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Document 52011PC0530

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

    /* COM/2011/0530 definitivo - 2011/0231 (COD) */

    52011PC0530

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati /* COM/2011/0530 definitivo - 2011/0231 (COD) */


    RELAZIONE

    Contesto della proposta

    Esiste già un approccio dell’Unione europea per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ed è finalizzato ad agevolare la libera circolazione delle merci nel mercato unico e a proteggere le indicazioni geografiche che consentono l’individuazione da parte del consumatore di prodotti specifici aventi le caratteristiche attribuibili all’origine geografica. Un quadro giuridico per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, che fissi le definizioni dei prodotti e le norme di etichettatura, ha ripercussioni dirette sui produttori di tali prodotti e, in misura minore, sui consumatori attraverso le norme di etichettatura.

    La presente proposta sostituisce la proposta COM(2007) 848 che la Commissione ha deciso di ritirare nel suo programma di lavoro per il 2011, vedasi COM(2010) 623 del 27.10.2010, allegato IV, che è stato comunicato alle altre istituzioni.

    La proposta semplifica la normativa vigente introducendo modifiche limitate intese a migliorarne la leggibilità e la chiarezza. In particolare, adegua le definizioni utilizzate all’evoluzione tecnica e allinea la normativa vigente in materia di indicazioni geografiche all’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS). Ci si propone anche di conformarla al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). La proposta non modifica il campo di applicazione della normativa vigente per il settore in esame e non ha alcun impatto significativo in quanto corrisponde a un adeguamento a obblighi già assunti dall’Unione. I principali produttori europei e organizzazioni nazionali, consultati in via informale, non si attendono conseguenze di rilievo. I produttori di prodotti vitivinicoli aromatizzati sono concordi nel mantenere il medesimo assetto e normative analoghe; sarebbero necessari solo adeguamenti tecnici secondari, che sono stati comunicati ai servizi della Commissione dai rappresentanti del settore. Per questo motivo, non è stata condotta alcuna ulteriore valutazione d’impatto.

    L’ADEGUAMENTO AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

    Gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea distinguono due tipi di atti della Commissione:

    l’articolo 290 del TFUE dà facoltà al legislatore di delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti delegati” (articolo 290, paragrafo 3);

    l’articolo 291 del TFUE dà facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Tali atti possono conferire alla Commissione competenze di esecuzione allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati “atti di esecuzione” (articolo 291, paragrafo 4).

    Uno dei principali obiettivi della presente proposta consiste nell’allineare il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1) con le disposizioni del TFUE.

    Ai sensi della presente proposta, gli obiettivi, i principi nonché altri elementi essenziali relativi alla definizione, alla designazione, alla presentazione e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono stabiliti dal legislatore.

    La Commissione dovrebbe essere in grado di adottare, mediante un atto delegato, i processi produttivi (articolo 3, paragrafo 2), i metodi di analisi (articolo 3, paragrafo 3), le necessarie modifiche alle definizioni, ai requisiti, alle restrizioni, alle denominazioni di vendita e alle designazioni (articolo 9), le disposizioni necessarie per le indicazioni geografiche (articolo 29) e per lo scambio di informazioni (articolo 33, paragrafo 2).

    Inoltre, il legislatore dovrebbe dare facoltà alla Commissione di adottare atti di esecuzione, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, del trattato, specificamente riguardo all’applicazione uniforme delle norme in materia di prodotti vitivinicoli aromatizzati connesse alle indicazioni geografiche (articolo 15, paragrafo 3, e articoli 17, 25, 26, 27 e 30), ai controlli amministrativi e fisici (articolo 32, paragrafo 2) e allo scambio di informazioni (articolo 33).

    MODIFICHE SOSTANZIALI

    Gli altri principali obiettivi perseguiti sono:

    - migliorare l’applicabilità, la leggibilità e la chiarezza della legislazione dell’Unione sui prodotti vitivinicoli aromatizzati;

    - introdurre una politica per la qualità chiaramente definita per i prodotti vitivinicoli aromatizzati sulla base delle definizioni vigenti dei prodotti;

    - aggiornare talune denominazioni di vendita, alla luce della possibilità di aumentare il livello di vino anziché ricorrere all’aggiunta diretta di alcole, assicurando così una corretta informazione del consumatore;

    - accrescere la flessibilità trasferendo alla Commissione, mediante atti delegati, dall’attuale procedura di codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio la competenza per la modifica delle definizioni e delle designazioni dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

    - adeguare la normativa dell’Unione ai nuovi requisiti tecnici;

    - adeguare la normativa dell’Unione ai requisiti dell’OMC, compreso l’Accordo TRIPS;

    - definire criteri guida per il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche.

    STRUTTURA DEL PROGETTO DI REGOLAMENTO

    Il progetto di regolamento sui prodotti vitivinicoli aromatizzati consta di 4 capi e 3 allegati.

    Il capo I stabilisce la definizione e la classificazione di base dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

    Il capo II riporta la designazione, la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

    Esso rimanda ai requisiti e alle restrizioni di cui agli allegati I e II e delega alla Commissione l’introduzione di ulteriori processi produttivi autorizzati. Per le analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati fa riferimento ai metodi internazionali di analisi.

    Stabilisce altresì disposizioni specifiche per l’etichettatura di tali prodotti.

    Il capo II istituisce, rinviando agli allegati I e II, un sistema coerente basato sulle pratiche tradizionali di qualità e sui nuovi sviluppi in materia di qualità dei prodotti. Si propone di fornire informazioni chiare al consumatore sulla natura dei prodotti (denominazioni di vendita) e obbliga il produttore a fornire tutte le informazioni necessarie per evitare che il consumatore sia indotto in errore.

    Nel capo III sono fissate le disposizioni sulle indicazioni geografiche ai sensi degli obblighi internazionali dell’UE.

    Le indicazioni geografiche attualmente elencate nel regolamento n. 1601/91 vengono trasferite al registro istituito ai sensi dell’articolo 22 del presente regolamento. Il capo III prevede che i fascicoli tecnici per queste indicazioni siano pubblicati entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento.

    Al capo IV figurano le disposizioni generali, transitorie e finali.

    L’allegato I contempla le definizioni e i requisiti tecnici per la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati.

    Nell’allegato II sono riportate le denominazioni di vendita e la designazione associata dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

    Nell’allegato III figura una tavola di concordanza.

    La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell’Unione.

    2011/0231 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea[1],

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],

    considerando quanto segue:

    1. Il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli[4] e il regolamento (CE) n. 122/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio[5] si sono dimostrati efficaci nel disciplinare i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati “prodotti vitivinicoli aromatizzati”. Tuttavia, alla luce dell’innovazione tecnologica, dello sviluppo dei mercati e dell’evoluzione delle aspettative dei consumatori è necessario aggiornare le disposizioni applicabili alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche di taluni prodotti vitivinicoli aromatizzati, tenendo conto allo stesso tempo dei metodi tradizionali di produzione.

    2. In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona si rendono necessarie ulteriori modifiche per allineare i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CEE) n. 1601/91 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il trattato). Considerata la portata delle modifiche è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1601/91 e sostituirlo con un nuovo testo, nel quale per motivi di chiarezza vanno incorporate le norme introdotte dal regolamento (CE) n. 122/94 sull’aromatizzazione e sull’aggiunta di alcole applicabili ad alcuni prodotti vitivinicoli aromatizzati.

    3. I prodotti vitivinicoli aromatizzati rivestono importanza per i consumatori, i produttori e il settore agricolo dell’Unione. Le misure applicabili ai prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo sarà salvaguardata la notorietà acquisita dai prodotti vitivinicoli aromatizzati dell’Unione sul mercato interno e mondiale, in quanto si continuerà a tener conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché dell’accresciuta esigenza di tutela dei consumatori e di informazione. Occorre peraltro considerare l’innovazione tecnologica in relazione ai prodotti per i quali essa serve ad accrescere la qualità, senza incidere sul carattere tradizionale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati interessati.

    4. La produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati costituisce un importante sbocco per il settore agricolo dell’Unione, circostanza che deve essere messa in risalto dal quadro normativo.

    5. Nell’interesse dei consumatori, il presente regolamento deve applicarsi a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati dell’Unione, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi. Al fine di preservare e accrescere la rinomanza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati dell’Unione sul mercato mondiale, le disposizioni di cui al presente regolamento vanno applicate anche a tali bevande prodotte nell’Unione e destinate all’esportazione.

    6. Per assicurare chiarezza e trasparenza nella legislazione che disciplina i prodotti vitivinicoli aromatizzati, è necessario definire esplicitamente i prodotti oggetto di detta legislazione, i criteri di produzione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati nonché, in particolare, la denominazione di vendita e l’indicazione di provenienza. Stabilendo tali disposizioni, tutti gli stadi della filiera di produzione sono disciplinati e i consumatori sono protetti e adeguatamente informati.

    7. Le definizioni di prodotti vitivinicoli aromatizzati devono continuare a rispettare le pratiche tradizionali di qualità, pur venendo aggiornate e affinate alla luce dello sviluppo tecnologico.

    8. I prodotti vitivinicoli aromatizzati devono essere prodotti in conformità a talune regole e restrizioni, atte ad assicurare che siano soddisfatte le aspettative del consumatore in relazione alla qualità e ai metodi di produzione. Al fine di soddisfare le norme internazionali in questo campo, occorre stabilire i metodi di produzione e la Commissione deve basarsi come regola generale su quelli raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

    9. Ai prodotti vitivinicoli aromatizzati si applicano il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari[6] e il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti[7].

    10. Inoltre, l’alcole etilico usato per la produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati deve essere esclusivamente di origine agricola, in modo da soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare le pratiche tradizionali di qualità. Ciò garantirà anche uno sbocco per i prodotti agricoli di base.

    11. Considerata l’importanza e la complessità del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno stabilire misure specifiche in merito alla designazione e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati a integrazione della legislazione dell’Unione sull’etichettatura. Tali misure specifiche devono anche impedire che le denominazioni di vendita dei prodotti vitivinicoli aromatizzati siano sottoposti a un uso improprio rispetto a prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

    12. Conformemente al trattato, nell’applicare una politica di qualità e per consentire un elevato livello qualitativo dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica, occorre dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe di quelle stabilite nel presente regolamento in relazione alla produzione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica che vengono prodotti nel proprio territorio.

    13. Considerato che il regolamento n. XXXX/20YY del Parlamento europeo e del Consiglio, del …., sui regimi di qualità dei prodotti agricoli [COM(2010) 733 definitivo][8], il regolamento n. XXXX/20YY del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2010) 799 definitivo], del …, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica ) [9] e il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio[10] non si applicano ai prodotti vitivinicoli aromatizzati, occorre stabilire disposizioni specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche relative ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. È opportuno utilizzare le indicazioni geografiche per identificare i prodotti vitivinicoli aromatizzati come originari del territorio di un paese, o di una regione o località di tale territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o un’altra caratteristica del prodotto vitivinicolo aromatizzato sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica; tali indicazioni geografiche devono essere registrate dalla Commissione.

    14. Il presente regolamento deve prevedere una procedura in materia di registrazione, conformità, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell’Unione e dei paesi terzi.

    15. La responsabilità di garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento deve incombere alle autorità degli Stati membri; occorre adottare disposizioni che permettano alla Commissione di sorvegliare e verificare tale osservanza.

    16. Per adeguare i requisiti di cui al presente regolamento all’evoluzione tecnica concernente i prodotti vitivinicoli aromatizzati e garantire la protezione delle indicazioni geografiche, è opportuno delegare alla Commissione la competenza di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato con riferimento agli ambiti specificati nel presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione organizzi consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

    17. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    18. Per assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e al fine di evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra operatori del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, del trattato. Salvo esplicita disposizione diversa, la Commissione deve esercitare tali poteri conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[11].

    19. La transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. A tal fine la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le misure necessarie.

    20. Per agevolare una transizione fluida dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1601/91 a quella prevista dal presente regolamento, quest’ultimo dovrebbe applicarsi due anni dopo la sua entrata in vigore. Dopo l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere consentita la commercializzazione delle scorte esistenti, fino al loro esaurimento,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

    Articolo 1Oggetto e campo di applicazione

    1. Il presente regolamento stabilisce le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura nonché alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

    2. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell’Unione europea, siano essi prodotti negli Stati membri o in paesi terzi, nonché a quelli prodotti nell’Unione e destinati all’esportazione.

    Articolo 2Definizione

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) “prodotti vitivinicoli aromatizzati”: prodotti derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata ] e che sono stati aromatizzati. Essi sono così classificati:

    a) vini aromatizzati;

    b) bevande aromatizzate a base di vino;

    c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

    2) “vino aromatizzato”, la bevanda:

    a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato III, parte IV, punto 5, del regolamento (UE) n. [XXXX/20XX..COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata ] nonché all’allegato XII, parte II, punti 1 e da 3 a 9, del medesimo regolamento, ad eccezione del vino “retsina”;

    b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75% del volume totale;

    c) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, anche in fermentazione;

    d) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo pari a 14,5% vol. e massimo inferiore a 22% vol. e un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a 17,5% vol.

    3) “bevanda aromatizzata a base di vino”, la bevanda:

    a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato XII, parte II, punti 1, 2 e da 4 a 9, del regolamento (UE) n. [XXXX/20XX..COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata ], ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino “retsina”;

    b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50% del volume totale;

    c) alla quale è aggiunto mosto di uve;

    d) che ha un titolo alcolometrico volumico minimo pari a 4,5% vol. e massimo inferiore a 14,5% vol.

    4) “cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli”, la bevanda:

    a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all’allegato XII, parte II, punti 1, 2 e da 4 a 11, del regolamento (UE) n. [XXXX/20XX..COM(2010) 799 definitivo, OCM unica allineata ], ad eccezione dei vini prodotti con l’aggiunta di alcole e del vino “retsina”;

    b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50% del volume totale;

    d) alla quale non è stato aggiunto alcole;

    e) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo pari a 1,2% vol. e massimo inferiore a 10% vol.

    CAPO II DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

    Articolo 3 Processi produttivi e metodi di analisi dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

    1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono realizzati in conformità ai requisiti, alle restrizioni e alle designazioni di cui agli allegati I e II.

    2. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e rispettare le norme internazionali applicabili nel settore disciplinato dal presente regolamento, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati, i processi per l’elaborazione dei prodotti al fine di ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati.

    Nel decidere i processi autorizzati di cui al primo comma, la Commissione si basa sui processi raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

    3. I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione dei processi produttivi autorizzati sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV.

    Qualora non sussistano metodi e regole raccomandati e pubblicati dall’OIV, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, i metodi e le regole corrispondenti.

    In attesa della loro adozione, si impiegano i metodi e le regole autorizzati dallo Stato membro interessato.

    Articolo 4 Denominazioni di vendita

    1. Nell’Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita per i prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all’allegato II. Esse possono essere impiegate esclusivamente per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti contemplati in tale allegato per la denominazione di vendita corrispondente.

    2. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano i requisiti di più di una denominazione di vendita si può utilizzare solo una denominazione di vendita corrispondente.

    3. Una bevanda alcolica che non soddisfa i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando a una delle denominazioni di vendita previste dal presente regolamento parole o espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “marca”, “gusto” o altri termini simili.

    4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un’indicazione geografica protetta dal presente regolamento.

    5. Le denominazioni di vendita di cui all’allegato II non sono integrate da denominazioni di origine o indicazioni geografiche autorizzate per i prodotti vitivinicoli.

    Articolo 5Diciture aggiuntive alle denominazioni di vendita

    1. Le denominazioni di vendita di cui all’articolo 4 possono essere integrate altresì dalle seguenti diciture:

    a) “extra secco” o “extra dry”: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 30 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati, il cui titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 15% vol.;

    b) “secco” o “dry”: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è inferiore a 50 grammi per litro e, per la categoria dei vini aromatizzati, il cui titolo alcolometrico volumico totale minimo è pari a 16% vol.;

    c) “semisecco” o “semi-dry”: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 50 e meno di 90 grammi per litro;

    d) “semidolce”: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è compreso tra 90 e meno di 130 grammi per litro;

    e) “dolce”: per i prodotti il cui tenore di zuccheri è superiore a 130 grammi per litro.

    Il tenore di zuccheri di cui al primo comma è espresso in zucchero invertito.

    Le diciture “semidolce” e “dolce” possono essere sostituite da un’indicazione del tenore di zuccheri, espresso in grammi di zucchero invertito per litro.

    2. Laddove la denominazione di vendita delle bevande aromatizzate a base di vino sia integrata dalla dicitura “spumante”, la quantità di vino spumante utilizzata non deve essere inferiore al 95% del volume di vino impiegato.

    3. Le denominazioni di vendita di cui all’articolo 4 possono anche essere completate con un riferimento al principale aroma utilizzato.

    Articolo 6Indicazione di provenienza

    Qualora sia indicata la provenienza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, questa corrisponde al luogo in cui il prodotto è realizzato. La provenienza è indicata mediante l’espressione “prodotto in (…)”, o una equivalente, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo corrispondente.

    Non è richiesta un’indicazione del luogo di provenienza dell’ingrediente principale.

    Articolo 7Utilizzo della lingua nella presentazione e nell ’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

    Le denominazioni di vendita e le diciture aggiuntive di cui al presente regolamento, se espresse a parole, appaiono almeno in una o più lingue ufficiali dell’Unione.

    Tuttavia, il nome dell’indicazione geografica protetta ai sensi del presente regolamento appare sull’etichetta nella lingua o nelle lingue in cui è registrata, anche qualora l’indicazione geografica sostituisca la denominazione di vendita ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4.

    Nel caso in cui l’indicazione geografica protetta utilizzi un alfabeto diverso da quello latino, il nome può anche apparire in una o più lingue ufficiali dell’Unione.

    Articolo 8Regole più restrittive decise dagli Stati membri

    Gli Stati membri, nell’applicare una politica di qualità dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazioni geografiche protette ai sensi del presente regolamento, che sono ottenuti nel proprio territorio, o per l’introduzione di nuove indicazioni geografiche, possono fissare regole di produzione e designazione più restrittive di quelle stabilite all’articolo 3 e agli allegati I e II purché siano compatibili con il diritto dell’Unione.

    Articolo 9Poteri delegati

    Per tenere conto delle specificità del settore e far fronte alla comparsa di nuovi prodotti sul mercato, la Commissione può aggiornare mediante atti delegati:

    a) le definizioni, i requisiti e le restrizioni di cui all’allegato I,

    b) le denominazioni di vendita e le designazioni di cui all’allegato II.

    CAPO IIIINDICAZIONI GEOGRAFICHE

    Articolo 10 Definizione

    Ai fini del presente capo, per “indicazione geografica” si intende un’indicazione riguardante una regione, un luogo specifico o un paese, utilizzata per designare un prodotto vitivinicolo aromatizzato in cui una determinata qualità, la notorietà o un’altra caratteristica del prodotto in questione è essenzialmente ascrivibile alla sua origine geografica.

    Articolo 11Contenuto delle domande di protezione

    1. Le domande di protezione dei nomi come indicazioni geografiche sono accompagnate da una documentazione tecnica comprendente:

    a) il nome di cui è chiesta la protezione;

    b) il nome e l’indirizzo del richiedente;

    c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2;

    d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

    2. Per essere ammesso a un’indicazione geografica protetta, un prodotto deve essere conforme al disciplinare di produzione corrispondente, in cui rientrano quanto meno:

    a) il nome di cui è chiesta la protezione;

    b) la descrizione del prodotto, in particolare le sue principali caratteristiche analitiche nonché una valutazione o un’indicazione delle sue proprietà organolettiche;

    c) laddove pertinente, i particolari processi produttivi e le relative specifiche nonché le restrizioni applicabili all’elaborazione del prodotto;

    d) la delimitazione della zona geografica interessata;

    e) gli elementi che giustificano il legame di cui all’articolo 10;

    f) le condizioni applicabili prescritte dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un’organizzazione che gestisce l’indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione;

    g) il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

    Articolo 12Domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo

    1. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi previsti all’articolo 11, gli elementi comprovanti che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

    2. La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente dal richiedente oppure tramite le autorità del paese terzo interessato.

    3. La domanda di protezione è presentata in una delle lingue ufficiali dell’Unione o accompagnata da una traduzione certificata in una di tali lingue.

    Articolo 13Richiedenti

    1. La domanda di protezione di una indicazione geografica può essere presentata da qualunque associazione di produttori o, in casi eccezionali, da singoli produttori. Possono compartecipare alla domanda anche altre parti interessate.

    2. I produttori possono presentare una domanda di protezione esclusivamente per i prodotti vitivinicoli aromatizzati da essi prodotti.

    3. Nel caso in cui una denominazione designi una zona geografica transfrontaliera, è possibile presentare una domanda congiunta.

    Articolo 14Procedura nazionale preliminare

    1. Le domande di protezione di un’indicazione geografica di prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi dell’articolo 11 originari dell’Unione sono soggette a una procedura nazionale preliminare conformemente ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

    2. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria l’indicazione geografica.

    3. Lo Stato membro esamina la domanda di protezione per verificare se essa soddisfi le condizioni stabilite nel presente capo.

    Mediante una procedura nazionale lo Stato membro garantisce l’adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente o stabilita sul suo territorio può fare opposizione alla protezione proposta presentando allo Stato membro una dichiarazione debitamente motivata.

    4. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che l’indicazione geografica non soddisfi i relativi requisiti o sia incompatibile con il diritto dell’Unione in generale.

    5. Se ritiene che le condizioni applicabili siano soddisfatte, lo Stato membro:

    a) pubblica il documento unico e il disciplinare di produzione almeno su Internet e

    b) trasmette alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:

    i) il nome e l’indirizzo del richiedente;

    ii) il disciplinare di produzione di cui all’articolo 11, paragrafo 2;

    iii) il documento unico di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d);

    iv) una dichiarazione attestante che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste;

    v) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

    Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’Unione o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

    6. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi al presente articolo entro il 1° dicembre 2012.

    7. Lo Stato membro in cui non vige alcuna normativa nazionale sulla protezione delle indicazioni geografiche può concedere alla denominazione, secondo i termini del presente capo e a titolo esclusivamente transitorio, una protezione a livello nazionale con effetto a decorrere dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione. La protezione nazionale transitoria cessa il giorno in cui è adottata una decisione di registrazione o di rigetto a norma del presente capo.

    Articolo 15Esame da parte della Commissione

    1. La Commissione pubblica la data di presentazione della domanda di protezione dell’indicazione geografica.

    2. La Commissione verifica se le domande di protezione di cui all’articolo 14, paragrafo 5, soddisfino le condizioni stabilite dal presente capo.

    3. Se ritiene soddisfatte le condizioni di cui al presente capo, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 36, di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all’articolo 14, paragrafo 5.

    Se ritiene che le condizioni di cui al presente capo non siano soddisfatte, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di respingere la domanda.

    Articolo 16Procedura di opposizione

    Entro due mesi dalla pubblicazione prevista all’articolo 15, paragrafo 3, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello che chiede la protezione o in un paese terzo, può opporsi alla protezione proposta presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità disposte dal presente capo.

    Per le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo, la dichiarazione è presentata, direttamente o tramite le autorità di tale paese terzo, nel termine di due mesi di cui al primo comma.

    Articolo 17Decisione sulla protezione

    In base alle informazioni a sua disposizione una volta terminata la procedura di opposizione di cui all’articolo 16, la Commissione decide, mediante atti di esecuzione, di conferire la protezione all’indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nel presente capo ed è compatibile con il diritto dell’Unione oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte.

    Articolo 18Omonimi

    1. La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio di confusione.

    2. Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

    3. L’impiego di un nome omonimo registrato è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia sufficientemente differenziato da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e dell’esigenza di non indurre in errore il consumatore.

    Articolo 19Motivi di rigetto della protezione

    1. Le denominazioni divenute generiche non sono protette in quanto indicazione geografica.

    Ai fini del presente capo, per “denominazione divenuta generica” si intende il nome di un prodotto vitivinicolo aromatizzato che, pur riferendosi al luogo o alla regione in cui è stato originariamente prodotto o commercializzato, è diventato il nome comune di un prodotto vitivinicolo aromatizzato nell’Unione.

    Per stabilire se una denominazione sia divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

    a) della situazione esistente nell’Unione, in particolare nelle zone di consumo;

    b) della pertinente legislazione unionale o nazionale.

    2. Una denominazione non è protetta in quanto indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto vitivinicolo aromatizzato.

    Articolo 20Relazione con i marchi commerciali

    1. Quando un’indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio commerciale corrispondente a una delle situazioni descritte all’articolo 21, paragrafo 2, riguardante un prodotto vitivinicolo aromatizzato, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione dell’indicazione geografica e se l’indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

    I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

    2. Fatto salvo l’articolo 18, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l’uso sul territorio dell’Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione dell’indicazione geografica può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di un’indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12] o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio[13].

    In tali casi l’uso dell’indicazione geografica è consentito parallelamente a quello dei marchi corrispondenti.

    Articolo 21Protezione

    1. Le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto vitivinicolo aromatizzato ottenuto in conformità del relativo disciplinare di produzione.

    2. Le indicazioni geografiche protette e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono tutelate contro:

    a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

    i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta oppure

    ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un’indicazione geografica;

    b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili;

    c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l’impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

    d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

    3. Le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell’Unione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1.

    4. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per impedire o far cessare l’uso illegale di indicazioni geografiche protette di cui al paragrafo 2.

    Articolo 22Registro

    La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle indicazioni geografiche protette dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, accessibile al pubblico.

    Le indicazioni geografiche riguardanti prodotti di paesi terzi protetti nell’Unione in virtù di un accordo internazionale di cui l’Unione è parte contraente possono comparire nel registro di cui al primo comma come indicazioni geografiche protette.

    Articolo 23Designazione dell ’autorità competente

    1. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[14].

    2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente capo abbiano diritto a essere tutelati da un sistema di controlli.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati.

    Articolo 24Verifica del rispetto del disciplinare

    1. Per le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno dell’Unione, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato:

    a) dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 23 oppure

    b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento.

    I costi di tale verifica sono a carico degli operatori a essa assoggettati.

    2. Per le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato da:

    a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo oppure

    b) uno o più organismi di certificazione.

    3. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e sono accreditati in conformità di tale norma o guida.

    4. L’autorità o le autorità di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), quando verificano il rispetto del disciplinare, offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

    Articolo 25Modifiche del disciplinare

    1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste dall’articolo 13 può chiedere l’approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.

    2. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 14 a 17. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide mediante atti di esecuzione se approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 15, paragrafo 2, e dall’articolo 16; in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

    3. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

    a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e dei relativi motivi;

    b) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia mediante atti di esecuzione sull’approvazione della modifica proposta.

    Articolo 26Annullamento

    Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di un’indicazione geografica non più rispondente al rispettivo disciplinare.

    Le disposizioni degli articoli da 14 a 17 si applicano mutatis mutandis.

    Articolo 27Denominazioni geografiche protette preesistenti

    1. Le denominazioni geografiche di prodotti vitivinicoli aromatizzati elencati nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 1601/1991 sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 22 del presente regolamento.

    2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni geografiche protette preesistenti di cui al paragrafo 1:

    a) la documentazione tecnica di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

    b) le decisioni nazionali di approvazione.

    3. Le denominazioni geografiche preesistenti di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro [ 2 anni dall’entrata in vigore ] perdono la protezione in virtù del presente regolamento. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 36, i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 22.

    4. L’articolo 26 non si applica alle denominazioni geografiche protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Fino a [ 3 anni dall’entrata in vigore ] la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una denominazione geografica protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 10.

    Articolo 28Tasse

    Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute per l’esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente capo.

    Articolo 29Poteri delegati

    1. Per tenere conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati:

    a) i principi per la delimitazione della zona geografica e

    b) le definizioni, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

    2. Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, lettera h).

    3. Per garantire i diritti o gli interessi legittimi dei produttori e degli operatori la Commissione può, mediante atti delegati:

    a) definire i casi in cui la domanda di protezione di una indicazione geografica può essere presentata da singoli produttori;

    b) adottare restrizioni attinenti al tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una indicazione geografica;

    c) adottare misure specifiche per le procedure nazionali applicabili alle domande transfrontaliere;

    d) stabilire il termine di presentazione di una domanda o richiesta;

    e) stabilire il termine a decorrere dal quale si applica la protezione;

    f) stabilire le condizioni alle quali una modifica è da considerarsi minore ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2;

    g) stabilire la data di entrata in vigore della modifica.

    4. Per garantire una protezione adeguata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

    5. Per impedire l’uso illegale di indicazioni geografiche la Commissione può definire, mediante atti delegati, le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare al riguardo.

    6. Per garantire l’efficacia dei controlli di cui al presente capo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le misure necessarie per la notificazione degli operatori alle autorità competenti.

    Articolo 30Competenze di esecuzione

    1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse al presente capo e concernenti:

    a) le informazioni da fornire nel disciplinare di produzione riguardo al legame tra zona geografica e prodotto finale;

    b) la pubblicazione delle decisioni di concessione o di rigetto della protezione;

    c) la creazione e l’aggiornamento del registro di cui all’articolo 22;

    e) la presentazione di domande transfrontaliere;

    f) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.

    2. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, tutte le misure necessarie connesse al presente capo, riguardanti la procedura di esame, in particolare l’ammissibilità delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di un’indicazione geografica, nonché la procedura e in particolare l’ammissibilità delle richieste di opposizione, cancellazione o conversione nonché la presentazione di informazioni relative alle denominazioni geografiche protette, in particolare per quanto riguarda:

    a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione;

    b) i limiti temporali;

    c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta.

    Articolo 31Atti di esecuzione da adottare senza l ’assistenza del comitato di cui all’articolo 36

    Se ritiene una domanda o una richiesta irricevibile in virtù del presente capo, la Commissione decide di respingerla in quanto irricevibile mediante atti di esecuzione senza l ’assistenza del comitato di cui all’articolo 36.

    CAPO IVDISPOSIZIONI GENERALI,TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 32Controlli e verifiche sui prodotti vitivinicoli aromatizzati

    1. La responsabilità dei controlli sui prodotti vitivinicoli aromatizzati incombe agli Stati membri. Essi adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e designano in particolare l’autorità o le autorità competenti responsabili dei controlli riguardo agli obblighi stabiliti dal presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004.

    2. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, assicura l’applicazione uniforme del presente regolamento; mediante atti di esecuzione adotta, se necessario, le disposizioni riguardanti i controlli amministrativi e fisici che gli Stati membri devono effettuare per accertare il rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente regolamento.

    Articolo 33Scambio di informazioni

    1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento e per il rispetto degli impegni internazionali relativi ai prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tali informazioni possono se del caso essere trasmesse o rese disponibili alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere rese pubbliche.

    2. Per rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati:

    a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;

    b) i metodi di comunicazione delle informazioni;

    c) le regole relative ai diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;

    d) le condizioni e i mezzi di pubblicazione delle informazioni.

    3. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:

    a) le regole sulla comunicazione delle informazioni necessarie per l’applicazione del presente articolo;

    b) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, alla periodicità e alle scadenze;

    c) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle autorità competenti dei paesi terzi e al pubblico.

    Articolo 34 Poteri della Commissione

    Allorché sono conferite alla Commissione competenze per l’adozione di atti delegati si applica l’articolo 35.

    Allorché alla Commissione sono conferite competenze per l’adozione di atti di esecuzione, essa agisce conformemente alla procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2, salvo se esplicitamente previsto altrimenti dal presente regolamento.

    Articolo 35Esercizio della delega

    1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

    2. La delega di poteri prevista dal presente regolamento è conferita alla Commissione per una durata indeterminata.

    3. La delega di poteri di cui al presente regolamento può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Essa ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Quando adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5. Un atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se non ha sollevato obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro [due mesi] dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non intendono formulare obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 36Atti di esecuzione - comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 37 Abrogazione

    Il regolamento (CEE) n. 1601/91 è abrogato a decorrere dal [ data di applicazione = 1 anno dopo l’entrata in vigore ].

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 38Disposizioni transitorie

    1. Per agevolare la transizione dal regime previsto nel regolamento (CEE) n. 1601/91 al regime istituito dal presente regolamento, se del caso la Commissione può, mediante atti delegati, adottare misure intese a modificare o derogare al presente regolamento, entro [3 anni dall’entrata in vigore] .

    2. I prodotti vitivinicoli aromatizzati che non soddisfano i requisiti del presente regolamento ma che sono stati ottenuti in conformità al regolamento (CEE) n. 1601/91 prima del [data di applicazione del presente regolamento] possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

    Articolo 39Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Esso si applica a decorrere dal [1 anno dopo l’entrata in vigore; occorre indicare una data precisa al momento della pubblicazione del regolamento ] .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    ALLEGATO I

    DEFINIZIONI TECNICHE, REQUISITI E RESTRIZIONI

    1) Aromatizzazione

    Per l’aromatizzazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati sono autorizzati i seguenti prodotti:

    a) sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1334/2008;

    b) sostanze aromatizzanti:

    - identiche alla vanillina,

    - aventi odore e/o sapore di mandorle,

    - aventi odore e/o sapore di albicocche,

    - aventi odore e/o sapore di uova, e/o

    c) erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi.

    Per l’aromatizzazione delle bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli sono autorizzati i seguenti prodotti:

    a) sostanze aromatizzanti e/o preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o

    b) erbe aromatiche e/o spezie e/o prodotti alimentari sapidi.

    2) Edulcorazione

    I prodotti vitivinicoli aromatizzati possono essere edulcorati utilizzando uno o più dei prodotti seguenti:

    a) zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato, destrosio, fruttosio, sciroppo di glucosio, zucchero liquido, zucchero liquido invertito, sciroppo di zucchero invertito, quali definiti dalla direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione umana[15];

    b) mosto di uve concentrato rettificato, mosto di uve concentrato, mosto di uve;

    c) zucchero caramellato, vale a dire il prodotto ottenuto esclusivamente mediante riscaldamento controllato del saccarosio, senza aggiunta di basi, di acidi minerali o di altri additivi chimici;

    d) miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele[16];

    e) sciroppo di carruba;

    f) qualsiasi altra sostanza glucidica naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.

    3) Aggiunta di alcole

    Nella preparazione di alcuni vini aromatizzati e di alcune bevande aromatizzate a base di vino è possibile utilizzare uno o più dei seguenti prodotti:

    a) alcole etilico di origine viticola;

    b) alcole di vino o di uve secche;

    c) alcole etilico di origine agricola;

    d) distillato di vino o di uve secche;

    e) distillato di origine agricola;

    f) acquavite di vino o di vinaccia;

    g) acquavite di uve secche.

    I prodotti elencati al primo comma devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dalla legislazione dell’Unione. In particolare, l’alcole etilico di origine agricola deve possedere le seguenti caratteristiche:

    a) caratteristiche organolettiche: assenza di gusti rintracciabili estranei alla materia prima;

    b) titolo alcolometrico volumico minimo: 96%;

    c) valori massimi dell’impurezza:

    i) acidità totale espressa in grammi di acido acetico per ettolitro di alcole a 100% vol.: 1,5;

    ii) esteri espressi in grammi di acetato di etile per ettolitro di alcole a 100% vol.: 1,3;

    iii) aldeidi espresse in grammi di acetaldeide per ettolitro di alcole a 100% vol.: 0,5;

    iv) alcoli superiori espressi in grammi di 2-metil-1-propanolo per ettolitro di alcole a 100% vol.: 0,5;

    v) metanolo espresso in grammi per ettolitro di alcole a 100% vol.: 30;

    vi) estratto secco espresso in grammi per ettolitro di alcole a 100% vol.: 1,5;

    vii) basi azotate volatili espresse in grammi di azoto per ettolitro di alcole a 100% vol.: 0,1;

    viii) furfurolo: non rintracciabile.

    L’alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o altri additivi autorizzati, impiegati per l’elaborazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è adoperato nella dose strettamente necessaria e non è considerato un’aggiunta di alcole ai fini della produzione di un prodotto vitivinicolo aromatizzato.

    4) Additivi e colorazione

    Ai prodotti vitivinicoli aromatizzati si applicano le disposizioni in materia di additivi alimentari, compresi i coloranti, previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

    5) Aggiunta di acqua

    Per la preparazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati è autorizzata l’aggiunta di acqua purché sia impiegata nella dose strettamente necessaria per elaborare l’essenza aromatizzante, sciogliere i coloranti e gli edulcoranti e/o correggere la composizione finale del prodotto.

    La qualità dell’acqua aggiunta deve essere conforme alla direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali[17] e alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano[18] e non deve alterare la natura del prodotto.

    Tale acqua può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita.

    6) Per la preparazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati è autorizzata l’aggiunta di anidride carbonica.

    7) Titolo alcolometrico volumico

    Per “titolo alcolometrico volumico” si intende il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nel prodotto considerato, alla temperatura di 20 °C, e il volume totale del prodotto alla stessa temperatura.

    Per “titolo alcolometrico volumico effettivo” si intende il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C contenute in 100 parti in volume di prodotto alla medesima temperatura.

    Per “titolo alcolometrico volumico potenziale” si intende il numero di parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20 °C che possono essere prodotte con la fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume di prodotto a quella temperatura.

    Per “titolo alcolometrico volumico totale” si intende la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivo e potenziale.

    ALLEGATO II

    DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

    A. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI VINI AROMATIZZATI

    1) Vino aromatizzato :

    vino aromatizzato senza aggiunta di alcole.

    2) Vino aromatizzato alcolizzato :

    vino aromatizzato con aggiunta di alcole.

    3) Aperitivo a base di vino :

    vino aromatizzato con eventuale aggiunta di alcole.

    L’uso del termine “aperitivo” in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento.

    4) Vermut :

    Vino aromatizzato

    - al quale è stato aggiunto alcole,

    - il cui gusto caratteristico è stato ottenuto mediante l’impiego di sostanze appropriate delle specie di artemisia,

    - che può essere edulcorato solo mediante zucchero caramellizzato, saccarosio, mosto di uve, mosto di uve concentrato rettificato e mosto di uve concentrato.

    5) Vino aromatizzato amaro :

    Vino aromatizzato al quale è stato aggiunto alcole e che presenta un caratteristico aroma amaro.

    La designazione “vino aromatizzato amaro” è seguita dal nome della principale sostanza aromatizzante amara. Le seguenti espressioni o espressioni equivalenti in un’altra lingua ufficiale dell’Unione possono essere utilizzate come complemento o per sostituire tale denominazione:

    - “ Vino alla china ”, quando l’aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di china;

    - “ Bitter vino ”, quando l’aromatizzazione principale è fatta con aroma naturale di genziana e quando alla bevanda è stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati. L’uso del termine “bitter” in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento;

    - “ Americano ”, quando l’aromatizzazione è dovuta alla presenza di sostanze aromatizzanti naturali ricavate dall’assenzio e dalla genziana e quando alla bevanda è stata data una colorazione gialla e/o rossa mediante coloranti autorizzati.

    6) Vino aromatizzato all’uovo :

    Vino aromatizzato

    - al quale è stato aggiunto alcole,

    - al quale sono stati aggiunti tuorli d’uovo di qualità o sostanze estratte dai tuorli d’uovo,

    - il cui tenore di zuccheri espresso in zuccheri invertiti è superiore a 200 grammi e il contenuto minimo di tuorlo d’uovo è pari a 10 grammi per litro del prodotto finito.

    Il termine “cremovo” può accompagnare i termini “vino aromatizzato all’uovo” quando il vino aromatizzato all’uovo contiene vino Marsala in una percentuale non inferiore all’80%.

    Il termine “cremovo zabaione” può accompagnare i termini “vino aromatizzato all’uovo” quando il vino aromatizzato all’uovo contiene vino Marsala in una percentuale non inferiore all’80% e tuorlo d’uovo in quantità non inferiore a 60 grammi per litro.

    7) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

    Vino aromatizzato

    - al quale è stato aggiunto alcole e

    - il cui gusto caratteristico è stato ottenuto mediante l’impiego di chiodi di garofano e/o cannella.

    B. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DELLE BEVANDE AROMATIZZATE A BASE DI VINO

    1) Bevande aromatizzate a base di vino

    Bevande aromatizzate a base di vino senza aggiunta di alcole.

    2) Bevanda aromatizzata alcolizzata a base di vino

    Bevanda aromatizzata a base di vino

    - alla quale è stato aggiunto alcole,

    - che è stata edulcorata,

    - prodotta con vino bianco,

    - alla quale è stato aggiunto distillato di uve secche,

    - aromatizzata esclusivamente con estratto di cardamomo,

    - oppure

    - alla quale è stato aggiunto alcole,

    - che è stata edulcorata,

    - prodotta con vino rosso,

    - alla quale sono state aggiunte preparazioni aromatiche ottenute esclusivamente da spezie, ginseng, noci, essenze di agrumi ed erbe aromatiche.

    3) Sangria :

    Bevanda aromatizzata a base di vino

    - prodotta con vino,

    - aromatizzata con l’aggiunta di estratti o essenze naturali di agrumi, con o senza il succo di tali frutti,

    - con eventuale aggiunta di spezie,

    - con eventuale aggiunta di CO2,

    - alla quale non è stato aggiunto alcole,

    - senza coloranti aggiunti,

    - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 4,5% vol. e inferiore a 12% vol.,

    - che può contenere particelle solide provenienti dalla polpa o dalla scorza degli agrumi e il cui colore deve provenire esclusivamente dalle materie prime utilizzate.

    La denominazione “Sangria” deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione “prodotta in …” seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna o Portogallo.

    La denominazione “Sangria” può sostituire la denominazione “bevanda aromatizzata a base di vino” solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna o in Portogallo.

    4) Clarea :

    Bevanda aromatizzata a base di vino bianco ottenuta alle medesime condizioni della Sangria.

    La denominazione “Clarea” deve essere obbligatoriamente accompagnata dalla menzione “prodotta in …” seguita dal nome dello Stato membro di produzione o di una regione più ristretta, tranne se è prodotta in Spagna.

    La denominazione “Clarea” può sostituire la denominazione “bevanda aromatizzata a base di vino” solo nei casi in cui la bevanda sia stata elaborata in Spagna.

    5) Zurra :

    Bevanda aromatizzata a base di vino ottenuta mediante l’aggiunta di brandy o di acquavite di vino, quali definiti nel regolamento (CE) n. 110/2008, alla Sangria e alla Clarea, con eventuale aggiunta di frutta in pezzi. Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere pari o superiore a 9% vol. e inferiore a 14% vol.

    6) Bitter soda :

    Bevanda aromatizzata a base di vino

    - ottenuta da “bitter vino”, la cui proporzione nel prodotto finale non deve essere inferiore al 50% in volume,

    - alla quale è stata aggiunta CO2 o acqua gassata,

    - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 8% vol. e inferiore a 10,5% vol.

    - L’uso del termine “bitter” in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento.

    7) Kalte Ente :

    Bevanda aromatizzata a base di vino

    - ottenuta miscelando vino, vino frizzante o vino frizzante con aggiunta di CO2 a vino spumante o vino spumante con aggiunta di CO2,

    - alla quale sono state aggiunte sostanze naturali di limone o estratti di tali sostanze,

    - alla quale non è stato aggiunto alcole,

    - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol.

    - La proporzione, nel prodotto finito, di vino spumante o di vino spumante con aggiunta di CO2 non deve essere inferiore al 25% in volume.

    8) Glühwein :

    Bevanda aromatizzata a base di vino

    - ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco,

    - aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano,

    - alla quale non è stato aggiunto alcole,

    - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol.

    Fatte salve le quantità di acqua che risultano dal ricorso alle disposizioni di cui all’allegato I, punto 5, l’aggiunta di acqua è vietata.

    Nel caso in cui il Glühwein sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita “Glühwein” deve essere completata dalla dicitura “di vino bianco” .

    9) Viiniglögi/Vinglögg

    Bevanda aromatizzata a base di vino

    - ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco,

    - aromatizzata principalmente con cannella e/o chiodi di garofano,

    - alla quale non è stato aggiunto alcole,

    - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol.

    Nel caso in cui il Viiniglögi/Vinglögg sia stato preparato con vino bianco, la denominazione di vendita “Viiniglögi/Vinglögg” deve essere completata dalla dicitura “di vino bianco” .

    10) Maiwein :

    Bevanda aromatizzata a base di vino

    - ottenuta da vino con aggiunta di piante di Asperula odorata L. o estratti di questa, in modo che il gusto della Asperula odorata L. sia predominante,

    - alla quale non è stato aggiunto alcole,

    - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol.

    11) Maitrank :

    Bevanda aromatizzata a base di vino

    - ottenuta da vino bianco in cui sono state macerate piante di Asperula odorata L. o a cui sono stati aggiunti estratti di questa, con aggiunta di arance e/o altri frutti, anche sotto forma di succo, concentrato o estratto, e che ha subito un’edulcorazione massima del 5% di zucchero,

    - alla quale non è stato aggiunto alcole,

    - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% vol.

    12) Pelin :

    Bevanda aromatizzata a base di vino

    - ottenuta da vino rosso o bianco, mosto di uve concentrato, succo d’uva (o zucchero di barbabietola) e specifiche miscele di erbe,

    - alla quale non è stato aggiunto alcole,

    - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol.,

    - avente un tenore di zuccheri espresso in zucchero invertito pari a 45-50 grammi per litro e un’acidità totale non inferiore a 3 grammi per litro di acido tartarico.

    C. DENOMINAZIONI DI VENDITA E DESIGNAZIONI DEI COCKTAIL AROMATIZZATI DI PRODOTTI VITIVINICOLI

    1) Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

    Prodotto conforme alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 4.

    L’uso del termine “cocktail” in questo contesto non osta a che detto termine sia impiegato per definire prodotti che non rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento.

    2) Cocktail a base di vino :

    Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

    - la cui percentuale di mosto di uve non è superiore al 10% del volume totale del prodotto finito,

    - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 7% vol.,

    - il cui tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, è inferiore a 80 grammi per litro.

    3) Frizzante di uva aromatizzato :

    Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli

    - prodotto esclusivamente con mosti di uve,

    - avente un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 4% vol.,

    - contenente anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione dei prodotti utilizzati.

    4) Cocktail di vino :

    Cocktail aromatizzato a base di prodotti vitivinicoli, miscelato con vino spumante.

    ALLEGATO III

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CEE) n. 1601/91 | Presente regolamento |

    Articolo 1 | Articolo 1 |

    Articolo 2, paragrafi da 1 a 4 | Articolo 2 e allegato II |

    Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 5, paragrafo 1 |

    Articolo 2, paragrafo 6 | Articolo 5, paragrafo 2 |

    Articolo 2, paragrafo 7 | Articoli 9 e 35 |

    Articolo 3 | Articolo 3, paragrafo 1, e allegato I |

    Articolo 4 | Articolo 3, paragrafo 1, e allegato I |

    Articolo 4, paragrafo 4 | Articolo 3, paragrafo 3 |

    Articolo 5 | Articolo 3, paragrafo 2 |

    Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |

    Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 4, paragrafo 4 |

    Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 21 |

    Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 4, paragrafo 5 |

    Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 8 |

    Articolo 7, paragrafi 1 e 3 | _ |

    Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafo 3 |

    Articolo 8, paragrafo 1 | _ |

    Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |

    Articolo 8, paragrafo 3 | Articolo 5, paragrafo 3 |

    _ | Articolo 6 |

    Articolo 8, paragrafo 4, primo e secondo comma | _ |

    Articolo 8, paragrafo 4, terzo comma | Allegato I, punto 3, terzo comma |

    Articolo 8, paragrafo 4 bis | _ |

    Articolo 8, paragrafi da 5 a 8 | Articolo 7 |

    Articolo 8, paragrafo 9 | _ |

    Articolo 9 | Articolo 32 |

    Articolo 10 | Articolo 12 |

    Articolo 10 bis | Articoli da 10 a 31 |

    Articolo 11 | _ |

    Articoli da 12 a 15 | Articoli da 33 a 35 |

    _ | Articolo 36 |

    Articolo 16 | Articolo 37 |

    Articolo 17 | Articolo 38 |

    Allegato I | Allegato I, punto 3, secondo comma |

    Allegato II | / |

    SCHEDA FINANZIARIA | Scheda Fin /11/465131 RVDE/cc 6.10.2011.1 |

    DATA: 14.4.2011 |

    1. | LINEA DI BILANCIO: 05 02 09 | STANZIAMENTI: 1 143,7 Mio EUR |

    2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati |

    3. | BASE GIURIDICA: Articolo 43, paragrafo 2, e articolo 114 del trattato |

    4. | OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Istituire un quadro giuridico per la definizione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. |

    5. | INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2011 (Mio EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2012 (Mio EUR) |

    5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI | - | - | - |

    5.1 | ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELL’UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE | - | - | - |

    2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

    5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | - | - | - | - |

    5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | - | - | - | - |

    5.2 | METODO DI CALCOLO: - |

    6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

    6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

    6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ NO |

    6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

    OSSERVAZIONI: il presente regolamento non ha alcuna incidenza finanziaria. |

    [1] GU C […] del […], pag. […].

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

    [5] GU L 21 del 26.1.1994, pag. 7.

    [6] GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    [7] GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

    [8] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [9] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [10] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

    [11] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [12] GU L 229 dell’8.11.2009, pag. 25.

    [13] GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

    [14] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    [15] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

    [16] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

    [17] GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.

    [18] GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

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