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Document 52011PC0583
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
/* COM/2011/0583 definitivo - 2011/0250 (NLE) */
Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia /* COM/2011/0583 definitivo - 2011/0250 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del
18 maggio 2006, dispone il congelamento delle attività del presidente
Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia. (2)
Con il regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio,
del 20 giugno 2011, il Consiglio ha aggiunto dei nominativi all'elenco delle
persone oggetto del congelamento delle attività. Questi ulteriori nominativi
comprendono 3 entità. (3)
Con decisione 2011/ … /PESC del Consiglio, del …
settembre 2011, il Consiglio ha deciso che dev'essere prevista una deroga al
congelamento delle attività, al fine di garantire che alle società dell'UE non
sia vietato recuperare fondi a esse dovuti dalle entità figuranti nell'elenco
in virtù di contratti stipulati prima dell'inserimento di tali entità
nell'elenco. (4)
Questa misura rientra nell’ambito di applicazione
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la sua
attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione al fine di
garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri. (5)
L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari
esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di
modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio. 2011/0250 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006
del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 215, vista la decisione 2011/…/PESC del Consiglio,
del ... settembre 2011,[1] che
modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive
nei confronti della Bielorussia, vista la proposta congiunta dell’Alto
Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del
18 maggio 2006,[2] dispone il congelamento
delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della
Bielorussia. (2)
Con il regolamento (UE) n. 588/2011 del
Consiglio, del 20 giugno 2011,[3] il Consiglio ha aggiunto
dei nominativi all'elenco delle persone oggetto del congelamento delle
attività. Questi ulteriori nominativi comprendono delle entità. (3)
Con decisione 2011/…/PESC del Consiglio, del …
settembre 2011, il Consiglio ha deciso che dev'essere prevista una deroga al
congelamento delle attività, al fine di garantire che alle società dell'UE non
sia vietato recuperare fondi a esse dovuti dalle entità figuranti nell'elenco
in virtù di contratti stipulati prima dell'inserimento di tali entità
nell'elenco. (4)
Questa misura rientra nell’ambito di applicazione
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la sua
attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione al fine di
garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti
gli Stati membri. (5)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il
regolamento (CE) n. 765/2006, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così
modificato: È inserito il seguente articolo: “Articolo 4bis In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, ove un
pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un
organismo di cui all'allegato I o all'allegato IA sia dovuto in virtù di un
contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona
fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di
designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli
Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono
autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o
risorse economiche congelati siano sbloccati purché: i) l'autorità competente interessata
abbia stabilito che il pagamento non è destinato, direttamente o
indirettamente, a una persona, un’entità o un organismo elencati nell'allegato
I o nell'allegato IA, né utilizzato a suo beneficio; e ii) lo Stato membro interessato abbia
informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli
altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione
di concedere l’autorizzazione.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L … del … 9.2011, pag. .. [2] GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1. [3] GU L 161 del 21.6.2011, pag. 1.