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Document 52011PC0583

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    /* COM/2011/0583 definitivo - 2011/0250 (NLE) */

    52011PC0583

    Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia /* COM/2011/0583 definitivo - 2011/0250 (NLE) */


    RELAZIONE

    (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

    (2) Con il regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, il Consiglio ha aggiunto dei nominativi all'elenco delle persone oggetto del congelamento delle attività. Questi ulteriori nominativi comprendono 3 entità.

    (3) Con decisione 2011/ … /PESC del Consiglio, del … settembre 2011, il Consiglio ha deciso che dev'essere prevista una deroga al congelamento delle attività, al fine di garantire che alle società dell'UE non sia vietato recuperare fondi a esse dovuti dalle entità figuranti nell'elenco in virtù di contratti stipulati prima dell'inserimento di tali entità nell'elenco.

    (4) Questa misura rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5) L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio.

    2011/0250 (NLE)

    Proposta congiunta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2011/…/PESC del Consiglio, del ... settembre 2011,[1] che modifica la decisione 2010/639/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia,

    vista la proposta congiunta dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006,[2] dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

    (2) Con il regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011,[3] il Consiglio ha aggiunto dei nominativi all'elenco delle persone oggetto del congelamento delle attività. Questi ulteriori nominativi comprendono delle entità.

    (3) Con decisione 2011/…/PESC del Consiglio, del … settembre 2011, il Consiglio ha deciso che dev'essere prevista una deroga al congelamento delle attività, al fine di garantire che alle società dell'UE non sia vietato recuperare fondi a esse dovuti dalle entità figuranti nell'elenco in virtù di contratti stipulati prima dell'inserimento di tali entità nell'elenco.

    (4) Questa misura rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

    È inserito il seguente articolo:

    “Articolo 4bis

    In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, ove un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all'allegato I o all'allegato IA sia dovuto in virtù di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

    i)            l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non è destinato, direttamente o indirettamente, a una persona, un’entità o un organismo elencati nell'allegato I o nell'allegato IA, né utilizzato a suo beneficio; e

    ii)            lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere l’autorizzazione.”

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

                                                                           Per il Consiglio

                                                                           Il presidente

    [1]               GU L … del … 9.2011, pag. ..

    [2]               GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

    [3]               GU L 161 del 21.6.2011, pag. 1.

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