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Document 52011DC0835
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on enhanced intra-EU solidarity in the field of asylumAn EU agenda for better responsibility-sharing and more mutual trust
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asiloUn programma dell'UE per una migliore ripartizione delle responsabilità e maggiore fiducia reciproca
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asiloUn programma dell'UE per una migliore ripartizione delle responsabilità e maggiore fiducia reciproca
/* COM/2011/0835 definitivo */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI sul rafforzamento della solidarietà all'interno dell'UE in materia di asiloUn programma dell'UE per una migliore ripartizione delle responsabilità e maggiore fiducia reciproca /* COM/2011/0835 definitivo */
Introduzione La solidarietà è uno dei valori fondamentali
dell'Unione europea ed è stata uno dei principi guida della politica comune
europea in materia d'asilo fin dai suoi esordi nel 1999. È ora sancita
dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.[1] La solidarietà è stata riconosciuta fin
dall'inizio come una componente essenziale del sistema europeo comune di asilo (CEAS).
La necessità di tradurre la solidarietà in provvedimenti concreti scaturisce da
realtà pratiche, poiché i sistemi d'asilo di tutti gli Stati membri sono
interdipendenti. Un sistema sovraccarico o malfunzionante in uno Stato membro
ha chiare ripercussioni su tutti gli altri, anche a causa dei movimenti
secondari. I flussi dei richiedenti asilo non sono costanti, né sono
distribuiti in modo uguale nell'UE: sono calati da un picco di 425 000
domande per l'UE-27 nel 2001 a meno di 200 000 nel 2006, mentre per
quest'anno si prevede un grosso aumento. Un intensificarsi di questi flussi può
portare allo stremo la capacità di risposta di alcuni Stati membri: è
responsabilità dell'Unione assistere tali Stati, anche per tenere alti i valori
comuni e i diritti fondamentali dell'UE garantendo ai richiedenti asilo e ai
rifugiati un'adeguata accoglienza e l'accesso alla protezione. La solidarietà deve andare tuttavia di pari
passi con la responsabilità. Gli Stati membri devono garantire che i loro
sistemi siano in grado di ottemperare alle norme del diritto internazionale ed
europeo, in particolare della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo
status dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea. La necessità che ogni Stato membro mantenga l'ordine al proprio
interno per evitare ripercussioni sugli altri Stati membri è un aspetto
basilare della solidarietà; questo aspetto deve essere a sua volta rafforzato
per instaurare un clima di fiducia reciproca, che contribuisca a un maggiore
sviluppo della mutua assistenza. È fondamentale aumentare la fiducia per
rafforzare la solidarietà. L'applicazione del principio di solidarietà richiede
agli Stati membri un reale impegno. La difficile situazione economica dell'UE e
dei suoi Stati membri rende ciò ancora più faticoso. L'Unione europea ha già
messo a punto una serie di strumenti di solidarietà che costituiscono una
solida base. Ognuno di essi può essere perfezionato e possono essere introdotti
nuovi elementi per offrire un insieme di mezzi flessibile che risponda alle differenti
esigenze in materia di solidarietà. A tal fine la Commissione propone di rafforzare
la solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo basandosi su quattro
assi: cooperazione pratica e assistenza tecnica; solidarietà finanziaria;
ripartizione delle responsabilità; miglioramento degli strumenti per la
gestione del sistema d'asilo. La presente comunicazione vuole inoltre
contribuire all'ultimazione del "pacchetto asilo", dato che i
prossimi mesi saranno cruciali per il raggiungimento dell'obiettivo del 2012,
in cui la dimensione della solidarietà è ben presente.
1.
Sfruttare pienamente il potenziale della
cooperazione pratica e dell'assistenza tecnica
1.1.
La cooperazione pratica come pilastro costitutivo
del CEAS
Negli ultimi anni sono state intraprese
numerose misure di cooperazione pratica, la più recente delle quali, che
rafforzerà ulteriormente tale tipo di cooperazione nel settore dell'asilo, è la
creazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO): esso servirà a
rendere la cooperazione pratica una delle principali colonne portanti del
sistema d'asilo dell'Unione. L'esperienza iniziale del CEAS
ha mostrato come l'azione pratica sia un necessario complemento alla
legislazione per assicurare che tutti gli Stati membri ottemperino alle stesse
incombenze in modo analogo e con risultati simili. L'EASO è stato inaugurato nel giugno 2011.
Offrirà una struttura che apporterà valore aggiunto alle esistenti modalità di
cooperazione. Il curriculum europeo in materia d'asilo, ad esempio, ha le
potenzialità per diventare un requisito comune per i responsabili dei casi d'asilo
nell'UE, aumentando così sensibilmente la fiducia nel fatto che gli Stati
membri applichino sostanzialmente le stesse prassi e che le decisioni prese
rinviino a un modello coerente. L'EASO dovrebbe misurare
l'incidenza di queste misure in base a obiettivi specifici a livello
dell'Unione. I sistemi d'asilo miglioreranno grazie
all'interazione fra la legislazione dell'UE, una cooperazione pratica
rafforzata e un uso intelligente dei meccanismi di finanziamento europei.
L'Unione, con il pacchetto legislativo sull'asilo, mira all'adozione di
migliori e più armonizzate norme comuni, e l'EASO, con le sue attività, fornirà
agli Stati membri migliori strumenti comuni d'attuazione contribuendo agli
sforzi nazionali di riduzione dei costi. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
potrà inoltre individuare e divulgare le migliori prassi relative ad aspetti
quali l'accesso alle procedure, il trattamento delle domande dei richiedenti
più vulnerabili, la condivisione delle tecniche e la gestione degli arretrati.
Gli strumenti comuni e le migliori prassi, col sostegno dei fondi europei,
aiuteranno gli Stati membri ad applicare le norme comuni, che sono in
evoluzione. L'EASO apporterà anche un utile contributo alla gestione
trasparente e strategica del CEAS, pubblicando fra l'altro una relazione
annuale sulla situazione relativa all'asilo nell'Unione. L'efficacia dell'EASO dipenderà dalla volontà
degli Stati membri di utilizzare le possibilità da esso offerte, e dal loro
impegno a partecipare a una tale collaborazione. Sarà necessario stabilire una
pratica regolare di collaborazione europea fra le autorità nazionali competenti
in materia d'asilo. Fra gli strumenti comuni che l'EASO deve
esaminare, come proposto dal Programma di Stoccolma, figurano le procedure che
consentono il distacco di funzionari da uno Stato membro all'altro per aiutare
gli Stati membri che devono affrontare situazioni di particolare pressione. A
tal fine l'EASO dovrebbe creare un pool di esperti, responsabili dei casi ed
interpreti che potrebbero essere mobilitati dall'oggi al domani per fornire
aiuto agli Stati membri in difficoltà. Sarà necessario riesaminare regolarmente se il
mandato e la base giuridica dell'EASO sono adeguati a rispondere alle varie
sfide legate alla solidarietà, siano esse a breve termine o strutturali, e alle
nuove forme di flussi di richiedenti asilo.
1.2.
Reazione dell'Unione alle crisi in materia di
immigrazione e di asilo - Colmare le carenze nel settore della protezione
internazionale
Il ruolo dell'EASO è anche quello di assistere
gli Stati membri che devono far fronte a una pressione particolare. Nel porre
in atto azioni specifiche, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo può
diventare un interlocutore fondamentale per la gestione delle emergenze in
materia di asilo e di immigrazione. La possibilità di inviare negli Stati
membri richiedenti le squadre di sostegno per l'asilo dell'EASO in base a piani operativi sarà una nuova risorsa per la
solidarietà nel settore dell'asilo. Occorre fare tesoro del modo in cui l'UE ha
reagito alle conseguenze, sul piano dell'immigrazione, degli avvenimenti verificatisi
nel sud del Mediterraneo. L'Unione europea è riuscita a trovare rapidamente
risorse finanziarie supplementari per aiutare gli Stati membri colpiti e a
mobilitare mezzi operativi, coordinati da Frontex, per le operazioni di
controllo alle frontiere, con cui è stato anche possibile contribuire alle
operazioni di ricerca e salvataggio in mare. Frontex ha fornito assistenza
nello screening dei nuovi arrivati e nella diffusione di informazioni. Non è
stato possibile però mettere in atto altre misure operative di solidarietà
specificamente legate alla protezione internazionale, in particolare poiché l'EASO
non era ancora sufficientemente operativo. L'EASO prende tuttavia le misure necessarie
per colmare queste carenze e garantire la propria preparazione in caso di
future necessità, e uno degli aspetti che dovrebbe prendere in considerazione è
il coordinamento con altre agenzie. EASO, Frontex, e potenzialmente Europol,
dovrebbero prendere disposizioni specifiche, insieme alla Commissione, per
assicurare chiarezza in merito ai loro ruoli rispettivi e per garantire rapide
ed efficaci procedure operative d'emergenza. Tali procedure potrebbero
includere l'invio di squadre coordinate. La cooperazione fra agenzie è necessaria in
ugual misura sia per la reazione alle emergenze che per il lavoro proattivo,
come l'analisi dei rischi e la capacità di allarme rapido. Alla luce delle
modifiche recentemente convenute della base giuridica di Frontex – modifiche
che rafforzano i meccanismi di protezione dei diritti fondamentali nel contesto
delle operazioni di tale agenzia - l'EASO dovrebbe inoltre contribuire
all'integrazione, nel lavoro di Frontex, degli aspetti legati alla protezione
internazionale. Ciò potrebbe avvenire anche in collaborazione con l'Agenzia per
i diritti fondamentali. In occasione dei recenti avvenimenti nel
Mediterraneo, la Commissione ha soppesato la possibilità di ricorrere al
meccanismo di protezione civile dell'Unione europea per assistere gli Stati
membri confrontati con flussi migratori eccezionali e superiori alle capacità
di risposta nazionali. Su richiesta degli Stati membri il meccanismo ha potuto
essere utilizzato, a condizioni molto specifiche, per coordinare la
corrispondenza fra l'offerta e l'apporto di aiuti in natura. Azioni principali ¤ Gli Stati membri devono contribuire alle attività dell'EASO e alle sue risorse e sfruttare in modo ottimale gli strumenti di reciprocità di tale ufficio. ¤ All'inizio del 2012 gli Stati membri devono stabilire un obiettivo quantitativo – da raggiungere entro il 2014 - relativo alla formazione dei funzionari responsabili delle questioni d'asilo col ricorso al curriculum europeo in materia d'asilo. ¤ L'EASO deve fornire agli Stati membri un supporto tecnico per la piena attuazione della legislazione in materia d'asilo. ¤ Nel 2012 l'EASO deve rivedere le procedure per facilitare il distacco di funzionari allo scopo di aiutare gli Stati membri con particolari pressioni sui loro sistemi d'asilo, e deve creare un pool di esperti, responsabili dei casi e interpreti da mobilitare velocemente in situazioni di crisi. ¤ L'EASO deve rendere più efficace l'invio di esperti valutando la metodologia del piano operativo e l'esperienza iniziale delle squadre di sostegno per l'asilo in Grecia. ¤ Nel 2013 la Commissione deve valutare l'effetto dell'EASO sulla cooperazione pratica in materia d'asilo e sul CEAS e deve proporre eventuali misure supplementari ritenute necessarie per garantire un'effettiva solidarietà e condivisione delle responsabilità. ¤ EASO e Frontex devono concordare nel 2012 chiare modalità di cooperazione per ottimizzare l'analisi, l'assistenza tecnica e il dispiegamento di mezzi e di esperti, al fine di rafforzare la capacità dell'UE di intervenire in situazioni d'emergenza. ¤ La Commissione e gli Stati membri devono soppesare la possibilità di ricorrere, a determinate condizioni, al meccanismo di protezione civile dell'UE in caso di flussi migratori eccezionali e superiori alle capacità di risposta nazionali.
2.
Accrescere il valore aggiunto degli strumenti di
solidarietà finanziaria a sostegno della politica d'asilo
2.1.
Massimizzare l'uso del Fondo europeo per i
rifugiati fino al 2013
Il Fondo europeo per i rifugiati (ERF) ha
dimostrato che la cooperazione fra l'Unione e i suoi Stati membri può creare un
significativo valore aggiunto. Dalla sua istituzione, nel 2000, il Fondo ha
aiutato gli Stati membri ad accrescere la capacità dei loro sistemi d'asilo. Ha
aiutato ad esempio l'Italia a predisporre un sistema d'accoglienza dei
richiedenti asilo, e ha contribuito allo sviluppo dei sistemi degli Stati
membri dell'UE-10+2, che prima dell'adesione avevano una tradizione meno
consolidata nell'offerta d'asilo. Ha anche permesso agli Stati membri di
avviare politiche d'integrazione dei rifugiati e ha contribuito a progetti
innovativi. Ha incoraggiato gli Stati membri a intraprendere nuova attività,
fra cui il reinsediamento e la ricollocazione, e recentemente ha fornito aiuti
d'urgenza indispensabili a Belgio, Grecia, Italia e Malta. Per gli ultimi due anni di funzionamento del Fondo
(2008-2013), gli Stati membri devono fare in modo di sfruttare al massimo le
opportunità da esso offerte. Dovrebbero cominciare col conformarsi a tutti i
requisiti formali in modo che tutti i fondi possano essere erogati. È
particolarmente importante che gli Stati membri utilizzino il Fondo per
finanziare investimenti con benefici a lungo termine per i loro sistemi
d'asilo. Il Fondo non è concepito per essere un semplice complemento dei
bilanci operativi nazionali per l'asilo. A tal fine la Commissione ha
recentemente incoraggiato gli Stati membri a fare un uso più strategico del Fondo
nel 2012 e 2013. Infine, l'effettiva attuazione del pacchetto
legislativo, associata a progetti innovativi di cooperazione pratica, dovrebbe
ridurre i costi delle procedure relative all'asilo. L'asilo è un settore in cui
gli investimenti generano economie a lungo termine, sia sul piano finanziario
che su quello sociale. Ecco perché il Fondo dovrebbe essere utilizzato in
particolare per sostenere il recepimento e l'attuazione della seconda fase
della legislazione CEAS.
2.2.
Un Fondo per l'asilo e la migrazione più
flessibile, integrato e mirato per il periodo 2014-2020
Dal 2014 gli Stati membri disporranno di un nuovo
Fondo per l'asilo e la migrazione (AMF)[2].
Secondo quanto proposto dalla Commissione il 15 novembre 2011, l'AMF apporta
una serie di importanti miglioramenti evolutivi che dovrebbero contribuire a
raggiungere gli obiettivi dell'Unione e a generare un valore aggiunto europeo
più significativo. Un'importante innovazione è l'instaurazione di
un dialogo politico globale in materia di Affari interni con ciascuno Stato
membro sull'uso del nuovo Fondo. Tale dialogo, che dovrebbe precedere la
programmazione pluriennale, servirebbe a fissare gli obiettivi degli Stati
membri in questo settore e le specifiche finalità da raggiungere usando le
risorse dell'AMF, e verrebbe associato a relazioni annuali degli Stati membri
sull'attuazione del Fondo. Al tempo stesso, il nuovo Fondo sarà più
flessibile. Gli stanziamenti sotto la diretta responsabilità della Commissione
saranno trattati come una singola dotazione, da spendere in base agli sviluppi
delle politiche o alla situazione negli Stati membri o nei paesi terzi. Il nuovo
Fondo, inoltre, garantirà meglio che il denaro arrivi là dove è più necessario.
I criteri di utilizzo delle dotazioni da parte degli Stati membri vogliono essere
più mirati e sono concepiti per assicurare la solidarietà con gli Stati membri
che sono sotto particolare pressione, o con quelli che hanno maggior bisogno di
sviluppare ancora le loro capacità. Il nuovo Fondo dovrebbe permettere di
tenere conto delle considerevoli fluttuazioni nel numero di richiedenti asilo
negli Stati membri, inclusi i trasferimenti nell'ambito del sistema di Dublino,
e di stanziare risorse supplementari per gli Stati membri che ne hanno bisogno
al momento della revisione intermedia. È previsto un sistema ottimizzato di
gestione per ridurre l'onere amministrativo legato a queste misure. Il Fondo propone di offrire un incentivo
finanziario, simile a quello attualmente utilizzato per il reinsediamento di
specifiche categorie di rifugiati (gruppi vulnerabili e persone provenienti dai
programmi di protezione regionale), per compensare gli Stati membri che
accettano la ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale
provenienti da un altro Stato membro. Infine, per utilizzare più efficacemente la
competenza e le conoscenze delle agenzie dell'Unione che operano nel settore
degli Affari interni, la proposta prevede anche di avvalersi della possibilità,
offerta dal regolamento finanziario, di affidare alle agenzie, nei limiti delle
risorse disponibili nell'ambito del Fondo, lo svolgimento di compiti specifici,
nel quadro dei loro mandati e a complemento dei loro programmi di lavoro –
ferme restando le riduzioni generali di personale previste.
2.3.
Sfruttare le complementarità fra gli strumenti
finanziari per ottenere il massimo effetto
Alla solidarietà finanziaria in materia d'asilo
possono contribuire, sia direttamente che indirettamente, anche altri strumenti
finanziari dell'UE. Il Fondo sociale europeo, ad esempio, sostiene i programmi
di formazione professionale che possono aiutare i richiedenti asilo e i
beneficiari di protezione internazionale ad accedere al mercato del lavoro o ad
ampliare la loro gamma di competenze. Altri fondi strutturali, in particolare
il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, possono essere utilizzati per
assistere, ad esempio, le regioni ammissibili negli Stati membri a costruire
infrastrutture come centri d'accoglienza. Gli Stati membri dovrebbero quindi
prendere in considerazione la possibilità di ricorrere ad altri strumenti
finanziari europei in modo ampio e coordinato, cosa che richiede una programmazione
strategica e un solido coordinamento interministeriale. Azioni principali ¤ Gli Stati membri devono fare il miglior uso possibile dei programmi 2011, 2012 e 2013 del Fondo europeo per i rifugiati, misure d'emergenza incluse. Nel 2013, la programmazione deve essere usata in maniera più strategica, ad es. per sostenere il recepimento e l'attuazione della legislazione adottata nel quadro del pacchetto sull'asilo del 2012. ¤ I colegislatori devono raggiungere velocemente un accordo sugli specifici strumenti del quadro finanziario pluriennale a sostegno della politica d'asilo presentati dalla Commissione il 15 novembre 2011. ¤ Gli Stati membri devono garantire il coordinamento e la complementarità con altri strumenti finanziari dell'UE per rafforzare la propria capacità di gestire i flussi di richiedenti asilo.
3.
Affrontare la questione della ripartizione delle
responsabilità
3.1.
Necessità di riforma per il regolamento Dublino
L'obiettivo del regolamento Dublino, ossia
attribuire la responsabilità di ciascun richiedente asilo a un dato Stato
membro, resta al centro del CEAS. Un meccanismo per stabilire la responsabilità
delle domande d'asilo resta necessario al fine di garantire il diritto a un
effettivo accesso alle procedure di determinazione dello status di rifugiato,
senza compromettere l'obiettivo di un rapido trattamento delle domande d'asilo
e impedendo al tempo stesso gli abusi derivanti dalla presentazione di
molteplici domande in più Stati membri da parte di una stessa persona. I principi del regolamento Dublino, che la
Commissione ha inteso mantenere nella sua proposta del 2008 di revisione del
regolamento, non hanno come unico scopo il rinvio dei richiedenti asilo nello
Stato di primo ingresso. Varie clausole temperano questo criterio. In determinate
situazioni, i trasferimenti previsti potrebbero contribuire a sovraccaricare la
capacità di uno Stato membro sotto pressione, a detrimento non solo di tale
Stato ma anche dei diritti dei richiedenti. La giurisprudenza, nel suo evolversi, ha
sollevato questioni fondamentali sul modo in cui far funzionare efficacemente
il sistema di Dublino in tutte le circostanze garantendo che le misure adottate
in applicazione del regolamento Dublino rispettino pienamente i diritti
fondamentali (si veda in particolare la sentenza del 2011 della Corte europea
dei diritti dell'uomo - M.S.S. v Belgio e Grecia).[3] Fra pochi mesi la Corte di
giustizia dell'UE fornirà a sua volta ulteriori orientamenti da tenere in
considerazione nello sviluppo e nell'attuazione del CEAS. Per mantenere l'integrità del sistema di
Dublino, ne vanno migliorate l'efficienza e le garanzie per i richiedenti. Dai
negoziati relativi alla proposta della Commissione del 2008 è emersa la
necessità di accrescere la fiducia in tale sistema: una delle soluzioni
potrebbe essere il rafforzamento delle misure di controllo e di risoluzione dei
problemi per intervenire a uno stadio più precoce con dispositivi di
valutazione e di allarme rapido. È questo l'aspetto cui occorre dare la priorità
nell'ultima fase delle trattative in vista della scadenza del 2012 (si veda
sotto, punto 4.2.). Dato che il buon funzionamento del sistema di
Dublino è fondamentale per il CEAS, i suoi principi e la sua efficienza vanno
regolarmente rivisti parallelamente all'introduzione di altre componenti del CEAS
e di altri strumenti di solidarietà dell'UE. Dovrebbe essere effettuato un
"controllo di qualità" completo sotto forma di esame fattuale degli
effetti giuridici, economici e sociali di tale sistema, comprese le sue
ripercussioni sui diritti fondamentali.
3.2.
Ulteriore sviluppo del sistema di ricollocazione
dei beneficiari di protezione internazionale
La ricollocazione consiste nel trasferire da
uno Stato membro all'altro i beneficiari di protezione internazionale o coloro
che la chiedono. Lo Stato membro d'accoglienza si assume la responsabilità per
l'esame della domanda o per le misure d'integrazione. L'idea di ricollocare i richiedenti protezione
internazionale prima che siano state valutate le loro esigenze di protezione è
controversa. Alcune parti interessate ritengono si tratti di una misura utile o
addirittura necessaria (alcuni Stati membri raccomandano addirittura la
ricollocazione dei migranti irregolari), mentre altre contestano questa idea.
Rimangono numerosi quesiti quanto al modo in cui un tale intervento
interagirebbe col sistema di Dublino, quanto alla sua utilità pratica, al
rapporto costo-efficacia rispetto ad altre forme di solidarietà, e all'impatto
sugli stessi richiedenti. La Commissione, per il momento, non ritiene utile
proporre un meccanismo UE per la ricollocazione dei richiedenti
protezione internazionale, ma con la proposta del Fondo per l'asilo e la
migrazione ha comunque introdotto la possibilità che l'Unione cofinanzi queste
azioni, consolidando e sviluppando ulteriormente quanto già previsto
nell'ambito del Fondo europeo per i rifugiati. Ciò faciliterà l'intervento
degli Stati membri che vorranno impegnarsi come pionieri in progetti volontari,
con l'EASO nel ruolo di coordinatore. Un tale cofinanziamento potrebbe inoltre
essere utile in casi di emergenza. Trova invece consenso l'idea che la
ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale possa essere
sia utile che opportuna. Nel giugno 2009 la Commissione ha proposto un progetto
pilota a livello dell'Unione, EUREMA (EU Relocation Malta Project – Progetto UE
di ricollocazione da Malta), cofinanziato dal Fondo europeo per i rifugiati. Grazie
a tale progetto, finito nell'estate del 2011, 227 beneficiari di protezione
internazionale sono stati trasferiti da Malta in altri sei Stati membri. Il progetto pilota è stato un'esperienza
importante per tutti i partecipanti. Esso ha visto gli Stati membri dare prova
di creatività nel trovare soluzioni a molte questioni giuridiche e pratiche
riguardanti, ad esempio, l'attribuzione di uno status adeguato o misure di
integrazione efficaci. Queste soluzioni sono state utili all'EASO per preparare
le attività di sostegno alla ricollocazione previste dalla sua base giuridica,
come le misure operative preparatorie, l'attività di sensibilizzazione e il
coordinamento dell'esecuzione. L'esito positivo del progetto ha portato
all'avvio della sua seconda fase, con una conferenza di impegni tenutasi il 12
maggio 2011 su iniziativa della Commissione. Benché il numero dei posti da
assegnare sia stato nel complesso superiore a quello della prima fase - un
totale di quasi 340 -, esso resta comunque basso. La Commissione esorta gli
Stati membri a offrire il numero più alto possibile di posti, soprattutto vista
la quantità dei nuovi richiedenti asilo arrivati a Malta nell'estate 2011. La Commissione ha fortemente sostenuto la
ricollocazione avviando e dirigendo il progetto pilota. In base all'esperienza
delle due fasi del progetto, e tenuto conto del futuro supporto dell'EASO per
le attività di ricollocazione, la Commissione proporrà, previa valutazione
d'impatto, un sistema volontario permanente che permetterebbe agli Stati membri
di chiedere assistenza nella forma della ricollocazione, anche in casi di
emergenza. Un altro sviluppo recente è l'adozione della
direttiva modificata[4]
sui diritti di soggiorno a lungo termine, che accorda ai beneficiari
riconosciuti di protezione internazionale alcuni diritti, parità di trattamento
e il diritto di spostarsi in un altro Stato membro dopo un soggiorno di cinque
anni. Pur non essendo, in sé, una misura di solidarietà, questo strumento può
contribuire ad alleviare la pressione su alcuni Stati membri se un certo numero
di beneficiari riconosciuti sceglie di trasferirsi in un altro Stato membro a determinate
condizioni.
3.3.
Analisi della fattibilità del trattamento congiunto
delle domande sul territorio dell'Unione
La questione del trattamento congiunto delle
domande d'asilo nel territorio del'Unione è stata sollevata per la prima volta
col programma dell'Aia. Il programma di Stoccolma ha invitato la Commissione a
ultimare il suo studio sulla fattibilità e sulle implicazioni giuridiche e
pratiche dell'introduzione di tale modalità. Vi sono molti aspetti del trattamento
congiunto che vanno chiariti. Fra le questioni fondamentali vi è la valutazione
del tipo di situazioni in cui il trattamento congiunto potrebbe essere utile.
Gli aspetti giuridici e amministrativi da prendere in considerazione
comprendono: la compatibilità con il diritto dell'UE; la base giuridica nei
trattati; i mezzi di ricorso effettivo; lo status delle persone oggetto del
trattamento congiunto; l'attribuzione della competenza a prendere le decisioni;
il legame col trasferimento della protezione e/o col reciproco riconoscimento
delle decisioni d'asilo; la compatibilità col sistema di Dublino. Le questioni
finanziarie includono il confronto dei costi con quelli di una procedura
squisitamente nazionale e i meccanismi di finanziamento. Gli aspetti pratici da
esaminare sono, fra gli altri, il luogo in cui verrebbe svolto il trattamento
congiunto e il potenziale ricorso al lavoro a distanza. Il trattamento
congiunto deve naturalmente rispettare pienamente i diritti dei richiedenti. Il trattamento congiunto sul territorio
dell'Unione potrebbe diventare un utile strumento di solidarietà. Potrebbe
aiutare gli Stati membri sotto pressione a diminuire il numero di fascicoli
arretrati, accompagnando così il sistema di Dublino. Potrebbe essere un modo di
diffusione di valide prassi e di condivisione di tecniche, sempre nell'ottica
di armonizzare i sistemi d'asilo accrescendo la fiducia nei reciproci regimi.
Date le fluttuazioni nel numero di arrivi di richiedenti asilo, alcuni Stati
membri conoscono periodi di pressione relativamente ridotta e possono avere risorse
umane disponibili con cui aiutare altri Stati membri. Vale la pena di esaminare
se tali risorse possano essere prese in prestito o condivise fra gli Stati
membri in funzione delle capacità, eventualmente anche nell'ambito di procedure
per il distacco dei funzionari da svilupparsi da parte dell' EASO. La Commissione lancerà uno studio per
esaminare tali questioni in profondità. I risultati potrebbero essere
disponibili alla fine del 2012.
3.4.
Garantire un'adeguata ripartizione delle
responsabilità in circostanze eccezionali
Oltre alla componente d'emergenza di un futuro
sistema permanente di ricollocazione, in caso di afflussi massicci di sfollati
la Commissione potrà sempre avvalersi, se ritiene e se ricorrono le condizioni,
al meccanismo della direttiva sulla protezione temporanea. Tale direttiva è uno
strumento utile nelle situazioni eccezionali, che prevede uno status adeguato
per i suoi beneficiari, alleviando il sistema d'asilo e creando un meccanismo
strutturato, benché volontario, per il trasferimento dei beneficiari fra Stati
membri. Al tempo stesso, i criteri d'attivazione del meccanismo sono
rigorosamente definiti: vi si può ricorrere solo in caso di afflusso massiccio
o di imminente afflusso massiccio di sfollati che non sono in grado di ritornare
nel loro paese d'origine in condizioni sicure e stabili, in particolare qualora
vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale
afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento. Con
"afflusso massiccio" si intende l'arrivo nell'Unione di un numero
considerevole di sfollati, provenienti da un paese determinato o da una zona
geografica determinata, sia che tale arrivo avvenga spontaneamente sia che
venga agevolato, per esempio mediante un programma di evacuazione. L'UE non si
è più trovata in una tale situazione di afflusso massiccio di sfollati dalla
crisi dei rifugiati del Kosovo del 1999. Gli avvenimenti del 2011 nel sud del
Mediterraneo non hanno portato a un afflusso comparabile di persone nell'UE. L'arrivo di un grosso numero di richiedenti
asilo e di migranti irregolari alle frontiere esterne meridionali dell'UE dà
spesso luogo a operazioni di ricerca e salvataggio. In virtù degli obblighi di
diritto internazionale gli Stati membri sono tenuti a prestare assistenza a
ogni persona in pericolo in mare e a garantirne al più presto lo sbarco in un
luogo sicuro, rispettando pienamente il principio del non respingimento. Questi
obblighi si applicano anche ai paesi terzi di partenza. La Commissione esorta
gli Stati membri ad assicurare la massima cooperazione e il massimo
coordinamento reciproci nell'adempiere ai loro obblighi. Se sono, questi,
obblighi assoluti al cui centro vi sono la vita e la salute delle persone, non
si può negare che, senza le misure prese a livello europeo, questi arrivi
massicci metterebbero a dura prova le capacità di accoglienza e le
responsabilità degli Stati membri, anche per quanto riguarda i rimpatri.
L'effetto positivo di misure come la ricollocazione, menzionato al punto precedente,
dovrebbe pertanto essere preso in considerazione come mezzo per affrontare la
pressione che può causare lo sbarco di persone soccorse che chiedono e hanno
diritto alla protezione internazionale. Azioni principali ¤ I colegislatori devono accelerare i negoziati sulla riforma del regolamento Dublino per rispettare la scadenza del 2012. ¤ La Commissione deve lanciare un "controllo di qualità" del regolamento Dublino nel 2014. ¤ Gli Stati membri devono aumentare i loro impegni nell'ambito dell'ampliamento del progetto pilota di ricollocazione per Malta, come sottolineato in occasione della conferenza ministeriale del 12 maggio 2011. ¤ Previa valutazione d'impatto, la Commissione deve proporre nel 2012 un sistema volontario permanente di ricollocazione per i beneficiari di protezione internazionale. ¤ L'EASO deve impegnarsi a sostenere e a favorire la ricollocazione, come previsto dal suo stesso regolamento, in base all'esperienza EUREMA. ¤ La Commissione deve lanciare uno studio sulla fattibilità e sulle implicazioni giuridiche e pratiche dell'istituzione di un trattamento congiunto delle domande d'asilo, come previsto dal programma di Stoccolma, con risultati disponibili entro la fine del 2012. ¤ L'UE deve avvalersi della direttiva sulla protezione temporanea qualora ricorrano i criteri e le circostanze.
4.
La fiducia reciproca al centro di un rinnovato
sistema di gestione
4.1.
L'esperienza greca: integrare le procedure
d'infrazione
La Commissione ha ripetutamente sottolineato
che le norme poco chiare dell'attuale acquis in materia d'asilo contribuiscono
a un livello disomogeneo di attuazione e a difficoltà nel controllo. Gli
strumenti CEAS modificati proposti dalla Commissione dovrebbero sensibilmente
migliorare la chiarezza e la precisione e permettere alla Commissione di
sorvegliare meglio l'applicazione della legislazione UE. Al tempo stesso, per garantire il buon
funzionamento e la resilienza, in ogni momento, dei sistemi d'asilo di ciascuno
Stato membro, i tradizionali strumenti di sorveglianza dell'applicazione
dell'acquis (come le procedure d'infrazione e le valutazioni regolari degli
strumenti giuridici) devono essere integrati da misure supplementari,
preferibilmente preventive, basate su un livello adeguato di fiducia reciproca.
Se gli Stati membri restano i principali responsabili, è necessaria una
risposta più ampia, soprattutto perché l'Unione ha obblighi non solo verso gli
Stati membri, ma anche verso i richiedenti asilo. Gli avvenimenti in Grecia
sono stati un'esperienza importante sotto tale aspetto, poiché l'Unione ha reagito
in modo globale alle difficoltà del sistema d'asilo del paese – che ha dato nel
frattempo alcuni segni di miglioramento, anche se resta ancora molto da fare. In seguito a dichiarazioni secondo cui la
Grecia non aveva correttamente attuato la legislazione europea in materia
d'asilo, e secondo cui alcuni aspetti del suo sistema d'asilo lasciavano molto
a desiderare (fra cui condizioni disumane nei centri di trattenimento) nel 2009
la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti di tale
Stato – riconoscendo, tuttavia, dato l'aspetto umanitario dell'asilo, la
necessità di apportare varie forme di assistenza a tale paese per migliorare la
situazione. Parallelamente alla procedura d'infrazione, la
Commissione ha quindi avviato un dialogo con le autorità greche. Ha aiutato la
Grecia a sviluppare un piano d'azione nazionale per la gestione della
migrazione e dell'asilo e ha coordinato l'assistenza di esperti di altri Stati
membri. Ha inoltre sbloccato un finanziamento d'emergenza del Fondo europeo per
i rifugiati, integrato da altre fonti di sostegno finanziario europeo. Su
richiesta della Grecia, nell'aprile 2011 l'EASO, insieme alle autorità greche,
ha sviluppato un piano operativo biennale di invio di squadre di sostegno per
l'asilo, che hanno cominciato le attività sul campo. Insieme ai cambiamenti apportati dal governo
greco, in particolare grazie all'adozione di nuove leggi, è possibile
individuare una serie di sviluppi positivi in relazione al piano d'azione. Vi è
stato soprattutto un aumento dei tassi di riconoscimento per l'asilo (da meno
dell'1% al 12,35%), e un miglioramento della qualità del processo decisionale.
Benché vi siano ancora progressi da compiere e rimangano serie preoccupazioni
in certi ambiti – come i centri di trattenimento e l'esercizio di certi diritti
– il caso della Grecia è un esempio di Stato membro che resta responsabile del
suo ordine interno, ma che riceve a tal fine un'assistenza sia finanziaria che
pratica. A un dato momento, il controllo deve andare al
di là della sola questione dell'applicazione dell'acquis, poiché col tempo
l'accumularsi di problemi di capacità e scelte di gestione problematiche
potrebbero anche portare a gravi violazioni dei diritti fondamentali e a una destabilizzazione
del CEAS, compreso il sistema di Dublino.
4.2.
Rafforzare la resilienza del sistema di Dublino
La Commissione, il Parlamento europeo e gli
Stati membri hanno recentemente discusso il modo in cui garantire il buon
funzionamento dei sistemi d'asilo di tutti gli Stati membri e in cui
individuare e affrontare i problemi emergenti prima che portino a situazioni di
crisi e sfocino in procedure d'infrazione. L'idea di un meccanismo di
valutazione e di allarme rapido sembra essere una via da seguire. Un tale meccanismo potrebbe avere due funzioni:
1) un controllo permanente di tutti gli Stati membri per verificare la loro
costante preparazione; 2) una serie di azioni strutturate e sequenziali per
affrontare i problemi prima che sfocino in una vera e propria crisi. In pratica, una procedura di valutazione e di
allarme rapido potrebbe interessare vari aspetti della gestione dei sistemi
d'asilo di ciascuno Stato membro, fra cui, ad esempio, l'organizzazione
geografica e di bilancio del sistema d'asilo, l'impatto dei trasferimenti
nell'ambito del sistema di Dublino, il corretto utilizzo degli strumenti di
solidarietà dell'UE, la partecipazione alle iniziative di solidarietà europee,
ecc. Le relazioni e le raccomandazioni risultanti dalla valutazione
fornirebbero un allarme rapido in caso di possibili problemi, e potrebbero servire
anche a coordinare meglio le misure di solidarietà relative agli Stati membri e
a impostare una migliore programmazione dei fondi dell'UE e delle priorità
delle attività di cooperazione pratica dell'EASO. Per assicurare l'efficacia di
questo processo occorrerebbe trovare i mezzi adeguati e le giuste modalità
procedurali. Per garantire che i risultati della
valutazione siano adeguatamente monitorati occorre prevedere specifiche misure
di follow-up. Il piano potrebbe includere richieste di misure coordinate di
solidarietà per sostenere l'azione necessaria nello Stato membro interessato. La
Commissione ritiene che un tale procedimento potrebbe significativamente
accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati membri e con le organizzazioni
della società civile, che sono spesso critiche verso il sistema di Dublino.
4.3.
Instaurare fiducia reciproca attraverso altri aspetti
della gestione dell'immigrazione
La fiducia reciproca è fondamentale per il buon
funzionamento della cooperazione in materia d'asilo, ed è importante
rafforzarla perché una maggiore fiducia porterà a una maggiore solidarietà.
Benché gli obiettivi di ciascuna politica d'immigrazione siano diversi, una
migliore gestione dell'immigrazione nella forma di una migliore gestione delle
frontiere e di una migliore politica in materia di visti può avere un effetto
positivo anche sul rafforzamento della fiducia reciproca fra Stati membri in
materia d'asilo. Il 16 settembre 2011 la Commissione ha
proposto una serie di modifiche della governance Schengen, volte a preservare
la libertà di circolazione rafforzando la fiducia fra gli Stati membri. Tali
proposte migliorerebbero la gestione comune di Schengen attraverso una
revisione del meccanismo di valutazione Schengen. Garantendo maggiormente la
corretta applicazione dell'acquis di Schengen, le proposte rafforzerebbero la
fiducia nella capacità dell'Unione di gestire in comune, e in uno spirito di
solidarietà, i problemi legati al controllo delle frontiere, e questo permetterebbe
agli Stati membri di impegnarsi con più facilità in iniziative di solidarietà
in materia d'asilo. Per quanto riguarda la politica dei visti, una
delle modifiche al regolamento sui visti[5]
proposte dalla Commissione il 24 maggio 2011 potrebbe a sua volta contribuire a
rafforzare l'efficacia dei sistemi d'asilo degli Stati membri. L'introduzione
di una clausola di salvaguardia relativa ai visti come misura di extrema
ratio permetterebbe di sospendere gli spostamenti da un paese terzo in
regime di esenzione dal visto qualora sia dimostrato che ciò ha portato, fra
l'altro, a utilizzi abusivi del sistema d'asilo. Questo meccanismo permetterebbe in particolare
all'Unione di mantenere un equilibrio fra una migliore gestione della circolazione
dei cittadini di paesi terzi e la garanzia che il regime di esenzione dal visto
non porti a irregolarità o abusi. L'Unione continuerà quindi, da un lato, ad
accompagnare la liberalizzazione dei visti a meccanismi di protezione per gli
Stati membri, basandosi su esperienze quali il "meccanismo di controllo
post-liberalizzazione dei visti" istituito per garantire il buon
funzionamento del regime di esenzione dal visto con i paesi dei Balcani
occidentali. L'UE, d'altro lato, attiverà anche dei mezzi per fornire soluzioni
agli Stati membri che devono far fronte a uno specifico afflusso di richiedenti
asilo da paesi terzi. Il meccanismo di controllo post-liberalizzazione dei
visti ha permesso alla Commissione di ottenere le informazioni di cui aveva bisogno
e di proporre misure per prevenire ulteriori afflussi di migranti irregolari a
seguito di un utilizzo abusivo del regime di esenzione dal visto. Azioni principali ¤ L'UE deve raggiungere l'obiettivo del 2012 per quanto riguarda il pacchetto asilo. ¤ Gli Stati membri devono applicare la legislazione dell'UE e la Commissione deve procedere a una valutazione regolare e deve perseguire le violazioni. ¤ La Grecia deve portare avanti attivamente l'attuazione del suo piano d'azione, ricorrendo pienamente alle misure di solidarietà disponibili, per rispettare tutte le scadenze stabilite nel piano. ¤ I colegislatori devono concludere i negoziati sul regolamento di Dublino prevedendo disposizioni rafforzate per sostenere la fiducia reciproca fra Stati membri e un meccanismo di allarme rapido per individuare precocemente i problemi. ¤ I colegislatori devono approvare il pacchetto Schengen del 16 settembre 2011 per migliorare la gestione delle frontiere. ¤ I colegislatori devono approvare la modifica del regolamento sui visti proposta dalla Commissione il 24 maggio 2011. Conclusione L'Unione e gli Stati membri hanno a
disposizione un insieme di misure di solidarietà flessibile e in evoluzione.
Queste misure possono essere usate insieme o separatamente. Come proposto nella
presente comunicazione, alcune possono essere migliorate e ne potrebbero essere
elaborate di nuove. Anche altri aspetti della gestione
dell'immigrazione possono contribuire a rafforzare la solidarietà all'interno
dell'UE in materia d'asilo. Per salvaguardare la credibilità e l'integrità dei
sistemi d'asilo l'UE deve avere una politica efficace in materia di rimpatri. È
una questione che la Commissione affronterà in una comunicazione separata nel 2013.
Anche lavorare per una maggiore convergenza nella politica in materia di
migrazione legale può favorire la solidarietà, in particolare garantendo che la
politica di asilo, inclusi i suoi aspetti di solidarietà, non risenta delle
conseguenze di una gestione inefficace della migrazione legale. Se adeguatamente impostata dall'UE nel suo
insieme, anche la cooperazione con i paesi terzi, in particolare con i paesi di
origine e di transito dei rifugiati, può contribuire a gestire o a prevenire gli
afflussi di richiedenti asilo. Una tale cooperazione dovrebbe comportare, ad
esempio, aiuti per migliorare lo spazio di protezione in altre regioni del
mondo, o la messa a disposizione di un maggior numero di posti di
reinsediamento all'interno dell'Unione. Una tale cooperazione può essere anche
un modo per esprimere solidarietà con i paesi terzi, che, per quanto riguarda
l'asilo, sono spesso soggetti a una pressione molto più forte di quanto lo sia
l'UE, come recentemente dimostrato dalla crisi migratoria legata agli
avvenimenti del sud del Mediterraneo, e come sottolineato nella comunicazione
sull'approccio globale in materia di migrazione e mobilità.[6] La Commissione, infine, mantiene sempre la
possibilità di presentare proposte sulla base dell'articolo 78, paragrafo 3,
del TFUE in situazioni d'emergenza caratterizzate da un afflusso improvviso di
cittadini di paesi terzi, per adottare misure temporanee a beneficio degli
Stati membri interessati, se gli strumenti già disponibili non offrono le
possibilità e la base giuridica richieste. L'effetto positivo delle misure di solidarietà
dell'Unione dipende dall'impegno e dalla cooperazione di tutte le parti
interessate. L'Unione deve continuare a discutere regolarmente di solidarietà
nelle questioni relative all'asilo, anche ad alti livelli politici, per
migliorare e rivedere l'insieme delle misure di solidarietà in questo settore.
La Commissione riferirà in merito ai progressi compiuti nelle prossime
relazioni annuali sull'immigrazione e l'asilo ("Metodo di
monitoraggio"). ALLEGATO Statistiche
sull'asilo Si presenta di seguito l'andamento del numero
totale di domande d'asilo nei 27 Stati membri dell'UE fra il 1998 (primo anno
in cui sono disponibili dati a livello UE) e il 2010. Nella prima metà del 2011
il numero delle domande d'asilo è aumentato del 14 % rispetto alla prima
metà del 2010 (si osservi che i dati relativi alla Grecia e al Lussemburgo non
sono ancora disponibili nella loro integralità). Fonte: Eurostat. Domande d'asilo nel primo semestre del
2011 rispetto al primo semestre del 2010 || S1 2010 || Intero anno 2010 || S1 2011* || Evoluzione S1 2010-2011* || 2011M01 || 2011M02 || 2011M03 || 2011M04 || 2011M05 || 2011M06 BE || 11 445 || 26 550 || 14 790 || +29 % || 2 335 || 2 365 || 2 825 || 2 525 || 2 420 || 2 320 BG || 500 || 1 030 || 465 || -7 % || 115 || 90 || 70 || 65 || 60 || 65 CZ || 465 || 785 || 370 || -20 % || 65 || 55 || 70 || 60 || 75 || 45 DK || 2 310 || 5 105 || 1 830 || -21 % || 365 || 290 || 325 || 290 || 290 || 270 DE || 18 455 || 48 595 || 22 890 || +24 % || 4 245 || 3 735 || 4 075 || 3 365 || 3 875 || 3 595 EE || 20 || 35 || 35 || +75 % || 5 || 5 || 5 || 5 || 10 || 5 IE || 1 025 || 1 940 || 685 || -33 % || 135 || 125 || 125 || 85 || 100 || 115 EL || 4 705 || 10 275 || 3 800* || +3 %* || 605 || 920 || 1 005 || 455 || 815 || : ES || 1 210 || 2 745 || 1 950 || +61 % || 240 || 335 || 365 || 430 || 365 || 215 FR || 25 925 || 52 725 || 28 835 || +11 % || 4 400 || 4 640 || 5 295 || 5 125 || 5 010 || 4 365 IT || 5 370 || 10 060 || 10 865 || +102 % || 590 || 1 625 || 1 775 || 1 460 || 3 305 || 2 110 CY || 1 235 || 2 870 || 895 || -28 % || 185 || 145 || 125 || 125 || 165 || 150 LV || 25 || 60 || 110 || +340 % || 5 || 20 || 5 || 15 || 40 || 25 LT || 195 || 505 || 185 || -5 % || 35 || 35 || 35 || 20 || 30 || 30 LU || 295 || 780 || 770* || +208 %* || 115 || 145 || 230 || 145 || 135 || : HU || 1 405 || 2 095 || 775 || -45 % || 115 || 90 || 135 || 165 || 110 || 160 MT || 60 || 170 || 1 650 || +2 650 % || 10 || 15 || 30 || 1 130 || 365 || 100 NL || 7 280 || 15 110 || 7 105 || -2 % || 1 255 || 1 090 || 1 155 || 1 095 || 1 295 || 1 215 AT || 5 065 || 11 060 || 5 830 || +15 % || 885 || 910 || 970 || 980 || 1 000 || 1 085 PL || 2 920 || 6 535 || 2 865 || -2 % || 365 || 450 || 520 || 430 || 550 || 550 PT || 80 || 160 || 95 || +19 % || 10 || 20 || 15 || 15 || 20 || 15 RO || 475 || 880 || 560 || +18 % || 50 || 85 || 125 || 95 || 95 || 110 SI || 90 || 250 || 205 || +128 % || 35 || 35 || 30 || 15 || 35 || 55 SK || 295 || 540 || 205 || -31 % || 35 || 45 || 30 || 20 || 35 || 40 FI || 2 025 || 3 665 || 1 315 || -35 % || 240 || 210 || 240 || 195 || 210 || 220 SE || 14 110 || 31 940 || 12 620 || -11 % || 1 970 || 1 965 || 2 310 || 2 040 || 2 375 || 1 960 UK || 11 875 || 23 740 || 12 690 || +7 % || 2 140 || 1 995 || 2 230 || 2 020 || 2 070 || 2 235 * Tranne EL e LU. Per
questi due Stati membri, i valori assoluti per la prima metà del 2011 e il
raffronto sono calcolati sui primi cinque mesi. Dati estratti il 3 ottobre 2011,
fonte: Eurostat. Domande d'asilo (A) e nuovi
beneficiari di protezione (B) per l'intero anno 2010 Intero anno 2010: domande e nuovi beneficiari per popolazione di 1 000 000
abitanti Intero anno 2010: domande e nuovi beneficiari per 1 000 km2 di
superficie Intero anno 2010: domande e nuovi beneficiari per 1 000 unità del PIL Popolazione: al 1°
gennaio 2010. Superficie: ultimi dati disponibili (2010 o prima per alcuni
Stati membri). PIL: standard di potere d'acquisto (unità monetaria artificiale
che elimina le differenze di prezzo tra Stati membri[7]) per l'intero anno 2010. Dati estratti il 3 ottobre 2011,
fonte: Eurostat. Confronto primo semestre 2011/2010:
domande per popolazione di 1 000 000
abitanti Confronto primo semestre 2011/2010:
domande per 1 000 km2 di
superficie Confronto primo semestre 2011/2010:
domande per 1 000 unità del PIL Popolazione: al 1° gennaio
2010. Superficie: ultimi dati disponibili (2010 o prima per alcuni Stati
membri). PIL: standard di potere d'acquisto per l'intero anno 2010. I dati di
giugno 2011 di EL e LU non erano disponibili, e sono stati estrapolati in base
ai 5 mesi disponibili. Dati estratti il 3 ottobre 2011, fonte: Eurostat. Rifugiati di paesi terzi
reinsediati dagli Stati membri fra il 2006 e il 2010 Fonte: UNHCR per il 2006–2007,
Eurostat (dati estratti l'8 dicembre 2009) per il 2008 eccetto UK: UNHCR,
Eurostat (dati estratti il 1° agosto 2011) per il 2009 e 2010. [1] La presente comunicazione non verte sui settori della
solidarietà legati alle politiche di contrasto all'immigrazione irregolare,
benché vi sia un nesso fra le altre politiche di gestione dell'immigrazione e
un sistema d'asilo efficace. [2] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il Fondo per l'asilo e la migrazione, COM(2011) 751. [3] Istanza n. 30696/09, 21.1.2011. [4] Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del
Consiglio [relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano
soggiornanti di lungo periodo] per estenderne l’ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale. [5] COM(2011) 290. [6] COM(2011) 743. [7] Vedi:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/purchasing_power_parities/introduction.