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Document 52011PC0445
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Creating a European Account Preservation Order to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancariper facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancariper facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
/* COM/2011/0445 definitivo - 2011/0204 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancariper facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale /* COM/2011/0445 definitivo - 2011/0204 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1 Contesto generale Il programma di Stoccolma 2009, teso a
garantire ai cittadini libertà, sicurezza e giustizia[1],
sottolinea che lo spazio giudiziario europeo dovrebbe contribuire a sostenere
l’attività economica nell’ambito del mercato unico e invita la Commissione a
presentare opportune proposte per, tra l’altro, migliorare l’efficacia
dell’esecuzione delle sentenze nell’Unione riguardo ai depositi bancari e ai
beni dei debitori. Il piano d’azione della Commissione per l’attuazione del
programma di Stoccolma[2]
conferma questo mandato politico prevedendo una proposta di regolamento volta a
migliorare l’efficacia dell’esecuzione delle sentenze nell’Unione europea: il
sequestro conservativo dei depositi bancari. Già nel 1998, nella comunicazione “Verso una
maggiore efficienza nell’ottenimento e nell’esecuzione delle decisioni
nell’ambito dell’Unione europea”[3]
la Commissione osservava le difficoltà del recupero dei crediti
transfrontaliero e sottolineava la necessità di migliorare l’esecuzione delle
decisioni e adottare provvedimenti cautelari nei confronti del patrimonio del
debitore a livello di Unione europea. Tale approccio veniva ribadito dal
Consiglio nel 2000 con il programma di misure relative all’attuazione del
principio del riconoscimento reciproco[4].
Benché da allora siano stati realizzati sensibili progressi verso la creazione
di un vero spazio europeo di giustizia civile, il legislatore europeo non ha
ancora affrontato questi problemi. Gli strumenti vigenti in materia di
giustizia civile, per esempio il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del
22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( “regolamento
Bruxelles I”)[5]
prevedono esclusivamente che la decisione emessa in uno Stato membro sia
riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro, ma non contengono
disposizioni sulle effettive modalità di esecuzione. A tutt’oggi, è il solo
diritto nazionale che disciplina le modalità procedurali di esecuzione di una
decisione o altro titolo esecutivo. Tale approccio si osserva anche nella
proposta di revisione del regolamento Bruxelles I[6]. Ha di recente ribadito la necessità di
migliorare il recupero transfrontaliero dei crediti proprio il Parlamento
europeo che, nel maggio 2011, ha adottato una relazione d’iniziativa con cui
invita la Commissione a presentare una proposta sulle misure transitorie
relative al congelamento e alla trasparenza degli attivi patrimoniali dei
debitori nei casi transfrontalieri[7]. 1.2 Motivazione e obiettivi della
proposta Attualmente, un
creditore che cerchi di recuperare il proprio credito in un altro Stato membro
deve affrontare considerevoli difficoltà; è infatti più complesso, lungo e costoso
ottenere provvedimenti cautelari che pongano sotto sequestro conservativo il
patrimonio del debitore ubicato all’estero. Questo è un problema poiché un
accesso rapido e facile a tali provvedimenti cautelari è spesso cruciale per
garantire che il debitore non rimuova o dissipi il proprio patrimonio prima che
il creditore abbia ottenuto e fatto eseguire una decisione nella causa di
merito – fattore particolarmente importante nel caso di beni depositati in
conti bancari. Oggi i debitori possono facilmente sottrarsi a provvedimenti di
esecuzione trasferendo rapidamente il proprio denaro da un conto bancario in
uno Stato membro a un altro. D’altro canto, un creditore ha poche possibilità
di bloccare i conti bancari del debitore all’estero per garantire il pagamento
del proprio credito. Di conseguenza, molti creditori non sono in grado di
recuperare i crediti all’estero oppure non ritengono che valga la pena di
tentare e vi rinunciano. Essenzialmente, la situazione attuale è
caratterizzata da quattro carenze principali. ·
Le condizioni per emettere ordinanze di sequestro
conservativo di beni presso conti bancari in conformità alla legislazione
nazionale variano considerevolmente all’interno dell’Unione europea; di
conseguenza, per i creditori in alcuni Stati membri è più difficile che in
altri ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo (o ottenerne una senza la
previa audizione del debitore) e questo favorisce il forum-shopping. Secondo la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, data l’attuale
formulazione della legislazione europea, un ulteriore problema deriva dal fatto
che i provvedimenti cautelari emessi senza previa audizione del debitore non
sono riconosciuti né eseguiti in un altro Stato membro ai sensi del regolamento
Bruxelles I[8].
Il problema è tuttavia già affrontato nella proposta di revisione del
regolamento Bruxelles I presentata dalla Commissione. ·
Un secondo problema riguarda il fatto che in molti
Stati membri per un creditore è difficile, se non impossibile, ottenere
informazioni sulla localizzazione del conto bancario del debitore senza dover
ricorrere ai servizi di agenzie di investigazione private. La mancanza di
trasparenza impedisce spesso a un creditore di accedere a questo tipo di
provvedimenti cautelari. ·
In terzo luogo, i costi per ottenere e far eseguire
un sequestro conservativo su conti bancari nei casi transfrontalieri sono di
norma più elevati che nei casi nazionali, il che dissuade i creditori dal
rivolgersi al sistema giudiziario per recuperare i crediti all’estero. ·
Infine, le divergenze fra i procedimenti nazionali
di esecuzione e la rispettiva durata sono un grave problema per i creditori che
vogliano ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria. Ciò mette a
repentaglio l’efficacia di provvedimenti cautelari come le ordinanze di
sequestro conservativo su conti bancari che, per definizione, dipende da una
rapida attuazione. Per la disamina dei problemi connessi al
sistema attuale e degli effetti delle diverse opzioni contemplate per
risolverli, si rinvia alla valutazione d’impatto che correda la presente
proposta. Nel complesso la presente proposta si propone
di contribuire allo sviluppo del mercato interno dell’Unione europea, come
prevede la strategia Europa 2020 per la crescita[9], e alla realizzazione di uno spazio
giudiziario europeo in materia civile per quanto riguarda l’esecuzione. Gli
obiettivi generali della proposta sono i seguenti: facilitare a cittadini ed
imprese, in particolare le PMI, il recupero transfrontaliero dei crediti e
garantire una maggiore efficienza nell’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale nei casi transfrontalieri, riducendo così i rischi del
commercio transfrontaliero, rafforzando la fiducia degli operatori economici,
migliorando l’adempimento dei debitori nei casi transfrontalieri e favorendo
un'attività commerciale transfrontaliera più intensa. In particolare, la presente proposta intende: ·
far sì che i creditori ottengano ordinanze di
sequestro conservativo alle stesse condizioni, indipendentemente dal paese in
cui ha sede l’autorità giudiziaria competente; ·
consentire ai creditori di ottenere informazioni
sulla localizzazione dei conti bancari dei debitori; ·
ridurre i costi e i ritardi a carico dei creditori
che vogliano ottenere e far eseguire un’ordinanza di sequestro conservativo su
conti bancari nei casi transfrontalieri. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO Hanno preceduto la presente proposta ampie
consultazioni con gli interessati, gli Stati membri, altre istituzioni ed
esperti sui problemi esistenti nel sistema vigente e sulle possibili soluzioni.
Il 24 ottobre 2006 la Commissione ha adottato il libro verde “Migliorare
l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro
conservativo dei depositi bancari”[10]
nel quale propone di istituire una misura cautelare europea per il sequestro
dei depositi bancari e che ha ricevuto 68 risposte. Nell'elaborare questi
suggerimenti, la Commissione ha tenuto conto dei risultati di uno studio giuridico
comparativo presentato nel febbraio 2004 dal prof. Burkhard Hess
dell’Università di Heidelberg (lo studio riguarda i 15 Stati membri di allora)[11]. Un
altro studio esterno portato a termine nel gennaio 2011[12] e
un’indagine sulle imprese europee realizzata tramite il gruppo pilota di
imprese europee (EBTP) i cui risultati sono stati pubblicati nell’agosto 2010[13], hanno
permesso di raccogliere dati empirici sugli effetti delle diverse opzioni per
la presente proposta. Nel giugno 2010 si è tenuta un’audizione pubblica. Per
assistere la Commissione nell'elaborare la presente proposta, è stato istituito
un gruppo di esperti del settore privato che, tra il febbraio e l’aprile 2011,
si è riunito quattro volte. Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati
su un progetto di proposta preliminare in una riunione del marzo 2011. Dal processo di consultazione risulta evidente
che le parti interessate e gli Stati membri sono nettamente favorevoli alla
creazione di una procedura europea per il sequestro conservativo su conti
bancari autonoma. Quelle poche parti interessate che contestano la necessità
dell’iniziativa affermano che le loro procedure nazionali sono già efficaci.
Altre riconoscono che per migliorare le procedure nel loro Stato membro
potrebbe non essere necessaria una nuova procedura europea, che avrebbe però un
valore aggiunto per le domande “in uscita” trattate in altri paesi, alcuni dei
quali disporrebbero di procedure molto inefficienti relativamente agli ordini
di sequestro conservativo su conti bancari. Passando alle caratteristiche
fondamentali della proposta, la maggioranza delle parti interessate e il
Parlamento europeo ritengono che la prevista ordinanza di sequestro
conservativo su conti bancari debba essere esclusivamente di tipo cautelare. Riscuote
poi il favore generale l’idea che l’ordinanza debba essere emessa senza previa
audizione del debitore, per garantire l’“effetto sorpresa”. Gli aspetti più
controversi riguardano la tutela del debitore, segnatamente quale autorità
giudiziaria sia competente per l’opposizione all’ordinanza, e le modalità di
esecuzione transfrontaliera della stessa. La Commissione ha analizzato i costi e i
benefici dei principali aspetti della riforma proposta nella valutazione
d’impatto che correda la presente iniziativa. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Sintesi dell’azione proposta Il regolamento proposto istituirà una nuova e
autonoma procedura europea per il sequestro conservativo su conti bancari che
consentirà al creditore di evitare il trasferimento o il ritiro dei beni del
debitore in un qualunque conto bancario ubicato nell’Unione europea. La
procedura europea sarà accessibile a cittadini e imprese, in alternativa alle
procedure vigenti ai sensi della legislazione nazionale. Il regolamento
proposto disciplinerà la procedura di emissione di un’ordinanza europea di
sequestro conservativo su conti bancari e la sua attuazione a carico della
banca presso cui si trovano le somme. L’ordinanza europea di sequestro
conservativo su conti bancari avrebbe natura prettamente cautelare, si
limiterebbe cioè a bloccare i depositi del debitore senza consentire il
versamento di somme al creditore. Conformemente alle tradizioni giuridiche
della grande maggioranza degli Stati membri, l’ordinanza europea avrà un
effetto in rem, ossia avrà ad oggetto specifici depositi bancari e non
la persona del debitore. Le principali caratteristiche della proposta
si possono riassumere come segue. 3.1.1. Campo di applicazione
(articoli 2, 3) Il regolamento proposto si applica alle materie
civili e commerciali. Le esclusioni dal campo di applicazione corrispondono a
grandi linee a quelle previste dal regolamento Bruxelles I. Come per questo
regolamento, sono esclusi il diritto fallimentare, la sicurezza sociale e
l’arbitrato. Non mancano ragioni valide per riconoscere alle parti
dell’arbitrato la facoltà di ricorrere alla procedura europea, eppure
l’inclusione dell’arbitrato comporterebbe questioni complesse che il diritto
dell’Unione europea non ha ancora trattato – ad esempio in quali circostanze si
possono assimilare i lodi arbitrali alle decisioni giudiziarie – e che non
sembra opportuno affrontare per la prima volta in questo contesto. A differenza del regolamento Bruxelles I, il
regolamento proposto si applicherà a materie come i regimi patrimoniali tra
coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, e le successioni,
non appena saranno adottati ed entreranno in vigore gli strumenti giuridici
proposti dalla Commissione in questi due settori. Lo strumento è limitato a situazioni che hanno
implicazioni transnazionali. L’approccio alla definizione “negativa” di tali
situazioni è mutuato dall’articolo 1 della Convenzione dell’Aia sugli accordi
di scelta del foro. 3.1.2. Condizioni
e procedura di emissione ·
Accessibilità (articolo 5) La proposta prevede che la procedura europea
sia accessibile in due diverse tipologie di casi: prima e dopo l’ottenimento di
un titolo esecutivo nello Stato membro in cui si trova il conto bancario. In
pratica, ciò significa che un creditore potrebbe presentare istanza di
emissione dell’ordinanza 1) prima o durante la causa di merito o dopo aver
ottenuto nello Stato membro d'origine un titolo esecutivo che non sia ancora
esecutivo nello Stato membro dell’esecuzione e 2) dopo aver ottenuto un titolo esecutivo
nello Stato membro dell'esecuzione. Anche se la Commissione si aspetta che lo
strumento sia particolarmente pertinente nella prima casistica, esso potrà
avere un valore aggiunto pure nella seconda, massimizzando l’efficacia
dell’esecuzione. Dal momento che in questa serie di casi il creditore dispone
già di un titolo esecutivo, le condizioni di emissione sono meno restrittive
rispetto alla prima. ·
Competenza in materia di emissione dell’ordinanza
(articoli 6, 14) In linea generale, le autorità giudiziarie
degli Stati membri competenti a conoscere del merito secondo quanto previsto
dagli strumenti europei o dal diritto nazionale, sono competenti anche per
l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
In alternativa, l’ordinanza può essere emessa dalle autorità giudiziarie dello
Stato membro in cui è ubicato il conto bancario. In questo caso però, per
evitare il forum-shopping, l’effetto dell’ordinanza si limita allo Stato membro
in cui è stata emessa e non viene riconosciuta né eseguita in altri Stati
membri ai sensi del proposto regolamento. Qualora il creditore abbia già
ottenuto un titolo esecutivo, egli potrà ottenere un’ordinanza europea di
sequestro conservativo su conti bancari dall’autorità giudiziaria che ha emesso
il titolo esecutivo o dall’autorità competente per l’esecuzione nello Stato
membro in cui è ubicato il conto bancario. Le norme di competenza contemplate dal
presente regolamento non ostano a che il ricorrente faccia domanda di
provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 31 del regolamento Bruxelles I. ·
Condizioni di emissione (articoli 7, 12) Conformemente all’approccio generale adottato
in gran parte degli Stati membri, il regolamento proposto prevede che il
creditore dimostri di avere buone prospettive di successo nella causa di
merito, ossia che il credito sia prima facie fondato, e che vi sia il rischio
che l’esecuzione di una decisione successiva sia compromessa se la misura non
viene concessa, data la probabilità che il debitore rimuova o dissipi il
proprio patrimonio. Inoltre l'autorità giudiziaria potrebbe imporre al
creditore una cauzione per il risarcimento di eventuali danni subiti dal
debitore qualora l’ordinanza venga successivamente invalidata, ad esempio per
infondatezza del credito nel merito. ·
Aspetti della procedura (articoli 10, 11, 44) L’ordinanza europea di sequestro conservativo
sui conti bancari sarà emessa in una procedura ex parte, ossia senza la
previa audizione del debitore, consentendo così di conservare “l’effetto
sorpresa” della misura. Qualora tale effetto non sia necessario, per esempio
perché il deposito attualmente è impegnato a garanzia di un altro creditore, il
ricorrente può tuttavia richiedere una procedura inter partes. Dal
momento che la tempestività è di cruciale importanza nei procedimenti per
l’adozione di provvedimenti cautelari, il regolamento consente la deposizione
orale in circostanze eccezionali. Le autorità giudiziarie hanno facoltà di
accettare a titolo di prova dichiarazioni scritte di testimoni o di esperti. Il
regolamento inoltre fissa termini specifici per emettere ed eseguire
l’ordinanza europea. L’autorità giudiziaria o quella competente per
l’esecuzione che si trovino in circostanze eccezionali tali da impedire il
rispetto dei termini dovranno giustificare il motivo della proroga. ·
Ottenere informazioni sui conti bancari del
debitore (articolo 17) In considerazione delle difficoltà che
potrebbe avere il creditore nell'ottenere informazioni sul conto (o sui conti)
del debitore, il regolamento proposto obbliga gli Stati membri a predisporre un
meccanismo che faciliti tale compito. Il regolamento lascia agli Stati membri
la scelta tra due diversi meccanismi: gli Stati membri possono istituire
un'ordinanza di divulgazione che obblighi tutte le banche sul loro territorio a
rendere noto se il debitore detenga o meno un conto presso di loro; in
alternativa, possono consentire alle proprie autorità competenti per
l’esecuzione di accedere alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche in
registri o altrove. Quest’ultimo meccanismo compare anche all’articolo 61 del
regolamento in materia di obbligazioni alimentari. Considerazioni relative alla
protezione dei dati impongono che le informazioni a carattere personale
scambiate conformemente a tale disposizione siano limitate a quanto necessario
per l’esecuzione e l’attuazione dell’ordinanza. 3.1.3. Esecutività ed esecuzione
dell’ordinanza ·
Soppressione dell’exequatur (articolo 23) In conformità delle procedure europee vigenti[14], le
ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari emesse nell’ambito della
procedura proposta in uno Stato membro saranno automaticamente riconosciute ed
eseguite in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna procedura
speciale. ·
Notificazione o comunicazione dell’ordinanza alla
banca e al convenuto (articoli 24, 25) Le norme sull’effettiva esecuzione
dell’ordinanza europea da emettere ai sensi della nuova procedura costituiscono
la principale novità del regolamento proposto. Un’ordinanza di sequestro
conservativo su conti bancari con effetto in rem viene eseguita
notificandola alla banca o alle banche che detengono i conti in questione, le
quali hanno l’obbligo di darvi attuazione. Le disposizioni per la notificazione
o comunicazione alla banca contenute nel regolamento proposto distinguono tra
due situazioni: se l’autorità giudiziaria ha sede nello stesso Stato membro
della banca, la notificazione o comunicazione è disciplinata dal diritto
nazionale; se dev’essere eseguita oltre frontiera, ciò deve avvenire a norma
del regolamento (CE) n. 1393/2007, con un'importante modifica della forma di
notificazione o comunicazione: l'atto da notificare è infatti trasmesso
dall'autorità giudiziaria di origine o dal ricorrente direttamente all'autorità
competente nello Stato membro dell'esecuzione che a sua volta lo notifica alla
banca o al convenuto. Rispetto ad altre forme di notifica o alla libera scelta
tra forme diverse, tale forma di notificazione o comunicazione ha l’importante
vantaggio di coinvolgere le autorità competenti dello Stato membro
dell'esecuzione. In tal modo si garantisce non solo che le banche ricevano
l’ordinanza attraverso canali a loro noti, ma anche che l’autorità competente
tenga conto ex officio degli importi esenti dall’esecuzione, ove questo
sia consentito dal diritto nazionale. Il debitore dovrà ricevere la notificazione o
comunicazione subito dopo l’esecuzione della misura, per poter preparare la
difesa. Il regolamento proposto garantisce che la notificazione o comunicazione
avvenga il prima possibile dopo l’esecuzione dell’ordinanza. ·
Attuazione a cura della banca e dichiarazione della
banca (articoli 26, 27) La banca ha l’obbligo di attuare l’ordinanza
immediatamente, bloccando un importo corrispondente all’importo dell’ordinanza.
Speciali disposizioni tengono conto della situazione di conti su cui sono
depositati strumenti finanziari e conti in valuta diversa da quella in cui è
stata emessa l’ordinanza. Entro 8 giorni, la banca deve emettere una
dichiarazione in merito al fatto che l’ordinanza abbia posto sotto sequestro
somme sufficienti. Per garantire una protezione adeguata delle informazioni a
carattere personale concernenti il debitore, il saldo contabile può non essere
comunicato se consente di rispettare integralmente l’ordinanza. ·
Sequestro conservativo di più conti, di conti
congiunti e di conti di intestatari (articoli 28, 29) Se viene ordinato il sequestro conservativo su
più conti, il regolamento proposto limita la possibilità di un sequestro
eccessivo da parte del creditore obbligandolo, non appena ne venga informato, a
sbloccare qualsiasi importo che superi il credito. Date le ampie divergenze tra
le legislazioni nazionali quanto alle condizioni a cui è possibile effettuare
il sequestro conservativo su conti congiunti e di intestatari (fiduciari), il
regolamento proposto lascia che sia il diritto nazionale applicabile a dirimere
la questione. ·
Importi esenti dall’esecuzione (articolo 32) Quando si tratta di definire gli importi
esenti dall’esecuzione per garantire il sostentamento del debitore e della sua
famiglia o per consentire a un’impresa il normale svolgimento dell’attività, il
diritto nazionale varia considerevolmente all'interno dell'Unione europea. Ciò
riguarda soprattutto la questione se gli importi siano esenti ex officio
o solo su istanza del debitore. Il regolamento proposto consente agli Stati
membri di mantenere il proprio sistema nazionale. ·
Gerarchia dei creditori concorrenti (articolo 33) Il diritto nazionale varia sensibilmente
nell’ambito dell’Unione europea anche per quanto riguarda gli effetti di un
provvedimento cautelare sulla gerarchia dei creditori. La questione è assai
complessa e intrinsecamente legata al diritto fallimentare e all’esecuzione a
livello nazionale. Alla luce di tali differenze, ai sensi del regolamento proposto
l’ordinanza europea occupa lo stesso livello nella gerarchia dei crediti
riconosciuto a una misura equivalente in virtù del diritto nazionale. 3.1.4. Mezzi di ricorso avverso
l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (articoli 34,
35, 36) Il regolamento proposto conferisce al debitore
il diritto di contestare l’ordinanza di sequestro conservativo per motivi sia
di merito che procedurali. Quanto all'autorità giudiziaria competente a
decidere del reclamo presentato dal debitore, il regolamento proposto segue lo
stesso approccio della revisione del regolamento Bruxelles I. In linea di
principio, il convenuto deve sollevare obiezioni nei confronti dell’ordinanza
dinanzi all’autorità giudiziaria che l’ha emessa (autorità giudiziaria d’origine).
In questo modo, teoricamente, è la stessa autorità a decidere dell’ordinanza e
del reclamo. A titolo di eccezione, le obiezioni concernenti alcuni aspetti
della procedura di esecuzione, in particolare gli importi esenti
dall’esecuzione, devono essere sollevate dinanzi all’autorità giudiziaria dello
Stato membro dell'esecuzione in quanto Stato membro responsabile della
procedura. Per facilitare il reclamo del debitore contro l’ordinanza dinanzi
all’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, il regolamento prevede
moduli standard che saranno disponibili in tutte le lingue dell’Unione,
riducendo così i costi di traduzione. Una diversa norma di competenza si
applica ad alcune categorie di debitori generalmente considerate la “parte più
debole” della controversia – consumatori, dipendenti e assicurati. Questi tipi
di debitori possono presentare reclamo contro l’ordinanza dinanzi all’autorità
giudiziaria dello Stato membro del proprio domicilio. Le parti più deboli
potranno così sempre opporsi a un’ordinanza europea nella propria giurisdizione
nazionale, aggiungendo un’ulteriore protezione alle norme di tutela sulla
competenza nei casi previsti dal regolamento Bruxelles I. 3.1.5. Altre disposizioni ·
Rappresentanza legale (articolo 41) Conformemente alla situazione giuridica di
gran parte degli Stati membri e al fine di ridurre le spese legali, il
regolamento proposto prevede che la rappresentanza legale non sia obbligatoria
nei procedimenti volti ad ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo
su conti bancari. In tal modo si consentirà a un creditore di presentare
istanza per un’ordinanza europea senza dover ricorrere affatto a un avvocato o
senza dover coinvolgere un avvocato abilitato alla pratica forense nello Stato
membro in cui ha sede l’autorità giudiziaria. Il diritto nazionale potrebbe
tuttavia imporre che le parti siano rappresentate da avvocati qualora il
debitore proponga reclamo contro l’ordinanza. Per facilitare la richiesta di
un’ordinanza europea da parte del creditore, il regolamento proposto contiene
un apposito modulo e le opportune istruzioni per compilarlo. Il modulo sarà
disponibile in tutte le lingue dell’Unione e sarà necessario tradurre solo
alcuni elementi di testo libero. ·
Costi (articoli 30, 31, 43) Varie disposizioni del regolamento proposto
riguardano i costi: le banche possono riscuotere un compenso per l’attuazione
dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari solo
nell'ipotesi che il diritto nazionale le autorizzi a fare altrettanto per misure
equivalenti. Per garantire maggiore trasparenza, gli Stati membri interessati
devono determinare una tariffa fissa unica applicabile nel proprio territorio.
Deve essere determinato un onere fisso unico anche per i costi correlati al
ricorso a un’autorità competente, come un ufficiale giudiziario. L’articolo 43
obbliga la parte soccombente a sostenere i costi della procedura europea.
Benché gli Stati membri rimangano liberi di applicare spese di giudizio per la
procedura europea, queste non devono essere superiori a quelle previste per un
provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale, non devono essere
sproporzionate rispetto all’importo del credito né possono essere tanto elevate
da scoraggiare il ricorso alla procedura. 3.2. Base giuridica La presente proposta si basa sull’articolo 81,
paragrafo 2, del TFUE in virtù del quale il Parlamento europeo e il Consiglio
adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato
interno, misure volte a garantire, tra l’altro, il riconoscimento reciproco tra
gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro
esecuzione (lettera a), un accesso effettivo alla giustizia (lettera e) e
l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili,
se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile
applicabili negli Stati membri (lettera f). Il titolo V della parte terza del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea non si applica alla Danimarca ai sensi del
protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, né si applica
al Regno Unito e all’Irlanda, a meno che questi due paesi decidano altrimenti
in conformità delle norme rilevanti del protocollo sulla loro posizione
rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 3.3. Sussidiarietà e
proporzionalità La presente proposta rispetta i principi di
sussidiarietà e proporzionalità. Per quanto riguarda la sussidiarietà, i
problemi illustrati hanno una chiara dimensione transnazionale e non possono
essere adeguatamente affrontati dai soli Stati membri. Benché teoricamente
possibile, è estremamente improbabile che gli Stati membri intraprendano
un’azione concertata per adeguare la propria legislazione sul sequestro
conservativo su conti bancari, cosa che renderebbe inutile l’azione dell’Unione
europea. La questione dell’esecuzione non è mai stata oggetto di accordi
internazionali né di norme modello presentate da organizzazioni internazionali,
e niente fa pensare a un’iniziativa internazionale nel prossimo futuro. Inoltre,
anche se così fosse, le differenze tra gli attuali sistemi di esecuzione
nell’Unione europea rendono altamente improbabile che gli Stati membri
raggiungano un accordo su un approccio comune in tempi ragionevoli, soprattutto
visto che qualsiasi accordo al di fuori del processo legislativo europeo
richiederebbe l’unanimità. La valutazione d’impatto che correda la
presente proposta dimostra che i vantaggi dei principali elementi di questa
proposta superano i costi e che le misure proposte sono quindi proporzionate. 3.4. Impatto sui diritti
fondamentali Come illustra dettagliatamente la valutazione
d’impatto che correda la presente proposta, e in conformità della strategia per
un’attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea[15],
tutti gli elementi della proposta rispettano i diritti sanciti dalla Carta.
Istituendo una procedura europea rapida e a basso costo per il sequestro
conservativo su conti bancari, la proposta rafforza il diritto del creditore a
un’effettiva esecuzione dei propri crediti che fa parte del diritto a un
ricorso effettivo previsto dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta. Al
contempo, la proposta garantisce la tutela dei diritti del debitore, nel pieno
rispetto del diritto a un giudice imparziale (articolo 47, paragrafo 2, della
Carta) e del diritto al rispetto della dignità umana e della vita familiare
(rispettivamente articoli 1 e 7 della Carta). La tutela dei diritti del
debitore è garantita soprattutto dai seguenti elementi della proposta: ·
l’obbligo di notificare al debitore, immediatamente
dopo l’attuazione dell’ordinanza, tutti i documenti che il creditore ha
presentato all'autorità giudiziaria; ·
la possibilità per il debitore di contestare
l’ordinanza mediante reclamo all’autorità giudiziaria d’origine,
dell’esecuzione oppure – se il debitore è un consumatore, un dipendente o un
assicurato – a quella del proprio domicilio; ·
l'esenzione dall'esecuzione degli importi necessari
a garantire la sussistenza del debitore e della sua famiglia. 2011/0204 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un'ordinanza europea di
sequestro conservativo su conti bancari
per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e
commerciale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e)
ed f), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[16],
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, sentito il garante europeo della protezione
dei dati, considerando quanto segue: (1)
L’Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e
sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata
la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio
l’Unione deve adottare, tra l'altro, misure nel settore della cooperazione
giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in
particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno. (2)
A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea ("TFUE"), tali misure sono
volte a garantire, tra l’altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati
membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione, un
accesso effettivo alla giustizia e l’eliminazione degli ostacoli al corretto
svolgimento dei procedimenti civili promuovendo la compatibilità delle norme di
procedura civile applicabili negli Stati membri. Il Consiglio europeo di
Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento della cooperazione
giudiziaria in materia civile, specificando che dovrebbe altresì applicarsi
alle ordinanze cautelari che permettono alle autorità competenti di procedere
alla confisca di beni facilmente trasferibili. (3)
Il programma di misure per l’attuazione del principio
del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale,
comune alla Commissione e al Consiglio e adottato il 30 novembre 2000[17], prevede
l'introduzione di provvedimenti cautelari a livello europeo e il miglioramento
dei sequestri bancari, ad esempio attraverso l’introduzione di un sequestro
europeo dei depositi bancari. (4)
La Commissione ha adottato il libro verde
“Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea:
il sequestro conservativo dei depositi bancari”[18] il 24
ottobre 2006. Il libro verde ha avviato una consultazione sulla necessità e
sulle possibili caratteristiche di una procedura europea uniforme per il
sequestro conservativo dei depositi bancari. (5)
Il programma di Stoccolma del dicembre 2009[19], che
definisce le priorità in materia di libertà, sicurezza e giustizia per il
periodo 2010-2014, invita la Commissione a presentare opportune proposte per
migliorare l’efficacia dell’esecuzione delle sentenze nell’Unione riguardo ai
depositi bancari e ai beni dei debitori. (6)
Un creditore dovrebbe poter ottenere un’ordinanza
cautelare per evitare il ritiro o il trasferimento delle somme detenute dal
debitore in conti bancari ubicati nell’Unione se sussiste il rischio che il
debitore dissipi il proprio patrimonio, impedendo con ciò o rendendo assai più
difficile la successiva esecuzione della decisione di merito. (7)
Le procedure nazionali per ottenere provvedimenti
cautelari come le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari esistono
in tutti gli Stati membri, ma le condizioni di emissione del provvedimento e
l’efficienza della sua attuazione variano considerevolmente. Inoltre, il
ricorso a provvedimenti cautelari nazionali è complesso, lungo e costoso per i
casi con implicazioni transnazionali, in particolare qualora il creditore
cerchi di ottenere il sequestro conservativo di depositi bancari ubicati in
Stati membri diversi. Una procedura europea che consenta a un creditore di
ottenere il sequestro conservativo sui conti bancari del debitore, nei casi con
implicazioni transnazionali, in modo semplice, rapido e poco costoso dovrebbe
porre rimedio alle carenze della situazione attuale. (8)
La procedura istituita con il presente regolamento
deve costituire un mezzo facoltativo a disposizione del ricorrente per affermare
i propri diritti, in alternativa alle procedure nazionali applicabili per
ottenere provvedimenti cautelari. (9)
È auspicabile che il campo di applicazione del
presente regolamento copra tutte le materie civili e commerciali, salvo alcune
materie ben definite. In particolare, non è opportuno che il presente
regolamento si applichi nel contesto della procedura di arbitrato o
fallimentare. (10)
La procedura dovrebbe essere esperibile per il
ricorrente che desideri garantire l’esecuzione di una successiva decisione di
merito prima dell’inizio della causa di merito, e in qualunque fase del
procedimento. Lo stesso dicasi per il ricorrente che abbia già ottenuto una
decisione giudiziaria o altro titolo esecutivo nel merito. In quest’ultimo
caso, la procedura può avere valore aggiunto ove l’esecuzione del titolo non
sia celere o il creditore desideri accertare in quale Stato membro il debitore
detenga somme sufficienti per giustificare l’avvio della procedura di
esecuzione. (11)
Per garantire l’esistenza di uno stretto legame tra
l’autorità giudiziaria e il provvedimento cautelare, l’autorità competente ad
emettere l’ordinanza dovrebbe essere quella competente a conoscere del merito.
È inoltre opportuno che il ricorrente possa richiedere un’ordinanza di
sequestro conservativo su conti bancari nel luogo in cui si trovano i conti in
questione. In questo caso, tuttavia, occorre confinare l’effetto dell’ordinanza
al territorio dello Stato membro in cui è stata emessa. (12)
Le condizioni per emettere l’ordinanza di sequestro
conservativo su conti bancari dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra
l’interesse del creditore ad ottenere un'ordinanza ove necessario, e
l’interesse del debitore a prevenire ogni abuso dello strumento. Di
conseguenza, prima che il creditore ottenga una decisione esecutiva nello Stato
membro in cui è ubicato il conto bancario, l’autorità giudiziaria dovrà
convincersi che il credito da questi vantato nei confronti del debitore è
fondato e che senza tale ordinanza vi è il rischio che la successiva esecuzione
della futura decisione sia compromessa o resa assai più difficile. (13)
Per garantire l’effetto sorpresa dell’ordinanza di
sequestro conservativo su conti bancari, non è opportuno che il debitore venga
informato della richiesta né che la sua audizione abbia luogo prima
dell’emissione o che l'ordinanza gli sia notificata o comunicata prima che la
banca provveda ad attuarla. È invece opportuno che il debitore sia in grado di
contestare l’ordinanza subito dopo la sua attuazione. (14)
Nei procedimenti ai sensi del presente regolamento,
non dovrebbe sussistere l'obbligo per nessuna delle parti di essere
rappresentata da un avvocato o da un professionista del diritto. (15)
È necessario che il presente regolamento fornisca
sufficienti garanzie per evitare qualsiasi abuso dell’ordinanza. In
particolare, a meno che il creditore non disponga già di una decisione
esecutiva nello Stato membro di esecuzione, è auspicabile che l'autorità
giudiziaria possa imporre al creditore una cauzione per il risarcimento di
qualunque danno subito dal debitore in seguito a un’ordinanza ingiustificata.
Le condizioni alle quali il creditore è tenuto a risarcire il debitore per il
danno causato dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Laddove il
diritto di uno Stato membro non contempli la responsabilità del ricorrente, il
presente regolamento non dovrebbe precludere misure con effetto equivalente,
come l'obbligo che il ricorrente si assuma l'impegno di risarcire i danni. (16)
Poiché attualmente, in un contesto
transfrontaliero, i creditori si trovano di fronte a difficoltà di ordine
pratico per accedere alle informazioni sui debitori da fonti pubbliche o
private, è opportuno che il regolamento istituisca un meccanismo che consenta
all’autorità competente nello Stato membro dell'esecuzione di ottenere
informazioni sui conti bancari del debitore, obbligando le banche a rendere
noto il luogo in cui si trovano i depositi bancari del debitore ubicati in
quello Stato membro, oppure consentendo l’accesso alle informazioni contenute
nei registri o altrimenti in possesso delle autorità o delle amministrazioni
pubbliche. (17)
Per una rapida esecuzione dell’ordinanza di
sequestro conservativo su conti bancari, è opportuno che il regolamento preveda
che la trasmissione dell’ordinanza dall’autorità giudiziaria emittente alla
banca sia effettuata tramite notificazione o comunicazione diretta, come
prescrive il regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali[20]. Occorre
che il presente regolamento preveda anche norme adeguate per l'attuazione
dell’ordinanza da parte della banca, e obblighi quest’ultima a dichiarare se
l’ordinanza abbia effettivamente agito su somme appartenenti al debitore. (18)
Occorre che nel procedimento per l’ordine di
sequestro conservativo su conti bancari sia assicurato il pieno rispetto del
diritto del convenuto a un giudice imparziale. A tal fine è necessario che
l’ordinanza e tutti i documenti presentati dal ricorrente siano notificati al
convenuto subito dopo la sua esecuzione e che il convenuto possa presentare
reclamo. È auspicabile che l’autorità competente che ha emesso l’ordinanza sia
competente a ricevere il reclamo, a condizione che non venga contestato alcun
aspetto dell’esecuzione. Tuttavia, se il convenuto è un consumatore, un
lavoratore dipendente o un assicurato, è opportuno che egli possa presentare
reclamo contro l’ordinanza dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato membro
del proprio domicilio. Inoltre, è auspicabile che il debitore abbia il diritto
di ottenere il dissequestro delle somme sul proprio conto bancario se offre una
garanzia alternativa. (19)
Per l’emissione e l’esecuzione rapida e tempestiva
dell’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari, è necessario che il
regolamento stabilisca termini massimi entro i quali devono essere completate
le varie fasi della procedura. Inoltre, è auspicabile che il presente
regolamento obblighi gli Stati membri a trattare la procedura europea con la
stessa rapidità della procedura prevista dal diritto nazionale per ottenere una
misura equivalente. Ciò significa, in particolare, che là dove il diritto
nazionale stabilisce termini più brevi rispetto al presente regolamento per
l’emissione di provvedimenti nazionali, questi stessi termini si applichino
anche alla procedura europea. Per il calcolo dei tempi e termini di cui al
presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n.
1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili
ai periodi di tempo, alle date e ai termini[21]. (20)
Il presente regolamento rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare
il pieno rispetto della dignità umana e favorire l’applicazione degli articoli
7, 8, 17 e 47 che riguardano, rispettivamente, il rispetto della vita privata e
della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto
di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. (21)
Al trattamento dei dati personali nell’ambito del
presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati[22]. (22)
Per tenere conto del progresso tecnico è opportuno
che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la
modifica degli allegati del presente regolamento. È particolarmente importante
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate,
anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la
Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata
dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (23)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda in relazione allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE,
[detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e
all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l’articolo 4 di detto
protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente
regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua
applicazione]. (24)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE,
la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso
vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo 1
Oggetto, campo di applicazione e definizioni Articolo 1
Oggetto 1. Il presente regolamento
istituisce una procedura europea per l'adozione di un provvedimento cautelare
che consenta al creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro
conservativo su conti bancari (di seguito "OESC") per evitare il ritiro
o il trasferimento di somme detenute dal debitore in un conto bancario
all'interno dell’Unione. 2. Dell'OESC può avvalersi il
creditore in alternativa ai provvedimenti cautelari previsti negli Stati
membri. Articolo 2
Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si
applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale con implicazioni
transnazionali secondo la definizione di cui all’articolo 3, indipendentemente
dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la
materia fiscale, doganale o amministrativa. 2. Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente regolamento: a) i fallimenti, i concordati e la procedure
affini; b) la sicurezza sociale; c) l'arbitrato. 3. Il presente regolamento non
sia applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi della legge
sulle immunità dall'esecuzione dello Stato membro in cui è ubicato il conto, né
ai sistemi di regolamento titoli designati dagli Stati membri a norma
dell'articolo 10 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[23].
4. Il presente regolamento si
applicherà alle materie inerenti i regimi patrimoniali tra coniugi, gli effetti
patrimoniali delle unioni registrate e le successioni quando sarà applicabile
la legislazione dell'Unione relativa alla competenza, alla legge applicabile,
al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in quelle materie. Articolo 3
Materie con implicazioni transnazionali Ai fini del presente regolamento, una materia
presenta implicazioni transnazionali salvo che l’autorità giudiziaria cui è
presentata la domanda di OESC, tutti i conti bancari su cui si intende
effettuare il sequestro mediante ordinanza e le parti si trovino o siano
domiciliati nello stesso Stato membro. Articolo 4
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: 1. “conto bancario”: qualsiasi
conto bancario contenente contante o strumenti finanziari, tenuto presso una
banca a nome del convenuto o di un terzo per conto del convenuto; 2. "banca": un’impresa
la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal
pubblico e nel concedere crediti per proprio conto; 3. "strumenti
finanziari": gli strumenti finanziari come definiti all'articolo 4,
paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio[24]; 4. "contante": il
denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi
crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario; 5. “somme”: contante o strumenti
finanziari; 6. "Stato membro in cui è
ubicato il conto bancario": a) per un conto bancario contenente
contante, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto bancario; b) b) per un conto bancario contenente
strumenti finanziari, lo Stato membro in cui la banca presso la quale è depositato
il conto ha la residenza abituale come determinata dall’articolo 19 del
regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[25]; 7. “credito”: un credito
relativo al pagamento di un importo di denaro determinato o determinabile; 8. “decisione
giudiziaria”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione
emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, compresa la
determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere; 9. “autorità
giudiziaria”: il giudice o altra autorità designata da uno Stato membro come
competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente
regolamento; 10. “transazione giudiziaria”: la
transazione approvata dall’autorità giudiziaria o conclusa davanti all'autorità
giudiziaria nel corso di un procedimento; 11. “atto pubblico”: qualsiasi
documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in
uno Stato membro e la cui autenticità: a) riguardi la firma e il contenuto
dell’atto pubblico, e b) sia stata attestata da un’autorità
pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; 12. “Stato membro
d'origine”: lo Stato membro in cui è stata emessa l'OESC; 13. “Stato membro
dell'esecuzione”: lo Stato membro in cui è ubicato il conto bancario colpito da
ordinanza di sequestro conservativo; 14. "autorità
competente": l'autorità che lo Stato membro dell'esecuzione ha designato
come competente a ottenere le necessarie informazioni sul conto bancario del
convenuto di cui all'articolo 17, per la notificazione o la comunicazione
dell'OESC di cui agli articoli da 24 a 28, e a determinare gli importi esenti
dall'esecuzione di cui all'articolo 32; 15. "domicilio": il
domicilio determinato a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n.
44/2001 del Consiglio[26]. Capo 2
Procedura per l'ottenimento di un'OESC Articolo 5
Accessibilità 1. La sezione 1 si applica nei
casi in cui a) il ricorrente richiede un’OESC prima
dell'inizio della causa di merito contro il convenuto o in qualsiasi momento
durante il procedimento; b) il ricorrente ha ottenuto una decisione
giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il convenuto
che sono esecutivi nello Stato membro d’origine ma non ancora dichiarati
esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione in cui la dichiarazione è
richiesta. 2. La sezione 2 si applica nei
casi in cui il ricorrente richiede un’OESC dopo aver ottenuto una decisione
giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il convenuto
che di diritto sono esecutivi o sono stati dichiarati esecutivi nello Stato
membro dell'esecuzione. Sezione 1
Emissione di un'OESC prima del rilascio di un titolo esecutivo Articolo 6
Competenza giurisdizionale 1. A emettere l'OESC è
un'autorità giudiziaria. 2. Sono competenti per
l’emissione dell’ordinanza le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui
deve essere iniziata l’azione di merito in conformità delle norme di competenza
applicabili. Ove una o più autorità giudiziarie siano competenti a conoscere
del merito, è competente l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui il
ricorrente ha iniziato o intende iniziare l'azione di merito. 3. In deroga al paragrafo 2, per
l’emissione di un’OESC che debba essere eseguita nello Stato membro in cui è
ubicato il conto bancario è competente l'autorità giudiziaria di quello Stato
membro. Articolo 7
Condizioni di emissione dell'OESC 1. L'OESC è emessa per l’importo
corrispondente all’importo richiesto o parte di esso qualora il ricorrente
presenti fatti pertinenti, ragionevolmente corroborati da prove, per dimostrare
all'autorità giudiziaria: a) che il credito vantato nei confronti del
convenuto è verosimilmente fondato; b) che, senza emissione dell'ordinanza, la
successiva esecuzione di un titolo esistente o futuro nei confronti del
convenuto sarà probabilmente compromessa o resa assai più difficile,
segnatamente perché sussiste il rischio concreto che il convenuto rimuova,
disponga o nasconda i beni detenuti nel conto o nei conti bancari su cui porre
il sequestro. 2. Ove il ricorrente abbia già
ottenuto, contro il convenuto, una decisione giudiziaria, una transazione
giudiziaria o un atto pubblico per il pagamento di un importo di denaro che
sono esecutivi nello Stato membro d'origine e possono essere riconosciuti nello
Stato membro dell'esecuzione in conformità degli strumenti applicabili del
diritto dell'Unione, sarà ritenuta soddisfatta la condizione di cui al
paragrafo 1, lettera a). Articolo 8
Domanda di OESC 1. Le domande di OESC sono
presentate con il modulo di cui all’allegato I. 2. Nella domanda sono indicati: a) il nome e l’indirizzo del ricorrente e,
se del caso, dei suoi rappresentanti, e il nome e l'indirizzo dell’autorità
giudiziaria cui è presentata la domanda; b) il nome e l’indirizzo del convenuto e, se
del caso, del suo rappresentante; c) le informazioni sul conto o sui conti
bancari in conformità dell’articolo 16, salvo nei casi in cui sia presentata
richiesta di informazioni sul conto ai sensi dell’articolo 17; d) l’importo del credito e l’importo degli
interessi e delle spese nella misura in cui tali spese possono essere incluse
nell’importo sequestrato in conformità dell’articolo 18; e) una descrizione delle circostanze
invocate come fondamento del credito e, se del caso, degli interessi richiesti; f) una descrizione di tutte le circostanze
pertinenti che giustificano l’emissione dell’ordinanza, come previsto
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b); g) una descrizione di tutti gli elementi
pertinenti a sostegno della competenza dell’autorità giudiziaria adita; h) un elenco delle prove addotte dal
ricorrente o che questi si è offerto di addurre; i) ove si applichi l’articolo 7, paragrafo
2, copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto
pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; j) una dichiarazione attestante se il
ricorrente abbia presentato ad altre autorità giudiziarie una domanda di OESC o
di provvedimento con effetto equivalente in conformità della legislazione
nazionale, ai sensi dell’articolo 19. 3. La domanda è corredata dalla
documentazione giustificativa pertinente. 4. La domanda può essere
presentata con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico. Articolo 9
Esame della domanda 1. L’autorità giudiziaria cui è
presentata la domanda di OESC accerta che ricorrano le condizioni di cui agli
articoli 2, 6, 7 e 8. 2. Qualora non ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 8 e salvo che il credito non sia manifestamente
infondato o la domanda irricevibile, l'autorità giudiziaria offre al ricorrente
l’opportunità di completare o rettificare la domanda. Articolo 10
Procedura ex parte Il convenuto non è informato della domanda né
è sentito prima dell'emissione dell'OESC, salvo richiesta contraria del
ricorrente. Articolo 11
Mezzi di prova 1. L'autorità giudiziaria
competente che ritenga di non poter emettere l'OESC in assenza di prove
supplementari può ammettere come prova le dichiarazioni scritte di testimoni o
esperti. 2. L’autorità giudiziaria
ammette l'audizione di testimoni soltanto ove lo ritenga necessario. Qualora il
ricorrente, un testimone o un esperto non sia domiciliato nello stesso luogo
dell’autorità giudiziaria competente, questa ammette come prova la
videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione ove disponibili. Articolo 12
Costituzione obbligatoria di garanzia da parte del ricorrente Prima di emettere un'OESC, l'autorità
giudiziaria può imporre al ricorrente una cauzione o una garanzia equivalente
per risarcire eventuali danni subiti dal convenuto, nella misura in cui il
ricorrente sia tenuto, ai sensi del diritto nazionale, al risarcimento del
danno. Articolo 13
Avvio di un procedimento di merito Se la domanda di OESC è presentata prima
dell'inizio di una causa di merito, il ricorrente inizia il procedimento entro
30 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza o entro un periodo più breve
deciso dall’autorità giudiziaria emittente, pena la revoca dell'ordinanza ai
sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 35, paragrafo
2. Sezione 2
Emissione di un'OESC dopo il rilascio di un titolo esecutivo Articolo 14
Competenza per l'emissione dell'OESC 1. Nei casi di cui all’articolo
5, paragrafo 2, il ricorrente che abbia ottenuto una decisione giudiziaria o
una transazione giudiziaria può richiedere all’autorità giudiziaria che ha reso
la decisione giudiziaria o approvato la transazione giudiziaria di emettere
anche un’OESC. 2. Il ricorrente che abbia
ottenuto un atto pubblico può richiedere all’autorità competente nello Stato
membro in cui è stato redatto l’atto pubblico, e a ciò designata da ciascuno
Stato membro, di emettere anche un’OESC. 3. Il ricorrente può rivolgere
la domanda di OESC direttamente all'autorità dello Stato membro dell'esecuzione
che questi ha designato come competente per l'emissione dell'ordinanza e comunicato
alla Commissione ai sensi dell'articolo 48 (di seguito "autorità
emittente"). 4. Ai fini dei procedimenti per
l'emissione di un'OESC di cui alla presente sezione, si applica l'articolo 10. Articolo 15
Domanda di OESC 1. Le domande di OESC sono presentate
con il modulo di cui all’allegato I. 2. Nella domanda sono indicati: a) il nome e l’indirizzo del ricorrente e,
se del caso, dei suoi rappresentanti, e il nome e l'indirizzo dell’autorità
giudiziaria cui è presentata la domanda; b) il nome e l’indirizzo del convenuto e, se
del caso, del suo rappresentante; c) l’importo specificato nella decisione
giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico, e l’importo degli
interessi e delle spese nella misura in cui queste possono essere incluse
nell’importo sequestrato in conformità dell’articolo 18; d) le informazioni sul conto o sui conti
bancari in conformità dell’articolo 16, salvo nei casi in cui sia presentata
richiesta di informazioni sul conto ai sensi dell’articolo 17; e) copia della decisione giudiziaria, della
transazione giudiziaria o dell’atto pubblico che rispetti le condizioni
necessarie per stabilirne l’autenticità; f) una dichiarazione attestante che la
decisione giudiziaria non è stata ancora eseguita; g) qualora la decisione giudiziaria, la
transazione giudiziaria o l’atto pubblico siano stati emessi in un altro Stato
membro i) nel caso di una decisione giudiziaria,
di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico per cui non sia necessaria
alcuna dichiarazione di esecutività, il pertinente certificato previsto in
conformità dello strumento applicabile ai fini dell’esecuzione in un altro
Stato membro, corredato, se del caso, da una traslitterazione o una traduzione
ai sensi dell’articolo 47; oppure ii) nel caso di una decisione giudiziaria,
di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico per cui si richieda una
dichiarazione di esecutività, la dichiarazione di esecutività; h) una dichiarazione attestante se il
ricorrente abbia presentato ad altre autorità giudiziarie una domanda di OESC o
di provvedimento con effetto equivalente in conformità della legislazione
nazionale, ai sensi dell’articolo 19. 3. La domanda può essere
presentata con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico. Sezione 3
Disposizioni comuni Articolo 16
Informazioni sul conto bancario Salvo ove richieda all’autorità competente di
ottenere informazioni sul conto bancario ai sensi dell’articolo 17, il
ricorrente fornisce tutte le informazioni relative al convenuto e al suo conto
o ai suoi conti bancari affinché la banca o le banche possano identificare il
convenuto e il suo conto o i suoi conti bancari, inclusi: a) il nome per esteso del convenuto, b) il nome della banca presso la quale il
convenuto detiene uno o più conti su cui operare il sequestro, e l’indirizzo
della sede centrale della banca nello Stato membro in cui è ubicato il conto
bancario, e c) uno degli elementi seguenti: i) il numero del conto o dei conti
bancari, ii) l’indirizzo completo del convenuto, iii) se il convenuto è una persona fisica,
la sua data di nascita, il numero d’identità nazionale o del passaporto, oppure iv) se il convenuto è una persona giuridica,
il numero di iscrizione al registro delle imprese. Articolo 17
Richiesta di informazioni sul conto bancario 1. Ove non disponga di tutte le
informazioni sul conto bancario richieste ai sensi dell’articolo 16, il
ricorrente può richiedere che l’autorità competente dello Stato membro
dell'esecuzione ottenga le informazioni necessarie La richiesta è presentata
con la domanda di OESC. 2. La domanda riporta tutte le
informazioni di cui dispone il ricorrente relative al convenuto e ai suoi conti
bancari. 3. L’autorità giudiziaria o
l’autorità emittente emette l'OESC ai sensi dell’articolo 21 e la trasmette
all’autorità competente a norma dell’articolo 24. 4. L’autorità competente si
avvale di tutti i mezzi opportuni e ragionevoli a disposizione nello Stato
membro dell'esecuzione per ottenere le informazioni necessarie di cui al
paragrafo 1. Una volta ottenute le informazioni necessarie, l’autorità
competente notifica o comunica l'OESC alla banca secondo il disposto
dell’articolo 24. 5. I modi per ottenere
informazioni disposti dal diritto nazionale, da comunicare alla Commissione a
norma dell'articolo 48, sono uno dei seguenti: a) possibilità di obbligare tutte le banche
del territorio a rendere noto se il convenuto abbia un conto depositato presso
di loro; b) accesso dell’autorità competente alle
informazioni di cui al paragrafo 1, se detenute da autorità o amministrazioni
pubbliche in registri o altrove. 6. Le informazioni di cui al
paragrafo 4 sono proporzionate alla finalità di identificare il conto o i conti
bancari del convenuto, sono pertinenti e non eccessive e devono limitarsi: a) all’indirizzo del convenuto, b) alla banca o alle banche presso cui sono
depositati i conti del convenuto, c) al numero del conto o dei conti bancari
del convenuto. Articolo 18
Importo dell'OESC 1. Se l’OESC è emessa sulla base
di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto
pubblico esecutivi nello Stato membro d’origine, è consentito al ricorrente
ottenere il sequestro dell’importo indicato ma anche degli interessi e delle
spese specificati nell’ordinanza. 2. In tutti gli altri casi, al
ricorrente è consentito ottenere il sequestro dell’importo del credito e gli
eventuali interessi maturati sul credito. Articolo 19
Informazioni sulle domande pendenti dinanzi altre autorità giudiziarie 1. Al momento di presentare
domanda di OESC, il ricorrente dichiara se ha già presentato ad altre autorità
giudiziarie una domanda di OESC o di provvedimento cautelare equivalente ai
sensi del diritto nazionale contro lo stesso convenuto e diretta a garantire lo
stesso credito. 2. Il ricorrente informa
l’autorità giudiziaria adita della domanda di OESC in relazione ad altre
eventuali ordinanze o provvedimenti cautelari ai sensi del diritto nazionale,
concessi a seguito della domanda di cui al paragrafo 1. In questo caso,
l’autorità giudiziaria o l’autorità emittente può astenersi dall’emettere
un’ulteriore ordinanza se ritiene che le misure già concesse offrano una
sufficiente protezione degli interessi del ricorrente. Articolo 20
Comunicazione e cooperazione tra autorità giudiziarie 1. Se le autorità giudiziarie di
uno Stato membro ricevono una domanda di OESC e quelle di un altro Stato membro
sono adite nel procedimento di merito, le autorità giudiziarie interessate
possono cooperare per assicurare un adeguato coordinamento tra il procedimento
di merito e il procedimento relativo all'OESC. 2. L’autorità giudiziaria cui è
presentata la domanda di OESC può chiedere all’altra autorità giudiziaria di
cui al paragrafo 1 informazioni su tutte le circostanze pertinenti del caso,
oppure può chiedere al ricorrente di reperire tali informazioni, come il
rischio che il convenuto dissipi il patrimonio o l'eventuale rifiuto di una
simile misura opposto dall'autorità giudiziaria adita nel merito. Tali
informazioni possono essere richieste direttamente o tramite i punti di
contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
istituita con decisione 2001/470/CE[27]. Articolo 21
Emissione, effetto e durata dell’OESC 1. Se ricorrono le condizioni di
cui al presente capo, l’autorità giudiziaria o l’autorità emittente rilascia
un’OESC. 2. Se dev’essere eseguita in un
altro Stato membro, l’ordinanza è emessa secondo il modello riprodotto
nell’allegato II. 3. Nei casi contemplati
all'articolo 5, paragrafo 1, l’autorità giudiziaria emette l’OESC entro sette
giorni dalla presentazione della domanda. 4. Qualora circostanze
eccezionali rendano necessaria un’audizione orale, l’autorità giudiziaria
convoca l’udienza entro altri sette giorni ed emette l’ordinanza entro sette
giorni dall’udienza. 5. Nei casi contemplati
all'articolo 5, paragrafo 2, l’autorità emittente rilascia l’OESC entro tre
giorni dalla presentazione della domanda. 6. Fatto salvo l'articolo 32,
l'OESC impedisce al convenuto o ai suoi creditori qualsiasi trasferimento,
ritiro o atto dispositivo delle somme per l’importo specificato nell’ordinanza,
dal conto o dai conti bancari ivi indicati. 7. L'OESC rimane in vigore a) fino a revoca disposta da un'autorità
giudiziaria a norma degli articoli 34, 35, 36 o 40, oppure b) ove il ricorrente abbia ottenuto una
decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico nel
merito, esecutivi nello Stato membro d'origine, oppure nei casi di cui
all'articolo 5, paragrafo 2, fino a che agli effetti dell'OESC subentrino gli
effetti equivalenti di un provvedimento di esecuzione di diritto nazionale,
purché il ricorrente abbia avviato il procedimento di esecuzione entro 30
giorni dacché la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto
pubblico sono stati notificati o sono diventati esecutivi, a seconda di quale
data sia posteriore. Articolo 22
Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere un'OESC 1. Avverso la decisione
dell'autorità giudiziaria o dell'autorità emittente di non emettere un’OESC il
ricorrente può presentare ricorso presso l'autorità giudiziaria comunicata alla
Commissione a norma dell'articolo 48. 2. Il ricorso va presentato
entro 30 giorni dalla notifica della decisione di cui al paragrafo 1. Capo 3
Esecutività ed esecuzione dell'OESC Articolo 23
Abolizione dell'exequatur L’OESC emessa in uno Stato membro ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, è riconosciuta
ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una
dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo
riconoscimento. Articolo 24
Notificazione o comunicazione alla banca 1. L'OESC è notificata alla
banca o alle banche ivi specificate, conformemente alle disposizioni del
presente articolo. 2. Se ad emettere l’ordinanza è
un’autorità giudiziaria o un'autorità emittente nello Stato membro
dell'esecuzione, la notificazione o comunicazione alla banca è effettuata
conformemente alla legge di quello Stato membro. 3. Se l’autorità giudiziaria che
ha emesso l'OESC ha sede in uno Stato membro diverso da quello dell'esecuzione,
la notificazione o comunicazione è effettuata ai sensi del regolamento (CE) n.
1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[28]. In ordine alla trasmissione dell'OESC, si
applicano le seguenti disposizioni: a) la persona o l’autorità responsabile
della notificazione o comunicazione nello Stato membro d'origine trasmette
l'OESC direttamente all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione;
b) sono strasmessi i seguenti documenti: i) copia dell’OESC con il modulo di cui
all’allegato II, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; ii) se necessario, una traslitterazione o
traduzione del modulo a norma dell’articolo 47; iii) il modulo di trasmissione riprodotto
nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1393/2007 corredato, se
necessario, dalla traslitterazione o traduzione del modulo ai sensi
dell’articolo 47. c) L’autorità competente notifica o comunica
l’OESC alla banca o alle banche ivi specificate. L’autorità competente prende
tutte le misure necessarie per notificare l’ordinanza entro 3 giorni lavorativi
dal ricevimento. d) Non appena l’ordinanza è notificata o
comunicata alla banca, l’autorità competente redige un certificato di avvenuta
notificazione o comunicazione in conformità dell’articolo 10 del regolamento
(CE) n. 1393/2007 e lo trasmette alla persona o all’autorità che ha richiesto
la notificazione o la comunicazione. Articolo 25
Notificazione o comunicazione al convenuto 1. Al convenuto sono notificati
o comunicati l’OESC e tutti i documenti presentati all’autorità giudiziaria o
all’autorità competente per l'emissione dell'ordinanza, senza ingiustificato
ritardo dopo la notificazione o comunicazione alla banca ai sensi dell’articolo
24 e allorché la banca abbia effettuato la dichiarazione in applicazione
dell'articolo 27. 2. Se il convenuto è domiciliato
nello Stato membro d'origine, la notificazione o comunicazione è effettuata in
conformità della legge di quello Stato membro. 3. Se il convenuto è domiciliato
nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità competente di quello Stato
membro cui è trasmessa l'OESC a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, gli
notifica o comunica l'ordinanza e i relativi documenti conformemente al
regolamento (CE) n. 1393/2007. 4. Se il convenuto è domiciliato
in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine o dallo Stato membro
dell'esecuzione, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione cui è
trasmessa l'OESC a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, la trasmette
direttamente all'autorità competente dello Stato membro di domicilio del
convenuto. Questa autorità notifica o comunica l'ordinanza al convenuto
conformemente al regolamento (CE) n. 1393/2007. Articolo 26
Attuazione dell'OESC 1. La banca cui sia stata
notificata un’OESC procede alla sua attuazione non appena la riceve, impedendo
qualsiasi trasferimento, ritiro o atto dispositivo delle somme per l’importo
specificato nell’ordinanza, dal conto o dai conti bancari ivi indicati o
identificati dalla banca quali conti del convenuto. Le somme che superano
l’importo specificato nell’ordinanza devono rimanere nella disponibilità del
convenuto. 2. Se l'ordinanza è notificata o
comunicata fuori dell’orario di lavoro, è attuata subito dopo la ripresa del
lavoro. 3. Se le somme contenute nel
conto bancario indicato nell'OESC di cui al paragrafo 1, consistono in
strumenti finanziari, il loro valore sarà determinato con riferimento al
pertinente tasso di mercato applicabile il giorno dell’attuazione. 4. Se la valuta delle somme
contenute nel conto bancario è diversa da quella in cui è stata emessa l’ordinanza,
la banca converte l’importo con riferimento al tasso ufficiale di cambio del
giorno dell’attuazione. 5. La responsabilità della banca
per l’eventuale inosservanza degli obblighi sanciti nel presente articolo è
disciplinata dalla legislazione nazionale. Articolo 27
Dichiarazione della banca 1. Entro tre giorni dal
ricevimento dell’OESC, la banca informa l’autorità competente e il ricorrente,
con il modulo di cui all’allegato III, se e in che misura siano state
sequestrate le somme sul conto bancario del convenuto. Entro un giorno
lavorativo, l’autorità competente trasmette la dichiarazione alla persona o
all’autorità che ha chiesto la notificazione o comunicazione ai sensi
dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera a). 2. Se il saldo del conto
bancario è sufficiente a coprire l’importo specificato nell'OESC, la banca non
rende noto il saldo del conto del convenuto. 3. La banca può trasmettere la
dichiarazione con mezzi di comunicazione elettronici sicuri. 4. La responsabilità della banca
per l’eventuale inosservanza del presente obbligo è disciplinata dalla
legislazione nazionale. Articolo 28
Sequestro conservativo di più conti 1. Se l'OESC riguarda più conti
del convenuto depositati presso la stessa banca, la banca dà attuazione
all'ordinanza soltanto fino a concorrenza dell’importo ivi specificato. 2. Se sono state emesse una o
più OESC o provvedimenti cautelari equivalenti ai sensi del diritto nazionale
in relazione a più conti bancari del convenuto depositati in diverse banche,
nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, il ricorrente ha il dovere
di effettuare il dissequestro di qualsiasi importo sequestrato che superi
l’importo fissato nell’ordinanza. Il dissequestro avviene entro 48 ore dal
ricevimento della dichiarazione della prima banca di cui all’articolo 27, da
cui risulti tale eccesso. Il ricorrente procede al dissequestro tramite
l’autorità competente per l’esecuzione del rispettivo Stato membro
dell'esecuzione. Articolo 29
Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari I conti bancari che, secondo i registri della
banca, non sono esclusivamente detenuti dal convenuto, sono detenuti da terzi
per conto del convenuto, oppure sono detenuti dal convenuto per conto di terzi,
possono essere sottoposti a sequestro conservativo soltanto nella misura in cui
il sequestro conservativo di tali conti bancari è previsto dalla legge che li
regola, così come comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 48. Articolo 30
Costi in relazione alle banche 1. Una banca è autorizzata a
chiedere il pagamento o il rimborso dei costi di attuazione dell’OESC o di
un'ordinanza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera a), soltanto se ha
diritto a tale pagamento o rimborso per provvedimenti con effetto equivalente
emessi in forza del diritto nazionale. 2. I compensi addebitati per
attuare l’OESC o un'ordinanza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera
a), corrispondono a tariffe fisse uniche, indicate in anticipo dallo Stato
membro in cui è ubicato il conto bancario nel rispetto dei principi di
proporzionalità e non discriminazione. 3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione, ai sensi dell’articolo 48, se le banche hanno il diritto di
recuperare i costi sostenuti e, in tal caso, l’importo della tariffa
conformemente al paragrafo 2. Articolo 31
Costi in relazione all'autorità competente Gli oneri imposti da un’autorità competente
nell'eseguire l'OESC o nel trattare la richiesta di informazioni sul conto
bancario di cui all’articolo 17, paragrafo 4, corrispondono a tariffe fisse
uniche, indicate in anticipo dallo Stato membro nel rispetto dei principi di
proporzionalità e non discriminazione, e comunicate alla Commissione a norma
dell'articolo 48. Articolo 32
Importi esenti dall’esecuzione 1. Sono esenti dall’esecuzione
dell’ordinanza, secondo quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro
dell'esecuzione, gli importi necessari a garantire il sostentamento del
convenuto e della sua famiglia, se il convenuto è una persona fisica, o a
consentire a un’impresa il normale svolgimento dell’attività, se il convenuto è
una persona giuridica. 2. Gli Stati membri informano la
Commissione delle norme applicabili a tali situazioni ai sensi del diritto
nazionale, in particolare degli importi o tipi di crediti detenuti in un conto
bancario esenti dall’esecuzione. 3. Nella misura in cui è
possibile determinare gli importi di cui al paragrafo 1 senza chiedere
ulteriori informazioni al convenuto, l’autorità competente dello Stato membro
dell'esecuzione, nel ricevere l’OESC, determina tali importi e informa la banca
che dovranno essere lasciati a disposizione del convenuto a seguito
dell’attuazione dell’ordinanza. 4. Nel determinare gli importi
di cui al paragrafo 1, l'autorità competente applica la legge dello Stato
membro che l’ha designata, anche se il convenuto è domiciliato in un altro
Stato membro. Articolo 33
Gerarchia dei creditori concorrenti L'OESC conferisce lo stesso grado gerarchico
di uno strumento con effetto equivalente ai sensi del diritto dello Stato
membro in cui è ubicato il conto bancario. In conformità dell'articolo 48 gli
Stati membri comunicano alla Commissione gli strumenti equivalenti e l'ordine
gerarchico corrispondente a tali strumenti. Capo 4
Mezzi di ricorso avverso un'OESC Articolo 34
Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato membro d'origine 1. Contro l'OESC emessa in
conformità della sezione 1 del capo 2, il convenuto può proporre reclamo a) perché non ricorrono le condizioni per
l'emissione dell'ordinanza, stabilite agli articoli 2, 6 e 7; b) perché il ricorrente non ha avviato il
procedimento di merito entro il termine di cui all’articolo 13. 2. Salvo nel caso previsto al
paragrafo 1, lettera b), il reclamo è proposto tempestivamente, comunque entro
45 giorni dal giorno in cui il convenuto è venuto effettivamente a conoscenza
del contenuto dell’ordinanza ed è stato in grado di reagire. 3. Il reclamo è presentato
all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza, con il modulo di cui
all'allegato IV e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico. 4. Il reclamo è notificato o
comunicato al ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di
notificazione o comunicazione degli atti. 5. Se il reclamo è giustificato
per uno dei motivi di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria decide se
revocare o modificare l'OESC di conseguenza, entro 30 giorni dalla
notificazione o comunicazione del reclamo al ricorrente. 6. La decisione di revocare o
modificare l'ordinanza è immediatamente esecutiva nonostante eventuali
impugnazioni ai sensi dell'articolo 37, salvo se il giudice decide, per
tutelare gli interessi del ricorrente, che la decisione è esecutiva solo quando
è passata in giudicato. 7. La decisione è immediatamente
notificata o comunicata alla banca o alle banche interessate, che procedono
alla sua attuazione non appena la ricevono sbloccando l'importo sequestrato, in
tutto o in parte. Essa è altresì immediatamente notificata o comunicata al
ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o
comunicazione degli atti. Articolo 35
Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato membro dell'esecuzione 1. Se l'OESC è emessa in
conformità delle sezioni 1 o 2 del capo 2, il convenuto può chiedere a) che se ne limiti l’esecuzione, perché
alcuni importi depositati nel conto bancario sono esenti dall’esecuzione in
conformità della legge dello Stato membro in cui è ubicato il conto e perché
l'autorità competente non ne ha tenuto conto, o non lo ha fatto correttamente,
ai sensi dell’articolo 32; b) che sia posta fine all’esecuzione
dell’ordinanza per i seguenti motivi: i) nello Stato membro dell'esecuzione è
stata emessa una decisione giudiziaria che dichiara infondato il credito che il
ricorrente cerca di garantirsi tramite l’ordinanza; oppure ii) il conto bancario su cui è effettuato
il sequestro conservativo è esente da esecuzione in conformità della legge
sulle immunità dall'esecuzione dello Stato membro in cui è ubicato il conto. 2. Se l’OESC è emessa in
conformità della sezione 1 del capo 2, il convenuto ha il diritto di chiederne
la revoca perché il ricorrente non ha avviato il procedimento di merito entro
il termine di cui all’articolo 13. 3. Se l'OESC è emessa in
conformità della sezione 2 del capo 2, il convenuto può chiedere i) che sia revocata perché la decisione giudiziaria,
la transazione giudiziaria o l’atto pubblico sono stati annullati nello Stato
membro d'origine; ii) che ne sia sospesa l’esecuzione perché
l’esecutività della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o
dell’atto pubblico è stata sospesa nello Stato membro d'origine. 4. Salvo nel caso previsto al
paragrafo 2, il reclamo è proposto tempestivamente, comunque entro 45 giorni
dal giorno in cui il convenuto è venuto effettivamente a conoscenza del
contenuto dell’ordinanza ed è stato in grado di reagire. 5. Il reclamo è presentato alle
autorità giudiziarie competenti dello Stato membro dell'esecuzione comunicate
dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 48, su supporto cartaceo o con
qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, usando il modulo di
cui all'allegato IV. 6. Il reclamo è notificato o
comunicato al ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di
notificazione o comunicazione degli atti. 7. Se il reclamo è giustificato,
l'autorità giudiziaria decide se revocare o modificare l'OESC di conseguenza,
entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione del reclamo al ricorrente. 8. La decisione di revocare o
modificare l'ordinanza è immediatamente esecutiva nonostante eventuali
impugnazioni ai sensi dell'articolo 37, salvo se il giudice decide, per
tutelare gli interessi del ricorrente, che la decisione è esecutiva solo quando
è passata in giudicato. Articolo 36
Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato membro di domicilio Se il convenuto è un consumatore, un
lavoratore dipendente o un assicurato, a norma degli articoli 34 e 35 può anche
proporre il reclamo all’autorità giudiziaria competente nello Stato membro in
cui è domiciliato, comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 48. Articolo 37
Impugnazione Il diritto di impugnare la decisione emessa ai
sensi degli articoli 34, 35 e 36 è disciplinato dall'ordinamento nazionale. Articolo 38
Diritto di costituire garanzie alternative 1. L’autorità competente dello
Stato membro dell'esecuzione cessa l’esecuzione dell’OESC se il convenuto
costituisce una cauzione pari all’importo di cui al paragrafo 2, o una garanzia
equivalente, in particolare una garanzia bancaria, quale strumento alternativo
per tutelare i diritti del convenuto. 2. L’OESC specifica l’importo della
cauzione necessario perché cessi l’esecuzione dell’ordinanza. Articolo 39
Diritti dei terzi Un terzo ha il diritto di sollevare obiezioni
contro l’OESC dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato membro d'origine o
dell'esecuzione, nella misura in cui l’ordinanza o la sua esecuzione ne
pregiudicano i diritti. Articolo 40
Modifica o revoca dell'OESC Fatti salvi i diritti del convenuto ai sensi
degli articoli 34, 35 e 36, in qualsiasi momento ciascuna parte può chiedere la
modifica o la revoca dell’OESC in ragione del fatto che le circostanze sulla
cui base è stata emessa sono nel frattempo mutate, in particolare se è stata
emessa una decisione giudiziaria che dichiara infondato il credito che
l’ordinanza mirava a garantire, o se il convenuto ha estinto il suo debito. Capo 5
Disposizioni generali Articolo 41
Rappresentanza delle parti Nel procedimento per l’emissione di un’OESC ai
sensi del presente regolamento non è richiesta la rappresentanza di un avvocato
o altro professionista del diritto. Articolo 42
Spese a carico della parte soccombente 1. La parte soccombente sostiene
le spese processuali. Tuttavia, l’autorità giudiziaria non riconosce alla parte
vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della
controversia. 2. Se l'OESC è emessa in
conformità della sezione 1 del capo 2, le spese processuali sono assegnate
dall’autorità giudiziaria adita nel merito o da quella che revoca l’ordinanza
ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 35,
paragrafo 2. 3. Se l’ordinanza è emessa in
conformità della sezione 2 del capo 2, le spese sono determinate dall’autorità
competente che esegue la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o
l’atto pubblico sulla cui base è stata emessa l’ordinanza. Articolo 43
Spese di giudizio 1. Le spese di giudizio per
l’emissione dell’OESC non superano le spese per ottenere un provvedimento
equivalente di diritto nazionale, non sono sproporzionate rispetto all’importo
del credito né sono tali da scoraggiare il ricorso alla procedura. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione le spese di giudizio applicabili, in conformità dell'articolo
48. Articolo 44
Termini Se non le è possibile, in circostanze
eccezionali, rispettare i termini previsti all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, all'articolo
24, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34,
paragrafi 5 e 7, e all'articolo 35, paragrafo 8, l’autorità giudiziaria,
l’autorità emittente o l’autorità competente adotta quanto prima le misure ivi
disposte. Su istanza di una delle parti, giustifica le circostanze eccezionali. Articolo 45
Rapporto con le norme processuali nazionali Tutte le questioni procedurali non trattate
specificamente nel presente regolamento sono disciplinate dal diritto
nazionale. Articolo 46
Relazioni con altri strumenti 1. Fatti salvi gli articoli 24,
25 e 27, il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento
(CE) n. 1393/2007. 2. Il presente regolamento non
pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio[29]. 3. Il presente regolamento non
pregiudica l’applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio. Articolo 47
Requisiti in materia di traduzione e traslitterazione 1. Le traslitterazioni e le
traduzioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella
lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato
oppure, ove coesistano diverse lingue ufficiali nello stesso Stato membro,
nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento
giudiziario del luogo di esecuzione, in conformità della legge di quello Stato
membro. 2. In relazione ai moduli di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 21,
paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), punti ii) e iii), e
lettera d), all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 3, o a
qualsiasi altro documento che le parti devono presentare ai sensi dell'articolo
8, paragrafo 2, e degli articoli 34, 35 o 36, le traslitterazioni o le
traduzioni possono essere anche in un'altra o altre lingue ufficiali delle
istituzioni dell’Unione che lo Stato membro interessato ha dichiarato di
accettare. 3. Qualsiasi traduzione ai sensi
del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in
uno degli Stati membri. Articolo 48
Informazioni a carico degli Stati membri 1. Entro __________ [12 mesi
dall’entrata in vigore del regolamento], gli Stati membri comunicano alla
Commissione le seguenti informazioni: a) l’autorità competente per l’emissione di
un’OESC ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2; b) i modi per ottenere informazioni disposti
dal diritto nazionale, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4; c) l’autorità giudiziaria presso cui
presentare ricorso avverso la decisione di non emettere un’OESC di cui
all’articolo 22; d) l’autorità competente per l’esecuzione
dell’OESC ai sensi del capo 3; e) la misura in cui su conti congiunti e
conti di intestatari si può procedere a sequestro conservativo in forza del
diritto nazionale, come specificato all’articolo 29; f) le norme applicabili agli importi esenti
dall’esecuzione ai sensi del diritto nazionale, di cui all’articolo 32; g) la tariffa fissa unica delle banche e
l’autorità competente di cui agli articoli 30 e 31; h) l’ordine gerarchico conferito ai
provvedimenti cautelari equivalenti a un’OESC in forza del diritto nazionale,
di cui all’articolo 33; i) le autorità giudiziarie competenti nello
Stato membro dell’esecuzione, alle quali può essere presentato reclamo a norma
dell’articolo 34, paragrafo 3 o dell'articolo 36; j) le spese di giudizio per l'emissione di
un'OESC di cui all’articolo 44; k) le lingue accettate per le traduzioni dei
documenti di cui all’articolo 47. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, qualunque modifica delle
informazioni di cui al paragrafo 1. 3. La Commissione mette a
disposizione del pubblico, con tutti i mezzi, in particolare tramite la rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione
2001/470/CE, le informazioni pervenutele ai sensi del presente articolo. Articolo 49
Modifiche agli allegati La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati in conformità dell'articolo 50, per la modifica degli allegati. Articolo 50
Atti delegati 1. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati fatte salve le condizioni stabilite nel
presente articolo. 2. La delega di potere di cui
all'articolo 49 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a
decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 49 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai
sensi dell'articolo 49 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 51
Monitoraggio e riesame 1. Entro [5 anni dalla sua data
di applicazione], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e
al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del
presente regolamento. Essa contiene una valutazione del funzionamento della
procedura e dell’esecuzione dell'OESC negli Stati membri. 2. La relazione è corredata, se
del caso, di proposte di modifica del presente regolamento. 3. Gli Stati membri raccolgono e
mettono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti a) il numero di domande di OESC, il numero
di casi in cui è stata concessa l’ordinanza e l’importo coperto da ciascuna
ordinanza, e b) il numero di reclami ai sensi degli
articoli 34, 35 e 36 e l’esito di tali procedure. Capo 6
Disposizioni finali Articolo 52
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri
conformemente ai trattati. Esso si applica a decorrere da [24 mesi dalla
sua entrata in vigore], fatta eccezione per l’articolo 48 che si applica a
decorrere da [12 mesi dalla sua entrata in vigore]. Fatto a […], Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente ALLEGATO I ORDINANZA EUROPEA
DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI MODULO DI DOMANDA (Articolo 8, paragrafo
1 e articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. XXX del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo
su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in
materia civile e commerciale) Da compilare a cura dell’autorità giudiziaria Numero della causa: Ricevuto dall’autorità giudiziaria il: ___/___/_____ INFORMAZIONI IMPORTANTI
LEGGERE LE ISTRUZIONI ALL’INIZIO DI OGNI SEZIONE, PER UNA PIÙ AGEVOLE
COMPILAZIONE DEL MODULO Lingua Compilare il presente modulo nella lingua
dell’autorità giudiziaria a cui viene trasmesso il reclamo. Il modulo è
disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea
sul sito Internet dell’atlante giudiziario europeo http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm.
che potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta. Documentazione
giustificativa Alla
domanda devono essere allegati tutti i documenti o tutte le pezze
giustificative, come contratti, fatture, corrispondenza tra le parti, ecc. Una copia del modulo di domanda e, se del
caso, della documentazione giustificativa viene notificata al convenuto dopo
che l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata
attuata dalla banca. Il convenuto ha la possibilità di presentare reclamo
avverso l’ordinanza europea. 1.
Autorità giudiziaria
In questa sezione deve essere identificata l’autorità
giudiziaria adita. Nella sezione 5 è riportato un elenco non esaustivo dei
possibili criteri di competenza. 1.1. Nome:
1.2. Via e numero civico/Casella postale:
1.3. Località e codice postale:
1.4. Stato membro Austria (AT)□ Belgio (BE) □ Bulgaria (BU) □ Cipro
(CY) □ Repubblica ceca (CZ) □ Germania (DE) □ Estonia (EE)
□ Grecia (EL) □ Spagna (ES) □ Finlandia (FI) □ Francia
(FR) □ Ungheria (HU) □ Irlanda (IE) □ Italia (IT) □
Lituania (LT) □ Lussemburgo (LU) □ Lettonia (LV) □ Malta (MT)
□ Paesi Bassi (NL) □ Polonia (PL) □ Portogallo (PT) □
Romania (RO) □ Svezia (SE) □ Slovenia (SI) □ Slovacchia (SK)
□ Regno Unito (UK) □ 2. Ricorrente Questa sezione deve identificare il ricorrente, e il suo eventuale
rappresentante. Non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato né da un
professionista del diritto. In alcuni paesi potrebbe non essere sufficiente
fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi
necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico.
L’inosservanza di questa disposizione può compromettere la notificazione e/o
comunicazione del documento. La voce “Altri dati” può contenere
informazioni che contribuiscono a identificare il ricorrente, per esempio la
data di nascita, il codice identificativo personale o il codice iscritto nel
registro delle società. 2.1. Cognome, nome/ragione sociale:
2.2. Via e numero civico/Casella postale:
2.3. Località e codice postale:
2.4. Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come
definito nella sezione 1):
2.5. Telefono[30]
2.6. Indirizzo e-mail[31]:
Eventuale rappresentante del ricorrente, e suoi estremi*:
2.8. Altri dati*: 3.
Convenuto
In questa sezione devono essere fornite informazioni
sul convenuto e, se noto, sul suo rappresentante. Si noti che non è
obbligatorio per il convenuto essere rappresentato da un avvocato o da un altro
professionista del diritto. In alcuni paesi può non essere sufficiente
indicare come indirizzo soltanto una casella postale: occorre pertanto
aggiungere, oltre a un codice postale, anche la via e il numero civico.
L’inosservanza di questa disposizione può compromettere la notificazione e/o
comunicazione del documento. Se non si è in grado di fornire tutte le
informazioni che non sono indicate con il termine “facoltativo” (*), è
necessario fornire ulteriori informazioni nella sezione 4. 3.1. Cognome, nome, (eventuale secondo nome*)/ragione sociale:
3.2. Via e numero civico/Casella postale:
3.3. Località e codice postale:
3.4. Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come
definito nella sezione 1):
3.5. Telefono*:
3.6. Indirizzo di posta elettronica*:
3.7. Eventuale rappresentante del convenuto, se noto, e suoi estremi*: 4.
Estremi identificativi del conto bancario del convenuto Per ridurre
tempi e costi, è importante fornire il maggior numero di informazioni possibili
sul conto bancario del convenuto. Se non si è in grado di fornire ulteriori
informazioni oltre a quelle di cui alla sezione 4.1, l’autorità competente
nello Stato membro o negli Stati membri in cui è ubicato il conto bancario può
cercare di ottenere ulteriori informazioni dalle banche o dai registri pubblici
esistenti. Questa procedura tuttavia richiede tempo, ed è possibile che per
ottenere le informazioni in questione sia necessario pagare un compenso. Se si vuole richiedere il sequestro
conservativo su più di un conto bancario, aggiungere dei fogli. 4.1. Stato membro in cui è ubicato il conto (specificare il codice del
paese come definito nella sezione 1)
4.2. Nome della banca 4.3. Indirizzo della sede centrale della banca: Via e numero
civico/casella postale, città e codice postale/paese
4.4. Numero del conto bancario 4.5. Telefono/fax della banca*:
4.6. Altri dati sul tipo di conto bancario*:
Se non si è in grado di fornire altre informazioni sul conto bancario
oltre al paese in cui è ubicato (4.1) e non si conosce l’indirizzo completo del
convenuto (cfr. 3.2 e 3.3), è necessario comunicare quanto segue: 4.7. Se il convenuto è una persona fisica, 4.7.1. data di nascita del convenuto:
4.7.2. numero d’identità nazionale del convenuto:
4.7.3. numero del passaporto del convenuto: 4.8. se il convenuto è una persona giuridica, il numero di iscrizione
al registro delle imprese. 5. Competenza giurisdizionale Ha già ottenuto una decisione giudiziaria, una
transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il convenuto? Sì || ¨ No || ¨ Se sì, passare alla sezione 6. Se no, fornire le seguenti informazioni nella
presente sezione e passare alla sezione 7.
La domanda dev’essere presentata all’autorità giudiziaria competente. La
competenza per l’emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su
conti bancari spetta all’autorità giudiziaria competente nel merito, in
conformità delle norme sui rispettivi strumenti della legislazione europea. Per
informazioni sulle norme relative alla competenza, consultare il sito Internet
dell’atlante giudiziario europeo http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm.
La domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari può
essere presentata anche direttamente nello Stato membro in cui è ubicato il
conto bancario. Questa sezione
comprende un elenco non esaustivo dei criteri di competenza giurisdizionale in
conformità del suddetto regolamento. È inoltre
possibile trovare la spiegazione di alcuni termini giuridici utilizzati
all’indirizzo http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_it.htm 5. In base a quali motivi ritiene competente l’autorità giudiziaria? || 5.1. Domicilio del convenuto || ¨ 5.2. Luogo di esecuzione del contratto || ¨ 5.3. Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso || ¨ 5.4. Organo giurisdizionale scelto dalle parti || ¨ 5.5. Luogo in cui è ubicato il conto bancario da sottoporre a sequestro conservativo || ¨ 5.6. Altro (specificare) 6.
Decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico emessi
6.1. Nome dell’autorità giudiziaria/altra autorità: 6.2. Data della sentenza: 6.3. Valuta □ Euro (EUR) □ lev bulgaro (BGN) □ corona ceca (CZK) □ forint ungherese (HUF) □ litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty polacco (PLN) □ lira sterlina (GBP) □ leu romeno (RON) □ corona svedese (SEK) □ altro (specificare codice ISO): 6.4. Importo che il convenuto deve pagare al ricorrente ai sensi della decisione giudiziaria 6.4.1. Capitale: 6.4.2. Interessi riconosciuti dalla decisione giudiziaria: – Importo:_____ , oppure – tasso … %. Gli interessi dovrebbero decorrere dal … (gg/mm/aaaa) al … (gg/mm/aaaa). □ Interessi dovuti dal giorno della sentenza: – tasso … %. 6.4.3. Spese che il convenuto deve sostenere □ No □ Sì. Precisare quali spese e indicare gli importi (importi richiesti o spese sostenute). □ Spese giudiziarie: … □ Onorari degli avvocati: …. □ Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti: … □ Altro: … 6.5. Confermo che la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico non sono stati ancora eseguiti □ Sì 6.6. La decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico sono esecutivi di diritto nello Stato membro dell’esecuzione o sono stati ivi dichiarati esecutivi? □ No – passare alla sezione 8. □ Sì – allegare □ il certificato ai fini dell’esecuzione rilasciato dall’autorità giudiziaria o autorità competente in virtù dell’applicabile strumento dell'Unione, oppure □ la dichiarazione di esecutività e passare alla sezione 9. || 7.
Importo e motivi del credito (da non riempire se si
è riempita la sezione 6)
L’emissione di un’ordinanza europea di
sequestro conservativo su conti bancari dipende dalla presentazione di fatti
pertinenti, ragionevolmente corroborati da prove, atti a convincere l’autorità
giudiziaria della fondatezza del credito vantato nei confronti del convenuto,
per l’importo per il quale si richiede l’emissione dell’ordinanza. 7.1. Capitale:
7.2. Interessi:
7.2.1. Interessi calcolati fino al giorno della domanda:
7.2.2. tasso … %
7.3. Motivi su cui si fonda il credito vantato nei confronti del
convenuto:
7.4. Elenco delle prove (prove scritte allegate): 8. Ragioni che giustificano la necessità di
un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (da non riempire se si è risposto “sì” alla sezione 6.5): L’ordinanza europea di sequestro conservativo
su conti bancari può essere concessa soltanto se si dimostra che l’esecuzione
di un titolo esistente o futuro nei confronti del convenuto sarà probabilmente
compromessa o resa assai più difficile, in particolare perché vi è il concreto
rischio che il convenuto rimuova, disponga o nasconda il patrimonio detenuto
nel conto o nei conti bancari su cui operare il sequestro. 8.1. Esiste il rischio che il convenuto possa rimuovere,
disporre o nascondere il patrimonio detenuto nel conto bancario? In caso
affermativo, fornire informazioni sulla situazione:
8.2. Esistono altri tipi di rischi menzionati nel testo che precede
questa sezione? In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni:
8.3. Elenco delle prove (prove scritte allegate): 9. Altre autorità giudiziarie adite per la
domanda di provvedimenti cautelari
È necessario dichiarare se altre autorità giudiziarie
sono state adite per l’adozione di un provvedimento cautelare nei confronti
dello stesso convenuto, al fine di garantire gli stessi diritti, e tenere
informata l’autorità giudiziaria adita per la domanda di ordinanza europea di
sequestro conservativo su conti bancari in merito ad altre ordinanze europee di
sequestro conservativo dei depositi bancari emesse o a provvedimenti cautelari
adottati in forza del diritto nazionale.
9.1. Domande di altre ordinanze europee di sequestro conservativo dei
depositi bancari
9.1.1. Nome della banca:
9.1.2. Indirizzo della banca:
9.1.3. Numero di riferimento della domanda:
9.1.4. L’importo del credito è uguale a quello richiesto in questa sede? □ Sì. □ No. In caso negativo, riportare l’importo richiesto
nell’altra domanda, e la relativa valuta: 9.2. Domande di provvedimenti cautelari nazionali
9.2.1. Nome della banca:
9.2.2. Indirizzo della banca:
9.2.3. Numero di riferimento della domanda:
9.1.4. L’importo del credito è uguale a quello richiesto in questa sede? □ Sì. □ No. In caso negativo, riportare l’importo richiesto
nell’altra domanda, e la relativa valuta: 10. Nome
e firma
Apporre il
nome in caratteri chiari, firmare e datare in calce alla domanda. Con la
presente richiedo all’autorità giudiziaria l’emissione di un’ordinanza europea
di sequestro conservativo su conti bancari contro il convenuto sulla base del
mio credito. Dichiaro che i
dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede. Fatto a: Data: ___/___/_____ Nome e firma: Elenco
dei documenti allegati alla domanda:
ALLEGATO II ORDINANZA EUROPEA DI
SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI (Articolo 21 del regolamento (CE) n. XXX del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di
sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero
transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale) 1. Autorità
giudiziaria di origine 1.1 Nome: 1.2 Indirizzo: 1.3 Via e numero civico/Casella postale: 1.4 Località e codice postale: 1.5 Stato membro AT □ BE □ BU □CY □ CZ
□ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU
□ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL
□ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK
□ 1.6 Tel./fax/ indirizzo di posta
elettronica: 2. Ricorrente
2.1. Cognome e nome (nomi)/ragione
sociale: 2.2. Indirizzo: 2.2.1. Via e numero civico/Casella postale: 2.2.2. Località e codice postale: 2.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato
membro, specificare il codice come definito nella sezione 1): 3. Convenuto 3.1. Cognome e nome (nomi)/ragione
sociale: 3.2. Indirizzo: 3.2.1. Via e numero civico/Casella postale: 3.2.2. Località e codice postale: 3.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato
membro, specificare il codice come definito nella sezione 1): 4. Data e riferimento
dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari 4.1. Data 4.2. Numero di riferimento dell’ordinanza 5. Conti bancari su cui effettuare
il sequestro conservativo L’autorità giudiziaria ha disposto che sul
seguente conto bancario del convenuto sia effettuato il sequestro conservativo
fino a raggiungere l’importo indicato al punto 6.5: 5.1. Informazioni sul primo conto
bancario su cui effettuare il sequestro conservativo 5.1.1. Stato membro in cui è ubicato il
conto (specificare il codice del paese come definito nella sezione 1): 5.1.2. Nome e indirizzo della banca: 5.1.3. Numero del conto bancario: 5.2. Informazioni sul secondo conto
bancario su cui effettuare il sequestro conservativo: 5.2.1. Stato membro in cui è ubicato il
conto bancario: 5.2.2. Nome e indirizzo della banca: 5.2.3. Numero del conto bancario: (compilare un foglio a parte per conti
supplementari) Se viene effettuato il sequestro su più di un
conto bancario, il ricorrente ha il dovere di effettuare il dissequestro di
qualsiasi importo sottoposto a sequestro che superi l’importo indicato al punto
6.5. (articolo 28, paragrafo 2). NOTA: Se il ricorrente non è stato in grado di
fornire altre informazioni oltre allo Stato membro in cui è ubicato il conto
bancario, la presente ordinanza può essere eseguita soltanto se l’autorità di
esecuzione competente ottiene le informazioni necessarie nello Stato membro di
esecuzione. 6. Importo sottoposto a sequestro
conservativo 6.1. Valuta □ Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) □
corona ceca (CZK) corona estone (EEK) □ forint ungherese (HUF) □
litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty polacco (PLN)
□ lira sterlina (GBP) □ leu romeno (RON) □ corona svedese
(SEK) □ Altro (specificare il codice ISO): 6.2. Capitale: 6.3. Interessi: 6.4. Spese (liquidate nella decisione
giudiziaria): 6.5. Importo totale sottoposto a
sequestro conservativo: 7. Garanzia 7.1. Il ricorrente deve fornire una
garanzia? □ No □ Sì, per un importo di Valuta □ Euro (EUR) □ lev bulgaro (BGN)
□ corona ceca (CZK) □ corona estone (EEK) □ forint ungherese
(HUF) □ litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty
polacco (PLN) □ lira sterlina (GBP) □ leu romeno (RON) □
corona svedese (SEK) □ Altro (specificare il codice ISO): 7.2 L’esecuzione si conclude se il
convenuto fornisce una garanzia pari a: 8. Spese 8.1. Valuta □ Euro (EUR) □ lev bulgaro (BGN)
□ corona ceca (CZK) □ corona estone (EEK) □ forint ungherese
(HUF) □ litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty
polacco (PLN) □ lira sterlina (GBP) □ leu romeno (RON) □
corona svedese (SEK) □ Altro (specificare il codice ISO): 8.2. Il convenuto deve sostenere le spese
giudiziali, in tutto o in parte? □ No □ Sì. Precisare quali spese, indicando
l’importo richiesto o le spese finora sostenute. □ Spese giudiziarie: … □ Onorari degli avvocati: …. □ Spese di notificazione e/o
comunicazione degli atti: … □ Altro: … 9. Durata
dell’ordinanza L’ordinanza diventa revocabile a meno che il
ricorrente avvii un procedimento nel merito entro il …………..(data) [30 giorni
dalla data di emissione dell’ordinanza][32] Fatto a ………………. Data
……………………….. ……………………………..
Firma e/o timbro ALLEGATO III Dichiarazione della
banca Informazioni all’autorità
competente e al ricorrente sulle somme sottoposte a sequestro conservativo in
seguito all’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea
di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero
transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale) Queste informazioni devono essere inviate
all’autorità competente e al ricorrente mediante mezzi elettronici sicuri o per
posta.
1.
Autorità giudiziaria di origine
1.1.
Nome:
1.2.
Indirizzo:
1.2.1.
Via e numero civico/Casella postale:
1.2.2.
Località e codice postale:
1.2.3.
Stato membro
AT □ BE □ BU □CY □ CZ
□ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU
□ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL
□ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK
□ 2. Ordinanza europea emessa
dall’autorità giudiziaria di origine 2.1. Numero di riferimento dell’ordinanza
europea: 2.2. Importo totale da sottoporre a
sequestro conservativo: 3. Ricorrente 3.1. Cognome e nome (nomi)/ragione
sociale: 3.2. Indirizzo: 3.2.1. Via e
numero civico/Casella postale: 3.2.2. Località
e codice postale: 3.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato
membro, specificare il codice come definito nella sezione 1): 3.3. Indirizzo di posta elettronica: 4. Convenuto 4.1. Cognome e nome (nomi)/ragione
sociale: 4.2. Indirizzo: 4.2.1. Via e
numero civico/Casella postale: 4.2.2. Località
e codice postale: 4.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato
membro, specificare il codice come definito nella sezione 1): 5. Somme sottoposte a sequestro
conservativo 5.1. Nome della banca: 5.2. Indirizzo della banca: 5.3. Stato
membro (specificare il codice come definito nella sezione 1): 5.4 Tel./fax/indirizzo
di posta elettronica della banca: 5.5. Importo
di denaro sottoposto a sequestro conservativo: Fatto a ………………. Data
……………………….. ……………………………..
Firma e/o timbro ALLEGATO IV ISTANZA DI RECLAMO (Articoli 34, 35 e 36 del regolamento (CE) n. XXX del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di
sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero
transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale) INFORMAZIONI IMPORTANTI Lingua
Compilare il presente modulo nella lingua
dell’autorità giudiziaria a cui viene trasmesso il reclamo. Il modulo è
disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea
sul sito Internet dell’atlante giudiziario europeo http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm.
che potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.
1.
Istante
1.1.
Cognome e nome
(nomi)/ragione sociale:
1.2.
Indirizzo:
1.2.1.
Via e numero civico/Casella postale:
1.2.2.
Località e codice postale:
1.2.3.
Paese (se si tratta di uno Stato membro,
specificare il codice come definito nella sezione 2):
2.
Autorità giudiziaria di origine (autorità che ha emesso l’ordinanza
europea di sequestro conservativo su conti bancari)
2.1.
Nome:
2.2.
Indirizzo:
2.2.1.
Via e numero civico/Casella postale:
2.2.2.
Località e codice postale:
2.2.3.
Stato membro
AT □ BE □ BU □CY □ CZ
□ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU
□ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL
□ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK
□
3.
Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari:
3.1.
Data e numero di
riferimento:
3.2. Importo totale da sottoporre a
sequestro conservativo:
4.
Stato membro di esecuzione
Stato membro in cui l’ordinanza è stata
eseguita (specificare il codice del paese come definito nella sezione 2):
5.
Ricorrente
5.1.
Cognome e nome
(nomi)/ragione sociale:
5.2.
Indirizzo:
5.2.1.
Via e numero civico/Casella postale:
5.2.2.
Località e codice postale:
5.2.3.
Paese (se si tratta di uno Stato membro,
specificare il codice come definito nella sezione 2):
Istanza di
reclamo Nella maggior
parte dei casi l’istanza di reclamo contro un’ordinanza europea di sequestro
conservativo su conti bancari deve essere indirizzata all’autorità giudiziaria
di origine, qualora si vogliano sollevare obiezioni di cui alla seguente sezione
6, in particolare relative all’esistenza o all’ammontare del credito o
contro il preteso rischio che il patrimonio venga dissipato. Se le
obiezioni riguardano la procedura di esecuzione di cui alla seguente sezione
7, in particolare per quanto riguarda gli importi esenti dall’esecuzione, è
necessario indirizzare l’istanza all’autorità giudiziaria dello Stato membro di
esecuzione. Se si viene
citati in qualità di consumatore, lavoratore dipendente o assicurato, l’istanza
di reclamo può essere indirizzata all’autorità giudiziaria competente dello
Stato membro di residenza abituale. In questo caso, contrassegnare le obiezioni
che si vogliono sollevare nella sezione 6 e/o sezione 7 e la casella nella
sezione 8.
6.
istanza di reclamo all’autorità giudiziaria di origine
N.B. Se l’ordinanza europea di sequestro
conservativo su conti bancari è stata adottata sulla base di una decisione
giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, emessi contro
l'istante, quest’ultimo ha il diritto di sollevare soltanto le obiezioni di cui
al punto 6.1.1, 6.1.2 e 6.2. Con la presente intendo presentare reclamo
contro l’ordinanza europea perché (contrassegnare la casella opportuna) 6.1. le condizioni di emissione dell’ordinanza
europea di sequestro conservativo su conti bancari non sono state soddisfatte,
poiché 6.1.1. □ il regolamento non è
applicabile al credito del ricorrente/alla decisione giudiziaria (articolo 2) 6.1.2. □ l’autorità giudiziaria di
origine non è competente (articolo 6 o articolo 14, paragrafo 1) 6.1.3. □ il credito vantato dal
ricorrente è infondato (articolo 7, paragrafo 1), giustificare: 6.1.4. □ non vi è il rischio che il
patrimonio detenuto nel conto bancario sia rimosso, disposto o nascosto
(articolo 7, paragrafo 2); giustificare: 6.2. □ 6.3. □ il ricorrente
avrebbe dovuto fornire una cauzione o fornirne una più consistente di quella
disposta dall’autorità giudiziaria (giustificare): □ il ricorrente non ha avviato il
procedimento nel merito entro 30 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza
o in un periodo di tempo più breve fissato dall’autorità giudiziaria emittente.
7.
istanza di reclamo nello stato membro di esecuzione
N.B. Se l’ordinanza europea di sequestro conservativo
su conti bancari è stata adottata sulla base di una sentenza, una transazione
giudiziaria o un atto pubblico, emessi contro l’istante, quest’ultimo non ha il
diritto di sollevare le obiezioni di cui al punto 7.4. Con la presente intendo presentare reclamo
contro l’esecuzione dell’ordinanza europea perché (contrassegnare la casella
opportuna) 7.1. L’esecuzione dell’ordinanza europea è
avvenuta in violazione delle norme dello Stato membro di esecuzione, poiché: 7.1.1. □ il convenuto ha il diritto di
esentare un certo importo di denaro e adesso è stato sottoposto a sequestro
conservativo anche tale importo o una parte di esso 7.1.2. □ il conto bancario del convenuto
è esente dall’esecuzione in virtù della normativa sulle immunità
dall’esecuzione 7.2. □ dev’essere posta fine
all’ordinanza europea perché nello Stato membro di esecuzione è stata emessa
una sentenza che respinge il credito vantato dal ricorrente. 7.3. □ l’ordinanza europea dev’essere
revocata poiché la transazione giudiziaria o l’atto pubblico sono stati
annullati nello Stato membro di origine. 7.4. □ il ricorrente non ha avviato il
procedimento nel merito entro 30 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza
o in un periodo di tempo più breve fissato dall’autorità giudiziaria emittente. 7.5. □ l’ordinanza europea dev’essere
sospesa poiché l’esecutività della sentenza, della transazione giudiziaria o
dell’atto pubblico è stata sospesa nello Stato membro di origine.
8.
istanza di reclamo nello stato membro di domicilio del convenuto
L’ordinanza europea di sequestro conservativo
su conti bancari è stata emessa contro di me nella mia veste di □ consumatore □ lavoratore dipendente □ assicurato. Fatto a: … Data
(gg/mm/aa): Nome
dell’istante o del rappresentante autorizzato Dichiaro che i dati riportati sono, a mia
conoscenza, corretti e forniti in buona fede. Firma: [1] Adottato
nella sessione del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009. [2] COM(2010)
171 del 20.4.2010. [3] GU L 33
del 31.1.1998, pag. 3. [4] GU L 12
del 15.1.2001, pag. 1. [5] GU L 12
del 16.1.2001, pag. 1. [6] Proposta
di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) - COM
(2010) 748 del 14.12.2010. [7] Assemblea
plenaria del Parlamento europeo del 10 maggio 2011. Documento JURI
2009/2169(INI) del 16.2.2011, relatrice Arlene McCarthy (S&D/Regno
Unito). [8] Causa
125/79 Denilauler del 21 maggio 1980. [9] Al Consiglio europeo del 26 marzo 2010, i leader dell’Unione
europea hanno definito il piano per la strategia “Europa 2020” volta a
rafforzare la competitività dell’UE e a rilanciare la crescita e l’occupazione, http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm [10] COM(2006)
618. [11] Improving
the enforcement of judicial decisions in the European Union: transparency of
the debtor’s assets, attachment of bank accounts, provisional enforcement and
protective measures, http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/enforcement_judicial_decisions_180204_en.pdf [12] Study
for an Impact Assessment on a draft legislative proposal on the attachment of
bank accounts, CSES Londra, di prossima pubblicazione. [13] Commercial
disputes and cross-border debt recovery, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2010/cross-border-debt-recovery/index_en.htm
[14] Il
procedimento europeo per le controversie di modesta entità, istituito con
regolamento (CE) n. 861/2007, e il procedimento europeo d’ingiunzione di
pagamento, istituito con regolamento (CE) n. 1896/2006. [15] Comunicazione
della Commissione - COM (2010)573 del 19.10.2010. [16] GU C ,
pag. . [17] GU C 12
del 15.1.2001, pag. 1. [18] COM(2006)
618. [19] GU C 115
del 4.5.2010, pag. 1. [20] GU L 324
del 10.12.2007, pag. 79. [21] GU L 124
dell'8.6.1971, pag. 1. [22] GU L 281
del 23.11.1995, pag. 319. [23] GU L 166
dell'11.6.1998, pag. 47. [24] GU L 145
del 30.4.2004, pag. 1. [25] GU L 177
del 4.7.2008, pag. 6. [26] GU L 12
del 16.1.2001, pag. 1. [27] GU L 174
del 27.6.2001, pag. 25. [28] GU L 324
del 10.12.2007, pag. 79. [29] GU L 12
del 16.1.2001, pag. 1. [30] Facoltativo [31] Facoltativo. [32] Si applica
soltanto se l’ordinanza viene emessa prima dell’avvio del procedimento nel
merito.