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Document 52011DC0848

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Quadro di valutazione degli aiuti di StatoRelazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'UE- Aggiornamento autunno 2011 -

/* COM/2011/0848 definitivo */

52011DC0848

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Quadro di valutazione degli aiuti di StatoRelazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'UE- Aggiornamento autunno 2011 - /* COM/2011/0848 definitivo */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quadro di valutazione degli aiuti di Stato Relazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'UE - Aggiornamento autunno 2011 -

INDICE

1........... Aiuti di Stato nel 2010.................................................................................................... 5

2........... Tendenze e modelli di spesa per gli aiuti di Stato non legati alla crisi negli Stati membri...... 7

2.1........ Andamento dei livelli di aiuti di Stato non legati alla crisi concessi all'industria e ai servizi... 8

2.2........ Aiuti di Stato non legati alla crisi concessi per obiettivi orizzontali di interesse comune....... 9

3........... Gli aiuti di Stato in un contesto di crisi finanziaria ed economica........................................ 9

3.1........ Tendenze in termini di approvazione e uso degli aiuti di Stato per il settore finanziario........ 9

3.2........ Importi approvati e importi utilizzati nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo..... 10

4........... Tendenze della spesa per gli aiuti di Stato per tipo di misura........................................... 12

4.1........ Numero delle misure di aiuto......................................................................................... 12

4.2........ Volumi di aiuti – circa il 21% degli aiuti all'industria e ai servizi è oggetto di un'esenzione per categoria  13

5........... Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato....................................................... 13

ALLEGATO.............................................................................................................................. 15

Sintesi delle conclusioni della relazione

Nel 2010 la spesa complessiva per gli aiuti non legati alla crisi è rimasta relativamente stabile nell'UE rispetto all'anno precedente. Gli Stati membri hanno continuato ad adoperarsi per ridurre il livello complessivo dei loro aiuti e alcuni di essi sono riusciti a far diminuire considerevolmente la propria spesa per gli aiuti di Stato. La tendenza per il periodo 2005-2010 indica un calo generale della spesa per gli aiuti non legati alla crisi.

Il volume degli aiuti concessi per obiettivi orizzontali di interesse comune è rimasto elevato, mentre alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre ulteriormente gli aiuti allo sviluppo settoriale. Gli aiuti concessi a norma dei regolamenti di esenzione per categoria sono aumentati rispetto agli anni precedenti. Il livello degli aiuti concessi a norma dei regolamenti di esenzione per categoria o nell'ambito di regimi è stato globalmente elevato, mentre il livello degli aiuti individuali autorizzati da una decisione della Commissione è rimasto basso.

Sono proseguite le azioni volte al recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente, con il recupero di ulteriori aiuti e l'avvio di procedimenti giudiziari per altri casi.

Nel 2010 il numero di misure di sostegno connesse alla crisi finanziaria approvate dalla Commissione è notevolmente diminuito rispetto ai due anni precedenti. Ciò nonostante, la maggior parte delle misure approvate in passato è ancora in vigore.

L'importo effettivamente utilizzato nel 2010 per le misure di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate è concentrato essenzialmente in pochi Stati membri, mentre una parte considerevole dell'importo utilizzato sotto forma di garanzie e di misure a sostegno della liquidità è ancora in essere.

Nel 2010 è stato concesso un numero limitato di nuovi aiuti nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo. La maggior parte delle misure di aiuto era già stata approvata nel 2009 e nel 2010 gli Stati membri hanno concesso, nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo, un volume di aiuti nettamente inferiore rispetto al 2009. Inoltre l'importo degli aiuti utilizzati è rimasto a un livello nettamente inferiore a quello degli aiuti approvati, principalmente a causa della scarsa prevedibilità dell'evoluzione della situazione economica e dell'atteggiamento prudente (applicazione di condizioni rigorose) adottato dagli Stati membri nel concedere aiuti nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo.

L'aggiornamento dell'autunno 2011 del quadro di valutazione degli aiuti di Stato (“il quadro di valutazione”) sintetizza le informazioni fornite quest'anno dagli Stati membri nella loro relazione annuale sulla spesa per gli aiuti di Stato nel 2010.

Per motivi metodologici[1], e per evitare di presentare uno schema falsato delle tendenze della spesa per gli aiuti di Stato, il quadro di valutazione fa una distinzione tra gli aiuti non legati alla crisi (cioè tutti gli aiuti concessi nell'ambito delle normali regole in materia di aiuti di Stato) e gli aiuti legati alla crisi (cioè tutti gli aiuti concessi agli istituti finanziari e all'economia reale nell'ambito delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato in risposta alla crisi finanziaria ed economica)[2].

Per quanto riguarda gli aiuti non legati alla crisi il quadro di valutazione fornisce, oltre a un riepilogo della spesa del 2010, una panoramica delle tendenze della spesa per gli aiuti di Stato all'industria e ai servizi (confrontando il periodo 2005-2007 con il periodo 2008-2010) suddivisa per tipo di misura (aiuti oggetto di esenzione per categoria, regimi e misure individuali (che si tratti di misure individuali in applicazione di un regime o di decisioni ad hoc).

Per quanto riguarda gli aiuti legati alla crisi, il quadro di valutazione indica gli importi approvati (dal 1° ottobre 2008 al 1° ottobre 2011) e gli importi utilizzati (dal 1° ottobre 2008 al 31 dicembre 2010) per tipo di strumento (ricapitalizzazione, regimi di garanzia, attività deteriorate e misure a sostegno della liquidità). La relazione contiene inoltre informazioni sugli aiuti concessi nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica ("il quadro temporaneo")[3], sotto forma di importo approvato degli aiuti e di importo utilizzato, e un aggiornamento sui risultati ottenuti dal punto di vista dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

Il quadro di valutazione è articolato in due parti: una relazione sintetica, adottata dal collegio dei commissari, che espone i fatti, le conclusioni, le tendenze e le caratteristiche principali riguardanti gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri e un documento di lavoro intitolato "Fatti e cifre sugli aiuti di Stato negli Stati membri dell’UE", accluso alla relazione, che delinea il contesto fattuale.

Va osservato che anche l'autorità di vigilanza EFTA pubblica un quadro di valutazione annuale[4] contenente aggiornamenti sul volume degli aiuti di Stato concessi in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Gli aiuti di Stato in un contesto di crisi economica

Nel 2010 il PIL dell'UE è passato dal livello negativo del 2009 a un livello positivo, anche se relativamente basso (in media meno dell'1%).

L'attuale situazione di crisi del settore finanziario ha indotto gli Stati membri a proseguire l'erogazione di aiuti alle banche per infondere nuova fiducia nel settore e consentire, in particolare, alle banche di continuare a erogare crediti all'economia reale.

Nel 2010 la situazione economica di molte imprese è gradualmente migliorata, riducendo la necessità per gli Stati membri di concedere all'economia reale aiuti legati alla crisi.

Nel complesso, la politica della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato è stata un elemento fondamentale per garantire un'applicazione coordinata delle misure di salvataggio senza precedenti, evitando di creare distorsioni di concorrenza nel mercato interno.

1.           Aiuti di Stato nel 2010

Nel 2010 gli Stati membri hanno erogato complessivamente circa 73,7 miliardi di euro, ovvero lo 0,6% del PIL[5] dell'UE[6] in termini relativi, sotto forma di aiuti non legati alla crisi. Le misure legate alla crisi, cioè gli aiuti concessi al settore finanziario attraverso misure di ricapitalizzazione e misure di sostegno a fronte di attività deteriorate, sono ammontati a 121,3 miliardi di euro (1% del PIL dell'UE), mentre il volume complessivo delle garanzie e delle liquidità non ancora rimborsate ammonta in media a 983,9 miliardi di euro (8% del PIL dell'UE). Per quanto riguarda gli aiuti concessi nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo, l'importo utilizzato è ammontato all'incirca a 11,7 miliardi di euro nel 2010 (0,9% del PIL dell'UE). Il 1° ottobre 2011[7], la Commissione aveva approvato misure legate alla crisi finanziaria introdotte da tutti gli Stati membri dell'UE-15[8] più Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia e tutti gli Stati membri tranne Cipro avevano attuato misure di aiuto nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo.

Gli aiuti non legati alla crisi possono essere ulteriormente suddivisi in aiuti all'industria e al terziario, che nel 2010 sono ammontati in totale a circa 61 miliardi di euro (0,5% del PIL dell'UE[9]) e in aiuti all'agricoltura (circa 10,3 miliardi di euro - 0,08% del PIL dell'UE), alla pesca (circa 0,18 miliardi di euro - 0,001% del PIL dell'UE) e ai trasporti (circa 3,2 miliardi di euro – 0,02% del PIL dell'UE).

Secondo quanto comunicato dagli Stati membri, nel 2010 gli aiuti al settore ferroviario[10] sono ammontati a 27,2 miliardi di euro, pari allo 0,2%[11] del PIL dell'UE[12].

I cinque principali erogatori di aiuti non legati alla crisi hanno concesso circa 45,7 miliardi di euro, pari a circa due terzi di tutti gli aiuti non legati alla crisi. La Germania ha erogato un volume di circa 15,9 miliardi di euro, pari al 21,6% di tutti gli aiuti non legati alla crisi, seguita dalla Francia (circa 15,4 miliardi di euro – 20,8%), dalla Spagna (5 miliardi di euro – 6,8%), dal Regno Unito (4,8 miliardi di euro – 6,5%) e dall'Italia (4,6 miliardi di euro – 6,2%). Il quadro, però, cambia quando il volume degli aiuti viene espresso in percentuale del PIL. Gli aiuti concessi dall'Ungheria rappresentano quasi il 2,3% del PIL nazionale, quelli di Malta l'1,4%, quelli della Finlandia l'1,1%, quelli della Slovenia l'1,1% e quelli dell'Irlanda l'1,0%.

2.           Tendenze e modelli di spesa per gli aiuti di Stato non legati alla crisi negli Stati membri

Figura 1[13]: Aiuti di Stato complessivi (non legati alla crisi) in % del PIL (UE-27; dati a partire dal 1992)

Da un'analisi sul lungo periodo si evince che il livello generale degli aiuti di Stato è in calo dagli anni '80, essendo sceso dal 2% circa del PIL dell'UE negli anni '80 all'1% circa negli anni '90 e allo 0,5% circa nel periodo 2004-2008, con un picco eccezionale nel 2006. Nel 2008 il livello degli aiuti ha iniziato a dare qualche segno di ripresa per arrivare allo 0,6% del PIL dell'UE nel 2010. Per quanto riguarda i motivi della passata diminuzione della spesa per aiuti di Stato, si rinvia alle precedenti relazioni del quadro di valutazione[14].

Sul breve periodo, il livello della spesa per aiuti di Stato è rimasto praticamente invariato rispetto al 2008, come dimostra anche la tendenza di fondo, passando dallo 0,062%[15] allo 0,60%[16] del PIL dell'UE. Questo sembra indicare, da un lato, che, sebbene gli Stati membri abbiano sostanzialmente mantenuto la propria disciplina in materia di aiuti di Stato, la loro risposta alla crisi finanziaria ed economica ha contributo a fare lievemente aumentare il livello degli aiuti rispetto agli aiuti non legati alla crisi nel 2010 e, dall'altro, che gli Stati membri hanno mantenuto una politica mirata e equilibrata per quanto riguarda gli aiuti di Stato non legati alla crisi.

Alla luce delle specificità che contraddistinguono gli aiuti all’agricoltura, alla pesca e ai trasporti, le seguenti sezioni sul livello e l'orientamento degli aiuti non legati alla crisi (2.1 e 2.2) riguardano unicamente gli aiuti all'industria e ai servizi.

2.1.        Andamento dei livelli di aiuti di Stato non legati alla crisi concessi all'industria e ai servizi

Le misure di aiuto legate alla crisi, oggetto di un'analisi distinta nel capitolo 3, non sono state tenute in considerazione nell'esaminare gli aiuti concessi all'industria e al terziario per evitare di presentare un quadro molto falsato della spesa per questi aiuti. Questa esclusione è giustificata anche dal diverso metodo utilizzato per calcolare l'importo degli aiuti concessi agli istituti finanziari.

La tendenza della spesa per gli aiuti all'industria e al terziario nell'UE ha registrato una lieve crescita nel periodo 2008-2010 rispetto al precedente periodo 2005-2007. In media, la spesa per gli aiuti è ammontata a circa 59,9 miliardi di euro (0,49% del PIL dell'UE), contro 52,8 miliardi di euro (0,43% del PIL dell'UE) nel periodo precedente. Questo dimostra anzitutto che la crisi finanziaria ed economica ha avuto una qualche incidenza sulla spesa per le misure di aiuto non legate alle crisi, attraverso le quali gli Stati membri hanno concesso maggiore sostegno, in particolare, allo sviluppo regionale e al settore "ricerca, sviluppo e innovazione" ("R&S&I"). A questo stadio, sarebbe prematuro concludere che l'aumento della tendenza, registrato per la prima volta da quando i livelli di aiuto sono diminuiti, faccia parte di una tendenza a lungo termine in fase iniziale o rifletta il particolare contesto della crisi finanziaria ed economica, durante la quale ci si potrebbero aspettare livelli di aiuto più elevati per un breve periodo.

Il fatto che 11 Stati membri abbiano ridotto i propri livelli di aiuto rispetto alla tendenza media dell'UE dimostra che nel complesso gli Stati membri hanno potuto continuare a tenere sotto controllo questi livelli[17]. Per quanto riguarda gli altri Stati membri i cui livelli di aiuto sono aumentati, la maggior parte di questo incremento è riconducibile agli aiuti destinati a obiettivi orizzontali, mentre nel 2010 gli aiuti settoriali hanno registrato un'ulteriore diminuzione.

La lieve diminuzione (-0,01% circa tra il 2009 e il 2010) della spesa per aiuti di Stato all'industria e ai servizi è riconducibile in gran parte a un aumento della spesa per lo sviluppo regionale e altri obiettivi orizzontali. Ad esempio, la Grecia, la Lituania e la Romania hanno erogato un maggior volume di aiuti a finalità regionale, mentre la Francia, il Lussemburgo e il Regno Unito hanno erogato un maggior volume di aiuti per altri obiettivi orizzontali. A questo stadio, tuttavia, è troppo presto per appurare se questa diminuzione a breve termine della spesa per aiuti di Stato all'industria e al terziario sia l'inizio di un'inversione della tendenza a lungo termine, ma se ne può comunque dedurre che gli Stati membri sono stati in grado di dare una risposta flessibile alle mutate esigenze economiche. L'ulteriore aumento degli aiuti concessi a norma dei regolamenti di esenzione per categoria[18] e l'uso prolungato dei regimi da parte degli Stati membri indicano che questi strumenti hanno permesso agli Stati membri di concedere aiuti a un gran numero di imprese senza bisogno di ulteriori notifiche individuali alla Commissione.

2.2.        Aiuti di Stato non legati alla crisi concessi per obiettivi orizzontali di interesse comune

Si ricorda che il concetto di aiuti orizzontali, che ingloba gli aiuti non concessi a settori specifici dell'economia, trae origine dal trattato[19]. Questo consente alla Commissione di operare scelte strategiche in base alle quali gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno per fornire un sostegno efficace alla realizzazione di obiettivi politici comuni. Vanno segnalati in particolare gli aiuti stanziati per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione ("R&S&I"), la tutela dell'ambiente e la promozione del risparmio energetico e dell'uso delle energie rinnovabili, seguiti dallo sviluppo regionale, dagli aiuti alle PMI, dalla creazione di posti di lavoro e dalla promozione della formazione.

Nel 2010 sono stati concessi complessivamente circa 51,9 miliardi di euro, ovvero lo 0,42% del PIL dell'UE, sotto forma di aiuti stanziati nell'ambito di obiettivi orizzontali, corrispondenti all'85% di tutti gli aiuti erogati all'industria e al terziario. I tre obiettivi principali, cioè lo sviluppo regionale (24,3% di tutti gli aiuti all'industria e al terziario), la tutela dell'ambiente (23,7%) e la R&S&I (17,4%), hanno rappresentato complessivamente circa due terzi di tutti gli aiuti all'industria e al terziario. Il volume elevato degli aiuti destinati a obiettivi orizzontali corrisponde anche alla tendenza generale, che è aumentata del 2,2% circa tra il 2005-2007 e il 2008-2010. Inoltre, in 19 Stati membri il livello degli aiuti destinati a obiettivi orizzontali ha superato la media dell'UE, risultando inferiore al 50% in due soli Stati membri.

Nel 2010 il volume degli aiuti settoriali, che comprendono gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, è stato pari al 15% degli aiuti complessivi all'industria e al terziario, con un'ulteriore riduzione a 9,1 miliardi di euro (0,07% del PIL dell'UE), dovuta soprattutto alla minore entità degli aiuti concessi ai settori manifatturiero e non manifatturiero.

Nel complesso, questa tendenza a lungo termine dimostra che gli Stati membri hanno continuato ad adoperarsi per erogare aiuti diretti onde conseguire obiettivi orizzontali di interesse comune.

3.           Gli aiuti di Stato in un contesto di crisi finanziaria ed economica

3.1.        Tendenze in termini di approvazione e uso degli aiuti di Stato per il settore finanziario

Le turbolenze sui mercati finanziari provocate nel 2008 dalla crisi finanziaria hanno reso necessario un intervento ad ampio raggio da parte dei governi europei per contrastare gli effetti negativi dello shock. Gli aiuti di Stato agli istituti finanziari sono stati determinanti per ripristinare la fiducia nel settore finanziario onde evitare una crisi sistemica.

Tra il 1° ottobre 2008[20] e il 1° ottobre 2011, la Commissione ha approvato aiuti al settore finanziario per un importo complessivo di 4506,5 miliardi di euro (36,7% del PIL dell'UE). La maggior parte degli aiuti è stata autorizzata nel 2008, con l'approvazione di 3 457 miliardi di euro (27,7% del PIL dell'UE), prevalentemente sotto forma di garanzie sulle obbligazioni bancarie e sulle passività a breve termine. Dal 2008 si è assistito a una graduale diminuzione del numero di interventi statali sottoposti all'approvazione della Commissione, mentre per quanto riguarda gli strumenti gli aiuti approvati dopo il 2008 sono stati incentrati più sulla ricapitalizzazione delle banche e sulle misure di sostegno a fronte di attività deteriorate che sulle garanzie.

Nel periodo 2008-2010[21], il volume degli aiuti effettivamente utilizzati dagli Stati membri è stato pari a 1 608 miliardi di euro[22] (13,1% del PIL dell'UE). Le garanzie e le misure a sostegno della liquidità ammontano a 1 199 miliardi di euro (9,8% del PIL dell'UE), mentre il resto degli aiuti utilizzati riguarda misure di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate pari a 409 miliardi di euro (3,3% del PIL dell'UE).

Aiuti legati alla crisi finanziaria approvati/utilizzati nel 2010

Nel 2010 la Commissione ha autorizzato un importo complessivo di aiuti pari a 383,8 miliardi di euro, che equivalgono al 3,1% del PIL dell'UE. I nuovi aiuti approvati, che sono concentrati in pochi paesi, consistono in ricapitalizzazioni (183,9 miliardi di euro), garanzie (55,4 miliardi di euro), misure di sostegno a fronte di attività deteriorate (77,9 miliardi di euro) e misure a sostegno della liquidità (66,7 miliardi di euro).

Il volume complessivo degli aiuti utilizzati nel 2010 per la ricapitalizzazione e le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate ammonta a 121,3 miliardi di euro (1% del PIL dell'UE). I nuovi conferimenti di capitale sono stati pari a 87,8 miliardi di euro (0,7% del PIL dell'UE) contro 33,6 miliardi di euro (0,3% del PIL dell'UE) per le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate. Per quanto riguarda le garanzie e le misure a sostegno della liquidità, l'importo medio ancora in essere per il 2010 era di 98,9 miliardi di euro (8% del PIL), di cui 922 miliardi di euro (7,5% del PIL dell'UE) per garanzie e 61,9 miliardi di euro (0,5% del PIL dell'UE) per misure a sostegno della liquidità.

3.2.        Importi approvati e importi utilizzati nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo

Contesto e campo di applicazione

Il 17 dicembre 2008, in risposta alle restrizioni dell'accesso al credito cui hanno dovuto far fronte le imprese a seguito della crisi finanziaria, la Commissione ha adottato il quadro di riferimento temporaneo, che intendeva innanzitutto garantire la continuità di accesso al finanziamento per le imprese e, in secondo luogo, creare le condizioni per una crescita sostenibile a lungo termine incoraggiando gli investimenti. Sono state inoltre semplificate alcune delle norme previste dagli orientamenti esistenti, ad esempio mediante l'introduzione di massimali più elevati per gli investimenti in capitale di rischio. Il quadro di riferimento temporaneo autorizza aiuti a tutti i settori dell'economia, ma esclude gli aiuti che compenserebbero problemi strutturali preesistenti e non si applica quindi a imprese che erano in difficoltà prima della crisi.

Il quadro di riferimento temporaneo fa parte del Piano europeo di ripresa economica[23], una strategia più ampia elaborata dalla Commissione in risposta alla crisi economica.

In considerazione della notevole volatilità dei mercati finanziari, a cui si aggiunge l'incertezza sulle prospettive finanziarie, alla fine del 2010 la Commissione ha deciso di prorogare di un anno determinate misure del quadro di riferimento temporaneo, eliminando al tempo stesso, in modo graduale, la possibilità di concedere un importo di aiuto compatibile limitato a 500 000 euro per impresa e rendendo più rigorose le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo[24].

Misure approvate nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo

Nel 2010 la Commissione ha autorizzato 6 nuovi regimi e una nuova misura di aiuto ad hoc e prorogato 10 regimi nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo[25], per un volume totale di aiuti approvati pari a 1,6 miliardi di euro (0,01% del PIL dell'UE). Si tratta di un regime di aiuti fino a un massimo di 500 000 euro per impresa (1 Stato membro), di un regime di garanzie sovvenzionate (1 Stato membro), di un regime a favore del capitale di rischio (1 Stato membro) e di tre regimi di crediti all'esportazione volti a facilitare le attività di esportazione di 3 Stati membri. A ciò si aggiungono 10 nuove misure di aiuto concesse agli agricoltori nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo. Sono stati prorogati 3 regimi (3 Stati membri), 2 misure riguardanti garanzie sovvenzionate (2 Stati membri), 2 regimi di prestiti agevolati (2 Stati membri) e 3 regimi volti a facilitare le attività di esportazione.

Il volume totale degli aiuti approvati dalla Commissione nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo dalla sua entrata in vigore è stato pari a circa 82,9 miliardi di euro[26].

Importo degli aiuti utilizzati nel 2010

Nel 2010 l'importo degli aiuti utilizzati nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo è ammontato a circa 11,8 miliardi di euro, ovvero lo 0,09% del PIL dell'UE.

La maggior parte degli Stati membri ha privilegiato lo strumento dell'importo di aiuto limitato (circa 5,3 miliardi di euro), seguito dalla garanzia sovvenzionata (2,9 miliardi di euro), dai prestiti a tasso agevolato (2,7 miliardi di euro) e dagli aiuti a favore del capitale di rischio (0,77 miliardi di euro). I prestiti agevolati per la fabbricazione di prodotti verdi non sono stati utilizzati.

L'importo complessivo degli aiuti utilizzati nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo dalla sua entrata in vigore si aggira intorno ai 32,8 miliardi di euro.

Per maggiori particolari sugli aiuti concessi nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo si veda il capitolo 3.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

4.           Tendenze della spesa per gli aiuti di Stato per tipo di misura

4.1.        Numero delle misure di aiuto

Nel 2010 il numero delle nuove misure di aiuto oggetto di esenzione per categoria introdotte dagli Stati membri si è quasi dimezzato rispetto al 2009. Tuttavia, la proporzione degli aiuti concessi mediante regimi di esenzione per categoria e degli aiuti individuali è rimasta stabile. Questa diminuzione è dovuta principalmente al fatto che gli Stati membri hanno istituito nuove misure di aiuto nell'ambito del regolamento generale di esenzione per categoria, che è entrato in vigore nel settembre 2008 e ha sostituito in gran parte le misure di aiuto esistenti, che rientravano nella graduale eliminazione dei precedenti regolamenti di esenzione per categoria riguardanti gli aiuti all'occupazione, gli aiuti alla formazione, gli aiuti alle PMI e, in parte, gli aiuti a finalità regionale. La riluttanza degli Stati membri a istituire nuove misure di aiuto nell'ambito dell'esenzione per categoria può essere ascrivibile anche alle restrizioni di bilancio intervenute nel 2010 a livello nazionale.

4.2.        Volumi di aiuti – circa il 21% degli aiuti all'industria e ai servizi è oggetto di un'esenzione per categoria

Nel 2010 gli aiuti oggetto di esenzione per categoria hanno registrato un ulteriore aumento di circa 1 miliardo di euro, arrivando a circa 12,6 miliardi di euro (0,1% del PIL dell'UE), il che rappresenta il 21% di tutti gli aiuti concessi all'industria e al terziario. Questo aumento è ascrivibile principalmente agli aiuti a finalità regionale, agli aiuti per la R&S&I e agli aiuti all'occupazione. La diminuzione parallela degli aiuti destinati alle PMI e alla formazione non ha compensato l'incremento complessivo degli aiuti oggetto di esenzione per categoria. Si ricorda che gli Stati membri hanno continuato ad eliminare progressivamente le misure di aiuto concesse in precedenza a norma dei regolamenti settoriali di esenzione per categoria, sostituendole con misure corrispondenti a norma del regolamento generale di esenzione per categoria. In questo modo, il nuovo campo di applicazione delle misure è stato spesso ampliato come attualmente autorizzato dalle disposizioni del regolamento generale di esenzione per categoria.

5.           Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

Aiuti illegali[27]

Nel periodo 2000-2010 la Commissione ha adottato 980 decisioni su aiuti concessi illegalmente. In circa il 22% dei casi[28], la Commissione è intervenuta adottando una decisione negativa su una misura di aiuto incompatibile. Di norma, in caso di decisione negativa lo Stato membro interessato è tenuto a recuperare l'aiuto concesso illegalmente. In un ulteriore 3% dei casi di aiuti illegali[29], la Commissione ha subordinato le decisioni a determinate condizioni. Il tasso di intervento in caso di aiuti illegali (± 25%) è circa dieci volte superiore al tasso di decisioni negative e soggette a condizioni su casi debitamente notificati. Oltre metà degli interventi hanno riguardato l'industria e i servizi, poco meno di un quarto l'agricoltura e gli altri la pesca, i trasporti e il settore carbonifero.

Recupero degli aiuti

Sono stati compiuti ulteriori progressi verso l'esecuzione delle decisioni di recupero pendenti. Il numero complessivo di casi di recuperi pendenti si è attestato a 55 (contro i 94 casi registrati alla fine del 2004). L'importo degli aiuti illegali e incompatibili recuperati dal 2000 è ulteriormente aumentato e il 30 giugno 2011 ammontava a più di 11,5 miliardi di euro. Ciò significa che la percentuale di aiuti illegali e incompatibili non ancora recuperati è scesa dal 75% alla fine del 2004 al 18,6% circa il 30 giugno 2011.

Applicazione della normativa sugli aiuti di Stato: cooperazione con i giudici nazionali

Le azioni di sensibilizzazione sono state intensificate a seguito della comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali[30], con la pubblicazione di un pacchetto informativo sul sito Internet della DG Concorrenza e l'ampia diffusione di un opuscolo[31] volto ad agevolare il lavoro quotidiano dei giudici. È stata inoltre organizzata una formazione specifica per i giudici nazionali[32].

Verifiche a posteriori

Con l'entrata in vigore del regolamento generale di esenzione per categoria aumenta ulteriormente il numero delle misure di aiuto che non sono più soggette all'obbligo di notifica. I risultati dimostrano che, nel complesso, la parte dell'attuale struttura degli aiuti di Stato che consente l'approvazione dei regimi di aiuti e permette agli Stati membri di attuare misure di aiuto a norma del suddetto regolamento funziona ancora in modo ragionevolmente soddisfacente. Sono state però individuate diverse questioni di natura individuale e orizzontale che devono essere seguite insieme agli Stati membri.

ALLEGATO

Documento di lavoro dei servizi della Commissione “Fatti e cifre sugli aiuti di Stato negli Stati membri dell’UE”

[1]               Mentre nelle precedenti edizioni del quadro di valutazione autunnale una cifra esprimeva il volume degli aiuti in valore assoluto e in valore relativo (% del PIL), la relazione di quest'anno fa una distinzione tra gli aiuti non legati alla crisi, gli aiuti legati alla crisi concessi al settore finanziario e gli aiuti concessi nell'ambito del quadro comunitario temporaneo e riporta quindi cifre separate (in termini assoluti e relativi). Per ulteriori particolari sulla metodologia, consultare la nota corrispondente del documento di lavoro che accompagna la relazione.

[2]               Per il calcolo degli aiuti legati alla crisi il presente quadro di valutazione, in linea con il documento di lavoro della Commissione sugli effetti delle norme temporanee in materia di aiuti di Stato adottate nel contesto della crisi finanziaria ed economica         (http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/temporary_stateaid_rules_en.html), usa solo due concetti: l'importo degli aiuti impegnati e l'importo degli aiuti utilizzati. L'importo o volume degli aiuti impegnati rappresenta l'ammontare massimo di tutte le misure di aiuto di Stato introdotte dagli Stati membri e approvate dalla Commissione. L'importo degli aiuti utilizzati indica il volume effettivo della misura di aiuto attuata dagli Stati membri. Nel documento di lavoro della Commissione figurano ulteriori chiarimenti circa il metodo impiegato per il calcolo degli aiuti legati alla crisi. Per tutti gli altri aiuti, in aggiunta agli importi approvati e utilizzati gli Stati membri hanno indicato, come nei quadri di valutazione precedenti, l'elemento di aiuto e la spesa totale è quindi espressa sia in volume assoluto che in % del PIL per presentare una serie di informazioni confrontabili.

[3]               Comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1, modificato dalla GU C 261 del 31.10.2009, pag. 1, e dalla GU C 303 del 15.12.2009, pag. 6.

[4]               Cfr. http://www.eftasurv.int/press--publications/scoreboards/state-aid-scoreboards/

[5]               Questa cifra comprende gli aiuti concessi ai settori manifatturiero, terziario e carboniero, all'agricoltura, alla pesca e a una parte del settore dei trasporti ma esclude, a causa della mancanza di dati comparabili, gli aiuti al settore ferroviario e le compensazioni per i servizi di interesse economico generale. Salvo diversamente specificato, gli importi si riferiscono all'elemento di aiuto (o all'equivalente sovvenzione lordo in caso di garanzie o di prestiti) contenuto in una misura d'aiuto di Stato (per maggiori particolari, consultare la nota metodologica contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione).

[6]               Per UE si intendono tutti gli Stati membri dell'UE.

[7]               Per avere un quadro completo degli aiuti legati alla crisi, l'intero periodo che va dall'adozione delle misure adottate dalla Commissione per far fronte alla crisi al 1° ottobre 2011 viene usato come periodo di riferimento per questa parte della relazione.

[8]               L'UE-15 comprende gli Stati membri che hanno aderito all'UE prima del 2004.

[9]               Gli aiuti per il settore carbonifero, che sono inclusi negli aiuti all'industria e al terziario in quanto parte degli aiuti settoriali, sono ammontati a 2,9 miliardi di euro, pari al 4,9% degli aiuti complessivi all'industria e al terziario.

[10]             Mentre le informazioni sugli aiuti all'industria e al terziario sono fornite dagli Stati membri conformemente all'allegato III A del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), le informazioni sugli aiuti al settore ferroviario sono ottenute con un altro metodo, che non permette di aggregare questi dati in nessuno dei totali.

[11]             Quando è stata elaborata la presente relazione, erano pervenute informazioni sulle sovvenzioni al settore ferroviario da Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Lituania, Lettonia, Portogallo e Svezia.

[12]             Per maggiori particolari sugli aiuti al settore dei trasporti si veda il punto 2.3.5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

[13]             Fonte : DG Concorrenza; dati PIL: Eurostat.

[14]             Aggiornamento autunno 2010 - COM(2010) 701; Aggiornamento autunno 2009 - COM(2009) 661 definitivo. È possibile scaricare una copia dal sito Internet della DG Concorrenza: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/archive/scoreboard_arch.html.

[15]             Periodo 2005-2007.

[16]             Periodo 2008-2010.

[17]             Si veda la figura 6 del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

[18]             Per maggiori particolari si veda il capitolo 4.

[19]             Ad esempio, dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), per gli aiuti a finalità regionale e dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), per la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo.

[20]             I dati 2008 comprendono la dotazione approvata per la ricapitalizzazione di Northern Rock nel 2007.

[21]             I dati 2008 comprendono la dotazione utilizzata per la ricapitalizzazione di Northern Rock nel 2007.

[22]             Compresi i nuovi aiuti e l'importo medio ancora disponibile.

[23]             Adottato nel novembre 2008.

[24]             Comunicazione della Commissione — Quadro unionale temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria, GU C 6 dell'11.1.2011, pag. 5.

[25]             Per maggiori particolari si veda il capitolo 3.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

[26]             La data limite è il 1° ottobre 2011.

[27]             L'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE impone agli Stati membri non solo di notificare le misure di aiuto di Stato alla Commissione prima di darvi esecuzione, ma anche di attendere l'esito dell'indagine della Commissione prima di attuare le misure notificate. In caso di mancato rispetto dell'uno o dell'altro obbligo, la misura di aiuto notificata è considerata illegale.

[28]             217 casi.

[29]             31 casi.

[30]             Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1).

[31]             http://ec.europa.eu/competition/court/state_aid.html

[32]             Il punto di contatto ec-amicus-state-aid@ec.europa.eu ha permesso di soddisfare diverse richieste di informazioni e di pareri formulate da giudici nazionali.

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