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Document 52011PC0612
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1084/2006
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio
/* COM/2011/0612 definitivo - 2011/0274 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio /* COM/2011/0612 definitivo - 2011/0274 (COD) */
{SEC(2011)1138
final} {SEC(2011)1139
final} RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 29 giugno 2011 la Commissione ha
adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020. Nella
sua proposta, la Commissione ha stabilito che la politica di coesione dovrà
rimanere un elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario e ne ha
sottolineato il ruolo centrale per la realizzazione della strategia Europa 2020.
La Commissione ha quindi proposto una serie di
importanti modifiche delle modalità di elaborazione e attuazione della politica
di coesione. Gli elementi principali che caratterizzano la proposta sono la
concentrazione dei finanziamenti su un numero minore di priorità meglio
collegate alla strategia Europa 2020, la concentrazione sui risultati, il
monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi fissati, il maggiore ricorso a
condizionalità e la semplificazione dell'attuazione. Il presente regolamento fissa le disposizioni
che disciplinano il Fondo di coesione ed abroga il regolamento (CE) n.
1084/2006. Esso si basa sui lavori svolti in seguito alla pubblicazione, nel
maggio 2007, della quarta relazione sulla coesione, che ha indicato le sfide
principali che le regioni dovranno affrontare nei prossimi decenni e ha aperto
il dibattito sulla futura politica di coesione. Il 9 novembre 2010 la
Commissione ha adottato la quinta relazione sulla coesione, che ha tracciato
un'analisi dell'evoluzione sociale ed economica e delineato gli orientamenti
per la futura politica di coesione. La politica di coesione costituisce
un'importante espressione di solidarietà con le regioni più deboli e povere
dell'UE, ma non si limita a questo. Uno dei principali successi dell'UE è stato
la sua capacità di accrescere il tenore di vita di tutti i suoi cittadini. Ha
ottenuto questo non solo contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle
regioni e degli Stati membri più poveri, ma anche grazie al suo ruolo
nell'integrazione del mercato interno, la cui dimensione permette a tutte le
regioni dell'UE, ricche e povere, grandi e piccole, di accedere a nuovi mercati
e di realizzare economie di scala. La valutazione compiuta dalla Commissione
delle spese effettuate in passato nel quadro della politica di coesione ha
messo in luce numerosi esempi di valore aggiunto e di investimenti che hanno
creato crescita e posti di lavoro, che non sarebbero stati realizzati senza i
finanziamenti dell'UE. Tuttavia, i risultati mostrano anche gli effetti della
dispersione e dell'insufficiente definizione delle priorità. In un momento in
cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti che favoriscano la crescita
sono più necessari che mai, la Commissione ha deciso di proporre importanti
modifiche della politica di coesione. Il Fondo di coesione aiuta gli Stati membri
con un reddito nazionale lordo per abitante inferiore al 90% della media UE-27
a effettuare investimenti nelle reti di trasporti TEN-T e nell'ambiente. Una parte della
dotazione del Fondo di coesione (10 miliardi di EUR) sarà riservata al
finanziamento delle principali reti di trasporti tramite il fondo
"Collegare l'Europa". Il Fondo di coesione può anche sostenere progetti in materia di
energia, se presentano un chiaro beneficio per l'ambiente, ad esempio
promuovendo l'efficienza energetica e l'utilizzo dell'energia rinnovabile. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazione e parere di esperti Nell'elaborare le proposte sono stati presi in
considerazione i risultati delle consultazioni pubbliche sulla quinta relazione
intermedia sulla coesione economica e sociale, la revisione del bilancio
dell'Unione europea[1], le proposte per il
quadro finanziario pluriennale[2], la quinta relazione
sulla coesione[3] e le consultazioni che
hanno seguito l'adozione della relazione. La consultazione pubblica sulle conclusioni
della quinta relazione sulla coesione ha avuto luogo dal 12 novembre 2010
al 31 gennaio 2011. Complessivamente sono pervenuti 444 contributi da
Stati membri, autorità regionali e locali, parti sociali, organizzazioni di
interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini e altre parti
interessate. La consultazione pubblica ha posto una serie di domande sul futuro
della politica di coesione. Una sintesi dei risultati è stata pubblicata il
13 maggio 2011[4]. Dal 4 maggio 2010 al
15 settembre 2010 si è svolta una consultazione pubblica sulla futura
rete transeuropea di trasporti (TEN-T). La maggioranza delle parti interessate,
in particolare a livello regionale e degli Stati membri, sostiene la necessità
di un migliore coordinamento tra i diversi strumenti finanziari che finanziano
la TEN-T a livello dell'UE, cioè la politica di coesione, il finanziamento
della ricerca e dell'innovazione, il programma TEN-T e gli interventi della BEI.
Sono stati utilizzati i risultati delle
valutazioni ex-post effettuate sui programmi 2000-2006 e tutta una serie di
studi e pareri di esperti. Pareri sono stati formulati anche dal gruppo ad alto
livello che riflette sulla futura politica di coesione, composto da esperti
delle amministrazioni nazionali, che si è riunito dieci volte tra il 2009 e il
2011. 2.2. Valutazione dell'impatto Sono state valutate opzioni in particolare per
quanto riguarda il contributo del Fondo di coesione agli investimenti in
infrastrutture di base dei trasporti e nell'ambiente. Il Fondo di coesione è
chiamato a finanziare progetti riguardanti le reti transeuropee di trasporti,
in conformità agli articoli 171 e 177 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Sono stati valutati vari modi per subordinare i
finanziamenti a un quadro macrofinanziario sano: lo status quo, con una debole
condizionalità ex post che non è mai stata applicata, una condizionalità
ex post rafforzata e una condizionalità ex ante, che
richiederebbe il soddisfacimento di condizioni preliminari prima dell'adozione
dei programmi.. Un'evoluzione del sistema attuale soddisfa nel
modo migliore i criteri di appropriazione, trasparenza e prevedibilità e
garantisce allo stesso tempo che l'efficacia degli investimenti in grado di
stimolare la crescita non sia compromessa da politiche finanziarie inadatte. Questa
procedura implica la sospensione parziale o totale degli impegni in caso di
infrazioni ripetute e permette una certa flessibilità, ma è limitata a
circostanze economiche eccezionali. Garantisce anche il pieno allineamento
delle disposizioni sulla condizionalità macrofinanziaria del Fondo di coesione
e dei Fondi strutturali e delle nuove norme di sorveglianza di bilancio del
Patto di stabilità e crescita. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La politica regionale europea svolge un ruolo
importante nella mobilitazione delle risorse locali e nello sviluppo del
potenziale endogeno. Secondo l'articolo 174 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), l'azione dell'Unione è diretta a realizzare il
rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e a
promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione riducendo il divario
tra i livelli di sviluppo delle regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni
meno favorite. Il TFUE prevede l'istituzione di un Fondo di
coesione che ha lo scopo di contribuire al finanziamento di progetti in materia
di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei
trasporti. L'articolo 192 del TFUE fa anche riferimento all'utilizzo del Fondo
di coesione nei casi in cui il principio "chi inquina paga" non possa
essere applicato a causa dei costi sproporzionati per le autorità pubbliche di
uno Stato membro. Il protocollo n. 28 del TFUE stabilisce che il Fondo di
coesione eroga contributi a progetti negli Stati membri con un PNL pro capite
inferiore al 90% della media dell'Unione. Il calendario della revisione del finanziamento
UE destinato a promuovere la coesione è legato alla proposta di un nuovo quadro
finanziario pluriennale, contenuta nel programma di lavoro della Commissione. Come ha sottolineato la revisione del bilancio
dell'UE, il "bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i 'beni
pubblici' dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non
riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può
garantire risultati migliori"[5]. La proposta rispetta il
principio della sussidiarietà, perché i compiti del FESR sono fissati nel
trattato e la politica è attuata in conformità al principio della gestione
concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri e
delle regioni. Lo strumento legislativo e il tipo di misura
(finanziamenti) sono definiti entrambi nel TFUE, che costituisce la base
giuridica del Fondo di coesione e stabilisce che i compiti, gli obiettivi
prioritari e l'organizzazione del fondo sono definiti per mezzo di regolamenti. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta della Commissione di un quadro
finanziario pluriennale comprende una proposta di 376 miliardi di EUR per il
periodo 2014-2020. Bilancio proposto 2014-2020 || miliardi di EUR Regioni obiettivo "Convergenza" Regioni in transizione Regioni obiettivo "Competitività" Cooperazione territoriale Fondo di coesione Dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate || 162,6 39 53,1 11,7 68,7 0,926 Fondo "Collegare l'Europa" per i trasporti, l'energia e le TIC || 40 miliardi di EUR (più 10 miliardi di EUR riservati all'interno del Fondo di coesione) * Importi a prezzi costanti 2011 5. SOMMARIO DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO Il regolamento proposto definisce il campo
d'intervento del Fondo di coesione. Contiene un articolo che precisa i campi
d'intervento generali nei settori dei trasporti e dell'ambiente. Il campo
d'intervento è definito anche da un elenco negativo di attività che non possono
beneficiare di un sostegno e da un elenco delle priorità d'investimento. Nel settore dell'ambiente il Fondo di coesione
finanzierà investimenti per l'adeguamento al cambiamento climatico e la
prevenzione dei rischi, investimenti nei settori dell'acqua e dei rifiuti e
dell'ambiente urbano. Secondo le proposte della Commissione sul quadro
finanziario pluriennale, anche gli investimenti in campo energetico possono
beneficiare di un sostegno, a condizione che presentino vantaggi ambientali.
Sono pertanto ammessi al sostegno anche gli investimenti nei campi
dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile. Nel settore dei trasporti il Fondo di coesione
contribuirà agli investimenti nella rete di trasporti transeuropea, nei sistemi
di trasporto a bassa emissione di carbonio e nel trasporto urbano. 2011/0274 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo [6], visto il parere del Comitato delle regioni [7], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L'articolo 174 del trattato prevede che l'Unione
sviluppi e prosegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento
della sua coesione economica, sociale e territoriale. Il Fondo di coesione ha
perciò il compito di erogare contributi finanziari a progetti nel settore
dell'ambiente e a reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei
trasporti. (2)
Il regolamento (UE) n. […]/2012, del […], recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo europeo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel
quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006[8] [regolamento "disposizioni
comuni" - RDC], istituisce un nuovo quadro per l'azione dei Fondi
strutturali e del Fondo di coesione. È necessario precisare gli obiettivi del
Fondo di coesione in relazione al nuovo quadro per la sua azione e in relazione
allo scopo ad esso assegnato nel trattato. (3)
L'Unione può, tramite il Fondo di coesione,
contribuire ad azioni volte a realizzare gli obiettivi ambientali dell'Unione
specificati agli articoli 11 e 191 del trattato. (4)
I progetti relativi alla rete transeuropea dei
trasporti finanziati dal Fondo di coesione devono essere conformi agli
orientamenti adottati con la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti[9]. Per concentrare
gli sforzi occorre dare la priorità ai progetti di interesse comune definiti in
tale decisione. (5)
È necessario stabilire disposizioni specifiche
concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal Fondo di
coesione nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n.
[…]/2012 [RDC]. Occorre del pari definire e chiarire quali spese non rientrano
dall'ambito del Fondo di coesione, in particolare per quanto riguarda la
riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra negli impianti cui si applica
la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre
2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio[10]. (6)
Per rispondere alle esigenze specifiche del Fondo
di coesione, e nella linea della strategia Europa 2020, secondo cui la politica
di coesione deve contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva[11], è necessario fissare le
priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti dal
regolamento (UE) n.[…]/2012 [RDC]. (7)
È necessario definire una serie comune di
indicatori per valutare i progressi nell'attuazione del programma prima che gli
Stati membri elaborino i loro programmi operativi. Tali indicatori dovranno
essere completati da indicatori specifici per ciascun programma. (8)
Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE)
n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di
coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94[12].
Per chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1084/2006,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce i compiti
del Fondo di coesione e la portata del suo sostegno per quanto riguarda
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) n. [ ]/2012 [RDC]. Articolo 2
Ambito di intervento del
Fondo di coesione 1. Il Fondo di coesione,
assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato
membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene: (a)
gli investimenti in materia ambientale, anche in
settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano
benefici per l'ambiente; (b)
le reti transeuropee nel settore
dell'infrastruttura dei trasporti, secondo gli orientamenti adottati con la
decisione n. 661/2010/UE; (c)
l'assistenza tecnica. 2. Il Fondo di coesione non
sostiene: (a)
la disattivazione delle centrali nucleari; (b)
la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
in impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE; (c)
gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa. Articolo 3
Priorità d'investimento In conformità all'articolo 16 del regolamento
(UE) n. […]/2012 [RDC], il Fondo di coesione sostiene le seguenti priorità d'investimento
nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE)
n. […]/2012 [RDC]: (a)
favorire il passaggio a un'economia a bassa
emissione di carbonio in tutti i settori: i) promuovendo la produzione e la
distribuzione di fonti di energia rinnovabili; ii) promuovendo l'efficienza energetica e
l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole e medie imprese; iii) sostenendo l'efficienza energetica e
l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche; iv) sviluppando sistemi di distribuzione
intelligenti a bassa tensione; v) sviluppando strategie di bassa emissione
di carbonio per le zone urbane; (b)
promuovere l'adattamento al cambiamento climatico,
la gestione e la prevenzione dei rischi: i) sostenendo investimenti riguardanti in
modo specifico l'adattamento al cambiamento climatico; ii) promuovendo investimenti destinati a
far fronte a rischi specifici, garantendo la capacità di reagire alle
catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi; (c)
proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza
delle risorse: i) contribuendo a soddisfare le notevoli
necessità di investimenti nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi
imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale; ii) contribuendo a soddisfare le notevoli
necessità di investimenti nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi
imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale; iii) proteggendo e ripristinando la
biodiversità, anche per mezzo di infrastrutture verdi; iv) migliorando l'ambiente urbano, in
particolare con la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la
riduzione dell'inquinamento atmosferico; (d)
promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete: i) favorendo la creazione di uno spazio
unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete
transeuropea dei trasporti; ii) sviluppando sistemi di trasporto
ecologici e a bassa emissione di carbonio che favoriscano la mobilità urbana
sostenibile; iii) sviluppando sistemi di trasporto
ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili; e) potenziare la capacità istituzionale
e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici
interessati dagli interventi del Fondo di coesione. Articolo 4
Indicatori 1.
Sono utilizzati, se del caso e in conformità
all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. […]/2012 [RDC], gli
indicatori comuni figuranti nell'allegato del presente regolamento. Per gli
indicatori comuni i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio
cumulativi sono fissati per il 2022. 2.
Per gli indicatori di output specifici per ciascun
programma i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi
sono fissati per il 2022. 3.
Per gli indicatori di risultato specifici per
ciascun programma i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i
valori bersaglio sono fissati per il 2022, ma possono essere espressi in
termini quantitativi o qualitativi. Articolo 5
Disposizioni transitorie 1. Il
presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la
soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in
base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a
tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali
interventi o progetti fino alla loro chiusura. 2. Le
domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006
restano valide. Articolo 6
Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1084/2006 è
abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento. Articolo 7
Riesame Il Parlamento europeo e il Consiglio
riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2022 in
conformità all'articolo 177 del trattato. Articolo 8
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
presidente ALLEGATO Elenco
degli indicatori comuni per il Fondo di coesione || UNITÀ || DENOMINAZIONE Ambiente || || Rifiuti solidi || Tonnellate || Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti Approvvigionamento idrico || Persone || Popolazione addizionale beneficiaria dell'approvvigionamento idrico potenziato || m3 || Riduzione stimata delle perdite nella rete di distribuzione idrica Trattamento delle acque reflue || Equivalente popolazione || Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato || || || || Prevenzione e gestione dei rischi || Persone || Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni Persone || Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali e altre misure di protezione Riabilitazione dei suoli || Ettari || Superficie totale dei suoli riabilitati Impermeabilizzazione dei suoli || Ettari || Variazione dell'impermeabilizzazione dei suoli dovuta allo sviluppo Natura e biodiversità || Ettari || Superficie degli habitat in migliore stato di conservazione Energia e cambiamento climatico || || Energie rinnovabili || MW || Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili Efficienza energetica || Unità abitative || Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata || kWh/anno || Diminuzione del consumo di energia primaria degli edifici pubblici || Utenti || Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra || Tonnellate equivalenti CO2 || Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in tonnellate equivalenti CO2 Trasporti || || Ferrovie || km || Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie || km || Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate Strade || km || Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione || km || Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate Trasporti urbani || Viaggi di passeggeri || Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di trasporto urbano che beneficiano di un sostegno Vie navigabili || Tonnellate/km || Aumento delle merci trasportate per vie navigabili [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle
regioni e ai parlamenti nazionali: Revisione del bilancio dell'Unione europea,
COM(2010) 700, 19.10.2010. [2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500, 29.6.2011. [3] Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e
territoriale, novembre 2010. [4] Documento di lavoro dei servizi della Commissione.
Risultati della consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione
sulla coesione economica, sociale e territoriale SEC(2011) 590 del 13.5.2011. [5] COM(2010) 700 del 19.10.2010. [6] GU C… del …, pag. … [7] GU C… del …, pag. … [8] GU L… del ..., pag. … [9] GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1. [10] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. [11] Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010)
2020, 3.3.2010. [12] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.