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Document 52011DP0379

    Modifica del regolamento concernente le audizioni dei Commissari designati Decisione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla modifica degli articoli 106 e 192 nonché dell’allegato XVII del regolamento del Parlamento (2010/2231(REG))

    GU C 51E del 22.2.2013, p. 152–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 51/152


    Mercoledì 14 settembre 2011
    Modifica del regolamento concernente le audizioni dei Commissari designati

    P7_TA(2011)0379

    Decisione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla modifica degli articoli 106 e 192 nonché dell’allegato XVII del regolamento del Parlamento (2010/2231(REG))

    2013/C 51 E/28

    Il Parlamento europeo,

    viste le proposte di modifica del suo regolamento (B7-0480/2010, B7-0481/2010 e B7-0482/2010),

    visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1),

    visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0240/2011),

    A.

    considerando che l'approvazione della Commissione da parte del Parlamento nel febbraio 2010 si è basata su una procedura di audizioni migliorata, che ha garantito che l'intera Commissione designata fosse valutata in modo aperto, equo e coerente,

    B.

    considerando che dalla procedura di approvazione si possono tuttavia trarre alcune conclusioni che indicano che, in collaborazione con la Commissione, ulteriori modifiche sono tanto necessarie quanto auspicabili,

    1.

    prende atto del fatto che la Commissione ha recentemente rivisto il codice di condotta dei Commissari, in particolare le disposizioni ivi contenute relative alle dichiarazioni finanziarie da parte dei Commissari; decide di seguire attentamente l'applicazione del nuovo codice di condotta per consentire all'Unione europea di raggiungere gli standard di governance più elevati;

    2.

    decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

    3.

    ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO IN VIGORE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 106 – paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis.     Il Presidente può invitare il Presidente eletto della Commissione a informare il Parlamento circa la distribuzione dei portafogli in seno al proposto collegio dei commissari, in linea con i suoi orientamenti politici.

    Emendamento 2

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 106 – paragrafo 3

    3.   Il Presidente eletto presenta il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati tutti i membri del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.

    3.   Il Presidente eletto presenta il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.

    Emendamento 3

    Regolamento del Parlamento europeo

    Articolo 192 – paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis.     I coordinatori di commissione sono convocati dal presidente della loro commissione per preparare l'organizzazione delle audizioni dei commissari designati. A seguito di tali audizioni, i coordinatori si riuniscono per valutare i candidati in conformità della procedura di cui all'allegato XVII.

    Emendamento 4

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera a – comma 3

    Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un'informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari.

    Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un'informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari. Le dichiarazioni d'interesse dei commissari designati sono trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici.

    Emendamento 5

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

    Le audizioni sono organizzate congiuntamente dalla Conferenza dei presidenti e dalla Conferenza dei presidenti di commissione. In caso di competenze miste sono prese opportune disposizioni per associare le commissioni interessate. Possono presentarsi tre casi:

    Le audizioni sono organizzate dalla Conferenza dei presidenti su raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione. Il presidente e i coordinatori di ciascuna commissione sono responsabili delle modalità specifiche. Possono essere designati dei relatori.

     

    In caso di competenze miste sono prese opportune disposizioni per associare le commissioni interessate. Possono presentarsi tre casi:

    i)

    il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione;

    i)

    il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione (commissione competente) ;

    ii)

    il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta; nonché

    ii)

    il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta (commissioni congiunte) ; nonché

    iii)

    il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e in modo marginale tra quelle di almeno un'altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione competente a titolo principale, la quale invita l'altra o le altre commissioni a partecipare all'audizione .

    iii)

    il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e in modo marginale tra quelle di almeno un'altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione competente a titolo principale, in associazione con l'altra o le altre commissioni (commissioni associate) .

    Emendamento 6

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 4

    Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte ai commissari designati. Il numero delle domande scritte di fondo è limitato a cinque per commissione competente.

    Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte ai commissari designati. Per ciascun commissario designato vi sono due domande comuni, formulate dalla Conferenza dei presidenti di commissione, di cui la prima sulla competenza generale, l'impegno europeo e l'indipendenza personale, e la seconda sulla gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento. La commissione competente formula tre domande aggiuntive. Nel caso delle commissioni congiunte, ciascuna commissione ha facoltà di formulare due domande.

    Emendamento 7

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 5

    Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni.

    La durata prevista di ciascuna audizione è di tre ore. Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni.

    Emendamento 8

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera b – comma 6

    I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a venti minuti . La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.

    I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a quindici minuti . Se possibile, le domande poste nel corso dell'audizione sono raggruppate per tema. L'essenziale del tempo di parola è assegnato ai gruppi politici, conformemente all'articolo 149, che si applica per analogia. La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva.

    Emendamento 9

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera c – comma 1

    Una registrazione video delle audizioni, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.

    È prevista la trasmissione audiovisiva in diretta delle audizioni. Una registrazione delle audizioni, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore.

     

    (Testo da spostare alla fine del paragrafo 1, lettera b).

    Emendamento 10

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera c – comma 2

    Dopo l'audizione le commissioni si riuniscono senza indugi per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. Le commissioni sono invitate a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. Se la commissione non riesce a pervenire a un consenso su tali due punti, il suo presidente, come ultima soluzione, pone le due decisioni in votazione a scrutinio segreto. Le dichiarazioni di valutazione delle commissioni sono rese pubbliche e presentate nel corso di una riunione comune della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione, che si tiene a porte chiuse. Dopo uno scambio di opinioni, la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di commissione dichiarano chiuse le audizioni, salvo che decidano di chiedere ulteriori informazioni.

    Dopo l'audizione, il presidente e i coordinatori si riuniscono senza indugio per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. I coordinatori sono invitati a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. La Conferenza dei presidenti di commissione elabora un modello di formulario per facilitare la valutazione.

     

    Nel caso delle commissioni congiunte, il presidente e i coordinatori delle commissioni interessate agiscono congiuntamente durante l’intera procedura.

     

    È prevista un'unica dichiarazione di valutazione per ciascun commissario designato. Sono inclusi i pareri di tutte le commissioni associate all’audizione.

     

    Se le commissioni necessitano di ulteriori informazioni per completare la valutazione, il Presidente si rivolge per iscritto a loro nome al Presidente eletto della Commissione. I coordinatori tengono conto della risposta di quest'ultimo.

     

    Se i coordinatori non riescono a pervenire a un consenso sulla valutazione, ovvero in caso di richiesta di un gruppo politico , il presidente convoca una riunione della commissione al completo . Come ultima soluzione, il presidente pone le due decisioni in votazione a scrutinio segreto.

     

    Le dichiarazioni di valutazione delle commissioni sono approvate e rese pubbliche entro ventiquattro ore dall’audizione. Le dichiarazioni sono esaminate dalla Conferenza dei presidenti di commissione e successivamente trasmesse alla Conferenza dei presidenti. Salvo che decida di chiedere ulteriori informazioni, la Conferenza dei presidenti, previo scambio di opinioni, dichiara chiuse le audizioni.

    Emendamento 11

    Regolamento del Parlamento europeo

    Allegato XVII – paragrafo 1 – lettera c – comma 3

    Il Presidente eletto della Commissione presenta il collegio dei commissari designati al completo e il loro programma in una seduta del Parlamento a cui l'intero Consiglio è stato invitato a partecipare. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 110, paragrafi 3, 4 e 5. Dopo la votazione sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull'opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del Presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva.

    Il Presidente eletto presenta il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 110, paragrafi 3, 4 e 5.

     

    Dopo la votazione sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull'opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del Presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva.


    (1)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.


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