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Document 52011PC0747
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito
/* COM/2011/0747 definitivo - 2011/0361 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito /* COM/2011/0747 definitivo - 2011/0361 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Le agenzie di rating del credito svolgono un
ruolo importante nei mercati finanziari e devono essere disciplinate da un
adeguato quadro giuridico. Il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle
agenzie di rating del credito[1] (qui di seguito "il
regolamento sulle agenzie di rating del credito"), che è entrato
pienamente applicazione il 7 dicembre 2010, impone alle agenzie di rating di
rispettare norme di comportamento rigorose per attenuare possibili conflitti di
interesse e garantire che i rating e il processo di rating siano di elevata
qualità e sufficiente trasparenza. Le agenzie di rating esistenti hanno dovuto
registrarsi e conformarsi ai requisiti stabiliti dal regolamento entro il 7
settembre 2010. Il 1° giugno 2011 è entrata in vigore una
modifica del regolamento sulle agenzie di rating del credito (regolamento
(UE) n. 513/2011) che affida all'Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (AESFEM) la vigilanza esclusiva sulle agenzie di
rating registrate nell'UE in modo da centralizzarne e semplificarne la
registrazione e vigilanza a livello europeo[2]. Pur costituendo una buona base, il vigente
regolamento non ha tuttavia affrontato in misura sufficiente una serie di
questioni inerenti alle attività di rating del credito e all'uso dei rating. Si
tratta, in particolare, di aspetti inerenti al rischio di eccessivo affidamento
ai rating da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, all'elevato grado di
concentrazione nel mercato del rating, alla responsabilità civile delle agenzie
di rating nei confronti degli investitori, ai conflitti d'interesse derivanti
dal modello "issuer-pays" (pagamento da parte dell'emittente)
e alla struttura azionaria delle agenzie di rating. Inoltre anche le
peculiarità dei rating sovrani, manifestatesi nel corso dell'attuale crisi del
debito sovrano, non sono state affrontate in maniera specifica nel quadro del
vigente regolamento sulle agenzie di rating del credito. La Commissione europea ha affrontato tali
questioni aperte nella comunicazione del 2 giugno 2010 ("Regolamentare i
servizi finanziari per garantire una crescita sostenibile"[3])
e in un documento di consultazione dei servizi della Commissione del 5 novembre
2010[4],
evidenziando la necessità di procedere a una revisione mirata del regolamento
sulle agenzie di rating del credito, cui fa seguito la presente proposta. L'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha
pubblicato una risoluzione non legislativa sulle agenzie di rating del credito[5],
in cui sostiene la necessità di rafforzare il quadro normativo per le agenzie
di rating del credito e di adottare misure per ridurre il rischio di eccessivo
affidamento ai rating. Nello specifico, il Parlamento caldeggia, tra l'altro,
il rafforzamento degli obblighi di comunicazione relativi ai rating sovrani, la
creazione di un indice europeo di rating, la divulgazione di maggiori
informazioni sugli strumenti finanziari strutturati e la responsabilità civile
delle agenzie di rating del credito. Il Parlamento europeo ha altresì
sottolineato l'importanza dell'incentivazione della concorrenza e ha auspicato
che la Commissione consideri e valuti la possibilità di istituire un'agenzia
europea di rating indipendente. Ad una riunione informale dell'ECOFIN del 30
settembre e 1° ottobre 2010 il Consiglio dell'Unione europea ha riconosciuto la
necessità di compiere ulteriori sforzi per affrontare una serie di questioni
inerenti alle attività di rating del credito, compresi i rischi di un eccessivo
affidamento ai rating del credito e di conflitti di interesse derivanti dal
modello di remunerazione delle agenzie di rating. Il Consiglio europeo del 23
ottobre 2011 ha deciso che occorreva procedere alla riduzione dell'affidamento
eccessivo ai rating del credito. Inoltre, nelle riunioni del 9 novembre 2010 e 19
settembre 2011, il comitato europeo dei valori mobiliari e il comitato bancario
europeo, composti da rappresentanti dei ministeri delle Finanze degli Stati
membri, hanno discusso dell'esigenza di rafforzare ulteriormente il quadro
normativo per le agenzie di rating del credito. A livello internazionale, nell'ottobre 2010 il
Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha emanato principi volti a
ridurre l'affidamento delle autorità e degli enti finanziari ai rating delle
agenzie di rating del credito[6]. I principi chiedono di
eliminare o sostituire i riferimenti a tali rating nella legislazione laddove
siano disponibili idonei standard alternativi in materia di merito del credito
e di imporre agli investitori l'obbligo di effettuare valutazioni proprie del
merito di credito. Tali principi sono stati omologati dal vertice del G 20 di
Seoul del novembre 2010. La Commissione ha recentemente affrontato la
questione dell'eccessivo affidamento ai rating da parte degli enti finanziari
nel contesto della riforma della legislazione bancaria[7].
La Commissione ha inoltre proposto l'introduzione di una norma che obbliga le
banche e le imprese di investimento a valutare esse stesse il rischio di
credito delle entità e degli strumenti finanziari nei quali investono invece di
affidarsi meramente ai rating esterni. Una disposizione simile è stata
prospettata dalla stessa Commissione nel progetto di modifica delle direttive
relative agli OICVM e ai gestori di fondi di investimento alternativi[8],
oggetto di una proposta di regolamento parallela alla presente. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO La Commissione europea ha condotto una
consultazione pubblica, tenutasi tra il 5 novembre 2010 e il 7 gennaio 2011,
indicando varie opzioni per affrontare i problemi individuati. I circa 100
contributi pervenuti dalle parti interessate sono stati presi in considerazione
nell'elaborazione della presente proposta. Una sintesi delle risposte al
documento di consultazione è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/summary-responses-cra-consultation-20110704_en.pdf. Il 6 luglio, i servizi della Commissione hanno
organizzato una tavola rotonda al fine di ottenere ulteriori opinioni dalle
parti interessate su tali questioni. Un riassunto della tavola rotonda è
consultabile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/roundtable_en.pdf. Per la presente proposta è stata effettuata
una valutazione d’impatto, il cui contenuto può essere consultato al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm. La valutazione d'impatto ha permesso di
individuare i seguenti problemi: –
una legislazione che impone il ricorso a rating
esterni, un uso eccessivo dei rating esterni nella gestione interna del rischio
da parte degli investitori, strategie di investimento direttamente correlate ai
rating nonché informazioni insufficienti sugli strumenti finanziari strutturati
- tutto ciò comporta un eccessivo affidamento ai rating esterni che conduce a
prociclicità e ad effetti cosiddetti "falesia" (cliff effects")[9]
sui mercati dei capitali; –
obiettività, completezza e trasparenza insufficienti
nel processo di elaborazione dei rating sovrani, unitamente all'eccessivo
affidamento a questi ultimi, si traducono in effetti "falesia" ed
effetti di contagio in caso di variazioni di tali rating; –
un'elevata concentrazione nel mercato del rating
del credito, l'esistenza di forti ostacoli all'ingresso nel mercato del rating
del credito e la mancata comparabilità tra i rating limitano le possibilità di
scelta e il livello di concorrenza nel mercato del rating del credito; –
un diritto di ricorso insufficiente svantaggia gli
utenti dei rating che subiscono perdite dovute a rating inaccurati emessi da
un'agenzia che viola le disposizioni del regolamento sulle agenzie di rating
del credito; –
l'indipendenza delle agenzie di rating del credito
è potenzialmente compromessa da conflitti d'interesse derivanti dal modello
"issuer-pays", dall'assetto proprietario e dalla longevità
delle relazioni d'affari intrattenute dalle agenzie di rating e –
le metodologie e i processi di rating del credito
non sono abbastanza affidabili. L'obiettivo generale della proposta è quello
di contribuire a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria, nonché di
ripristinare la fiducia degli investitori e degli altri partecipanti ai mercati
nei mercati finanziari stessi e nella qualità dei rating. Per affrontare i
problemi rilevati e raggiungere i corrispondenti obiettivi specifici sono state
considerate diverse opzioni: –
ridurre l'impatto degli effetti "falesia"
sugli enti e i mercati finanziari riducendo l'affidamento ai rating esterni; –
attenuare il rischio di effetti di contagio legati
a variazioni dei rating sovrani; –
migliorare le condizioni nel mercato del rating del
credito, attualmente caratterizzato da possibilità di scelta e concorrenza
limitate, in modo da migliorare la qualità dei rating; –
garantire il diritto di ricorso per gli
investitori, poiché allo stato attuale tale diritto non può essere esercitato
dagli utenti dei rating che hanno subito perdite in relazione a un rating
emesso da un'agenzia che ha violato il regolamento sulle agenzie di rating del
credito; e –
migliorare la qualità dei rating, rendendo più
indipendenti le agenzie di rating del credito e promuovendo processi e
metodologie di rating del credito affidabili. Attualmente, l'indipendenza delle
agenzie di rating del credito è potenzialmente compromessa da conflitti
d'interesse derivanti dal modello "issuer-pays", dalla
struttura proprietaria e dalle relazioni d'affari a lungo termine con la
medesima agenzia di rating. Le opzioni prescelte figurano qui di seguito
nella sezione 3.4 e sono state considerate nella presente proposta. Tali
opzioni sono volte a ridurre l'importanza dei rating esterni nella legislazione
in materia di servizi finanziari al fine di ridurre l'eccessivo affidamento
degli enti finanziari a tali rating. Inoltre, si prevede che la comunicazione
da parte degli emittenti di informazioni relative agli aggregati di attività
sottostanti ai prodotti finanziari strutturati aiuterà gli investitori ad
operare una propria valutazione del rischio di credito senza dover fare
affidamento solo sui rating esterni. La trasparenza e la qualità dei rating sovrani
saranno migliorate grazie alla verifica delle informazioni sottostanti e alla
pubblicazione integrale della relazione che accompagna il rating. Il raffronto
tra i rating di diverse agenzie di rating, agevolato tramite la promozione di
standard condivisi per le scale di rating e di un indice europeo di rating
(EURIX), dovrebbe aumentare la possibilità di scelta e migliorare la struttura
del settore del rating. Inoltre, la rotazione obbligatoria delle agenzie di
rating del credito potrebbe non solo ridurre sostanzialmente il rischio di
eccessiva familiarità che minaccia l'indipendenza delle agenzie di rating del
credito in presenza di una lunga relazione d'affari tra un’agenzia di rating e
un emittente, ma potrebbe avere anche un notevole effetto positivo sulla scelta
nel settore del rating, creando maggiori opportunità per le piccole agenzie di
rating. Sotto il profilo della tutela degli
investitori, istituire un diritto di ricorso per gli investitori nei confronti
delle agenzie di rating del credito dovrebbe incentivare fortemente le agenzie
di rating a conformarsi agli obblighi di legge e garantire un elevato livello
qualitativo dei rating. L'indipendenza dei rating sarà migliorata con
l'introduzione dell'obbligo per gli emittenti di cambiare periodicamente
agenzia di rating e con requisiti di indipendenza più stringenti per l'assetto
proprietario delle agenzie di rating. Inoltre, un’agenzia di rating del credito
non dovrebbe essere in grado di fornire simultaneamente valutazioni su
richiesta per un emittente e i suoi prodotti. Inoltre, la trasparenza e la qualità dei
rating potrebbero essere migliorate rafforzando le norme sulla comunicazione
delle metodologie di rating, introducendo un processo di elaborazione e
approvazione di queste ultime che comprenda anche l'obbligo per le agenzie di
rating di comunicare e giustificare le ragioni che ne determinano la modifica e
prescrivendo alle stesse agenzie di informare gli emittenti con sufficiente
anticipo circa la pubblicazione del rating. In termini economici, vi sarebbero costi
aggiuntivi per le imprese finanziarie risultanti dagli obblighi di una migliore
gestione interna del rischio, nonché dall'uso di modelli interni di rating a
fini regolamentari, e per gli emittenti in seguito al rafforzamento degli
obblighi di comunicazione. Le agenzie di rating del credito sosterranno inoltre
costi supplementari periodici per ridurre il rischio di effetti di contagio
legati ai rating sovrani. Tuttavia, le misure volte a favorire la concorrenza
non aumenterebbero in misura significativa i costi a carico delle agenzie di
rating. L'opzione relativa alla responsabilità civile delle agenzie di rating
del credito nei confronti degli investitori dovrebbe comportare costi dovuti
alla necessità di assicurare la propria responsabilità civile o, in assenza di
assicurabilità, di creare una riserva finanziaria per fare fronte ad eventuali
richieste di indennizzo degli investitori. Infine, le opzioni prescelte
relative all'indipendenza delle agenzie di rating non dovrebbero comportare
costi notevoli. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta si fonda sull’articolo 114 del
TFUE. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità In virtù del principio di sussidiarietà
(articolo 5, paragrafo 3, del TUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto
gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli
effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Le agenzie di rating del credito operano a livello mondiale. I rating emessi da
un’agenzia di rating del credito avente sede in uno Stato membro sono
utilizzati e considerati affidabili dai partecipanti al mercato di tutta l’UE.
La mancanza o la lacunosità di un quadro normativo per le agenzie di rating del
credito in uno Stato membro specifico potrebbero influire negativamente sui
partecipanti al mercato e i mercati finanziari di tutta l’UE. Per proteggere
gli investitori e i mercati da possibili carenze, sono pertanto necessarie
norme solide applicabili in tutta l’UE. Pertanto, il modo migliore di
intervenire in merito alle agenzie di rating del credito è adottare provvedimenti
a livello dell'UE. Le modifiche proposte sono inoltre
proporzionate, come richiesto all’articolo 5, paragrafo 4 del TUE, e non
vanno oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Le
condizioni che riguardano l'indipendenza delle agenzie di rating del credito
sono state particolarmente migliorate: gli emittenti sono tenuti a cambiare
periodicamente l'agenzia di rating del credito che pagano per ottenere dei
rating e a designare diverse agenzie di rating per l'emissione di rating che
riguardano loro stessi e i loro strumenti di debito. Tali obblighi, pur
limitando la libertà di scelta delle imprese, sono proporzionati rispetto agli
obiettivi perseguiti e tengono conto del contesto normativo. Gli stessi si
applicano unicamente ad un servizio fornito nel pubblico interesse (i rating
del credito che possono essere usati a fini regolamentari) da specifici enti
regolamentati (agenzie di rating del credito) a determinate condizioni (il
cosiddetto modello "issuer-pays" ) e, in caso di rotazione, su
base temporanea. Le agenzie di rating del credito hanno tuttavia ancora la
facoltà di offrire servizi di rating del credito sul mercato: per un’agenzia di
rating del credito obbligata ad astenersi dal fornire servizi di rating del
credito a un particolare emittente sarebbe ancora possibile fornire rating del
credito ad altri emittenti. In un contesto di mercato in cui la regola di
rotazione si applica trasversalmente, le opportunità commerciali saranno date
dal fatto che tutti gli emittenti dovranno cambiare agenzia di rating del
credito. Inoltre, le agenzie di rating del credito potranno continuare ad
emettere rating del credito non sollecitati sullo stesso emittente sfruttando
la propria esperienza. Le modifiche al regolamento prevedono inoltre
di porre limitazioni ad investitori e grandi agenzie di rating del credito per
quanto riguarda alcune opzioni di investimento. Gli investitori che detengono
una partecipazione di almeno il 5% in un’agenzia di rating del credito non
saranno autorizzati a detenere una percentuale maggiore del 5% in qualsiasi
altra agenzia di rating del credito. Tale restrizione è necessaria per
garantire l’indipendenza delle agenzie di rating del credito agli occhi del
pubblico, che potrebbe risultare compromessa nel momento in cui gli stessi
azionisti o soci investissero in maniera significativa in diverse agenzie di
rating del credito non appartenenti al medesimo gruppo di agenzie, anche se
questi azionisti o soci non fossero in grado di esercitare, a livello
giuridico, un'influenza o un controllo dominanti. Tale rischio è aggravato dal
fatto che le agenzie di rating registrate nell'UE non sono società quotate, e
in quanto tali, risultano meno trasparenti. Ciononostante, onde garantire che
gli investimenti di carattere puramente economico in agenzie di rating del
credito siano ancora possibili, il divieto di investire contemporaneamente in
più di un’agenzia di rating del credito non deve essere esteso agli
investimenti attraverso organismi di investimento collettivo gestiti da terzi
indipendenti dall’investitore e non soggetti alla sua influenza. 3.3. Osservanza degli articoli 290
e 291 del TFUE Il 23 settembre 2009
la Commissione ha adottato le proposte relative ai regolamenti istitutivi
dell'Autorità bancaria europea (ABE), dell'Autorità europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e dell'Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). A tale riguardo la Commissione
richiama la dichiarazione in relazione agli articoli 290 e 291 del TFUE
rilasciata in occasione dell'adozione dei regolamenti istitutivi delle autorità
europee di vigilanza, da cui si evince quanto segue: "Per quanto riguarda
la procedura per l'adozione delle norme di regolamentazione la Commissione
sottolinea l'originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla
struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella
Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione ha tuttavia seri dubbi sul
fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e
misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE." 3.4. Illustrazione della proposta L'articolo 1 della presente proposta modifica
il regolamento sulle agenzie di rating del credito. I riferimenti nelle
sottosezioni seguenti riguardano le modifiche agli articoli o i nuovi articoli
del regolamento, salvo altrimenti specificato. 3.4.1. Estensione del campo di
applicazione del regolamento al fine di considerare le prospettive dei rating Oltre ai rating del credito, le agenzie di
rating pubblicano anche le cosiddette "prospettive dei rating" (rating
outlook), che forniscono un parere sul probabile futuro orientamento di un
rating del credito. La proposta della Commissione estende il campo di
applicazione delle norme sui rating del credito per includere, ove appropriato,
le prospettive dei rating. Il testo modificato auspica in particolare che le
agenzie di rating del credito comunichino l'arco di tempo nel quale si prevede
una variazione del rating del credito (cfr. allegato I, sezione D, parte II,
punto 2, lettera f)). Pertanto nello specifico il regolamento sulle agenzie di
rating del credito è adeguato in diverse parti: articolo 3, articolo 6,
paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 5, articolo 8, paragrafo 2 e articolo 10,
paragrafi 1 e 2; allegato I, sezione B, punti 1, 3 e 7; sezione C, punti 2, 3 e
7; sezione D, parte I, punti 1, 2, 4 e 5 e sezione E, parte I, punto 3.
Inoltre, le modifiche descritte qui di seguito sono adeguate, ove opportuno,
all' introduzione del concetto di prospettiva del rating. 3.4.2. Modifiche relative all’uso dei
rating del credito Il nuovo articolo 5 bis inserito nel
regolamento sulle agenzie di rating del credito impone a determinati enti
finanziari di procedere a una propria valutazione del rischio di credito.
Questi enti dovrebbero pertanto evitare di basarsi esclusivamente o
automaticamente sui rating del credito esterni per la valutazione del merito di
credito delle attività. Le autorità competenti dovrebbero vigilare affinché gli
enti finanziari in oggetto adottino processi di valutazione del credito
appropriati e verificare che tali enti non facciano un eccessivo affidamento
sui rating del credito. Tale disposizione trae origine dai principi emanati
nell'ottobre 2010 dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) per ridurre
l'affidamento ai rating delle agenzie di rating del credito. Inoltre, a norma del nuovo articolo 5 ter,
l'AESFEM, l'ABE e l'AEAP non dovrebbero fare riferimento a rating del credito
nei loro orientamenti, nelle raccomandazioni e nei progetti di norme tecniche
se tali riferimenti rischiano di far sì che le autorità competenti o i
partecipanti ai mercati finanziari si affidino meccanicamente a tali rating.
Inoltre, esse dovrebbero adeguare di conseguenza gli attuali orientamenti e
raccomandazioni al più tardi entro il 31 dicembre 2013. Altre modifiche sono volte a contrastare il
rischio di un eccessivo affidamento ai rating da parte di operatori dei mercati
finanziari in relazione agli strumenti finanziari strutturati, e a migliorare
la qualità dei rating del credito relativi a tali strumenti: –
articolo 8 bis: questo nuovo articolo
impone agli emittenti (o ai cedenti o ai promotori) di rendere pubbliche, in
via continuativa, specifiche informazioni sui prodotti finanziari strutturati,
in particolare sugli elementi principali degli aggregati di attività
sottostanti ai prodotti finanziari strutturati necessarie agli investitori per
produrre le proprie valutazioni del credito senza dover fare affidamento su
rating esterni. Queste informazioni devono essere rese disponibili tramite un
sito web centralizzato gestito dall'AESFEM; –
articolo 8 ter: questo nuovo articolo impone
agli emittenti (o ai terzi ad essi collegati) che intendono sollecitare un
rating di incaricare due agenzie di rating del credito, indipendenti l'una
dall'altra, di emettere parallelamente due rating del credito sui medesimi
strumenti finanziari strutturati. Infine, è opportuno osservare che la
Commissione propone parallelamente l'introduzione di modifiche alla direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di taluni organismi d' investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM)[10] e alla direttiva 2011/61/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui
gestori di fondi di investimento alternativi, al fine di garantire che il
principio di evitare un eccessivo affidamento ai rating del credito sia integrato
anche nella legislazione nazionale che dà attuazione a tali direttive. 3.4.3. Modifiche relative
all'indipendenza delle agenzie di rating del credito Questa serie di modifiche stabilisce regole
più rigorose in materia di indipendenza, che sono finalizzate a risolvere
conflitti di interesse inerenti al cosiddetto modello "issuer-pays"
e alla struttura azionaria delle agenzie di rating del credito: –
articolo 6 bis: questo nuovo articolo
impedisce a tutti i soci o azionisti di un'agenzia di rating del credito che
detengono una partecipazione di almeno il 5% di detenere una partecipazione del
5% o più di un'altra agenzia di rating del credito, a meno che le agenzie in
oggetto non facciano parte del medesimo gruppo; –
articolo 6 ter: questo nuovo articolo introduce
una regola di rotazione per le agenzie di rating del credito incaricate
dall'emittente (non si applica dunque a rating non sollecitati) per quanto
concerne il rating dell'emittente stesso o dei suoi strumenti di debito. È
opportuno che l'agenzia di rating del credito incaricata non rimanga in carica
per più di tre anni o per più di un anno nel caso in cui valuti
consecutivamente oltre dieci strumenti di debito dell'emittente. Tuttavia,
occorre che quest'ultima disposizione non riduca la durata consentita
dell'incarico a meno di un anno. Laddove l'emittente solleciti più di un rating
per se stesso o per i propri strumenti, sia per un obbligo giuridico, sia su
base volontaria, solo una delle agenzie deve essere sostituita. Tuttavia la
durata massima dell'incarico per ciascuna agenzia di rating del credito è di
sei anni. È opportuno che l'agenzia di rating del credito precedente (o
qualsiasi agenzia di rating del credito che faccia parte dello stesso gruppo o
che abbia un legame azionario con l'agenzia di rating del credito precedente)
non abbia la facoltà di emettere nuovamente dei rating sul medesimo emittente o
sui suoi strumenti finché non sia trascorso un adeguato intervallo di tempo.
Questo articolo prevede inoltre che l'agenzia di rating del credito uscente
fornisca all'agenzia entrante un fascicolo di passaggio che comprenda le
informazioni pertinenti; Si auspica che tale regola di rotazione attenui in
maniera significativa i potenziali conflitti di interesse relativi al modello
"issuer-pays". Inoltre, la Commissione continuerà a monitorare
l'appropriatezza dei compensi versati alle agenzie di rating del credito e, in
linea con le disposizioni dell’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento, entro
il 7 dicembre 2012 presenterà una relazione in materia al Parlamento europeo e
al Consiglio. In questo contesto, la Commissione considererà anche soluzioni di
portata più ampia che sono attualmente al vaglio di altre giurisdizioni,
inclusi gli Stati Uniti. L'articolo 6 ter non si applica ai rating
sovrani; –
allegato I, sezione C, punto 8, in riferimento
all’articolo 7, paragrafo 4: le norme sulla rotazione interna del personale in
un'agenzia di rating del credito sono state adattate per tener conto del nuovo
articolo 6 ter. Le nuove norme prevedono che gli analisti di rating
principali non partecipano al rating della stessa entità per più di quattro
anni, evitando così che tali analisti cambino agenzia di rating del credito
portando con sé il fascicolo di un cliente. Le norme sulla rotazione interna
sono inoltre previste per i casi un cui un'agenzia di rating del credito
fornisca rating non sollecitati o rating sovrani; –
allegato I, sezione B, punto 3: il regolamento
permetterebbe di evitare l'emissione di rating del credito (o richiederebbe che
le agenzie di rating del credito informassero del fatto che il rating potrebbe
essere influenzato) in presenza di conflitti di interesse effettivi o
potenziali dati dal coinvolgimento (oltre che dell'agenzia di rating del
credito e del suo personale, già considerati nelle norme) di qualsiasi persona
che detiene più del 10% del capitale o dei diritti di voto delle agenzie di
rating del credito, o che è altrimenti in grado di esercitare, in determinate
situazioni, un'influenza significativa sulle attività economiche delle agenzie
di rating del credito, come ad esempio il fatto di avere investito nell'entità
valutata, di essere membri del consiglio di amministrazione dell'entità
valutata, ecc.; –
allegato I, sezione B, punto 4: qualsiasi persona
che detiene più del 5% del capitale o dei diritti di voto dell’agenzia di
rating del credito o che è altrimenti in grado di influenzare in modo
significativo le attività economiche dell’agenzia di rating del credito non
dovrebbe essere autorizzata a fornire consulenze all’entità valutata per quanto
riguarda la struttura societaria o giuridica, l’attivo, il passivo o le
attività dell’entità stessa. 3.4.4. Modifiche relative alla comunicazione di informazioni sulle
metodologie delle agenzie di rating del credito, sui rating del credito e sulle
prospettive dei rating Un'altra serie di modifiche rafforzano le
norme sulla comunicazione delle metodologie di rating, al fine di promuovere un
processo di rating del credito affidabile e, in ultima analisi, di migliorare
la qualità: –
articolo 8, paragrafo 5 bis), articolo 8,
paragrafo 6), lettera a bis) e articolo 22 bis, paragrafo 3): le
disposizioni proposte stabiliscono procedure per l'elaborazione di nuove
metodologie di rating o la modifica di metodologie esistenti. Le stesse
richiedono la consultazione delle parti interessate sulle nuove metodologie o
le modifiche proposte e sulla loro motivazione. Le agenzie di rating del
credito dovrebbero inoltre trasmettere le metodologie proposte all'AESFEM ai
fini di una valutazione della loro conformità ai requisiti vigenti. Le nuove
metodologie possono essere utilizzate solo previa approvazione da parte
dell'AESFEM. Le norme prevedono inoltre la pubblicazione delle nuove
metodologie corredate di una spiegazione dettagliata; –
articolo 8, paragrafo 7: tutte le agenzie di rating
del credito saranno tenute a correggere gli errori nelle proprie metodologie o
nella loro applicazione pratica, nonché a informare l' AESFEM, le entità
valutate e il pubblico in generale di tali errori; –
allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis:
l'obbligo di fornire indicazioni sulle metodologie e le ipotesi su cui sono
basati i rating è esteso dai prodotti finanziari strutturati a tutte le classi
di attività. Le indicazioni fornite dalle agenzie di rating del credito
dovrebbero essere chiare e facilmente comprensibili. La proposta rende più stringenti anche altri
obblighi di comunicazione per le agenzie di rating del credito: –
allegato I, sezione D, parte I, punto 3: la
disposizione in oggetto riguarda le informazioni che le agenzie di rating del
credito devono comunicare agli emittenti circa i principali elementi su cui si
basa il rating o la prospettiva del rating prima della pubblicazione di questi
ultimi, in modo che l'entità in questione abbia l'opportunità di verificare se
ci siano errori nel rating; la norma proposta impone alle agenzie di rating del
credito di informare gli emittenti durante l'orario di lavoro dell’entità
valutata e con almeno una giornata lavorativa piena di anticipo rispetto alla
pubblicazione del rating. Tale norma si applica a tutti i rating, sollecitati o
meno, e alle prospettive dei rating; –
allegato I, sezione D, parte I, punto 6: le agenzie
di rating del credito dovrebbero comunicare informazioni su tutte le entità o
gli strumenti di debito che sono loro sottoposti per un’analisi iniziale o per
un rating preliminare. Pertanto, la nuova norma estende tale obbligo anche al
di là dei prodotti finanziari strutturati. Questa modifica comporta la
corrispondente soppressione del punto 4 della parte II della sezione D dell'allegato
I. 3.4.5. Modifiche in relazione ai
rating sovrani Le norme che si applicano specificamente ai
rating sovrani (il rating di uno Stato, un'autorità regionale o locale di uno
Stato o di uno strumento laddove l'emittente del debito o dell'obbligazione
finanziaria sia uno Stato o un'autorità regionale o locale di uno Stato) sono
particolarmente rafforzate al fine di migliorare la qualità di tali rating: –
articolo 8, paragrafo 5, nuovo secondo comma: le
agenzie di rating del credito sono tenute a valutare con maggiore frequenza i
rating sovrani: ogni sei mesi anziché ogni dodici mesi; –
allegato I, sezione D: è aggiunta una nuova parte
III sugli obblighi supplementari in relazione alla presentazione dei rating
sovrani. In particolare, le agenzie di rating del credito sono tenute a
pubblicare integralmente una relazione dettagliata in occasione dell'emissione
e del cambiamento di un rating sovrano, al fine di migliorare la trasparenza e
la comprensione da parte degli utenti. I rating sovrani dovrebbero essere
pubblicati solo dopo la chiusura delle attività e almeno un'ora prima
dell'apertura delle sedi di negoziazione nell'UE; –
allegato I, sezione E, parte III, punti 3 e 7: le
norme per la pubblicazione di una relazione di trasparenza da parte delle
agenzie di rating del credito sono rafforzate dall'obbligo di trasparenza delle
stesse in quanto all'allocazione del personale alle diverse classi di attività
(rating aziendali, di finanza strutturata, sovrani). Le agenzie di rating del
credito dovrebbero inoltre fornire dati disaggregati sul loro fatturato,
compresi i dati sulle provvigioni generate da ciascuna classe di attività. Tali
informazioni dovrebbero consentire di valutare in quale misura le agenzie di
rating del credito si avvalgono delle loro risorse per l'emissione di rating
sovrani. 3.4.6. Modifiche relative alla
comparabilità dei rating del credito e alle provvigioni per rating del credito Promuovere la concorrenza nel mercato dei
rating del credito e migliorare la qualità dei rating è un ulteriore obiettivo
della presente proposta. Tale obiettivo è perseguito in particolare con le
seguenti modifiche, che agevolano la comparabilità dei rating del credito e
comportano una maggiore trasparenza sulle provvigioni applicate ai rating del
credito: –
articolo 11 bis: questo nuovo articolo
impone alle agenzie di rating del credito di comunicare i rating all'AESFEM, la
quale farà sì che tutti i rating disponibili sul mercato per uno strumento di
debito siano pubblicati sotto forma di un indice europeo di rating (EURIX),
liberamente consultabile dagli investitori; –
articolo 21, paragrafo 4 bis: questo nuovo
paragrafo autorizza l'AESFEM ad elaborare progetti di norme tecniche, soggette
all'approvazione della Commissione, su una scala di rating armonizzata che
dovrà essere utilizzata dalle agenzie di rating del credito. Tutti i rating
dovrebbero essere emessi in ottemperanza agli stessi standard della scala,
garantendo così che possano essere confrontati più agevolmente dagli
investitori. Tale disposizione renderebbe l'EURIX più utile per gli investitori
e le altre parti interessate; –
allegato I, sezione B, punto 3 bis: le
provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai loro clienti per
la fornitura di rating (e i servizi ausiliari) non dovrebbero essere discriminatorie
(dovrebbero quindi essere basate sui costi effettivi e sui criteri di
trasparenza dei prezzi) né basate su alcuna forma di condizionalità (vale a
dire essere indipendenti dagli esiti o risultati del lavoro svolto). Questa
nuova disposizione è volta ad evitare conflitti d'interesse (ad esempio le
entità valutate potrebbero pagare provvigioni più elevate in cambio di rating
più favorevoli); –
allegato I, sezione E, parte II, punti 2, lettera
a), e 2, lettera a bis): il punto 2, lettera a) modificato richiede alle
agenzie di rating del credito di segnalare annualmente un elenco delle
provvigioni applicate a ciascun cliente per ogni rating ed eventuali servizi
ausiliari. La segnalazione delle provvigioni è completata dalla summenzionata
nuova disposizione al punto 7 della parte III della sezione E dell'allegato I. Il
nuovo punto 2, lettera a bis) dispone che le agenzie di rating del
credito segnalino anche all'AESFEM la loro politica tariffaria, compresi i
relativi criteri relativi ai rating delle diverse classi di attività. Infine, la proposta di regolamento dispone che
l'AESFEM svolga alcune attività di monitoraggio sulla concentrazione nel
mercato (cfr. articolo 21, paragrafo 5) e che la Commissione prepari una
relazione in materia (articolo 39, paragrafo 4). 3.4.7. Modifiche relative alla
responsabilità civile delle agenzie di rating nei confronti degli investitori Benché la presente proposta di regolamento
contenga anche disposizioni volte a ridurre il rischio di un'eccessiva
dipendenza dai rating esterni (cfr. punto 3.4.2 della presente relazione), i
rating del credito, emessi a fini regolamentari o meno, nel prossimo futuro
continueranno ad avere un impatto sulle decisioni degli investitori. Pertanto,
le agenzie di rating del credito hanno un'importante responsabilità nei
confronti degli investitori nel garantire il rispetto delle disposizioni del
regolamento sulle agenzie di rating del credito. Ciò si riflette nell'articolo 35bis
della proposta di regolamento sulle agenzie di rating del credito, che
obbligherà l'agenzia a rispondere dei danni cagionati all'investitore che ha
fatto affidamento sull'agenzia nel caso in cui quest'ultima abbia violato,
intenzionalmente o per negligenza grave, il regolamento sulle agenzie di rating
del credito, a condizione che l'infrazione in oggetto abbia influenzato il
rating del credito. 3.4.8. Altre modifiche Il testo del regolamento è modificato anche al
fine di chiarire alcuni obblighi in relazione alle agenzie di rating del
credito "certificate" stabilite in paesi terzi. Pertanto, l'articolo 5,
paragrafo 8, l'articolo 11, paragrafo 2, l' articolo 19, paragrafo 1 e
l'articolo 21, paragrafo 4, lettera e) del regolamento sulle agenzie di rating
del credito sono modificati di conseguenza. L'elenco delle infrazioni di cui all’allegato
III e all’articolo 36 bis, paragrafo 2, del regolamento sulle agenzie di
rating del credito è inoltre stato adeguato in seguito alle altre modifiche al
regolamento. Al fine di conformare il regolamento sulle
agenzie di rating del credito alla terminologia del trattato di Lisbona, i
riferimenti alla "Comunità" sono sostituiti da riferimenti
all'"Unione". 3.4.9 La questione dell’agenzia
europea di rating La presente proposta non è intesa a creare
un'agenzia europea di rating. Come richiesto dal Parlamento europeo nella sua
relazione sulle agenzie di rating del credito dell'8 giugno 2011, tale opzione
è stata valutata in dettaglio nella valutazione d'impatto che accompagna la
presente proposta. Dalla valutazione d'impatto è emerso che, anche se
un'agenzia di rating del credito finanziata con fondi pubblici potrebbe portare
alcuni vantaggi in termini di varietà di pareri nel mercato del rating e
potrebbe costituire un'alternativa al modello "issuer-pays",
sarebbe difficile rispondere alle preoccupazioni sui conflitti d'interesse e
sulla sua credibilità, in particolare se l'agenzia di rating del credito
dovesse valutare i debiti sovrani. Tuttavia, queste conclusioni non dovrebbero
in alcun modo fungere da deterrente per altri operatori intenzionati a
istituire nuove agenzie di rating del credito. La Commissione verificherà in
quale misura l'ingresso di nuove imprese private nel mercato del rating del
credito si tradurrà in una maggiore varietà. Una serie di misure contenute nell'attuale
proposta dovrebbe contribuire a una maggiore varietà e scelta nel settore delle
agenzie di rating: –
la regola di rotazione proposta, che richiederà di
cambiare regolarmente agenzia di rating del credito, comportando così
un'apertura del mercato di tali agenzie a nuovi operatori; e –
la proposta di vietare alle grandi agenzie di
rating del credito di rilevare altre agenzie di rating per un periodo di dieci
anni. La Commissione sta inoltre vagliando se e in
quale misura i fondi dell'Unione potrebbero essere impiegati per promuovere la
creazione di reti di piccole agenzie di rating, che consentano loro di unire le
loro risorse e generare cosiddette efficienze di scala. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta della Commissione non ha incidenza
sul bilancio dell'Unione europea; in particolare, i compiti che sarebbero
affidati all'AESFEM conformemente alla proposta non comporterebbero un
finanziamento supplementare dell'UE. Infine, l'articolo 19 del regolamento sulle
agenzie di rating del credito[11] dispone che le spese
sostenute dall'AESFEM per la registrazione e la vigilanza delle agenzie di
rating del credito conformemente al regolamento sono integralmente coperte dai
diritti versati dalle agenzie di rating del credito. 2011/0361 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009
relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Banca centrale europea[12], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[13], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating
del credito[14] impone alle agenzie di
rating del credito di rispettare le norme di comportamento per attenuare
possibili conflitti di interesse e garantire che i rating e il processo di
rating siano di elevata qualità e sufficiente trasparenza. In base alle
modifiche introdotte con il regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio[15], l’Autorità europea
degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha il potere di registrare e
vigilare sulle agenzie di rating del credito. Tale modifica integra il quadro
normativo in vigore per le agenzie di rating del credito. Alcune delle
questioni affrontate (conflitti di interesse a causa del cosiddetto modello
"issuer-pays", comunicazione di informazioni in merito agli
strumenti finanziari strutturati) erano state individuate, ma non completamente
risolte dalla normativa vigente. L'attuale crisi del debito sovrano ha
evidenziato la necessità di rivedere gli specifici requisiti di trasparenza e
procedurali inerenti ai rating sovrani. (2)
L'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha adottato
una risoluzione sulle agenzie di rating del credito con cui chiede che le
agenzie di rating del credito siano regolamentate in maniera più rigorosa[16].
Ad una riunione informale dell'ECOFIN il 30 settembre e 1° ottobre 2010 il
Consiglio dell'Unione europea ha riconosciuto la necessità di compiere
ulteriori sforzi per affrontare una serie di questioni inerenti alle attività
di rating del credito, compresi i rischi di un eccessivo affidamento ai rating
del credito e di conflitti di interesse derivanti dal modello di remunerazione
delle agenzie di rating. Nelle sue conclusioni del 23 ottobre 2011, il
Consiglio europeo ha sostenuto che è necessario compiere progressi nella
riduzione dell’eccessivo affidamento ai rating del credito. (3)
A livello internazionale, il 20 ottobre 2010 il
Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha promosso principi volti a
ridurre l'affidamento delle autorità e degli enti finanziari ai rating delle
agenzie di rating del credito. Tali principi sono stati omologati dal vertice
del G 20 di Seoul del novembre 2010. (4)
La rilevanza delle prospettive dei rating per
investitori ed emittenti e i loro effetti sui mercati sono analoghi a quelli
dei rating del credito. Pertanto, è opportuno che tutti i requisiti di cui al
regolamento (CE) n. 1060/2009, che mirano a garantire l'assenza di conflitti di
interesse, nonché la precisione e la trasparenza delle attività di rating, si
applichino anche alle prospettive dei rating. In base all'attuale prassi di
vigilanza una serie di disposizioni del regolamento valgono per le prospettive
dei rating. Il presente regolamento definisce il concetto di prospettive dei
rating e chiarisce quali siano le disposizioni specifiche che le disciplinano.
Ciò nell'intento di chiarire la regolamentazione in materia e di fornire certezza
giuridica. Conformemente
al presente regolamento, è opportuno che la definizione delle prospettive dei
rating consideri anche i pareri riguardo a una probabile evoluzione a breve
termine di un rating del credito, comunemente nota come credit watch. (5)
Le agenzie di rating del credito svolgono un ruolo
di rilievo nei mercati finanziari. Di conseguenza, l'indipendenza e integrità
delle stesse agenzie e delle loro attività di rating del credito sono di
particolare importanza per garantirne la credibilità nei confronti dei
partecipanti ai mercati, in particolare degli investitori e degli altri utenti
dei rating. Il regolamento n. 1060/2009 dispone che le agenzie di rating del
credito debbano essere registrate e soggette a vigilanza in considerazione del
loro considerevole impatto sul pubblico interesse. I rating del credito, a
differenza delle ricerche in materia di investimenti, non sono meri pareri in
merito al valore o al prezzo di uno strumento finanziario o di un’obbligazione
finanziaria. Le agenzie di rating del credito non sono semplici analisti
finanziari o consulenti in materia di investimenti. I rating del credito hanno
valore normativo per gli investitori regolamentati, ad esempio gli enti
creditizi, le imprese di assicurazione e altri investitori istituzionali.
Nonostante il fatto che stiamo assistendo a una riduzione degli incentivi
all'eccessivo affidamento ai rating del credito, questi ultimi condizionano
tutt'ora le scelte di investimento, in particolare a causa di asimmetrie
informative e per questioni di efficienza. In un tale contesto è necessario che
le agenzie di rating del credito siano indipendenti e percepite come tali dai
partecipanti ai mercati. (6)
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 ha già introdotto
una prima serie di misure finalizzate ad affrontare la questione
dell'indipendenza e dell’integrità delle agenzie di rating del credito e delle
loro attività di rating. L'obiettivo di garantire l'indipendenza delle agenzie
di rating del credito e di rilevare, gestire e, nel limite del possibile, evitare
ogni tipo di potenziale conflitto d'interesse è già alla base di diverse
disposizioni del suddetto regolamento. La regolamentazione in vigore, pur
costituendo una solida base, non sembra però avere avuto un impatto sufficiente
in materia. Le agenzie di rating del credito non sono ancora percepite come
sufficientemente indipendenti. La scelta e la remunerazione delle agenzie di
rating del credito da parte dell'entità valutata (modello "issuer-pays")
comportano intrinsecamente dei conflitti di interesse affrontati in maniera
insoddisfacente dalla normativa vigente. Questo modello incentiva le agenzie di
rating del credito ad emettere rating compiacenti per consolidare una relazione
d'affari longeva dagli introiti assicurati oppure per mirare ad attività ed
introiti supplementari. Inoltre, le relazioni tra gli azionisti di agenzie di
rating e le entità valutate possono generare conflitti di interesse non
considerati a sufficienza dalla normativa in vigore. Di conseguenza, i rating
del credito emessi secondo il modello "issuer-pays" potrebbero
essere percepiti come orientati verso gli interessi dell'emittente piuttosto
che volti a fornire informazioni necessarie all'investitore. Ferme restando le
conclusioni della relazione sul modello "issuer-pays" che la
Commissione presenterà entro dicembre 2012, conformemente all'articolo 39,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, è fondamentale che siano
rafforzate le condizioni in materia di indipendenza che si applicano alle
agenzie di rating del credito, al fine di aumentare il livello di credibilità
dei rating emessi nel quadro del suddetto modello. (7)
Il mercato dei rating del credito indica che,
tradizionalmente, le agenzie di rating del credito e le entità valutate
intrattengono rapporti d'affari duraturi. Ciò comporta un rischio di eccessiva
familiarità, visto che l'agenzia di rating del credito può diventare troppo
accondiscendente verso gli interessi dell'entità valutata. In tali circostanze,
con il passare del tempo l'imparzialità delle agenzie di rating del credito nel
tempo potrebbe essere compromessa. Difatti al fine di mantenere le relazioni
d'affari con un dato emittente, le agenzie di rating del credito da esso
incaricate e retribuite sono incentivate ad emettere rating più favorevoli nei
suoi confronti o nei confronti dei suoi strumenti di debito. A loro volta,
anche gli emittenti traggono vantaggi da una relazione di lunga durata, come ad
esempio a causa del cosiddetto effetto lock-in, in cui l'emittente non
modifica l’agenzia di rating del credito in ragione del fatto che ciò potrebbe
destare preoccupazioni negli investitori circa il merito di credito dello
stesso. Il problema è già stato rilevato dal regolamento (CE) n. 1060/2009, che
impone alle agenzie di rating del credito di adottare un meccanismo di
rotazione che prevede cambiamenti graduali all'interno dei team di analisti e
dei comitati di rating in modo da non compromettere l’indipendenza degli
analisti di rating e di coloro che approvano i rating. Il successo di tali
regole, tuttavia, dipendeva in ampia misura dall'approccio adottato all'interno
delle singole agenzie di rating, ossia dall'effettiva indipendenza e
professionalità dei dipendenti dell’agenzia di rating del credito nei confronti
degli interessi commerciali dell’agenzia di rating del credito. Queste norme
non sono state concepite nell'intento di fornire garanzie sufficienti a terzi
circa l'effettiva riduzione o l'assenza di conflitti di interesse derivanti dal
rapporto a lungo termine. È quindi necessario prevedere una risposta strutturale
che abbia un maggiore impatto su terzi. Ciò potrebbe essere realizzato in modo
efficace limitando il periodo durante il quale un’agenzia di rating del credito
è libera di emettere in via continuativa dei rating sullo stesso emittente o
sui suoi strumenti di debito. La determinazione di una durata massima della
relazione d'affari tra l'emittente valutato, o i cui strumenti di debito sono
oggetto di rating, e l'agenzia di rating del credito dovrebbe eliminare gli
incentivi ad attribuire rating compiacenti per tale emittente. Inoltre,
l’obbligo di rotazione delle agenzie di rating del credito in un mercato
normale e regolare dovrebbe anche contrastare efficacemente l'effetto lock-in,
in cui l'emittente non cambia agenzia di rating del credito per timore che ciò
desti preoccupazioni tra gli investitori circa il suo merito di credito.
Infine, la rotazione delle agenzie di rating del credito dovrebbe produrre
effetti positivi sul mercato del rating perché agevola l'apertura del mercato a
nuovi operatori e offre alle agenzie di rating già operative l'opportunità di
estendere le proprie attività in nuovi settori. (8)
La rotazione a intervalli regolari delle agenzie di
rating che emettono rating del credito su un emittente o sui suoi strumenti di
debito dovrebbe comportare una maggiore varietà di valutazioni del merito di
credito dell'emittente che sceglie e remunera l'agenzia di rating del credito.
Opinioni, prospettive e metodologie varie e differenti di diverse agenzie di
rating del credito dovrebbero condurre a rating più vari e, in ultima analisi,
migliorare la valutazione del merito di credito dell'emittente. Per fare in
modo che tale varietà dia i suoi effetti e al fine di evitare condotte
compiacenti di emittenti e agenzie di rating, è necessario che la durata
massima della relazione d'affari tra l’agenzia di rating del credito e
l'emittente che la remunera sia tale da garantire costantemente valutazioni
oggettive del merito di credito degli emittenti. Pertanto, considerata anche la
necessità di garantire una certa continuità ai rating, un periodo di tre anni
sembrerebbe appropriato. Il rischio di conflitto di interessi aumenta in
situazioni in cui l’agenzia di rating del credito emette di frequente rating
sugli strumenti di debito del medesimo emittente in un periodo di tempo breve.
In tali casi, per garantire risultati analoghi è opportuno che la durata
massima della relazione d'affari sia più breve. Pertanto occorre che la
relazione d'affari si interrompa dopo che l'agenzia di rating ha valutato dieci
strumenti di debito dello stesso emittente. Tuttavia, al fine di evitare di
imporre un onere sproporzionato agli emittenti e alle agenzie di rating del
credito, è opportuno che non si disponga nessun cambio di agenzia di rating nei
primi dodici mesi della relazione d'affari. Se un emittente incarica più di
un'agenzia di rating del credito, sia nel caso in cui sia tenuto a farlo in
quanto emittente di strumenti finanziari strutturati, sia su base volontaria,
si ritiene sufficiente che i rigorosi periodi di rotazione si applichino
solamente a una delle agenzie di rating del credito. Tuttavia, anche in questo
caso è opportuno che la relazione d'affari tra l'emittente e le restanti
agenzie di rating non si protragga oltre i sei anni. (9)
L'obbligo di rotazione delle agenzie di rating del
credito è una soluzione sensata solo se applicata in maniera credibile. Tale
disposizione non raggiungerebbe i suoi obiettivi se l'agenzia di rating uscente
fosse autorizzata a fornire nuovamente servizi di rating al medesimo emittente
in un arco di tempo eccessivamente breve. È pertanto importante stabilire un
intervallo temporale adeguato entro il quale tali agenzie di rating del credito
non possono accettare di fornire servizi di rating allo stesso emittente.
Occorre che tale periodo sia abbastanza lungo da consentire all'agenzia di
rating del credito entrante di fornire validi servizi di rating all’emittente,
da assicurare che l'emittente sia effettivamente riesaminato con un approccio
diverso e da garantire che i rating emessi dalla nuova agenzia di rating diano
sufficiente continuità. Occorre che tale periodo sia determinato in maniera
tale da evitare che un emittente si accordi con due sole agenzie di rating che
si alternino costantemente, visto che ciò potrebbe lasciare invariato il rischio
di eccessiva familiarità. Pertanto, è opportuno che il periodo in cui l’agenzia
di rating del credito uscente non potrà fornire servizi di rating a tale
emittente sia fissato di norma a quattro anni. (10)
Il cambiamento dell'agenzia di rating del credito
aumenta inevitabilmente il rischio di perdita delle informazioni acquisite
dall'agenzia di rating uscente in merito all'entità valutata. In seguito alla
rotazione, l'acquisizione delle informazioni necessarie per il proprio operato
richiederebbe un impegno considerevole per l'agenzia di rating del credito
entrante. Per ciò è opportuno prevedere una transizione graduale, imponendo
all'agenzia di rating uscente di trasmettere le informazioni rilevanti
sull'entità o sugli strumenti valutati all'agenzia di rating entrante. (11)
La richiesta agli emittenti di cambiare
regolarmente l'agenzia di rating del credito cui chiedono di emettere rating è
proporzionata agli obiettivi perseguiti. Tale requisito si applica unicamente a
specifici enti regolamentati (le agenzie di rating del credito registrate) che
forniscono un servizio di rilievo per il pubblico interesse (i rating del
credito che possono essere usati a fini regolamentari) a determinate condizioni
(il modello "issuer-pays"). Il privilegio dato dal
riconoscimento del fatto che tali servizi svolgono un ruolo importante nella
regolamentazione del mercato dei servizi finanziari e l'autorizzazione dello
svolgimento di tale funzione va di pari passo con l'obbligo di rispettare
determinati requisiti per garantire un'indipendenza reale e percepita in ogni
circostanza. La proposta prevede che un’agenzia di rating del credito cui è
impedito di fornire servizi di rating del credito ad un particolare emittente
sarebbe comunque autorizzata a fornire rating del credito ad altri emittenti.
In un contesto di mercato in cui la regola di rotazione si applica a tutti gli
operatori, le opportunità commerciali saranno date dal fatto che tutti gli
emittenti dovranno cambiare agenzia di rating. Inoltre, le agenzie potranno
continuare ad emettere rating del credito non sollecitati sullo stesso
emittente, facendo leva sulla propria esperienza. I rating non sollecitati non
sono limitati dal modello "issuer-pays" e sono dunque meno
esposti a potenziali conflitti di interesse. Per gli emittenti la durata
massima della relazione d'affari con un’agenzia di rating del credito e la
norma sul ricorso a più di un’agenzia di rating del credito rappresentano
inoltre una restrizione della loro libertà d'impresa. Tuttavia, tale
restrizione è necessaria per motivi di interesse pubblico, considerato il
contrasto del modello "issuer-pays" con la necessaria
indipendenza delle agenzie di rating del credito volta a garantire rating del
credito non condizionati che possano essere utilizzati dagli investitori a fini
regolamentari. Al contempo, tali limitazioni non vanno al di là di quanto è
necessario e andrebbero viste piuttosto come un aspetto che aumenta il merito
di credito di un emittente verso altre parti, e, in ultima analisi, verso il
mercato. (12)
Una delle peculiarità dei rating sovrani è data dal
fatto che di norma non si applica il modello "issuer-pays". La
maggior parte dei rating è infatti non sollecitata e costituisce la base dei
rating, sollecitati o non, degli enti finanziari del paese in questione. Non è
pertanto necessario imporre una rotazione alle agenzie di rating del credito
che emettono rating sovrani. (13)
L'indipendenza di un’agenzia di rating del credito
nei confronti di un'entità valutata risente anche di potenziali conflitti di
interesse tra suoi principali azionisti e l'entità valutata: un azionista di
un’agenzia di rating del credito potrebbe essere al contempo membro del
consiglio di amministrazione o sorveglianza di un'entità valutata o di un terzo
collegato. Le norme del regolamento (CE) n. 1060/2009 hanno affrontato questo
tipo di situazione solo nell'ottica dei conflitti di interesse che coinvolgono
gli analisti di rating, ossia coloro che approvano i rating del credito o altri
dipendenti delle agenzie di rating. Il regolamento non contiene tuttavia
riferimenti a potenziali conflitti di interesse che riguardano azionisti o soci
di agenzie di rating del credito. Al fine di migliorare la percezione di
indipendenza delle agenzie di rating nei confronti delle entità valutate, è
opportuno estendere le norme applicabili ai conflitti di interesse di
dipendenti delle agenzie di rating del credito anche a quelli che riguardano
gli azionisti o i soci che detengono posizioni significative all'interno
dell'agenzia di rating del credito. È pertanto opportuno che l'agenzia di
rating del credito non emetta rating, o informi del fatto che il rating del
credito potrebbe essere influenzato, nel momento in cui un azionista o un socio
che detiene il 10% dei diritti di voto di tale agenzia fa al contempo parte del
consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell'entità valutata o ha
investito in quest'ultima. Inoltre, se un azionista o socio è in grado di
esercitare un'influenza significativa sulle attività economiche dell’agenzia di
rating del credito, è opportuno che non fornisca servizi di consulenza
all’entità valutata o a terzi collegati per quanto riguarda la loro struttura
societaria o giuridica, il loro attivo, il loro passivo o le loro attività. (14)
Le disposizioni sull'indipendenza e la prevenzione
dei conflitti di interesse rischiano di essere inefficaci se le agenzie di
rating del credito non sono indipendenti l’una dall’altra. Al fine di applicare
correttamente tali disposizioni è necessario che esista un numero
sufficientemente elevato di agenzie di rating del credito non collegato né con
l'agenzia di rating del credito uscente nel quadro della rotazione, né con
l'agenzia di rating del credito che fornisce parallelamente servizi di rating
del credito per lo stesso emittente. Se manca nel mercato un numero sufficiente
di agenzie di rating del credito cui l'emittente possa fare ricorso,
l'applicazione di tali norme finalizzate a rafforzare l'indipendenza rischia di
diventare inefficace. È quindi opportuno imporre una rigorosa separazione tra
l'agenzia di rating del credito uscente e l'agenzia entrante in caso di
rotazione, così come tra le due agenzie di rating del credito che emettono
rating in parallelo sul medesimo emittente. Occorre che le agenzie di rating
del credito in oggetto non siano collegate tra loro da un legame di controllo,
in virtù della loro appartenenza allo stesso gruppo di agenzie di rating del
credito, della loro qualità di azionisti o soci, della detenzione di diritti di
voto in una delle altre agenzie oppure della possibilità di nominare i membri
dei consigli di amministrazione, direzione o sorveglianza di una delle altre
agenzie di rating del credito. (15)
La percezione di indipendenza delle agenzie di rating
del credito risentirebbe particolarmente se gli stessi azionisti o soci
investissero in diverse agenzie di rating del credito non appartenenti allo
stesso gruppo, quantomeno se tale investimento avesse una portata tale da
consentire a tali azionisti o soci di esercitare una determinata influenza
sulle attività dell'agenzia. Pertanto, al fine di garantire l'indipendenza (e
la percezione di indipendenza) delle agenzie di rating del credito è opportuno
prevedere norme più rigorose nella disciplina dei rapporti tra le agenzie di
rating del credito e i loro azionisti. Per tale motivo è necessario che nessuno
possa detenere contemporaneamente una partecipazione uguale o superiore al 5%
in più di un’agenzia di rating del credito, a meno che le agenzie in questione
facciano parte dello stesso gruppo. (16)
L'obiettivo di garantire un grado sufficiente di indipendenza
delle agenzie di rating del credito implica anche la necessità che gli
investitori non detengano simultaneamente investimenti pari o superiori al 5 %
in più di un’agenzia di rating del credito. La direttiva 2004/109/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato[17] stabilisce che chi
detiene il 5% dei diritti di voto di una società quotata è tenuto a comunicarlo
al pubblico, in ragione, tra l'altro, dell'interesse degli investitori ad avere
informazioni sui cambiamenti nella struttura di voto di tale società. Il 5% dei
diritti di voto è pertanto considerato un livello di partecipazione sufficiente
per influenzare la struttura di voto di una società. È pertanto appropriato
ricorrere alla soglia del 5% nel quadro della limitazione dell'investimento
simultaneo in più di un'agenzia di rating del credito. Tale misura non può
essere considerata sproporzionata, dato che tutte le agenzie di rating del
credito registrate nell'Unione sono società non quotate e non sono pertanto
soggette alle norme di trasparenza e procedurali che si applicano alle società
quotate nell'UE. Spesso le società non quotate sono disciplinate da protocolli
o accordi tra azionisti e il numero di azionisti o soci è generalmente
contenuto. Di conseguenza, in un'agenzia di rating del credito non quotata
anche una posizione minoritaria potrebbe avere una certa influenza.
Ciononostante, onde garantire che gli investimenti di carattere puramente
economico in agenzie di rating del credito siano ancora possibili, è necessario
che tale limitazione ad investire contemporaneamente in più di un’agenzia di rating
del credito non sia estesa agli investimenti realizzati attraverso organismi di
investimento collettivo gestiti da terzi indipendenti dall’investitore e non
soggetti alla sua influenza. (17)
Le nuove norme che limitano la durata della
relazione d'affari tra un emittente e l'agenzia di rating del credito
ridefinirebbero in maniera significativa l'assetto del mercato del rating del
credito nell'Unione europea, oggi prevalentemente concentrato. Si creerebbero
nuove opportunità di mercato per le agenzie di rating del credito di piccole e
medie dimensioni, che dovrebbero crescere per poter affrontare queste sfide nei
primi anni successivi alla entrata in vigore delle nuove norme. Con tutta
probabilità tali sviluppi porterebbero una maggiore varietà nel mercato. Gli
obiettivi e l'efficacia delle nuove norme rischiano di essere tuttavia
ampiamente compromessi se nel corso dei primi anni le agenzie di rating grandi
e consolidate dovessero acquisire agenzie concorrenti per impedire loro di
sviluppare alternative credibili. Un'ulteriore concentrazione nel mercato del
rating del credito guidata da grandi operatori già stabiliti comporterebbe una
riduzione del numero di agenzie di rating del credito registrate, creando
difficoltà agli emittenti nel momento in cui dovranno scegliere a cadenza
regolare di affidarsi a una o più nuove agenzie di rating del credito e
compromettendo il buon funzionamento delle nuove norme. Inoltre, aspetto ancor
più importante, un'ulteriore concentrazione promossa dalle grandi agenzie di
rating consolidate inibirebbe lo sviluppo di una maggiore varietà sul mercato. (18)
L'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e
la prevenzione dei conflitti d'interesse che richiedono alle agenzie di rating
del credito di non fornire servizi di rating del credito per un lungo periodo
al medesimo emittente potrebbe essere compromessa se alle agenzie di rating del
credito fosse concesso di diventare, direttamente o indirettamente, azionisti o
soci di altre agenzie di rating del credito. (19)
È importante garantire che le modifiche alle
metodologie di rating non le rendano meno rigorose. A tal fine occorre che gli
emittenti, gli investitori e le altre parti interessate abbiano la possibilità
di presentare le loro osservazioni in merito a qualsiasi modifica prevista alle
metodologie di rating. Questo li aiuterà a capire le motivazioni che stanno
all'origine delle nuove metodologie e delle modifiche in questione. Le
osservazioni degli emittenti e degli investitori sui progetti di metodologia
potrebbero dare un valido contributo alle agenzie di rating nella definizione
di tali metodologie. Inoltre, è opportuno che l'AESFEM verifichi e confermi la
conformità delle nuove metodologie di rating con l’articolo 8, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1060/2009 e con le norme tecniche di regolamentazione
rilevanti prima che tali metodologie siano applicate. Occorre che l'AESFEM
verifichi che le metodologie proposte siano rigorose, sistematiche,
continuative e soggette a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi
test retrospettivi. Tuttavia, è opportuno che tale processo di verifica non
conferisca all'AESFEM il potere di valutare l'adeguatezza della metodologia
proposta o il contenuto dei rating del credito emessi a seguito
dell'applicazione di tali metodologie. (20)
A causa della complessità degli strumenti
finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito non sempre sono state
in grado di garantire una qualità sufficiente dei rating emessi su tali
strumenti, cui è conseguita una perdita di fiducia dei mercati riguardo a questo
tipo di rating. Per riconquistare tale fiducia sarebbe opportuno richiedere
agli emittenti o ai terzi ad essi collegati di richiedere il rating su
strumenti finanziari strutturati a due diverse agenzie di rating del credito.
Ciò potrebbe tradursi in valutazioni diverse e concorrenti, riducendo inoltre
l'eccessivo affidamento ad un unico rating. (21)
La direttiva xxxx/xx/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del […] sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla
vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento[18]
ha introdotto una disposizione che obbliga le banche e le imprese di
investimento a valutare esse stesse il rischio di credito di entità e strumenti
finanziari in cui investono invece di fare affidamento solo sui relativi rating
esterni. È importante che tale norma sia estesa ad altre imprese finanziarie
regolamentate dal diritto dell'Unione, inclusi i gestori di investimenti. È
necessario che gli Stati membri non abbiano il diritto di imporre disposizioni
che aumentino la dipendenza di tali investitori dai rating esterni. (22)
Inoltre, per gli investitori sarebbe più facile
valutare con cognizione di causa il merito di credito di strumenti finanziari
strutturati se disponessero di sufficienti informazioni circa tali strumenti,
il che consentirebbe loro di ridurre la propria dipendenza dai rating del
credito. In aggiunta, è probabile che la divulgazione di informazioni aumenti
la concorrenza fra le agenzie di rating del credito, perché potrebbe portare a
un aumento dei rating non sollecitati. (23)
Occorre che gli investitori, gli emittenti e le
altre parti interessate abbiano accesso a informazioni aggiornate consultabili
su una pagina web centralizzata. Un indice europeo di rating (EURIX) stabilito
dall'AESFEM dovrebbe consentire agli investitori di confrontare agevolmente
tutti i rating emessi in relazione a una determinata entità e fornire loro le
medie dei rating. Al fine di mettere gli investitori in condizione di
confrontare i rating sulla stessa entità emessi da diverse agenzie di rating, è
necessario che queste ultime adottino una scala di rating armonizzata che verrà
sviluppata dall'AESFEM e adottata dalla Commissione sotto forma di norma
tecnica di regolamentazione. È opportuno che il ricorso a una scala di rating
armonizzata sia vincolante solamente per la pubblicazione dei rating sulla
pagina web dell'EURIX, mentre occorre che le agenzie di rating del credito
siano libere di utilizzare le proprie scale di rating quando pubblicano le
valutazioni sulle proprie pagine web. È necessario che l'uso obbligatorio di
una scala di rating armonizzata non abbia un effetto di omologazione sulle
metodologie e i processi adottati dalle agenzie di rating, ma che si limiti a
rendere comparabili i risultati dei rating. È importante che le pagine web
dell'EURIX riportino, oltre ad un indice aggregato di rating, tutti i rating
disponibili per ciascuno strumento, al fine di consentire agli investitori di
tenere conto di tutte le opzioni disponibili prima di prendere le loro
decisioni di investimento. L'indice aggregato di rating può aiutare gli
investitori a reperire prime indicazioni del merito di credito di un'entità.
L'EURIX dovrebbe aiutare le agenzie di rating del credito più piccole e di
recente istituzione ad avere più visibilità. L'indice europeo di rating
integrerebbe le informazioni sui dati storici che le agenzie di rating del
credito sono tenute a pubblicare nel registro centrale dell'AESFEM. Il
Parlamento europeo si è dichiarato favorevole alla creazione di tale indice
europeo di rating nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 sulle agenzie di
rating del credito[19]. (24)
I rating del credito, emessi a fini regolamentari o
non, hanno un impatto significativo sulle decisioni di investimento. Pertanto,
le agenzie di rating del credito hanno una grande responsabilità nei confronti
degli investitori nel garantire il rispetto delle norme del regolamento (CE)
n. 1060/2009, affinché i rating emessi siano indipendenti, oggettivi e di
qualità adeguata. Tuttavia, in mancanza di un rapporto contrattuale tra
l'agenzia di rating del credito e l’investitore, quest'ultimo non è sempre in
una posizione tale da poter far valere in giudizio la responsabilità delle
agenzie nei suoi confronti. È pertanto importante prevedere un adeguato diritto
di ricorso agli investitori che si sono affidati a un rating del credito emesso
in violazione delle norme del regolamento (CE) n. 1060/2009. È opportuno che
gli investitori siano in grado di invocare la responsabilità delle agenzie di
rating del credito per ogni danno causato da una violazione di tale regolamento
che abbia influito sul risultato del rating. Occorre che le violazioni che non
incidono sul risultato del rating, come il mancato rispetto degli obblighi di
trasparenza, non diano luogo ad azioni per responsabilità civile. (25)
Occorre che le agenzie di rating del credito siano
ritenute responsabili solo se violano intenzionalmente o per negligenza grave
gli obblighi imposti loro dal regolamento (CE) n. 1060/2009. Questa
configurazione di colpa comporta che le agenzie di rating del credito non
dovrebbero essere chiamate a rispondere in azioni per responsabilità civile di
negligenza con riferimento ad obblighi individuali previsti dal regolamento
senza essere venute gravemente meno ai loro compiti. Il principio in oggetto è
appropriato perché l'attività di emissione di rating del credito comporta una
certa valutazione di fattori economici complessi e l'applicazione di diverse
metodologie può tradursi in risultati di rating differenti, senza che nessuno
di essi possa essere considerato errato. (26)
È importante fornire agli investitori un diritto di
ricorso effettivo contro le agenzie di rating del credito. Visto che gli
investitori non hanno conoscenze approfondite delle procedure interne delle
agenzie di rating del credito, una parziale inversione dell'onere della prova
riguardo all'esistenza di una violazione e dell'impatto di quest'ultima sul
risultato del rating sembra appropriata se l'investitore ha presentato elementi
sufficienti a sostegno della tesi di violazione. Tuttavia, occorre che l'onere
della prova rispetto alla sussistenza di un danno e al nesso di causalità tra
la violazione e il danno in questione incomba pienamente all'investitore, dal
momento che entrambi toccano in primis l'investitore. (27)
Per quanto riguarda i casi concernenti la
responsabilità civile di un’agenzia di rating del credito non disciplinati dal
presente regolamento, occorre che tali casi siano disciplinati dal diritto
nazionale applicabile determinato in base alle rilevanti norme di diritto
internazionale privato. Occorre che l'autorità giudiziaria competente in merito
a un'azione di responsabilità civile intentata da un investitore sia
determinata in base alle norme rilevanti di competenza giurisdizionale
internazionale. (28)
È opportuno che il fatto che gli investitori
istituzionali, compresi i gestori di investimenti, siano tenuti ad effettuare
le proprie valutazioni del merito di credito di attività non impedisca alle
autorità giudiziarie di stabilire che un'infrazione del presente regolamento da
parte di un’agenzia di rating del credito ha causato danni ad un investitore
per i quali risponde tale agenzia. Il presente regolamento migliorerà le
possibilità degli investitori di effettuare una propria valutazione del
rischio, ma gli investitori continueranno ad avere un accesso più limitato alle
informazioni rispetto alle agenzie di rating del credito. Inoltre, in
particolare i piccoli investitori spesso non sono in grado di valutare
criticamente un rating esterno fornito da un’agenzia di rating del credito. (29)
Al fine di ridurre ulteriormente i conflitti di
interesse e sostenere la concorrenza leale nel mercato del rating del credito,
è importante garantire che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating
del credito ai clienti non siano discriminatorie. Occorre che provvigioni di
entità diversa applicate per il medesimo tipo di servizio siano dettate
solamente da una differenza in termini di costi effettivi per la fornitura di
tale servizio a clienti diversi. Inoltre, è opportuno che le provvigioni applicate
per i servizi di rating a un determinato emittente non dipendano dagli esiti o
risultati dell'operato dell'agenzia o dalla prestazione di servizi correlati
(ausiliari). Infine, per consentire una vigilanza efficace, occorre che le
agenzie di rating del credito segnalino all'AESFEM le provvigioni percepite da
ciascun cliente e le loro politiche tariffarie generali. (30)
Al fine di contribuire all'emissione di rating
sovrani aggiornati e credibili, nonché di facilitare la comprensione da parte
degli utenti, è importante riesaminare regolarmente i rating. È inoltre
necessario migliorare la trasparenza in merito alle ricerche svolte, al
personale incaricato della preparazione dei rating e alle ipotesi su cui sono
basati i rating del credito emessi dalle agenzie di rating del credito in
relazione al debito sovrano. (31)
Le norme attuali prevedono già che i rating siano
annunciati all’entità valutata 12 ore prima della pubblicazione. Al fine di
evitare che tale notifica avvenga al di fuori dell'orario di lavoro e al fine di
lasciare all'entità valutata il tempo sufficiente per verificare la correttezza
dei dati alla base del rating, è opportuno stabilire chiaramente che l’entità
valutata deve essere informata con almeno una giornata lavorativa piena in
anticipo rispetto alla pubblicazione del rating o della prospettiva del rating. (32)
In considerazione delle specificità dei rating
sovrani e al fine di ridurre il rischio di volatilità, è opportuno che le
agenzie di rating siano tenute a pubblicare tali rating solo dopo la chiusura
delle attività delle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione e almeno un’ora
prima della loro apertura. (33)
Occorre che norme tecniche nel settore dei servizi
finanziari assicurino la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e
dei consumatori in tutta l'Unione. Sarebbe efficiente e opportuno incaricare
l'AESFEM, in quanto organo con una competenza altamente specializzata,
dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di
regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione
alla Commissione. (34)
È opportuno che la Commissione adotti progetti di
norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall'AESFEM circa i contenuti del
fascicolo di passaggio che viene fornito quando un'agenzia di rating del
credito è sostituita da un'altra, i contenuti, la frequenza e la presentazione
delle informazioni che gli emittenti sono tenuti a comunicare sugli strumenti
finanziari strutturati, l'armonizzazione della scala di rating standardizzata
che le agenzie di rating del credito sono tenute ad utilizzare, la
presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo
e il periodo della loro comunicazione, che le agenzie di rating del credito
forniranno all'AESFEM in relazione all'EURIX, così come i contenuti e il
formato delle relazioni periodiche sulle provvigioni applicate dalle agenzie di
rating del credito ai fini della vigilanza continuativa dell'AESFEM. Occorre
che la Commissione adotti tali norme mediante atti delegati a norma
dell’articolo 290 del trattato e conformemente alle disposizioni degli articoli
da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. (35)
Il regolamento (UE) n. 1060/2009 autorizza l'uso di
rating emessi in paesi terzi a fini regolamentari se sono prodotti da agenzie
di rating del credito certificate in conformità all'articolo 5 oppure avallati
da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione conformemente
all'articolo 4, paragrafo 3 del medesimo regolamento. Per procedere alla
certificazione è necessario che la Commissione abbia riconosciuto l'equivalenza
del regime normativo sulle agenzie di rating del paese terzo e l'avallo
presuppone che la condotta dell'agenzia di rating del credito del paese terzo
sia conforme a obblighi rigorosi almeno quanto quelli imposti dalle pertinenti
norme dell'UE. Occorre che alcune delle disposizioni introdotte con il presente
regolamento non si applichino alle valutazioni in materia di equivalenza e
avallo. Ciò vale per le disposizioni che stabiliscono solo obblighi per gli
emittenti e non per le agenzie di rating del credito. Occorre inoltre che nel
presente contesto non siano considerati gli articoli che, riferendosi alla
struttura del mercato del rating all'interno dell'UE, non determinano norme di
comportamento per le agenzie di rating. Al fine di concedere ai paesi terzi un
periodo di tempo sufficiente per adattare i loro quadri normativi alle nuove
disposizioni sostanziali, occorre che queste ultime si applichino ai fini delle
valutazioni in materia di equivalenza e avallo solo a partire dal 1o
giugno 2014. A tale proposito è importante ribadire che un regime normativo di
un paese terzo non deve necessariamente prevedere norme identiche a quelle
contenute nel presente regolamento. Come già indicato nel regolamento (UE) n. 1060/2009,
per poter essere considerato equivalente al regime normativo dell'UE o di pari
rigore, è opportuno che sia sufficiente che il regime normativo del paese terzo
raggiunga di fatto i medesimi obiettivi ed effetti. (36)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento,
ossia rafforzare l'indipendenza delle agenzie di rating del credito, promuovere
un processo di rating del credito e metodologie affidabili, attenuare i rischi
associati ai rating sovrani, ridurre il rischio di un eccessivo affidamento ai
rating da parte dei partecipanti ai mercati e garantire un diritto di ricorso
agli investitori non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di
Stati membri e possono pertanto essere meglio conseguiti a livello dell’Unione,
a motivo della struttura e dell’impatto paneuropei delle attività di rating del
credito da sottoporre a vigilanza, l’Unione europea può intervenire in base al
principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione
europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo. (37)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il
regolamento (CE) n. 1060/2009, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 1060/2009 Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così
modificato: (1) l’articolo 1 è sostituito dal
seguente: "Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento introduce un’impostazione
regolamentare comune per migliorare l’integrità, la trasparenza, la responsabilità,
la buona governance e l’affidabilità delle attività di rating del credito,
contribuendo alla qualità dei rating emessi nell’Unione e pertanto al buon
funzionamento del mercato interno e realizzando nel contempo un grado elevato
di protezione dei consumatori e degli investitori. Esso stabilisce le
condizioni per l’emissione dei rating e fissa disposizioni in merito
all’organizzazione e alla condotta delle agenzie di rating del credito,
azionisti e soci compresi, per promuovere l’indipendenza delle agenzie stesse, prevenire
i conflitti di interesse e rafforzare la protezione di consumatori e
investitori. Il presente regolamento stabilisce inoltre
obblighi per gli emittenti, i cedenti e i promotori stabiliti nell’Unione
riguardo agli strumenti finanziari strutturati."; (2) all’articolo 2, paragrafo 1, il
termine "Comunità" è sostituito da "Unione"; (3) all’articolo 3, il
paragrafo 1 è così modificato: a) alla lettera g), il termine
"comunitario" è sostituito da "dell’Unione"; b) alla lettera m), il termine
"Comunità" è sostituito da "Unione"; c) sono aggiunte le seguenti lettere: "s) “emittente": l’emittente
definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2003/71/CE; t) “cedente”: il cedente definito
all’articolo 4, punto 41) della direttiva 2006/48/CE; u) "promotore": il promotore
definito all’articolo 4, punto 42) della direttiva 2006/48/CE; v) "rating sovrano": i) un rating laddove l’entità valutata è
uno Stato o un’autorità regionale o locale di uno Stato, ii) un rating laddove l'emittente del
debito o dell'obbligazione finanziaria, del titolo di debito o di altro
strumento finanziario è uno Stato o un’autorità regionale o locale di uno
Stato; w) “prospettiva del rating” (rating
outlook): un parere relativo al probabile andamento del rating del credito
nel breve e medio termine;"; (4) l’articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 1, secondo comma, il termine
"Comunità" è sostituito da "Unione"; b) al paragrafo 2, il termine
"Comunità" è sostituito da "Unione"; c) il paragrafo 3 è così modificato: i) nella frase introduttiva, il termine
"Comunità" è sostituito da "Unione"; ii) la lettera b) è sostituita dalla
seguente: "l’agenzia di rating del credito ha
verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all’Autorità di
vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)
istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio (*) (AESFEM), che lo svolgimento dell’attività di rating da parte
dell’agenzia di rating del credito del paese terzo finalizzata all’emissione
del rating da avallare soddisfa requisiti non meno rigorosi di quelli di cui
agli articoli da 6 a 12, ad eccezione degli articoli 6 bis, 8 bis,
8 ter e 11 bis. (*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.”; d) al paragrafo 4, il termine
"Comunità" è sostituito da "Unione"; (5) l’articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1, il termine
"Comunità" è sostituito da "Unione"; b) al paragrafo 6, il secondo comma, lettera
b) è sostituito dal seguente: “b) le agenzie di rating del credito di tale
paese terzo sono soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono
equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I, ad
eccezione degli articoli 6 bis, 8 bis, 8 ter e 11 bis;
e”; c) il paragrafo 8 è sostituito dal
seguente: “Gli articoli 20, 23 ter e 24 si
applicano alle agenzie di rating certificate e ai rating da loro emessi.”; (6) sono inseriti i seguenti articoli 5 bis
e 5 ter: "Articolo 5 bis Eccessivo affidamento ai rating del credito da
parte degli enti finanziari Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le
imprese di assicurazione e riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali o
professionali, le società di gestione e di investimento, i gestori di fondi di
investimento alternativi e le controparti centrali di cui al regolamento (UE)
n. XX/201X del Parlamento europeo e del Consiglio del xxx 201X sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni[20]
effettuano la loro propria valutazione del rischio di credito e non si affidano
esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del
merito di credito di un’entità o di uno strumento finanziario. Le autorità
competenti incaricate della vigilanza di tali imprese verificano rigorosamente
l'adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito delle
imprese. Articolo 5 ter Affidamento ai rating del credito da parte delle
autorità europee di vigilanza e del Comitato europeo per il rischio sistemico L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria
europea), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio (*) (ABE), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (**)
(AEAP) e l'AESFEM non fanno riferimento ai rating nei loro orientamenti,
raccomandazioni e progetti di norme tecniche se tali riferimenti rischiano di
far sì che le autorità competenti o i partecipanti ai mercati si affidino
meccanicamente ai rating del credito. Pertanto al più tardi entro il 31 dicembre
2013, l'ABE, l'AESFEM e l'AEAP riesaminano e nel caso rimuovono tutti i
riferimenti ai rating negli orientamenti e raccomandazioni attuali. Il Comitato europeo per il rischio sistemico
(CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale
del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato
europeo per il rischio sistemico (***), non fa riferimento ai rating del
credito nelle sue segnalazioni e raccomandazioni se tali riferimenti danno
potenzialmente adito ad un affidamento meccanico ai rating del credito. *GU L …, pag.. GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48. GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.”; (7) all’articolo 6, il
paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Un’agenzia di rating del credito
adotta tutte le misure necessarie per garantire che l’emissione di un rating o
della prospettiva di un rating non sia influenzata da alcun conflitto di
interesse esistente o potenziale, né da relazioni d’affari riguardanti
l’agenzia che emette il rating o la prospettiva del rating, i suoi manager, i
suoi analisti di rating, i suoi dipendenti, qualsiasi altra persona fisica i
cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di
rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata
ad essa da un legame di controllo."; (8) sono inseriti i seguenti articoli 6 bis
e 6 ter: “Articolo 6 bis Conflitti di interesse nelle agenzie di rating del
credito per quanto riguarda gli investimenti 1. L’azionista o socio di un’agenzia di rating del
credito che detiene almeno il 5% del capitale o dei diritti di voto in tale
agenzia a) non detiene il 5% o più del capitale di
altre agenzie di rating del credito. Tale divieto non si applica alle
partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i
fondi gestiti come i fondi pensione o le assicurazioni vita, a condizione che
le partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato non lo
mettano in grado di esercitare un'influenza significativa sulle attività di
tali regimi; b) non ha il diritto né il potere di
esercitare il 5% o più dei diritti di voto di altre agenzie di rating del
credito; c) non ha il diritto né il potere di
nominare o revocare membri dell’organo di amministrazione, direzione o
sorveglianza di altre agenzie di rating del credito; d) non è membro dell’organo di
amministrazione, direzione o sorveglianza di altre agenzie di rating del
credito; e) non ha il potere di esercitare o esercita
effettivamente un'influenza dominante o un controllo su altre agenzie di rating
del credito. 2. Il presente articolo non si applica agli
investimenti in altre agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso
gruppo di agenzie di rating del credito. Articolo 6 ter Durata massima del rapporto contrattuale con
un’agenzia di rating del credito 1. L’agenzia di rating del credito, se ha
stipulato un contratto con un emittente o un terzo collegato per l’emissione di
rating in relazione a tale emittente, emette rating su tale emittente per non
più di tre anni. 2. Se l’agenzia di rating del credito ha stipulato
un contratto con un emittente o un terzo collegato per l’emissione di rating
sugli strumenti di debito dell’emittente stesso, si applicano le disposizioni
seguenti: a) se tali rating sono emessi entro un
periodo superiore a un periodo iniziale di dodici mesi ma inferiore a tre anni,
l’agenzia di rating del credito non emette altri rating su tali strumenti di
debito a partire dal decimo strumento di debito valutato; b) se almeno dieci rating sono emessi entro
un periodo iniziale di dodici mesi, l’agenzia di rating del credito non emette
altri rating su tali strumenti di debito dopo la fine di quel periodo; c) se sono emessi meno di dieci rating,
l’agenzia di rating del credito non ne emette altri su tali strumenti di debito
a partire dal momento in cui è trascorso un periodo di tre anni. 3. Se un emittente ha stipulato un contratto sul
medesimo oggetto con più di un’agenzia di rating del credito, le limitazioni
indicate ai paragrafi 1 e 2 si applicano solo a una di quelle agenzie. Tuttavia,
nessuna ha un rapporto contrattuale con l’emittente superiore a sei anni. 4. L’agenzia di rating del credito di cui ai
paragrafi da 1 a 3 non stipula un contratto con l'emittente o un terzo
collegato per l’emissione di rating del credito sull'emittente o sui suoi
strumenti di debito per un periodo di quattro anni a decorrere dalla fine del
periodo di durata massima del rapporto contrattuale di cui ai paragrafi da 1 a 3. Il primo comma si applica anche: a) alle agenzie di rating del credito
appartenenti allo stesso gruppo dell’agenzia di cui ai paragrafi 1 e 2; b) alle agenzie di rating del credito
azioniste o socie dell’agenzia di cui ai paragrafi 1 e 2; c) alle agenzie di rating del credito delle
quali l’agenzia di cui ai paragrafi 1 e 2 è azionista o socia. 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai rating
sovrani. 6. Se alla fine del periodo di durata massima del
rapporto contrattuale, secondo le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2,
l’agenzia di rating del credito è sostituita da un’altra, l’agenzia uscente
fornisce a quella entrante un fascicolo di passaggio. Tale fascicolo contiene
le informazioni salienti sull’entità e gli strumenti di debito valutati che si
rendono ragionevolmente necessarie ai fini della comparabilità con le
valutazioni effettuate dall’agenzia di rating del credito uscente. L’agenzia di rating del credito uscente è in grado
di dimostrare all'AESFEM che tali informazioni sono state fornite all’agenzia
entrante. 7. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per definire i requisiti tecnici sul contenuto del fascicolo
di passaggio di cui al paragrafo 5. L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo
conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento
(UE) n. 1095/2010."; (9) all’articolo 7, il
paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. La retribuzione e la valutazione del
rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating o le
prospettive dei rating non dipendono dall’entità del fatturato che l’agenzia di
rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati.”; (10) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente: "2. Un’agenzia di rating del credito
adotta ed applica effettivamente le misure adeguate a garantire che i rating e
le prospettive dei rating che emette siano basati su un’analisi accurata di
tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l’analisi da essa
condotta in base alle metodologie di rating applicabili. Essa adotta tutte le
misure necessarie affinché le informazioni che usa ai fini dell’assegnazione
dei rating o delle prospettive dei rating siano di qualità sufficiente e
provengano da fonti affidabili."; b) al paragrafo 5 è aggiunto un secondo
comma: "I rating sovrani sono riesaminati almeno
ogni sei mesi."; c) è inserito il seguente paragrafo 5 bis: "5 bis. Un’agenzia di rating del
credito che intende modificare o usare nuove metodologie, modelli o ipotesi
principali di rating pubblica le modifiche o le nuove metodologie proposte sul
suo sito Internet e invita le parti interessate a presentare osservazioni in
merito per un periodo di almeno un mese, aggiungendo una spiegazione
dettagliata dei motivi e implicazioni delle modifiche o nuove metodologie
proposte. Dopo la scadenza del periodo di consultazione di
cui al primo comma, l’agenzia di rating del credito comunica all'AESFEM le
modifiche o nuove metodologie proposte. "; d) il paragrafo 6 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita
dalla seguente: "6. Quando un’agenzia di rating del credito
cambia le metodologie, i modelli o le ipotesi principali utilizzati nelle
attività di rating a seguito della decisione dell'AESFEM di cui all'articolo 22
bis, paragrafo 3, essa:"; ii) è inserita la seguente lettera a bis): “a bis) pubblica immediatamente sul
suo sito web le nuove metodologie aggiungendo una spiegazione dettagliata;
"; e) è aggiunto il seguente paragrafo 7: "7. Quando un’agenzia di rating del credito
si rende conto di errori nelle sue metodologie o nella loro applicazione,
procede immediatamente a: a) notificare gli errori all'AESFEM e a
tutte le entità valutate interessate; b) pubblicare tali errori sul suo sito web; c) correggere tali errori nelle
metodologie; e d) applicare le misure di cui al paragrafo 6,
lettere da a) a c).”; (11) sono inseriti i seguenti articoli 8 bis
e 8 ter: “Articolo 8 bis Informazioni sugli strumenti finanziari strutturati 1. L'emittente, il cedente e il promotore di uno
strumento finanziario strutturato stabiliti nell' Unione rendono pubbliche,
conformemente al paragrafo 4, le informazioni sulla qualità creditizia e le
prestazioni delle singole attività sottostanti allo strumento finanziario
strutturato, la struttura dell’operazione di cartolarizzazione, i flussi di
cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a
cartolarizzazione e le informazioni necessarie a condurre prove di stress
complete e ben documentate sui flussi di cassa e i valori delle garanzie reali
a sostegno delle esposizioni sottostanti. 2. L' obbligo di fornire informazioni a norma del
paragrafo 1 non si applica alle informazioni che violerebbero disposizioni di
legge che disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o
il trattamento dei dati personali. 3. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue: a) le informazioni che le persone di cui al
paragrafo 1 devono rendere pubbliche, in modo da adempiere l' obbligo
risultante dal paragrafo 1; b) la frequenza con cui queste informazioni
sono aggiornate; c) la presentazione delle informazioni
mediante un modello di comunicazione standardizzato. L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4. L’AESFEM crea una pagina web per la
pubblicazione delle informazioni sugli strumenti finanziari strutturati
conformemente al paragrafo 1. Articolo 8 ter Doppio rating degli strumenti finanziari
strutturati 1. Se un emittente o un terzo collegato intende
sollecitare il rating di uno strumento finanziario strutturato, incarica almeno
due agenzie di rating del credito. Ciascuna di esse fornisce il proprio rating
indipendente. 2. Le agenzie di rating del credito incaricate da
un emittente o un terzo collegato di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti
condizioni: a) non appartengono allo stesso gruppo di
agenzie di rating del credito; b) nessuna delle agenzie di rating del
credito è azionista o socia di alcuna delle altre agenzie di rating del
credito; c) nessuna delle agenzie di rating del
credito ha il diritto o il potere di esercitare diritti di voto in alcuna delle
altre agenzie di rating del credito; d) nessuna delle agenzie di rating del
credito ha il diritto né il potere di nominare o revocare membri dell’organo di
amministrazione, direzione o sorveglianza di alcuna delle altre agenzie di
rating del credito; e) nessun membro del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’agenzia di rating del credito è
membro del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di alcuna
delle altre agenzie di rating del credito; f) nessuna delle agenzie di rating del
credito ha il potere di esercitare, né effettivamente esercita, un'influenza
dominante o un controllo su alcuna delle altre agenzie di rating del credito.”; (12) all’articolo 10, i
paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Un’agenzia di rating del credito comunica
qualsiasi rating o prospettiva del rating del credito e qualsiasi decisione di
abbandono di un rating su base non selettiva e in modo tempestivo. Nei casi di
decisione di abbandono di un rating, le informazioni comunicate includono tutti
i motivi alla base della decisione. Il primo comma si applica anche a rating
distribuiti previo abbonamento. 2. Le agenzie di rating del credito garantiscono
che i rating e le prospettive dei rating siano presentati e trattati
conformemente ai requisiti di cui all’allegato I, sezione D.”; (13) all’articolo 11, il
paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "'2. Le agenzie di rating del credito
registrate e certificate mettono a disposizione presso un registro centrale,
creato dall’AESFEM, informazioni sulle proprie performance storiche, fra cui i
dati sulla frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi
in passato e sulle relative modifiche. Un’agenzia di rating del credito
fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato
come disposto dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
Quest'ultima rende tali informazioni accessibili al pubblico e pubblica
informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annua.”; (14) è inserito il seguente articolo 11 bis: “Articolo 11 bis Indice europeo di rating 1. Le agenzie di rating del credito registrate e
certificate, quando emettono un rating o la prospettiva di un rating,
presentano all'AESFEM informazioni pertinenti al rating, compreso il rating e
la prospettiva del rating dello strumento valutato, nonché informazioni in
merito al tipo di rating, il tipo di attività di rating, la data e ora di
pubblicazione. Il rating si basa sulla scala di rating armonizzata di cui
all’articolo 21, paragrafo 4 bis, lettera a). 2. L'AESFEM istituisce un indice europeo di rating
che include tutti i rating presentati all'AESFEM ai sensi del paragrafo 1 e un
indice aggregato di rating per ogni strumento di debito valutato. L'indice e i
singoli rating del credito sono pubblicati sul sito Internet dell'AESFEM.”; (15) all’articolo 14, paragrafo 1, il
termine "Comunità" è sostituito da "Unione"; (16) all’articolo 18, il
paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. L'AESFEM comunica ogni decisione ai sensi
dell'articolo 16, 17 o 20 alla Commissione, all'ABE, all’AEAP, alle autorità
competenti e alle autorità settoriali competenti."; (17) all’articolo 19, il
paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. L'AESFEM impone alle agenzie di rating
del credito il pagamento di commissioni in conformità al presente regolamento e
al regolamento relativo alle commissioni di cui al paragrafo 2. Dette
commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM per la
registrazione, la certificazione e la vigilanza delle agenzie di rating del
credito e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità
competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in
particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.”; (18) l’articolo 21 è così modificato: a) il paragrafo 4 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita
dalla seguente: “L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare quanto segue:” ii) la lettera e) è sostituita dalla
seguente: “e) il contenuto e il formato delle notifiche
periodiche dei dati di rating che devono essere richiesti alle agenzie di
rating del credito registrate e certificate ai fini della vigilanza
continuativa da parte dell'AESFEM.” iii) dopo la lettera e) sono aggiunti i
seguenti commi: “L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”; b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: "4 bis. L'AESFEM elabora progetti di
norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue: a) una scala di rating standard armonizzata
che le agenzie di rating del credito registrate e certificate dovranno usare
conformemente all’articolo 11 bis, che sarà basata sul sistema metrico
per misurare il rischio di credito, il numero di categorie di rating e i valori
limite per ciascuna categoria; b) il contenuto e la presentazione delle
informazioni che le agenzie di rating del credito tramettono all'AESFEM
conformemente all' articolo 11 bis, paragrafo 1, in particolare per
quanto riguarda la struttura, il formato, il metodo e il calendario delle
segnalazioni; e c) il contenuto e il formato delle
notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del
credito che le agenzie debbono presentare ai fini della vigilanza continuativa
da parte dell'AESFEM. L’AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di
regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare
le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla
procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”; c) al paragrafo 5 è aggiunto il seguente
comma: “Tale relazione valuta anche i livelli di
concentrazione del mercato, i rischi derivanti da un’elevata concentrazione, e
l'impatto sulla generale stabilità del settore finanziario. "; (19) l’articolo 22 bis è
così modificato: a) il titolo dell’articolo è sostituito dal
seguente: “Esame delle metodologie di rating”; b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. L’AESFEM verifica inoltre che i
cambiamenti che un’agenzia di rating del credito intenda apportare alla
metodologia di rating, notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 5 bis,
sono conformi ai criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 3, come specificato
nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 4,
lettera d). L’agenzia di rating del credito può applicare la nuova metodologia
di valutazione solo dopo che l'AESFEM ne ha confermato la conformità all'
articolo 8, paragrafo 3. [L'AESFEM è in grado di esercitare i poteri di cui
al primo comma dalla data di entrata in vigore della norma tecnica di
regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4, lettera d) del
regolamento (CE) n. 1060/2009, ]. Se la norma tecnica di regolamentazione di cui
all’articolo 21, paragrafo 4, lettera d) non è in vigore, l'AESFEM non è in
grado di esercitare i poteri di cui al primo comma. "; (20) dopo l'articolo 35 è inserito il
seguente titolo III bis: “TITOLO III bis RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE AGENZIE DI RATING DEL
CREDITO Articolo 35 bis Responsabilità civile 1. Se un’agenzia di rating del credito ha commesso
intenzionalmente o per negligenza grave una delle infrazioni di cui
all'allegato III che hanno inciso sul rating del credito sul quale un
investitore si è basato nell’acquistare uno strumento valutato, l’investitore
può promuovere un ricorso contro l’agenzia per i danni subiti. 2. Un'infrazione è considerata tale da incidere
sul rating del credito se il rating che l’agenzia ha emesso è diverso da quello
che avrebbe emesso se non avesse commesso l’infrazione. 3. Un’agenzia di rating del credito commette una
negligenza grave se disattende gravemente i doveri che il presente regolamento
le impone. 4. Se l'investitore accerta fatti dai quali si può
dedurre che un’agenzia di rating del credito ha commesso una delle infrazioni
di cui all'allegato III, spetta all’agenzia dimostrare di non aver commesso
l'infrazione o che l’infrazione non ha avuto un impatto sul rating emesso. 5. La responsabilità civile di cui al paragrafo 1
non può essere esclusa o limitata a priori grazie ad un accordo. Eventuali
clausole in tali accordi che escludono o limitano la responsabilità civile a
priori sono nulle e prive di effetto.”; (21) l’articolo 36 bis è
così modificato: a) al paragrafo 2, le lettere da a) a e)
sono sostituite dalle seguenti: “a) per le violazioni di cui ai punti da 1 a 5,
da 11 a 15, 19, 20, 23, da 26 bis a 26 quinquies, 28, 30, 32, 33,
35, 41, 43, 50 e 51 della sezione I dell'allegato III, le sanzioni
pecuniarie ammontano ad almeno 500 000 EUR e non superano 750 000 EUR; b) per le violazioni di cui all'allegato
III, sezione I, punti da 6 a 8, da 16 a 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, da 37
a 40, 42, da 45 a 49 bis, 52 e 54, le sanzioni pecuniarie ammontano ad
almeno 300 000 EUR e non superano 450 000 EUR; c) per le violazioni di cui all'allegato
III, sezione I, punti 9, 10, 26, 26 septies, 36, 44 e 53, le sanzioni
pecuniarie ammontano ad almeno 100 000 EUR e non superano 200 000 EUR; d) per le violazioni di cui all'allegato
III, sezione II, punti 1, 6, 7, 8 e 9, le sanzioni pecuniarie ammontano ad
almeno 50 000 EUR e non superano 150 000 EUR; e) per le violazioni di cui all'allegato
III, sezione II, punti 2, 3 bis, 3 ter, 4, 4 bis e 5, le
sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 25 000 EUR e non superano 75 000 EUR;”; b) al paragrafo 2, le lettere g) e h) sono
sostituite dalle seguenti: "g) per le violazioni di cui
all'allegato III, sezione III, punti da 1 a 3 bis e 11), le sanzioni
pecuniarie ammontano ad almeno 150 000 EUR e non superano 300 000 EUR; h) per le violazioni di cui all'allegato
III, sezione III, punti 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6, 8 e 10,
le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 90 000 EUR e non
superano 200 000 EUR;"; (22) all'articolo 38 bis, il
paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Il potere di adottare gli atti delegati
di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19,
paragrafo 2, all'articolo 23 sexies, paragrafo 7, e all'articolo 37
è conferito alla Commissione per una durata di quattro anni a partire dal 1°
giugno 2011. La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati non oltre
sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è
automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il
Parlamento europeo e il Consiglio non la revochino in conformità dell'articolo 38
ter.”; (23) all'articolo 38 ter, il
paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Il potere di adottare gli atti delegati
di cui all’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all’articolo 19,
paragrafo 2, all’articolo 23 sexies, paragrafo 7, e all’articolo 37
può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio.”; (24) l’articolo 39 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: “Entro il 7 dicembre 2012, la Commissione effettua
una valutazione dell’applicazione del presente regolamento, compresa un’analisi
del ricorso ai rating nell’Unione, dell’impatto sul livello di concentrazione
nel mercato del rating del credito, degli effetti del regolamento in termini di
costi e benefici e dell’appropriatezza dei compensi versati alle agenzie di
rating del credito dalle entità valutate (modello “issuer-pays”), e
presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio."; b) è aggiunto il seguente paragrafo 4: "4. Entro il 1° luglio 2015, la Commissione
valuta la situazione del mercato del rating del credito, in particolare la
disponibilità di una scelta sufficiente per soddisfare i requisiti di cui agli
articoli 6 ter e 8 ter. Nel riesame essa valuta altresì la
necessità di estendere la portata degli obblighi di cui all’articolo 8 bis
per includervi altri prodotti finanziari, comprese le obbligazioni
garantite."; (25) l'allegato I è modificato in
conformità all'allegato I del presente regolamento; (26) l'allegato II è modificato in
conformità all'allegato II del presente regolamento; (27) l'allegato III è modificato conformemente
all'allegato III del presente regolamento; Articolo 2
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tuttavia,
l’articolo 1, punti 7), 9), 10), 12), 13) e 25) del presente regolamento si
applica dal 1° giugno 2014 ai fini della valutazione di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, lettera b) e all’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, lettera
b) del regolamento (CE) n. 1060/2009 in merito al fatto che i requisiti
dei paesi terzi non siano meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12
del suddetto regolamento. L’articolo 1, punto 8) del presente
regolamento, in combinato disposto con l’articolo 6 bis, paragrafo 1,
lettera a) del regolamento (CE) n. 1060/2009, si applica dal [1 anno dopo
l’entrata in vigore del presente regolamento] per quanto riguarda gli azionisti
o i soci delle agenzie di rating del credito che il 15 novembre 2011 detenevano
il 5% o più del capitale di più di un’agenzia di rating del credito. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente ALLEGATO I L'allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009
è così modificato: (1) La sezione B è modificata nel modo
seguente: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. Un’agenzia di rating del credito
identifica, elimina o gestisce e divulga in modo chiaro e visibile qualsiasi conflitto
di interesse effettivo o potenziale che potrebbe influenzare le analisi ed i
giudizi dei suoi analisti di rating, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altra
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il
controllo dell’agenzia di rating del credito e che partecipa direttamente alle
attività di rating del credito nonché delle persone che approvano i rating e le
prospettive dei rating.’; b) il punto 3 è così modificato: i) Al primo comma, la frase introduttiva è
sostituita dalla seguente: '3. Un'agenzia di rating del credito non
emette un rating né la prospettiva di un rating in una delle circostanze
seguenti o, in caso di un rating o prospettiva di un rating esistente, comunica
immediatamente che il rating o la prospettiva del rating sono potenzialmente
influenzati nei casi seguenti:”; ii) dopo la lettera a) è inserita la
lettera a bis) seguente: “a bis) l’azionista o socio di
un’agenzia di rating del credito che detiene, direttamente o indirettamente, il
10% o più del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del
credito o è altrimenti in grado di esercitare un' influenza significativa sulle
attività economiche dell’agenzia di rating del credito possiede direttamente o
indirettamente strumenti finanziari dell’entità valutata o di terzi collegati o
ha qualsiasi altro diritto di proprietà diretto o indiretto nell'entità o nei
terzi diverso da partecipazioni in regimi di investimento collettivo
diversificati, inclusi i fondi gestiti quali i fondi pensione o le assicurazioni
sulla vita, che non lo mettono in grado di esercitare un'influenza
significativa sulle attività economiche del regime;”; iii) dopo la lettera b) è inserita la
lettera b bis) seguente: "b bis) il rating emesso riguarda
un’entità valutata o terzi collegati che detengono, direttamente o
indirettamente, il 10% o più del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia
di rating del credito;”; iv) dopo la lettera c) è inserita la lettera
c bis) seguente: “c bis) un azionista o socio di
un’agenzia di rating del credito che detiene, direttamente o indirettamente, il
10% o più del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del
credito o è altrimenti in grado di esercitare un' influenza significativa sulle
attività economiche dell’agenzia di rating del credito è membro del consiglio
di amministrazione o di sorveglianza dell’entità valutata o di terzi
collegati;”; v) il secondo comma è sostituito dal
seguente: “L'agenzia di rating del credito valuta inoltre
immediatamente se vi siano i presupposti per emettere un nuovo rating o
revocare il rating o la prospettiva del rating esistente.”; c) è inserito il seguente punto 3 bis: "3 bis. Un’agenzia di rating del
credito garantisce che le provvigioni addebitate ai suoi clienti per la
prestazione delle attività di rating e dei servizi ausiliari non siano
discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Le provvigioni applicate per i
servizi di rating non dipendono dal livello del rating emesso dall’agenzia di
rating del credito né da altri esiti o risultati del lavoro svolto.”; d) al punto 4, il primo comma è
sostituito dal seguente: "4. Né l’agenzia di rating del credito
né qualsiasi persona che detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5%
del capitale o dei diritti di voto dell’agenzia di rating del credito o che è
altrimenti in grado di influenzare in modo significativo le attività economiche
dell’agenzia di rating del credito fornisce servizi di consulenza all’entità
valutata o a terzi collegati per quanto riguarda la struttura societaria o
giuridica, l’attivo, il passivo o le attività dell’entità valutata o dei terzi
collegati. "; e) il punto 7 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla
seguente: “a) per ogni decisione inerente al rating e
alla prospettiva del rating, l'identità degli analisti di rating che hanno
partecipato alla determinazione del rating o della prospettiva del rating,
l'identità delle persone che li hanno approvati, l'indicazione relativa al
fatto che il rating sia stato sollecitato o meno e la data dell'esecuzione dell'attività
di rating;”; ii) la lettera d) è sostituita dalla
seguente: “d) la documentazione relativa alle procedure
e metodologie stabilite utilizzate dall'agenzia di rating del credito per
determinare i rating e le prospettive dei rating;”; iii) la lettera e) è sostituita dalla
seguente: “e) i registri e fascicoli interni, inclusi
documenti di lavoro e informazioni non pubbliche, che sono serviti da base per
le decisioni adottate in materia di rating e prospettive dei rating;”; (2) la sezione C è modificata come
segue: a) al punto 2, la frase introduttiva è
sostituita dalla seguente: "2. Una persona di cui al punto 1 non
partecipa alla determinazione del rating o della prospettiva del rating di una
determinata entità valutata né li influenza in altro modo, se la persona:”; b) al punto 3, la lettera b) è
sostituita dalla seguente: “b) non divulghino alcuna informazione in
merito ai rating emessi o a futuri possibili rating o prospettive dei rating
dell’agenzia, salvo che all’entità valutata o a terzi collegati;”; c) il punto 7 è sostituito dal seguente: "7. La persona di cui al punto 1 non
assume una posizione dirigenziale di rilievo presso l’entità valutata o terzi
collegati prima che siano trascorsi sei mesi dall'emissione del rating o della
prospettiva del rating.”; d) il punto 8 è sostituito dal seguente: "8. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 7, paragrafo 4: a) le agenzie di rating del credito
garantiscono che gli analisti di rating principali partecipino alle attività di
rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo
non superiore a quattro anni; b) le agenzie di rating del credito diverse
da quelle incaricate da un emittente o da terzi collegati e tutte le agenzie di
rating del credito che emettono rating sovrani provvedono affinché: i) gli analisti di rating partecipino alle
attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per
un periodo non superiore a cinque anni; ii) le persone che approvano i rating
partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a
terzi collegati per un periodo non superiore a sette anni. Le persone di cui alle lettere a) e b) del
primo comma non partecipano alle attività di rating del credito connesse
all’entità valutata o a terzi collegati di cui alle precedenti lettere prima
che siano trascorsi due anni dalla fine dei periodi di cui a tali lettere.”; (3) il titolo della sezione D è
sostituito dal seguente: “Disposizioni in materia di presentazione dei
rating del credito e delle prospettive dei rating del credito”; (4) la sezione D, parte I, è modificata
come segue: a) il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. Un’agenzia di rating del credito
garantisce che ogni rating e prospettiva di un rating contenga un’indicazione
chiara e visibile del nome e della funzione dell’analista principale di rating
in una determinata attività di rating del credito e del nome e della posizione
del responsabile principale dell’approvazione del rating o della prospettiva di
un rating.”; b) il punto 2 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla
seguente: “a) indica tutte le principali fonti
rilevanti, compresa l’entità valutata o, laddove appropriato, terzi collegati,
utilizzate per preparare il rating o la prospettiva del rating e precisa se il
rating o la prospettiva del rating sono stati comunicati all’entità valutata o
ai terzi collegati e modificati a seguito della sua comunicazione prima
dell’emissione;"; ii) le lettere d) ed e) sono sostituite
dalle seguenti: “d) indica in modo chiaro e visibile la data
alla quale il rating è stato distribuito per la prima volta ed aggiornato per
l’ultima volta, eventuali prospettive del rating comprese; e) indica se il rating del credito riguarda
strumenti finanziari di nuova emissione e se l’agenzia di rating del credito
stia effettuando la valutazione dello strumento finanziario per la prima volta
e”; iii) è aggiunta la seguente lettera f): “f) per la prospettiva del rating, è
indicato l’arco di tempo nel quale si prevede una variazione del rating del
credito."; c) è inserito il seguente punto 2 bis: "2 bis. L’agenzia di rating del
credito correda la divulgazione delle metodologie, dei modelli e delle ipotesi
principali di rating, di indicazioni che illustrano le ipotesi, i parametri, i
limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating
utilizzati, con le simulazioni di scenari di stress operate dall'agenzia al
momento di stabilire i rating, le informazioni sulle analisi dei flussi di
cassa da essa stessa svolte o su altre analisi sulla base delle quali fonda il
suo giudizio e, nel caso, indicazioni in merito a eventuali aspettative di
variazione del rating di credito. Tali indicazioni sono chiare e facilmente
comprensibili.”; d) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. L'agenzia di rating del credito
informa l'entità valutata durante l'orario di lavoro dell’entità valutata e con
almeno una giornata lavorativa piena di anticipo rispetto alla pubblicazione
del rating o della prospettiva del rating. Tali informazioni comprendono i
principali elementi su cui si basa il rating o la prospettiva del rating, in
modo che l'entità in questione abbia l'opportunità di richiamare l'attenzione
dell’agenzia di rating del credito su eventuali errori materiali."; e) al punto 4, il primo comma è sostituito
dal seguente: "4. L’agenzia di rating del credito
indica in modo chiaro e visibile, nel comunicare i rating o le prospettive del
rating, qualsiasi loro caratteristica specifica e limiti. In particolare essa
indica in modo visibile, nel comunicare il rating o la prospettiva del rating,
se considera soddisfacente la qualità delle informazioni disponibili
sull’entità valutata e in che misura ha verificato le informazioni fornitele
dall’entità valutata o dai terzi collegati. Se un rating o la prospettiva di un
rating riguarda un tipo di entità o di strumento finanziario per cui i dati
storici sono limitati, l’agenzia di rating del credito chiarisce in modo
visibile tali limiti.”; f) al punto 5, il primo comma è sostituito
dal seguente: '5. Quando annuncia un rating o la prospettiva
di un rating, l’agenzia di rating del credito spiega nei suoi comunicati stampa
o nelle sue relazioni gli elementi fondamentali sottesi al rating o alla
prospettiva del rating.”; g) è aggiunto il seguente punto 6: "6. Le agenzie di rating del credito
comunicano regolarmente sul loro sito web informazioni su tutte le entità o gli
strumenti di debito che sono loro sottoposti per un’analisi iniziale o per un
rating preliminare. Tale informativa è data indipendentemente dal fatto che gli
emittenti stipulino con l’agenzia di rating un contratto per il rating
definitivo.”; (5) i punti 3 e 4 della parte II della
sezione D sono soppressi; (6) alla sezione D è aggiunta la
seguente parte III: “III. Obblighi aggiuntivi in relazione ai rating
sovrani 1. L’agenzia di rating del credito, quando emette
un rating sovrano o una prospettiva correlata, li correda di una relazione
dettagliata che illustra tutte le ipotesi, i parametri, i limiti e le
incertezze e qualsiasi altro elemento preso in considerazione ai fini della
determinazione del rating o della prospettiva del rating. La relazione è chiara
e facilmente comprensibile. 2. La relazione a corredo di un cambiamento
rispetto al rating sovrano precedente o alla prospettiva correlata comprende i
seguenti elementi: a) una valutazione dettagliata dei
cambiamenti delle ipotesi quantitative che giustificano i motivi del
cambiamento del rating e la loro ponderazione relativa. La valutazione suddetta
dovrebbe includere una descrizione dei seguenti elementi: reddito pro capite,
crescita del PIL, inflazione, saldo di bilancio, saldo dei conti con l’estero,
debito estero, un indicatore dello sviluppo economico, un indicatore per
l'inadempimento e qualsiasi altro elemento pertinente considerato. A questo va
aggiunta la ponderazione relativa di ciascun elemento; b) una valutazione dettagliata dei
cambiamenti delle ipotesi quantitative che giustificano i motivi del
cambiamento del rating e la loro ponderazione relativa; c) una descrizione dettagliata di rischi,
limiti e incertezze legati al cambiamento di rating; e d) una sintesi dei verbali di riunione dei
comitati di rating che hanno deciso il cambiamento di rating. 3. L’agenzia di rating del credito, quando emette
rating sovrani o prospettive correlate, li pubblica solo dopo la chiusura delle
attività delle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione e almeno un’ora prima
della loro apertura. Il punto 3 della sezione D.1. resta invariato.”; (7) la sezione E, parte I, è così
modificata: a) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. la sua politica in materia di
pubblicazione dei rating ed altre comunicazioni collegate, prospettive dei
rating comprese;”; b) il punto 6 è sostituito dal seguente: "6. qualsiasi modifica sostanziale
apportata ai suoi sistemi, alle sue risorse o alle sue procedure; (8) nella sezione E, parte II, punto 2,
il primo comma è sostituito dal seguente: a) la lettera a) è sostituita dalla
seguente: “a) un elenco delle provvigioni applicate a
ciascun cliente per ogni rating ed eventuali servizi ausiliari;” b) è inserita la seguente lettera a bis): “a bis) la sua politica tariffaria,
compresa la struttura delle provvigioni e i criteri di fissazione dei prezzi
per le diverse classi di attività valutate;”; (9) la sezione E, parte III è così
modificata: a) il punto 3 è sostituito dal seguente: "3. statistiche sull’allocazione del
suo personale all’emissione di nuovi rating, alle revisioni dei rating
esistenti, alla valutazione delle metodologie o dei modelli e all’alta
dirigenza e sulla ripartizione del personale per attività di rating per quanto
riguarda le diverse classi di attività valutate (aziendali – di finanza
strutturata - sovrane);”; b) il punto 7 è sostituito dal seguente: "7. informazioni finanziarie sul fatturato
dell’agenzia di rating del credito, compreso il fatturato complessivo,
distinguendo tra entrate derivanti da attività di rating e servizi ausiliari,
con un’ampia descrizione di ciascuna, compresi i redditi generati da servizi
ausiliari prestati ai clienti di servizi di rating e l'assegnazione delle provvigioni
ai rating delle diverse classi di attività valutate. Le informazioni sul
fatturato totale comprendono anche la ripartizione geografica tra le entrate
generate nell’Unione e quelle nel resto del mondo;". ALLEGATO II Nel regolamento (CE) n. 1060/2009,
all'allegato II, punto 1, il termine "Comunità" è sostituito da
"Unione". ALLEGATO III L'allegato III del regolamento (CE) n. 1060/2009
è così modificato: (1) La parte I è così modificata: a) i punti 19, 20 e 21 sono sostituiti dai
seguenti: "19. L’agenzia di rating del credito viola
l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B,
punto 1, quando non identifica, non elimina né gestisce o divulga in modo
chiaro e visibile qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale che
potrebbe influenzare le analisi o i giudizi dei suoi analisti di rating, dei
suoi dipendenti o di tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a
disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito e che
partecipano direttamente all’emissione dei rating e delle prospettive dei
rating nonché delle persone che li approvano. 20. L’agenzia di rating del credito viola
l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B,
punto 3, primo comma, quando emette un rating o la prospettiva di un rating in
una delle circostanze definite nel primo comma di tale punto, o, nel caso di un
rating esistente, non comunica immediatamente che il rating o la prospettiva
del rating del credito sono potenzialmente influenzati in tali circostanze. 21. L’agenzia di rating del credito viola
l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B,
punto 3, secondo comma, quando non valuta immediatamente se vi siano i
presupposti per emettere un nuovo rating o prospettiva del rating o per
revocare quelli esistenti.”; b) sono inseriti i seguenti nuovi punti da 26
bis a 26 septies: "26 bis. L’agenzia di rating del
credito che ha stipulato un contratto con un emittente o un terzo collegato per
l’emissione di rating sull'emittente viola l’articolo 6 ter, paragrafo 1
se emette rating su tale emittente per un periodo superiore a tre anni. 26 ter. L’agenzia di rating del credito che
ha stipulato un contratto con un emittente o con terzi collegati per l’emissione
di rating sugli strumenti di debito dell'emittente viola l’articolo 6 ter,
paragrafo 2 se emette rating su almeno dieci strumenti di debito dello stesso
emittente durante un periodo superiore a 12 mesi o se emette rating sugli
strumenti di debito dell'emittente per un periodo superiore a tre anni. 26 quater. L’agenzia di rating del credito
che ha stipulato un contratto con un emittente insieme ad almeno un'altra
agenzia di rating viola l’articolo 6 ter, paragrafo 3 se ha un rapporto
contrattuale con tale emittente per un periodo superiore a sei anni. 26 quinquies. L’agenzia di rating del
credito che ha stipulato un contratto con un emittente o con terzi collegati
per l’emissione di rating sull'emittente stesso o i suoi strumenti di debito
viola l'articolo 6 ter, paragrafo 4 se non rispetta il divieto di
emettere rating sull’emittente o i suoi titoli di debito per un periodo di
quattro anni a decorrere dalla fine del periodo di durata massima del rapporto
contrattuale di cui all'articolo 6 ter, paragrafi 1, 2 e 3. 26 sexies. L’agenzia di rating del credito
che ha stipulato un contratto con un emittente o con terzi collegati per
l’emissione di rating sull'emittente stesso o sui suoi strumenti di debito
viola l'articolo 6 ter, paragrafo 6 se, al termine del periodo di durata
massima del rapporto contrattuale con l'emittente o con i terzi collegati, non
mette a disposizione un fascicolo di passaggio contenente le informazioni
necessarie all’agenzia di rating successivamente incaricata per contratto
dall'emittente o dai terzi collegati di emettere rating sull’emittente stesso o
sui suoi titoli di debito. '; c) il punto 33 è sostituito dal seguente: “L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7,
paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 2, quando
non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non partecipi alla
determinazione del rating o della prospettiva del rating né la influenzi in
altro modo, secondo le modalità definite al punto 2 di tale sezione.”; d) il punto 36 è sostituito dal seguente: "36. L’agenzia di rating del credito viola
l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C,
punto 7, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1,
non assuma una posizione dirigenziale di rilievo presso l’entità valutata o
terzi collegati prima che siano trascorsi sei mesi dall’emissione del rating o
della prospettiva del rating.”; e) i punti 38, 39 e 40 sono sostituiti dai
seguenti: "38. L’agenzia di rating del credito viola l’articolo
7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8,
primo comma, lettera b), punto i) quando fornisce rating non richiesti senza
assicurarsi che gli analisti di rating partecipino alle attività di rating
connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo non
superiore a cinque anni. 39. L’agenzia di rating del credito viola
l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C,
punto 8, primo comma, lettera b), punto ii), quando fornisce rating non
richiesti senza assicurarsi che le persone che approvano i rating partecipino
alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi
collegati per un periodo non superiore a sette anni. 40. L’agenzia di rating del credito viola
l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C,
punto 8, secondo comma, quando non assicura che le persone di cui al punto
8, primo comma, lettere a) e b) non partecipino alle attività di rating del
credito connesse all’entità valutata o a terzi collegati di cui alle precedenti
lettere prima che siano trascorsi due anni dalla fine dei periodi di cui a tali
punti.”; f) il punto 42 è sostituito dal seguente: "L’agenzia di rating del credito viola
l'articolo 8, paragrafo 2, quando non adotta o non applica effettivamente le
misure adeguate a garantire che i rating e le prospettive dei rating che essa
emette siano basati su un’analisi accurata di tutte le informazioni di cui
dispone e che sono rilevanti per l’analisi da essa condotta in base alle
proprie metodologie di rating.”; g) il punto 46 è sostituito dal seguente: “L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8,
paragrafo 5, primo comma, prima frase, quando non controlla i propri rating, ad
eccezione dei rating sovrani, né rivede costantemente e almeno a cadenza
annuale i propri rating, ad eccezione dei rating sovrani, insieme alle
metodologie utilizzate.” h) è inserito il seguente punto 46 bis: "46 bis. L’agenzia di rating del
credito viola l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, in combinato disposto
con la prima frase dell'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, quando non
controlla i propri rating sovrani o non li rivede su base continuativa e almeno
ogni sei mesi."; i) è inserito il seguente punto 49 bis: "49 bis. L’agenzia di rating del
credito viola l’articolo 8, paragrafo 7, lettera c), in combinato disposto con
l’articolo 8, paragrafo 6, lettera c), quando non rivaluta un rating del
credito laddove errori nelle metodologie o nella loro applicazione ne abbiano influenzato
l’emissione."; (2) la parte II è modificata come segue: a) sono inseriti i seguenti punti 3 bis
e 3 ter: "3 bis. L’agenzia di rating del
credito viola l'articolo 8, paragrafo 5 bis, secondo comma, quando non
notifica all'AESFEM le modifiche che intende apportare a metodologie, modelli o
ipotesi principali di rating né le proposte di nuove metodologie, modelli o
ipotesi principali. 3 ter. L’agenzia di rating del credito
viola l’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) quando non notifica all'AESFEM gli
errori che ha scoperto nelle sue metodologie o nella loro applicazione.”; b) è inserito il seguente punto 4 bis: "4 bis. L’agenzia di rating del
credito viola l’articolo 11 bis, paragrafo 1, quando non mette a
disposizione le informazioni richieste o non fornisce dette informazioni nel
formato richiesto ai sensi del predetto paragrafo.”; (3) la parte III è così modificata: a) è inserito il seguente punto 3 bis: "3 bis. L’agenzia di rating del
credito viola l'articolo 8, paragrafo 5 bis, primo comma quando non pubblica
sul suo sito Internet le modifiche proposte a metodologie, modelli o ipotesi
principali di rating o le proposte di nuove metodologie, modelli o ipotesi
principali di rating nonché una spiegazione dettagliata dei motivi e delle
implicazioni delle modifiche proposte.”; b) sono inseriti i seguenti punti 4 bis,
4 ter e 4 quater: "4 bis. L’agenzia di rating del
credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera a bis) quando non
pubblica immediatamente sul suo sito Internet le nuove metodologie che intende
utilizzare, aggiungendo una spiegazione dettagliata. 4 ter. L’agenzia di rating del credito
viola l’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) quando non notifica alle entità
valutate interessate gli errori che ha scoperto nelle sue metodologie o nella
loro applicazione. 4 quater. L’agenzia di rating del credito
viola l’articolo 8, paragrafo 7, lettera b) quando non pubblica sul suo sito
Internet gli errori che ha scoperto nelle sue metodologie o nella loro
applicazione.”; c) i punti 6 e 7 sono sostituiti dai
seguenti: "6. L’agenzia di rating del credito viola
l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D,
parte I, punti 1 o 2, 2 bis, punto 4, primo comma, o punti 5 o 6, o
l'allegato I, sezione D, parti II o III, quando nel presentare un rating o la
prospettiva di un rating non fornisce le informazioni richieste a norma delle
suddette disposizioni. 7. L’agenzia di rating del credito viola
l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D,
parte I, punto 3, quando non informa l'entità valutata durante l'orario di
lavoro dell’entità stessa e con almeno una giornata lavorativa piena di
anticipo rispetto alla pubblicazione del rating o della prospettiva del
rating.". [1] Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, GU L 302 del 17.11.2009. [2] Regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE)
n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, GU L 145 del 31.5.2011. [3] COM(2010) 301 definitivo. [4] Disponibile all'indirizzo
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/mad_en.htm [5] http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2302. [6] http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf
. [7] Proposta della Commissione, del 20 luglio 2011, di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività
degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento
appartenenti ad un conglomerato finanziario, COM(2011) 453 definitivo. Cfr.
articolo 77, lettera b). [8] Proposta della Commissione del 15 novembre 2011 per una
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di
investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating
del credito, COM (2011) xxx definitivo. [9] Gli effetti “falesia" sono azioni improvvise
scatenate dal declassamento di un rating al di sotto di una determinata soglia,
per cui il declassamento di un unico titolo può innescare un effetto a cascata
sproporzionato. [10] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32. [11] “1. L'AESFEM impone alle agenzie di rating del credito il
pagamento di diritti in conformità al presente regolamento e alle disposizioni
sui diritti di cui al paragrafo 2.
2. Tali diritti coprono totalmente i costi sostenuti dall'AESFEM per la
registrazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e per il
rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello
svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di
una delega di compiti conformemente all'articolo 30." [12] GU C [...] del [...], pag. [13] GU C [...] del [...], pag. [14] GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1. [15] GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30. [16] 2010/2302 (INI). [17] GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38. [18] GU C […] del […], pag. […]. [19] 2010/2302 (INI). [20] GU L …, pag..