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Document 52011PC0758
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing for the period 2014 to 2020 the Rights and Citizenship Programme
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020
/* COM/2011/0758 definitivo - 2011/0344 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020 /* COM/2011/0758 definitivo - 2011/0344 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Come confermato
dal programma di Stoccolma, lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia resta una priorità per l’Unione europea. Nonostante i significativi
progressi già realizzati in questo campo con l'entrata in vigore del trattato
di Lisbona, che ha reso vincolante la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, l'Unione deve ancora affrontare molte sfide, quali
l'attuazione insufficiente o incoerente di alcuni diritti sul suo territorio o la
scarsa consapevolezza di alcuni dei suoi atti legislativi da parte dei
cittadini e delle autorità pubbliche. Le misure di natura legislativa e
strategica e la loro coerente attuazione costituiscono strumenti primari. Il
finanziamento può contribuire allo sviluppo di questo settore sostenendo
l’elaborazione delle norme e delle politiche e promuovendone la messa in atto. Come previsto nella comunicazione sulla
revisione del bilancio dell’Unione europea[1],
gli attuali strumenti di finanziamento e meccanismi di esecuzione sono stati
riesaminati, allo scopo di garantire che siano orientati chiaramente verso la
produzione di valore aggiunto europeo e di soddisfare l'esigenza di una loro
razionalizzazione e semplificazione. Per superare i problemi derivanti dalla complessità
delle strutture dei programmi e dalla loro moltiplicazione, la Commissione ha
identificato, nel documento “Un bilancio per la strategia Europa 2020”[2], la necessità di un bilancio
più semplice e trasparente. Il settore dei diritti è stato menzionato come
esempio della frammentazione esistente, in cui occorre intervenire. In questo contesto il programma "Diritti
e cittadinanza" si pone, in un'ottica di semplificazione e
razionalizzazione, come successore di tre programmi esistenti: - Diritti fondamentali e
cittadinanza, - Daphne III, - le sezioni "diversità e lotta
contro la discriminazione" e "parità fra uomini e donne" del
programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS). La fusione di questi programmi, tutti basati
su norme che non rientrano nel titolo V della parte III del TFUE, consentirà un
approccio globale al finanziamento in questo settore. L'obiettivo generale della presente proposta è
contribuire alla creazione di uno spazio in cui i diritti delle persone, quali
sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, siano promossi e protetti. In
particolare, questo programma intende promuovere i diritti derivanti dalla
cittadinanza europea, i principi di non discriminazione e di parità fra donne e
uomini, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti del minore, i
diritti derivanti dalla normativa dell'Unione sui consumatori e dalla libertà
d'impresa nel mercato interno. Per essere
veramente efficaci e produrre risultati chiari a beneficio dei cittadini e
delle imprese, i diritti devono essere conosciuti da coloro che li applicano,
da coloro che forniscono ai cittadini consulenze sui loro diritti e da coloro
che beneficiano di tali diritti, ed essere applicati in modo coerente ed
efficace in tutta l'Unione. Ciò può essere ottenuto favorendo la formazione e
la sensibilizzazione, potenziando le reti e facilitando la cooperazione
transnazionale. L'Unione europea deve inoltre dotarsi di una solida base
analitica a sostegno del processo di elaborazione delle politiche e delle norme
nel settore dei diritti e della cittadinanza. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate Il 20 aprile 2011 è stata avviata una
consultazione pubblica sui futuri finanziamenti nel campo della giustizia, dei
diritti fondamentali e dell'uguaglianza dopo il 2013[3] , che per due mesi è rimasta
aperta a tutte le persone e a tutti gli organismi interessati. Sono state
raccolte 187 risposte provenienti dalla maggioranza degli Stati membri, in
gran parte da ONG. Gli interpellati hanno valutato positivamente
gli obiettivi dei programmi e confermato l'esigenza di finanziare i settori in
questione; hanno riconosciuto il valore aggiunto europeo e non hanno
identificato alcun settore in cui sia opportuno interrompere i finanziamenti.
Hanno d'altra parte rilevato l'esigenza di semplificare e migliorare, e hanno
accolto favorevolmente la maggior parte delle misure proposte, compresa la
riduzione del numero di programmi e la semplificazione delle procedure. Gli interessati si sono detti favorevoli a
finanziare attività quali lo scambio di buone prassi, la formazione dei
professionisti, l'informazione e la sensibilizzazione, il sostegno alle reti,
gli studi ecc. Tutti i tipi di attività approvati dagli interpellati sono
esplicitamente previsti dall'articolo 5 della proposta. Sono state infine
approvate le proposte della Commissione circa gli attori più adeguati a ricevere
i finanziamenti e i tipi di meccanismi di finanziamento a cui ricorrere. 2.2. Valutazione d'impatto È stata svolta una sola valutazione d'impatto
sui futuri finanziamenti per l'intero settore della giustizia, dei diritti e
dell'uguaglianza, che attualmente comprende sei programmi[4]. La valutazione riguarda sia la
proposta relativa al programma "Giustizia", sia quella sul programma
"Diritti e cittadinanza". Si basa sulle valutazioni intermedie degli
attuali programmi[5],
che hanno confermato l'efficacia e l'efficienza generale dei programmi stessi
ma hanno anche indicato qualche carenza e un certo margine di miglioramento.
Sono state analizzate le tre opzioni di seguito esposte. Opzione A: mantenere
sei programmi e affrontare alcuni dei problemi rilevati modificando la gestione
interna dei programmi stessi. Migliorando la gestione e favorendo forti
sinergie tra i programmi si risolverebbero alcune difficoltà, ma non si
eliminerebbe la causa principale dei problemi, cioè l'elevato numero di
programmi, e pertanto si otterrebbero vantaggi limitati. Opzione B: mantenere
tutte le misure previste dall'opzione A e in più fondere gli attuali sei
programmi in due soli programmi. Questa opzione consentirebbe maggiore
flessibilità nell'uso dei fondi e nella gestione delle priorità politiche
annuali. Aumenterebbe la semplificazione (sia per i beneficiari, sia per
l'amministrazione) e l'efficienza dei programmi, grazie a una significativa
riduzione delle procedure necessarie. Migliorerebbe anche l'efficacia, poiché
nell'ambito di due soli programmi sarebbe più semplice evitare la
frammentazione e la dispersione delle risorse. Con il diminuire delle procedure
si ridurrebbero gli oneri amministrativi e ciò permetterebbe di liberare
risorse umane, che sarebbero impiegate per attività dirette a migliorare
l'efficacia dei programmi (divulgazione dei risultati, monitoraggio,
informazione ecc.). Opzione C: attuare
un solo programma. Questa opzione risolverebbe tutti i problemi causati dalla
molteplicità degli strumenti giuridici e dall'aumento degli oneri
amministrativi che comporta la gestione di molteplici programmi. Tuttavia, i
vincoli giuridici impedirebbero di estendere la portata del programma fino a
soddisfare le esigenze di finanziamento di tutti i settori strategici: sarebbe
necessario scegliere tra il settore della giustizia e quello dei diritti e
della cittadinanza. Pur avendo la massima incidenza in termini di gestione,
questa opzione non permetterebbe di affrontare adeguatamente le priorità e le
esigenze dell'intero settore. Secondo quanto risulta dall'analisi e dal
confronto tra le opzioni, l'opzione preferita è quella che prevede
l'esecuzione di due programmi che coprirebbero le esigenze di
finanziamento di tutti i settori strategici (opzione B). Rispetto
allo status quo, l'opzione B presenta chiari vantaggi e nessun inconveniente.
L'opzione A non è altrettanto vantaggiosa e la C non è idonea poiché permette
di coprire solo parzialmente i settori strategici. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La proposta si fonda sull'articolo 19,
paragrafo 2, sull'articolo 21, paragrafo 2, e sugli articoli 114, 168, 169 e
197 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il combinato disposto
di tali articoli è necessario per continuare a sostenere strategie che vengono
elaborate e attuate nell'ambito dei tre programmi attuali e non è diretto ad
estendere le attività a nuovi settori. Il combinato disposto di più articoli è
necessario per conseguire gli obiettivi generali del programma in modo
esaustivo e per adottare un'impostazione più semplice ed efficace in materia di
finanziamenti. Poiché il ricorso a questa serie di articoli fornisce la base
giuridica necessaria alle attività proposte, non è necessario ricorrere
all'articolo 352 del TFUE. L'articolo 19, paragrafo 2, prevede l'adozione
di misure di incentivazione destinate ad appoggiare le azioni degli Stati
membri volte a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o
l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età
o l'orientamento sessuale, comprese azioni che promuovono la parità fra donne e
uomini e che sostengono i diritti dei minori. L'articolo 21, paragrafo 2, prevede l'adozione
di disposizioni dell'Unione europea intese a facilitare l'esercizio del diritto
dei cittadini di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri. L'articolo può riguardare anche azioni dirette a informare cittadini e
autorità sui diritti alla tutela diplomatica e consolare e sui diritti di voto,
in quanto facilitano in pratica l'esercizio del diritto di circolazione. L'articolo 114 prevede il ravvicinamento delle
disposizioni che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del
mercato interno. In aggiunta al ravvicinamento delle disposizioni previsto
all'articolo 114, l'articolo 169 prevede l'adozione di misure di sostegno, di
integrazione e di controllo della politica adottata dagli Stati membri per
tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori
nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e
all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Entrambe le
disposizioni possono servire da base per finanziare attività inerenti al
diritto dei consumatori e al diritto contrattuale. Un livello elevato di tutela
dei consumatori e lo sviluppo del diritto contrattuale per facilitare le
transazioni transfrontaliere creano le condizioni necessarie perché i cittadini
dell'Unione europea siano in grado di esercitare i loro diritti al di là delle
frontiere. L'articolo 168 prevede un livello elevato di
protezione della salute umana e stabilisce che l'azione dell'Unione, a
completamento delle politiche nazionali, si indirizzi alla prevenzione delle
malattie fisiche e mentali e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute
fisica e mentale. La violenza contro i minori costituisce un pericolo per la
loro salute fisica e mentale e include spesso minacce di portata
transnazionale. In quanto cittadini vulnerabili, i minori richiedono un livello
superiore di protezione contro questi rischi per la loro salute fisica e
mentale. Anche la violenza contro le donne costituisce una grave minaccia alla
salute fisica e mentale delle vittime, che necessitano di un livello elevato di
protezione. L'articolo 197 permette di sostenere gli sforzi
degli Stati membri volti ad attuare il diritto dell'Unione facilitando lo
scambio di informazioni o appoggiando programmi di formazione. Questa
disposizione è di particolare rilievo in settori come i diritti fondamentali,
la cittadinanza e la protezione dei dati, nei quali le autorità nazionali
svolgono un ruolo importante. Le azioni di finanziamento proposte rispettano
i principi del valore aggiunto europeo e della sussidiarietà. I finanziamenti a
carico del bilancio dell'Unione si concentrano su attività i cui obiettivi non
possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri da soli, e
in cui l'intervento dell'Unione presenta un valore aggiunto rispetto agli
interventi dei singoli Stati membri. Le attività contemplate dal presente regolamento
contribuiscono a un'applicazione efficace dell'acquis sviluppando la fiducia
reciproca tra gli Stati membri, aumentando la cooperazione transfrontaliera e
il lavoro di rete, e consentendo un'applicazione corretta e coerente del
diritto dell'Unione in tutto il suo territorio. L'Unione europea si trova in
una posizione più favorevole rispetto agli Stati membri per affrontare
situazioni transnazionali e creare una piattaforma europea per l'apprendimento
reciproco. Sarà promossa una solida base analitica per il sostegno e lo
sviluppo delle politiche. L'intervento dell'Unione europea permette di svolgere
coerentemente tali attività in tutto il suo territorio e produce economie di
scala. La proposta
ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo
richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va
oltre quanto è necessario a tale scopo. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La dotazione finanziaria per l’esecuzione del
programma "Diritti e cittadinanza", per il periodo che va dal 1º
gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, è pari a 439 milioni di euro (prezzi
correnti). 5. PRINCIPALI ELEMENTI
GIURIDICI DELLA PROPOSTA L'impostazione
proposta combina la semplificazione delle procedure di finanziamento, richiesta
da tutte le parti coinvolte, con un approccio più orientato ai risultati. Se ne
illustrano qui di seguito le principali caratteristiche. - La proposta
definisce gli obiettivi generali e specifici perseguiti dal programma (articoli
3 e 4) e i settori d’intervento su cui il programma si concentrerà (articolo
5). Gli obiettivi generali e specifici stabiliscono la portata del programma
(settori strategici), mentre i tipi di azione, definiti in funzione dei
finanziamenti, sono applicabili a tutti i settori strategici e precisano,
secondo un approccio orizzontale, i risultati ottenibili grazie ai
finanziamenti, indicando al contempo i settori in cui il finanziamento può
presentare un reale valore aggiunto per il conseguimento degli obiettivi.
Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione stabilirà ogni anno le
priorità di finanziamento di ciascun settore. Il programma può ricorrere a
tutti gli strumenti finanziari previsti dal regolamento finanziario. La
partecipazione è aperta a tutte le persone giuridiche aventi la loro sede
legale negli Stati membri o in un paese terzo che partecipa al programma, senza
che vi siano altre limitazioni per l'accesso al medesimo. Questa struttura
consente di semplificare il programma e di orientarlo meglio in funzione delle
esigenze e delle evoluzioni del settore strategico. Fornisce inoltre un
contesto stabile per la valutazione, poiché gli obiettivi specifici sono
direttamente legati ad indicatori per la valutazione, che restano coerenti per
l'intera durata del programma e che saranno monitorati e valutati
periodicamente. Si propone di non destinare importi specifici ai singoli
settori all'interno del programma, per aumentare la flessibilità e migliorare
l'esecuzione del programma stesso. - La
partecipazione di paesi terzi è limitata al SEE, ai paesi in via di adesione e
ai paesi candidati effettivi e potenziali. Altri paesi terzi, in particolare
quelli in cui trova applicazione la politica europea di vicinato, possono
essere associati alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla loro
realizzazione. - Le priorità del
programma per ciascun anno saranno definite in un programma di lavoro annuale.
Poiché implica scelte strategiche, l'adozione del programma di lavoro annuale è
subordinata al parere espresso da un comitato di Stati membri secondo la
procedura consultiva. - Ai fini
dell’attuazione del programma, è facoltà della Commissione incaricare, sulla
base di un’analisi costi/benefici, un’agenzia esecutiva esistente come previsto
dal regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che
definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di
alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari. 2011/0344 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce il programma "Diritti e
cittadinanza" per il periodo 2014-2020
(Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21,
paragrafo 2, e gli articoli 114, 168, 169 e 197, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L’Unione europea si fonda sui principi di libertà,
democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e Stato
di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri. Ogni cittadino
dell'Unione gode dei diritti sanciti dal trattato. La Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, divenuta giuridicamente vincolante in tutta
l'Unione con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, enuncia i diritti e
le libertà fondamentali di cui godono le persone nell'Unione. Per essere
effettivi, questi diritti devono essere promossi e rispettati. Si deve
garantirne il pieno godimento e rimuovere tutti gli ostacoli che lo impediscono.
(2)
Il programma di Stoccolma[6] ribadisce la priorità di
sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e annovera tra le sue
priorità politiche la realizzazione di un'Europa dei diritti. L’intervento
finanziario è riconosciuto come uno degli strumenti determinanti per il
successo dell'attuazione delle priorità politiche fissate dal programma di
Stoccolma. (3)
I cittadini devono essere in grado di esercitare
pienamente i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione. Devono poter
esercitare il loro diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione,
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e
alle elezioni comunali, il diritto alla protezione consolare e il diritto di
presentare una petizione al Parlamento europeo. Devono sentirsi a loro agio
quando vivono, viaggiano e lavorano in un altro Stato membro, certi che i loro
diritti sono tutelati indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si
trovano. (4)
Cittadini e imprese devono inoltre beneficiare
pienamente del mercato interno. I consumatori devono poter godere dei diritti
derivanti dalla normativa in materia di protezione dei consumatori e le imprese
devono essere aiutate a esercitare la libertà d'impresa nel mercato interno. Lo
sviluppo di strumenti legislativi in materia di contratti e di tutela dei
consumatori mette a disposizione delle imprese e dei consumatori soluzioni
pratiche per affrontare problemi transfrontalieri, miranti a offrire loro più
scelta ed a rendere loro meno costoso concludere contratti con partner in un
altro Stato membro, e garantendo al tempo stesso un livello elevato di
protezione dei consumatori. (5)
Il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la
razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e la parità tra donne e uomini
sono valori comuni a tutti gli Stati membri. Combattere tutte le forme di
discriminazione è un obiettivo costante che richiede un intervento coordinato,
anche tramite l'assegnazione di finanziamenti. (6)
In conformità degli articoli 8 e 10 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, il programma dovrebbe favorire il
consolidamento del principio della parità tra donne e uomini e sostenere
obiettivi di lotta alla discriminazione nell'ambito di tutte le sue attività. È
opportuno svolgere periodicamente monitoraggi e valutazioni per esaminare il
modo in cui, nelle attività del programma, si affrontano le questioni relative
alla parità tra donne e uomini e alla lotta contro la discriminazione. (7)
La violenza contro le donne in tutte le sue forme
costituisce una violazione dei diritti fondamentali e una grave minaccia per la
salute. Tale violenza è diffusa in tutta l'Unione e per affrontarla è
necessaria un'azione coordinata. Combattere la violenza contro le donne
contribuisce a promuovere la parità fra donne e uomini. (8)
L'Unione europea promuove la protezione dei diritti
del minore in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione
europea, combattendo al contempo le discriminazioni. I minori sono vulnerabili,
specialmente in situazioni di povertà, esclusione sociale e disabilità o in
situazioni specifiche che li espongono a rischi. Occorre intervenire per
promuovere i diritti dei minori e contribuire a proteggerli contro i danni e la
violenza, che mettono in pericolo la loro salute fisica o mentale. (9)
I dati personali devono continuare a essere
protetti efficacemente in un contesto di costante sviluppo tecnologico e
globalizzazione. Il quadro giuridico dell'Unione europea per la protezione dei
dati dev'essere applicato in modo efficace e coerente sul territorio
dell'Unione. A questo scopo, l'Unione dev'essere in grado di sostenere gli
sforzi profusi dagli Stati membri per attuare tale quadro giuridico. (10)
La comunicazione della Commissione “Europa 2020”[7] definisce una strategia per la
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Sostenere e promuovere i
diritti delle persone nell'Unione, combattere le discriminazioni e le
ineguaglianze e promuovere la cittadinanza contribuisce a realizzare gli
obiettivi specifici e le iniziative faro della strategia Europa 2020. (11)
L’esperienza acquisita negli interventi a livello
di Unione ha mostrato che il conseguimento di tali obiettivi richiede, nella
pratica, la combinazione di vari strumenti tra cui la legislazione, le
iniziative politiche e il finanziamento. Quest’ultimo costituisce uno strumento
cruciale che completa le misure legislative e dovrebbe pertanto essere
istituito un programma di finanziamento. La comunicazione della Commissione “Un
bilancio per l’Europa 2020”[8]
sottolinea la necessità di razionalizzare e semplificare i finanziamenti
dell’Unione europea. Una semplificazione sostanziale e una gestione efficiente
dei finanziamenti possono essere ottenute attraverso la riduzione del numero
dei programmi e la razionalizzazione, semplificazione e armonizzazione di norme
e procedure relative al finanziamento. (12)
In risposta all'esigenza di semplificazione ed
efficiente gestione delle risorse, il presente regolamento stabilisce che il
programma "Diritti e cittadinanza" debba provvedere alla
continuazione e allo sviluppo di attività svolte in passato nell'ambito di tre
programmi, definiti rispettivamente dalla decisione 2007/252/CE del Consiglio,
del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico "Diritti
fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013 come parte del
programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"[9], dalla decisione
n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007,
che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e
combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere
le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell’ambito del
programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"[10] e dalle sezioni
"parità fra uomini e donne" e "diversità e lotta contro la
discriminazione" della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma
comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress[11]. (13)
Nelle comunicazioni della Commissione “La revisione
del bilancio dell'Unione europea”[12]
e “Un bilancio per la strategia Europa 2020” si sottolinea l’importanza di
concentrare i finanziamenti su azioni che presentino un evidente valore aggiunto
europeo, ossia in cui l’intervento dell’Unione possa apportare un valore
aggiuntivo rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Le azioni
disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire ad accrescere la
fiducia reciproca tra gli Stati membri, a incrementare la cooperazione e il
lavoro di rete a livello transfrontaliero, e ad applicare il diritto
dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. È auspicabile che il
finanziamento delle attività contribuisca altresì a diffondere una migliore e
più efficace conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione da parte di
tutti i soggetti interessati e fornisca una base analitica solida per il
sostegno e lo sviluppo delle politiche e delle norme dell’Unione. L'intervento
dell'Unione europea permette di svolgere tali azioni coerentemente in tutto il
suo territorio e produce economie di scala. Inoltre, l'Unione europea si trova
in una posizione più favorevole rispetto agli Stati membri per affrontare
situazioni transnazionali e per creare una piattaforma europea per
l'apprendimento reciproco. (14)
Al fine di applicare il principio di sana gestione
finanziaria, è opportuno che il presente regolamento preveda strumenti adeguati
per valutare la sua efficacia. A questo scopo, è auspicabile che esso definisca
obiettivi di carattere generale e specifico. Per misurare il conseguimento di
detti obiettivi specifici, occorre definire una serie di indicatori validi per
l'intera durata del programma. (15)
Il presente regolamento istituisce per il programma
pluriennale una dotazione finanziaria che deve costituire, per l’autorità di
bilancio durante la procedura annuale di bilancio, il riferimento privilegiato
ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del XX tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di
bilancio e la sana gestione finanziaria. (16)
Il presente regolamento dev'essere attuato nel
pieno rispetto del regolamento (CE, Euratom) n. XX/XX, del XX, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione
europea, impiegando, in particolare, gli strumenti di semplificazione da questo
introdotti. Inoltre, è opportuno che i criteri per individuare le azioni da
finanziare mirino a conferire le risorse finanziarie disponibili alle azioni che
sono in grado di generare il maggior impatto possibile rispetto all'obiettivo
perseguito. (17)
Con riguardo all’adozione dei programmi di lavoro
annuali, è opportuno che siano conferite alla Commissione competenze di
esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate a norma del regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi
alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[13]. Dati gli importi annuali
interessati, le implicazioni per il bilancio possono considerarsi non
sostanziali. Pertanto, è opportuno che si applichi la procedura consultiva. (18)
Al fine di garantire una distribuzione efficiente
delle risorse del bilancio dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza,
complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di
settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare tra
il presente programma e il programma "Giustizia" istituito dal
regolamento (UE) n. XX/XX del XX[14],
il programma "Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE)
n. XX/XX del XX[15]
e i programmi in materia di affari interni, occupazione e affari sociali,
salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport,
società dell'informazione e allargamento, in particolare lo strumento di
assistenza preadesione[16]
e i fondi che operano all'interno del quadro strategico comune (fondi del QSC). (19)
Gli interessi finanziari dell’Unione devono essere
tutelati durante l’intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi
comprese la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il
recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati
e, se del caso, sanzioni. L’Ufficio europeo anti-frode (OLAF) dev'essere
autorizzato ad effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori
economici, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE)
n. 2185/96[17],
per accertare casi di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli
interessi finanziari dell’Unione in relazione a finanziamenti nell'ambito del
programma. (20)
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a
dire contribuire alla creazione di uno spazio in cui i diritti delle persone,
quali sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, siano promossi e protetti, non
può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere
dunque conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in
base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario
per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Istituzione e durata del programma 1. Il presente regolamento
istituisce il programma dell'Unione europea su diritti e cittadinanza, di
seguito denominato "il programma". 2. Il programma è istituito per
il periodo che va dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Articolo 2
Valore aggiunto europeo Il programma finanzia azioni con un valore
aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione assicura che le azioni selezionate
ai fini del finanziamento siano destinate a produrre risultati con un valore
aggiunto europeo e verifica se tale valore aggiunto sia effettivamente
realizzato attraverso i risultati finali delle azioni finanziate dal programma. Articolo 3
Obiettivi generali L'obiettivo generale del programma è
contribuire alla creazione di uno spazio in cui i diritti delle persone, quali
sanciti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, siano promossi e protetti. Articolo 4
Obiettivi specifici 1. Al fine di conseguire
l’obiettivo generale di cui all’articolo 3, il programma prevede i seguenti
obiettivi specifici: a) contribuire a rafforzare l'esercizio dei
diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione; b) promuovere l'attuazione efficace del
divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento
sessuale, compresi il principio di parità tra donne e uomini e i diritti delle
persone con disabilità e degli anziani; c) contribuire a garantire un livello
elevato di protezione dei dati personali; d) promuovere il rispetto dei diritti del
minore; e) permettere a consumatori e imprese di
commerciare e acquistare fiduciosamente nel mercato interno, rafforzando i
diritti derivanti dalla normativa dell'Unione sui consumatori e favorendo
l'esercizio della libertà di impresa nel mercato interno attraverso transazioni
transfrontaliere. 2. Gli indicatori per misurare
il conseguimento degli obiettivi enunciati al paragrafo 1 sono, fra gli altri,
la percezione a livello europeo del rispetto, dell'esercizio e dell'attuazione
di tali diritti e il numero di denunce. Articolo 5
Azioni 1. Al fine di conseguire gli
obiettivi di cui all'articolo 3 e all’articolo 4, le azioni del programma si
concentrano sui settori d’intervento di seguito elencati: a) incrementare la sensibilizzazione del
pubblico e la conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione; b) sostenere l'attuazione del diritto
dell'Unione negli Stati membri; c) promuovere la cooperazione transnazionale
e potenziare la conoscenza e la fiducia reciproche fra tutti i soggetti
interessati; d) migliorare la conoscenza e la
comprensione di eventuali problemi che incidono sull'esercizio dei diritti e
dei principi sanciti dal trattato, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla
legislazione derivata dell'Unione, allo scopo di garantire che l'elaborazione
delle politiche e delle norme sia fondata su dati concreti. 2. Il programma finanzia, fra
l'altro, i seguenti tipi di azione: a) attività di analisi, come la raccolta di
dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o
criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni
e valutazioni d’impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e
materiale didattico; monitoraggio e valutazione del recepimento e
dell’attuazione del diritto dell’Unione e dell’applicazione delle sue
politiche; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze; b) attività di formazione, quali scambi di
personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, sviluppo di
moduli di formazione online o di altro tipo; c) attività di
apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali:
individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi,
organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco;
organizzazione di conferenze e seminari; organizzazione di campagne di
sensibilizzazione e d’informazione, di campagne ed eventi mediatici, compresa
la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione europea;
raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni
relative al programma e farne conoscere i risultati; sviluppo, gestione e
aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione; d) sostegno alle principali parti coinvolte,
come gli Stati membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche
dell’Unione; sostegno a importanti reti di livello europeo la cui attività è
legata al conseguimento degli obiettivi del programma; lavoro di rete a livello
europeo tra enti e organizzazioni specializzati, autorità nazionali, regionali
e locali; finanziamento di reti di esperti; finanziamento di osservatori a
livello europeo. Articolo 6
Partecipazione 1. L’accesso al programma è
aperto a tutti gli organismi e le entità pubblici e/o privati aventi la propria
sede legale: a) negli Stati membri; b) nei paesi EFTA membri del SEE,
conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE; c) nei paesi in via di adesione e nei paesi
candidati effettivi e potenziali, conformemente ai principi e alle condizioni
generali sanciti dagli accordi quadro conclusi con detti paesi in merito alla
loro partecipazione ai programmi dell’Unione. 2. Organismi ed entità pubblici
e/o privati aventi la propria sede legale in altri paesi terzi, in particolare
in quelli in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere
associati alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla loro
realizzazione. 3. Nell’ambito del programma, la
Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali che operano nei
settori interessati dal programma, quali il Consiglio d’Europa,
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’accesso al programma è aperto a tali
organizzazioni internazionali. Articolo 7
Dotazione di bilancio 1. La dotazione finanziaria per
l’attuazione del programma è pari a 439 milioni di euro. 2. La dotazione finanziaria del
programma può coprire anche costi relativi ad attività di preparazione,
monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla
gestione del programma e al conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare,
studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa
quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea,
nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente
regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo
scambio delle informazioni, nonché tutti gli altri costi per l'assistenza
tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione ai fini della gestione del
programma. 3. L’autorità di bilancio
autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti stabiliti dal
regolamento (UE, Euratom) n. XX/XX del Consiglio, del XX, che stabilisce
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Articolo 8
Misure di esecuzione 1. La Commissione attua il
sostegno finanziario dell'Unione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. XX/XX,
del XX, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale
dell'Unione europea. 2. Al fine di attuare il
programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di
atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla
procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2. 3. I programmi di lavoro annuali
definiscono le misure necessarie alla loro attuazione, le priorità relative
agli inviti a presentare proposte e tutti gli altri elementi previsti dal
regolamento (UE, Euratom) n. XX/XX, del XX, che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione europea. Articolo 9
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Articolo 10
Complementarità 1. La Commissione, in
cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza complessiva, la
complementarità e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il
programma "Giustizia", il programma "Europa per i
cittadini" e programmi in materia di affari interni, occupazione e affari
sociali, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e
sport, società dell'informazione e allargamento, in particolare lo strumento di
assistenza preadesione e i fondi che operano all'interno del quadro strategico
comune (fondi del QSC). 2. Le risorse del programma
possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione, in
particolare il programma "Giustizia", per realizzare azioni che
rispondano agli obiettivi di entrambi i programmi. Un’azione per la quale sono
state stanziate risorse del programma può ottenere la concessione di fondi
anche dal programma “Giustizia”, a condizione che il finanziamento non copra le
stesse voci di spesa. Articolo 11
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1. La Commissione adotta
provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni
finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari
dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro
la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli
efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme
indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive. 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile,
esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di
sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti
dell’Unione nell’ambito del presente regolamento. L’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso
gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da
tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom,
CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre
attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a
convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti
stessi. Fatti salvi il primo e il
secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni
internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti
conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare
espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali
revisioni, controlli e verifiche sul posto. Articolo 12
Monitoraggio e valutazione 1. La Commissione monitora
periodicamente il programma al fine di seguire l’attuazione delle azioni
intraprese nell’ambito di questo nei settori d’intervento di cui all’articolo
5, paragrafo 1, nonché il conseguimento degli obiettivi specifici di cui
all'articolo 4. Tale monitoraggio costituisce anche un mezzo per valutare il
modo in cui, nell’ambito delle azioni del programma, sono state affrontate
questioni di uguaglianza di genere e antidiscriminazione. Laddove opportuno, gli
indicatori dovrebbero essere disaggregati per sesso, età e disabilità. 2. La Commissione fornisce al
Parlamento europeo e al Consiglio: a) al più tardi entro la metà del 2018, una
relazione di valutazione intermedia; b) una relazione di valutazione ex post. 3. La valutazione intermedia
riferisce in merito al conseguimento degli obiettivi del programma,
all'efficienza dell'utilizzo delle risorse e al valore aggiunto europeo, al
fine di determinare se il finanziamento nei settori ricompresi dal programma debba
essere rinnovato, modificato o sospeso dopo il 2020. La valutazione specifica
anche se sia opportuna una semplificazione del programma, se questo abbia una
coerenza interna ed esterna e se tutti i suoi obiettivi continuino a essere
pertinenti. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni ex post dei
programmi di cui all’articolo 13. 4. La valutazione ex post
riferisce quanto all'impatto a lungo termine del programma e alla sostenibilità
dei suoi effetti, allo scopo di fornire elementi per una eventuale decisione in
merito ad un programma successivo. Articolo 13
Misure transitorie Le azioni avviate prima del 1° gennaio 2014 in
virtù della decisione n. 2007/252/CE, della decisione n. 779/2007/CE
o delle sezioni 4 (diversità e lotta contro la discriminazione) e 5 (parità fra
uomini e donne) della decisione n. 1672/2006/CE restano disciplinate dalle
disposizioni delle decisioni citate sino al loro completamento. Per quanto
riguarda tali azioni, i riferimenti ai comitati di cui all'articolo 10 della
decisione n. 2007/252/CE, all’articolo 10 della decisione n. 779/2007/CE e
all’articolo 13 della decisione n. 1672/2006/CE sono interpretati come
riferimenti al comitato previsto all’articolo 9 del presente regolamento. Articolo 14
Entrata in vigore Il presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO SCHEDA FINANZIARIA
LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/
INIZIATIVA 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa 1.2. Settore
politico interessato nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e comunicazione 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA
PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con l’attuale quadro finanziario pluriennale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA
1.1.
Denominazione della proposta/iniziativa
Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020
1.2.
Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[18]
Titolo 33 - Giustizia
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
þ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione
preparatoria[19]
¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della
Commissione oggetto della proposta/iniziativa
Il
programma contribuisce allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, promuovendo e sostenendo l'effettiva realizzazione di un'Europa dei
diritti quale sancita dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ciò riguarda, in
particolare, i diritti derivanti dalla cittadinanza europea, il divieto di
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o
le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, il
principio di parità tra donne e uomini, i diritti delle persone con disabilità
e degli anziani, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti dei
minori, i diritti dei consumatori e la libertà d'impresa nel mercato interno,
mediante l'agevolazione delle transazioni transfrontaliere.
1.4.2.
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Obiettivi specifici Al
fine di conseguire l’obiettivo generale di cui sopra, il programma persegue i
seguenti obiettivi specifici: a)
contribuire a rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza
dell'Unione; b)
promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, compresi il principio di parità
tra donne e uomini e i diritti delle persone con disabilità e degli anziani; c)
contribuire a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali; d)
promuovere il rispetto dei diritti del minore; e)
permettere a consumatori e imprese di commerciare e acquistare con fiducia nel
mercato interno, rafforzando i diritti derivanti dalla normativa dell'Unione
sui consumatori e favorendo l'esercizio della libertà d’impresa nel mercato
interno attraverso transazioni transfrontaliere. Attività ABM/ABB interessata ABB 33 02 e 33 06.
1.4.3.
Risultati ed effetti previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
proposta contribuirà all’applicazione dell’acquis, consentendo a cittadini e
imprese dell’Unione di trarre pieno vantaggio dalla legislazione vigente. Essi
avranno maggiore consapevolezza dei propri diritti e gli Stati membri e gli
interessati potranno disporre di strumenti migliori per scambiare informazioni
sulle migliori prassi e cooperare fra loro. Gli effetti della proposta sui
beneficiari/gruppi interessati sono descritti più approfonditamente nella
sezione 4.1.2 della valutazione d’impatto. Inoltre,
le modifiche ai programmi di finanziamento proposte avranno un chiaro effetto
positivo sui processi nel cui ambito sarà gestito il sostegno finanziario.
Innanzitutto, sarà adottato un approccio integrato fra i vari programmi
relativamente alle procedure di domanda, alla documentazione richiesta e ai
sistemi informatici da utilizzare: questo rappresenterà di per sé un concreto
risparmio di tempo, dal momento che molti dei soggetti attivi nei settori che
rientrano in diversi degli attuali programmi non dovranno più soddisfare
requisiti divergenti e potranno concentrarsi maggiormente sull’elaborazione di
proposte di rilievo, dal punto di vista sia del contenuto che della qualità. Inoltre,
grazie ad una procedura unica di selezione dei progetti armonizzata e semplificata,
i tempi tra la presentazione delle domande e il momento in cui i risultati
vengono resi noti verranno significativamente ridotti, permettendo alle
organizzazioni richiedenti di ridurre il margine temporale di incertezza.
Questo comporterà l’ulteriore vantaggio di ridurre i tempi tra l'elaborazione
dei progetti e il loro avvio, rispondendo in modo molto più efficace ai bisogni
concreti cui i progetti mirano a dare risposta, in linea con le priorità
strategiche dell’Unione.
1.4.4.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Gli
indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici suindicati
sono, fra gli altri, la percezione a livello europeo del rispetto,
dell'esercizio e dell'attuazione di tali diritti e il numero di denunce. La
DG Giustizia non è in possesso di sufficienti informazioni sulla situazione
attuale per definire in modo adeguato obiettivi di lungo o medio periodo, ma
prima che inizi l’attuazione del programma tenterà di raccogliere maggiori
informazioni al riguardo in modo da poter fissare parametri e traguardi.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità che vanno soddisfatte a breve e lungo
termine
La
legislazione è uno strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi
dell'Unione nel settore dei diritti e della cittadinanza, ma dev'essere
completata da altri strumenti. In tale contesto, il finanziamento svolge un
ruolo importante. In particolare, esso dovrebbe rafforzare l’efficacia della
legislazione e dei diritti sanciti direttamente dai trattati incrementando la
conoscenza, la consapevolezza e le capacità di cittadini, professionisti e
soggetti interessati, sostenendo: - l'informazione e la
sensibilizzazione del pubblico, anche tramite campagne nazionali ed europee per
informare i cittadini circa i loro diritti, quali garantiti dal diritto
dell'Unione, e i mezzi per farli valere nella pratica; - la formazione e
lo sviluppo delle capacità per le professioni giuridiche (come giudici e
procuratori) ed altri operatori del settore, allo scopo di fornire loro gli
strumenti per applicare efficacemente in concreto i diritti garantiti
dall’Unione e le sue politiche. Il finanziamento è
decisivo anche per la promozione della cooperazione a livello transnazionale e
per lo sviluppo della fiducia reciproca attraverso: - il consolidamento delle reti, ossia di organizzazioni a livello di
Unione che agevolino la preparazione di future iniziative in questo settore e
ne promuovano l'applicazione uniforme in Europa; - la cooperazione transnazionale in materia di contrasto, ad esempio
mediante l'istituzione di sistemi di allarme per i minori scomparsi, o il
coordinamento della cooperazione antidroga a livello operativo e
transfrontaliero. Il finanziamento
dovrebbe inoltre sostenere - la ricerca,
l’analisi e altre attività di supporto, per fornire al legislatore informazioni
chiare e dettagliate sui problemi e sulla situazione sul campo. I risultati di
dette attività contribuiscono all’elaborazione e all'attuazione delle politiche
dell’Unione e assicurano che queste siano fondate su dati concreti, indirizzate
in modo appropriato e ben strutturate.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'UE
I
finanziamenti basati sul programma “Diritti e cittadinanza” si concentrano su
attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare un valore aggiunto
rispetto all’azione dei singoli Stati membri. Le attività contemplate dal
presente regolamento contribuiscono a un'applicazione efficace dell'acquis
sviluppando la fiducia reciproca tra gli Stati membri, aumentando la
cooperazione transfrontaliera e il lavoro di rete, e consentendo
un'applicazione corretta e coerente del diritto dell'Unione in tutto il suo
territorio. Solo un intervento a livello di Unione può produrre attività
coordinate in grado di coprire tutti gli Stati membri. L'Unione europea si
trova in una posizione più favorevole rispetto agli Stati membri per affrontare
situazioni transnazionali e creare una piattaforma europea per l'apprendimento
reciproco. In assenza del supporto dell’Unione, i soggetti interessati
tenderebbero ad affrontare problemi analoghi in modo frammentario e
scoordinato; la collaborazione e l'interconnessione tra di loro permetterà
invece di diffondere le migliori prassi, in particolare impostazioni innovative
ed integrate, in più Stati membri. I partecipanti a queste iniziative
fungeranno quindi da elemento moltiplicatore nei rispettivi ambiti
professionali e contribuiranno ad una più vasta divulgazione di tali migliori
pratiche all'interno del loro Stato membro. Sarà
promossa una solida base analitica per il sostegno e lo sviluppo delle
politiche. L'intervento dell'Unione europea permette di svolgere coerentemente
tali attività in tutto il suo territorio e produce economie di scala. Un sostegno
finanziario a livello nazionale non produrrebbe gli stessi risultati, ma solo
un approccio frammentario e limitato che non risponderebbe ai bisogni
dell’intera Unione europea.
1.5.3.
Principali insegnamenti tratti da esperienze simili
Le
relazioni intermedie presentate per gli attuali programmi nel settore dei
diritti e della cittadinanza hanno confermato l'efficacia generale dei
programmi stessi, ma hanno anche evidenziato una serie di criticità quali una
certa dispersione dei fondi ("saupoudrage") fra tanti progetti di
piccola portata e ad impatto limitato. Malgrado l'assegnazione dei
finanziamenti ad una moltitudine di progetti, la distribuzione geografica delle
organizzazioni destinatarie dei fondi non risulta equilibrata. Come confermato
dalle relazioni intermedie, occorrerebbe fare di più per distribuire e
sfruttare meglio i risultati e i prodotti delle attività finanziate. Migliorare
la divulgazione significa migliorare la valutazione e il monitoraggio: le
valutazioni intermedie e la consultazione pubblica hanno mostrato come, dal
punto di vista dell’efficienza, le procedure che i richiedenti devono seguire
risultino macchinose e burocratiche. Dal punto di vista amministrativo, la
moltiplicazione delle procedure per i vari programmi grava la Commissione di un
considerevole onere, a scapito poi della rapidità delle procedure stesse. La
fusione dei programmi intende apportare una soluzione a tale problema e creare
sinergie fra i programmi stessi.
1.5.4.
Compatibilità ed eventuale sinergia con altri
strumenti pertinenti
Il
programma mira a creare sinergie, coerenza e complementarità con altri
strumenti dell’Unione, tra cui il programma "Giustizia" e i programmi
in materia di affari interni, occupazione, salute e tutela dei consumatori,
istruzione, formazione, gioventù e sport, comunicazione, società
dell'informazione e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza
preadesione e i fondi che operano all'interno del quadro strategico comune
(fondi del QSC). Sarà evitata la duplicazione delle attività nel quadro di
detti programmi, e per realizzare obiettivi comuni potranno essere messe in
comune le risorse del programma Giustizia e del programma Diritti e
cittadinanza.
1.6.
Durata e incidenza finanziaria
þ Proposta/iniziativa di durata limitata
· þ Proposta/iniziativa
in vigore dall’1.1.2014 al 31.12.2020 · þ Incidenza
finanziaria dal 2014 al 2020 e oltre ¨ Proposta/iniziativa a durata
illimitata · Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA, · seguito da un funzionamento a ritmo regolare.
1.7.
Modalità di gestione previste[20]
þ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione. þ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: · þ agenzie esecutive
· þ organismi creati
dalle Comunità[21]
· ¨ organismi
pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico · ¨ persone
incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato
sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai
sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi þ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (come precisato di seguito) Se è indicata più di
una modalità di gestione, fornire ulteriori precisazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni Nella
relazione è prevista la possibilità di utilizzare un’agenzia esecutiva
esistente per l’attuazione totale o parziale del programma. Non è stata ancora
adottata alcuna decisione al riguardo, né è stata condotta alcuna analisi
costi-benefici, ma l’opzione dovrebbe rimanere aperta. Un'altra
opzione che potrebbe essere utilizzata in futuro è la gestione congiunta. Essa
riguarda in particolare le organizzazioni internazionali menzionate
all'articolo 6, paragrafo 2: Consiglio d'Europa, Nazioni Unite e OCSE.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e
comunicazione
Precisare la frequenza
e le condizioni. La
proposta prevede obblighi di monitoraggio e valutazione: verrà regolarmente
monitorato il conseguimento degli obiettivi specifici sulla base degli
indicatori definiti nella proposta. Inoltre,
entro la metà del 2018 la Commissione predisporrà una relazione di valutazione
intermedia sulla realizzazione degli obiettivi del programma, sull’efficienza
dell’utilizzo delle risorse e il relativo valore aggiunto europeo. In seguito
alla conclusione del programma, sarà effettuata una valutazione ex-post
dell’incidenza sul più lungo termine degli effetti del programma e della loro
sostenibilità.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
Nei
suoi programmi di spesa la DG Giustizia non rileva particolari rischi di
errore. Ciò trova conferma nella ricorrente assenza di riscontri significativi
nelle relazioni annuali della Corte dei conti, così come nella mancanza, nelle
relazioni di attività annuali della DG Giustizia (già DG JLS) degli ultimi
anni, di un tasso di errore residuale al di sopra del 2% (ad eccezione di un
unico caso riscontrato nel programma Daphne del 2009). I
maggiori rischi rilevati sono: -
rischio di un basso livello qualitativo dei progetti selezionati e della
relativa attuazione tecnica, che riducono l'incidenza dei programmi, a causa di
procedure di selezione inadeguate, mancanza di competenza o monitoraggio
insufficiente; -
rischio di un uso inefficiente o anti-economico dei fondi concessi, nel caso
sia di sovvenzioni (difficoltà di rimborsare le spese ammissibili effettive e
possibilità limitate di verificare le spese ammissibili su base documentale)
che di gare di appalto (numero talvolta limitato di operatori economici con la
necessaria conoscenza specializzata, da cui deriva l’impossibilità di comparare
i prezzi delle offerte); -
rischio connesso alla capacità di organizzazioni (soprattutto) piccole di
controllare le spese e di garantire la trasparenza delle operazioni svolte; -
rischio di reputazione per la Commissione qualora vengano scoperte frodi o
attività illecite; a causa del vasto numero di contraenti e beneficiari
eterogenei e spesso di piccole dimensioni, ciascuno dei quali applica i propri
sistemi di controllo, la Commissione può fare affidamento solo parzialmente su
detti sistemi di controllo interno di terzi. Molti
di questi rischi dovrebbero essere ridotti grazie a proposte più mirate e
all'uso di elementi semplificati inclusi nella revisione triennale del
regolamento finanziario.
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Descrizione del sistema di controllo interno Il
sistema di controllo previsto per il futuro programma è la continuazione del
sistema attuale. Esso si fonda su diversi elementi costitutivi: la vigilanza
sulle operazioni da parte dell’unità di gestione del programma, il controllo
ex-ante (verifica finanziaria) da parte dell'unità Bilancio e controllo, il
comitato interno per gli appalti (JPC, comitato per gli appalti Giustizia), i
controlli ex-post per le sovvenzioni e le revisioni contabili da parte della
struttura di audit interno e/o da parte del servizio di audit interno. Tutte
le operazioni (salvo i prefinanziamenti a basso rischio) sono soggette ad una
verifica da parte dell’unità di gestione del programma e ad una verifica
finanziaria da parte dell’unità Bilancio e controllo. Per quanto riguarda le
sovvenzioni, le richieste di rimborso delle spese sono attentamente verificate
e vengono richiesti documenti giustificativi ove necessario, sulla base di una
valutazione del rischio. Tutte le procedure di gara aperte o ristrette e tutte
le procedure negoziate di un importo superiore a 60 000 euro sono passate
al vaglio dal comitato interno per gli appalti per i controlli precedenti
l’adozione della decisione. Il
settore dei controlli ex-post applica una “strategia della rilevazione” mirante
ad individuare il maggior numero possibile di anomalie al fine di recuperare
somme indebitamente pagate. In base a tale strategia, le revisioni contabili
sono svolte su un campione di progetti selezionati quasi esclusivamente sulla
base di un’analisi dei rischi. Costi e benefici dei controlli Secondo
nostre stime, una percentuale tra il 50 ed il 70% di tutto il personale
impegnato nella gestione degli attuali programmi finanziari svolge funzioni di
controllo in senso ampio (dalla selezione dei beneficiari/contraenti
all’attuazione dei risultati delle revisioni contabili). Ciò corrisponde ad un
importo tra i 2,1 milioni di euro (50% dei costi per le risorse umane relativi
al 2014 definiti alla sezione 3.2.3) e i 3,2 milioni di euro (70% dei costi per
le risorse umane relativi al 2020 definiti alla sezione 3.2.3). Inoltre,
l’esternalizzazione delle revisioni contabili ex-post genera costi per importi
che vanno dai 75 000 ai 100 000 euro l'anno, finanziati a partire da
stanziamenti di supporto amministrativo. Detti costi rappresentano una
percentuale compresa tra il 6 e il 4% della dotazione di bilancio totale del
programma, in diminuzione sull’arco dei sette anni in ragione del fatto che gli
stanziamenti annuali aumentano in maniera sostanziale tra il 2014 e il 2020,
mentre i costi legati ai controlli restano piuttosto stabili. Grazie
alla combinazione di controlli ex-ante ed ex-post, di controlli documentari e
revisioni contabili sul posto, negli ultimi anni il tasso di errore residuale
medio quantificabile è stato inferiore al 2%, con la sola eccezione del
programma Daphne nel 2009 che ha fatto riscontrare un tasso di errore
leggermente superiore al 2% e per il quale nell’anno successivo sono stati
aumentati i controlli ex-post sul posto. Tali controlli hanno individuato e
corretto i restanti errori nella popolazione in questione e, pertanto, il
sistema di controllo interno così come i relativi costi sono considerati, da
parte della DG Giustizia, adeguati al raggiungimento di un tasso di errore
minimo. Tuttavia,
in questo quadro la DG Giustizia continuerà a sondare le possibilità di
rafforzare la gestione ed aumentare la semplificazione. Con la riduzione del
numero di programmi saranno applicate norme e procedure armonizzate, che
ridurranno il rischio di errore. Inoltre, saranno utilizzati il più possibile
gli strumenti di semplificazione messi a disposizione dalla revisione triennale
del regolamento finanziario, in quanto si prevede che contribuiscano a
diminuire l'onere amministrativo per i beneficiari e quindi che riducano al
contempo i rischi di errore e l'onere amministrativo a carico della
Commissione. Sintesi della natura ed intensità dei controlli
(attuali). Sintesi dei controlli || Importo Mio EUR || Numero di beneficiari/ transazione (% del totale) || Livello *(valutazione 1-4) || Copertura (% del valore) Controlli ex-ante di tutte le transazioni finanziarie || N/D || 100% || 1-4, su base del rischio e del tipo di transazione || 100% Controlli, da parte del comitato per gli appalti Giustizia, delle decisioni di aggiudicazione || N/D || 100% delle procedure di aggiudicazione al di sopra di 125 000 EUR e delle procedure negoziate al di sopra di 60 000 EUR || 4 || 100% delle procedure di aggiudicazione al di sopra di 125 000 EUR e delle procedure negoziate al di sopra di 60 000 EUR Controlli ex-post sui pagamenti finali delle sovvenzioni || N/D || Minimo 10% || 4 || Tra 5 e 10% *Livello dei controlli: 1. Controllo amministrativo/aritmetico minimo senza
riferimento alla documentazione sottostante. 2. Controllo con riferimento a informazioni probatorie
che comprendono un elemento di supervisione indipendente (ad es. certificato di
revisione contabile o altro tipo di verifica), ma senza riferimento alla
documentazione sottostante. 3. Controllo con riferimento a informazioni probatorie
completamente indipendenti (ad es. banca dati che giustifica alcuni elementi
della denuncia, valutazione da parte di terzi o della Commissione delle
principali realizzazioni, ecc.). 4. Controllo con riferimento alla documentazione
sottostante disponibile nella fase del processo in questione in merito a tutte
le entrate e le uscite (ad es. timesheet, fatture, verifiche materiali,
ecc.) e con accesso alla stessa; cioè, controllo caratterizzato da un'intensità
di verifica delle transazioni pari a quella dei controlli svolti dalla Corte
dei conti nel quadro della dichiarazione di affidabilità (DAS).
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di
prevenzione e protezione esistenti o previste. Sono
già in funzione, o saranno adottate per il futuro programma "Diritti e
cittadinanza", varie misure intese a prevenire frodi e irregolarità. La
proposta contiene all’articolo 11 una disposizione sulla tutela degli interessi
finanziari dell’Unione europea. Conformemente alla strategia antifrode della
Commissione, adottata nel giugno 2011, la DG Giustizia sta elaborando una
strategia contro la frode che copra l’intero ciclo di spesa, tenuto conto della
proporzionalità e del rapporto tra costi e benefici delle misure da attuare, e
che si sviluppi lungo due direttrici: la prevenzione, sulla base di controlli
efficaci, e qualora vengano rilevate frodi o irregolarità, la risposta
appropriata nella forma del recupero delle somme indebitamente pagate e, se del
caso, di sanzioni proporzionate e dissuasive. La strategia antifrode descrive
il sistema dei controlli ex-ante ed ex-post, fondato su un meccanismo di
“cartellini rossi” (red flags) e specifica le procedure che il personale
è tenuto a seguire in caso di rilevazione di frodi o irregolarità, e fornisce
altresì informazioni sugli accordi operativi con l’OLAF.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/
INIZIATIVA
3.1.
Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee
di bilancio di spesa interessate
· Nuove linee di bilancio richieste Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica……………………………..] || SD/SND || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario [3…] || [33 01 04.YY] [Programma Diritti e cittadinanza] || [SND] || SI || SI || NO || NO [3…] || [33 YY YY YY] [Programma Diritti e cittadinanza] || [SD] || SI || SI || NO || NO || || || || || ||
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
milioni di EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || [Rubrica 3 - Sicurezza e cittadinanza] DG: Giustizia || || || Anno 2014[22] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Oltre il 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio – 33 xx xx || Impegni || (1) || 42,400 || 47,900 || 53,900 || 60,900 || 67,900 || 74,900 || 83,400 || || 431,300 Pagamenti || (2) || 17,100 || 27,700 || 39,800 || 49,000 || 59,100 || 65,900 || 73,300 || 99,400 || 431,300 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[23]* || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 33 01 04 yy || || (3) || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || || 7,700 TOTALE degli stanziamenti per la DG GIUSTIZIA || Impegni || =1+1a +3 || 43,500 || 49,000 || 55,000 || 62,000 || 69,000 || 76,000 || 84,500 || || 439,000 Pagamenti || =2+2a +3 || 18,200 || 28,800 || 40,900 || 50,100 || 60,200 || 67,000 || 74,400 || 99,400 || 439,000 * È facoltà della Commissione prevedere di
esternalizzare (parzialmente) l’attuazione del programma ad agenzie esecutive
esistenti. Gli importi e le imputazioni saranno adattate ove necessario sulla
base dei risultati del processo di esternalizzazione. TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 42,400 || 47,900 || 53,900 || 60,900 || 67,900 || 74,900 || 83,400 || || 431,300 Pagamenti || (5) || 17,100 || 27,700 || 39,800 || 49,000 || 59,100 || 65,900 || 73,300 || 99,400 || 431,300 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || || 7,700 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 43,500 || 49,000 || 55,000 || 62,000 || 69,000 || 76,000 || 84,500 || || 439,000 Pagamenti || =5+ 6 || 18,200 || 28,800 || 40,900 || 50,100 || 60,200 || 67,000 || 74,400 || 99,400 || 439,000 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” milioni di EUR (al terzo decimale) || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Oltre il 2020 || TOTALE DG GIUSTIZIA || || Risorse umane || 4,185 || 4,247 || 4,165 || 4,254 || 4,344 || 4,433 || 4,522 || || 30,150 Altre spese amministrative || 0,054 || 0,055 || 0,056 || 0,057 || 0,059 || 0,060 || 0,061 || || 0,402 TOTALE DG GIUSTIZIA || Stanziamenti || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || || 30,552 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || || 30,552 milioni di EUR (al terzo decimale) || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 47,739 || 53,302 || 59,221 || 66,311 || 73,403 || 80,493 || 89,083 || || 469,552 Pagamenti || 22,439 || 33,102 || 45,121 || 54,411 || 64,603 || 71,493 || 78,983 || 99,400 || 469,552
3.2.2.
Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
· ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi · þ La proposta/iniziativa
comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:
la DG Giustizia non è in grado di fornire una lista esaustiva di tutti i
risultati da realizzare mediante l'intervento finanziario nel quadro del
programma, i rispettivi costi e cifre, come richiesto dalla presente sezione.
Non vi sono attualmente strumenti statistici che consentano di elaborare medie
di costi sulla base dei programmi attuali, e una definizione così precisa
sarebbe contraria al principio secondo cui il futuro programma deve consentire
sufficiente flessibilità per soddisfare le priorità politiche tra il 2014 e il
2020. Si elencano comunque qui di seguito, in modo non esaustivo, i risultati
attesi: - numero di
soggetti nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di
sensibilizzazione; - numero di
soggetti nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di
formazione; - numero di
interessati che partecipano tra l'altro al lavoro di rete, a scambi e visite di
studio; - numero di
casi di cooperazione transnazionale, anche mediante l’uso di strumenti
informatici e procedure europee; - iniziative concepite sulla base di valutazioni
e valutazioni d’impatto, e alimentate dall’apporto di vaste consultazioni di
portatori d’interessi ed esperti; - numero di valutazioni e valutazioni d'impatto
svolte a seguito dell'attuazione del programma. Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo
decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[24] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[25]:… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
· ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
· þ La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi,
come spiegato di seguito: milioni di EUR (al
terzo decimale) || Anno 2014[26] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 4,185 || 4,247 || 4,165 || 4,254 || 4,344 || 4,433 || 4,522 || 30,150 Altre spese amministrative || 0,054 || 0,055 || 0,056 || 0,057 || 0,059 || 0,060 || 0,061 || 0,402 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || 30,552 Esclusa la RUBRICA 5[27] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 7,700 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 1,100 || 7,700 TOTALE || 5,339 || 5,402 || 5,321 || 5,411 || 5,503 || 5,593 || 5,683 || 38,252 È facoltà della Commissione prevedere di
esternalizzare (parzialmente) l’attuazione del programma ad agenzie esecutive
esistenti. Gli importi e le imputazioni saranno adattate ove necessario sulla
base dei risultati del processo di esternalizzazione.
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
· ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane · þ La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di
seguito: Stima espressa in unità equivalenti a tempo
pieno || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei in equivalenti a tempo pieno (ETP) || || 33 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 30,75 || 30,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: (ETP)[28] || || 33 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 0,5 || 0,5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[29] || - in sede[30] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 31,25 || 31,25 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 33 è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Gli importi e le
imputazioni saranno adattati in base ai risultati del processo di
esternalizzazione previsto. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Le mansioni da svolgere comprendono tutte le funzioni necessarie alla gestione di un programma finanziario, quali: - fornire informazioni utili per la procedura di bilancio; - preparare i programmi di lavoro annuali/le decisioni di finanziamento, stabilendo le priorità annuali; - gestire gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara e le successive procedure di selezione; - comunicare con i soggetti interessati (beneficiari potenziali/effettivi, Stati membri, ecc.); - gestire progetti, dal punto di vista operativo e finanziario; - eseguire controlli, come sopra descritto (verifica ex ante, comitato per gli appalti, revisione contabile ex post, audit interno); - contabilità; - sviluppo e gestione di strumenti informatici per la gestione delle sovvenzioni; - monitoraggio e rendicontazione sul conseguimento degli obiettivi, comprese le relazioni annuali di attività (AAR) e le relazioni degli ordinatori sottodelegati (AOS). Personale esterno || Le mansioni sono simili a quelle affidate a funzionari ed agenti temporanei, salvo per quelle che non possono essere svolte da personale esterno
3.2.4.
Compatibilità con l’attuale quadro finanziario
pluriennale
· þ La
proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo quadro finanziario
pluriennale. · ¨ La
proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del
quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. · ¨ La
proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la
revisione del quadro finanziario pluriennale[31]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al finanziamento
· þ La
proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi. · ¨ La
proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in milioni di EUR (al terzo decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
· ¨ La
proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. · þ La
proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie þ sulle entrate varie milioni di EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[32] Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Articolo 6xxxx……… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. [33
yyyyyy…] Linea delle entrate Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. Le
entrate non sono note in questa fase e dipenderanno dalla partecipazione dei
paesi candidati al programma. [1] Comunicazione sulla revisione del bilancio dell'Unione
europea, COM(2010)700 definitivo del 19.10.2010. [2] Documento di lavoro dei servizi della Commissione
"Un bilancio per la strategia Europa 2020: l'attuale sistema di
finanziamento, le sfide future, i risultati della consultazione delle parti
interessate e possibili opzioni per i principali problemi orizzontali e
settoriali", SEC(2011)868 definitivo, che accompagna la comunicazione
"Un bilancio per la strategia Europa 2020", COM(2011)500 definitivo
del 29.6.2011. [3] http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/110615_en.htm#
[4] Si tratta dei programmi "Giustizia civile"
(JCIV), "Giustizia penale" (JPEN), "Diritti fondamentali e
cittadinanza" (FRC), Daphne III (DAP), prevenzione e informazione in
materia di droga (DPIP) e delle sezioni "diversità e lotta contro la discriminazione"
e "parità fra uomini e donne" del programma per l'occupazione e la
solidarietà sociale (Progress). [5] Relazione intermedia di valutazione sui risultati
ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del
programma di finanziamento "Giustizia civile", COM(2011)351
definitivo del 15.6.2011; relazione intermedia di valutazione del programma
"Giustizia penale", COM(2011)255 definitivo dell'11.5.2011; relazione
sulla valutazione intermedia del programma "Diritti fondamentali e cittadinanza"
per il periodo 2007-2013, COM(2011)249 definitivo del 5.5.2011; relazione di
valutazione intermedia del programma "Daphne III" 2007-2013,
COM(2011)254 definitivo dell'11.5.2011; relazione di valutazione intermedia del
programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga"
(DPIP) 2007-2013 , COM(2011)246 definitivo del 5.5.2011. [6] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1. [7] COM(2010)2020 definitivo del 3.3.2010 [8] COM(2011)500 definitivo del 29.6.2011. [9] GU L 110 del 27.4.2007, pag. 33 e rettifica, GU L 141
del 2.6.2007. [10] GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19. [11] GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1. [12] COM(2010)700
definitivo del 19.10.2010. [13] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [14] GU L XX del XX, pag. XX. [15] GU L XX del XX, pag. XX. [16] GU L XX del XX, pag. XX. [17] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [18] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [19] Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo
6, lettera a) o b), del regolamento finanziario. [20] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [21] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [22] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [23] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'Unione (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [24] I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che
saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km
di strade costruite, ecc.). [25] Quale descritto nella sezione 1.4.2.
"Obiettivo/obiettivi specifici…" [26] L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della
proposta/iniziativa. [27] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'Unione (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [28] CA
= Agente contrattuale (Contract Agent); INT = intérimaires; JED =
giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation). LA = Agente locale (Local Agent); SNE = Esperto nazionale distaccato
(Seconded National Expert). [29] Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [30] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [31] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [32] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di
riscossione.