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Document 52011AE1853
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — An EU Agenda for the Rights of the Child’ COM(2011) 60 final
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma UE per i diritti dei minori» — COM(2011) 60 definitivo
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma UE per i diritti dei minori» — COM(2011) 60 definitivo
GU C 43 del 15.2.2012, p. 34–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 43/34 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Programma UE per i diritti dei minori»
COM(2011) 60 definitivo
2012/C 43/08
Relatrice: JOÓ
La Commissione, in data 15 febbraio 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Programma UE per i diritti dei minori
COM(2011) 60 definitivo.
La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 novembre 2011.
Alla sua 476a sessione plenaria, dei giorni 7 e 8 dicembre 2011 (seduta del 7 dicembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 170 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 |
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione Programma UE per i diritti dei minori (di seguito «la comunicazione»), pubblicata il 15 febbraio 2011, e auspica che costituisca un punto di partenza per la piena attuazione della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, nonché per l'integrazione più ampia possibile dei diritti dei minori in tutte le politiche. La comunicazione ha visto la luce al termine di una preparazione durata quattro anni ed è stata preceduta da un'altra comunicazione della Commissione, Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori, in merito alla quale il CESE ha formulato un parere (1). |
1.2 |
I minori costituiscono nell'UE un gruppo della popolazione il cui benessere sociale e personale riveste un'importanza fondamentale, sia per quanto riguarda le loro condizioni generali e la loro qualità di vita che in termini di investimento nel futuro. Un'infanzia di buona qualità e dotata di diritti costituisce una garanzia di sviluppo socioeconomico e permette una realizzazione efficace degli obiettivi dell'UE in tutti i campi. Va sottolineato che l'idea di considerare i minori un «investimento nel futuro» deve andare di pari passo con il concetto di infanzia felice, perché, per i minori e per la società, non conta soltanto il futuro, ma anche il presente. |
1.3 |
Il CESE rileva che l'articolo 3, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea ha introdotto la tutela dei diritti dei minori tra gli obiettivi dell'UE e che questa tutela viene sancita dalla Carta dei diritti fondamentali, documento giuridicamente vincolante. La Carta si applica alle azioni di tutte le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e agli Stati membri quando questi attuano il diritto dell'UE. Ogni nuova proposta legislativa dell'UE viene pertanto valutata alla luce della sua incidenza sui diritti fondamentali, compresi i diritti dei minori. |
1.4 |
Il CESE osserva che la comunicazione formula degli obiettivi piuttosto modesti e limitati. L'Unione europea non ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, come invece ha fatto per la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (2). L'UE dovrebbe trovare un modo di aderire unilateralmente alla Convenzione sui diritti dell'infanzia (3). Gli Stati membri dovrebbero fornire una relazione biennale approfondita, basata sulla raccolta sistematica dei dati, sulla ricerca e sull'analisi, per monitorare la situazione dei minori, tenendo conto non solo degli aspetti economici bensì anche di tutti gli altri fattori che contribuiscono al loro benessere. Questo faciliterebbe la creazione di una banca dati UE e di uno strumento di valutazione, che permetterebbero di integrare le informazioni attualmente disponibili. |
1.5 |
Il CESE ritiene che occorra fare un uso più ampio dei dati e delle informazioni, in particolare delle relazioni degli enti pubblici e delle organizzazioni della società civile destinate al Comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia, in quanto possono consentire una comparazione delle misure adottate negli Stati membri in materia di tutela e di applicazione effettiva dei diritti dei minori. Bisogna inoltre incoraggiare vari organismi internazionali - Eurostat, OCSE, Banca mondiale ecc. - a raccogliere dati relativi ai diritti dei minori e a utilizzare gli indicatori pertinenti procedendo alla raccolta e all'analisi sistematica di dati. Il CESE raccomanda che l'UE cooperi strettamente con il Consiglio d'Europa per creare sinergie tra i rispettivi programmi (4). |
1.6 |
Il CESE esprime preoccupazione per l'assenza, nella comunicazione, di un'efficace strategia di applicazione e di attuazione, malgrado il fatto che gli indicatori elaborati dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e l'elenco degli strumenti di misura trasversali predisposto per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia costituiscano sotto questo profilo una base soddisfacente, e malgrado il fatto che una tale strategia garantirebbe l'applicazione e il carattere vincolante della strategia sui diritti dei minori. |
1.7 |
È necessaria un'adeguata partecipazione dei minori alla preparazione delle decisioni che li riguardano e alla valutazione dei programmi. Sarebbe inoltre utile misurare il loro grado di soddisfazione e valutare le loro opinioni. Il CESE accoglie con soddisfazione gli sforzi della Commissione per coinvolgere i minori e per promuovere la loro partecipazione a tutte le iniziative che li riguardano. È inoltre indispensabile integrare i pareri delle organizzazioni professionali e degli operatori che lavorano a contatto con i minori. |
1.8 |
Il CESE raccomanda che i programmi elaborati per l'applicazione effettiva e la tutela dei diritti dei minori siano sinergici e interagiscano con altri programmi dell'UE (relativi all'istruzione, alla gioventù, all'integrazione dei Rom, alla lotta contro la povertà, a una giustizia adattata ai minori, alla solidarietà tra le generazioni, alle relazioni esterne); e questi programmi dovrebbero anche mettere chiaramente in evidenza le questioni relative ai diritti e al benessere sociale e personale dei minori. A suo giudizio, è inoltre importante garantire i diritti dei minori attraverso un approccio integrato, in stretta concertazione e in maniera coordinata con le diverse direzioni generali della Commissione. |
1.9 |
Il CESE raccomanda di valutare anche la realizzazione della strategia Europa 2020 alla luce dell'effettiva applicazione dei diritti e del benessere personale dei minori. Questo approccio sarebbe conforme agli obiettivi e offrirebbe la possibilità di considerare tali obiettivi anche dal punto di vista delle previsioni a lungo termine, giacché i minori costituiscono un investimento nel futuro. |
1.10 |
Per quanto riguarda tutti i gruppi di minori particolarmente vulnerabili (minori che vivono in povertà, al di fuori della loro famiglia, in istituti, minacciati o vittime di violenza e di sfruttamento, affetti da disabilità, appartenenti a minoranze etniche o migranti, minori non accompagnati, rifugiati, fuggiti da casa, minori lasciati nei paesi d'origine da genitori migranti) il CESE auspica che l'UE dedichi particolare attenzione alla tutela e all'applicazione dei diritti dei minori, a livello sia degli Stati membri che dell'UE. Nel rispetto dei diritti dei minori, tra cui il diritto all'integrità e alla dignità umana, il CESE condanna ogni forma di violenza sui minori, inclusa quella utilizzata «a fini educativi» nell'ambito domestico; invita pertanto tutti gli Stati membri a imporre, tramite la legislazione, il divieto di ricorrere alle punizioni corporali per i minori, e ribadisce la richiesta che a questo scopo venga designato un rappresentante speciale. |
1.11 |
Il CESE considera particolarmente importante divulgare e far conoscere i diritti dei minori e le modalità della loro tutela e della loro effettiva applicazione. Oltre a fornire all'opinione pubblica un'informazione di qualità, occorre aver cura di informare i soggetti decisionali, gli operatori del diritto e altri professionisti, gli specialisti e i soggetti politici europei e nazionali; un altro aspetto importante dovrebbe essere la formazione delle persone che lavorano con i minori e le famiglie insieme con i genitori e i minori stessi, non solo per garantire la consapevolezza dei diritti dei minori, ma anche perché tutti comprendano che i minori devono essere titolari di diritti umani (non solo mini-adulti con mini-diritti), che devono tuttavia godere di una protezione ancora maggiore per via della loro vulnerabilità, della loro età e della loro situazione. Gli Stati membri devono sostenere le famiglie in tutti i modi possibili in quanto ciò permette di promuovere il miglior interesse dei minori. |
1.12 |
Pur riconoscendo che i diritti dei minori necessitano di un approccio organico e complesso, e non disarticolato, il CESE raccomanda di prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti, come ad esempio l'offerta alle madri di un servizio sanitario pre e post natale di qualità, accessibile e gratuito, considerandolo un aspetto della salute pubblica e della salute infantile, nonché alle tematiche trattate nella comunicazione, tra cui una giustizia «a misura di minore» per i minori autori di reati (5). |
1.13 |
Per realizzare una giustizia che non provochi effetti negativi sui minori, il CESE chiede che vengano adottate misure di ascolto protetto sia per i minori vittime di reati sessuali, sia per i minori coinvolti in processi civili di divorzio dei genitori. La raccolta delle testimonianze deve evitare di esporre il bambino ad ulteriori traumi e quindi va condotta con l’assistenza di professionisti esperti, specificamente formati, e possibilmente in luoghi «neutri», diversi dalle sedi giudiziarie. |
1.14 |
La povertà minorile, la privazione, la discriminazione e l'esclusione costituiscono ostacoli tra i più importanti all'effettiva applicazione dei diritti dei minori. Il CESE raccomanda pertanto, come già in precedenti pareri, di dedicare particolare attenzione, in tali settori, alla realizzazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi, in connessione con gli obiettivi della strategia Europa 2020 relativi alla riduzione della povertà e a tutte le forme di istruzione. A tal fine occorrono risorse adeguate. La priorità va in ogni caso riservata alle politiche e alle azioni riguardanti i minori. |
1.15 |
Il CESE raccomanda di vigilare in particolare affinché la crisi economica, le restrizioni finanziarie e la scarsità di risorse non aggravino i problemi e non si ripercuotano negativamente sulle attività relative alla tutela e al rafforzamento dei diritti dei minori. |
2. Contesto
2.1 |
Tutti gli Stati membri dell'UE hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (6). Nella maggior parte dei paesi essa forma parte integrante del diritto nazionale e di conseguenza la sua applicazione è obbligatoria. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia è la convenzione in materia di diritti umani più ampiamente ratificata al mondo. Negli ultimi decenni essa ha radicalmente trasformato i principi e le pratiche riguardanti lo status, i diritti e il ruolo dei minori. |
2.2 |
La Commissione ha incluso i diritti dei minori tra le principali priorità dei suoi obiettivi strategici per il periodo 2005-2009, e ha presentato nel luglio 2007 un'apposita comunicazione, Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori (7). Tale documento mirava all'elaborazione di una strategia trasversale sui diritti dei minori, che tenesse conto della tutela e dell'effettiva applicazione dei diritti dei minori in tutti i settori, nella politica interna dell'UE come in quella esterna, e incoraggiasse gli sforzi degli Stati membri in tali campi. |
2.3 |
Il CESE aveva fornito il proprio sostegno all'elaborazione di una strategia europea esaustiva, articolata, caratterizzata da un approccio globale, che garantisse completamente ed efficacemente l'applicazione effettiva dei diritti dei minori, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, sia nella politica interna dell'UE che in quella esterna, come pure nel quadro degli sforzi degli Stati membri rivolti ad attuare la strategia sui diritti dei minori (8). |
2.4 |
Nel parere pubblicato nel 2006 il CESE affermava che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, i suoi due protocolli facoltativi, i pertinenti obiettivi del Millennio (9) e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo avrebbero dovuto, congiuntamente, costituire l'approccio in materia di diritti dei minori nella politica dell'UE. Negli ultimi anni il CESE ha elaborato diversi pareri in merito a diversi aspetti relativi ai diritti dei minori (10). |
2.5 |
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui articolo 24 prevede tra l'altro il rafforzamento e la tutela dei diritti del bambino, è divenuta un testo giuridico vincolante con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009. Per la prima volta nella storia dell'UE, l'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (11) menziona espressamente la tutela dei diritti dei minori. La tutela e la promozione dei diritti dei minori sono obiettivi dell'UE. Tutte le politiche e le misure che comportano degli effetti per i minori devono essere elaborate, applicate e controllate nell'interesse superiore del minore (12). |
2.6 |
I programmi dell'UE, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite in materia di diritti dei minori sono caratterizzati da quattro campi comuni: la povertà e l'esclusione sociale, la violenza sui minori, i gruppi di minori particolarmente vulnerabili, e la partecipazione attiva dei minori alle questioni che li riguardano, la loro consultazione e il loro ascolto. L'UE e il Consiglio d'Europa hanno inoltre in comune i campi della giustizia adattata ai minori e della politica per le famiglie. |
2.7 |
Nel parere (13) del giugno 2010 il Comitato delle regioni ha sottolineato che l'applicazione effettiva dei diritti dei minori deve avere un profilo trasversale e multisettoriale; a tal fine è necessario un approccio multidimensionale che deve caratterizzare, grazie all'integrazione delle questioni relative all'infanzia, tutte le politiche europee e nazionali. |
2.8 |
La Commissione ha creato un forum europeo per i diritti dei minori, cui partecipano organizzazioni della società civile e che si è riunito cinque volte per formulare il proprio parere sulla strategia in corso di elaborazione. Sono state inoltre eseguite due indagini relative alla consapevolezza che i minori hanno dei propri diritti e al loro parere in materia. Tali indagini hanno contribuito all'elaborazione del programma (14). La comunicazione si appoggia anche sui lavori svolti dal Consiglio d'Europa in merito ai diritti dei minori, in particolare alla violenza sui minori e a una giustizia adattata ai minori, come pure alle raccomandazioni e alle convenzioni relative a tali aspetti. |
2.9 |
Nel quadro del Gruppo di azione per i diritti dei minori (CRAG, Child Rights Action Group) (15) si è formato un importante raggruppamento di organizzazioni della società civile. Il CRAG è un gruppo informale composto da organizzazioni non governative, il cui obiettivo è cooperare al monitoraggio e all'attuazione della comunicazione della Commissione europea Verso una strategia europea sui diritti dei minori. |
2.10 |
Nella primavera del 2011 si è formata un'alleanza parlamentare europea informale e interpartito relativa ai diritti dei minori, le cui priorità sono il coordinamento e il trattamento coerente delle questioni riguardanti i minori, e in particolare i loro diritti (16). |
3. I diritti dei minori nell'UE
3.1 |
Il CESE accoglie con favore la prima relazione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (17), pubblicata il 31 marzo 2011 dalla Commissione europea. Tale rapporto menziona i sei capi della Carta (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, diritti dei cittadini e giustizia) e dedica una parte del capo «uguaglianza» ai diritti dei minori. In virtù della Carta dei diritti fondamentali, l'UE si impegna con fermezza a fare applicare effettivamente i diritti dei minori, garantendo il loro diritto alla vita, alla protezione, allo sviluppo e alla partecipazione attiva. |
3.2 |
Il CESE constata con soddisfazione che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, in seguito ad ampie consultazioni di specialisti e di organizzazioni della società civile, ha elaborato degli indicatori relativi all'attuazione dei diritti dei minori (18). Prende nota, inoltre, di uno studio contenente informazioni sul benessere personale dei minori che vivono nell'UE. Quest'ultimo documento, tuttavia, tratta solo i dati relativi alle condizioni materiali e alla sicurezza sociale, escludendo altri dati, e non contiene indicatori compositi in grado di valutare la qualità della vita dei minori, né la maniera e la misura in cui essi sono protetti (19). |
3.3 |
Il CESE sottolinea che i diritti dei minori possono essere tutelati ed applicati in maniera efficace solo nel quadro di un partenariato trasversale, in cui gli Stati membri, i vari livelli di governo, le organizzazioni non governative nazionali e internazionali, le organizzazioni della società civile, i vari forum rappresentativi di interessi e specialmente i minori e le organizzazioni che li rappresentano, le parti sociali, come i datori di lavoro e i sindacati, e i soggetti del mondo imprenditoriale, lavorino insieme per realizzare determinati obiettivi. |
3.4 |
La comunicazione affronta il tema della povertà minorile e dei vari gruppi di minori che versano in particolari condizioni di precarietà e di vulnerabilità, ma non tratta tale questione in via prioritaria, malgrado l'importanza incalcolabile che essa riveste sia per l'attuale benessere personale dei minori sia per permettere loro di effettuare con successo il passaggio all'età adulta e la loro integrazione, in particolare tenendo conto dei problemi ben noti della demografia europea. In questo contesto occorre prestare particolare attenzione anche alla prevenzione di ogni forma di discriminazione di genere tra minori. |
3.5 |
La crisi economica costituisce un fattore di rischio per il benessere sociale personale dei minori e li colpisce in molti modi, interessando in particolare i minori che vivono nelle condizioni più disagevoli. Nella maggior parte dei casi i servizi e i professionisti che si occupano di loro sono essi stessi in difficoltà, e i servizi di base sono sempre più assenti o disponibili in maniera molto limitata. |
3.6 |
Nelle sue relazioni esterne l'UE riconosce grande importanza alle questioni specifiche che influiscono sulla tutela e sull'applicazione effettiva dei diritti dei minori: la tutela transfrontaliera, le sparizioni di minori, i minori migranti e non accompagnati, i minori migranti irregolari fermati, sfruttati, vittime di abusi sessuali o del turismo sessuale (20). Tuttavia l'UE non si occupa della questione dei gruppi di minori lasciati nel paese di origine, che costituisce un problema di dimensioni crescenti. Per tali minori, i cui genitori lavorano in uno Stato membro dell'UE, la mancata supervisione parentale comporta un grave problema, come nel caso in cui i genitori, in assenza di condizioni adeguate, non possono condurre con sé i loro figli; in tale situazione, sebbene il lavoro dei genitori sia richiesto nei paesi in questione, dove essi pagano imposte e contributi, i loro figli non godono di diritti. Tali minori sono esposti a gravi rischi. |
3.7 |
Il CESE ritiene particolarmente importante che sia stata formulata una prima raccomandazione relativa al legame tra i diritti dei minori e il mondo delle imprese (21), con il lancio da parte dell'Unicef, del Patto mondiale delle Nazioni Unite e dell'organizzazione Save the Children di un processo inteso a sviluppare principi ed orientamenti per aiutare il mondo delle imprese a tutelare e sostenere i diritti dei minori. Oltre ad offrire possibilità di intraprendere azioni utili, tale processo richiama l'attenzione sulle potenziali incidenze negative, in particolare sulla pubblicità (che spinge i minori al consumo di prodotti dannosi per la salute fisica e mentale, a comportamenti violenti o pericolosi ed erotico-pornografici), sui modelli di consumo, sull'alimentazione e la salute, sul lavoro minorile e sulle discriminazioni. Tutti i settori hanno un ruolo decisivo da svolgere in questo campo, e devono pertanto cooperare strettamente con le organizzazioni governative, non governative, della società civile, imprenditoriali e sindacali per realizzare questi obiettivi tanto nell'UE che nei suoi Stati membri. |
3.8 |
Il CESE ritiene che, mentre i programmi relativi ai minori sono principalmente di competenza degli Stati membri, numerosi settori siano sempre più oggetto di raccomandazioni e di lavori dell'UE (prima infanzia, formazione professionale, abbandono scolastico precoce, sparizioni di minori ecc.). Essi influiscono sulle politiche nazionali, tuttavia spesso è difficile stabilire la portata di tale influenza. |
3.9 |
Nei vari programmi dell'UE, ad esempio quelli riguardanti la gioventù, l'istruzione l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'integrazione dei Rom, la lotta contro la povertà, la solidarietà tra le generazioni, la conciliazione tra vita familiare e vita professionale, le relazioni esterne e altri ancora, occorre considerare in maniera prioritaria la possibilità di provvedere alla tutela e all'applicazione effettiva dei diritti dei minori, dedicando al tempo stesso un'attenzione particolare ai differenti gruppi di minori particolarmente vulnerabili, specie i minori lasciati nel paese di origine dai genitori trasferitisi all'estero per lavoro. |
3.10 |
Già in un precedente parere (22) il CESE ha invitato la Commissione a nominare un rappresentante speciale per la tutela di tali diritti, e ha esortato gli Stati membri a proibire ogni forma di violenza contro i minori. Il CESE si rammarica che la Commissione non prenda posizione contro le punizioni corporali che violano il diritto dei minori a non essere soggetti a violenza. I minori vittime di questo genere di maltrattamento imparano a ricorrere alla violenza. Nel rispetto dei diritti dei minori, tra cui il diritto all'integrità e alla dignità umana, il CESE condanna ogni forma di violenza sui minori, inclusa quella utilizzata «a fini educativi» nell'ambito domestico, e invita pertanto tutti gli Stati membri a imporre, tramite la legislazione, il divieto di ricorrere alle punizioni corporali per i minori. Ribadisce la richiesta che a questo scopo venga designato un rappresentante speciale e che la Commissione europea e gli Stati membri si adoperino per abolire le punizioni corporali per i minori su tutto il territorio dell'UE. |
3.11 |
Il CESE ritiene che l'ascolto dei minori, la loro consultazione, il loro coinvolgimento in tutte le questioni che li riguardano, garantiscano la possibilità di applicare in maniera efficace i loro diritti, e al tempo stesso assicurino la loro preparazione a una cittadinanza attiva. A tal fine è necessario tra l'altro che i vari documenti siano accessibili in un linguaggio comprensibile e adeguato ai minori, e che siano creati e gestiti degli strumenti di documentazione e dei siti Internet, o delle apposite sezioni al loro interno, come previsto dalla DG Giustizia (23). |
3.12 |
Per realizzare una giustizia che rispetti i minori ed eviti di danneggiarli psicologicamente, occorre adottare in tutti sistemi giudiziari dell'Unione le seguenti misure:
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3.13 |
Per rendere più efficace la comunicazione in materia di diritti dei minori è essenziale promuovere il ruolo dei media, compresi i media sociali, in maniera da raggiungere i genitori, i professionisti del settore e i minori stessi. |
3.14 |
Il CESE auspica che, oltre a una serie di eventuali altri meccanismi, venga utilizzato il metodo aperto di coordinamento, che ha dato buoni risultati, affinché la cooperazione tra Stati membri, nonché l'individuazione e l'applicazione di buone prassi, contribuiscano alla tutela e all'applicazione efficace dei diritti dei minori e all'integrazione delle questioni relative all'infanzia nelle altre politiche. |
3.15 |
Il CESE, in quanto rappresentante di primo piano della società civile, intende svolgere il suo ruolo nell'esame sistematico dei risultati ottenuti, e grazie ai suoi membri, nella diffusione e nel rafforzamento dei diritti dei minori. |
3.16 |
Il CESE ritiene che per riuscire a far applicare più efficacemente il diritto sarebbe opportuno e necessario mettere in opera una cooperazione e una concertazione più strette che in passato con i diversi organismi delle Nazioni Unite, il Comitato sui diritti dell'infanzia, il Consiglio d'Europa e le organizzazioni internazionali rappresentanti i minori, ovvero le organizzazioni di minori, i cui obiettivi e la cui attività riguardano l'applicazione estensiva e completa dei diritti dei minori. |
Bruxelles, 7 dicembre 2011
Il presidente del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
(1) COM(2006) 367 definitivo, e GU C 325 del 30.12.2006, pagg. 65-70.
(2) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/4.
(3) A differenza della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, aperta all'adesione da parte di organizzazioni regionali, la Convenzione sui diritti dell'infanzia può essere sottoscritta solo da singoli Stati. Una soluzione possibile sarebbe una dichiarazione unilaterale di adesione da parte dell'UE, con cui questa entrerebbe in pratica a far parte dei firmatari di tale convenzione, senza tuttavia le difficoltà connesse alla ratifica.
(4) Consiglio d'Europa – futura Strategia sui diritti dei minori 2012-2015 e altre strategie in settori connessi.
(5) GU C 110 del 9.5.2006, pag. 75.
(6) http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm.
(7) COM(2006) 367 definitivo.
(8) GU C 325 del 30.12.2006, pagg. 65-70.
(9) Assemblea generale dell'ONU – Dichiarazione del Millennio, 18 settembre 2000.
(10) GU C 48 del 15.2.2011, pagg. 138–144; GU C 44 dell'11.2.2011, pagg. 34–39; GU C 339 del 14.12.2010, pagg. 1–6; GU C 317 del 23.12.2009, pagg. 43–48.
(11) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:IT:HTML.
(12) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:IT:PDF.
(13) GU C 267 dell'1.10.2010, pagg. 46-51.
(14) Eurobarometro: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_235_en.pdf.
(15) Ne fanno parte: Terre des Hommes, Vision du monde, European Foundation for Street Children Worldwide, Save the Children, Euronet – Réseau européen des enfants, Eurochild, Plan International, SOS-Kinderdorf International, http://www.epha.org/a/2610.
(16) http://www.eurochild.org/ (http://www.eurochild.org/index.php?id=208&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1819&tx_ttnews%5BbackPid%5D=185&cHash=cc6d4444ebae436b2a844a082a0ea2a8).
(17) http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/charter-applic-report-2010_EN.pdf.
(18) http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-report-rights-child-conference2010_EN.pdf.
(19) http://www.tarki.hu/en/research/childpoverty/tarki_chwb_mainreport_on line.pdf.
(20) Parere del CESE sul tema Protezione dei minori dai delinquenti sessuali itinerant i (GU C 317 del 23.12.2009, pagg. 43–48).
(21) Iniziativa sui diritti dei minori e i principi delle imprese.
(22) GU C 325 del 30.12.2006, pagg. 65-70.
(23) Cfr. Kids' Corner - www.europa.eu.