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Document 52011PC0224

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno"

/* COM/2011/0224 def. -NLE 2011/0091 */

52011PC0224

/* COM/2011/0224 def. -NLE 2011/0091 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno"


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 20.4.2011

COM(2011) 224 definitivo

2011/0091 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno"

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) sono state introdotte nel Settimo programma quadro (7° PQ)[1] sulla base dell'articolo 187 del TFUE (ex articolo 171 del trattato CE) come una delle modalità per istituire partenariati pubblico/privato nel settore della ricerca a livello europeo. Le ITC sono espressione della determinazione dell'UE di coordinare le attività di ricerca in modo da rafforzare lo Spazio europeo della ricerca e contribuire al conseguimento degli obiettivi europei in materia di competitività.

L'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (FCH) è stata istituita dal regolamento del Consiglio (CE) n. 521/2008 del 30 maggio 2008. I tre membri, il gruppo industriale, il gruppo di ricerca e la Commissione, contribuiscono al finanziamento dei costi operativi e amministrativi.

Sin dall'inizio la partecipazione dell'industria è stata subordinata ad un contributo finanziario pari al 50% dei costi amministrativi (condivisi con la Commissione). Inoltre il suo contributo in natura ai costi amministrativi deve essere perlomeno uguale al contributo finanziario della Commissione.

Dalla sua costituzione questa impresa comune ha pubblicato tre inviti a presentare proposte: il primo per un importo di 28,1 milioni di euro, il secondo per 73,1 milioni di euro e il terzo per 89,1 milioni di euro. La disposizione concernente l'equivalenza dei contributi dell'industria per i costi operativi significa che l'industria deve coprire anche i contributi destinati agli altri partecipanti (università, centri di ricerca, organismi pubblici ecc.) per tutti i tipi di attività (ivi compresa la ricerca di base).

Per i primi due inviti a presentare proposte dell'impresa comune FCH, i livelli massimi di finanziamento sono stati sistematicamente analizzati e ridotti per tutti i partecipanti. Per i primi due inviti il requisito dell'equivalenza dei contributi si è tradotto in una riduzione importante del rimborso dei costi diretti: per le grandi imprese dal 50 al 33% del contributo dell'impresa comune FCH e per le PMI e gli organismi di ricerca dal 75 al 50%.

Questi livelli di finanziamento sono sensibilmente inferiori a quelli del 7° PQ (in particolare l'iniziativa europea a favore dei veicoli elettrici a batterie) e a quelli dei programmi R&S dedicati alle celle a combustibile e all'idrogeno nei paesi terzi. I tassi di finanziamento ridotti e la crisi economica e finanziaria che colpisce l'industria che lavora su questa tecnologia del futuro determinano l'attuale livello di partecipazione alle azioni dell'impresa comune FGH che è inferiore previsioni iniziali. Senza cambiamento di rotta, è probabile che si registri una perdita di interesse da parte dell'industria e del mondo della ricerca.

Inoltre sono incoraggiati se non addirittura previsti contributi da fonti pubbliche nazionali e regionali. Tuttavia il regolamento vigente non ne tiene conto. Il nuovo testo prevede che l'equivalenza con i fondi UE deve consentire di tener conto non solo del contributo proprio dell'industria, ma anche di quello fornito dagli altri soggetti giuridici che partecipano alle attività.

Visto che in caso di finanziamenti insufficienti ripetuti la Commissione analizza innanzitutto la situazione, per poi decidere sulle misure da adottare, l'articolo 12.7, paragrafo 2, dell'allegato al regolamento (CE) n. 521/2008 "la Commissione riduce…." è stato modificato in "la Commissione può….".

Inoltre i gruppi industriali e di ricerca sono tenuti a versare i loro contributi in contanti all'impresa comune FCH per le spese amministrative "in anticipo, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario". L'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'impresa comune FCH, concluso dopo la costituzione di questa impresa comune, stabilisce che la Commissione paga unicamente a rate nel corso dell'esercizio finanziario. Sarebbe giusto che ai due gruppi si applicassero le stesse condizioni.

Attualmente il livello di finanziamento è fissato dopo ogni valutazione. Per migliorare la prevedibilità necessaria per i beneficiari, adesso è stata introdotta la possibilità di specificare il livello di finanziamento minimo per un determinato invito.

La presente proposta mira ad adeguare le disposizioni agli elementi summenzionati.

- Contesto generale

Le tecnologie per le celle a combustibile e l'idrogeno (FCH) costituiscono soluzioni promettenti a lungo termine per la produzione energetica. Possono infatti essere utilizzate in tutti i settori economici e presentano un'ampia gamma di vantaggi per la sicurezza dell'approvvigionamento, i trasporti, l'ambiente e l'utilizzo razionale delle risorse. Dovrebbero svolgere un ruolo importante nella transizione dell'UE verso una società a basse emissioni di carbonio per conseguire l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di oltre l'85% entro il 2050.

Le tecnologie FCH sono destinate ad una serie di applicazioni a vantaggio dell'utilizzatore finale: (i) fisse, ad esempio per produrre elettricità e/o calore, (ii) di trasporto, per alimentare veicoli individuali, autobus e treni, e (iii) portatili, per alimentare computer e cellulari. Nel corso degli ultimi anni, l'industria FCH ha realizzato enormi progressi, in materia non solo di sviluppo tecnologico in tutti questi settori di applicazione (soprattutto in termini di miglioramento delle prestazioni), ma anche di riduzione dei costi.

Nel settore dei trasporti, dove la visibilità e il potenziale di riduzione dei gas ad effetto serra sono i più elevati, un recente studio approfondito basato su dati oggettivi dell'industria è giunto alla conclusione che i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicles ) e i veicoli elettrici a batteria (BEV – Battery Electric Vehicles ) dimostrano un notevole potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 e delle emissioni locali e che queste due tecnologie costituiranno, alternative valide e complementari ai veicoli convenzionali a motore a combustione interna entro il 2025, se non addirittura prima grazie a esoneri e/o incentivi fiscali adeguati. Lo studio considera inoltre che nel corso dei prossimi decenni il costo della distribuzione e dell'infrastruttura di vendita dell'idrogeno rappresenterà il 5% del costo totale dei FCEV (ossia da 1 000 a 2 000 euro per veicolo), ossia un costo paragonabile all'allestimento di un'infrastruttura di ricarica dei BEV e dei veicoli ibridi ricaricabili (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicles ) che giustifica la costruzione di un'infrastruttura specifica per l'idrogeno.

Per trarre pienamente profitto dalle tecnologia FCH, sono necessari il sostegno continuo e stabile del settore pubblico e misure di accompagnamento per eliminare gli ultimi ostacoli tecnologici, economici ed istituzionali alla loro commercializzazione su ampia scala. Nonostante la crisi finanziaria, i principali concorrenti dell'UE in questo ambito (Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Cina) si sforzano di eliminare questi ostacoli mediante programmi di RST, misure strategiche e esercitazioni di commercializzazione.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Esistono quattro imprese comuni istituite ai sensi dell'articolo 187 del TFUE (ex articolo 171 del trattato CE): CLEAN SKY, IMI, ARTEMIS e ENIAC. Per ogni impresa comune le disposizioni sono state adattate al settore di attività.

Coerenza con gli altri obiettivi e politiche dell'Unione

Come annunciato tra le iniziative avviate nel gennaio 2007 nella comunicazione intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa"[2], la Commissione europea sta elaborando un Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET)[3] inteso a orientare l'innovazione tecnologica in campo energetico nel corso dei prossimi decenni, stimolare tecnologie efficienti che producano un basso livello di emissioni di carbonio, comprese quelle basate sulle celle a combustibile e l'idrogeno, nonché a mettere in atto un sistema energetico più compatibile con uno sviluppo sostenibile. Nel maggio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una dichiarazione scritta[4] che invitava le istituzioni dell'UE a sostenere le tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno per applicazioni mobili, fisse o per i trasporti, tramite un partenariato con le regioni e le città, le PMI e le organizzazioni della società civile interessate.

Il regolamento del Consiglio proposto è coerente con le politiche dell'Unione in materia di ricerca. È altresì coerente con la strategia di Lisbona rinnovata[5] e con gli obiettivi di Barcellona che prevedono che l'UE investa, entro il 2010, il 3% del suo PIL nella ricerca e lo sviluppo. Il Settimo programma quadro (7° PQ) (2007-2013) svolge un ruolo importante per l'Europa nel conseguimento di questi obiettivi. Il testo rispecchia altresì il consenso attorno all'idea che l'Europa debba raddoppiare gli sforzi per aumentare gli investimenti in RST&D in modo da dotarsi degli strumenti necessari per diventare un'economia dinamica e competitiva basata sulla conoscenza.

L'iniziativa proposta rientra in un'ampia e ambiziosa strategia dell'Unione mirante ad affrontare il divario in materia di innovazione e comprende la proposta di istituire un Istituto europeo di tecnologia.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO

Consultazione delle parti interessate ed utilizzazione delle competenze |

NON PERTINENTE |

Valutazione d'impatto NON PERTINENTE |

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta consiste in un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio che istituisce l'Impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno".

Base giuridica La base giuridica della proposta è l'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |

Sussidiarietà e proporzionalità NON PERTINENTE |

Scelta dello strumento |

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio. |

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non vi sono implicazioni finanziarie per lo stanziamento di bilancio inizialmente previsto per questo regolamento del Consiglio. Le modifiche proposte miglioreranno le possibilità di spendere il bilancio previsto.

Il contributo dell'Unione, pari complessivamente a 470 milioni di euro, proverrà dalle seguenti linee di bilancio del programma specifico "Cooperazione" del 7° PQ: energia; nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; trasporti (ivi compresa l'aeronautica); e ambiente (cambiamenti climatici inclusi) per la DG RTD, trasporti per la DG MOVE ed energia per la DG ENER.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

[…]

2011/0091 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l'Impresa Comune "Celle a combustibile e idrogeno" (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[6],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[7],

considerando quanto segue:

1. L'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (impresa comune FCH) è stata istituita il 30 maggio 2008 dai suoi membri fondatori, il gruppo industriale e la Commissione.

2. Il gruppo di ricerca è diventato membro dell'impresa comune FCH il 14 luglio 2008. Questo gruppo contribuisce finanziariamente e in natura agli obiettivi dell'impresa comune FCH. Vista la composizione particolare dell'impresa in questione, delle sue regole, della sua natura, degli obiettivi e della portata delle sue attività, i membri del gruppo di ricerca possono beneficiare dei risultati ottenuti alla stregua dei membri del gruppo industriale. È opportuno pertanto considerare i contributi in natura del gruppo industriale e del gruppo di ricerca come contributi equivalenti.

3. Essendo il gruppo di ricerca diventato membro dell'impresa comune, è opportuno ritenere che i contributi in natura degli organismi di ricerca (università e centri di ricerca compresi) sono equivalenti al contributo della Comunità ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, dello statuto.

4. L'impresa comune FCH è operativa da oltre due anni. Nel corso di questo periodo, è stato completato l'intero ciclo operativo, con la pubblicazione di inviti a presentare proposte, la valutazione delle proposte, i negoziati sui finanziamenti e la conclusione di convenzioni di sovvenzione. L'esperienza maturata in questo periodo dimostra che i livelli massimi di finanziamento hanno dovuto essere notevolmente ridotti per tutti i partecipanti. Il livello di partecipazione alle azioni dell'impresa comune FCH è stato pertanto nettamente inferiore alle previsioni iniziali.

5. Ai sensi dell'articolo 26 dell'allegato del regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio che istituisce l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno"[8], il consiglio di direzione ha approvato le modifiche al regolamento in questione.

6. Il fatto di riconoscere, come contributi in natura equivalenti, i contributi di tutti i soggetti giuridici che partecipano alle attività costituirebbe un riconoscimento del gruppo di ricerca in qualità di membro e migliorerebbe i livelli di finanziamento, pur rispettando il principio fondamentale dell'equivalenza nonché l'esigenza di applicare riduzioni di finanziamento giuste ed equilibrate ai vari tipi di partecipanti.

7. I costi operativi dell'ufficio del programma dell'impresa comune devono essere sostenuti dai suoi tre membri. È opportuno fare in modo che per tutti i membri dell'impresa comune valga lo stesso scadenziario per i pagamenti.

8. La Commissione deve beneficiare di un certo margine di manovra per quanto riguarda le misure da adottare in caso di insufficiente equivalenza dei contributi.

9. Attualmente il livello di finanziamento è fissato dopo ogni valutazione delle proposte pervenute. Al fine di consentire ai beneficiari di stimare la portata del potenziale finanziamento, occorre prevedere la possibilità per ogni invito di precisare il livello minimo di finanziamento.

10. Il regolamento (CE) n. 521/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 521/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 12, paragrafo 3, dell'allegato del regolamento (CE) n. 521/2008, il presente regolamento non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni di sovvenzione e altri contratti conclusi dall'impresa comune prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In particolare non incide in alcun modo sui livelli massimi di finanziamento ivi stabiliti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Tuttavia, il disposto del punto 3, lettera a), dell'allegato si applica a decorrere dal 14 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 521/2008 è modificato come segue:

11. L'articolo 6 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'impresa comune FCH può disporre di proprie capacità di revisione contabile interna.".

L'allegato del regolamento (CE) n. 521/2008 è così modificato:

12. L'articolo 2 è così modificato:

a) Il testo del primo e del secondo trattino dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

— provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50% dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima in rate concordate,

— assicura che il contributo delle imprese all'esercizio delle attività di RST finanziate dall'impresa comune FCH insieme ai contributi degli altri beneficiari sia almeno equivalente al contributo dell'Unione";

b) al paragrafo 3, secondo comma, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"— provvede a che il suo contributo alle risorse dell'impresa comune FCH, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari ad 1/12 dei costi amministrativi dell'impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest'ultima in rate concordate".

13. L'articolo 12 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I costi operativi dell'impresa comune FCH sono coperti dal contributo finanziario dell'Unione e dai contributi in natura dei soggetti giuridici che partecipano alle attività. Il contributo dei soggetti giuridici partecipanti deve equivalere almeno al contributo finanziario dell'Unione.

Le entrate sono trattata a norme delle regole di partecipazione si cui alla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europee per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[9]. Questa disposizione si applica dalla data in cui il gruppo di ricerca è diventato membro dell'impresa comune FCH.";

b) Il paragrafo 7 è così modificato:

(i) il secondo e terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

"Se la valutazione stabilisce che il contributo in natura proveniente dai soggetti giuridici partecipanti non raggiunge il livello necessario, la Commissione può ridurre il suo contributo l'anno successivo.

Se si stabilisce che il contributo proveniente dalle imprese non raggiunge il livello richiesto per due anni consecutivi, la Commissione può proporre al Consiglio di porre fine all'impresa comune FCH.".

14. All'articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Il consiglio di direzione può decidere di stabilire un livello minimo di finanziamento per ogni categoria di partecipanti per un determinato invito a presentare proposte.".

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

La modifica proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

(articolo 28 del regolamento finanziario e articolo 22 delle modalità di esecuzione)

[1] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

[2] "Una politica energetica per l'Europa" COM(2007) 1 definitivo; 10 gennaio 2007.

[3] Verso un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche COM(2006) 847 definitivo; 10 gennaio 2007.

[4] Dichiarazione scritta del Parlamento europeo, presentata ai sensi dell'articolo 116 del regolamento interno, sull'instaurazione di un'economia verde all'idrogeno e una terza rivoluzione industriale in Europa attraverso il partenariato con le regioni e le città, le PMI e le organizzazioni della società civile interessate. Parlamento europeo 0016/2007, maggio 2007.

[5] COM(2005) 24.

[6] GU C […] del […], pag. […].

[7] GU C […] del […], pag. […].

[8] GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1.

[9] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

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