This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52011AP0030
Financing instrument for development cooperation ***II European Parliament legislative resolution of 3 February 2011 on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation (16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD))#P7_TC2-COD(2010)0059 Position of the European Parliament adopted at second reading on 3 February 2011 with a view to the adoption of Regulation (EU) No …/2011 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation#ANNEX I#ANNEX II
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD))
P7_TC2-COD(2010)0059 Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
ALLEGATO I
ALLEGATO II
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD))
P7_TC2-COD(2010)0059 Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
ALLEGATO I
ALLEGATO II
GU C 182E del 22.6.2012, p. 20–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 182/20 |
Giovedì 3 febbraio 2011
Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***II
P7_TA(2011)0030
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (16447/1/2010 – C7-0424/2010 – 2010/0059(COD))
2012/C 182 E/07
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16447/1/2010 – C7-0424/2010), |
— |
visti i contributi dei parlamenti nazionali sul progetto di atto legislativo, |
— |
vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0102), |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto l'articolo 66 del suo regolamento, |
— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo (A7-0009/2011), |
1. |
adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso; |
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Testi approvati del 21.10.2010, P7_TA(2010)0382.
Giovedì 3 febbraio 2011
P7_TC2-COD(2010)0059
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 3 febbraio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La politica di sviluppo dell'Unione persegue la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. |
(2) |
L’Unione, quale membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si è impegnata ad integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo e a promuovere il commercio internazionale per favorire lo sviluppo e la riduzione della povertà, a lungo termine eliminandola, in tutto il mondo. |
(3) |
L’Unione sostiene il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel cammino verso la riduzione della povertà e lo sviluppo economico e sociale sostenibile e riconosce l’importanza dei suoi settori dei prodotti di base. |
(4) |
L’Unione si è impegnata a sostenere l’integrazione uniforme e graduale dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale ai fini dello sviluppo sostenibile. I principali paesi ACP esportatori di banane potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà causate dall’evoluzione dei regimi commerciali, specialmente la liberalizzazione della tariffa della nazione più favorita (NPF) nel quadro dell’OMC e gli accordi bilaterali e regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina. È pertanto opportuno aggiungere un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP («il programma») al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(5) |
È opportuno che le misure di assistenza finanziaria da adottare nell’ambito del programma migliorino il livello e le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nelle zone della coltura bananiera e ricavano un reddito dalle catene di valore del settore della banana, più specificamente i piccoli coltivatori e le piccole imprese, nonché che garantiscano il rispetto delle norme in materia di sanità, sicurezza del lavoro e protezione dell'ambiente, in particolare quelle che riguardano l'impiego dei pesticidi e l'esposizione agli stessi. Tali misure dovrebbero pertanto facilitare l’adeguamento e includere, se del caso, la riorganizzazione delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante un sostegno settoriale al bilancio o interventi specifici per progetto. È opportuno che le misure prevedano politiche di resilienza sociale, una diversificazione economica o investimenti volti a migliorare la competitività, ove ciò risulti attuabile, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle esperienze acquisite attraverso il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane, istituito a norma del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio (3), e la disciplina speciale per l’assistenza (RSA) ai fornitori ACP tradizionali di banane, istituita a norma del regolamento (CE) n. 856/1999 (4) del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1609/1999 (5) della Commissione. L'Unione riconosce l'importanza di promuovere una più equa distribuzione dei redditi delle banane. |
(6) |
Il programma dovrebbe accompagnare il processo di adeguamento nei paesi ACP che hanno esportato volumi significativi di banane nell'Unione negli ultimi anni e che risentiranno della liberalizzazione nel quadro dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane (6) o a seguito degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina. Il programma si fonda sulla RSA ai fornitori ACP tradizionali di banane. Esso è conforme agli obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito dell’OMC, persegue un obiettivo di ristrutturazione e di miglioramento della competitività ed ha quindi carattere temporaneo, con una durata di quattro anni (2010-2013). |
(7) |
Secondo le conclusioni della comunicazione della Commissione, del 17 marzo 2010, intitolata «Relazione biennale sulla disciplina speciale di assistenza a favore dei fornitori ACP tradizionali di banane», i precedenti programmi di assistenza hanno fornito un sostanziale contributo al concreto miglioramento della capacità di diversificazione economica, benché non sia ancora possibile quantificare l'impatto esatto, e il carattere sostenibile delle esportazioni di banane dagli ACP permanga fragile. |
(8) |
La Commissione ha proceduto a una valutazione del programma RSA, senza realizzare alcuna analisi d'impatto delle misure di accompagnamento nel settore della banana. |
(9) |
La Commissione dovrebbe curare il coordinamento effettivo di tale programma con i programmi indicativi regionali e nazionali in atto nei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi in materia economica, agricola, sociale e ambientale. |
(10) |
Circa il 2 % del commercio mondiale di banane è certificato da organizzazioni di produttori partecipanti al commercio equo. I prezzi minimi del commercio equo sono fissati sulla base del calcolo dei «costi sostenibili di produzione», determinati a seguito di una consultazione delle parti interessate al fine di internalizzare i costi di allineamento a norme sociali e ambientali decenti e di generare un profitto ragionevole mediante il quale i produttori possano investire nella stabilità di lungo termine della loro attività, |
(11) |
Per evitare lo sfruttamento dei lavoratori locali, gli attori nella filiera di produzione del settore bananiero dovrebbero accordarsi su una ripartizione equa dei redditi generati dal settore. |
(11 bis) |
La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a documenti di strategia geografici, programmi indicativi pluriennali e documenti di strategia per i programmi tematici nonché misure di accompagnamento, in quanto tali documenti e programmi integrano il regolamento (CE) n. 1905/2006 e sono di applicazione generale. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. |
(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1905/2006, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:
1) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Attuazione dell'assistenza dell'Unione Coerentemente con le finalità globali, il campo d’applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l’assistenza dell’Unione è attuata tramite i programmi geografici e tematici di cui agli articoli da 5 a 16 e i programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis.»; |
2) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 17 bis Principali paesi ACP fornitori di banane 1. I paesi ACP fornitori di banane elencati nell’allegato III bis beneficiano di misure di accompagnamento nel settore bananiero. L’assistenza dell’Unione a tali paesi intende sostenerne il processo di adeguamento alla liberalizzazione del mercato delle banane dell’Unione nel quadro dell’OMC. L'assistenza dell'Unione è utilizzata in particolare per lottare contro la povertà, migliorando il livello e le condizioni di vita degli agricoltori e delle persone interessate, se del caso delle piccole entità, incluso il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza nonché delle norme ambientali, comprese quelle relative all'impiego di pesticidi e all'esposizione agli stessi. L’assistenza dell’Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione, nonché del loro ambiente regionale (in termini di prossimità alle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare) e rivolge particolare attenzione ai seguenti settori di cooperazione:
2. Nei limiti dell’importo di cui all’allegato IV, la Commissione fissa l’importo massimo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base dei seguenti indicatori oggettivi e ponderati:
La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati rappresentativi precedenti al 2010 e relativi a un periodo non superiore a cinque anni e su uno studio della Commissione inteso a valutare l'impatto sui paesi ACP dell'accordo concluso in seno all'OMC e degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina, che sono i principali paesi esportatori di banane. 3. La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l’articolo 19 e in conformità dell’articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero. Le strategie di sostegno pluriennali per le misure di accompagnamento nel settore bananiero includono:
Entro diciotto mesi dalla scadenza il programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero e i progressi fatti dai paesi interessati formano oggetto di una valutazione che comprende raccomandazioni sulle eventuali azioni da intraprendere e il loro carattere.»; |
3) |
l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Adozione di documenti di strategia e di programmi indicativi pluriennali I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui rispettivamente agli articoli 17 e 17 bis sono adottati dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 35, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter »; |
3 bis) |
all’articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I programmi d'azione annuali sono adottati dalla Commissione tenendo in considerazione i pareri del Parlamento europeo e del Consiglio.»; |
3 ter) |
all’articolo 23, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Qualora il costo superi i 10 milioni di EUR, le misure speciali sono adottate dalla Commissione tenendo in considerazione i pareri del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di EUR, la Commissione trasmette per informazione le misure al Consiglio e al Parlamento europeo entro un mese dalla sua decisione. 4. Le modifiche alle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riassegnazione degli stanziamenti all'interno del bilancio previsionale, l'aumento o la riduzione del bilancio di un importo inferiore al 20 % del bilancio iniziale, sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese sempre che dette modifiche non abbiano ripercussioni sugli obiettivi iniziali quali definiti dalla decisione della Commissione.»; |
4) |
all’articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'assistenza dell'Unione di regola non è utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»; |
5) |
all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafo 1 e dell’articolo 26, paragrafo 1.»; |
6) |
all’articolo 31, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La partecipazione all’aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis, è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall’OCSE/DAC e nell’allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis. La Commissione pubblica e aggiorna l’allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell’elenco dei beneficiari degli aiuti dell’OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.»; |
6 bis) |
all’articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. I risultati alimenteranno la concezione del programma e la destinazione delle risorse.»; |
6 ter) |
l’articolo 35 è sostituito dal seguente: «Articolo 35 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e agli articoli 17 bis e 21 è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento. 2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 3. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 35 bis e 35 ter. Articolo 35 bis Revoca della delega 1. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 2 e agli articoli 17 bis e 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di potere informa l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali motivazioni. 3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Articolo 35 ter Obiezioni agli atti delegati 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi. 2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni. 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato.»; |
7) |
all’articolo 38, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L’importo finanziario di riferimento per l’attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 17 087 milioni EUR. 2. Gli importi indicativi stanziati per ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 10, da 11 a 16, 17 e 17 bis sono riportati nell’allegato IV. Tali importi sono fissati per il periodo 2007-2013.»; |
8) |
è inserito l’allegato III bis, che figura nell’allegato I del presente regolamento; |
9) |
l’allegato IV è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a
Per il Parlamento europeo
Il presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag 17) e posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011.
(2) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
(3) GU L 286 del 5.11.1994, pag. 1.
(4) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2.
Giovedì 3 febbraio 2011
ALLEGATO I
«ALLEGATO III bis
Principali paesi ACP fornitori di banane
1. |
Belize |
2. |
Camerun |
3. |
Costa d’Avorio |
4. |
Dominica |
5. |
Repubblica dominicana |
6. |
Ghana |
7. |
Giamaica |
8. |
Santa Lucia |
9. |
Saint Vincent e Grenadine |
10. |
Suriname» |
Giovedì 3 febbraio 2011
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV
Dotazioni finanziarie indicative per il periodo 2007-2013 (milioni di EUR)
Totale |
17 087 |
Programmi geografici: |
10 057 |
America latina |
2 690 |
Asia |
5 187 |
Asia centrale |
719 |
Medio Oriente |
481 |
Sudafrica |
980 |
Programmi tematici: |
5 596 |
Investimento nelle persone |
1 060 |
Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali |
804 |
Attori non statali e autorità locali nello sviluppo |
1 639 |
Sicurezza alimentare |
1 709 |
Migrazione e asilo |
384 |
Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero |
1 244 |
Principali paesi ACP fornitori di banane |
190» |