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Document 52011DC0864

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Eliminare gli ostacoli transfrontalieri legati alle imposte di successione nell'UE

    /* COM/2011/0864 definitivo */

    52011DC0864

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Eliminare gli ostacoli transfrontalieri legati alle imposte di successione nell'UE /* COM/2011/0864 definitivo */


    1. Introduzione

    Nella strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea[1], la Commissione europea sottolinea che per contribuire a rilanciare l'economia dell'UE occorre dare ai cittadini la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo nel mercato unico e fornire loro il necessario contesto di fiducia.

    All'interno dell'Unione europea tutti i cittadini sono liberi di attraversare le frontiere per vivere, lavorare, studiare o stabilirsi dopo la pensione e di acquistare beni immobili e investire in altri Stati membri dell'UE. Nell'Atto per il mercato unico[2] e nella relazione sulla cittadinanza dell'Unione[3] la Commissione ha tuttavia individuato numerosi ostacoli giuridici e pratici che dissuadono le persone dall'esercitare effettivamente tali diritti all'interno dell'UE e ha proposto azioni da intraprendere in una serie di settori per garantire che i diritti dei cittadini dell'UE siano pienamente effettivi. La tassazione è uno di tali settori. Nella comunicazione del 20 dicembre 2010 intitolata "Rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri per i cittadini dell'UE"[4] la Commissione ha esaminato i problemi fiscali più pressanti che i cittadini devono affrontare quando svolgono attività transfrontaliere all'interno dell'UE e ha delineato soluzioni per questi problemi.

    Uno dei settori problematici individuati nella comunicazione del 20 dicembre 2010 riguarda le successioni transfrontaliere. Le difficoltà risiedono principalmente nella doppia imposizione e nel trattamento fiscale discriminatorio. L'"istantanea" delle preoccupazioni dei cittadini e delle imprese nel mercato interno pubblicata nell'agosto di quest'anno conferma che le imposte di successione figurano tra i venti problemi principali incontrati dai cittadini e dalle imprese che operano in un contesto transfrontaliero[5].

    La comunicazione sulla doppia imposizione nel mercato unico[6] ha riconosciuto che gli strumenti esistenti e previsti destinati a eliminare la doppia imposizione dei redditi e del capitale non sono sufficienti a risolvere efficacemente i problemi legati all'imposta sulle successioni transfrontaliere e che sarebbero necessarie soluzioni separate per tale settore fiscale.

    La presente comunicazione, che è adottata insieme a una raccomandazione[7] ed è accompagnata da documenti di lavoro dei servizi della Commissione[8], delinea pertanto soluzioni ai suddetti problemi fiscali transfrontalieri.

    L'impostazione seguita nel pacchetto adottato oggi riflette il parere della Commissione che alcuni problemi fiscali transfrontalieri possano essere efficacemente risolti mediante il coordinamento delle legislazioni nazionali (e la cooperazione nel settore del controllo dell'applicazione della normativa). Alcuni anni fa[9] la Commissione ha evidenziato che in molti casi può essere sufficiente che gli Stati membri si attengano alle norme contenute nei trattati e attuino a livello unilaterale alcune soluzioni ben definite per eliminare la discriminazione e la doppia imposizione e ridurre, per le imprese e i cittadini, i costi di conformità derivanti dall'applicazione contemporanea di più sistemi fiscali. Un coordinamento di questo tipo rafforzerebbe inoltre la capacità degli Stati membri di proteggere i gettiti fiscali e di evitare controversie su singole disposizioni.

    La presente iniziativa è altresì intesa a completare la proposta della Commissione di un regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, adottata nell'ottobre 2009[10]. Il regolamento proposto prevede un meccanismo per determinare lo Stato membro il cui diritto di successione si applica nel caso di una successione transfrontaliera che potrebbe altrimenti essere oggetto di normative nazionali diverse e tra loro eventualmente contrastanti. Il progetto di regolamento non tratta le questioni fiscali che si presentano nel caso di successioni transfrontaliere.

    2. Norme vigenti in materia di imposte di successione

    Non esistono disposizioni legislative a livello dell'UE nel settore delle imposte di successione[11], per cui gli Stati membri sono liberi di elaborare le proprie norme in tale campo, a condizione che non effettuino discriminazioni sulla base della nazionalità e non applichino restrizioni ingiustificate all'esercizio delle libertà garantite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Attualmente le norme sulle tasse di successione variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Diciotto Stati membri prelevano imposte specifiche al decesso di una persona, mentre nove Stati membri (Austria, Cipro, Estonia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia) non ne prevedono; alcuni di essi tassano tuttavia le successioni nell'ambito di altre imposte, come ad esempio l'imposta sui redditi. Anche tra gli Stati membri che applicano imposte di successione esistono delle differenze: essi possono infatti tassare il patrimonio o l'erede, ossia tassare sulla base di un legame personale dell'erede o della persona deceduta, o di entrambi, con lo Stato membro interessato. Per legame personale si può intendere la residenza, il domicilio o la nazionalità della persona deceduta o dell'erede[12] e alcuni Stati membri utilizzano diversi di questi fattori. Anche il significato di questi termini può variare da uno Stato membro all'altro. Molti Stati membri, inoltre, applicano l'imposta di successione sui beni che rientrano nella propria giurisdizione, anche se né la persona deceduta né l'erede ha un legame personale con la giurisdizione in questione. Se le aliquote effettive delle imposte di successione possono essere basse nel caso di trasferimenti ad eredi aventi stretti legami di parentela con la persona deceduta, esse possono raggiungere il 60-80% in alcuni Stati membri qualora la persona deceduta e l'avente diritto non siano imparentati. Alcuni dei nove Stati membri che non applicano tasse di successione le hanno abolite di recente, talvolta a causa di alcuni svantaggi che esse presentano. Uno di questi è che le persone più ricche riescono spesso ad evitare di pagare tali imposte ricorrendo alla pianificazione fiscale, così che l'onere ricade sui meno ricchi. Un altro svantaggio è rappresentato dal fatto che l'opinione pubblica percepisce come ingiusta la tassazione al momento del decesso, in quanto colpisce un patrimonio che è già stato tassato. La presente iniziativa, tuttavia, non rimette in causa l'esistenza delle imposte sulla successione, ma verte sulle difficoltà che i cittadini dell'UE incontrano quando ereditano al di là dei confini nazionali.

    3. I problemi e la loro entità

    Vari studi dimostrano che sono sempre più numerosi i cittadini dell'UE che si spostano da un paese all'altro dell'Unione per vivere, studiare, lavorare e stabilirsi al momento della pensione; nel 2010 il numero dei cittadini dell'UE-27 che risiedeva in uno Stato membro diverso da quello di origine era all'incirca di 12,3 milioni, con un aumento di 3 milioni rispetto al 2005[13]. Da altri studi è emerso che la proprietà immobiliare transfrontaliera nell'UE è cresciuta del 50% fra il 2002[14] e il 2010 e che si registra una forte crescita degli investimenti di portafoglio transfrontalieri[15].

    Date queste statistiche, è probabile che in futuro le successioni transfrontaliere saranno sempre più numerose e che pertanto emergeranno sempre più di frequente questioni legate alle tasse di successione. Attualmente il numero di casi potenziali di successione transfrontaliera è stimato al ribasso tra 290 000 e 360 000 all'anno[16]. Le organizzazioni di PMI sottolineano di frequente le ripercussioni particolarmente negative delle imposte di successione sulle piccole imprese e affermano che l'applicazione della doppia imposizione aggraverebbe ulteriormente i problemi[17]. Negli ultimi anni si è già osservato un aumento dei problemi di fiscalità transfrontaliera. A questo riguardo nell'ultimo decennio la Commissione ha ricevuto molte più denunce e richieste di informazioni da parte di cittadini dell'UE che nei periodi precedenti. Inoltre la Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito "la Corte"), che non si è mai occupata di casi relativi a imposte di successione prima del 2003, da allora ha dovuto emettere sentenze in dieci di questi casi. In situazioni transfrontaliere possono emergere le difficoltà seguenti:

    (1) gli Stati membri possono discriminare tra successioni transfrontaliere e successioni non transfrontaliere. In altre parole, nei casi in cui i beni, le persone decedute e/o i loro eredi sono/erano stabiliti in altri paesi, essi possono applicare un'aliquota di imposta di successione più elevata rispetto a quella che applicherebbero in situazioni puramente nazionali (ossia nel caso di eredità di beni situati nel territorio dello Stato membro di imposizione lasciati in eredità da persone decedute che risiedevano nello Stato membro ad eredi che risiedono anch'essi in tale Stato);

    (2) quando due o più paesi dispongono di diritti di imposizione sulla stessa successione possono verificarsi situazioni di doppia o multipla imposizione e, diversamente da quanto succede nel caso delle imposte sul reddito e sul capitale, sono poche le convenzioni nazionali o internazionali intese ad eliminare in modo efficace tale imposizione doppia o multipla.

    I principi del trattato UE vietano la discriminazione e la Corte ha già riscontrato, in otto dei dieci casi esaminati dal 2003, elementi discriminatori nella normativa degli Stati membri sulle imposte di successione. È tuttavia possibile che esistano molti casi di discriminazione che non hanno raggiunto la Corte, in particolare perché le cause giudiziarie possono comportare costi elevati per i contribuenti. Secondo la Corte, tuttavia, la doppia imposizione risultante dall'esercizio parallelo di diritti di imposizione da parte di due o più Stati membri non è contraria al trattato[18].

    In questa situazione è possibile che i beneficiari di successioni transfrontaliere si trovino ad affrontare problemi fiscali che portano a livelli eccessivamente elevati di imposte di successione. In alcuni casi l'imposta globale per la successione transfrontaliera potrebbe essere così elevata da costringere l'erede a contrarre un mutuo o a vendere la proprietà ereditata per pagarla. A tale riguardo va osservato che l'accumulo di tasse imposte da più di uno Stato potrebbe portare a un livello che, almeno in alcuni Stati membri, sarebbe considerato confiscatorio, e pertanto illegale, se risultasse unicamente dalle disposizioni di quello Stato membro. L'esempio seguente di doppia imposizione in una successione transfrontaliera è basato su un caso segnalato tramite il servizio della Commissione "La tua Europa — Consulenza"[19]:

    Esempio: Un cittadino olandese che esercita la sua professione in Francia ha ereditato una proprietà in Francia dalla sua compagna, anche lei cittadina olandese, che aveva vissuto in Francia nei sei anni precedenti il decesso. La loro relazione non era stata ufficializzata. Il cittadino olandese ha dovuto pagare l'imposta di successione francese in considerazione del fatto che risiedeva in Francia e che la proprietà in questione era situata in tale paese. Tuttavia, ha dovuto pagare l'imposta di successione anche nei Paesi Bassi in quanto la sua compagna era considerata residente in tale Stato. Ai fini dell'imposta di successione i cittadini olandesi sono considerati residenti sul territorio nazionale per i dieci anni successivi alla data in cui lasciano il loro paese per andare a vivere all'estero. L'imposta applicata dalla Francia ammontava a quasi il 60% degli attivi netti. L'imposta applicata dai Paesi Bassi era pari a un ulteriore 12,5%. A sensi della legislazione applicata dai Paesi Bassi, le imposte straniere sono detraibili come passività sull'eredità ricevuta; pertanto, l'imposta applicata dalla Francia ha comportato una riduzione della base imponibile nei Paesi Bassi. La doppia tassazione non è stata comunque completamente eliminata e l'imposta totale esigibile sulla proprietà era superiore a quella che sarebbe stata applicata se la successione fosse stata limitata a uno solo dei due Stati membri interessati.

    Se da un lato i singoli cittadini possono essere gravemente colpiti dalla doppia imposizione, dall'altro il gettito proveniente dalle imposte di successione nazionali e transfrontaliere corrisponde a una percentuale minima — inferiore allo 0,5% — del gettito fiscale complessivo degli Stati membri dell'UE. Considerati singolarmente, i casi transfrontalieri rappresentano dunque un importo di gran lunga inferiore.

    Nota: gli otto nuovi Stati membri del campione sono: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Per gli altri quattro nuovi Stati membri non erano disponibili dati.

    Fonte: Studio di Copenhagen Economics sulla base dell'elenco nazionale delle imposte: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/article_5985_en.htm.

    4. Soluzioni proposte

    La Commissione ritiene che i problemi di fiscalità transfrontaliera possano essere risolti senza che sia necessario armonizzare la pertinente normativa degli Stati membri; in tal caso ciascuno Stato membro potrebbe mantenere l'orientamento strategico che preferisce. Potrebbe essere sufficiente semplicemente assicurare che le norme degli Stati membri interagiscano in modo più coerente, così da ridurre la possibilità di imposizione doppia, o addirittura multipla, delle successioni. Inoltre, in virtù delle libertà fondamentali sancite dai trattati, gli Stati membri devono comunque evitare di applicare alle successioni norme fiscali che avrebbero effetti discriminatori sulle situazioni transfrontaliere. Una migliore conoscenza, da parte di tutti i soggetti interessati, delle norme applicabili contribuirebbe ulteriormente al rispetto di tali libertà.

    Per quanto riguarda la doppia imposizione, la raccomandazione della Commissione che accompagna la presente comunicazione propone modalità di cooperazione tra gli Stati membri finalizzate ad eliminare completamente la doppia imposizione per le successioni transfrontaliere all'interno dell'UE. Poiché gli Stati membri hanno concluso poche convenzioni bilaterali per eliminare la doppia imposizione delle successioni[20] e non sembrano aver preso l'iniziativa di negoziarne altre, la raccomandazione si concentra sul miglioramento delle misure nazionali esistenti negli Stati membri al fine di eliminare la doppia imposizione delle successioni. Nel breve termine e fatta salva la futura conclusione di convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di doppia imposizione, la Commissione intende incoraggiare un'applicazione più ampia e più flessibile delle soluzioni nazionali esistenti al problema della doppia imposizione.

    La raccomandazione propone soluzioni per i casi in cui più Stati membri dispongono di diritti di imposizione a motivo dell'ubicazione degli attivi inclusi nella successione e dei legami personali della persona deceduta e/o dell'erede con tali Stati. La raccomandazione tratta inoltre i casi in cui sussistono legami personali multipli, riconducibili alle diverse situazioni della persona deceduta e dell'erede o al fatto che una singola persona ha legami personali con più di uno Stato membro (è ad esempio residente in uno Stato e domiciliata in un altro).

    Gli Stati membri sono invitati ad attuare le soluzioni proposte nella loro legislazione o tramite misure amministrative che possono prevedere un'interpretazione più flessibile delle disposizioni vigenti. Lo scopo ultimo di tali misure è garantire che l'onere fiscale complessivo di una successione transfrontaliera non sia superiore a quello che sarebbe applicato in una situazione interna in uno o nell'altro degli Stati membri interessati. Anche se probabilmente queste soluzioni non avranno un'incidenza di bilancio significativa sulle entrate degli Stati membri, considerato che le imposte di successione rappresentano una percentuale minima del gettito totale degli Stati membri, gli effetti positivi sulle persone interessate potrebbero invece essere considerevoli.

    Per quanto riguarda la discriminazione fiscale, il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione[21] espone i principi della giurisprudenza dell'UE relativi alla non discriminazione delle imposte sulla successione e mira a spiegare ed illustrare il funzionamento delle libertà fondamentali. I cittadini dell'UE sarebbero così più consapevoli delle norme che gli Stati membri devono rispettare nei casi di imposizione di successioni transfrontaliere. Il documento potrebbe inoltre aiutare gli Stati membri ad armonizzare le rispettive disposizioni in materia di imposte di successione con la normativa dell'UE[22], sostenendo e completando in tal modo le procedure di infrazione avviate dalla Commissione contro disposizioni discriminatorie in tale settore. Grazie a queste misure, in futuro i cittadini dell'Unione avrebbero meno probabilità di essere soggetti a un'imposizione discriminatoria.

    Le soluzioni proposte sarebbero applicabili e vantaggiose anche per coloro che ereditano PMI oltre le frontiere nazionali.

    Nella fase attuale la Commissione non propone misure legislative in relazione alla doppia imposizione, ma potrà farlo in un stadio successivo se risulterà necessario. Essa pertanto seguirà con attenzione le norme e le prassi applicate dagli Stati membri nell'imposizione delle successioni per valutare le eventuali modifiche apportate a seguito delle soluzioni oggi proposte e se tali modifiche consentono di risolvere efficacemente i problemi descritti.

    5. Conclusioni e seguito

    Le norme in materia di imposte di successione non sono state concepite per tener conto della realtà attuale, in cui i cittadini cambiano più di frequente il paese di residenza ed effettuano acquisti e investimenti all'estero. Occorre trovare soluzioni adeguate per risolvere i problemi di successione transfontaliera, che sono destinati ad aumentare se non viene preso alcun provvedimento. Per questi motivi la Commissione:

    · ha adottato una raccomandazione relativa a un sistema globale di eliminazione della doppia imposizione per le successioni transfrontaliere all'interno dell'UE e avvierà un dibattito con gli Stati membri per garantire che sia dato seguito adeguato a tale raccomandazione;

    · è pronta ad aiutare gli Stati membri ad armonizzare con il trattato UE le rispettive norme in materia di imposte di successione, ma, nel suo ruolo di custode dei trattati, prenderà i provvedimenti che ritiene necessari per contrastare eventuali elementi discriminatori contenuti in tali norme nazionali;

    · redigerà fra tre anni una relazione di valutazione basata sul monitoraggio delle prassi degli Stati membri e delle modifiche eventualmente apportate a seguito delle iniziative presentate oggi;

    · potrà, se la relazione dimostra che i problemi legati alle imposte di successione transfrontaliere persistono e con riserva dei risultati della valutazione d'impatto, presentare una proposta adeguata intesa ad eliminare tali ostacoli.

    La Commissione invita il Consiglio, il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e il Comitato economico e sociale europeo ad esaminare la presente comunicazione e i documenti correlati e a sostenere pienamente la presente iniziativa.

    ALLEGATO I. ELENCO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE APPLICATE NEGLI STATI MEMBRI

    Paese || Imposte/altre tasse

    Belgio || Droits de succession et de mutation par décès / Rechten van successie en van overgang bij overlijden, (Imposta sulle successioni e sui trasferimenti mortis causa)

    Bulgaria || Данък върху наследствата (Imposta di successione)

    Repubblica ceca || Daň dědická (Imposta di successione)

    Danimarca || Afgift af dødsboer og gaver (Imposta sul patrimonio della persona deceduta e imposta sulle donazioni)

    Germania || Erbschaftsteuer (Imposta di successione)

    Estonia || Nessuna imposta di successione || In alcuni casi sono applicate varie tasse, come l'imposta sul reddito o l'imposta sui redditi di capitale

    Irlanda || Imposta sulle successioni e donazioni

    Grecia || Φόρος κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών (Imposta sulle successioni, sulle donazioni e sulla liberalità parentale)

    Spagna || Impuesto sobre sucesiones y donaciones (Imposta sulle successioni e donazioni)

    Francia || Droits de mutation entre vifs (donations) et par décès (successions) (Imposta sulle successioni mortis causa e sui trasferimenti inter vivos)

    Italia || Imposta sulle successioni e donazioni

    Cipro || Nessuna imposta di successione || Αποθανόντων Προσώπων — (Imposta sui trasferimenti fondiari)

    Lettonia || Nessuna imposta di successione ||

    Lituania || Paveldimo turto mokesčio (Imposta di successione)

    Lussemburgo || Droits de succession (Imposta di successione)

    Ungheria || Öröklési illeték (Imposta di successione)

    Malta || Nessuna imposta di successione || Imposta sui trasferimenti mortis causa in alcuni casi

    Paesi Bassi || Schenk- en erfbelasting (Imposta sulle successioni e donazioni)

    Austria || Nessuna imposta di successione || Stiftungseingangssteuer, Grundwerbsteuer (Imposta sui trasferimenti fondiari e sui contributi a fondazioni private)

    Polonia || Podatek od spadków i darowizn (Imposta sulle successioni e donazioni)

    Portogallo || Nessuna imposta di successione || Imposto do selo (Imposta di registro)

    Romania || Nessuna imposta di successione ||

    Slovenia || Davek na dediščine in darila (Imposta sulle successioni e donazioni)

    Slovacchia || Nessuna imposta di successione ||

    Finlandia || Perintövero/Arvsskatt (Imposta di successione)

    Svezia || Nessuna imposta di successione || In alcuni casi sono applicate varie tasse, come l'imposta sul reddito o l'imposta sui redditi di capitale

    Regno Unito || Imposta di successione

    Fonte: Banca dati "Le imposte in Europa" (2011) e IBFD (2011).

    ALLEGATO II. CONVENZIONI SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI SUCCESSIONE CONCLUSE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UE

    Nota: √ significa in vigore anteriormente al 1° gennaio 2000; √* significa in vigore a partire dal 1° gennaio 2000. Le convenzioni tra i paesi nordici rientrano in un accordo multilaterale firmato dai paesi nordici nel 1983: Nordiska skatteavtalet (convenzione nordica), firmata a Helsinki il 22 marzo 1983. Nella tabella ciascuna convenzione figura due volte, ad esempio una convenzione fra UK e SE è indicata come SE-UK e come UK-SE.

    Fonte: Copenhagen Economics sulla base di IBF, banca dati sulle convenzioni fiscali.

    [1]               COM(2010) 2020.

    [2]               COM(2011) 206.

    [3]               COM(2010) 603.

    [4]               COM (2010) 769 e documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2010) 1576.

    [5]               The Single Market through the eyes of the people: a snapshot of citizens' and businesses' views and concerns — Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2011) 1003.

    [6]               COM(2011) 712.

    [7]               C(2011) 8819.

    [8]               SEC(2011) 1488, SEC(2011) 1489 e SEC(2011) 1490.

    [9]               Comunicazione della Commissione — Coordinamento dei sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno, COM(2006) 823 del 19 dicembre 2006.

    [10]             COM(2009) 154.

    [11]             Per imposte di successione si intendono le imposte prelevate al decesso di una persona, a prescindere dalla denominazione dell'imposta, dalle modalità di prelievo, dal fatto che sia applicata a livello nazionale, regionale o locale e che colpisca il patrimonio o l'erede. Esse comprendono anche le imposte sulle donazioni quando queste sono effettuate in previsione di una successione e sono tassate in base alle stesse disposizioni o a disposizioni analoghe a quelle applicabili alle successioni. Nell'allegato I figura un elenco non esaustivo delle relative imposte applicate negli Stati membri.

    [12]             Un individuo può essere "domiciliato" (ossia considerato residente permanente a motivo di forti legami) in un paese e nel contempo essere "abitualmente residente" in un altro ed essere cittadino di un terzo.

    [13]             Dati Eurostat e dello studio di Copenhagen Economics sulle imposte di successione negli Stati membri dell'UE e sui possibili meccanismi per risovere i problemi di doppia imposizione della successione nell'UE, agosto 2010.

    [14]             Si veda lo studio di Copenhagen Economics per maggiori informazioni sugli altri studi, pagg. 63-64.

    [15]             Valutazione d'impatto sulle soluzioni ai problemi transfrontalieri legati alle imposte di successione — SEC(2011) 1489.

    [16]             Valutazione d'impatto sulle soluzioni ai problemi transfrontalieri legati alle imposte di successione — SEC(2011) 1489. Va notato che la metodologia utilizzata probabilmente sottovaluta il numero effettivo in quanto le cifre indicate tengono conto unicamente dei casi transfrontalieri di proprietà di immobili e non di altri attivi, come i libretti di risparmio bancari.

    [17]             Vedere European Family Businesses — Contributo del GEEF alla consultazione della Commissione sulle modalità possibili di eliminazione degli ostacoli transfrontalieri legati alle imposte di successione all'interno dell'UE — http://www.efb-geef.eu/documents/EFB-EEF%20contribution%20to%20EU%20consultation%20on%20inheritance%20tax.pdf

    [18]             Cfr. la causa Block (C-67/08).

    [19]             Per altri esempi reali vedere la valutazione d'impatto sulle soluzioni ai problemi relativi alle imposte per le successioni transfrontaliere, pagg. 21-22.

    [20]             L'allegato II della presente comunicazione fornisce un quadro d'insieme delle convenzioni in vigore sulla doppia imposizione in materia di successioni.

    [21]             SEC(2011) 1488.

    [22]             Si osservi che quando una successione comprende beni aziendali e viene concesso un vantaggio selettivo sotto forma di un trattamento differenziato dell'imposta di successione, occorre che tale misura sia conforme anche alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, che non sono contemplate in dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione.

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