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Document 52011AG0002

Posizione (UE) n. 2/2011 del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2010

GU C 7E del 12.1.2011, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 7/11


POSIZIONE (UE) N. 2/2011 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2010

2011/C 7 E/02

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per migliorare l’efficacia e la trasparenza dell’assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l’esecuzione dell’assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (3), il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (4), il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (5), il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (6), il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (7) e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(2)

Dall’attuazione del regolamento (CE) n. 1905/2006 sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti di tale regolamento per allinearle con quelle degli altri strumenti.

(3)

Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1905/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1905/2006 è sostituito dal seguente:

«2.   L’assistenza dell’Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(4)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(6)  GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

(7)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 21 aprile 2009, la Commissione ha adottato la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura il 21 ottobre 2010.

Il Consiglio ha adottato il suo parere in prima lettura il 10 dicembre 2010.

II.   OBIETTIVO

Lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) è uno di solo due strumenti finanziari dell’UE che non prevedono deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell’UE dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. L’altro è lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR).

Tutti gli altri strumenti finanziari dell’UE per l’azione esterna stabiliscono che il sostegno dell’UE può, in linea di massima, non essere usato per finanziare detti costi, offrendo quindi una flessibilità, a seconda dei casi, per garantire la corretta esecuzione di programmi e progetti.

L’obiettivo della proposta della Commissione è di allineare le pertinenti disposizioni di questo strumento sugli altri strumenti, aggiungendo i termini «in linea di massima» all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Il Consiglio non ha avuto alcuna difficoltà nell’accettare l’unica modifica proposta dalla Commissione nella sua proposta iniziale, al fine di armonizzare le pertinenti disposizioni negli strumenti finanziari esistenti.

Il Consiglio ha inoltre accettato tre emendamenti piuttosto tecnici adottati dal Parlamento europeo, ai fini di chiarezza e precisione. In particolare, il Consiglio concorda sulla scissione in due della proposta iniziale, affinché sia chiaro che si trattava di due strumenti distinti, lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR).

Il Consiglio non ha potuto però accettare gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo che introducono l’applicazione della procedura degli atti delegati (articolo 290 del TFUE) per i programmi pluriennali di cooperazione e i documenti di strategia. Secondo il Consiglio, non essendo atti giuridicamente vincolanti, i programmi pluriennali di cooperazione non costituiscono atti di portata generale che integrano o modificano l’atto di base, bensì misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 del TFUE.

IV.   CONCLUSIONI

La proposta della Commissione non ha presentato difficoltà per il Consiglio, che ha accettato un certo numero di emendamenti adottati dal Parlamento europeo.

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura costituisca un compromesso equilibrato e invita il Parlamento europeo ad accettare questo testo per mantenere lo spirito e l’obiettivo della proposta iniziale, ossia garantire la coerenza degli strumenti finanziari dell’UE per l’azione esterna e consentire una flessibilità minima ma necessaria nella loro esecuzione.


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