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Document 52011PC0127

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

/* COM/2011/0127 def. - CNS 2011/0060 */

52011PC0127

/* COM/2011/0127 def. - CNS 2011/0060 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 16.3.2011

COM(2011) 127 definitivo

2011/0060 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

{COM(2011) 125 definitivo}{COM(2011) 126 definitivo}{SEC(2011) 327 definitivo}{SEC(2011) 328 definitivo}

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

1.1. Contesto generale

L'articolo 67, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede che l'Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici. Ai sensi del paragrafo 4 dello stesso articolo, l'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. L’articolo 81 del trattato menziona poi espressamente misure volte a garantire “il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione” e “la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione”. Su questa base sono già stati adottati vari strumenti, in particolare il regolamento (CE) n. 2201/2003, che però non includono nel loro campo di applicazione gli aspetti patrimoniali delle unioni registrate.

Il 30 novembre 2000 il Consiglio adottava il progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale[1], in cui prevedeva l'elaborazione di uno strumento sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di “regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate”. Il programma dell’Aia[2] adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, nell'attribuire priorità fondamentale all’attuazione del programma di reciproco riconoscimento del 2000, invitava la Commissione a presentare un libro verde “sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco”, sottolineando la necessità di mettere a punto entro il 2011 uno strumento in questo settore.

Secondo il programma di Stoccolma adottato dal Consiglio europeo l’11 dicembre 2009, si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco ai regimi patrimoniali tra coniugi e alle conseguenze patrimoniali delle separazioni.

Nella “Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione - Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”[3], adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione individua nell’incertezza sui diritti di proprietà delle coppie internazionali uno dei principali ostacoli con cui tuttora si scontrano i cittadini nella vita quotidiana quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall’UE oltre le frontiere nazionali, e per porre rimedio a questo problema annuncia l'adozione, nel 2011, di una proposta di strumento legislativo che consenta alle coppie internazionali (sposate o registrate) di sapere con maggiore facilità qual è l’autorità giurisdizionale competente e quali le leggi applicabili ai loro diritti di proprietà.

1.2. Motivazione e obiettivi della proposta

La crescente mobilità delle persone in uno spazio senza frontiere interne ha portato a un aumento significativo delle unioni, a prescindere dalla forma, tra cittadini di Stati membri diversi e alla presenza di queste coppie in uno Stato membro di cui non sono cittadini, situazioni a cui spesso s’accompagna l’acquisizione di beni situati nel territorio di più Stati dell’Unione. Uno studio realizzato nel 2003 dal consorzio ASSER-UCL[4] ha messo in luce l’importanza del fenomeno delle coppie internazionali nell’Unione e le difficoltà pratiche e giuridiche che queste coppie devono affrontare tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione dei partner o alla morte di un partner. Benché la forma più comune di unione di coppia sia il matrimonio, si sono diffuse nuove unioni, tra cui quella registrata che consacra l’unione di due persone aventi una relazione stabile formalmente registrata davanti a un’autorità pubblica. Le difficoltà incontrate dalle coppie legate da unione registrata spesso dipendono dalla grande difformità delle norme applicabili – sia di diritto sostanziale che di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Considerate le caratteristiche proprie dell’unione registrata e del matrimonio nonché le diverse conseguenze giuridiche di queste due forme di unione, la Commissione presenta due distinte proposte di regolamento: una relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, l’altra alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

La presente proposta mira a creare un quadro normativo chiaro nell’Unione europea che determini l’autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e a facilitare la circolazione delle decisioni e degli atti tra gli Stati membri.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI – VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Ha preceduto la preparazione della presente proposta un’ampia consultazione degli Stati membri, delle altre istituzioni e dei cittadini. A seguito dello studio del 2003, il 17 luglio 2006 la Commissione ha pubblicato un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco[5], che ha dato l’avvio a una vasta consultazione in questo settore. Per elaborare la proposta la Commissione ha istituito un gruppo di esperti denominato “PRM/III”, composto da membri dei diversi ambiti professionali interessati in rappresentanza delle diverse culture giuridiche europee. Tra il 2008 e il 2010 il gruppo si è riunito cinque volte. Il 28 settembre 2009 la Commissione ha organizzato un'audizione pubblica durante la quale i partecipanti – circa un centinaio – hanno confermato l’esigenza di uno strumento dell’Unione in questa materia che disciplini in particolare la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. Il 23 marzo 2010 si è tenuta una riunione con gli esperti nazionali per discutere le grandi linee della proposta in preparazione.

Da ultimo, la Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto comune per le due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e i regimi patrimoniali tra coniugi, di seguito allegata.

3. Elementi giuridici della proposta

3.1. Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che conferisce al Consiglio la competenza per stabilire misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, previa consultazione del Parlamento europeo.

Proprio come i regimi patrimoniali tra coniugi, i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e con terzi sono subordinati all’esistenza di un’unione registrata. Gli aspetti patrimoniali delle unioni registrate dipendono infatti dalla registrazione dell’unione – come il regime patrimoniale tra coniugi dipende dal matrimonio – e cessano con il suo scioglimento. Registrando l’unione davanti a un’autorità pubblica, i partner stabiliscono tra loro rapporti stabili e giuridicamente riconosciuti. D'altro canto, la maggior parte degli Stati membri che contemplano l’istituto dell’unione registrata lo assimilano, per quanto possibile, al matrimonio.

La presente proposta mira a istituire un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate e riguarda quindi la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate. Le sue norme si applicano solo in situazioni aventi carattere transnazionale. È quindi rispettato il requisito dell’implicazione transnazionale di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

3.2. Principio di sussidiarietà

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti soltanto tramite norme comuni in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate, che devono essere identiche onde garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità. L'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe quindi contraria a tale obiettivo. Nel settore non esistono convenzioni internazionali applicabili, salvo la convenzione sul riconoscimento delle unioni registrate del 5 settembre 2007 della Commissione internazionale per lo stato civile. Questa convenzione però riguarda solo il riconoscimento delle unioni registrate e non è entrata in vigore; è quindi improbabile che possa dare soluzioni commisurate ai problemi messi in luce dalla presente proposta, la cui entità emerge tanto dallo studio d'impatto che dalla consultazione pubblica. Per la natura e la portata dei problemi incontrati dai cittadini, gli obiettivi possono essere conseguiti soltanto a livello di Unione.

3.3. Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché si limita rigorosamente a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Essa non armonizza le discipline degli aspetti patrimoniali delle unioni registrate degli Stati membri né incide sugli aspetti fiscali della liquidazione degli aspetti patrimoniali delle unioni registrate degli Stati membri. Non comporterà oneri finanziari né amministrativi per i cittadini, e l’onere supplementare a carico delle autorità nazionali interessate sarà molto limitato.

3.4. Impatto sui diritti fondamentali

Conformemente alla strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[6], la Commissione ha verificato che la proposta rispetti i diritti sanciti dalla Carta.

La proposta non pregiudica il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, né il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 9 della Carta.

Il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta risulta rafforzato. La prevedibilità della legge applicabile all’insieme dei beni della coppia permetterà infatti ai partner di godere effettivamente del diritto di proprietà.

La Commissione ha inoltre verificato che la proposta tenga conto dell’articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

Da ultimo, le disposizioni proposte migliorano l’accesso alla giustizia nell’Unione per i cittadini, in particolare per le coppie legate da unione registrata, e facilitano l’attuazione dell’articolo 47 della Carta che garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Grazie a criteri obiettivi per determinare l’autorità giurisdizionale competente sono evitati i procedimenti paralleli e la “corsa in tribunale” ad opera della parte più attiva.

3.5. Scelta dello strumento

La certezza del diritto e la prevedibilità esigono norme chiare e uniformi, e impongono quindi la scelta del regolamento. Le norme proposte in materia di competenza, legge applicabile e circolazione delle decisioni sono dettagliate e precise e non necessitano il recepimento a livello nazionale. Gli obiettivi della certezza del diritto e della prevedibilità sarebbero compromessi se gli Stati membri avessero un margine di discrezionalità nell'attuare le norme.

4. Incidenza sul bilancio, semplificazione e coerenza con le altre politiche dell'Unione

4.1. Incidenza sul bilancio

Nessuna

4.2. Semplificazione

L’armonizzazione delle norme sulla competenza semplificherà di molto i procedimenti in quanto consentirà di determinare secondo norme comuni l’autorità giurisdizionale competente a conoscere di una controversia in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate. Se l'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di successione per morte di un partner in applicazione di uno strumento futuro dell’Unione, o di un procedimento di separazione dei partner è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti il regime patrimoniale dell'unione registrata, i cittadini avranno a che fare con una stessa autorità giurisdizionale per tutti gli aspetti della loro situazione.

L’armonizzazione delle norme sulla competenza semplificherà di molto i procedimenti in quanto determinerà la legge applicabile.

Infine, le norme proposte in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni faciliteranno la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri.

4.3. Coerenza con le altre politiche dell'Unione

La presente proposta fa parte del processo avviato dalla Commissione per eliminare gli ostacoli con cui si scontrano i cittadini nella vita quotidiana quando esercitano i diritti riconosciuti loro dall’UE, come enunciato nella richiamata relazione del 2010 sulla cittadinanza dell’Unione.

5. Commento agli articoli

5.1. Capo I: campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Gli effetti personali delle unioni registrate sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, che è consacrato ai soli effetti patrimoniali. Questi comprendono gli aspetti inerenti tanto alla gestione quotidiana dei beni dei partner quanto alla loro divisione in seguito a separazione o morte di un partner.

Nel determinare i settori interessati dal futuro strumento si è ritenuto preferibile elencare in modo esaustivo le materie cui non si applica. Le materie già trattate da regolamenti vigenti nell’Unione, come le obbligazioni alimentari[7] – nello specifico tra partner – e le questioni relative alla validità e agli effetti delle liberalità[8], non rientrano quindi nel campo di applicazione del regolamento. Sono altresì escluse le questioni inerenti al diritto delle successioni.

Il regolamento non pregiudica la natura dei diritti reali, la qualificazione dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti. È inoltre esclusa dal campo di applicazione del regolamento la pubblicità dei diritti reali, in particolare il funzionamento dei registri immobiliari e gli effetti dell'iscrizione ovvero della mancata iscrizione in tali registri.

Articolo 2

Per motivi di coerenza e per facilitare la comprensione e un’applicazione omogenea, alcune definizioni delle nozioni del presente regolamento sono mutuate da altri strumenti dell’Unione applicabili o in fase di negoziazione.

Gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, unico oggetto del presente regolamento, sono definiti in modo specifico e sono limitati ai rapporti patrimoniali dei partner tra loro e con terzi derivanti dalla relazione formalizzata con la registrazione dell’unione.

Inoltre, la definizione di “autorità giurisdizionale” include le autorità che esercitano le loro funzioni su delega o designazione di un’autorità giurisdizionale, e permette l’assimilazione degli atti formati da tali autorità alle decisioni giudiziarie per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati formati.

5.2. Capo II: competenza

I procedimenti giudiziari in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate spesso riguardano la divisione dei beni in seguito a cessazione della vita di coppia, per morte di un partner o per separazione.

Obiettivo del regolamento è fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. Per questo esso uniforma le norme sulla competenza delle autorità giurisdizionali chiamate a conoscere degli aspetti patrimoniali delle unioni registrate alle norme vigenti o previste negli altri strumenti dell’UE.

Articolo 3

Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere della liquidazione dell’eredità del partner premorto ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] saranno competenti anche per la liquidazione degli aspetti patrimoniali dell’unione registrata derivante dall’apertura della successione.

Tuttavia, le autorità giurisdizionali di quello Stato membro potranno dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l’istituto dell’unione registrata.

Articolo 4

Analogamente, affinché in caso di separazione dei partner l’autorità giurisdizionale adita possa conoscere di tutti gli aspetti della separazione senza che le parti siano costrette a rivolgersi a varie autorità giurisdizionali in diversi Stati membri, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un’unione registrata potrà, se i partner lo concordano, conoscere anche degli effetti patrimoniali dell’unione registrata derivanti dallo scioglimento o dall’annullamento dell’unione.

Articolo 5

Il regolamento contiene norme sulla competenza proprie, applicabili indipendentemente dalla successione o separazione dei partner. Un elenco gerarchico di criteri di collegamento permette di determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere di tali procedimenti in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate.

I criteri proposti sono la residenza abituale comune dei partner, l’ultima residenza abituale comune se un partner vi risiede ancora e la residenza abituale del convenuto. Se, come previsto dagli articoli 3 e 4, le autorità giurisdizionali dello Stato membro designato conformemente ai criteri precedenti possono dichiararsi incompetenti ove il diritto nazionale di tale Stato non contempli l’istituto dell’unione registrata, l’articolo 5 prevede come ultimo criterio la competenza dello Stato membro in cui l’unione è stata registrata.

Articolo 6

Quando dai precedenti articoli non discende la competenza di nessuno Stato membro, in virtù di questo articolo sarà possibile determinare lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali conosceranno del procedimento a titolo di deroga. L'articolo garantisce infatti l’accesso alla giustizia ai partner e ai terzi interessati qualora uno o più beni di uno o entrambi i partner siano situati nel territorio di quello Stato membro, o qualora entrambi i partner abbiano la cittadinanza di quello Stato membro.

5.3. Capo III: legge applicabile

Articolo 15

La diversità tra le disposizioni nazionali degli Stati membri che contemplano l’istituto dell’unione registrata giustifica il principio adottato dal presente regolamento di applicare agli effetti patrimoniali di un’unione registrata la legge dello Stato di registrazione. Questo principio è conforme alle disposizioni degli Stati membri in materia di unione registrata, che prevedono il ricorso generalizzato alla legge dello Stato di registrazione e non permettono ai partner di scegliere una legge diversa dalla legge di tale Stato, pur consentendo loro di concludere convenzioni.

L’affermazione di questo principio comporta di fatto l’unità della legge applicabile alla totalità dei beni della coppia soggetti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, a prescindere dalla forma o dal luogo in cui si trovano.

Articolo 16

La norma di conflitto introdotta dall’articolo precedente si applica a tutte le forme di unione registrata, indipendentemente dallo Stato in cui l’unione è stata conclusa, e non solo alle unioni registrate concluse in uno Stato membro.

Articolo 17

Per tenere conto delle norme nazionali di applicazione necessaria, in particolare della protezione della casa familiare, l'articolo permette agli Stati membri di disapplicare la legge straniera in favore della propria. Pertanto, onde garantire la protezione della casa familiare, lo Stato membro in cui questa si trova potrà imporre le proprie norme sulla protezione della casa familiare. A titolo eccezionale, potrà poi applicare in via preferenziale la propria legge a chiunque viva sul suo territorio, anziché la legge del contratto di unione registrata concluso in un altro Stato membro.

5.4. Capo IV: riconoscimento, esecutività ed esecuzione

La proposta prevede la libera circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Mette quindi in atto il principio del riconoscimento reciproco sulla base della fiducia reciproca derivante dall’integrazione degli Stati membri nell’Unione europea.

Questa libera circolazione si realizza attraverso una procedura uniforme per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie emessi in un altro Stato membro, che sostituisce le procedure nazionali attualmente vigenti nei vari Stati membri. Parimenti, i motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione sono armonizzati a livello europeo e sono ridotti al minimo indispensabile, e sostituiscono i molteplici e spesso più ampi motivi attualmente esistenti a livello nazionale.

Decisioni

Le norme proposte in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni si allineano a quelle proposte in materia di successioni e rinviano quindi alla procedura di exequatur esistente in materia civile e commerciale. Di conseguenza, qualsiasi decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza procedure particolari. Per far eseguire la decisione, l’interessato dovrà avviare una procedura uniforme nello Stato dell’esecuzione che gli consentirà di ottenere una dichiarazione di esecutività. La procedura è unilaterale e si limita, in una prima fase, a una verifica dei documenti. Solo in una fase successiva, qualora venga proposta opposizione, il giudice procederà a esaminare gli eventuali motivi di diniego, i quali garantiscono a loro volta una protezione adeguata dei diritti dell’opponente.

Queste norme rappresentano un importante passo avanti rispetto alla situazione attuale. Oggi come oggi, infatti, disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni il diritto nazionale degli Stati membri o gli accordi bilaterali conclusi tra alcuni Stati membri. Attualmente quindi le procedure, i documenti per ottenere la dichiarazione di esecutività e i motivi di diniego dell’esecuzione delle decisioni straniere variano a seconda dello Stato membro interessato.

Come già precisato, il presente regolamento costituisce una prima misura in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate e riguarda il diritto di famiglia (vedi punto 3.1). In questo contesto specifico la libera circolazione delle decisioni è soggetta all’attuale procedura d’exequatur prevista dal regolamento Bruxelles I[9].

Tuttavia si potrebbe prevedere, come già accade in altri settori, di sopprimere le procedure intermedie (exequatur) in una fase ulteriore, dopo aver valutato le norme contenute nel presente regolamento e lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Gli atti redatti da autorità che esercitano le loro funzioni su delega o designazione, conformemente alla definizione di “autorità giurisdizionale” di cui all’articolo 2 del presente regolamento, saranno assimilati alle decisioni e rientreranno quindi nel campo di applicazione delle disposizioni sul riconoscimento e sull’esecuzione previste in questo capo.

Atti pubblici

Alla luce dell’importanza pratica degli atti pubblici in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate e onde garantire la coerenza del presente regolamento con gli altri strumenti dell’Unione in questo settore, è opportuno che il presente regolamento assicuri il riconoscimento degli atti pubblici ai fini della loro libera circolazione.

Il riconoscimento comporta che tali atti godono, quanto al contenuto dell'atto registrato e ai fatti che vi sono riportati, dello stesso valore probatorio e della stessa presunzione di autenticità e dell'efficacia esecutiva che hanno nel paese d'origine.

5.5. Capo V: opponibilità a terzi

Queste disposizioni sono concepite in modo da conciliare l’esigenza di certezza del diritto per i partner nei loro rapporti con i terzi con l’esigenza di proteggere questi ultimi dall’applicazione di una norma che non potevano conoscere o prevedere. È quindi lasciata agli Stati membri la facoltà di disporre, per gli atti tra un partner e un terzo uno dei quali risieda sul loro territorio, che il partner possa valersi delle norme applicabili agli aspetti patrimoniali della sua unione registrata solo se questi sono stati resi pubblici nello Stato membro interessato o se il terzo ne era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo.

2011/xxxx (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[10],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

visto il parere del Comitato delle regioni[12],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali.

(2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha avallato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.

(3) Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato il progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale[13]. Il programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sui conflitti di legge gli strumenti che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni, e prevede l’elaborazione di uno o più strumenti sul reciproco riconoscimento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e conseguenze patrimoniali della separazione di coppie non sposate.

(4) Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma, dal titolo “Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea”[14]. In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto entro il 2011 uno strumento in questo settore.

(5) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco[15]. Questo libro verde ha dato l’avvio a una vasta consultazione sulle difficoltà che devono affrontare le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune, e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio. Ha inoltre trattato l’insieme delle questioni di diritto internazionale privato con cui si confrontano le coppie legate da forme di unione diverse dal matrimonio, in particolare da unione registrata, e le questioni specifiche che si pongono.

(6) Il programma di Stoccolma del dicembre 2009[16], che fissa il programma di lavoro della Commissione per il periodo 2010-2014, dichiara che si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco alle conseguenze patrimoniali delle separazioni.

(7) Nella “Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione - Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”[17], adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l’intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo che permetta di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.

(8) Le caratteristiche proprie di queste due forme di unione – matrimonio e unione registrata – e le differenze che ne conseguono sul piano dei principi applicabili giustificano la separazione in due strumenti distinti delle disposizioni che disciplinano gli aspetti patrimoniali del matrimonio e gli aspetti patrimoniali delle unioni registrate, che sono oggetto del presente regolamento.

(9) Il modo in cui il diritto nazionale concepisce le forme di unione diverse dal matrimonio varia da uno Stato membro all’altro, e la distinzione s’impone tra coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione davanti a un’autorità pubblica e coppie che vivono in unione di fatto. Queste ultime, sebbene siano legalmente riconosciute da alcuni Stati membri, devono essere dissociate dalle unioni registrate, il cui formalismo permette di tenere conto della loro specificità e di definire in uno strumento dell’Unione le norme applicabili. Per facilitare il buon funzionamento del mercato interno è necessario eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone legate da unione registrata, in particolare le difficoltà che queste coppie incontrano nel gestire e dividere i loro beni. Per conseguire tali obiettivi, il presente regolamento raggruppa in un unico strumento le disposizioni sulla competenza giurisdizionale, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici, e sull’opponibilità a terzi degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

(10) Il presente regolamento disciplina le questioni correlate agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di “unione registrata” è definita ai fini esclusivi del regolamento; il suo contenuto specifico è definito dal diritto interno degli Stati membri.

(11) È opportuno che il campo di applicazione del presente regolamento si estenda a tutti gli aspetti civili dei regimi patrimoniali dell'unione registrata, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei partner quanto la loro divisione in seguito a separazione o morte di un partner.

(12) Le obbligazioni alimentari tra partner dell’unione registrata, essendo disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari[18], devono essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento, analogamente agli aspetti relativi alla validità e agli effetti delle liberalità, disciplinati con regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali[19].

(13) Devono altresì esulare dal campo di applicazione del presente regolamento gli aspetti inerenti alla natura dei diritti reali eventualmente contemplati dagli ordinamenti nazionali, e quelli connessi alla pubblicità di tali diritti, già esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. .../... [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo][20] . Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova un bene di uno o di entrambi i partner possono quindi adottare misure di diritto sostanziale relative, in particolare, alla trascrizione della trasmissione di quel bene nei pubblici registri immobiliari, qualora la legge di quello Stato membro lo preveda.

(14) Per favorire una buona amministrazione della giustizia e facilitare la divisione dei beni dei partner dell’unione registrata a seguito della morte di un partner, è opportuno che a trattare le questioni relative agli aspetti patrimoniali dell’unione registrata correlate alla morte del partner siano le autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere della successione del partner premorto ai sensi del regolamento (UE) n. .../... [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] .

(15) Analogamente, il presente regolamento deve permettere di estendere la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di scioglimento o annullamento di un’unione registrata alle questioni inerenti agli aspetti patrimoniali dell’unione registrata correlate tale domanda, se sussiste accordo dei partner.

(16) Nelle altre situazioni, il presente regolamento deve permettere di determinare la competenza territoriale delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate, in base a un elenco gerarchico di criteri che garantiscano l’esistenza di uno stretto collegamento tra i partner e lo Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono competenti. È riconosciuta la possibilità per tali autorità giurisdizionali, salvo quelle dello Stato membro in cui l'unione è stata registrata, di dichiararsi incompetenti ove il diritto nazionale non contempli l’istituto dell’unione registrata. Da ultimo, al fine di prevenire situazioni di diniego di giustizia, è introdotta una norma di competenza sussidiaria per il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale sia competente a conoscere della fattispecie alla luce delle altre disposizioni del presente regolamento.

(17) Il buon funzionamento della giustizia presuppone che negli Stati membri non vengano emesse decisioni incompatibili. A tal fine il presente regolamento deve prevedere norme generali di procedura mutuandole dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[21].

(18) Per agevolare ai partner la gestione dei beni, la legge dello Stato in cui l’unione è stata registrata si applicherà all'insieme dei beni dei partner, anche se non è la legge di uno Stato membro.

(19) Per agevolare alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro l'applicazione della legge di un altro Stato membro, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001[22], potrà intervenire per informare le autorità giurisdizionali sul contenuto della legge straniera.

(20) Considerazioni di pubblico interesse possono giustificare, in circostanze eccezionali, che le autorità giurisdizionali degli Stati membri applichino norme di applicazione necessaria qualora il loro rispetto sia cruciale per la salvaguardia dell’organizzazione politica, sociale o economica degli Stati interessati. Analogamente, in presenza di circostanze eccezionali, le autorità giurisdizionali degli Stati membri devono poter disapplicare la legge straniera qualora la sua applicazione in una precisa fattispecie risultasse manifestamente contraria all'ordine pubblico del foro.

(21) Tuttavia, alle autorità giurisdizionali non dovrà essere consentito di applicare le norme di applicazione necessaria né di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato membro, né di rifiutare di riconoscere o eseguire la decisione, l'atto pubblico o la transazione giudiziaria emessi in un altro Stato membro, qualora l’applicazione dell’eccezione di ordine pubblico violi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione. Inoltre, alle autorità giurisdizionali non dovrà essere consentito di disapplicare la legge applicabile alle unioni registrate per il solo motivo che la legge del foro non riconosce le unioni registrate.

(22) Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.

(23) Poiché il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri è uno degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento, questo deve prevedere norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni mutuandole dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 e adattandole, ove necessario, alle specifiche esigenze della materia oggetto del presente regolamento. Pertanto lo Stato membro il cui diritto nazionale non contempli l’istituto dell’unione registrata o attribuisca effetti patrimoniali diversi non potrà negare il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un’unione registrata.

(24) Per tenere conto delle diverse modalità di disciplinare le questioni relative agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri, il presente regolamento deve assicurare il riconoscimento e l'esecuzione degli atti pubblici. Tuttavia, gli atti pubblici non possono essere assimilati alle decisioni giudiziarie per quanto concerne il loro riconoscimento. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e degli stessi effetti che nello Stato membro d'origine, nonché di una presunzione di validità che può venir meno in caso di contestazione.

(25) Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate deve regolare i rapporti giuridici tra un partner e un terzo, per tutelare quest'ultimo occorre che le condizioni di opponibilità della legge applicabile siano disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui si trova la residenza abituale del partner o del terzo. La legge di tale Stato membro potrebbe quindi prevedere che il partner opponga al terzo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell’unione registrata solo se ricorrono le condizioni di registrazione o di pubblicità previste da quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell’unione registrata.

(26) In conseguenza degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri, il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più di essi sono parti al momento della sua adozione. La coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento esige tuttavia che, tra gli Stati membri, esso prevalga sulle convenzioni.

(27) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell’Unione europea, permettere ai partner di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita di coppia e al momento della divisione dei beni comuni, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al divieto di qualsiasi forma di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

(29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

(30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1 Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aspetti patrimoniali delle unioni registrate.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali e amministrative.

2. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca[, del Regno Unito e dell'Irlanda].

3. Sono esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento:

a) gli effetti personali dell’unione registrata,

b) la capacità dei partner;

c) le obbligazioni alimentari;

d) le liberalità tra partner;

e) i diritti successori del partner superstite;

f) le società tra partner;

g) la natura dei diritti reali e la pubblicità di tali diritti.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “effetti patrimoniali”: l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e con terzi, derivanti direttamente dal vincolo creato dalla registrazione dell’unione;

b) “unione registrata”: regime legale di comunione di vita tra due persone registrato da un’autorità pubblica;

c) “atto pubblico”: qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:

i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico, e

ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata;

d) “decisione”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali di un’unione registrata emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

e) “Stato membro d'origine”: lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stato concluso il contratto di unione, è stato formato l’atto pubblico o è stato effettuato l’atto di divisione del patrimonio comune o qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell’autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata;

f) “Stato membro richiesto”: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l’esecuzione della decisione, del contratto di unione, dell’atto pubblico, dell’atto di divisione del patrimonio comune o di qualunque altro atto effettuato dinanzi o ad opera dell’autorità giudiziaria o altra autorità da quella delegata;

g) "autorità giurisdizionale": l'autorità giudiziaria competente degli Stati membri che eserciti una funzione giurisdizionale in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate o altra autorità non giudiziaria o persona che, su delega o designazione di un’autorità giudiziaria degli Stati membri, eserciti funzioni di competenza delle autorità giurisdizionali ai sensi del presente regolamento;

h) “transazione giudiziaria”: la transazione in materia di effetti patrimoniali dell’unione registrata approvata dall’autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all’autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento.

Capo II

Competenza

Articolo 3 Competenza in caso di morte di un partner

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda riguardante la successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo] sono altresì competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell’unione registrata correlate alla domanda.

2. L’autorità giurisdizionale può dichiararsi incompetente ove il suo diritto nazionale non contempli l’istituto dell’unione registrata. In tal caso l’autorità giurisdizionale competente è determinata in conformità dell’articolo 5.

Articolo 4 Competenza in caso di separazione dei partner

Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro investite di una domanda di scioglimento o annullamento dell’unione registrata sono altresì competenti, se sussiste accordo dei partner, a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali correlate alla domanda.

L’accordo può essere concluso in qualsiasi momento, anche nel corso del procedimento. Se è concluso prima del procedimento, deve essere formulato per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti.

In mancanza di accordo dei partner, la competenza è disciplinata dall’articolo 5.

Articolo 5 Altre competenze

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 3 e 4, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un’unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) della residenza abituale comune dei partner o, in mancanza,

b) dell’ultima residenza abituale comune dei partner se uno dei due vi risiede ancora o, in mancanza,

c) della residenza abituale del convenuto o, in mancanza,

d) della registrazione dell’unione.

2. Le autorità giurisdizionali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) possono dichiararsi incompetenti ove il loro diritto nazionale non contempli l’istituto dell’unione registrata.

Articolo 6 Competenza sussidiaria

Se nessuna autorità giurisdizionale è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 o se l’autorità giurisdizionale si è dichiarata incompetente, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui:

a) uno o più beni di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l’autorità giurisdizionale si pronuncerà solo sul quel bene o su quei beni, o

b) entrambi i partner hanno la cittadinanza di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, lì hanno il loro "domicile" comune.

Articolo 7 Forum necessitatis

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, o l’autorità giurisdizionale si sia dichiarata incompetente, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale e purché la causa presenti un collegamento sufficiente con quello Stato membro, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo.

Articolo 8 Domanda riconvenzionale

L'autorità giurisdizionale adita ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 o 7, dinanzi alla quale il procedimento è pendente, è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 9 Adizione di un'autorità giurisdizionale

L'autorità giurisdizionale si considera adita:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto, o

b) qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.

Articolo 10 Verifica della competenza

L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Articolo 11 Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stata proposta l’azione non compare, l’autorità giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale[23], qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3. Ove non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

Articolo 12 Litispendenza

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza.

2 Nei casi di cui al paragrafo 1, l’autorità giurisdizionale adita per prima accerta la propria competenza entro sei mesi, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Su istanza di qualunque altra autorità giurisdizionale investita della controversia, l’autorità giurisdizionale adita per prima comunica all’altra autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita e se ha accertato la competenza o quando prevede di farlo.

3. Ove sia accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita per prima, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

Articolo 13 Connessione

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di diversi Stati membri, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.

2. Se tali cause sono pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di primo grado, l’autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

3. Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare soluzioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 14 Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

Capo III

Legge applicabile

Articolo 15 Determinazione della legge applicabile

La legge applicabile agli effetti patrimoniali dell’unione registrata è la legge dello Stato in cui l’unione è stata registrata.

Articolo 16 Carattere universale della norma di conflitto

La legge determinata secondo le disposizioni del presente capo si applica anche se non è la legge di uno Stato membro.

Articolo 17 Norme di applicazione necessaria

Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell’unione registrata secondo il presente regolamento.

Articolo 18 Ordine pubblico del foro

1. L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

2. L'applicazione di una norma della legge designata dal presente regolamento non può essere considerata contraria all’ordine pubblico del foro per il solo motivo che la legge del foro non contempla l’istituto dell’unione registrata.

Articolo 19 Esclusione del rinvio

Quando prescrive l'applicazione della legge di uno Stato, il presente regolamento si riferisce alle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 20 Stati con due o più sistemi giuridici — conflitti territoriali di leggi

Ove uno Stato si componga di più unità territoriali, ciascuna con il proprio sistema giuridico o complesso di norme per materie disciplinate dal presente regolamento:

a) ogni riferimento alla legge di tale Stato è inteso, ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi del presente regolamento, come riferimento alla legge in vigore nell’unità territoriale pertinente;

b) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato è inteso come riferimento alla residenza abituale in un’unità territoriale;

c) ogni riferimento alla cittadinanza è inteso come riferimento all’appartenenza all’unità territoriale determinata dalla legge di detto Stato o, in mancanza di norme pertinenti, all’unità territoriale scelta dalle parti o, in mancanza di scelta, all’unità territoriale con la quale il partner o i partner hanno il legame più stretto.

Capo IV

Riconoscimento, esecutività ed esecuzione

Sezione 1

DECISIONI

Sottosezione 1

Riconoscimento

Articolo 21 Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che siano necessari ulteriori procedimenti.

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli [da 38 a 56] del regolamento (CE) n. 44/2001, che la decisione deve essere riconosciuta.

3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 22 Motivi di diniego del riconoscimento di una decisione

Le decisioni non sono riconosciute:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

c) se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d) se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

Articolo 23 Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine

1. Non si può procedere al riesame della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine.

2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all’articolo 18 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 8.

Articolo 24 Disparità tra le leggi applicabili

Non possono essere negati il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione riguardante, in tutto o in parte, gli effetti patrimoniali di un’unione registrata per il solo motivo che la legge dello Stato membro richiesto non contempla l’istituto dell’unione registrata o non gli attribuisce gli stessi effetti patrimoniali.

Articolo 25 Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 26 Sospensione del procedimento

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dinanzi alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

Sottosezione 2

Esecuzione

Articolo 27 Decisioni esecutive

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie sono eseguite negli altri Stati membri in conformità degli articoli [da 38 a 56 e dell'articolo 58] del regolamento (CE) n. 44/2001.

Sezione 2

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

ARTICOLO 28 Riconoscimento degli atti pubblici

1. Gli atti pubblici formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo la legge applicabile e a condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

2. In conseguenza del riconoscimento, gli atti pubblici godono dello stesso valore probatorio quanto al contenuto dell'atto e di una presunzione semplice di validità.

Articolo 29 Esecutività degli atti pubblici

1. Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro conformemente alla procedura contemplata agli articoli [da 38 a 57] del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. L’autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi degli articoli [43 e 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell’atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Articolo 30 Riconoscimento ed esecutività delle transazioni giudiziarie

Le transazioni giudiziarie aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d’origine sono riconosciute e dichiarate esecutive in un altro Stato membro su istanza di qualsiasi parte interessata, alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. L’autorità giurisdizionale alla quale l'istanza è proposta ai sensi dell'articolo [42 o dell'articolo 44] del regolamento (CE) n. 44/2001 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro dell'esecuzione.

Capo V

Opponibilità a terzi

Articolo 31

Opponibilità a terzi

1. Gli effetti patrimoniali dell’unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e un terzo sono disciplinati dalla legge dello Stato di registrazione dell’unione di cui all’articolo 15.

2. Tuttavia, la legge di uno Stato membro può prevedere che il partner non possa opporre a un terzo la legge applicabile qualora uno dei partner o il terzo abbia la propria residenza abituale sul territorio di quello Stato membro e non siano state rispettate le condizioni di pubblicità o registrazione previste dalla legge di quello Stato membro, salvo che il terzo conosca o debba conoscere la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell’unione registrata.

3. La legge dello Stato membro in cui si trova un immobile può prevedere una norma analoga a quella prevista dal paragrafo 2 per i rapporti giuridici tra un partner e un terzo relativi a tale immobile.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 32 Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie ivi disciplinate, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell’articolo 351 del trattato.

2. Nonostante il paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento e di cui sono parte gli Stati membri.

Articolo 33 Informazioni messe a disposizione dei cittadini e delle autorità competenti

1. Entro il […] gli Stati membri comunicano alla Commissione nella lingua o nelle lingue ufficiali ritenute idonee:

a) una descrizione dell’ordinamento giuridico e delle procedure nazionali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e i testi pertinenti;

b) le disposizioni nazionali relative all’opponibilità a terzi ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 2 e 3.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali disposizioni.

3. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 con mezzi appropriati, in particolare tramite il sito Internet multilingue della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 34 Clausola di revisione

1. Entro il [cinque anni dalla data di applicazione …] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

2. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all’applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 35 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni dei capi II e IV del presente regolamento si applicano ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formati, alle transazioni giudiziarie concluse e alle decisioni emesse dopo la data della sua applicazione.

2. Tuttavia, se il procedimento nello Stato membro di origine è stato avviato prima della data di applicazione del presente regolamento, le decisioni emesse dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

3. Le disposizioni del capo III si applicano solo ai partner che hanno registrato le loro unione.

Articolo 36 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento si applica dal [un anno dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a […], […]

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU L 12 del 15.1.2001, pag. 1.

[2] GU L 53 del 3.3.2005, pag. 1.

[3] COM(2010) 603.

[4] Vedi Etude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et dans le droit interne des États membres de l'Union , Consortium ASSER-UCL, http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm

[5] COM(2006) 400.

[6] Comunicazione della Commissione del 19.10.2010 (COM(2010) 573).

[7] Disciplinate con regolamento (CE) n. 4/2009 (GU L 7 del 10.1.2009, pag.1).

[8] Disciplinate con regolamento (CE) n. 593/2008 (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

[9] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[10] GU C […] del […], pag. […].

[11] GU C […] del […], pag. […].

[12] GU C […] del […], pag. […].

[13] GU C 12 del 15.1.2001, pag.1.

[14] GU L 53 del 3.3.2005, pag. 1.

[15] COM(2006) 400.

[16] Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).

[17] COM(2010) 603.

[18] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

[19] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

[20] GU C […] del […], pag. […].

[21] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[22] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

[23] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

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