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Document 52011PC0445

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancariper facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

    /* COM/2011/0445 definitivo - 2011/0204 (COD) */

    52011PC0445

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancariper facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale /* COM/2011/0445 definitivo - 2011/0204 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1.1         Contesto generale

    Il programma di Stoccolma 2009, teso a garantire ai cittadini libertà, sicurezza e giustizia[1], sottolinea che lo spazio giudiziario europeo dovrebbe contribuire a sostenere l’attività economica nell’ambito del mercato unico e invita la Commissione a presentare opportune proposte per, tra l’altro, migliorare l’efficacia dell’esecuzione delle sentenze nell’Unione riguardo ai depositi bancari e ai beni dei debitori. Il piano d’azione della Commissione per l’attuazione del programma di Stoccolma[2] conferma questo mandato politico prevedendo una proposta di regolamento volta a migliorare l’efficacia dell’esecuzione delle sentenze nell’Unione europea: il sequestro conservativo dei depositi bancari.

    Già nel 1998, nella comunicazione “Verso una maggiore efficienza nell’ottenimento e nell’esecuzione delle decisioni nell’ambito dell’Unione europea”[3] la Commissione osservava le difficoltà del recupero dei crediti transfrontaliero e sottolineava la necessità di migliorare l’esecuzione delle decisioni e adottare provvedimenti cautelari nei confronti del patrimonio del debitore a livello di Unione europea. Tale approccio veniva ribadito dal Consiglio nel 2000 con il programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco[4]. Benché da allora siano stati realizzati sensibili progressi verso la creazione di un vero spazio europeo di giustizia civile, il legislatore europeo non ha ancora affrontato questi problemi. Gli strumenti vigenti in materia di giustizia civile, per esempio il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( “regolamento Bruxelles I”)[5] prevedono esclusivamente che la decisione emessa in uno Stato membro sia riconosciuta ed esecutiva in un altro Stato membro, ma non contengono disposizioni sulle effettive modalità di esecuzione. A tutt’oggi, è il solo diritto nazionale che disciplina le modalità procedurali di esecuzione di una decisione o altro titolo esecutivo. Tale approccio si osserva anche nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I[6].

    Ha di recente ribadito la necessità di migliorare il recupero transfrontaliero dei crediti proprio il Parlamento europeo che, nel maggio 2011, ha adottato una relazione d’iniziativa con cui invita la Commissione a presentare una proposta sulle misure transitorie relative al congelamento e alla trasparenza degli attivi patrimoniali dei debitori nei casi transfrontalieri[7].

    1.2         Motivazione e obiettivi della proposta

    Attualmente, un creditore che cerchi di recuperare il proprio credito in un altro Stato membro deve affrontare considerevoli difficoltà; è infatti più complesso, lungo e costoso ottenere provvedimenti cautelari che pongano sotto sequestro conservativo il patrimonio del debitore ubicato all’estero. Questo è un problema poiché un accesso rapido e facile a tali provvedimenti cautelari è spesso cruciale per garantire che il debitore non rimuova o dissipi il proprio patrimonio prima che il creditore abbia ottenuto e fatto eseguire una decisione nella causa di merito – fattore particolarmente importante nel caso di beni depositati in conti bancari. Oggi i debitori possono facilmente sottrarsi a provvedimenti di esecuzione trasferendo rapidamente il proprio denaro da un conto bancario in uno Stato membro a un altro. D’altro canto, un creditore ha poche possibilità di bloccare i conti bancari del debitore all’estero per garantire il pagamento del proprio credito. Di conseguenza, molti creditori non sono in grado di recuperare i crediti all’estero oppure non ritengono che valga la pena di tentare e vi rinunciano.

    Essenzialmente, la situazione attuale è caratterizzata da quattro carenze principali.

    · Le condizioni per emettere ordinanze di sequestro conservativo di beni presso conti bancari in conformità alla legislazione nazionale variano considerevolmente all’interno dell’Unione europea; di conseguenza, per i creditori in alcuni Stati membri è più difficile che in altri ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo (o ottenerne una senza la previa audizione del debitore) e questo favorisce il forum-shopping. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, data l’attuale formulazione della legislazione europea, un ulteriore problema deriva dal fatto che i provvedimenti cautelari emessi senza previa audizione del debitore non sono riconosciuti né eseguiti in un altro Stato membro ai sensi del regolamento Bruxelles I[8]. Il problema è tuttavia già affrontato nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I presentata dalla Commissione.

    · Un secondo problema riguarda il fatto che in molti Stati membri per un creditore è difficile, se non impossibile, ottenere informazioni sulla localizzazione del conto bancario del debitore senza dover ricorrere ai servizi di agenzie di investigazione private. La mancanza di trasparenza impedisce spesso a un creditore di accedere a questo tipo di provvedimenti cautelari.

    · In terzo luogo, i costi per ottenere e far eseguire un sequestro conservativo su conti bancari nei casi transfrontalieri sono di norma più elevati che nei casi nazionali, il che dissuade i creditori dal rivolgersi al sistema giudiziario per recuperare i crediti all’estero.

    · Infine, le divergenze fra i procedimenti nazionali di esecuzione e la rispettiva durata sono un grave problema per i creditori che vogliano ottenere l’esecuzione di una decisione giudiziaria. Ciò mette a repentaglio l’efficacia di provvedimenti cautelari come le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari che, per definizione, dipende da una rapida attuazione.

    Per la disamina dei problemi connessi al sistema attuale e degli effetti delle diverse opzioni contemplate per risolverli, si rinvia alla valutazione d’impatto che correda la presente proposta.

    Nel complesso la presente proposta si propone di contribuire allo sviluppo del mercato interno dell’Unione europea, come prevede la strategia Europa 2020 per la crescita[9], e alla realizzazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile per quanto riguarda l’esecuzione. Gli obiettivi generali della proposta sono i seguenti: facilitare a cittadini ed imprese, in particolare le PMI, il recupero transfrontaliero dei crediti e garantire una maggiore efficienza nell’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nei casi transfrontalieri, riducendo così i rischi del commercio transfrontaliero, rafforzando la fiducia degli operatori economici, migliorando l’adempimento dei debitori nei casi transfrontalieri e favorendo un'attività commerciale transfrontaliera più intensa.

    In particolare, la presente proposta intende:

    · far sì che i creditori ottengano ordinanze di sequestro conservativo alle stesse condizioni, indipendentemente dal paese in cui ha sede l’autorità giudiziaria competente;

    · consentire ai creditori di ottenere informazioni sulla localizzazione dei conti bancari dei debitori;

    · ridurre i costi e i ritardi a carico dei creditori che vogliano ottenere e far eseguire un’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari nei casi transfrontalieri.

    2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

    Hanno preceduto la presente proposta ampie consultazioni con gli interessati, gli Stati membri, altre istituzioni ed esperti sui problemi esistenti nel sistema vigente e sulle possibili soluzioni. Il 24 ottobre 2006 la Commissione ha adottato il libro verde “Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo dei depositi bancari”[10] nel quale propone di istituire una misura cautelare europea per il sequestro dei depositi bancari e che ha ricevuto 68 risposte. Nell'elaborare questi suggerimenti, la Commissione ha tenuto conto dei risultati di uno studio giuridico comparativo presentato nel febbraio 2004 dal prof. Burkhard Hess dell’Università di Heidelberg (lo studio riguarda i 15 Stati membri di allora)[11]. Un altro studio esterno portato a termine nel gennaio 2011[12] e un’indagine sulle imprese europee realizzata tramite il gruppo pilota di imprese europee (EBTP) i cui risultati sono stati pubblicati nell’agosto 2010[13], hanno permesso di raccogliere dati empirici sugli effetti delle diverse opzioni per la presente proposta. Nel giugno 2010 si è tenuta un’audizione pubblica. Per assistere la Commissione nell'elaborare la presente proposta, è stato istituito un gruppo di esperti del settore privato che, tra il febbraio e l’aprile 2011, si è riunito quattro volte. Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati su un progetto di proposta preliminare in una riunione del marzo 2011.

    Dal processo di consultazione risulta evidente che le parti interessate e gli Stati membri sono nettamente favorevoli alla creazione di una procedura europea per il sequestro conservativo su conti bancari autonoma. Quelle poche parti interessate che contestano la necessità dell’iniziativa affermano che le loro procedure nazionali sono già efficaci. Altre riconoscono che per migliorare le procedure nel loro Stato membro potrebbe non essere necessaria una nuova procedura europea, che avrebbe però un valore aggiunto per le domande “in uscita” trattate in altri paesi, alcuni dei quali disporrebbero di procedure molto inefficienti relativamente agli ordini di sequestro conservativo su conti bancari. Passando alle caratteristiche fondamentali della proposta, la maggioranza delle parti interessate e il Parlamento europeo ritengono che la prevista ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari debba essere esclusivamente di tipo cautelare. Riscuote poi il favore generale l’idea che l’ordinanza debba essere emessa senza previa audizione del debitore, per garantire l’“effetto sorpresa”. Gli aspetti più controversi riguardano la tutela del debitore, segnatamente quale autorità giudiziaria sia competente per l’opposizione all’ordinanza, e le modalità di esecuzione transfrontaliera della stessa.

    La Commissione ha analizzato i costi e i benefici dei principali aspetti della riforma proposta nella valutazione d’impatto che correda la presente iniziativa.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    3.1.        Sintesi dell’azione proposta

    Il regolamento proposto istituirà una nuova e autonoma procedura europea per il sequestro conservativo su conti bancari che consentirà al creditore di evitare il trasferimento o il ritiro dei beni del debitore in un qualunque conto bancario ubicato nell’Unione europea. La procedura europea sarà accessibile a cittadini e imprese, in alternativa alle procedure vigenti ai sensi della legislazione nazionale. Il regolamento proposto disciplinerà la procedura di emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari e la sua attuazione a carico della banca presso cui si trovano le somme. L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari avrebbe natura prettamente cautelare, si limiterebbe cioè a bloccare i depositi del debitore senza consentire il versamento di somme al creditore. Conformemente alle tradizioni giuridiche della grande maggioranza degli Stati membri, l’ordinanza europea avrà un effetto in rem, ossia avrà ad oggetto specifici depositi bancari e non la persona del debitore.

    Le principali caratteristiche della proposta si possono riassumere come segue.

    3.1.1.     Campo di applicazione (articoli 2, 3)

    Il regolamento proposto si applica alle materie civili e commerciali. Le esclusioni dal campo di applicazione corrispondono a grandi linee a quelle previste dal regolamento Bruxelles I. Come per questo regolamento, sono esclusi il diritto fallimentare, la sicurezza sociale e l’arbitrato. Non mancano ragioni valide per riconoscere alle parti dell’arbitrato la facoltà di ricorrere alla procedura europea, eppure l’inclusione dell’arbitrato comporterebbe questioni complesse che il diritto dell’Unione europea non ha ancora trattato – ad esempio in quali circostanze si possono assimilare i lodi arbitrali alle decisioni giudiziarie – e che non sembra opportuno affrontare per la prima volta in questo contesto.

    A differenza del regolamento Bruxelles I, il regolamento proposto si applicherà a materie come i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, e le successioni, non appena saranno adottati ed entreranno in vigore gli strumenti giuridici proposti dalla Commissione in questi due settori.

    Lo strumento è limitato a situazioni che hanno implicazioni transnazionali. L’approccio alla definizione “negativa” di tali situazioni è mutuato dall’articolo 1 della Convenzione dell’Aia sugli accordi di scelta del foro.

    3.1.2.     Condizioni e procedura di emissione

    · Accessibilità (articolo 5)

    La proposta prevede che la procedura europea sia accessibile in due diverse tipologie di casi: prima e dopo l’ottenimento di un titolo esecutivo nello Stato membro in cui si trova il conto bancario. In pratica, ciò significa che un creditore potrebbe presentare istanza di emissione dell’ordinanza 1) prima o durante la causa di merito o dopo aver ottenuto nello Stato membro d'origine un titolo esecutivo che non sia ancora esecutivo nello Stato membro dell’esecuzione e 2) dopo aver ottenuto un titolo esecutivo nello Stato membro dell'esecuzione. Anche se la Commissione si aspetta che lo strumento sia particolarmente pertinente nella prima casistica, esso potrà avere un valore aggiunto pure nella seconda, massimizzando l’efficacia dell’esecuzione. Dal momento che in questa serie di casi il creditore dispone già di un titolo esecutivo, le condizioni di emissione sono meno restrittive rispetto alla prima.

    · Competenza in materia di emissione dell’ordinanza (articoli 6, 14)

    In linea generale, le autorità giudiziarie degli Stati membri competenti a conoscere del merito secondo quanto previsto dagli strumenti europei o dal diritto nazionale, sono competenti anche per l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. In alternativa, l’ordinanza può essere emessa dalle autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario. In questo caso però, per evitare il forum-shopping, l’effetto dell’ordinanza si limita allo Stato membro in cui è stata emessa e non viene riconosciuta né eseguita in altri Stati membri ai sensi del proposto regolamento. Qualora il creditore abbia già ottenuto un titolo esecutivo, egli potrà ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari dall’autorità giudiziaria che ha emesso il titolo esecutivo o dall’autorità competente per l’esecuzione nello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario.

    Le norme di competenza contemplate dal presente regolamento non ostano a che il ricorrente faccia domanda di provvedimenti cautelari ai sensi dell'articolo 31 del regolamento Bruxelles I.

    · Condizioni di emissione (articoli 7, 12)

    Conformemente all’approccio generale adottato in gran parte degli Stati membri, il regolamento proposto prevede che il creditore dimostri di avere buone prospettive di successo nella causa di merito, ossia che il credito sia prima facie fondato, e che vi sia il rischio che l’esecuzione di una decisione successiva sia compromessa se la misura non viene concessa, data la probabilità che il debitore rimuova o dissipi il proprio patrimonio. Inoltre l'autorità giudiziaria potrebbe imporre al creditore una cauzione per il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore qualora l’ordinanza venga successivamente invalidata, ad esempio per infondatezza del credito nel merito.

    · Aspetti della procedura (articoli 10, 11, 44)

    L’ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari sarà emessa in una procedura ex parte, ossia senza la previa audizione del debitore, consentendo così di conservare “l’effetto sorpresa” della misura. Qualora tale effetto non sia necessario, per esempio perché il deposito attualmente è impegnato a garanzia di un altro creditore, il ricorrente può tuttavia richiedere una procedura inter partes. Dal momento che la tempestività è di cruciale importanza nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti cautelari, il regolamento consente la deposizione orale in circostanze eccezionali. Le autorità giudiziarie hanno facoltà di accettare a titolo di prova dichiarazioni scritte di testimoni o di esperti. Il regolamento inoltre fissa termini specifici per emettere ed eseguire l’ordinanza europea. L’autorità giudiziaria o quella competente per l’esecuzione che si trovino in circostanze eccezionali tali da impedire il rispetto dei termini dovranno giustificare il motivo della proroga.

    · Ottenere informazioni sui conti bancari del debitore (articolo 17)

    In considerazione delle difficoltà che potrebbe avere il creditore nell'ottenere informazioni sul conto (o sui conti) del debitore, il regolamento proposto obbliga gli Stati membri a predisporre un meccanismo che faciliti tale compito. Il regolamento lascia agli Stati membri la scelta tra due diversi meccanismi: gli Stati membri possono istituire un'ordinanza di divulgazione che obblighi tutte le banche sul loro territorio a rendere noto se il debitore detenga o meno un conto presso di loro; in alternativa, possono consentire alle proprie autorità competenti per l’esecuzione di accedere alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche in registri o altrove. Quest’ultimo meccanismo compare anche all’articolo 61 del regolamento in materia di obbligazioni alimentari. Considerazioni relative alla protezione dei dati impongono che le informazioni a carattere personale scambiate conformemente a tale disposizione siano limitate a quanto necessario per l’esecuzione e l’attuazione dell’ordinanza.

    3.1.3.     Esecutività ed esecuzione dell’ordinanza

    · Soppressione dell’exequatur (articolo 23)

    In conformità delle procedure europee vigenti[14], le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari emesse nell’ambito della procedura proposta in uno Stato membro saranno automaticamente riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna procedura speciale.

    · Notificazione o comunicazione dell’ordinanza alla banca e al convenuto (articoli 24, 25)

    Le norme sull’effettiva esecuzione dell’ordinanza europea da emettere ai sensi della nuova procedura costituiscono la principale novità del regolamento proposto. Un’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari con effetto in rem viene eseguita notificandola alla banca o alle banche che detengono i conti in questione, le quali hanno l’obbligo di darvi attuazione. Le disposizioni per la notificazione o comunicazione alla banca contenute nel regolamento proposto distinguono tra due situazioni: se l’autorità giudiziaria ha sede nello stesso Stato membro della banca, la notificazione o comunicazione è disciplinata dal diritto nazionale; se dev’essere eseguita oltre frontiera, ciò deve avvenire a norma del regolamento (CE) n. 1393/2007, con un'importante modifica della forma di notificazione o comunicazione: l'atto da notificare è infatti trasmesso dall'autorità giudiziaria di origine o dal ricorrente direttamente all'autorità competente nello Stato membro dell'esecuzione che a sua volta lo notifica alla banca o al convenuto. Rispetto ad altre forme di notifica o alla libera scelta tra forme diverse, tale forma di notificazione o comunicazione ha l’importante vantaggio di coinvolgere le autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione. In tal modo si garantisce non solo che le banche ricevano l’ordinanza attraverso canali a loro noti, ma anche che l’autorità competente tenga conto ex officio degli importi esenti dall’esecuzione, ove questo sia consentito dal diritto nazionale.

    Il debitore dovrà ricevere la notificazione o comunicazione subito dopo l’esecuzione della misura, per poter preparare la difesa. Il regolamento proposto garantisce che la notificazione o comunicazione avvenga il prima possibile dopo l’esecuzione dell’ordinanza.

    · Attuazione a cura della banca e dichiarazione della banca (articoli 26, 27)

    La banca ha l’obbligo di attuare l’ordinanza immediatamente, bloccando un importo corrispondente all’importo dell’ordinanza. Speciali disposizioni tengono conto della situazione di conti su cui sono depositati strumenti finanziari e conti in valuta diversa da quella in cui è stata emessa l’ordinanza. Entro 8 giorni, la banca deve emettere una dichiarazione in merito al fatto che l’ordinanza abbia posto sotto sequestro somme sufficienti. Per garantire una protezione adeguata delle informazioni a carattere personale concernenti il debitore, il saldo contabile può non essere comunicato se consente di rispettare integralmente l’ordinanza.

    · Sequestro conservativo di più conti, di conti congiunti e di conti di intestatari (articoli 28, 29)

    Se viene ordinato il sequestro conservativo su più conti, il regolamento proposto limita la possibilità di un sequestro eccessivo da parte del creditore obbligandolo, non appena ne venga informato, a sbloccare qualsiasi importo che superi il credito. Date le ampie divergenze tra le legislazioni nazionali quanto alle condizioni a cui è possibile effettuare il sequestro conservativo su conti congiunti e di intestatari (fiduciari), il regolamento proposto lascia che sia il diritto nazionale applicabile a dirimere la questione.

    · Importi esenti dall’esecuzione (articolo 32)

    Quando si tratta di definire gli importi esenti dall’esecuzione per garantire il sostentamento del debitore e della sua famiglia o per consentire a un’impresa il normale svolgimento dell’attività, il diritto nazionale varia considerevolmente all'interno dell'Unione europea. Ciò riguarda soprattutto la questione se gli importi siano esenti ex officio o solo su istanza del debitore. Il regolamento proposto consente agli Stati membri di mantenere il proprio sistema nazionale.

    · Gerarchia dei creditori concorrenti (articolo 33)

    Il diritto nazionale varia sensibilmente nell’ambito dell’Unione europea anche per quanto riguarda gli effetti di un provvedimento cautelare sulla gerarchia dei creditori. La questione è assai complessa e intrinsecamente legata al diritto fallimentare e all’esecuzione a livello nazionale. Alla luce di tali differenze, ai sensi del regolamento proposto l’ordinanza europea occupa lo stesso livello nella gerarchia dei crediti riconosciuto a una misura equivalente in virtù del diritto nazionale.

    3.1.4.     Mezzi di ricorso avverso l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (articoli 34, 35, 36)

    Il regolamento proposto conferisce al debitore il diritto di contestare l’ordinanza di sequestro conservativo per motivi sia di merito che procedurali. Quanto all'autorità giudiziaria competente a decidere del reclamo presentato dal debitore, il regolamento proposto segue lo stesso approccio della revisione del regolamento Bruxelles I. In linea di principio, il convenuto deve sollevare obiezioni nei confronti dell’ordinanza dinanzi all’autorità giudiziaria che l’ha emessa (autorità giudiziaria d’origine). In questo modo, teoricamente, è la stessa autorità a decidere dell’ordinanza e del reclamo. A titolo di eccezione, le obiezioni concernenti alcuni aspetti della procedura di esecuzione, in particolare gli importi esenti dall’esecuzione, devono essere sollevate dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato membro dell'esecuzione in quanto Stato membro responsabile della procedura. Per facilitare il reclamo del debitore contro l’ordinanza dinanzi all’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, il regolamento prevede moduli standard che saranno disponibili in tutte le lingue dell’Unione, riducendo così i costi di traduzione. Una diversa norma di competenza si applica ad alcune categorie di debitori generalmente considerate la “parte più debole” della controversia – consumatori, dipendenti e assicurati. Questi tipi di debitori possono presentare reclamo contro l’ordinanza dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato membro del proprio domicilio. Le parti più deboli potranno così sempre opporsi a un’ordinanza europea nella propria giurisdizione nazionale, aggiungendo un’ulteriore protezione alle norme di tutela sulla competenza nei casi previsti dal regolamento Bruxelles I.

    3.1.5.     Altre disposizioni

    · Rappresentanza legale (articolo 41)

    Conformemente alla situazione giuridica di gran parte degli Stati membri e al fine di ridurre le spese legali, il regolamento proposto prevede che la rappresentanza legale non sia obbligatoria nei procedimenti volti ad ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. In tal modo si consentirà a un creditore di presentare istanza per un’ordinanza europea senza dover ricorrere affatto a un avvocato o senza dover coinvolgere un avvocato abilitato alla pratica forense nello Stato membro in cui ha sede l’autorità giudiziaria. Il diritto nazionale potrebbe tuttavia imporre che le parti siano rappresentate da avvocati qualora il debitore proponga reclamo contro l’ordinanza. Per facilitare la richiesta di un’ordinanza europea da parte del creditore, il regolamento proposto contiene un apposito modulo e le opportune istruzioni per compilarlo. Il modulo sarà disponibile in tutte le lingue dell’Unione e sarà necessario tradurre solo alcuni elementi di testo libero.

    · Costi (articoli 30, 31, 43)

    Varie disposizioni del regolamento proposto riguardano i costi: le banche possono riscuotere un compenso per l’attuazione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari solo nell'ipotesi che il diritto nazionale le autorizzi a fare altrettanto per misure equivalenti. Per garantire maggiore trasparenza, gli Stati membri interessati devono determinare una tariffa fissa unica applicabile nel proprio territorio. Deve essere determinato un onere fisso unico anche per i costi correlati al ricorso a un’autorità competente, come un ufficiale giudiziario. L’articolo 43 obbliga la parte soccombente a sostenere i costi della procedura europea. Benché gli Stati membri rimangano liberi di applicare spese di giudizio per la procedura europea, queste non devono essere superiori a quelle previste per un provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale, non devono essere sproporzionate rispetto all’importo del credito né possono essere tanto elevate da scoraggiare il ricorso alla procedura.

    3.2.        Base giuridica

    La presente proposta si basa sull’articolo 81, paragrafo 2, del TFUE in virtù del quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire, tra l’altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione (lettera a), un accesso effettivo alla giustizia (lettera e) e l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri (lettera f).

    Il titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non si applica alla Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai trattati, né si applica al Regno Unito e all’Irlanda, a meno che questi due paesi decidano altrimenti in conformità delle norme rilevanti del protocollo sulla loro posizione rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

    3.3.        Sussidiarietà e proporzionalità

    La presente proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

    Per quanto riguarda la sussidiarietà, i problemi illustrati hanno una chiara dimensione transnazionale e non possono essere adeguatamente affrontati dai soli Stati membri. Benché teoricamente possibile, è estremamente improbabile che gli Stati membri intraprendano un’azione concertata per adeguare la propria legislazione sul sequestro conservativo su conti bancari, cosa che renderebbe inutile l’azione dell’Unione europea. La questione dell’esecuzione non è mai stata oggetto di accordi internazionali né di norme modello presentate da organizzazioni internazionali, e niente fa pensare a un’iniziativa internazionale nel prossimo futuro. Inoltre, anche se così fosse, le differenze tra gli attuali sistemi di esecuzione nell’Unione europea rendono altamente improbabile che gli Stati membri raggiungano un accordo su un approccio comune in tempi ragionevoli, soprattutto visto che qualsiasi accordo al di fuori del processo legislativo europeo richiederebbe l’unanimità.

    La valutazione d’impatto che correda la presente proposta dimostra che i vantaggi dei principali elementi di questa proposta superano i costi e che le misure proposte sono quindi proporzionate.

    3.4.        Impatto sui diritti fondamentali

    Come illustra dettagliatamente la valutazione d’impatto che correda la presente proposta, e in conformità della strategia per un’attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[15], tutti gli elementi della proposta rispettano i diritti sanciti dalla Carta. Istituendo una procedura europea rapida e a basso costo per il sequestro conservativo su conti bancari, la proposta rafforza il diritto del creditore a un’effettiva esecuzione dei propri crediti che fa parte del diritto a un ricorso effettivo previsto dall’articolo 47, paragrafo 1, della Carta. Al contempo, la proposta garantisce la tutela dei diritti del debitore, nel pieno rispetto del diritto a un giudice imparziale (articolo 47, paragrafo 2, della Carta) e del diritto al rispetto della dignità umana e della vita familiare (rispettivamente articoli 1 e 7 della Carta). La tutela dei diritti del debitore è garantita soprattutto dai seguenti elementi della proposta:

    · l’obbligo di notificare al debitore, immediatamente dopo l’attuazione dell’ordinanza, tutti i documenti che il creditore ha presentato all'autorità giudiziaria;

    · la possibilità per il debitore di contestare l’ordinanza mediante reclamo all’autorità giudiziaria d’origine, dell’esecuzione oppure – se il debitore è un consumatore, un dipendente o un assicurato – a quella del proprio domicilio;

    · l'esenzione dall'esecuzione degli importi necessari a garantire la sussistenza del debitore e della sua famiglia.

    2011/0204 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) ed f),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[16],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    sentito il garante europeo della protezione dei dati,

    considerando quanto segue:

    (1) L’Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio l’Unione deve adottare, tra l'altro, misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.

    (2) A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ("TFUE"), tali misure sono volte a garantire, tra l’altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione, un accesso effettivo alla giustizia e l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri. Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile, specificando che dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze cautelari che permettono alle autorità competenti di procedere alla confisca di beni facilmente trasferibili.

    (3) Il programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, comune alla Commissione e al Consiglio e adottato il 30 novembre 2000[17], prevede l'introduzione di provvedimenti cautelari a livello europeo e il miglioramento dei sequestri bancari, ad esempio attraverso l’introduzione di un sequestro europeo dei depositi bancari.

    (4) La Commissione ha adottato il libro verde “Migliorare l’efficienza nell’esecuzione delle decisioni nell’Unione europea: il sequestro conservativo dei depositi bancari”[18] il 24 ottobre 2006. Il libro verde ha avviato una consultazione sulla necessità e sulle possibili caratteristiche di una procedura europea uniforme per il sequestro conservativo dei depositi bancari.

    (5) Il programma di Stoccolma del dicembre 2009[19], che definisce le priorità in materia di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, invita la Commissione a presentare opportune proposte per migliorare l’efficacia dell’esecuzione delle sentenze nell’Unione riguardo ai depositi bancari e ai beni dei debitori.

    (6) Un creditore dovrebbe poter ottenere un’ordinanza cautelare per evitare il ritiro o il trasferimento delle somme detenute dal debitore in conti bancari ubicati nell’Unione se sussiste il rischio che il debitore dissipi il proprio patrimonio, impedendo con ciò o rendendo assai più difficile la successiva esecuzione della decisione di merito.

    (7) Le procedure nazionali per ottenere provvedimenti cautelari come le ordinanze di sequestro conservativo su conti bancari esistono in tutti gli Stati membri, ma le condizioni di emissione del provvedimento e l’efficienza della sua attuazione variano considerevolmente. Inoltre, il ricorso a provvedimenti cautelari nazionali è complesso, lungo e costoso per i casi con implicazioni transnazionali, in particolare qualora il creditore cerchi di ottenere il sequestro conservativo di depositi bancari ubicati in Stati membri diversi. Una procedura europea che consenta a un creditore di ottenere il sequestro conservativo sui conti bancari del debitore, nei casi con implicazioni transnazionali, in modo semplice, rapido e poco costoso dovrebbe porre rimedio alle carenze della situazione attuale.

    (8) La procedura istituita con il presente regolamento deve costituire un mezzo facoltativo a disposizione del ricorrente per affermare i propri diritti, in alternativa alle procedure nazionali applicabili per ottenere provvedimenti cautelari.

    (9) È auspicabile che il campo di applicazione del presente regolamento copra tutte le materie civili e commerciali, salvo alcune materie ben definite. In particolare, non è opportuno che il presente regolamento si applichi nel contesto della procedura di arbitrato o fallimentare.

    (10) La procedura dovrebbe essere esperibile per il ricorrente che desideri garantire l’esecuzione di una successiva decisione di merito prima dell’inizio della causa di merito, e in qualunque fase del procedimento. Lo stesso dicasi per il ricorrente che abbia già ottenuto una decisione giudiziaria o altro titolo esecutivo nel merito. In quest’ultimo caso, la procedura può avere valore aggiunto ove l’esecuzione del titolo non sia celere o il creditore desideri accertare in quale Stato membro il debitore detenga somme sufficienti per giustificare l’avvio della procedura di esecuzione.

    (11) Per garantire l’esistenza di uno stretto legame tra l’autorità giudiziaria e il provvedimento cautelare, l’autorità competente ad emettere l’ordinanza dovrebbe essere quella competente a conoscere del merito. È inoltre opportuno che il ricorrente possa richiedere un’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari nel luogo in cui si trovano i conti in questione. In questo caso, tuttavia, occorre confinare l’effetto dell’ordinanza al territorio dello Stato membro in cui è stata emessa.

    (12) Le condizioni per emettere l’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari dovrebbero garantire un opportuno equilibrio tra l’interesse del creditore ad ottenere un'ordinanza ove necessario, e l’interesse del debitore a prevenire ogni abuso dello strumento. Di conseguenza, prima che il creditore ottenga una decisione esecutiva nello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario, l’autorità giudiziaria dovrà convincersi che il credito da questi vantato nei confronti del debitore è fondato e che senza tale ordinanza vi è il rischio che la successiva esecuzione della futura decisione sia compromessa o resa assai più difficile.

    (13) Per garantire l’effetto sorpresa dell’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari, non è opportuno che il debitore venga informato della richiesta né che la sua audizione abbia luogo prima dell’emissione o che l'ordinanza gli sia notificata o comunicata prima che la banca provveda ad attuarla. È invece opportuno che il debitore sia in grado di contestare l’ordinanza subito dopo la sua attuazione.

    (14) Nei procedimenti ai sensi del presente regolamento, non dovrebbe sussistere l'obbligo per nessuna delle parti di essere rappresentata da un avvocato o da un professionista del diritto.

    (15) È necessario che il presente regolamento fornisca sufficienti garanzie per evitare qualsiasi abuso dell’ordinanza. In particolare, a meno che il creditore non disponga già di una decisione esecutiva nello Stato membro di esecuzione, è auspicabile che l'autorità giudiziaria possa imporre al creditore una cauzione per il risarcimento di qualunque danno subito dal debitore in seguito a un’ordinanza ingiustificata. Le condizioni alle quali il creditore è tenuto a risarcire il debitore per il danno causato dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Laddove il diritto di uno Stato membro non contempli la responsabilità del ricorrente, il presente regolamento non dovrebbe precludere misure con effetto equivalente, come l'obbligo che il ricorrente si assuma l'impegno di risarcire i danni.

    (16) Poiché attualmente, in un contesto transfrontaliero, i creditori si trovano di fronte a difficoltà di ordine pratico per accedere alle informazioni sui debitori da fonti pubbliche o private, è opportuno che il regolamento istituisca un meccanismo che consenta all’autorità competente nello Stato membro dell'esecuzione di ottenere informazioni sui conti bancari del debitore, obbligando le banche a rendere noto il luogo in cui si trovano i depositi bancari del debitore ubicati in quello Stato membro, oppure consentendo l’accesso alle informazioni contenute nei registri o altrimenti in possesso delle autorità o delle amministrazioni pubbliche.

    (17) Per una rapida esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari, è opportuno che il regolamento preveda che la trasmissione dell’ordinanza dall’autorità giudiziaria emittente alla banca sia effettuata tramite notificazione o comunicazione diretta, come prescrive il regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali[20]. Occorre che il presente regolamento preveda anche norme adeguate per l'attuazione dell’ordinanza da parte della banca, e obblighi quest’ultima a dichiarare se l’ordinanza abbia effettivamente agito su somme appartenenti al debitore.

    (18) Occorre che nel procedimento per l’ordine di sequestro conservativo su conti bancari sia assicurato il pieno rispetto del diritto del convenuto a un giudice imparziale. A tal fine è necessario che l’ordinanza e tutti i documenti presentati dal ricorrente siano notificati al convenuto subito dopo la sua esecuzione e che il convenuto possa presentare reclamo. È auspicabile che l’autorità competente che ha emesso l’ordinanza sia competente a ricevere il reclamo, a condizione che non venga contestato alcun aspetto dell’esecuzione. Tuttavia, se il convenuto è un consumatore, un lavoratore dipendente o un assicurato, è opportuno che egli possa presentare reclamo contro l’ordinanza dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato membro del proprio domicilio. Inoltre, è auspicabile che il debitore abbia il diritto di ottenere il dissequestro delle somme sul proprio conto bancario se offre una garanzia alternativa.

    (19) Per l’emissione e l’esecuzione rapida e tempestiva dell’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari, è necessario che il regolamento stabilisca termini massimi entro i quali devono essere completate le varie fasi della procedura. Inoltre, è auspicabile che il presente regolamento obblighi gli Stati membri a trattare la procedura europea con la stessa rapidità della procedura prevista dal diritto nazionale per ottenere una misura equivalente. Ciò significa, in particolare, che là dove il diritto nazionale stabilisce termini più brevi rispetto al presente regolamento per l’emissione di provvedimenti nazionali, questi stessi termini si applichino anche alla procedura europea. Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini[21].

    (20) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e favorire l’applicazione degli articoli 7, 8, 17 e 47 che riguardano, rispettivamente, il rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

    (21) Al trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[22].

    (22) Per tenere conto del progresso tecnico è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la modifica degli allegati del presente regolamento. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (23) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

    (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capo 1 Oggetto, campo di applicazione e definizioni

    Articolo 1 Oggetto

    1.           Il presente regolamento istituisce una procedura europea per l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta al creditore di ottenere un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (di seguito "OESC") per evitare il ritiro o il trasferimento di somme detenute dal debitore in un conto bancario all'interno dell’Unione.

    2.           Dell'OESC può avvalersi il creditore in alternativa ai provvedimenti cautelari previsti negli Stati membri.

    Articolo 2 Campo di applicazione

    1.           Il presente regolamento si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale con implicazioni transnazionali secondo la definizione di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.

    2.           Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

    a)      i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

    b)      la sicurezza sociale;

    c)      l'arbitrato.

    3.           Il presente regolamento non sia applica ai conti bancari che sono esenti da sequestro ai sensi della legge sulle immunità dall'esecuzione dello Stato membro in cui è ubicato il conto, né ai sistemi di regolamento titoli designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[23].

    4.           Il presente regolamento si applicherà alle materie inerenti i regimi patrimoniali tra coniugi, gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e le successioni quando sarà applicabile la legislazione dell'Unione relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in quelle materie.

    Articolo 3 Materie con implicazioni transnazionali

    Ai fini del presente regolamento, una materia presenta implicazioni transnazionali salvo che l’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC, tutti i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante ordinanza e le parti si trovino o siano domiciliati nello stesso Stato membro.

    Articolo 4 Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1.           “conto bancario”: qualsiasi conto bancario contenente contante o strumenti finanziari, tenuto presso una banca a nome del convenuto o di un terzo per conto del convenuto;

    2.           "banca": un’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto;

    3.           "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[24];

    4.           "contante": il denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto, o analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;

    5.           “somme”: contante o strumenti finanziari;

    6.           "Stato membro in cui è ubicato il conto bancario":

    a)      per un conto bancario contenente contante, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto bancario;

    b)      b) per un conto bancario contenente strumenti finanziari, lo Stato membro in cui la banca presso la quale è depositato il conto ha la residenza abituale come determinata dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[25];

    7.           “credito”: un credito relativo al pagamento di un importo di denaro determinato o determinabile;

    8.           “decisione giudiziaria”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, compresa la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

    9.           “autorità giudiziaria”: il giudice o altra autorità designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento;

    10.         “transazione giudiziaria”: la transazione approvata dall’autorità giudiziaria o conclusa davanti all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento;

    11.         “atto pubblico”: qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

    a)      riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico, e

    b)      sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;

    12.         “Stato membro d'origine”: lo Stato membro in cui è stata emessa l'OESC;

    13.         “Stato membro dell'esecuzione”: lo Stato membro in cui è ubicato il conto bancario colpito da ordinanza di sequestro conservativo;

    14.         "autorità competente": l'autorità che lo Stato membro dell'esecuzione ha designato come competente a ottenere le necessarie informazioni sul conto bancario del convenuto di cui all'articolo 17, per la notificazione o la comunicazione dell'OESC di cui agli articoli da 24 a 28, e a determinare gli importi esenti dall'esecuzione di cui all'articolo 32;

    15.         "domicilio": il domicilio determinato a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio[26].

    Capo 2 Procedura per l'ottenimento di un'OESC

    Articolo 5 Accessibilità

    1.           La sezione 1 si applica nei casi in cui

    a)      il ricorrente richiede un’OESC prima dell'inizio della causa di merito contro il convenuto o in qualsiasi momento durante il procedimento;

    b)      il ricorrente ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il convenuto che sono esecutivi nello Stato membro d’origine ma non ancora dichiarati esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione in cui la dichiarazione è richiesta.

    2.           La sezione 2 si applica nei casi in cui il ricorrente richiede un’OESC dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il convenuto che di diritto sono esecutivi o sono stati dichiarati esecutivi nello Stato membro dell'esecuzione.

    Sezione 1 Emissione di un'OESC prima del rilascio di un titolo esecutivo

    Articolo 6 Competenza giurisdizionale

    1.           A emettere l'OESC è un'autorità giudiziaria.

    2.           Sono competenti per l’emissione dell’ordinanza le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui deve essere iniziata l’azione di merito in conformità delle norme di competenza applicabili. Ove una o più autorità giudiziarie siano competenti a conoscere del merito, è competente l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui il ricorrente ha iniziato o intende iniziare l'azione di merito.

    3.           In deroga al paragrafo 2, per l’emissione di un’OESC che debba essere eseguita nello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario è competente l'autorità giudiziaria di quello Stato membro.

    Articolo 7 Condizioni di emissione dell'OESC

    1.           L'OESC è emessa per l’importo corrispondente all’importo richiesto o parte di esso qualora il ricorrente presenti fatti pertinenti, ragionevolmente corroborati da prove, per dimostrare all'autorità giudiziaria:

    a)      che il credito vantato nei confronti del convenuto è verosimilmente fondato;

    b)      che, senza emissione dell'ordinanza, la successiva esecuzione di un titolo esistente o futuro nei confronti del convenuto sarà probabilmente compromessa o resa assai più difficile, segnatamente perché sussiste il rischio concreto che il convenuto rimuova, disponga o nasconda i beni detenuti nel conto o nei conti bancari su cui porre il sequestro.

    2.           Ove il ricorrente abbia già ottenuto, contro il convenuto, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico per il pagamento di un importo di denaro che sono esecutivi nello Stato membro d'origine e possono essere riconosciuti nello Stato membro dell'esecuzione in conformità degli strumenti applicabili del diritto dell'Unione, sarà ritenuta soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 8 Domanda di OESC

    1.           Le domande di OESC sono presentate con il modulo di cui all’allegato I.

    2.           Nella domanda sono indicati:

    a)      il nome e l’indirizzo del ricorrente e, se del caso, dei suoi rappresentanti, e il nome e l'indirizzo dell’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda;

    b)      il nome e l’indirizzo del convenuto e, se del caso, del suo rappresentante;

    c)      le informazioni sul conto o sui conti bancari in conformità dell’articolo 16, salvo nei casi in cui sia presentata richiesta di informazioni sul conto ai sensi dell’articolo 17;

    d)      l’importo del credito e l’importo degli interessi e delle spese nella misura in cui tali spese possono essere incluse nell’importo sequestrato in conformità dell’articolo 18;

    e)      una descrizione delle circostanze invocate come fondamento del credito e, se del caso, degli interessi richiesti;

    f)       una descrizione di tutte le circostanze pertinenti che giustificano l’emissione dell’ordinanza, come previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

    g)      una descrizione di tutti gli elementi pertinenti a sostegno della competenza dell’autorità giudiziaria adita;

    h)      un elenco delle prove addotte dal ricorrente o che questi si è offerto di addurre;

    i)       ove si applichi l’articolo 7, paragrafo 2, copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

    j)       una dichiarazione attestante se il ricorrente abbia presentato ad altre autorità giudiziarie una domanda di OESC o di provvedimento con effetto equivalente in conformità della legislazione nazionale, ai sensi dell’articolo 19.

    3.           La domanda è corredata dalla documentazione giustificativa pertinente.

    4.           La domanda può essere presentata con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico.

    Articolo 9 Esame della domanda

    1.           L’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC accerta che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8.

    2.           Qualora non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 8 e salvo che il credito non sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, l'autorità giudiziaria offre al ricorrente l’opportunità di completare o rettificare la domanda.

    Articolo 10 Procedura ex parte

    Il convenuto non è informato della domanda né è sentito prima dell'emissione dell'OESC, salvo richiesta contraria del ricorrente.

    Articolo 11 Mezzi di prova

    1.           L'autorità giudiziaria competente che ritenga di non poter emettere l'OESC in assenza di prove supplementari può ammettere come prova le dichiarazioni scritte di testimoni o esperti.

    2.           L’autorità giudiziaria ammette l'audizione di testimoni soltanto ove lo ritenga necessario. Qualora il ricorrente, un testimone o un esperto non sia domiciliato nello stesso luogo dell’autorità giudiziaria competente, questa ammette come prova la videoconferenza o altre tecnologie di comunicazione ove disponibili.

    Articolo 12 Costituzione obbligatoria di garanzia da parte del ricorrente

    Prima di emettere un'OESC, l'autorità giudiziaria può imporre al ricorrente una cauzione o una garanzia equivalente per risarcire eventuali danni subiti dal convenuto, nella misura in cui il ricorrente sia tenuto, ai sensi del diritto nazionale, al risarcimento del danno.

    Articolo 13 Avvio di un procedimento di merito

    Se la domanda di OESC è presentata prima dell'inizio di una causa di merito, il ricorrente inizia il procedimento entro 30 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza o entro un periodo più breve deciso dall’autorità giudiziaria emittente, pena la revoca dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 35, paragrafo 2.

    Sezione 2 Emissione di un'OESC dopo il rilascio di un titolo esecutivo

    Articolo 14 Competenza per l'emissione dell'OESC

    1.           Nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il ricorrente che abbia ottenuto una decisione giudiziaria o una transazione giudiziaria può richiedere all’autorità giudiziaria che ha reso la decisione giudiziaria o approvato la transazione giudiziaria di emettere anche un’OESC.

    2.           Il ricorrente che abbia ottenuto un atto pubblico può richiedere all’autorità competente nello Stato membro in cui è stato redatto l’atto pubblico, e a ciò designata da ciascuno Stato membro, di emettere anche un’OESC.

    3.           Il ricorrente può rivolgere la domanda di OESC direttamente all'autorità dello Stato membro dell'esecuzione che questi ha designato come competente per l'emissione dell'ordinanza e comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 48 (di seguito "autorità emittente").

    4.           Ai fini dei procedimenti per l'emissione di un'OESC di cui alla presente sezione, si applica l'articolo 10.

    Articolo 15 Domanda di OESC

    1.           Le domande di OESC sono presentate con il modulo di cui all’allegato I.

    2.           Nella domanda sono indicati:

    a)      il nome e l’indirizzo del ricorrente e, se del caso, dei suoi rappresentanti, e il nome e l'indirizzo dell’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda;

    b)      il nome e l’indirizzo del convenuto e, se del caso, del suo rappresentante;

    c)      l’importo specificato nella decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico, e l’importo degli interessi e delle spese nella misura in cui queste possono essere incluse nell’importo sequestrato in conformità dell’articolo 18;

    d)      le informazioni sul conto o sui conti bancari in conformità dell’articolo 16, salvo nei casi in cui sia presentata richiesta di informazioni sul conto ai sensi dell’articolo 17;

    e)      copia della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico che rispetti le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

    f)       una dichiarazione attestante che la decisione giudiziaria non è stata ancora eseguita;

    g)      qualora la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico siano stati emessi in un altro Stato membro

    i)        nel caso di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico per cui non sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività, il pertinente certificato previsto in conformità dello strumento applicabile ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro, corredato, se del caso, da una traslitterazione o una traduzione ai sensi dell’articolo 47; oppure

    ii)       nel caso di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico per cui si richieda una dichiarazione di esecutività, la dichiarazione di esecutività;

    h)      una dichiarazione attestante se il ricorrente abbia presentato ad altre autorità giudiziarie una domanda di OESC o di provvedimento con effetto equivalente in conformità della legislazione nazionale, ai sensi dell’articolo 19.

    3.           La domanda può essere presentata con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico.

    Sezione 3 Disposizioni comuni

    Articolo 16 Informazioni sul conto bancario

    Salvo ove richieda all’autorità competente di ottenere informazioni sul conto bancario ai sensi dell’articolo 17, il ricorrente fornisce tutte le informazioni relative al convenuto e al suo conto o ai suoi conti bancari affinché la banca o le banche possano identificare il convenuto e il suo conto o i suoi conti bancari, inclusi:

    a)      il nome per esteso del convenuto,

    b)      il nome della banca presso la quale il convenuto detiene uno o più conti su cui operare il sequestro, e l’indirizzo della sede centrale della banca nello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario, e

    c)      uno degli elementi seguenti:

    i)        il numero del conto o dei conti bancari,

    ii)       l’indirizzo completo del convenuto,

    iii)      se il convenuto è una persona fisica, la sua data di nascita, il numero d’identità nazionale o del passaporto, oppure

    iv)      se il convenuto è una persona giuridica, il numero di iscrizione al registro delle imprese.

    Articolo 17 Richiesta di informazioni sul conto bancario

    1.           Ove non disponga di tutte le informazioni sul conto bancario richieste ai sensi dell’articolo 16, il ricorrente può richiedere che l’autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione ottenga le informazioni necessarie La richiesta è presentata con la domanda di OESC.

    2.           La domanda riporta tutte le informazioni di cui dispone il ricorrente relative al convenuto e ai suoi conti bancari.

    3.           L’autorità giudiziaria o l’autorità emittente emette l'OESC ai sensi dell’articolo 21 e la trasmette all’autorità competente a norma dell’articolo 24.

    4.           L’autorità competente si avvale di tutti i mezzi opportuni e ragionevoli a disposizione nello Stato membro dell'esecuzione per ottenere le informazioni necessarie di cui al paragrafo 1. Una volta ottenute le informazioni necessarie, l’autorità competente notifica o comunica l'OESC alla banca secondo il disposto dell’articolo 24.

    5.           I modi per ottenere informazioni disposti dal diritto nazionale, da comunicare alla Commissione a norma dell'articolo 48, sono uno dei seguenti:

    a)      possibilità di obbligare tutte le banche del territorio a rendere noto se il convenuto abbia un conto depositato presso di loro;

    b)      accesso dell’autorità competente alle informazioni di cui al paragrafo 1, se detenute da autorità o amministrazioni pubbliche in registri o altrove.

    6.           Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono proporzionate alla finalità di identificare il conto o i conti bancari del convenuto, sono pertinenti e non eccessive e devono limitarsi:

    a)      all’indirizzo del convenuto,

    b)      alla banca o alle banche presso cui sono depositati i conti del convenuto,

    c)      al numero del conto o dei conti bancari del convenuto.

    Articolo 18 Importo dell'OESC

    1.           Se l’OESC è emessa sulla base di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico esecutivi nello Stato membro d’origine, è consentito al ricorrente ottenere il sequestro dell’importo indicato ma anche degli interessi e delle spese specificati nell’ordinanza.

    2.           In tutti gli altri casi, al ricorrente è consentito ottenere il sequestro dell’importo del credito e gli eventuali interessi maturati sul credito.

    Articolo 19 Informazioni sulle domande pendenti dinanzi altre autorità giudiziarie

    1.           Al momento di presentare domanda di OESC, il ricorrente dichiara se ha già presentato ad altre autorità giudiziarie una domanda di OESC o di provvedimento cautelare equivalente ai sensi del diritto nazionale contro lo stesso convenuto e diretta a garantire lo stesso credito.

    2.           Il ricorrente informa l’autorità giudiziaria adita della domanda di OESC in relazione ad altre eventuali ordinanze o provvedimenti cautelari ai sensi del diritto nazionale, concessi a seguito della domanda di cui al paragrafo 1. In questo caso, l’autorità giudiziaria o l’autorità emittente può astenersi dall’emettere un’ulteriore ordinanza se ritiene che le misure già concesse offrano una sufficiente protezione degli interessi del ricorrente.

    Articolo 20 Comunicazione e cooperazione tra autorità giudiziarie

    1.           Se le autorità giudiziarie di uno Stato membro ricevono una domanda di OESC e quelle di un altro Stato membro sono adite nel procedimento di merito, le autorità giudiziarie interessate possono cooperare per assicurare un adeguato coordinamento tra il procedimento di merito e il procedimento relativo all'OESC.

    2.           L’autorità giudiziaria cui è presentata la domanda di OESC può chiedere all’altra autorità giudiziaria di cui al paragrafo 1 informazioni su tutte le circostanze pertinenti del caso, oppure può chiedere al ricorrente di reperire tali informazioni, come il rischio che il convenuto dissipi il patrimonio o l'eventuale rifiuto di una simile misura opposto dall'autorità giudiziaria adita nel merito. Tali informazioni possono essere richieste direttamente o tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE[27].

    Articolo 21 Emissione, effetto e durata dell’OESC

    1.           Se ricorrono le condizioni di cui al presente capo, l’autorità giudiziaria o l’autorità emittente rilascia un’OESC.

    2.           Se dev’essere eseguita in un altro Stato membro, l’ordinanza è emessa secondo il modello riprodotto nell’allegato II.

    3.           Nei casi contemplati all'articolo 5, paragrafo 1, l’autorità giudiziaria emette l’OESC entro sette giorni dalla presentazione della domanda.

    4.           Qualora circostanze eccezionali rendano necessaria un’audizione orale, l’autorità giudiziaria convoca l’udienza entro altri sette giorni ed emette l’ordinanza entro sette giorni dall’udienza.

    5.           Nei casi contemplati all'articolo 5, paragrafo 2, l’autorità emittente rilascia l’OESC entro tre giorni dalla presentazione della domanda.

    6.           Fatto salvo l'articolo 32, l'OESC impedisce al convenuto o ai suoi creditori qualsiasi trasferimento, ritiro o atto dispositivo delle somme per l’importo specificato nell’ordinanza, dal conto o dai conti bancari ivi indicati.

    7.           L'OESC rimane in vigore

    a)      fino a revoca disposta da un'autorità giudiziaria a norma degli articoli 34, 35, 36 o 40, oppure

    b)      ove il ricorrente abbia ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico nel merito, esecutivi nello Stato membro d'origine, oppure nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, fino a che agli effetti dell'OESC subentrino gli effetti equivalenti di un provvedimento di esecuzione di diritto nazionale, purché il ricorrente abbia avviato il procedimento di esecuzione entro 30 giorni dacché la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l'atto pubblico sono stati notificati o sono diventati esecutivi, a seconda di quale data sia posteriore.

    Articolo 22 Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere un'OESC

    1.           Avverso la decisione dell'autorità giudiziaria o dell'autorità emittente di non emettere un’OESC il ricorrente può presentare ricorso presso l'autorità giudiziaria comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 48.

    2.           Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione di cui al paragrafo 1.

    Capo 3 Esecutività ed esecuzione dell'OESC

    Articolo 23 Abolizione dell'exequatur

    L’OESC emessa in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 1, è riconosciuta ed è esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

    Articolo 24 Notificazione o comunicazione alla banca

    1.           L'OESC è notificata alla banca o alle banche ivi specificate, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

    2.           Se ad emettere l’ordinanza è un’autorità giudiziaria o un'autorità emittente nello Stato membro dell'esecuzione, la notificazione o comunicazione alla banca è effettuata conformemente alla legge di quello Stato membro.

    3.           Se l’autorità giudiziaria che ha emesso l'OESC ha sede in uno Stato membro diverso da quello dell'esecuzione, la notificazione o comunicazione è effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[28].

    In ordine alla trasmissione dell'OESC, si applicano le seguenti disposizioni:

    a)      la persona o l’autorità responsabile della notificazione o comunicazione nello Stato membro d'origine trasmette l'OESC direttamente all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione;

    b)      sono strasmessi i seguenti documenti:

    i)        copia dell’OESC con il modulo di cui all’allegato II, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;

    ii)       se necessario, una traslitterazione o traduzione del modulo a norma dell’articolo 47;

    iii)      il modulo di trasmissione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1393/2007 corredato, se necessario, dalla traslitterazione o traduzione del modulo ai sensi dell’articolo 47.

    c)      L’autorità competente notifica o comunica l’OESC alla banca o alle banche ivi specificate. L’autorità competente prende tutte le misure necessarie per notificare l’ordinanza entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

    d)      Non appena l’ordinanza è notificata o comunicata alla banca, l’autorità competente redige un certificato di avvenuta notificazione o comunicazione in conformità dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1393/2007 e lo trasmette alla persona o all’autorità che ha richiesto la notificazione o la comunicazione.

    Articolo 25 Notificazione o comunicazione al convenuto

    1.           Al convenuto sono notificati o comunicati l’OESC e tutti i documenti presentati all’autorità giudiziaria o all’autorità competente per l'emissione dell'ordinanza, senza ingiustificato ritardo dopo la notificazione o comunicazione alla banca ai sensi dell’articolo 24 e allorché la banca abbia effettuato la dichiarazione in applicazione dell'articolo 27.

    2.           Se il convenuto è domiciliato nello Stato membro d'origine, la notificazione o comunicazione è effettuata in conformità della legge di quello Stato membro.

    3.           Se il convenuto è domiciliato nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità competente di quello Stato membro cui è trasmessa l'OESC a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, gli notifica o comunica l'ordinanza e i relativi documenti conformemente al regolamento (CE) n. 1393/2007.

    4.           Se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine o dallo Stato membro dell'esecuzione, l'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione cui è trasmessa l'OESC a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, la trasmette direttamente all'autorità competente dello Stato membro di domicilio del convenuto. Questa autorità notifica o comunica l'ordinanza al convenuto conformemente al regolamento (CE) n. 1393/2007.

    Articolo 26 Attuazione dell'OESC

    1.           La banca cui sia stata notificata un’OESC procede alla sua attuazione non appena la riceve, impedendo qualsiasi trasferimento, ritiro o atto dispositivo delle somme per l’importo specificato nell’ordinanza, dal conto o dai conti bancari ivi indicati o identificati dalla banca quali conti del convenuto. Le somme che superano l’importo specificato nell’ordinanza devono rimanere nella disponibilità del convenuto.

    2.           Se l'ordinanza è notificata o comunicata fuori dell’orario di lavoro, è attuata subito dopo la ripresa del lavoro.

    3.           Se le somme contenute nel conto bancario indicato nell'OESC di cui al paragrafo 1, consistono in strumenti finanziari, il loro valore sarà determinato con riferimento al pertinente tasso di mercato applicabile il giorno dell’attuazione.

    4.           Se la valuta delle somme contenute nel conto bancario è diversa da quella in cui è stata emessa l’ordinanza, la banca converte l’importo con riferimento al tasso ufficiale di cambio del giorno dell’attuazione.

    5.           La responsabilità della banca per l’eventuale inosservanza degli obblighi sanciti nel presente articolo è disciplinata dalla legislazione nazionale.

    Articolo 27 Dichiarazione della banca

    1.           Entro tre giorni dal ricevimento dell’OESC, la banca informa l’autorità competente e il ricorrente, con il modulo di cui all’allegato III, se e in che misura siano state sequestrate le somme sul conto bancario del convenuto. Entro un giorno lavorativo, l’autorità competente trasmette la dichiarazione alla persona o all’autorità che ha chiesto la notificazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera a).

    2.           Se il saldo del conto bancario è sufficiente a coprire l’importo specificato nell'OESC, la banca non rende noto il saldo del conto del convenuto.

    3.           La banca può trasmettere la dichiarazione con mezzi di comunicazione elettronici sicuri.

    4.           La responsabilità della banca per l’eventuale inosservanza del presente obbligo è disciplinata dalla legislazione nazionale.

    Articolo 28 Sequestro conservativo di più conti

    1.           Se l'OESC riguarda più conti del convenuto depositati presso la stessa banca, la banca dà attuazione all'ordinanza soltanto fino a concorrenza dell’importo ivi specificato.

    2.           Se sono state emesse una o più OESC o provvedimenti cautelari equivalenti ai sensi del diritto nazionale in relazione a più conti bancari del convenuto depositati in diverse banche, nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi, il ricorrente ha il dovere di effettuare il dissequestro di qualsiasi importo sequestrato che superi l’importo fissato nell’ordinanza. Il dissequestro avviene entro 48 ore dal ricevimento della dichiarazione della prima banca di cui all’articolo 27, da cui risulti tale eccesso. Il ricorrente procede al dissequestro tramite l’autorità competente per l’esecuzione del rispettivo Stato membro dell'esecuzione.

    Articolo 29 Sequestro conservativo di conti congiunti e di conti di intestatari

    I conti bancari che, secondo i registri della banca, non sono esclusivamente detenuti dal convenuto, sono detenuti da terzi per conto del convenuto, oppure sono detenuti dal convenuto per conto di terzi, possono essere sottoposti a sequestro conservativo soltanto nella misura in cui il sequestro conservativo di tali conti bancari è previsto dalla legge che li regola, così come comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 48.

    Articolo 30 Costi in relazione alle banche

    1.           Una banca è autorizzata a chiedere il pagamento o il rimborso dei costi di attuazione dell’OESC o di un'ordinanza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, lettera a), soltanto se ha diritto a tale pagamento o rimborso per provvedimenti con effetto equivalente emessi in forza del diritto nazionale.

    2.           I compensi addebitati per attuare l’OESC o un'ordinanza ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, lettera a), corrispondono a tariffe fisse uniche, indicate in anticipo dallo Stato membro in cui è ubicato il conto bancario nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

    3.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ai sensi dell’articolo 48, se le banche hanno il diritto di recuperare i costi sostenuti e, in tal caso, l’importo della tariffa conformemente al paragrafo 2.

    Articolo 31 Costi in relazione all'autorità competente

    Gli oneri imposti da un’autorità competente nell'eseguire l'OESC o nel trattare la richiesta di informazioni sul conto bancario di cui all’articolo 17, paragrafo 4, corrispondono a tariffe fisse uniche, indicate in anticipo dallo Stato membro nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, e comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 48.

    Articolo 32 Importi esenti dall’esecuzione

    1.           Sono esenti dall’esecuzione dell’ordinanza, secondo quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro dell'esecuzione, gli importi necessari a garantire il sostentamento del convenuto e della sua famiglia, se il convenuto è una persona fisica, o a consentire a un’impresa il normale svolgimento dell’attività, se il convenuto è una persona giuridica.

    2.           Gli Stati membri informano la Commissione delle norme applicabili a tali situazioni ai sensi del diritto nazionale, in particolare degli importi o tipi di crediti detenuti in un conto bancario esenti dall’esecuzione.

    3.           Nella misura in cui è possibile determinare gli importi di cui al paragrafo 1 senza chiedere ulteriori informazioni al convenuto, l’autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione, nel ricevere l’OESC, determina tali importi e informa la banca che dovranno essere lasciati a disposizione del convenuto a seguito dell’attuazione dell’ordinanza.

    4.           Nel determinare gli importi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente applica la legge dello Stato membro che l’ha designata, anche se il convenuto è domiciliato in un altro Stato membro.

    Articolo 33 Gerarchia dei creditori concorrenti

    L'OESC conferisce lo stesso grado gerarchico di uno strumento con effetto equivalente ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario. In conformità dell'articolo 48 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli strumenti equivalenti e l'ordine gerarchico corrispondente a tali strumenti.

    Capo 4 Mezzi di ricorso avverso un'OESC

    Articolo 34 Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato membro d'origine

    1.           Contro l'OESC emessa in conformità della sezione 1 del capo 2, il convenuto può proporre reclamo

    a)      perché non ricorrono le condizioni per l'emissione dell'ordinanza, stabilite agli articoli 2, 6 e 7;

    b)      perché il ricorrente non ha avviato il procedimento di merito entro il termine di cui all’articolo 13.

    2.           Salvo nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), il reclamo è proposto tempestivamente, comunque entro 45 giorni dal giorno in cui il convenuto è venuto effettivamente a conoscenza del contenuto dell’ordinanza ed è stato in grado di reagire.

    3.           Il reclamo è presentato all’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordinanza, con il modulo di cui all'allegato IV e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico.

    4.           Il reclamo è notificato o comunicato al ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

    5.           Se il reclamo è giustificato per uno dei motivi di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria decide se revocare o modificare l'OESC di conseguenza, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione del reclamo al ricorrente.

    6.           La decisione di revocare o modificare l'ordinanza è immediatamente esecutiva nonostante eventuali impugnazioni ai sensi dell'articolo 37, salvo se il giudice decide, per tutelare gli interessi del ricorrente, che la decisione è esecutiva solo quando è passata in giudicato.

    7.           La decisione è immediatamente notificata o comunicata alla banca o alle banche interessate, che procedono alla sua attuazione non appena la ricevono sbloccando l'importo sequestrato, in tutto o in parte. Essa è altresì immediatamente notificata o comunicata al ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

    Articolo 35 Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato membro dell'esecuzione

    1.           Se l'OESC è emessa in conformità delle sezioni 1 o 2 del capo 2, il convenuto può chiedere

    a)      che se ne limiti l’esecuzione, perché alcuni importi depositati nel conto bancario sono esenti dall’esecuzione in conformità della legge dello Stato membro in cui è ubicato il conto e perché l'autorità competente non ne ha tenuto conto, o non lo ha fatto correttamente, ai sensi dell’articolo 32;

    b)      che sia posta fine all’esecuzione dell’ordinanza per i seguenti motivi:

    i)        nello Stato membro dell'esecuzione è stata emessa una decisione giudiziaria che dichiara infondato il credito che il ricorrente cerca di garantirsi tramite l’ordinanza; oppure

    ii)       il conto bancario su cui è effettuato il sequestro conservativo è esente da esecuzione in conformità della legge sulle immunità dall'esecuzione dello Stato membro in cui è ubicato il conto.

    2.           Se l’OESC è emessa in conformità della sezione 1 del capo 2, il convenuto ha il diritto di chiederne la revoca perché il ricorrente non ha avviato il procedimento di merito entro il termine di cui all’articolo 13.

    3.           Se l'OESC è emessa in conformità della sezione 2 del capo 2, il convenuto può chiedere

    i)       che sia revocata perché la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico sono stati annullati nello Stato membro d'origine;

    ii)       che ne sia sospesa l’esecuzione perché l’esecutività della decisione giudiziaria, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico è stata sospesa nello Stato membro d'origine.

    4.           Salvo nel caso previsto al paragrafo 2, il reclamo è proposto tempestivamente, comunque entro 45 giorni dal giorno in cui il convenuto è venuto effettivamente a conoscenza del contenuto dell’ordinanza ed è stato in grado di reagire.

    5.           Il reclamo è presentato alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro dell'esecuzione comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 48, su supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, usando il modulo di cui all'allegato IV.

    6.           Il reclamo è notificato o comunicato al ricorrente in conformità delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

    7.           Se il reclamo è giustificato, l'autorità giudiziaria decide se revocare o modificare l'OESC di conseguenza, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione del reclamo al ricorrente.

    8.           La decisione di revocare o modificare l'ordinanza è immediatamente esecutiva nonostante eventuali impugnazioni ai sensi dell'articolo 37, salvo se il giudice decide, per tutelare gli interessi del ricorrente, che la decisione è esecutiva solo quando è passata in giudicato.

    Articolo 36 Mezzi di ricorso del convenuto nello Stato membro di domicilio

    Se il convenuto è un consumatore, un lavoratore dipendente o un assicurato, a norma degli articoli 34 e 35 può anche proporre il reclamo all’autorità giudiziaria competente nello Stato membro in cui è domiciliato, comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 48.

    Articolo 37 Impugnazione

    Il diritto di impugnare la decisione emessa ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 è disciplinato dall'ordinamento nazionale.

    Articolo 38 Diritto di costituire garanzie alternative

    1.           L’autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione cessa l’esecuzione dell’OESC se il convenuto costituisce una cauzione pari all’importo di cui al paragrafo 2, o una garanzia equivalente, in particolare una garanzia bancaria, quale strumento alternativo per tutelare i diritti del convenuto.

    2.           L’OESC specifica l’importo della cauzione necessario perché cessi l’esecuzione dell’ordinanza.

    Articolo 39 Diritti dei terzi

    Un terzo ha il diritto di sollevare obiezioni contro l’OESC dinanzi all’autorità giudiziaria dello Stato membro d'origine o dell'esecuzione, nella misura in cui l’ordinanza o la sua esecuzione ne pregiudicano i diritti.

    Articolo 40 Modifica o revoca dell'OESC

    Fatti salvi i diritti del convenuto ai sensi degli articoli 34, 35 e 36, in qualsiasi momento ciascuna parte può chiedere la modifica o la revoca dell’OESC in ragione del fatto che le circostanze sulla cui base è stata emessa sono nel frattempo mutate, in particolare se è stata emessa una decisione giudiziaria che dichiara infondato il credito che l’ordinanza mirava a garantire, o se il convenuto ha estinto il suo debito.

    Capo 5 Disposizioni generali

    Articolo 41 Rappresentanza delle parti

    Nel procedimento per l’emissione di un’OESC ai sensi del presente regolamento non è richiesta la rappresentanza di un avvocato o altro professionista del diritto.

    Articolo 42 Spese a carico della parte soccombente

    1.           La parte soccombente sostiene le spese processuali. Tuttavia, l’autorità giudiziaria non riconosce alla parte vincitrice spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.

    2.           Se l'OESC è emessa in conformità della sezione 1 del capo 2, le spese processuali sono assegnate dall’autorità giudiziaria adita nel merito o da quella che revoca l’ordinanza ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 35, paragrafo 2.

    3.           Se l’ordinanza è emessa in conformità della sezione 2 del capo 2, le spese sono determinate dall’autorità competente che esegue la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico sulla cui base è stata emessa l’ordinanza.

    Articolo 43 Spese di giudizio

    1.           Le spese di giudizio per l’emissione dell’OESC non superano le spese per ottenere un provvedimento equivalente di diritto nazionale, non sono sproporzionate rispetto all’importo del credito né sono tali da scoraggiare il ricorso alla procedura.

    2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione le spese di giudizio applicabili, in conformità dell'articolo 48.

    Articolo 44 Termini

    Se non le è possibile, in circostanze eccezionali, rispettare i termini previsti all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, all'articolo 24, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafi 5 e 7, e all'articolo 35, paragrafo 8, l’autorità giudiziaria, l’autorità emittente o l’autorità competente adotta quanto prima le misure ivi disposte. Su istanza di una delle parti, giustifica le circostanze eccezionali.

    Articolo 45 Rapporto con le norme processuali nazionali

    Tutte le questioni procedurali non trattate specificamente nel presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale.

    Articolo 46 Relazioni con altri strumenti

    1.           Fatti salvi gli articoli 24, 25 e 27, il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007.

    2.           Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio[29].

    3.           Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Articolo 47 Requisiti in materia di traduzione e traslitterazione

    1.           Le traslitterazioni e le traduzioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato oppure, ove coesistano diverse lingue ufficiali nello stesso Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo di esecuzione, in conformità della legge di quello Stato membro.

    2.           In relazione ai moduli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), punti ii) e iii), e lettera d), all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 3, o a qualsiasi altro documento che le parti devono presentare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e degli articoli 34, 35 o 36, le traslitterazioni o le traduzioni possono essere anche in un'altra o altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione che lo Stato membro interessato ha dichiarato di accettare.

    3.           Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

    Articolo 48 Informazioni a carico degli Stati membri

    1.           Entro __________ [12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento], gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)      l’autorità competente per l’emissione di un’OESC ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2;

    b)      i modi per ottenere informazioni disposti dal diritto nazionale, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4;

    c)      l’autorità giudiziaria presso cui presentare ricorso avverso la decisione di non emettere un’OESC di cui all’articolo 22;

    d)      l’autorità competente per l’esecuzione dell’OESC ai sensi del capo 3;

    e)      la misura in cui su conti congiunti e conti di intestatari si può procedere a sequestro conservativo in forza del diritto nazionale, come specificato all’articolo 29;

    f)       le norme applicabili agli importi esenti dall’esecuzione ai sensi del diritto nazionale, di cui all’articolo 32;

    g)      la tariffa fissa unica delle banche e l’autorità competente di cui agli articoli 30 e 31;

    h)      l’ordine gerarchico conferito ai provvedimenti cautelari equivalenti a un’OESC in forza del diritto nazionale, di cui all’articolo 33;

    i)       le autorità giudiziarie competenti nello Stato membro dell’esecuzione, alle quali può essere presentato reclamo a norma dell’articolo 34, paragrafo 3 o dell'articolo 36;

    j)       le spese di giudizio per l'emissione di un'OESC di cui all’articolo 44;

    k)      le lingue accettate per le traduzioni dei documenti di cui all’articolo 47.

    2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione, senza ingiustificato ritardo, qualunque modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.

    3.           La Commissione mette a disposizione del pubblico, con tutti i mezzi, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE, le informazioni pervenutele ai sensi del presente articolo.

    Articolo 49 Modifiche agli allegati

    La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 50, per la modifica degli allegati.

    Articolo 50 Atti delegati

    1.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.           La delega di potere di cui all'articolo 49 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    3.           La delega di potere di cui all'articolo 49 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.           L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 49 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 51 Monitoraggio e riesame

    1.           Entro [5 anni dalla sua data di applicazione], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Essa contiene una valutazione del funzionamento della procedura e dell’esecuzione dell'OESC negli Stati membri.

    2.           La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento.

    3.           Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti

    a)      il numero di domande di OESC, il numero di casi in cui è stata concessa l’ordinanza e l’importo coperto da ciascuna ordinanza, e

    b)      il numero di reclami ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 e l’esito di tali procedure.

    Capo 6 Disposizioni finali

    Articolo 52 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Esso si applica a decorrere da [24 mesi dalla sua entrata in vigore], fatta eccezione per l’articolo 48 che si applica a decorrere da [12 mesi dalla sua entrata in vigore].

    Fatto a […],

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il presidente                                                   Il presidente

    ALLEGATO I

    ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI

    MODULO DI DOMANDA

    (Articolo 8, paragrafo 1 e articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

    Da compilare a cura dell’autorità giudiziaria

    Numero della causa:

    Ricevuto dall’autorità giudiziaria il:  ___/___/_____

    INFORMAZIONI IMPORTANTI LEGGERE LE ISTRUZIONI ALL’INIZIO DI OGNI SEZIONE, PER UNA PIÙ AGEVOLE COMPILAZIONE DEL MODULO

    Lingua

    Compilare il presente modulo nella lingua dell’autorità giudiziaria a cui viene trasmesso il reclamo. Il modulo è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea sul sito Internet dell’atlante giudiziario europeo http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm. che potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.

    Documentazione giustificativa

    Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti o tutte le pezze giustificative, come contratti, fatture, corrispondenza tra le parti, ecc.

    Una copia del modulo di domanda e, se del caso, della documentazione giustificativa viene notificata al convenuto dopo che l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata attuata dalla banca. Il convenuto ha la possibilità di presentare reclamo avverso l’ordinanza europea.

    1. Autorità giudiziaria

    In questa sezione deve essere identificata l’autorità giudiziaria adita. Nella sezione 5 è riportato un elenco non esaustivo dei possibili criteri di competenza.

    1.1. Nome: 1.2. Via e numero civico/Casella postale: 1.3. Località e codice postale: 1.4. Stato membro

    Austria (AT)□ Belgio (BE) □ Bulgaria (BU) □ Cipro (CY) □ Repubblica ceca (CZ) □ Germania (DE) □ Estonia (EE) □ Grecia (EL) □ Spagna (ES) □ Finlandia (FI) □ Francia (FR) □ Ungheria (HU) □ Irlanda (IE) □ Italia (IT) □ Lituania (LT) □ Lussemburgo (LU) □ Lettonia (LV) □ Malta (MT) □ Paesi Bassi (NL) □ Polonia (PL) □ Portogallo (PT) □ Romania (RO) □ Svezia (SE) □ Slovenia (SI) □ Slovacchia (SK) □ Regno Unito (UK) □

    2. Ricorrente

    Questa sezione deve identificare il ricorrente, e il suo eventuale rappresentante. Non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato né da un professionista del diritto. In alcuni paesi potrebbe non essere sufficiente fornire esclusivamente una casella postale come indirizzo, ed è quindi necessario includere, oltre al codice postale, anche la via e il numero civico. L’inosservanza di questa disposizione può compromettere la notificazione e/o comunicazione del documento.

    La voce “Altri dati” può contenere informazioni che contribuiscono a identificare il ricorrente, per esempio la data di nascita, il codice identificativo personale o il codice iscritto nel registro delle società.

    2.1. Cognome, nome/ragione sociale: 2.2. Via e numero civico/Casella postale: 2.3. Località e codice postale: 2.4. Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1): 2.5. Telefono[30] 2.6. Indirizzo e-mail[31]: Eventuale rappresentante del ricorrente, e suoi estremi*: 2.8. Altri dati*:

    3. Convenuto

    In questa sezione devono essere fornite informazioni sul convenuto e, se noto, sul suo rappresentante. Si noti che non è obbligatorio per il convenuto essere rappresentato da un avvocato o da un altro professionista del diritto.

    In alcuni paesi può non essere sufficiente indicare come indirizzo soltanto una casella postale: occorre pertanto aggiungere, oltre a un codice postale, anche la via e il numero civico. L’inosservanza di questa disposizione può compromettere la notificazione e/o comunicazione del documento.

    Se non si è in grado di fornire tutte le informazioni che non sono indicate con il termine “facoltativo” (*), è necessario fornire ulteriori informazioni nella sezione 4.

    3.1. Cognome, nome, (eventuale secondo nome*)/ragione sociale: 3.2. Via e numero civico/Casella postale: 3.3. Località e codice postale: 3.4. Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1): 3.5. Telefono*: 3.6. Indirizzo di posta elettronica*: 3.7. Eventuale rappresentante del convenuto, se noto, e suoi estremi*:

    4. Estremi identificativi del conto bancario del convenuto

    Per ridurre tempi e costi, è importante fornire il maggior numero di informazioni possibili sul conto bancario del convenuto. Se non si è in grado di fornire ulteriori informazioni oltre a quelle di cui alla sezione 4.1, l’autorità competente nello Stato membro o negli Stati membri in cui è ubicato il conto bancario può cercare di ottenere ulteriori informazioni dalle banche o dai registri pubblici esistenti. Questa procedura tuttavia richiede tempo, ed è possibile che per ottenere le informazioni in questione sia necessario pagare un compenso.

    Se si vuole richiedere il sequestro conservativo su più di un conto bancario, aggiungere dei fogli.

    4.1. Stato membro in cui è ubicato il conto (specificare il codice del paese come definito nella sezione 1) 4.2. Nome della banca

    4.3. Indirizzo della sede centrale della banca: Via e numero civico/casella postale, città e codice postale/paese 4.4. Numero del conto bancario

    4.5. Telefono/fax della banca*: 4.6. Altri dati sul tipo di conto bancario*:

    Se non si è in grado di fornire altre informazioni sul conto bancario oltre al paese in cui è ubicato (4.1) e non si conosce l’indirizzo completo del convenuto (cfr. 3.2 e 3.3), è necessario comunicare quanto segue:

    4.7. Se il convenuto è una persona fisica,

    4.7.1. data di nascita del convenuto: 4.7.2. numero d’identità nazionale del convenuto: 4.7.3. numero del passaporto del convenuto:

    4.8. se il convenuto è una persona giuridica, il numero di iscrizione al registro delle imprese.

    5. Competenza giurisdizionale

    Ha già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico contro il convenuto?

    Sì || ¨

    No || ¨

    Se sì, passare alla sezione 6.

    Se no, fornire le seguenti informazioni nella presente sezione e passare alla sezione 7.

    La domanda dev’essere presentata all’autorità giudiziaria competente. La competenza per l’emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari spetta all’autorità giudiziaria competente nel merito, in conformità delle norme sui rispettivi strumenti della legislazione europea. Per informazioni sulle norme relative alla competenza, consultare il sito Internet dell’atlante giudiziario europeo http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm. La domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari può essere presentata anche direttamente nello Stato membro in cui è ubicato il conto bancario.

    Questa sezione comprende un elenco non esaustivo dei criteri di competenza giurisdizionale in conformità del suddetto regolamento.

    È inoltre possibile trovare la spiegazione di alcuni termini giuridici utilizzati all’indirizzo http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_it.htm

    5. In base a quali motivi ritiene competente l’autorità giudiziaria? ||

    5.1. Domicilio del convenuto || ¨

    5.2. Luogo di esecuzione del contratto || ¨

    5.3. Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso || ¨

    5.4. Organo giurisdizionale scelto dalle parti || ¨

    5.5. Luogo in cui è ubicato il conto bancario da sottoporre a sequestro conservativo || ¨

    5.6. Altro (specificare)

    6. Decisione giudiziaria, transazione giudiziaria o atto pubblico emessi

    6.1. Nome dell’autorità giudiziaria/altra autorità: 6.2. Data della sentenza: 6.3. Valuta □ Euro (EUR) □ lev bulgaro (BGN) □ corona ceca (CZK) □ forint ungherese (HUF) □ litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty polacco (PLN)   □ lira sterlina (GBP) □ leu romeno (RON) □ corona svedese (SEK) □ altro (specificare codice ISO): 6.4. Importo che il convenuto deve pagare al ricorrente ai sensi della decisione giudiziaria 6.4.1. Capitale: 6.4.2. Interessi riconosciuti dalla decisione giudiziaria: – Importo:_____      , oppure – tasso … %. Gli interessi dovrebbero decorrere dal … (gg/mm/aaaa) al … (gg/mm/aaaa). □ Interessi dovuti dal giorno della sentenza: – tasso … %. 6.4.3. Spese che il convenuto deve sostenere □ No □ Sì. Precisare quali spese e indicare gli importi (importi richiesti o spese sostenute). □ Spese giudiziarie: … □ Onorari degli avvocati: …. □ Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti: … □ Altro: … 6.5. Confermo che la decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico non sono stati ancora eseguiti           □ Sì 6.6. La decisione giudiziaria, la transazione giudiziaria o l’atto pubblico sono esecutivi di diritto nello Stato membro dell’esecuzione o sono stati ivi dichiarati esecutivi? □ No – passare alla sezione 8. □ Sì – allegare             □ il certificato ai fini dell’esecuzione rilasciato dall’autorità giudiziaria o autorità competente in virtù dell’applicabile strumento dell'Unione, oppure             □ la dichiarazione di esecutività e passare alla sezione 9. ||

    7. Importo e motivi del credito (da non riempire se si è riempita la sezione 6)

    L’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari dipende dalla presentazione di fatti pertinenti, ragionevolmente corroborati da prove, atti a convincere l’autorità giudiziaria della fondatezza del credito vantato nei confronti del convenuto, per l’importo per il quale si richiede l’emissione dell’ordinanza.

    7.1. Capitale: 7.2. Interessi: 7.2.1. Interessi calcolati fino al giorno della domanda: 7.2.2. tasso … % 7.3. Motivi su cui si fonda il credito vantato nei confronti del convenuto: 7.4. Elenco delle prove (prove scritte allegate):

    8. Ragioni che giustificano la necessità di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (da non riempire se si è risposto “sì” alla sezione 6.5):

    L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari può essere concessa soltanto se si dimostra che l’esecuzione di un titolo esistente o futuro nei confronti del convenuto sarà probabilmente compromessa o resa assai più difficile, in particolare perché vi è il concreto rischio che il convenuto rimuova, disponga o nasconda il patrimonio detenuto nel conto o nei conti bancari su cui operare il sequestro.

    8.1. Esiste il rischio che il convenuto possa rimuovere, disporre o nascondere il patrimonio detenuto nel conto bancario? In caso affermativo, fornire informazioni sulla situazione: 8.2. Esistono altri tipi di rischi menzionati nel testo che precede questa sezione? In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni: 8.3. Elenco delle prove (prove scritte allegate):

    9. Altre autorità giudiziarie adite per la domanda di provvedimenti cautelari

    È necessario dichiarare se altre autorità giudiziarie sono state adite per l’adozione di un provvedimento cautelare nei confronti dello stesso convenuto, al fine di garantire gli stessi diritti, e tenere informata l’autorità giudiziaria adita per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari in merito ad altre ordinanze europee di sequestro conservativo dei depositi bancari emesse o a provvedimenti cautelari adottati in forza del diritto nazionale.

    9.1. Domande di altre ordinanze europee di sequestro conservativo dei depositi bancari 9.1.1. Nome della banca: 9.1.2. Indirizzo della banca: 9.1.3. Numero di riferimento della domanda: 9.1.4. L’importo del credito è uguale a quello richiesto in questa sede?

    □ Sì. □ No. In caso negativo, riportare l’importo richiesto nell’altra domanda, e la relativa valuta:

    9.2. Domande di provvedimenti cautelari nazionali 9.2.1. Nome della banca: 9.2.2. Indirizzo della banca: 9.2.3. Numero di riferimento della domanda: 9.1.4. L’importo del credito è uguale a quello richiesto in questa sede?

    □ Sì. □ No. In caso negativo, riportare l’importo richiesto nell’altra domanda, e la relativa valuta:

    10. Nome e firma

    Apporre il nome in caratteri chiari, firmare e datare in calce alla domanda.

    Con la presente richiedo all’autorità giudiziaria l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari contro il convenuto sulla base del mio credito.

    Dichiaro che i dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede.

    Fatto a:

    Data:    ___/___/_____

    Nome e firma:

    Elenco dei documenti allegati alla domanda:

    ALLEGATO II

    ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI

    (Articolo 21 del regolamento (CE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

    1.         Autorità giudiziaria di origine

    1.1       Nome:

    1.2       Indirizzo:

    1.3       Via e numero civico/Casella postale:

    1.4       Località e codice postale:

    1.5       Stato membro

    AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □

    1.6       Tel./fax/ indirizzo di posta elettronica:

    2.         Ricorrente

    2.1.      Cognome e nome (nomi)/ragione sociale:

    2.2.      Indirizzo:

    2.2.1.   Via e numero civico/Casella postale:

    2.2.2.   Località e codice postale:

    2.2.3.   Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1):

    3.         Convenuto

    3.1.      Cognome e nome (nomi)/ragione sociale:

    3.2.      Indirizzo:

    3.2.1.   Via e numero civico/Casella postale:

    3.2.2.   Località e codice postale:

    3.2.3.   Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1):

    4.         Data e riferimento dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

    4.1.      Data

    4.2.      Numero di riferimento dell’ordinanza

    5.         Conti bancari su cui effettuare il sequestro conservativo

    L’autorità giudiziaria ha disposto che sul seguente conto bancario del convenuto sia effettuato il sequestro conservativo fino a raggiungere l’importo indicato al punto 6.5:

    5.1.      Informazioni sul primo conto bancario su cui effettuare il sequestro conservativo

    5.1.1.   Stato membro in cui è ubicato il conto (specificare il codice del paese come definito nella sezione 1):

    5.1.2.   Nome e indirizzo della banca:

    5.1.3.   Numero del conto bancario:

    5.2.      Informazioni sul secondo conto bancario su cui effettuare il sequestro conservativo:

    5.2.1.   Stato membro in cui è ubicato il conto bancario:

    5.2.2.   Nome e indirizzo della banca:

    5.2.3.   Numero del conto bancario:

    (compilare un foglio a parte per conti supplementari)

    Se viene effettuato il sequestro su più di un conto bancario, il ricorrente ha il dovere di effettuare il dissequestro di qualsiasi importo sottoposto a sequestro che superi l’importo indicato al punto 6.5. (articolo 28, paragrafo 2).

    NOTA: Se il ricorrente non è stato in grado di fornire altre informazioni oltre allo Stato membro in cui è ubicato il conto bancario, la presente ordinanza può essere eseguita soltanto se l’autorità di esecuzione competente ottiene le informazioni necessarie nello Stato membro di esecuzione.

    6.         Importo sottoposto a sequestro conservativo

    6.1.      Valuta

    □ Euro (EUR) lev bulgaro (BGN) □ corona ceca (CZK) corona estone (EEK) □ forint ungherese (HUF) □ litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty polacco (PLN) □ lira sterlina (GBP) □ leu romeno (RON) □ corona svedese (SEK) □ Altro

    (specificare il codice ISO):

    6.2.      Capitale:

    6.3.      Interessi:

    6.4.      Spese (liquidate nella decisione giudiziaria):

    6.5.      Importo totale sottoposto a sequestro conservativo:

    7.         Garanzia

    7.1.      Il ricorrente deve fornire una garanzia?

    □ No

    □ Sì, per un importo di

    Valuta

    □ Euro (EUR) □ lev bulgaro (BGN) □ corona ceca (CZK) □ corona estone (EEK) □ forint ungherese (HUF) □ litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty polacco (PLN) □ lira sterlina (GBP) □ leu romeno (RON) □ corona svedese (SEK) □ Altro (specificare il codice ISO):

    7.2       L’esecuzione si conclude se il convenuto fornisce una garanzia pari a:

    8.         Spese

    8.1.      Valuta

    □ Euro (EUR) □ lev bulgaro (BGN) □ corona ceca (CZK) □ corona estone (EEK) □ forint ungherese (HUF) □ litas lituano (LTL) □ lats lettone (LVL) □ zloty polacco (PLN) □ lira sterlina (GBP) □ leu romeno (RON) □ corona svedese (SEK) □ Altro (specificare il codice ISO):

    8.2.      Il convenuto deve sostenere le spese giudiziali, in tutto o in parte?

    □ No

    □ Sì. Precisare quali spese, indicando l’importo richiesto o le spese finora sostenute.

                □ Spese giudiziarie: …

    □ Onorari degli avvocati: ….

    □ Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti: …

    □ Altro: …

    9. Durata dell’ordinanza

    L’ordinanza diventa revocabile a meno che il ricorrente avvii un procedimento nel merito entro il …………..(data) [30 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza][32]

    Fatto a ……………….           Data ………………………..

    …………………………….. Firma e/o timbro

    ALLEGATO III

    Dichiarazione della banca

    Informazioni all’autorità competente e al ricorrente sulle somme sottoposte a sequestro conservativo in seguito all’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

    (Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

    Queste informazioni devono essere inviate all’autorità competente e al ricorrente mediante mezzi elettronici sicuri o per posta.

    1. Autorità giudiziaria di origine 1.1. Nome: 1.2. Indirizzo: 1.2.1. Via e numero civico/Casella postale: 1.2.2. Località e codice postale: 1.2.3. Stato membro

    AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □

    2.         Ordinanza europea emessa dall’autorità giudiziaria di origine

    2.1.      Numero di riferimento dell’ordinanza europea:

    2.2.      Importo totale da sottoporre a sequestro conservativo:

    3.         Ricorrente

    3.1.      Cognome e nome (nomi)/ragione sociale:

    3.2.      Indirizzo:

    3.2.1.   Via e numero civico/Casella postale:

    3.2.2.   Località e codice postale:

    3.2.3.   Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1):

    3.3.      Indirizzo di posta elettronica:

    4.         Convenuto

    4.1.      Cognome e nome (nomi)/ragione sociale:

    4.2.      Indirizzo:

    4.2.1.   Via e numero civico/Casella postale:

    4.2.2.   Località e codice postale:

    4.2.3.   Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 1):

    5.         Somme sottoposte a sequestro conservativo

    5.1.      Nome della banca:

    5.2.      Indirizzo della banca:

    5.3.      Stato membro (specificare il codice come definito nella sezione 1):

    5.4       Tel./fax/indirizzo di posta elettronica della banca:

    5.5.      Importo di denaro sottoposto a sequestro conservativo:

    Fatto a ……………….           Data ………………………..

    …………………………….. Firma e/o timbro

     ALLEGATO IV

    ISTANZA DI RECLAMO

    (Articoli 34, 35 e 36 del regolamento (CE) n. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale)

    INFORMAZIONI IMPORTANTI

    Lingua Compilare il presente modulo nella lingua dell’autorità giudiziaria a cui viene trasmesso il reclamo. Il modulo è disponibile in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea sul sito Internet dell’atlante giudiziario europeo http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm. che potrà essere utile nel compilare il modulo nella lingua richiesta.

    1. Istante 1.1. Cognome e nome (nomi)/ragione sociale: 1.2. Indirizzo: 1.2.1. Via e numero civico/Casella postale: 1.2.2. Località e codice postale: 1.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 2): 2. Autorità giudiziaria di origine (autorità che ha emesso l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari) 2.1. Nome: 2.2. Indirizzo: 2.2.1. Via e numero civico/Casella postale: 2.2.2. Località e codice postale: 2.2.3. Stato membro

    AT □ BE □ BU □CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI □ SK □ UK □

    3. Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari: 3.1. Data e numero di riferimento:

    3.2.      Importo totale da sottoporre a sequestro conservativo:

    4. Stato membro di esecuzione

    Stato membro in cui l’ordinanza è stata eseguita (specificare il codice del paese come definito nella sezione 2):

    5. Ricorrente 5.1. Cognome e nome (nomi)/ragione sociale: 5.2. Indirizzo: 5.2.1. Via e numero civico/Casella postale: 5.2.2. Località e codice postale: 5.2.3. Paese (se si tratta di uno Stato membro, specificare il codice come definito nella sezione 2):

    Istanza di reclamo

    Nella maggior parte dei casi l’istanza di reclamo contro un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari deve essere indirizzata all’autorità giudiziaria di origine, qualora si vogliano sollevare obiezioni di cui alla seguente sezione 6, in particolare relative all’esistenza o all’ammontare del credito o contro il preteso rischio che il patrimonio venga dissipato.

    Se le obiezioni riguardano la procedura di esecuzione di cui alla seguente sezione 7, in particolare per quanto riguarda gli importi esenti dall’esecuzione, è necessario indirizzare l’istanza all’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione.

    Se si viene citati in qualità di consumatore, lavoratore dipendente o assicurato, l’istanza di reclamo può essere indirizzata all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di residenza abituale. In questo caso, contrassegnare le obiezioni che si vogliono sollevare nella sezione 6 e/o sezione 7 e la casella nella sezione 8.

    6. istanza di reclamo all’autorità giudiziaria di origine

    N.B. Se l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata adottata sulla base di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, emessi contro l'istante, quest’ultimo ha il diritto di sollevare soltanto le obiezioni di cui al punto 6.1.1, 6.1.2 e 6.2.

    Con la presente intendo presentare reclamo contro l’ordinanza europea perché (contrassegnare la casella opportuna)

    6.1. le condizioni di emissione dell’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari non sono state soddisfatte, poiché

    6.1.1. □ il regolamento non è applicabile al credito del ricorrente/alla decisione giudiziaria (articolo 2)

    6.1.2. □ l’autorità giudiziaria di origine non è competente (articolo 6 o articolo 14, paragrafo 1)

    6.1.3. □ il credito vantato dal ricorrente è infondato (articolo 7, paragrafo 1), giustificare:

    6.1.4. □ non vi è il rischio che il patrimonio detenuto nel conto bancario sia rimosso, disposto o nascosto (articolo 7, paragrafo 2); giustificare:

    6.2. □ 6.3. □ il ricorrente avrebbe dovuto fornire una cauzione o fornirne una più consistente di quella disposta dall’autorità giudiziaria (giustificare):

    □ il ricorrente non ha avviato il procedimento nel merito entro 30 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza o in un periodo di tempo più breve fissato dall’autorità giudiziaria emittente.

    7. istanza di reclamo nello stato membro di esecuzione

    N.B. Se l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata adottata sulla base di una sentenza, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, emessi contro l’istante, quest’ultimo non ha il diritto di sollevare le obiezioni di cui al punto 7.4.

    Con la presente intendo presentare reclamo contro l’esecuzione dell’ordinanza europea perché (contrassegnare la casella opportuna)

    7.1. L’esecuzione dell’ordinanza europea è avvenuta in violazione delle norme dello Stato membro di esecuzione, poiché:

    7.1.1. □ il convenuto ha il diritto di esentare un certo importo di denaro e adesso è stato sottoposto a sequestro conservativo anche tale importo o una parte di esso

    7.1.2. □ il conto bancario del convenuto è esente dall’esecuzione in virtù della normativa sulle immunità dall’esecuzione

    7.2. □ dev’essere posta fine all’ordinanza europea perché nello Stato membro di esecuzione è stata emessa una sentenza che respinge il credito vantato dal ricorrente.

    7.3. □ l’ordinanza europea dev’essere revocata poiché la transazione giudiziaria o l’atto pubblico sono stati annullati nello Stato membro di origine.

    7.4. □ il ricorrente non ha avviato il procedimento nel merito entro 30 giorni dalla data di emissione dell’ordinanza o in un periodo di tempo più breve fissato dall’autorità giudiziaria emittente.

    7.5. □ l’ordinanza europea dev’essere sospesa poiché l’esecutività della sentenza, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico è stata sospesa nello Stato membro di origine.

    8. istanza di reclamo nello stato membro di domicilio del convenuto

    L’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è stata emessa contro di me nella mia veste di

    □ consumatore

    □ lavoratore dipendente

    □ assicurato.

    Fatto a: …

    Data (gg/mm/aa):

    Nome dell’istante o del rappresentante autorizzato

    Dichiaro che i dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede.

    Firma:

    [1]               Adottato nella sessione del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009.

    [2]               COM(2010) 171 del 20.4.2010.

    [3]               GU L 33 del 31.1.1998, pag. 3.

    [4]               GU L 12 del 15.1.2001, pag. 1.

    [5]               GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

    [6]               Proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) - COM (2010) 748 del 14.12.2010.

    [7]               Assemblea plenaria del Parlamento europeo del 10 maggio 2011. Documento JURI 2009/2169(INI) del 16.2.2011, relatrice Arlene McCarthy (S&D/Regno Unito).

    [8]               Causa 125/79 Denilauler del 21 maggio 1980.

    [9]               Al Consiglio europeo del 26 marzo 2010, i leader dell’Unione europea hanno definito il piano per la strategia “Europa 2020” volta a rafforzare la competitività dell’UE e a rilanciare la crescita e l’occupazione, http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm

    [10]             COM(2006) 618.

    [11]             Improving the enforcement of judicial decisions in the European Union: transparency of the debtor’s assets, attachment of bank accounts, provisional enforcement and protective measures, http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/enforcement_judicial_decisions_180204_en.pdf

    [12]             Study for an Impact Assessment on a draft legislative proposal on the attachment of bank accounts, CSES Londra, di prossima pubblicazione.

    [13]             Commercial disputes and cross-border debt recovery, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2010/cross-border-debt-recovery/index_en.htm

    [14]             Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, istituito con regolamento (CE) n. 861/2007, e il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, istituito con regolamento (CE) n. 1896/2006.

    [15]             Comunicazione della Commissione - COM (2010)573 del 19.10.2010.

    [16]             GU C , pag. .

    [17]             GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

    [18]             COM(2006) 618.

    [19]             GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

    [20]             GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

    [21]             GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

    [22]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 319.

    [23]             GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 47.

    [24]             GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

    [25]             GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

    [26]             GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

    [27]             GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

    [28]             GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

    [29]             GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

    [30]             Facoltativo

    [31]             Facoltativo.

    [32]             Si applica soltanto se l’ordinanza viene emessa prima dell’avvio del procedimento nel merito.

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