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Document 52010XG1105(02)

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio (allegato II) e dal regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (allegato V)

GU C 299 del 5.11.2010, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 299/6


Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio (allegato II) e dal regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (allegato V)

2010/C 299/04

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato II della posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio e nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio e all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, gli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi designati a norma della posizione comune e del regolamento summenzionati sono riesaminati periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

A tal fine le persone, le entità o gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, insieme ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato.

Le eventuali richieste dovranno essere inoltrate, entro il 26 novembre 2010, al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


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