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Document 52011AP0032

    Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006) ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))
    P7_TC2-COD(2009)0060A Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

    GU C 182E del 22.6.2012, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 182/32


    Giovedì 3 febbraio 2011
    Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006) ***II

    P7_TA(2011)0032

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (16442/1/2010 – C7-0426/2010 – 2009/0060A(COD))

    2012/C 182 E/09

    (Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16442/1/2010 – C7-0426/2010),

    vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0194),

    visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 66 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo (A7-0006/2011),

    1.

    adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  Testi approvati del 21.10.2010, P7_TA(2010)0379.


    Giovedì 3 febbraio 2011
    P7_TC2-COD(2009)0060A

    Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l'esecuzione dell'assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (3), il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (4), il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (5), il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (6), il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (7) e il regolamento (CE) n. 1905/2006 (8).

    (2)

    Dall'attuazione del regolamento (CE) n. 1905/2006 sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell'Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti di tale regolamento per allinearle con quelle degli altri strumenti.

    (2 bis)

    La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i documenti di strategia geografici, i programmi indicativi pluriennali e i documenti di strategia per i programmi tematici, in quanto tali documenti e programmi integrano il regolamento (CE) n. 1905/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

    (3)

    Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1905/2006,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:

    -1)

    all'articolo 17, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Ulteriori istruzioni relative alla ripartizione dell'importo globale tra i beneficiari sono definite dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35, e alle condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.»;

    -1 bis)

    l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 21

    Adozione di documenti di strategia e programmi indicativi pluriennali

    I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e all'articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui all'articolo 17, sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35, e alle condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.»;

    -1 ter)

    all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.     I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

    -1 quater)

    all'articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.     Qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione tenendo conto dei pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR, la Commissione trasmette per informazione le misure al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dalla sua decisione.

    4.     Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, purché non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione, sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese.»;

    1)

    all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L'assistenza dell'Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»;

    1 bis)

    all'articolo 33, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.     La Commissione procede al regolare monitoraggio e riesame dei suoi programmi e alla valutazione dei risultati dell'attuazione delle politiche e dei programmi geografici e tematici, delle politiche settoriali, nonché dell'efficacia della programmazione, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti, nell'intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. Le proposte del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali o del Consiglio relative a valutazioni esterne indipendenti sono tenute in debita considerazione. Si presta particolare attenzione ai settori sociali e ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli OSM.

    2.     La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. I risultati sono presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi e di attribuzione delle risorse.»;

    1 ter)

    all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.     La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e sottomette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati e, nella misura del possibile, sulle principali conseguenze e incidenze degli aiuti. La relazione è inoltre trasmessa ai parlamenti nazionali, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.»;

    1 quater)

    l'articolo 35 è sostituito dai seguenti:

    «Articolo 35

    Esercizio della delega

    1.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 21 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento.

    2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    3.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter.

    Articolo 35 bis

    Revoca della delega

    1.     La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 21 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

    3.     La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 35 ter

    Obiezioni agli atti delegati

    1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

    Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di due mesi.

    2.     Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

    L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

    3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea), posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011.

    (2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

    (3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

    (4)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41.

    (5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

    (7)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

    (8)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


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