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Document 52011AP0580

    Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
    P7_TC1-COD(2008)0090 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i principi generali e le limitazioni applicabili al diritto di relativo all' accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione [Em. 1]
    ALLEGATO

    GU C 168E del 14.6.2013, p. 159–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 168/159


    Giovedì 15 dicembre 2011
    Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ***I

    P7_TA(2011)0580

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (rifusione) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

    2013/C 168 E/45

    (Procedura legislativa ordinaria: rifusione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0229),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0184/2008),

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

    visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 41 e 42,

    visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

    visti l'articolo 87 e l'articolo 55 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari costituzionali, della commissione per le petizioni e della commissione giuridica (A7-0426/2011),

    A.

    considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali,

    1.

    adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

    2.

    ritiene che la procedura 2011/0073(COD) sia decaduta in seguito all'inclusione nella procedura 2008/0090(COD) del contenuto della proposta della Commissione COM(2011)0137;

    3.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


    Giovedì 15 dicembre 2011
    P7_TC1-COD(2008)0090

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i principi generali e le limitazioni applicabili al diritto di relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione [Em. 1]

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    vista la proposta della Commissione,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    È A seguito dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il diritto di accesso ai documenti riguarda tutte le istituzioni e tutti gli organi e organismi dell'Unione, incluso il Servizio europeo per l'azione esterna, il che rende necessario apportare diverse modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2) , tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione iniziale di detto regolamento nonché della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. . È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. [Em. 2]

    (2)

    L'articolo 1, secondo comma, TUE sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.

    (3)

    L'apertura amministrativa consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia , quali enunciati agli articoli da 9 a 12 TUE, nonché il e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta") . [Em. 3]

    (3 bis)

    La trasparenza dovrebbe altresì rafforzare i principi di buona amministrazione in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come previsto dall'articolo 41 della Carta e dall'articolo 298 TFUE. È opportuno definire di conseguenza le procedure amministrative interne e predisporre adeguate risorse finanziarie e umane per dare attuazione pratica al principio della trasparenza. [Em. 4]

    (3 ter)

    L'apertura amministrativa rafforza la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, in quanto contribuisce alla conoscenza da parte degli stessi del processo decisionale dell'Unione e dei diritti così loro conferiti. L'apertura amministrativa comporta anche maggiore trasparenza nell’attuazione delle procedure amministrative e legislative. [Em. 5]

    (3 quater)

    Sottolineando l’importanza normativa del principio di trasparenza, il presente regolamento rafforza la cultura dello stato di diritto dell'Unione e contribuisce pertanto alla prevenzione dei reati e delle condotte illecite. [Em. 6]

    (4)

    I principi generali e i limiti, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso del pubblico ai documenti sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001, entrato in applicazione il 3 dicembre 2001 (3). [Em. 7]

    (5)

    Una prima valutazione dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 figura in una relazione pubblicata il 30 gennaio 2004 (4). Il 9 novembre 2005 la Commissione ha deciso di varare il processo di revisione del richiamato regolamento. Con una risoluzione del 4 aprile 2006, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di modifica del regolamento (5). Il 18 aprile 2007 la Commissione ha pubblicato un libro verde (6) con un esame della situazione e ha avviato una consultazione pubblica. [Em. 8]

    (6)

    Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali che disciplinano tale accesso e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE. le eccezioni a tale diritto motivate da interessi pubblici o privati, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e alle disposizioni sull'apertura amministrativa delle istituzioni e degli organi e organismi dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, ogni altra norma in materia di accesso ai documenti dovrebbe conformarsi al presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche applicabili unicamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea e alla Banca europea per gli investimenti allorché esercitano funzioni non amministrative . [Em. 9]

    (7)

    La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, motivo per cui, come già previsto nella dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detto trattato.

    (9)

    Il 6 settembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (7). Con riguardo all’accesso ai documenti contenenti informazioni ambientali, è opportuno che il presente regolamento sia compatibile con il regolamento (CE) n. 1367/2006.

    (10)

    Con riguardo alla comunicazione dei dati personali, deve sussistere una chiara relazione tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8). Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero trattare i dati personali nel rispetto dei diritti della persona cui afferiscono tali dati, quale definito dall'articolo 16 TFUE, nonché dall'articolo 8 della Carta, dalla pertinente normativa dell'Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. [Em. 10]

    (11)

    Occorre stabilire norme chiare che disciplinino la divulgazione di documenti provenienti dagli Stati membri e di documenti di terzi usati nell’ambito di procedimenti giudiziari od ottenuti dal istituzioni , organi od organismi in forza degli specifici poteri di indagine riconosciuti dal diritto comunitario dell'Unione . [Em. 11]

    (12)

    Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, si dovrebbe garantire un accesso più ampio pieno ai documenti nei casi in cui , secondo i trattati, le istituzioni esercitano la loro funzione legislativa, ivi incluso l'esercizio di poteri delegati, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti ai sensi dell'articolo 290 TFUE, e competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE, per l'adozione di misure di portata generale. In linea di principio, i documenti legislativi preparatori e tutte le informazioni connesse, concernenti le varie fasi della procedura interistituzionale, quali i documenti dei gruppi di lavoro del Consiglio, la composizione e le posizioni delle delegazioni degli Stati membri nella loro qualità di membri del Consiglio e i documenti di trilogo in prima lettura, dovrebbero essere resi immediatamente e direttamente accessibili al pubblico su Internet. [Em. 12]

    (12 bis)

    I testi legislativi dovrebbero essere redatti in modo chiaro e comprensibile ed essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 13]

    (12 ter)

    È opportuno che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in conformità dell'articolo 295 TFUE e del presente regolamento, concordino prassi legislative più efficaci nonché modelli e tecniche redazionali condivisi da istituzioni, organi e organismi e li pubblichino nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per rafforzare il principio della trasparenza nella progettazione e quello della chiarezza giuridica dei documenti dell'Unione. [Em. 14]

    (12 quater)

    I documenti concernenti procedure non legislative, quali misure vincolanti o misure relative all'organizzazione interna, atti amministrativi o di bilancio, ovvero atti di natura politica (come conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni), dovrebbero essere facilmente accessibili, per quanto possibile in modo diretto, conformemente al principio di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta. [Em. 15]

    (12 quinquies)

    Per ciascuna categoria di documenti, l'istituzione, l'organo o l'organismo responsabile dovrebbe mettere a disposizione dei cittadini informazioni circa l'iter delle procedure interne da seguire, le unità organizzative responsabili, le loro competenze, le scadenze previste e l'ufficio da contattare. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero tenere in debito conto le raccomandazioni del Mediatore europeo. Essi dovrebbero concordare linee guida comuni, in conformità dell'articolo 295 TFUE, sul modo in cui ciascuna unità organizzativa dovrebbe registrare i propri documenti interni, classificarli in caso di possibile pregiudizio per gli interessi dell'Unione e archiviarli a fini temporanei o storici, in base ai principi enunciati nel presente regolamento. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dovrebbero informare il pubblico in modo coerente e coordinato in merito alle misure adottate per dare attuazione al presente regolamento e formare il proprio personale affinchè assista i cittadini nell'esercizio dei loro diritti ai sensi del presente regolamento. [Em. 16]

    (13)

    La trasparenza del processo legislativo è della massima importanza per i cittadini. Per questo, le istituzioni dovrebbero diffondere attivamente i documenti che sono parte del processo legislativo e migliorare la loro comunicazione con i potenziali richiedenti . Le istituzioni, gli organi e organismi dell’Unione dovrebbero rendere accessibili al pubblico sui loro siti internet quante più categorie di documenti possibile . La diffusione attiva dei documenti dovrebbe essere incoraggiata anche in altri settori. [Em. 17]

    (13 bis)

    Per migliorare la chiarezza e la trasparenza del processo legislativo, è opportuno che le istituzioni, gli organi e gli organismi adottino un registro interistituzionale dei lobbisti e delle altre parti interessate. [Em. 18]

    (15)

    Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti. [Em. 19]

    (16)

    Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire degli organi e degli organismi dell'Unione , dovrebbe essere garantito l'accesso non solo ai documenti da essi elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse essi ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che Uno Stato membro possa può chiedere alla Commissione o al Consiglio alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione di non comunicare a terzi esterni alle istituzioni, agli organi e agli organismi stessi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo. [Em. 20]

    (16 bis)

    La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato che l'obbligo di consultare gli Stati membri relativamente alle richieste di accesso ai documenti da essi provenienti non conferisce loro un diritto di veto o il diritto di invocare leggi o disposizioni nazionali, e che l'istituzione, l'organo o l'organismo cui la richiesta è rivolta può rifiutare l'accesso solo in base alle eccezioni stabilite dal presente regolamento (9). [Em. 21]

    (17)

    In linea di principio, Tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, Per tutelare taluni interessi pubblici e privati è opportuno prevedere eccezioni a tale principio, peraltro assoggettandole a un sistema trasparente di regole e procedure, dal momento che la finalità generale dovrebbe essere l’esercizio da parte dei cittadini del diritto fondamentale di accesso .dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e deliberazioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione. [Em. 22]

    (18)

    Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento. In considerazione del fatto che il presente regolamento attua l'articolo 15 TFUE e all'articolo 42 della Carta, i principi e le limitazioni definiti in materia di accesso ai documenti dovrebbero prevalere su eventuali norme, misure o prassi adottate da un'istituzione, un organo o un organismo, in forza di una base giuridica diversa, e che introducono eccezioni ulteriori o più rigorose rispetto a quelle contemplate dal presente regolamento. [Em. 23]

    (19)

    Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il Mediatore europeo.

    (20)

    Ciascuna istituzione, organo o organismo, dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano i loro diritti ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione organo o organismo, renda accessibile un registro di documenti.

    (21)

    Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.

    (22)

    Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi. [Em. 24]

    (23)

    A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dei principi e delle disposizioni di cui al presente regolamento , ciascuna istituzione, organo e organismo dovrebbe definire nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, nonché ai documenti relativi alle proprie funzioni amministrative, [Em. 25]

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obiettivo

    L'obiettivo del presente regolamento è di:

    a)

    definire , in conformità dell'articolo 15 TFUE, i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo “le istituzioni”) sancito dall'articolo 255 del trattato CE delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione , in modo tale da garantire al pubblico l'accesso più ampio possibile a quei documenti; [Em. 26]

    b)

    definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto;

    c)

    promuovere le buone e trasparenti prassi amministrative sull' al fine di migliorare l' accesso ai documenti, e in particolare la finalità generale di una maggiore trasparenza, responsabilità e democrazia . [Em. 27]

    Articolo 2

    Destinatari e campo di applicazione

    1.   Qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi associazione di persone fisiche o giuridiche ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni , degli organi e degli organismi dell'Unione , secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

    2.   Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di sua competenza, in tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

    3.   Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

    4.   I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

    5.   Il presente regolamento non si applica ai documenti prodotti dinanzi ai giudici comunitari da parti diverse dalle istituzioni.

    6.   Fatti salvi gli specifici diritti di accesso delle parti interessate ai sensi del diritto comunitario, non sono accessibili al pubblico i documenti di un fascicolo amministrativo di indagine o di un procedimento riguardante un atto amministrativo di portata individuale, finché l’indagine non sia conclusa o l’atto definitivo. Non sono accessibili al pubblico i documenti contenenti informazioni che un’istituzione abbia raccolto ovvero ottenuto da persone fisiche o giuridiche nell’ambito dell’indagine.

    7.   Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione. [Em. 28]

    Articolo 2 bis

    Ambito di applicazione

    1.     Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione, vale a dire i documenti redatti o ricevuti dai medesimi e che si trovino in loro possesso, concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione. Il presente regolamento si applica alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Banca centrale europea e alla Banca europea per gli investimenti unicamente quando esse esercitano funzioni amministrative.

    2.     I documenti sono resi accessibili al pubblico in formato elettronico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, attraverso un registro ufficiale di un'istituzione, organo od organismo, o in seguito a richiesta scritta. I documenti redatti o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili in conformità dell'articolo 12.

    3.     Il presente regolamento non pregiudica i diritti più ampi di accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni, organi o organismi che possono derivare da strumenti di diritto internazionale, da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione o dalla legislazione degli Stati membri. [Em. 29]

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

    a)

    “documento”, qualsiasi contenuto informativo di dati , a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) redatto da un’istituzione e ufficialmente trasmesso a uno o più destinatari o altrimenti registrato, ovvero ricevuto da un’istituzione concernente una questione che rientri nella sfera di competenza di un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione . I dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati , inclusi i sistemi esterni utilizzati per l'attività dell'istituzione, costituiscono un documento, soprattutto dei documenti se sono estraibili in formato stampa o elettronico usando gli uno degli strumenti ragionevolmente disponibili del sistema operativo interessato. L'istituzione, l'organo o l'organismo che intenda creare un nuovo sistema elettronico di archiviazione, o modificare sostanzialmente un sistema esistente, valuta il probabile impatto sul diritto di accesso, assicura che tale diritto sia garantito quale diritto fondamentale e agisce in modo tale da promuovere l'obiettivo della trasparenza. Le funzioni per il recupero delle informazioni archiviate nei sistemi elettronici di archiviazione sono adattate per rispondere alle richieste del pubblico;

    a bis)

    "documento classificato", un documento che è stato interamente o parzialmente classificato in conformità dell'articolo 3 bis, paragrafo 1;

    a ter)

    "atto legislativo", i documenti elaborati o ricevuti nel corso delle procedure legislative per l'adozione di atti legislativi, incluse le misure di portata generale adottate in forza di poteri delegati e di competenze di esecuzione, e di atti di portata generale giuridicamente vincolanti per gli Stati membri nei loro territori;

    a quater)

    "funzioni amministrative", le misure concernenti le questioni organizzative, amministrative o di bilancio dell'istituzione, organo od organismo interessato;

    a quinquies)

    "sistema di archiviazione", uno strumento o una procedura delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione per la gestione strutturata della registrazione di tutti i documenti che fanno riferimento a una procedura in corso o conclusa di recente;

    a sexies)

    "archivi storici", quella parte degli archivi delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione che è stata selezionata, secondo i termini di cui alla lettera a), ai fini di una salvaguardia permanente.

    Un elenco dettagliato di tutte le categorie di atti che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere da a) a a quater) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sui siti Internet delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, che concordano e pubblicano altresì i propri criteri comuni per l'archiviazione;

    b)

    “terzo”, qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entità esterna all'istituzione , all'organo o all'organismo interessato interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari dell'Unione o non comunitari esterni a essa , nonché i paesi terzi. [Em. 30]

    Articolo 3 bis

    Procedure per la classificazione e declassificazione dei documenti

    1.     In presenza dei motivi di interesse pubblico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e fatto salvo il controllo a livello di Unione e parlamentare, un'istituzione, un organo o un organismo classifica un documento qualora la sua divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più Stati membri, nella fattispecie in materia di sicurezza pubblica, difesa e questioni militari. Un documento può essere classificato parzialmente o integralmente. I documenti sono classificati come segue:

    a)     "EU TOP SECRET/ UE SEGRETISSIMO" :

    questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare un pregiudizio in casi di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri;

    b)     "EU SECRET/ UE SEGRETO" :

    questa classificazione si applica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri;

    c)     "EU CONFIDENTIAL/ UE RISERVATISSIMO" :

    questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe nuocere agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri;

    d)     "EU RESTRICTED/ UE RISERVATO" :

    questa classificazione si applica a informazioni e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe pregiudicare gli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri.

    2.     I documenti sono classificati solo se necessario. Nella misura del possibile, l'originatore indica sul documento classificato la data o il periodo entro il quale, o al termine del quale, le informazioni contenute possono essere declassate o declassificate. Diversamente, lo stesso rivede i documenti almeno ogni cinque anni per verificare se la classificazione iniziale è ancora necessaria. La classificazione è indicata in modo chiaro e corretto ed è mantenuta solo per il tempo in cui è necessario proteggere l'informazione. La responsabilità della classificazione dei documenti e di qualsiasi declassamento o declassificazione successivo spetta all'istituzione, all'organo o all'organismo originatore o a quella/quello che ha ricevuto il documento classificato da un terzo o da un'altra istituzione, un altro organo o un altro organismo.

    3.     Fatto salvo il diritto di accesso da parte di altre istituzioni e altri organi e organismi dell'Unione, i documenti classificati sono divulgati a terzi con il consenso dell'originatore. Quando più di un'istituzione, organo o organismo partecipa al trattamento di un documento classificato, è assegnato lo stesso livello di classificazione; se la tutela da accordare è valutata in modo diverso, viene avviata una mediazione. I documenti relativi alle procedure legislative non sono classificati; le misure di esecuzione sono classificate prima della loro adozione qualora tale classificazione sia necessaria e finalizzata ad evitare un impatto negativo sulle misure stesse. Gli accordi internazionali relativi alla condivisione di informazioni riservate conclusi a nome dell'Unione non conferiscono a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale il diritto di impedire al Parlamento europeo di avere accesso a dette informazioni riservate.

    4.     Le domande di accesso a documenti classificati nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di detti documenti. Tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti classificati nel registro pubblico.

    5.     I documenti classificati sono iscritti nel registro dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo in questione o divulgati con il consenso dell'originatore.

    6.     La decisione, da parte di un'istituzione, un organo o un organismo, di rifiutare l'accesso a un documento classificato è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati dalle eccezioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.

    7.     Fatto salvo il controllo parlamentare nazionale, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che, nel trattamento delle domande concernenti i documenti classificati dell'Unione, siano rispettati i principi definiti nel presente regolamento.

    8.     Le norme emanate da istituzioni, organi e organismi riguardo ai documenti classificati sono rese pubbliche. [Em. 31]

    Articolo 4

    Eccezioni

    1.   Le istituzioni, gli organi e organismi rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico, in ordine:

    a)

    alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza delle persone fisiche o giuridiche dell'Unione o di uno o più Stati membri ; [Em. 32]

    b)

    alla difesa e alle questioni militari;

    c)

    alle relazioni internazionali;

    d)

    alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità dell'Unione o di uno Stato membro; [Em. 33]

    e)

    all’ambiente, quali i siti di riproduzione delle specie rare.

    2.   Le istituzioni , gli organi e gli organismi rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue: [Em. 34]

    a)

    gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica;

    b)

    i diritti di proprietà intellettuale;

    c)

    la consulenza legale e le relativa a procedure giurisdizionali, di conciliazione e di arbitrato; [Em. 35]

    d)

    gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile;

    e)

    l’obiettività e l’imparzialità delle procedure di selezione appalto pubblico, fintanto che l'istituzione, l'organo o l'organismo contraente in questione non abbia preso una decisione, o delle procedure di una commissione giudicatrice in vista dell'assunzione di personale, fintanto che l'autorità investita del potere di nomina non abbia preso una decisione. [Em. 36]

    3.   L’accesso ai seguenti documenti redatti per uso interno o ricevuti da un'istituzione, organo o organismo, e relativi a una questione sulla quale lo stesso non abbia ancora preso una decisione è rifiutato solo nel caso in cui la loro divulgazione pregiudichi gravemente e manifestamente il processo decisionale delle istituzioni , a causa del contenuto stesso dei documenti e delle circostanze oggettive della situazione .

    a)

    documenti relativi a una questione sulla quale non sia stata presa una decisione;

    b)

    documenti contenenti riflessioni per uso interno, facenti parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alle istituzioni interessate, anche una volta adottata la decisione. [Em. 37]

    4.   Si applicano le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3, salvo sussista Nel valutare l'interesse pubblico alla divulgazione a norma dei paragrafi da 1 a 3, si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora il documento richiesto riguardi la tutela dei diritti fondamentali e dello stato di diritto, la buona gestione dei fondi pubblici o il diritto a vivere in un ambiente sano, comprese le . Con riguardo al paragrafo 2, lettera a), si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. Un'istituzione, organo od organismo che invoca una di queste eccezioni deve procedere a una valutazione oggettiva e specifica, dimostra che il rischio per l'interesse tutelato è prevedibile e non puramente ipotetico e indica in che modo l'accesso al documento potrebbe specificatamente ed effettivamente pregiudicare l'interesse tutelato. [Em. 38]

    4 bis.     I documenti la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio alla protezione dell'ambiente, ad esempio quelli relativi ai siti di riproduzione di specie rare, sono divulgati esclusivamente in conformità del regolamento (CE) n. 1367/2006. [Em. 39]

    5.   Sono comunicati a terzi i nominativi, le qualifiche e le funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi nell’espletamento delle loro attività professionali salvo se, per circostanze specifiche, tale divulgazione può ripercuotersi negativamente sugli interessati. Altri dati personali sono comunicati in conformità delle condizioni di legalità del trattamento di tali dati, di cui alla normativa comunitaria sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. I dati personali non sono divulgati qualora la loro divulgazione pregiudichi la vita privata o l'integrità dell'interessato. Non si ritiene tale pregiudizio sussistere:

    se i dati si riferiscono esclusivamente alle attività professionali dell'interessato a meno che, per circostanze specifiche, vi sia ragione di presumere che la divulgazione possa ripercuotersi negativamente sull'interessato;

    se i dati si riferiscono esclusivamente a una personalità pubblica a meno che, per circostanze specifiche, vi sia ragione di presumere che la divulgazione possa ripercuotersi negativamente sull'interessato o su altre persone collegate all'interessato;

    se i dati sono già stati pubblicati con il consenso dell'interessato.

    I dati personali sono tuttavia comunicati se un interesse pubblico prevalente ne richiede la divulgazione. In tal caso l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione sono tenuti a precisare l'interesse pubblico, fornendo le ragioni per le quali, nella fattispecie, detto interesse prevale sugli interessi della persona interessata.

    Qualora rifiutino l'accesso a un documento sulla base del presente paragrafo, l'istituzione, l'organo o l'organismo valutano la possibilità di concedere un accesso parziale a detto documento. [Em. 40]

    6.   Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

    7.   Le eccezioni di cui al presente articolo per il periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento non si applicano ai documenti trasmessi nell'ambito delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti delegati o misure di esecuzione di portata generale. Le eccezioni non si applicano neanche ai documenti trasmessi alle istituzioni, agli organi e agli organismi dai lobbisti e da altri portatori di interesse allo scopo di influenzarne le politiche. Le eccezioni si applicano unicamente fintantoché siano giustificate dal contenuto dei documenti e comunque Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di trent'anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla protezione dei dati personali agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario. [Em. 41]

    7 bis     Un’istituzione, un organo o un organismo possono concedere un accesso privilegiato ai documenti di cui ai paragrafi da 1 a 3 a fini di ricerca. Se l’accesso privilegiato è accordato, le informazioni sono rilasciate solo con precisi vincoli di utilizzo. [Em. 42]

    Articolo 5

    Consultazione di terzi

    1.   Per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi consultano il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui all'articolo 4, a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere divulgato.

    2.   Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai documenti trasmessi nell’ambito delle procedure per l’adozione di atti legislativi o di atti non legislativi o di atti delegati o di misure di esecuzione di portata generale, sono consultate le autorità di quello Stato membro qualora sussista il dubbio che il documento possa rientrare in una delle eccezioni . L’istituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui all’articolo 4 o di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua divulgazione. L’istituzione valuta l’idoneità dei motivi addotti dallo Stato membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni previste dal presente regolamento e decide con giudizio autonomo se tale documento rientra tra le eccezioni .

    3.   Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, un organo o un organismo, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione, organo o organismo in questione la domanda di accesso. [Em. 43]

    Articolo 5 bis

    Atti legislativi

    1.     Conformemente ai principi democratici di cui agli articoli da 9 a 12 TUE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le istituzioni che esercitano la loro funzione legislativa, anche nell'esercizio di poteri delegati e di competenze di esecuzione, nonché gli Stati membri che agiscono in veste di membri del Consiglio, garantiscono il massimo accesso possibile ai documenti relativi alle loro attività.

    2.     I documenti relativi ai programmi legislativi, alle consultazioni preliminari della società civile, alle valutazioni d'impatto, così come ogni altro documento preparatorio collegato a una procedura legislativa come pure i documenti attinenti all'esecuzione del diritto e delle politiche dell'Unione legati a una procedura legislativa, sono accessibili in un sito interistituzionale coordinato di facile consultazione e sono pubblicati in una serie elettronica speciale della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    3.     Nel corso della procedura legislativa, ogni istituzione, organo od organismo associato al processo decisionale pubblica i propri documenti preparatori e tutte le informazioni collegate, compresi i pareri giuridici, in una serie speciale della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come pure su un sito Internet comune che riproduce il ciclo di vita della procedura in questione.

    4.     Una volta adottati, gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 13. [Em. 44]

    Articolo 6

    Domande

    1.   Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 1, TUE.e sono formulate in modo sufficientemente preciso da consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda. [Em. 45]

    2.   Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa ovvero i documenti richiesti non siano identificabili, l'istituzione , l'organo o l'organismo in questione chiedono al richiedente entro quindici giorni lavorativi di chiarirla e lo assiste in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti. I termini prescritti a norma degli articoli 7 e 8 decorrono da quando l’istituzione, l'organo o l'organismo in questione ha ricevuto i chiarimenti richiesti. [Em. 46]

    3.   Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa e pratica.

    4.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

    Articolo 7

    Esame delle domande iniziali

    1.   Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione, l'organo o l'organismo in questione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l’accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 4.

    2.   In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri una sola volta, per un periodo massimo di quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato. [Em. 47]

    3.   Nel caso di un rifiuto totale o parziale, L'istituzione, l'organo o organismo in questione, comunica al richiedente se è probabile che un accesso totale o parziale al documento diventi possibile in una fase successiva e, in tal caso, quando ciò potrebbe verificarsi .

    Il richiedente può, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, organo o organismo in questione, chiedere allo stesso di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma. [Em. 48]

    4.   In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, organo o organismo, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

    4 bis.     Ciascuna istituzione, organo o organismo, designa una persona incaricata di verificare che tutti i termini stabiliti nel presente articolo siano debitamente rispettati. [Em. 49]

    Articolo 8

    Trattamento delle domande di conferma

    1.   Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro trenta al massimo quindici giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'organo o l'organismo in questione, concede l'accesso al documento richiesto e fornisce fornisce l’accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione , l'organo o l'organismo è tenuto è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone. [Em. 50]

    2.   In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato una sola volta, per un periodo massimo di quindici giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato. [Em. 51]

    3.   Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può proporre ricorso presso il Tribunale di primo grado nei confronti dell'istituzione e/o presentare denuncia al Mediatore europeo, a norma degli articoli 263 e 228 TFUE rispettivamente.

    4.   In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione , dell'organo o dell'organismo , la domanda s'intende definitivamente respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione, organo o organismo, e/o presentare una denuncia al Mediatore europeo a norma dei pertinenti articoli del trattato CE dei trattati . [Em. 52]

    Articolo 8 bis

    Nuova domanda

    Se, dopo aver ricevuto i documenti, il richiedente chiede di ottenerne di altri da un'istituzione, organo o organismo,, la domanda è trattata come una nuova domanda conformemente agli articoli 7 e 8. [Em. 53]

    Articolo 9

    Trattamento di documenti sensibili

    1.   Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL" in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

    2.   Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

    3.   I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

    4.   L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

    5.   Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

    6.   Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.

    7.   La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni. [Em. 54]

    Articolo 10

    Accesso a seguito di una domanda

    1.   L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente.

    2.   Se un documento è disponibile al pubblico ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione, organo o organismo in questione, può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti spiegando al richiedente le modalità con cui ottenere il documento richiesto.

    3.   I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

    3 bis.     Il contenuto di un documento è reso disponibile senza creare discriminazioni per motivi di disabilità visiva, lingua di lavoro o piattaforma del sistema operativo. Le istituzioni, organi o organismi, garantiscono al richiedente un accesso effettivo al contenuto dei documenti senza discriminazioni di natura tecnica. [Em. 55]

    4.   Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. Tale onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di venti cinquanta pagine di formato A4 e l'accesso diretto elettronico o attraverso il registro sono gratuiti. [Em. 56]

    5.   Il presente regolamento non deroga alle specifiche modalità d’accesso previste dalla normativa dell'Unione o nazionale, come il pagamento di un diritto.

    Articolo 11

    Registri

    1.   Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione, organo o organismo, rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.

    2.   Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

    3.   Le istituzioni, organi o organismi adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002 un'interfaccia comune dei registri delle istituzioni al fine di garantire un coordinamento tra questi ultimi . [Em. 57]

    Articolo 12

    Accesso diretto ai documenti

    1.   Fatti salvi gli articoli 4 e 9, Le istituzioni, gli organi e gli organismi rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti , in formato elettronico o attraverso i registri, in particolare i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti delegati e di esecuzione di portata generale dell’Unione europea sono resi direttamente accessibili al pubblico. [Em. 58]

    2.   Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, sono resi direttamente accessibili in formato elettronico.

    3.   Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il documento.

    4.   Ciascuna istituzione, organo o organismo, definisce nel proprio regolamento interno quali altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili al pubblico in modo proattivo . [Em. 59]

    Articolo 13

    Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

    1.   Fatti salvi gli articoli 4 del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 297, paragrafi 1 e 2, TFUE, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

    a)

    le proposte della Commissione e le iniziative di un gruppo di Stati membri basate sull'articolo 76 TFUE;

    b)

    le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure la procedura di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE all'articolo 294 TFUE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure; [Em. 60]

    c)

    gli atti adottati conformemente all'articolo 25 TUE;

    f)

    gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero dall'Unione europea in base all'articolo 24 del trattato UE all'articolo 37 TUE e agli articoli 207 e 218 TFUE . [Em. 61]

    2.   Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

    a)

    le iniziative presentate da uno Stato membro o dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a norma dell'articolo 30TUE;

    c)

    gli atti diversi da quelli previsti all'articolo 297, paragrafi 1 e 2, TFUE, le raccomandazioni e i pareri.

    3.   Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione, organo o organismo, può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 14

    Informazione

    1.   Ciascuna istituzione, organo o organismo, adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri cooperano con le istituzioni, gli organi o organismi nel divulgare informazioni ai cittadini.

    Articolo 14 bis

    Responsabile dell'informazione

    1.     Ciascuna unità amministrativa generale di ogni istituzione, organo e organismo nomina un responsabile dell'informazione incaricato di garantire il rispetto del presente regolamento e delle buone prassi amministrative all'interno dell'unità amministrativa.

    2.     Il responsabile dell'informazione determina quali informazioni è opportuno fornire al pubblico in materia di:

    a)

    attuazione del presente regolamento;

    b)

    buone prassi;

    e garantisce la diffusione di tali informazioni in forma e maniera adeguate.

    3.     Il responsabile dell'informazione valuta se i servizi della propria unità amministrativa generale si attengono alle buone prassi.

    4.     Il responsabile dell'informazione può indirizzare il richiedente verso un'altra unità amministrativa generale se le informazioni in questione non rientrano tra le competenze della sua unità, bensì in quelle di un'altra unità in seno alla stessa istituzione o allo stesso organo od organismo, a condizione che l'altra unità in questione sia in possesso di tali informazioni. [Em. 62]

    Articolo 14 ter

    Principio di buona e trasparente amministrazione

    Nel periodo di transizione precedente l'adozione delle norme previste di cui all'articolo 298 TFUE e fondate sugli obblighi di cui all'articolo 41 della Carta, le istituzioni, gli organi e gli organismi adottano e pubblicano, sulla base del codice di buona condotta amministrativa, orientamenti generali sulla portata degli obblighi di riservatezza e di segreto professionale di cui all'articolo 339 TFUE, degli obblighi derivanti da un'amministrazione sana e trasparente e della protezione dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (10). Detti orientamenti definiscono altresì le sanzioni applicabili nei casi di mancato rispetto del presente regolamento conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea, al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea e alle disposizioni interne delle istituzioni, organi e organismi. [Em. 63]

    Articolo 15

    Prassi di trasparenza amministrativa nelle istituzioni , negli organi e negli organismi [Em. 64]

    1.   Le istituzioni, gli organi e organismi, mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.

    1 bis.     Le istituzioni, gli organi e gli organismi informano i cittadini in modo corretto e trasparente in merito alla propria struttura organizzativa, precisando le competenze dei propri servizi interni, illustrando il flusso di lavoro interno, fornendo scadenze indicative per le procedure che rientrano fra le loro competenze ed indicando a quali servizi i cittadini possono rivolgersi per ottenere assistenza, informazioni o presentare ricorsi amministrativi. [Em. 65]

    2.   Le istituzioni, organi e organismi, creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

    2 bis.     I documenti relativi al bilancio dell'Unione europea, alla sua esecuzione e ai beneficiari di finanziamenti e sovvenzioni dell'Unione sono pubblici e accessibili ai cittadini.

    Tali documenti sono altresì accessibili attraverso un sito internet e una banca di dati specifici, nonché attraverso una banca di dati dedicata alla trasparenza finanziaria all'interno dell'Unione. [Em. 66]

    Articolo 16

    Riproduzione di documenti

    Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di ottenere copia di documenti oriprodurre o sfruttare i documenti divulgati. [Em. 67]

    Articolo 17

    Relazioni Disposizioni finali [Em. 68]

    Ciascuna istituzione, organo e organismo, pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui l'accesso ai documenti è stato rifiutato, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.

    1 bis.

    Al più tardi entro il … (11), la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del regolamento rese necessarie da eventuali cambiamenti intervenuti rispetto alla situazione attuale e un programma d'azione contenente le misure da adottare da parte di istituzioni, organi e organismi. [Em. 69]

    Articolo 18

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è abrogato con effetto dal […].

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

    Articolo 19

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a …, il

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2011.

    (2)   GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43 .

    (3)   GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    (4)  COM(2004) 45.

    (5)  [ …]

    (6)  COM(2007) 185.

    (7)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

    (8)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (9)   Sentenza del 18.12.2007, causa C 64/05 P, Regno di Svezia contro Commissione, Racc. 2007, pag. I-11389.

    (10)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1 .

    (11)   Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    Giovedì 15 dicembre 2011
    ALLEGATO

    TAVOLA DI CONCORDANZA (1)

    Regolamento (CE) n. 1049/2001

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 2, paragrafo 5

    Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 2, paragrafo 5

    Articolo 2, paragrafo 6

    Articolo 2, paragrafo 6

    Articolo 2, paragrafo 7

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 4, paragrafo 5

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 5

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 4, paragrafo 6

    Articolo 4, paragrafo 6

    Articolo 4, paragrafo 7

    Articolo 4, paragrafo 7

    Articolo 5

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 11

    Articolo 12

    Articolo 12

    Articolo 13

    Articolo 13

    Articolo 14

    Articolo 14

    Articolo 15

    Articolo 15

    Articolo 16

    Articolo 16

    Articolo 17, paragrafo 1

    Articolo 17

    Articolo 17, paragrafo 2

    Articolo 18

    Articolo 18

    Articolo 19

    Allegato


    (1)  La tavola di concordanza sarà aggiornata nell'ambito della revisione giuridico-linguistica dell'atto finale.


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