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Document 52011AP0037
Waste electrical and electronic equipment ***I European Parliament legislative resolution of 3 February 2011 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))#P7_TC1-COD(2008)0241 Position of the European Parliament adopted at first reading on 3 February 2011 with a view to the adoption of Directive 2011/…/EU of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (recast) Text with EEA relevance#ANNEX IA#ANNEX IB#ANNEX II#ANNEX III#ANNEX IV#ANNEX V#ANNEX VI#ANNEX VII
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))
P7_TC1-COD(2008)0241 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE
ALLEGATO IA
ALLEGATO IB
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
ALLEGATO VII
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))
P7_TC1-COD(2008)0241 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE
ALLEGATO IA
ALLEGATO IB
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
ALLEGATO VII
GU C 182E del 22.6.2012, p. 49–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 182/49 |
Giovedì 3 febbraio 2011
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I
P7_TA(2011)0037
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))
2012/C 182 E/13
(Procedura legislativa ordinaria: rifusione)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0810), |
— |
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0472/2008), |
— |
vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 giugno 2009 (1), |
— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2009 (2), |
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3), |
— |
vista la lettera del 3 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento, |
— |
visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0229/2010), |
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni rimaste immutate dei precedenti atti legislativi e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali, |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 306 del 16.12.2009, pag. 39.
(2) GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.
(3) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
Giovedì 3 febbraio 2011
P7_TC1-COD(2008)0241
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (4), devono essere apportate diverse modificazioni sostanziali. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva. |
(2) |
Gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione sono in particolare la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Tale politica è fondata sui principi di precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché sul principio «chi inquina paga». |
(3) |
Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile («Quinto programma di azione a favore dell'ambiente») (5), il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti significativi nell'attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra l'altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l'inquinamento. Esso menziona i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: «RAEE») come uno dei settori da disciplinare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e smaltimento sicuro dei rifiuti. |
(4) |
La presente direttiva integra la normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (6). Essa fa riferimento alle definizioni utilizzate nella suddetta direttiva, comprese le definizioni di rifiuto e le operazioni generali di gestione dei rifiuti. La definizione di raccolta di cui alla direttiva 2008/98/CE comprende la cernita preliminare e il deposito preliminare dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e consente l'adozione di particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile di prodotti connessi all'energia e che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La direttiva 2009/125/CE e le relative misure di attuazione adottate fanno salva la normativa dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti. La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (8), prevede la sostituzione delle sostanze vietate in tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (in prosieguo: AEE) che rientrano nel suo ambito di applicazione. |
(5) |
La direttiva 2008/98/CE prevede la possibilità di adottare, mediante direttive dettagliate, disposizioni specifiche o complementari a quelle della suddetta direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti. |
(6) |
Con la continua espansione del mercato e l'accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso di RAEE. Sebbene la direttiva 2002/95/CE contribuisca in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose nelle nuove AEE, alcune sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (PCB) e le sostanze che riducono lo strato di ozono saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni. La presenza di componenti pericolose nelle AEE solleva grandi problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati. Il mancato riciclaggio causa la perdita di risorse preziose. |
(7) |
Scopo della presente direttiva è contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei RAEE e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime strategiche . Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti delle stesse. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse sulla gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello unionale e dovrebbero essere elaborate norme armonizzate per la raccolta e il trattamento dei RAEE . |
(8) |
Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono, a motivo dell'entità dell'intervento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(9) |
Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori, a prescindere dalle tecniche di vendita, comprese le televendite e le vendite elettroniche. In tale contesto, gli obblighi dei produttori e dei distributori che utilizzano canali di televendita e di vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma ed essere attuati nello stesso modo, onde evitare che altri canali di distribuzione debbano sostenere i costi derivanti dalla presente direttiva relativamente a RAEE di attrezzature vendute mediante televendita o vendita elettronica. |
(10) |
L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le AEE ad uso domestico e professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare fatta salva la normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di salute pubblica che protegge chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori (9), e la normativa comunitaria in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2005/32/CE. Dovrebbero essere, tra l'altro, esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli impianti fissi di grandi dimensioni, in quanto sono installati e utilizzati in modo permanente in un luogo determinato e sono montati e smontati da personale esperto, il che comporta un flusso di rifiuti controllato. Dovrebbero essere altresì esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva anche gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni installati per operare in un luogo determinato. Parimenti, dovrebbero essere esclusi i macchinari mobili utilizzati esclusivamente da utilizzatori professionali, in quanto sono anche essi smontati e smaltiti da personale esperto, il che comporta, quindi, un flusso di rifiuti controllato. Dovrebbero essere esclusi altresì i moduli fotovoltaici, che parimenti sono installati e rimossi da personale esperto e sono funzionali a raggiungere gli obiettivi in materia di energie rinnovabili, contribuendo a ridurre il CO2. Inoltre, l'industria dell'energia solare ha concluso un accordo ambientale volontario al fine di riciclare l'85 % dei moduli fotovoltaici. La Commissione dovrebbe verificare se detto accordo consenta di raggiungere risultati almeno equivalenti a quelli della presente direttiva e se esso copra tutti i moduli fotovoltaici immessi in commercio, e dovrebbe, se del caso, sulla base di una relazione, presentare una proposta per includere i moduli fotovoltaici nell'ambito di applicazione della presente direttiva. |
(11) |
L'introduzione, da parte della presente direttiva, della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per incoraggiare la progettazione e la produzione di AEE che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione, l'eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio. |
(12) |
Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza, dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro. |
(13) |
La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nell'Unione. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a restituire i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori , i comuni e gli operatori che effettuano il riciclaggio possono contribuire in maniera determinante al successo della raccolta e del trattamento dei RAEE e dovrebbero pertanto essere soggetti alle prescrizioni della presente direttiva . |
(14) |
Al fine di raggiungere il livello prestabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto il loro elevato impatto ambientale e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (10) e dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (11). I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65 % delle AEE immesse sul mercato è già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera non conforme alle norme e di essere esportata illegalmente , oppure è trattata adeguatamente senza però che siano indicate le quantità trattate . Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e situazioni di degrado ambientale e la fornitura di dati incoerenti. Per evitare ciò, è necessario stabilire un obiettivo di raccolta ambizioso e obbligare tutti gli operatori che raccolgono RAEE a garantirne un trattamento ecocompatibile e a comunicare i volumi raccolti, gestiti e trattati . È di fondamentale importanza che gli Stati membri garantiscano che la presente direttiva sia applicata in modo efficace, segnatamente per quanto concerne i controlli sulle AEE usate spedite fuori dall’Unione . |
(15) |
Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l'osservanza del livello di protezione dell'ambiente dell'Unione prestabilito. Gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta, riciclaggio e di trattamento dovrebbero essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si dovrebbe ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili purché assicurino il rispetto della salute umana e un'elevata protezione dell'ambiente. Le migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili possono essere ulteriormente definite secondo le procedure di cui alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (12). |
(16) |
Nel suo parere sulla valutazione del rischio dei prodotti della nanotecnologia del 19 gennaio 2009, il comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati ha affermato che l'esposizione ai nanomateriali che sono stabilmente integrati in grandi strutture, ad esempio nei circuiti elettronici, può avvenire durante le fasi di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti. Al fine di mantenere sotto controllo gli eventuali rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal trattamento dei RAEE contenenti nanomateriali, può rivelarsi necessario un trattamento selettivo. È opportuno che la Commissione valuti se il trattamento selettivo debba essere applicato ai relativi nanomateriali. |
(17) |
Ove opportuno, dovrebbe essere attribuita priorità al riutilizzo dei RAEE e dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo. Laddove il riutilizzo non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero. Occorrerebbe inoltre incoraggiare i produttori a integrare il materiale riciclato nelle nuove apparecchiature. |
(18) |
Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature possono essere inclusi negli obiettivi stabiliti nella presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non contravvengano ad altre normative dell'Unione o nazionali applicabili a dette apparecchiature. Garantire il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio delle apparecchiature in condizioni adeguate è importante ai fini di una gestione efficace delle risorse e ottimizzerà l'approvvigionamento delle risorse. |
(19) |
É necessario che i principi di base concernenti il finanziamento della gestione dei RAEE siano definiti a livello di Unione e che i regimi di finanziamento contribuiscano a livelli elevati di raccolta, nonché all'attuazione del principio della responsabilità del produttore. |
(20) |
I nuclei domestici utenti delle AEE dovrebbero poter restituire almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero quindi finanziare ▐ la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento RAEE. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutti coloro che trattano dei RAEE a contribuire al conseguimento della finalità della presente direttiva per evitare che i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamenti non conformi alle norme e siano esportati illegalmente. Al fine di trasferire la sopportazione dei costi della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE conformemente al principio «chi inquina paga» , gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori a trattare tutti i RAEE raccolti . Per consentire un trattamento adeguato, i consumatori dovrebbero avere la responsabilità di garantire che le AEE fuori uso siano portate nei centri di raccolta. Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore , o terzo che agisce per suo conto , allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato o con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. ▐ |
(21) |
L'informazione agli utenti sull'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani solidi misti e di raccogliere tali RAEE in maniera differenziata, nonché sui sistemi di raccolta e sul loro ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione comporta la marcatura appropriata delle AEE che potrebbero finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani. |
(22) |
L'informazione sull'identificazione delle componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero o riciclaggio dei RAEE. |
(23) |
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture d'ispezione e monitoraggio permettano di verificare la corretta attuazione della presente direttiva, tenendo conto, fra l'altro, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (13). |
(24) |
L'informazione sul peso delle AEE immesse in commercio nell'Unione e sui tassi di raccolta, riutilizzo (compreso per quanto possibile il riutilizzo di interi apparecchi), recupero o riciclaggio ed esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva è necessaria per monitorare il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. |
(25) |
Gli Stati membri possono decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti. ▐ |
(26) |
Per ridurre gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti standardizzando le procedure di registrazione e di rendicontazione ed evitando addebiti multipli per registrazioni multiple nei singoli Stati membri. In particolare, un produttore non dovrebbe più essere obbligato ad avere sede legale in uno Stato membro per potervi commercializzare AEE. Viceversa, dovrebbe essere sufficiente la nomina di un rappresentante legale locale residente nello Stato membro in questione. Per consentire l’applicazione concreta della presente legislazione, deve essere possibile per gli Stati membri di individuare il produttore che ha la responsabilità del prodotto e risalire la catena di approvvigionamento a partire dal distributore finale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che un distributore che rende disponibile per la prima volta sul territorio di uno Stato membro un'apparecchiatura (commercio interno all'Unione) concluda un accordo con il produttore o provveda alla registrazione e al finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da tale apparecchiatura. |
(27) |
Per adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico e adottare le altre misure necessarie, ▐ la Commissione dovrebbe essere autorizzata ▐ ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda le misure transitorie, l'adeguamento degli allegati, le norme dettagliate per la verifica e il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti , le prescrizioni minime e le metodologie per calcolare l'ammontare della garanzia finanziaria, la definizione di «RAEE di volume molto piccolo» e di «microimpresa che opera in un ambito molto ridotto», il formato per la registrazione e la rendicontazione così come la frequenza di quest'ultima, nonché le modifiche delle norme in materia di relazioni sull'attuazione della presente direttiva . ▐ |
(28) |
L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo di attuazione delle disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive precedenti. |
(29) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione indicati nell'allegato VI, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione di RAEE e riducendo gli impatti negativi complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia , secondo gli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE . La presente direttiva impone a tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita di un prodotto di migliorare le proprie norme ambientali, così contribuendo alla produzione e al recupero sostenibili .
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo il paragrafo 3, la presente direttiva si applica a tutte le AEE ▐.
2. La presente direttiva si applica fatte salve le prescrizioni della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di salute, di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (14), e la normativa specifica sulla gestione dei rifiuti o sulla progettazione dei prodotti.
3. La presente direttiva non si applica ▐:
a) |
alle AEE necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; |
b) |
alle AEE progettate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura che non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura; ▐ |
c) |
agli impianti fissi di grandi dimensioni; |
d) |
agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni; |
e) |
ai macchinari mobili non stradali destinate esclusivamente a utilizzatori professionali; |
f) |
ai mezzi adibiti al trasporto di persone o merci; |
g) |
ai moduli fotovoltaici; |
h) |
alle lampade a incandescenza; |
i) |
ai dispositivi medici impiantati e infettati. |
Entro e non oltre il … (15), e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina l'ambito di applicazione della presente direttiva, valutando, in particolare, l'opportunità di farvi rientrare i moduli fotovoltaici. La parte della relazione sui moduli fotovoltaici valuta in particolare i tassi effettivi di raccolta e di riciclo raggiunti. All'occorrenza, sulla base di detta relazione, la Commissione presenta una proposta.
▐
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) |
“apparecchiature elettriche ed elettroniche” o (AEE): le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi, ▐ progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua; |
b) |
“rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” o RAEE: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo; |
c) |
“dispositivi medici”: le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (16), o della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (17). |
d) |
“prevenzione”: la prevenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2008/98/CE; |
e) |
“riutilizzo”: il riutilizzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 2008/98/CE; |
f) |
“preparazione per il riutilizzo”: la preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 16, della direttiva 2008/98/CE; |
g) |
“riciclaggio”: il riciclaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 17, della direttiva 2008/98/CE; |
h) |
“recupero”: il recupero ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2008/98/CE; |
i) |
“smaltimento”: lo smaltimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 19, della direttiva 2008/98/CE; |
j) |
“trattamento”: il trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 2008/98/CE; |
k) |
“produttore”: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (18):
Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario non è considerato “produttore” a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti da i) a iii); |
l) |
“distributore”: una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che rende disponibile sul mercato una AEE; |
m) |
“RAEE provenienti dai nuclei domestici”: i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici e i RAEE che possono essere utilizzati come AEE sia dai nuclei domestici sia da utenti diversi dai nuclei domestici ; |
n) |
“rifiuto pericoloso”: un rifiuto pericoloso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE; |
o) |
“accordo finanziario”, qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura; |
p) |
“messa a disposizione sul mercato”: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
q) |
“immissione in commercio”: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione; |
r) |
“rimozione”: l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, i preparati e i componenti pericolosi sono contenuti in un flusso identificabile o nella parte identificabile di un flusso al termine del processo di trattamento. Una sostanza, un preparato o un componente sono identificabili se possono essere monitorati per dimostrare che il trattamento è sicuro per l'ambiente; |
s) |
“raccolta”: la raccolta ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2008/98/CE; |
t) |
“raccolta differenziata”: la raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva 2008/98/CE; |
u) |
“impianto industriale fisso di grandi dimensioni”: una particolare combinazione di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati in modo permanente in un luogo prestabilito. Tale impianto non include prodotti per illuminazione; |
v) |
“utensili industriali fissi di grandi dimensioni”: un insieme di macchine, apparecchi e/o componenti destinati ad essere utilizzati congiuntamente nell’industria per l'esecuzione di una funzione specifica, che sono installati da personale esperto e hanno un'ubicazione fissa in fase di esercizio; |
w) |
“macchinario mobile non stradale”: un macchinario il cui funzionamento richiede la mobilità durante il lavoro oppure un movimento continuo o semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse, o un macchinario utilizzato senza spostamenti ma che può essere equipaggiato in modo tale da consentirne uno spostamento più agevole da un luogo all’altro; |
x) |
“mezzo di trasporto”: un veicolo utilizzato per il trasporto di persone o merci, quali autovetture, autobus, camion, tram, navi e aeroplani; |
y) |
“moduli fotovoltaici”: i moduli fotovoltaici destinati unicamente ad essere utilizzati in un sistema progettato, assemblato e installato per il funzionamento permanente in un luogo specifico a fini di generazione di energia a uso pubblico, commerciale o privato. |
Articolo 4
Progettazione dei prodotti
Gli Stati membri, in conformità alla legislazione dell'Unione sui prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE , incoraggiano la cooperazione tra i produttori e gli operatori che si occupano del riciclaggio e l'adozione di misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. Tali misure devono rispettare il corretto funzionamento del mercato interno. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza. Le prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile per agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE e per ridurre le emissioni di sostanze pericolose sono definite non oltre il 31 dicembre 2014 nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE.
Articolo 5
Raccolta differenziata
1. Al fine di raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE e garantire il corretto trattamento di tutte le tipologie di RAEE , in particolare per quanto riguarda le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra , le lampade contenenti mercurio e i piccoli apparecchi, gli Stati membri garantiscono che tutti i RAEE siano raccolti separatamente e non mischiati con i rifiuti ingombranti o misti dei nuclei domestici, e che i RAEE non trattati non siano inviati nelle discariche o negli inceneritori .
2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione; |
b) |
quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e purché tali sistemi restino gratuiti per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione; |
c) |
fatto salvo il disposto delle lettere a) e b), i produttori siano autorizzati ad organizzare e gestire sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che siano conformi agli obiettivi della presente direttiva; |
d) |
tenendo conto delle norme nazionali e dell'Unione in materia di salute e sicurezza, possa essere rifiutata la resa ai sensi delle lettere a) e b) dei RAEE che presentano un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi specifici in relazione a tali RAEE. |
Gli Stati membri possono prevedere modalità specifiche di resa dei RAEE ai sensi delle lettere a) e b) se l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene rifiuti diversi dai RAEE.
3. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assicurano, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, che i produttori o i terzi che agiscono a nome loro provvedano alla raccolta di tali rifiuti.
Articolo 6
Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti
1. Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente non trattati e sorvegliano l'applicazione di detto divieto .
2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da ottimizzare il riutilizzo e il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose. Ai fini del massimo riutilizzo degli apparecchi interi, gli Stati membri garantiscono inoltre che, prima di qualsiasi trasporto, i sistemi di raccolta prevedano la differenziazione nei punti di raccolta delle apparecchiature riutilizzabili provenienti dai RAEE raccolti separatamente.
Articolo 7
Obiettivi di raccolta
1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, ogni Stato membro garantisce che , entro il 2016, sia raccolto almeno l’85 % dei RAEE generati nel suo territorio .
Ogni Stato membro garantisce che entro il 2012 siano raccolti almeno 4 kg di RAEE pro capite o, qualora superiore, un peso di RAEE equivalente a quello raccolto nel medesimo Stato membro nel 2010.
Gli Stati membri garantiscono che il volume dei RAEE raccolti sia gradualmente incrementato nel periodo che intercorre tra il 2012 e il 2016.
Gli Stati membri possono stabilire obiettivi individuali più ambiziosi e ne danno in tal caso comunicazione alla Commissione.
Gli obiettivi di raccolta sono raggiunti annualmente ▐.
Gli Stati membri presentano i propri piani di miglioramento alla Commissione non oltre il … (19).
2. Per determinare se il tasso minimo di raccolta è stato raggiunto, gli Stati membri garantiscono che i soggetti interessati comunichino, senza alcun costo per gli Stati membri in conformità all'articolo 16 e su base annuale, le informazioni sui RAEE, che sono stati:
a) |
preparati per il riutilizzo o inviati ai centri di trattamento da qualsiasi operatore; |
b) |
portati a centri di raccolta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a); |
c) |
portati a distributori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b); |
d) |
oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome; o |
e) |
raccolti separatamente in altro modo. |
3. Mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21 , possono essere stabilite disposizioni transitorie per il periodo che termina il 31 dicembre 2015 per risolvere le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel soddisfare gli obiettivi di cui al paragrafo 1 a causa di circostanze nazionali specifiche.
4. Entro il 31 dicembre 2012, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, una metodologia comune per determinare la quantità di RAEE, in termini di peso , generata in ciascuno Stato membro. Tale metodologia include norme dettagliate sui metodi di applicazione e calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi di cui al paragrafo 1 .
▐
5. Sulla base di una relazione presentata dalla Commissione accompagnata, se del caso, da una proposta, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, al più tardi entro il 31 dicembre 2012, il tasso di raccolta e la data di cui al paragrafo 1, anche nella prospettiva di fissare un eventuale obiettivo per la raccolta differenziata delle apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento , delle lampade, comprese quelle a incandescenza, e dei piccoli apparecchi .
Articolo 8
Trattamento
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a trattamento.
Entro … (20), la Commissione richiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare e adottare norme europee per la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio e la riparazione dei RAEE, nonché la preparazione per il riutilizzo. Tali norme rispecchiano il più recente livello tecnico.
Il riferimento a tali norme è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento, il riciclaggio e la riparazione dei RAEE, nonché la preparazione per il riutilizzo, sono effettuati con un approccio imperniato sulla preservazione delle materie prime e mirante a riciclare le preziose risorse contenute nelle AEE al fine di assicurare un migliore approvvigionamento di materie prime nell'Unione.
2. I trattamenti diversi dalla preparazione per il riutilizzo includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato III.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato IV.
4. ▐ Al fine di introdurre altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente , la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, modifiche dell'allegato III . ▐ La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. La Commissione esamina la necessità di apportare modifiche all'allegato III per trattare i relativi nanomateriali.
5. Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.
Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla loro pubblicazione.
6. Gli Stati membri incoraggiano gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad introdurre sistemi certificati di gestione ambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (21).
Articolo 9
Autorizzazioni e ispezioni
1 Gli Stati membri garantiscono che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ottengano un'autorizzazione dalle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE.
2. La deroga all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 24, lettera b), della direttiva 2008/98/CE può essere applicata alle operazioni di recupero dei RAEE se le autorità competenti effettuano un'ispezione prima della registrazione per garantire la conformità con l'articolo 13 della suddetta direttiva.
L'ispezione verifica quanto segue:
a) |
il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare; |
b) |
i requisiti tecnici generali da rispettare; |
c) |
le misure di sicurezza da adottare. |
L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno e i suoi risultati sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono a che l'autorizzazione o la registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 includa tutte le condizioni necessarie ai fini dell'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 5, e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all'articolo 11.
Articolo 10
Spedizione di RAEE
1. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro rispettivo o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (22).
2. I RAEE esportati dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (23) sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della presente direttiva solo se l'esportatore può dimostrare , presentando prove inconfutabili prima della spedizione, che il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio avverranno in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva. Una volta avvenuti il recupero, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, va confermata l'osservanza di tali condizioni equivalenti.
3. Gli Stati membri non autorizzano la spedizione di AEE destinate al riutilizzo a meno che una persona giuridica o fisica identificata competente non ne abbia certificato il perfetto funzionamento attribuendole a tal fine un’etichetta specifica.
4. Onde consentire le operazioni di trattamento fuori dall'Unione con un livello equivalente di protezione, la Commissione adotta, entro il … (24), mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, le norme dettagliate relative ai paragrafi 1 e 2, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.
Articolo 11
Obiettivi di recupero
1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 o per la preparazione per il riutilizzo gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano i seguenti obiettivi minimi entro il 31 dicembre 2011:
a) |
per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 4 dell'allegato IA ,
|
b) |
per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato IA :
|
c) |
per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato IA:
|
d) |
per i RAEE che rientrano nella categoria 5 dell' allegato IA:
|
e) |
per i RAEE che rientrano nella categoria 6 dell'allegato IA:
|
f) |
per tutti i rifiuti di lampade a scarica, ▐ riciclaggio dell' 80 % . |
2. Gli obiettivi sono calcolati come percentuale del peso dei RAEE raccolti separatamente e inviati ai punti di recupero ed effettivamente recuperati, riutilizzati e riciclati . Lo stoccaggio, la cernita e le operazioni di pretrattamento negli impianti di recupero non sono inclusi nel calcolo volto a valutare se gli obiettivi sono stati raggiunti .
3. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al volume delle AEE usate, dei RAEE, dei loro componenti, materiali o sostanze in entrata e in uscita dai centri di trattamento e in uscita (uscita in termini di percentuale complessiva) dai centri di recupero o di riciclaggio.
4. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento.
Articolo 12
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. Inoltre, quando necessario, gli Stati membri , allo scopo di migliorare la raccolta dei RAEE, provvedono affinché siano disponibili adeguate risorse finanziarie, ottenute al momento della vendita di nuove AEE, in base al principio «chi inquina paga» (dove si considera che a inquinare siano i dettaglianti, i consumatori e i produttori, ma non i contribuenti), onde coprire i costi ▐ di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici , incluse le spese di funzionamento degli impianti di raccolta e i costi delle relative campagne di sensibilizzazione dedicate alla gestione dei RAEE. Dette risorse finanziarie sono a disposizione soltanto degli operatori giuridicamente tenuti a raccogliere i RAEE .
Quando i costi degli operatori sono totalmente coperti attraverso le risorse finanziarie di cui al primo comma, tali operatori, che si tratti sia di amministrazioni comunali sia di punti di raccolta privati, consegnano tutti i RAEE raccolti ai regimi di responsabilità del produttore.
Il finanziamento della raccolta dei RAEE provenienti da nuclei domestici e conferiti agli impianti di raccolta non rientra nell’ambito della responsabilità finanziaria individuale del produttore di cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri possono stabilire disposizioni supplementari riguardo ai metodi di calcolo dei costi legati alla raccolta e agli impianti di raccolta.
2. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Il produttore può adempiere al proprio obbligo ricorrendo a una delle due modalità o a una combinazione di entrambe. I regimi collettivi introducono oneri differenziati a carico dei produttori a seconda della facilità con cui è possibile riciclare i prodotti e le materie prime strategiche in essi contenuti.
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostra che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. La garanzia finanziaria per la fine del ciclo di vita dei prodotti è calcolata in modo da garantire l'internalizzazione dei costi reali legati alla fine del ciclo di vita del prodotto di un produttore, tenendo conto delle norme in materia di trattamento e riciclaggio di cui all'articolo 8.
3. Onde consentire un approccio armonizzato con riferimento al rispetto dei requisiti della garanzia finanziaria, come stabilito al paragrafo 2, la Commissione, entro il … (25), mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, stabilisce i requisiti minimi e la metodologia per calcolare il livello di tali garanzie e definisce gli orientamenti per verificarle e valutarle.
Tali requisiti minimi assicurano almeno che:
a) |
la garanzia determini l’internalizzazione dei costi reali della fine del ciclo di vita del prodotto di un produttore, tenendo conto delle norme in materia di trattamento e riciclaggio; |
b) |
i costi connessi all’obbligo del produttore non ricadano su altri operatori; |
c) |
la garanzia si mantenga per il futuro e possa essere utilizzata per adempiere all’obbligo pendente di riciclaggio da parte di un produttore, in caso di insolvenza. |
4. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato anteriormente al 13 agosto 2005 (in prosieguo: «rifiuti storici») è fornito da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome riferiscano annualmente in merito al finanziamento, ai costi e all’efficienza dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento.
Articolo 13
Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.
Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe ai produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.
Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe agli utenti diversi dai nuclei domestici.
2. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.
Articolo 14
Sistema di raccolta e di informazione degli utenti
▐
1. Al fine di una maggiore sensibilizzazione degli utenti, gli Stati membri provvedono affinché i distributori introducano adeguati sistemi di raccolta per quanto concerne i RAEE di volume molto piccolo. Detti regimi di raccolta:
a) |
consentono agli utenti finali di disfarsi di RAEE di volume molto piccolo in un punto di raccolta accessibile e visibile all’interno del negozio del dettagliante; |
b) |
impongono ai dettaglianti di ritirare gratuitamente RAEE di volume molto piccolo, quando forniscono AEE dello stesso volume; |
c) |
non comportano oneri a carico dell’utente finale nel momento in cui si sbarazza di RAEE di volume molto piccolo, né alcun obbligo d'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso genere. |
Gli Stati membri garantiscono inoltre che le lettere b) e c) di cui al primo paragrafo, si applichino ai venditori a distanza, vale a dire alle persone fisiche o giuridiche che, attraverso tecniche di comunicazione a distanza conformemente alla direttiva 97/7/CE, commercializzano o rendono disponibili AEE sul mercato. Il sistema di raccolta applicato dai venditori a distanza consente agli utenti finali di restituire RAEE di volume molto piccolo senza doversi fare carico di alcun onere, comprese le spese di consegna o postali.
Entro … (26) la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, una definizione di «RAEE di volume molto piccolo», tenendo conto del rischio che comporta la mancata raccolta differenziata di tali rifiuti a causa della loro dimensione molto ridotta.
Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle microimprese che operano in un ambito molto ridotto. Entro … (26) la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, ai fini della presente direttiva, una definizione di «microimprese che operano in un ambito molto ridotto».
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti di AEE nei nuclei domestici ottengano le informazioni concernenti:
a) |
l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta differenziata di tali RAEE; |
b) |
i sistemi di ritiro e raccolta disponibili , incoraggiando il coordinamento delle informazioni volte a segnalare tutti i punti di riconsegna a disposizione, a prescindere dal produttore che li istituisce ; |
c) |
il proprio ruolo nel riutilizzo, riciclaggio e in altre forme di recupero dei RAEE; |
d) |
gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE; |
e) |
il significato del simbolo indicato nell'allegato V. |
3. Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere la partecipazione dei consumatori alla raccolta dei RAEE e ad indurli ad agevolare il processo di riutilizzo, trattamento e recupero.
4. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, in conformità alla norma europea EN 50419 (27), con il simbolo indicato nell'allegato V le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia dell'AEE.
5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o parzialmente, ad esempio nelle istruzioni per l'uso, presso i punti di vendita o tramite campagne di sensibilizzazione , le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.
Articolo 15
Informazione degli impianti di trattamento
1. Al fine di agevolare l'utilizzo e il trattamento corretto e sano sotto il profilo ambientale dei RAEE, compresi la manutenzione, l'aggiornamento, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, la rimessa a nuovo e il riciclaggio, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano a titolo gratuito, informazioni in materia di riutilizzo e trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso sul mercato entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso gli strumenti elettronici, come ad esempio CD-Rom e servizi on-line.
2. Gli Stati membri garantiscono che i produttori di dispositivi AEE immessi in commercio siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui il dispositivo è stato immesso in commercio venga determinata in modo inequivocabile, il marchio apposto sul dispositivo specifica che quest'ultimo è stato immesso in commercio successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419 viene applicata a tal fine.
Articolo 16
Registrazione, informazione e rendicontazione
1. Gli Stati membri stilano un registro dei produttori, compresi i produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del paragrafo 2.
Il registro ha lo scopo di verificare l'osservanza degli obblighi finanziari previsti dagli articoli 12 e 13.
2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i produttori presenti sul proprio territorio possano inserire in formato elettronico nel registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, comprese le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni e le tariffe, rendendo conto delle proprie attività in tutti gli altri Stati membri.
I registri sono interoperabili per consentire lo scambio di tali informazioni, comprese le informazioni relative alla quantità di AEE immesse sul mercato nazionale e le informazioni che consentono il trasferimento di danaro in relazione a trasferimenti intracomunitari di prodotti o RAEE.
3. Ogni Stato membro garantisce che un produttore che immette in commercio AEE sul suo territorio senza essere residente possa nominare responsabile delle obbligazioni derivanti dalla presente direttiva un rappresentante legale locale residente nello Stato membro in questione.
4. Onde assicurare il corretto funzionamento del sistema di registrazione, informazione e comunicazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, le misure che stabiliscono il formato per la registrazione e la rendicontazione e la frequenza di quest'ultima. Il formato per la registrazione e la rendicontazione comprende almeno le seguenti informazioni:
a) |
la quantità di AEE immesse sul mercato nazionale; |
b) |
i tipi di apparecchiatura; |
c) |
le marche; |
d) |
le categorie; |
e) |
la garanzia, se applicabile. |
5. Il registro può essere gestito tramite i regimi di responsabilità collettiva del produttore istituiti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2.
6. Gli Stati membri raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.
7. Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sulle informazioni di cui al paragrafo 5 ogni tre anni. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario stabilito nella decisione 2004/249/CE della Commissione, dell'11 marzo 2004, relativa al questionario ad uso degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (28) e nella decisione 2005/369/CE della Commissione, del 3 maggio 2005, che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (29). La relazione è messa a disposizione della Commissione non oltre nove mesi dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato.
La prima relazione triennale verte sul periodo dal 20xx al 20xx.
La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
Articolo 17
Identificazione degli operatori economici
Gli Stati membri istituiscono sistemi di informazione che consentono alle autorità di regolamentazione, ai produttori e ai distributori, di identificare:
a) |
qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito AEE; |
b) |
qualsiasi operatore economico cui sia stato fornito AEE. |
Articolo 18
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Onde adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, le modifiche dell' articolo 16, paragrafo 7, e degli allegati. ▐
Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di AEE, gli operatori che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.
▐
Articolo 19
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 23 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 20 e 21.
Articolo 20
Revoca della delega
1. La delega di potere di cui agli articoli 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 23 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 21
Obiezioni agli atti delegati
1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.
2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.
L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.
Articolo 22
Sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro applicazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 24 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive.
Articolo 23
Ispezione e monitoraggio
1. Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della presente direttiva.
Tali ispezioni comprendono almeno le quantità di AEE usate immesse in commercio, al fine di valutare l'ammontare della garanzia finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, le esportazioni di RAEE sui mercati esterni all'Unione, come previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, e le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall' allegato III della presente direttiva.
2. Gli Stati membri garantiscono che le spedizioni di AEE usate che siano sospettate di essere RAEE avvengano in conformità dei requisiti minimi di cui all'allegato II e provvedono ai debiti controlli di tali spedizioni .
3. Per assicurare il buon funzionamento delle ispezioni e del monitoraggio, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 19 e alle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, le norme ulteriori in materia di ispezioni e monitoraggio.
▐
4. Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale degli impianti di raccolta e di trattamento riconosciuti. Solo gli impianti i cui operatori rispettano i requisiti stabiliti all’articolo 8, paragrafo 3, sono ammessi in tale registro nazionale. Gli Stati membri rendono pubblico il contenuto del registro.
5. Gli operatori degli impianti forniscono annualmente alle autorità competenti la prova del rispetto della presente direttiva e presentano alle autorità competenti delle relazioni in conformità dei paragrafi 6 e 7, allo scopo di mantenere il proprio status di impianti di trattamento riconosciuti.
6. Gli operatori degli impianti di raccolta presentano alle autorità competenti delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare il volume dei RAEE raccolti con il volume dei RAEE di fatto trasferiti agli impianti di recupero o di riciclaggio. I RAEE sono trasferiti esclusivamente verso impianti di recupero e di trattamento riconosciuti.
7. Gli operatori degli impianti di trattamento presentano alle autorità competenti delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare la quantità di RAEE raccolti provenienti da proprietari o da impianti di raccolta riconosciuti con la quantità di RAEE di fatto recuperati, riciclati o, in conformità dell’articolo 10, esportati.
8. Gli Stati membri provvedono affinché i RAEE siano consegnati esclusivamente a impianti di raccolta, recupero e/o riciclo registrati e riconosciuti.
Articolo 24
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 22, 23 e all'allegato II non oltre … (30). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 12, paragrafo 2, di modo che ciascun produttore finanzi soltanto le operazioni relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che siano fornite le adeguate garanzie finanziarie di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 2 e all'articolo 15 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) |
avere forza vincolante; |
b) |
specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze; |
c) |
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione; |
d) |
i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi; |
e) |
le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli accordi; |
f) |
in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative. |
4. Oltre ai riesami di cui agli articoli 2 e 7, la Commissione presenta non oltre il … (31), una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle esperienze acquisite in merito all’applicazione della presente direttiva. Tale relazione, se del caso, è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.
Articolo 25
Abrogazione
La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive menzionate nell'allegato VI, parte A, è abrogata con effetto dal … (32), ad eccezione dell'articolo 5, paragrafo 5, che è abrogato con effetto al 31 dicembre 2011, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato VI, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 27
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a …,
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 306 del 16.12.2009, pag. 39.
(2) GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011.
(4) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.
(5) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.
(6) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(7) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(8) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.
(9) GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.
(10) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(11) GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.
(12) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(13) GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.
(14) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(15) Cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(16) GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.
(17) GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.
(18) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
(19) Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(20) Sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(21) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.
(22) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(23) GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.
(24) Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(25) Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(26) Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
(27) Adottata da CENELEC nel marzo 2006.
(28) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 56.
(29) GU L 119 dell’11.5.2005, pag. 13.
(30) Diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(31) Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
(32) Diciotto mesi e un giorno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Giovedì 3 febbraio 2011
ALLEGATO IA
Categorie di apparecchiature per determinare gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 11
1) |
Apparecchi di refrigerazione e radiatori, |
2) |
Schermi e monitor, |
3) |
Lampade, |
4) |
Grandi apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor e lampade. Per grandi apparecchi si intendono tutti gli apparecchi che non sono in linea di principio trasportabili o sono destinati a rimanere nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile, |
5) |
Piccoli apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor, lampade e apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. Per piccoli apparecchi si intendono tutti gli apparecchi che sono in linea di principio trasportabili o non sono destinati a restare nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile, |
6) |
Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. |
Giovedì 3 febbraio 2011
ALLEGATO IB
Elenco non esaustivo di apparecchi che rientrano nelle categorie dell'allegato IA
1. Apparecchi di refrigerazione e radiatori
— |
Frigoriferi |
— |
Congelatori |
— |
Distributori automatici di prodotti freddi |
— |
Apparecchi per il condizionamento |
— |
Radiatori a olio e altri scambiatori di calore contenenti mezzi di trasmissione del calore diversi dall'acqua (come pompe di calore e deumidificatori) |
2. Schermi e monitor
— |
Schermi |
— |
Apparecchi televisivi |
— |
Cornici digitali |
— |
Monitor |
3. Lampade
— |
Tubi fluorescenti |
— |
Lampade fluorescenti compatte |
— |
Lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico |
— |
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione |
— |
Lampade a LED |
4. Grandi apparecchi
— |
Grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come piastre riscaldanti, forni, cucine, forni a microonde, macchine da caffè fisse) |
— |
Cappe aspiranti |
— |
Grandi apparecchi per la pulizia (come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie) |
— |
Grandi apparecchi di riscaldamento (come ventilatori di riscaldamento, camini elettrici, stufe in marmo e pietra naturale e altri grandi apparecchi utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi) |
— |
Grandi apparecchi per la cura del corpo (come lampade solari, saune, sedie da massaggio) |
— |
Grandi apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (come mainframe, server, apparecchi e strumenti di rete fissa, stampanti, copiatrici, telefoni a gettone) |
— |
Grandi apparecchiature per lo sport e per il tempo libero (come apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, slot machine) |
— |
Grandi apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione o il controllo della luce |
— |
Grandi utensili e macchine industriali elettrici ed elettronici, ad eccezione di utensili industriali fissi di grandi dimensioni e macchine mobili non stradali destinate esclusivamente a utilizzatori professionali |
— |
Grandi apparecchi per la generazione o il trasferimento di corrente (come generatori, trasformatori, gruppi di continuità, invertitori) |
— |
Grandi apparecchiature mediche |
— |
Grandi strumenti di monitoraggio e di controllo |
— |
Grandi strumenti e dispositivi di misurazione (come bilance, macchine fisse) |
— |
Grandi distributori automatici di prodotti e apparecchi per l'erogazione automatica di servizi semplici (distributori di prodotti, distributori automatici di denaro contante, apparecchi per la restituzione dei vuoti, apparecchi automatici per foto) |
5. Piccoli apparecchi
— |
Piccoli apparecchi utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come tostapane, piastre riscaldanti, coltelli elettrici, riscaldatori a immersione, macchine per tagliare) |
— |
Piccoli apparecchi per la pulizia (come aspirapolvere, ferri da stiro, ecc.) |
— |
Ventilatori, profumatori d'ambiente |
— |
Piccoli apparecchi di riscaldamento (come coperte termiche) |
— |
Orologi, orologi da polso e altri strumenti per misurare il tempo |
— |
Piccoli apparecchi per la cura del corpo (come rasoi, spazzolini da denti, asciugacapelli, apparecchi per massaggi) |
— |
Foto e videocamere |
— |
Apparecchi elettronici di consumo (come apparecchi radio, amplificatori, autoradio, lettori DVD) |
— |
Strumenti musicali e attrezzature per la musica (come amplificatori, mixer, auricolari e altoparlanti, microfoni) |
— |
Piccoli apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione o il controllo della luce |
— |
Giocattoli (come trenini elettrici, modellini di aerei, ecc.) |
— |
Piccole apparecchiature per lo sport (come computer per ciclismo, immersione, corsa, canottaggio, ecc.) |
— |
Piccole apparecchiature per il tempo libero (come videogiochi, attrezzature per la pesca e per il golf, ecc.) |
— |
Utensili elettrici ed elettronici, compresi gli utensili da giardino (come trapani, seghe, pompe, tosaerba) |
— |
Piccoli apparecchi per la generazione e il trasferimento di corrente (come generatori, caricatori, gruppi di continuità, convertitori) |
— |
Piccole apparecchiature mediche, comprese le apparecchiature veterinarie |
— |
Piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo (come rivelatori di fumo, regolatori di temperatura, termostati, rivelatori di movimento, dispositivi e prodotti di monitoraggio, telecomandi) |
— |
Piccoli strumenti di misurazione (come bilance, indicatori, telemetri, termometri) |
— |
Piccoli distributori automatici di prodotti |
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
— |
Computer portatili |
— |
Notebook |
— |
Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (come PC, stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, cellulari, router, radio, baby phone, videoproiettori). |
Giovedì 3 febbraio 2011
ALLEGATO II
Requisiti minimi ▐ per le spedizioni di AEE usate
1. |
Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il possessore dell'articolo affermi di voler spedire, o di spedire, AEE usate e non RAEE, le autorità dello Stato membro esigono che a sostegno della dichiarazione vengano presentati i documenti seguenti:
Le lettere a) e b) non si applicano se le AEE usate sono rispedite al produttore come conseguenza collettiva di prodotti difettosi nel quadro della garanzia e destinate ad essere riutilizzate. |
2. |
Per dimostrare che gli articoli spediti sono AEE usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le AEE e redigere la documentazione:
|
3. |
In aggiunta ai documenti richiesti al punto 1, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:
|
4. |
In mancanza della documentazione di cui ai punti 1 e 3 , di un imballaggio adeguato o di un corretto accatastamento del carico, che il possessore dell’apparecchio destinato alla spedizione ha la responsabilità di fornire , le autorità dello Stato membro presumono che l'articolo sia un RAEE pericoloso e che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006. ▐ |
Giovedì 3 febbraio 2011
ALLEGATO III
Trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE di cui all'articolo 8, paragrafo 2
1. |
Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, i preparati e i componenti seguenti:
Queste sostanze, preparati e componenti sono eliminati o recuperati a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio. |
2. |
I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:
|
3. |
Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell'opportunità del riutilizzo e del riciclaggio, i paragrafi 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire il riutilizzo e il riciclaggio ecologicamente corretto dei componenti o degli interi apparecchi. |
(1) GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.
Giovedì 3 febbraio 2011
ALLEGATO IV
Requisiti tecnici di cui all'articolo 8, paragrafo 3
1. |
Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (1)):
|
2. |
Siti di trattamento dei RAEE.
|
Giovedì 3 febbraio 2011
ALLEGATO V
Simbolo per la marcatura delle AEE
Il simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE è un contenitore di spazzatura mobile barrato come indicato sotto: il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.
Giovedì 3 febbraio 2011
ALLEGATO VI
Parte A
Direttiva abrogata e sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 25)
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
Parte B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 25)
Direttiva |
Termine di attuazione |
2002/96/CE |
13 agosto 2004 |
2003/108/CE |
13 agosto 2004 |
2008/34/CE |
— |
Giovedì 3 febbraio 2011
ALLEGATO VII
Tavola di concordanza (1)
Direttiva 2002/96/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
— |
— |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
Articolo 2, paragrafo 3, frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, in parte |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b) |
— |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera c) |
Allegato I B, punto 5 |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera d) |
Allegato I B, punto 8 |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera e) |
— |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3, lettere a) - d) |
Articolo 3, lettere a) - d) |
— |
Articolo 3, lettera e) |
Articolo 3, lettera e) |
Articolo 3, lettera f) |
Articolo 3, lettera f) |
Articolo 3, lettera g) |
Articolo 3, lettera g) |
Articolo 3, lettera h) |
Articolo 3, lettera h) |
Articolo 3, lettera i) |
Articolo 3, lettera i) |
Articolo 3, lettera j) |
Articolo 3, lettera j) |
Articolo 3, lettera k) |
Articolo 3, lettera k) |
Articolo 3, lettera l) |
Articolo 3, lettera l) |
— |
— |
Articolo 3, lettera m) |
Articolo 3, lettera m) |
Articolo 3, lettera n) |
— |
Articolo 3, lettere o) - s) |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafi 1-3 |
Articolo 5, paragrafi 1-3 |
— |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, e paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, primo e secondo comma, prima frase |
Allegato II, punto 4 |
Articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 8, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
— |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
— |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 7, paragrafo 4 |
— |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 12, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, terzo comma |
— |
Articolo 8, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 8, paragrafo 4 |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
— |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 11 |
Articolo 15 |
— |
Articolo 16, paragrafi 1-4 |
Articolo 12, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma |
— |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 6 |
Articolo 13 |
Articolo 18 |
Articolo 14 |
Articolo 19 |
Articolo 15 |
Articolo 22 |
Articolo 16 |
Articolo 23, paragrafo 1, primo comma |
— |
Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 23, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 17, paragrafi 1 a 3 |
Articolo 24, paragrafi 1 a3 |
Articolo 17, paragrafo 4 |
— |
— |
Articolo 25 |
Articolo 18 |
Articolo 26 |
Articolo 19 |
Articolo 27 |
Allegato IA |
— |
Allegato IB |
— |
— |
Allegato III |
Allegati IIIV |
Allegati IV-VI |
— |
Allegato VII |
— |
Allegato VIII |
(1) La tavola di concordanza non è stata ancora cambiata in rapporto alla posizione del Parlamento. La stessa sarà aggiornata una volta raggiunto un accordo tra Parlamento e Consiglio.