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Document 52011AE0991

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La tassazione del settore finanziario COM(2010) 549 definitivo

GU C 248 del 25.8.2011, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/64


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La tassazione del settore finanziario

COM(2010) 549 definitivo

2011/C 248/11

Relatore: Stasys KROPAS

La Commissione europea, in data 7 ottobre 2010, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – La tassazione del settore finanziario

COM(2010) 549 definitivo.

La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 31 maggio 2011.

Alla sua 472a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 giugno 2011 (seduta del 15 giugno), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 102 voti favorevoli, 16 voti contrari e 28 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore le iniziative globali della Commissione tese a contribuire al ripristino della crescita, della resilienza e della stabilità finanziaria. La stabilità e l'efficacia del settore finanziario - e quindi la limitazione dell'assunzione di rischi eccessivi -, nonché la creazione dei giusti incentivi per gli istituti del settore finanziario dovrebbero essere garantite da una regolamentazione e una vigilanza appropriate. A questo riguardo, il CESE ha recentemente espresso il suo sostegno a favore dello sviluppo di un sistema per un Fondo di risoluzione per il settore bancario come elemento del quadro per la gestione delle crisi.

1.2   All'indomani della crisi, i governi hanno dovuto intraprendere degli sforzi di risanamento di bilancio in modo da poter affrontare i costi della crisi e le più vaste conseguenze sociali ed economiche. Il CESE è dell'avviso che il settore finanziario debba contribuire a questi sforzi in misura equa e sostanziale.

1.3   Come evidenziato nella comunicazione della Commissione, un numero crescente di Stati membri ha già preso misure unilaterali per quanto concerne la tassazione del settore finanziario. Essi hanno adottato sistemi di tassazione differenti, con basi imponibili, aliquote effettive e campi di applicazione differenti. Il CESE ritiene che la base imponibile per questi meccanismi fiscali debba essere armonizzata e che le misure contro la doppia imposizione debbano essere coordinate. Se la Commissione adottasse iniziative in questo senso, essa dovrebbe tenere conto degli impatti divergenti che tali iniziative potrebbero avere su ogni singolo Stato membro, dell'importanza e della solidità dei mercati finanziari nazionali, del quadro fiscale nazionale esistente e dell'eventuale nuova tassa che lo Stato membro in questione potrebbe aver imposto all'indomani della crisi.

1.4   Nuovi prelievi, nuovi requisiti e nuove regolamentazioni potrebbero avere un'ampia gamma di effetti sul sistema finanziario e sull'intera economia. Pertanto, il loro impatto sulla base patrimoniale e sulla capacità delle banche e degli istituti finanziari di svolgere il loro ruolo nel finanziamento dell'economia, e delle PMI in particolare, andrebbe attentamente valutato. La contribuzione fiscale totale del settore finanziario dell'UE dovrebbe essere messa a confronto con quella di altri settori e devono essere presi in considerazione gli effetti di tasse aggiuntive sulla posizione concorrenziale globale degli istituti finanziari dell'UE.

1.5   Poiché le tensioni sulla liquidità e la solvibilità sono state degli elementi cardinali nella fase che ha preceduto la crisi, il CESE raccomanda che qualsiasi nuova tassa sugli istituti finanziari venga concepita in un modo da tener conto della capacità degli istituti di pagare e di rispettare i nuovi requisiti patrimoniali.

1.6   Nel suo studio d'impatto la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Ciò significa che l'onere amministrativo che viene fatto gravare sugli operatori di mercato e sugli istituti finanziari per effetto dei requisiti di conformità dovrebbe rimanere proporzionale all'obiettivo di fondo di questa nuova tassa. Se l'intenzione della Commissione era quella di introdurre una nuova tassa sul modello della tassa sulle transazioni finanziarie (TTF), essa dovrebbe allora perseguire la coerenza con la politica che ha sviluppato negli ultimi anni tesa a semplificare le procedure fiscali che sono considerate degli ostacoli alla post negoziazione. Se la Commissione prevedesse di introdurre una tassa sulle attività finanziarie (TAF), la base imponibile dovrebbe essere concepita in modo da essere compatibile con le informazioni che sono già prontamente disponibili per gli istituti finanziari nei regimi di informativa finanziaria esistenti.

1.7   Pur ribadendo le conclusioni e le raccomandazioni - presentate nel proprio parere del 15 luglio 2010 - a favore dell'introduzione di una tassa sulle operazioni finanziarie (TTF - tassa sulle transazioni finanziarie) (1), il CESE desidera sottolineare che - tenuto conto del rischio di incoraggiare la delocalizzazione delle attività finanziarie in centri finanziari extra UE - l'introduzione di una TTF a livello mondiale andrebbe preferita rispetto a una TTF a livello dell'UE. Tuttavia, qualora l'adozione di una TTF a livello mondiale non risultasse fattibile, il CESE prenderebbe in considerazione l'adozione di una TTF a livello dell'UE che tenesse conto dei risultati della valutazione d'impatto della Commissione europea.

1.8   Una tassa sulle attività finanziarie (TAF) può avere difetti simili alla TTF, incluso un effetto di trasferimento delle attività. Ricerche relative a questa preoccupazione dovrebbero far parte di uno studio d'impatto preliminare della Commissione.

1.9   L'introduzione di una nuova tassa basata sui flussi di cassa e concepita fuori dal campo di applicazione dell'IVA, con il mantenimento senza modifiche dell'insoddisfacente regime di esenzione IVA, potrebbe creare un sistema fiscale molto complesso per gli istituti finanziari. Pertanto, fatti salvi i risultati dello studio d'impatto che la Commissione deve realizzare, il CESE ritiene che, se una nuova tassa sul settore finanziario fosse basata sui flussi di cassa o su fattori simili, la Commissione dovrebbe valutare i vantaggi di concepire tale tassa nel quadro dell'IVA, in modo da garantire un approccio amministrativamente più facile per il settore ed alleviare il peso dell'IVA non recuperabile. Occorre inoltre prestare attenzione alle conseguenze indesiderate che l'introduzione di una tassa sul settore finanziario potrebbe avere, più precisamente lo sviluppo di sistemi alternativi che non sono soggetti a regolamentazione, vigilanza o controllo e che possono a loro volta causare gravi problemi.

1.10   Le implicazioni sul piano concorrenziale di nuove tasse sul settore bancario, per quanto concerne sia la sua competitività che quella del settore non bancario, e la capacità del sistema bancario di continuare a soddisfare le necessità finanziarie dell'economia reale non dovrebbero essere ignorate. Ciò è particolarmente importante nel momento in cui l'economia cerca di emergere dalla recessione.

2.   Contesto

2.1   Sulla scia della crisi, i governi nazionali in tutto il mondo stanno affrontano un duplice grave problema: essi devono, in primo luogo, riformare urgentemente il sistema finanziario e bancario e, in secondo luogo, devono trovare nuove fonti di entrate.

2.2   Si stanno considerando molteplici obiettivi fiscali, tra cui la riduzione delle esternalità negative, il risanamento delle finanze pubbliche, il contributo del settore finanziario al rimborso dei costi, il rispetto degli impegni presi nei confronti dei paesi in via di sviluppo e per la lotta ai cambiamenti climatici e, nell'ipotesi che il settore finanziario sia soggetto a una tassazione troppo debole, far contribuire in misura equa e sostanziale il settore finanziario ai bilanci pubblici. Finora, lo scopo delle tasse sul settore finanziario rimane abbastanza ampio e la natura e i meccanismi di queste tasse sono ancora all'esame.

2.3   Il 7 ottobre 2010 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sulla futura tassazione del settore finanziario (2), accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (3), in cui erano prospettati due strumenti:

una tassa sulle attività finanziarie (TAF) dovrebbe essere introdotta a livello dell'UE allo scopo di generare entrate per i bilanci degli Stati membri e, al tempo stesso, di contribuire a garantire una maggiore stabilità dei mercati finanziari. La Commissione ritiene che, se accuratamente concepita e attuata, una tassa di questo genere sulle attività finanziarie non dovrebbe costituire un rischio indebito per la competitività dell'UE.

A livello mondiale, la Commissione appoggia l'idea di una TTF che, a suo avviso, potrebbe contribuire a reperire i fondi per affrontare sfide internazionali quali lo sviluppo o i cambiamenti climatici.

2.4   In considerazione della natura mondiale e sistemica della crisi finanziaria, la Commissione segnala anche che la tassa sulle banche potrebbe avere un effetto dissuasivo contro l'assunzione di rischi eccessivi. A suo avviso, la tassa costituirebbe un adeguato complemento delle riforme nel campo della regolamentazione e della vigilanza potenziando l'efficienza, la resilienza e la stabilità dei mercati finanziari e riducendo la loro volatilità.

2.5   Come elemento del quadro per la gestione delle crisi, la Commissione ha anche proposto delle iniziative, quali l'istituzione di un Fondo di risoluzione per il settore bancario (BRF) (4), proposta che è già stata oggetto di un parere del CESE (5).

3.   Un contributo equo e sostanziale del settore finanziario alle finanze pubbliche

3.1   A causa del ruolo che gli attori del settore finanziario hanno avuto nella fase che ha preceduto la crisi, durante la quale i governi hanno dovuto salvare degli istituti finanziari, è diffusa l'idea che i relativi costi non debbano essere sostenuti dai cittadini o da altri settori. Questa idea si traduce nell'obiettivo di «far contribuire in misura equa e sostanziale il settore finanziario ai bilanci pubblici». In tale contesto, la Commissione prevede di includere nello suo studio economico un'approfondita valutazione d'impatto in cui saranno analizzate differenti opzioni in merito alla tassazione al fine di addivenire a una proposta equilibrata.

Il CESE raccomanda che la Commissione conduca un'indagine sulla contribuzione fiscale totale del settore dei servizi finanziari nell'UE attraverso una misurazione di tutte le differenti imposte che le società di servizi finanziari già pagano. Questo studio potrebbe cogliere il quadro complessivo dei pagamenti dell'imposta sulle società, dell'IVA non recuperabile e delle imposte sul lavoro sostenute dalle banche quali datori di lavoro. Su base separata, le imposte relative ai dipendenti andrebbero incorporate quale misura di un più ampio contributo economico. L'idea potrebbe essere quella di verificare se esista una simmetria tra la tassazione del settore bancario e il suo valore aggiunto e se la contribuzione fiscale complessiva del settore bancario sia minore o maggiore rispetto a quella di altri settori fondamentali. Infine, potrebbe essere stimato il cumulo della nuova tassa sulle banche con l'attuale contribuzione fiscale.

3.2   Secondo il CESE, se dovesse essere introdotta una tassa sul settore finanziario, uno studio di questo genere contribuirebbe a calibrarne l'entità in termini sia di campo di applicazione che di aliquota effettiva. Tale studio dovrebbe attentamene valutare la capacità delle banche sia di ricostruire e rafforzare la loro base patrimoniale che di finanziare famiglie e imprese, in particolare le PMI, nell'UE.

3.3   Secondo il CESE, le proposte relative al modo in cui il settore finanziario potrebbe contribuire ai costi di qualsiasi possibile futura crisi non possono essere disgiunte dal dibattito che si sta realizzando su modifiche più vaste al sistema di regolamentazione e su un'ampia gamma di misure tese a ridurre sia la probabilità che l'impatto di un fallimento finanziario.

3.3.1   La tassazione del settore finanziario sarebbe configurata in modo ottimale se riuscisse a raggiungere un giusto equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo di produrre gettito e, dall'altro, quello di ridurre la propensione al rischio.

4.   Tassa sulle transazioni finanziarie (TTF)

4.1   La TTF è volta a soddisfare molteplici finalità, in particolare quella di frenare l'attività improduttiva sui mercati finanziari attraverso una riduzione della speculazione e della volatilità e, al tempo stesso, quella di far rientrare denaro nelle casse statali.

4.2   Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla tassazione delle operazioni finanziarie nel marzo 2010 e una risoluzione su un finanziamento innovativo a livello mondiale ed europeo nel marzo 2011 (6).

4.3   Applicando la TTF, le autorità cercano di ridurre il numero di operazioni finanziarie rischiose di tipo speculativo («socialmente inutili») (7). Le autorità possono anche considerare la tassa come un aiuto per impedire alle banche di diventare troppo grandi o di lanciare un numero troppo grande di operazioni troppo rischiose in futuro.

4.4   Il CESE ha espresso il proprio punto di vista sulla TTF in un parere d'iniziativa sul tema Tassa sulle operazioni finanziarie, che contiene le seguenti conclusioni e raccomandazioni:

il primo e principale obiettivo di una TTF dovrebbe essere quello di modificare il comportamento nel settore finanziario attraverso una diminuzione delle operazioni finanziarie a breve termine a fini speculativi. In questo modo le attività nel settore finanziario possono svolgersi attraverso il meccanismo dei prezzi di mercato. L'effetto desiderato potrebbe essere raggiunto perché la TTF grava con l'intensità massima sulle operazioni più frequenti.

Il secondo obiettivo di una TTF è quello di reperire entrate pubbliche. Questa nuova fonte di entrate potrebbe essere utilizzata per sostenere lo sviluppo economico nei paesi in via di sviluppo, per finanziare politiche in materia di clima in questi paesi, oppure per alleggerire l'onere sulle finanze pubbliche. Quest'ultima destinazione implica inoltre che il settore finanziario rimborserà le sovvenzioni pubbliche. Nel lungo termine, il gettito della tassa dovrebbe offrire una nuova fonte generale di entrate pubbliche.

4.5   Dato che da più parti si è espresso il timore di un effetto di trasferimento delle attività in seguito all'introduzione di una TTF soltanto in una certa area geografica, bisognerebbe innanzitutto sforzarsi di introdurre una TTF su scala mondiale, come richiesto dalla Commissione. Tuttavia, qualora l'adozione di una TTF a livello mondiale non risultasse fattibile, il CESE sarebbe favorevole all'adozione di una TTF a livello dell'UE che tenga conto dei risultati della valutazione d'impatto della Commissione europea.

4.6   Il CESE ritiene che la TTF debba essere concepita in modo che la riscossione di tale tassa da parte dei sistemi di depositari centrali sia facilmente applicabile. Bisognerebbe prendere in considerazione le questioni e i costi connessi alla riscossione e al rispetto di una TTF con un'ampia base di applicazione, nonché l'incertezza giuridica per i presunti esattori della tassa sulle operazioni «over-the-counter» (OTC) di titoli e strumenti derivati non negoziati in borsa.

4.7   Infine, il CESE evidenzia che esiste tuttora un numero rilevante di giurisdizioni che costituiscono dei centri finanziari off-shore, con caratteristiche di opacità associate al segreto bancario e a un'imposizione fiscale bassa o inesistente. Vista la facilità con cui è possibile creare in questi luoghi succursali finanziarie e operare attraverso Internet, è indispensabile che in parallelo all'adozione di una TTF siano resi obbligatori il miglioramento della trasparenza e un'effettiva cooperazione giudiziaria e fiscale.

5.   Tassa sulle attività finanziarie

5.1   La caratteristica principale della TAF, a paragone della TTF, risiede nel fatto che essa è prelevata sulle società del settore finanziario, mentre la TTF è prelevata sugli operatori dei mercati finanziari. Inoltre, mentre la TTF è prelevata sull'attività di negoziazione, la quale è concentrata in pochi centri finanziari, la TAF colpisce i profitti e i compensi del settore finanziario, che sono distribuiti in modo più omogeneo.

5.2   La Commissione, sulla base del rapporto dell'FMI, ritiene che l'introduzione di un altro strumento, ossia la tassa sulle attività finanziarie (TAF), consentirebbe di migliorare la tassazione del settore finanziario e, al tempo stesso, di ridurre le esternalità negative.

5.3   Nel concepire la TAF, la Commissione potrebbe definire una base imponibile in rapporto al rendiconto finanziario.

5.4   I concetti utilizzati dovrebbero essere comprensibili nel quadro dei regimi contabili esistenti, che si tratti dei principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) oppure dei principi contabili generalmente accettati a livello locale (GAAP a livello locale), in quanto gli istituti finanziari potrebbero non applicare gli IFRS.

5.5   Se concepita sulla base dei flussi di cassa, l'introduzione di una TAF potrebbe influire sulla liquidità e rendere i flussi di cassa più costosi, ma occorre considerare che le tensioni sulla liquidità sono state un elemento cardinale nella fase che ha preceduto la crisi. È pertanto auspicabile che, nel definire la base imponibile della TAF, venga prestata particolare attenzione alla capacità degli istituti di pagare e di rispettare i nuovi requisiti patrimoniali, nonché all'interazione tra la TAF e l'IVA.

6.   IVA

6.1   Secondo la Commissione, l'introduzione di una nuova tassa è sostenuta, tra le altre cose, dall'esenzione dei servizi finanziari dall'IVA, in base alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (la direttiva IVA).

6.2   Il CESE desidera sottolineare che la ragione primaria dell'esenzione è la difficoltà concettuale e pratica di misurare il valore connesso ai servizi finanziari resi dalle banche. Ciò vale specialmente per i tradizionali servizi di intermediazione finanziaria dei depositi e dei prestiti. Il compenso per questi servizi è sotto forma di differenza tra l'interesse percepito sui prestiti e l'interesse pagato sui depositi. Questo margine è una misura globale composita dei servizi d'intermediazione resi da una banca a depositanti e mutuatari ed esso non può essere facilmente misurato per le singole operazioni finanziarie allo scopo di applicare l'IVA o qualsiasi altro tipo di tassa sul consumo basata sulle operazioni. È stato difficile sviluppare una metodologia per ripartire questo margine tra le singole operazioni ai fini IVA secondo un metodo basato sulla fatturazione. Questioni simili sorgono nella tassazione dei servizi assicurativi e di altri tipi di servizi finanziari, ad esempio il cambio di valuta e la negoziazione di titoli.

6.3   L'esenzione dall'IVA dei servizi finanziari è associata nella legislazione sull'IVA all'inesistenza del diritto - o a un diritto limitato - di detrarre l'IVA a monte. Ciò significa che gli istituti finanziari non possono completamente detrarre l'IVA pagata sulle loro spese, la quale rappresenta pertanto un puro costo. L'ammontare di questo «costo nascosto dell'IVA» può essere significativo, in quanto i servizi esternalizzati e le operazioni intragruppo subiscono l'effetto a cascata della tassa.

6.4   La Commissione ha pubblicato nel 2007 una proposta di direttiva per riformare il trattamento IVA dei servizi finanziari sulla base di tre pilastri, includendovi la proposta di un'opzione per la tassazione dei servizi finanziari. Il CESE ritiene che il dibattito in merito a una tassa sul settore finanziario non debba essere disgiunto dalla riforma del regime IVA proposta (8).

6.5   Il CESE è anche preoccupato circa il campo di applicazione della TAF e l'onere cumulativo di questa tassa e degli importi dell'IVA non recuperabile. Anche se può essere concepita per colpire specificamente le rendite economiche e/o il rischio, la TAF nella sua forma più estesa (calcolata secondo il metodo «additivo») grava sugli utili e sulle retribuzioni totali. Il CESE ritiene che, se una nuova tassa fosse basata sui flussi di cassa o su fattori simili, la Commissione dovrebbe valutare i vantaggi di concepire tale tassa nell'ambito del campo di applicazione dell'IVA, in modo da attenuare l'impatto causato dall'IVA irrecuperabile, quindi evitando un aumento del costo economico per tutti gli operatori economici in Europa.

Bruxelles, 15 giugno 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Parere del CESE sul tema Tassa sulle operazioni finanziarie, GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 81.

(2)  COM(2010) 549 definitivo.

(3)  SEC(2010) 1166.

(4)  COM(2010) 254 definitivo.

(5)  Parere del CESE in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea - Fondi di risoluzione per il settore bancario, GU C 107 del 6.4.2011, pag. 16.

(6)  Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla tassazione delle operazioni finanziarie e una sua efficace applicazione e risoluzione del Parlamento europeo su un finanziamento innovativo a livello mondiale ed europeo (2010/2105(INI)).

(7)  Tassare gli speculatori (http://www.nytimes.com/2009/11/27/opinion/27krugman.html).

(8)  COM(2007) 746 definitivo e COM(2007) 747 definitivo.


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