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Document 52011PC0665
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Connecting Europe Facility
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa
/* COM/2011/0665 definitivo - 2011/0302 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa /* COM/2011/0665 definitivo - 2011/0302 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 29 giugno
2011, la Commissione ha adottato una proposta riguardante il prossimo quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1]. Nella comunicazione, intitolata “Un
bilancio per la strategia Europa 2020”, la Commissione ha deciso di proporre la
creazione di un nuovo strumento integrato per gli investimenti destinati alle
infrastrutture prioritarie dell’Unione nei settori dei trasporti, dell’energia
e delle telecomunicazioni: il “meccanismo per collegare l’Europa” (Connecting
Europe Facility, in appresso CEF). La disponibilità
di reti energetiche, digitali e di trasporto intelligenti, sostenibili e
pienamente interconnesse è una condizione necessaria per il completamento del
mercato unico europeo. Inoltre, gli investimenti destinati a infrastrutture
fondamentali a elevato valore aggiunto UE possono rafforzare la competitività
dell’Europa in un clima economico difficile, caratterizzato da una crescita
lenta e da restrizioni dei bilanci pubblici. Infine, gli investimenti destinati
alle infrastrutture sono decisivi anche per il conseguimento degli obiettivi di
crescita sostenibile dell’UE delineati nella strategia Europa 2020, nonché per
la realizzazione degli ambiziosi obiettivi “20-20-20” nel settore della politica
energetica e climatica[2]. Il presente
regolamento contiene le disposizioni che disciplinano il CEF. Nella sua stesura
si è tenuto conto dei lavori effettuati per preparare la revisione del quadro
strategico in tutti e tre i settori (trasporti, energia e telecomunicazioni) in
vista del prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020). Conformemente al
disposto dell’articolo 170 del TFUE, in ogni settore sono proposti nuovi
orientamenti in linea con il CEF; pertanto, gli orientamenti riveduti per i trasporti,
l’energia e le telecomunicazioni da una parte e il CEF dall’altra formano un
unico pacchetto normativo coerente. Nell’ultimo decennio, la spesa
infrastrutturale in Europa ha seguito in media una tendenza discendente; oggi,
però, la crisi economica e finanziaria induce a considerare con rinnovato
interesse la necessità di investire nell’infrastruttura. Durante la crisi
economica, nei piani di stimolo e ripresa elaborati dagli Stati membri e dall’UE
hanno avuto grande rilevo gli investimenti destinati al rinnovo o alla
costruzione di infrastrutture, considerati un mezzo per sostenere la domanda
aggregata e allo stesso tempo assicurare un rendimento a lungo termine per il
denaro speso. Nella crisi è inoltre emerso con chiarezza che le infrastrutture
sono cruciali per il futuro economico dell’Europa. Come
indica il rapporto Monti[3],
un mercato unico realmente integrato non sarebbe possibile in presenza di
discontinuità nei collegamenti fra tutte le sue parti: i collegamenti di
trasporto, le reti elettriche e le reti a banda larga sono vitali per il
funzionamento e l’integrazione dello spazio economico e per la coesione sociale
e territoriale. L’interconnessione fisica transfrontaliera, invece, procede a
rilento, malgrado i progressi dell’integrazione normativa nell’UE e la
crescente l’integrazione dei mercati, di cui sono un esempio recente l’adozione
e l’entrata in vigore del terzo pacchetto di liberalizzazione nel settore
energetico. I collegamenti mancanti che si rilevano soprattutto nei nuovi Stati
membri creano divisioni fra il centro e le periferie dell’Unione europea,
ostacolando l’ulteriore sviluppo degli scambi all’interno dell’Unione o la
crescita dei nuovi settori economici quali l’e-commerce. Il fabbisogno di
investimenti individuato è rilevante. Nel settore dell’energia, il regolamento
proposto riguardante gli orientamenti per la realizzazione delle priorità
europee in materia di infrastruttura energetica (in appresso “orientamenti per
l’infrastruttura energetica transeuropea”) identifica dodici aree e corridoi
infrastrutturali prioritari, quattro per ciascuno dei seguenti settori:
trasporto di gas ed elettricità, introduzione di reti intelligenti, autostrade
elettriche e reti transfrontaliere dell’anidride carbonica. Il sistema
energetico dell’Europa richiederebbe investimenti per circa un trilione di EUR
entro il 2020, di cui circa 200
miliardi per le sole reti elettriche e del gas di importanza europea. 100
miliardi di EUR di questo investimento totale dovrebbero essere garantiti dal
mercato senza forme di sostegno, mentre per gli altri 100 miliardi di EUR sarà necessario un intervento pubblico per
integrare e stimolare gli investimenti necessari. Nel
settore dei trasporti, utilizzando una metodologia di pianificazione paneuropea
è stata individuata una “rete centrale” paneuropea,
basata in gran parte sull’infrastruttura esistente e formata da corridoi in
grado di sostenere il trasporto di merci e passeggeri con un’efficienza elevata
ed emissioni contenute. Con il completamento dei collegamenti mancanti e la
riduzione delle strozzature attraverso servizi più efficienti in combinazioni
multimodali, questa rete gestirà la maggior parte dei flussi di traffico nel
mercato unico. Il costo dello sviluppo dell’infrastruttura UE necessaria per
soddisfare la domanda di trasporti è stato stimato in oltre 1,5 trilioni di EUR
nel periodo 2010-2030 per l’intera rete dei trasporti degli Stati membri dell’Unione.
Il completamento delle reti transeuropee di trasporto richiederà circa 500
miliardi di EUR entro il 2020, di cui 250 miliardi serviranno per completare i
collegamenti mancanti ed eliminare le strozzature nella rete centrale. Per le reti di
telecomunicazione, un obiettivo fondamentale è l’eliminazione delle strozzature
(digitali) che impediscono il completamento del mercato unico digitale. A tal
fine, occorre un miglioramento complessivo dell’intera rete a banda larga ed è
necessario creare piattaforme infrastrutturali di servizi digitali che
permettano un’introduzione coerente di servizi digitali pubblici europei.
Queste reti, sia fisiche che di servizi, sono in effetti strumenti decisivi per
una crescita intelligente. In base all’agenda
digitale, tutti i cittadini europei dovrebbero avere accesso alla banda larga
di base entro il 2013 e alla banda larga veloce e superveloce entro il 2020.
Nel settembre 2010 la Commissione ha illustrato i passi da effettuare per dare
impulso all’investimento di 270 miliardi di EUR necessario per portare la banda
larga ultraveloce in tutte le case e le imprese entro il 2020. Gli investimenti
necessari per conseguire questi obiettivi sono stimati in un massimo di 270
miliardi di EUR e nelle attuali circostanze verranno in parte dal settore
privato. Tuttavia, in assenza di un intervento dell’Unione,
gli investimenti del settore privato probabilmente non supereranno i 50
miliardi di EUR da qui al 2020: all’appello mancherebbero quindi fino a
220 miliardi di EUR di investimenti. Poiché i
benefici sociali che si otterrebbero investendo in infrastrutture digitali
superano di gran lunga gli incentivi privati agli investimenti, saranno
necessari interventi pubblici mirati per stimolare il mercato. In base a quanto emerso nell’analisi effettuata dai servizi della
Commissione in preparazione del presente regolamento, se è vero che il mercato
e i bilanci nazionali avranno verosimilmente un ruolo di primo piano nella
realizzazione delle infrastrutture necessarie, attraverso opportuni
investimenti e meccanismi di formazione dei prezzi, è pur vero che in assenza
di un intervento dell’UE alcuni investimenti nelle infrastrutture non saranno
mai realizzati o saranno rimandati ben oltre il 2020. Per garantire l’effettiva
realizzazione delle infrastrutture prioritarie dell’UE è quindi necessario che
l’UE fornisca un contributo significativo attraverso il proprio bilancio nel
prossimo quadro finanziario pluriennale. Nell’obiettivo di aumentare l’impatto delle
risorse di bilancio UE, la Commissione propone di ricorrere più
sistematicamente a strumenti finanziari innovativi per offrire un’alternativa al
finanziamento tradizionale mediante sovvenzioni e per sopperire alle carenze
che si registrano nell’area dei finanziamenti destinati agli investimenti
strategici. Un vantaggio importante degli strumenti
finanziari innovativi è che rispetto agli strumenti tradizionali essi
permettono al bilancio UE di esercitare un effetto
moltiplicatore più forte, favorendo e attraendo altri finanziamenti pubblici e
privati per progetti di interesse per l’Unione europea. Hanno un effetto
leva sugli investimenti e di conseguenza accrescono l’impatto del bilancio UE. Sulla scorta dell’esperienza acquisita con gli
strumenti finanziari utilizzati nell’ambito dell’attuale quadro finanziario e
istituititi in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI),
ad esempio lo strumento di garanzia sui prestiti per i progetti riguardanti le
reti transeuropee di trasporto (LGTT), la Commissione propone di realizzare una
parte significativa degli interventi nell’ambito del CEF ricorrendo a strumenti
finanziari. In particolare, l’iniziativa relativa ai prestiti obbligazionari UE
per il finanziamento di progetti nell’ambito della strategia Europa 2020[4] verrà
utilizzata per garantire risorse per gli investimenti a favore di progetti
infrastrutturali di primario interesse strategico europeo. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO 2.1 Consultazione
e indicazioni degli esperti Il presente
regolamento tiene conto delle ampie consultazioni effettuate presso le parti
interessate, le istituzioni e gli organi dell’UE, gli Stati membri, le autorità
regionali o locali, le parti sociali ed economiche, gli esperti accademici e a
istituzioni internazionali, ed è stato elaborato utilizzando i risultati delle
valutazioni intermedie effettuate sui programmi 2007-13, nonché una
molteplicità di studi e di spunti forniti da esperti. Per tutti e tre i settori, i contributi delle
parti interessate hanno posto in evidenza tra l’altro i temi indicati per sommi
capi di seguito. Dalle consultazioni è emerso un ampio consenso
circa il fatto che per accelerare lo sviluppo di infrastrutture a valore
aggiunto europeo occorre potenziare il sostegno dell’UE. Le parti interessate
hanno auspicato una maggior mobilitazione dei finanziamenti UE per il
conseguimento degli obiettivi della politica in materia di reti transeuropee,
ad esempio attraverso un maggior coordinamento tra i diversi strumenti
finanziari e in particolare il Fondo di coesione e il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), i programmi in materia di reti transeuropee e gli interventi
della BEI. A parere delle parti interessate, l’ampliamento
del ventaglio di strumenti finanziari disponibili permetterebbe di adattare
meglio il sostegno alle esigenze specifiche dei progetti, di strutturare
efficacemente i progetti e di attrarre nuovi investitori. L’iniziativa
programmata relativa ai prestiti obbligazionari è particolarmente adatta per
gli investimenti più cospicui nell’ambito del CEF. 2.2 Valutazione
dell’impatto Il regolamento
proposto è stato sottoposto a una valutazione d’impatto riguardo alle possibili
opzioni di attuazione del CEF quale iniziativa strategica, vale a dire alle
opzioni riguardanti la definizione delle regole operative del CEF. La
valutazione d’impatto è stata effettuata tenendo conto dell’obiettivo generale
del CEF, proposto nel quadro finanziario pluriennale “Un bilancio per la
strategia Europa 2020”[5]
(accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura necessaria all’UE per conseguire
gli obiettivi della strategia Europa 2020 nonché gli obiettivi “20-20-20” in
materia di energia e cambiamenti climatici), e utilizzando i risultati emersi
dalla consultazione delle parti interessate e da studi di valutazione degli
attuali programmi UE che forniscono assistenza finanziaria per lo sviluppo
delle TEN. Nella valutazione
degli impatti delle possibili opzioni strategiche, l’attenzione si è
concentrata in particolare sul conseguimento, da realizzarsi nel modo più
efficace, efficiente e coerente, di due obiettivi specifici fondamentali: 1) accrescere l’effetto
leva dei fondi UE definendo forme, metodi e criteri di finanziamento in grado
di assicurare il massimo effetto moltiplicatore in termini di capacità di
attrarre investimenti pubblici e privati per progetti aventi dimensione europea
e di mercato unico, in particolare le reti prioritarie che dovranno essere
realizzate entro il 2020 e che maggiormente assicurano un valore aggiunto
europeo (compresi, se del caso, progetti realizzati in paesi terzi); 2) favorire la
realizzazione nei tempi stabiliti dei progetti cofinanziati dall’UE, definendo
meccanismi di controllo e valutazione che premino l’efficienza e penalizzino l’uso
inefficace dei fondi UE. Nella valutazione
delle opzioni, si è anche dovuto tenere conto di due obiettivi generali dell’Unione:
da una parte, il conseguimento degli obiettivi strategici settoriali in materia
di infrastrutture, definiti negli articoli 170 e 171 del TFUE, e dall’altra la
semplificazione, fortemente voluta dalla Commissione[6], delle
norme che disciplinano i finanziamenti dell’Unione sfruttando le sinergie
intrasettoriali e intersettoriali. Poiché questi due obiettivi strategici non
sono pienamente compatibili, il principio cardine seguito nella valutazione
delle opzioni che definiscono i principi di attuazione del CEF è stato la
ricerca del giusto equilibrio fra coerenza con gli obiettivi strategici
settoriali e massimizzazione delle sinergie. Inizialmente sono state considerate nove
opzioni strategiche alternative, partendo dalla motivazione fondamentale alla
base della decisione della Commissione di istituire il meccanismo per collegare
l’Europa, vale a dire la volontà di semplificare il quadro di finanziamento
dell’UE mettendo a frutto le sinergie settoriali. Le alternative strategiche
sono state definite sulla base di combinazioni di scenari che corrispondono
alle tre opzioni fondamentali per la semplificazione delle norme in materia di
finanziamento (armonizzazione minima, massima e variabile o “à la carte” delle
norme settoriali) nelle due aree di intervento corrispondenti ai due obiettivi
specifici fondamentali indicati in precedenza: stimolo agli investimenti e
attuazione del programma. Il ventaglio di
opzioni considerate si colloca quindi fra due estremi: a un estremo, l’armonizzazione
minima degli stimoli agli investimenti e dell’attuazione del programma rimanda
a una situazione in cui si stabilirebbero norme e impostazioni specifiche e
assolutamente distinte per la concessione del sostegno finanziario UE nell’ambito
del CEF ai diversi settori; all’altro estremo, l’armonizzazione massima degli
stimoli agli investimenti e dell’attuazione del programma rimanda a una
situazione in cui i tre settori avrebbero esattamente le stesse norme
finanziarie e le stesse impostazioni in materia di gestione del programma ai
fini dell’utilizzo dei fondi nell’ambito del CEF. Tra questi due estremi, le
opzioni rimanenti rimandano a situazioni intermedie in cui i settori avrebbero
alcune norme e impostazioni comuni e altre distinte a seconda del settore, con
diverse combinazioni fra armonizzazione massima o variabile delle norme in un’area
di intervento e armonizzazione variabile o minima delle norme settoriali nell’altra
area. La valutazione dell’impatto
di queste opzioni, nella prospettiva del conseguimento degli obiettivi sopra
indicati, ha portato a concludere che due opzioni potrebbero assicurare nel
migliore dei modi il sostegno del CEF, attraverso le sue regole operative, allo
sviluppo accelerato dell’infrastruttura di interesse UE: - l’opzione che
prevede un’armonizzazione variabile delle norme, con alcune norme in comune e
altre invece distinte a seconda del settore, sia nell’area dello stimolo agli
investimenti che nell’area dell’attuazione del programma, sarebbe la migliore
sotto il profilo della coerenza con tutti gli obiettivi strategici pertinenti
dell’UE; - l’opzione che
prevede un’armonizzazione variabile delle norme volte a stimolare gli
investimenti e un’armonizzazione massima delle norme nell’area dell’attuazione
del programma potrebbe rivelarsi più efficiente sotto il profilo dei costi. La seconda opzione
potrebbe avere però un impatto negativo più a lungo termine relativamente alla
capacità di rispondere a situazioni settoriali specifiche, in particolare per
quanto riguarda la programmazione dei fondi, e a lungo andare tale impatto
potrebbe vanificare i risparmi iniziali. Si è pertanto giunti alla conclusione
che un certo livello di flessibilità settoriale anche nella definizione dei
principi di applicazione del CEF nell’area dell’attuazione del programma sia la
scelta migliore per assicurare il conseguimento degli obiettivi del CEF. Le disposizioni del presente regolamento
riguardanti l’uso dei fondi nell’ambito del CEF sono state definite sulla base
delle considerazioni e delle conclusioni emerse dalla valutazione d’impatto sopraindicata. 2.3 Il
valore aggiunto UE del CEF Dalla consultazione delle parti interessate e
dall’analisi effettuata nella valutazione d’impatto è emerso che il CEF, inteso
come quadro di finanziamento comune, creerebbe valore aggiunto in una
quadruplice prospettiva. (1)
In primo luogo, un quadro comune determinerebbe una
semplificazione del quadro normativo UE in materia di finanziamento delle
infrastrutture TEN e in più darebbe un’impostazione coerente al finanziamento
dei progetti UE nei tre settori. (2)
In secondo luogo, un fondo infrastrutturale/quadro
finanziario unico dell’UE darebbe un’impostazione coerente e trasparente al
sostegno finanziario dell’Unione, che in questo modo offrirebbe certezze e
avrebbe un enorme potenziale di attrazione di ulteriori finanziamenti privati.
Permetterebbe di mettere a disposizione strumenti finanziari in modo
centralizzato e coordinato, attirando e migliorando i rapporti con gli
investitori privati e le istituzioni finanziarie partner. (3)
In terzo luogo, l’interdipendenza crescente tra
progetti riguardanti infrastrutture economiche, reti e settori permetterebbe di
realizzare economie di scala. Un quadro di finanziamento infrastrutturale
integrato a livello UE potrebbe consentire lo sfruttamento di sinergie
intersettoriali nelle fasi di sviluppo e realizzazione dei progetti,
assicurando risparmi sui costi e/o uno sfruttamento più efficiente e un
rendimento più elevato degli investimenti. (4)
Infine, ma non certo per importanza, un quadro
comune mette a frutto le esperienze e la condivisione delle migliori pratiche
tra i diversi settori, migliorando l’efficacia e l’efficienza del finanziamento
UE in tutti i settori. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Le reti
transeuropee sono oggetto dell’articolo 170 del TFUE, che recita: “L’Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di
reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle
telecomunicazioni e dell’energia”. Il diritto per l’UE di intervenire
nel campo del finanziamento delle infrastrutture è sancito nell’articolo 171, a
norma del quale l’Unione “può appoggiare progetti di
interesse comune sostenuti dagli Stati membri, (…) in particolare mediante
studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse”. L’articolo
172 del TFUE precisa che “gli orientamenti e le altre misure di cui all’articolo
171, paragrafo 1, sono adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che
deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni”. Nella
comunicazione sulla revisione del bilancio, la Commissione ha sottolineato che
è importante utilizzare il bilancio UE per “colmare
le lacune create dalle dinamiche dell’iter decisionale politico a livello
nazionale, tipicamente occupandosi delle questioni transfrontaliere in settori
quali le infrastrutture, la mobilità, la coesione territoriale (…), lacune che
se non affrontate potrebbero danneggiare gli interessi dell’intera Unione
europea”[7]-
Nella pianificazione e nel finanziamento delle infrastrutture, gli Stati membri
tendono a dare priorità ai progetti di primaria rilevanza nazionale, che non
sempre coincidono con i progetti transnazionali a più alto valore aggiunto per
i cittadini a livello generale UE[8].
La spesa aggregata dell’UE e degli Stati membri dovrebbe essere efficiente,
garantire un volume di investimenti adeguato e promuovere le sinergie. Lo strumento
legislativo e il tipo di misure (finanziamento) sono entrambi definiti nel
TFUE; questo rappresenta la base giuridica del CEF e stabilisce che i compiti,
gli obiettivi prioritari e l’organizzazione delle reti transeuropee possono
essere definiti per mezzo di regolamenti. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta della
Commissione riguardante il prossimo quadro finanziario pluriennale prevede una
dotazione di 50 miliardi di EUR[9]
per il periodo 2014-2020, di cui 10 miliardi destinati alle
infrastrutture di trasporto nell’ambito del Fondo di coesione. CEF || 40 miliardi di EUR · Energia || 9,1 miliardi di EUR · Trasporti || 21,7 miliardi di EUR · Telecomunicazioni/Digitale || 9,2 miliardi di EUR Importi riservati alle infrastrutture di trasporto nel Fondo di coesione || 10 miliardi di EUR Totale || 50 miliardi di EUR L’esperienza acquisita nell’applicazione dell’attuale
quadro finanziario indica che molti Stati membri ammissibili al sostegno
del Fondo di coesione hanno difficoltà a designare e realizzare progetti
complessi riguardanti le infrastrutture di trasporto transnazionali. Per il
prossimo quadro finanziario pluriennale la Commissione propone quindi che il
Fondo di coesione continui a sostenere gli Stati membri con un reddito
nazionale lordo (RNL) pro capite inferiore al 90% della
media dell’UE-27 nella realizzazione degli investimenti destinati alle reti
transeuropee di trasporto e all’ambiente, ma che una parte della dotazione del
Fondo di coesione (10 miliardi di EUR) sia destinata al meccanismo per
collegare l’Europa per il finanziamento di progetti riguardanti la rete
centrale di trasporto negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di
coesione. 5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 5.1 Un
quadro unico per gli investimenti destinati alle priorità infrastrutturali dell’UE L’esperienza acquisita nel finanziamento dell’infrastruttura
per mezzo dei quadri TEN, del piano europeo di ripresa economica, del Fondo di
coesione e dei Fondi strutturali indica che l’UE può apportare un valore
aggiunto alle infrastrutture. Tra le parti interessate vi è consenso sul fatto
che, procedendo sui binari attuali, l’Europa potrebbe non riuscire a mobilitare
in tempo gli investimenti necessari per modernizzare le sue reti
infrastrutturali e realizzare i collegamenti mancanti. A causa della crisi finanziaria, gli Stati
membri sono alle prese con la necessità di risanare il bilancio. Gli
investimenti in conto capitale in molti casi hanno subito tagli drastici, con
la sospensione o il rinvio della spesa destinata a progetti infrastrutturali.
Parallelamente, le prospettive di un rafforzamento degli investimenti privati
sono incerte. Oltre che dai vincoli finanziari, la realizzazione dei progetti
infrastrutturali necessari è frenata o resa impossibile da ostacoli normativi.
In questo contesto, l’attuale quadro UE per il finanziamento dell’infrastruttura
non sembra in grado di dare risposte efficaci: il finanziamento è frammentato
fra troppi programmi e impedisce di sfruttare fino in fondo le sinergie fra
programmi e settori. Nel ridisegnare la propria strategia per il
finanziamento dell’infrastruttura, la Commissione si è posta i seguenti
obiettivi: ·
garantire in tempi adeguati e in modo
economicamente efficiente, nei settori dell’energia, dei trasporti e delle TIC,
la realizzazione delle infrastrutture di rete prioritarie individuate come
essenziali nel pacchetto per le infrastrutture energetiche, nel Libro bianco
per un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile[10] e nell’agenda
digitale europea; ·
massimizzare le sinergie tra i programmi per l’energia,
i trasporti e le TIC, in modo che i finanziamenti rispondano a una strategia
politica coerente e che i progetti siano selezionati sulla base di criteri
chiari e armonizzati; ·
accrescere la capacità dei fondi UE di stimolare
altri finanziamenti pubblici o privati in modo che il volume aggregato delle
risorse mobilitate sia adeguato per rispondere al fabbisogno di investimenti
previsto da qui al 2020; ·
garantire una selezione, un monitoraggio e un
controllo ottimali dei progetti in modo che i finanziamenti UE siano ben
mirati, assicurino il massimo impatto e siano spesi nel modo più efficace. La creazione di una base legislativa comune
per il sostegno finanziario a tre settori distinti con un quadro politico
diverso è giustificata dall’opportunità di sfruttare sinergie intersettoriali;
tali sinergie nascono dall’esistenza di questioni comuni legate al
finanziamento delle azioni finalizzate alla realizzazione di obiettivi
strategici che per altri aspetti presentano differenze importanti. Un quadro
comune avrebbe un triplice valore aggiunto. In primo luogo, determinerebbe una
semplificazione del quadro normativo UE in materia di finanziamento delle
infrastrutture TEN, dando anche un’impostazione coerente al finanziamento dei
progetti UE nei tre settori. Come già evidenziato, l’attuale quadro finanziario
delle infrastrutture UE è piuttosto complesso, soprattutto a causa del numero e
dell’eterogeneità dei testi giuridici dell’UE. La semplificazione delle norme è
uno dei principi cardine del nuovo approccio proposto dalla Commissione per le
spese di bilancio dell’UE. In secondo luogo, un quadro finanziario/fondo
unico per le infrastrutture darebbe un’impostazione coerente e trasparente al
sostegno finanziario UE, che in questo modo offrirebbe certezze e avrebbe un
enorme potenziale di attrazione di ulteriori finanziamenti privati.
Permetterebbe di mettere a disposizione strumenti finanziari in modo
centralizzato e coordinato, attirando e migliorando i rapporti con gli
investitori privati e le istituzioni finanziarie partner. In terzo luogo, l’interdipendenza crescente
tra progetti riguardanti infrastrutture economiche, reti e settori permetterebbe
di realizzare economie di scala. Il quadro di finanziamento infrastrutturale
integrato a livello UE permetterebbe di sfruttare sinergie intersettoriali
nelle fasi di sviluppo e realizzazione dei progetti, assicurando risparmi sui
costi e/o uno sfruttamento più efficiente e un rendimento più elevato degli
investimenti. Infine, ma non certo per importanza, un quadro
comune consentirebbe di mettere a frutto e condividere le esperienze e le
migliori pratiche tra i diversi settori, migliorando l’efficacia e l’efficienza
del finanziamento UE in tutti i settori. 5.2 Misure
di semplificazione e coerenza con le norme esistenti La semplificazione delle norme è uno dei
principi cardine del nuovo approccio proposto dalla Commissione per le spese di
bilancio dell’UE. Il quadro CEF comune assicura una semplificazione
del quadro normativo UE in materia di finanziamento delle infrastrutture TEN,
grazie a un testo giuridico unico applicabile al finanziamento dei progetti UE
nelle reti di trasporto, energetiche, digitali. Pur essendo diversi sotto il profilo
tecnologico, finanziario e normativo, i tre settori hanno in comune un numero
di elementi sufficiente a giustificare la proposta di un miglioramento reale
dei diversi strumenti esistenti. La proposta precisa anche alcune regole
specifiche necessarie per rispettare la finalità generale del CEF, che consiste
nell’accelerare e nell’orientare meglio il flusso di denaro pubblico dell’Unione
verso importanti progetti infrastrutturali di interesse UE. Il testo
introduce una semplificazione e affronta in particolare le seguenti tematiche: ·
allineamento degli indicatori agli obiettivi della
strategia Europa 2020 ·
flessibilità delle dotazioni di bilancio ·
gestione centralizzata per i tre settori,
eventualmente affidando gli aspetti realizzativi a un’agenzia esecutiva ·
strumenti di finanziamento comuni ·
criteri di aggiudicazione comuni ·
criteri di assistenza finanziaria comuni ·
visibilità unificata per mezzo di programmi di
lavoro annuali comuni (importanti per i settori) e un comitato comune
(importante per gli Stati membri). Inoltre, è
garantita la piena coerenza con il regolamento finanziario, sia nella versione
attuale che nella versione futura. Le deroghe previste sono debitamente
contemplate dai testi giuridici collegati oppure sono giustificate da
precedenti. 5.3 Un
ruolo più significativo per gli strumenti finanziari innovativi Il CEF
affiancherà al sostegno diretto dell’UE strumenti finanziari specifici nell’intento
di ottimizzare l’impatto dei finanziamenti. Grazie all’elevato effetto
moltiplicatore degli strumenti finanziari (che potrebbe arrivare fino a 1:15 o
1:20), sarà favorito l’accesso al capitale per gli investimenti di grande
entità. Sommato a un assorbimento efficace del sostegno diretto dell’UE (come è
avvenuto con il piano europeo di ripresa economica e con il programma TEN-T),
il maggior ricorso agli strumenti finanziari contribuirà in misura
significativa a mitigare i rischi per i promotori dei progetti e quindi a
garantire la realizzazione di progetti di interesse comune. Inoltre, si
creerà un ambiente favorevole agli investimenti privati sviluppando strumenti
interessanti per gli investitori specializzati nelle infrastrutture. Per
massimizzare l’efficacia di questi strumenti, occorrerà ridurre i rischi
diversificando il portafoglio di potenziali progetti. La diversificazione
massima si potrà ottenere destinando i finanziamenti a più settori in paesi
diversi. Questo risultato può essere conseguito nel modo più efficace a livello
europeo, sulla base di corridoi ben definiti e di specifiche aree di
investimento. Pertanto, è opportuno che gli strumenti
finanziari siano per la maggior parte comuni ai vari settori, sebbene non si
escluda lo sviluppo di strumenti finanziari ad hoc per soddisfare le esigenze
specifiche di un singolo settore. Sulla base delle analisi effettuate nei lavori preparatori del presente
regolamento, i servizi della Commissione stimano che il sostegno finanziario
per la banda larga sarà assicurato essenzialmente tramite strumenti finanziari,
mentre per i trasporti e l’energia le risorse di bilancio UE necessarie per gli
strumenti finanziari non dovrebbero superare rispettivamente 2 miliardi di
EUR e 1 miliardo di EUR. Queste stime non sono da intendersi come massimali
vincolanti, in quanto il volume dei finanziamenti UE assegnati agli strumenti
finanziari sarà adeguato di anno in anno sulla base di una valutazione del
portafoglio di progetti effettuata da intermediari finanziari (ad es. la BEI
nel caso delle obbligazioni per il finanziamento di progetti). 5.4 Il
meccanismo per collegare l’Europa nel contesto del prossimo quadro finanziario
pluriennale Il meccanismo per collegare l’Europa sarà un
elemento essenziale di un’agenda UE per la crescita che ha come fulcro il
rafforzamento del potenziale di crescita a lungo termine dell’Unione. Il
meccanismo sarà coordinato con altri interventi a titolo del bilancio UE, come
ad esempio “Orizzonte 2020”, il Fondo di coesione e i Fondi strutturali. Per quanto
riguarda il coordinamento con Orizzonte 2020, è necessario garantire la
complementarità ed evitare al tempo stesso possibili sovrapposizioni,
assicurando inoltre la continuità della catena di ricerca e innovazione che
sfocia nell’introduzione delle soluzioni a livello di infrastruttura. Questo aspetto
è particolarmente critico in una fase in cui, per consentire all’UE di
raggiungere gli obiettivi ambiziosi che si è posta nella strategia Europa 2020,
saranno necessari progressi tecnologici significativi nei trasporti, nell’energia
e nelle TIC. Il sostegno alle attività di ricerca e innovazione attraverso
strumenti finanziari sarà assicurato per mezzo di strumenti finanziari
collegati a Orizzonte 2020. Per quanto riguarda il rapporto con il Fondo
di coesione e i Fondi strutturali, sarà assicurato uno stretto coordinamento
fra il quadro strategico comune della politica di coesione e i contratti di
partenariato con gli Stati membri da una parte, e i quadri strategici nei
settori dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni dall’altra. Gli
orientamenti relativi a questi settori prevedranno il ricorso al Fondo di
coesione e ai Fondi strutturali per la realizzazione delle infrastrutture
locali e regionali e per il loro collegamento alle infrastrutture prioritarie per
l’UE, in modo da collegare tutti i cittadini in tutta l’UE. Il meccanismo per
collegare l’Europa sarà un meccanismo a gestione centrale e beneficerà di
stanziamenti del Fondo di coesione riservati ai trasporti (10 miliardi di EUR a
prezzi del 2011). Nell’assegnazione dei 10 miliardi di EUR, sarà data la
massima priorità a progetti che rispettano le dotazioni nazionali nell’ambito
del Fondo di coesione. Inoltre, questi 10 miliardi di EUR saranno
riservati a Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione, e i
tassi di cofinanziamento con risorse rese disponibili dal bilancio dell’Unione
saranno fissati allo stesso livello previsto per il Fondo di coesione. 2011/0302 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 172, vista la proposta della Commissione europea[11], previa trasmissione della proposta ai
parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale[12], visto il parere del Comitato delle regioni[13], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
La creazione del meccanismo per
collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) dovrebbe massimizzare il
potenziale di crescita attraverso la creazione di sinergie fra le politiche per
i trasporti, l’energia e le telecomunicazioni e la loro attuazione, rendendo in
questo modo più efficiente l’intervento dell’Unione. (2)
Un mercato unico pienamente
funzionante presuppone un’infrastruttura moderna e di elevata efficienza che
colleghi l’Europa in particolare nei settori del trasporto, dell’energia e
delle telecomunicazioni. Questi collegamenti, promotori di crescita, permetterebbero
di migliorare l’accesso al mercato interno e di conseguenza contribuirebbero a
rendere più competitiva l’economia di mercato in linea con le finalità e gli
obiettivi della strategia Europa 2020[14]. (3)
La creazione di un meccanismo
per collegare l’Europa mira ad accelerare gli investimenti nel campo delle reti
transeuropee e a stimolare gli investimenti sia pubblici che privati. (4)
La creazione di reti infrastrutturali efficienti
per i trasporti e l’energia è una delle 12 azioni chiave individuate dalla
Commissione nella comunicazione relativa all’Atto per il mercato unico[15]. (5)
La Commissione si è impegnata a
integrare il cambiamento climatico nei programmi di spesa dell’Unione e a
destinare almeno il 20% del bilancio dell’Unione agli obiettivi legati al
clima. È importante provvedere affinché nella preparazione, nello sviluppo e
nella realizzazione di progetti di interesse comune si promuovano la
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici nonché la prevenzione e la
gestione dei rischi. Gli investimenti infrastrutturali contemplati dal presente
regolamento dovrebbero contribuire a promuovere il passaggio a un’economia e
una società a basse emissioni di carbonio e capaci di reagire alle catastrofi e
ai cambiamenti climatici. (6)
Nella risoluzione “Investire nel
futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (“QFP”) per un’Europa
competitiva, sostenibile e inclusiva” dell’8 giugno 2011, il Parlamento europeo
ha sottolineato l’importanza di dare rapida attuazione all’agenda digitale dell’Unione
e di proseguire gli sforzi al fine di raggiungere entro il 2020 gli obiettivi
che prevedono la disponibilità di Internet ad alta velocità per tutti i
cittadini dell’Unione, anche nelle regioni meno sviluppate[16].
Affinché l’Europa possa difendere la propria competitività e creare i
presupposti per una crescita economica a lungo termine dopo la crisi, il
Parlamento europeo ha anche sottolineato l’importanza di investire in un’infrastruttura
di trasporto efficace, evidenziando altresì che la rete transeuropea di
trasporto (“TEN-T”) è vitale per garantire il corretto funzionamento del
mercato interno e assicurare un importante valore aggiunto a livello di Unione.
Il Parlamento ha espresso la ferma convinzione che la TEN-T debba pertanto
costituire una priorità essenziale nel prossimo QFP e che nell’ambito di tale
quadro sia necessario aumentare i fondi destinati alla TEN-T. Il Parlamento ha
inoltre posto l’accento sulla necessità di massimizzare l’impatto dei
finanziamenti dell’Unione e sulle opportunità offerte dal Fondo di coesione,
dai Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari per il finanziamento di
importanti progetti prioritari per l’Europa, sia nazionali che transnazionali,
nel settore dell’infrastruttura energetica, sottolineando la necessità di
prevedere, nel bilancio dell’Unione, stanziamenti cospicui per gli strumenti
finanziari destinati a questo settore. (7)
Il 28 marzo 2011, la
Commissione ha adottato il Libro bianco “Tabella di marcia verso uno spazio
unico dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”[17],
che fissa l’obiettivo di una riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra prodotte dal settore dei trasporti pari ad almeno il 60%
entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990.
Relativamente alle infrastrutture, il Libro bianco si prefigge di rendere
pienamente operativa entro il 2030 in tutta l’Unione una “rete centrale” TEN-T
multimodale. Il Libro bianco si pone inoltre l’obiettivo di ottimizzare
l’efficacia delle catene logistiche multimodali, anche rafforzando l’uso di
modi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico. Pertanto, esso fissa i seguenti obiettivi per la politica
TEN-T: entro il 2030 il 30% del trasporto merci su strada con percorrenze
superiori a 300 km dovrebbe essere trasferito verso altri modi di trasporto, ed
entro il 2050 questa percentuale dovrebbe passare a più del 50%; la lunghezza
della rete ferroviaria ad alta velocità esistente dovrebbe triplicare entro il
2030 e la maggior parte del trasporto di passeggeri sulle medie distanze
dovrebbe avvenire per ferrovia entro il 2050; entro il 2050, tutti i principali
aeroporti della rete dovrebbero essere collegati alla rete ferroviaria; tutti i
porti marittimi dovrebbero essere collegati al sistema di trasporto merci per
ferrovia e, laddove possibile, alle vie navigabili interne. (8)
Nella risoluzione del 6 luglio
2010 su un futuro sostenibile per i trasporti[18], il Parlamento europeo ha
sottolineato che una politica dei trasporti efficiente richiede un quadro
finanziario appropriato alle sfide nascenti e che, perciò, è necessario
aumentare la dotazione attuale per il trasporto e la mobilità; il Parlamento ha
ritenuto inoltre opportuno istituire un meccanismo per coordinare l’utilizzo di
varie fonti di finanziamento per i trasporti, di stanziamenti disponibili a
titolo della politica di coesione, di partenariati pubblico-privati (PPP) o
altri strumenti finanziari, quali garanzie. (9)
Nelle sue conclusioni dell’11
giugno 2009 sulla revisione della politica in materia di TEN-T[19],
il Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni e energia” (TTE) ha ribadito l’esigenza
di continuare a investire nelle infrastrutture di trasporto per assicurare un
adeguato sviluppo della TEN-T in tutti i modi trasporto quale presupposto del
mercato interno e della competitività, della coesione economica, sociale e
territoriale dell’Unione e della sua connessione a paesi vicini, puntando al
valore aggiunto europeo. Il Consiglio ha rilevato l’esigenza che la Comunità
metta a disposizione le risorse finanziarie necessarie per incentivare gli
investimenti in progetti TEN-T e in particolare l’esigenza di conciliare un
adeguato sostegno finanziario del bilancio TEN-T a favore dei progetti
prioritari che interessano sezioni transfrontaliere pertinenti e la cui
attuazione si estenderà oltre il 2013, nel rispetto dei vincoli istituzionali
del quadro di programmazione finanziaria. A parere del Consiglio, si dovrebbero
sviluppare e sostenere ulteriormente, ove opportuno, gli approcci basati su un
partenariato pubblico-privato. (10)
Sulla base degli
obiettivi fissati dal Libro bianco, gli orientamenti per la TEN-T stabiliti nel
regolamento (UE) n. XXXX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …[20]
identificano le infrastrutture della rete transeuropea di trasporto, precisano
i requisiti che devono essere soddisfatti da tali infrastrutture e prevedono
misure per la loro realizzazione. Gli orientamenti prevedono in particolare il
completamento della rete centrale entro il 2030. (11)
Sulla base dell’analisi dei
piani degli Stati membri riguardanti le infrastrutture di trasporto, la
Commissione stima in 500 miliardi di EUR il fabbisogno di investimenti per la
rete TEN-T nel suo complesso nel periodo 2014-2020; di questi, si stima che 250
miliardi dovranno essere investiti nella rete centrale della TEN-T. Viste le risorse disponibili a livello dell’Unione, per ottenere l’impatto
desiderato è necessario concentrarsi sui progetti a più alto valore aggiunto
europeo. Il sostegno dovrebbe pertanto orientarsi
verso la rete centrale (in particolare i corridoi della rete centrale) e i progetti
di interesse comune nel campo dei sistemi di gestione del traffico (in particolare i sistemi di gestione del traffico aereo
che hanno origine da SESAR, per i quali occorrono risorse di bilancio dell’Unione
per circa 3 miliardi di EUR). (12)
Nel quadro della revisione
della politica in materia di TEN-T, avviata nel febbraio 2009, è stato
istituito uno speciale gruppo di esperti incaricato di coadiuvare la
Commissione e di esaminare la strategia di finanziamento e le prospettive
finanziarie per la TEN-T. Il gruppo di esperti n. 5 ha
raccolto l’esperienza di esperti esterni provenienti da diversi campi: gestori di infrastrutture, responsabili della
pianificazione di infrastrutture, rappresentanti nazionali, regionali e locali,
esperti ambientali, esperti del mondo accademico ed esponenti del settore
privato. La relazione finale del gruppo di esperti n. 5[21],
adottata nel luglio 2010, contiene 40 raccomandazioni, alcune delle quali sono
state prese in considerazione nella presente proposta. (13)
L’esperienza acquisita nell’applicazione dell’attuale
quadro finanziario indica che molti Stati membri ammissibili al sostegno
del Fondo di coesione incontrano seri ostacoli nel realizzare entro i tempi
stabiliti progetti complessi riguardanti infrastrutture di trasporto transnazionali
a elevato valore aggiunto per l’Unione. Per migliorare la realizzazione dei
progetti, in particolare transnazionali, a elevato valore aggiunto per l’Unione
nel settore dei trasporti è opportuno destinare una parte della dotazione del
Fondo di coesione (10 miliardi di EUR[22]) al
finanziamento di progetti riguardanti la rete centrale di trasporto negli Stati
membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione nell’ambito del meccanismo
per collegare l’Europa. È opportuno che la Commissione coadiuvi gli Stati
membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione nello sviluppo di un
portafoglio adeguato di progetti al fine di dare la massima priorità possibile
alle dotazioni nazionali nell’ambito del Fondo di coesione. (14)
Nella comunicazione “Priorità
per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre – Piano per una rete
energetica integrata”, adottata nel novembre 2010[23],
la Commissione ha individuato i corridoi prioritari necessari affinché l’Unione
possa conseguire entro il 2020 gli ambiziosi obiettivi che si è data in materia
di energia e clima: completamento del mercato interno dell’energia, sicurezza
dell’approvvigionamento, integrazione delle fonti rinnovabili di energia e
preparazione delle reti in vista dell’ulteriore decarbonizzazione del sistema
energetico dopo il 2020. (15)
Per conseguire in maniera
economicamente efficiente gli obiettivi che l’Unione si è data nell’ambito
della politica energetica e per il clima, ossia competitività, sostenibilità e
sicurezza dell’approvvigionamento, sono necessari investimenti ingenti per
ammodernare ed ampliare le infrastrutture energetiche dell’Europa e per
collegare tra loro le varie reti al di là delle frontiere. Il fabbisogno di
investimenti per l’infrastruttura di trasporto da qui al 2020 è stimato in
1 trilione di EUR, di cui circa 200 miliardi di EUR per infrastrutture
destinate alla trasmissione e allo stoccaggio di elettricità e gas considerate
di rilevanza europea. Tra i progetti di rilevanza europea, investimenti per un
valore di circa 100 miliardi di EUR rischiano di non andare a buon fine a causa
di ostacoli legati alle autorizzazioni, alle normative e al finanziamento. (16)
La necessità urgente di
realizzare le infrastrutture energetiche del futuro e il considerevole aumento
dei volumi di investimento rispetto alle tendenze del passato impongono una
svolta nelle modalità con cui si realizza il sostegno alle infrastrutture a
livello dell’Unione. Nelle sue conclusioni[24], il Consiglio “Trasporti,
telecomunicazioni ed energia” (TTE) del 28 febbraio 2011 ha confermato
che i corridoi energetici sono prioritari per l’Europa. (17)
Il 4 febbraio 2011 il Consiglio
europeo[25] ha chiesto alla Commissione di semplificare
e migliorare le procedure di autorizzazione e di promuovere un quadro normativo
attraente per gli investimenti. Il Consiglio ha sottolineato che la maggior
parte degli investimenti dovrà venire dal mercato e che i costi saranno
recuperati attraverso l’imposizione di tariffe, riconoscendo tuttavia che per
alcuni progetti, giustificati sotto il profilo della sicurezza dell’approvvigionamento
o per motivi di solidarietà ma non in grado di attrarre finanziamenti dal
mercato, è necessario l’intervento della finanza pubblica. (18)
Il regolamento (UE) n. XXXX/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del … [Orientamenti per l’infrastruttura energetica
transeuropea][26]
definisce per l’infrastruttura energetica transeuropea delle priorità che
dovrebbero essere realizzate entro il 2020 per conseguire gli obiettivi delle
politiche dell’Unione in materia di energia e clima, stabilisce criteri per l’individuazione
dei progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di tali
priorità e introduce misure nel campo della concessione di autorizzazioni, del
coinvolgimento pubblico e della regolamentazione finalizzate ad accelerare e/o
agevolare la realizzazione di tali progetti, tra cui criteri riguardanti l’ammissibilità
generale di tali progetti al sostegno finanziario dell’Unione. (19)
Le infrastrutture per le
telecomunicazioni sono sempre più basate su Internet e si osserva una stretta
correlazione tra le reti a banda larga e i servizi digitali. Poiché Internet
sta diventando lo strumento principale per le comunicazioni, l’offerta di
servizi e l’attività delle imprese, ai fini della crescita economica e del
mercato unico è essenziale la disponibilità di un accesso a Internet veloce e
di servizi digitali a livello transeuropeo. (20)
Le moderne reti Internet a
fibra sono un’infrastruttura cruciale per il futuro in termini di connettività
per le imprese europee, in particolare per le PMI che vogliono utilizzare il cloud
computing per migliorare il rapporto costi/efficienza. (21)
La strategia Europa 2020[27]
raccomanda l’attuazione dell’agenda digitale europea[28], che crea un quadro normativo stabile per stimolare gli
investimenti destinati a un’infrastruttura Internet ad alta velocità aperta e
competitiva, nonché ai servizi correlati. Il Consiglio europeo
del giugno 2010 ha espresso il proprio appoggio all’agenda digitale
europea e ha chiesto alle istituzioni di impegnarsi per una sua piena applicazione.[29] (22)
Il 31 maggio 2010 il Consiglio
ha concluso che l’Europa dovrebbe investire le risorse necessarie per lo
sviluppo di un mercato unico digitale basato su Internet veloce e superveloce e
su applicazioni interoperabili; ha riconosciuto inoltre che investimenti efficienti e competitivi nelle
reti a banda larga di prossima generazione saranno importanti per l’innovazione,
la scelta offerta ai consumatori e la competitività dell’Unione e potranno
assicurare una migliore qualità della vita grazie a un’assistenza sanitaria
migliore, trasporti più sicuri, nuove possibilità di comunicazione e un accesso
più agevole a beni e servizi, in particolare quelli transfrontalieri[30]. (23)
Gli incentivi privati agli
investimenti destinati alle reti a banda larga ad alta velocità appaiono
inferiori ai benefici per la società nel suo complesso. Gli investimenti
necessari per conseguire l’obiettivo dell’agenda digitale consistente nel
mettere a disposizione di tutte le imprese e tutti i cittadini europei l’accesso
a Internet veloce è stimato in un massimo di 270 miliardi di EUR. Tuttavia, in
assenza di un intervento dell’Unione, gli investimenti del settore privato
verosimilmente non supereranno i 50 miliardi di EUR da qui al 2020: la differenza rappresenta una notevole strozzatura per la
realizzazione delle infrastrutture, tanto più che ai fini del mercato unico
digitale occorre che tutti i cittadini siano collegati attraverso le
infrastrutture del futuro. (24)
È necessario sviluppare in
tutta l’Unione reti robuste e coerenti per la realizzazione digitale di azioni
per il bene pubblico con la partecipazione di soggetti pubblici e della società
civile a livello nazionale e regionale; a tal fine, è essenziale garantire il
finanziamento strutturato da parte dell’Unione dei costi del sistema e della
progettazione del software, nonché il mantenimento di un nucleo essenziale
resiliente per tali reti, lasciando ai bilanci degli operatori nazionali
soltanto la copertura dei costi sostenuti in ambito nazionale. (25)
Per accrescere l’efficienza e l’impatto
del sostegno finanziario dell’Unione, per stimolare gli investimenti privati e
per rispondere ai requisiti specifici dei singoli progetti sono necessari
diversi metodi di realizzazione, che richiedono tassi di finanziamento diversi.
(26)
Nell’area delle telecomunicazioni,
per alcune piattaforme di servizi essenziali che assicurano l’interoperabilità
transeuropea saranno necessari, in particolare nella fase di avviamento, tassi
di finanziamento più elevati da parte del’Unione, pur nel rispetto del
principio di cofinanziamento. (27)
Per garantire l’interoperabilità
transfrontaliera nella realizzazione di progetti infrastrutturali su vasta
scala, in particolare a livello dei servizi essenziali, possono essere
necessarie l’aggiudicazione di appalti e l’installazione simultanee di
apparecchiature e sistemi ad opera della Commissione, degli Stati membri e/o
dei loro beneficiari. In questi casi, può essere necessaria l’assistenza
finanziaria dell’Unione per gli appalti eseguiti da fornitori di infrastrutture
negli Stati membri, per proprio conto o in collaborazione con la Commissione.
Le disposizioni consentono anche il ricorso a più fornitori (multiple
sourcing), che può essere necessario ad esempio per assicurare il
multilinguismo, garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e/o realizzare
la ridondanza di rete necessaria per eliminare possibili interruzioni dell’operatività
della rete infrastrutturale causate da un singolo guasto. (28)
Sui servizi generici nelle aree
di interesse pubblico (quali i servizi essenziali) spesso pesa in misura
considerevole il fallimento del mercato. Le aree da finanziare riguardano l’erogazione
di servizi pubblici (diffusione su vasta scala e interoperabilità dei servizi
eHealth, eIdentity, eProcurement), per definizione non commerciali al livello
iniziale. Inoltre, se il finanziamento si concentra sui soli servizi
essenziali, la sfida è creare incentivi nazionali e regionali appropriati ai
fini dell’effettiva introduzione e diffusione dei servizi di pubblico
interesse. Questa sfida è legata in particolare alla mancanza di incentivi a
livello nazionale per il collegamento dei sistemi nazionali ai sistemi
essenziali (ragione per cui è importante la creazione di incentivi a livello
nazionale per l’interoperabilità e i servizi transfrontalieri), nonché al fatto
che gli investitori privati non possono da soli garantire l’introduzione e la
diffusione dei servizi in contesti interoperabili. (29)
Gli orientamenti per il
digitale stabiliti nel regolamento (UE) n. XXX/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del …[31] [orientamenti INFSO] definiscono il
processo e i criteri di finanziamento e individuano le diverse categorie di
investimenti. (30)
Orizzonte 2020, il futuro programma quadro per la
ricerca e l’innovazione, porrà l’accento tra l’altro sulla necessità di
affrontare le sfide sociali (ad es. trasporti intelligenti, ecosostenibili e
integrati; energia sicura, pulita ed efficiente; ottimizzazione di sanità,
amministrazione e sviluppo sostenibile con l’ausilio delle tecnologie della
comunicazione) per rispondere direttamente alle sfide individuate nella
strategia Europa 2020, appoggiando attività che rappresentano tutto l’arco
dalla ricerca al mercato. Orizzonte 2020 fornirà sostegno in tutti gli stadi
della catena dell’innovazione, specialmente alle attività più prossime al
mercato, anche con il ricorso a strumenti finanziari innovativi. Con l’obiettivo
di rendere più incisivi i finanziamenti dell’Unione e nell’intento di
assicurare coerenza, il meccanismo per collegare l’Europa svilupperà strette
sinergie con Orizzonte 2020. (31)
L’Unione europea e la maggior parte degli Stati
membri sono firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità; gli Stati membri rimanenti hanno già avviato le
procedure di ratifica. Nella prospettiva della realizzazione dei progetti, è
importante che nelle specifiche degli stessi si tenga conto dell’accessibilità
per le persone con disabilità, menzionata nell’articolo 9 della convenzione. (32)
Gli strumenti finanziari da realizzare nell’ambito
del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi stabiliti nel titolo
VIII del regolamento (UE) n. XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario] e nell’atto
delegato e rispecchiare i principi delle migliori pratiche applicabili agli
strumenti finanziari[32]. (33)
Le misure fiscali in molti
Stati membri indurranno o hanno già indotto le amministrazioni pubbliche a
riconsiderare i programmi di investimenti infrastrutturali. In questo contesto,
i PPP sono considerati un sistema efficace per realizzare i progetti
infrastrutturali garantendo il conseguimento di obiettivi strategici quali la
lotta ai cambiamenti climatici, la promozione delle fonti di energia
alternative e dell’uso efficiente delle risorse, il sostegno a trasporti
sostenibili e la diffusioni delle reti a banda larga. Nella comunicazione sui
PPP del 19 novembre 2009[33], la Commissione si è impegnata a migliorare
l’accesso dei PPP ai finanziamenti ampliando il campo di applicazione degli
strumenti finanziari esistenti. (34)
Sebbene gli investimenti nell’ambito
della strategia Europa 2020 possano essere assicurati per la maggior parte dai
mercati e mediante provvedimenti legislativi, la sfida del finanziamento
richiede interventi pubblici e impone il sostegno dell’Unione mediante
sovvenzioni e strumenti finanziari innovativi. Gli strumenti finanziari
dovrebbero essere utilizzati per affrontare specifiche necessità di mercato,
coerentemente con gli obiettivi del CEF, e non dovrebbero escludere i
finanziamenti privati. Prima di decidere l’utilizzo di
strumenti finanziari, la Commissione dovrebbe eseguire una valutazione ex
ante degli stessi. (35)
Come evidenziato dalla
revisione del bilancio UE[34], per i progetti con un potenziale
commerciale a lungo termine dovrebbe essere la norma l’uso di fondi dell’Unione
in partenariato con i settori finanziario e bancario, in particolare con la
Banca europea per gli investimenti (“BEI”) e le istituzioni finanziarie
pubbliche degli Stati membri, ma anche con altre istituzioni finanziarie
internazionali e con il settore finanziario privato. (36)
Nella strategia Europa 2020, la
Commissione si è impegnata a mobilitare gli strumenti finanziari dell’Unione
nell’ambito di una strategia di finanziamento coerente, che metta insieme i
fondi privati e pubblici, dell’Unione e nazionali, per le infrastrutture. La
motivazione di questa scelta risiede nel fatto che gli strumenti finanziari
permettono in molti casi di affrontare meglio, rispetto alle sovvenzioni,
situazioni di investimento subottimali e imperfezioni di mercato. (37)
Il meccanismo per collegare l’Europa
dovrebbe proporre strumenti finanziari per promuovere una forte partecipazione
agli investimenti infrastrutturali da parte degli investitori privati e delle
istituzioni finanziarie. Per risultare sufficientemente attraenti per il
settore privato, gli strumenti finanziari dovrebbero essere disegnati e
realizzati tenendo nella dovuta considerazione gli obiettivi di semplificazione
e riduzione del fardello amministrativo e allo stesso tempo prevedendo un
livello di flessibilità che permetta di rispondere in maniera elastica alle
esigenze di finanziamento individuate. Nel disegnare questi strumenti è
opportuno tenere conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione degli
strumenti finanziari realizzati nell’ambito del quadro finanziario pluriennale
2007‑2013, quali ad esempio lo strumento di garanzia dei prestiti per i
progetti della TEN-T (LGTT), il meccanismo di finanziamento con ripartizione
dei rischi (RSFF) e il fondo europeo 2020 per l’energia, il cambiamento
climatico e l’infrastruttura (“fondo Marguerite”). (38)
Gli strumenti finanziari
dovrebbero essere per la maggior parte comuni a tutti i settori; potranno
tuttavia esistere strumenti ad hoc per settori specifici. Secondo
le stime elaborate dai servizi della Commissione, il sostegno finanziario per
la banda larga sarà assicurato essenzialmente tramite strumenti finanziari,
mentre per i trasporti e l’energia le risorse di bilancio dell’Unione
necessarie per gli strumenti finanziari non dovrebbero superare rispettivamente
2 miliardi di EUR e 1 miliardo di EUR.
(39)
Per garantire la diversificazione settoriale dei
beneficiari degli strumenti finanziari e favorire una graduale diversificazione
geografica fra gli Stati membri, la Commissione, agendo in collaborazione con
la BEI attraverso iniziative congiunte quali il Centro europeo di consulenza
per i partenariati pubblico-privato (EPEC) e Jaspers, dovrebbe fornire
assistenza agli Stati membri nello sviluppo di un portafoglio adeguato di
progetti da valutare nell’ambito di iniziative di finanza di progetto. (40)
Per quanto riguarda i criteri
di applicazione degli strumenti finanziari, potrebbe essere necessario introdurre
requisiti supplementari nei programmi di lavoro, ad esempio per garantire
mercati competitivi alla luce dello sviluppo di politiche dell’Unione, degli
sviluppi tecnologici e di altri fattori che potrebbero diventare rilevanti. (41)
La programmazione pluriennale
per il sostegno fornito nell’ambito del meccanismo dovrebbe essere diretta a
sostenere le priorità dell’Unione garantendo la disponibilità delle risorse
finanziarie necessarie, nonché la coerenza e continuità dell’azione comune di
Unione europea e Stati membri. Per le proposte presentate successivamente all’attuazione
del primo programma di lavoro pluriennale nel settore dei trasporti, l’ammissibilità
dei costi dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di garantire la
continuità dei progetti giù contemplati dal regolamento (CE) n. 680/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i
principi generali per la concessione di un contributo finanziario della
Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia[35]. (42)
Poiché la realizzazione di
taluni progetti infrastrutturali richiede stanziamenti cospicui, dovrebbe
essere possibile dividere in rate annuali gli impegni di bilancio relativi all’assistenza
finanziaria per alcune azioni. (43)
Valutazioni intermedie ed ex
post dovrebbero essere eseguite dalla Commissione nell’obiettivo di
valutare l’efficacia e l’efficienza del finanziamento e il suo impatto sugli
obiettivi generali del meccanismo e sulle priorità della strategia Europa 2020. (44)
Sulla base degli orientamenti
settoriali specifici stabiliti in regolamenti distinti, è
stato stilato un elenco delle aree prioritarie a cui si applica il presente
regolamento; è opportuno che tale elenco sia incluso nell’allegato. Per tenere conto di eventuali modificazioni delle priorità
strategiche e delle capacità tecnologiche, nonché dei flussi di traffico, il
potere di adottare atti in applicazione dell’articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione con
riferimento all’adozione di modifiche di tale allegato. È particolarmente
importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori
preparatori, anche a livello di esperti. In sede di preparazione e redazione di
atti delegati, è opportuno che la Commissione assicuri la simultanea,
tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (45)
Per garantire condizioni uniformi
per l’attuazione del presente regolamento, è opportuno che alla Commissione
siano conferite competenze di esecuzione con riferimento ai programmi di lavoro
pluriennali e annuali. Tali competenze dovrebbero essere esercitate
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[36]. (46)
È opportuno pertanto abrogare
il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del
18 settembre 1995[37],
che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo
finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, nonché il
regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio. (47)
Gli interessi finanziari dell’Unione
dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di
spesa, anche attraverso la prevenzione e l’individuazione di irregolarità, lo
svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati
indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso
sanzioni. (48)
Alcuni dei progetti
infrastrutturali di interesse per l’Unione potrebbero richiedere il collegamento
con e il passaggio attraverso paesi limitrofi, paesi in fase di preadesione e
altri paesi terzi. Il meccanismo per collegare l’Europa dovrebbe offrire mezzi
semplificati per collegare e finanziare tali infrastrutture, al fine di
garantire la coerenza tra gli strumenti interni ed esterni del bilancio dell’Unione. (49)
Poiché gli obiettivi dell’azione da realizzare, in
particolare lo sviluppo e il finanziamento coordinati delle reti transeuropee,
non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e
possono quindi, in ragione della necessità di coordinamento di detti obiettivi,
essere conseguiti meglio a livello di Unione, l’Unione può adottare misure nel
rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato
sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario
per conseguire tali obiettivi. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI CAPO I
IL MECCANISMO PER COLLEGARE L’EUROPA Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento istituisce il
meccanismo per collegare l’Europa e stabilisce le condizioni, i metodi e le
procedure per la concessione di un contributo finanziario dell’Unione alle reti
transeuropee al fine di sostenere progetti infrastrutturali nei settori dei
trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano
le definizioni seguenti: (1)
“progetto di interesse comune”: progetto
identificato nel regolamento (UE) n. XXXX/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del [da completare quando sarà adottato inserendo la data di
adozione e il titolo completo] [orientamenti TEN-T][38], nel regolamento (UE)
n. XXXX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [da completare
quando sarà adottato inserendo la data di adozione e il titolo completo]
[orientamenti per l’infrastruttura energetica transeuropea][39] o nel regolamento (UE) n.
XXXX/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del [da completare quando
sarà adottato inserendo la data di adozione e il titolo completo] [orientamenti
INFSO][40]; (2)
“sezione transfrontaliera”: sezione che assicura la
continuità di un progetto di interesse comune fra almeno due Stati membri o fra
uno Stato membro e un paese limitrofo; (3)
“lavori”: a seconda dei casi, l’acquisto, la
fornitura e l’introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i
software, la realizzazione delle attività di sviluppo, costruzione ed
installazione relative ad un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in
servizio di un progetto; (4)
“studi”: attività necessarie per preparare la
realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, di fattibilità, di
valutazione, di prova e di convalida, anche sotto forma di software, e ogni
altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori
effettuate per definire e sviluppare completamente un progetto e per decidere
in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti
interessati e la preparazione dell’organizzazione finanziaria; (5)
“azioni di sostegno al programma”: misure
accompagnatorie necessarie per l’attuazione del meccanismo per collegare l’Europa
e dei singoli orientamenti settoriali specifici, quali servizi, in particolare
di assistenza tecnica, nonché attività di preparazione, valutazione della
fattibilità, coordinamento, monitoraggio, controllo e verifica, che sono
direttamente necessarie per la gestione di questo meccanismo e la realizzazione
dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, attività di informazione,
realizzazione di una cartografia delle infrastrutture, gemellaggi, azioni di
divulgazione, attività di sensibilizzazione e comunicazione, spese legate alle
reti IT dedicate essenzialmente allo scambio di informazioni, insieme a tutte
le altre spese per assistenza tecnica e amministrativa eventualmente necessarie
per la gestione di questo meccanismo o l’applicazione degli orientamenti
settoriali specifici; (6)
“azione”: qualsiasi attività che è necessaria per
la realizzazione di un progetto di interesse comune ed è indipendente sotto il
profilo finanziario, tecnico o temporale; (7)
“costi ammissibili”: il termine ha lo stesso
significato che ha nel regolamento (UE) n. XXXX/2012 [nuovo
regolamento finanziario]; (8)
“beneficiario”: uno Stato membro, un organismo
internazionale, un’impresa od organismo pubblico o privato selezionati per
ricevere un contributo finanziario in virtù del presente regolamento e secondo
le modalità precisate in ciascun programma di lavoro; (9)
“organismo di attuazione”: impresa od organismo
pubblico o privato designato per la realizzazione di un’azione da un
beneficiario costituito da uno Stato membro o un organismo internazionale. Tale
designazione è decisa dal beneficiario sotto la propria responsabilità e, nel
caso in cui richieda l’aggiudicazione di un contratto di appalto, in conformità
alle norme applicabili in materia di appalti pubblici; (10)
“rete centrale”: infrastruttura di trasporto
identificata ai sensi del capo III del regolamento (UE) n. XXXX/2012
[orientamenti TEN-T]; (11)
“corridoi della rete centrale”: strumento destinato
a favorire la realizzazione coordinata della rete centrale, previsto nel
regolamento n. XXXX/2012 (orientamenti TEN-T); l’elenco dei corridoi figura
nell’allegato I del presente regolamento; (12)
“strozzatura”: barriera fisica che introduce un’interruzione
in un sistema, compromettendo la continuità dei flussi su lunghe distanze. Tale
barriera può essere assorbita per mezzo di nuove infrastrutture quali ponti o
gallerie realizzate tenendo conto di problemi come ad esempio pendenze, raggi
di curvatura, sagome. La necessità di ammodernare l’infrastruttura esistente
non è considerata una strozzatura; (13)
“priorità”: una qualsiasi delle priorità per le
infrastrutture energetiche da 1 a 8 e da 10 e 12, designate nell’allegato I del
regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti per l’infrastruttura
energetica transeuropea]; (14)
“infrastruttura energetica”: l’infrastruttura di
cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. XXX/2012 [orientamenti per
l’infrastruttura energetica transeuropea]; (15)
“reti a banda larga”: reti di accesso cablate o
senza fili (anche satellitari), infrastrutture accessorie e reti essenziali in
grado di garantire una connettività ad altissima velocità secondo la
definizione contenuta nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. XXX/2012
[orientamenti INFSO]; (16)
“infrastrutture di servizi digitali”: servizi in
rete messi a disposizione elettronicamente, in genere su Internet, che
forniscono servizi interoperabili transeuropei nell’interesse pubblico e hanno
una funzione di sostegno per i cittadini, le imprese e/o le amministrazioni,
secondo la definizione contenuta nell’articolo 3 del regolamento (UE) n.
XXX/2012 [orientamenti INFSO]; (17)
“piattaforme di servizi essenziali”: servizi
identificati nell’allegato del regolamento (UE) n. XXXX/2012
[orientamenti INFSO]; (18)
“servizi generici”: servizi identificati nell’allegato
del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti INFSO]; (19)
“esercizio e manutenzione dei servizi”: attività
consistenti nell’assicurare il funzionamento ininterrotto di talune
infrastrutture di servizi digitali, definite in modo più preciso nell’allegato
del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti INFSO]; (20)
“autorità nazionali di regolamentazione”: organismi
definiti nell’articolo 3 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)[41]. Articolo 3
Obiettivi generali Il meccanismo per collegare l’Europa rende
possibili la preparazione e la realizzazione di progetti di interesse comune
nel quadro della politica in materia di reti transeuropee nei settori dell’energia,
dei trasporti e delle telecomunicazioni. In
particolare, il meccanismo per collegare l’Europa sostiene la realizzazione di
progetti finalizzati allo sviluppo e alla costruzione di nuove infrastrutture o
all’ammodernamento di infrastrutture esistenti nei settori dei trasporti, dell’energia
e delle telecomunicazioni. A tal fine, il meccanismo per collegare l’Europa
persegue i seguenti obiettivi: (a)
contribuire a una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva attraverso lo sviluppo di reti transeuropee moderne e
ad alta efficienza, assicurando in questo modo benefici per l’intera Unione
europea in termini di competitività e di coesione economica, sociale e
territoriale nel mercato unico e creando un contesto più propizio per gli
investimenti privati e pubblici attraverso una combinazione di strumenti
finanziari e sostegno diretto dell’Unione, nonché lo sfruttamento di sinergie
tra i diversi settori. Il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in base
al volume di investimenti pubblici e privati in progetti di interesse comune, e
in particolare in base al volume di investimenti pubblici e privati in progetti
di interesse comune realizzati attraverso gli strumenti finanziari previsti dal
presente regolamento; (b)
consentire all’Unione di raggiungere i propri
obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra[42], miglioramento del 20% dell’efficienza
energetica e aumento al 20% della quota delle energie rinnovabili entro il
2020, garantendo al tempo stesso una maggior solidarietà tra gli Stati membri. Articolo 4
Obiettivi settoriali specifici 1. Alla luce degli obiettivi
generali di cui all’articolo 3, il meccanismo per collegare l’Europa dovrebbe
contribuire al raggiungimento degli obiettivi settoriali seguenti. (a)
Nel settore dei trasporti, il meccanismo per
collegare l’Europa fornirà sostegno ai progetti di interesse comune che
perseguono gli obiettivi indicati di seguito e ulteriormente precisati nell’articolo
4 del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T]: i) eliminare le strozzature e realizzare i
collegamenti mancanti; il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in base
al numero di collegamenti transfrontalieri nuovi e migliorati e al numero di
strozzature eliminate su direttrici di trasporto che hanno beneficiato del CEF; ii) garantire nel lungo periodo trasporti
sostenibili ed efficienti; il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in
base alla lunghezza della rete ferroviaria convenzionale e ad alta velocità
nell’UE-27; iii) ottimizzare l’integrazione e l’interconnessione
dei modi di trasporto e accrescere l’interoperabilità dei servizi di trasporto;
il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in base al numero di porti e
aeroporti collegati alla rete ferroviaria. (b)
Nel settore dell’energia, il meccanismo per
collegare l’Europa fornirà sostegno ai progetti di interesse comune che
perseguono gli obiettivi indicati di seguito e ulteriormente precisati nel
regolamento (UE) n. XXXX/2012: i) promuovere l’ulteriore integrazione del
mercato interno dell’energia e l’interoperabilità transfrontaliera delle reti
dell’elettricità e del gas, anche facendo in modo che nessuno Stato membro sia
isolato dalla rete europea; il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in
base al numero di progetti che assicurano in maniera efficace l’interconnessione
delle reti degli Stati membri e l’eliminazione delle strozzature interne; ii) migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento
nell’Unione; il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in base all’evoluzione
della resilienza del sistema e alla sicurezza di funzionamento dello stesso,
nonché al numero di progetti che permettono la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento, dei fornitori e delle vie di approvvigionamento; iii) contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell’ambiente,
in particolare favorendo l’integrazione dell’energia da fonti rinnovabili nella
rete di trasmissione e sviluppando le reti dell’anidride carbonica; questo
obiettivo si misurerà in base alla trasmissione di energia rinnovabile dai
luoghi di produzione ai principali centri di consumo e di stoccaggio, nonché
alla quantità di emissioni di CO2 evitate grazie alla realizzazione
dei progetti che hanno beneficiato del CEF. (c)
Nel settore delle telecomunicazioni, il meccanismo
per collegare l’Europa prevederà azioni a sostegno dei progetti di interesse
comune che perseguono gli obiettivi indicati di seguito e ulteriormente
precisati nel regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti INFSO]: i) accelerare l’introduzione di reti a
banda larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo, anche da parte delle
piccole e medie imprese (PMI); il conseguimento di questo obiettivo si misurerà
in base al livello di copertura della banda larga e della banda larga
ultraveloce nonché al numero di nuclei familiari collegati a Internet con un
abbonamento da più di 100 Mbps; ii) promuovere l’interconnessione e l’interoperabilità
dei servizi pubblici nazionali online nonché l’accesso a tali reti; tale
obiettivo si misurerà in base alla percentuale di cittadini e imprese che
utilizzano servizi pubblici online e alla disponibilità transfrontaliera di
tali servizi. Articolo 5
Bilancio 1.
La dotazione finanziaria per l’attuazione del
meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 è di
50 000 000 000 EUR[43].
Tale importo è ripartito nel modo seguente fra i settori di cui all’articolo 3: a) trasporti: 31 694 000 000 EUR,
di cui 10 000 000 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e
destinati ad essere spesi in conformità alle disposizioni del presente
regolamento negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di
coesione; b) energia: 9 121 000 000 EUR; c) telecomunicazioni: 9 185 000 000
EUR. 2.
La dotazione finanziaria del meccanismo per
collegare l’Europa può coprire spese relative ad attività di preparazione,
monitoraggio, controllo, verifica e valutazione necessarie per la gestione del
programma e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni
di esperti (purché in relazione con gli obiettivi generali del presente
regolamento), spese legate alle reti informatiche dedicate essenzialmente all’elaborazione
e allo scambio di dati, nonché ogni altra spesa per assistenza tecnica e
amministrativa sostenuta dalla Commissione per la gestione del programma. La dotazione finanziaria può anche coprire le
spese per assistenza tecnica e amministrativa necessarie per garantire la
transizione fra il programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (CE)
n. 680/2007[44].
Se necessario, per coprire simili spese è ammessa l’iscrizione a bilancio di
stanziamenti anche dopo il 2020, al fine di consentire la gestione di azioni
non ultimate entro il 31 dicembre 2020. 3.
In seguito alla valutazione intermedia a norma dell’articolo
26, paragrafo 1, la Commissione può trasferire stanziamenti tra i settori di
ripartizione di cui al paragrafo 1, ad eccezione dei
10 000 000 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione, che sono
destinati al finanziamento di progetti nel settore dei trasporti negli Stati
membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione. CAPO II
FORME DI FINANZIAMENTO E DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 6
Forme di assistenza finanziaria 1. Il
meccanismo per collegare l’Europa è attuato attraverso una o più forme di
assistenza finanziaria tra quelle previste dal regolamento (UE) n.
XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario], in
particolare sovvenzioni, appalti e strumenti
finanziari. 2. La
Commissione può affidare in parte l’attuazione del meccanismo per collegare l’Europa
agli organismi di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
(UE) n. XXXX/2012 [nuovo regolamento finanziario]. Articolo 7
Ammissibilità e condizioni per l’assistenza finanziaria 1. Solo le azioni che
contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente ai regolamenti (UE)
n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T], (UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-E], (UE)
n. XXX/2012 [orientamenti per l’infrastruttura energetica] e XXX/2012 [orientamenti
INFSO], nonché le azioni di sostegno al programma, possono essere ammesse a
beneficiare di un contributo finanziario dell’UE sotto forma di sovvenzioni,
strumenti finanziari e appalti. 2. Nel settore dei trasporti,
solo le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune conformemente
al regolamento (UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T] e le azioni di sostegno al
programma possono essere ammesse a beneficiare di un contributo finanziario
dell’Unione sotto forma di appalti e strumenti finanziari ai sensi del presente
regolamento. Per quanto riguarda le sovvenzioni, solo le azioni seguenti
possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione ai sensi del
presente regolamento: (a)
azioni che realizzano la rete centrale
conformemente al capo III del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti
TEN-T], ivi compresa l’introduzione di nuove tecnologie e innovazioni ai sensi
dell’articolo 39 del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T]; (b)
studi relativi a progetti di interesse comune
definiti nell’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) n.
XXXX/2012 [orientamenti TEN-T]; (c)
azioni di sostegno a progetti di interesse comune
definiti nell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e d) del regolamento (UE) n.
XXXX/2012 [orientamenti TEN-T]; (d)
azioni di sostegno a sistemi di gestione del
traffico ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. XXX/2012
[orientamenti TEN-T]; (e)
azioni di sostegno a servizi di trasporto merci ai
sensi dell’articolo 38 del regolamento n. XXXX/2012 [orientamenti TEN-T]; (f)
azioni finalizzate alla riduzione del rumore nel
trasporto ferroviario di merci mediante adeguamento di rotabili esistenti; (g)
azioni di sostegno al programma. Nel settore dei trasporti, le azioni riguardanti
una sezione transfrontaliera o una parte di sezione transfrontaliera possono
beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione se esiste un accordo
scritto fra gli Stati membri interessati o fra gli Stati membri e i paesi terzi
interessati riguardo al completamento della sezione transfrontaliera.
Eccezionalmente, quando un progetto è necessario per il collegamento alla rete
di uno Stato membro o di un paese terzo limitrofo ma non attraversa realmente
la frontiera, l’accordo scritto di cui sopra non è richiesto. Il finanziamento mediante sovvenzioni di progetti
con significative fonti di ricavi basate sugli utenti è disponibile
prevalentemente per finalità legate alla preparazione dei progetti, in
particolare per la valutazione di PPP. 3. Nel settore dell’energia, le
condizioni specifiche che disciplinano l’ammissibilità delle azioni che
realizzano progetti di interesse comune per l’Unione a beneficiare di un
contributo finanziario dell’Unione sotto forma di strumenti finanziari e
sovvenzioni in virtù del presente regolamento sono stabilite nell’articolo 15
del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti per l’infrastruttura
energetica]. 4. Nel settore delle
telecomunicazioni, tutte le azioni che realizzano i progetti interesse comune e
le azioni di sostegno al programma che figurano nell’allegato del
regolamento (UE) n. XXXX/2012 [orientamenti INFSO] sono ammesse a
beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione sotto forma di
sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari a norma del presente regolamento. CAPO III
SOVVENZIONI Articolo 8
Forme di sovvenzione e costi ammissibili 1. Le sovvenzioni concesse ai
sensi del presente regolamento possono assumere le forme previste dall’articolo
XXX del regolamento (UE) n. XXX/2012. I programmi di lavoro stabiliscono le forme di
sovvenzione utilizzabili per il finanziamento delle azioni. 2. Le spese possono essere
considerate ammissibili a decorrere dalla data di presentazione di una domanda
di contributo finanziario. [Le spese per azioni nell’ambito di progetti inclusi
nel primo programma pluriennale possono essere considerate ammissibili a
decorrere dal 1° gennaio 2014]. 3. Solo le spese sostenute negli
Stati membri possono essere considerate ammissibili, tranne nel caso in cui il
progetto di interesse comune si estenda al territorio di paesi terzi e l’azione
sia indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto. 4. Il costo delle
apparecchiature e infrastrutture può essere considerato interamente ammissibile
quando è trattato come spesa in conto capitale dal beneficiario. 5. Le spese legate agli studi
ambientali sulla tutela dell’ambiente e sulla conformità all’acquis dell’Unione
possono essere considerate ammissibili. 6. Le spese relative all’acquisto
di terreni non sono un costo ammissibile. 7. L’IVA non è un costo
ammissibile. 8. I criteri di ammissibilità
dei costi sostenuti dai beneficiari si applicano, mutatis mutandis, ai
costi sostenuti dagli organismi di attuazione. Articolo 9
Condizioni per la partecipazione 1. Le proposte possono essere
presentate da uno o più Stati membri, organismi internazionali, imprese comuni ovvero
imprese od organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri. 2. A tal fine, le proposte
possono essere presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo
diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere
impegni giuridici in loro nome e offrano garanzie per la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche. 3. Le proposte presentate dalle persone
fisiche non sono ammissibili. 4. Paesi terzi ed entità
stabilite in paesi terzi possono partecipare ad azioni che contribuiscono a
progetti di interesse comune, se ciò è necessario per il conseguimento degli
obiettivi di un determinato progetto di interesse comune. Essi non sono ammessi a ricevere finanziamenti a
titolo del presente regolamento, tranne nel caso in cui ciò sia indispensabile
per il conseguimento degli obiettivi di un determinato progetto di interesse
comune. Il finanziamento a titolo del presente regolamento
può essere associato a finanziamenti concessi in virtù di altri regolamenti
dell’Unione quando ciò sia necessario per realizzare in maniera più efficace
azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune in paesi terzi ai sensi
dei regolamenti (UE) n. XXX/2012 [orientamenti TEN-T], (UE) n. XXX/2012
[orientamenti TEN-E], (UE) n. XXX/2012 [orientamenti per l’infrastruttura
energetica] e XXX/2012 [orientamenti INFSO]. In tal caso, la Commissione può
decidere, attraverso un atto di esecuzione, una serie unica di regole da
applicare per la realizzazione. 5. Ogni proposta di sovvenzione,
fatta eccezione per quelle nel settore delle telecomunicazioni e nel settore
dei trasporti per la gestione del traffico aereo, è accompagnata dal benestare
degli Stati membri interessati dall’azione. 6. I programmi di lavoro
pluriennali e annuali possono stabilire regole specifiche sulla presentazione
delle proposte. Articolo 10
Tassi di finanziamento 1. Tranne nei casi di cui all’articolo
XXX del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [nuovo regolamento finanziario], le
proposte sono selezionate mediante inviti a presentare proposte sulla base dei
programmi di lavoro di cui all’articolo 17. 2. Nel settore dei trasporti: (a)
per le sovvenzioni destinate a studi, l’importo del
contributo finanziario dell’Unione non supera il 50% dei costi ammissibili; (b)
per le sovvenzioni destinate a lavori: i) ferrovie e vie navigabili interne: l’importo
del contributo finanziario dell’Unione non supera il 20% del costo ammissibile;
il tasso di finanziamento può salire al 30% per le azioni riguardanti l’eliminazione
di strozzature e al 40% per le azioni riguardanti sezioni transfrontaliere; ii) collegamenti di trasporto interni con
porti e aeroporti, azioni finalizzate alla riduzione del rumore nel trasporto
ferroviario di merci mediante adeguamento dei rotabili esistenti, nonché
sviluppo di porti e piattaforme multimodali: l’importo del contributo
finanziario dell’Unione non supera il 20% del costo ammissibile; (c)
per le sovvenzioni destinate a sistemi e servizi
di gestione del traffico: i) sistema
europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS): l’importo del contributo
finanziario dell’Unione non supera il 50% del costo ammissibile; ii) sistemi di gestione del traffico, servizi
di trasporto merci, parcheggi sicuri nella rete stradale essenziale, nonché
azioni di sostegno allo sviluppo delle autostrade del mare: l’importo del
contributo finanziario dell’Unione non supera il 20% del costo ammissibile. 3. Nel settore dell’energia: (a)
l’importo del contributo finanziario dell’Unione
non supera il 50% del costo ammissibile degli studi e/o lavori; (b)
i tassi di cofinanziamento possono salire fino a un
massimo dell’80% per le azioni che sulla base delle prove di cui all’articolo
15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. XXXX/2012
[orientamenti per l’infrastruttura energetica] garantiscono un grado elevato di
sicurezza dell’approvvigionamento a livello regionale o di Unione, ovvero
rafforzano la solidarietà dell’Unione o comprendono soluzioni molto innovative. 4. Nel settore delle
telecomunicazioni: (a)
azioni nel settore delle reti a banda larga: l’importo
del contributo finanziario dell’Unione non supera il 50% del costo ammissibile; (b)
azioni nel settore dei servizi generici: l’importo
del contributo finanziario dell’Unione non supera il 75% dei costi ammissibili; (c)
le piattaforme per servizi essenziali normalmente
sono finanziate attraverso appalti; solo in casi eccezionali, possono essere
finanziate per mezzo di una sovvenzione che copra fino al 100% dei costi
ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento; (d)
azioni di sostegno al programma, compresi
gemellaggi, realizzazione di una cartografia delle infrastrutture e assistenza
tecnica: l’importo del contributo finanziario dell’Unione non supera il 75% dei
costi ammissibili. 5. I tassi di cofinanziamento
sopra indicati possono essere maggiorati fino a 10 punti percentuali per le
azioni che presentano sinergie intersettoriali, realizzano obiettivi di
mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorano l’adattabilità ai cambiamenti
climatici o riducono le emissioni di gas a effetto serra. Tale maggiorazione
non si applica ai tassi di cofinanziamento di cui all’articolo 11. 6. L’importo del contributo
finanziario concesso alle azioni selezionate sarà modulato sulla base di un’analisi
costi-benefici di ciascun progetto, della disponibilità di risorse di bilancio
e della necessità di massimizzare l’effetto moltiplicatore dei finanziamenti
dell’Unione europea. Articolo 11
Inviti specifici per fondi trasferiti dal Fondo di coesione nel settore dei
trasporti 1. Per quanto riguarda i
10 000 000 000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione [articolo
XXX del regolamento n. XXX], da spendere in Stati membri ammissibili al
finanziamento del Fondo di coesione, sono pubblicati inviti specifici per
progetti riguardanti la realizzazione della rete centrale esclusivamente in
Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione. 2. Questi inviti specifici sono
soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento per il settore dei
trasporti. Nella realizzazione di tali inviti, è data la massima priorità a
progetti che rispettano le dotazioni nazionali nell’ambito del Fondo di
coesione. 3. In deroga all’articolo 10 e
limitatamente ai 10 000 000 000 EUR trasferiti dal Fondo di
coesione [articolo XX del regolamento n. XXX] da spendere negli Stati membri
ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, i tassi massimi di
finanziamento sono quelli applicabili al Fondo di coesione, indicati nell’articolo
22 e nell’articolo 110, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. XXX2012
[regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca contemplati dal quadro strategico comune e recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo rurale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006][45] per le
azioni seguenti: (a)
sovvenzioni destinate a studi; (b)
sovvenzioni destinate a lavori: i) ferrovie e vie navigabili interne; ii) azioni di sostegno alle sezioni
stradali transfrontaliere; iii) collegamenti di trasporto interno con
porti e aeroporti, sviluppo di piattaforme multimodali e di porti; (c)
sovvenzioni destinate a sistemi e servizi di
gestione del traffico: i) sistema europeo di gestione del
traffico ferroviario (ERTMS); ii) sistemi di gestione del traffico. Articolo 12
Annullamento, riduzione, sospensione e soppressione della sovvenzione 1. La
Commissione annulla, tranne nei casi debitamente giustificati, il contributo
finanziario concesso per azioni la cui realizzazione non sia iniziata entro l’anno
successivo alla data di inizio dell’azione stabilita nelle condizioni
che disciplinano l’assegnazione del contributo.
2. La Commissione può
sospendere, ridurre, recuperare o sopprimere il contributo finanziario secondo
le condizioni indicate nel regolamento finanziario (UE) n. XXX/2012 [nuovo
regolamento finanziario] in particolare: (a)
in caso di irregolarità commesse nella
realizzazione dell’azione rispetto alle disposizioni del diritto dell’Unione; (b)
in caso di inosservanza delle condizioni che
disciplinano l’assegnazione della sovvenzione, in particolare se una modifica
importante che influisce sulla natura di un progetto o azione è stata apportata
senza l’approvazione della Commissione; (c)
in seguito a una valutazione dell’avanzamento del
progetto, in particolare in caso di ritardi significativi nella realizzazione
dell’azione. 3. La Commissione può chiedere
il rimborso del contributo finanziario concesso se, entro due anni dalla data
di ultimazione stabilita nelle condizioni di assegnazione del contributo, la
realizzazione dell’azione che ne beneficia non è stata terminata. 4. Prima di prendere una
decisione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione esamina il caso di
specie e informa i beneficiari interessati affinché possano presentare le loro
osservazioni entro un determinato termine. CAPO IV appalti PUBBLICI Articolo 13
Aggiudicazione degli appalti pubblici 1. Le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici eseguite dalla Commissione europea o da
uno degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, per proprio conto o
congiuntamente con gli Stati membri: (a)
possono prevedere condizioni specifiche quali il
luogo di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, se tali condizioni
sono debitamente giustificate dagli obiettivi delle azioni e a patto che non
violino i principi di aggiudicazione degli appalti pubblici; (b)
possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti
multipli nell’ambito della stessa procedura (“multiple sourcing”). 2. In casi debitamente
giustificati e se l’attuazione delle azioni lo richiede, il paragrafo 1 può
applicarsi anche alle procedure di aggiudicazione degli appalti eseguite dai
beneficiari delle sovvenzioni. CAPO V
STRUMENTI FINANZIARI Articolo 14
Tipo di strumenti finanziari 1. Gli strumenti finanziari
istituiti in conformità al titolo VIII del regolamento (CE) n. XXXX/2012
[nuovo regolamento finanziario 2012] possono essere utilizzati per favorire l’accesso
ai finanziamenti da parte di entità che realizzano azioni che contribuiscono a
progetti di interesse comune definiti nei regolamenti (UE) n. XXXX/2012, (UE)
n. XXX/2012 e (UE) n. XXX/2012 e al conseguimento dei relativi obiettivi.
Gli strumenti finanziari si basano su valutazioni ex ante delle
imperfezioni di mercato o situazioni di investimento subottimali e delle
necessità di investimento. 2. Gli strumenti finanziari
istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007 possono confluire, se
del caso, in quelli creati ai sensi del meccanismo per collegare l’Europa. 3. Possono essere utilizzati i
seguenti strumenti finanziari: a) strumenti rappresentativi di capitale,
quali fondi di investimento aventi l’obiettivo di mettere a disposizione
capitale di rischio per azioni che contribuiscono a progetti di interesse
comune; b) prestiti e/o garanzie la cui concessione
venga facilitata dall’uso di strumenti di condivisione del rischio, tra cui
meccanismi di credit enhancement a favore di obbligazioni
per il finanziamento di progetti, emessi da un’istituzione finanziaria
avvalendosi di risorse proprie con un contributo UE per l’accantonamento e/o l’allocazione
dei capitali; c) qualsiasi altro strumento finanziario. Articolo 15
Condizioni per la concessione di un contributo finanziario attraverso gli
strumenti finanziari 1. Le azioni a cui è concesso un
contributo per mezzo di strumenti finanziari sono selezionate secondo l’ordine
cronologico (principio “primo arrivato, primo servito”) e perseguono una
diversificazione settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una graduale
diversificazione geografica tra gli Stati membri. 2. L’Unione, qualsiasi Stato
membro e altri investitori possono integrare con un proprio contributo il
sostegno fornito attraverso gli strumenti finanziari, purché la Commissione
approvi le eventuali variazioni dei criteri di ammissibilità delle azioni e/o
la strategia di investimento dello strumento che dovesse eventualmente rendersi
necessaria alla luce del contributo aggiuntivo. 3. Gli strumenti finanziari si
prefiggono di preservare il valore delle risorse messe a disposizione dal
bilancio dell’Unione. Essi possono generare rendimenti accettabili per
soddisfare gli obiettivi di altri partner o investitori. 4. Gli strumenti finanziari
possono essere utilizzati in combinazione con sovvenzioni finanziate dal
bilancio dell’Unione, anche a titolo del presente regolamento. 5. I programmi di lavoro possono
stabilire ulteriori condizioni in funzione delle specifiche necessità dei
settori. 6. Ai sensi dell’articolo 18,
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. XXXX/2012 [nuovo regolamento
finanziario], i ricavi e i rimborsi generati da uno specifico strumento finanziario
sono assegnati al medesimo strumento finanziario. Per gli strumenti finanziari
già istituiti nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, i
ricavi e i rimborsi generati da operazioni avviate in tale periodo sono
assegnati allo strumento finanziario nel periodo 2014‑2020. Articolo 16
Azioni in paesi terzi Le azioni in paesi terzi possono beneficiare
del sostegno erogato per mezzo di strumenti finanziari se tale sostegno è
necessario per la realizzazione di un progetto di interesse comune. CAPO VI
PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO Articolo 17
Programmi di lavoro pluriennali e/o annuali 1. La Commissione adotta
programmi di lavoro pluriennali e annuali per ogni settore. La Commissione può
anche adottare programmi di lavoro pluriennali e annuali che abbracciano più
settori. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di
esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2. 2. Il programma di lavoro
pluriennale è riesaminato almeno a metà periodo. Se necessario, la Commissione
rivede il programma di lavoro pluriennale per mezzo di atti di esecuzione,
adottati conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 24,
paragrafo 2. 3. Nel settore dei trasporti, è
adottato un programma di lavoro pluriennale per i progetti di interesse comune
il cui elenco figura nella parte I dell’allegato del presente regolamento. L’importo della dotazione finanziaria è compreso
tra l’80% e l’85% delle risorse di bilancio di cui all’articolo 5, paragrafo 1,
lettera a). 4. Nei settori dell’energia e
delle telecomunicazioni, i programmi di lavoro pluriennali definiscono
orientamenti strategici per i progetti di interesse comune e possono includere
specifici progetti di interesse comune. 5. Nei settori dei trasporti,
dell’energia e delle telecomunicazioni, per i progetti di interesse comune non
inclusi nel programma pluriennale sono adottati programmi di lavoro annuali
settoriali. 6. Nella definizione dei
programmi di lavoro pluriennali e dei programmi di lavoro annuali settoriali,
la Commissione, agendo in conformità alla procedura di cui al paragrafo 1,
fissa i criteri di selezione e aggiudicazione coerentemente con gli obiettivi e
le priorità stabiliti: a) per i trasporti, nel regolamento (UE) n.
XXXX/2012 [orientamenti TEN-T]; b) per l’energia, nel regolamento (UE) n.
XXXX/2012 [orientamenti per l’infrastruttura energetica transeuropea]; c) per le telecomunicazioni, nel regolamento
(UE) n. XXXX/2012 [orientamenti INFSO]. 7. I programmi di lavoro sono
coordinati al fine di sfruttare le sinergie fra trasporti, energia e
telecomunicazioni, in particolare in aree quali le reti energetiche
intelligenti, la mobilità elettrica, i sistemi di trasporto intelligenti e
sostenibili o i diritti di passaggio comuni. Possono esser adottati inviti a presentare
proposte multisettoriali. Articolo 18
Rate annuali Gli impegni di bilancio possono essere
frazionati in rate annuali. In tal caso, ogni anno la Commissione impegna le
rate annuali tenendo conto dell’avanzamento delle azioni che beneficiano di un
contributo finanziario, delle esigenze stimate e delle disponibilità di
bilancio. Il calendario indicativo degli impegni per le
diverse rate annuali è comunicato ai beneficiari delle sovvenzioni e, se del
caso per gli strumenti finanziari, alle istituzioni finanziarie interessate. Articolo 19
Riporto degli stanziamenti annuali Gli
stanziamenti non utilizzati entro la fine dell’esercizio per il quale sono
stati iscritti sono riportati automaticamente al solo esercizio successivo. [Articolo 20
Atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 25 in relazione all’aggiunta o
alla modificazione degli elenchi riportati nell’allegato.] Articolo 21
Responsabilità dei beneficiari e degli Stati membri Nella loro sfera di
responsabilità e fatti salvi gli obblighi incombenti ai
beneficiari in forza delle condizioni che disciplinano le sovvenzioni, i beneficiari e gli Stati membri si adoperano per
realizzare i progetti di interesse comune che beneficiano del contributo finanziario
dell’Unione ai sensi del presente regolamento. Per i progetti nei settori dei
trasporti e dell’energia, gli Stati membri eseguono
un monitoraggio tecnico e un controllo finanziario delle azioni in stretta
collaborazione con la Commissione e certificano che le spese sono state
effettivamente sostenute e sono conformi ai
progetti o a parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere
la partecipazione della Commissione durante i controlli in loco. Nel settore delle telecomunicazioni, in
particolare, le autorità nazionali di regolamentazione si adoperano per
garantire la necessaria certezza del diritto e condizioni di investimento che
favoriscano la realizzazione dei progetti ammessi a beneficiare di un
contributo finanziario dell’Unione ai sensi del presente regolamento. Gli Stati membri tengono costantemente
informata la Commissione circa i progressi compiuti nella realizzazione di
progetti di interesse comune e gli investimenti effettuati a tal fine, compreso
l’importo del sostegno utilizzato per gli obiettivi legati ai cambiamenti
climatici. A questo scopo essi utilizzano, se opportuno, sistemi informativi
interattivi, sia geografici che tecnici, che nel caso delle reti transeuropee
di trasporto sono costituiti da TENtec. Articolo 22
Conformità alle politiche e al diritto dell’Unione Soltanto le azioni conformi al diritto dell’Unione
e coerenti con le politiche pertinenti dell’Unione sono finanziate ai sensi del
presente regolamento. Articolo 23
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1. In
sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento,
la Commissione adotta misure atte ad assicurare la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro
le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso
controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il
recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l’applicazione
di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei Conti hanno il potere di controllare, in base a
documenti e sul posto, tutti i beneficiari delle sovvenzioni, gli organismi di
attuazione, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell’Unione. 3. L’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul
posto presso gli operatori economici direttamente o indirettamente interessati
da tali finanziamenti conformemente alle procedure stabilite nel regolamento
(Euratom, CE) n. 2185/96, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e
alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre
irregolarità[46]
al fine di accertare l’esistenza di frode, corruzione o qualsiasi altra
attività illegale tale da ledere gli interessi finanziari dell’Unione in
riferimento a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto
riguardante il finanziamento dell’Unione. 4. Fatti salvi i paragrafi
precedenti, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organismi
internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti che
hanno origine dall’applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente
la Commissione, la Corte dei Conti e l’OLAF ad effettuare tali accertamenti,
verifiche sul posto e controlli. TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 24
Comitati 1. La Commissione è assistita da
un comitato di coordinamento del meccanismo. Tale comitato è da intendere ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del
regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Il comitato assicura un’analisi
orizzontale dei programmi di lavoro di cui all’articolo 18 per garantire la
coerenza nonché l’individuazione e lo sfruttamento di sinergie tra i settori. Articolo 25
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati di cui all’articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di
tempo illimitato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. La delega dei poteri di cui
all’articolo 20 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri
specificati nella decisione medesima. Gli effetti
della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data
successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un
atto delegato adottato in forza dell’articolo 20 entra in vigore solo se non
sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio
entro un periodo di due mesi a partire dalla data di notifica dell’atto stesso
al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale
periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa
del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 26
Valutazione 1. Non oltre la metà del 2018,
la Commissione stila una relazione in cui valuta il conseguimento degli
obiettivi di tutte le misure (considerando risultati e impatto), l’efficienza
dell’uso delle risorse e il valore aggiunto europeo, in vista della decisione
da prendere circa il rinnovo, la modificazione o la sospensione delle misure.
La valutazione riguarda anche le possibilità di semplificazione, la coerenza
interna ed esterna, il sussistere della rilevanza di tutti gli obiettivi nonché
il contributo delle misure alle priorità dell’Unione in termini di crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva; essa tiene conto dei risultati emersi
dalla valutazione dell’impatto a lungo termine delle misure precedenti. 2. La Commissione, in stretta
collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari, effettua una valutazione ex
post circa l’efficacia ed efficienza del meccanismo per collegare l’Europa,
il suo impatto sulla coesione economica, sociale e territoriale, il contributo
alle priorità dell’Unione in termini di crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva nonché la scala e i risultati del sostegno utilizzato per gli
obiettivi in materia di cambiamenti climatici. La valutazione ex post è
utilizzata ai fini della decisione sul possibile rinnovo, sulla modificazione o
sulla sospensione di una misura successiva. 3. Le valutazioni tengono conto
dei progressi compiuti rispetto agli indicatori di efficienza di cui agli
articoli 3 e 4. 4. La Commissione comunica le
conclusioni di tali valutazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 5. La Commissione e gli Stati
membri, assistiti dagli altri eventuali beneficiari, possono procedere a una
valutazione delle modalità di realizzazione dei progetti nonché dell’impatto
della loro attuazione, al fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi
quelli in materia di tutela dell’ambiente, siano stati raggiunti. 6. La Commissione può chiedere a
uno Stato membro beneficiario interessato da un progetto di interesse comune di
presentare una valutazione specifica delle azioni e dei progetti collegati
finanziati in virtù del presente regolamento oppure, eventualmente, di fornirle
le informazioni e l’assistenza necessarie per procedere alla valutazione di
tali progetti. Articolo 27
Informazione, comunicazione e pubblicità 1. I beneficiari ed
eventualmente gli Stati membri interessati curano che sia data adeguata pubblicità
ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all’opinione
pubblica il ruolo svolto dall’Unione nella realizzazione dei progetti. 2. La Commissione realizza
azioni di informazione e comunicazione riguardo ai progetti e ai risultati del
meccanismo per collegare l’Europa. Inoltre, la dotazione di bilancio assegnata
alla comunicazione in virtù del presente regolamento comprende anche la
comunicazione sulle priorità politiche dell’Unione[47]. Articolo 28
Disposizioni transitorie Il presente regolamento non pregiudica il
proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale,
dei progetti interessati, fino alla loro conclusione, o di un contributo
finanziario concesso dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 2236/95 e
al regolamento (CE) n. 680/2007 o a qualsiasi altro atto normativo
applicabile a tale contributo al 31 dicembre 2013, che continuano pertanto ad
applicarsi alle azioni interessate fino alla loro chiusura. Articolo 29
Abrogazione Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo
28 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 680/2007 è abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2014. Articolo 30
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento Europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO PARTE
I: ELENCO DI PROGETTI INDIVIDUATI IN VIA PRELIMINARE PER LA RETE CENTRALE NEL
SETTORE DEI TRASPORTI a) Priorità orizzontali Gestione e servizi innovativi || Cielo unico europeo – SESAR Gestione e servizi innovativi || Sistemi di gestione del traffico stradale, ferroviario e su vie navigabili interne (STI, ERTMS e RIS) Gestione e servizi innovativi || Rete centrale di porti e aeroporti Corridoi della rete centrale 1.
Corridoio Baltico – Adriatico
Helsinki – Tallinn – Riga –
Kaunas – Varsavia – Katowice
Gdynia – Katowice
Katowice – Ostrava – Brno – Vienna
Katowice – Žilina – Bratislava – Vienna
Vienna – Graz – Klagenfurt – Villach – Udine – Venezia – Bologna – Ravenna
Sezioni individuate in via preliminare || Modo || Descrizione/date Helsinki - Tallinn || Porti, autostrade del mare || Interconnessioni con i porti, (ulteriore) sviluppo delle piattaforme multimodali e delle loro interconnessioni, autostrade del mare (compresa capacità rompighiaccio) Tallinn - Riga - Kaunas - Varsavia || Ferrovia || Studi (dettagliati) per la nuova linea interamente interoperabile con scartamento UIC; avvio dei lavori per la nuova linea entro il 2020; interconnessioni ferrovia – aeroporti/porti Gdynia - Katowice || Ferrovia || Adeguamento Gdynia, Danzica || Porti || Interconnessioni con i porti, (ulteriore) sviluppo delle piattaforme multimodali Varsavia - Katowice || Ferrovia || Adeguamento Katowice - Ostrava - Brno - Vienna e Katowice - Žilina - Bratislava - Vienna || Ferrovia || Adeguamento, in particolare delle sezioni transfrontaliere PL-CZ, PL-SK e SK-AT; (ulteriore) sviluppo delle piattaforme multimodali Vienna - Graz - Klagenfurt - Udine - Venezia - Ravenna || Ferrovia || Adeguamento e lavori in corso; (ulteriore) sviluppo delle piattaforme multimodali Trieste, Venezia, Ravenna || Porti || Interconnessioni con i porti, (ulteriore) sviluppo delle piattaforme multimodali 2.
Varsavia – Berlino – Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe – Midlands
Frontiera BY – Varsavia – Poznań
– Francoforte sull’Oder – Berlino – Hannover – Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe – Birmingham/Manchester – Liverpool
Sezioni individuate in via preliminare || Modo || Descrizione/date Frontiera BY - Varsavia - Poznań - frontiera DE || Ferrovia || Adeguamento della linea esistente, studi per linea ferroviaria ad alta velocità Frontiera PL - Berlino - Hannover - Amsterdam/Rotterdam || Ferrovia || Adeguamento di diverse sezioni (Amsterdam – Utrecht – Arnhem; Hannover – Berlino) Canali della Germania occidentale, Mittellandkanal, Hannover – Magdeburgo – Berlino || Vie navigabili interne || Adeguamento Chiuse di Amsterdam || Vie navigabili interne || Studi in corso Felixstowe – Midlands || Ferrovia, porto, piattaforme multimodali || Interconnessioni porto e piattaforme multimodali 3.
Corridoio Mediterraneo
Algeciras – Madrid –
Tarragona
Siviglia – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcellona – Perpignan – Lione – Torino – Milano – Venezia –
Lubiana – Budapest – frontiera UA
Sezioni individuate in via preliminare || Modo || Descrizione/date Algeciras - Madrid || Ferrovia || Studi in corso, lavori da avviare entro il 2015 e ultimare entro il 2020 Siviglia - Antequera - Granada - Almería - Cartagena - Murcia - Alicante - Valencia || Ferrovia || Studi e lavori Valencia - Tarragona - Barcellona || Ferrovia || Costruzione tra il 2014 e il 2020 Barcellona || Porto || Interconnessioni ferroviarie con porto e aeroporto Barcellona - Perpignan || Ferrovia || Sezione transfrontaliera, lavori in corso, completamento della nuova linea entro il 2015, adeguamento della linea esistente Perpignan - Montpellier || Ferrovia || Snodo Nîmes - Montpellier da rendere operativo nel 2017, snodo Montpellier - Perpignan entro il 2020 Lione - Torino || Ferrovia || Sezione transfrontaliera, lavori sulla galleria di base da avviare entro il 2020; studi sulle vie di accesso Milano - Brescia || Ferrovia || Parziale adeguamento, linea ad alta velocità parzialmente nuova Brescia - Venezia - Trieste || Ferrovia || Lavori da avviare entro il 2014 in diversi punti Milano - Mantova - Venezia - Trieste || Vie navigabili interne || Studi, adeguamento, lavori Trieste - Divača || Ferrovia || Studi e parziale adeguamento in corso; sezione transfrontaliera da realizzare con termine oltre il 2020 Capodistria - Divača - Lubiana - Maribor || Ferrovia || Studi e adeguamento/linea parzialmente nuova Nodo di Lubiana || Ferrovia || Nodo ferroviario di Lubiana, compresa piattaforma multimodale; interconnessione ferrovia-aeroporto Maribor - Zalalövö || Ferrovia || Sezione transfrontaliera: studi, inizio dei lavori entro il 2020 Boba - Szekesferhervar || Ferrovia || Adeguamento Budapest – Miskolc - frontiera UA || Ferrovia || Adeguamento 4.
Amburgo – Rostock – Burgas/frontiera TR – Pireo – Nicosia
Amburgo / Rostock – Berlino –
Praga – Brno – Bratislava – Budapest – Arad – Timişoara – Sofia
Sofia – Burgas/frontiera TR
Sofia – Salonicco – Pireo – Limassol – Nicosia Sezioni individuate in via preliminare || Modo || Descrizione/date Dresda – Praga || Ferrovia || Studi per linea ferroviaria ad alta velocità Praga || Ferrovia || Adeguamento, bypass merci; collegamento ferroviario aeroporto Amburgo - Dresda - Praga - Pardubice || Vie navigabili interne || Adeguamento Elba Chiuse di Děčín || Vie navigabili interne || Studi Breclav - Bratislava || Ferrovia || Sezione transfrontaliera, adeguamento Bratislava - Hegyeshalom || Ferrovia || Sezione transfrontaliera, adeguamento Budapest - Arad - Timişoara - Calafat || Ferrovia || Adeguamento quasi ultimato in HU, ancora in corso in RO Vidin - Sofia - Burgas/frontiera TR Sofia - Salonicco - Atene/Pireo || Ferrovia || Studi e lavori Vidin – Sofia – Salonicco; adeguamento Sofia – Burgas/frontiera TR Atene/Pireo - Limassol || Autostrade del mare || Capacità portuale e collegamenti con l’hinterland Limassol - Nicosia || Porti, piattaforme multimodali || Adeguamento dell’interconnessione modale 5. Helsinki
– La Valletta
Helsinki – Turku – Stoccolma
– Malmö – Copenaghen – Fehmarn – Amburgo – Hannover
Brema – Hannover – Norimberga – Monaco – Brennero – Verona – Bologna – Roma –
Napoli – Bari
Napoli – Palermo – La Valletta
Sezioni individuate in via preliminare || Modo || Descrizione/date Kotka/Hamina - Helsinki || Porti, ferrovia || Collegamento tra porto e hinterland, adeguamento ferrovia Helsinki || Ferrovia || Collegamento aeroporto-ferrovia Frontiera RU - Helsinki || Ferrovia || Lavori in corso Turku - Stoccolma || Porti, autostrade del mare || Collegamento tra porto e hinterland, capacità rompighiaccio Stoccolma - Malmö (Triangolo nordico) || Ferrovia || Lavori in corso su sezioni specifiche Fehmarn || Ferrovia || Studi in corso, lavori di costruzione collegamento fisso cintura di Fehmarn tra il 2014 e il 2020 Copenaghen - Amburgo via Fehmarn: vie di accesso || Ferrovia || Vie di accesso in DK da ultimare entro il 2020, vie di accesso in DE da realizzare in due fasi (2020 - 2027) Amburgo/Brema - Hannover || Ferrovia || Lavori da iniziare nel 2020 Monaco - Wörgl || Ferrovia || Accesso alla galleria di base del Brennero e sezione transfrontaliera: studi Galleria di base del Brennero || Ferrovia || Studi e lavori Fortezza - Verona || Ferrovia || Studi e lavori Napoli - Bari || Ferrovia || Studi e lavori Napoli - Reggio Calabria || Ferrovia || Adeguamento Messina - Palermo || Ferrovia || Adeguamento (sezioni rimanenti) Palermo - La Valletta || Porti, autostrade del mare || Collegamenti tra porto e hinterland La Valletta - Marsa Scirocco || Porto, aeroporto || Sistemi di gestione del traffico da introdurre, adeguamento dell’interconnessione modale 6.
Genova – Rotterdam
Genova – Milano/Novara –
Sempione/Lötschberg/Gottardo – Basilea – Mannheim – Colonia
Colonia – Düsseldorf – Rotterdam/Amsterdam
Colonia – Liegi – Bruxelles – Zeebrugge
Sezioni individuate in via preliminare || Modo || Descrizione/date Genova - Milano/Novara - frontiera CH || Ferrovia || Studi; inizio dei lavori entro il 2020 Basilea - Rotterdam/Amsterdam/Anversa || Vie navigabili interne || Adeguamento Karlsruhe - Basilea || Ferrovia || Lavori da ultimare entro la fine del 2020 Francoforte - Mannheim || Ferrovia || Studi in corso Zevenaar - Emmerich - Oberhausen || Ferrovia || Lavori da ultimare entro il 2017 Zeebrugge || Porto || Chiuse: studi in corso 7.
Lisbona - Strasburgo
Sines / Lisbona – Madrid –
Valladolid
Lisbona – Aveiro – Porto
Aveiro – Valladolid – Vitoria – Bordeaux – Parigi – Mannheim/Strasburgo
Sezioni individuate in via preliminare || Modo || Descrizione/date Linea ferroviaria ad alta velocità Sines/Lisbona – Madrid || Ferrovia, porti || Studi e lavori in corso, adeguamento dell’interconnessione modale dei porti di Sines/Lisbona Linea ferroviaria ad alta velocità Porto - Lisbona || Ferrovia || Studi in corso Collegamento ferroviario Aveiro - ES || Ferrovia || Sezione transfrontaliera: lavori in corso Collegamento ferroviario Bergara - San Sebastián - Bayonne || Ferrovia || Fine dei lavori prevista entro il 2016 in ES, entro il 2020 in FR Bayonne - Bordeaux || Ferrovia || Consultazione pubblica in corso Tours - Bordeaux || Ferrovia || Lavori in corso Parigi || Ferrovia || Bypass meridionale ad alta velocità Baudrecourt - Mannheim || Ferrovia || Adeguamento Baudrecourt - Strasburgo || Ferrovia || Lavori in corso, da ultimare entro il 2016 8. Dublino – Londra – Parigi – Bruxelles
Belfast – Dublino – Holyhead
– Birmingham Glasgow/Edimburgo –
Birmingham Birmingham – Londra –
Lille – Bruxelles
Dublino/Cork/Southampton – Le Havre – Parigi
Londra – Dover – Calais – Parigi Sezioni individuate in via preliminare || Modo || Descrizione/date Dublino - Belfast || Ferrovia || Adeguamento, interconnessioni Dublino (DART) Glasgow - Edimburgo || Ferrovia || Adeguamento Alta velocità 2 || Ferrovia || Studi Swansea - Cardiff - Bristol - Londra || Ferrovia || Adeguamento Dublino, Cork, Southampton, Le Havre || Porti || Collegamenti con l’hinterland Le Havre - Parigi || Vie navigabili interne || Adeguamento Le Havre - Parigi || Ferrovia || Studi Calais - Parigi || Ferrovia || Studi preliminari 9. Amsterdam – Basilea/Lione – Marsiglia
Amsterdam – Rotterdam –
Anversa – Bruxelles – Lussemburgo
Lussemburgo – Digione – Lione
Lussemburgo – Strasburgo – Basilea
Sezioni individuate in via preliminare || Modo || Descrizione/date Mosa || Vie navigabili interne || Adeguamento Albertkanaal || Vie navigabili interne || Adeguamento Terneuzen || Marittimo || Chiuse: studi in corso Terneuzen - Gand || Vie navigabili interne || Studi, adeguamento Anversa || Marittimo, porto || Chiuse: studi in corso; porto: collegamenti con l’hinterland Canale Senna - Schelda || Vie navigabili interne || Progetto completato, procedura di dialogo competitivo avviata, completamento generale previsto entro il 2018 Adeguamento delle vie navigabili in Vallonia || Vie navigabili interne || Studi, adeguamento Bruxelles - Lussemburgo - Strasburgo || Ferrovia || Lavori in corso Strasburgo - Mulhouse - Basilea || Ferrovia || Adeguamento Collegamenti ferroviari Lussemburgo - Digione - Lione (TGV Reno – Rodano) || Ferrovia || Studi e lavori Lione || Ferrovia || Bypass orientale: studi e lavori Canale Saona - Mosella/Reno || Vie navigabili interne || Studi preliminari in corso Rodano || Vie navigabili interne || Adeguamento 10. Corridoio Strasburgo – Danubio
Strasburgo – Stoccarda –
Monaco – Wels/Linz
Strasburgo – Mannheim – Francoforte – Würzburg – Norimberga – Ratisbona –
Passau – Wels/Linz
Wels/Linz – Vienna – Budapest – Arad – Brašov – Bucarest – Costanza – Sulina
Sezioni individuate in via preliminare || Modo || Descrizione/date Collegamento ferroviario Strasburgo - Kehl Appenweier || Ferrovia || Lavori interconnessione Appenweier Karlsruhe - Stoccarda - Monaco || Ferrovia || Studi e lavori in corso Monaco - Mühldorf - Freilassing - Salisburgo || Ferrovia || Studi e lavori in corso Salisburgo - Wels || Ferrovia || Studi Norimberga - Ratisbona - Passau - Wels || Ferrovia || Studi; lavori parzialmente in corso Collegamento ferroviario Wels - Vienna || Ferrovia || Fine dei lavori prevista entro il 2017 Vienna - Budapest || Ferrovia || Studi sull’alta velocità in HU Arad - Brašov - Bucarest - Costanza || Ferrovia || Adeguamento di sezioni specifiche; studi sull’alta velocità Meno – Canale Meno-Donau – Danubio || Vie navigabili interne || Studi e lavori su diverse sezioni e strozzature; porti sulle vie navigabili interne: collegamenti con l’hinterland Costanza || Porto || Collegamenti con l’hinterland b)
Altre sezioni della rete centrale Sofia – frontiera ex Repubblica jugoslava di Macedonia || Transfrontaliera || Ferrovia || Studi in corso Sofia – frontiera Serbia || Transfrontaliera || Ferrovia || Studi in corso Timişoara – frontiera Serbia || Transfrontaliera || Ferrovia || Studi in corso Monaco – Praga || Transfrontaliera || Ferrovia || Studi Norimberga – Praga || Transfrontaliera || Ferrovia || Studi Breslavia – Dresda || Transfrontaliera || Ferrovia || Adeguamento Breslavia – Praga || Transfrontaliera || Ferrovia || Studi Graz – Maribor – Pragersko || Transfrontaliera || Ferrovia || Studi Corridoio di Botnia: Lulea – Oulu || Transfrontaliera || Ferrovia || Studi e lavori Nord-ovest Spagna e Portogallo || Strozzatura || Ferrovia || Lavori in corso Francoforte – Fulda – Erfurt – Berlin || Strozzatura || Ferrovia || Studi Halle – Lipsia – Norimberga || Strozzatura || Ferrovia || Lavori in corso, da ultimare entro il 2017 Linea ferroviaria Egnatia || Strozzatura || Ferrovia || Studi in corso Vie navigabili interne Dunkerque – Lille || Strozzatura || Vie navigabili interne || Studi in corso Linea ad alta velocità parallela Parigi-Lione || Strozzatura || Ferrovia || Studi preliminari in corso Sundsvall – Umea – Lulea || Strozzatura || Ferrovia || Studi e lavori Malmö - Göteborg || Altro, rete centrale || Ferrovia || Lavori Botnia – Kiruna – frontiera NO || Altro, rete centrale || Ferrovia || Studi e lavori Collegamento ferroviario Shannon – Cork – Dublino || Altro, rete centrale || Ferrovia || Studi in corso Collegamento ferroviario di Wilhelmshaven e Bremerhaven || Altro, rete centrale || Ferrovia || Studi in corso Zilina – frontiera UA || Altro, rete centrale || Ferrovia || Adeguamento Ventspils – Riga – frontiera RU || Altro, rete centrale || Ferrovia || Adeguamento Klaipeda – Kaunas – Vilnius – frontiera BY || Altro, rete centrale || Ferrovia || Adeguamento, interconnessione aeroporto Katowice – Breslavia – frontiera DE || Altro, rete centrale || Ferrovia || Adeguamento Marsiglia – Tolone – Nizza – frontiera IT || Altro, rete centrale || Ferrovia || Studi sull’alta velocità Bordeaux – Tolosa || Altro, rete centrale || Ferrovia || Studi sull’alta velocità Tampere – Oulu || Altro, rete centrale || Ferrovia || Adeguamento di sezioni Pamplona – Saragozza – Sagunto || Altro, rete centrale || Ferrovia || Studi e lavori PARTE
II: ELENCO DI CORRIDOI E AREE PRIORITARI PER LE INFRASTRUTTURE NEL SETTORE DELL’ENERGIA
a) Corridoi prioritari || Obiettivo || Stati membri interessati 1. Rete elettrica offshore nei mari del Nord Europa (“NSOG”) || Sviluppare una rete elettrica offshore integrata nel Mare del Nord, nel Mare d’Irlanda, nel canale della Manica, nel Mar Baltico e nei mari vicini per trasportare elettricità dalle fonti rinnovabili offshore ai centri di consumo e immagazzinaggio e incrementare lo scambio transfrontaliero di elettricità || Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia 2. Interconnessioni nord-sud per l’elettricità in Europa sud-occidentale (“NSI West Electricity”) || Sviluppare interconnessioni tra Stati membri della regione e paesi terzi del Mediterraneo, in particolare per integrare l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili || Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna 3. Interconnessioni nord-sud per il gas in Europa occidentale (“NSI West Gas”): || Potenziare le capacità di interconnessione per i flussi di gas nord-sud in Europa occidentale nell’obiettivo di diversificare ulteriormente le vie di approvvigionamento e accrescere l’erogabilità a breve termine || Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna 4. Interconnessioni nord-sud per l’elettricità in Europa centro-orientale e sud-orientale (“NSI East Electricity”): || Rafforzare le interconnessioni e le linee interne lungo le direttrici nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno e integrare la produzione da fonti rinnovabili || Austria, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria 5. Interconnessioni nord-sud per il gas in Europa centro-orientale e sud-orientale (“NSI East Gas”): || Rafforzare i collegamenti regionali per il gas tra la regione del Mar Baltico, i Mari Adriatico ed Egeo e il Mar Nero, in particolare per incrementare la diversificazione e la sicurezza dell’approvvigionamento di gas || Austria, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria 6. Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per l’elettricità (“BEMIP Electricity”): || Sviluppare interconnessioni fra gli Stati membri nella regione baltica e rafforzare conseguentemente le infrastrutture di rete interne, nell’obiettivo di porre fine all’isolamento degli Stati baltici e di promuovere l’integrazione di mercato nella regione || Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia 7. Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per il gas (“BEMIP Gas”): || Porre fine all’isolamento dei tre Stati baltici e della Finlandia interrompendo la dipendenza da un unico fornitore e incrementando la diversificazione degli approvvigionamenti nella regione del Mar Baltico || Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia 8. Corridoio meridionale del gas (“SGC”): || Trasportare il gas dal Bacino del Caspio, dall’Asia centrale, dal Medio Oriente e dal Mediterraneo orientale nell’Unione per incrementare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas || Austria, Bulgaria, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria b) Aree prioritarie || Obiettivo || Stati membri interessati Introduzione di reti intelligenti || Accelerare l’adozione di tecnologie di rete intelligenti in tutta l’Unione per integrare in maniera efficiente i comportamenti e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica || Tutti Autostrade elettriche || Sviluppare le prime autostrade elettriche entro il 2020, nell’obiettivo di costruire un sistema di autostrade elettriche in tutto il territorio dell’Unione || Tutti Rete transfrontaliera dell’anidride carbonica || Preparare la costruzione di infrastrutture per il trasporto dell’anidride carbonica tra Stati membri alla luce dell’introduzione della cattura e dello stoccaggio di anidride carbonica || Tutti PARTE III: ELENCO DELLE PRIORITÀ
INDIVIDUATE IN VIA PRELIMINARE E DELLE AREE DI INTERVENTO NEL
SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI: a)
Priorità orizzontali Gestione, cartografia e servizi innovativi || Misure di assistenza tecnica e replicazione di progetti, se necessario per l’introduzione delle soluzioni e la governance, comprese azioni per la pianificazione di progetti e investimenti e studi di fattibilità. Realizzazione di una cartografia delle infrastrutture della banda larga a livello paneuropeo per avere una rilevazione fisica dettagliata costantemente aggiornata e una documentazione sui siti pertinenti, un’analisi dei diritti di passaggio, una valutazione del potenziale in termini di ammodernamento delle strutture esistenti, ecc. Analisi dell’impatto ambientale, tenendo conto dell’adattamento ai cambiamenti climatici, delle necessità di mitigazione e della capacità di adattamento alle catastrofi. Azioni di sostegno e altre misure di sostegno tecnico || Azioni necessarie per preparare la realizzazione di progetti di interesse comune o azioni utili a tal fine, compresi gli studi preparatori, di fattibilità, di valutazione e di convalida, nonché ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori, effettuata per definire e sviluppare completamente un’azione. b)
Reti a banda larga L’intervento nel campo della banda larga
contribuirà a una crescita intelligente e inclusiva attraverso la creazione di
un portafoglio di progetti equilibrato e geograficamente diversificato
comprendente progetti per le reti a 30 Mbps e a 100 Mbps e più, nonché progetti
urbani-suburbani e rurali, nell’obiettivo di raggiungere un livello
soddisfacente di connettività in tutti gli Stati membri. Caratteristiche dell’intervento || Descrizione L’intervento nel campo delle reti a banda larga comprenderà: || investimenti in reti a banda larga che permettano di conseguire l’obiettivo, indicato nell’agenda digitale per il 2020, di una copertura universale a 30 Mbps; oppure investimenti in reti a banda larga che permettano di conseguire l’obiettivo, indicato dell’agenda digitale per il 2020, di avere almeno il 50% dei nuclei familiari collegato a Internet con un abbonamento da almeno 100 Mbps. L’intervento nel campo delle reti a banda larga consisterà in particolare in uno o più dei seguenti elementi: || introduzione dell’infrastruttura fisica passiva o introduzione dell’infrastruttura fisica combinata passiva e attiva e degli elementi infrastrutturali accessori, con i servizi necessari per il funzionamento di tale infrastruttura; strutture e servizi associati, quali cablaggio degli edifici, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, piloni, pozzetti e armadi di distribuzione; sfruttamento di potenziali sinergie tra l’introduzione delle reti a banda larga e di altre reti di servizi pubblici (energia, trasporti, acqua, fognature ecc.), in particolare quelle legate alla distribuzione intelligente dell’elettricità. c)
Infrastrutture di servizi digitali Sarà assicurato un sostegno nelle seguenti
aree di intervento nel campo delle infrastrutture di servizi digitali. Servizio digitale || Descrizione Dorsali transeuropee ad alta velocità per le amministrazioni pubbliche || Infrastrutture costituite da dorsali pubbliche transeuropee in grado di assicurare una connettività ad alta velocità tra le istituzioni pubbliche in aree quali la pubblica amministrazione, la cultura, l’istruzione e la salute. Erogazione transfrontaliera di servizi di eGovernment || Piattaforme di interazione transfrontaliere standardizzate e di facile impiego, che determineranno guadagni di efficienza a tutti i livelli dell’economia e nel settore pubblico e contribuiranno al mercato unico. Tali piattaforme rendono possibili appalti elettronici (e-Procurement), servizi sanitari online, presentazione standardizzata di informazioni aziendali, scambio elettronico di informazioni giudiziarie, registrazione online transeuropea delle imprese, servizi di e-Government per le imprese, compresa la registrazione online transeuropea delle imprese. Creazione delle condizioni per consentire l’accesso a informazioni detenute dal settore pubblico e servizi multilinguistici || Digitalizzazione di grandi collezioni e raccolte di risorse culturali europee e incentivazione del loro riutilizzo da parte di terzi. Realizzazione, entro il 2020, del pieno accesso a tutte le informazioni non riservate detenute dal settore pubblico nell’UE al fine di un loro riutilizzo. Creazione delle condizioni per consentire a tutte le imprese UE di offrire servizi online nella propria lingua accessibili e utilizzabili in modo integrato in qualsiasi lingua UE Sicurezza e prevenzione di atti illeciti || Apparecchiature di elaborazione, banche dati e strumenti software condivisi per i Safer Internet Centres (centri per una maggior sicurezza di Internet) negli Stati membri, nonché operazioni di back office per la gestione delle segnalazioni di contenuti legati ad abusi sessuali Infrastrutture di servizi critiche, tra cui canali e piattaforme di comunicazione sviluppati e introdotti per migliorare a livello UE le capacità di preparazione, condivisione delle informazioni, coordinamento e risposta. Introduzione di soluzioni informatiche e telematiche per le reti energetiche intelligenti e per la fornitura di servizi energetici intelligenti || Moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel campo dei servizi energetici intelligenti per soddisfare le esigenze dei cittadini (che possono essere sia produttori, sia consumatori di energia), dei fornitori di energia e degli enti pubblici. SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Denominazione della proposta/iniziativa
Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per
collegare l’Europa
1.2.
Settori politici interessati nella struttura
ABM/ABB[48]
06 Mobilità
e trasporti 32 Energia 09 Società
dell’informazione e media 13 Politica
regionale
1.3.
Natura della proposta/iniziativa
X La proposta/iniziativa riguarda una
nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[49]
¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione
1.4.
Obiettivi
1.4.1.
Obiettivi strategici pluriennali della Commissione
oggetto della proposta/iniziativa
Rubrica
1 Crescita intelligente e inclusiva Il
CEF perseguirà i seguenti obiettivi generali nei settori dell’energia, dei
trasporti e delle telecomunicazioni: a)
contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso lo
sviluppo di reti transeuropee moderne e ad alta efficienza (assicurando in
questo modo benefici per l’intera Unione europea in termini di competitività e
di coesione economica, sociale e territoriale nel mercato unico e creando un
contesto più propizio agli investimenti privati e pubblici per mezzo di una
combinazione di strumenti finanziari e sostegno diretto dell’Unione) e
attraverso lo sfruttamento di sinergie tra i diversi settori; b)
consentire all’Unione europea di raggiungere i propri obiettivi di riduzione
del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, miglioramento del 20% dell’efficienza
energetica e aumento al 20% della quota delle energie rinnovabili entro il
2020, garantendo al tempo stesso la solidarietà tra gli Stati membri.
1.4.2.
Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate
Il CEF persegue i seguenti obiettivi specifici nei settori
dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni: 1. Nel settore dei trasporti, il CEF si prefigge di: a) eliminare le strozzature e realizzare i
collegamenti mancanti; b) garantire trasporti sostenibili ed efficienti a
lungo termine; c) ottimizzare l’integrazione e l’interconnessione dei
modi di trasporto e accrescere l’interoperabilità dei servizi di trasporto. 2. Nel settore dell’energia, il CEF si prefigge di: a) promuovere l’ulteriore integrazione del mercato
interno dell’energia e l’interoperabilità transfrontaliera delle reti
elettriche e del gas, anche facendo in modo che nessuno Stato membro sia
isolato dalla rete europea; b) rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento
nell’Unione; c) contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela
dell’ambiente, in particolare favorendo l’integrazione dell’energia da fonti
rinnovabili nella rete di trasmissione e
sviluppando reti dell’anidride carbonica. 3. Nel settore delle reti di telecomunicazione, il CEF
si prefigge di: a) accelerare l’introduzione di reti a banda larga
veloci e ultraveloci e il loro utilizzo, anche da parte delle piccole e medie
imprese (PMI); b) promuovere l’interconnessione e l’interoperabilità
dei servizi pubblici nazionali online nonché l’accesso a tali reti. Attività ABM/ABB interessate 06 03 32 03 09 03 13 14
1.4.3.
Risultati ed effetti previsti
Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Impatti
socio-economici e ambientali generali: Un’attuazione
efficace del CEF permetterà di accelerare lo sviluppo di infrastrutture ad alta
efficienza nell’UE nei settori dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie
dell’informazione e comunicazione, e in questo modo contribuirà al
conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020 in materia di energia e
cambiamento climatico e al raggiungimento di una competitività sostenibile dell’UE. Le regole operative previste dal CEF promuoveranno
la realizzazione di azioni e favoriranno il massimo effetto leva dei contributi
resi disponibili dal bilancio UE in termini di capacità di attrarre
investimenti pubblici e privati per i progetti. Inoltre, con l’ausilio degli
strumenti finanziari istituiti con il contributo dell’UE, le infrastrutture di
rilevanza europea diventeranno un investimento interessante per gli investitori
europei ed extraeuropei. Impatti
settoriali specifici: Trasporti: La
realizzazione accelerata dei corridoi della rete centrale transeuropea di
trasporto favorirà una distribuzione più adeguata delle infrastrutture di
trasporto dell’Unione, il passaggio ad altri modi di trasporto e la comodalità.
Servizi informativi e di gestione innovativi, che faranno parte della rete,
forniranno supporto alle funzioni logistiche, all’integrazione intermodale e
all’esercizio sostenibile nell’obiettivo di creare catene di trasporto
competitive in funzione delle necessità degli utenti. L’efficienza del sistema
di trasporto migliorerà, con una riduzione significativa della congestione e
dei tempi di percorrenza. Energia: Sviluppo
e costruzione delle aree e dei corridoi prioritari dell’infrastruttura
energetica, che favoriscono tra l’altro: - la
diffusione su vasta scala delle energie rinnovabili, - l’ottimizzazione
della trasmissione a livello UE, - la
sicurezza dell’approvvigionamento. Telecomunicazioni: - accesso
a Internet a banda larga per un maggior numero di cittadini, - disponibilità
di infrastrutture per servizi digitali interoperabili, in particolare disponibilità
di servizi di distribuzione intelligente dell’elettricità, - mobilitazione
di investimenti privati e ulteriori investimenti pubblici per le infrastrutture
digitali. Per
le TIC, uno studio OCSE indica che un aumento della penetrazione della banda
larga pari al 10 per cento in un anno comporta un aumento della produttività
del lavoro pari all’1,5 nei cinque anni successivi[50]. Un
metastudio eseguito per la Commissione europea stima che collegando tutta l’Europa
alla moderna banda larga ad alta velocità si creerebbero circa 3,99 milioni di
posti di lavoro nei 27 Stati membri dell’UE. Sempre secondo questa analisi,
investendo nella banda larga si otterrebbe un aumento del PIL pari al 7,03 per
cento, che nell’UE-27 si tradurrebbe in un incremento pari a 862,47 miliardi di
EUR. Inoltre, uno studio OCSE[51]
indica che i governi possono raggiungere un rendimento a dieci anni sul finanziamento integrale di una rete FTTH
nazionale punto-punto ad accesso libero.
1.4.4.
Panoramica degli obiettivi intermedi e a lungo termine
Trasporti: Obiettivo generale 1 || Contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva Indicatore || Situazione attuale || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo a lungo termine 2020 Volume degli investimenti pubblici e privati in progetti di interesse comune || || 280 miliardi di EUR di investimenti nella rete TEN-T nel suo complesso, di cui 140 miliardi per la rete centrale || 500 miliardi di EUR di investimenti nella rete TEN-T nel suo complesso, di cui 250 miliardi per la rete centrale Volume degli investimenti pubblici e privati in progetti di interesse comune realizzati attraverso gli strumenti finanziari previsti dal presente regolamento || || 15 miliardi di EUR di investimenti privati nella rete TEN-T nel suo complesso || 40 miliardi di EUR di investimenti privati nella rete TEN-T nel suo complesso Obiettivo generale 2 || Creare le condizioni necessarie per consentire all’UE di raggiungere gli obiettivi 20-20-20 Indicatore || Situazione attuale || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo a lungo termine Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra || (*) || (*) || (*) Rafforzamento dell’efficienza energetica || (*) || (*) || (*) Quota delle energie rinnovabili || (*) || (*) || (*) (*) I
dati non sono ancora disponibili perché la metodologia non è ancora stata
sviluppata. Obiettivo specifico 1 -trasporti || Eliminare le strozzature e realizzare i collegamenti mancanti Indicatore || Ultimo risultato noto || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo finale Numero di collegamenti transfrontalieri nuovi e migliorati || Ferrovie: 36 (da migliorare) || 6 || 14 Strozzature eliminate sulle direttrici di trasporto || Ferrovie: 30 (da eliminare) Vie navigabili interne: 14 || 4 1 || 10 3 Obiettivo specifico 2 -trasporti || Garantire trasporti sostenibili ed efficienti a lungo termine Indicatore || Ultimo risultato noto || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo finale 2020 Lunghezza della rete TEN-T convenzionale nell’UE-27 (in km) || 81230 (2005) || 74071 || 71490 Lunghezza della rete TEN-T ad alta velocità nell’UE-27 (in km) || 10733 (2010) || 20022 || 23198 Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra || (*) || (*) || (*) Rafforzamento dell’efficienza energetica || (*) || (*) || (*) (*) I
dati non sono ancora disponibili perché la metodologia non è ancora stata
sviluppata. Obiettivo specifico 3 – trasporti || Ottimizzare l’integrazione e l’interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l’interoperabilità dei servizi di trasporto Indicatore || Ultimo risultato noto (collegamenti già esistenti) || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo finale Numero di porti collegati alla rete ferroviaria (su un totale di 82 porti) || 27 || 41 || 54 Numero di aeroporti collegati alla rete ferroviaria (su un totale di 37 aeroporti) || 12 || 18 || 24 Energia: Obiettivo generale 1 || Contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva Indicatore || Situazione attuale || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo a lungo termine Volume degli investimenti pubblici e privati in progetti di interesse comune || 0 || 200 Mrd EUR || 200 Mrd EUR Volume degli investimenti pubblici e privati in progetti di interesse comune finanziati dal CEF || 0 || 30-60 Mrd EUR || 30-60 Mrd EUR Obiettivo generale 2 || Creare le condizioni necessarie per consentire all’UE di raggiungere gli obiettivi 20-20-20 Indicatore || Situazione attuale || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo a lungo termine Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra || (*) || (*) || (*) Rafforzamento dell’efficienza energetica || Risparmio di energia rispetto allo scenario invariato: circa 6% || Risparmio di energia rispetto allo scenario invariato: 14% || Risparmio di energia: 20% Quota delle energie rinnovabili || Quota delle rinnovabili nel consumo finale di energia: 10% || Quota delle rinnovabili nel consumo finale di energia: 15% || Quota delle rinnovabili nel consumo finale di energia: 20% (*) I dati saranno disponibili dopo l’introduzione della
metodologia indicata negli orientamenti sull’infrastruttura energetica. Obiettivo specifico 1 -energia || Promuovere l’ulteriore integrazione del mercato interno dell’energia e l’interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas Indicatore || Ultimo risultato noto || Obiettivo intermedio || Obiettivo finale Numero di progetti che assicurano in maniera efficace l’interconnessione delle reti degli Stati membri e l’eliminazione delle strozzature interne || (*) || (*) || (*) (*) I dati saranno disponibili dopo l’introduzione della
metodologia indicata negli orientamenti sull’infrastruttura energetica. Obiettivo specifico 2 -energia || Rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione Indicatore || Ultimo risultato noto || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo finale Evoluzione della resilienza del sistema || Gas: N-1 (9 SM non raggiungono N-1) || Gas: N-1 in tutta l’UE-27 || Gas: N-1 al 100% in tutta l’UE-27 Sicurezza di funzionamento del sistema || (*) || (*) || (*) Numero di progetti che permettono la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, dei fornitori e delle vie di approvvigionamento || 3 fonti principali di approvvigionamento di gas per l’UE in aggiunta al gas naturale liquefatto (GNL) || || Almeno 5 fonti principali di approvvigionamento di gas per l’UE in aggiunta al gas naturale liquefatto (GNL) (*) I dati saranno disponibili dopo l’introduzione della
metodologia indicata negli orientamenti sull’infrastruttura energetica. Obiettivo specifico 3 -energia || Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell’ambiente Indicatore || Ultimo risultato noto || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo finale Trasmissione di energia rinnovabile dai luoghi di produzione ai principali centri di consumo e stoccaggio || (*) || (*) || (*) Quantità di emissioni di CO2 evitate grazie alla realizzazione dei progetti che hanno beneficiato del CEF || (*) || (*) || (*) (*) I dati saranno disponibili dopo l’introduzione della
metodologia indicata negli orientamenti sull’infrastruttura energetica. Telecomunicazioni: Obiettivo generale 1 || Contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva Indicatore || Situazione attuale || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo a lungo termine Volume degli investimenti privati per Internet a banda larga veloce e ultraveloce[52] || || || Proiezione degli investimenti privati tra il 2011 e il 2020: fino a 50 Mrd EUR (Fabbisogno di investimenti entro il 2020: 270 Mrd EUR) Volume degli investimenti pubblici e privati in progetti di interesse comune finanziati dal CEF[53] || 0 || 16,4 Mrd EUR || 2020: 45,5 Mrd EUR[54] Obiettivo specifico 1 -TIC || Accelerare l’introduzione di reti a banda larga veloci e ultraveloci e il loro utilizzo Indicatore || Ultimo risultato noto || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo finale Livello di copertura della banda larga veloce (≥30 Mbps) || Dicembre 2010: 28,7% dei nuclei familiari || 2017: 60% || 2020: 100% Abbonamenti alla banda larga con connessione a più di 100 Mbps || Dicembre 2010: <1% || 2017: 20% || 2020: 50% Obiettivo specifico 2 -TIC || Interconnessione e interoperabilità dei servizi pubblici nazionali online nonché accesso a tali reti Indicatore || Ultimo risultato noto || Obiettivo intermedio 2017 || Obiettivo finale Cittadini e imprese che utilizzano servizi pubblici online[55] || 2010: 41,2% dei cittadini e 75,7% delle imprese || 2017: 50% dei cittadini e 85% delle imprese || 2020: 60% dei cittadini e 100% delle imprese Disponibilità di servizi pubblici transfrontalieri[56] || n/d || 80% || 2020: 100%
1.4.5.
Indicatori di risultato e di incidenza
Precisare gli indicatori che permettono di
seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. L’efficienza del CEF sarà valutata in base ai
seguenti indicatori generali di efficienza: a) il
conseguimento dell’obiettivo generale a) si misurerà in base al volume di
investimenti pubblici e privati in progetti di interesse comune, e in
particolare in base al volume di investimenti pubblici e privati in progetti di
interesse comune realizzati attraverso gli strumenti finanziari previsti dal
presente regolamento; b) il
conseguimento dell’obiettivo generale b) si misurerà in base alla riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra, all’aumento dell’efficienza energetica
e alla quota delle energie rinnovabili entro il 2020. L’efficienza del CEF sarà
valutata anche in base ai seguenti indicatori settoriali specifici di
efficienza: 1. Nel
settore dei trasporti: a) il
conseguimento dell’obiettivo specifico a) si misurerà in base al numero di
collegamenti transfrontalieri nuovi e migliorati e al numero di strozzature
eliminate su direttrici di trasporto TEN-T che hanno beneficiato del CEF; b) il
conseguimento dell’obiettivo specifico b) si misurerà in base alla lunghezza
della rete ferroviaria convenzionale e ad alta velocità nell’UE-27; c) il
conseguimento dell’obiettivo specifico c) si misurerà in base al numero di
porti e aeroporti collegati alla rete ferroviaria. 2. Nel
settore dell’energia: a) il
conseguimento dell’obiettivo specifico a) si misurerà in base al numero di
progetti che assicurano in maniera efficace l’interconnessione delle reti degli
Stati membri e l’eliminazione delle strozzature interne; b) il
conseguimento dell’obiettivo specifico b) si misurerà in base all’evoluzione
della resilienza del sistema e alla sicurezza di funzionamento dello stesso,
nonché alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, dei fornitori e
delle vie di approvvigionamento; c) il
conseguimento dell’obiettivo specifico c) si misurerà in base alla trasmissione
di energia rinnovabile dai luoghi di produzione ai principali centri di consumo
e di stoccaggio, nonché alla quantità di emissioni di CO2 evitate
grazie alla realizzazione dei progetti che hanno beneficiato del CEF. 3. Nel
settore delle telecomunicazioni: a) il
conseguimento dell’obiettivo specifico a) si misurerà in base al livello di
copertura della banda larga veloce e della banda larga ultraveloce e al numero
di nuclei familiari collegati a Internet con un abbonamento da più di 100 Mbps;
b) il
conseguimento dell’obiettivo specifico b) si misurerà in base alla percentuale
di cittadini e imprese che utilizzano servizi pubblici online e alla
disponibilità transfrontaliera di tali servizi.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità da coprire nel breve e lungo termine
Per
le necessità, si veda la relazione. Popolazione bersaglio: intera EU
1.5.2.
Valore aggiunto della partecipazione UE (cfr. anche
punto 2.3 della relazione)
Il 29 giugno 2011, la
Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo “Un bilancio per la
strategia Europa 2020” (la cosiddetta “comunicazione sul QFP”), in cui illustra
la sua posizione di principio riguardo ai finanziamenti dell’Unione per gli
anni 2014-2020. La comunicazione riguarda in particolare i finanziamenti
prioritari a livello UE in grado di offrire un valore aggiunto reale ai
cittadini dell’UE. I programmi e gli strumenti
compresi nel QFP sono stati rielaborati al fine di garantire che i loro
risultati e impatti permettano di realizzare le priorità strategiche
fondamentali dell’UE. In particolare, il QFP è stato modernizzato
ridistribuendo le risorse a settori prioritari, tra cui le infrastrutture paneuropee. La comunicazione sul QFP
sottolinea che per avere un mercato unico pienamente funzionante è necessaria
un’infrastruttura moderna e di elevata efficienza che colleghi l’Europa in
particolare nei settori del trasporto, dell’energia e delle TIC. A questo scopo
occorrono investimenti considerevoli, sia pubblici che privati. Per il periodo
2014-2020 si stima che occorrerà investire circa 200 miliardi di EUR per
completare le reti transeuropee dell’energia al solo livello della
trasmissione, 500 miliardi di EUR per la rete transeuropea dei trasporti e
oltre 250 miliardi di EUR per le TIC. Pur riconoscendo che la
maggior parte degli investimenti necessari può e deve venire dal mercato, la
comunicazione sul QFP pone l’accento sul valore aggiunto per l’Unione che si
avrebbe garantendo i finanziamenti per i progetti paneuropei transfrontalieri
che collegano il centro e la periferia, a vantaggio di tutti. L’esperienza
indica che nella pianificazione nazionale non si attribuisce una priorità
sufficiente agli investimenti plurinazionali transfrontalieri volti a dotare il
mercato unico dell’infrastruttura di cui ha bisogno. Inoltre, le restrizioni a
cui sono soggette le fonti di finanziamento private e pubbliche per effetto
della crisi economica e finanziaria hanno gettato una pesante ombra di
incertezza sull’effettiva possibilità di effettuare gli investimenti necessari.
I più colpiti probabilmente saranno i progetti di rilevanza transeuropea, che, essendo per loro natura più complessi sul piano tecnico e
richiedendo un coordinamento transfrontaliero, necessitano di investimenti
particolarmente elevati e a lungo termine. Per sopperire alla carenza di
finanziamenti, è necessario individuare soluzioni complementari che permettano
di sbloccare il capitale privato e di ripristinare flussi di finanziamento
stabili attraverso il mercato dei capitali e delle banche. I fondi UE
dovrebbero affiancare le dinamiche di mercato, creando incentivi e non
sostituendo la partecipazione del mercato al finanziamento delle infrastrutture.
In particolare, come ha sottolineato anche la comunicazione sulla revisione del
bilancio, il bilancio UE potrebbe essere lo strumento migliore per integrare i
finanziamenti degli Stati membri sopperendo alle carenze. A tal fine, il
meccanismo per collegare l’Europa metterà a disposizione fondi UE per progetti
che presentano un concreto valore aggiunto UE, in particolare progetti
transfrontalieri, progetti finalizzati all’eliminazione di strozzature o
progetti che assicurano benefici per tutta l’UE. Vista l’entità degli
investimenti necessari, gli strumenti di finanziamento UE, in particolare gli
strumenti finanziari innovativi, contribuiranno ad assicurare la necessaria
partecipazione del settore privato al fine di accelerare lo sviluppo dell’infrastruttura
paneuropea.
1.5.3.
Principali insegnamenti tratti da esperienze simili
Nell’ambito
del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, il finanziamento delle
infrastrutture nei settori dei trasporti, dell’energia e delle
telecomunicazioni era previsto da vari programmi, tra cui il programma TEN-T,
il programma TEN-E, il programma di sostegno alla politica in materia di
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nell’ambito del
programma quadro per la competitività e l’innovazione, il Fondo di coesione, il
FESR, il programma energetico europeo per la ripresa e Marco Polo. Le
valutazioni ex post di tali programmi hanno evidenziato che, in tutti e
tre i settori, il sostegno finanziario fornito dall’UE ha esercitato un ruolo
importante di sostegno e stimolo allo sviluppo dell’infrastruttura, ma hanno
anche evidenziato che le politiche passate per il finanziamento delle TEN non
sono state sufficienti per correggere le carenze di mercato/normative alla base
della situazione attuale e per assicurare un miglior rapporto costo/benefici. Sullo
sviluppo dell’infrastruttura hanno pesato la frammentazione dei programmi e
degli strumenti di finanziamento, nonché la considerevole eterogeneità delle
condizioni di finanziamento correnti, sia fra i tre settori infrastrutturali,
sia nell’ambito di ciascuno di essi: da ciò derivano sovrapposizioni, lacune
nei finanziamenti e uno sfruttamento insufficiente delle sinergie. L’esistenza
di criteri di ammissibilità e gestione diversi e di obiettivi sovrapposti, a
cui si accompagna un coordinamento scarso o addirittura nullo delle priorità,
complica la realizzazione e riduce l’efficienza dell’assistenza finanziaria. La
disponibilità di più fonti di finanziamento all’interno di uno stesso settore è
anche all’origine della “caccia al finanziamento”, che consiste nel
ripresentare a un secondo programma una stessa proposta di progetto già
respinta da un primo programma. Inoltre,
il sostegno alle infrastrutture a livello UE nei settori interessati si
potrebbe migliorare nei modi seguenti: -
concentrandosi su progetti che presentano un concreto valore aggiunto UE, in
particolare progetti transfrontalieri, progetti finalizzati all’eliminazione di
strozzature o progetti che assicurano benefici per tutta l’UE mettendo a frutto
sinergie fra due o tre settori; -
aumentando il contributo dei finanziamenti UE: spesso i tassi di
cofinanziamento effettivi sono troppo bassi per dare il via allo sviluppo di
progetti; -
incoraggiando un ulteriore coinvolgimento del settore privato attraverso la
disponibilità di strumenti finanziari – che ad esempio nel caso dell’RSFF si
sono dimostrati molto efficienti ed efficaci – in aggiunta alle sovvenzioni; -
semplificando i criteri e le procedure di finanziamento. Il
CEF accorpa strumenti di finanziamento per tutti e tre i settori, il che
permette di affrontare in modo più efficace i già citati problemi di
frammentazione, definire chiaramente le priorità di finanziamento, proporre
tassi di finanziamento più mirati e ampliare il ventaglio di strumenti di
finanziamento attraverso l’introduzione di nuovi strumenti finanziari per
incoraggiare e accrescere i finanziamenti del settore privato.
1.5.4.
Compatibilità ed eventuale sinergia con altri
strumenti pertinenti
Coerenza
interna del CEF: Il
regolamento CEF concilia la necessità da una parte di semplificare e allineare
i criteri e le condizioni di finanziamento, dall’altra di rispettare gli
obiettivi strategici settoriali specifici. Il
regolamento CEF definisce le condizioni, i metodi e le procedure di erogazione
dell’assistenza finanziaria dell’Unione alle reti transeuropee per cui saranno
adottati tre orientamenti settoriali specifici per mezzo di regolamenti del
Parlamento europeo e del Consiglio. È
assicurata la piena compatibilità con il regolamento finanziario attuale e
futuro; ogni deroga è debitamente contemplata dai testi giuridici. Sinergia
con gli altri strumenti pertinenti: L’iniziativa
proposta è pienamente compatibile con la comunicazione sul QFP del 2011 e con
il documento che la accompagna. La strategia UE 2020, la revisione del bilancio
UE, l’Atto per il mercato unico e la comunicazione sul QFP creano il contesto
per l’iniziativa proposta, i cui obiettivi rispecchiano gli obiettivi delle
politiche orizzontali suddette. Il Fondo di coesione e il FESR continueranno a
essere disponibili per il finanziamento dell’infrastruttura di trasporto
essenziale e globale, delle reti TIC e delle reti di distribuzione dell’energia
nell’ambito della gestione decentrata.
1.6.
Durata dell’azione e incidenza finanziaria
X Proposta/iniziativa di durata
limitata · X Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall’1.1.2014 al
31.12.2020 · X Incidenza finanziaria dal 2014 al 2030 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata · Attuazione con un periodo di avviamento dal YYYY al YYYY, · seguito da un funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Modalità di gestione previste[57]
X Gestione centralizzata diretta da
parte della Commissione X Gestione centralizzata indiretta con
delega delle funzioni di esecuzione a: · X agenzie esecutive · X organismi creati dalle Comunità[58] · X organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni
di servizio pubblico · ¨ persone
incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato
sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi
dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata con
paesi terzi X Gestione congiunta con organizzazioni
internazionali (specificate più avanti) Se è
indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla
voce “Osservazioni”. Osservazioni Alle sovvenzioni (per
tutti i settori o solo per alcuni, in funzione di ulteriori decisioni) sarà
data attuazione da agenzie esecutive esistenti o future. Ulteriori attività
potranno essere affidate alla BEI, al FEI o ad altre istituzioni finanziarie,
organismi internazioni (ad es. Eurocontrol), organismi investiti di
attribuzioni di servizio pubblico od organismi di cui all’articolo 185 del
regolamento finanziario, quali l’ACER (articoli 200 e 201 del regolamento
finanziario riveduto).
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di
relazioni da presentare
Precisare frequenza e
condizioni. Durante il suo
svolgimento, il programma sarà sottoposto a controllo attraverso una
valutazione intermedia del regolamento CEF, comprensiva di una valutazione dell’efficienza.
Saranno inoltre eseguite revisioni intermedie dei programmi di lavoro
pluriennali. Una valutazione ex
post eseguita in stretta collaborazione con gli Stati membri e i
beneficiari esaminerà l’efficacia e l’efficienza del CEF, il suo l’impatto
sulla coesione economica, sociale e territoriale, nonché il suo contributo alla
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che l’Unione considera una priorità.
La proposta riguardante
il CEF prevede anche la possibilità di procedere a una valutazione delle
modalità di realizzazione dei progetti e dell’impatto della loro attuazione, al
fine di stabilire se gli obiettivi previsti, compresi quelli in materia di
tutela dell’ambiente, siano stati raggiunti. A livello delle azioni,
i beneficiari presenteranno, con cadenza periodica e alle condizioni stabilite
nelle convenzioni/decisioni, una relazione sulle azioni da realizzare. Il
regolamento sul CEF prevede inoltre la possibilità di chiedere agli Stati
membri valutazioni specifiche in merito alle azioni e ai progetti collegati.
2.2.
Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.
Rischi individuati
- ritardi nella
realizzazione dei progetti - possibile gestione
inadeguata dell’assistenza finanziaria UE da parte dei beneficiari - insufficiente utilizzo
degli strumenti finanziari da parte del mercato - modificazione nel
tempo delle condizioni di mercato
2.2.2.
Modalità di controllo previste
Il CEF sarà attuato
essenzialmente attraverso la gestione centralizzata, diretta e indiretta, della
Commissione, anche se in qualche caso è previsto il ricorso alla gestione
congiunta. Per quanto riguarda le sovvenzioni, gli elementi principali del
sistema di controllo interno sono le procedure di selezione e valutazione delle
proposte di sovvenzione (controlli ex ante), i controlli tecnici e i
controlli sulle operazioni finanziarie durante la gestione dei progetti sulla
base delle informazioni presentate e delle verifiche ex post dei
beneficiari. Riguardo
ai metodi di controllo per le sovvenzioni, non sono previsti cambiamenti
rilevanti: in base alle nostre stime, il CEF avrà caratteristiche simili e sarà
applicata una strategia di controllo simile. Prevediamo quindi un livello di
inosservanza simile a quello riscontrato da TEN-TEA nella gestione dei progetti
TEN-T. La
metodologia di campionamento per le verifiche si basa in parte sul
campionamento casuale e in parte su un approccio fondato sul rischio. I tassi
di errore rilevati (aggiustamenti finanziari raccomandati in percentuale
rispetto ai pagamenti effettuati) sono stati inferiori all’1% nel 2009 e 2010.
Ciò si può attribuire in parte alla condivisione delle conoscenze e competenze
con il circuito finanziario ex ante (attraverso la sessione sull’esperienza
acquisita con le verifiche 2008 e 2009 e le tecniche di prevenzione delle
frodi). Tuttavia, a causa delle dimensioni limitate e del campione combinato
(casuale/basato sul rischio) utilizzato per le verifiche, non è possibile
estrapolare i tassi di errore a tutti i progetti gestiti da TEN-TEA. Le convenzioni e le decisioni per la realizzazione delle
azioni in virtù del CEF prevedranno la supervisione e il controllo finanziario
da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché
le verifiche della Corte dei conti e i controlli sul posto svolti dall’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF), conformemente alle procedure stabilite
dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996,
relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione
ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro
le frodi e altre irregolarità, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini
svolte dall’OLAF. Con
riferimento all’attuazione degli strumenti finanziari, ogni convenzione con un’entità
a cui siano state affidate attività o con altre istituzioni finanziarie
prevederà espressamente che la Commissione e la Corte dei conti esercitino i
rispettivi poteri di controllo ed effettuino su tutti i terzi che hanno
beneficiato di fondi dell’Unione controlli sul posto, documentali e basati su
informazioni (anche archiviate in dispositivi elettronici).
2.2.3.
Caratteristiche e intensità dei controlli
Descrizione sintetica dei controlli || Importo in Mio EUR || Numero di beneficiari: operazioni (% del totale) || Profondità del controllo * (valutazione 1-4) || Copertura (% del valore) Gestione di azioni dalla valutazione ai controlli ex post || 371** || 1) controllo globale di tutti i progetti: 100% || 1 || 100% 2) controllo di progetti selezionati: 5% || 4 || 10% (**) approssimazione basata sulla formula
9,9 Mio EUR x 7 x 6, dove: ·
9,9 Mio EUR corrisponde ai costi amministrativi
annui di TEN-TEA per 8 000 Mio EUR di stanziamenti operativi ·
7 è la durata del QFP in anni ·
6 è il moltiplicatore utilizzato per raggiungere la
dotazione finanziaria del CEF, pari a 50 000 Mio EUR.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle
irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e
protezione esistenti e previste. In sede di attuazione delle azioni finanziate in
virtù del presente regolamento, la Commissione provvederà ad assicurare la
tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure
di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività
illecita, mediante controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente
corrisposte, nonché, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione
di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE,
Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del
Consiglio e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio. La
Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti avranno il potere di
controllare, in base a documenti e sul posto, tutti i beneficiari delle
sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell’Unione. L’Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori
economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti
conformemente alle procedure stabilite nel regolamento (Euratom, CE)
n. 2185/96 al fine di accertare l’eventuale esistenza di frode, corruzione
o qualsiasi altra attività illegale tale da ledere gli interessi finanziari
dell’Unione europea in riferimento a una convenzione o decisione di sovvenzione
o a un contratto riguardante il finanziamento dell’Unione. Le
DG INFSO, MOVE ed ENER hanno adottato, o adotteranno entro il 2013, strategie
antifrode e piani d’azione correlati a livello di DG che contemplano l’intero
ciclo di spesa, tenendo conto della proporzionalità e del rapporto
costo-benefici delle misure da attuare; ciò consentirà una valutazione dei
rischi del programma. Le
tre DG si assicureranno che il loro approccio in materia di gestione del
rischio di frode sia tale da consentire l’identificazione delle aree a
rischio di frode, tenendo conto di un’analisi settoriale specifica del rapporto
costo-benefici predisposta dalla DG e con l’ausilio delle attività di
prevenzione delle frodi e analisi dei rischi dell’OLAF. I
contratti di sovvenzione e gli appalti pubblici si baseranno su modelli standard
in cui saranno indicate le misure antifrode di applicabilità generale. Sarà
organizzata una formazione sulla gestione delle sovvenzioni per il personale
incaricato della gestione dei progetti. Per
quanto riguarda gli strumenti finanziari, le istituzioni finanziarie che
partecipano all’esecuzione di operazioni finanziarie nell’ambito di uno
strumento finanziario dovranno rispettare le norme in materia di prevenzione
del riciclaggio di denaro e di lotta al terrorismo. Esse non potranno
essere stabilite in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l’Unione
relativamente all’applicazione di norme fiscali convenute a livello
internazionale.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/
INIZIATIVA
(in prezzi
correnti)
3.1.
Rubriche del quadro finanziario
pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
·
Linee di bilancio di spesa
esistenti Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale
e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero descrizione: reti transeuropee di trasporto || SD/SND ([59]) || di paesi EFTA[60] || di paesi candidati[61] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1 || 06 03 03 || SD/ || NO || NO || NO || NO 1 || 06 01 04 31 || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero descrizione: reti transeuropee dell’energia || SD/SND ([62]) || di paesi EFTA[63] || di paesi candidati[64] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1 || 32 03 02 (TEN-E) || SD/ || NO || NO || NO || NO 1 || 32 01 04 XX || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero descrizione: Programma quadro competitività e innovazione – ICT-PSP || SD/SND ([65]) || di paesi EFTA[66] || di paesi candidati[67] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1 || 09 03 XX || SD/ || NO || NO || NO || NO 1 || 09 01 04 XX || SND || NO || NO || NO || NO Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero descrizione: Fondo di coesione || SD/SND ([68]) || di paesi EFTA[69] || di paesi candidati[70] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1 || 13 04 02 || SD/ || NO || NO || NO || NO 1 || 13 01 04 XX || SND || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la
creazione Secondo
l’ordine
delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica……………………………………..] || SD/SND. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || [XX.YY.YY.YY] || || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO || SÌ/NO Si prevede un’unica linea di bilancio
per il meccanismo per collegare l’Europa, ma la decisione sarà presa in una
fase successiva.
3.2.
Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.
Sintesi dell’incidenza prevista
sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Numero 1 || Rubrica: Crescita intelligente e inclusiva DG: MOVE || || || Anno N[71] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || > 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 06 03 03 || Impegni || (1) || 2427,3 || 2687,5 || 3183,2 || 3471,8 || 4000,5 || 4315,2 || 4401,9 || || 24487,4 Pagamenti || (2) || 0 || 2099,7 || 2299,7 || 2449,7 || 2599,7 || 2799,7 || 2999,7 || 9239,2 || 24487,4 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici[72] || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 06.01.04.31(*) || || (3) || 12,7 || 17,5 || 17,8 || 18,2 || 18,5 || 18,8 || 19,1 || || 122,6 TOTALE degli stanziamenti per la DG MOVE || Impegni || =1+1a +3 || 2440,0 || 2705,0 || 3201,0 || 3490,0 || 4019,0 || 4334,0 || 4421,0 || 0,0 || 24610,0 Pagamenti || =2+2a +3 || 12,7 || 2117,2 || 2317,5 || 2467,9 || 2618,2 || 2818,5 || 3018,8 || 9239,2 || 24610,0 (*) Queste cifre si riferiscono al contributo
erogato all’agenzia esecutiva TEN-T e coprono la gestione della componente “trasporti”
del CEF nonché il completamento del sostegno finanziario concesso nell’ambito
di programmi precedenti a progetti di interesse comune nella rete transeuropea
di trasporto. Esse derivano da un portafoglio ipotizzato di 500 progetti. DG: REGIO || || || Anno N[73] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || > 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 13 04 02 || Impegni || (1) || 1477,9 || 1511,9 || 1544,3 || 1587,4 || 1648,9 || 1693,9 || 1774 || || 11238,3 Pagamenti || (2) || 0,0 || 972,9 || 1102,6 || 1236,5 || 1291,7 || 1373,2 || 1551,3 || 3710,1 || 11238,3 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici[74] || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 13 01 04 XX (**) || || (3) || 5,1 || 5,4 || 5,6 || 5,9 || 6,2 || 6,6 || 6,6 || || 41,4 TOTALE degli stanziamenti per la DG REGIO || Impegni || =1+1a +3 || 1483,0 || 1517,4 || 1549,9 || 1593,3 || 1655,1 || 1700,4 || 1780,6 || || 11279,7 Pagamenti || =2+2a +3 || 5,1 || 978,3 || 1108,3 || 1242,4 || 1297,9 || 1379,7 || 1557,9 || 3710,1 || 11279,7 (**) Importo aggiuntivo a sostegno
del contributo erogato all’agenzia esecutiva TEN-T (nuova linea di bilancio da
creare), nell’ipotesi che tali importi siano delegati all’agenzia esecutiva. Si
dovrebbero applicare le regole specifiche previste dal presente regolamento per
le reti transeuropee di trasporto. Inviti specifici saranno pubblicati per i
progetti che realizzano la rete centrale esclusivamente negli Stati membri
ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione. Esso deriva da un
portafoglio ipotizzato di circa 160 progetti. DG: ENER || || || Anno N[75] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || > 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 32 03 02 || Impegni || (1) || 1029,522 || 1333,022 || 1139,022 || 1319,022 || 1495,022 || 1759,022 || 2271,022 || 0 || 10345,654 Pagamenti || (2) || 452,542 || 915,785 || 1174,822 || 1264,782 || 1353,262 || 1568,942 || 1921,382 || 1694,137 || 10345,654 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici[76] || Numero della linea di bilancio 3201XX (***) || || (3) || 3,478 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 0 || 15,346 || || || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG ENER || Impegni || =1+1a +3 || 1033 || 1335 || 1141 || 1321 || 1497 || 1761 || 2273 || 0 || 10361 Pagamenti || =2+2a +3 || 456,02 || 917,763 || 1176,8 || 1266,76 || 1355,24 || 1570,92 || 1923,36 || 1694,137 || 10361 (***) Questi
stanziamenti comprendono le spese per i coordinatori UE. Inoltre, per l’esecuzione
di attività definite nelle disposizioni del regolamento relativo agli
orientamenti per l’infrastruttura energetica transeuropea si può fare
riferimento all’ACER, salvo ulteriori decisioni. DG: INFSO || || || Anno N[77] 2014 || Anno N+1 2015 || Anno N+2 2016 || Anno N+3 2017 || Anno N+4 2018 || Anno N+5 2019 || Anno N+6 2020 || > 2020 || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 0903XX || Impegni || (1) || 679,000 || 843,800 || 1302,600 || 1621,400 || 1734,200 || 2003,000 || 2284,000 || 0 || 10468,000 Pagamenti || (2) || 454,000 || 683,800 || 1262,600 || 1581,400 || 1719,200 || 2003,000 || 2258,000 || 506,000 || 10468,000 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici[78] || || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 090104XX || || (3) || 2,000 || 2,200 || 2,400 || 2,600 || 2,800 || 3,000 || 3,000 || 0 || 18,000 TOTALE degli stanziamenti per la DG INFSO || Impegni || =1+1a +3 || 681,000 || 846,000 || 1305,000 || 1624,000 || 1737,000 || 2006,000 || 2287,000 || 0 || 10486,000 Pagamenti || =2+2a +3 || 456,000 || 686,000 || 1265,000 || 1584,000 || 1722,000 || 2006,000 || 2261,000 || 506,000 || 10486,000 TOTALE degli stanziamenti operativi(*) || Impegni || (4) || 4135,822 || 4864,322 || 5624,822 || 6412,222 || 7229,722 || 8077,222 || 8956,922 || 0,000 || 45301,054 Pagamenti || (5) || 906,542 || 3699,285 || 4737,122 || 5295,882 || 5672,162 || 6371,642 || 7179,082 || 11439,34 || 45301,054 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici(*) || (6) || 18,178 || 21,678 || 22,178 || 22,778 || 23,278 || 23,778 || 24,078 || 0 || 155,946 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1(*) del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 4154,000 || 4886,000 || 5647,000 || 6435,000 || 7253,000 || 8101,000 || 8981,000 || 0,000 || 45457,000 Pagamenti || =5+ 6 || 924,720 || 3720,963 || 4759,300 || 5318,660 || 5695,440 || 6395,420 || 7203,160 || 11439,337 || 45457,000 || || || || || || || || || || (*) esclusi gli
importi provenienti dalla DG REGIO (Fondo di coesione) TOTALE degli stanziamenti operativi(**) || Impegni || (4) || 5613,722 || 6376,222 || 7169,122 || 7999,622 || 8878,622 || 9771,122 || 10730,922 || 0,000 || 56539,354 Pagamenti || (5) || 906,542 || 4672,185 || 5839,722 || 6532,382 || 6963,862 || 7744,842 || 8730,382 || 15149,44 || 56539,354 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici(**) || (6) || 23,278 || 27,078 || 27,778 || 28,678 || 29,478 || 30,378 || 30,678 || 0 || 197,346 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 (**) del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 5637,000 || 6403,300 || 7196,900 || 8028,300 || 8908,100 || 9801,500 || 10761,600 || 0,000 || 56736,700 Pagamenti || =5+ 6 || 929,820 || 4699,263 || 5867,500 || 6561,060 || 6993,340 || 7775,220 || 8761,060 || 15149,437 || 56736,700 (**) compresi gli importi provenienti dalla DG REGIO (Fondo di
coesione) Se la proposta/iniziativa incide su più
rubriche: (non
pertinente) TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione per programmi specifici || (6) || || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: MOVE || Risorse umane || 4,198 || 4,516 || 4,771 || 5,089 || 5,280 || 5,280 || 5,280 || 34,414 Altre spese amministrative || 1,100 || 1,110 || 1,120 || 1,230 || 1,240 || 1,250 || 1,260 || 8,310 TOTALE DG MOVE || Stanziamenti || 5,298 || 5,626 || 5,891 || 6,319 || 6,520 || 6,530 || 42,724 || 42,724 DG: ENER (*) || Risorse umane || 5,406 || 6,233 || 7,123 || 7,315 || 7,315 || 7,506 || 7,506 || 48,404 Altre spese amministrative || 0,171 || 0,171 || 0,171 || 0,471 || 0,171 || 0,171 || 0,471 || 1,797 TOTALE DG ENER || || 5,577 || 6,404 || 7,294 || 7,786 || 7,486 || 7,677 || 7,977 || 50,201 DG: INFSO (*) || Risorse umane || 11,117 || 12,451 || 14,484 || 15,310 || 16,263 || 17,025 || 17,279 || 103,929 Altre spese amministrative || 0,200 || 0,210 || 0,220 || 0,230 || 0,240 || 0,250 || 0,260 || 1,610 TOTALE DG INFSO || Stanziamenti || 11,317 || 12,661 || 14,704 || 15,540 || 16,503 || 17,275 || 17,539 || 105,539 (*) La DG ENER e la DG INFSO prevedono anche
la (parziale) esternalizzazione ad agenzie dell’attuazione del CEF. Importi e
imputazioni saranno aggiustati se necessario in funzione dei risultati del
processo di esternalizzazione. TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 (**) del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 22,192 || 24,691 || 27,889 || 29,645 || 30,509 || 31,482 || 32,056 || 198,464 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014[79] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || > 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 (*) del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 4176,192 || 4910,691 || 5674,889 || 6464,645 || 7283,509 || 8132,482 || 9013,056 || 0,000 || 45655,464 Pagamenti || 946,912 || 3745,654 || 4787,189 || 5348,305 || 5725,949 || 6426,902 || 7235,216 || 11439,337 || 45655,464 (*) esclusi gli importi provenienti dalla DG
REGIO (Fondo di coesione) || || || Anno 2014[80] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || > 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 (**) del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 5659,192 || 6427,991 || 2327,889 || 8057,945 || 8057,945 || 9832,982 || 10793,656 || 0,000 || 56935,164 Pagamenti || 952,012 || 4723,954 || 5895,389 || 6590,705 || 7023,849 || 7806,702 || 8793,116 || 15149,437 || 56935,164 (**) compresi gli importi provenienti dalla DG
REGIO (Fondo di coesione)
3.2.2.
Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi
· ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi · X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Indicare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || … inserire gli anni necessari in funzione della durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE || RISULTATI || Tipo di risultato[81] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || OBIETTIVI SPECIFICI[82] reti di trasporto… - Risultato || Si prevede che contribuisca complessivamente al finanziamento di 150 Mrd EUR dei 237 618,21 Mio EUR indicati nell’elenco dei progetti individuati in via preliminare contenuto nella parte 1 dell’allegato del regolamento CEF. || || - 2 256,9 Mio EUR di finanziamenti UE in strumenti finanziari stimoleranno 40 Mrd EUR di investimenti - 11 238,3 Mio EUR di finanziamenti UE nell’ambito del Fondo di coesione stimoleranno 11,5 Mrd EUR di investimenti - i rimanenti 22 230,5 Mio EUR di finanziamenti UE stimoleranno 98,5 Mrd EUR (sulla base di un tasso medio di cofinanziamento del 20%). || in Mio EUR || Investimenti stimati per i progetti individuati in via preliminare indicati nella parte 1 dell’allegato del regolamento CEF Priorità orizzontali || 47 500,00 di cui SESAR || 30 000,00 1. Corridoio Baltico – Adriatico || 13 353,20 2. Warsavia – Berlino – Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe – Midlands || 5 673,00 3. Corridoio Mediterraneo || 37 690,00 4. Amburgo – Rostock – Burgas/confine turco – Pireo – Nicosia || 8 037,60 5. Helsinki – La Valletta || 31 936,00 6. Genova – Rotterdam || 15 622,50 7. Lisbona – Strasburgo || 17 170,00 8. Dublino – Londra – Parigi – Bruxelles || 4 582,00 9. Amsterdam – Basilea/Lione – Marsiglia || 12 551,30 10. Corridoio Strasburgo – Danubio || 15 939,40 Altre sezioni della rete centrale || 27 563,21 Totale || 237 618,21 Gli importi dettagliati per
corridoio saranno disponibili in fase di pianificazione e attuazione del
programma. || OBIETTIVI SPECIFICI reti energetiche - Risultato || realizzazione degli 11 corridoi e aree prioritarie a 940 514 Mio EUR per corridoio in media || || OBIETTIVI SPECIFICI Reti di telecomunicazione[83]: || - Risultato || Infrastrutture di servizi digitali sviluppate e introdotte in Europa || Si prevede un sostegno per le seguenti infrastrutture di servizi digitali nell’ambito del CEF: · Identificazione e autenticazione elettroniche interoperabili in tutta Europa; · Piattaforma centrale europea per l’interconnessione dei registri delle imprese europei · Procedure elettroniche per l’apertura e la gestione di un’impresa in un altro paese europeo · Servizi transfrontalieri interoperabili di appalti elettronici · Servizi transfrontalieri interoperabili di giustizia elettronica · Servizi transfrontalieri interoperabili di sanità elettronica || 2446,000 - Risultato || Migliaia di nuclei familiari collegati a Internet con la banda larga || 0.18 || 1827 || 321,000 || 3573 || 627,800 || 5547 || 974,600 || 6269 || 1101,400 || 8031 || 1411,200 || 9276 || 1630,000 || 11126 || 1955,000 || 45649 || 8021,000 || Totale parziale per l’obiettivo specifico Telecomunicazioni || || 679,000 || || 843,800 || || 1 302,600 || || 1 621,400 || || 1 734,200 || || 2 003,000 || || 2 284,000 || || 10 468,000 || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || 56 539,354 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura
amministrativa
3.2.3.1.
Sintesi
· ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti di natura
amministrativa · X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti di
natura amministrativa, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) DG MOVE || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 4,198 || 4,516 || 4,771 || 5,089 || 5,280 || 5,280 || 5,280 || 34,414 Altre spese amministrative || 1,100 || 1,110 || 1,120 || 1,230 || 1,240 || 1,250 || 1,260 || 8,310 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 5,298 || 5,626 || 5,891 || 6,319 || 6,520 || 6,530 || 6,54 || 42,724 Esclusa RUBRICA 5[84] del quadro finanziario pluriennale (*) || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa 06 01 04 31 || 12,7 || 17,5 || 17,8 || 18,2 || 18,5 || 18,8 || 19,1 || 122,6 Altre spese di natura amministrativa 13 01 04 XX || 5,1 || 5,4 || 5,6 || 5,9 || 6,2 || 6,6 || 6,6 || 41,4 Totale parziale esclusa RUBRICA 5 (**) del quadro finanziario pluriennale || 12,7 || 17,5 || 17,8 || 18,2 || 18,5 || 18,8 || 19,1 || 122,6 Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 17,8 || 22,9 || 23,4 || 24,1 || 24,7 || 25,4 || 25,7 || 164,0 TOTALE MOVE (**) || 17,998 || 23,126 || 23,691 || 24,519 || 25,02 || 25,33 || 25,64 || 165,324 TOTALE MOVE || 23,098 || 28,526 || 29,291 || 30,419 || 31,22 || 31,93 || 32,24 || 206,724 (*) Nell’ipotesi che le componenti “trasporti”
e “Fondo di coesione” del CEF siano delegate all’agenzia esecutiva TEN-T. (**) escludendo 13 01
04 XX Fondo di coesione Mio EUR (al terzo
decimale) DG ENER || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5(*) del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 5,406 || 6,233 || 7,123 || 7,315 || 7,315 || 7,506 || 7,506 || 48,404 Altre spese amministrative || 0,171 || 0,171 || 0,171 || 0,471 || 0,171 || 0,171 || 0,471 || 1,797 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 5,577 || 6,404 || 7,294 || 7,786 || 7,486 || 7,677 || 7,977 || 50,201 Esclusa RUBRICA 5[85] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa (**) || 3,478 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 15,346 Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 3,478 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 1,978 || 15,346 TOTALE ENER || 9,055 || 8,382 || 9,272 || 9,764 || 9,464 || 9,655 || 9,955 || 65,547 (*) La DG ENER prevede
la (parziale) esternalizzazione ad agenzie dell’attuazione del CEF. Importi e
imputazioni saranno aggiustati se necessario in funzione dei risultati del
processo di esternalizzazione. (**) Questi
stanziamenti comprendono le spese per i coordinatori UE. Inoltre, per l’esecuzione
di attività definite nelle disposizioni del regolamento relativo agli
orientamenti per l’infrastruttura energetica transeuropea si può fare
riferimento all’ACER, salvo ulteriori decisioni. Mio EUR (al terzo
decimale) DG INFSO || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 (*) del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 11,117 || 12,451 || 14,484 || 15,310 || 16,263 || 17,025 || 17,279 || 103,929 Altre spese amministrative || 0,2 || 0,21 || 0,22 || 0,23 || 0,24 || 0,25 || 0,26 || 1,61 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 11,317 || 12,661 || 14,704 || 15,540 || 16,503 || 17,275 || 17,539 || 105,539 Esclusa RUBRICA 5[86] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || 2 || 2,2 || 2,4 || 2,6 || 2,8 || 3 || 3 || 18 Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2 || 2,2 || 2,4 || 2,6 || 2,8 || 3 || 3 || 18 TOTALE INFSO || 13,317 || 14,861 || 17,104 || 18,140 || 19,303 || 20,275 || 20,539 || 123,539 (*) La DG INFSO prevede la (parziale) esternalizzazione ad agenzie dell’attuazione
del CEF. Importi e imputazioni saranno aggiustati se necessario in funzione dei
risultati del processo di esternalizzazione. TOTALE stanziamenti di natura amministr. della Rubrica 5 del QFP || 22,192 || 24,691 || 27,889 || 29,645 || 30,509 || 31,482 || 32,056 || 198,464 TOTALE stanziamenti di natura amministr. esclusa Rubrica 5 del QFP(*) || 18,178 || 21,678 || 22,178 || 22,778 || 23,278 || 23,778 || 24,078 || 155,946 TOTALE stanziamenti di natura amministr. esclusa Rubrica 5 del QFP || 23,278 || 27,078 || 27,778 || 28,678 || 29,478 || 30,378 || 30,678 || 197,346 TOTALE stanziamenti di natura amministrativa(*) || 40,37 || 46,369 || 50,067 || 52,423 || 53,787 || 55,26 || 56,134 || 354,410 TOTALE stanziamenti di natura amministrativa || 45,47 || 51,769 || 55,667 || 58,323 || 59,987 || 61,86 || 62,734 || 395,810 (*) escludendo 13 01 04 XX Fondo di coesione
3.2.3.2.
Fabbisogno previsto di risorse umane
· ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane · X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione
di risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in unità
equivalenti a tempo pieno || DG MOVE || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 06 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 26 || 28 || 29 || 31 || 32 || 32 || 32 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || 06 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[87] || || 06 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 14 || 15 || 17 || 18 || 19 || 19 || 19 || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy [88] || || || || || || || || || || || || || || || || || 06 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE MOVE || 40 || 43 || 46 || 49 || 51 || 51 || 51 XX è il settore o il
titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane
sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o
riassegnato all’interno della stessa DG, integrato, se del caso, da
assegnazioni supplementari eventualmente concesse alla DG responsabile nell’ambito
della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Importi e imputazioni saranno aggiustati in
funzione dei risultati del processo di esternalizzazione previsto. Descrizione
dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Elaborazione di politiche e strategie, gestione e controllo dei programmi, selezione dei progetti, coordinamento e mantenimento dei contatti con tutte le parti interessate a livello di programma (ministeri, altre DG, istituzioni europee, banche internazionali quali la BEI, supervisione e controllo delle agenzie associate (personale esterno). Personale esterno || Gestione del sistema informativo TENtec: raccolta di dati tecnici, finanziari e geografici per l’analisi, la gestione e le decisioni politiche nell’ambito del programma. Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno || DG ENER || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 32 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 34 || 39 || 45 || 45 || 45 || 46 || 46 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[89] || || 32 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 17 || 20 || 22 || 25 || 25 || 26 || 26 || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy [90] || - in sede[91] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE ENER || 51 || 59 || 67 || 70 || 70 || 72 || 72 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno
di risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla
gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato, se
del caso, da assegnazioni supplementari eventualmente concesse alla DG
responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. Importi
e imputazioni saranno aggiustati in funzione dei risultati del processo di
esternalizzazione previsto. Descrizione
dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || - Sostegno ai consessi regionali e tematici nell’individuazione di progetti di interesse comune - processo di selezione - gestione degli inviti annuali a presentare proposte e selezione dei progetti a cui concedere il sostegno finanziario dell’UE - gestione finanziaria e dei progetti - valutazioni Personale esterno || Sostegno ai consessi regionali e tematici nell’individuazione di progetti di interesse comune - processo di selezione - gestione degli inviti annuali a presentare proposte e selezione dei progetti da finanziare - gestione finanziaria e dei progetti - valutazioni Stima da esprimere in unità equivalenti a
tempo pieno || DG INFSO || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 09 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 83 || 93 || 108 || 114 || 121 || 127 || 129 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[92] || || 09 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 9 || 10 || 12 || 13 || 14 || 14 || 14 || XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[93] || - in sede[94] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 92 || 103 || 120 || 127 || 135 || 141 || 143 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno
di risorse umane sarà coperto dal personale della DG già assegnato alla
gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato, se
del caso, da assegnazioni supplementari eventualmente concesse alla DG
responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto
dei vincoli di bilancio. Importi
e imputazioni saranno aggiustati in funzione dei risultati del processo di
esternalizzazione previsto. Descrizione dei compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Coordinamento di politiche e strategie, gestione dei programmi, gestione dei progetti e delle sovvenzioni Personale esterno || Gestione dei progetti e delle sovvenzioni Fabbisogno totale stimato di risorse umane || 183 || 205 || 233 || 246 || 256 || 264 || 266
3.2.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale
2014-2020
· X La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale 2014-2020 · ¨ La
proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica
del quadro finanziario pluriennale Spiegare la riprogrammazione richiesta,
precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. n.p. · ¨ La
proposta/iniziativa richiede l’attivazione dello strumento di flessibilità o la
revisione del quadro finanziario pluriennale[95]. Spiegare la necessità, precisando le
rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. n.p.
3.2.5.
Partecipazione di terzi al
finanziamento
· X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di
terzi · La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire gli anni necessari in funzione della durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l’organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||
3.3.
Incidenza prevista sulle
entrate
· ¨ La
proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate · X Proposal/initiative has the following financial impact: –
¨ sulle risorse proprie –
X sulle entrate
varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[96] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || … inserire il numero di colonne necessario in funzione della durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo …………. || || || || || || || || Per quanto
riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di
spesa interessate. da
stabilire (i proventi generati dagli strumenti finanziari saranno riutilizzati
nell’arco della durata del programma e incassati unitamente all’importo dell’investimento
iniziale alla conclusione del programma.) Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza
sulle entrate. [1] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Un bilancio per la strategia
Europa 2020”, 29.6.2011, COM(2011) 500 def. [2] Ridurre
del 20% le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20% la quota delle
energie rinnovabili nel consumo finale di energia nell’UE e accrescere del 20%
l’efficienza energetica entro il 2020. [3] “Una
nuova strategia per il mercato unico al servizio dell’economia e della società
europea”. Rapporto di Mario Monti al Presidente della Commissione europea, 9
maggio 2010, pagg. 70-71. [4] COM(2011)
xxx riguardante l’avvio della fase pilota dell’iniziativa relativa ai prestiti
obbligazionari UE per il finanziamento di progetti nell’ambito della strategia
Europa 2020. [5] COM(2011)
500 [6] Comunicazioni
della Commissione “Revisione del bilancio dell’Unione europea” (COM(2010) 700),
“Legiferare con intelligenza nell’Unione europea” (COM (2010) 543) e “Un
bilancio per la strategia Europa 2020” (COM(2011) 500). [7] COM(2010)700,
pag. 5. [8] Cfr.
relazioni di valutazione d’impatto degli orientamenti TEN-T riveduti, SEC(2011)
xxx, degli orientamenti TEN-E riveduti, SEC(2011) xxx, e degli orientamenti
e-TEN, SEC(20111) xxx. [9] Tutte le
cifre sono espresse a prezzi costanti 2011. Gli importi corrispondenti espressi
in prezzi correnti sono riportati nella scheda finanziaria legislativa. [10] COM(2011)
144 [11] GU C […]
del […], pag. [12] GU C […]
del […], pag. [13] GU C […]
del […], pag. [14] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Un’agenda digitale europea”,
26.8.2010, COM(2010) 245 def./2 [15] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni “L’Atto per il mercato unico –
Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una
nuova crescita”, 13.4.2011, COM(2011) 206 def. [16] Risoluzione del
Parlamento europeo 2010/2211(INI) [17] Tabella di
marcia verso uno spazio unico dei trasporti, COM(2011) 144. [18] Risoluzione
del Parlamento europeo 2009/2096(INI) [19] Documento
del Consiglio 10850/09 [20] GU L [...]
del [...], pag. [...]. [21] http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten-t-policy/review/doc/expert-groups/expert_group_5_final_report.pdf [22] In prezzi
del 2011. [23] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Priorità per le infrastrutture
energetiche per il 2020 e oltre – Piano per una rete energetica integrata”,
17.11.2010, COM(2010) 677 def. [24] Documento
del Consiglio 6950/11 [25] EUCO
2/1/11 [26] GU L [...]
del [...], pag. [...]. [27] COM(2010) 2020 def.
del 3.3.2010. [28] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Un’agenda digitale europea”,
COM(2011) 245 def./2 del 26.8.2010 [29] Conclusioni del
Consiglio europeo in merito a una nuova strategia europea per la crescita e
l’occupazione – Messa a punto e attuazione della strategia Europa 2020, 17
giugno 2010 [30] Conclusioni del
Consiglio in merito all’agenda digitale europea – 3017a sessione del
Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia, Bruxelles, 31 maggio 2010 [31] GU L [...]
del [...], pag. [...]. [32] COM(2011)
xxx, Un quadro per la prossima generazione di strumenti finanziari [33] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Mobilitare gli investimenti
pubblici e privati per la ripresa e i cambiamenti strutturali a lungo termine:
sviluppare i partenariati pubblico-privato”, COM(2009) 615 def. [34] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e
ai Parlamenti nazionali “Revisione del bilancio dell’Unione europea”,
19.10.2010, COM(2010) 700 def. [35] GU
L 162 del 22.6.2007, pag. 1. [36] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [37] GU
L 228 del 23.9.1995, pag. 1. [38] GU L [...]
del [...], pag. [...]. [39] GU L [...]
del [...], pag. [...]. [40] GU L [...]
del [...], pag. [...]. [41] GU
L 108 del 24.4.2002, pag. 33. [42] Se le condizioni
lo permettono, fino al 30´%. [43] Tutte le
cifre sono espresse a prezzi costanti 2011. Gli importi corrispondenti,
espressi in prezzi correnti, sono riportati nella scheda finanziaria
legislativa. [44] Regolamento (CE) n.
680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che
stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario
della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e
dell’energia, GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1 [45] COM(2011)
615 def. [46] GU
L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [47] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Un bilancio per la strategia
Europa 2020 - Parte II: schede tematiche”, COM(2011) 500 def., 29.6.2011,
pag. 7. [48] ABM: Activity-Based
Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [49] Di cui
all’articolo 49, paragrafo 6, lettere a) o b), del regolamento finanziario. [50] Roman Friedrich, Karim Sabbagh, Bahjat El-Darwiche e
Milind Singh (2009): Digital Highways. The Role of Government in 21st Century
Infrastructure. Booz & Company. [51] OCSE
(2010), OECD Information Technology Outlook 2010, OECD Publishing. Disponibile
all’indirizzo http://dx.doi.org/10.1787/it_outlook-2010-en Consultato il 17
maggio 2011 [52] Previsione
degli investimenti realizzati indipendentemente dal e senza l’intervento del
CEF. [53] Previsione
del volume che si potrà ottenere con il CEF. [54] Ipotizzando
6,5 Mrd EUR di fondi e un effetto moltiplicatore pari a 7 nei confronti di
investimenti privati e (altri) investimenti pubblici. [55] Misurati:
cittadini e imprese che utilizzano servizi di eGovernment [56] Servizi
pubblici transfrontalieri: questo dato non è misurabile perché l’elenco dei
servizi è ancora in fase di definizione da parte degli Stati membri (azione n.
91 dell’agenda digitale, da completare entro la fine del 2011) [57] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili nel sito Internet dedicato al bilancio: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [58] A norma
dell’articolo 185 del regolamento finanziario. [59] SD =
stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non dissociati [60] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [61] Paesi
candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali. [62] SD =
stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non dissociati [63] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [64] Paesi
candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali. [65] SD =
stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non dissociati [66] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [67] Paesi
candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali. [68] SD =
stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non dissociati [69] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [70] Paesi
candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali. [71] L’anno N è
l’anno in cui ha inizio l’attuazione della proposta/iniziativa. [72] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [73] L’anno N è
l’anno in cui ha inizio l’attuazione della proposta/iniziativa. [74] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [75] L’anno N è
l’anno in cui ha inizio l’attuazione della proposta/iniziativa. [76] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [77] L’anno N è
l’anno in cui ha inizio l’attuazione della proposta/iniziativa. [78] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [79] L’anno N è
l’anno in cui ha inizio l’attuazione della proposta/iniziativa. [80] L’anno N è
l’anno in cui ha inizio l’attuazione della proposta/iniziativa. [81] I
risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.) [82] Quali
descritti al punto 1.4.2. “Obiettivi specifici…” [83] La
ripartizione definitiva fra strumenti finanziari e sovvenzioni dipenderà
dall’utilizzo degli strumenti finanziari da parte del mercato. [84] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [85] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [86] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [87] AC= agente contrattuale; INT= personale interinale (“Intérimaire”);
JED= giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”); AL=
agente locale; END= esperto nazionale distaccato [88] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [89] AC= agente
contrattuale; INT= personale interinale (“Intérimaire”); JED= giovane
esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”); AL= agente
locale; END= esperto nazionale distaccato [90] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [91] Essenzialmente
per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
Fondo europeo per la pesca (FEP). [92] AC= agente
contrattuale; INT= personale interinale (“Intérimaire”); JED= giovane
esperto in delegazione (“Jeune Expert en Délégation”); AL= agente
locale; END= esperto nazionale distaccato [93] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [94] Essenzialmente
per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
Fondo europeo per la pesca (FEP). [95] Cfr. punti
19 e 24 dell’Accordo interistituzionale. [96] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi
netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per le spese di
riscossione.