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Document 52011DC0864
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Tackling cross-border inheritance tax obstacles within the EU
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Eliminare gli ostacoli transfrontalieri legati alle imposte di successione nell'UE
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Eliminare gli ostacoli transfrontalieri legati alle imposte di successione nell'UE
/* COM/2011/0864 definitivo */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Eliminare gli ostacoli transfrontalieri legati alle imposte di successione nell'UE /* COM/2011/0864 definitivo */
1.
Introduzione
Nella strategia "Europa 2020" per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea[1], la Commissione europea
sottolinea che per contribuire a rilanciare l'economia dell'UE occorre dare ai
cittadini la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo nel mercato
unico e fornire loro il necessario contesto di fiducia. All'interno dell'Unione europea tutti i
cittadini sono liberi di attraversare le frontiere per vivere, lavorare,
studiare o stabilirsi dopo la pensione e di acquistare beni immobili e
investire in altri Stati membri dell'UE. Nell'Atto per il mercato unico[2] e nella relazione sulla
cittadinanza dell'Unione[3]
la Commissione ha tuttavia individuato numerosi ostacoli giuridici e pratici
che dissuadono le persone dall'esercitare effettivamente tali diritti
all'interno dell'UE e ha proposto azioni da intraprendere in una serie di
settori per garantire che i diritti dei cittadini dell'UE siano pienamente
effettivi. La tassazione è uno di tali settori. Nella comunicazione del 20
dicembre 2010 intitolata "Rimuovere gli ostacoli fiscali transfrontalieri
per i cittadini dell'UE"[4]
la Commissione ha esaminato i problemi fiscali più pressanti che i cittadini
devono affrontare quando svolgono attività transfrontaliere all'interno dell'UE
e ha delineato soluzioni per questi problemi. Uno dei settori problematici individuati nella
comunicazione del 20 dicembre 2010 riguarda le successioni transfrontaliere. Le
difficoltà risiedono principalmente nella doppia imposizione e nel trattamento
fiscale discriminatorio. L'"istantanea" delle preoccupazioni dei
cittadini e delle imprese nel mercato interno pubblicata nell'agosto di
quest'anno conferma che le imposte di successione figurano tra i venti problemi
principali incontrati dai cittadini e dalle imprese che operano in un contesto
transfrontaliero[5]. La comunicazione sulla doppia imposizione nel
mercato unico[6]
ha riconosciuto che gli strumenti esistenti e previsti destinati a eliminare la
doppia imposizione dei redditi e del capitale non sono sufficienti a risolvere
efficacemente i problemi legati all'imposta sulle successioni transfrontaliere
e che sarebbero necessarie soluzioni separate per tale settore fiscale. La presente comunicazione, che è adottata
insieme a una raccomandazione[7]
ed è accompagnata da documenti di lavoro dei servizi della Commissione[8], delinea pertanto soluzioni ai
suddetti problemi fiscali transfrontalieri. L'impostazione seguita nel pacchetto adottato
oggi riflette il parere della Commissione che alcuni problemi fiscali
transfrontalieri possano essere efficacemente risolti mediante il coordinamento
delle legislazioni nazionali (e la cooperazione nel settore del controllo
dell'applicazione della normativa). Alcuni anni fa[9] la Commissione ha evidenziato
che in molti casi può essere sufficiente che gli Stati membri si attengano alle
norme contenute nei trattati e attuino a livello unilaterale alcune soluzioni
ben definite per eliminare la discriminazione e la doppia imposizione e
ridurre, per le imprese e i cittadini, i costi di conformità derivanti
dall'applicazione contemporanea di più sistemi fiscali. Un coordinamento di
questo tipo rafforzerebbe inoltre la capacità degli Stati membri di proteggere
i gettiti fiscali e di evitare controversie su singole disposizioni. La presente iniziativa è altresì intesa a
completare la proposta della Commissione di un regolamento relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di
un certificato successorio europeo, adottata nell'ottobre 2009[10]. Il regolamento proposto
prevede un meccanismo per determinare lo Stato membro il cui diritto di
successione si applica nel caso di una successione transfrontaliera che
potrebbe altrimenti essere oggetto di normative nazionali diverse e tra loro
eventualmente contrastanti. Il progetto di regolamento non tratta le questioni
fiscali che si presentano nel caso di successioni transfrontaliere.
2.
Norme vigenti in materia
di imposte di successione
Non esistono disposizioni legislative a
livello dell'UE nel settore delle imposte di successione[11], per cui gli Stati membri sono
liberi di elaborare le proprie norme in tale campo, a condizione che non
effettuino discriminazioni sulla base della nazionalità e non applichino
restrizioni ingiustificate all'esercizio delle libertà garantite dal trattato
sul funzionamento dell'Unione europea. Attualmente le norme sulle tasse di
successione variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Diciotto Stati membri prelevano imposte
specifiche al decesso di una persona, mentre nove Stati membri (Austria, Cipro,
Estonia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia) non ne
prevedono; alcuni di essi tassano tuttavia le successioni nell'ambito di altre
imposte, come ad esempio l'imposta sui redditi. Anche tra gli Stati membri che
applicano imposte di successione esistono delle differenze: essi possono
infatti tassare il patrimonio o l'erede, ossia tassare sulla base di un legame
personale dell'erede o della persona deceduta, o di entrambi, con lo Stato
membro interessato. Per legame personale si può intendere la residenza, il
domicilio o la nazionalità della persona deceduta o dell'erede[12] e alcuni Stati membri
utilizzano diversi di questi fattori. Anche il significato di questi termini
può variare da uno Stato membro all'altro. Molti Stati membri, inoltre,
applicano l'imposta di successione sui beni che rientrano nella propria
giurisdizione, anche se né la persona deceduta né l'erede ha un legame
personale con la giurisdizione in questione. Se le aliquote effettive delle
imposte di successione possono essere basse nel caso di trasferimenti ad eredi
aventi stretti legami di parentela con la persona deceduta, esse possono
raggiungere il 60-80% in alcuni Stati membri qualora la persona deceduta e
l'avente diritto non siano imparentati. Alcuni dei nove Stati membri che non
applicano tasse di successione le hanno abolite di recente, talvolta a causa di
alcuni svantaggi che esse presentano. Uno di questi è che le persone più ricche
riescono spesso ad evitare di pagare tali imposte ricorrendo alla
pianificazione fiscale, così che l'onere ricade sui meno ricchi. Un altro
svantaggio è rappresentato dal fatto che l'opinione pubblica percepisce come ingiusta
la tassazione al momento del decesso, in quanto colpisce un patrimonio che è
già stato tassato. La presente iniziativa, tuttavia, non rimette in causa
l'esistenza delle imposte sulla successione, ma verte sulle difficoltà che i
cittadini dell'UE incontrano quando ereditano al di là dei confini nazionali.
3.
I problemi e la loro
entità
Vari studi dimostrano che sono sempre più
numerosi i cittadini dell'UE che si spostano da un paese all'altro dell'Unione
per vivere, studiare, lavorare e stabilirsi al momento della pensione; nel 2010
il numero dei cittadini dell'UE-27 che risiedeva in uno Stato membro diverso da
quello di origine era all'incirca di 12,3 milioni, con un aumento di
3 milioni rispetto al 2005[13].
Da altri studi è emerso che la proprietà immobiliare transfrontaliera nell'UE è
cresciuta del 50% fra il 2002[14]
e il 2010 e che si registra una forte crescita degli investimenti di
portafoglio transfrontalieri[15]. Date queste statistiche, è probabile che in
futuro le successioni transfrontaliere saranno sempre più numerose e che
pertanto emergeranno sempre più di frequente questioni legate alle tasse di
successione. Attualmente il numero di casi potenziali di successione
transfrontaliera è stimato al ribasso tra 290 000 e 360 000 all'anno[16]. Le organizzazioni di PMI
sottolineano di frequente le ripercussioni particolarmente negative delle
imposte di successione sulle piccole imprese e affermano che l'applicazione
della doppia imposizione aggraverebbe ulteriormente i problemi[17]. Negli ultimi anni si è già
osservato un aumento dei problemi di fiscalità transfrontaliera. A questo
riguardo nell'ultimo decennio la Commissione ha ricevuto molte più denunce e
richieste di informazioni da parte di cittadini dell'UE che nei periodi
precedenti. Inoltre la Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito
"la Corte"), che non si è mai occupata di casi relativi a imposte di
successione prima del 2003, da allora ha dovuto emettere sentenze in dieci di
questi casi. In situazioni transfrontaliere possono emergere le difficoltà seguenti: (1)
gli Stati membri possono discriminare tra
successioni transfrontaliere e successioni non transfrontaliere. In altre
parole, nei casi in cui i beni, le persone decedute e/o i loro eredi sono/erano
stabiliti in altri paesi, essi possono applicare un'aliquota di imposta di
successione più elevata rispetto a quella che applicherebbero in situazioni
puramente nazionali (ossia nel caso di eredità di beni situati nel territorio
dello Stato membro di imposizione lasciati in eredità da persone decedute che
risiedevano nello Stato membro ad eredi che risiedono anch'essi in tale Stato); (2)
quando due o più paesi dispongono di diritti di
imposizione sulla stessa successione possono verificarsi situazioni di doppia o
multipla imposizione e, diversamente da quanto succede nel caso delle imposte
sul reddito e sul capitale, sono poche le convenzioni nazionali o
internazionali intese ad eliminare in modo efficace tale imposizione doppia o
multipla. I principi del trattato UE vietano la
discriminazione e la Corte ha già riscontrato, in otto dei dieci casi esaminati
dal 2003, elementi discriminatori nella normativa degli Stati membri sulle
imposte di successione. È tuttavia possibile che esistano molti casi di
discriminazione che non hanno raggiunto la Corte, in particolare perché le
cause giudiziarie possono comportare costi elevati per i contribuenti. Secondo
la Corte, tuttavia, la doppia imposizione risultante dall'esercizio parallelo
di diritti di imposizione da parte di due o più Stati membri non è contraria al
trattato[18]. In questa situazione è possibile che i
beneficiari di successioni transfrontaliere si trovino ad affrontare problemi
fiscali che portano a livelli eccessivamente elevati di imposte di successione.
In alcuni casi l'imposta globale per la successione transfrontaliera potrebbe
essere così elevata da costringere l'erede a contrarre un mutuo o a vendere la
proprietà ereditata per pagarla. A tale riguardo va osservato che l'accumulo di
tasse imposte da più di uno Stato potrebbe portare a un livello che, almeno in
alcuni Stati membri, sarebbe considerato confiscatorio, e pertanto illegale, se
risultasse unicamente dalle disposizioni di quello Stato membro. L'esempio
seguente di doppia imposizione in una successione transfrontaliera è basato su
un caso segnalato tramite il servizio della Commissione "La tua Europa —
Consulenza"[19]: Esempio: Un cittadino olandese che esercita la sua professione in Francia ha ereditato una proprietà in Francia dalla sua compagna, anche lei cittadina olandese, che aveva vissuto in Francia nei sei anni precedenti il decesso. La loro relazione non era stata ufficializzata. Il cittadino olandese ha dovuto pagare l'imposta di successione francese in considerazione del fatto che risiedeva in Francia e che la proprietà in questione era situata in tale paese. Tuttavia, ha dovuto pagare l'imposta di successione anche nei Paesi Bassi in quanto la sua compagna era considerata residente in tale Stato. Ai fini dell'imposta di successione i cittadini olandesi sono considerati residenti sul territorio nazionale per i dieci anni successivi alla data in cui lasciano il loro paese per andare a vivere all'estero. L'imposta applicata dalla Francia ammontava a quasi il 60% degli attivi netti. L'imposta applicata dai Paesi Bassi era pari a un ulteriore 12,5%. A sensi della legislazione applicata dai Paesi Bassi, le imposte straniere sono detraibili come passività sull'eredità ricevuta; pertanto, l'imposta applicata dalla Francia ha comportato una riduzione della base imponibile nei Paesi Bassi. La doppia tassazione non è stata comunque completamente eliminata e l'imposta totale esigibile sulla proprietà era superiore a quella che sarebbe stata applicata se la successione fosse stata limitata a uno solo dei due Stati membri interessati. Se da un lato i
singoli cittadini possono essere gravemente colpiti dalla doppia imposizione,
dall'altro il gettito proveniente dalle imposte di successione nazionali e
transfrontaliere corrisponde a una percentuale minima — inferiore allo 0,5% —
del gettito fiscale complessivo degli Stati membri dell'UE. Considerati
singolarmente, i casi transfrontalieri rappresentano dunque un importo di gran
lunga inferiore. Nota: gli otto
nuovi Stati membri del campione sono: Cipro, Repubblica ceca,
Estonia, Ungheria, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Per gli
altri quattro nuovi Stati membri non erano disponibili dati. Fonte: Studio di Copenhagen
Economics sulla base dell'elenco nazionale delle imposte: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/article_5985_en.htm.
4.
Soluzioni proposte
La Commissione ritiene che i problemi di
fiscalità transfrontaliera possano essere risolti senza che sia necessario
armonizzare la pertinente normativa degli Stati membri; in tal caso ciascuno
Stato membro potrebbe mantenere l'orientamento strategico che preferisce.
Potrebbe essere sufficiente semplicemente assicurare che le norme degli Stati
membri interagiscano in modo più coerente, così da ridurre la possibilità di
imposizione doppia, o addirittura multipla, delle successioni. Inoltre, in
virtù delle libertà fondamentali sancite dai trattati, gli Stati membri devono
comunque evitare di applicare alle successioni norme fiscali che avrebbero
effetti discriminatori sulle situazioni transfrontaliere. Una migliore
conoscenza, da parte di tutti i soggetti interessati, delle norme applicabili
contribuirebbe ulteriormente al rispetto di tali libertà. Per quanto riguarda la doppia imposizione, la raccomandazione della Commissione che accompagna la presente comunicazione
propone modalità di cooperazione tra gli Stati membri finalizzate ad eliminare
completamente la doppia imposizione per le successioni transfrontaliere
all'interno dell'UE. Poiché gli Stati membri hanno concluso poche convenzioni
bilaterali per eliminare la doppia imposizione delle successioni[20] e non sembrano aver preso
l'iniziativa di negoziarne altre, la raccomandazione si concentra sul
miglioramento delle misure nazionali esistenti negli Stati membri al fine di
eliminare la doppia imposizione delle successioni. Nel breve termine e fatta
salva la futura conclusione di convenzioni bilaterali o multilaterali in
materia di doppia imposizione, la Commissione intende incoraggiare
un'applicazione più ampia e più flessibile delle soluzioni nazionali esistenti
al problema della doppia imposizione. La raccomandazione
propone soluzioni per i casi in cui più Stati membri dispongono di diritti di
imposizione a motivo dell'ubicazione degli attivi inclusi nella successione e
dei legami personali della persona deceduta e/o dell'erede con tali Stati. La
raccomandazione tratta inoltre i casi in cui sussistono legami personali
multipli, riconducibili alle diverse situazioni della persona deceduta e
dell'erede o al fatto che una singola persona ha legami personali con più di
uno Stato membro (è ad esempio residente in uno Stato e domiciliata in un
altro). Gli Stati membri
sono invitati ad attuare le soluzioni proposte nella loro legislazione o
tramite misure amministrative che possono prevedere un'interpretazione più flessibile
delle disposizioni vigenti. Lo scopo ultimo di tali misure è garantire che
l'onere fiscale complessivo di una successione transfrontaliera non sia
superiore a quello che sarebbe applicato in una situazione interna in uno o
nell'altro degli Stati membri interessati. Anche se probabilmente queste
soluzioni non avranno un'incidenza di bilancio significativa sulle entrate
degli Stati membri, considerato che le imposte di successione rappresentano una
percentuale minima del gettito totale degli Stati membri, gli effetti positivi
sulle persone interessate potrebbero invece essere considerevoli. Per quanto
riguarda la discriminazione fiscale, il documento di
lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione[21] espone i principi della
giurisprudenza dell'UE relativi alla non discriminazione delle imposte sulla
successione e mira a spiegare ed illustrare il funzionamento delle libertà
fondamentali. I cittadini dell'UE sarebbero così più consapevoli delle norme
che gli Stati membri devono rispettare nei casi di imposizione di successioni
transfrontaliere. Il documento potrebbe inoltre aiutare gli Stati membri ad
armonizzare le rispettive disposizioni in materia di imposte di successione con
la normativa dell'UE[22],
sostenendo e completando in tal modo le procedure di infrazione avviate dalla
Commissione contro disposizioni discriminatorie in tale settore. Grazie a
queste misure, in futuro i cittadini dell'Unione avrebbero meno probabilità di
essere soggetti a un'imposizione discriminatoria. Le soluzioni
proposte sarebbero applicabili e vantaggiose anche per coloro che ereditano PMI
oltre le frontiere nazionali. Nella fase attuale
la Commissione non propone misure legislative in relazione alla doppia
imposizione, ma potrà farlo in un stadio successivo se risulterà necessario.
Essa pertanto seguirà con attenzione le norme e le prassi applicate dagli Stati
membri nell'imposizione delle successioni per valutare le eventuali modifiche
apportate a seguito delle soluzioni oggi proposte e se tali modifiche
consentono di risolvere efficacemente i problemi descritti.
5.
Conclusioni e seguito
Le norme in materia di imposte di successione
non sono state concepite per tener conto della realtà attuale, in cui i
cittadini cambiano più di frequente il paese di residenza ed effettuano
acquisti e investimenti all'estero. Occorre trovare soluzioni adeguate per
risolvere i problemi di successione transfontaliera, che sono destinati ad
aumentare se non viene preso alcun provvedimento. Per questi motivi la Commissione: ·
ha adottato una raccomandazione relativa a un
sistema globale di eliminazione della doppia imposizione per le successioni
transfrontaliere all'interno dell'UE e avvierà un dibattito con gli Stati
membri per garantire che sia dato seguito adeguato a tale raccomandazione; ·
è pronta ad aiutare gli Stati membri ad armonizzare
con il trattato UE le rispettive norme in materia di imposte di successione,
ma, nel suo ruolo di custode dei trattati, prenderà i provvedimenti che ritiene
necessari per contrastare eventuali elementi discriminatori contenuti in tali
norme nazionali; ·
redigerà fra tre anni una relazione di valutazione
basata sul monitoraggio delle prassi degli Stati membri e delle modifiche
eventualmente apportate a seguito delle iniziative presentate oggi; ·
potrà, se la relazione dimostra che i problemi
legati alle imposte di successione transfrontaliere persistono e con riserva
dei risultati della valutazione d'impatto, presentare una proposta adeguata
intesa ad eliminare tali ostacoli. La Commissione invita il Consiglio, il
Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e il Comitato economico e
sociale europeo ad esaminare la presente comunicazione e i documenti correlati
e a sostenere pienamente la presente iniziativa. ALLEGATO I. ELENCO DELLE IMPOSTE DI
SUCCESSIONE APPLICATE NEGLI STATI MEMBRI Paese || Imposte/altre tasse Belgio || Droits de succession et de mutation par décès / Rechten van successie en van overgang bij overlijden, (Imposta sulle successioni e sui trasferimenti mortis causa) Bulgaria || Данък върху наследствата (Imposta di successione) Repubblica ceca || Daň dědická (Imposta di successione) Danimarca || Afgift af dødsboer og gaver (Imposta sul patrimonio della persona deceduta e imposta sulle donazioni) Germania || Erbschaftsteuer (Imposta di successione) Estonia || Nessuna imposta di successione || In alcuni casi sono applicate varie tasse, come l'imposta sul reddito o l'imposta sui redditi di capitale Irlanda || Imposta sulle successioni e donazioni Grecia || Φόρος κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών (Imposta sulle successioni, sulle donazioni e sulla liberalità parentale) Spagna || Impuesto sobre sucesiones y donaciones (Imposta sulle successioni e donazioni) Francia || Droits de mutation entre vifs (donations) et par décès (successions) (Imposta sulle successioni mortis causa e sui trasferimenti inter vivos) Italia || Imposta sulle successioni e donazioni Cipro || Nessuna imposta di successione || Αποθανόντων Προσώπων — (Imposta sui trasferimenti fondiari) Lettonia || Nessuna imposta di successione || Lituania || Paveldimo turto mokesčio (Imposta di successione) Lussemburgo || Droits de succession (Imposta di successione) Ungheria || Öröklési illeték (Imposta di successione) Malta || Nessuna imposta di successione || Imposta sui trasferimenti mortis causa in alcuni casi Paesi Bassi || Schenk- en erfbelasting (Imposta sulle successioni e donazioni) Austria || Nessuna imposta di successione || Stiftungseingangssteuer, Grundwerbsteuer (Imposta sui trasferimenti fondiari e sui contributi a fondazioni private) Polonia || Podatek od spadków i darowizn (Imposta sulle successioni e donazioni) Portogallo || Nessuna imposta di successione || Imposto do selo (Imposta di registro) Romania || Nessuna imposta di successione || Slovenia || Davek na dediščine in darila (Imposta sulle successioni e donazioni) Slovacchia || Nessuna imposta di successione || Finlandia || Perintövero/Arvsskatt (Imposta di successione) Svezia || Nessuna imposta di successione || In alcuni casi sono applicate varie tasse, come l'imposta sul reddito o l'imposta sui redditi di capitale Regno Unito || Imposta di successione Fonte: Banca dati "Le imposte in Europa" (2011) e
IBFD (2011). ALLEGATO II. CONVENZIONI SULLA DOPPIA
IMPOSIZIONE IN MATERIA DI SUCCESSIONE CONCLUSE TRA GLI STATI MEMBRI
DELL'UE Nota: √
significa in vigore anteriormente al 1° gennaio 2000; √* significa in
vigore a partire dal 1° gennaio 2000. Le convenzioni tra i paesi nordici
rientrano in un accordo multilaterale firmato dai paesi nordici nel 1983: Nordiska
skatteavtalet (convenzione nordica), firmata a Helsinki il 22 marzo 1983.
Nella tabella ciascuna convenzione figura due volte, ad esempio una convenzione
fra UK e SE è indicata come SE-UK e come UK-SE. Fonte: Copenhagen Economics sulla base di IBF, banca dati sulle
convenzioni fiscali. [1] COM(2010) 2020. [2] COM(2011) 206. [3] COM(2010) 603. [4] COM (2010) 769 e documento di lavoro dei servizi della
Commissione SEC(2010) 1576. [5] The Single Market through the eyes of the people:
a snapshot of citizens' and businesses' views and concerns — Documento
di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2011) 1003. [6] COM(2011) 712. [7] C(2011) 8819. [8] SEC(2011) 1488, SEC(2011) 1489 e SEC(2011) 1490. [9] Comunicazione della Commissione — Coordinamento dei
sistemi di imposizione diretta degli Stati membri nel mercato interno,
COM(2006) 823 del 19 dicembre 2006. [10] COM(2009) 154. [11] Per imposte di successione si intendono le imposte
prelevate al decesso di una persona, a prescindere dalla denominazione
dell'imposta, dalle modalità di prelievo, dal fatto che sia applicata a livello
nazionale, regionale o locale e che colpisca il patrimonio o l'erede. Esse
comprendono anche le imposte sulle donazioni quando queste sono effettuate in
previsione di una successione e sono tassate in base alle stesse disposizioni o
a disposizioni analoghe a quelle applicabili alle successioni. Nell'allegato I
figura un elenco non esaustivo delle relative imposte applicate negli Stati
membri. [12] Un individuo può essere "domiciliato" (ossia
considerato residente permanente a motivo di forti legami) in un paese e nel
contempo essere "abitualmente residente" in un altro ed essere
cittadino di un terzo. [13] Dati Eurostat e dello studio di Copenhagen Economics
sulle imposte di successione negli Stati membri dell'UE e sui possibili
meccanismi per risovere i problemi di doppia imposizione della successione
nell'UE, agosto 2010. [14] Si veda lo studio di Copenhagen Economics per
maggiori informazioni sugli altri studi, pagg. 63-64. [15] Valutazione d'impatto sulle soluzioni ai problemi
transfrontalieri legati alle imposte di successione — SEC(2011) 1489. [16] Valutazione d'impatto sulle soluzioni ai problemi
transfrontalieri legati alle imposte di successione — SEC(2011) 1489. Va notato
che la metodologia utilizzata probabilmente sottovaluta il numero effettivo in
quanto le cifre indicate tengono conto unicamente dei casi transfrontalieri di
proprietà di immobili e non di altri attivi, come i libretti di risparmio
bancari. [17] Vedere European Family Businesses — Contributo del
GEEF alla consultazione della Commissione sulle modalità possibili di
eliminazione degli ostacoli transfrontalieri legati alle imposte di
successione all'interno dell'UE —
http://www.efb-geef.eu/documents/EFB-EEF%20contribution%20to%20EU%20consultation%20on%20inheritance%20tax.pdf [18] Cfr. la causa Block (C-67/08). [19] Per altri esempi reali vedere la valutazione d'impatto
sulle soluzioni ai problemi relativi alle imposte per le successioni
transfrontaliere, pagg. 21-22. [20] L'allegato II della presente comunicazione fornisce un
quadro d'insieme delle convenzioni in vigore sulla doppia imposizione in
materia di successioni. [21] SEC(2011) 1488. [22] Si osservi che quando una successione comprende beni
aziendali e viene concesso un vantaggio selettivo sotto forma di un trattamento
differenziato dell'imposta di successione, occorre che tale misura sia conforme
anche alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, che non sono contemplate
in dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione.