistema di gestione e di controllo

                  2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

                  3.1.    Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

                  3.2.    Incidenza prevista sulle spese

                  3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

                  3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

                  3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

                  3.2.4. Compatibilità con l’attuale quadro finanziario pluriennale

                  3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

                  3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020

    1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[18]

    Titolo 33 - Giustizia

    1.3. Natura della proposta/iniziativa

    þ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[19]

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

    ¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

    1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

    Il programma contribuisce allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, promuovendo e sostenendo l'effettiva realizzazione di un'Europa dei diritti quale sancita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò riguarda, in particolare, i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, il principio di parità tra donne e uomini, i diritti delle persone con disabilità e degli anziani, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti dei minori, i diritti dei consumatori e la libertà d'impresa nel mercato interno, mediante l'agevolazione delle transazioni transfrontaliere.

    1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

    Obiettivi specifici

    Al fine di conseguire l’obiettivo generale di cui sopra, il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:

    a) contribuire a rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;

    b) promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, compresi il principio di parità tra donne e uomini e i diritti delle persone con disabilità e degli anziani;

    c) contribuire a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali;

    d) promuovere il rispetto dei diritti del minore;

    e) permettere a consumatori e imprese di commerciare e acquistare con fiducia nel mercato interno, rafforzando i diritti derivanti dalla normativa dell'Unione sui consumatori e favorendo l'esercizio della libertà d’impresa nel mercato interno attraverso transazioni transfrontaliere.

    Attività ABM/ABB interessata

    ABB 33 02 e 33 06.

    1.4.3. Risultati ed effetti previsti

    Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

    La proposta contribuirà all’applicazione dell’acquis, consentendo a cittadini e imprese dell’Unione di trarre pieno vantaggio dalla legislazione vigente. Essi avranno maggiore consapevolezza dei propri diritti e gli Stati membri e gli interessati potranno disporre di strumenti migliori per scambiare informazioni sulle migliori prassi e cooperare fra loro. Gli effetti della proposta sui beneficiari/gruppi interessati sono descritti più approfonditamente nella sezione 4.1.2 della valutazione d’impatto.

    Inoltre, le modifiche ai programmi di finanziamento proposte avranno un chiaro effetto positivo sui processi nel cui ambito sarà gestito il sostegno finanziario. Innanzitutto, sarà adottato un approccio integrato fra i vari programmi relativamente alle procedure di domanda, alla documentazione richiesta e ai sistemi informatici da utilizzare: questo rappresenterà di per sé un concreto risparmio di tempo, dal momento che molti dei soggetti attivi nei settori che rientrano in diversi degli attuali programmi non dovranno più soddisfare requisiti divergenti e potranno concentrarsi maggiormente sull’elaborazione di proposte di rilievo, dal punto di vista sia del contenuto che della qualità.

    Inoltre, grazie ad una procedura unica di selezione dei progetti armonizzata e semplificata, i tempi tra la presentazione delle domande e il momento in cui i risultati vengono resi noti verranno significativamente ridotti, permettendo alle organizzazioni richiedenti di ridurre il margine temporale di incertezza. Questo comporterà l’ulteriore vantaggio di ridurre i tempi tra l'elaborazione dei progetti e il loro avvio, rispondendo in modo molto più efficace ai bisogni concreti cui i progetti mirano a dare risposta, in linea con le priorità strategiche dell’Unione.

    1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

    Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

    Gli indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici suindicati sono, fra gli altri, la percezione a livello europeo del rispetto, dell'esercizio e dell'attuazione di tali diritti e il numero di denunce.

    La DG Giustizia non è in possesso di sufficienti informazioni sulla situazione attuale per definire in modo adeguato obiettivi di lungo o medio periodo, ma prima che inizi l’attuazione del programma tenterà di raccogliere maggiori informazioni al riguardo in modo da poter fissare parametri e traguardi.

    1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità che vanno soddisfatte a breve e lungo termine

    La legislazione è uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Unione nel settore dei diritti e della cittadinanza, ma dev'essere completata da altri strumenti. In tale contesto, il finanziamento svolge un ruolo importante. In particolare, esso dovrebbe rafforzare l’efficacia della legislazione e dei diritti sanciti direttamente dai trattati incrementando la conoscenza, la consapevolezza e le capacità di cittadini, professionisti e soggetti interessati, sostenendo:

    -            l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, anche tramite campagne nazionali ed europee per informare i cittadini circa i loro diritti, quali garantiti dal diritto dell'Unione, e i mezzi per farli valere nella pratica;

    -        la formazione e lo sviluppo delle capacità per le professioni giuridiche (come giudici e procuratori) ed altri operatori del settore, allo scopo di fornire loro gli strumenti per applicare efficacemente in concreto i diritti garantiti dall’Unione e le sue politiche.

    Il finanziamento è decisivo anche per la promozione della cooperazione a livello transnazionale e per lo sviluppo della fiducia reciproca attraverso:

    -         il consolidamento delle reti, ossia di organizzazioni a livello di Unione che agevolino la preparazione di future iniziative in questo settore e ne promuovano l'applicazione uniforme in Europa;

    -         la cooperazione transnazionale in materia di contrasto, ad esempio mediante l'istituzione di sistemi di allarme per i minori scomparsi, o il coordinamento della cooperazione antidroga a livello operativo e transfrontaliero.

    Il finanziamento dovrebbe inoltre sostenere

    -        la ricerca, l’analisi e altre attività di supporto, per fornire al legislatore informazioni chiare e dettagliate sui problemi e sulla situazione sul campo. I risultati di dette attività contribuiscono all’elaborazione e all'attuazione delle politiche dell’Unione e assicurano che queste siano fondate su dati concreti, indirizzate in modo appropriato e ben strutturate.

    1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE

    I finanziamenti basati sul programma “Diritti e cittadinanza” si concentrano su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare un valore aggiunto rispetto all’azione dei singoli Stati membri. Le attività contemplate dal presente regolamento contribuiscono a un'applicazione efficace dell'acquis sviluppando la fiducia reciproca tra gli Stati membri, aumentando la cooperazione transfrontaliera e il lavoro di rete, e consentendo un'applicazione corretta e coerente del diritto dell'Unione in tutto il suo territorio. Solo un intervento a livello di Unione può produrre attività coordinate in grado di coprire tutti gli Stati membri. L'Unione europea si trova in una posizione più favorevole rispetto agli Stati membri per affrontare situazioni transnazionali e creare una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco. In assenza del supporto dell’Unione, i soggetti interessati tenderebbero ad affrontare problemi analoghi in modo frammentario e scoordinato; la collaborazione e l'interconnessione tra di loro permetterà invece di diffondere le migliori prassi, in particolare impostazioni innovative ed integrate, in più Stati membri. I partecipanti a queste iniziative fungeranno quindi da elemento moltiplicatore nei rispettivi ambiti professionali e contribuiranno ad una più vasta divulgazione di tali migliori pratiche all'interno del loro Stato membro.

    Sarà promossa una solida base analitica per il sostegno e lo sviluppo delle politiche. L'intervento dell'Unione europea permette di svolgere coerentemente tali attività in tutto il suo territorio e produce economie di scala. Un sostegno finanziario a livello nazionale non produrrebbe gli stessi risultati, ma solo un approccio frammentario e limitato che non risponderebbe ai bisogni dell’intera Unione europea.

    1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

    Le relazioni intermedie presentate per gli attuali programmi nel settore dei diritti e della cittadinanza hanno confermato l'efficacia generale dei programmi stessi, ma hanno anche evidenziato una serie di criticità quali una certa dispersione dei fondi ("saupoudrage") fra tanti progetti di piccola portata e ad impatto limitato. Malgrado l'assegnazione dei finanziamenti ad una moltitudine di progetti, la distribuzione geografica delle organizzazioni destinatarie dei fondi non risulta equilibrata. Come confermato dalle relazioni intermedie, occorrerebbe fare di più per distribuire e sfruttare meglio i risultati e i prodotti delle attività finanziate. Migliorare la divulgazione significa migliorare la valutazione e il monitoraggio: le valutazioni intermedie e la consultazione pubblica hanno mostrato come, dal punto di vista dell’efficienza, le procedure che i richiedenti devono seguire risultino macchinose e burocratiche. Dal punto di vista amministrativo, la moltiplicazione delle procedure per i vari programmi grava la Commissione di un considerevole onere, a scapito poi della rapidità delle procedure stesse. La fusione dei programmi intende apportare una soluzione a tale problema e creare sinergie fra i programmi stessi.

    1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

    Il programma mira a creare sinergie, coerenza e complementarità con altri strumenti dell’Unione, tra cui il programma "Giustizia" e i programmi in materia di affari interni, occupazione, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, comunicazione, società dell'informazione e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza preadesione e i fondi che operano all'interno del quadro strategico comune (fondi del QSC). Sarà evitata la duplicazione delle attività nel quadro di detti programmi, e per realizzare obiettivi comuni potranno essere messe in comune le risorse del programma Giustizia e del programma Diritti e cittadinanza.

    1.6. Durata e incidenza finanziaria

    þ Proposta/iniziativa di durata limitata

    · þ  Proposta/iniziativa in vigore dall’1.1.2014 al 31.12.2020

    · þ  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020 e oltre

    ¨ Proposta/iniziativa a durata illimitata

    · Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

    · seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

    1.7. Modalità di gestione previste[20]

    þ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione.

    þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

    · þ  agenzie esecutive

    · þ  organismi creati dalle Comunità[21]

    · ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

    · ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

    ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

    ¨ Gestione decentrata con paesi terzi

    þ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (come precisato di seguito)

    Se è indicata più di una modalità di gestione, fornire ulteriori precisazioni alla voce “Osservazioni”.

    Osservazioni

    Nella relazione è prevista la possibilità di utilizzare un’agenzia esecutiva esistente per l’attuazione totale o parziale del programma. Non è stata ancora adottata alcuna decisione al riguardo, né è stata condotta alcuna analisi costi-benefici, ma l’opzione dovrebbe rimanere aperta.

    Un'altra opzione che potrebbe essere utilizzata in futuro è la gestione congiunta. Essa riguarda in particolare le organizzazioni internazionali menzionate all'articolo 6, paragrafo 2: Consiglio d'Europa, Nazioni Unite e OCSE.

    2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione

    Precisare la frequenza e le condizioni.

    La proposta prevede obblighi di monitoraggio e valutazione: verrà regolarmente monitorato il conseguimento degli obiettivi specifici sulla base degli indicatori definiti nella proposta.

    Inoltre, entro la metà del 2018 la Commissione predisporrà una relazione di valutazione intermedia sulla realizzazione degli obiettivi del programma, sull’efficienza dell’utilizzo delle risorse e il relativo valore aggiunto europeo. In seguito alla conclusione del programma, sarà effettuata una valutazione ex-post dell’incidenza sul più lungo termine degli effetti del programma e della loro sostenibilità.

    2.2. Sistema di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi individuati

    Nei suoi programmi di spesa la DG Giustizia non rileva particolari rischi di errore. Ciò trova conferma nella ricorrente assenza di riscontri significativi nelle relazioni annuali della Corte dei conti, così come nella mancanza, nelle relazioni di attività annuali della DG Giustizia (già DG JLS) degli ultimi anni, di un tasso di errore residuale al di sopra del 2% (ad eccezione di un unico caso riscontrato nel programma Daphne del 2009).

    I maggiori rischi rilevati sono:

    - rischio di un basso livello qualitativo dei progetti selezionati e della relativa attuazione tecnica, che riducono l'incidenza dei programmi, a causa di procedure di selezione inadeguate, mancanza di competenza o monitoraggio insufficiente;

    - rischio di un uso inefficiente o anti-economico dei fondi concessi, nel caso sia di sovvenzioni (difficoltà di rimborsare le spese ammissibili effettive e possibilità limitate di verificare le spese ammissibili su base documentale) che di gare di appalto (numero talvolta limitato di operatori economici con la necessaria conoscenza specializzata, da cui deriva l’impossibilità di comparare i prezzi delle offerte);

    - rischio connesso alla capacità di organizzazioni (soprattutto) piccole di controllare le spese e di garantire la trasparenza delle operazioni svolte;

    - rischio di reputazione per la Commissione qualora vengano scoperte frodi o attività illecite; a causa del vasto numero di contraenti e beneficiari eterogenei e spesso di piccole dimensioni, ciascuno dei quali applica i propri sistemi di controllo, la Commissione può fare affidamento solo parzialmente su detti sistemi di controllo interno di terzi.

    Molti di questi rischi dovrebbero essere ridotti grazie a proposte più mirate e all'uso di elementi semplificati inclusi nella revisione triennale del regolamento finanziario.

    2.2.2. Modalità di controllo previste

    Descrizione del sistema di controllo interno

    Il sistema di controllo previsto per il futuro programma è la continuazione del sistema attuale. Esso si fonda su diversi elementi costitutivi: la vigilanza sulle operazioni da parte dell’unità di gestione del programma, il controllo ex-ante (verifica finanziaria) da parte dell'unità Bilancio e controllo, il comitato interno per gli appalti (JPC, comitato per gli appalti Giustizia), i controlli ex-post per le sovvenzioni e le revisioni contabili da parte della struttura di audit interno e/o da parte del servizio di audit interno.

    Tutte le operazioni (salvo i prefinanziamenti a basso rischio) sono soggette ad una verifica da parte dell’unità di gestione del programma e ad una verifica finanziaria da parte dell’unità Bilancio e controllo. Per quanto riguarda le sovvenzioni, le richieste di rimborso delle spese sono attentamente verificate e vengono richiesti documenti giustificativi ove necessario, sulla base di una valutazione del rischio. Tutte le procedure di gara aperte o ristrette e tutte le procedure negoziate di un importo superiore a 60 000 euro sono passate al vaglio dal comitato interno per gli appalti per i controlli precedenti l’adozione della decisione.

    Il settore dei controlli ex-post applica una “strategia della rilevazione” mirante ad individuare il maggior numero possibile di anomalie al fine di recuperare somme indebitamente pagate. In base a tale strategia, le revisioni contabili sono svolte su un campione di progetti selezionati quasi esclusivamente sulla base di un’analisi dei rischi.

    Costi e benefici dei controlli

    Secondo nostre stime, una percentuale tra il 50 ed il 70% di tutto il personale impegnato nella gestione degli attuali programmi finanziari svolge funzioni di controllo in senso ampio (dalla selezione dei beneficiari/contraenti all’attuazione dei risultati delle revisioni contabili). Ciò corrisponde ad un importo tra i 2,1 milioni di euro (50% dei costi per le risorse umane relativi al 2014 definiti alla sezione 3.2.3) e i 3,2 milioni di euro (70% dei costi per le risorse umane relativi al 2020 definiti alla sezione 3.2.3). Inoltre, l’esternalizzazione delle revisioni contabili ex-post genera costi per importi che vanno dai 75 000 ai 100 000 euro l'anno, finanziati a partire da stanziamenti di supporto amministrativo. Detti costi rappresentano una percentuale compresa tra il 6 e il 4% della dotazione di bilancio totale del programma, in diminuzione sull’arco dei sette anni in ragione del fatto che gli stanziamenti annuali aumentano in maniera sostanziale tra il 2014 e il 2020, mentre i costi legati ai controlli restano piuttosto stabili.

    Grazie alla combinazione di controlli ex-ante ed ex-post, di controlli documentari e revisioni contabili sul posto, negli ultimi anni il tasso di errore residuale medio quantificabile è stato inferiore al 2%, con la sola eccezione del programma Daphne nel 2009 che ha fatto riscontrare un tasso di errore leggermente superiore al 2% e per il quale nell’anno successivo sono stati aumentati i controlli ex-post sul posto. Tali controlli hanno individuato e corretto i restanti errori nella popolazione in questione e, pertanto, il sistema di controllo interno così come i relativi costi sono considerati, da parte della DG Giustizia, adeguati al raggiungimento di un tasso di errore minimo.

    Tuttavia, in questo quadro la DG Giustizia continuerà a sondare le possibilità di rafforzare la gestione ed aumentare la semplificazione. Con la riduzione del numero di programmi saranno applicate norme e procedure armonizzate, che ridurranno il rischio di errore. Inoltre, saranno utilizzati il più possibile gli strumenti di semplificazione messi a disposizione dalla revisione triennale del regolamento finanziario, in quanto si prevede che contribuiscano a diminuire l'onere amministrativo per i beneficiari e quindi che riducano al contempo i rischi di errore e l'onere amministrativo a carico della Commissione.

    Sintesi della natura ed intensità dei controlli (attuali).

    Sintesi dei controlli || Importo Mio EUR || Numero di beneficiari/ transazione (% del totale) || Livello *(valutazione 1-4) || Copertura (% del valore)

    Controlli ex-ante di tutte le transazioni finanziarie || N/D || 100% || 1-4, su base del rischio e del tipo di transazione || 100%

    Controlli, da parte del comitato per gli appalti Giustizia, delle decisioni di aggiudicazione || N/D || 100% delle procedure di aggiudicazione al di sopra di 125 000 EUR e delle procedure negoziate al di sopra di 60 000 EUR || 4 || 100% delle procedure di aggiudicazione al di sopra di 125 000 EUR e delle procedure negoziate al di sopra di 60 000 EUR

    Controlli ex-post sui pagamenti finali delle sovvenzioni || N/D || Minimo 10% || 4 || Tra 5 e 10%

    *Livello dei controlli:

    1. Controllo amministrativo/aritmetico minimo senza riferimento alla documentazione sottostante.

    2. Controllo con riferimento a informazioni probatorie che comprendono un elemento di supervisione indipendente (ad es. certificato di revisione contabile o altro tipo di verifica), ma senza riferimento alla documentazione sottostante.

    3. Controllo con riferimento a informazioni probatorie completamente indipendenti (ad es. banca dati che giustifica alcuni elementi della denuncia, valutazione da parte di terzi o della Commissione delle principali realizzazioni, ecc.).

    4. Controllo con riferimento alla documentazione sottostante disponibile nella fase del processo in questione in merito a tutte le entrate e le uscite (ad es. timesheet, fatture, verifiche materiali, ecc.) e con accesso alla stessa; cioè, controllo caratterizzato da un'intensità di verifica delle transazioni pari a quella dei controlli svolti dalla Corte dei conti nel quadro della dichiarazione di affidabilità (DAS).

    2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

    Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti o previste.

    Sono già in funzione, o saranno adottate per il futuro programma "Diritti e cittadinanza", varie misure intese a prevenire frodi e irregolarità. La proposta contiene all’articolo 11 una disposizione sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea. Conformemente alla strategia antifrode della Commissione, adottata nel giugno 2011, la DG Giustizia sta elaborando una strategia contro la frode che copra l’intero ciclo di spesa, tenuto conto della proporzionalità e del rapporto tra costi e benefici delle misure da attuare, e che si sviluppi lungo due direttrici: la prevenzione, sulla base di controlli efficaci, e qualora vengano rilevate frodi o irregolarità, la risposta appropriata nella forma del recupero delle somme indebitamente pagate e, se del caso, di sanzioni proporzionate e dissuasive. La strategia antifrode descrive il sistema dei controlli ex-ante ed ex-post, fondato su un meccanismo di “cartellini rossi” (red flags) e specifica le procedure che il personale è tenuto a seguire in caso di rilevazione di frodi o irregolarità, e fornisce altresì informazioni sugli accordi operativi con l’OLAF.

    3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

    · Nuove linee di bilancio richieste

    Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

    Numero [Rubrica……………………………..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

    [3…] || [33 01 04.YY] [Programma Diritti e cittadinanza] || [SND] || SI || SI || NO || NO

    [3…] || [33 YY YY YY] [Programma Diritti e cittadinanza] || [SD] || SI || SI || NO || NO

    || || || || || ||

    3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || [Rubrica 3 - Sicurezza e cittadinanza]

    DG: Giustizia || || || Anno 2014[22] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Oltre il 2020 || TOTALE

    Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || || ||

    Numero della linea di bilancio – 33 xx xx || Impegni || (1) || 42,400 || 47,900 || 53,900 || 60,900 || 67,900 || 74,900 || 83,400 || || 431,300

    Pagamenti || (2) || 17,100 || 27,700 || 39,800 || 49,000 || 59,100 || 65,900 || 73,300 || 99,400 || 431,300

    Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || ||

    Pagamenti || (2a) || || || || || || || || ||

    Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[23]* || || || || || || || || ||

    Numero della linea di bilancio 33 01 04 yy || || (3) || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || || 7,700

    TOTALE degli stanziamenti per la DG GIUSTIZIA || Impegni || =1+1a +3 || 43,500 || 49,000 || 55,000 || 62,000 || 69,000 || 76,000 || 84,500 || || 439,000

    Pagamenti || =2+2a +3 || 18,200 || 28,800 || 40,900 || 50,100 || 60,200 || 67,000 || 74,400 || 99,400 || 439,000

    * È facoltà della Commissione prevedere di esternalizzare (parzialmente) l’attuazione del programma ad agenzie esecutive esistenti. Gli importi e le imputazioni saranno adattate ove necessario sulla base dei risultati del processo di esternalizzazione.

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 42,400 || 47,900 || 53,900 || 60,900 || 67,900 || 74,900 || 83,400 || || 431,300

    Pagamenti || (5) || 17,100 || 27,700 || 39,800 || 49,000 || 59,100 || 65,900 || 73,300 || 99,400 || 431,300

    Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || || 7,700

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 43,500 || 49,000 || 55,000 || 62,000 || 69,000 || 76,000 || 84,500 || || 439,000

    Pagamenti || =5+ 6 || 18,200 || 28,800 || 40,900 || 50,100 || 60,200 || 67,000 || 74,400 || 99,400 || 439,000

    Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Oltre il 2020 || TOTALE

    DG GIUSTIZIA || ||

    Ÿ Risorse umane || 4,185 || 4,247 || 4,165 || 4,254 || 4,344 || 4,433 || 4,522 || || 30,150

    Ÿ Altre spese amministrative || 0,054 || 0,055 || 0,056 || 0,057 || 0,059 || 0,060 || 0,061 || || 0,402

    TOTALE DG GIUSTIZIA || Stanziamenti || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || || 30,552

    TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || || 30,552

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || || TOTALE

    TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 47,739 || 53,302 || 59,221 || 66,311 || 73,403 || 80,493 || 89,083 || || 469,552

    Pagamenti || 22,439 || 33,102 || 45,121 || 54,411 || 64,603 || 71,493 || 78,983 || 99,400 || 469,552

    3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

    · ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

    · þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: la DG Giustizia non è in grado di fornire una lista esaustiva di tutti i risultati da realizzare mediante l'intervento finanziario nel quadro del programma, i rispettivi costi e cifre, come richiesto dalla presente sezione. Non vi sono attualmente strumenti statistici che consentano di elaborare medie di costi sulla base dei programmi attuali, e una definizione così precisa sarebbe contraria al principio secondo cui il futuro programma deve consentire sufficiente flessibilità per soddisfare le priorità politiche tra il 2014 e il 2020. Si elencano comunque qui di seguito, in modo non esaustivo, i risultati attesi:

    - numero di soggetti nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di sensibilizzazione;

    - numero di soggetti nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di formazione;

    - numero di interessati che partecipano tra l'altro al lavoro di rete, a scambi e visite di studio;

    - numero di casi di cooperazione transnazionale, anche mediante l’uso di strumenti informatici e procedure europee;

    - iniziative concepite sulla base di valutazioni e valutazioni d’impatto, e alimentate dall’apporto di vaste consultazioni di portatori d’interessi ed esperti;

    - numero di valutazioni e valutazioni d'impatto svolte a seguito dell'attuazione del programma.

    Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

    Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

    RISULTATI

    Tipo di risultato[24] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

    OBIETTIVO SPECIFICO 1[25]:… || || || || || || || || || || || || || || || ||

    - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

    OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

    - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

    Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

    COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

    3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi

    · ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

    · þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    || Anno 2014[26] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

    RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

    Risorse umane || 4,185 || 4,247 || 4,165 || 4,254 || 4,344 || 4,433 || 4,522 || 30,150

    Altre spese amministrative || 0,054 || 0,055 || 0,056 || 0,057 || 0,059 || 0,060 || 0,061 || 0,402

    Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || 30,552

    Esclusa la RUBRICA 5[27] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

    Risorse umane || || || || || || || ||

    Altre spese di natura amministrativa || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 7,700

    Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 7,700

    TOTALE || 5,339 || 5,402 || 5,321 || 5,411 || 5,503 || 5,593 || 5,683 || 38,252

    È facoltà della Commissione prevedere di esternalizzare (parzialmente) l’attuazione del programma ad agenzie esecutive esistenti. Gli importi e le imputazioni saranno adattate ove necessario sulla base dei risultati del processo di esternalizzazione.

    3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

    · ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

    · þ  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

    Stima espressa in unità equivalenti a tempo pieno

    || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

    Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei in equivalenti a tempo pieno (ETP) ||

    || 33 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 30,75 || 30,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75

    || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

    || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

    || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

    || Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: (ETP)[28] ||

    || 33 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 0,5 || 0,5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

    || XX 01 04 yy[29] || - in sede[30] || || || || || || ||

    || - nelle delegazioni || || || || || || ||

    || XX 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta) || || || || || || ||

    || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || ||

    || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

    || TOTALE || 31,25 || 31,25 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75

    33 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

    Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Gli importi e le imputazioni saranno adattati in base ai risultati del processo di esternalizzazione previsto.

    Descrizione dei compiti da svolgere:

    Funzionari e agenti temporanei || Le mansioni da svolgere comprendono tutte le funzioni necessarie alla gestione di un programma finanziario, quali: - fornire informazioni utili per la procedura di bilancio; - preparare i programmi di lavoro annuali/le decisioni di finanziamento, stabilendo le priorità annuali;    - gestire gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara e le successive procedure di selezione; - comunicare con i soggetti interessati (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri, ecc.); - gestire progetti, dal punto di vista operativo e finanziario; - eseguire controlli, come sopra descritto (verifica ex ante, comitato per gli appalti, revisione contabile ex post, audit interno);     - contabilità; - sviluppo e gestione di strumenti informatici per la gestione delle sovvenzioni; - monitoraggio e rendicontazione sul conseguimento degli obiettivi, comprese le relazioni annuali di attività (AAR) e le relazioni degli ordinatori sottodelegati (AOS).

    Personale esterno || Le mansioni sono simili a quelle affidate a funzionari ed agenti temporanei, salvo per quelle che non possono essere svolte da personale esterno

    3.2.4. Compatibilità con l’attuale quadro finanziario pluriennale

    · þ  La proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo quadro finanziario pluriennale.

    · ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

    Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    · ¨  La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[31].

    Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

    3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

    · þ  La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.

    · ¨  La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

    Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

    || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale

    Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

    TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

    3.3. Incidenza prevista sulle entrate

    · ¨  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

    · þ  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

    ¨         sulle risorse proprie

    þ         sulle entrate varie

    milioni di EUR (al terzo decimale)

    Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[32]

    Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

    Articolo 6xxxx……… || || || || || || || ||

    Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

    [33 yyyyyy…] Linea delle entrate

    Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

    Le entrate non sono note in questa fase e dipenderanno dalla partecipazione dei paesi candidati al programma.

    [1]               Comunicazione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea, COM(2010)700 definitivo del 19.10.2010.

    [2]               Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020: l'attuale sistema di finanziamento, le sfide future, i risultati della consultazione delle parti interessate e possibili opzioni per i principali problemi orizzontali e settoriali", SEC(2011)868 definitivo, che accompagna la comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", COM(2011)500 definitivo del 29.6.2011.

    [3]               http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/110615_en.htm#

    [4]               Si tratta dei programmi "Giustizia civile" (JCIV), "Giustizia penale" (JPEN), "Diritti fondamentali e cittadinanza" (FRC), Daphne III (DAP), prevenzione e informazione in materia di droga (DPIP) e delle sezioni "diversità e lotta contro la discriminazione" e "parità fra uomini e donne" del programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress).

    [5]               Relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma di finanziamento "Giustizia civile", COM(2011)351 definitivo del 15.6.2011; relazione intermedia di valutazione del programma "Giustizia penale", COM(2011)255 definitivo dell'11.5.2011; relazione sulla valutazione intermedia del programma "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013, COM(2011)249 definitivo del 5.5.2011; relazione di valutazione intermedia del programma "Daphne III" 2007-2013, COM(2011)254 definitivo dell'11.5.2011; relazione di valutazione intermedia del programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga" (DPIP) 2007-2013 , COM(2011)246 definitivo del 5.5.2011.

    [6]               GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

    [7]               COM(2010)2020 definitivo del 3.3.2010

    [8]               COM(2011)500 definitivo del 29.6.2011.

    [9]               GU L 110 del 27.4.2007, pag. 33 e rettifica, GU L 141 del 2.6.2007.

    [10]             GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19.

    [11]             GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

    [12]             COM(2010)700 definitivo del 19.10.2010.

    [13]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [14]             GU L XX del XX, pag. XX.

    [15]             GU L XX del XX, pag. XX.

    [16]             GU L XX del XX, pag. XX.

    [17]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    [18]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

    [19]             Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

    [20]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

    [21]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

    [22]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

    [23]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'Unione (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [24]             I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).

    [25]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"

    [26]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

    [27]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'Unione (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

    [28]             CA = Agente contrattuale (Contract Agent); INT = intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). LA = Agente locale (Local Agent); SNE = Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert).

    [29]             Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

    [30]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

    [31]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

    [32]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

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