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Document 52011PC0057

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

    /* COM/2011/0057 def. - NLE 2011/0028 */

    52011PC0057

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea /* COM/2011/0057 def. - NLE 2011/0028 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 11.2.2011

    COM(2011) 57 definitivo

    2011/0028 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

    RELAZIONE

    1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Con l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania l'Unione europea ha allargato la propria unione doganale. Di conseguenza, le norme dell'OMC (articolo XXIV:6 del GATT) hanno imposto all'Unione europea di avviare negoziati con i paesi membri dell'OMC detentori di diritti di negoziato con uno dei paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo. Tale adeguamento è necessario qualora l’adozione del regime tariffario esterno dell'UE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell’OMC, “tenendo in debito conto le riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell’unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria".

    Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire tali negoziati a titolo dell'articolo XXIV:6 del GATT del 1994. La Commissione ha negoziato con i membri dell'OMC che detengono diritti di negoziato per quanto riguarda il ritiro di concessioni specifiche in relazione al ritiro degli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel quadro della loro adesione all'Unione europea.

    I negoziati con la Nuova Zelanda hanno portato alla stesura di un progetto di accordo in forma di scambio di lettere, siglato a Bruxelles il 7 settembre 2010.

    2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

    I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

    3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Con questa proposta è chiesto al Consiglio di autorizzare la firma dell' accordo in forma di scambio di lettere con la Nuova Zelanda. Parallelamente, è presentata una proposta separata relativa alla conclusione dell'accordo.

    Il regolamento di attuazione sarà di conseguenza adottato dalla Commissione, come previsto dall'articolo 144 del regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM).

    2011/0028 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la firma di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    1. Il 29 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV:6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel quadro dell'adesione alla Comunità europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania.

    2. I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nel quadro delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

    3. I negoziati si sono conclusi e il 7 settembre 2010 è stato siglato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea.

    4. L'accordo deve essere firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua successiva conclusione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvata, con riserva della sua successiva conclusione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea.

    Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Fatto a […],

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

    tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea

    A. Lettera dell'Unione europea

    […], […]

    Signor …,

    In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, ho l'onore di proporre quanto segue:

    1. L'Unione europea integrerà nel suo elenco, per il territorio doganale dell'Unione europea a 27 membri, le concessioni contenute nell'elenco dell'Unione europea a 25 membri, con le seguenti modifiche:

    Aumento di 400 tonnellate (peso carcassa) del contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate" assegnato alla Nuova Zelanda, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0%.

    Introduzione di un'assegnazione erga omnes di 200 tonnellate (peso carcassa) per il contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate", mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0%.

    Adeguamento del contingente tariffario UE "animali vivi della specie ovina, esclusi i riproduttori di razza pura", con un dazio contingentale del 10%, sopprimendo le assegnazioni di 1010 tonnellate (Romania) e 4255 tonnellate (Bulgaria).

    Adeguamento del contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate", con un dazio contingentale dello 0%, sopprimendo le assegnazioni di 75 tonnellate (Romania) e 1250 tonnellate (Bulgaria).

    Modifica nell'elenco OMC dell'UE della denominazione del contingente tariffario UE di 1300 tonnellate "carni bovine di alta qualità", che diventa "carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate. Paese fornitore Nuova Zelanda. L'ammissione a fruire del contingente è subordinata alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni UE".

    2. L'Unione europea sostituisce nei regolamenti di attuazione di questo contingente la definizione della carne bovina di alta qualità con la seguente: "Tagli di carni bovine selezionate derivate da manzi e giovenche esclusivamente allevati al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 chilogrammi. Le carcasse sono classificate A, L, P, T o F, rifilate fino a uno spessore del grasso P o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board".

    3. La Nuova Zelanda accetta l'approccio dell'Unione europea al "netting-out" dei contingenti tariffari come modo per adeguare gli obblighi dell'UE a 25 e quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania a seguito del recente allargamento dell'Unione europea.

    4. Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

    La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettere e la Sua conferma costituiranno congiuntamente un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (l'"accordo").

    L'Unione europea e la Nuova Zelanda si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica.

    Voglia accettare, Signor …, i sensi della mia alta considerazione.

    Per l’Unione europea

    B. Lettera della Nuova Zelanda

    […], […]

    Signor …,

    Accuso ricevuto della Sua lettera del […], del seguente tenore:

    "In seguito ai negoziati svoltisi ai sensi dell’articolo XXIV:6 e dell'articolo XVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, ho l'onore di proporre quanto segue:

    1. L'Unione europea integrerà nel suo elenco, per il territorio doganale dell'Unione europea a 27 membri, le concessioni contenute nell'elenco dell'Unione europea a 25 membri, con le seguenti modifiche:

    Aumento di 400 tonnellate (peso carcassa) del contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate" assegnato alla Nuova Zelanda, mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0%.

    Introduzione di un'assegnazione erga omnes di 200 tonnellate (peso carcassa) per il contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate", mantenendo l'attuale dazio contingentale dello 0%.

    Adeguamento del contingente tariffario UE "animali vivi della specie ovina, esclusi i riproduttori di razza pura", con un dazio contingentale del 10%, sopprimendo le assegnazioni di 1010 tonnellate (Romania) e 4255 tonnellate (Bulgaria).

    Adeguamento del contingente tariffario UE "carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate", con un dazio contingentale dello 0%, sopprimendo le assegnazioni di 75 tonnellate (Romania) e 1250 tonnellate (Bulgaria).

    Modifica nell'elenco OMC dell'UE della denominazione del contingente tariffario UE di 1300 tonnellate "carni bovine di alta qualità", che diventa "carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate. Paese fornitore Nuova Zelanda. L'ammissione a fruire del contingente è subordinata alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni UE".

    2. L'Unione europea sostituisce nei regolamenti di attuazione di questo contingente la definizione della carne bovina di alta qualità con la seguente: "Tagli di carni bovine selezionate derivate da manzi e giovenche esclusivamente allevati al pascolo, di peso carcassa non superiore a 370 chilogrammi. Le carcasse sono classificate A, L, P, T o F, rifilate fino a uno spessore del grasso P o inferiore e con muscolatura di classe 1 o 2 secondo il sistema di classificazione delle carcasse del New Zealand Meat Board".

    3. La Nuova Zelanda accetta l'approccio dell'Unione europea al "netting-out" dei contingenti tariffari come modo per adeguare gli obblighi dell'UE a 25 e quelli della Repubblica di Bulgaria e della Romania a seguito del recente allargamento dell'Unione europea.

    4. Consultazioni in merito alle questioni di cui sopra possono aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

    La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera. In caso affermativo, la presente lettere e la Sua conferma costituiranno congiuntamente un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda(l'"accordo").

    L'Unione europea e la Nuova Zelanda si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. L'accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica".

    Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del mio governo su quanto precede.

    A nome della Nuova Zelanda

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