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Document 52011PC0276
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on mutual recognition of protection measures in civil matters
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile
/* COM/2011/0276 def. */
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile /* COM/2011/0276 def. */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
La presente
proposta fa parte di un pacchetto legislativo per rafforzare i diritti delle
vittime nell’UE, che include anche i seguenti altri elementi: una comunicazione
sul rafforzamento dei diritti delle vittime nell’Unione europea e una direttiva
che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione
delle vittime di reato. La presente proposta, riguardante gli ordini di
protezione emessi in materia civile, mira a integrare l’iniziativa degli Stati
membri del settembre 2009 relativa a una direttiva sull’ordine di protezione
europeo[1],
che garantirà il riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia
penale. L’Unione europea si è posta l’obiettivo di
mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cui
pietra angolare è il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e
altre decisioni delle autorità giudiziarie nell’Unione. Il programma di
Stoccolma (2010-2014)[2]
e il piano d’azione della Commissione per la sua attuazione riconoscono la
necessità di ulteriori interventi per porre le esigenze delle vittime di reato
al centro dei nostri sistemi giudiziari. Entrambi collocano le vittime tra le
priorità dell’agenda dell’UE e affermano fermamente la necessità e l’intenzione
di adottare un approccio alle vittime integrato e coordinato, in linea con le
conclusioni del Consiglio GAI dell’ottobre 2009[3].
L’Unione europea è
già intervenuta in materia di diritti delle vittime nei procedimenti penali con
la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa
alla posizione della vittima nel procedimento penale. Nonostante i
miglioramenti registrati in questo settore, gli obiettivi della decisione
quadro del Consiglio non sono stati pienamente realizzati. Il Parlamento
europeo ha inoltre invitato il Consiglio ad adottare un quadro giuridico
completo che offra alle vittime di reato la più ampia protezione[4]. Nella risoluzione del
26 novembre 2009[5]
sull’eliminazione della violenza contro le donne, il Parlamento ha esortato gli
Stati membri a migliorare la normativa e le politiche nazionali volte a
combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le
cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l’Unione
europea a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all’assistenza,
alla protezione e al sostegno. In uno spazio comune di libertà, sicurezza e
giustizia, le vittime di violenza (ad esempio domestica), o le persone la cui
integrità fisica e/o psicologica o libertà siano a rischio, che godono di una
misura di protezione in uno Stato membro dovrebbero beneficiare dello stesso
livello di protezione qualora viaggino o si trasferiscano in un altro Stato
membro, senza dover sottostare a procedure costose e lunghe. Un’iniziativa in
tal senso si fonda inoltre sull’invito della Commissione a eliminare gli
ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione, formulato nella
relazione sulla cittadinanza dell’Unione del 27 ottobre 2010[6]. Nel settembre 2009 dodici Stati membri hanno
presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’ordine di protezione europeo[7].
Durante i negoziati è emerso che il meccanismo usato in questo strumento,
basato sull’articolo 82 del TFUE riguardante il riconoscimento reciproco in
materia penale, non è compatibile con il livello ambizioso di riconoscimento
reciproco già raggiunto in materia civile, fondato sull’articolo 81 del TFUE.
La presente proposta mira pertanto a integrare uno strumento giuridico sul
riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia penale, al fine
di garantire che tutte le misure di protezione emesse in uno Stato membro
possano beneficiare di un meccanismo efficiente che ne garantisca la libera
circolazione nell’UE.
2.
CONSULTAZIONE E VALUTAZIONE D’IMPATTO
La necessità di
elaborare la presente proposta applicabile esclusivamente agli ordini di
protezione civili è emersa durante i negoziati relativi all’iniziativa degli
Stati membri sull’ordine di protezione europeo, accompagnata da una valutazione
d’impatto. Per valutare più specificamente la necessità della presente proposta
e le sue modalità, la Commissione ha avviato consultazioni supplementari con
gli Stati membri, le altre istituzioni ed esperti di varia provenienza. In primo luogo, il
25 maggio 2010 la Commissione ha organizzato una riunione di esperti durante la
quale è stato confermato che molti Stati membri hanno adottato misure di
protezione civili, il cui riconoscimento reciproco dovrebbe seguire le norme
comuni usate in materia civile anziché le procedure più onerose previste in
materia penale. La Commissione ha
inoltre ordinato uno studio esterno a supporto della valutazione d’impatto per
individuare le esigenze delle vittime di reato, definire le misure che
potrebbero essere istituite per rispondere a tali esigenze ed esaminare
l’impatto delle opzioni possibili[8].
Nell’ambito della preparazione della valutazione d’impatto la Commissione ha
poi tenuto una consultazione pubblica dal 15 luglio 2010 al 30 settembre 2010,
aperta a tutti i cittadini e alle organizzazioni non governative e governative,
sollecitando pareri sulle misure che l’UE dovrebbe adottare per migliorare la
situazione relativa alle vittime di reato, incluso nel campo degli ordini di
protezione. È stato
commissionato un ulteriore studio per esaminare le opzioni relative
all’obiettivo specifico di garantire che la tutela ottenuta attraverso un
ordine di protezione non si perda se la persona protetta viaggia o si
trasferisce in un altro Stato membro[9].
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1.
Base giuridica
La presente
proposta si basa sull’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), e) e f), del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 81,
l’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con
implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco
delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere
l’adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. A tal fine, il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del
mercato interno, misure volte a garantire, tra l’altro, il riconoscimento
reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e
la loro esecuzione.
3.2.
Sintesi del regolamento proposto
Per tutelare le vittime di violenza
(soprattutto domestica), stalking o violenza contro minori, gli ordinamenti
giuridici degli Stati membri prevedono la possibilità di adottare misure
temporanee e preventive per proteggere coloro la cui integrità fisica e/o
psicologica o la cui libertà possano essere seriamente considerate a rischio.
Le misure protettive sono emesse dall’autorità giudiziaria o altra autorità
competente, su istanza dell’interessato. Molte di queste misure sono disposte
senza che la persona che determina il rischio sia chiamata a comparire, in
particolare in caso d’urgenza (procedimenti su istanza di parte). Consistono,
ad esempio, nel divieto di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro
definito, o nel divieto di frequentare determinate località in cui la persona
protetta risiede o che essa frequenta. Una caratteristica propria di molte
misure di protezione è che le autorità pubbliche non intervengono attivamente
per garantirne l’esecuzione: nel caso di violazione del divieto da parte della
persona che determina il rischio, questa è direttamente passibile di sanzione,
spesso penale. Con l’aumentare della libera circolazione sono
sempre di più le persone che si trasferiscono o si recano all’estero. Di
conseguenza è estremamente importante garantire che coloro che beneficiano di
protezione temporanea conservino tale protezione anche quando si recano o si
trasferiscono in un altro Stato membro, senza dover ricorrere a lunghe
procedure. La cooperazione giudiziaria in materia civile si è sviluppata
nell’ambito della creazione di un mercato interno in Europa, sulla base del
presupposto del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed
extragiudiziali. Il riconoscimento reciproco è progressivamente migliorato
grazie alla riduzione dei controlli sulle decisioni straniere nell’Unione. La
presente proposta prevede un meccanismo rapido ed efficiente per garantire che
lo Stato membro in cui la persona a rischio si reca riconosca la misura di
protezione emessa dal primo Stato membro senza formalità intermedie. Per quanto
riguarda gli altri strumenti di riconoscimento reciproco in materia civile, la
presente proposta introduce un certificato standard contenente tutte le
informazioni rilevanti per il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione.
Pertanto, l’autorità competente del primo Stato membro rilascerà, d’ufficio o
su istanza della persona protetta, un certificato che quest’ultima poi
presenterà alle autorità competenti del secondo Stato membro. Dette autorità
comunicheranno alla persona che determina il rischio l’estensione geografica
della misura di protezione straniera, le sanzioni applicabili in caso di
violazione e, se del caso, ne garantiranno l’esecuzione. Al fine di assicurare un meccanismo rapido,
poco oneroso ed efficiente di circolazione delle misure di protezione
nell’Unione europea, è stata seguita la ratio del regolamento (CE)
n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il
regolamento (CE) n. 1347/2000 (“Bruxelles II-bis”)[10], in particolare gli articoli
41 e 42. È stata tratta ispirazione anche dalla proposta della Commissione di
rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (“Bruxelles I”)[11]. La proposta prevede
l’abolizione dei procedimenti intermedi e non contempla motivi di diniego, ad
eccezione dell’esistenza di una decisione incompatibile nello Stato membro del
riconoscimento. Il riconoscimento
automatico si applica anche quando lo Stato membro del riconoscimento e/o
dell’esecuzione non contempla misure di protezione in materia civile. Questo è
infatti un principio fondamentale del riconoscimento reciproco in materia
civile: il fatto che il diritto nazionale dello Stato membro in cui è chiesto
il riconoscimento e/o l’esecuzione non preveda nessuna misura non esonera tale
Stato dall’obbligo di riconoscere e, se del caso, eseguire la misura emessa in
un altro Stato membro. La natura dell’autorità che ha emesso le misure di
protezione (autorità giurisdizionale civile, autorità amministrativa, autorità
giurisdizionale penale) non è determinante a tal fine. L’abolizione dei
procedimenti intermedi sarà accompagnata da salvaguardie dei diritti
fondamentali: –
l’autorità del primo Stato membro a cui è chiesto
di rilasciare il certificato deve controllare che sia stato rispettato il
diritto della persona che determina il rischio ad avere un giudice imparziale,
in particolare i diritti della difesa. Se tali diritti non sono stati
garantiti, il certificato non può essere rilasciato; –
in caso di sospensione o revoca della misura di
protezione da parte del primo Stato membro, l’autorità competente del secondo
Stato membro deve, su istanza della persona che determina il rischio,
sospenderne o revocarne il riconoscimento e, se disposta, l’esecuzione; –
le autorità competenti di entrambi gli Stati membri
devono comunicare alla persona che determina il rischio e alla persona protetta
tutte le informazioni riguardanti l’emissione, il riconoscimento, l’eventuale
esecuzione e le eventuali sanzioni, la sospensione o la revoca della misura di
protezione. Tutte queste
salvaguardie garantiscono il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali
riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, permettendo nel contempo di risparmiare i tempi e i costi del
procedimento di exequatur. La proposta non
riguarda le sanzioni penali comminate dagli Stati membri in caso di violazione
di una misura di protezione. Questo aspetto continua a essere disciplinato dal
diritto nazionale degli Stati membri.
3.3.
Analisi degli articoli più importanti
La presente
proposta è uno strumento di riconoscimento reciproco in materia civile e
pertanto segue la ratio degli strumenti dell’UE vigenti nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, da cui trae ampio
spunto. Molti articoli sono simili o uguali ai corrispondenti articoli di detti
strumenti. Articolo 1 –
Campo di applicazione Alcune misure di
protezione sono già previste dai regolamenti Bruxelles I[12] e Bruxelles II-bis, pertanto è
importante chiarire il rapporto della proposta con questi regolamenti. La presente
proposta di regolamento introduce norme speciali applicabili alle misure di
protezione. In base a un principio generale di diritto, tali norme speciali
prevalgono sulle norme generali disposte dal regolamento Bruxelles I. La situazione è
diversa rispetto al regolamento Bruxelles II-bis, il cui scopo è centralizzare
tutti i procedimenti relativi a un determinato divorzio o separazione
personale. La presente proposta non deve compromettere le norme sulla
competenza e sul riconoscimento delle decisioni contenute in tale strumento
specifico offrendo la possibilità di adire l’autorità giurisdizionale di un
altro Stato membro per quanto riguarda le misure di protezione emesse nel
contesto di un procedimento in corso. Per questo motivo, tutte le misure di
protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento Bruxelles
II-bis continuano ad essere disciplinate da tale strumento. Le misure di
protezione che invece esulano dal campo di applicazione del regolamento
Bruxelles II-bis, ad esempio le misure di protezione riguardanti coppie non
unite da matrimonio, partner dello stesso sesso o vicini di casa, rientrano nel
campo di applicazione della presente proposta. Articolo 2 - Definizioni Misure di
protezione – La definizione dell’espressione “misure di protezione” sottolinea
la natura preventiva e temporanea di tali misure, che sono adottate in uno
Stato membro per proteggere una persona qualora sussistano seri motivi per
ritenere che la sua integrità fisica e/o psicologica o libertà siano a rischio.
La misura di protezione può essere disposta sia in procedimenti su istanza di
parte (senza che la persona che determina il rischio sia stata invitata a
comparire) sia in procedimenti con chiamata di entrambe le parti. Autorità – La
definizione del termine “autorità” è ampia e comprende qualsiasi autorità
designata da uno Stato membro come competente per le materie rientranti nel
campo di applicazione del regolamento. Di conseguenza include non solo le
autorità giurisdizionali, ma anche quelle amministrative e di altro tipo che,
ai sensi del diritto nazionale di uno Stato membro, sono competenti per le
materie rientranti nel campo di applicazione del regolamento. Articolo 3 - Competenza Le norme sulla competenza devono presentare un
alto grado di prevedibilità. Pertanto si articolano intorno al principio della
competenza delle autorità dello Stato membro in cui l’integrità fisica e/o
psicologica o la libertà dell’interessato sono a rischio e in cui l’interessato
ha bisogno di protezione. Sebbene in linea generale tale Stato membro
corrisponda allo Stato membro della residenza abituale della persona che
necessita di protezione, in alcuni casi differisce, come quando una persona si
trasferisce all’estero per un periodo determinato e relativamente breve, ad
esempio per motivi di studio. Articolo 4 - Riconoscimento Questo articolo si ispira agli altri strumenti
di riconoscimento reciproco in materia civile, segnatamente la proposta di
rifusione del regolamento Bruxelles I e il regolamento Bruxelles II bis, in
particolare alle disposizioni riguardanti il diritto di visita o il ritorno del
minore. Non sono richiesti procedimenti intermedi: il riconoscimento è
automatico. Articolo 5 - Certificato Il certificato è
necessario alla persona a rischio per avvalersi della misura di protezione in
un altro Stato membro. È stata seguita la ratio degli articoli 41 e 42 del
regolamento Bruxelles II-bis, riguardanti le decisioni sul diritto di visita o
sul ritorno del minore. Il certificato è
rilasciato, d’ufficio o su istanza della persona protetta, dalle autorità
competenti dello Stato membro d’origine utilizzando il modulo standard di cui
all’allegato del regolamento. Spetta poi alla parte che intende avvalersi della
misura in un altro Stato membro presentarlo alle autorità competenti di tale
Stato membro. Il certificato contiene tutte le informazioni pertinenti per il
riconoscimento e/o l’esecuzione della misura di protezione straniera, in
particolare una descrizione della misura di protezione formulata in modo tale
da consentire alle autorità competenti del secondo Stato membro di procedere al
riconoscimento della misura e, se del caso, alla sua esecuzione ai sensi del
proprio diritto nazionale. Essa pertanto non deve contenere riferimenti
specifici al diritto nazionale, ad esempio articolo X del codice Y anziché una
spiegazione della misura, né a luoghi specifici, ad esempio indirizzo specifico
anziché un riferimento generico al luogo di lavoro o al domicilio. Le autorità
competenti del secondo Stato membro possono chiedere la traslitterazione o la
traduzione del contenuto del certificato, segnatamente della descrizione della
misura. Articolo 8 - Adattamento Questo articolo
riguarda il caso in cui la misura di protezione straniera è ignota al diritto
nazionale del secondo Stato membro. L’autorità competente di tale Stato membro
dovrà pertanto adattarla, per quanto possibile, a una misura del proprio
diritto interno che abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi e
interessi analoghi. L’adattamento è una prassi ricorrente negli strumenti di
riconoscimento reciproco in materia civile. Articolo 9 – Esecuzione di determinate
misure di protezione Ai sensi del diritto nazionale solo pochissime
misure di protezione richiedono un intervento attivo delle autorità competenti
per produrre effetti. In tali casi,
l’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione dovrà applicare le
proprie norme nazionali riguardanti misure di protezione analoghe, senza che
sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Articolo 10 – Salvaguardia dei diritti fondamentali Con l’entrata in vigore del trattato di
Lisbona la protezione dei diritti fondamentali della persona è diventata una
priorità ancora maggiore per l’UE: la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea è ora giuridicamente vincolante per l’Unione, e l’UE sta
per aderire alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Quando si
parla di vittime, i diritti fondamentali rilevanti sono molteplici: dignità umana,
diritto alla vita, diritto all’integrità della persona, diritto alla libertà e
alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione
dei dati di carattere personale, diritto di proprietà, libertà di circolazione
e di soggiorno, uguaglianza davanti alla legge, diritti del minore, diritti
degli anziani, inserimento delle persone con disabilità, diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale, e, infine, presunzione di innocenza e
diritti della difesa. Come precisato
nella valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta e in conformità
con la strategia dell’Unione per un’attuazione effettiva della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea[13],
tutti gli elementi del regolamento rispettano i diritti sanciti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un
ricorso effettivo e a un giudice imparziale garantito dall’articolo 47. L’abolizione di
tutte le formalità intermedie per il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione
nel secondo Stato membro di una misura di protezione emessa nel primo Stato
membro deve essere accompagnata da salvaguardie dei diritti fondamentali.
Questo articolo prevede una salvaguardia forte, in quanto il certificato non
può essere rilasciato se non è stato rispettato il diritto della persona che
determina il rischio ad avere un giudice imparziale. Articolo 12 –
Diniego, sospensione o revoca del riconoscimento o dell’esecuzione Il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione
delle misure di protezione emesse in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul
principio della fiducia reciproca e i motivi di diniego del riconoscimento
dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile. Conformemente a tale
principio viene proposto un solo motivo di diniego. Il funzionamento armonioso
della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità che vengano
emesse decisioni tra loro incompatibili. Pertanto, su istanza della persona che
determina il rischio, l’autorità competente dello Stato membro del riconoscimento
può negare il riconoscimento della misura di protezione emessa dall’autorità
giurisdizionale d’origine se è inconciliabile con una decisione emessa nello
Stato membro del riconoscimento. È importante
garantire che se la misura di protezione è sospesa o revocata nello Stato
membro d’origine l’autorità competente dello Stato membro del riconoscimento
sospenda o revochi il riconoscimento e, se disposta, l’esecuzione della misura
di protezione. Spetta alla persona che determina il rischio presentare istanza
al riguardo. A tal fine, la proposta contiene in allegato un modulo standard di
domanda. Articolo 13 – Comunicazione Come in altri strumenti di riconoscimento
reciproco in materia civile, questo articolo prevede un’armonizzazione di base
delle norme minime relative alla necessità di comunicare alla persona che
determina il rischio e alla persona protetta tutte le informazioni riguardanti
l’emissione, il riconoscimento, l’eventuale esecuzione e le eventuali sanzioni,
la sospensione o la revoca della misura di protezione nel primo Stato membro.
Nel secondo paragrafo tale obbligo è previsto anche a carico del secondo Stato
membro. Sarà così garantito il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4.
Sussidiarietà e proporzionalità
L’obiettivo della
presente proposta non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati
membri da soli, visti gli aspetti transnazionali che lo caratterizzano. È
importante garantire che le persone che viaggiano o si trasferiscono all’estero
non perdano la protezione di cui beneficiano. Il meccanismo previsto dal
presente regolamento, che consiste nell’eliminazione di tutte le formalità
intermedie mediante l’uso di un certificato standard e multilingue, non può
essere realizzato dagli Stati membri da soli. Solo una normativa a livello
europeo può creare condizioni uniformi.
La proposta pertanto rispetta il principio di sussidiarietà. La proposta
ottempera inoltre al principio di proporzionalità in quanto non va oltre il
minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi dichiarati a livello europeo né
va al di là di quanto necessario a tal fine. 2011/0130 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al riconoscimento reciproco delle
misure di protezione in materia civile IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, lettere
a), e) e f), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[14], visto il parere del Comitato delle regioni[15], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
L’Unione europea si è posta l’obiettivo di
mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che
faciliti l’accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in
materia civile. Per realizzare gradualmente tale spazio è opportuno che
l’Unione adotti, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile in particolare se necessario al buon
funzionamento del mercato interno. (2)
Tale materia rientra nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile ai sensi dell’articolo 81 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. (3)
Le divergenze tra le norme nazionali relative alle
misure di protezione rendono più difficile il buon funzionamento del mercato
interno. Per assicurare che la protezione concessa sia mantenuta quando
l’interessato si reca o si trasferisce in un altro Stato membro, è
indispensabile adottare disposizioni che consentano di garantire che le misure
di protezione emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento
siano riconosciute e, se del caso, eseguite in modo rapido e semplice. (4)
Per la realizzazione dell’obiettivo della libera
circolazione delle misure di protezione è necessario ed opportuno che le norme
riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e, se del caso,
l’esecuzione delle misure di protezione siano stabilite mediante un atto
giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile. (5)
Il presente regolamento si applica alle misure di
protezione emesse in un procedimento civile a prescindere dalla natura
dell’autorità, sia essa giurisdizionale, amministrativa o di altro tipo. (6)
Il presente regolamento si applica a tutte le
misure di protezione ivi definite. Non si applica tuttavia alle misure di
protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE)
n. 1347/2000. Per quanto riguarda le misure rientranti nel suo campo di applicazione,
il presente regolamento prevale sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio,
del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. (7)
Le norme sulla competenza devono presentare un alto
grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza
dello Stato membro in cui l’integrità fisica e/o psicologica o la libertà
dell’interessato sono a rischio. La competenza deve essere sempre determinata
in base a questo criterio. (8)
Il funzionamento armonioso della
giustizia presuppone che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra
loro incompatibili. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere un
motivo di diniego del riconoscimento e/o dell’esecuzione su istanza della
persona che determina il rischio in caso di decisioni incompatibili. (9)
La fiducia reciproca
nell’amministrazione della giustizia nell’Unione e la volontà di garantire un
sistema di circolazione delle misure di protezione più rapido e meno oneroso
all’interno dell’Unione giustificano procedure di riconoscimento e/o esecuzione
di tali misure senza formalità intermedie. Di conseguenza, la misura di
protezione emessa in uno Stato membro dovrebbe essere trattata, ai fini del
riconoscimento e, se del caso, dell’esecuzione, come se fosse stata emessa
nello Stato membro dove si chiede il riconoscimento e/o l’esecuzione. (10)
Qualora il diritto del secondo Stato membro
richieda l’intervento delle proprie autorità competenti al fine di conferire
efficacia alla misura di protezione, il procedimento di esecuzione della misura
di protezione dovrebbe essere disciplinato dal diritto di tale Stato membro. (11)
Il presente regolamento non riguarda le sanzioni
penali previste dagli Stati membri in caso di violazione di una misura di
protezione, che continuano ad essere disciplinate dal diritto nazionale degli
Stati membri. (12)
Al fine di facilitare la libera circolazione delle
misure di protezione nell’Unione europea, è opportuno che il presente
regolamento introduca un modello uniforme di certificato e designi l’autorità
competente a rilasciarlo. Onde rispettare il principio di sussidiarietà, tale
certificato non dovrebbe sostituire le procedure interne degli Stati membri. (13)
Non dovrebbe essere possibile presentare ricorso
contro il certificato. Tuttavia, se la misura di protezione è sospesa o
revocata nel primo Stato membro, l’autorità competente del secondo Stato membro
dovrebbe, su istanza della persona che determina il rischio, sospendere o
revocare il riconoscimento e/o l’esecuzione della misura di protezione. (14)
Al fine di garantire il funzionamento rapido ed
efficace del presente regolamento, il potere di adottare atti ai sensi
dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dovrebbe
essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le modifiche dei moduli di
cui agli allegati. È particolarmente importante che la Commissione effettui
consultazioni adeguate nel corso del suoi lavori preparatori, anche a livello
di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti
delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una
trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (15)
Il presente regolamento rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire i
diritti della difesa e il diritto a un giudice imparziale, di cui all’articolo
47 della Carta. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di
tali diritti e principi. (16)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono
dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è
necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (17)
[A norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 del protocollo
sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che
desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente
regolamento] / [Fatto salvo l’articolo 4 del protocollo sulla posizione del
Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri non partecipano
all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono
soggetti alla sua applicazione]. (18)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa
all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta
alla sua applicazione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Campo di
applicazione, definizioni e competenza Articolo 1 – Campo di applicazione Il presente regolamento si applica alle misure
di protezione in materia civile, a prescindere dalla natura dell’autorità che
le ha disposte. Non si applica alle misure di protezione rientranti nel campo
di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003. Articolo 2 - Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: a) “misura di protezione”: qualsiasi
decisione, a prescindere dalla denominazione usata, di natura preventiva e
temporanea emessa da un’autorità di uno Stato membro conformemente al diritto
nazionale al fine di proteggere una persona qualora sussistano seri motivi per
ritenere che la sua integrità fisica e/o psicologica o libertà siano a rischio.
Sono incluse le misure disposte senza che la persona che determina il rischio
sia chiamata a comparire. Sono misure di protezione, in particolare: i) il divieto di frequentare determinate
località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede
o lavora o che essa frequenta; ii) il divieto di qualsiasi contatto con la
persona protetta, anche per telefono, posta ordinaria o elettronica, fax o
altro; iii) il divieto di avvicinarsi alla persona
protetta entro un perimetro definito; o iv) la decisione che assegna l’uso esclusivo
dell’abitazione comune di due persone alla persona protetta; b) “autorità”: l’autorità designata da uno
Stato membro come competente per le materie rientranti nel campo di
applicazione del presente regolamento; c) “Stato membro d’origine”: lo Stato membro
in cui è stata emessa la misura di protezione; d) “Stato membro del riconoscimento”: lo
Stato membro in cui viene chiesto il riconoscimento e, se pertinente,
l’esecuzione della misura di protezione. Articolo 3 - Competenza Sono competenti le autorità dello Stato membro
in cui l’integrità fisica e/o psicologica o la libertà dell’interessato sono a
rischio. CAPO II Riconoscimento ed esecuzione delle misure
di protezione Articolo 4 – Riconoscimento La misura di protezione emessa in uno Stato
membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il
ricorso ad alcun procedimento e senza che sia possibile opporsi al suo
riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro
d’origine conformemente all’articolo 5. Articolo 5 - Certificato 1. La parte che desideri
invocare in un altro Stato membro un ordine di protezione riconosciuto ai sensi
del presente articolo presenta alle autorità competenti dello Stato membro del
riconoscimento il certificato rilasciato conformemente al presente articolo. 2. Le autorità competenti dello
Stato membro d’origine rilasciano il certificato utilizzando il modulo standard
di cui all’allegato, contenente, tra l’altro, una descrizione della misura,
formulata in modo da facilitare il riconoscimento e, se del caso, l’esecuzione
nel secondo Stato membro. 3. Il certificato è rilasciato: i) d’ufficio, nei casi che sin dall’atto
dell’adozione della misura di protezione rivestono un carattere transnazionale;
ai fini del presente regolamento, sussiste implicazione transnazionale salvo
che il rischio per l’integrità fisica e/o psicologica della persona protetta o
per la sua libertà sia localizzato esclusivamente nello Stato membro d’origine;
ii) su istanza della persona protetta, in
tutti gli altri casi; quando adotta la misura di protezione, l’autorità
competente dello Stato membro d’origine informa la persona protetta della
possibilità di chiedere il certificato conformemente al presente regolamento. 4. Le autorità competenti dello
Stato membro del riconoscimento possono, se del caso, chiedere la
traslitterazione o la traduzione del contenuto del certificato, in conformità
dell’articolo 15. Articolo 6 – Effetti del certificato Il certificato ha effetto soltanto nei limiti
del carattere esecutivo della decisione. Articolo 7 – Rettifica del certificato 1. Il diritto dello Stato membro
d’origine è applicabile a qualsiasi rettifica del certificato. 2. Non è ammesso ricorso contro
il rilascio del certificato. Articolo 8 - Adattamento della misura di
protezione straniera Se la misura di protezione è ignota allo Stato
membro del riconoscimento, l’autorità competente di tale Stato membro la
adatta, nella misura del possibile, a una misura del suo diritto interno che
abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi e interessi analoghi. Articolo 9 – Esecuzione di determinate
misure di protezione 1.
Nella misura in cui una misura di protezione
adottata in uno Stato membro necessiti, ai sensi del diritto di un altro Stato
membro, dell’intervento delle autorità competenti di tale altro Stato membro
per divenire efficace, essa è eseguita in tale altro Stato membro senza che sia
necessaria una dichiarazione di esecutività. 2.
Il procedimento d’esecuzione delle misure di
protezione emesse in un altro Stato membro è disciplinato dal diritto dello
Stato membro del riconoscimento, compreso il ricorso contro l’adattamento della
misura di protezione ai sensi dell’articolo 8. Articolo 10 – Salvaguardia dei diritti
fondamentali 1. Le autorità dello Stato
membro d’origine rilasciano il certificato di cui all’articolo 5 solo se sono
state rispettate le salvaguardie dei diritti fondamentali previste dal presente
articolo. 2. La persona che determina il
rischio che non sia comparsa nello Stato membro d’origine ha il diritto di
chiedere il riesame della misura di protezione alle autorità competenti di tale
Stato membro se: (a)
non le sono stati comunicati o notificati la
domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile e in modo tale da
consentirle di presentare le proprie difese; o b) non ha avuto la possibilità di contestare
la misura di protezione a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali
a lei non imputabili, eccetto qualora, pur avendone avuto la
possibilità, non abbia contestato la misura di protezione. 2. Qualora la misura di
protezione sia disposta senza che la persona che determina il rischio sia stata
chiamata a comparire e debba essere riconosciuta e/o eseguita senza previa
notificazione o comunicazione alla persona che determina il rischio, questa ha
il diritto di contestare la misura ai sensi del diritto dello Stato membro
d’origine. Articolo 11 – Divieto di riesame del merito
In nessun caso una misura di protezione emessa
in uno Stato membro può formare oggetto di riesame del merito nello Stato
membro in cui sono richiesti il riconoscimento e/o l’esecuzione. Articolo 12 – Diniego,
sospensione o revoca del riconoscimento o dell’esecuzione 1. Su istanza della persona che
determina il rischio, l’autorità competente dello Stato membro del
riconoscimento può negare il riconoscimento della misura di protezione emessa
dall’autorità giurisdizionale d’origine se è inconciliabile con una decisione
emessa nello Stato membro del riconoscimento. 2. Se la misura di protezione è
sospesa o revocata nello Stato membro d’origine, l’autorità competente dello
Stato membro del riconoscimento, su istanza della persona che determina il
rischio, sospende o revoca il riconoscimento e, se disposta, l’esecuzione della
misura di protezione. L’istanza è presentata mediante il modulo di cui
all’allegato II. 4. Il riconoscimento di una
misura di protezione non può essere negato perché il diritto dello Stato membro
del riconoscimento non prevede per i medesimi fatti una misura di questo tipo. Articolo 13 – Comunicazione 1. Le autorità competenti dello
Stato membro d’origine comunicano, senza indugio e in conformità del diritto di
tale Stato membro, alla persona che determina il rischio e alla persona
protetta: i) l’emissione della misura di protezione; ii) se del caso, le corrispondenti misure
di esecuzione; iii) se del caso, le sanzioni in caso di
violazione della misura di protezione; iv) l’eventuale sospensione o revoca della
misura di protezione. 2. Una volta ricevuto dalla
persona protetta il certificato ai sensi dell’articolo 5, le autorità
competenti dello Stato membro del riconoscimento comunicano, senza indugio e
ove necessario in conformità delle norme del regolamento (CE) n. 1393/2007[16], alla persona che determina il
rischio e alla persona protetta: i) il riconoscimento della misura di
protezione; ii) se del caso, le corrispondenti misure
di esecuzione; iii) se del caso, le sanzioni in caso di
violazione della misura di protezione; iv) l’eventuale sospensione o revoca della
misura di protezione. CAPO III Altre disposizioni Articolo 14 – Legalizzazione e altre
formalità analoghe Non è richiesta alcuna legalizzazione o altra
formalità analoga nel quadro del presente regolamento. Articolo 15 – Traslitterazione o traduzione Le traslitterazioni e le traduzioni richieste
ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale o in
una delle lingue ufficiali dello Stato membro del riconoscimento o in qualunque
altra lingua che lo Stato membro del riconoscimento abbia dichiarato di
accettare. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata
da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri. Articolo 16 – Diritto al patrocinio a spese
dello Stato Il richiedente che, nello Stato membro
d’origine, ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello
Stato o di un’esenzione dalle spese, beneficia, nel procedimento di
esecuzione della misura di protezione, dell’assistenza più favorevole o
dell’esenzione dalle spese più ampia prevista dal diritto dello Stato membro
del riconoscimento. CAPO IV Disposizioni generali e finali Articolo 17 - Disposizioni transitorie Il presente regolamento si applica alle misure
di protezione emesse a partire dalla sua data di applicazione, anche se la
domanda di misura di protezione è stata presentata prima di tale data. Articolo 18 – Modifiche al modulo La Commissione è autorizzata ad adottare atti
delegati a norma dell’articolo 19 per quanto riguarda le modifiche ai moduli
contenuti negli allegati. Articolo 19 – Esercizio della delega 1. Il potere conferito alla
Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal
presente articolo. 2. La delega di cui all’articolo
18 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata
in vigore del presente regolamento]. 3. La delega di cui all’articolo
18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati
nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La
decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già
in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 18 entra in vigore solo se non ha sollevato l’obiezione del
Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notificazione a
queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione
che non formuleranno obiezioni. Tale periodo è prorogato di [due mesi]
su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 20 – Clausola di riesame Entro [cinque anni dalla data di
applicazione determinata ai sensi dell’articolo 23], la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Se del caso,
la relazione è corredata di proposte di modifica. Articolo 21 – Informazioni messe a
disposizione dei cittadini Nel quadro della rete giudiziaria europea in
materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE[17] del Consiglio, gli Stati
membri forniscono una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in
materia di misure di protezione, comprese le autorità competenti incaricate del
riconoscimento e/o dell’esecuzione, affinché tali informazioni siano messe a
disposizione dei cittadini. Gli Stati membri tengono costantemente
aggiornate tali informazioni. Articolo 22 – Comunicazioni a cura degli
Stati membri Entro [un anno prima dell’entrata in vigore
del regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) le autorità competenti per le materie
rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento; b) le lingue accettate per la traduzione del
certificato di cui all’articolo 15. La Commissione tiene le informazioni
comunicate a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in
particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
istituita con decisione 2001/470/CE. Articolo 23 – Entrata in vigore e
applicazione Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal [12 mesi
dopo la sua entrata in vigore]. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri
conformemente ai trattati. Fatto a […] ALLEGATO I CERTIFICATO
DI CUI ALL’ARTICOLO 5 1. STATO MEMBRO D’ORIGINE AT □ BE □ BG
□ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI
□ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV
□ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □
SK □ UK □ 2. AUTORITÀ COMPETENTE CHE RILASCIA IL
CERTIFICATO 2.1 Denominazione: 2.2 Indirizzo: 2.3 Telefono/Fax/Indirizzo di
posta elettronica: 3. PERSONA PROTETTA 3.1 Nome completo (cognome e
nome) 3.2 Indirizzo per le
comunicazioni di cui all’articolo 13 3.3 Data e luogo di nascita (se i
dati sono disponibili) 4. PERSONA CHE DETERMINA IL RISCHIO 4.1 Nome completo (cognome e
nome) 4.2 Indirizzo per le
comunicazioni di cui all’articolo 13 4.3 Data e luogo di nascita (se i
dati sono disponibili) 5. MISURA DI PROTEZIONE 5.1 Data e numero di riferimento: 6. DESCRIZIONE DELLA MISURA DI
PROTEZIONE[18] Certifico che la misura
di protezione è stata emessa nello Stato membro d’origine nei confronti della
persona che determina il rischio indicata al punto 4 e che le salvaguardie dei
diritti fondamentali di cui all’articolo 10 sono state rispettate. In caso di fogli
supplementari aggiunti, numero di pagine: … Fatto a: … Firma e/o
timbro dell’autorità competente dello Stato membro d’origine: ALLEGATO II DOMANDA
DI SOSPENSIONE O REVOCA DEL RICONOSCIMENTO O DELL’ESECUZIONE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 12 1. RICHIEDENTE (PERSONA CHE DETERMINA IL
RISCHIO) 1.1 Nome completo (cognome e
nome) 1.2 Indirizzo per le
comunicazioni di cui all’articolo 13 1.3 Data e luogo di nascita (se i
dati sono disponibili) 2. AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO
D’ORIGINE 2.1 Denominazione 2.2 Indirizzo 2.3 Stato membro AT □ BE □ BG
□CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI
□ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV
□ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □SE □ SI
□ SK □ UK □ 2.4. Telefono/Fax/Indirizzo di posta
elettronica: 3. DECISIONE DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA
MISURA DI PROTEZIONE 3.1 Data e numero di riferimento 3.2 Sintesi della decisione di
sospensione o revoca della misura di protezione 4. PERSONA PROTETTA 4.1 Nome completo (cognome e
nome) 4.2 Indirizzo per le
comunicazioni di cui all’articolo 13 4.3 Data e luogo di nascita (se i
dati sono disponibili) In caso di fogli
supplementari aggiunti, numero di pagine: … Fatto a: … Firma: [1] GU C 69 del 18.3.2010, pag. 5-18, 13577/09 COPEN 176 del
23 settembre 2009. [2] Programma pluriennale che fissa le priorità dell’Unione
europea nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza per il
periodo 2010-2014, intitolato “Programma di Stoccolma — Un’Europa aperta e
sicura al servizio e a tutela dei cittadini” (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1). [3] 2969ª sessione del Consiglio GAI del 23.10.2009 [14936/09
(Presse 306)]. [4] Raccomandazione del Parlamento europeo, del 7 maggio 2009,
sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell’Unione europea (P6_TA(2009)0386). [5] Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009
sull’eliminazione della violenza contro le donne (P7_TA(2009)0098). [6] Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione -
Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione
(COM(2010) 603 definitivo). [7] 13577/09 COPEN 176 del 23 settembre 2009. [8] Matrix Insight/ Andersson, Elfers Felix: “A Study for
an Impact Assessment on Ways of Improving the Support, Protection and Rights of
Victims across Europe” relazione finale del 3 novembre 2010. [9] Burkhard Hess: “Feasibility Study: The European
Protection Order and the European Law of Civil Procedure”, presto
disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm. [10] Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27
novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003,
pag. 1). [11] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (COM(2010) 748
definitivo del 14.12.2010). [12] Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001,
pag. 1). [13] Comunicazione della Commissione “Strategia per un’attuazione
effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (COM(2010) 573
del 19.10.2010). [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] GU C […] del […], pag. […]. [16] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79. [17] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25. [18] La descrizione della misura di protezione è formulata in
modo tale da consentire alle autorità competenti del secondo Stato membro di procedere
al riconoscimento della misura e, se del caso, alla sua esecuzione ai sensi del
diritto nazionale di tale Stato membro. Essa pertanto non deve contenere
riferimenti specifici al diritto nazionale, ad esempio articolo X del codice Y
anziché una spiegazione della misura, né a luoghi specifici, ad esempio
indirizzo specifico anziché un riferimento generico al luogo di lavoro o al
domicilio. La misura deve quindi essere descritta in modo generale, ad esempio
divieto di entrare nel luogo di lavoro della persona protetta e non divieto di
avvicinarsi alla strada X o misura di protezione adottata ai sensi dell’articolo
X della legge Y. Se la misura di protezione è ignota al secondo Stato membro o
è disciplinata in modo leggermente diverso, l’autorità di tale Stato membro la
adatta, per quanto possibile, a una misura del suo diritto interno che abbia
efficacia equivalente e persegua obiettivi analoghi.